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Document L:2021:463:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 463, 28 dicembre 2021


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    ISSN 1977-0707

    Gazzetta ufficiale

    dell’Unione europea

    L 463

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Legislazione

    64° anno
    28 dicembre 2021


    Sommario

     

    II   Atti non legislativi

    pagina

     

     

    ACCORDI INTERNAZIONALI

     

    *

    Decisione (UE) 2021/2277 del Consiglio, dell'11 novembre 2021, sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook

    1

     

    *

    Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

    3

    IT

    Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

    I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


    II Atti non legislativi

    ACCORDI INTERNAZIONALI

    28.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 463/1


    DECISIONE (UE) 2021/2277 DEL CONSIGLIO

    dell'11 novembre 2021

    sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (1) («accordo»), è stato concluso con decisione (UE) 2017/418 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 10 maggio 2017. L’accordo e il relativo protocollo di attuazione («protocollo attuale») sono stati applicati in via provvisoria a decorrere dal 14 ottobre 2016 (3).

    (2)

    Il 7 luglio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo delle Isole Cook per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo («protocollo»).

    (3)

    In attesa della conclusione dei negoziati, l’attuale protocollo è stato prorogato di un anno e giungerà a scadenza il 13 novembre 2021 (4).

    (4)

    Tali negoziati si sono conclusi positivamente e il protocollo è stato siglato il 28 luglio 2021.

    (5)

    Obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e al governo delle Isole Cook di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di pesca delle Isole Cook, in linea con l’obiettivo di conservazione delle risorse biologiche marine riconosciuto dal diritto dell’Unione, nonché consentire ai pescherecci dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.

    (6)

    Il protocollo dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook e tenuto conto della necessità di evitare l’interruzione di tali attività allo scadere dell’attuale protocollo.

    (7)

    È pertanto opportuno che il protocollo sia firmato e che si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

    (8)

    Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha espresso un parere il 3 novembre 2021,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook («protocollo») è autorizzata, fatta salva la conclusione di tale protocollo (6).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

    Articolo 3

    Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma (7), in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Z. POČIVALŠEK


    (1)  GU L 131 del 20.5.2016, pag. 3.

    (2)  Decisione (UE) 2017/418 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 1).

    (3)  GU L 289 del 25.10.2016, pag. 1.

    (4)  GU L 395 del 25.11.2020, pag. 1.

    (5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (6)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

    (7)  La data a partire dalla quale il protocollo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


    28.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 463/3


    PROTOCOLLO

    di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

    Articolo 1

    Periodo di applicazione e possibilità di pesca

    1.   Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria, le possibilità di pesca, concesse a norma dell'articolo 4 dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook («l'accordo»), sono stabilite come segue:

    quattro (4) tonniere con reti a circuizione per la pesca delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato 1 alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

    2.   Il paragrafo 1 si applica fatto salvo l'articolo 5 del presente protocollo.

    3.   Conformemente all'articolo 4 dell'accordo, le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel presente allegato.

    Articolo 2

    Contropartita finanziariaModalità di pagamento

    1.   Per il periodo di cui all'articolo 1 la contropartita finanziaria totale di cui all'articolo 5 dell'accordo è pari a due milioni centomila (2 100 000) EUR per l'intera durata del presente protocollo.

    2.   Tale contropartita finanziaria totale comprende due elementi dissociati:

    a)

    un importo annuo per l'accesso alle zone di pesca delle Isole Cook pari a trecento cinquantamila (350 000) EUR all'anno e

    b)

    un importo annuo specifico di trecento cinquantamila (350 000) EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca e alla politica marittima delle Isole Cook.

    3.   Per l'importo di cui al paragrafo 2, lettera a), le Isole Cook mettono a disposizione delle navi dell'Unione almeno 100 giorni di pesca nelle proprie zone di pesca. Ulteriori giorni potrebbero essere messi a disposizione delle navi dell'Unione secondo le disposizioni specificate nell'allegato.

    4.   Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 3 e 5 del presente protocollo.

    5.   L'Unione paga gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera a), non oltre novanta (90) giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria per il primo anno e, per gli anni successivi, entro la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.

    6.   Le autorità delle Isole Cook e dell'Unione monitorano l'andamento delle attività di pesca delle navi dell'Unione al fine di garantire un'adeguata gestione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione, tenendo conto dello stato degli stock e delle misure di conservazione e di gestione pertinenti.

    7.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità delle Isole Cook.

    8.   Ciascun elemento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2 è versato su un conto bancario intestato al governo delle Isole Cook. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), è messa a disposizione dell'entità di attuazione del sostegno settoriale della pesca competente. Le autorità delle Isole Cook forniscono in tempo utile alle autorità dell'Unione le coordinate bancarie e le informazioni sulla linea corrispondente della legge finanziaria nazionale. Le coordinate bancarie comprendono almeno: il nome dell'entità beneficiaria, il nome del titolare del conto bancario, l'indirizzo del titolare del conto bancario; la denominazione della banca; il codice SWIFT; il numero IBAN.

    Articolo 3

    Sostegno settoriale

    1.   Entro 120 giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e modalità di applicazione dettagliate riguardanti in particolare:

    a)

    gli orientamenti annuali e pluriennali per l'utilizzo dell'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

    b)

    gli obiettivi annuali e pluriennali da raggiungere nel tempo, nell'ottica di istituire il quadro di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, e di promuovere processi di consultazione con i gruppi di interesse, di potenziare le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi di sviluppo delle capacità che aiutino le Isole Cook a rafforzare ulteriormente la politica nazionale in materia di pesca sostenibile. Gli obiettivi tengono conto delle priorità espresse dalle Isole Cook nelle politiche nazionali riguardanti o aventi un impatto sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile, tra cui le aree marine protette;

    c)

    i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, al fine di valutare i risultati ottenuti su base annua.

    2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale è approvata dalla commissione mista.

    3.   Se una delle Parti chiede una riunione speciale della commissione mista, invia una richiesta scritta almeno 14 giorni prima della data proposta per la riunione.

    4.   Ogni anno nel quadro della commissione mista le due Parti valutano il conseguimento di risultati specifici nell'attuazione del programma settoriale pluriennale concordato.

    a)

    Ogni anno le Isole Cook presentano una relazione, da sottoporre all'esame della commissione mista, sullo stato di avanzamento delle azioni attuate e dei risultati conseguiti tramite il sostegno settoriale. Le autorità delle Isole Cook provvedono inoltre a redigere una relazione finale prima della scadenza del presente protocollo. Se necessario, le Parti possono continuare a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale dopo la scadenza del presente protocollo.

    b)

    L'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è corrisposto in rate. Durante il primo anno del presente protocollo la rata è corrisposta sulla base delle esigenze individuate nel quadro della programmazione concordata. Per gli anni di applicazione successivi le rate sono versate sulla base delle esigenze individuate nel quadro della programmazione concordata e sulla base di un'analisi dei risultati raggiunti nell'attuazione del sostegno settoriale. Il pagamento delle rate deve avvenire entro 45 giorni dalla decisione della commissione mista.

    5.   L'Unione si riserva il diritto di rivedere e/o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b):

    a)

    quando i risultati ottenuti divergono significativamente dalla programmazione a seguito di una valutazione condotta dalla commissione mista;

    b)

    se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alle modalità definite dalla commissione mista.

    6.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione tra le Parti e accordo della commissione mista, non appena il suo utilizzo è giustificato sulla base dei risultati dell'attuazione della programmazione convenuta di cui al paragrafo 1. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del presente protocollo.

    7.   Ogni anno le Isole Cook possono destinare, se necessario, un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), derivante dall'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione è notificata all'Unione entro due (2) mesi dalla ricorrenza anniversaria dell'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.

    8.   Le Parti si impegnano ad assicurare la visibilità delle misure attuate tramite il sostegno settoriale.

    Articolo 4

    Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

    1.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo, riconoscendo la sovranità e i diritti sovrani delle Isole Cook sulle proprie risorse alieutiche, le Parti cooperano nel monitoraggio delle attività delle navi dell'Unione nelle acque di pesca delle Isole Cook.

    2.   Le Parti cooperano altresì, se necessario, nello scambio delle informazioni pertinenti di tipo statistico, biologico, economico, ambientale e di conservazione che interessano le attività delle navi dell'Unione operanti nelle acque di pesca delle Isole Cook ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine.

    3.   Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca nell'ambito della commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale («WCPFC») e di ogni altra organizzazione subregionale, regionale e internazionale pertinente.

    Articolo 5

    Revisione della commissione mista delle possibilità di pesca e disposizioni tecniche

    1.   La commissione mista può riesaminare e decidere di rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 nel caso in cui le misure di conservazione e di gestione della WCPFC indichino che tale modifica garantirà la gestione sostenibile dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Pacifico centrale e occidentale.

    2.   In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente e pro rata temporis. Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

    3.   Se necessario, la commissione mista può anche esaminare e decidere di adattare di comune accordo le disposizioni tecniche del presente protocollo e dei suoi allegati.

    Articolo 6

    Sospensione

    1.   Il presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere sospeso su iniziativa di una delle Parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 13 dell'accordo.

    2.   Fatto salvo l'articolo 3 del presente protocollo, il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena è stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati all'articolo 13 dell'accordo o è stata raggiunta un'intesa in conformità all'accordo.

    Articolo 7

    Denuncia

    Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle Parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo.

    Articolo 8

    Riservatezza

    1.   Le Parti rispettano la riservatezza e la sicurezza dei dati personali e sensibili sul piano commerciale riguardanti le attività di pesca dell'Unione nelle acque di pesca delle Isole Cook.

    2.   I dati sono utilizzati dalle autorità competenti per l'attuazione dell'accordo, in particolare a fini di gestione e di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca. Se utilizzati per altri fini, le Parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca siano di dominio pubblico.

    3.   Ai fini della corretta attuazione del presente protocollo, saranno trattate diverse categorie di dati personali:

    a)

    dati identificativi e di contatto;

    b)

    dati relativi al'armatore all'operatore (posizione o ruolo ricoperto), al comandante e all'equipaggio della nave;

    c)

    tutti gli altri dati relativi all'oggetto dell'accordo.

    4.   I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati scambiati, per un periodo massimo di 10 anni, salvo se necessari per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo o per la ricerca scientifica. In tali casi possono essere conservati per 20 anni. Se conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.

    5.   La Commissione europea o lo Stato membro di bandiera, per l'Unione, e il ministero delle risorse marine, per le Isole Cook, sono le autorità responsabili del trattamento dei dati.

    6.   La commissione mista può stabilire le garanzie e i mezzi di ricorso adeguati.

    Articolo 9

    Scambi elettronici di dati

    1.   Le Isole Cook e l'Unione si impegnano ad attuare i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

    2.   Ciascuna delle Parti comunica immediatamente all'altra Parte eventuali disfunzioni di un sistema elettronico che ostacolino tali scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite nell'allegato.

    Articolo 10

    Obblighi in caso di scadenza o denuncia del presente protocollo

    1.   A seguito della scadenza del presente protocollo o della sua denuncia conformemente all'articolo 14 dell'accordo, gli armatori delle navi dell'Unione continuano a rispondere di eventuali violazioni dell'accordo o del presente protocollo o della normativa delle Isole Cook avvenute anteriormente alla scadenza o denuncia del presente protocollo, nonché dei canoni di licenza o di altri importi non pagati al momento di tale scadenza o denuncia.

    2.   Se necessario, le Parti continuano a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, e alle norme di attuazione del sostegno settoriale.

    Articolo 11

    Applicazione provvisoria

    La firma del presente protocollo ad opera delle Parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    Съставено в Брюксел на седемнадесети декември две хиляди двадесет и първа година.

    Hecho en Bruselas, el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

    V Bruselu dne sedmnáctého prosince dva tisíce dvacet jedna.

    Udfærdiget i Bruxelles den syttende december to tusind og enogtyve.

    Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Dezember zweitausendeinundzwanzig.

    Kahe tuhande kahekümne esimese aasta detsembrikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

    Done at Brussels on the seventeenth day of December in the year two thousand and twenty one.

    Fait à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille vingt et un.

    Sastavljeno u Bruxellesu sedamnaestog prosinca godine dvije tisuće dvadeset prve.

    Fatto a Bruxelles, addì diciassette dicembre duemilaventuno.

    Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada septiņpadsmitajā decembrī.

    Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų gruodžio septynioliktą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év december havának tizenhetedik napján.

    Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

    Gedaan te Brussel, zeventien december tweeduizend eenentwintig.

    Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

    Feito em Bruxelas, em dezassete de dezembro de dois mil e vinte e um.

    Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece decembrie două mii douăzeci și unu.

    V Bruseli sedemnásteho decembra dvetisícdvadsaťjeden.

    V Bruslju, sedemnajstega decembra dva tisoč enaindvajset.

    Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

    Som skedde i Bryssel den sjuttonde december år tjugohundratjugoett.

    Image 1

     


    ALLEGATO

    CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO CHE FISSA LE POSSIBILITÀ DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    SEZIONE 1

    DEFINIZIONI

    1.

    «Autorità competente»:

    a)

    per l'Unione europea («Unione»): la Commissione europea;

    b)

    per le Isole Cook: il ministero delle Risorse marine.

    2.

    «Autorizzazione di pesca»: un diritto o una licenza validi ai fini dell'esercizio di attività di pesca per determinate specie, con particolari attrezzi da pesca all'interno di specifiche zone di pesca conformemente alle condizioni di cui al presente allegato.

    3.

    «Forza maggiore»: la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a seguito di un'avaria tecnica grave.

    4.

    «Giorno di pesca»: giorno civile, o frazione del periodo di 24 ore (00:00-24:00) di tale giorno civile, in cui una nave dell'Unione con reti a circuizione effettua attività di pesca nelle acque di pesca delle Isole Cook; non rientrano in tale definizione il giorno civile o la frazione di giorno civile definiti come «giorni senza pesca» ai sensi dell'appendice 1.

    SEZIONE 2

    CONTATTI

    1.

    Prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, le Parti si scambiano tutti i recapiti necessari per l'attuazione del presente protocollo e comunicano tra loro quando opportuno.

    2.

    La delegazione dell'Unione europea per il Pacifico riceve in copia tutti gli scambi di comunicazioni tra le autorità competenti definiti nella sezione 1 e correlati all'attuazione del presente allegato.

    SEZIONE 3

    ZONE DI PESCA

    1.

    Le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalle Isole Cook ai sensi dell'accordo sono autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook, vale a dire nelle acque di pesca delle Isole Cook, ad eccezione delle zone protette o chiuse alla pesca. Le coordinate delle acque di pesca delle Isole Cook e delle zone protette o chiuse alla pesca sono comunicate dalle Isole Cook all'Unione prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.

    2.

    Le Isole Cook comunicano all'Unione le eventuali modifiche delle suddette zone in linea con le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'accordo.

    SEZIONE 4

    AGENTE DELLA NAVE

    Tutte le navi dell'Unione che chiedono un'autorizzazione di pesca possono essere rappresentate da un agente (società o singolo) residente nelle Isole Cook, debitamente notificato all'autorità competente delle Isole Cook.

    SEZIONE 5

    NAVI DELL'UNIONE AMMISSIBILI

    L'armatore, il comandante e la nave dell'Unione sono ammessi all'esercizio della pesca se non è stata loro vietata l'attività di pesca nelle acque di pesca delle Isole Cook. Essi devono essere in regola con la normativa delle Isole Cook e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Isole Cook nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione. Essi rispettano inoltre la pertinente legislazione dell'Unione in materia di autorizzazioni di pesca, figurare nel registro delle navi da pesca della WCPFC e nel registro «Good standing» dell'FFA e non comparire in alcuno degli elenchi delle navi INN gestiti dalle ORGP.

    CAPO II

    GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

    SEZIONE 1

    PERIODO DI VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE DI PESCA

    L'autorizzazione di pesca è valida per un anno, definito come «periodo annuale di validità». La data di inizio di tale periodo corrisponde alla data dell'applicazione provvisoria del presente protocollo. Tutte le autorizzazioni di pesca successive scadono alla ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

    SEZIONE 2

    DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

    1.

    Solo le navi ammissibili dell'Unione definite al capo I, sezione 4, del presente allegato possono ottenere un'autorizzazione di pesca nel quadro del presente protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo.

    2.

    L'Unione presenta all'autorità competente delle Isole Cook una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave dell'Unione che intenda esercitare attività di pesca a norma dell'accordo; tale domanda è presentata almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio delle attività. Le Isole Cook trasmettono all'Unione tutte le informazioni necessarie relative all'iter autorizzativo un mese prima dell'entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, ogni anno.

    3.

    Gli armatori delle navi versano l'intero anticipo dovuto per l'intero periodo annuale di validità dell'autorizzazione di pesca.

    4.

    Prima dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, le Isole Cook comunicano all'Unione gli estremi dei conti bancari della Tesoreria di Stato delle Isole Cook su cui dovranno essere versati i canoni a carico delle navi dell'Unione nel quadro dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori delle navi.

    5.

    Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca o a seguito di un'importante modifica tecnica della nave interessata, la domanda è presentata dall'Unione all'autorità competente delle Isole Cook in formato elettronico, utilizzando il modulo previsto dal ministero delle Risorse marine o il sistema elettronico in uso presso di esso, ed è corredata dei seguenti documenti:

    a)

    prova del pagamento dell'anticipo per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca;

    b)

    fotografie digitali a colori recenti (non oltre 12 mesi) con timbro a data e una risoluzione 72 dpi, 1 400 × 1 050 pic., con vista laterale della nave, ove sia visibile il nome della nave in caratteri latini di base ISO;

    c)

    copia del certificato di sicurezza per le dotazioni della nave;

    d)

    copia del certificato di immatricolazione della nave;

    e)

    copia del certificato di controllo di igienizzazione della nave;

    f)

    copia del certificato di iscrizione nel registro «Good standing» FFA;

    g)

    piano di stivaggio.

    6.

    Per il rinnovo dell'autorizzazione di pesca di una nave le cui caratteristiche tecniche non siano state modificate, la domanda di rinnovo è accompagnata unicamente dalla prova del pagamento dell'anticipo, dal certificato di iscrizione nel registro «Good standing» dell'FFA in corso di validità e dalle copie di ogni rinnovo dei certificati di cui al punto 5, lettere c), d) ed e).

    7.

    L'anticipo viene versato su un conto bancario indicato dalle autorità delle Isole Cook.

    8.

    I pagamenti includono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

    9.

    Se una domanda risulta incompleta o non soddisfa le condizioni di cui ai punti 5, 6, 7 e 8, le autorità delle Isole Cook comunicano all'autorità competente dell'Unione, entro sette (7) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda in formato elettronico, i motivi per cui la domanda è considerata incompleta o non conforme alle condizioni di cui ai punti 5, 6, 7 e 8.

    SEZIONE 3

    RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI PESCA

    1.

    L'autorizzazione di pesca è rilasciata dalle Isole Cook entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa via email.

    2.

    L'autorizzazione di pesca è trasmessa senza indugio per via elettronica dall'autorità competente delle Isole Cook all'armatore della nave e all'autorità competente dell'Unione. All'armatore della nave è contestualmente trasmessa un'autorizzazione di pesca in forma cartacea.

    3.

    Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, l'autorità competente delle Isole Cook inserisce la nave in un elenco di navi dell'Unione autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook. Tale elenco è messo a disposizione di tutti gli organismi di monitoraggio, controllo e sorveglianza pertinenti delle Isole Cook e all'autorità competente dell'UE.

    4.

    L'autorizzazione di pesca in formato elettronico sarà sostituita da una versione cartacea appena possibile.

    5.

    L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

    6.

    L'autorizzazione di pesca (in formato elettronico o cartaceo se disponibile) deve essere tenuta a bordo della nave in qualsiasi momento.

    SEZIONE 4

    FORZA MAGGIORE

    1.

    Se viene provata la forza maggiore e su richiesta dell'Unione, l'autorizzazione di pesca di una nave può essere sospesa e trasferita, per il periodo di validità residuo, a un'altra nave ammissibile avente caratteristiche simili e per la quale può essere rilasciata una nuova autorizzazione di pesca.

    2.

    Un'autorizzazione di pesca è rilasciata alla nuova nave ammissibile conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 3 fatto salvo il rispetto delle condizioni previste per la domanda di cui alla sezione 2, senza obbligo di versare un nuovo anticipo.

    SEZIONE 5

    CONDIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE DI PESCA — CANONI E ANTICIPI

    1.

    L'autorizzazione di pesca è rilasciata previo versamento alle Isole Cook dei seguenti importi per nave dell'Unione:

    a)

    un anticipo annuo di centododicimila cinquecento (112 500) EUR che dà diritto alla nave di pescare per venticinque (25) giorni nelle zone di pesca delle Isole Cook;

    b)

    un contributo annuo speciale per l'autorizzazione di pesca dell'importo di trentottomila cinquecento (38 500) EUR.

    2.

    L'armatore della nave può acquistare, se disponibili, giorni di pesca supplementari rispetto a quelli acquistati a norma del punto 1, lettera a), su richiesta dell'autorità competente dell'Unione alle autorità delle Isole Cook. Il prezzo che l'armatore della nave deve pagare per i giorni supplementari ammonta a ottomila (8 000) EUR al giorno. L'armatore della nave si limita a utilizzare solo i giorni acquistati a norma del punto 1, lettera a), fino a che non avrà effettuato il pagamento integrale dei giorni supplementari.

    3.

    Gli armatori di navi dell'Unione possono acquistare un massimo di centodieci (110) giorni di pesca supplementari all'anno.

    CAPO III

    MONITORAGGIO

    SEZIONE 1

    GESTIONE E MONITORAGGIO DELLO SFORZO

    1.

    Le Isole Cook informano le autorità dell'Unione quando lo sforzo totale delle navi dell'Unione segnalate nelle zone di pesca delle Isole Cook corrisponde a 70 giorni di pesca. Al ricevimento della notifica, le autorità dell'Unione informano immediatamente gli Stati membri.

    2.

    Una volta raggiunto uno sforzo pari a 70 giorni di pesca, le Isole Cook monitorano lo sforzo delle navi dell'Unione e informano immediatamente le autorità dell'Unione al raggiungimento di 95 giorni di pesca. A loro volta, non appena ricevono tale notifica dalle Isole Cook, le autorità dell'Unione ne informano immediatamente gli Stati membri.

    3.

    Tale monitoraggio comprende la decisione adottata dall'autorità competente delle Isole Cook in merito alle domande dell'operatore della nave relative ai giorni senza pesca. Se non concorda con la decisione adottata dall'autorità competente delle Isole Cook in merito alle sue domande relative ai giorni senza pesca, l'armatore della nave può chiedere all'autorità competente dell'Unione di consultare il centro di controllo della pesca del rispettivo Stato di bandiera e/o altre istituzioni competenti al fine di trovare una soluzione alla controversia.

    4.

    L'utilizzo annuale dei giorni di pesca da parte delle navi dell'Unione è riesaminato dalla commissione mista nel corso della sua riunione annuale.

    SEZIONE 2

    REGISTRAZIONE E DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

    1.

    Le navi dell'Unione autorizzate a pescare nelle zone di pesca delle Isole Cook nell'ambito dell'accordo sono tenute a notificare le rispettive catture all'autorità competente delle Isole Cook secondo le modalità specificate di seguito, fino a quando entrambe le Parti non abbiano introdotto un sistema elettronico di dichiarazione delle catture («ERS»).

    2.

    Le navi dell'Unione autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook compilano i giornali di pesca regionali SPC/FFA per le navi con reti a circuizione disponibili sul sito della Comunità del Pacifico (SPC) (1), per ogni giorno di presenza nelle zone di pesca delle Isole Cook. In assenza di catture o se la nave è solo in transito, il modulo deve essere comunque compilato. Il modulo è compilato in modo leggibile e firmato dal comandante della nave o dal suo rappresentante. I giornali di pesca sono utilizzati fino all'introduzione di modalità di comunicazione elettronica compatibili.

    3.

    Mentre si trovano nelle zone di pesca delle Isole Cook, le navi dell'Unione presentano ogni sette giorni all'autorità competente delle Isole Cook una sintesi dei giornali di pesca di cui al punto 2 utilizzando il modello n. 3 (rapporto sulle catture CAT) dell'appendice 2.

    4.

    Per quanto riguarda la presentazione dei fogli dei giornali di pesca di cui al punto 2, le navi dell'Unione sono tenute:

    a)

    nel caso in cui facciano scalo in un porto d'entrata delle Isole Cook (Avatiu, Arutanga, Tuanganui, Omoka, Tauhunu, Tukao, Yato), a consegnare il modulo compilato alla rispettiva autorità competente delle Isole Cook entro cinque (5) giorni dall'arrivo e comunque prima di lasciare il porto se la partenza avviene prima di tale termine. L'autorità competente delle Isole Cook emette una ricevuta scritta;

    b)

    in caso di uscita dalle zone di pesca delle Isole Cook senza passare preliminarmente per un porto di entrata delle stesse, le copie dei fogli del giornale di bordo sono inviate entro quindici (15) giorni lavorativi dall'uscita dalle zone di pesca delle Isole Cook per posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica dell'autorità competente delle Isole Cook.

    L'originale di ciascun foglio del giornale di pesca è inviato entro sette (7) giorni lavorativi dal primo scalo in un porto effettuato dopo aver lasciato le zone di pesca delle Isole Cook;

    5.

    Copia di tali fogli del giornale di pesca deve essere inviata contemporaneamente agli istituti scientifici competenti: IRD (Institut de Recherche pour le Développement) o IEO (Instituto Español de Oceanografia).

    6.

    La dicitura «Zone di pesca delle Isole Cook» deve essere inserita nei suddetti fogli del giornale di bordo per i periodi nel corso dei quali la nave si trova nelle zone di pesca delle Isole Cook.

    7.

    Le Parti si adoperano per introdurre modalità di comunicazione elettronica compatibili per lo scambio elettronico di dati e informazioni sulle attività di pesca delle navi dell'Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook.

    8.

    Una volta introdotto, il sistema elettronico di dichiarazione di cattura sostituirà completamente le disposizioni in materia di registrazione di cui ai punti 2. 3 e 4, salvo nell'eventualità di problemi tecnici o di malfunzionamento, nel qual caso le dichiarazioni relative alle catture saranno effettuate conformemente ai punti 2, 3 e 4.

    SEZIONE 3

    COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE AL MOMENTO DELL'ENTRATA NELLE ACQUE DI PESCA DELLE ISOLE COOK O DELL'USCITA DALLE STESSE

    1.

    Fatti salvi gli obblighi di cui alla sezione 1 del presente capo, le navi dell'Unione autorizzate a praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo notificano all'autorità competente delle Isole Cook, con almeno 24 ore di anticipo, la loro intenzione di entrare nelle zone di pesca delle Isole Cook o di uscire dalle stesse.

    2.

    Nel notificare l'entrata/l'uscita, ogni nave comunica inoltre i quantitativi e le specie delle catture detenuti a bordo. Le navi comunicano altresì la propria posizione prevista al momento dell'entrata/uscita. Tali comunicazioni sono effettuate secondo il modello che figura all'appendice 2, modelli n. 1 e n. 2, per posta elettronica, ai contatti ivi previsti.

    SEZIONE 4

    SBARCO

    1.

    I porti designati per le attività di sbarco nelle Isole Cook sono i porti di Avatiu e Omoka. L'autorità competente delle Isole Cook può autorizzare attività di sbarco in altri porti designati nelle Isole Cook. L'autorità competente dell'Unione ne è informata.

    2.

    Le navi dell'UE in possesso di un'autorizzazione di pesca delle Isole Cook che intendono sbarcare le catture nei porti designati delle stesse comunicano le seguenti informazioni all'autorità competente delle Isole Cook, con almeno 72 ore in anticipo:

    a)

    il porto di sbarco;

    b)

    il nome e l'IRCS del peschereccio che effettua lo sbarco;

    c)

    la data e l'ora dello sbarco;

    d)

    il quantitativo da sbarcare in kg, arrotondato ai 100 kg più vicini, ripartito per specie;

    e)

    la presentazione dei prodotti.

    3.

    Le navi devono trasmettere all'autorità competente delle Isole Cook la dichiarazione di sbarco entro 48 ore dal completamento dello stesso o, in ogni caso, prima di lasciare il porto, se ciò avviene prima che siano trascorse 48 ore.

    SEZIONE 5

    TRASBORDO

    1.

    Le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca delle Isole Cook che intendono trasbordare catture nelle acque di pesca delle Isole Cook effettuano tale operazione unicamente nei porti designati delle Isole Cook, come indicato al capo III, sezione 2, punto 4, lettera a). Il trasbordo in mare al di fuori dei porti è vietato e chiunque contravvenga a questa disposizione è passibile delle sanzioni previste dalla legislazione delle Isole Cook.

    2.

    L'armatore o l'agente della nave deve notificare le seguenti informazioni all'autorità competente delle Isole Cook, con almeno 72 ore in anticipo:

    a)

    il porto di trasbordo in cui sarà effettuata l'operazione;

    b)

    il nome e l'IRCS del peschereccio cedente;

    c)

    il nome e l'IRCS del peschereccio ricevente;

    d)

    la data e l'ora del trasbordo;

    e)

    il quantitativo da trasbordare in kg, ripartito per specie (arrotondato ai 100 kg più vicini);

    f)

    la presentazione dei prodotti.

    3.

    Le navi dell'Unione trasmettono alle autorità competenti delle Isole Cook le dichiarazioni di trasbordo entro 48 ore dal completamento dello stesso o, in ogni caso, prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima che siano trascorse 48 ore.

    SEZIONE 6

    SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)

    Fatta salva la competenza dello Stato di bandiera e gli obblighi delle navi dell'Unione verso il centro di controllo della pesca del proprio Stato di bandiera, ogni nave dell'Unione rispetta il sistema di controllo dei pescherecci via satellite («VMS») della FFA attualmente applicabile nelle zone di pesca delle Isole Cook.

    SEZIONE 7

    OSSERVATORI

    1.

    Le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca delle Isole Cook nel periodo in cui operano nelle zone di pesca delle stesse formano oggetto di un programma di osservazione conformemente alle misure di conservazione e di gestione pertinenti della WCPFC e alla legislazione delle Isole Cook in materia.

    2.

    Le navi dell'Unione hanno a bordo un osservatore autorizzato dal programma di osservazione regionale della WCPFC o un osservatore della IATTC autorizzato tramite il memorandum d'intesa concordato tra la WCPFC e la IATTC sulla reciproca approvazione di osservatori.

    CAPO IV

    CONTROLLO

    1.

    Le navi dell'Unione rispettano le disposizioni pertinenti della legislazione nazionale delle Isole Cook in relazione alle attività di pesca, nonché le misure in materia di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC.

    2.

    Procedure di controllo:

    a)

    I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook collaborano con qualsiasi funzionario delle Isole Cook - autorizzato e debitamente identificato - incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

    b)

    Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale delle Isole Cook, l'imbarco deve avvenire in modo che la piattaforma di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto funzionari autorizzati delle Isole Cook.

    c)

    Le Isole Cook mettono a disposizione dell'autorità competente dell'Unione l'elenco di tutte le piattaforme di ispezione utilizzate per le ispezioni in mare. Tale elenco deve contenere almeno:

    i nomi delle navi pattuglia («FPV»);

    informazioni dettagliate sulle navi pattuglia;

    la fotografia delle navi pattuglia.

    d)

    Su richiesta dell'Unione o di un organismo da questa designato, le Isole Cook possono autorizzare gli ispettori dell'Unione a osservare le attività delle navi dell'Unione, in particolare i trasbordi, durante i controlli effettuati a terra.

    e)

    Quando l'ispezione è stata completata e l'ispettore ha firmato il relativo rapporto di ispezione, quest'ultimo è messo a disposizione del comandante che può firmarlo e apporvi eventuali osservazioni. Tale firma non pregiudica i diritti delle Parti in eventuali procedimenti di infrazione. Una copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante della nave prima che l'ispettore lasci la nave.

    f)

    La presenza a bordo degli ispettori non deve superare il tempo necessario per l'esercizio delle loro funzioni.

    3.

    I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto delle Isole Cook consentono ai funzionari autorizzati delle Isole Cook di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato.

    4.

    In caso di violazione delle disposizioni del presente capo l'autorità competente delle Isole Cook si riserva il diritto di sospendere l'autorizzazione di pesca della nave contravventrice sino ad espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla legislazione vigente delle Isole Cook. Lo Stato membro di bandiera e l'autorità competente dell'Unione ne sono immediatamente informati.

    CAPO V

    ESECUZIONE

    1.

    Sanzioni

    a)

    La mancata ottemperanza di una delle disposizioni del presente protocollo, delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti o del diritto nazionale delle Isole Cook è soggetta alle sanzioni previste dal diritto nazionale delle Isole Cook.

    b)

    Lo Stato membro di bandiera e l'autorità competente dell'Unione vengono immediatamente e pienamente informati in merito alle eventuali sanzioni e a tutte le circostanze attinenti.

    c)

    Se una sanzione comporta la sospensione o la revoca di un'autorizzazione di pesca nel periodo di validità residuo dell'autorizzazione di pesca, l'autorità competente dell'Unione può chiedere un'altra autorizzazione di pesca, che sarebbe stata altrimenti applicabile, per una nave appartenente a un altro armatore.

    2.

    Fermo e sequestro di navi dell'Unione

    a)

    Le Isole Cook informano immediatamente l'autorità competente dell'Unione europea e lo Stato membro di bandiera del fermo e/o del sequestro di qualsiasi peschereccio in possesso di un'autorizzazione di pesca in virtù dell'accordo.

    b)

    Le Isole Cook trasmettono all'autorità competente dell'Unione e allo Stato membro di bandiera, ove possibile entro quarantotto (48) ore, una copia del rapporto di ispezione in cui si precisano le circostanze e i motivi del fermo e/o del sequestro.

    3.

    Procedura di scambio di informazioni in caso di fermo e/o sequestro

    a)

    Nel rispetto dei termini e dei procedimenti giudiziari previsti dalle leggi scritte delle Isole Cook relativi al fermo e/o sequestro, al ricevimento delle suddette informazioni è organizzata una riunione di consultazione tra i rappresentanti dell'autorità competente dell'Unione e delle Isole Cook, con l'eventuale partecipazione anche di un rappresentante dello Stato membro interessato.

    b)

    Nel corso di tale riunione consultiva le Parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire i fatti. L'armatore della nave o il suo agente è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo e/o del sequestro.

    4.

    Risoluzione del fermo e/o del sequestro

    a)

    È compiuto ogni ragionevole sforzo per pervenire rapidamente a una conciliazione.

    b)

    In caso di risoluzione l'importo da pagare è determinato facendo riferimento alla legislazione nazionale delle Isole Cook. Se non è possibile giungere a una conciliazione, viene avviato un procedimento giudiziario.

    c)

    Il fermo della nave dell'Unione è revocato e il suo comandante sollevato dalle accuse non appena espletati gli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione e concluso il procedimento giudiziario.

    5.

    L'autorità competente dell'Unione viene tenuta al corrente dei procedimenti avviati e delle sanzioni applicate.

    CAPO VI

    COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA PESCA INN

    1.

    Al fine di rafforzare il monitoraggio delle attività di pesca e la lotta contro la pesca INN, i comandanti delle navi dell'Unione si adoperano per segnalare la presenza di qualsiasi altra nave nelle acque di pesca delle Isole Cook.

    2.

    Il comandante di una nave dell'Unione che osserva una nave dedita ad attività che potrebbero configurarsi come un'attività di pesca INN raccoglie il maggior numero possibile di informazioni su tale nave e sulla sua attività nel momento in cui è stata avvistata. I rapporti di osservazione devono essere inviati senza indugio all'autorità competente delle Isole Cook con copia al centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera.

    3.

    L'autorità competente delle Isole Cook presenta quanto prima all'Unione ogni rapporto di osservazione in suo possesso relativo a navi dell'Unione dedite ad attività che potrebbero configurarsi come un'attività di pesca INN nelle acque di pesca delle Isole Cook.

    Appendice 1

    GIORNI DELLA NAVE

    CALCOLO DI UN GIORNO DI PESCA E DI UN GIORNO SENZA PESCA

    1.

    Giorno di pesca: giorno civile, o frazione del periodo di 24 ore (00:00-24:00) di tale giorno civile, in cui una nave dell'Unione con reti a circuizione effettua attività di pesca nelle acque di pesca delle Isole Cook; non rientrano in tale definizione il giorno civile o la frazione di giorno civile definiti come «giorni senza pesca».

    2.

    Calcolo di un giorno di pesca:

    a)

    se una nave con reti a circuizione effettua comunicazioni da una qualunque posizione nelle acque di pesca delle Isole Cook in un qualsiasi giorno di pesca, quest'ultimo le viene assegnato in funzione del tempo effettivamente trascorso in tali acque;

    b)

    se una nave con reti a circuizione comunica la sua presenza nelle acque di pesca delle Isole Cook per l'intero periodo (00:00-24:00) di un giorno civile:

    i)

    tale giorno civile (intero) è conteggiato come giorno di pesca se, durante tale giorno, è effettuata una qualsiasi attività di pesca;

    ii)

    tale giorno civile (intero) non è conteggiato come giorno di pesca se la nave soddisfa i requisiti di un giorno senza pesca di cui ai paragrafi da 3 a 6 della presente appendice;

    c)

    se una nave con reti a circuizione comunica la sua presenza nelle acque di pesca delle Isole Cook per una frazione inferiore all'intero periodo (00:00-24:00) di un giorno civile:

    i)

    tale frazione del giorno civile è conteggiata come frazione di un giorno di pesca se durante tale frazione è effettuata una qualsiasi attività di pesca;

    ii)

    tale frazione del giorno civile non è conteggiata come giorno di pesca se la nave soddisfa i requisiti di un giorno senza pesca di cui ai paragrafi da 3 a 6 della presente appendice;

    d)

    non si applica alcuna detrazione di giorni di pesca per i periodi trascorsi da una nave con reti a circuizione in un porto delle Isole Cook.

    3.

    Giorno senza pesca: per le navi titolari di un'autorizzazione qualsiasi giorno o frazione di giorno nelle acque di pesca delle Isole Cook è conteggiato come giorno senza pesca se in quel giorno non vi sono state attività di pesca per uno dei motivi di cui al paragrafo 5.

    4.

    La nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione deve presentare le domande per i giorni senza pesca all'autorità competente delle Isole Cook. Ciascuna domanda per giorni senza pesca deve comprendere:

    a)

    il nome della nave;

    b)

    l'IRCS;

    c)

    la data, l'ora e la sua posizione (LT/LG) al momento dell'entrata nelle acque di pesca delle Isole Cook;

    d)

    la data, l'ora e la sua posizione (LT/LG) al momento dell'uscita dalle acque di pesca delle Isole Cook;

    e)

    la data, l'ora e la sua posizione (LT/LG) al momento dell'arresto delle attività di pesca;

    f)

    la data, l'ora e la sua posizione (LT/LG) al momento della ripresa delle attività di pesca;

    g)

    il motivo specifico dei giorni senza pesca come indicato al paragrafo 5.

    5.

    Motivi specifici del mancato esercizio dell'attività di pesca

    a)

    Transito (2): un giorno è considerato giorno senza pesca solo se precedentemente ad esso è stata inviata all'autorità competente delle Isole Cook una notifica del transito della nave in cui siano stati precisati la destinazione del transito, il punto di entrata e il punto di uscita.

    b)

    Transito con il totale delle catture1: un giorno è considerato giorno senza pesca solo se, precedentemente ad esso, è stata inviata all'autorità competente delle Isole Cook una notifica di arresto delle attività di pesca. Se le attività di pesca sono cessate, tutti gli attrezzi da pesca devono essere stivati e la nave deve procedere mantenendo una rotta rettilinea a velocità costante fino al porto di destinazione. La notifica di arresto dell'attività di pesca deve comprendere:

    i)

    il nome della nave;

    ii)

    l'IRCS;

    iii)

    la sua posizione attuale (LT/LG);

    iv)

    il nome del porto di destinazione.

    c)

    Maltempo: un giorno è considerato giorno senza pesca solo se la nave non è in grado di effettuare una cala o un'altra attività di pesca nell'arco delle 24 ore. Il comandante della nave deve indicare i motivi del maltempo:

    i)

    vento forte (forza ...);

    ii)

    mare mosso;

    iii)

    motivazioni connesse alle correnti.

    d)

    Cala e recupero di FAD: un giorno è considerato giorno senza pesca solo se non è esercitata alcuna attività di pesca nell'arco delle 24 ore, salvo verifica sulla base del rapporto dell'osservatore.

    e)

    Rifornimento di carburante: un giorno è considerato giorno senza pesca solo se non è esercitata alcuna attività di pesca nell'arco delle 24 ore, salvo verifica sulla base del rapporto dell'osservatore.

    f)

    Riparazione di reti: un giorno è considerato giorno senza pesca solo se la nave si limita a riparare la rete o le reti senza esercitare alcuna attività di pesca nell'arco delle 24 ore.

    g)

    Cala (di prova) delle reti a fini di pulizia: un giorno è considerato giorno senza pesca solo se non si verifica alcuna attività di pesca nell'arco delle 24 ore e se la rete è calata in linea retta e senza cavo di chiusura attaccato, salvo verifica sulla base del rapporto dell'osservatore.

    h)

    Guasto: un giorno è considerato giorno senza pesca solo se la nave presenta un guasto che le impedisce di pescare e non effettua attività di pesca nell'arco delle 24 ore.

    i)

    Emergenza: un giorno è considerato senza pesca solo se non si verifica alcuna attività di pesca nell'arco delle 24 ore, salvo verifica sulla base del rapporto dell'osservatore, e se l'emergenza comporta:

    i)

    la salute e la sicurezza dell'equipaggio;

    ii)

    la sicurezza della nave.

    j)

    Ricerca e salvataggio: un giorno è considerato giorno senza pesca salvo verifica sulla base del rapporto dell'osservatore e dell'autorità competente delle Isole Cook. Se le operazioni di ricerca e salvataggio comportano il rientro in porto della nave, il comandante deve informarne preventivamente l'autorità competente delle Isole Cook specificando:

    i)

    la posizione della nave;

    ii)

    il porto di destinazione.

    La nave in rotta verso il porto provvede a quanto segue:

    i)

    tutti gli attrezzi da pesca sono stivati;

    ii)

    la nave procede direttamente dalla sua posizione al porto di destinazione; e

    iii)

    la nave mantiene una rotta rettilinea e una velocità costante.

    In caso di attività di pesca durante il rientro in porto della nave, o di mancato rispetto dei requisiti di cui sopra, tutti i giorni del viaggio di ritorno saranno considerati giorni di pesca.

    6.

    Tutti i rapporti devono essere trasmessi all'autorità competente utilizzando l'indirizzo email seguente: licensing@mmr.gov.ck

    Appendice 2

    MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DI RAPPORTI

    1.   Rapporto di entrata (COE) (3)

    Contenuto

    Trasmissione

    Destinazione del messaggio

     

    Codice dell'azione

    COE

    Nome della nave

     

    IRCS

     

    Posizione di entrata

    LT/LG

    Data e ora (UTC) di entrata

    GG/MM/AAAA - HH:MM

    Quantitativo (Mt) di pescato a bordo per specie:

     

    Albacora (YFT)

    (Mt)

    Tonno obeso (BET)

    (Mt)

    Tonnetto striato (SKJ)

    (Mt)

    Altro (Specificare)

    (Mt)

    2.   Rapporto di uscita (COX) (4)

    Contenuto

    Trasmissione

    Destinazione del messaggio

     

    Codice dell'azione

    COX

    Nome della nave

     

    IRCS

     

    Posizione al momento dell'uscita

    LT/LG

    Data e ora (UTC) di uscita

    GG/MM/AAAA - HH:MM

    Quantitativo (Mt) di pescato a bordo per specie:

     

    Albacora (YFT)

    (Mt)

    Tonno obeso (BET)

    (Mt)

    Tonnetto striato (SKJ)

    (Mt)

    Altro (Specificare)

    (Mt)

    3.   Formato del rapporto sulle catture (CAT) all'interno delle zone di pesca nelle acque delle Isole Cook (5)

    Contenuto

    Trasmissione

    Destinazione del messaggio

     

    Codice dell'azione

    CAT

    Nome della nave

     

    IRCS

     

    Data e ora (UTC) del rapporto

    GG/MM/AAAA - HH:MM

    Quantitativo (Mt) di pescato a bordo per specie:

     

    Albacora (YFT)

    (Mt)

    Tonno obeso (BET)

    (Mt)

    Tonnetto striato (SKJ)

    (Mt)

    Altro (specificare)

    (Mt)

    Numero di cale effettuate dall'ultimo rapporto

     

    Tutti i rapporti devono essere trasmessi all'autorità competente utilizzando l'indirizzo email seguente: licensing@mmr.gov.ck


    (1)  https://oceanfish.spc.int/en/data-collection/241-data-collection-forms

    (2)  Tutti gli attrezzi da pesca della nave devono essere stivati in modo da non essere prontamente disponibili per la pesca; in particolare, il buttafuori deve essere abbassato il più possibile in modo che la nave non possa essere usata per la pesca, ma che la lampara sia accessibile per l'uso in situazioni di emergenza; l'elicottero, se presente, e le scialuppe devono essere saldamente fissati. La nave mantiene una rotta rettilinea e una velocità costante. In caso di una qualunque attività di pesca o di mancato rispetto dei requisiti di cui sopra tutti i giorni di transito saranno considerati giorni di pesca.

    (3)  Inviato ventiquattro (24) ore prima dell'accesso alle zone di pesca all'interno delle acque di pesca delle Isole Cook.

    (4)  Inviato ventiquattro (24) ore prima dell'uscita dalle zone di pesca all'interno delle acque di pesca delle Isole Cook.

    (5)  Da inviare con cadenza settimanale dopo l'entrata nelle zone di pesca all'interno delle acque di pesca delle Isole Cook.


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