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Document L:2020:419:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 419, 11 dicembre 2020


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ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 419

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
11 dicembre 2020


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all’imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini contro la COVID-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, in risposta alla pandemia di COVID-19

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/2022 del Consiglio, del 4 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE ( 1 )

12

 

*

Decisione (UE) 2020/2023 del Consiglio, del 4 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE ( 1 )

13

 

*

Decisione (UE) 2020/2024 del Consiglio, del 4 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE ( 1 )

14

 

*

Decisione (UE) 2020/2025 del Consiglio, del 4 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE ( 1 )

15

 

*

Decisione (UE) 2020/2026 del Consiglio, del 4 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio riguardo all’adozione di una decisione che esoneri dall’applicazione di divieti o restrizioni all’esportazione taluni acquisti di prodotti alimentari

16

 

*

Decisione (UE) 2020/2027 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle modifiche dell’appendice 2 dell’allegato II e all’introduzione di note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e abroga le decisioni (UE) 2016/1001 e (UE) 2016/1336

18

 

*

Decisione (UE) 2020/2028 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

20

 

*

Decisione (UE) 2020/2029 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

22

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2020/2030 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, recante modifica del suo regolamento interno

24

 

*

Decisione (PESC) 2020/2031 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)

26

 

*

Decisione (PESC) 2020/2032 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

28

 

*

Decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

30

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ( GU L 321 del 17.12.2018 )

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 419/1


DIRETTIVA (UE) 2020/2020 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2020

recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all’imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini contro la COVID-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, in risposta alla pandemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l’epidemia di COVID-19 «un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale» e l’11 marzo 2020 l’ha qualificata come pandemia.

(2)

L’Unione ha unito le forze con l’OMS e un gruppo di attori globali in uno sforzo senza precedenti di solidarietà mondiale per combattere la pandemia. Tale sforzo mira a sostenere lo sviluppo e l’equa distribuzione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, delle terapie e dei vaccini necessari per controllare e combattere la COVID-19.

(3)

In considerazione dell’allarmante aumento del numero di casi di COVID-19 negli Stati membri, nella sua comunicazione del 17 giugno 2020 la Commissione ha elaborato una strategia dell’Unione europea per i vaccini contro la COVID-19. L’obiettivo di tale strategia è accelerare lo sviluppo, la fabbricazione e la diffusione di vaccini contro il virus per contribuire a proteggere le persone nell’Unione. Anche se un vaccino efficace e sicuro contro la COVID-19 rappresenta la soluzione permanente più probabile alla pandemia, i test sono indispensabili per contenere la pandemia.

(4)

Nel settore dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) la Commissione ha adottato misure eccezionali per aiutare le vittime della pandemia. Il 3 aprile 2020 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2020/491 (3) che ha consentito agli Stati membri di esentare temporaneamente dall’IVA e dai dazi doganali all’importazione le merci essenziali necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitrodella COVID-19. Tuttavia, tale decisione riguarda solo l’importazione e non le forniture intracomunitarie o interne.

(5)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (4) contempla strumenti che consentono agli Stati membri di alleviare in parte il costo della vaccinazione contro la COVID 19 e dei test della COVID-19, in particolare attraverso l’esenzione dall’IVA senza diritto a detrazione per l’ospedalizzazione e le cure e prestazioni mediche e l’aliquota IVA ridotta applicabile ai vaccini. Tuttavia, tale direttiva non consente agli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 né di servizi strettamente connessi a tali dispositivi. Non consente nemmeno agli Stati membri di concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, né di servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi.

(6)

Nel 2018 la Commissione ha presentato una proposta volta a modificare la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote IVA («proposta del 2018»). Se adottata dal Consiglio, consentirebbe, tra l’altro, agli Stati membri, a determinate condizioni, di applicare un’aliquota ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 e di servizi strettamente connessi a tali dispositivi. Inoltre, la proposta del 2018 consentirebbe agli Stati membri, a determinate condizioni, di concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID 19, nonché di servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi. La proposta del 2018 consentirebbe agli Stati membri di applicare le suddette aliquote se tale fornitura va a beneficio esclusivo del consumatore finale e persegue un obiettivo di interesse generale.

(7)

Tuttavia, poiché la proposta del 2018 è ancora in discussione al Consiglio, è necessario intervenire immediatamente per adeguare la direttiva 2006/112/CE alle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19. L’obiettivo di tale intervento è rendere più accessibili i costi della fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID 19 nonché di servizi strettamente connessi a tali dispositivi nell’Unione quanto prima.

(8)

A tal fine, agli Stati membri dovrebbe essere consentito applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 nonché adi servizi strettamente connessi a tali dispositivi o di concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, approvati come tali dalla Commissione o da essi stessi, nonché di servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi.

(9)

La possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 e a servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi o di concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID 19, nonché di servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi, dovrebbe essere limitata nel tempo. Tale possibilità dovrebbe essere concessa unicamente per il periodo in cui perdurano le circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19. A causa dell’incertezza della durata di tali circostanze eccezionali, la possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta o di concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente a tali forniture dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2022. Prima della fine di detto periodo, la facoltà di applicare una riduzione o di concedere un’esenzione dovrebbe essere riesaminata alla luce dello stato della pandemia e, se del ncessario, tale periodo dovrebbe poter essere prorogato. Qualora la proposta del 2017 fosse adottata e diventasse applicabile prima della scadenza di tal periodo, tali miusre temporanee volte ad adattare la direttiva 2006/112/CE alla pandemia di COVID-19 non sarebbero più atte a perseguire il loro scopo.

(10)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia rendere quanto prima più accessibili nell’Unione i costi della fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 nonché di servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ema, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE.

(12)

Tenuto conto della pandemia di Covid-19 e dell’urgenza di affrontare la crisi sanitaria che ne deriva, è ritenuto necessario applicare l’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(13)

Considerata l’urgenza determinata dalla pandemia di Covid-19, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 2006/112/CE è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 129 bis

1.   Gli Stati membri possono adottare una delle misure seguenti:

a)

applicare un’aliquota ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 e ai servizi strettamente connessi a tali dispositivi;

b)

concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID 19 e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi.

Possono beneficiare dele misure di cui al primo comma solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) e ad altra normativa dell’Unione applicabile.

2.   Gli Stati membri possono concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e per i servizi strettamente connessi a tali vaccini.

Possono beneficiare dell’esenzione di cui al primo comma solo i vaccini contro la COVID-19 autorizzati dalla Commissione o dagli Stati membri.

3.   Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2022.

Articolo 2

1.   Quando gli Stati membri decidono di applicare un’aliquota ridotta o di condedere un’esenzione di cui all’articolo 1, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, adottate e pubblicate dagli stessi e necessarie per conformarsi alla presente direttiva, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva entro due mesi dalla loro adozione.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Parere del 26 novembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 2 dicembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020 (GU L 103 Idel 3.4.2020, pag. 1).

(4)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 419/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2021 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2020

che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1) in particolare l’articolo 9,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.

(2)

In seguito a un riesame delle misure restrittive autonome di cui all’articolo 2 ter del regolamento (CE) n. 1183/2005, è opportuno modificare le motivazioni relative alle persone inserite nell’elenco di cui all’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 e cancellare una persona dall’elenco di cui a tale allegato.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)   GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I bis

ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 ter

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Data di inserimento nell’elenco

1

Ilunga KAMPETE

alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; Hugues Raston Ilunga Kampete.

Data di nascita: 24.11.1964.

Luogo di nascita: Lubumbashi (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Numero della carta d’identità militare: 1-64-86-22311-29.

Indirizzo: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Genere: maschile

In qualità di comandante della guardia repubblicana (GR) fino all’aprile 2020, Ilunga Kampete era responsabile delle unità della GR schierate sul terreno e coinvolte nell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

Era inoltre responsabile della repressione e della violazione dei diritti umani commesse dagli agenti della GR, come la violenta repressione di un raduno dell’opposizione a Lubumbashi nel dicembre 2018.

Dal luglio 2020 rimane un soldato di alto livello, in qualità di tenente generale delle forze armate congolesi (FARDC) e comandante della base militare di Kitona nella provincia del Congo centrale. In virtù delle sue funzioni, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.

Ilunga Kampete ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

2

Gabriel AMISI KUMBA

alias Gabriel Amisi Nkumba; «Tango Fort»; «Tango Four»

Data di nascita: 28.5.1964

Luogo di nascita: Malela, (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Numero della carta d’identità militare: 1-64-87-77512-30

Indirizzo: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema RDC.

Genere: maschile

Ex comandante della prima zona di difesa delle forze armate congolesi (FARDC) che hanno preso parte all’uso sproporzionato della forza e alla repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

Nella sua veste di vicecapo di stato maggiore delle FARDC, responsabile delle operazioni e dell’intelligence dal luglio 2018 al luglio 2020, e in virtù delle sue funzioni di alto livello quale ispettore generale delle FARDC dal luglio 2020, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC;

Gabriel Amisi Kumba ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

3

Ferdinand ILUNGA LUYOYO

Data di nascita: 8.3.1973.

Luogo di nascita: Lubumbashi (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC)

Passaporto n.: OB0260335 (valido dal 15.4.2011 al 14.4.2016).

Cittadinanza: congolese (RDC). Indirizzo: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, RDC.

Genere: maschile

In qualità di comandante dell’unità antisommossa, denominata Légion Nationale d’Intervention, della polizia nazionale congolese (PNC) fino al 2017, e comandante dell’unità responsabile della tutela delle istituzioni e degli alti funzionari in seno alla PNC fino al dicembre 2019, Ferdinand Ilunga Luyoyo è responsabile dell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa ed è responsabile delle successive violazioni dei diritti umani commesse dalla PNC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo ha mantenuto il suo grado di generale e rimane attivo sulla scena pubblica nella RDC.

12.12.2016

4

Célestin KANYAMA

alias Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; «Esprit de mort».

Data di nascita: 4.10.1960.

Luogo di nascita: Kananga (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC). Passaporto n.: OB0637580

(valido dal 20.5.2014 al 19.5.2019).

Ha ottenuto il visto Schengen numero 011518403, rilasciato il 2.7.2016.

Indirizzo: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC.

Genere: maschile

In qualità di commissario della polizia nazionale congolese (PNC), Célestin Kanyama si è reso responsabile dell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

Nel luglio 2017 Célestin Kanyama è stato nominato direttore generale delle scuole di formazione della PNC. Dato il suo ruolo di funzionario di alto livello della PNC, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalla PNC. Un esempio è rappresentato dalle intimidazioni e dalle privazioni della libertà imposte ai giornalisti da parte dei funzionari di polizia nell’ottobre 2018, dopo la pubblicazione di una serie di articoli riguardanti l’appropriazione indebita di razioni degli allievi di polizia, e il ruolo svolto da Celestin Kanyama al riguardo.

Célestin Kanyama ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

5

John NUMBI

alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi.

Data i nascita: 16.8.1962.

Luogo di nascita: Jadotville-Likasi-Kolwezi (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC.

Genere: maschile

Dal luglio 2018 al luglio 2020 John Numbi è stato ispettore generale delle Forze armate congolesi (FARDC). Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC, quali la violenza sproporzionata nei confronti di minatori illegali nel giugno-luglio 2019 da parte di truppe delle FARDC sotto la sua diretta autorità.

John Numbi ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

John Numbi mantiene una posizione di influenza nelle FARDC, in particolare nel Katanga, dove sono state segnalate gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.

12.12.2016

6

Evariste BOSHAB

alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng.

Data di nascita: 12.1.1956.

Luogo di nascita: Tete Kalamba (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto diplomatico n.: DP0000003 (valido dal 21.12.2015 al 20.12.2020).

Visto Schengen scaduto il 5.1.2017.

Indirizzo: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC.

Genere: maschile

Nella sua veste di vice primo ministro e ministro dell’interno e della sicurezza dal dicembre 2014 al dicembre 2016, Evariste Boshab era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza e coordinava il lavoro dei governatori provinciali. In tale veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell’opposizione, nonché dell’uso sproporzionato della forza, anche nel periodo settembre 2016- dicembre 2016, in risposta alle manifestazioni a Kinshasa, che hanno portato all’uccisione e al ferimento di un elevato numero di civili da parte dei servizi di sicurezza.

Evariste Boshab ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Evariste Boshab ha anche partecipato alla strumentalizzazione e all’aggravamento della crisi nella regione del Kasai, in cui mantiene una posizione di influenza segnatamente in qualità di senatore del Kasai dal marzo 2019.

29.5.2017

7

Alex KANDE MUPOMPA

alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

Data di nascita: 23.9.1950.

Luogo di nascita: Kananga (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC) e belga.

N. di passaporto (RDC): OP0024910 (valido dal 21.3.2016 al 20.3.2021).

Indirizzi: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgio

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Genere: maschile

In qualità di governatore del Kasai Centrale fino all’ottobre 2017, Alex Kande Mupompa è stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza, della repressione violenta e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dall’agosto 2016 dalle forze di sicurezza e dalla polizia nazionale congolese (PNC) nel Kasai Centrale, comprese le uccisioni perpetrate nel territorio di Dibaya nel febbraio 2017.

Alex Kande Mupompa ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Alex Kande Mupompa ha inoltre partecipato allo sfruttamento e all’aggravamento della crisi nella regione del Kasai, di cui è stato un rappresentante fino all’ottobre 2019 e in cui mantiene una posizione di influenza in qualità di leader del Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAC), che fa parte del governo provinciale del Kasai.

29.5.2017

8

Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA

Data di nascita: 17.5.1963.

Luogo di nascita: Kashobwe (DRC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.

Genere: maschile

In qualità di governatore dell’Alto Katanga fino all’aprile 2017, Jean-Claude Kazembe Musonda è stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta compiuti dalle forze di sicurezza e dalla polizia nazionale congolese (PNC) nell’Alto Katanga, anche nel periodo compreso tra il 15 e il 31 dicembre 2016, quando 12 civili sono stati uccisi e 64 sono stati feriti a causa dell’uso della forza letale da parte delle forze di sicurezza, inclusi gli agenti della PNC, in risposta alle proteste a Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Jean-Claude Kazembe Musonda è il leader del partito CONAKAT, che è rimasto fedele al Front Commun pour le Congo (FCC).

29.5.2017

9

Éric RUHORIMBERE

alias Éric Ruhorimbere Ruhanga; «Tango Two»; «Tango Deux».

Data di nascita: 16.7.1969.

Luogo di nascita: Minembwe (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Numero della carta d’identità militare: 1-69-09-51400-64.

N. di passaporto (RDC): OB0814241.

Indirizzo: Mbujimayi, Kasai Province, RDC.

Genere: maschile

In qualità di vicecomandante della 21a regione militare dal settembre 2014 al luglio 2018, Éric Ruhorimbere è stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dalle forze armate congolesi (FARDC), in particolare nei confronti della milizia Nsapu e di donne e minori.

Dal luglio 2018 Éric Ruhorimbere è stato comandante del settore operativo Nord Equateur. Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.

Éric Ruhorimbere ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

29.5.2017

10

Emmanuel RAMAZANI SHADARI

alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.

Data di nascita: 29.11.1960.

Luogo di nascita: Kasongo (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC.

Genere: maschile

In qualità di vice primo ministro e ministro dell’interno e della sicurezza fino al febbraio 2018, Emmanuel Ramazani Shadari era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza, nonché del coordinamento del lavoro dei governatori provinciali. In questa veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell’opposizione nonché dell’uso sproporzionato della forza, come le violente misure repressive nei confronti dei membri del movimento Bundu Dia Kongo (BDK) nel Congo centrale, la repressione a Kinshasa dal gennaio al febbraio 2017 e l’uso sproporzionato della forza e la repressione violenta nelle province del Kasai.

In questa veste, Emmanuel Ramazani Shadari ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Dal febbraio 2018 Emmanuel Ramazani Shadari è segretario permanente del parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), principale partito della coalizione guidata dall’ex presidente Joseph Kabila.

29.5.2017

11

Kalev MUTONDO

alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono; Kalev Mutundo; Kalev Mutoid; Kalev Mutombo; Kalev Mutond; Kalev Mutondo Katanga; Kalev Mutund.

Data di nascita: 3.3.1957.

Cittadinanza: congolese (RDC).

N. di passaporto: DB0004470 (valido dall’8.6.2012 al 7.6.2017).

Indirizzo: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC.

Genere: maschile

In qualità di capo del servizio di intelligence nazionale (ANR) fino al febbraio 2019, Kalev Mutondo è stato coinvolto nell’arresto arbitrario, nella detenzione e nei maltrattamenti inflitti a membri dell’opposizione, attivisti della società civile e altre persone, e tali azioni sono a lui imputabili.

Kalev Mutondo ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Nel maggio 2019 ha firmato una dichiarazione di fedeltà passata e futura a Joseph Kabila, al quale rimane legato.

Kalev Mutondo continua a esercitare un elevato grado di influenza politica, nel suo nuovo ruolo di «consigliere politico» del primo ministro della RDC.

29.5.2017

B.   Entità

».

DECISIONI

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DECISIONE (UE) 2020/2022 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne l’allegato IV.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

(4)  Cfr. documento ST 12929/20 all’indirizzo Internet http://register.consilium.europa.eu


11.12.2020   

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L 419/13


DECISIONE (UE) 2020/2023 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne l’allegato IV.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

(4)  Cfr. documento ST 12933/20 all’indirizzo Internet http://register.consilium.europa.eu


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L 419/14


DECISIONE (UE) 2020/2024 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne l’allegato IV.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).

(4)  Cfr. documento ST 12938/20 all’indirizzo Internet http://register.consilium.europa.eu


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L 419/15


DECISIONE (UE) 2020/2025 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne l’allegato IV.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6).

(4)  Cfr. documento ST 12942/20 all’indirizzo Internet http://register.consilium.europa.eu


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L 419/16


DECISIONE (UE) 2020/2026 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio riguardo all’adozione di una decisione che esoneri dall’applicazione di divieti o restrizioni all’esportazione taluni acquisti di prodotti alimentari

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di Marrakech del 1994, che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), è stato concluso dall’Unione mediante la decisione 94/800/CE del Consiglio (1) il 22 dicembre 1994 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1995.

(2)

A norma dell’articolo IV, paragrafo 1, dell’accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell’OMC è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali, su richiesta di un membro.

(3)

A norma dell’articolo IV, paragrafo 2, dell’accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale dell’OMC.

(4)

A norma dell’articolo IX, paragrafo 1, dell’accordo OMC, l’OMC si attiene, ove possibile, alla prassi delle decisioni adottate all’unanimità.

(5)

Nella riunione del dicembre 2020 o in una riunione successiva nel 2021 il Consiglio generale dell’OMC potrebbe essere invitato a esaminare e adottare una proposta volta a esonerare dall’applicazione di divieti o restrizioni all’esportazione taluni prodotti alimentari acquistati dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (ONU) per scopi umanitari non commerciali.

(6)

L’articolo XI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1947 (GATT 1947) consente ai membri dell’OMC di applicare temporaneamente divieti o restrizioni all’esportazione, in circostanze specifiche, per prevenire o alleviare gravi casi di penuria di prodotti alimentari o di altri prodotti per loro essenziali. L’articolo 12 dell’accordo OMC sull’agricoltura, che rientra nel GATT 1994, specifica altre condizioni che i membri dell’OMC devono rispettare in tali casi. Durante la pandemia di COVID-19 i membri dell’OMC sono ricorsi a tali misure restrittive, che possono anche incidere sui prodotti alimentari acquistati per scopi umanitari non commerciali.

(7)

Gli acquisti umanitari del Programma alimentare mondiale dell’ONU dovrebbero essere esentati da divieti e restrizioni all’esportazione in considerazione dell’urgente necessità del sostegno umanitario offerto dal Programma alimentare mondiale dell’ONU, che è diventato ancora più cruciale durante la pandemia di COVID-19.

(8)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione all’apposita futura riunione del Consiglio generale dell’OMC riguardo all’adozione di una decisione relativa alla proposta di esonerare dall’applicazione di divieti o restrizioni all’esportazione taluni acquisti di prodotti alimentari per scopi umanitari non commerciali ad opera del Programma alimentare mondiale dell’ONU, poiché tale decisione sarebbe vincolante per l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella riunione del dicembre 2020 o in una riunione successiva nel 2021 del Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») è di aderire all’unanimità, ove questa sia raggiunta dai membri dell’OMC, riguardo alla decisione di esonerare dall’applicazione di divieti o restrizioni all’esportazione taluni prodotti alimentari acquistati dal Programma alimentare mondiale per scopi umanitari non commerciali

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).


11.12.2020   

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L 419/18


DECISIONE (UE) 2020/2027 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle modifiche dell’appendice 2 dell’allegato II e all’introduzione di note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e abroga le decisioni (UE) 2016/1001 e (UE) 2016/1336

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra («accordo») è stato firmato dall’Unione conformemente alla decisione 2012/734/UE del Consiglio (1). A norma dell’artciolo 353, paragrafo 4, dell’accordo, la parte IV dello stesso è stata applicata a titolo provvisorio dal 1o agosto 2013 tra l’Unione e Nicaragua, Honduras e Panama, dal 1o ottobre 2013 tra l’Unione e El Salvador e Costa Rica, e dal 1o dicembre 2013 tra l’Unione e Guatemala.

(2)

A norma dell’articolo 36 dell’allegato II dell’accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, il consiglio di associazione istituito dall’articolo 4 dell’accordo può decidere di modificare le disposizioni delle appendici dell’allegato II. A norma dell’articolo 37 dell’allegato II dell’accordo, il consiglio di associazione può approvare note esplicative riguardanti l’interpretazione, l’applicazione e l’amministrazione dell’allegato II.

(3)

Il consiglio di associazione deve adottare una decisione relativa alla modifica dell’appendice 2 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) dell’allegato II, che è basata sul sistema armonizzato (SA) 2007, al fine di allineare le regole di origine specifiche per prodotto con il SAaggiornato applicabile a decorrere dal 2017. Tale allineamento include le modifiche introdotte dal SA 2012, e le modifiche non sostanziali del SA 2017, alle regole specifiche per prodotto dell’appendice 2. Considerato il numero di modifiche da apportare all’appendice II, per motivi di chiarezza è opportuno che tale appendice sia sostituita integralmente.

(4)

Il consiglio di associazione deve inoltre adottare una decisione relativa all’introduzione delle note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell’allegato II dell’accordo al fine di garantire la trasparenza e l’uniformità nell’applicazione delle regole di origine per quanto riguarda il certificato di circolazione delle merci EUR.1, le dichiarazioni su fattura, gli esportatori autorizzati e il controllo delle prove dell’origine.

(5)

L’adozione delle due decisioni da parte del consiglio di associazione è prevista entro la fine del 2021.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel consiglio di associazione, poiché le due decisioni del consiglio di associazione avranno effetti giuridici nell’Unione.

(7)

È altresì opportuno abrogare le decisioni (UE) 2016/1001 (2) e (UE) 2016/1336 (3) del Consiglio che stabiliscono le posizioni da adottare a nome dell’Unione in merito agli atti che non devono più essere adottati dal consiglio di associazione.

(8)

È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata sui due progetti di decisioni del consiglio di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione in merito alle modifiche dell’appendice 2 dell’allegato II e all’introduzione di note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30, dell’allegato II dell’accordo si basa sui due progetti di decisione del consiglio di associazione (4).

Articolo 2

Le decisioni (UE) 2016/1001 e (UE) 2016/1336 sono abrogate.

Articolo 3

Una volta adottate, le due decisioni del consiglio di associazione di cui all’articolo 1 saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e all’applicazione provvisoria della parte IV dell’accordo relativa al commercio (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1).

(2)  Decisione (UE) 2016/1001 del Consiglio, del 20 giugno 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle note esplicative dell’articolo 15 dell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (GU L 164 del 22.6.2016, pag. 15).

(3)  Decisione (UE) 2016/1336 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato di associazione UE-America centrale riguardo alla sostituzione dell’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (GU L 212 del 5.8.2016, pag. 8).

(4)  Cfr. documenti ST 11697/20 e ST 11699/20 all’indirizzo Internet http://register.consilium.europa.eu.


11.12.2020   

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L 419/20


DECISIONE (UE) 2020/2028 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione (1) l’Unione ha concluso l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1o maggio 2010.

(2)

L’accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 3, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’articolo 119 dell’accordo («Consiglio di stabilizzazione e di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.

(3)

Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di stabilizzazione e di associazione adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo n. 3 («decisione»).

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione.

(5)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.

(6)

L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore.

(7)

Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e il Montenegro hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.

(8)

Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l’Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l’Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti.

(9)

È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione (3).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 29 marzo 2010, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1).

(2)  Decisione 2014/93/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

(3)  Cfr. documento ST 11124/20 su http://register.consilium.europa.eu.


11.12.2020   

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L 419/22


DECISIONE (UE) 2020/2029 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 97/430/CE del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1o luglio 1997.

(2)

L’accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 3, il comitato misto istituito dall’articolo 63 dell’accordo («comitato misto») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.

(3)

Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il comitato misto adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo n. 3 («decisione»).

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione.

(5)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.

(6)

L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore.

(7)

Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.

(8)

È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato misto sia basata pertanto sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del comitato misto (3).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Decisione 97/430/CE del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra (GU L 187 del 16.7.1997, pag. 1).

(2)  Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

(3)  Cfr. documento ST 11125/20 su http://register.consilium.europa.eu.


11.12.2020   

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L 419/24


DECISIONE (UE, Euratom) 2020/2030 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2020

recante modifica del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, occorre accertare che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.

(2)

Tale percentuale è calcolata conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all’allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno») (1).

(3)

L’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti le cifre di cui al suddetto allegato conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico dell’Unione europea dispone al 30 settembre dell’anno precedente.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno per l’anno 2021.

(5)

A norma dell’articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, l’articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si applica alla Comunità europea dell’energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento interno è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Cifre relative alla popolazione dell’Unione e alla popolazione di ciascuno Stato membro per l’attuazione delle disposizioni in materia di votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio

Stato membro

Popolazione

Percentuale della popolazione dell’Unione

Germania

83 100 961

18,54

Francia

67 098 824

14,97

Italia

60 897 891

13,58

Spagna

47 329 981

10,56

Polonia

37 958 138

8,47

Romania

19 317 984

4,31

Paesi Bassi

17 549 457

3,91

Belgio

11 549 888

2,58

Grecia

10 709 739

2,39

Cechia

10 557 001

2,35

Svezia

10 330 000

2,30

Portogallo

10 295 909

2,30

Ungheria

9 769 526

2,18

Austria

8 897 000

1,98

Bulgaria

6 951 482

1,55

Danimarca

5 816 443

1,30

Finlandia

5 521 292

1,23

Slovacchia

5 457 873

1,22

Irlanda

4 964 440

1,11

Croazia

4 058 165

0,91

Lituania

2 794 090

0,62

Slovenia

2 095 861

0,47

Lettonia

1 907 675

0,43

Estonia

1 328 976

0,30

Cipro

888 005

0,20

Lussemburgo

623 962

0,14

Malta

514 564

0,11

UE 27

448 285 127

 

Soglia (65 %)

291 385 333

 

»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).


11.12.2020   

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L 419/26


DECISIONE (PESC) 2020/2031 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2020

che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/389/PESC (1) relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR).

(2)

Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2240 (2), che ha modificato il mandato della missione affinché si concentrasse sullo sviluppo delle capacità in Somalia e ha cambiato il nome della missione in EUCAP Somalia.

(3)

Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1942 (3) che modifica la decisione 2012/389/PESC per prorogare l’EUCAP Somalia e accordarle un importo di riferimento finanziario per il periodo fino al 31 dicembre 2020. Tale importo di riferimento finanziario è stato aumentato mediante la decisione (PESC) 2020/663 del Consiglio (4).

(4)

Nell’ambito della revisione strategica olistica e coordinata dell’impegno PSDC in Somalia e nel Corno d’Africa, il comitato politico e di sicurezza ha convenuto di prorogare l’EUCAP Somalia fino al 31 dicembre 2022 e di modificare il suo mandato.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/389/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/389/PESC è così modificata:

1)

gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

Mandato della missione

1.   L’EUCAP Somalia assiste la Somalia nel rafforzare la propria capacità di sicurezza marittima al fine di consentirle di applicare il diritto marittimo con maggiore efficacia.

2.   Inoltre, l’EUCAP Somalia assiste la Somalia nel rafforzare la sua capacità di polizia al fine di sostenere l’attuazione del piano di transizione somalo per il trasferimento delle responsabilità in materia di sicurezza alle autorità somale.

Articolo 3

Obiettivi e compiti

1.   Per assolvere il mandato della missione di cui all’articolo 2, l’EUCAP Somalia:

a)

rafforza la capacità della Somalia nell’applicazione del diritto civile marittimo di esercitare una governance marittima efficace sulle sue coste, acque interne, sul suo mare territoriale e sulla zona economica esclusiva;

b)

rafforza la capacità della Somalia di effettuare attività di ispezione e contrasto in materia di pesca, garantire la ricerca e il soccorso marittimi, contrastare i traffici, combattere la pirateria e pattugliare la zona costiera sulla terraferma e in mare;

c)

rafforza la capacità del ministero della sicurezza interna e dei servizi di polizia somala di attuare il piano di transizione somalo per il trasferimento delle responsabilità in materia di sicurezza alle autorità somale.

2.   Per perseguire tali obiettivi, l’EUCAP Somalia sostiene le autorità somale nello sviluppo della legislazione e nell’istituzione degli organi giurisdizionali necessari:

a)

fornendo il tutoraggio, la consulenza, la formazione e le attrezzature necessari alle entità somale incaricate dell’applicazione del diritto civile marittimo;

b)

fornendo consulenza e tutoraggio, per quanto fattibile, in materia di politiche, comando, controllo e coordinamento nonché fornendo sostegno ai progetti e attrezzature al ministero della sicurezza interna e ai servizi di polizia, per sostenere le iniziative dell’Unione e dei partner internazionali.

3.   Per raggiungere detti obiettivi, l’EUCAP Somalia opera secondo le linee operative e i compiti definiti nei documenti di pianificazione operativa approvati dal Consiglio.

4.   L’EUCAP Somalia non svolge alcuna funzione esecutiva.»;

2)

all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EUCAP Somalia per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 è pari a 87 780 000 EUR.»;

3)

all’articolo 14, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nella regione, in particolare l’Ufficio politico delle Nazioni Unite (ONU) per la Somalia, l’Ufficio dell’ONU contro la droga e il crimine, il programma di sviluppo dell’ONU, l’Interpol e l’Organizzazione marittima internazionale.

5.   Il capomissione si coordina strettamente con Atalanta, la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), e i programmi di assistenza pertinenti dell’Unione.»;

4)

all’articolo 16, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Essa si applica fino al 31 dicembre 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40).

(2)  Decisione (PESC) 2016/2240 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 18).

(3)  Decisione (PESC) 2018/1942 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che proroga e modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (GU L 314 dell’11.12.2018, pag. 56).

(4)  Decisione (PESC) 2020/663 del Consiglio, del 18 maggio 2020, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (GU L 157 del 19.5.2020, pag. 1).


11.12.2020   

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L 419/28


DECISIONE (PESC) 2020/2032 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2020

che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/96/PESC (1), che istituisce la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia).

(2)

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1787 (2), che proroga l’EUTM Somalia fino al 31 dicembre 2020.

(3)

Nel contesto della revisione strategica olistica e coordinata dell’impegno PSDC in Somalia e nel Corno d’Africa, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare il mandato di EUTM Somalia fino al 31 dicembre 2022.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/96/PESC.

(5)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all’attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente missione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/96/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Missione

«1.   L’Unione conduce una missione militare di formazione (EUTM Somalia), volta a contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate nazionali somale (SNAF) che rispondono al governo nazionale somalo, in coerenza con le esigenze e le priorità della Somalia, e a sostenere l’attuazione del piano di transizione somalo per il trasferimento delle responsabilità in materia di sicurezza alle autorità somale.

2.   Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la missione militare dell’UE è schierata in Somalia sia per contribuire a un potenziamento istituzionale nel settore della difesa attraverso la consulenza strategica, sia per fornire un sostegno diretto alle SNAF attraverso la formazione, la consulenza e l’accompagnamento.

3.   A partire dal 2021 EUTM Somalia sostiene in particolare lo sviluppo del sistema di formazione a titolarità somala al fine di trasferire gradualmente, in linea di principio, la formazione alle SNAF entro la fine del 2022. L’EUTM Somalia fornisce il tutoraggio per la formazione concepita e fornita dalla Somalia e crea una capacità per seguire e valutare le unità che ha formato. L’EUTM Somalia fornisce inoltre sostegno, se necessario e nell’ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell’Unione per l’attuazione dei rispettivi mandati nel settore della sicurezza e della difesa in Somalia, in particolare a EUCAP Somalia per quanto riguarda l’interoperabilità tra le SNAF e le forze di polizia somale, e al pacchetto di sostegno del Fondo per la pace in Africa o a qualsiasi altro sostegno futuro dell’Unione delle forze di sicurezza somale.

4.   Fatta salva l’approvazione del comitato politico e di sicurezza e nell’ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, l’EUTM Somalia pianifica e conduce attività decentrate a sostegno dei comandi regionali delle SNAF.

5.   L’attuazione delle attività oggetto del mandato in Somalia dipende dalle condizioni di sicurezza in Somalia e dagli orientamenti politici del comitato politico e di sicurezza.»;

2)

all’articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il comando della forza della missione ha sede a Mogadiscio e opera sotto il comando del comandante della forza della missione dell’UE. Comprende cellule di sostegno a Bruxelles e a Nairobi e un ufficio di collegamento a Gibuti. La cellula di sostegno di Bruxelles è integrata nell’MPCC.»;

3)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’EUTM Somalia mantiene e rafforza il coordinamento con Atalanta, con l’EUCAP Somalia e con i pertinenti programmi di assistenza dell’Unione. L’MPCC, conformemente al suo mandato stabilito nella decisione (PESC) 2017/971 del Consiglio (*1), facilita detto coordinamento e lo scambio di informazioni allo scopo di migliorare la coerenza, l’efficacia e le sinergie tra le missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune nella regione.

(*1)  Decisione (PESC) 2017/971 del Consiglio, dell’8 giugno 2017, che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi dell’UE in ambito PSDC e che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 133).»;"

4)

all’articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 è pari a 25 234 700 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 % e la percentuale di cui all’articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari a 0 %.»;

5)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il mandato della missione militare dell’UE termina il 31 dicembre 2022.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16).

(2)  Decisione (PESC) 2018/1787 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 9).


11.12.2020   

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L 419/30


DECISIONE (PESC) 2020/2033 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2020

che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC).

(2)

Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2231 (2) in risposta all’ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani nella RDC. La decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio ha modificato la decisione 2010/788/PESC e ha introdotto misure restrittive autonome all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC.

(3)

Sulla base di un riesame delle misure restrittive di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC, è opportuno prorogare tali misure fino al 12 dicembre 2021 e cancellare una persona dall’elenco di cui all’allegato II di tale decisione.

(4)

È opportuno modificare le motivazioni relative ad alcune persone inserite nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/788/PESC.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui all’articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2021. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/788/PESC è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).

(2)  Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU L 336I del 12.12.2016, pag. 7).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Data di inserimento nell’elenco

1

Ilunga KAMPETE

alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; Hugues Raston Ilunga Kampete.

Data di nascita: 24.11.1964.

Luogo di nascita: Lubumbashi (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Numero della carta d’identità militare: 1-64-86-22311-29.

Indirizzo: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Genere: maschile

In qualità di comandante della guardia repubblicana (GR) fino all’aprile 2020, Ilunga Kampete era responsabile delle unità della GR schierate sul terreno e coinvolte nell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

Era inoltre responsabile della repressione e della violazione dei diritti umani commesse dagli agenti della GR, come la violenta repressione di un raduno dell’opposizione a Lubumbashi nel dicembre 2018.

Dal luglio 2020 rimane un soldato di alto livello, in qualità di tenente generale delle forze armate congolesi (FARDC) e comandante della base militare di Kitona nella provincia del Congo centrale. In virtù delle sue funzioni, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.

Ilunga Kampete ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

2

Gabriel AMISI KUMBA

alias Gabriel Amisi Nkumba; «Tango Fort»; «Tango Four»

Data di nascita: 28.5.1964

Luogo di nascita: Malela, (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Numero della carta d’identità militare: 1-64-87-77512-30

Indirizzo: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema RDC.

Genere: maschile

Ex comandante della prima zona di difesa delle forze armate congolesi (FARDC) che hanno preso parte all’uso sproporzionato della forza e alla repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

Nella sua veste di vicecapo di stato maggiore delle FARDC, responsabile delle operazioni e dell’intelligence dal luglio 2018 al luglio 2020, e in virtù delle sue funzioni di alto livello quale ispettore generale delle FARDC dal luglio 2020, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC;

Gabriel Amisi Kumba ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

3

Ferdinand ILUNGA LUYOYO

Data di nascita: 8.3.1973.

Luogo di nascita: Lubumbashi (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC)

Passaporto n.: OB0260335 (valido dal 15.4.2011 al 14.4.2016).

Indirizzo: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, RDC.

Genere: maschile

In qualità di comandante dell’unità antisommossa, denominata Légion Nationale d’Intervention, della polizia nazionale congolese (PNC) fino al 2017, e comandante dell’unità responsabile della tutela delle istituzioni e degli alti funzionari in seno alla PNC fino al dicembre 2019, Ferdinand Ilunga Luyoyo è responsabile dell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa ed è responsabile delle successive violazioni dei diritti umani commesse dalla PNC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo ha mantenuto il suo grado di generale e rimane attivo sulla scena pubblica nella RDC.

12.12.2016

4

Célestin KANYAMA

alias Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; «Esprit de mort».

Data di nascita: 4.10.1960.

Luogo di nascita: Kananga (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto n.: OB0637580 (valido dal 20.5.2014 al 19.5.2019).

Ha ottenuto il visto Schengen numero 011518403, rilasciato il 2.7.2016.

Indirizzo: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC.

Genere: maschile

In qualità di commissario della polizia nazionale congolese (PNC), Célestin Kanyama si è reso responsabile dell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

Nel luglio 2017 Célestin Kanyama è stato nominato direttore generale delle scuole di formazione della PNC. Dato il suo ruolo di funzionario di alto livello della PNC, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalla PNC. Un esempio è rappresentato dalle intimidazioni e dalle privazioni della libertà imposte ai giornalisti da parte dei funzionari di polizia nell’ottobre 2018, dopo la pubblicazione di una serie di articoli riguardanti l’appropriazione indebita di razioni degli allievi di polizia, e il ruolo svolto da Celestin Kanyama al riguardo.

Célestin Kanyama ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

5

John NUMBI

alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi.

Data i nascita: 16.8.1962.

Luogo di nascita: Jadotville-Likasi-Kolwezi (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC.

Genere: maschile

Dal luglio 2018 al luglio 2020 John Numbi è stato ispettore generale delle Forze armate congolesi (FARDC). Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC, quali la violenza sproporzionata nei confronti di minatori illegali nel giugno-luglio 2019 da parte di truppe delle FARDC sotto la sua diretta autorità.

John Numbi ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

John Numbi mantiene una posizione di influenza nelle FARDC, in particolare nel Katanga, dove sono state segnalate gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.

12.12.2016

6

Evariste BOSHAB

alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng.

Data di nascita: 12.1.1956.

Luogo di nascita: Tete Kalamba (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto diplomatico n.: DP0000003 (valido dal 21.12.2015 al 20.12.2020).

Visto Schengen scaduto il 5.1.2017.

Indirizzo: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC.

Genere: maschile

Nella sua veste di vice primo ministro e ministro dell’interno e della sicurezza dal dicembre 2014 al dicembre 2016, Evariste Boshab era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza e coordinava il lavoro dei governatori provinciali. In tale veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell’opposizione, nonché dell’uso sproporzionato della forza, anche nel periodo settembre 2016- dicembre 2016, in risposta alle manifestazioni a Kinshasa, che hanno portato all’uccisione e al ferimento di un elevato numero di civili da parte dei servizi di sicurezza.

Evariste Boshab ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Evariste Boshab ha anche partecipato alla strumentalizzazione e all’aggravamento della crisi nella regione del Kasai, in cui mantiene una posizione di influenza segnatamente in qualità di senatore del Kasai dal marzo 2019.

29.5.2017

7

Alex KANDE MUPOMPA

alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

Data di nascita: 23.9.1950.

Luogo di nascita: Kananga (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC) e belga.

N. di passaporto (RDC): OP0024910 (valido dal 21.3.2016 al 20.3.2021).

Indirizzi: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgio

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Genere: maschile

In qualità di governatore del Kasai Centrale fino all’ottobre 2017, Alex Kande Mupompa è stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza, della repressione violenta e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dall’agosto 2016 dalle forze di sicurezza e dalla polizia nazionale congolese (PNC) nel Kasai Centrale, comprese le uccisioni perpetrate nel territorio di Dibaya nel febbraio 2017.

Alex Kande Mupompa ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Alex Kande Mupompa ha inoltre partecipato allo sfruttamento e all’aggravamento della crisi nella regione del Kasai, di cui è stato un rappresentante fino all’ottobre 2019 e in cui mantiene una posizione di influenza in qualità di leader del Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAC), che fa parte del governo provinciale del Kasai.

29.5.2017

8

Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA

Data di nascita: 17.5.1963.

Luogo di nascita: Kashobwe (DRC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.

Genere: maschile

In qualità di governatore dell’Alto Katanga fino all’aprile 2017, Jean-Claude Kazembe Musonda è stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta compiuti dalle forze di sicurezza e dalla polizia nazionale congolese (PNC) nell’Alto Katanga, anche nel periodo compreso tra il 15 e il 31 dicembre 2016, quando 12 civili sono stati uccisi e 64 sono stati feriti a causa dell’uso della forza letale da parte delle forze di sicurezza, inclusi gli agenti della PNC, in risposta alle proteste a Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Jean-Claude Kazembe Musonda è il leader del partito CONAKAT, che è rimasto fedele al Front Commun pour le Congo (FCC).

29.5.2017

9

Éric RUHORIMBERE

alias Éric Ruhorimbere Ruhanga; «Tango Two»; «Tango Deux».

Data di nascita: 16.7.1969.

Luogo di nascita: Minembwe (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Numero della carta d’identità militare: 1-69-09-51400-64.

N. di passaporto (RDC): OB0814241.

Indirizzo: Mbujimayi, Kasai Province, RDC.

Genere: maschile

In qualità di vicecomandante della 21a regione militare dal settembre 2014 al luglio 2018, Éric Ruhorimbere è stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dalle forze armate congolesi (FARDC), in particolare nei confronti della milizia Nsapu e di donne e minori.

Dal luglio 2018 Éric Ruhorimbere è stato comandante del settore operativo Nord Equateur. Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.

Éric Ruhorimbere ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

29.5.2017

10

Emmanuel RAMAZANI SHADARI

alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.

Data di nascita: 29.11.1960.

Luogo di nascita: Kasongo (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC.

Genere: maschile

In qualità di vice primo ministro e ministro dell’interno e della sicurezza fino al febbraio 2018, Emmanuel Ramazani Shadari era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza, nonché del coordinamento del lavoro dei governatori provinciali. In questa veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell’opposizione nonché dell’uso sproporzionato della forza, come le violente misure repressive nei confronti dei membri del movimento Bundu Dia Kongo (BDK) nel Congo centrale, la repressione a Kinshasa dal gennaio al febbraio 2017 e l’uso sproporzionato della forza e la repressione violenta nelle province del Kasai.

In questa veste, Emmanuel Ramazani Shadari ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Dal febbraio 2018 Emmanuel Ramazani Shadari è segretario permanente del parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), principale partito della coalizione guidata dall’ex presidente Joseph Kabila.

29.5.2017

11

Kalev MUTONDO

alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono; Kalev Mutundo; Kalev Mutoid; Kalev Mutombo; Kalev Mutond; Kalev Mutondo Katanga; Kalev Mutund.

Data di nascita: 3.3.1957.

Cittadinanza: congolese (RDC).

N. di passaporto: DB0004470 (valido dall’8.6.2012 al 7.6.2017).

Indirizzo: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC.

Genere: maschile

In qualità di capo del servizio di intelligence nazionale (ANR) fino al febbraio 2019, Kalev Mutondo è stato coinvolto nell’arresto arbitrario, nella detenzione e nei maltrattamenti inflitti a membri dell’opposizione, attivisti della società civile e altre persone, e tali azioni sono a lui imputabili.

Kalev Mutondo ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Nel maggio 2019 ha firmato una dichiarazione di fedeltà passata e futura a Joseph Kabila, al quale rimane legato.

Kalev Mutondo continua a esercitare un elevato grado di influenza politica, nel suo nuovo ruolo di «consigliere politico» del primo ministro della RDC.

29.5.2017

B.   Entità

».

Rettifiche

11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 419/36


Rettifica della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 321 del 17 dicembre 2018 )

Pagina 205, Allegato XI, punto 3:

anziché:

«3.

Interoperabilità dei ricevitori autoradio

I ricevitori autoradio integrati in un veicolo nuovo della categoria M messi a disposizione sul mercato dell’Unione in vendita o in locazione a decorrere dal 21 dicembre 2020 comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. Si presume che i ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, soddisfino il requisito contemplato da tali norme o parti di esse.»,

leggasi:

«3.

Interoperabilità dei ricevitori autoradio

I ricevitori autoradio integrati in un veicolo nuovo della categoria M immesso sul mercato dell’Unione in vendita o in locazione a decorrere dal 21 dicembre 2020 comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. Si presume che i ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, soddisfino il requisito contemplato da tali norme o parti di esse.».


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