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Document 815774cc-c058-11ec-b6f4-01aa75ed71a1

Consolidated text: Decisione della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2010/31) (2011/15/UE)

02010D0031(01) — IT — 23.03.2022 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 dicembre 2010

concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro

(BCE/2010/31)

(2011/15/UE)

(GU L 010 del 14.1.2011, pag. 7)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 31 ottobre 2011

  L 289

35

8.11.2011

►M2

DECISIONE (UE) 2022/447 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA dell’8 marzo 2022

  L 90

197

18.3.2022




▼B

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 dicembre 2010

concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro

(BCE/2010/31)

(2011/15/UE)



▼M1

Articolo 1

Apertura dei conti di cassa

La BCE, su richiesta della BCN di uno Stato membro mutuatario, apre dei conti di cassa intestati a tale BCN per il trattamento dei pagamenti connessi all’accordo di prestito o all’accordo sullo strumento di assistenza finanziaria (di seguito un «conto di cassa di una BCN»).

Articolo 2

Accettazione dei pagamenti sul conto di cassa

Un conto di cassa di una BCN è usato esclusivamente per il trattamento di pagamenti connessi ad un accordo di prestito o a un accordo sullo strumento di assistenza finanziaria.

▼B

Articolo 3

Accettazione di istruzioni

Con riferimento al conto di una BCN, la BCE accetta istruzioni esclusivamente dalla BCN che detiene il conto.

Articolo 4

Saldo dei conti di cassa

Nessun importo è in alcun caso iscritto a debito sul conto di cassa di una BCN. Di conseguenza, nessun pagamento è effettuato da tali conti oltre l’importo accreditato sugli stessi.

▼M2

Articolo 5

Remunerazione

Il conto di cassa di una BCN è remunerato in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ( 1 ).

▼B

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.



( 1 ) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).

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