This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 815774cc-c058-11ec-b6f4-01aa75ed71a1
Decision of the European Central Bank of 20 December 2010 concerning the opening of accounts for the processing of payments in connection with EFSF loans to Member States whose currency is the euro (ECB/2010/31) (2011/15/EU)
Consolidated text: Decisione della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2010/31) (2011/15/UE)
Decisione della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2010/31) (2011/15/UE)
02010D0031(01) — IT — 23.03.2022 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 20 dicembre 2010 concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2010/31) (GU L 010 del 14.1.2011, pag. 7) |
Modificata da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
L 289 |
35 |
8.11.2011 |
||
DECISIONE (UE) 2022/447 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA dell’8 marzo 2022 |
L 90 |
197 |
18.3.2022 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 20 dicembre 2010
concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro
(BCE/2010/31)
(2011/15/UE)
Articolo 1
Apertura dei conti di cassa
La BCE, su richiesta della BCN di uno Stato membro mutuatario, apre dei conti di cassa intestati a tale BCN per il trattamento dei pagamenti connessi all’accordo di prestito o all’accordo sullo strumento di assistenza finanziaria (di seguito un «conto di cassa di una BCN»).
Articolo 2
Accettazione dei pagamenti sul conto di cassa
Un conto di cassa di una BCN è usato esclusivamente per il trattamento di pagamenti connessi ad un accordo di prestito o a un accordo sullo strumento di assistenza finanziaria.
Articolo 3
Accettazione di istruzioni
Con riferimento al conto di una BCN, la BCE accetta istruzioni esclusivamente dalla BCN che detiene il conto.
Articolo 4
Saldo dei conti di cassa
Nessun importo è in alcun caso iscritto a debito sul conto di cassa di una BCN. Di conseguenza, nessun pagamento è effettuato da tali conti oltre l’importo accreditato sugli stessi.
Articolo 5
Remunerazione
Il conto di cassa di una BCN è remunerato in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ( 1 ).
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
( 1 ) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).