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Document 7ebdea37-3871-11ef-b441-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

02010R0584 — IT — 14.07.2024 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 584/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2010

recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 176 del 10.7.2010, pag. 16)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/910 DELLA COMMISSIONE  del 15 dicembre 2023

  L 910

1

25.3.2024




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 584/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2010

recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)



▼M1 —————

▼B

CAPO II

COOPERAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA

SEZIONE 1

Procedura per le verifiche in loco e le indagini

Articolo 6

Richiesta di assistenza per verifiche in loco e indagini

1.  

L’autorità competente che intenda svolgere una verifica in loco o un’indagine sul territorio di un altro Stato membro («l’autorità richiedente») presenta una richiesta scritta all’autorità competente di tale Stato membro («l’autorità interpellata»). La richiesta contiene i seguenti elementi:

a) 

motivi della richiesta, incluse le disposizioni legislative applicabili sul territorio dell’autorità richiedente sulle quali essa si basa;

b) 

ambito della verifica in loco o dell’indagine;

c) 

azioni già intraprese dall’autorità richiedente;

d) 

eventuali azioni da intraprendere da parte dell’autorità interpellata;

e) 

metodologia proposta per la verifica in loco o l’indagine e motivazioni che hanno condotto l’autorità richiedente a sceglierla.

2.  
La richiesta viene presentata con sufficiente anticipo rispetto alla verifica in loco o all’indagine.
3.  
Laddove la richiesta di assistenza per una verifica in loco o un’indagine sia urgente, è possibile trasmetterla via posta elettronica, confermandola in seguito per iscritto.
4.  
L’autorità interpellata accusa ricezione della richiesta senza indebito ritardo.
5.  
L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni richieste dall’autorità interpellata, in modo da consentire a quest’ultima di fornire l’assistenza necessaria.
6.  
L’autorità interpellata trasmette senza indebito ritardo tutte le informazioni e i documenti a sua disposizione in quanto pertinenti od utili all’autorità richiedente, in base alle motivazioni e all’ambito della verifica in loco o dell’indagine.
7.  
L’autorità interpellata e l’autorità richiedente valutano nuovamente la necessità della verifica in loco o dell’indagine in base ai documenti e alle informazioni trasmesse come dal paragrafo 5 o 6.
8.  
L’autorità interpellata decide se svolgere la verifica in loco o l’indagine in prima persona oppure se consentire di espletare tale compito all’autorità richiedente o a revisori o altri esperti.
9.  
L’autorità interpellata e quella richiedente concordano sulle modalità di ripartizione dei costi relativi all’espletamento della verifica in loco o dell’indagine.

Articolo 7

Svolgimento della verifica in loco e dell’indagine da parte dell’autorità interpellata

1.  
Qualora l’autorità interpellata decida di svolgere la verifica in loco o l’indagine in prima persona, lo fa conformemente alla procedura prevista dalla legge dello Stato membro sul cui territorio tale verifica in loco o indagine viene svolta.
2.  
Qualora l’autorità richiedente chieda che i propri funzionari accompagnino quelli dell’autorità interpellata che espletano la verifica o l’indagine ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE, le due autorità stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche di tale partecipazione.

Articolo 8

Svolgimento della verifica in loco e dell’indagine da parte dell’autorità richiedente

1.  
Qualora l’autorità interpellata decida di consentire all’autorità richiedente di svolgere la verifica in loco o l’indagine, tale attività è espletata conformemente alla procedura prevista dalla legge dello Stato membro sul cui territorio essa si svolge.
2.  
In caso l’autorità interpellata decida di consentire all’autorità richiedente di svolgere la verifica in loco o l’indagine, provvede a fornire l’assistenza necessaria per portare a termine tale compito.
3.  
Se nel corso della verifica in loco o dell’indagine l’autorità richiedente viene a conoscenza di informazioni importanti che hanno rilevanza per lo svolgimento dei compiti di competenza dell’autorità interpellata, la prima le trasmette senza indebito ritardo a quest’ultima.

Articolo 9

Svolgimento della verifica in loco e dell’indagine da parte di revisori o di esperti

1.  
Qualora l’autorità interpellata decida di consentire a revisori o esperti di svolgere la verifica in loco o l’indagine, tale attività è espletata conformemente alla procedura prevista dalla legge dello Stato membro sul cui territorio essa si svolge.
2.  
Qualora l’autorità interpellata decida di consentire a revisori o esperti di svolgere la verifica in loco o l’indagine, provvede a fornire loro l’assistenza necessaria per portare a termine tale compito.
3.  

Qualora l’autorità richiedente proponga di nominare dei revisori o degli esperti, trasmette all’autorità interpellata tutte le informazioni pertinenti riguardo l’identità e le qualifiche professionali degli stessi.

L’autorità interpellata provvede prontamente a comunicare all’autorità richiedente se accetta tale nomina.

Se l’autorità interpellata non accetta la nomina proposta o se l’autorità richiedente non propone la nomina di revisori o esperti, la prima ha il diritto di proporre essa stessa dei nominativi.

4.  
Se l’autorità interpellata e quella richiedente non trovano un accordo sulla nomina dei revisori o degli esperti, l’autorità interpellata decide se svolgere la verifica in loco o l’indagine in prima persona o se consentire l’espletamento di tale attività all’autorità richiedente.
5.  
A meno che le due autorità convengano diversamente, i costi pertinenti sono a carico dell’autorità che ha proposto la nomina dei revisori o degli esperti.
6.  
Se, nel corso dello svolgimento della verifica in loco o dell’indagine i revisori o gli esperti vengono a conoscenza di informazioni importanti che hanno rilevanza per lo svolgimento dei compiti di competenza dell’autorità interpellata, essi le trasmettono senza indebito ritardo a quest’ultima.

Articolo 10

Richieste di assistenza per colloqui con persone site in un altro Stato membro

1.  
Qualora l’autorità richiedente ritenga necessario porre domande a persone site sul territorio di un altro Stato membro, inoltra una richiesta scritta alle autorità competenti di quest’ultimo.
2.  

La richiesta contiene i seguenti elementi:

a) 

motivi della richiesta, incluse le disposizioni legislative applicabili sul territorio dell’autorità richiedente sulle quali si basa la richiesta;

b) 

ambito dei colloqui;

c) 

azioni già intraprese dall’autorità richiedente;

d) 

eventuali azioni da intraprendere da parte dell’autorità interpellata;

e) 

metodologia proposta per i colloqui e motivazioni che hanno condotto l’autorità richiedente a sceglierla.

3.  
La richiesta va presentata con sufficiente anticipo rispetto ai colloqui.
4.  
Laddove la richiesta di assistenza per i colloqui con persone site sul territorio di un altro Stato membro sia urgente, è possibile trasmetterla via posta elettronica, confermandola in seguito per iscritto.
5.  
L’autorità interpellata accusa ricezione della richiesta senza indebito ritardo.
6.  
L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni richieste dall’autorità interpellata, in modo da consentire a quest’ultima di fornire l’assistenza necessaria.
7.  
L’autorità interpellata trasmette senza indebito ritardo tutte le informazioni e i documenti a sua disposizione in quanto pertinenti o utili all’autorità richiedente, in base alle motivazioni e all’ambito dei colloqui.
8.  
In base ai documenti e alle informazioni trasmesse come dal paragrafo 6 o 7, l’autorità interpellata e l’autorità richiedente valutano nuovamente la necessità di intraprendere dei colloqui.
9.  
L’autorità interpellata decide se condurre i colloqui in prima persona o se consentire lo svolgimento di tale compito all’autorità richiedente.
10.  
L’autorità interpellata e quella richiedente concordano sulle modalità di ripartizione dei costi relativi all’espletamento dei colloqui.
11.  
L’autorità richiedente può partecipare ai colloqui richiesti in conformità al paragrafo 1. Prima e durante i colloqui, l’autorità richiedente può far pervenire delle domande da porre.

Articolo 11

Disposizioni specifiche relative a verifiche sul posto e indagini

1.  
Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione e quelle dello Stato membro di origine dell’OICVM si segnalano a vicenda eventuali verifiche in loco o indagini da intraprendere riguardo la società di gestione o l’OICVM della cui vigilanza sono rispettivamente responsabili. All’atto della ricezione della segnalazione, l’autorità ricevente può richiedere senza indebito ritardo all’autorità che emette tale segnalazione di includere nell’ambito della verifica in loco o dell’indagine gli aspetti sui quali l’autorità ricevente esercita la propria vigilanza.
2.  
Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possono richiedere assistenza all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’OICVM per verifiche in loco e indagini riguardanti i depositari di OICVM, se ciò è necessario per lo svolgimento dei compiti di vigilanza che le competono riguardo la società di gestione.
3.  
Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM e quelle dello Stato membro di origine della società di gestione stabiliscono di comune accordo delle procedure per condividere i risultati ottenuti in seguito alle verifiche in loco e alle indagini sulla società di gestione e sull’OICVM della cui vigilanza sono responsabili.
4.  
Ove necessario, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM e quelle dello Stato membro di origine della società di gestione stabiliscono di comune accordo ulteriori azioni da intraprendere riguardo la verifica in loco o l’indagine.

SEZIONE 2

Scambio di informazioni

Articolo 12

Scambio routinario di informazioni

1.  

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM informano immediatamente quelle degli Stati membri ospitanti l’OICVM e, nel caso in cui l’OICVM sia gestito da una società di gestione sita in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, a proposito:

a) 

di qualsiasi decisione concernente la revoca dell’autorizzazione ad un OICVM;

b) 

di qualsiasi decisione presa nei confronti di un OICVM riguardo la sospensione dell’emissione, del riacquisto o del rimborso delle sue quote;

c) 

di qualsiasi altra grave misura presa nei confronti dell’OICVM.

2.  
Nel caso in cui l’OICVM sia amministrato da una società di gestione sita in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine dell’OICVM, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione informano immediatamente le loro omologhe dello Stato membro di origine dell’OICVM qualora la capacità di una società di gestione di assolvere correttamente i propri compiti rispetto all’OICVM gestito possa risultare seriamente compromessa o qualora la società di gestione non risponda agli obblighi fissati al capo III della direttiva 2009/65/CE.
3.  

Qualora un OICVM sia gestito da una società di gestione sita in uno Stato membro diverso da quello d’origine dell’OICVM, le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM e di quello della società di gestione facilitano lo scambio delle informazioni richieste al fine di esercitare le funzioni loro assegnate a norma della direttiva 2009/65/CE, inclusa la creazione di flussi di informazioni adeguati. Ciò comprende lo scambio delle informazioni reso necessario:

a) 

dalle procedure per autorizzare una società di gestione a svolgere attività sul territorio di un altro Stato membro ai sensi degli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/65/CE;

b) 

dalle procedure per autorizzare una società di gestione a gestire un OICVM autorizzato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine della stessa, ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2009/65/CE;

c) 

dalla vigilanza continua delle società di gestione e degli OICVM.

Articolo 13

Scambio di informazioni non richiesto

Le autorità competenti comunicano alle altre autorità competenti, senza previa richiesta e indebito ritardo, tutte le informazioni pertinenti che potrebbero rivelarsi importanti per lo svolgimento dei compiti stabiliti ai sensi della direttiva 2009/65/CE.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1 —————

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