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Document 7ebdea37-3871-11ef-b441-01aa75ed71a1
Commission Regulation (EU) No 584/2010 of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards the form and content of the standard notification letter and UCITS attestation, the use of electronic communication between competent authorities for the purpose of notification, and procedures for on-the-spot verifications and investigations and the exchange of information between competent authorities (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02010R0584 — IT — 14.07.2024 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO (UE) N. 584/2010 DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 16) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/910 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2023 |
L 910 |
1 |
25.3.2024 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 584/2010 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2010
recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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CAPO II
COOPERAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA
SEZIONE 1
Procedura per le verifiche in loco e le indagini
Articolo 6
Richiesta di assistenza per verifiche in loco e indagini
L’autorità competente che intenda svolgere una verifica in loco o un’indagine sul territorio di un altro Stato membro («l’autorità richiedente») presenta una richiesta scritta all’autorità competente di tale Stato membro («l’autorità interpellata»). La richiesta contiene i seguenti elementi:
motivi della richiesta, incluse le disposizioni legislative applicabili sul territorio dell’autorità richiedente sulle quali essa si basa;
ambito della verifica in loco o dell’indagine;
azioni già intraprese dall’autorità richiedente;
eventuali azioni da intraprendere da parte dell’autorità interpellata;
metodologia proposta per la verifica in loco o l’indagine e motivazioni che hanno condotto l’autorità richiedente a sceglierla.
Articolo 7
Svolgimento della verifica in loco e dell’indagine da parte dell’autorità interpellata
Articolo 8
Svolgimento della verifica in loco e dell’indagine da parte dell’autorità richiedente
Articolo 9
Svolgimento della verifica in loco e dell’indagine da parte di revisori o di esperti
Qualora l’autorità richiedente proponga di nominare dei revisori o degli esperti, trasmette all’autorità interpellata tutte le informazioni pertinenti riguardo l’identità e le qualifiche professionali degli stessi.
L’autorità interpellata provvede prontamente a comunicare all’autorità richiedente se accetta tale nomina.
Se l’autorità interpellata non accetta la nomina proposta o se l’autorità richiedente non propone la nomina di revisori o esperti, la prima ha il diritto di proporre essa stessa dei nominativi.
Articolo 10
Richieste di assistenza per colloqui con persone site in un altro Stato membro
La richiesta contiene i seguenti elementi:
motivi della richiesta, incluse le disposizioni legislative applicabili sul territorio dell’autorità richiedente sulle quali si basa la richiesta;
ambito dei colloqui;
azioni già intraprese dall’autorità richiedente;
eventuali azioni da intraprendere da parte dell’autorità interpellata;
metodologia proposta per i colloqui e motivazioni che hanno condotto l’autorità richiedente a sceglierla.
Articolo 11
Disposizioni specifiche relative a verifiche sul posto e indagini
SEZIONE 2
Scambio di informazioni
Articolo 12
Scambio routinario di informazioni
Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM informano immediatamente quelle degli Stati membri ospitanti l’OICVM e, nel caso in cui l’OICVM sia gestito da una società di gestione sita in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, a proposito:
di qualsiasi decisione concernente la revoca dell’autorizzazione ad un OICVM;
di qualsiasi decisione presa nei confronti di un OICVM riguardo la sospensione dell’emissione, del riacquisto o del rimborso delle sue quote;
di qualsiasi altra grave misura presa nei confronti dell’OICVM.
Qualora un OICVM sia gestito da una società di gestione sita in uno Stato membro diverso da quello d’origine dell’OICVM, le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM e di quello della società di gestione facilitano lo scambio delle informazioni richieste al fine di esercitare le funzioni loro assegnate a norma della direttiva 2009/65/CE, inclusa la creazione di flussi di informazioni adeguati. Ciò comprende lo scambio delle informazioni reso necessario:
dalle procedure per autorizzare una società di gestione a svolgere attività sul territorio di un altro Stato membro ai sensi degli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/65/CE;
dalle procedure per autorizzare una società di gestione a gestire un OICVM autorizzato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine della stessa, ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2009/65/CE;
dalla vigilanza continua delle società di gestione e degli OICVM.
Articolo 13
Scambio di informazioni non richiesto
Le autorità competenti comunicano alle altre autorità competenti, senza previa richiesta e indebito ritardo, tutte le informazioni pertinenti che potrebbero rivelarsi importanti per lo svolgimento dei compiti stabiliti ai sensi della direttiva 2009/65/CE.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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