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Document 74f1da4e-9603-11ef-a130-01aa75ed71a1
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/760 of 17 December 2019 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the rules for the administration of import and export tariff quotas subject to licences and supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the lodging of securities in the administration of tariff quotas
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari
Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari
02020R0760 — IT — 11.10.2024 — 004.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/760 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1928 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 2021 |
L 394 |
1 |
9.11.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/735 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2023 |
L 96 |
1 |
5.4.2023 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1173 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2024 |
L 1173 |
1 |
24.4.2024 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2637 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2024 |
L 2637 |
1 |
4.10.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/760 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari
CAPO I
Disposizioni introduttive
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme che integrano, rispettivamente, i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda:
le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare domanda nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
le norme applicabili al trasferimento di diritti tra operatori;
la costituzione e lo svincolo delle cauzioni;
l’adozione, se necessario, di disposizioni per ogni peculiarità, requisito o restrizione applicabile ai contingenti tariffari;
i contingenti tariffari specifici di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 2
Altre norme applicabili
Salvo disposizioni contrarie nel presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), i regolamenti delegati (UE) n. 907/2014 ( 2 ), (UE) 2015/2446 ( 3 ) e (UE) 2016/1237 ( 4 ) della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 ( 5 ) della Commissione.
CAPO II
Norme comuni
Articolo 3
Condizioni e requisiti di ammissibilità
In deroga al primo comma, non è richiesta la registrazione previa degli operatori se il requisito del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 3 è stato sospeso conformemente all’articolo 9, paragrafo 9.
Articolo 4
Costituzione di cauzioni
Il rilascio dei seguenti titoli è subordinato alla costituzione di cauzioni:
titoli di importazione;
titoli di esportazione per il contingente per i formaggi aperto dagli Stati Uniti d’America di cui al capo 7, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
▼M3 —————
Articolo 5
Svincolo e incameramento di cauzioni
Articolo 6
Pubblicazione dei nomi degli operatori detentori di titoli per i contingenti tariffari per i quali è richiesta la registrazione previa degli operatori
Articolo 7
Trasferimento di titoli
Se il trasferimento di titoli riguarda contingenti tariffari per i quali è richiesta la registrazione previa degli operatori, prima del trasferimento il cessionario deve soddisfare i requisiti seguenti:
essere registrato nel sistema elettronico LORI di cui all’articolo 13;
aver presentato la dichiarazione di indipendenza di cui all’articolo 12 per i contingenti tariffari interessati dal trasferimento di titoli,
salvo se detti requisiti sono sospesi in correlazione alla sospensione del requisito del quantitativo di riferimento di cui all’articolo 9, paragrafo 9, del presente regolamento.
La produzione degli elementi di prova può essere semplificata se il cessionario è titolare di un altro titolo di importazione valido, rilasciato a norma del presente regolamento per il numero d’ordine di contingente tariffario e per il periodo contingentale in questione. In tal caso il cessionario può chiedere all’autorità emittente di trasmettere una copia o un riferimento dell’equivalente elettronico del titolo all’autorità emittente del cedente. Detta copia, in formato cartaceo o elettronico, è prova sufficiente del rispetto delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 3, 4 e 6.
Articolo 8
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Il quantitativo minimo di prodotti da esportare dall’Unione o immettere in libera pratica nell’Unione in ciascuno dei due periodi consecutivi di 12 mesi che terminano due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il periodo contingentale è fissato negli allegati da II a XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Ai fini del primo comma si applicano le disposizioni seguenti:
per i contingenti tariffari di aglio elencati nell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, il settore interessato è quello dei prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
per i contingenti tariffari di funghi elencati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, il settore interessato è quello dei prodotti ortofrutticoli trasformati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto j), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
In deroga al paragrafo 1, la prova dello svolgimento di un’attività commerciale riguarda:
per i contingenti tariffari di bovini elencati nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761: il periodo di 12 mesi che termina due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il contingente tariffario;
per il contingente di importazione di carni suine canadesi aperto con il numero d’ordine 09.4282: oltre ai prodotti del settore delle carni suine definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91 ;
▼M3 —————
per il contingente di esportazione di formaggi aperto dagli Stati Uniti d’America, di cui agli articoli da 58 a 63 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, i prodotti di cui al codice NC 0406 esportati verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni civili precedenti il mese di settembre anteriore all’inizio del periodo contingentale.
▼M3 —————
Gli operatori forniscono all’autorità emittente la prova dello svolgimento di un’attività commerciale secondo uno dei criteri seguenti:
i dati doganali relativi all’immissione in libera pratica nell’Unione contenenti, come richiesto dallo Stato membro interessato, un riferimento all’operatore in quanto dichiarante di cui all’articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 o in quanto importatore di cui all’allegato B, titolo I, capitolo 3, gruppo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al titolo II, gruppo 3, di detto allegato;
i dati doganali relativi allo svincolo per l’esportazione dall’Unione e contenenti, come richiesto dallo Stato membro interessato, un riferimento all’operatore in quanto dichiarante di cui all’articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 o in quanto esportatore di cui all’articolo 1, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
un titolo utilizzato debitamente vistato dalle autorità doganali per indicare l’immissione in libera pratica nell’Unione o l’esportazione dall’Unione dei prodotti e contenente un riferimento all’operatore in quanto detentore del titolo o, in caso di trasferimento del titolo, contenente un riferimento all’operatore in quanto cessionario.
Articolo 9
Quantitativo di riferimento
Il quantitativo di riferimento degli operatori che hanno proceduto a fusione è determinato sommando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione da ciascuno degli operatori coinvolti nella fusione.
Il quantitativo di riferimento di un operatore non supera il 15 % del quantitativo disponibile per il contingente tariffario in questione nel periodo contingentale pertinente.
Se il periodo contingentale è diviso in sottoperiodi, il quantitativo di riferimento è ripartito tra i sottoperiodi. La quota del quantitativo totale di riferimento per un sottoperiodo contingentale è pari alla quota del quantitativo totale del contingente tariffario di importazione disponibile per tale sottoperiodo.
Le domande non conformi alle disposizioni del primo e del secondo comma sono dichiarate irricevibili dall’autorità emittente competente.
▼M1 —————
In deroga al paragrafo 2, il quantitativo di riferimento è calcolato cumulando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione che rientrano in ciascuno dei seguenti gruppi costituiti da due o tre numeri d’ordine di contingenti indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761:
09.4211, 09.4212 e 09.4290;
09.4214 e 09.4215;
09.4410, 09.4411 e 09.4289.
Articolo 10
Prova del quantitativo di riferimento
▼M2 —————
Articolo 11
Requisito di indipendenza degli operatori che presentano domanda per contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori
Gli operatori possono presentare domanda per contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori solo se:
non hanno legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario; oppure
pur avendo legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario, praticano regolarmente attività economiche sostanziali.
L’operatore ha legami con altre persone fisiche o giuridiche nei casi seguenti:
possiede o controlla un’altra persona giuridica; oppure
ha legami familiari con un’altra persona fisica; oppure
ha rapporti commerciali rilevanti con un’altra persona fisica o giuridica.
Ai fini del presente articolo s’intende per:
«possiede un’altra persona giuridica»: possiede almeno il 25 % dei diritti di proprietà su un’altra persona giuridica;
«controlla un’altra persona giuridica»:
ha il diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, di gestione o di controllo di tale persona giuridica, gruppo o entità;
ha nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, di gestione o di controllo della persona giuridica, che sono stati in carica durante l’esercizio finanziario in corso e quello precedente;
ha il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica, gruppo o entità, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, gruppo o entità;
ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su una persona giuridica, gruppo o entità, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, gruppo o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo atto costitutivo o statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica, gruppo o entità consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;
si può avvalere del diritto di esercitare un’influenza dominante ai sensi del punto iv), pur non essendo il titolare di detto diritto;
ha il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica, gruppo o entità;
gestisce una persona giuridica, gruppo o entità su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;
condivide, in modo congiunto e solidale, o garantisce le passività finanziarie di una persona giuridica, gruppo o entità;
«ha legami familiari»:
l’operatore è il coniuge, il fratello, la sorella, il genitore, il figlio/la figlia o il nipote/la nipote di un altro operatore che chiede lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario;
l’operatore è il coniuge, il fratello, la sorella, il genitore, il figlio/la figlia o il nipote/la nipote della persona fisica che possiede o controlla un altro operatore che chiede lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario;
«ha rapporti commerciali rilevanti»:
l’altra persona detiene direttamente o indirettamente almeno il 25 % delle azioni dell’operatore;
l’operatore e l’altra persona, direttamente o indirettamente, controllano congiuntamente una terza persona;
l’operatore e l’altra persona sono rispettivamente datore di lavoro e lavoratore dipendente;
l’operatore e l’altra persona hanno la veste giuridica di associati o fanno parte della direzione o dell’organo di amministrazione della stessa persona giuridica;
«attività economiche sostanziali»: le azioni o attività svolte da una persona allo scopo di assicurare la produzione, la distribuzione o il consumo di beni e servizi.
Ai fini della lettera e), le attività svolte al solo scopo di presentare domanda per contingenti tariffari non sono considerate attività economiche sostanziali.
L’operatore, se ha legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario, all’atto della registrazione nel sistema elettronico LORI soddisfa gli obblighi seguenti:
dimostra di praticare regolarmente attività economiche sostanziali presentando almeno uno dei documenti di cui alla sezione «Prova dell’attività economica sostanziale dell’operatore economico» dell’allegato II;
comunica l’identità delle persone fisiche o giuridiche con cui ha legami compilando la sezione pertinente dell’allegato II.
La durata della sospensione non supera il periodo contingentale.
Articolo 12
Dichiarazione di indipendenza
Nella dichiarazione di indipendenza il richiedente, secondo la sua situazione, afferma:
di non avere legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario, oppure
di avere legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario ma di praticare regolarmente attività economiche sostanziali.
Su richiesta dell’autorità emittente, il richiedente mette a disposizione tutti i documenti e le prove necessari per verificare le informazioni inserite nella dichiarazione di indipendenza.
Articolo 13
Registrazione previa obbligatoria degli operatori
L’autorità emittente revoca la registrazione nei casi seguenti:
su richiesta dell’operatore registrato;
se constata che l’operatore registrato non soddisfa più le condizioni e i requisiti di ammissibilità a presentare domanda per i contingenti tariffari che richiedono la registrazione obbligatoria degli operatori.
La durata della sospensione non supera il periodo contingentale.
Articolo 14
Denunce per registrazione indebita di un operatore
Articolo 15
Sanzioni
L’autorità emittente competente, se accerta che un operatore, nel presentare domanda di titolo di importazione o di esportazione per un contingente tariffario o il trasferimento del titolo, ha trasmesso un documento inesatto o dati inesatti o non aggiornati nell’ambito della registrazione nel sistema elettronico LORI, e se il documento è essenziale al rilascio del titolo di importazione o di esportazione, adotta le seguenti misure:
impedisce all’operatore di immettere in libera pratica nell’Unione o di esportare dall’Unione prodotti nel quadro del contingente tariffario di importazione o di esportazione in questione per l’intero periodo contingentale durante il quale è stato effettuato l’accertamento;
esclude l’operatore dal sistema di domanda di titolo per il contingente tariffario in questione per un periodo contingentale successivo al periodo contingentale durante il quale è stato effettuato l’accertamento.
Se l’autorità emittente competente accerta che un operatore, nel presentare domanda di titolo di importazione o di esportazione per un contingente tariffario o il trasferimento del titolo, ha deliberatamente presentato un documento inesatto o ha deliberatamente omesso di aggiornare i dati del suo fascicolo LORI nell’ambito della registrazione nel sistema elettronico LORI, e se tale documento o dato è essenziale al rilascio del titolo di importazione o di esportazione, l’esclusione dell’operatore di cui al primo comma, lettera b), si applica per due periodi contingentali successivi al periodo contingentale durante il quale è stato effettuato l’accertamento.
Articolo 16
Trattamento speciale all’importazione in un paese terzo
Se i prodotti esportati beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo a norma dell’articolo 186, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli esportatori sono autorizzati a chiedere un titolo di esportazione attestante il rispetto delle condizioni cui è subordinato il trattamento speciale all’importazione in un paese terzo. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano detti titoli dopo avere accertato il rispetto delle condizioni nel modo che ritengono opportuno.
Articolo 17
Notifiche alla Commissione
Per ciascun periodo contingentale gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni seguenti mediante il sistema di notifica istituito con regolamento delegato (UE) 2017/1183 e regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185:
i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione o di esportazione;
i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione;
i quantitativi inutilizzati per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione inutilizzati o parzialmente utilizzati;
i quantitativi assegnati agli operatori nell’ambito di un contingente tariffario per il quale non sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione;
i quantitativi immessi in libera pratica o esportati nell’ambito dei titoli di importazione o di esportazione rilasciati;
per i contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori:
i nomi, i numeri EORI e gli indirizzi degli operatori che hanno ricevuto titoli di importazione o dei cessionari di un titolo di importazione;
per ciascun operatore, i quantitativi richiesti;
le domande di registrazione nel sistema elettronico LORI convalidate e respinte, le registrazioni revocate, le modifiche convalidate e quelle respinte nel fascicolo LORI;
per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, per ciascun certificato di autenticità, certificato «IMA 1» (Inward Monitoring Arrangement) o certificato di ammissibilità di cui all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, depositato da un operatore, il numero del titolo corrispondente e i quantitativi coperti.
CAPO III
Contingenti tariffari specifici di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 18
Apertura dei contingenti
Articolo 19
Gestione dei contingenti
Per i contingenti di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, la Commissione contabilizza:
I quantitativi di granturco del codice NC 1005 90 00 e di sorgo del codice NC 1007 90 00 importati in Spagna e i quantitativi di granturco del codice NC 1005 90 00 importati in Portogallo nel corso di ciascun anno civile;
i quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di granturco, degli avanzi della fabbricazione di birra e dei residui di polpe di agrumi, di cui al paragrafo 1, importati in Spagna nel corso di ciascun anno civile.
Articolo 20
Uso dei prodotti importati e sorveglianza
Articolo 21
Importazioni in esenzione da dazi doganali
Le importazioni di cui al paragrafo 1:
sono gestite secondo il metodo di cui all’articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
sono coperte da titoli rilasciati dalle competenti autorità emittenti spagnole e portoghesi.
I titoli di cui alla lettera b) sono validi soltanto nello Stato membro in cui sono rilasciati.
Articolo 22
Cauzione all’atto della domanda e cauzione a garanzia di buon fine
Articolo 23
Norme specifiche relative al trasferimento di titoli
In deroga all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/1237, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.
Articolo 24
Svincolo e incameramento della cauzione a garanzia di buon fine
Fatte salve le misure di sorveglianza adottate a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, la cauzione a garanzia di buon fine di cui all’articolo 22, paragrafo 2, è svincolata se l’importatore fornisce la prova che:
il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato nello Stato membro di immissione in libera pratica; tale prova può essere addotta mediante fattura di vendita ad un trasformatore stabilito nello Stato membro di immissione in libera pratica;
il prodotto non ha potuto essere importato, trasformato o utilizzato per causa di forza maggiore;
il prodotto importato è divenuto inutilizzabile.
CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 25
Abrogazioni
I regolamenti (CE) n. 2307/98 ( 10 ), (CE) n. 2535/2001 ( 11 ), (CE) n. 1342/2003 ( 12 ), (CE) n. 2305/2003 ( 13 ), (CE) n. 969/2006 ( 14 ), (CE) n. 1301/2006 ( 15 ), (CE) n. 1918/2006 ( 16 ), (CE) n. 1964/2006 ( 17 ), (CE) n. 1979/2006 ( 18 ), (CE) n. 341/2007 ( 19 ), (CE) n. 533/2007 ( 20 ), (CE) n. 536/2007 ( 21 ), (CE) n. 539/2007 ( 22 ), (CE) n. 616/2007 ( 23 ), (CE) n. 964/2007 ( 24 ), (CE) n. 1384/2007 ( 25 ), (CE) n. 1385/2007 ( 26 ), (CE) n. 382/2008 ( 27 ), (CE) n. 412/2008 ( 28 ), (CE) n. 431/2008 ( 29 ), (CE) n. 748/2008 ( 30 ), (CE) n. 1067/2008 ( 31 ), (CE) n. 1296/2008 ( 32 ), (CE) n. 442/2009 ( 33 ), (CE) n. 610/2009 ( 34 ), (CE) n. 891/2009 ( 35 ), (CE) n. 1187/2009 ( 36 ) e (UE) n. 1255/2010 ( 37 ) della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ( 38 ), (UE) n. 480/2012 ( 39 ), (UE) n. 1223/2012 ( 40 ), (UE) n. 82/2013 ( 41 ), (UE) n. 593/2013 ( 42 ), (UE) 2015/2076 ( 43 ), (UE) 2015/2077 ( 44 ), (UE) 2015/2078 ( 45 ), (UE) 2015/2079 ( 46 ), (UE) 2015/2081 ( 47 ) e (UE) 2017/1585 ( 48 ) della Commissione sono abrogati.
Tuttavia, i suddetti regolamenti e regolamenti di esecuzione continuano ad applicarsi ai titoli di importazione e di esportazione rilasciati sulla loro base fino a scadenza dei titoli stessi.
Articolo 26
Disposizioni transitorie
Nei primi due periodi contingentali cui il presente regolamento si applica conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, l’autorità emittente può stabilire il quantitativo di riferimento di cui all’articolo 9 conformemente ai pertinenti regolamenti abrogati di cui all’articolo 25.
Se nel corso di uno o di entrambi i periodi contingentali che precedono il primo periodo contingentale cui si applica il presente regolamento a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, un contingente tariffario soggetto al requisito del quantitativo di riferimento di cui all’articolo 9 non è stato utilizzato interamente, gli operatori possono scegliere di stabilire il loro quantitativo di riferimento a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, o sulla base degli ultimi due periodi contingentali precedenti in cui il contingente tariffario è stato interamente utilizzato.
Articolo 27
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Modello di dichiarazione di indipendenza di cui all’articolo 12
Istruzioni per compilare la dichiarazione
Nella parte A inserire le informazioni relative al contingente tariffario cui si applica la dichiarazione di indipendenza.
Nella parte B spuntare la casella corrispondente.
Nella parte C indicare il nome dell’operatore, il numero EORI, la data e il luogo della firma e inserire la firma del responsabile amministrativo competente (direttore esecutivo) dell’operatore.
A. Contingenti tariffari interessati
Numero d’ordine del contingente tariffario |
|
Codice NC |
|
Origine del prodotto/dei prodotti (1) |
|
(1)
Compilare solo se l’origine delle merci è elemento obbligatorio nella domanda di titolo. |
B. Indipendenza dell’operatore
Il richiedente del numero d’ordine del contingente tariffario di cui sopra dichiara:
1. come da articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/760, di non avere legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario; |
spuntare la casella se pertinente |
2. come da articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/760, di avere legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario; di praticare regolarmente attività economiche sostanziali con parti terze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3; di avere comunicato l’identità delle persone fisiche o giuridiche con cui ha legami nel sistema elettronico LORI a norma dell’articolo 11, paragrafo 4. |
spuntare la casella se pertinente |
C. Estremi dell’operatore
Nome |
|
Numero EORI |
|
Luogo e data |
|
Firma |
|
Posizione del firmatario nella società |
|
ALLEGATO II
Informazioni da trasmettere con riferimento alla registrazione previa obbligatoria di cui all’articolo 13
Numero EORI dell’operatore economic
Identità dell’operatore economic
► |
Nome della società |
► |
Indirizzo della sede centrale: via |
► |
Indirizzo della sede centrale: numero civico |
► |
Indirizzo della sede centrale: codice postale |
► |
Indirizzo della sede centrale: città |
► |
Indirizzo della sede centrale: paese |
► |
Indirizzo dell’ufficio operativo: via |
► |
Indirizzo dell’ufficio operativo: numero civico |
► |
Indirizzo dell’ufficio operativo: codice postale |
► |
Indirizzo dell’ufficio operativo: città |
► |
Indirizzo dell’ufficio operativo: paese |
► |
Numero di telefono |
► |
Indirizzo di posta elettronica per comunicare con le autorità emittenti e le autorità doganali degli Stati membri |
► |
Statuto giuridico |
► |
Attività economica principale dell’operatore |
Prova dell’attività economica sostanziale dell’operatore economico
► |
Allegare estratto del registro delle imprese o documento equivalente secondo la legislazione nazionale applicabile |
► |
Allegare (eventuali) ultimi conti annuali certificati |
► |
Allegare ultimo bilancio |
► |
Allegare certificato IVA |
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Documenti supplementari di chiarimenti su richiesta dell’autorità emittente |
Dichiarazione di indipendenza a norma dell’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/760
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Elenco dei numeri d’ordine del contingente tariffario e breve descrizione |
Selezionare «sì» se si presenta domanda per il contingente tariffario, «no» in caso contrario. |
Dichiarazione di indipendenza da allegare se nella colonna precedente si è selezionato «sì» |
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Quantitativo di riferimento
Indicare il quantitativo di riferimento per i contingenti tariffari seguenti:
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Numero d’ordine del contingente tariffario |
Quantitativo di riferimento (in kg) |
Periodo del contingente tariffario cui si applica il quantitativo di riferimento — inizio periodo |
Periodo del contingente tariffario cui si applica il quantitativo di riferimento — fine periodo |
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Persone della società autorizzate a presentare domanda di titolo a nome dell’operatore
L’operatore deve fornire l’elenco delle persone della società autorizzate a presentare a suo nome domanda di titolo per i contingenti tariffari sopra elencati.
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Cognome |
Nome |
Data di nascita |
Luogo di nascita |
Documento d’identità |
Numero della carta d’identità/del passaporto |
Documenti giustificativi dell’autorizzazione |
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Assetto proprietario dell’operatore economico
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Tipo di assetto proprietario (l’operatore deve scegliere l’opzione corretta) |
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Se il proprietario o i proprietari sono una società:
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Numero EORI (eventuale) della società |
Ragione sociale |
Indirizzo della sede centrale: via |
Indirizzo della sede centrale: numero civico |
Indirizzo della sede centrale: codice postale |
Indirizzo della sede centrale: città |
Indirizzo della sede centrale: paese |
Numero di telefono |
Indirizzo di posta elettronica |
Posizione (ad esempio unico proprietario, socio, azionista principale (oltre il 25 % delle quote o quota di controllo) ...) |
Registro delle imprese |
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Se il proprietario o i proprietari sono persone fisiche:
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Cognome |
Nome |
Data di nascita |
Luogo di nascita |
Documento d’identità |
Numero della carta d’identità/del passaporto |
Posizione (ad esempio unico proprietario, socio, azionista principale (oltre il 25 % delle quote o quota di controllo) ...) |
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L’operatore deve fornire informazioni sulle persone giuridiche che presentano domanda per i contingenti tariffari sopra elencati e che hanno legami con l’operatore ai sensi dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/760.
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Numero EORI della società |
Ragione sociale |
Indirizzo della sede centrale: via |
Indirizzo della sede centrale: numero civico |
Indirizzo della sede centrale: codice postale |
Indirizzo della sede centrale: città |
Indirizzo della sede centrale: paese |
Numero di telefono |
Indirizzo di posta elettronica |
Statuto giuridico |
Legame |
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L’operatore deve fornire informazioni sulle persone fisiche che presentano domanda per i contingenti tariffari sopra elencati e che hanno legami con l’operatore ai sensi dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/760.
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Cognome |
Nome |
Data di nascita |
Luogo di nascita |
Documento d’identità |
Numero della carta d’identità/del passaporto |
Legame |
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Struttura gestionale dell’operatore economic
Elencare le persone che esercitano le funzioni di membro del consiglio di amministrazione/amministratore delegato/direttore finanziario (se pertinente) o posizioni analoghe nella struttura gestionale dell’operatore. Assicurare la coerenza dei dati riportati nella tabella seguente con le informazioni fornite nei documenti presentati come prova dell’attività economica sostanziale. Se le informazioni inserite nella tabella seguente risultano inesatte o incomplete si applicano le sanzioni previste all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/760.
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Cognome |
Nome |
Data di nascita |
Luogo di nascita |
Documento d’identità |
Numero della carta d’identità/del passaporto |
Funzione nella società |
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Per poter procedere con la domanda di registrazione è obbligatorio confermare le dichiarazioni seguenti:
1) Le informazioni fornite sono esatte, complete e aggiornate. Sono a conoscenza del fatto che, se le informazioni risultano inesatte, incomplete o non aggiornate, si applicano le sanzioni previste all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/760.
2) Acconsento alla divulgazione delle informazioni alla Commissione, alle autorità doganali e alle autorità emittenti degli Stati membri.
3) Mi impegno a trasmettere informazioni aggiornate in caso di modifiche della struttura della persona giuridica, tempestivamente e conformemente agli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760.
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Confermare le tre dichiarazioni di cui sopra: |
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( 1 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all’incameramento di cauzioni costituite per tali titoli (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).
( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).
( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).
( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
( 8 ) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).
( 9 ) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).
( 10 ) Regolamento (CE) n. 2307/98 della Commissione, del 26 ottobre 1998, relativo al rilascio dei titoli d’esportazione di alimenti per cani e gatti del codice NC 2309 10 90 che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in Svizzera (GU L 288 del 27.10.1998, pag. 8).
( 11 ) Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).
( 12 ) Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).
( 13 ) Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7).
( 14 ) Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).
( 15 ) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13).
( 16 ) Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d’oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).
( 17 ) Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d’importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 20).
( 18 ) Regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91).
( 19 ) Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).
( 20 ) Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).
( 21 ) Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d’America (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6).
( 22 ) Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19).
( 23 ) Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).
( 24 ) Regolamento (CE) n. 964/2007 della Commissione, del 14 agosto 2007, recante modalità di apertura e di gestione dei contingenti tariffari applicabili al riso originario dei paesi meno avanzati, per le campagne di commercializzazione 2007/08 e 2008/09 (GU L 213 del 15.8.2007, pag. 26).
( 25 ) Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40).
( 26 ) Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47).
( 27 ) Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10).
( 28 ) Regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, dell’8 maggio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 7).
( 29 ) Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3).
( 30 ) Regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28).
( 31 ) Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).
( 32 ) Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57).
( 33 ) Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13).
( 34 ) Regolamento (CE) n. 610/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile (GU L 180 dell’11.7.2009, pag. 5).
( 35 ) Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).
( 36 ) Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).
( 37 ) Regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti « baby beef » originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia (GU L 342 del 28.12.2010, pag. 1).
( 38 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell’8.12.2011, pag. 6).
( 39 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 , per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell’8.6.2012, pag. 1).
( 40 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modalità di applicazione del contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 39).
( 41 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013 della Commissione, del 29 gennaio 2013, recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera (GU L 28 del 30.1.2013, pag. 3).
( 42 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 32).
( 43 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni suine fresche e congelate originarie dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 51).
( 44 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 57).
( 45 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).
( 46 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2079 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell’Unione per l’importazione di carni bovine fresche e congelate originarie dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 71).
( 47 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di alcuni cereali originari dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 81).
( 48 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1585 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013 (GU L 241 del 20.9.2017, pag. 1).