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Document 67a8e9ee-735c-11ea-a07e-01aa75ed71a1

    Consolidated text: Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione, del 15 novembre 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio

    02019R1916 — IT — 04.03.2020 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1916 DELLA COMMISSIONE

    del 15 novembre 2019

    che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio

    (GU L 297 del 18.11.2019, pag. 3)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/349 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2020

      L 63

    1

    3.3.2020




    ▼B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1916 DELLA COMMISSIONE

    del 15 novembre 2019

    che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio



    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori montati su veicoli e veicoli combinati a norma della direttiva 96/53/CE.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a) 

    «dispositivi»: dispositivi aerodinamici montati sulla parte posteriore dei veicoli o dei veicoli combinati;

    b) 

    «posizione d’uso»: posizione dei dispositivi quando sono aperti in una posizione aerodinamica che riduce la resistenza all’avanzamento;

    c) 

    «posizione chiusa»: posizione dei dispositivi quando sono retratti, oppure ripiegati, e fissati in modo sicuro.

    Articolo 3

    Condizioni operative

    ▼M1

    1.  Gli Stati membri possono vietare la circolazione di veicoli o veicoli combinati dotati di dispositivi in posizione d’uso tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle zone urbane o interurbane in cui i limiti di velocità non sono superiori a 50 km/h e in cui è probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili.

    ▼B

    2.  I dispositivi devono trovarsi in posizione chiusa nelle situazioni o nelle zone in cui è necessaria un’attenzione o una vigilanza particolare. Ciò può verificarsi:

    a) 

    nel corso di manovre, quando si procede in retromarcia o quando si parcheggia il veicolo;

    b) 

    quando il veicolo è parcheggiato;

    c) 

    durante il carico o lo scarico di merci.

    3.  L’uso di dispositivi nel corso di operazioni di trasporto intermodale è soggetto alle seguenti prescrizioni:

    a) 

    nel corso dei preparativi per il trasporto intermodale, nonché durante il trasporto intermodale stesso, i dispositivi devono trovarsi in posizione chiusa;

    b) 

    i dispositivi non devono sporgere di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e la larghezza totale del veicolo, compresi i dispositivi, non deve superare i 2 600 mm.

    4.  I dispositivi difettosi, non sicuri o malfunzionanti devono essere tenuti in posizione chiusa o, se possibile, rimossi immediatamente.

    5.  In deroga al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), non è necessario che i dispositivi si trovino in posizione chiusa qualora, conformemente all’allegato I, parte B, punto 1.3.1.1.3, parte C, punto 1.3.1.1.3, e parte D, punto 1.4.1.1.3, del regolamento (UE) n. 1230/2012, non occorre che siano retraibili o pieghevoli se le prescrizioni relative alle dimensioni massime sono rispettate in tutte le condizioni.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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