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Document C:2020:024:FULL
Official Journal of the European Union, C 024, 24 January 2020
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 024, 24 gennaio 2020
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 024, 24 gennaio 2020
ISSN 1977-0944 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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|
Consiglio |
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2020/C 24/01 |
Elenco delle nomine effettuate dal Consiglio Agosto - dicembre 2019 (settore sociale) |
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Commissione europea |
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2020/C 24/02 |
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2020/C 24/03 |
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2020/C 24/04 |
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2020/C 24/05 |
Relazione finale del consigliere-auditore Caso — M.8436 General Electric Company/LM Wind Power Holding (articolo 14, paragrafo 1) ( 1 ) |
|
2020/C 24/06 |
Sintesi della decisione della Commissione dell’8 aprile 2019 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE [Caso M.8436 — General Electric Company/LM Wind Power Holding (articolo 14, paragrafo 1)] [notificata con C(2019) 2569] ( 1 ) |
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Corte dei conti |
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2020/C 24/07 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
|
2020/C 24/08 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2020/C 24/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9718 — Cobepa/Gerflor) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
24.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/1 |
Elenco delle nomine effettuate dal Consiglio
Agosto - dicembre 2019 (settore sociale)
(2020/C 24/01)
Comitato |
Scadenza del mandato |
Pubblicazione nella GU |
Persona sostituita |
Dimissioni |
Membro/supplente |
Categoria |
Paese |
Persona nominata |
Appartenenza |
Data della decisione del Consiglio |
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2022 |
sig.ra Julia SCHITTER |
Dimissioni |
Supplente |
Datori di lavoro |
Austria |
sig.ra Stephanie PROPST |
Industriellenvereinigung |
4.10.2019 |
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2022 |
sig.ra My BILLSTAM |
Dimissioni |
Membro |
Organizzazioni sindacali |
Svezia |
sig.ra Cyrene WAERN |
Landorganisationen i Sverige (LO) |
28.11.2019 |
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2022 |
sig.ra Rosa SANTOS FERNÁNDEZ |
Dimissioni |
Membro |
Datori di lavoro |
Spagna |
sig.ra Miriam PINTO LOMEÑA |
CEOE |
2.12.2019 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
24.9.2020 |
sig.ra Anja DANGUBIČ |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Slovenia |
sig.ra Tanja GAŠPERŠIČ |
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities |
8.11.2019 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
24.9.2020 |
sig. Milan MOLOKÁČ |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Slovacchia |
sig.ra Martina JANÍKOVÁ |
Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic |
8.11.2019 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
24.9.2020 |
sig.ra Sonja MALEC |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Slovenia |
sig.ra Nuša MAJHENC |
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities |
16.12.2019 |
Comitato |
Scadenza del mandato |
Pubblicazione nella GU |
Persona sostituita |
Dimissioni |
Membro/supplente |
Categoria |
Paese |
Persona nominata |
Appartenenza |
Data della decisione del Consiglio |
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2020 |
sig.ra Anje VRIJ |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Paesi Bassi |
sig. Wiebren van DIJK |
Ministry of Social Affairs and Employment |
16.9.2019 |
|
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2020 |
sig.ra Marina GORDÓN ORTÍZ |
Dimissioni |
Membro |
Datori di lavoro |
Spagna |
sig.ra Olimpia del AGUILA CAZORLA |
CEOE |
4.10.2019 |
|
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2020 |
sig. Martin GLEITSMANN |
Dimissioni |
Membro |
Datori di lavoro |
Austria |
sig.ra Caroline GRAF-SCHIMEK |
Wirtschaftskammer Österreich |
4.10.2019 |
|
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2020 |
sig.ra Sandra FRANKIĆ |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Croazia |
sig.ra Blaženka KAMENJAŠEVIĆ |
Ministry of Labour and Pension System |
14.10.2019 |
|
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2020 |
sig. Kieran LEA |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Irlanda |
sig.ra Dearbháil NIC GIOLLA MHICÍL |
Department of Employment Affairs and Social Protection |
24.10.2019 |
|
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2020 |
sig. Stanisław RÓŻYCKI |
Dimissioni |
Membro |
Organizzazioni sindacali |
Polonia |
sig.ra Katarzyna DUDA |
OPZZ |
8.11.2019 |
|
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2020 |
sig.ra Christina BREIT |
Dimissioni |
Membro |
Datori di lavoro |
Germania |
sig. Stefan MONDORF |
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände |
8.11.2019 |
|
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2020 |
sig.ra Anne SCHOLZ |
Dimissioni |
Supplente |
Datori di lavoro |
Germania |
sig.ra Carmen BÂRSAN |
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände |
8.11.2019 |
|
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2020 |
sig.ra Tuuli GLANTZ |
Dimissioni |
Membro |
Organizzazioni sindacali |
Finlandia |
sig.ra Pirjo VÄÄNÄNEN |
The Central Organisation of Finnish Trade Unions (SAK) |
8.11.2019 |
Comitato |
Scadenza del mandato |
Pubblicazione nella GU |
Persona sostituita |
Dimissioni |
Membro/supplente |
Categoria |
Paese |
Persona nominata |
Appartenenza |
Data della decisione del Consiglio |
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro |
31.3.2023 |
sig.ra Rosa SANTOS FERNÁNDEZ |
Dimissioni |
Membro |
Datori di lavoro |
Spagna |
sig.ra Miriam PINTO LOMEÑA |
CEOE |
2.12.2019 |
|
Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
31.3.2023 |
sig.ra Viktória SZŰCS |
Dimissioni |
Membro |
Organizzazioni sindacali |
Ungheria |
sig. Gyula PALLAGI |
MSZSZ |
4.10.2019 |
|
Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
31.3.2023 |
sig. Péter DOROGI |
Dimissioni |
Supplente |
Organizzazioni sindacali |
Ungheria |
sig.ra Viktória SZŰCS |
SZEF |
4.10.2019 |
|
Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
31.3.2023 |
sig.ra Jonna JONSSON |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Svezia |
sig.ra Viktoria BERGSTRÖM |
Ministry of Employment |
8.11.2019 |
|
Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
31.3.2023 |
sig.ra Rossella BENEDETTI |
Dimissioni |
Membro |
Organizzazioni sindacali |
Italia |
sig. Andrea MONE |
Italian Worker's Trade unions Confederation (CISL) |
8.11.2019 |
|
Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
31.3.2023 |
sig. Orlando MONTORO PEINADO |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Spagna |
sig.ra María CALLE GARCÍA |
Ministry of Labour, Migration and Social Security |
28.11.2019 |
Commissione europea
24.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
23 gennaio 2020
(2020/C 24/02)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1091 |
JPY |
yen giapponesi |
121,50 |
DKK |
corone danesi |
7,4732 |
GBP |
sterline inglesi |
0,84498 |
SEK |
corone svedesi |
10,5473 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0734 |
ISK |
corone islandesi |
137,80 |
NOK |
corone norvegesi |
9,9678 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,159 |
HUF |
fiorini ungheresi |
337,19 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2439 |
RON |
leu rumeni |
4,7788 |
TRY |
lire turche |
6,5771 |
AUD |
dollari australiani |
1,6149 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4599 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,6201 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6797 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4971 |
KRW |
won sudcoreani |
1 295,15 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,9503 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6897 |
HRK |
kuna croata |
7,4438 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 141,43 |
MYR |
ringgit malese |
4,5140 |
PHP |
peso filippino |
56,514 |
RUB |
rublo russo |
68,6301 |
THB |
baht thailandese |
33,883 |
BRL |
real brasiliano |
4,6253 |
MXN |
peso messicano |
20,7527 |
INR |
rupia indiana |
79,0965 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
24.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/5 |
Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 20 febbraio 2019 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso M.8436 — General Electric Company/LM Wind Power Holding (Procedimento ex articolo 14, paragrafo 1)
Relatore: ROMANIA
(2020/C 24/03)
1.
Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la Commissione che GE ha fornito per negligenza informazioni inesatte nel formulario CO nel caso M.8283 – GE/LM WIND in violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni (1) e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (2). Uno Stato membro si astiene.
2.
Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere a GE un’ammenda ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.
(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento di esecuzione») (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione (GU L 279 del 22.10.2008, pag. 3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1).
24.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/6 |
Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 29 marzo 2019 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso M.8436 – General Electric Company/LM Wind Power Holding
(procedimento ex articolo 14, paragrafo 1)
Relatore: BELGIO
(2020/C 24/04)
1.
Il comitato consultivo (4 Stati membri) concorda con i fattori presi in considerazione dalla Commissione per determinare l’importo delle ammende da infliggere a GE a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni (1).
2.
Il comitato consultivo (4 Stati membri) concorda con l’importo effettivo delle ammende proposte dalla Commissione.
(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
24.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/7 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Caso — M.8436 General Electric Company/LM Wind Power Holding (articolo 14, paragrafo 1)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 24/05)
Introduzione e contesto
1. |
La presente relazione riguarda un progetto di decisione («progetto di decisione») a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) («regolamento sulle concentrazioni»). Il progetto di decisione constata che General Electric Company («GE») ha fornito, per negligenza, informazioni inesatte in una notifica («formulario CO originario») presentata in conformità dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni nel contesto del caso M.8283 — General Electric Company/LM Wind Power Holding («procedimento di autorizzazione»). |
2. |
Il procedimento di autorizzazione ha riguardato una concentrazione (la «concentrazione esaminata») mediante la quale GE ha acquisito il controllo esclusivo, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, di LM Wind Power Holding A/S. La concentrazione esaminata è stata notificata l’11 gennaio 2017 mediante il formulario CO originario. |
3. |
In occasione di una riunione, il 1o febbraio 2017 la direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») della Commissione ha informato GE che la Commissione avrebbe preso in considerazione la possibilità di avviare un procedimento di infrazione nei suoi confronti in seguito alla presentazione di informazioni inesatte o fuorvianti nel formulario CO originario. |
4. |
GE ha ritirato il formulario CO originario in data 2 febbraio 2017 e lo ha sostituito il 13 febbraio 2017. Il 20 marzo 2017 la Commissione ha autorizzato la concentrazione esaminata. |
Il presente procedimento
5. |
Con lettera del 9 marzo 2017, la Commissione ha comunicato a GE di aver avviato un procedimento in relazione al presente caso (M.8436) che potrebbe comportare l’imposizione di un’ammenda ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni per non aver presentato, nel formulario CO originario, informazioni corrette e non fuorvianti. Tale lettera menzionava i documenti che sarebbero stati inclusi nel fascicolo d’indagine per il caso in questione. |
6. |
Il 6 luglio 2017 la Commissione ha presentato a GE una comunicazione delle obiezioni. Nella conclusione provvisoria della comunicazione delle obiezioni, la Commissione ha affermato che GE ha fornito intenzionalmente o per lo meno per negligenza informazioni inesatte o fuorvianti nel formulario CO originario in merito ai suoi piani di sviluppo di prodotti offshore. |
7. |
Il 13 luglio 2017 GE ha ottenuto l’accesso al materiale del fascicolo d’indagine della Commissione relativo al presente caso non ancora in possesso di GE nell’ambito della procedura di autorizzazione. |
8. |
Il termine iniziale entro il quale GE doveva rispondere per iscritto alla comunicazione delle obiezioni era il 31 agosto 2017. La DG Concorrenza ha modificato più volte questo termine, inizialmente per consentire a GE di esaminare la possibilità, prevista dalla recente prassi decisionale della Commissione, di una procedura che avrebbe comportato un’ammenda ridotta a seguito di una maggiore cooperazione. |
9. |
Analogamente alla procedura di transazione di cui all’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (3) applicata nei casi di cartelli, tale «procedura di cooperazione» terrebbe conto in particolare della maggiore efficacia procedurale derivante dal riconoscimento della parte interessata dei fatti e della responsabilità e comporterebbe una riduzione dell’ammenda che la Commissione potrebbe altrimenti imporre al termine di una procedura ordinaria (nel caso di specie, in vista dell’applicazione dell’articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni). Per aiutare la parte interessata a decidere in modo libero e informato se optare per tale procedura di cooperazione, la Commissione può rivelare alla parte interessata gli importi minimi e massimi delle ammende che potrebbero essere applicate nel quadro di una procedura di cooperazione. |
10. |
In alcune riunioni del 2017, la DG Concorrenza ha valutato la possibilità di una procedura di cooperazione con GE. Sempre nel 2017 GE ha presentato, «senza pregiudizio» (delle risposte alla comunicazione delle obiezioni), progetti di documenti contenenti fatti e circostanze attenuanti che riteneva pertinenti. |
11. |
In una riunione del 7 febbraio 2018, la Commissione ha comunicato a GE la percentuale di riduzione in caso di cooperazione e la corrispondente serie di ammende disponibili se GE avesse optato per una procedura di cooperazione. Ai fini di tale riunione, il collegio dei membri della Commissione europea (il «collegio dei commissari» o il «collegio») aveva precedentemente approvato tale riduzione e gli importi delle ammende. |
12. |
Il 12 marzo 2018 GE ha rifiutato di avviare una procedura di cooperazione. Il procedimento è quindi proseguito secondo la procedura ordinaria. |
13. |
GE ha presentato la sua risposta scritta alla comunicazione delle obiezioni entro il termine rivisto applicabile del 6 aprile 2018. Questa risposta («risposta alla comunicazione delle obiezioni») ha contestato le conclusioni provvisorie della Commissione nella comunicazione delle obiezioni e ha, inoltre, sollevato due eccezioni procedurali. |
Eccezioni procedurali nella risposta alla comunicazione delle obiezioni
Obiezione circa un conflitto d’interessi nell’ambito dell’operato del gruppo incaricato del caso che dà luogo a (sospetti di) parzialità
14. |
GE osserva che essenzialmente lo stesso gruppo della DG Concorrenza (il «gruppo incaricato del caso») ha gestito i) la procedura di autorizzazione, ii) un procedimento di controllo di un’operazione di concentrazione separato ma in parte concomitante in un caso riguardante lo stesso settore della procedura di autorizzazione e iii) l’indagine che ha portato alla comunicazione delle obiezioni. GE sostiene che ciò dà luogo ad un conflitto di interessi che genera quantomeno sospetti di parzialità sull’operato della Commissione. Secondo GE, ciò è dovuto al fatto che nel caso del presente procedimento è insita una critica all’uso scorretto da parte del gruppo incaricato del caso delle informazioni fornite da GE nella procedura di autorizzazione e nell’ambito dell’altro procedimento di controllo di un’operazione di concentrazione. Per GE, una decisione in merito a tale critica implicherebbe che tale gruppo si pronunci sulla diligenza e sulla correttezza del proprio comportamento. GE esprime quindi il timore che il gruppo incaricato del caso manchi di imparzialità, contravvenendo al principio di buona amministrazione e pregiudicando la parvenza di un processo decisionale equo. GE afferma inoltre di aver ritenuto che avvalersi dell’opportunità di un’audizione orale sarebbe stato inutile. |
15. |
In quanto istituzione dell’UE, la Commissione è tenuta a rispettare il principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»). Tale principio implica, tra l’altro, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (4). Il diritto corrispondente, riaffermato all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, di ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale riguarda, da un lato, il profilo soggettivo, nel senso che nessun funzionario dell’istituzione interessata che è incaricata della questione manifesti opinioni o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, nel senso che l’istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi dubbio (5). Secondo la giurisprudenza si deve presumere l’imparzialità soggettiva fino a prova contraria (6). |
16. |
Per quanto GE sostenga che il gruppo incaricato del caso e, a sua volta, la Commissione non siano imparziali, GE non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale affermazione. Al più, solo in relazione al gruppo incaricato del caso, GE si limita ad affermare l’esistenza di un conflitto di interessi. Tale affermazione non è tale da dimostrare la mancanza di oggettività del gruppo incaricato del caso o della Commissione in questa procedura (7). Di conseguenza, in linea con la suddetta giurisprudenza, si può presumere che il presente procedimento non sia viziato da pregiudizi soggettivi. In ogni caso, come emerge dai paragrafi 17-21 che seguono (in particolare dal paragrafo 21), anche se GE avesse dimostrato una parzialità soggettiva da parte di uno o più membri del gruppo incaricato del caso, ciò non sarebbe stato sufficiente a dimostrare che la Commissione, in quanto istituzione, non sia stata imparziale da un punto di vista soggettivo, come sembra suggerire GE (8). |
17. |
Nel quadro dell’accusa di parzialità oggettiva mossa da GE nel presente procedimento non si tiene conto i) del fatto che la decisione finale in tale procedimento non spetti al gruppo incaricato del caso ma alla Commissione in quanto istituzione, che agisce tramite il collegio, al termine di una procedura che coinvolge numerosi attori diversi dal gruppo incaricato del caso, e ii) del relativo sistema interno di bilanciamento dei poteri nei procedimenti a titolo dell’articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni. |
18. |
Ancor prima che il collegio si esprima su un progetto di decisione relativo a un caso che riguardi l’articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni (cfr. il paragrafo 21), il caso deve essere esaminato, oltre che dal gruppo incaricato del caso, anche dai seguenti attori pertinenti nell’ambito della DG Concorrenza:
|
19. |
Il sistema di bilanciamento dei poteri applicabile prevede, tra l’altro, che il destinatario di una comunicazione delle obiezioni abbia il diritto di esporre le proprie argomentazioni nel corso di un’audizione orale. Nel presente caso, un’audizione orale, anziché essere inutile, come afferma GE, sarebbe servita, tra l’altro, a rettificare la convinzione di GE, che emerge dalla risposta alla comunicazione delle obiezioni, secondo cui lo svolgimento e l’esito del presente procedimento sono determinati esclusivamente, o addirittura principalmente, dal gruppo incaricato del caso. In tale audizione sarebbe stata rappresentata la maggior parte degli attori pertinenti, se non tutti. |
20. |
Tale sistema prevede inoltre la possibilità di un esercizio di «valutazione inter pares» all’interno della Commissione (14). La DG Concorrenza non è solita rivelare l’organizzazione di «gruppi di valutazione inter pares» in determinati casi (15). Tuttavia, nel caso di specie, è opportuno rivelare, in via eccezionale, che la DG Concorrenza ha organizzato un gruppo di valutazione inter pares nel presente procedimento, a cui hanno partecipato il consigliere-auditore e il servizio giuridico. La decisione adottata dal consigliere-auditore, in questa sede, di divulgare l’organizzazione di tale esercizio di valutazione inter pares costituisce una misura precauzionale volta ad evitare qualsiasi sospetto, dal punto di vista di GE, di parzialità nell’operato della Commissione, derivante dalle critiche indirette mosse da GE nei confronti del gruppo incaricato del caso, come descritto al paragrafo 14. |
21. |
Al termine della procedura per l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni, l’azione della Commissione è disciplinata dal principio di collegialità derivante dall’articolo 250 TFUE (16). Tale principio si fonda sull’eguaglianza dei membri della Commissione nella partecipazione all’adozione di una decisione e, in particolare, implica che le decisioni siano deliberate in comune (17). Di conseguenza, dalla giurisprudenza si evince che le dichiarazioni di un membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza o di un membro di un gruppo incaricato del caso percepite dalla parte interessata come prove di parzialità non viziano di per sé la legittimità di una decisione definitiva, poiché tale decisione non è adottata dal commissario o dal funzionario in questione, ma dal collegio (18). |
22. |
Alla luce di quanto sopra, le accuse di parzialità mosse da GE non sono convincenti. |
23. |
Inoltre, sebbene non rientri tra gli elementi a sostegno della conclusione summenzionata, è opportuno notare che l’ammenda prevista nel progetto di decisione è notevolmente inferiore alla soglia minima delle ammende approvate dal collegio in vista di una possibile procedura di cooperazione (cfr. il paragrafo 11). |
Obiezione secondo cui il collegio dei commissari avrebbe giudicato il caso prima di ascoltare GE
24. |
GE ritiene che avrebbe dovuto avere la possibilità di esprimere il proprio parere prima che il collegio approvasse gli importi delle ammende proposti per un’eventuale procedura di cooperazione, che corrispondevano ad una determinata percentuale di riduzione di quella che altrimenti avrebbe potuto essere l’ammenda (cfr. il paragrafo 11). GE sostiene che, non avendo ascoltato in via preliminare le sue osservazioni relative, in particolare, alla gravità dell’infrazione e alle circostanze attenuanti, il collegio sembra aver effettivamente deciso preventivamente il livello adeguato della sanzione. |
25. |
Tale obiezione non tiene conto del fatto che il collegio ha approvato tali importi al solo scopo di adottare eventualmente una decisione nell’ambito di una procedura di cooperazione, come indicato al paragrafo 9. Poiché spetta al collegio decidere in merito alle ammende, la DG Concorrenza non ha potuto indicarne la portata senza l’approvazione del collegio. L’approvazione del collegio non ha tuttavia avuto alcuna incidenza sull’importo delle ammende che potrebbero essere inflitte nel quadro della procedura ordinaria per l’applicazione dell’articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni. |
26. |
Alla fine GE ha deciso di seguire la procedura ordinaria piuttosto che una procedura di cooperazione. Ciò ha comportato che le ammende approvate dal collegio non hanno avuto più alcuna utilità. In effetti, la rinuncia alla possibilità di una procedura di cooperazione ha comportato il ritorno a una situazione di «tabula rasa» nel quadro della procedura ordinaria, nella quale le responsabilità devono ancora essere accertate (19). GE ha potuto dunque ancora contestare la comunicazione delle obiezioni nella sua interezza e avere la facoltà di esercitare pienamente i diritti procedurali derivanti dall’emissione di una comunicazione delle obiezioni, in particolare il diritto di accesso al fascicolo e il diritto di rispondere alla comunicazione delle obiezioni per iscritto e in un’audizione orale formale. |
27. |
Come risulta dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, il diritto di ogni individuo di essere ascoltato sorge prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento che possa arrecare pregiudizio al destinatario di tale misura. GE non è stata destinataria dell’approvazione del collegio, ma soprattutto non è stata penalizzata da tale approvazione. Al contrario, tale approvazione ha influito positivamente su GE, in quanto le ha concesso l’opzione di una procedura di cooperazione, oltre alla normale possibilità (che è rimasta inalterata) di contestare la comunicazione delle obiezioni nell’ambito della procedura ordinaria. Non era quindi necessario che GE fosse ascoltata prima dell’approvazione da parte del collegio degli importi delle ammende sulla base dell’ipotesi che GE avrebbe optato per una decisione adottata nell’ambito di una procedura di cooperazione. |
28. |
Per tali ragioni, l’obiezione di GE delineata al paragrafo 24 non è convincente. |
Osservazioni finali
29. |
Rispetto alle conclusioni provvisorie della Commissione nella comunicazione delle obiezioni, il progetto di decisione non conclude che GE ha fornito intenzionalmente o almeno per negligenza informazioni inesatte o fuorvianti nel formulario CO originario. Il progetto di decisione constata piuttosto che GE ha fornito informazioni inesatte per negligenza. Inoltre, il progetto di decisione si limita a tener conto dell’impatto di tali informazioni inesatte sul procedimento di autorizzazione. Alla luce di tale circostanza, in particolare, l’ammenda proposta nel progetto di decisione è inferiore al valore delle ammende precedentemente approvate dal collegio ai fini di un’eventuale procedura di cooperazione (cfr. il paragrafo 11). |
30. |
Il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce in relazione alla procedura. Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui GE ha avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva. Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel presente procedimento l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato. |
Bruxelles, 1o aprile 2019
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(4) Cfr. le sentenze Technische Universität München/Hauptzollamt München-Mitte, C-269/90, EU:C:1991:438, punto 14, e Teva UK e a./Commissione, T-679/14, EU:T:2018:919, punto 54.
(5) Cfr. sentenze Ziegler/Commissione, C-439/11 P, EU:C:2013:513, punto 155; Icap e a./Commissione, T-180/15, EU:T:2017:795, punto 272; KF/CSUE, T-286/15, EU:T:2018:718, punto 176; Teva UK e a./Commissione, T-679/14, EU:T:2018:919, punto 54 e Servier e a./Commissione, T-691/14, EU:T:2018:922, punto 119.
(6) Cfr., a tal fine, le sentenze Chronopost e La Poste/UFEX e a., C-341/06 P e C-342/06 P, EU:C:2008:375, punto 54 e IDDE/Parlamento, T-118/17, EU:T:2018:76, punto 27.
(7) Cfr., per analogia, le sentenze Volkswagen/Commissione, T-62/98, EU:T:2000:180, punto 272; Teva UK e a./Commissione, T-679/14, EU:T:2018:919, punto 58 e Servier e a./Commissione, T-691/14, EU:T:2018:922, punto 137.
(8) Cfr., per analogia, la sentenza ABB Asea Brown Boveri/Commissione, T-31/99, EU:T:2002:77, punto 104.
(9) Tenuto conto della materia oggetto del presente procedimento, non è stato necessario coinvolgere il gruppo dell’economista capo.
(10) Il servizio giuridico, che è indipendente dalla DG Concorrenza e che riferisce direttamente al presidente della Commissione, svolge un importante ruolo consultivo e di revisione, volto a garantire la validità giuridica delle azioni e delle decisioni della Commissione. Conformemente alle norme e alle prassi interne della Commissione, il servizio giuridico è stato regolarmente consultato nel corso del presente procedimento.
(11) A seconda dell’argomento in questione, anche le direzioni generali diverse dalla DG Concorrenza sono consultate in qualità di «servizi associati» nel corso dell’elaborazione di un progetto di decisione da sottoporre all’esame del collegio. Nel quadro del presente procedimento sono state consultate la direzione generale dell’Energia (DG Energia) e quella del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI (DG Grow).
(12) Il ruolo principale del consigliere-auditore, al quale GE non ha fatto appello nel presente procedimento, è quello di «garantire l’esercizio effettivo dei diritti procedurali per l’intera durata dei procedimenti in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione» (cfr. articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE). Oltre a ciò, il consigliere-auditore presenta relazioni interne e ha un ruolo consultivo all’interno della Commissione. Ad esempio, il consigliere-auditore può «presentare osservazioni al commissario competente in merito a qualsiasi aspetto dei procedimenti svolti dalla Commissione in materia di concorrenza» (articolo 3, paragrafo 5, della decisione 2011/695/UE). Tali osservazioni non necessariamente riguardano esclusivamente il giusto processo. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della decisione 2011/695/UE, se una questione relativa all’esercizio effettivo dei diritti procedurali non può essere risolta in seno alla DG Concorrenza, essa può essere demandata al consigliere-auditore ai fini di un esame indipendente. In caso di audizione orale, il consigliere-auditore redige una relazione intermedia interna e può inoltre preparare una relazione interna distinta «sul prosieguo e sull’imparzialità del procedimento» (cfr. articolo 14, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/695/UE). Conformemente agli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/[…]*, il consigliere-auditore valuta, tra le altre cose, se un progetto di decisione presentato al comitato consultivo o al collegio riguarda esclusivamente le obiezioni sui cui la parte interessata ha avuto la possibilità di pronunciarsi. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore agisce in maniera indipendente.
* Leggasi: «UE».
(13) Conformemente all’articolo 19, paragrafi da 3 a 7, del regolamento sulle concentrazioni.
(14) In alcuni casi, il direttore generale della DG Concorrenza, in accordo con il commissario, decide di condurre una «valutazione inter pares». Un’équipe per la valutazione inter pares, composta da personale della DG Concorrenza esterno al gruppo incaricato del caso competente, sottopone la valutazione provvisoria del gruppo in questione ad un esame dettagliato. Successivamente viene convocato un gruppo di valutazione inter pares presieduto da un funzionario esaminatore al fine di discutere apertamente sul caso all’interno della Commissione. Tra le altre cose, il gruppo di valutazione inter pares può individuare gli ambiti in cui è necessario un ulteriore intervento, identificare le obiezioni che dovrebbero essere ritirate o proporre di non perseguire ulteriormente un caso (cfr. il documento intitolato «Proceedings for the application of Articles 101 and 102 TFEU: Key actors and checks and balances» (Procedimento per l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE: attori principali ed equilibrio dei poteri), pubblicato dalla DG Concorrenza nel settembre 2011 e accessibile alla seguente pagina http://ec.europa.eu/competition/antitrust/key_actors_en.pdf).
(15) Come evidenziato nella sentenza Servier e a./Commissione, T-691/14, EU:T:2018:922, punto 138.
(16) Sentenza Servier e a./Commissione, T-691/14, EU:T:2018:922, punto 127.
(17) Cfr., tra l’altro, le sentenze Vlaamse Televisie […]*/Commissione, T-266/97, EU:T:1999:144, punto 49; BASF/Commissione, T-15/02, EU:T:2006:74, punto 610 e Imperial Chemical Industries/Commissione, T-66/01, EU:T:2010:255, punti 175, 176 e 178.
(18) Cfr., a tal fine, le sentenze Vlaamse Televisie […]*/Commissione, T-266/97, EU:T:1999:144, punto 49 e ABB Asea Brown Boveri/Commissione, T-31/99, EU:T:2002:77, punto 104.
*Leggasi: «Maatschappij».
(19) Cfr., per analogia, la sentenza Timab Industries e CFPR/Commissione, T-456/10, EU:T:2015:296, punti 104 e 105, confermata in sede di impugnazione con la sentenza Timab Industries e CFPR/Commissione, C-411/15 P, EU:C:2017:11, punti da 120 a 122.
24.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/12 |
SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 aprile 2019
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE
[Caso M.8436 — General Electric Company/LM Wind Power Holding (articolo 14, paragrafo 1)]
[notificata con C(2019) 2569]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 24/06)
L’8 aprile 2019 la Commissione ha adottato una decisione in merito ad un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare all’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: ://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2
I. LE PARTI
(1) |
General Electric Company («GE», Stati Uniti) è un’impresa con attività diversificata che opera a livello mondiale e comprende una serie di unità aziendali, ciascuna con le proprie divisioni. L’unità «Energia rinnovabile» di GE opera su scala mondiale nella produzione e fornitura di turbine eoliche. L’unità «Energia eolica offshore», che opera all’interno dell’unità «Energia rinnovabile» di GE, si occupa della produzione e della fornitura di turbine eoliche offshore. |
(2) |
LM Wind Power Holding («LM Wind», Danimarca) è un’impresa che opera nella progettazione, nel collaudo, nella produzione e nella fornitura di pale per turbine eoliche, sia nello Spazio economico europeo («SEE») che su scala mondiale. |
II. PROCEDURA
(3) |
L’11 gennaio 2017 GE ha notificato ufficialmente alla Commissione il progetto di acquisizione di LM Wind. Nella notifica, GE ha dichiarato che in quel momento non disponeva di piattaforme di turbine eoliche offshore di potenza superiore in fase di sviluppo. Dopo la notifica, la Commissione ha scoperto, sulla base delle informazioni fornite da una terza parte, che GE stava già attivamente commercializzando e offrendo ai suoi clienti una nuova turbina eolica offshore di maggiore potenza allora in fase di sviluppo. |
(4) |
Con lettera del 9 marzo 2017, i servizi della Commissione hanno informato GE dell’indagine in corso sull’eventuale trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti. Il 6 luglio 2017 la Commissione ha inviato a GE una comunicazione delle obiezioni, informando la parte in merito al parere preliminare espresso sull’infrazione procedurale. |
(5) |
È stata discussa con GE la possibilità di una procedura di cooperazione. Dopo che la Commissione ha comunicato gli importi delle ammende e la riduzione offerta a GE in caso di cooperazione, GE ha rifiutato la procedura di cooperazione e ha quindi risposto alla comunicazione delle obiezioni il 6 aprile 2018. |
(6) |
Su tale base, e tenuto debito conto delle argomentazioni di GE, la decisione infligge un’ammenda ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni per la presentazione di informazioni inesatte nella notifica del caso M.8283 – GENERAL ELECTRIC COMPANY/LM WIND POWER HOLDING (la «decisione»). |
(7) |
Il 20 febbraio 2019 e il 29 marzo 2019 la decisione è stata oggetto di consultazione con gli Stati membri in seno al comitato consultivo in materia di concentrazioni, che ha fornito un parere favorevole. Il consigliere-auditore ha dato parere favorevole sul procedimento nella relazione che è stata presentata il 1o aprile 2019. |
III. SOMMARIO
(8) |
La Commissione ha il potere di infliggere ammende per diverse violazioni, avvenute per negligenza o intenzionalmente, degli obblighi procedurali previsti dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento sulle concentrazioni»). |
(9) |
In particolare, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni prevede che la Commissione possa, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende il cui importo può giungere fino all’1 % del fatturato totale dell’impresa interessata «quando, intenzionalmente o per negligenza: a) forniscano indicazioni inesatte o fuorvianti in una richiesta, […] notificazione […] presentata in conformità dell’articolo 4». |
(10) |
La decisione dichiara che GE ha violato l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, presentando per negligenza informazioni inesatte nella notifica dell’acquisizione di LM Wind in data 11 gennaio 2017. Di conseguenza, la decisione infligge a GE un’ammenda ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. |
IV. RELAZIONE
A. Infrazione
(11) |
L’operazione consisteva nell’integrazione verticale di GE, produttore, tra l’altro, di turbine eoliche, e del produttore danese di pale eoliche LM Wind. A titolo informativo, la Commissione stava conducendo contemporaneamente un’altra indagine sul mercato delle turbine eoliche per l’acquisizione di Gamesa da parte di Siemens (caso M.8134 – SIEMENS/GAMESA). Le due indagini si sono svolte in gran parte in parallelo. L’infrazione riguarda tuttavia solo le osservazioni di GE nell’ambito dell’indagine sull’acquisizione di LM Wind. |
(12) |
Nella notifica dell’operazione, GE ha dichiarato che in quel momento non disponeva di piattaforme di turbine eoliche offshore di potenza superiore in fase di sviluppo. Dopo la notifica, la Commissione ha scoperto, sulla base delle informazioni fornite spontaneamente da una terza parte, che GE stava già proponendo ai clienti una nuova turbina eolica offshore di maggiore potenza allora in fase di sviluppo. |
(13) |
Oltre alla notifica, sia prima che dopo la notifica in entrambi i casi, la Commissione ha posto a GE domande in relazione allo sviluppo di una turbina offshore di maggiore potenza. GE ha presentato diverse osservazioni nella fase precedente la notifica, minimizzando ripetutamente e costantemente lo stato dei suoi piani di sviluppo. |
(14) |
Durante l’indagine, un cliente ha rivelato spontaneamente alla Commissione che lo stato di sviluppo del prodotto di GE era significativamente più avanzato di quanto affermato in precedenza da GE. Tale dichiarazione era in contraddizione con quanto affermato da GE, secondo cui non stava sviluppando una turbina eolica offshore di maggiore potenza. |
(15) |
Sulla base di questo intervento di terzi, la Commissione, ancora una volta, ha richiesto informazioni dettagliate e documenti interni relativamente ai progetti di sviluppo di GE. Solo allora GE ha fornito informazioni corrette sui suoi progetti di R&S. È risultato che GE stava attivamente commercializzando una turbina eolica offshore di maggiore potenza in fase di sviluppo, in contrasto con quanto dichiarato nella notifica. |
(16) |
Il 1o febbraio 2017, i rappresentanti di GE si sono incontrati con la Commissione e sono stati informati che i suoi servizi ritenevano la notifica, quantomeno, incompleta. Il giorno successivo GE ha formalmente ritirato la notifica. |
(17) |
GE ha quindi notificato nuovamente la concentrazione il 13 febbraio 2017. La notifica aggiornata conteneva informazioni essenziali relative alle attività di sviluppo di prodotti per turbine offshore di GE che non figuravano nella notifica originaria. Una parte significativa di queste informazioni risaliva al periodo precedente la presentazione della notifica originaria dell’operazione GE/LM Wind. |
B. Negligenza di GE
(18) |
La Commissione ritiene che GE abbia fornito informazioni inesatte nella notifica dell’operazione per negligenza. A tale riguardo, la Commissione osserva che le domande di R&S fanno parte delle sezioni standard contenute nel modello del formulario CO e sono sufficientemente chiare. Inoltre, GE è un’impresa moderna, ha una vasta esperienza nella presentazione di notifiche alla Commissione e conosce il formulario CO. Ciò è confermato dal fatto che, nelle suddette sezioni, GE ha fornito ampie informazioni sui progetti in fase di sviluppo dei suoi concorrenti. |
(19) |
Inoltre, poiché le sono state poste ripetutamente le stesse domande in merito ai suoi progetti di R&S, GE ha avuto diverse occasioni per presentare le informazioni corrette. GE avrebbe dovuto essere consapevole dell’importanza delle informazioni richieste, non solo perché era un operatore attivo sul mercato e quindi conosceva il ruolo concorrenziale dei prodotti in fase di sviluppo, ma anche perché la Commissione l’ha esplicitamente indicato. |
(20) |
Infine, GE è stata esplicitamente informata dell’importanza di fornire informazioni corrette e non fuorvianti e avvertita della possibilità di incorrere in sanzioni pecuniarie. Firmando il formulario CO, GE ha dichiarato che le informazioni in esso contenute erano corrette e che era consapevole della possibilità di incorrere in ammende. |
C. Gravità dell’infrazione
(21) |
L’infrazione commessa da GE è, di per sé, grave. Il formulario CO è una fonte essenziale di informazioni che consente alla Commissione di definire l’indagine di mercato. Inoltre, le informazioni inesatte presentate in questo caso riguardavano il prodotto principale di uno dei due mercati oggetto dell’indagine, vale a dire i prodotti in fase di sviluppo nel mercato delle turbine eoliche offshore. |
(22) |
Inoltre, tali prodotti rivestono un ruolo vitale nel determinare la competitività dei fornitori di turbine eoliche offshore. Dati i lunghi tempi di realizzazione dei progetti eolici offshore, i fornitori spesso presentano offerte riguardanti turbine in fase di sviluppo che saranno completamente realizzate al momento dell’installazione. La mancanza di tali informazioni ha quindi impedito alla Commissione di valutare correttamente la competitività di GE. La Commissione ha dovuto condurre un’analisi per valutare se GE avrebbe avuto qualche beneficio nel precludere il mercato ai concorrenti interrompendo la vendita delle pale prodotte da LM Wind ai suoi concorrenti a valle. Tale valutazione è dipesa in larga misura dalla posizione concorrenziale di GE sul mercato a valle delle turbine eoliche offshore, che a sua volta dipendeva dai prodotti in fase di sviluppo di GE, dati i lunghi tempi di realizzazione propri del mercato. |
(23) |
Sebbene l’esito dell’indagine sarebbe rimasto invariato in quanto l’acquisizione di LM Wind da parte di GE non avrebbe sollevato riserve sul piano della concorrenza, come dimostrato nella decisione finale di autorizzazione incondizionata, la Commissione ritiene che la valutazione sarebbe stata inesatta senza le informazioni corrette. |
(24) |
La Commissione ritiene che GE abbia fornito informazioni inesatte nella notifica dell’operazione per negligenza, anziché intenzionalmente. |
V. AMMENDE
(25) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, può essere inflitta un’ammenda con un importo non superiore all’1 % del fatturato totale dell’impresa interessata nell’anno precedente la decisione di infrazione per aver presentato informazioni inesatte in una notifica ai sensi dell’articolo 4. La decisione di infrazione è adottata nel 2019. Il fatturato preso in considerazione per il calcolo delle ammende è quindi il fatturato totale di GE nel 2018, che ammontava a [....] miliardi di USD ([....] miliardi di EUR). |
(26) |
Nell’imporre sanzioni ai sensi dell’articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione tiene conto della necessità di garantire che le ammende abbiano un effetto sufficientemente punitivo e dissuasivo. |
(27) |
Nel calcolare l’ammenda nel presente caso, la Commissione ha tenuto conto della gravità dell’infrazione commessa da GE. In termini di gravità, la Commissione ritiene che l’infrazione sia il risultato di negligenza da parte di GE. Essa tiene inoltre conto del fatto che GE è un’impresa sofisticata con esperienza nei procedimenti relativi alle concentrazioni e che era consapevole dei suoi obblighi ai sensi del regolamento sulle concentrazioni e delle conseguenze derivanti da una violazione dell’articolo 14, paragrafo 1. Inoltre, la Commissione ritiene che la valutazione sotto il profilo della concorrenza nel caso M.8283 – GENERAL ELECTRIC COMPANY/LM WIND POWER HOLDING sarebbe stata inaccurata se le informazioni inesatte non fossero state scoperte. |
(28) |
Per quel che riguarda la durata, la violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni è un’infrazione istantanea, commessa al momento dell’attuazione (11 gennaio 2017). |
(29) |
Infine, nel determinare l’importo dell’ammenda, la Commissione ha tenuto conto, in termini di proporzionalità, del valore dell’operazione ([....] miliardi di EUR) e del fatturato dell’attività in questione, in particolare del fatto che l’unità «Energia rinnovabile» di GE ha realizzato nel 2018 un fatturato di [....] miliardi di USD ([…] miliardi di EUR), rispetto al fatturato totale di GE. |
VI. CONCLUSIONI
(30) |
Per le ragioni menzionate in precedenza, la decisione conclude che a GE deve essere inflitta un’ammenda per la violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione. |
Corte dei conti
24.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/16 |
Relazione speciale 02/2020
Lo strumento per le PMI in azione: un programma efficace ed innovativo che fa fronte alle sfide
(2020/C 24/07)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale 02/2020, dal titolo «Lo strumento per le PMI in azione: un programma efficace ed innovativo che fa fronte alle sfide».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
24.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/17 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia
(2020/C 24/08)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia ("i paesi interessati"), la Commissione europea ("la Commissione") ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (2) ("il regolamento di base").
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 25 ottobre 2019 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi saldati di acciaio dell'Unione europea ("il richiedente"), a nome di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato.
Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, e i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati con i codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77 (codici TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 e 7306307780) e originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia ("il prodotto oggetto del riesame").
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/110 della Commissione (3).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
4.1. Asserzione del rischio di reiterazione del dumping
4.1.1. Bielorussia
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base il richiedente ha stabilito il valore normale per le importazioni dalla Bielorussia in base al prezzo praticato in un paese rappresentativo appropriato, vale a dire l'Ucraina. L'asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto in Russia, dato che attualmente i volumi delle importazioni nell'Unione in provenienza dalla Bielorussia non sono significativi.
In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di reiterazione del dumping da parte della Bielorussia.
4.1.2. Repubblica popolare cinese
Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato nazionale della Repubblica popolare cinese ("la RPC") al fine di dimostrare il ricorso a pratiche di dumping, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente si è avvalso delle informazioni contenute nella relazione dei servizi della Commissione del 20 dicembre 2017 relativa alle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale ("Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations" o "la relazione per paese"), che descrive le specifiche condizioni di mercato della RPC. Il richiedente ha sostenuto in particolare che la produzione e la vendita del prodotto oggetto del riesame possono risentire delle distorsioni menzionate, tra l'altro, nel capitolo sulle distorsioni trasversali e nella sezione sul settore dell'acciaio.
Il richiedente sostiene inoltre che le materie prime, costituite da prodotti piatti laminati a caldo, sono soggette a distorsioni e sovvenzioni, come già evidenziato nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (4).
Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l'asserzione di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nelle Filippine, in Peru, Myanmar e Nigeria, dato che attualmente i volumi delle importazioni nell'Unione in provenienza dalla RPC non sono significativi. I margini di dumping così calcolati sono significativi.
Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato nazionale della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (5).
4.1.3. Russia
Per quanto riguarda le importazioni dalla Russia, l'asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il prezzo sul mercato nazionale e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame esportato in tutte le destinazioni, dato che attualmente i volumi delle importazioni nell'Unione in provenienza dalla Russia non sono significativi.
In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di reiterazione del dumping da parte della Russia.
4.2. Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio. A tale proposito il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati, data l'esistenza di capacità inutilizzate negli impianti di fabbricazione dei produttori esportatori dei paesi interessati e data l'attrattiva del mercato dell'Unione europea in termini di dimensioni e di vicinanza geografica (questo per quanto riguarda la Bielorussia e la Russia).
Il richiedente sostiene inoltre che se le misure dovessero scadere, qualsiasi ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare una persistenza o reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati e una persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), entrato in vigore l'8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) ha introdotto significativi cambiamenti del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antidumping. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle altre comunicazioni della Commissione.
5.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 ("il periodo dell'inchiesta di riesame"). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta ("il periodo in esame").
5.2. Osservazioni sulla domanda e sull'apertura dell'inchiesta
Tutte le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda (7) entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (8).
Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nei paesi interessati sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.
Tutti i produttori (9) del prodotto oggetto del riesame dei paesi interessati, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o meno tale prodotto nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori dei paesi interessati oggetto dell'inchiesta
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori dei paesi interessati oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto "campionamento"). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori dei paesi interessati, la Commissione contatterà anche le autorità dei paesi interessati ed eventualmente le associazioni note di produttori di tali paesi.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti dei paesi interessati, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori dei paesi interessati saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Una copia del questionario per i produttori dei paesi interessati è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (10).
Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare ("produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione").
5.3.2. Procedura supplementare relativa alla RPC soggetta a distorsioni significative
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dall'inchiesta dispongono di dieci giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.
In base alle informazioni di cui la dispone Commissione, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per la RPC è il Messico. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese terzo rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori della RPC a fornire le informazioni richieste nell'allegato III del presente avviso entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.
La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà a disposizione del governo della RPC anche un questionario.
5.3.3. Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta (11) (12)
Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto "campionamento"). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (13).
5.4. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.4.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto "campionamento"). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione devono inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (14).
5.5. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.
I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le informazioni concernenti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, tra cui il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (15). Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.
5.6. Parti interessate
Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori dei paesi interessati, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
I produttori dei paesi interessati, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.
5.7. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
In particolare, le osservazioni delle parti interessate riguardanti la definizione del prodotto devono essere presentate entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.8. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse della buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, alle parti interessate può tuttavia essere chiesto di fornire nuove informazioni fattuali dopo un'audizione.
5.9. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura "Limited" ("Diffusione limitata") (16). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura "For inspection by interested parties" ("Consultabile dalle parti interessate"). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI) comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento "CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE", pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI) |
E-mail per le questioni relative al pregiudizio: TRADE-R713-WPT-INJURY@ec.europa.eu
E-mail per le questioni relative al dumping - Bielorussia: TRADE-R713-WPT-DUMPING-BY@ec.europa.eu
E-mail per le questioni relative al dumping - Cina: TRADE-R713-WPT-DUMPING-CN@ec.europa.eu
E-mail per le questioni relative al dumping - Russia: TRADE-R713-WPT-DUMPING-RU@ec.europa.eu
6. Calendario dell'inchiesta
In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e in ogni caso entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.
Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente motivata delle parti interessate.
Le proroghe del termine per rispondere ai questionari e di altri termini previsti nel presente avviso o in comunicazioni specifiche con le parti interessate saranno limitate a un massimo di tre giorni supplementari. Tale proroga può essere estesa fino a un massimo di sette giorni se la parte richiedente può dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata in questione dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata dovrebbe contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.
13. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) ..
Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
(1) GU C 166 del 15.5.2019, pag. 7.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/110 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 6).
(4) GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17.
(5) https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.
(6) Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
(7) Le informazioni sui codici SA figurano anche nella sintesi della domanda di riesame disponibile sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2435).
(8) Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.
(9) Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(10) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2435
(11) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a tali produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per "persona" si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(12) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(13) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2435
(14) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2435
(15) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2435
(16) Un documento a "diffusione limitata" è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping) Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(17) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE,(GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO I
☐ |
Versione a diffusione limitata |
☐ |
Versione consultabile dalle parti interessate |
(barrare la casella corrispondente) |
PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI TALUNI TUBI SALDATI, DI FERRO O DI ACCIAIO NON LEGATO, ORIGINARI DELLA BIELORUSSIA, DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE (RPC) E DELLA RUSSIA
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI DELLA BIELORUSSIA, DELLA RPC E DELLA RUSSIA
Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori della Bielorussia, della RPC e della Russia nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.1. dell'avviso di apertura.
La versione a diffusione limitata e la versione consultabile dalle parti interessate dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
Nome della società |
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Indirizzo |
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Paese |
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Referente |
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E-mail: |
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Telefono |
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Fax |
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2. FATTURATO, VOLUME DELLE VENDITE, PRODUZIONE E CAPACITÀ DI PRODUZIONE
Per quanto concerne il prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura e originario dei paesi interessati, indicare, per il periodo dell'inchiesta di riesame definito al punto 5.1 dell'avviso, le vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri (1) e in totale, le vendite all'esportazione nel resto del mondo (in totale e per i cinque maggiori paesi importatori), le vendite sul mercato nazionale, la produzione e la capacità di produzione. Indicare l'unità di peso o di volume e la valuta utilizzate.
Tabella I
Fatturato, volume delle vendite
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Specificare l'unità di misura |
Valore nella valuta di conto Specificare la valuta utilizzata |
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Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società |
Totale |
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Nome di ciascuno Stato membro (2) |
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Vendite all'esportazione nel resto del mondo del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società |
Totale |
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Nome dei 5 maggiori paesi importatori e rispettivi volumi e valori (2) |
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Vendite sul mercato nazionale del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società |
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Tabella II
Produzione e capacità di produzione
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Specificare l'unità di misura |
Produzione complessiva della società del prodotto oggetto del riesame |
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Capacità di produzione della società del prodotto oggetto del riesame |
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3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (3)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
Nome e ubicazione della società |
Attività |
Rapporto |
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4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta ad essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
(2) Aggiungere righe supplementari se necessario.
(3) A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per "persona" si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO II
☐ |
Versione a diffusione limitata |
☐ |
Versione consultabile dalle parti interessate |
(barrare la casella corrispondente) |
PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI TALUNI TUBI SALDATI, DI FERRO O DI ACCIAIO NON LEGATO, ORIGINARI DELLA BIELORUSSIA, DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE (RPC) E DELLA RUSSIA
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell'avviso di apertura.
La versione a diffusione limitata e la versione consultabile dalle parti interessate dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
Nome della società |
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Indirizzo |
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Referente |
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E-mail: |
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Telefono |
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Fax |
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2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso o volume delle importazioni nell'Unione (1) e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Bielorussia e/o dalla RPC e/o dalla Russia, nel periodo dell'inchiesta di riesame, di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato quali definiti nell'avviso di apertura, e il peso o volume corrispondente. Indicare l'unità di peso o di volume utilizzata.
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Specificare l'unità di misura |
Valore in EUR |
Fatturato totale della propria società in EUR |
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Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame |
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Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Bielorussia |
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Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC |
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Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Russia |
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3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (2)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
Nome e ubicazione della società |
Attività |
Rapporto |
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4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta ad essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
(2) A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per "persona" si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO III
☐ |
Versione a diffusione limitata |
☐ |
Versione consultabile dalle parti interessate |
(barrare la casella corrispondente) |
PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI TALUNI TUBI SALDATI, DI FERRO O DI ACCIAIO NON LEGATO, ORIGINARI DELLA BIELORUSSIA, DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE (RPC) E DELLA RUSSIA
RICHIESTA DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI I FATTORI PRODUTTIVI UTILIZZATI DAI PRODUTTORI DELLA RPC
Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni sui fattori produttivi richieste al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura.
La versione a diffusione limitata e la versione consultabile dalle parti interessate dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.
Le informazioni richieste dovranno essere inviate alla Commissione all'indirizzo indicato nell'avviso di apertura entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
Nome della società |
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Indirizzo |
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Referente |
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E-mail: |
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Telefono |
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Fax |
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2. INFORMAZIONI SUI FATTORI PRODUTTIVI UTILIZZATI DALLA PROPRIA SOCIETÀ E DALLE SOCIETÀ COLLEGATE
Fornire una breve descrizione dei processi di produzione del prodotto oggetto del riesame.
Elencare tutti i materiali (materie prime e lavorate) e l'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame e tutti i sottoprodotti e i residui di produzione venduti o (re)introdotti nel processo di produzione del prodotto oggetto del riesame. Fornire, se del caso, il corrispondente codice di classificazione del sistema armonizzato (SA) (1) per ciascuna delle voci inserite nelle tre tabelle. Compilare un allegato distinto per ciascuna delle società collegate che producono il prodotto oggetto del riesame nel caso in cui il processo di produzione sia diverso. Anche le società collegate coinvolte nella produzione di fattori a monte utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame devono compilare un allegato distinto e indicare i fattori produttivi forniti.
Materie prime ed energia |
Codice SA |
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(Aggiungere righe supplementari se necessario) |
|
Sottoprodotti e residui di produzione |
Codice SA |
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(Aggiungere righe supplementari se necessario) |
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La società dichiara che le informazioni di cui sopra sono esatte, per quanto a sua conoscenza.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, generalmente denominato "sistema armonizzato" o semplicemente "SA", è una nomenclatura internazionale multifunzionale delle merci elaborata dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
24.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/33 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9718 — Cobepa/Gerflor)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 24/09)
1.
In data 16 gennaio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Cobepa SA («Cobepa», Belgio), controllata da Vedihold SA, |
— |
Topfloor SAS, azionista ultimo del gruppo Gerflor («Gerflor», Francia). |
Cobepa acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Gerflor.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Cobepa: società di investimento privata che investe in Europa e in Nordamerica; |
— |
Gerflor: produzione e fornitura di soluzioni di pavimentazione e rivestimenti murali per clienti professionali e non professionali. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9718 — Cobepa/Gerflor
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).