This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 58b5ac40-0449-11f0-9503-01aa75ed71a1
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/373 of 1 March 2017 laying down common requirements for providers of air traffic management/air navigation services and other air traffic management network functions and their oversight, repealing Regulation (EC) No 482/2008, Implementing Regulations (EU) No 1034/2011, (EU) No 1035/2011 and (EU) 2016/1377 and amending Regulation (EU) No 677/2011 (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)
02017R0373 — IT — 10.03.2025 — 009.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/373 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 2017 che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 062 del 8.3.2017, pag. 1) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/469 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2020 |
L 104 |
1 |
3.4.2020 |
|
Modificato da: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1177 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2020 |
L 259 |
12 |
10.8.2020 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/665 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2021 |
L 139 |
184 |
23.4.2021 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1338 DELLA COMMISSIONE dell'11 agosto 2021 |
L 289 |
12 |
12.8.2021 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/938 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2022 |
L 209 |
1 |
10.8.2022 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2345 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 2022 |
L 311 |
58 |
2.12.2022 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1771 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2023 |
L 228 |
49 |
15.9.2023 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/343 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2025 |
L 343 |
1 |
18.2.2025 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/373 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2017
che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa requisiti comuni per:
la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea («ATM/ANS») per il traffico aereo generale, con particolare riferimento alle persone fisiche o giuridiche che forniscono tali servizi e funzioni;
le autorità competenti e i soggetti riconosciuti che agiscono per loro conto e svolgono compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell’attuazione in relazione ai servizi di cui alla lettera a);
le norme e le procedure per la progettazione delle strutture dello spazio aereo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I e le definizioni che seguono:
le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 216/2008, ad eccezione della definizione di «certificato» di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 549/2004;
«fornitore di ATM/ANS»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce uno degli ATM/ANS definiti all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1139, singolarmente o combinati, per il traffico aereo generale;
«gestore della rete»: l’organismo incaricato di svolgere i compiti richiesti per l’esecuzione delle funzioni di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004;
«servizio paneuropeo»: un'attività progettata e stabilita per gli utenti della maggior parte o di tutti gli Stati membri e che può estendersi oltre lo spazio aereo del territorio di applicazione del trattato;
«fornitore di servizi di dati (fornitore DAT)»: un'organizzazione che sia:
un fornitore DAT di tipo 1 che elabora i dati aeronautici destinati all'impiego su aeromobili e fornisce una banca dati aeronautici conforme ai DQR, in condizioni controllate, per la quale non sono stati determinati requisiti di compatibilità con applicazioni/apparecchiature aeree;
un fornitore DAT di tipo 2 che elabora i dati aeronautici e fornisce una banca dati aeronautici destinati all'impiego su applicazioni/apparecchiature certificate per aeromobili conformi ai DQR per i quali è stata determinata la compatibilità con dette applicazioni/apparecchiature;
«progettazione delle strutture dello spazio aereo»: processo atto ad assicurare che le strutture dello spazio aereo siano adeguatamente progettate, esaminate e convalidate prima di essere attivate e utilizzate dagli aeromobili;
«impianto di prevenzione delle collisioni in volo (ACAS)»: impianto di bordo dell’aeromobile che utilizza i segnali emessi da un transponder per radar di sorveglianza secondario (SSR) e funziona indipendentemente da equipaggiamenti basati a terra per fornire ai piloti un avviso del pericolo di potenziali collisioni con altri aeromobili dotati di transponder per SSR;
«entità che produce dati aeronautici e informazioni aeronautiche»: qualsiasi entità pubblica o privata responsabile della produzione dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche utilizzati come fonte per i prodotti e i servizi di informazioni aeronautiche. Tali entità non comprendono i fornitori di ATM/ANS di cui all’articolo 2, punto 2, del presente regolamento e gli aeroporti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1139;
«interrogatore modo S»: sistema composto da un’antenna e da parti elettroniche che permette di contattare gli aeromobili mediante il modo selettivo («modo S»);
«interrogatore modo S idoneo»: interrogatore modo S che soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:
l’interrogatore si basa, almeno in parte, sulle interrogazioni e sulle risposte alle chiamate generali modo S per l’acquisizione dei bersagli modo S;
l’interrogatore blocca i bersagli modo S acquisiti in risposta alle interrogazioni di chiamata generale modo S, in modo permanente o intermittente, in parte o in tutta la sua copertura; o
l’interrogatore utilizza protocolli di comunicazione multisito per applicazioni data link;
«operatore modo S»: una persona, organizzazione o impresa che gestisce o che si offre di gestire un interrogatore modo S, tra cui:
i fornitori di servizi di sorveglianza;
i fabbricanti di interrogatori modo S;
i gestori aeroportuali;
gli enti di ricerca;
qualsiasi altro ente abilitato alla gestione di un interrogatore modo S;
«interferenza dannosa»: un’interferenza che impedisce di soddisfare i requisiti di prestazione;
«piano di assegnazione dei codici dell’interrogatore (IC)»: l’ultima serie completa approvata di assegnazioni dei codici IC.
Articolo 3
Fornitura di ATM/ANS e progettazione delle strutture dello spazio aereo
Gli Stati membri provvedono affinché:
le entità che producono dati aeronautici o informazioni aeronautiche soddisfino i requisiti di cui:
al punto ATM/ANS.OR.A.085 dell’allegato III, ad eccezione dei requisiti di cui alle lettere c) e d), alla lettera f), punto 1), e alla lettera i);
al punto ATM/ANS.OR.A.090 dell’allegato III;
i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche siano prodotti, trattati e trasmessi da personale adeguatamente formato, competente e autorizzato.
Quando i dati aeronautici o le informazioni aeronautiche sono destinati ad essere utilizzati ai fini di voli IFR o di voli VFR speciali, i requisiti di cui al primo comma, lettere a) e b), si applicano a tutte le entità che producono i dati e le informazioni in questione.
Articolo 3 bis
Determinazione della necessità della fornitura di servizi di traffico aereo
Gli Stati membri determinano se la fornitura di servizi di traffico aereo sia necessaria prendendo in considerazione tutti i seguenti fattori:
i tipi di traffico aereo interessati;
la densità del traffico aereo;
le condizioni meteorologiche;
altri fattori rilevanti correlati agli obiettivi dei servizi di traffico aereo definiti al punto ATS.TR.100 dell’allegato IV.
Articolo 3 ter
Coordinamento tra enti militari e fornitori di servizi di traffico aereo
Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, gli Stati membri stabiliscono procedure speciali affinché:
i fornitori di servizi di traffico aereo vengano informati se un ente militare osserva che un aeromobile civile o presunto tale è in avvicinamento o è penetrato in un settore in cui possa rendersi necessaria un’intercettazione;
i fornitori di servizi di traffico aereo, in stretto coordinamento con l’ente militare, confermino l’identità dell’aeromobile e forniscano a quest’ultimo l’opportuna assistenza alla navigazione per evitare la necessità di un’intercettazione.
Articolo 3 quater
Coordinamento delle operazioni di volo potenzialmente pericolose per l’aviazione civile
Articolo 3 quinquies
Frequenza di emergenza ad altissima frequenza (VHF)
Articolo 3 sexies
Assegnazione dei codici dell’interrogatore modo S
Qualora vi sia una sovrapposizione fra la copertura di un interrogatore modo S di competenza di uno Stato membro e la copertura di un interrogatore modo S di competenza di un paese terzo, lo Stato membro interessato:
provvede affinché il paese terzo sia informato dei requisiti di sicurezza relativi all’assegnazione e all’uso dei codici IC;
adotta le misure necessarie al fine di coordinare l’uso dei codici IC con il paese terzo in questione.
Articolo 3 septies
Uso dello spazio aereo del cielo unico europeo
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le assegnazioni di frequenza vocale siano convertite alla canalizzazione a 8,33 kHz. Le norme di conversione non si applicano alle assegnazioni di frequenze:
che rimangono nella canalizzazione a 25 kHz sulle frequenze seguenti:
la frequenza di emergenza (121,5 MHz);
la frequenza ausiliaria per le operazioni di ricerca e salvataggio (123,1 MHz);
le frequenze del link digitale VHF (VLD) assegnate all’uso all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo;
le frequenze dei sistemi ACARS (aircraft communications addressing and reporting system) (131,525 MHz, 131,725 MHz e 131,825 MHz);
se è usato un sistema di offset della portante in canalizzazione a 25 kHz.
Gli Stati membri stabiliscono e pubblicano nelle pubblicazioni nazionali di informazioni aeronautiche, se del caso, le procedure per la gestione di aeromobili che non sono muniti di:
transponder modo S del radar secondario di sorveglianza;
radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz.
Articolo 4
Autorità competente per la certificazione, la sorveglianza e il controllo dell'attuazione
Ai fini del presente regolamento i fornitori di servizi di dati e il gestore della rete sono considerati fornitori di servizi paneuropei per i quali, a norma dell'articolo 22 bis, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2008, l'autorità competente è l'Agenzia.
Nei casi in cui uno dei fornitori di servizi in questione sia un'organizzazione per la quale l'autorità competente è l'Agenzia, le autorità competenti degli Stati membri interessati si coordinano con l'Agenzia al fine di garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui ai all'allegato II, punto ATM/ANS.AR.A.005b), punti da 1 a 3, nelle seguenti circostanze alternative:
se i fornitori di servizi forniscono servizi riferiti a blocchi funzionali di spazio aereo che si estendono nello spazio aereo soggetto alla responsabilità di più di uno Stato membro, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004;
se i fornitori di servizi forniscono servizi transfrontalieri di navigazione aerea di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004.
Articolo 5
Poteri dell'autorità competente di cui all'articolo 4
Se necessario ai fini dell'esercizio dei loro compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione a norma del presente regolamento, alle autorità competenti è conferito il potere di:
chiedere ai fornitori di servizi soggetti alla loro vigilanza di fornire tutte le informazioni necessarie;
chiedere a qualsiasi rappresentante, dirigente o altro membro del personale di tali fornitori di servizi di fornire oralmente delucidazioni in merito a qualsiasi fatto, documento, soggetto, procedura o altro oggetto pertinente ai fini della sorveglianza del fornitore di servizi;
accedere a tutti i locali e terreni, compresi i siti operativi, e mezzi di trasporto di tali fornitori di servizi;
esaminare qualsiasi documento, registrazione o dato in possesso di tali fornitori di servizi o a loro accessibile, farne copia o prelevarne stralci, indipendentemente dal supporto sul quale sono archiviate le informazioni;
effettuare audit, valutazioni, indagini e ispezioni nei confronti di tali fornitori di servizi.
Nell'esercitare i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente si accerta che i membri del suo personale e, se del caso, eventuali altri esperti coinvolti nelle attività in questione siano debitamente autorizzati.
Articolo 6
Fornitori di servizi
Ai fornitori di servizi è rilasciato un certificato ed essi hanno il diritto di esercitare le attribuzioni concesse nell'ambito di tale certificato a condizione che rispettino e continuino a rispettare, oltre ai requisiti di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, anche i seguenti requisiti:
per tutti i fornitori di servizi, i requisiti di cui all'allegato III (parte ATM/ANS.OR), sottoparti A e B, e all'allegato XIII (parte PERS).
per i fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alla lettera a), anche i requisiti di cui all'allegato III (parte ATM/ANS.OR), sottoparte C;
per i fornitori di servizi di navigazione aerea, i fornitori di servizi di gestione del flusso di traffico aereo e i gestori della rete, oltre ai requisiti di cui alla lettera a), anche i requisiti di cui all'allegato III (parte ATM/ANS.OR), sottoparte D;
per i fornitori di servizi di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e c), anche i requisiti di cui all’allegato IV (Parte-ATS) e i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 923/2012;
per i fornitori di servizi meteorologici, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato V (parte MET);
per i fornitori di servizi di informazioni aeronautiche, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato VI (parte AIS);
per i fornitori di servizi di dati, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e b), anche i requisiti di cui all'allegato VII (parte DAT);
per i fornitori di servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato VIII (parte CNS);
per i fornitori di servizi di gestione del flusso di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato IX (parte ATFM);
per i fornitori di servizi di gestione dello spazio aereo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e b), anche i requisiti di cui all'allegato X (parte ASM);
per i fornitori di servizi di progettazione delle procedure di volo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e b), anche i requisiti di cui all’allegato XI (Parte-FPD);
per i gestori della rete, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato XII (parte NM);
Articolo 7
Dichiarazione dei fornitori di servizi di informazione di volo
Qualora gli Stati membri consentano ai fornitori di servizi di informazioni volo di dichiarare di possedere la capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità associate ai servizi forniti a norma dell'articolo 8 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008, tali fornitori soddisfano, oltre ai requisiti di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, anche i requisiti di cui all'allegato III, punto ATM/ANS.OR.A.015, del presente regolamento.
Articolo 8
Certificati esistenti
Articolo 9
Abrogazione e modifica
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 gennaio 2020.
Tuttavia:
l'articolo 9 paragrafo 2 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
per quanto riguarda l'Agenzia, l'articolo 4, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 8, e l'articolo 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
per quanto riguarda i fornitori di servizi di dati, l'articolo 6 si applica in ogni caso a decorrere dal 1o gennaio 2019 e, qualora tale fornitore richieda e ottenga un certificato a norma di tale articolo 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
INDICE |
|
ALLEGATO I — |
DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI NEGLI ALLEGATI DA II a XIII (parte relativa alle DEFINIZIONI) |
ALLEGATO II — |
REQUISITI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI — SORVEGLIANZA DEI SERVIZI E ALTRE FUNZIONI DI RETE ATM (parte ATM/ANS.AR) |
SOTTOPARTE A — |
REQUISITI GENERALI (ATM/ANS.AR.A) |
SOTTOPARTE B — |
GESTIONE (ATM/ANS.AR.B) |
SOTTOPARTE C — |
SORVEGLIANZA, CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE (ATM/ANS.AR.C) |
Appendice 1 — |
CERTIFICATO PER IL FORNITORE DI SERVIZI |
ALLEGATO III — |
REQUISITI COMUNI PER I FORNITORI DI SERVIZI (parte ATM/ANS.OR) |
SOTTOPARTE A — |
REQUISITI GENERALI (ATM/ANS.OR.A) |
SOTTOPARTE B — |
GESTIONE (ATM/ANS.OR.B) |
SOTTOPARTE C — |
REQUISITI ORGANIZZATIVI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DIVERSI DAI FORNITORI DI ATS (ATM/ANS.OR.C) |
SOTTOPARTE D — |
REQUISITI ORGANIZZATIVI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI ANS E ATFM E IL GESTORE DELLA RETE (ATM/ANS.OR.D) |
Appendice 1 — |
CATALOGO DEI DATI AERONAUTICI |
ALLEGATO IV — |
REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRAFFICO AEREO (parte ATS) |
SOTTOPARTE A — |
REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRAFFICO AEREO (ATS.OR) |
SEZIONE 1 — |
REQUISITI GENERALI |
SEZIONE 2 — |
SICUREZZA DEI SERVIZI |
SEZIONE 3 — |
REQUISITI SPECIFICI LEGATI AL FATTORE UMANO PER I FORNITORI DI SERVIZI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO |
SEZIONE 4 — |
REQUISITI PER LE COMUNICAZIONI |
SEZIONE 5 — |
REQUISITI PER LE INFORMAZIONI |
SOTTOPARTE B — |
REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRAFFICO AEREO (ATS.TR) |
SEZIONE 1 — |
REQUISITI GENERALI |
SEZIONE 2 — |
SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO |
SEZIONE 3 — |
SERVIZIO INFORMAZIONI VOLO |
SEZIONE 4 — |
SERVIZIO DI ALLARME |
Appendice 1 |
Identificazione dei singoli aeromobili mediante l’elemento di identificazione dell’aeromobile in downlink a norma del punto ATS.OR.446, lettera b) |
Appendice 2 |
Procedure da attuare per il coordinamento automatizzato a norma del punto ATS.TR.230, lettera c) |
ALLEGATO V — |
REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI METEOROLOGICI (parte MET) |
SOTTOPARTE A — |
REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI PER I FORNITORI DI SERVIZI METEOROLOGICI (MET.OR) |
SEZIONE 1 — |
REQUISITI GENERALI |
SEZIONE 2 — |
REQUISITI SPECIFICI |
Capitolo 1 — |
Requisiti per le stazioni meteorologiche aeronautiche |
Capitolo 2 — |
Requisiti per gli uffici meteorologici aeroportuali |
Capitolo 3 — |
Requisiti per gli uffici di veglia meteorologica |
Capitolo 4 — |
Requisiti per i centri avvisi cenere vulcanica (VAAC) |
Capitolo 5 — |
Requisiti per i centri avvisi cicloni tropicali (TCAC) |
Capitolo 6 — |
Requisiti per i centri mondiali di previsione d’area (WAFC) |
SOTTOPARTE B — |
REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI METEOROLOGICI (MET.TR) |
SEZIONE 1 — |
REQUISITI GENERALI |
SEZIONE 2 — |
REQUISITI SPECIFICI |
Capitolo 1 — |
Requisiti tecnici per le stazioni meteorologiche aeronautiche |
Capitolo 2 — |
Requisiti tecnici per gli uffici meteorologici aeroportuali |
Capitolo 3 — |
Requisiti tecnici per gli uffici di veglia meteorologica |
Capitolo 4 — |
Requisiti tecnici per i centri avvisi cenere vulcanica (VAAC) |
Capitolo 5 — |
Requisiti tecnici per i centri avvisi cicloni tropicali (TCAC) |
Capitolo 6 — |
Requisiti tecnici per i centri mondiali di previsione d’area (WAFC) |
Appendice 1 — |
Modello per METAR |
Appendice 2 — |
Aree fisse di copertura delle previsioni del WAFS in formato grafico |
Appendice 3 — |
Modello per TAF |
Appendice 4 — |
Modello per avvisi di wind-shear |
Appendice 5 A — |
Modello per SIGMET e AIRMET |
Appendice 5B — |
Modello per riporti di volo speciali (uplink) |
Appendice 6 — |
Modello per avvisi di cenere vulcanica |
Appendice 7 — |
Modello per avvisi di cicloni tropicali |
Appendice 8 — |
Intervalli e risoluzioni degli elementi numerici inclusi negli avvisi per cenere vulcanica, negli avvisi per cicloni tropicali, nei messaggi SIGMET/AIRMET e negli avvisi di aeroporto e di wind-shear |
ALLEGATO VI — |
REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONI AERONAUTICHE (parte AIS) |
SOTTOPARTE A — |
REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONI AERONAUTICHE (AIS.OR) |
SEZIONE 1 — |
REQUISITI GENERALI |
SEZIONE 2 — |
GESTIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI |
SEZIONE 3 — |
PRODOTTI RIGUARDANTI INFORMAZIONI AERONAUTICHE |
Capitolo 1 — |
Presentazione standardizzata di informazioni aeronautiche |
Capitolo 2 — |
Serie di dati digitali |
SEZIONE 4 — |
SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI INFORMAZIONE PRE-VOLO |
SEZIONE 5 — |
AGGIORNAMENTI DEI PRODOTTI RIGUARDANTI INFORMAZIONI AERONAUTICHE |
SEZIONE 6 — |
REQUISITI PER IL PERSONALE |
SOTTOPARTE B — |
REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONI AERONAUTICHE (AIS.TR) |
SEZIONE 2 — |
GESTIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI |
SEZIONE 3 — |
PRODOTTI RIGUARDANTI INFORMAZIONI AERONAUTICHE |
Capitolo 1 — |
Presentazione standardizzata di informazioni aeronautiche |
Capitolo 2 — |
Serie di dati digitali |
SEZIONE 4 — |
SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI INFORMAZIONE PRE-VOLO |
SEZIONE 5 — |
AGGIORNAMENTI DEI PRODOTTI RIGUARDANTI INFORMAZIONI AERONAUTICHE |
Appendice 1 — |
CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI AERONAUTICHE (AIP) |
Appendice 2 — |
FORMATO NOTAM |
Appendice 3 — |
FORMATO SNOWTAM |
Appendice 4 — |
FORMATO ASHTAM |
ALLEGATO VII — |
REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI DATI (parte DAT) |
SOTTOPARTE A — |
REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI DATI (DAT.OR) |
SEZIONE 1 — |
REQUISITI GENERALI |
SEZIONE 2 — |
REQUISITI SPECIFICI |
SOTTOPARTE B — |
REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI DATI (DAT.TR) |
SEZIONE 1 — |
REQUISITI GENERALI |
ALLEGATO VIII — |
REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE, DI NAVIGAZIONE O DI SORVEGLIANZA (parte CNS) |
SOTTOPARTE A — |
REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE, DI NAVIGAZIONE O DI SORVEGLIANZA (CNS.OR) |
SEZIONE 1 — |
REQUISITI GENERALI |
SOTTOPARTE B — |
REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE, DI NAVIGAZIONE O DI SORVEGLIANZA (CNS.TR) |
SEZIONE 1 — |
REQUISITI GENERALI |
SEZIONE 2 – |
REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA |
ALLEGATO IX — |
REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI GESTIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO AEREO (parte ATFM) |
REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI GESTIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO AEREO (ATFM.TR) |
|
ALLEGATO X — |
REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI GESTIONE DELLO SPAZIO AEREO (parte ASM) |
REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI GESTIONE DELLO SPAZIO AEREO (ASM.TR) |
|
SEZIONE 1 — |
REQUISITI GENERALI |
ALLEGATO XI — |
REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE DI VOLO (parte FPD) |
SOTTOPARTE A — |
REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE DI VOLO (FPD.OR) |
SEZIONE 1 — |
REQUISITI GENERALI |
SOTTOPARTE B — |
REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE DI VOLO (FPD.TR) |
SEZIONE 1 — |
REQUISITI GENERALI |
Appendice 1 — |
REQUISITI PER LE STRUTTURE DELLO SPAZIO AEREO E PER LE PROCEDURE DI VOLO IVI CONTENUTE |
ALLEGATO XII — |
REQUISITI SPECIFICI PER IL GESTORE DELLA RETE (parte NM) |
REQUISITI TECNICI PER IL GESTORE DELLA RETE (NM.TR) |
|
SEZIONE 1 — |
REQUISITI GENERALI |
SEZIONE 2 — |
REQUISITI TECNICI PER L’ESECUZIONE DELLE FUNZIONI DELLA RETE DI GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO (FUNZIONI DELLA RETE) |
ALLEGATO XIII — |
REQUISITI PER I FORNITORI DI SERVIZI PER L’ADDESTRAMENTO E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE (parte PERS) |
SOTTOPARTE A — |
PERSONALE ADDETTO ALL’ELETTRONICA NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA DEL TRAFFICO AEREO |
SEZIONE 1 — |
REQUISITI GENERALI |
SEZIONE 2 — |
REQUISITI DELL’ADDESTRAMENTO |
SEZIONE 3 — |
REQUISITI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE |
SEZIONE 4 — |
REQUISITI PER ISTRUTTORI E VALUTATORI |
Appendice 1 — |
Basic Training — Shared (Addestramento basico generale) |
Appendice 2 — |
Basic Training — Streams (Profili di addestramento basico) |
Appendice 3 — |
Qualification Training — Shared (Addestramento comune per la qualifica) |
Appendice 4 — |
Qualification Training — Streams (Profili di addestramento per la qualifica) |
DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI NEGLI ALLEGATI DA II A XIII
(Parte relativa alle DEFINIZIONI)
Ai fini degli allegati da II a XIII si intende per:
1. |
«metodi accettabili di rispondenza (AMC)» : norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per illustrare i metodi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative; |
2. |
«lavoro aereo» : operazione di un aeromobile utilizzato per servizi specialistici, ad esempio in agricoltura, costruzione, fotografia, rilevamenti topografici, ricognizioni nonché attività di pattugliamento, ricerca e soccorso o servizi di pubblicità aerea; |
3. |
«sommario climatologico di aeroporto» : sintesi concisa di specifici elementi meteorologici in un dato aeroporto basata su dati statistici; |
4. |
«tabella climatologica di aeroporto» : tabella contenente i dati statistici sulla frequenza di uno o più elementi meteorologici osservata in un dato aeroporto; |
5. |
«altitudine dell'aeroporto» : l'altitudine del punto più alto dell'area di atterraggio; |
6. |
«servizio informazioni volo aeroportuale (AFIS)» : servizio istituito per fornire informazioni di volo per il traffico aeroportuale, assicurato da un fornitore di servizi di traffico aereo designato; |
7. |
«ufficio meteorologico aeroportuale» : ufficio incaricato di fornire servizi meteorologici per l'aeroporto; |
8. |
«avviso di aeroporto» : informazione emessa da un ufficio meteorologico aeroportuale riguardante la presenza effettiva o prevista di determinate condizioni meteorologiche che potrebbero avere ripercussioni negative per gli aeromobili a terra, compresi gli aeromobili parcheggiati e le installazioni e i servizi aeroportuali; |
9. |
«dati aeronautici» : rappresentazione formale dei fatti, dei concetti o delle istruzioni aeronautiche, adeguata ai fini della comunicazione, dell'interpretazione o del trattamento; |
10. |
«banca dati aeronautici» : raccolta di dati aeronautici organizzati e ordinati in una serie strutturata, archiviata in formato elettronico, valida per un periodo definito e aggiornabile. |
11. |
«servizio fisso aeronautico (AFS)» : servizio di telecomunicazioni tra punti fissi specificati, fornito primariamente per la sicurezza della navigazione aerea e per il regolare, efficiente ed economico esercizio dei servizi aerei. |
12. |
«rete del servizio fisso delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN)» : sistema mondiale di circuiti fissi aeronautici, costituiti come parte dell'AFS, per lo scambio di messaggi e/o dati digitali tra stazioni aeronautiche fisse dotate di sistemi di comunicazione uguali o compatibili; |
13. |
«informazioni aeronautiche» : informazioni derivanti dall'assemblaggio, dall'analisi e dalla formattazione dei dati aeronautici; |
14. |
«dati di mappatura degli aeroporti» : dati raccolti allo scopo di redigere informazioni di mappatura degli aeroporti; |
15. |
«banca dati di mappatura degli aeroporti (AMDB)» : raccolta di dati di mappatura degli aeroporti organizzati e ordinati in una serie strutturata; |
16. |
«stazione meteorologica aeronautica» : stazione istituita allo scopo di effettuare osservazioni e riporti meteorologici a supporto della navigazione aerea; |
17. |
«riporto di volo» : riporto da un aeromobile in volo elaborato in conformità ai requisiti per il riporto di posizione e per i riporti operativi o meteorologici; |
18. |
«aeromobile» : ogni macchina che può trarre sostentazione nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle dovute all'effetto suolo; |
19. |
«AIRMET» : informazione emessa da un ufficio di veglia meteorologica riguardante la presenza, effettiva o prevista, e lo sviluppo nello spazio e nel tempo di determinati fenomeni meteorologici lungo la rotta che possono influire sulla sicurezza delle operazioni a bassa quota degli aeromobili e che non erano inclusi nei bollettini precedentemente emessi per i voli a bassa quota sulla regione informazioni volo di pertinenza o su un suo settore; |
20. |
«personale addetto all'elettronica nell'ambito della sicurezza del traffico aereo (ATSEP)» : il personale tecnico autorizzato che ha la competenza per poter condurre, manutenere oppure togliere e rimettere in servizio operativo apparecchiature del sistema funzionale; |
21. |
«ente dei servizi di traffico aereo» : espressione generica che indica indifferentemente un «ente di controllo del traffico aereo», un «centro informazioni volo», un «ente informazioni volo aeroportuale» o un «ufficio informazioni dei servizi di traffico aereo»; |
22. |
«aeroporto alternato» : un aeroporto verso il quale un aeromobile può procedere quando diventa impossibile o sconsigliabile proseguire il volo verso o atterrare sull'aeroporto di atterraggio previsto, che dispone dei servizi e delle infrastrutture necessari, che può soddisfare i requisiti di prestazione dell'aeromobile e che è operativo all'orario previsto di utilizzo; |
23. |
«metodi alternativi di rispondenza (AltMOC)» : metodi che propongono un'alternativa agli AMC esistenti o quelli che propongono nuovi mezzi per stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme attuative per i quali non sono stati adottati dall'Agenzia AMC corrispondenti; |
24. |
«altitudine» : distanza verticale di un livello, un punto o un oggetto considerato come punto, misurata sul livello medio marino; |
25. |
«centro di controllo di area (ACC)» : ente istituito per fornire il servizio di controllo del traffico aereo ai voli controllati nelle aree di controllo sotto la propria giurisdizione; |
26. |
«previsione d'area per voli a bassa quota» : una previsione dei fenomeni meteorologici per una regione informazioni volo o un suo settore, che copre lo strato al di sotto del livello di volo 100 (o, nelle zone di montagna, al di sotto del livello di volo 150 o più, a seconda dei casi); |
27. |
«navigazione d'area (RNAV)» : metodo di navigazione che permette operazioni di aeromobili su qualsiasi traiettoria di volo desiderata entro la copertura degli ausili alla navigazione installati a terra o nello spazio o nei limiti di capacità di sistemi di navigazione autonomi, o una combinazione di entrambi; |
28. |
«motivazione» : affermazione sostenuta attraverso deduzioni tratte da una serie di prove. |
29. |
«ASHTAM» : serie speciale di NOTAM che servono a notificare, in un formato specifico, un cambiamento nell'attività di un vulcano, un'eruzione vulcanica e/o una nube di cenere vulcanica che sia rilevante per le operazioni degli aeromobili; |
30. |
«funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM)» : funzioni svolte dal gestore della rete a norma del regolamento (UE) n. 677/2011; |
30 bis. |
«apparecchiature ATM/ANS» : i componenti ATM/ANS quali definiti all’articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) 2018/1139 e i sistemi ATM/ANS quali definiti all’articolo 3, punto 7), dello stesso regolamento, esclusi i componenti di bordo, che sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ( 2 ); |
31. |
«audit» : procedura sistematica, indipendente e documentata per l'ottenimento di prove oggettive e la valutazione obiettiva delle stesse al fine di determinare in che misura i requisiti siano rispettati; |
32. |
«fonte autorevole» :
(a)
un'autorità dello Stato, o
(b)
un'organizzazione ufficialmente riconosciuta dall'autorità dello Stato per la produzione e/o pubblicazione di dati e che soddisfa i requisiti di qualità dei dati (DQR) specificati da detto Stato; |
33. |
«sistema di osservazione automatico» : sistema di osservazione che misura, ricava e riporta tutti gli elementi necessari senza interazione umana; |
34 bis. |
«confine» : il piano laterale o verticale che delimita lo spazio aereo all’interno del quale l’ente ATC fornisce servizi di traffico aereo; |
34. |
«organizzazione aeronautica» : ente, organizzazione o persona, diverso dal fornitore di servizi di cui al presente regolamento, interessato da un servizio prestato da un fornitore o che abbia influenza su di esso. |
35. |
«pausa (break)» : periodo di tempo compreso nel periodo di servizio in cui il controllore del traffico aereo può riposare e non è tenuto a svolgere alcuna mansione; |
36. |
«applicazione certificata per aeromobili» : applicazione software approvata dall'Agenzia come parte dell'aeromobile a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 216/2008; |
37. |
«nube operativamente significativa» : nube con altezza della base al di sotto di 5 000 ft o al di sotto del valore più elevato di altitudine minima di settore, qualora quest’ultima fosse maggiore, oppure cumulonembo o cumulo torreggiante a prescindere dall’altezza della loro base; |
38. |
«trasporto aereo commerciale» : l'esercizio di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci o posta effettuato dietro compenso o altro titolo oneroso; |
38 bis. |
«rotta di navigazione convenzionale» : rotta ATS stabilita facendo riferimento agli ausili alla navigazione a terra; |
39. |
«area di controllo» : spazio aereo controllato che si estende verso l'alto da un limite specificato al di sopra la superficie terrestre; |
39 bis. |
«dati di coordinamento» : dati interessanti per il personale operativo relativi alla procedura di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e alla procedura di coordinamento civile-militare; |
39 ter. |
«punto di coordinamento (COP)» : un punto sul confine, o adiacente ad esso, utilizzato dagli enti ATC e al quale si fa riferimento nelle procedure di coordinamento; |
40. |
«stress da evento critico» : il manifestarsi di reazioni insolite e/o estremamente emotive, sul piano fisico e/o comportamentale in un individuo in seguito ad un evento o un incidente; |
40 bis. |
«servizio data link» : una serie di transazioni di gestione del traffico aereo tra loro correlate che si avvalgono di comunicazioni bordo/terra in collegamento dati, che hanno un obiettivo operativo ben definito e che iniziano e si concludono con un evento operativo; |
41. |
«qualità dei dati» : il grado o livello di certezza che i dati forniti possiedano i requisiti definiti dall'utente in termini di accuratezza, risoluzione, integrità (o livello di certezza equivalente), tracciabilità, tempestività, completezza e formato; |
42. |
«requisiti di qualità dei dati (DQR)» : elenco delle caratteristiche dei dati (ovvero accuratezza, risoluzione e integrità (o livello di certezza equivalente), tracciabilità, tempestività, completezza e formato) necessarie ad accertare che i dati siano compatibili con l'uso previsto; |
43. |
«alternato alla destinazione» : aeroporto alternato sul quale un aeromobile sarebbe in grado di atterrare qualora diventasse impossibile o sconsigliabile atterrare sull'aeroporto di atterraggio previsto; |
44. |
«servizio» : qualsiasi mansione che il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo richieda al controllore del traffico aereo di eseguire; |
45. |
«periodo di servizio» : periodo che inizia nel momento in cui il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo richiede al controllore del traffico aereo di presentarsi, di essere disponibile o di prendere servizio e che termina quando il controllore del traffico aereo cessa il servizio; |
46. |
«altitudine» : distanza verticale di un punto o di un livello, posto o fissato su una superficie terrestre, misurata sul livello medio marino; |
46 bis. |
«codice IC idoneo» : qualsiasi codice dei codici II e SI, eccetto:
a)
il codice II 0;
b)
il codice o i codici IC la cui assegnazione e gestione sono riservate a enti militari, comprese le organizzazioni intergovernative, in particolare l’Organizzazione del trattato Nord Atlantico; |
47. |
«alternato in rotta» : aeroporto alternato sul quale un aeromobile sarebbe in grado di atterrare qualora si rendesse necessaria una deviazione durante la rotta; |
47 bis. |
«dati stimati» : il punto di coordinamento, l’ora stimata di un aeromobile e il livello di volo previsto dell’aeromobile al punto di coordinamento; |
48. |
«affaticamento» : lo stato fisiologico di una riduzione della capacità di prestazioni fisiche o mentali derivante dalla privazione di sonno o da stati di veglia prolungati, dalla fase circadiale o dal carico di lavoro (attività mentale e/o fisica) che possono alterare lo stato di vigilanza e la capacità di un individuo di svolgere le proprie mansioni in sicurezza; |
49. |
«documentazione di volo» : documenti, tra cui grafici o moduli, contenenti informazioni meteorologiche di volo; |
50. |
«centro informazioni volo (FIC)» : ente istituito per fornire il servizio di informazioni volo ed il servizio di allarme; |
51. |
«regione informazioni volo (FIR)» : spazio aereo di dimensioni definite nel quale sono forniti servizi di informazioni di volo e servizi di allarme; |
52. |
«livello di volo (FL)» : superficie di pressione atmosferica costante riferita al valore standard di 1 013,2 hPa e separata da altre analoghe superfici da specifici intervalli di pressione; |
53. |
«prova in volo» : volo effettuato per la fase di sviluppo di un nuovo progetto (aeromobili, sistemi di propulsione, parti e pertinenze); volo effettuato per dimostrare la conformità alla base di certificazione o al progetto di tipo di un aeromobile proveniente dalla linea di produzione; volo destinato a sperimentare nuovi concetti di progettazione che richiedono manovre non convenzionali o profili per i quali potrebbe essere possibile uscire dall'inviluppo già approvato dell'aeromobile; oppure volo di addestramento per l'esecuzione di uno dei voli qui elencati; |
54. |
«previsione» : descrizione di condizioni meteorologiche previste per uno specifico orario o periodo e per una specifica area o porzione di spazio aereo; |
55. |
«previsione per il decollo» : previsione per un determinato periodo di tempo, preparata da un ufficio meteorologico aeroportuale, che contiene informazioni sulle condizioni previste sul complesso delle piste per quanto riguarda la direzione e la velocità del vento in superficie e le loro eventuali variazioni, la temperatura, la pressione (QNH) e qualsiasi altro elemento, come convenuto a livello locale; |
56. |
«sistema funzionale» : la combinazione di procedure, risorse umane e apparecchiature, ivi compresi hardware e software, organizzate per svolgere una funzione nel contesto ATM/ANS e altre funzioni della rete ATM; |
57. |
«aviazione generale» : tutti gli utilizzi di un aeromobile nel settore dell'aviazione civile diversi dal trasporto aereo commerciale e dal lavoro aereo; |
58. |
«dati relativi ai punti di griglia in formato digitale» : dati meteorologici informatizzati relativi a una serie di punti distribuiti regolarmente su un grafico, per la trasmissione da un computer meteorologico a un altro in un formato codificato adatto al trattamento elettronico; |
59. |
«materiale esplicativo» : materiale non vincolante elaborato dall'Agenzia che aiuta a definire il significato di un requisito o di una specifica e che viene utilizzato per facilitare l'interpretazione del regolamento (CE) n. 216/2008, delle relative norme attuative e degli AMC; |
60. |
«previsioni globali su griglia» : previsione dei valori attesi di elementi meteorologici su una griglia globale con una determinata risoluzione orizzontale e verticale; |
61. |
«pericolo» : qualsiasi condizione, evento o circostanza che possa avere un effetto dannoso; |
62. |
«altezza» : la distanza verticale di un livello, un punto o un oggetto considerato come punto, misurata da uno specifico dato di riferimento; |
62 bis. |
«sequenza di esecuzione» : la sequenza temporale di esecuzione delle assegnazioni dei codici IC che gli operatori modo S devono rispettare per evitare conflitti di codici IC temporanei; |
63. |
«livello» : espressione generica relativa alla posizione verticale di un aeromobile in volo e che indica indifferentemente altezza, altitudine o livello di volo; |
64. |
«riporto regolare locale» : riporto meteorologico emesso a intervalli fissi, destinato alla sola divulgazione nell'aeroporto di origine in cui sono state effettuate le osservazioni; |
65. |
«riporto speciale locale» : riporto meteorologico emesso conformemente ai criteri stabiliti per le osservazioni speciali, destinato alla sola divulgazione nell'aeroporto di origine in cui sono state effettuate le osservazioni; |
66. |
«bollettino meteorologico» : un testo comprendente informazioni meteorologiche precedute da un titolo appropriato; |
67. |
«informazione meteorologica» : riporto, analisi, previsione meteorologica e qualsiasi altra indicazione relativa alle condizioni meteorologiche effettive o previste; |
68. |
«osservazione meteorologica» : misurazione e/o valutazione di uno o più elementi meteorologici; |
69. |
«riporto meteorologico» : descrizione delle condizioni meteorologiche osservate relative a uno specifico orario e luogo; |
70. |
«satellite meteorologico» : satellite artificiale terrestre che effettua osservazioni meteorologiche per la trasmissione alla terra; |
71. |
«ufficio di veglia meteorologica (MWO)» : ufficio di monitoraggio delle condizioni meteorologiche che incidono sulle operazioni di volo, il quale fornisce informazioni riguardanti la presenza effettiva o prevista, lungo la rotta, di determinati fenomeni meteorologici e di altra natura nell’atmosfera che possono influire sulla sicurezza delle operazioni dell’aeromobile entro la sua specifica area di responsabilità; |
72. |
«altitudine minima di settore (MSA)» : la più bassa altitudine utilizzabile che permette una separazione minima di 300 m (1 000 ft) al di sopra di ogni oggetto collocato in un'area circolare di 46 km (25 NM) di raggio e avente per centro un punto significativo, un punto di riferimento dell'aeroporto (ARP) o un punto di riferimento dell'eliporto (HRP); |
73. |
«NOTAM» : notifica distribuita tramite mezzi di telecomunicazione, contenente informazioni relative all'istituzione, alla condizione o alla modifica di strutture, servizi, procedure o pericoli aeronautici, la cui conoscenza tempestiva è essenziale per il personale coinvolto nelle operazioni di volo; |
73 bis. |
«ente notificato» : l’ente ATC che ha ricevuto le informazioni di notifica; |
74. |
«ostacolo» : tutti gli oggetti fissi (temporanei o permanenti) e mobili, o loro parti, che:
(a)
sono situati su un'area destinata al movimento in superficie di aeromobili; oppure
(b)
si estendono al di sopra di una superficie definita a protezione degli aeromobili in volo; oppure
(c)
si trovano all'esterno delle summenzionate superfici e sono ritenuti un pericolo per la navigazione aerea; |
75. |
«OPMET» : informazioni meteorologiche operative destinate all'uso per la pianificazione pre-volo ed in volo delle operazioni di volo; |
76. |
«banca dati OPMET» : banca dati istituita per archiviare e rendere disponibili a livello internazionale informazioni meteorologiche operative destinate all'uso aeronautico; |
77. |
«attività vulcanica pre-eruttiva» : attività vulcanica anomala e/o crescente che potrebbe presagire un'eruzione vulcanica; |
78. |
«visibilità prevalente» : massimo valore della visibilità, osservato in accordo con la definizione di «visibilità», raggiunto in almeno mezzo giro di orizzonte o entro almeno la metà della superficie dell'aeroporto. Tali aree possono includere settori contigui o non contigui. |
79. |
«uso improprio di sostanze psicoattive» : uso di una o più sostanze psicoattive da parte di una persona in modo tale da:
(a)
costituire un pericolo diretto per chi le usa o metta in pericolo la vita, la salute od il benessere di terzi; e/o
(b)
provocare o peggiorare un problema o disturbo professionale, sociale, mentale o fisico; |
80. |
«carta di previsione» : previsione meteorologica di uno o più elementi meteorologici per uno specifico orario o periodo e per una determinata superficie o porzione di spazio aereo, rappresentata graficamente su una mappa; |
81. |
«sostanze psicoattive» : alcool, oppiacei, derivati della cannabis, sedativi ed ipnotici, cocaina, altre sostanze psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, ad esclusione di caffeina e tabacco; |
81 bis. |
«ente ricevente» : l’ente di controllo del traffico aereo che riceve i dati; |
82. |
«centro di coordinamento soccorso (RCC)» : ente responsabile di promuovere una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e soccorso e di coordinare la condotta delle operazioni di ricerca e soccorso entro una regione di ricerca e soccorso. |
83. |
«periodo di riposo» : periodo di tempo continuativo e definito, successivo e/o precedente a un servizio, durante il quale un controllore del traffico aereo è libero da qualsiasi tipo di servizio; |
84. |
«sistema di turni» : la struttura dei turni di servizio e dei periodi di riposo dei controllori del traffico aereo in conformità dei requisiti giuridici e operativi; |
85. |
«rischio» : combinazione della probabilità generale o della frequenza del verificarsi di un effetto nocivo indotto da un pericolo e la gravità di tale effetto; |
86. |
«pista» : area rettangolare definita su un aeroporto su terra predisposta per l'atterraggio e il decollo degli aeromobili; |
87. |
«portata visuale di pista (RVR)» : distanza fino alla quale il pilota di un aeromobile posizionato sull'asse pista può vedere la segnaletica orizzontale o le luci di bordo pista o di asse pista; |
88. |
«direttiva di sicurezza» : documento rilasciato o adottato da un’autorità competente che:
(1)
impone l’adozione di misure da eseguire su un sistema funzionale o ne limita l’uso operativo al fine di ripristinare la sicurezza, quando sia comprovato che in caso contrario la sicurezza aerea potrebbe risultarne compromessa; o
(2)
impone l’adozione di misure da eseguire su apparecchiature ATM/ANS oggetto della dichiarazione di conformità rilasciata a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/1768 della Commissione ( 3 ) al fine di porre rimedio a una condizione di non sicurezza e/o non protezione rilevata e di ripristinare le prestazioni e l’interoperabilità di tali apparecchiature ATM/ANS qualora sia dimostrato che la sicurezza, le prestazioni o l’interoperabilità di tali particolari apparecchiature potrebbero altrimenti essere compromesse; |
89. |
«sistema di gestione della sicurezza (SMS)» : approccio sistematico alla gestione della sicurezza, comprese le necessarie strutture organizzative, responsabilità, politiche e procedure; |
90. |
«unità di servizi di ricerca e soccorso» : espressione generica che indica, a seconda dei casi, un centro di coordinamento di soccorso, un sottocentro di soccorso o una postazione di allarme. |
▼M1 —————
92. |
«sistema di osservazione semiautomatico» : un sistema di osservazione che consente il potenziamento degli elementi misurati e che richiede l'intervento umano per l'emissione dei riporti pertinenti; |
93. |
«SIGMET» : informazione, emessa da un ufficio di veglia meteorologica, riguardante la presenza effettiva o prevista, lungo la rotta, di determinati fenomeni meteorologici e di altra natura nell’atmosfera che possono influire sulla sicurezza delle operazioni degli aeromobili, nonché riguardante l’evoluzione di tali fenomeni nel tempo e nello spazio; |
▼M1 —————
95. |
«riporto di volo speciale» : riporto meteorologico da un aeromobile emesso conformemente ai criteri basati sulle osservazioni compiute durante il volo; |
96. |
«stress» : l'esito dell'esperienza vissuta da una persona di fronte a una potenziale causa («fattore stressante») di alterazione delle prestazioni umane. L'esperienza del fattore stressante può avere sulle singole prestazioni un effetto negativo (angoscia), neutro o positivo (eustress), in base alla percezione del singolo e alla sua capacità di gestire il fattore stressante; |
97. |
«addestramento specifico per l'abilitazione alle famiglie di sistemi e apparecchiature» : addestramento inteso a impartire conoscenze e competenze specifiche relative al sistema e alle apparecchiature, mirato all'acquisizione di competenze operative; |
98. |
«dati su misura» : dati aeronautici forniti dall'operatore aereo o dal fornitore DAT per conto dell'operatore aereo e prodotti per lo stesso operatore aereo per l'utilizzo operativo designato; |
99. |
«aeroporto alternato al decollo» : aeroporto alternato nel quale potrebbe atterrare un aeromobile se ciò dovesse rendersi necessario poco dopo il decollo e non fosse possibile usare l’aeroporto di partenza; |
100. |
«previsioni di aeroporto (TAF)» : breve comunicato sulle condizioni meteorologiche previste in un aeroporto per un determinato periodo; |
101. |
«terreno» : superficie terrestre con tutte le sue caratteristiche naturali come montagne, colline, crinali, valli, corpi idrici, nevi e ghiacciai perenni, ad esclusione degli ostacoli; |
102. |
«soglia» : inizio del tratto di pista utilizzabile per l'atterraggio; |
103. |
«zona di contatto» : porzione di pista, oltre la soglia, ove è previsto il primo contatto dei velivoli in atterraggio; |
104. |
«ciclone tropicale» : espressione generica che indica un ciclone non frontale a scala sinottica che si origina su acque tropicali o sub-tropicali con attività convettiva organizzata e circolazione ciclonica ben definita; |
105. |
«centro avvisi cicloni tropicali (TCAC)» : centro meteorologico che fornisce avvisi agli uffici di veglia meteorologica, ai centri mondiali di previsione d'area e alle banche dati internazionali OPMET, per quanto riguarda la posizione e la previsione della direzione e della velocità di movimento, la pressione centrale e il vento massimo al suolo dei cicloni tropicali; |
106. |
«visibilità» : visibilità ai fini aeronautici, definita come il maggiore fra i seguenti valori:
(a)
la massima distanza alla quale un oggetto nero di adeguate dimensioni, posto in prossimità del suolo, può essere visto e riconosciuto contro uno sfondo luminoso;
(b)
la massima distanza alla quale una luce di circa 1 000 candele può essere vista e riconosciuta contro uno sfondo non illuminato; |
107. |
«centro avvisi cenere vulcanica (VAAC)» : centro meteorologico che fornisce avvisi agli uffici di veglia meteorologica, ai centri di controllo di area, ai centri informazioni volo, ai centri mondiali di previsioni d’area e alle banche dati internazionali OPMET per quanto riguarda l’estensione laterale e verticale e le previsioni di spostamento delle ceneri vulcaniche nell’atmosfera; |
107 bis. |
«postazione operativa» : i mobili e le apparecchiature tecniche grazie alle quali un membro del personale dei servizi di traffico aereo svolge i compiti correlati alla propria mansione; |
107 ter. |
«avviso» : un messaggio visualizzato presso una postazione operativa quando la procedura automatizzata di coordinamento non ha funzionato correttamente; |
108. |
«centro mondiale di previsione d’area (WAFC)» : centro meteorologico deputato a preparare previsioni meteorologiche significative (SIGWX) e previsioni in quota, in formato digitale su scala globale, e a diffonderle agli Stati membri mediante i servizi basati su Internet nell’ambito del servizio fisso aeronautico (AFS); |
109. |
«sistema mondiale per le previsioni d'area (WAFS)» : sistema globale mediante il quale i centri mondiali di previsioni d'area forniscono previsioni meteorologiche in rotta, in formati uniformi e standardizzati; |
110. |
«torre di controllo di aeroporto» : ente istituito per fornire il servizio di controllo del traffico aereo al traffico di aeroporto; |
111. |
«traffico di aeroporto» : tutto il traffico nell’area di manovra di un aeroporto e tutti gli aeromobili in volo nelle vicinanze di un aeroporto. Fra gli aeromobili che operano nelle vicinanze di un aeroporto rientrano, tra l’altro, gli aeromobili che si trovano nel circuito di traffico dell’aeroporto, sia in ingresso che in uscita da esso; |
112. |
«circuito di traffico dell’aeroporto» : traiettoria specifica che l’aeromobile deve seguire quando opera nelle vicinanze di un aeroporto; |
113. |
«stazione aeronautica fissa» : stazione del servizio fisso aeronautico; |
114. |
«luce aeronautica al suolo» : qualsiasi luce specificamente adibita quale aiuto alla navigazione aerea, diversa dalle luci poste sugli aeromobili; |
115. |
«circolare di informazioni aeronautiche (AIC)» : avviso che contiene informazioni tali da non richiedere l’emissione di un NOTAM o l’inserimento nella pubblicazione di informazioni aeronautiche, ma che riguardano la sicurezza del volo, la navigazione aerea e argomenti tecnici, amministrativi o legislativi; |
116. |
«gestione delle informazioni aeronautiche (AIM)» : gestione dinamica e integrata delle informazioni aeronautiche mediante la fornitura e lo scambio di dati aeronautici digitali di qualità accertata, in collaborazione con tutte le parti; |
117. |
«prodotto riguardante informazioni aeronautiche» : dati aeronautici e informazioni aeronautiche forniti sotto forma di serie di dati digitali o di presentazione standardizzata su supporto cartaceo o elettronico. I prodotti riguardanti informazioni aeronautiche includono:
—
pubblicazioni di informazioni aeronautiche, fra cui gli emendamenti e i supplementi;
—
AIC;
—
carte aeronautiche;
—
NOTAM;
—
serie di dati digitali;
|
118. |
«pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP)» : pubblicazione emessa dallo Stato o a seguito di autorizzazione dello stesso, contenente informazioni aeronautiche a carattere duraturo essenziali per la navigazione aerea; |
119. |
«emendamento AIP» : variazioni permanenti alle informazioni contenute nell’AIP; |
120. |
«supplemento AIP» : variazioni temporanee alle informazioni contenute nell’AIP, pubblicate attraverso pagine speciali; |
121. |
«regolamentazione e controllo delle informazioni aeronautiche (AIRAC)» : sistema di notifica anticipata di circostanze che comportano cambiamenti significativi nelle pratiche operative, basato sull’utilizzo di date fisse comuni; |
122. |
«servizio mobile aeronautico» : servizio mobile tra stazioni aeronautiche e stazioni su aeromobili o tra stazioni su aeromobili, di cui possono far parte le stazioni dei mezzi di sopravvivenza; a questo servizio possono anche partecipare gli apparati trasmittenti per la localizzazione di emergenza sulle appropriate frequenze di pericolo o emergenza; |
123. |
«stazione aeronautica» : stazione di terra del servizio mobile aeronautico. In certi casi una stazione aeronautica può essere installata, ad esempio, a bordo di una nave o su una piattaforma a mare; |
124. |
«stazione di telecomunicazioni aeronautiche» : stazione del servizio di telecomunicazioni per scopi aeronautici; |
125. |
«aeroporto AFIS» : aeroporto in cui è fornito il servizio AFIS all’interno dello spazio aereo ad esso associato; |
126. |
«ente AFIS» : ente istituito per fornire i servizi AFIS e di allarme; |
127. |
«identificativo dell’aeromobile» : gruppo di lettere, numeri o combinazione di lettere e numeri, uguale o equivalente in codice al nominativo dell’aeromobile per le comunicazioni bordo/terra e che viene utilizzato per identificare l’aeromobile nelle comunicazioni dei servizi di traffico aereo fra stazioni a terra; |
128. |
«comunicazione bordo/terra» : comunicazione bilaterale tra aeromobili e stazioni o postazioni sulla superficie terrestre; |
129. |
«servizio consultivo del traffico aereo» : servizio fornito entro uno spazio aereo di dimensioni definite o una rotta designata (spazio aereo consultivo) per assicurare, nei limiti del possibile, la separazione tra aeromobili che operano con piani di volo basati sulle regole del volo strumentale (IFR); |
130. |
«autorizzazione del controllo del traffico aereo» o «autorizzazione ATC» : autorizzazione per un aeromobile a procedere in conformità alle condizioni specificate da un ente del controllo del traffico aereo; |
131. |
«istruzioni del controllo del traffico aereo» o «istruzioni ATC» : direttive emesse dall’ATC allo scopo di richiedere ad un pilota di intraprendere un’azione specifica; |
132. |
«ente di controllo del traffico aereo (ATC)» o «ente ATC» : termine generico che indica, a seconda dei casi, un centro di controllo di area, un ente di controllo di avvicinamento o una torre di controllo di aeroporto; |
133. |
«ALERFA» : termine in codice utilizzato per indicare una fase di allarme; |
134. |
«servizio di allarme» : servizio fornito per notificare alle organizzazioni competenti l’esistenza di aeromobili che necessitano di ricerca e soccorso e per assistere tali organizzazioni, secondo necessità; |
135. |
«fase di allarme» : situazione di apprensione per la sicurezza di un aeromobile e dei suoi occupanti; |
136. |
«ente di controllo di avvicinamento» : ente istituito per fornire il servizio di controllo del traffico aereo a voli controllati in arrivo o in partenza su uno o più aeroporti; |
137. |
«rotta a navigazione d’area» : rotta ATS per aeromobili in grado di utilizzare la navigazione d’area; |
138. |
«assemblaggio» : processo che consiste nel far confluire dati provenienti da diverse fonti in un’unica banca dati, costituendo così una base per successive elaborazioni; |
139. |
«rotta ATS» : specifica rotta progettata per incanalare il flusso del traffico secondo quanto necessario per la fornitura dei servizi del traffico aereo; |
140. |
«servizio di sorveglianza ATS» : servizio fornito direttamente mediante un sistema di sorveglianza ATS; |
141. |
«sistema di sorveglianza ATS» : termine generico che indica, a seconda dei casi, i sistemi ADS-B, PSR, SSR o qualsiasi altro sistema terrestre comparabile che consenta l’identificazione di un aeromobile; |
142. |
«sorveglianza dipendente automatica – diffusione (ADS-B)» : modalità di trasmissione e/o ricezione automatica di dati quali identificativo, posizione e altri dati aggiuntivi, per aeromobili, veicoli aeroportuali e altri oggetti, a seconda dei casi, con diffusione via data link; |
143. |
«sorveglianza dipendente automatica — contratto (ADS-C)» : modalità per lo scambio dei termini di un accordo ADS-C fra il sistema a terra e l’aeromobile, via data link, che specifica le condizioni per l’avvio di riporti ADS-C e i dati che questi devono contenere; |
144. |
«servizio automatico di informazioni di terminale (ATIS)» : fornitura automatica di informazioni aggiornate di routine agli aeromobili in arrivo e in partenza per tutte le 24 ore di una giornata o per un periodo di tempo specificato nell’arco delle 24 ore; |
145. |
«servizio automatico di informazioni di terminale via data link (D-ATIS)» : fornitura dell’ATIS via data link; |
146. |
«servizio automatico di informazioni di terminale a voce (Voice-ATIS)» : fornitura dell’ATIS mediante trasmissioni vocali continue e ripetitive; |
147. |
«trasmissione» : invio di informazioni riguardanti la navigazione aerea, che non è indirizzato a stazioni specifiche; |
148. |
«ceiling» : altezza al di sopra del suolo o dell’acqua della base dello strato più basso di nubi al di sotto di 6 000 metri (20 000 ft) che copre più della metà del cielo; |
149. |
«limite di autorizzazione» : limite fino al quale è valida un’autorizzazione ATC rilasciata ad un aeromobile; |
150. |
«base delle nubi» : altezza della base dello strato più basso di nubi osservato o previsto nelle vicinanze di un aeroporto o di un sito operativo, oppure all’interno di una specifica area di operazioni, misurata di norma al di sopra dell’altitudine dell’aeroporto o, nel caso di operazioni fuori costa, sopra il livello medio del mare; |
151. |
«completezza» : in relazione ai dati, il grado di affidamento che vengano forniti tutti i dati necessari all’uso previsto; |
152. |
«livello di confidenza» : probabilità che il valore reale di un parametro rientri in un determinato intervallo attorno alla stima del suo valore; |
153. |
«comunicazioni in conferenza» : mezzi di comunicazione che permettono conversazioni dirette tra tre o più luoghi simultaneamente; |
154. |
«zona di controllo» : spazio aereo controllato che si estende verso l’alto dalla superficie terrestre fino a un limite superiore specificato; |
155. |
«aeroporto controllato» : aeroporto presso il quale viene fornito il servizio di controllo del traffico aereo al traffico di aeroporto; |
156. |
«spazio aereo controllato» : spazio aereo di dimensioni definite all’interno del quale è fornito il servizio di controllo del traffico aereo conformemente alla classificazione dello spazio aereo; |
157. |
«volo controllato» : qualsiasi volo soggetto a un’autorizzazione ATC; |
158. |
«comunicazioni data link controllore-pilota (CPDLC)» : mezzo di comunicazione tra il controllore del traffico aereo e il pilota, per il quale viene utilizzato un canale di collegamento dati per le comunicazioni riguardanti il controllo del traffico aereo; |
159. |
«area critica» : area di dimensioni definite che si estende intorno alle apparecchiature a terra di un impianto di avvicinamento strumentale di precisione, all’interno della quale la presenza di veicoli o aeromobili determina un disturbo inaccettabile dei segnali di guida aerea; |
160. |
«livello di crociera» : livello mantenuto per una porzione significativa del volo; |
161. |
«controllo ciclico di ridondanza (CRC)» : algoritmo matematico applicato alla rappresentazione digitale dei dati, che fornisce un livello di garanzia contro la perdita o l’alterazione dei dati; |
162. |
«zona pericolosa» : spazio aereo di dimensioni definite all’interno del quale possono svolgersi, in periodi di tempo specificati, attività pericolose per il volo degli aeromobili; |
163. |
«accuratezza dei dati» : grado di corrispondenza tra valore stimato o misurato e valore reale; |
164. |
«superficie di raccolta dei dati» : superficie definita, finalizzata alla raccolta di dati relativi agli ostacoli o al terreno; |
165. |
«integrità dei dati» : grado di garanzia che un dato aeronautico e il suo valore non siano stati perduti né alterati dal momento in cui il dato è stato originato o ne è stata effettuata una modifica autorizzata; |
166. |
«elemento di dati» : singolo attributo di una serie completa di dati, cui è assegnato un valore che ne definisce lo stato; |
167. |
«comunicazioni data link» : forma di comunicazione il cui scopo è lo scambio di messaggi tramite un canale di collegamento dati; |
168. |
«data link-VOLMET (D-VOLMET)» : fornitura, via data link, di riporti aeroportuali di osservazione meteorologica regolari (METAR), riporti aeroportuali di osservazione meteorologica speciali (SPECI), TAF, SIGMET, riporti di volo speciali che non rientrano in un SIGMET e, ove disponibili, AIRMET; |
169. |
«creazione dei dati» : creazione di un nuovo elemento di dati con il relativo valore, modifica del valore di un elemento di dati esistente o cancellazione di un elemento di dati esistente; |
170. |
«specifica di prodotto dei dati» : descrizione dettagliata di una serie di dati o di una raccolta di serie di dati e delle informazioni supplementari che consentano ad un’altra parte di originare, fornire e utilizzare la serie di dati o la raccolta di serie di dati; |
171. |
«serie di dati» : raccolta di dati identificabili; |
172. |
«dato» : qualsiasi quantità o insieme di quantità che possa servire come riferimento o base di calcolo di altre quantità; |
173. |
«DETRESFA» : termine in codice utilizzato per indicare una fase di pericolo; |
174. |
«fase di pericolo» : situazione in cui vi è la ragionevole certezza che un aeromobile ed i suoi occupanti sono minacciati da grave ed imminente pericolo o che necessitano di assistenza immediata; |
175. |
«autorizzazione per fase successiva» : autorizzazione rilasciata a un aeromobile da un ente del controllo del traffico aereo diverso dall’autorità che controlla in quel momento l’aeromobile; |
176. |
«traffico essenziale» : traffico controllato a cui il servizio di controllo del traffico aereo può applicare l’obbligo di separazione ma che, in relazione a un determinato volo controllato, non è né sarà separato da altro traffico controllato per mezzo della separazione minima appropriata; |
177. |
«traffico locale essenziale» : ogni aeromobile, veicolo o persona nell’area di manovra o nelle sue vicinanze, oppure il traffico operante nell’area di decollo e di atterraggio o nell’area di avvicinamento finale, che possa costituire un pericolo per l’aeromobile interessato; |
178. |
«orario stimato di arrivo»: :
a)
per i voli IFR, l’orario al quale si stima che l’aeromobile arriverà sul punto designato, definito facendo riferimento agli ausili alla navigazione, dal quale si prevede che sarà iniziata una procedura di avvicinamento strumentale; oppure, se nessun ausilio alla navigazione è associato all’aeroporto, l’orario al quale l’aeromobile arriverà sull’aeroporto;
b)
per i voli effettuati secondo le regole del volo a vista (VFR), l’orario al quale si stima che l’aeromobile arriverà sull’aeroporto; |
179. |
«elemento» (feature) : astrazione dei fenomeni del mondo reale; |
180. |
«attributo dell’elemento» : caratteristica di un elemento a cui sono associati un nome, un tipo di dati e un dominio di valore; |
181. |
«tipo di elemento» : classe di fenomeni del mondo reale con proprietà comuni, che costituisce il livello base di classificazione in un catalogo di elementi; |
182. |
«avvicinamento finale» : parte di una procedura di avvicinamento strumentale che:
a)
inizia presso uno specifico punto o fix oppure, qualora tale punto o fix non sia specificato:
i)
alla fine dell’ultima virata di procedura, virata base o virata in avvicinamento di una procedura racetrack (circuito d’attesa «a biscotto»), se specificata; o
ii)
al punto di intercettazione dell’ultima rotta specificata nella procedura di avvicinamento,
b)
e termina presso un punto in prossimità dell’aeroporto dal quale può essere effettuato l’atterraggio oppure viene iniziata una procedura di mancato avvicinamento; |
183. |
«zona informazioni volo» : spazio aereo di dimensioni definite all’interno del quale sono forniti servizi di informazioni per il volo aeroportuale e servizi di allarme per il traffico di aeroporto; |
184. |
«servizi di progettazione delle procedure di volo» : servizi per la progettazione, la documentazione, la validazione, l’aggiornamento e la revisione periodica delle procedure di volo, necessari per la sicurezza, la regolarità e l’efficienza della navigazione aerea; |
185. |
«progettista di procedure di volo» : persona qualificata che esegue la progettazione, la documentazione, la validazione, l’aggiornamento costante e la revisione periodica delle procedure di volo; |
186. |
«procedura di volo» : serie di manovre di volo predeterminate, destinate ad essere effettuate da un pilota, pubblicata su supporto elettronico, cartaceo e/o digitale. La procedura di volo è condotta conformemente alle regole del volo strumentale (IFR) o alle regole del volo a vista (VFR); |
187. |
«piano di volo» : specifiche informazioni fornite agli enti dei servizi del traffico aereo, relative ad un volo previsto, o a una porzione di volo prevista, di un aeromobile; |
188. |
«visibilità in volo» : visibilità in avanti dalla cabina di pilotaggio di un aeromobile in volo; |
189. |
«formato» : in relazione ai dati, struttura di elementi di dati, registrazioni e file realizzata per soddisfare standard, specifiche o requisiti di qualità dei dati; |
190. |
«geoide» : superficie equipotenziale nel campo gravitazionale della Terra, che coincide con il livello medio del mare (MSL) indisturbato, esteso in maniera continua attraverso i continenti; |
191. |
«ondulazione del geoide» : distanza del geoide sopra (positiva) o sotto (negativa) l’ellissoide matematico di riferimento; |
192. |
«sentiero di discesa» : profilo di discesa stabilito per il controllo verticale durante un avvicinamento finale; |
193. |
«visibilità al suolo» : visibilità presso un aeroporto, come riportata da un osservatore autorizzato o rilevata da sistemi automatici; |
194. |
«prua» : direzione in cui è puntato l’asse longitudinale di un aeromobile, normalmente espressa in gradi riferiti al nord (vero, magnetico, bussola o reticolo); |
195. |
«eliporto» : aeroporto o area definita su una struttura, ad uso esclusivo o parziale degli elicotteri per l’arrivo, la partenza e i movimenti al suolo; |
196. |
«classificazione dell’integrità» : in relazione ai dati aeronautici, classificazione basata sul rischio potenziale derivante dall’uso di dati corrotti, che definisce i dati di routine, essenziali e critici; |
197. |
«ufficio internazionale NOTAM (NOF)» : ufficio designato dallo Stato membro per lo scambio dei NOTAM a livello internazionale; |
198. |
«fix di attesa» : località geografica che serve da riferimento per una procedura di attesa; |
199. |
«procedura di attesa» : manovra predefinita che mantiene un aeromobile entro un determinato spazio aereo in attesa di ulteriore autorizzazione; |
200. |
«identificazione» : situazione che si verifica quando l’indicazione della posizione di un determinato aeromobile è visualizzata su un display di situazione (situation display) e identificata con certezza; |
201. |
«regole del volo strumentale» : regole che consentono a un aeromobile equipaggiato di opportune apparecchiature di navigazione, adeguate alla rotta, di volare in conformità ai requisiti applicabili alle operazioni di volo; |
202. |
«INCERFA» : termine in codice utilizzato per indicare una fase di incertezza; |
203. |
«operazioni di avvicinamento strumentale» : avvicinamento e atterraggio usando gli strumenti per la guida di navigazione in base alla procedura di avvicinamento strumentale. Vi sono due metodi per eseguire le operazioni di avvicinamento strumentale:
a)
l’operazione di avvicinamento strumentale bidimensionale (2D), per cui si utilizza solo la guida per la navigazione laterale;
b)
l’operazione di avvicinamento strumentale tridimensionale (3D), per cui si utilizza sia la guida per la navigazione laterale sia la guida per la navigazione verticale; |
204. |
«procedura di avvicinamento strumentale (IAP)» : serie di manovre predeterminate con riferimento agli strumenti di volo, con una specificata protezione dagli ostacoli, dal fix di avvicinamento iniziale o, dove applicabile, dall’inizio di una definita rotta di arrivo a un punto dal quale può essere completato l’atterraggio e a seguire, se l’atterraggio non viene completato, a una posizione in cui si applicano i criteri di separazione dagli ostacoli in rotta o per l’attesa. Le procedure di avvicinamento strumentale sono classificate come segue:
a)
«procedura di avvicinamento non di precisione (NPA)»: procedura di avvicinamento strumentale progettata per le operazioni di avvicinamento strumentale 2D di tipo A;
b)
«procedura di avvicinamento con guida verticale (APV)»: procedura di avvicinamento strumentale che utilizza la navigazione basata su requisiti di prestazione (PBN), progettata per le operazioni di avvicinamento strumentale 3D di tipo A;
c)
«procedura di avvicinamento di precisione (PA)»: procedura di avvicinamento strumentale che utilizza i sistemi di navigazione (ILS, MLS, GLS e SBAS cat. I), progettata per le operazioni di avvicinamento strumentale 3D di tipo A o B; |
205. |
«condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC)» : condizioni meteorologiche espresse in termini di visibilità, distanza dalle nubi e ceiling inferiori alle minime specificate per le condizioni meteorologiche di volo a vista; |
206. |
«operazioni in bassa visibilità (LVO)» : operazioni di avvicinamento o decollo su una pista con una portata visuale di pista (RVR) inferiore a 550 m o con un'altezza di decisione (DH) inferiore a 200 ft; |
206 bis. |
«procedure in bassa visibilità» : procedure messe in atto in un aeroporto allo scopo di garantire la sicurezza durante le operazioni in bassa visibilità; |
207. |
«area di manovra» : parte di un aeroporto adibita al decollo, all’atterraggio e al rullaggio degli aeromobili, con esclusione dei piazzali; |
208. |
«metadati» : dati che riguardano dati; |
209. |
«area di movimento» : parte di un aeroporto adibita al decollo, all’atterraggio e al rullaggio degli aeromobili, costituita dall’area di manovra e dai piazzali; |
210. |
«ausilio alla navigazione» : impianto o sistema esterno all’aeromobile che genera segnali elettromagnetici utilizzati dai sistemi di navigazione dell’aeromobile per la determinazione della posizione o il controllo della traiettoria di volo; |
211. |
«modo radar secondario di sorveglianza (SSR)»: identificativo convenzionale relativo a funzioni specifiche dei segnali di interrogazione trasmessi da un interrogatore SSR. Esistono quattro modi specificati nell’annesso 10 dell’ICAO : A, C, S e intermodale; |
212. |
«piste quasi parallele» : piste che non si intersecano, i cui prolungamenti degli assi hanno un angolo di convergenza/divergenza di 15 gradi o meno; |
212 bis. |
«operazione con crediti operativi» : operazione che utilizza aeromobili specifici o apparecchiature a terra, o una combinazione di aeromobili e apparecchiature a terra, che consente uno dei seguenti elementi:
a)
l'applicazione di minimi operativi di aeroporto inferiori a quelli standard per una determinata classificazione di operazioni;
b)
la possibilità di ridurre o soddisfare i requisiti di visibilità;
c)
una minore necessità di strutture a terra; |
213. |
«pilota responsabile» : pilota designato dall’operatore o, nel caso dell’aviazione generale, dal proprietario dell’aeromobile ad avere il comando e la responsabilità della condotta sicura di un volo; |
214. |
«posizione» : in un contesto geografico, serie di coordinate (latitudine e longitudine) relative all’ellissoide matematico di riferimento che definiscono la posizione di un punto sulla superficie terrestre; |
215. |
«indicazione di posizione» : indicazione visiva, in forma non simbolica e/o simbolica, su un display di situazione, della posizione di un aeromobile, di un veicolo circolante sull’aeroporto o di un altro oggetto; |
216. |
«altitudine-pressione» : pressione atmosferica espressa in termini di altitudine, corrispondente a tale pressione nell’atmosfera standard; |
217. |
«radar primario» : sistema radar che utilizza segnali radio riflessi; |
218. |
«comunicazioni stampate» : comunicazioni che producono automaticamente, presso ciascun terminale di un circuito, una copia scritta permanente di tutti i messaggi che transitano su quel circuito; |
219. |
«zona vietata» : spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato membro, all’interno del quale il volo degli aeromobili è vietato; |
220. |
«servizio di radionavigazione» : servizio che fornisce informazioni di guida o dati di posizione per un’efficiente e sicura condotta delle operazioni degli aeromobili, supportato da uno o più ausili alla radionavigazione; |
221. |
«radiotelefonia» : forma di radiocomunicazione il cui scopo primario è lo scambio di informazioni in forma di discorso; |
222. |
«specifica della prestazione di comunicazione richiesta» o «specifica RCP» : serie di requisiti per la fornitura di servizi di traffico aereo e delle relative apparecchiature a terra, per la capacità degli aeromobili e per le operazioni necessarie a supportare la comunicazione basata sulle prestazioni; |
223. |
«specifica della prestazione di sorveglianza richiesta» o «specifica RSP» : serie di requisiti per la fornitura di servizi di traffico aereo e delle relative apparecchiature a terra, per la capacità degli aeromobili e per le operazioni necessarie a supportare la sorveglianza basata sulle prestazioni; |
224. |
«risoluzione» : in relazione ai dati, numero di unità o cifre in cui viene espresso e utilizzato un valore misurato o calcolato; |
225. |
«zona regolamentata» : spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato membro, all’interno del quale il volo degli aeromobili è subordinato al rispetto di specifiche condizioni; |
226. |
«tappa» : rotta o porzione di rotta percorsa senza atterraggio intermedio; |
227. |
«pista in uso» : pista o piste che, in un dato momento, sono considerate dall’ente dei servizi di traffico aereo quelle più adatte ai tipi di aeromobili attesi all’atterraggio o al decollo presso l’aeroporto. Per gli aeromobili in arrivo e in partenza possono essere designate «piste in uso» piste separate o multiple; |
228. |
«radar secondario» : sistema radar in cui il segnale radio trasmesso dalla stazione radar attiva la trasmissione di un segnale radio da un’altra stazione; |
229. |
«radar secondario di sorveglianza (SSR)» : sistema radar di sorveglianza che utilizza apparati ricetrasmittenti (interrogatori) e transponder; |
230. |
«area sensibile» : area che si estende oltre l’area critica, dove il parcheggio o il movimento degli aeromobili o dei veicoli ha un impatto sul segnale di guida tale da tradursi in un disturbo inaccettabile per gli aeromobili che lo stanno utilizzando; |
231. |
«SNOWTAM» : serie speciale di NOTAM emessi in un formato standard, che forniscono un rapporto sulle condizioni della superficie notificando la presenza o la cessazione di condizioni di pericolo dovute a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua, brina, acqua stagnante o acqua associata a neve, neve mista ad acqua, ghiaccio o brina nell'area di movimento; |
232. |
«punto significativo» : specifica località geografica usata nella definizione di una rotta ATS o del percorso di volo di un aeromobile e per altri scopi sia di navigazione che ATS; |
233. |
«display di situazione» : un display elettronico che rappresenta la posizione e il movimento degli aeromobili e fornisce altre informazioni, a seconda delle necessità; |
234. |
«arrivo strumentale standard (STAR)» : rotta di arrivo IFR designata che collega un punto significativo, di norma situato su una rotta ATS, ad un punto dal quale può essere iniziata una procedura di avvicinamento strumentale pubblicata; |
235. |
«partenza strumentale standard (SID)» : rotta di partenza IFR designata che collega l’aeroporto o una specifica pista dell’aeroporto ad uno specifico punto significativo, di norma situato su una rotta ATS stabilita, dal quale comincia la fase in rotta di un volo; |
236. |
«volo VFR speciale» : volo VFR autorizzato dall’ATC ad operare entro una zona di controllo in condizioni meteorologiche inferiori alle VMC; |
237. |
«rullaggio» : movimento di un aeromobile sulla superficie di un aeroporto effettuato con mezzi propri, ad eccezione del decollo e dell’atterraggio; |
238. |
«via di rullaggio» : percorso definito su un aeroporto su terra, realizzato per il rullaggio degli aeromobili con lo scopo di fornire un collegamento tra una parte dell’aeroporto ed un’altra; |
239. |
«area terminale di controllo (TMA)» : area di controllo normalmente collocata alla confluenza di rotte ATS, nelle vicinanze di uno o più aeroporti importanti; |
240. |
«tempestività» : in relazione ai dati, il grado di affidamento che i dati siano applicabili al periodo durante il quale ne è previsto l’uso; |
241. |
«tracciabilità» : in relazione ai dati, il grado in cui un sistema o un prodotto di dati può fornire una traccia delle modifiche apportate a tale prodotto e consentire in tal modo di risalire l’iter delle attività di controllo dall’utilizzatore finale all’originatore dei dati; |
242. |
«traccia» : proiezione sulla superficie terrestre del percorso di un aeromobile, la cui direzione in qualsiasi punto è di norma espressa in gradi rispetto al nord (vero, magnetico o reticolo); |
243. |
«informazione di traffico» : informativa emessa da un ente dei servizi del traffico aereo per allertare un pilota circa altro traffico aereo conosciuto od osservato che può trovarsi in prossimità della sua posizione o della sua rotta di volo prevista, e per aiutare il pilota ad evitare una collisione; |
244. |
«punto di trasferimento di controllo» : punto definito, situato lungo la traiettoria di volo di un aeromobile, presso il quale la responsabilità di fornire il servizio di controllo del traffico aereo all’aeromobile viene trasferita da un ente o da una posizione di controllo al successivo/alla successiva; |
245. |
«ente trasferente» : ente di controllo del traffico aereo nell’atto di trasferire la responsabilità di fornire ad un aeromobile il servizio di controllo del traffico aereo all’ente o al controllore del traffico aereo successivo lungo la rotta del volo; |
246. |
«altitudine di transizione» : altitudine alla quale o al di sotto della quale la posizione verticale di un aeromobile è controllata con riferimento alle altitudini; |
247. |
«strato di transizione» : spazio aereo tra l’altitudine di transizione e il livello di transizione; |
248. |
«livello di transizione» : il livello di volo più basso disponibile per l’uso al di sopra dell’altitudine di transizione; |
249. |
«convalida» : in relazione ai dati, il processo volto a garantire che i dati rispondano ai requisiti stabiliti per l’applicazione specifica o l’uso previsto; |
250. |
«verifica» : in relazione ai dati, la valutazione dell’esito del trattamento di dati aeronautici volta a garantirne la correttezza e la coerenza rispetto ai dati inseriti e agli standard, alle norme e alle convenzioni applicabili in materia di dati utilizzati in detto trattamento; |
251. |
«fase di incertezza» : situazione di incertezza in merito alla sicurezza di un aeromobile e dei suoi occupanti; |
252. |
«pallone libero senza equipaggio» : aerostato non munito di organo motopropulsore, senza equipaggio, in volo libero; |
253. |
«vettoramento» : guida alla navigazione fornita agli aeromobili sotto forma di specifiche prue, basata sull’uso di un sistema di sorveglianza ATS; |
254. |
«volo secondo le regole del volo a vista» o «volo VFR» : volo condotto secondo le regole del volo a vista; |
255. |
«avvicinamento a vista» : avvicinamento effettuato da un volo IFR quando la totalità o parte di una procedura di avvicinamento strumentale non viene completata e l’avvicinamento viene effettuato con riferimento visivo al terreno; |
256. |
«condizioni meteorologiche di volo a vista (VMC)» : condizioni meteorologiche espresse in termini di visibilità, distanza dalle nubi e ceiling, uguali o superiori a minime specificate; |
257. |
«VOLMET» : informazioni meteorologiche per gli aeromobili in volo; |
258. |
«radiodiffusione VOLMET» : fornitura, a seconda dei casi, di METAR, SPECI, TAF e SIGMET in vigore mediante radiodiffusioni vocali continue e ripetitive; |
259. |
«waypoint» : specifica località geografica usata per definire una rotta a navigazione d’area o il percorso di volo di un aeromobile che stia impiegando la navigazione d’area. I waypoint si suddividono in:
a)
fly-by waypoint: punto che richiede di anticipare la virata per consentire l’intercettazione tangenziale del successivo segmento di una rotta o procedura; oppure
b)
flyover waypoint: punto al quale viene iniziata una virata allo scopo di inserirsi nel successivo segmento di una rotta o procedura. |
260. |
«spazio aereo U-space» : una zona geografica UAS designata dagli Stati membri, all’interno della quale le operazioni UAS sono consentite solo con l’ausilio di servizi U-space; |
261. |
«servizio U-space» : un servizio basato su servizi digitali e automazione delle funzioni concepito per sostenere l’accesso sicuro, protetto ed efficiente allo spazio aereo U-space di un ampio numero di UAS; |
262. |
«servizio comune di informazione» : un servizio che consiste nella diffusione di dati statici e dinamici per consentire la fornitura di servizi U-space ai fini della gestione del traffico di aeromobili senza equipaggio; |
263. |
«riconfigurazione dinamica dello spazio aereo» : la modifica temporanea dello spazio aereo U-space volta a far fronte a cambiamenti a breve termine nella domanda di traffico con equipaggio mediante l’adeguamento dei limiti geografici dello spazio aereo U-space; |
264. |
«osservatorio vulcanologico» : fornitore, selezionato dall’autorità competente, che osserva l’attività di un vulcano o di un gruppo di vulcani e mette tali osservazioni a disposizione di un elenco concordato di destinatari del settore dell’aviazione; |
265. |
«Linguaggio di marcatura geografica (GML)» (Geography Markup Language) : una norma di codifica dell’Open Geospatial Consortium (OGC); |
266. |
«centro meteorologico spaziale (SWXC)» : centro designato per monitorare i fenomeni meteorologici spaziali che, secondo le previsioni, influenzeranno le comunicazioni radio ad alta frequenza, le comunicazioni via satellite, i sistemi di navigazione e sorveglianza basati sul GNSS e/o comporteranno un rischio di radiazioni per gli occupanti degli aeromobili, e per fornire avvisi in merito. |
ALLEGATO II
REQUISITI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI — SORVEGLIANZA DEI SERVIZI E ALTRE FUNZIONI DI RETE ATM
(Parte-ATM/ANS.AR)
SOTTOPARTE A — REQUISITI GENERALI
ATM/ANS.AR.A.001 Ambito di applicazione
Il presente allegato stabilisce i requisiti per i sistemi di amministrazione e di gestione delle autorità competenti responsabili per la certificazione, la sorveglianza e il controllo dell'attuazione per quanto riguarda l'ottemperanza da parte dei fornitori di servizi ai requisiti di cui agli allegati da III a XIII a norma dell'articolo 6.
ATM/ANS.AR.A.005 Certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione
L'autorità competente svolge compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione per quanto riguarda l'ottemperanza da parte dei fornitori di servizi ai requisiti a loro applicabili; essa controlla che i servizi siano forniti in sicurezza e verifica che siano soddisfatti tutti i requisiti applicabili.
Le autorità competenti individuano ed esercitano le loro responsabilità di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione in modo da assicurare che:
siano chiaramente individuati soggetti specifici responsabili dell'attuazione di ciascuna disposizione del presente regolamento;
siano consapevoli dei meccanismi di sorveglianza della sicurezza e dei loro risultati;
sia assicurato lo scambio di informazioni rilevanti tra le autorità competenti.
Le autorità competenti interessate riesaminano periodicamente l'accordo sulla sorveglianza dei fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi in blocchi funzionali di spazio aereo (FAB) che si estendono nello spazio aereo che è di responsabilità di più Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004 e, in caso di fornitura transfrontaliera di servizi di navigazione aerea, l'accordo relativo al reciproco riconoscimento dei compiti di vigilanza di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, nonché l'attuazione pratica di tali accordi, in particolare alla luce delle prestazioni in materia di sicurezza dei fornitori di servizi sotto la loro supervisione.
L'autorità competente istituisce meccanismi di coordinamento con altre autorità competenti per la notifica di modifiche ai sistemi funzionali che riguardano fornitori di servizi sotto la sorveglianza delle altre autorità competenti. Tali accordi di coordinamento assicurano l'efficacia della selezione e del riesame delle modifiche notificate a norma del punto ATM/ANS.AR.C.025.
ATM/ANS.AR.A.010 Documentazione delle attività di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione
L'autorità competente mette a disposizione del proprio personale i pertinenti atti legislativi, le norme, i regolamenti, le pubblicazioni tecniche e i documenti connessi affinché quest'ultimo possa svolgere le proprie mansioni e adempiere alle proprie responsabilità.
ATM/ANS.AR.A.015 Metodi di rispondenza
L'Agenzia sviluppa metodi accettabili di rispondenza (AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità ai requisiti del presente regolamento. Laddove siano rispettati gli AMC, sono considerati soddisfatti anche i requisiti del presente regolamento.
Possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza (AltMOC) per stabilire la conformità ai requisiti del presente regolamento.
L'autorità competente stabilisce un sistema per verificare in modo coerente che tutti gli AltMOC utilizzati da essa stessa o dai fornitori di servizi soggetti alla sua sorveglianza permettano di stabilire la conformità ai requisiti del presente regolamento.
L'autorità competente valuta tutti gli AltMOC proposti da un fornitore di servizi in conformità al punto ATM/ANS.OR.A.020, analizzando la documentazione fornita e, se lo ritiene necessario, procedendo a un'ispezione del fornitore di servizi.
Qualora l'autorità competente ritenga che gli AltMOC siano sufficienti ad assicurare la conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento, senza indugio essa:
notifica al richiedente che gli AltMOC possono essere implementati e, ove applicabile, modificare di conseguenza il certificato del richiedente;
notifica all'Agenzia il loro contenuto, accludendo una copia di tutta la documentazione pertinente;
informa gli altri Stati membri degli AltMOC accettati.
Qualora sia la stessa autorità competente a usare gli AltMOC per conseguire la conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento, essa:
li mette a disposizione di tutti i fornitori di servizi soggetti alla sua sorveglianza;
informa immediatamente l'Agenzia.
L'autorità competente fornisce all'Agenzia una descrizione completa degli AltMOC, incluse eventuali revisioni delle procedure pertinenti, nonché una valutazione che dimostri la conformità ai requisiti applicabili.
ATM/ANS.AR.A.020 Informazioni all’Agenzia
L’autorità competente informa immediatamente l’Agenzia in caso di problemi significativi nell’attuazione delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso o dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004 e (CE) n. 551/2004 applicabili ai prestatori di servizi.
Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente fornisce quanto prima all’Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, derivanti dalle segnalazioni di eventi registrate nella propria banca dati nazionale in conformità all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.
ATM/ANS.AR.A.025 Reazione immediata a un problema di sicurezza
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014, l'autorità competente attua un sistema per raccogliere, analizzare e divulgare in maniera appropriata le informazioni relative alla sicurezza.
L'Agenzia attua un sistema per analizzare in maniera appropriata tutte le informazioni in materia di sicurezza rilevanti ricevute dalle autorità competenti e fornisce immediatamente agli Stati membri e alla Commissione, a seconda dei casi, tutte le informazioni necessarie, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, per poter reagire tempestivamente a un problema di sicurezza che coinvolge i fornitori di servizi.
Al ricevimento delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l'autorità competente adotta misure adeguate per risolvere i problemi di sicurezza, inclusa la pubblicazione di direttive di sicurezza in conformità al punto ATM/ANS.AR.A.030.
Le misure adottate a norma della lettera c) sono immediatamente comunicate ai fornitori di servizi interessati, affinché possano adeguarvisi in conformità al punto ATM/ANS.OR.A.060. L'autorità competente comunica i suddetti provvedimenti anche all'Agenzia e, nel caso in cui sia necessario un intervento congiunto, alle altre autorità competenti interessate.
ATM/ANS.AR.A.030 Direttive di sicurezza
L’autorità competente pubblica una direttiva di sicurezza se constata l’esistenza di una delle condizioni seguenti:
una condizione di non sicurezza, nell’ambito di un sistema funzionale, che richiede una reazione immediata;
prestazioni insufficienti o una condizione di non sicurezza o non interoperabilità in apparecchiature oggetto della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/1768, laddove è probabile che tale condizione esista o si manifesti anche in altre apparecchiature ATM/ANS.
La direttiva di sicurezza è trasmessa ai fornitori di ATM/ANS interessati e contiene almeno le informazioni seguenti:
l’identificazione della condizione di non sicurezza;
l’identificazione del sistema funzionale interessato;
le azioni necessarie e la loro giustificazione;
il limite di tempo utile per completare le azioni necessarie;
la data di entrata in vigore.
L’autorità competente trasmette una copia della direttiva di sicurezza all’Agenzia e a ogni altra autorità competente interessata entro un mese dalla sua pubblicazione.
L’autorità competente verifica la conformità dei fornitori di ATM/ANS alle direttive di sicurezza e alle direttive sulle apparecchiature ATM/ANS, a seconda dei casi.
SOTTOPARTE B — GESTIONE (ATM/ANS.AR.B)
ATM/ANS.AR.B.001 Sistema di gestione
L'autorità competente stabilisce e mantiene un sistema di gestione che comprende almeno i seguenti elementi:
politiche e procedure documentate per descrivere l’organizzazione, i mezzi e i metodi da essa adottati per conseguire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base nella misura necessaria per l’esercizio dei suoi compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell’attuazione. Le procedure sono costantemente aggiornate e costituiscono i documenti di lavoro di base in seno all’autorità competente per tutte le relative mansioni;
personale in numero sufficiente, inclusi gli ispettori, per svolgere le mansioni e adempiere alle responsabilità previste a norma del presente regolamento. Tale personale dispone delle qualifiche per svolgere le mansioni che gli sono state assegnate e ha le conoscenze, l'esperienza, la formazione iniziale, sul lavoro e periodica necessarie ad assicurare una competenza costante. È necessario dotarsi di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di assicurare il corretto espletamento di tutte le relative mansioni;
strutture e uffici adeguati allo svolgimento delle mansioni che le sono state assegnate;
un procedimento volto a monitorare la conformità del sistema di gestione ai corrispondenti requisiti e l'adeguatezza delle procedure, inclusa la definizione di un procedimento di audit interno e di un procedimento di gestione dei rischi di sicurezza. Il monitoraggio della conformità include un sistema di feedback sui rilievi dell'audit ai dirigenti dell'autorità competente per assicurare l'attuazione delle azioni correttive necessarie;
una persona o un gruppo di persone che risponde unicamente ai dirigenti dell'autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.
Per ogni settore di attività incluso nel sistema di gestione, l'autorità competente nomina una o più persone che siano responsabili per la gestione delle rispettive mansioni.
L’autorità competente stabilisce procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le necessarie informazioni e assistenza con le altre autorità competenti interessate, siano esse dello stesso Stato membro o di altri Stati membri, comprese le seguenti informazioni:
i pertinenti rilievi identificati e le azioni di follow-up avviate a seguito della sorveglianza dei fornitori di ATM/ANS che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma sono certificati dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia;
le informazioni derivanti dalla segnalazione obbligatoria e volontaria di eventi di cui al punto ATM/ANS.OR.A.065.
Ai fini della standardizzazione, è messa a disposizione dell'Agenzia una copia delle procedure inerenti al sistema di gestione e delle relative modifiche.
ATM/ANS.AR.B.005 Assegnazione di mansioni a soggetti riconosciuti
L'autorità competente può assegnare a soggetti riconosciuti le proprie mansioni relative alla certificazione o alla sorveglianza di fornitori di servizi a norma del presente regolamento, ad esclusione del rilascio dei certificati stessi. Nell'assegnare tali mansioni l'autorità competente si assicura di:
disporre di un sistema per valutare, inizialmente e in maniera continua, che il soggetto riconosciuto sia conforme all'allegato V del regolamento (CE) n. 216/2008. Tale sistema e i risultati delle valutazioni sono documentati; e
aver stipulato un accordo documentato con il soggetto riconosciuto, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale appropriato, che definisca chiaramente:
le mansioni da svolgere;
le dichiarazioni, le segnalazioni e la documentazione da fornire;
le condizioni tecniche da soddisfare nell'esecuzione di tali mansioni;
la corrispondente copertura di responsabilità;
la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle suddette mansioni.
L'autorità competente si accerta che le procedure di audit interno e di gestione dei rischi di sicurezza di cui al punto ATM/ANS.AR.B.001a)4) ricoprano tutte le mansioni svolte per suo conto dal soggetto riconosciuto.
ATM/ANS.AR.B.010 Modifiche al sistema di gestione
L’autorità competente dispone di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e ottemperare ai propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. Tale sistema permette all’autorità di adottare, a seconda dei casi, le azioni appropriate al fine di assicurare che il sistema di gestione continui a essere adeguato ed efficace.
L’autorità competente aggiorna tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, in modo da garantire l’efficace attuazione di tale sistema.
L’autorità competente notifica all’Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di ottemperare ai propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.
ATM/ANS.AR.B.015 Conservazione dei registri
L'autorità competente istituisce un sistema per la conservazione dei registri che permetta un'adeguata archiviazione, l'accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:
le strategie e procedure documentate del sistema di gestione;
l'addestramento, la qualificazione e l'autorizzazione del personale come previsto al punto ATM/ANS.AR.B.001a)2);
l'assegnazione delle mansioni, inclusi gli elementi richiesti al punto ATM/ANS.AR.B.005, nonché i dettagli delle mansioni assegnate;
la certificazione e/o le procedure di dichiarazione;
la designazione, a seconda dei casi, dei fornitori di servizi di traffico aereo e di servizi meteorologici;
la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi che svolgono delle attività nel territorio dello Stato membro, ma sono certificati dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia, come concordato tra tali autorità;
la valutazione e la notifica all'Agenzia di AltMOC proposti da fornitori di servizi e la valutazione di AltMOC utilizzati dalla stessa autorità competente;
la conformità dei fornitori di servizi ai pertinenti requisiti del presente regolamento in seguito al rilascio del certificato o, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione, comprese le relazioni di tutti gli audit riguardanti i rilievi, le azioni correttive, la data di conclusione delle azioni e le osservazioni, nonché altri documenti in materia di sicurezza;
le misure attuative adottate;
le informazioni in materia di sicurezza, le direttive di sicurezza e le misure di follow-up;
l'utilizzo di disposizioni di flessibilità in conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 216/2008.
L'autorità competente mantiene un elenco di tutti i certificati rilasciati a fornitori di servizi e delle dichiarazioni ricevute dagli stessi.
Tutti i registri sono conservati per un periodo minimo di 5 anni dopo la cessazione della validità del certificato o dopo la revoca della dichiarazione, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati.
SOTTOPARTE C — SORVEGLIANZA, CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE (ATM/ANS.AR.C)
ATM/ANS.AR.C.001 Controllo delle prestazioni in materia di sicurezza
Le autorità competenti svolgono regolari attività di controllo e valutazione delle prestazioni in materia di sicurezza dei fornitori di servizi soggetti la loro sorveglianza.
Le autorità competenti utilizzano i risultati del controllo delle prestazioni in materia di sicurezza in particolare nell'ambito delle loro attività di sorveglianza basata sui rischi.
ATM/ANS.AR.C.005 Certificazione, dichiarazione e verifica della conformità dei fornitori di servizi ai requisiti
Nell’ambito di applicazione del punto ATM/ANS.AR.B.001, lettera a), punto 1), l’autorità competente istituisce un procedimento per verificare:
la conformità dei fornitori di servizi ai requisiti applicabili di cui agli allegati da III a XIII e a eventuali condizioni applicabili legate al certificato prima che lo stesso sia rilasciato. Il certificato è rilasciato conformemente all’appendice 1 del presente allegato;
il rispetto di qualsiasi obbligo in materia di sicurezza nell’atto di designazione rilasciato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 550/2004;
il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili da parte dei fornitori di servizi sotto la sua sorveglianza;
l’attuazione degli obiettivi di sicurezza e interoperabilità, dei requisiti applicabili e di altre condizioni indicate nella dichiarazione di conformità delle apparecchiature ATM/ANS; le limitazioni e condizioni tecniche e relative alle prestazioni indicate nei certificati delle apparecchiature ATM/ANS e/o nelle dichiarazioni delle apparecchiature ATM/ANS; e l’attuazione di misure di sicurezza, comprese le direttive sulle apparecchiature ATM/ANS imposte dall’Agenzia conformemente all’allegato I, punto ATM/ANS.EQMT.AR.A.030, del regolamento delegato (UE) 2023/1768;
l’implementazione delle direttive di sicurezza, delle azioni correttive e delle misure attuative.
Il procedimento di cui alla lettera a):
è fondato su procedure documentate;
è sostenuto da una documentazione specificamente concepita per fornire al personale una guida per lo svolgimento delle mansioni di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione;
fornisce all'organizzazione interessata un'indicazione dei risultati dell'attività di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione;
è fondato su audit, riesami e ispezioni condotti dall'autorità competente;
per quanto riguarda i fornitori di servizi certificati, fornisce all'autorità competente le prove necessarie per sostenere l'adozione di ulteriori misure, in particolare quelle di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 549/2004, dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dagli articoli 10, 25 e 68 del regolamento (CE) n. 216/2008, nei casi in cui le norme di sicurezza non siano rispettate;
per quanto riguarda i fornitori di servizi che presentano dichiarazioni, fornisce all'autorità competente le prove in base alle quali adottare, se del caso, un'azione correttiva che può comprendere, se del caso, misure attuative previste dalla normativa nazionale.
ATM/ANS.AR.C.010 Sorveglianza
L'autorità competente, o i soggetti riconosciuti che agiscono per suo conto, svolge attività di audit conformemente all'articolo 5.
Gli audit di cui alla lettera a):
forniscono all'autorità competente prove della conformità ai requisiti applicabili e alle modalità di attuazione;
sono indipendenti da qualsiasi attività di audit interno svolta dal fornitore di servizi;
coprono completamente o in parte le modalità di attuazione, i processi o i servizi;
servono a determinare se:
le modalità di attuazione sono conformi ai requisiti applicabili;
le azioni intraprese sono in linea con le modalità di attuazione e i requisiti applicabili;
i risultati delle azioni intraprese corrispondono ai risultati attesi dalle modalità di attuazione.
Sulla base degli elementi di cui dispone l'autorità competente controlla la continuità della conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi sotto la sua sorveglianza.
ATM/ANS.AR.C.015 Programma di sorveglianza
L'autorità competente stabilisce e aggiorna annualmente un programma di sorveglianza che tenga in considerazione la natura specifica dei fornitori di servizi, la complessità delle loro attività, i risultati delle attività di certificazione e/o di sorveglianza precedenti e che sia basato sulla valutazione dei rischi associati. Tale programma comprende audit, i quali:
contemplano tutti i settori che possono potenzialmente dar adito a preoccupazioni concernenti la sicurezza, concentrando l'attenzione sui settori nei quali sono stati riscontrati problemi;
riguardano tutti i fornitori di servizi sotto la supervisione dell'autorità competente;
includono i mezzi utilizzati dal fornitore di servizi per assicurare la competenza del personale;
assicurano che gli stessi audit siano commisurati al livello di rischio rappresentato dai servizi prestati e dalle operazioni svolte dal fornitore di servizi; e
assicurano che per i fornitori di servizi sotto la sua supervisione sia applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza non superiore a 24 mesi.
Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è dimostrato che le prestazioni di sicurezza del fornitore di servizi sono peggiorate.
Per un fornitore di servizi certificato dall'autorità competente il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere prolungato fino a un massimo di 36 mesi se nel corso dei 24 mesi precedenti l'autorità competente ha constatato che:
il fornitore di servizi ha dimostrato di saper individuare in maniera efficace i pericoli per la sicurezza aerea e gestire i rischi associati;
il fornitore di servizi ha dimostrato una costante conformità ai requisiti relativi alla gestione delle modifiche di cui ai punti ATM/ANS.OR.A.040 e ATM/ANS.OR.A.045;
non sono stati emessi rilievi di livello 1;
tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall'autorità competente come previsto al punto ATM/ANS.AR.C.050.
Inoltre se il fornitore di servizi ha istituito un efficace sistema di segnalazione continua all'autorità competente sul livello conseguito in materia di sicurezza e sulla rispondenza alla normativa da parte del fornitore stesso, il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere prorogato fino a un massimo di 48 mesi;
assicurano un seguito all'attuazione delle misure correttive.
sono oggetto di consultazione con i fornitori di servizi interessati e, successivamente, di notifica;
indicano la frequenza prevista delle ispezioni nei vari siti, se del caso.
L'autorità competente può decidere di modificare gli obiettivi e il campo di applicazione degli audit già pianificati e prevedere riesami documentali e audit supplementari se necessario.
L'autorità competente decide quali disposizioni, elementi, servizi, funzioni, prodotti, locali e attività sono oggetto di audit in un determinato periodo di tempo.
Le osservazioni e i rilievi emessi nell'ambito dell'audit in conformità al punto ATM/ANS.AR.C.050 sono documentati. Essi sono giustificati e segnalati in termini dei requisiti applicabili e delle relative modalità di attuazione su cui è stato basato l'audit.
Una relazione d'audit contenente i dettagli dei rilievi e delle osservazioni è elaborata e trasmessa al fornitore di servizi interessato.
ATM/ANS.AR.C.020 Rilascio di certificati
Secondo la procedura di cui al punto ATM/ANS.AR.C.005a), al ricevimento di una richiesta di rilascio di un certificato a un fornitore di servizi, l'autorità competente verifica la conformità del fornitore di servizi ai requisiti applicabili del presente regolamento.
Prima di rilasciare il certificato l'autorità competente può esigere tutti gli audit, le ispezioni o le valutazioni che ritenga necessari.
Il certificato è rilasciato per una durata illimitata. Le attribuzioni delle attività che il fornitore di servizi è autorizzato a svolgere sono specificate nelle condizioni di fornitura del servizio allegate al certificato.
Laddove rimanga aperto un rilievo di livello 1, non è rilasciato alcun certificato. In circostanze eccezionali il fornitore di servizi valuta e risolve, a seconda del caso, i rilievi di livello diverso da 1; un piano d'azione correttivo per chiudere i rilievi è approvato dall'autorità competente prima del rilascio del certificato.
ATM/ANS.AR.C.025 Modifiche
Al ricevimento di una notifica di modifica a norma del punto ATM/ANS.OR.A.045, l'autorità competente si attiene ai punti ATM/ANS.AR.C.030, ATM/ANS.AR.C.035 e ATM/ANS.AR.C.040.
Al ricevimento di una notifica di modifica a norma del punto ATM/ANS.OR.A.040a)2) che richieda una previa approvazione, l'autorità competente:
verifica la conformità del fornitore di servizi ai requisiti applicabili prima di approvare la modifica;
fatte salve eventuali misure attuative ulteriori, adotta immediatamente misure appropriate nel caso in cui il fornitore di servizi abbia implementato modifiche che richiedono una previa approvazione senza aver ricevuto l'approvazione dell'autorità competente conformemente al punto 1.
Per permettere a un fornitore di servizi di modificare il proprio sistema di gestione e/o sistema di gestione della sicurezza, a seconda dei casi, senza previa approvazione conformemente al punto ATM/ANS.OR.A.040b), l'autorità competente approva una procedura che definisce il campo di applicazione di tali modifiche e descrive come tali modifiche saranno gestite e notificate. Nel processo di sorveglianza continua l'autorità competente valuta le informazioni fornite nella notifica per verificare se le azioni adottate siano conformi alle procedure approvate e ai requisiti applicabili. In caso di non conformità, l'autorità competente:
notifica la non conformità al fornitore di servizi e richiede ulteriori modifiche;
in caso di rilievi di livello 1 e di livello 2, agisce conformemente al punto ATM/ANS.AR.C.050.
ATM/ANS.AR.C.030 Approvazione di procedure di gestione delle modifiche per i sistemi funzionali
L'autorità competente riesamina:
le procedure di gestione delle modifiche per i sistemi funzionali o qualsiasi modifica materiale a tali procedure presentate dal fornitore di servizi conformemente al punto ATM/ANS.OR.B.010b);
eventuali deviazioni dalle procedure di cui al punto 1 per una particolare modifica, su richiesta di un fornitore di servizi conformemente al punto ATM/ANS.OR.B.010c)1).
L'autorità competente approva le procedure, le modifiche e le deviazioni di cui alla lettera a) laddove abbia constatato che esse sono necessarie e sufficienti a dimostrare la conformità del fornitore di servizi ai punti ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 e ATS.OR.210, a seconda dei casi.
ATM/ANS.AR.C.035 Decisione di riesame di una modifica notificata del sistema funzionale
Al ricevimento di una notifica a norma del punto ATM/ANS.OR.A.045a)1) o al ricevimento di informazioni modificate a norma del punto ATM/ANS.OR.A.045b), l'autorità competente decide se riesaminare o meno la modifica. L'autorità competente richiede eventuali ulteriori informazioni al fornitore di servizi per sostenere tale decisione.
L'autorità competente stabilisce la necessità di un riesame in base a criteri specifici, validi e documentati che assicurino, come minimo, un riesame della modifica notificata se la probabilità che la motivazione sia complessa o poco familiare al fornitore di servizi, combinata alla gravità delle possibili conseguenze della modifica, è significativa.
Se l'autorità competente decide che è necessario un riesame in base ad altri criteri basati sul rischio oltre a quelli indicati alla lettera b), tali criteri sono specifici, validi e documentati.
L'autorità competente informa il fornitore di servizi della sua decisione di riesaminare una modifica notificata del sistema funzionale e, su richiesta del fornitore di servizi, ne comunica la motivazione.
ATM/ANS.AR.C.040 Riesame di una modifica notificata del sistema funzionale
Quando l'autorità competente riesamina le motivazioni a favore di una modifica notificata, essa:
valuta la validità delle motivazioni presentate in relazione al punto ATM/ANS.OR.C.005a)2) o al punto ATS.OR.205a)2);
coordina le proprie attività con altre autorità competenti laddove necessario.
In via alternativa l'autorità competente:
approva la motivazione di cui alla lettera a), punto 1, eventualmente ponendo delle condizioni, qualora questo si dimostri valido e informa il fornitore di servizi,
respinge la motivazione di cui alla lettera a), punto 1 e informa il fornitore di servizi fornendo la relativa motivazione.
ATM/ANS.AR.C.045 Dichiarazioni dei fornitori di servizi informazioni volo
Al ricevimento di una dichiarazione di un fornitore di servizi informazioni volo che intenda prestare tali servizi, l'autorità competente verifica che la dichiarazione contenga tutte le informazioni richieste dal punto ATM/ANS.OR.A.015 e conferma a tale fornitore di servizi il ricevimento della dichiarazione.
Se la dichiarazione non contiene le informazioni richieste o contiene informazioni che indicano la non conformità ai requisiti applicabili, l'autorità competente comunica al fornitore di servizi informazioni volo la non conformità rilevata e chiede ulteriori informazioni. Se necessario, l'autorità competente effettua un audit del fornitore di servizi informazioni volo. Se la non conformità viene confermata, l'autorità competente intraprende le azioni previste al punto ATM/ANS.AR.C.050.
L'autorità competente tiene un registro delle dichiarazioni dei fornitori di servizi informazioni volo che le vengono presentate in conformità al presente regolamento.
ATM/ANS.AR.C.050 Non conformità, azioni correttive e misure attuative
L'autorità competente dispone di un sistema per analizzare i rilievi in termini di rilevanza per la sicurezza e decide le misure attuative in base al rischio di sicurezza che la non conformità del fornitore di servizi comporta.
Nei casi in cui il rischio per la sicurezza sia esiguo o nullo grazie all'adozione immediata di misure di attenuazione appropriate, l'autorità competente può accettare la fornitura di servizi per assicurare la continuità del servizio durante l'applicazione delle azioni correttive.
L’autorità competente formula un rilievo di livello 1 quando viene riscontrata una non conformità grave rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso, nonché dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004 e (CE) n. 551/2004 e delle relative norme attuative, alle procedure e ai manuali del fornitore di ATM/ANS, ai termini e alle condizioni del certificato, all’atto di designazione, se del caso, o al contenuto di una dichiarazione, laddove tale non conformità costituisca un rischio significativo per la sicurezza del volo o metta altrimenti in discussione la capacità del fornitore di servizi di continuare la propria attività.
I rilievi di livello 1 comprendono, a mero titolo esemplificativo:
la diffusione di procedure operative e/o la fornitura di un servizio in un modo che comporta un rischio significativo per la sicurezza del volo;
l’ottenimento o il mantenimento della validità del certificato del fornitore di servizi mediante la presentazione di documenti probatori falsificati;
prove di uso illecito o fraudolento del certificato del fornitore di servizi;
l’assenza di un dirigente responsabile.
L’autorità competente formula un rilievo di livello 2 quando viene riscontrata qualsiasi altra non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso, nonché dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004 e (CE) n. 551/2004 e delle relative norme attuative, alle procedure e ai manuali del fornitore di ATM/ANS, ai termini e alle condizioni del certificato o al contenuto della dichiarazione.
Quando viene riscontrato un rilievo nel corso dell’attività di sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l’autorità competente, fatte salve altre misure supplementari eventualmente richieste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dagli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso, nonché dai regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004 e (CE) n. 551/2004 e dalle relative norme attuative, comunica per iscritto il rilievo al fornitore di servizi e chiede un’azione correttiva per rimediare alle non conformità rilevate.
Nel caso di rilievi di livello 1, l’autorità competente adotta immediate e opportune misure e, se del caso, può limitare, sospendere o revocare in tutto o in parte il certificato garantendo al contempo la continuità del servizio a condizione che la sicurezza non sia compromessa e, nel caso del gestore della rete, informa la Commissione. Le misure adottate dipenderanno della portata del rilievo e rimarranno in vigore finché il fornitore di ATM/ANS non avrà adottato con successo un’azione correttiva.
Nel caso di rilievi di livello 2, l’autorità competente:
concede al fornitore di servizi un periodo per l’attuazione delle azioni correttive incluse in un piano d’azione adeguato alla natura del rilievo;
valuta l’azione correttiva e il piano di attuazione proposti dal fornitore di servizi e, se secondo la valutazione essi sono sufficienti a rimediare alle non conformità, li approva.
Nel caso di rilievi di livello 2, se il fornitore di servizi non presenta un piano di azioni correttive accettabile per l’autorità competente alla luce dei rilievi o se il fornitore di servizi non esegue le azioni correttive entro il periodo di tempo approvato o prorogato dall’autorità competente, i rilievi possono essere riclassificati come livello 1 e sono intraprese le azioni di cui al punto 1).
L’autorità competente che rilevi che il fornitore di ATM/ANS integra apparecchiature ATM/ANS nel suo sistema funzionale senza garantire la conformità al punto ATM/ANS.OR.A.045, lettera g), adotta, tenendo debitamente conto della necessità di garantire la sicurezza e la continuità delle operazioni, tutte le misure necessarie per limitare l’area di applicazione delle apparecchiature ATM/ANS interessate o vietarne l’uso da parte dei fornitori di ATM/ANS sotto la sua sorveglianza.
Per i casi che non prevedono rilievi di livello 1 o 2, l’autorità competente può formulare osservazioni.
Appendice 1
CERTIFICATO PER IL FORNITORE DI SERVIZI
UNIONE EUROPEA
AUTORITÀ COMPETENTE
CERTIFICATO DI FORNITORE DI SERVIZI
[NUMERO DI CERTIFICATO/N. DI EMISSIONE]
A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e conformemente alle condizioni specificate di seguito, l' [autorità competente] certifica che
[NOME DEL FORNITORE DI SERVIZI]
[INDIRIZZO DEL FORNITORE DI SERVIZI]
è fornitore di servizi avente le attribuzioni elencate nelle condizioni di fornitura del servizio allegate.
CONDIZIONI:
Il rilascio del presente certificato è soggetto alle condizioni e all'ambito di fornitura dei servizi e delle funzioni elencati nelle condizioni di fornitura del servizio allegate.
Il presente certificato è valido fintanto che il fornitore di servizi continua a operare in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e agli altri regolamenti applicabili e, se del caso, alle procedure previste nella documentazione del fornitore di servizi.
Ferma restando l'osservanza delle precedenti condizioni, il presente certificato rimane valido fintanto che non sia ceduto, limitato, sospeso o revocato.
Data di emissione:
Firma:
[Autorità competente]
Modulo AESA 157 Edizione 1 — pagina 1/4
CERTIFICATO DI
FORNITORE DI SERVIZI
CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO
Allegato al certificato di fornitore di servizi:
[NUMERO DI CERTIFICATO/N. DI EMISSIONE]
[NOME DEL FORNITORE DI SERVIZI]
ha ottenuto le attribuzioni per fornire i seguenti servizi/funzioni:
(Cancellare le righe come opportuno)
Servizi/funzioni |
Tipo di servizio/funzione |
Ambito del servizio/funzione |
Limitazioni (*1) |
Servizi di traffico aereo (ATS) (*4) |
Controllo del traffico aereo (ATC) |
Servizio di controllo di area |
|
Servizio di controllo di avvicinamento |
|
||
Servizio di controllo dell'aeroporto |
|
||
Servizio d'informazione di volo (FIS) |
Servizio informazioni volo aeroportuale (AFIS) |
|
|
Servizio informazioni volo in rotta (en-route FIS) |
|
||
Consulenza |
n.a. |
|
|
Gestione dei flussi del traffico aereo (ATFM) |
ATFM |
Fornitura del servizio locale di ATFM |
|
Gestione dello spazio aereo (ASM) |
ASM |
Fornitura del servizio locale di ASM (tattica /ASM di livello 3) |
|
Condizioni (*2) |
|
||
|
|||
Servizi/funzioni |
Tipo di servizio/funzione |
Ambito del servizio/funzione |
Limitazioni (*1) |
Controllo del traffico aereo (ATC) |
Servizio di controllo di area |
|
|
Servizio di controllo di avvicinamento |
|
||
Servizio di controllo dell'aeroporto |
|
||
Servizio d'informazione di volo (FIS) |
Servizio informazioni volo aeroportuale (AFIS) |
|
|
Servizio informazioni volo in rotta (en-route FIS) |
|
||
Consulenza |
n.a. |
|
|
Condizioni (*2) |
|
||
|
|||
Servizi/funzioni |
Tipo di servizio/funzione |
Ambito del servizio/funzione |
Limitazioni (*1) |
Servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza (CNS) |
Comunicazione (C) |
Servizio aeronautico mobile (comunicazione aria/terra) |
|
Servizio aeronautico fisso (comunicazione terra/terra) |
|
||
Servizio aeronautico mobile via satellite (AMSS) |
|
||
Navigazione (N) |
Fornitura di segnale NDB nello spazio |
|
|
Fornitura di segnale VOR nello spazio |
|
||
Fornitura di segnale DME nello spazio |
|
||
Fornitura di segnale ILS nello spazio |
|
||
Fornitura di segnale MLS nello spazio |
|
||
Fornitura di segnale GNSS nello spazio |
|
||
Sorveglianza (S) |
Fornitura di dati di sorveglianza primaria (PS) |
|
|
Fornitura di dati di sorveglianza secondaria (SS) |
|
||
Fornitura di dati di sorveglianza dipendente automatica (ADS) |
|
||
Condizioni (*2) |
|
||
|
|||
Servizi/funzioni |
Tipo di servizio/funzione |
Ambito del servizio/funzione |
Limitazioni (*1) |
Servizi di informazioni aeronautiche (AIS) |
Prodotti riguardanti informazioni aeronautiche (compresi i servizi di distribuzione) |
Pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP) |
|
Circolari di informazioni aeronautiche (AIC) |
|
||
NOTAM |
|
||
Serie di dati AIP |
|
||
Serie di dati sugli ostacoli |
|
||
Serie di dati di mappatura degli aeroporti |
|
||
Serie di dati per le procedure di volo strumentale |
|
||
Servizi di informazione pre-volo |
n.a. |
|
|
Condizioni (*2) |
|
||
Servizi/funzioni |
Tipo di servizio/funzione |
Ambito del servizio/funzione |
Limitazioni (*1) |
Servizi di trasmissione dati (DAT) |
Tipo 1 |
La fornitura di DAT di tipo 1 autorizza la fornitura di banche dati aeronautiche nei seguenti formati: [elenco dei formati di dati generici] La fornitura di DAT di tipo 1 non autorizza la fornitura di banche dati aeronautiche direttamente agli utenti finali/operatori aerei. |
|
Tipo 2 |
La fornitura di DAT di tipo 2 autorizza la fornitura di banche dati aeronautici agli utenti finali/operatori aerei per quanto riguarda le seguenti applicazioni/apparecchiature aeree, la cui compatibilità è stata dimostrata: [nome del costruttore] Applicazione certificata/Modello dell'apparecchiatura [XXX], parte n. [YYY] |
|
|
Condizioni (*2) |
|
||
|
|||
Servizi/funzioni |
Tipo di servizio/funzione |
Ambito del servizio/funzione |
Limitazioni (*1) |
Servizi meteorologici (MET) |
MET |
Ufficio di veglia meteorologica |
|
Uffici meteorologici aeroportuali |
|
||
Stazioni meteorologiche aeronautiche |
|
||
VAAC |
|
||
WAFC |
|
||
TCAC |
|
||
Condizioni (*2) |
|
||
|
|||
Servizi/funzioni |
Tipo di servizio/funzione |
Ambito del servizio/funzione |
Limitazioni (*1) |
Progettazione delle procedure di volo (FPD) |
Progettazione, documentazione e validazione delle procedure di volo (*5) |
n.a. |
|
|
|
|
|
|
|
||
Condizioni (*2) |
|
||
Servizi/funzioni |
Tipo di servizio/funzione |
Ambito del servizio/funzione |
Limitazioni (*1) |
Funzioni della rete di ATM |
Progettazione della rete europea delle rotte (ERN) |
n.a. |
|
Risorse limitate |
Radiofrequenza |
|
|
Codice del transponder |
|
||
ATFM |
Fornitura del servizio centrale di ATFM |
|
|
Condizioni (*2) |
|
||
(*1)
Secondo quanto prescritto dall'autorità competente
(*2)
Se necessario
(*3)
Se l'autorità competente ritiene necessario stabilire requisiti supplementari
(*4)
L'ATS copre anche il servizio di allarme |
Data di emissione:
Firma: [Autorità competente]
Per lo Stato membro/AESA
Modulo AESA 157 Edizione 1 — pagina 4/4
ALLEGATO III
REQUISITI COMUNI PER I FORNITORI DI ATM/ANS
(Parte-ATM/ANS.OR)
SOTTOPARTE A — REQUISITI GENERALI (ATM/ANS.OR.A)
ATM/ANS.OR.A.001 Ambito di applicazione
A norma dell'articolo 6, il presente allegato stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai fornitori di servizi.
ATM/ANS.OR.A.005 Richiesta di un certificato di fornitore di servizi
La richiesta di un certificato di fornitore di servizi o di una modifica a un certificato esistente è effettuata nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente, tenendo conto dei requisiti applicabili del presente regolamento.
A norma dell'articolo 6, per ottenere il certificato il fornitore di servizi si conforma::
ai requisiti di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 216/2008;
ai requisiti comuni di cui al presente allegato;
ai requisiti specifici di cui agli allegati da IV a XIII, nei casi in cui tali requisiti siano applicabili ai servizi che il fornitore fornisce o intende fornire.
ATM/ANS.OR.A.010 Richiesta di un certificato limitato
A prescindere dalle disposizioni della lettera b), il fornitore di servizi di traffico aereo può richiedere un certificato limitato alla fornitura di servizi nello spazio aereo sotto la responsabilità dello Stato membro in cui ha la propria sede di attività principale o l'eventuale sede sociale, quando esso fornisce o intende fornire servizi compresi esclusivamente in una o più delle seguenti categorie:
lavoro aereo;
aviazione generale;
trasporto aereo commerciale con aeromobili di massa massima al decollo inferiore a 10 tonnellate o con meno di 20 posti passeggeri;
trasporto aereo commerciale con meno di 10 000 movimenti all'anno, indipendentemente dalla massa massima al decollo e dal numero di posti passeggeri; ai fini della presente norma per «movimenti» si intende, prendendo come riferimento un dato anno, la media del numero totale di decolli e atterraggi dei tre anni precedenti.
Anche i seguenti fornitori di servizi di navigazione aerea possono richiedere un certificato limitato:
i fornitori di servizi di navigazione aerea diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo con un fatturato annuo lordo non superiore a 1 000 000 EUR per i servizi che essi forniscono o intendono fornire.
i fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi di informazioni volo aeroportuali, gestendo regolarmente non più di una posizione di lavoro in qualsiasi aeroporto.
Come stabilito dall'autorità competente, i fornitori di servizi di navigazione aerea che richiedono un certificato limitato conformemente alla lettera a) o alla lettera b), punto 1, possiedono almeno i requisiti di cui:
al punto ATM/ANS.OR.B.001 Competenza e capacità tecniche e operative;
al punto ATM/ANS.OR.B.005 Sistema di gestione;
al punto ATM/ANS.OR.B.020 Requisiti per il personale;
al punto ATM/ANS.OR.A.075 Apertura e trasparenza nella fornitura dei servizi;
agli allegati IV, V, VI e VIII, nei casi in cui tali requisiti siano applicabili ai servizi che il fornitore fornisce o intende fornire, a norma dell'articolo 6.
Come stabilito dall'autorità competente, i fornitori di servizi di navigazione aerea che richiedono un certificato limitato conformemente alla lettera b), numero 2, possiedono almeno i requisiti di cui alla lettera c), punti da 1 a 4, e i requisiti specifici di cui all'allegato IV.
Per ottenere un certificato limitato il richiedente presenta domanda all'autorità competente nella forma e secondo le modalità stabilite dalla stessa.
ATM/ANS.AR.A.015 Dichiarazioni dei fornitori di servizi informazioni volo
A norma dell'articolo 7, i fornitori di servizi informazioni volo possono dichiarare di possedere la capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità associate ai servizi forniti se soddisfano, oltre ai requisiti di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 216/2008, anche i seguenti requisiti alternativi:
il fornitore di servizi di informazione di volo fornisce o intende fornire i propri servizi gestendo regolarmente non più di una posizione di lavoro;
tali servizi sono di natura temporanea e hanno una durata che l'autorità competente ha convenuto essere necessaria per assicurare una garanzia proporzionale della sicurezza.
I fornitori di servizi informazioni volo che dichiarano le proprie attività:
trasmettono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti prima di iniziare le operazioni, nella forma e secondo le modalità stabilite dalla stessa;
trasmettono all'autorità competente un elenco dei metodi alternativi di rispondenza utilizzati, in conformità al punto ATM/ANS.OR.A.020;
mantengono la conformità ai requisiti applicabili e alle informazioni fornite nella dichiarazione;
notificano all'autorità competente qualsiasi modifica intervenuta nella loro dichiarazione o nei metodi di rispondenza utilizzati mediante la presentazione di una dichiarazione rettificativa;
forniscono i propri servizi in conformità al loro manuale operativo e rispettano tutte le disposizioni pertinenti contenute in tale pubblicazione.
Prima di cessare la fornitura di servizi, i fornitori di servizi informazioni volo che dichiarano le proprie attività informano l'autorità competente entro un periodo fissato da quest'ultima.
I fornitori di servizi informazioni volo che dichiarano le proprie attività possiedono i requisiti di cui:
al punto ATM/ANS.OR.A.001 Ambito di applicazione;
al punto ATM/ANS.OR.A.020 Metodi di rispondenza;
al punto ATM/ANS.OR.A.035 Dimostrazione della conformità;
al punto ATM/ANS.OR.A.040 Modifiche — parte generale;
al punto ATM/ANS.OR.A.045 Modifiche al sistema funzionale;
al punto ATM/ANS.OR.A.050 Facilitazione e cooperazione;
al punto ATM/ANS.OR.A.055 Rilievi e azioni correttive;
al punto ATM/ANS.OR.A.060 Reazione immediata a un problema di sicurezza;
al punto ATM/ANS.OR.A.065 Segnalazione degli eventi;
al punto ATM/ANS.OR.B.001 Competenza e capacità tecniche e operative;
al punto ATM/ANS.OR.B.005 Sistema di gestione;
al punto ATM/ANS.OR.B.020 Requisiti per il personale;
al punto ATM/ANS.OR.B.035 Manuali operativi;
al punto ATM/ANS.OR.D.020 Responsabilità e copertura assicurativa;
all'allegato IV.
I fornitori di servizi informazioni volo che dichiarano le proprie attività possono avviare le attività solo dopo aver ricevuto l'attestazione di ricevimento della dichiarazione dell'autorità competente.
ATM/ANS.OR.A.020 Metodi di rispondenza
Il fornitore di servizi può utilizzare metodi alternativi di rispondenza (AltMOC) all'AMC adottato dall'Agenzia per stabilire la conformità ai requisiti del presente regolamento.
Qualora il fornitore di servizi desideri fare uso di un AltMOC, esso ne trasmette prima una descrizione completa all'autorità competente. La descrizione include eventuali revisioni a manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri la conformità ai requisiti del presente regolamento.
Il fornitore di servizi può applicare tali metodi alternativi di rispondenza previa approvazione dell'autorità competente e su ricevimento della notifica di cui al punto ATM/ANS.AR.A.015d).
ATM/ANS.OR.A.025 Mantenimento della validità di un certificato
Il certificato di un fornitore mantiene la propria validità purché:
il fornitore di servizi continui ad ottemperare ai requisiti applicabili del presente regolamento, compresi quelli relativi alla facilitazione e alla cooperazione ai fini dell'esercizio dei poteri delle autorità competenti e quelli relativi alla gestione dei rilievi, come indicato rispettivamente ai punti ATM/ANS.OR.A.050 e ATM/ANS.OR.A.055;
il certificato non sia stato ceduto, sospeso o revocato.
Qualora il certificato sia ceduto o revocato, esso è immediatamente restituito all'autorità competente.
ATM/ANS.OR.A.030 Mantenimento della validità di una dichiarazione di un fornitore di servizi informazioni volo
Una dichiarazione del fornitore di servizi informazioni volo emessa in conformità al punto ATM/ANS.OR.A.015 mantiene la propria validità purché:
i servizi informazioni volo continuino a essere forniti in conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento, compresi quelli relativi alla facilitazione e alla cooperazione ai fini dell'esercizio dei poteri delle autorità competenti e quelli relativi alla gestione dei rilievi, come indicato rispettivamente ai punti ATM/ANS.OR.A.050 e ATM/ANS.OR.A.055;
la dichiarazione non sia stata ritirata dal fornitore di tali servizi o cancellata dall'autorità competente.
ATM/ANS.OR.A.035 Dimostrazione della conformità
Su richiesta dell'autorità competente i fornitori di servizi forniscono tutti gli elementi atti a comprovare la propria conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento.
ATM/ANS.OR.A.040 Modifiche — parte generale
La notifica e la gestione di:
una modifica del sistema funzionale o una modifica che influisca sul sistema funzionale è effettuata in conformità al punto ATM/ANS.OR.A.045;
una modifica della fornitura del servizio, del sistema di gestione del fornitore di servizi e/o del sistema di gestione della sicurezza, che non pregiudichi il sistema funzionale, è effettuata conformemente alla lettera b).
L'implementazione di qualsiasi modifica di cui alla lettera a), punto 2, richiede una previa approvazione, a meno che tale modifica non sia notificata e gestita secondo una procedura approvata dall'autorità competente conformemente al punto ATM/ANS.AR.C.025c).
ATM/ANS.OR.A.045 Modifiche al sistema funzionale
I fornitori di servizi che intendono modificare il proprio sistema funzionale:
notificano la modifica all'autorità competente;
forniscono all'autorità competente, su richiesta, tutte le ulteriori informazioni che le consentano di decidere in merito all'opportunità di riesaminare la motivazione del cambiamento;
informano gli altri fornitori di servizi e, ove possibile, le società aeronautiche interessate dalla modifica prevista.
Una volta notificata una modifica, il fornitore di servizi informa l'autorità competente di qualsiasi variazione sostanziale delle informazioni fornite conformemente alla lettera a), punti 1 e 2, e i pertinenti fornitori di servizi e società aeronautiche di qualsiasi variazione sostanziale delle informazioni fornite conformemente alla lettera a), punto 3.
I fornitori di servizi possono autorizzare il passaggio allo stato di servizio operativo solo di quelle parti della modifica per le quali sono state portate a termine le attività previste dalle procedure di cui al punto ATM/ANS.OR.B.010.
Se la modifica è soggetta al riesame dell'autorità competente in conformità al punto ATM/ANS.AR.C.035, il fornitore di servizi può autorizzare il passaggio allo stato di servizio operativo solo di quelle parti della modifica per le quali l'autorità competente ha approvato la motivazione.
Qualora la modifica interessi anche altri fornitori di servizi e/o società aeronautiche, come indicato alla lettera a), punto 3, il fornitore di servizi e tali altri fornitori di servizi stabiliscono di concerto:
i rapporti di dipendenza tra di loro e, laddove possibile, dalle società aeronautiche interessate;
le ipotesi e le misure di attenuazione del rischio che si riferiscono a più fornitori di servizi o società aeronautiche.
I fornitori di servizi interessati dalle ipotesi e dalle misure di attenuazione del rischio di cui alla lettera e), punto 2, utilizzano nella propria motivazione della modifica solamente ipotesi e misure di attenuazione del rischio concordate fra loro e, laddove possibile, con le società aeronautiche.
Prima di integrare le apparecchiature ATM/ANS nel sistema funzionale, il fornitore di ATM/ANS garantisce che:
le apparecchiature ATM/ANS nuove o modificate siano certificate dall’Agenzia conformemente al regolamento delegato (UE) 2023/1768 e fabbricate da un’organizzazione di progettazione o di produzione approvata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione ( 5 ); o
le apparecchiature ATM/ANS nuove o modificate siano dichiarate da un’organizzazione di progettazione approvata a norma del regolamento delegato (UE) 2023/1768 e fabbricate da un’organizzazione di progettazione o di produzione approvata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769; o
per le apparecchiature ATM/ANS nuove o modificate sia rilasciata una dichiarazione di conformità a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/1768; o
quando le apparecchiature ATM/ANS non sono soggette alla valutazione di conformità di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1768, sia stata verificata la conformità delle apparecchiature ATM/ANS in questione alle specifiche e qualifiche applicabili.
Il fornitore di ATM/ANS garantisce che sia stata verificata la conformità delle apparecchiature ATM/ANS alle specifiche del fabbricante delle apparecchiature, anche per quanto riguarda l’installazione e le prove in loco.
Prima di mettere in servizio le apparecchiature ATM/ANS, il fornitore di ATM/ANS garantisce che il sistema funzionale modificato che integra tali apparecchiature ATM/ANS soddisfi tutti i requisiti applicabili e individua tutte le deviazioni e le limitazioni.
Quando mette in servizio le apparecchiature ATM/ANS, il fornitore di ATM/ANS provvede affinché le apparecchiature ATM/ANS, anche quelle modificate, siano messe in servizio nel rispetto delle condizioni d’uso e delle eventuali limitazioni applicabili e soddisfino tutti i requisiti applicabili.
ATM/ANS.OR.A.050 Facilitazione e cooperazione
I fornitori di servizi facilitano le ispezioni e gli audit da parte dell'autorità competente, o di un soggetto riconosciuto che agisce per loro conto, e cooperano secondo necessità ai fini dell'efficiente ed efficace esercizio dei poteri delle autorità competenti di cui all'articolo 5.
ATM/ANS.OR.A.055 Rilievi e azioni correttive
Al ricevimento della notifica di rilievo da parte dell'autorità competente, il fornitore di servizi:
individua le cause che sono alla base della non conformità;
definisce un piano di azioni correttive che soddisfa i requisiti di approvazione da parte dell'autorità competente;
dimostra l'attuazione di azioni correttive in modo soddisfacente per l'autorità competente entro il periodo di tempo proposto dal fornitore di servizi e concordato con tale autorità conformemente al punto ATM/ANS.AR.C.050e).
ATM/ANS.OR.A.060 Reazione immediata a un problema di sicurezza
I fornitori di servizi attuano tutte le misure di sicurezza, incluse le direttive di sicurezza, imposte dall’autorità competente conformemente al punto ATM/ANS.AR.A.025, lettera c).
Quando viene emanata una direttiva di sicurezza per correggere la condizione di cui alla dichiarazione di conformità rilasciata a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/1768, salvo se diversamente disposto dell’autorità competente in caso di necessità di un intervento urgente, il fornitore di ATM/ANS:
propone l’azione correttiva adeguata e sottopone i dettagli della proposta all’approvazione dell’autorità competente;
ottenuta l’approvazione dell’autorità competente, si conforma ad essa.
ATM/ANS.OR.A.065 Segnalazione di eventi
Nell’ambito del proprio sistema di gestione, il fornitore di ATM/ANS istituisce e mantiene un sistema di segnalazione degli eventi che comprenda segnalazioni obbligatorie e volontarie. I fornitori di ATM/ANS stabiliti in uno Stato membro garantiscono che il sistema sia conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 e del regolamento (UE) 2018/1139, nonché degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tali regolamenti.
I fornitori di ATM/ANS segnalano all’autorità competente, e a ogni altra organizzazione che lo Stato membro in cui operano prevede debba essere informata, qualsiasi evento o condizione riguardante la sicurezza che mette in pericolo o, se non corretto o risolto, potrebbe mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, e in particolare qualsiasi incidente o inconveniente grave.
Fatta salva la lettera b), il fornitore di ATM/ANS segnala all’autorità competente e all’organizzazione responsabile della progettazione e/o della manutenzione dei sistemi ATM/ANS e dei loro costituenti, se diversa dal fornitore di ATM/ANS stesso, ogni malfunzionamento, difetto tecnico, superamento di limitazioni tecniche, evento o altra circostanza irregolare che ha o potrebbe avere messo in pericolo la sicurezza dei servizi e che non abbia causato un incidente o un inconveniente grave.
Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e gli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, le segnalazioni:
sono effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il fornitore di ATM/ANS è venuto a conoscenza dell’evento o della condizione a cui si riferisce la segnalazione, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali;
sono effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente;
contengono tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota al fornitore di ATM/ANS.
Per i fornitori di ATM/ANS che non sono stabiliti in uno Stato membro, le segnalazioni obbligatorie iniziali:
salvaguardano adeguatamente la riservatezza dell’identità dell’informatore e delle persone menzionate nella segnalazione;
sono effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il fornitore di ATM/ANS è venuto a conoscenza dell’evento, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali;
sono effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente;
contengono tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota al fornitore di ATM/ANS.
Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, ove opportuno, un’ulteriore segnalazione nella quale sono forniti i dettagli delle azioni che l’organizzazione intende intraprendere per prevenire il ripetersi di eventi simili in futuro è effettuata non appena tali azioni sono state individuate; tali segnalazioni ulteriori sono:
inviate ai soggetti pertinenti cui è stata inviata la segnalazione iniziale in conformità alle lettere b) e c);
effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente.
ATM/ANS.OR.A.070 Piani di emergenza
I fornitori di servizi adottano piani di emergenza per tutti i servizi forniti nel caso di eventi che comportino un significativo deterioramento o un'interruzione delle loro attività.
ATM/ANS.OR.A.075 Apertura e trasparenza nella fornitura dei servizi
I fornitori di servizi forniscono i loro servizi in modo aperto e trasparente. Essi pubblicano le condizioni di accesso ai propri servizi e le relative modifiche e istituiscono un processo di consultazione, individuale o collettiva, degli utenti dei servizi, su base regolare o secondo necessità, in caso di determinate modifiche nella fornitura del servizio.
I fornitori di servizi non possono porre in atto discriminazioni in base alla nazionalità o ad altre caratteristiche dell'utente o della classe di utenti dei loro servizi in maniera contraria al diritto dell'Unione.
ATM/ANS.OR.A.080 Fornitura di dati aeronautici
I fornitori di servizi provvedono affinché i dati aeronautici inerenti ai loro servizi siano forniti con debito anticipo ai fornitori di AIS.
Quando sono pubblicati i dati aeronautici inerenti ai loro servizi, i fornitori di servizi devono:
monitorare i dati;
notificare ai fornitori di AIS qualunque modifica necessaria a garantire la correttezza e la completezza dei dati;
notificare ai fornitori di AIS i casi in cui siano stati riscontrati errori nei dati o questi risultino inadeguati.
ATM/ANS.OR.A.085 Gestione della qualità dei dati aeronautici
Al momento della produzione, del trattamento o della trasmissione di dati ai fornitori di (AIS), i fornitori di servizi devono:
garantire che i dati aeronautici di cui all’appendice 1 siano conformi alle specifiche del catalogo dei dati aeronautici;
garantire che siano soddisfatti i seguenti requisiti di qualità dei dati:
l’accuratezza dei dati aeronautici deve essere quella specificata nel catalogo dei dati aeronautici;
i dati aeronautici devono essere mantenuti integri;
devono essere predisposte procedure, basate sulla classificazione dell’integrità indicata nel catalogo dei dati aeronautici, che consentano:
per quanto riguarda i dati di routine, di evitare che vengano corrotti durante il trattamento dei dati;
per quanto riguarda i dati essenziali, di evitare che vengano corrotti nelle varie fasi del processo; se del caso, devono altresì essere previsti processi supplementari per fare fronte ai possibili rischi dell’architettura globale del sistema, in modo da garantire ulteriormente l’integrità dei dati a tale livello;
per quanto riguarda i dati critici, di evitare che vengano corrotti nelle varie fasi del processo; devono inoltre essere previsti processi supplementari a garanzia dell’integrità dei dati, al fine di alleviare gli effetti delle anomalie riscontrate che potrebbero compromettere l’integrità dei dati mediante analisi approfondita dell’architettura globale del sistema;
la risoluzione dei dati aeronautici deve essere commisurata all’effettiva accuratezza dei dati;
i dati aeronautici devono essere tracciabili;
occorre assicurare l’attualità dei dati aeronautici, tenendo conto di eventuali limitazioni del loro periodo di validità;
i dati aeronautici devono essere completi;
il formato dei dati forniti deve soddisfare i requisiti specificati;
per quanto riguarda la produzione dei dati, stipulare accordi formali specifici con l’originatore dei dati, contenenti istruzioni per la creazione, la modifica o la cancellazione dei dati; tali accordi comprendono come minimo:
una descrizione chiara, che non possa essere fraintesa, dei dati aeronautici che devono essere creati, modificati o cancellati;
l’entità alla quale devono essere forniti i dati aeronautici;
la data e l’ora in cui devono essere forniti i dati aeronautici;
il formato che deve essere utilizzato per la relazione sulla creazione dei dati;
il formato in cui devono essere trasmessi i dati aeronautici;
l’obbligo di individuare eventuali limitazioni all’uso dei dati;
provvedere affinché siano impiegate tecniche di convalida e di verifica dei dati per garantire che i dati aeronautici rispettino i relativi requisiti di qualità dei dati; inoltre:
la verifica serve ad accertare che i dati aeronautici ricevuti non siano corrotti e ad evitare che vengano corrotti nelle varie fasi del trattamento dei dati aeronautici;
se vengono inseriti manualmente, i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche devono essere sottoposti a una verifica indipendente volta a rilevare eventuali errori;
quando si utilizzano dati aeronautici per ricavare o calcolare nuovi dati aeronautici, i dati iniziali devono essere verificati e convalidati, tranne nei casi in cui siano forniti da una fonte autorevole;
trasmettere i dati aeronautici per via elettronica;
stipulare accordi formali con:
tutti i soggetti che inviano loro dati;
altri fornitori di servizi o gestori aeroportuali nel caso in cui siano scambiati dati aeronautici e informazioni aeronautiche;
►C3 provvedere affinché le informazioni di cui al punto AIS.TR.505, lettera a), siano fornite in tempo utile ai fornitori di AIS; ◄
raccogliere e trasmettere metadati comprendenti almeno:
l’identificazione delle organizzazioni o delle entità che intervengono in qualsiasi operazione di produzione, trasmissione o manipolazione di dati aeronautici;
le operazioni eseguite;
la data e l’ora di esecuzione delle operazioni;
garantire che gli strumenti e i software utilizzati per supportare o automatizzare i processi relativi ai dati aeronautici e alle informazioni aeronautiche svolgano le loro funzioni senza causare ripercussioni negative sulla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche;
garantire che, durante la trasmissione e/o l’archiviazione dei dati aeronautici, vengano impiegate tecniche digitali di rilevazione degli errori nei dati al fine di supportare i livelli applicabili di integrità dei dati;
garantire che il trasferimento dei dati aeronautici sia oggetto di un adeguato processo di autenticazione, che dia ai destinatari la certezza che i dati sono stati trasmessi da una fonte autorizzata;
garantire che gli errori individuati durante la creazione dei dati e dopo la loro trasmissione siano trattati, corretti o risolti e che sia data la precedenza alla gestione degli errori riscontrati nei dati aeronautici critici ed essenziali.
ATM/ANS.OR.A.090 Sistemi di riferimento comuni per la navigazione aerea
Ai fini della navigazione aerea, i fornitori di servizi utilizzano:
il sistema geodetico mondiale - 1984 (WGS-84) quale sistema di riferimento orizzontale;
il dato di livello medio del mare (MSL) quale sistema di riferimento verticale;
il calendario gregoriano e il tempo universale coordinato (UTC) quali sistemi di riferimento temporale.
SOTTOPARTE B — GESTIONE (ATM/ANS.OR.B)
ATM/ANS.OR.B.001 Competenza e capacità tecniche e operative
I fornitori di servizi assicurano di essere in grado di fornire i propri servizi in modo sicuro, efficiente, continuativo e sostenibile, corrispondente a un livello previsto di domanda complessiva in un determinato spazio aereo. A questo scopo essi mantengono un adeguato livello di capacità e competenza sotto l'aspetto tecnico ed operativo.
ATM/ANS.OR.B.005 Sistema di gestione
I fornitori di servizi attuano e mantengono un sistema di gestione comprendente:
linee di autorità e responsabilità ben definite all'interno della propria organizzazione, inclusa la responsabilità diretta del dirigente responsabile;
una descrizione delle filosofie e dei principi generali del fornitore di servizi in termini di sicurezza, qualità e security dei suoi servizi, che insieme costituiscono una politica sottoscritta dal dirigente responsabile;
gli strumenti per verificare la prestazione organizzativa del fornitore di servizi in base agli indicatori e agli obiettivi di prestazione del sistema di gestione;
un processo volto a individuare le modifiche nell'organizzazione del fornitore di servizi e del contesto in cui opera, che potrebbero ripercuotersi su processi, procedure e servizi già istituiti e, se necessario, modificare il sistema di gestione e/o il sistema funzionale per fronteggiare tali modifiche;
un processo volto a riesaminare il sistema di gestione, individuare le cause di prestazioni del sistema di gestione inferiori allo standard, determinare le implicazioni di tali prestazioni inferiori allo standard ed eliminarne o attenuarne le cause;
un processo volto ad assicurare che il personale del fornitore di servizi sia addestrato e in possesso delle competenze per svolgere le proprie funzioni in maniera sicura, efficiente, continua e sostenibile. In questo contesto il fornitore di servizi definisce le politiche per l'assunzione e l'addestramento del personale;
strumenti formali di comunicazione volti ad assicurare che tutto il personale del fornitore di servizi conosca pienamente il sistema di gestione, che consentano la trasmissione di informazioni essenziali e che permettano di spiegare per quale motivo sono state intraprese determinate azioni o sono state introdotte o modificate determinate procedure;
un processo volto a garantire che la progettazione, o le modifiche alla progettazione, delle apparecchiature ATM/ANS cui si applica l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/1768 siano conformi alle specifiche applicabili, anche per quanto riguarda la funzione di verifica indipendente della dimostrazione di conformità sulla base della quale il fornitore di ATM/ANS rilascia una dichiarazione di conformità e la relativa documentazione di conformità.
I fornitori di servizi documentano tutti i processi chiave del sistema di gestione, compreso un processo per sensibilizzare il personale alle rispettive responsabilità e una procedura per la modifica di tali processi.
I fornitori di servizi stabiliscono una funzione per monitorare la conformità dell'organizzazione ai requisiti applicabili e l'adeguatezza delle procedure. Il monitoraggio della conformità comprende un sistema di riporto dei rilievi al dirigente responsabile al fine di assicurare un'efficace attuazione delle necessarie misure correttive.
I fornitori di servizi controllano l'operato del proprio sistema funzionale e, laddove sia individuata un'insufficienza, ne stabiliscono le cause e le eliminano o, dopo aver stabilito l'implicazione di tale insufficienza, ne attenuano gli effetti.
Il sistema di gestione è proporzionato alle dimensioni del fornitore di servizi e alla complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati a tali attività.
Nell'ambito del suo sistema di gestione, il fornitore di servizi crea interfacce ufficiali con i pertinenti fornitori di servizi e le società aeronautiche al fine di:
assicurare l'identificazione e la valutazione dei pericoli per la sicurezza dell'aviazione insiti nelle proprie attività e la gestione, ed eventualmente la mitigazione, dei relativi rischi;
assicurare che la fornitura dei servizi avvenga in conformità ai requisiti del presente regolamento.
Nel caso in cui il fornitore di servizi detenga anche un certificato di gestore aeroportuale, esso assicura che il sistema di gestione copre tutte le attività nell'ambito dei suoi certificati.
ATM/ANS.OR.B.010 Procedure di gestione delle modifiche
I fornitori di servizi impiegano procedure per gestire, valutare e, se necessario, attenuare l'impatto delle modifiche sui propri sistemi funzionali conformemente ai punti ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 e ATS.OR.210, a seconda dei casi.
Le procedure di cui alla lettera a) o qualsiasi modifica sostanziale di dette procedure:
sono presentate dal fornitore di servizi all'autorità competente per l'approvazione;
non vengono applicate prima dell'approvazione da parte dell'autorità competente.
Qualora le procedure approvate di cui alla lettera b) non siano adeguate per una specifica modifica, il fornitore di servizi:
presenta all'autorità competente una richiesta di esenzione in deroga alle procedure approvate;
fornisce all'autorità competente i dettagli della deroga e la giustificazione per la sua applicazione;
non applica la deroga prima dell'approvazione da parte dell'autorità competente.
ATM/ANS.OR.B.015 Attività appaltate
Le attività appaltate includono tutte le attività nell'ambito delle operazioni del fornitore di servizi in conformità alle condizioni del certificato e svolte da altre organizzazioni che, se certificate, svolgono tali attività o che, se non certificate, lavorano sotto la supervisione del fornitore di servizi. Quando appaltano o acquistano da organizzazioni esterne parte delle proprie attività, i fornitori di servizi si accertano che le attività, i sistemi o i costituenti appaltati o acquistati siano conformi ai requisiti applicabili.
Se i fornitori di servizi appaltano una parte delle proprie attività a un'organizzazione non direttamente certificata per il loro svolgimento a norma del presente regolamento, essi assicurano che l'organizzazione appaltatrice svolga tali attività sotto la sua supervisione. Il fornitore di servizi garantisce che l'autorità competente abbia accesso all'organizzazione appaltatrice, al fine di determinare la continua conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento.
ATM/ANS.OR.B.020 Requisiti per il personale
I fornitori di servizi nominano un dirigente responsabile in grado di garantire che tutte le attività possano essere finanziate ed eseguite in conformità ai requisiti applicabili. Il dirigente responsabile è incaricato dell'istituzione e del mantenimento di un sistema di gestione efficace.
I fornitori di servizi definiscono i poteri, i compiti e le responsabilità del personale designato, in particolare del personale direttivo con funzioni attinenti alla sicurezza, alla qualità, alla security, alle finanze e alle risorse umane.
ATM/ANS.OR.B.025 Requisiti per le strutture
I fornitori di servizi assicurano la disponibilità di strutture adeguate e appropriate per svolgere e gestire tutte le mansioni e le attività in conformità ai requisiti applicabili.
ATM/ANS.OR.B.030 Conservazione dei registri
I fornitori di servizi istituiscono un sistema per la conservazione dei registri che permetta un'adeguata archiviazione e una tracciabilità affidabile di tutte le proprie attività, in particolare per quanto concerne gli elementi indicati al punto ATM/ANS.OR.B.005.
Il formato e il periodo di conservazione dei registri di cui alla lettera a) è specificato nelle procedure del sistema di gestione del fornitore di servizi.
La documentazione è conservata con modalità che assicurano la protezione da danneggiamento, alterazione e furto.
ATM/ANS.OR.B.035 Manuali operativi
I fornitori di servizi forniscono e tengono aggiornati i propri manuali operativi concernenti i servizi forniti, ad uso e guida del personale operativo.
Essi garantiscono che:
i manuali operativi contengono le istruzioni e le informazioni necessarie al personale operativo per l'esecuzione dei compiti assegnatigli;
il personale ha accesso alle parti dei manuali operativi che lo riguardano;
il personale addetto alle operazioni è informato delle modifiche apportate al manuale operativo concernenti i suoi compiti in modo tale da permetterne l'applicazione a partire dal momento dell'entrata in vigore.
SOTTOPARTE C — REQUISITI ORGANIZZATIVI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DIVERSI DAI FORNITORI DI ATS (ATM/ANS.OR.C)
ATM/ANS.OR.C.001 Ambito di applicazione
La presente sottoparte stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alle sottoparti A e B.
ATM/ANS.OR.C.005 Valutazione del sostegno alla sicurezza e garanzia delle modifiche al sistema funzionale
Per qualsiasi modifica notificata conformemente al punto ATM/ANS.OR.A.045a)1), i fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo:
si accertano che la valutazione del sostegno alla sicurezza sia condotta in modo da comprendere l'ambito di applicazione della modifica, ovvero:
le apparecchiature, gli aspetti procedurali e gli elementi umani oggetto della modifica;
le interfacce e le interazioni tra gli elementi oggetto della modifica e il resto del sistema funzionale;
le interfacce e le interazioni tra gli elementi oggetto della modifica e il contesto in cui essi sono destinati a operare;
il ciclo di vita della modifica dalla sua definizione alla sua applicazione, compresa la fase di messa in servizio;
le modalità operative degradate pianificate;
garantiscono, con sufficiente affidabilità, attraverso una motivazione completa, documentata e valida, che il servizio sarà fornito e continuerà a essere fornito solo nel modo specificato per il rispettivo contesto.
I fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo si accertano che la valutazione del sostegno alla sicurezza di cui alla lettera a) comprenda:
la verifica che:
la valutazione corrisponde all'ambito di applicazione della modifica come definito alla lettera a), punto1;
il servizio svolge le proprie attività solo nel modo specificato per il rispettivo contesto;
il modo in cui il servizio svolge le proprie attività è conforme e non in contrasto con i requisiti applicabili del presente regolamento imposti ai servizi forniti dal sistema funzionale a seguito della modifica; e
la specificazione dei criteri di monitoraggio necessari per dimostrare che il servizio prestato dal sistema funzionale a seguito della modifica continuerà a svolgere le proprie attività solo nel modo specificato per il rispettivo contesto.
SOTTOPARTE D — REQUISITI ORGANIZZATIVI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI ANS E ATFM E IL GESTORE DELLA RETE (ATM/ANS.OR.D)
ATM/ANS.OR.D.001 Ambito di applicazione
La presente sottoparte stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai fornitori di servizi di navigazione aerea (ANS) e di gestione dei flussi di traffico aereo (ATFM) e dal gestore della rete, oltre ai requisiti di cui alle sottoparti A, B e C.
ATM/ANS.OR.D.005 Piano delle attività, piano annuale e piano di miglioramento delle prestazioni
(a) Piano delle attività
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo elaborano un piano delle attività relativo a un periodo di almeno cinque anni. Il piano delle attività:
definisce le finalità e gli obiettivi generali dei fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e la loro strategia per il conseguimento degli stessi coerentemente con eventuali piani globali a più lungo termine dei fornitori di servizi di navigazione aerea o di gestione dei flussi di traffico aereo e con i pertinenti requisiti della legislazione dell'Unione per lo sviluppo di infrastrutture o altre tecnologie;
comprende obiettivi di rendimento sotto il profilo della sicurezza, della capacità, dell'ambiente e dell'efficienza economica secondo i casi a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ( 6 ).
Le informazioni di cui ai punti i) e ii) del punto 1 sono in linea con il piano di miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 e, per quanto riguarda i dati in materia di sicurezza, sono coerenti con il programma statale di sicurezza di cui alla norma 3.1.1 dell'annesso 19 della Convenzione di Chicago, prima edizione del luglio 2013.
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di servizi di gestione dei flussi di traffico aereo presentano motivazioni relative all'aspetto economico e della sicurezza per progetti di investimento importanti ivi compreso, ove pertinente, l'impatto previsto sugli obiettivi di rendimento appropriati di cui al punto ii) del punto 1, identificando gli investimenti che derivano dai requisiti normativi connessi all'attuazione del programma di ricerca ATM nell'ambito del cielo unico europeo (SESAR).
(b) Piano annuale
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo elaborano un piano annuale per l'esercizio successivo che precisa ulteriormente le componenti del piano delle attività e descrive le modifiche apportatevi rispetto al piano precedente.
Il piano annuale risponde alle seguenti disposizioni relative al livello e alla qualità dei servizi, come il livello atteso sotto il profilo della capacità, della sicurezza, dell'ambiente e dell'efficienza economica:
informazioni sull'implementazione di nuove infrastrutture o su altri sviluppi e una dichiarazione che specifichi in quale modo essi contribuiranno al miglioramento delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo, compresi il livello e la qualità dei servizi;
indicatori di rendimento, a seconda dei casi, coerenti con il piano di miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, in funzione dei quali possano essere ragionevolmente valutati il livello di prestazioni e la qualità dei servizi;
informazioni sulle misure previste per attenuare i rischi sul piano della sicurezza individuati dai fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo, inclusi gli indicatori di sicurezza per monitorare il rischio di sicurezza e, ove opportuno, una stima dei costi di tali misure;
previsioni relative alla situazione finanziaria a breve termine del fornitore di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e alle eventuali modifiche del piano aziendale o ripercussioni sullo stesso.
(c) Parte dei piani relativa alla prestazione
Su richiesta, i fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo mettono a disposizione della Commissione il contenuto della parte del piano delle attività e del piano annuale relativa alla prestazione, alle condizioni stabilite dall'autorità competente conformemente alla legislazione nazionale.
ATM/ANS.OR.D.010 Gestione della sicurezza (security)
Come parte integrante del loro sistema di gestione, secondo quanto previsto al punto ATM/ANS.OR.B.005, i fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete istituiscono un sistema di security al fine di assicurare:
la sicurezza dei loro impianti e del loro personale in modo da prevenire qualsiasi indebita interferenza nella fornitura dei servizi;
la sicurezza dei dati operativi che ricevono, producono o utilizzano, di modo che il loro accesso sia riservato alle sole persone autorizzate.
Il sistema di gestione della security definisce:
le procedure relative alla valutazione e all'attenuazione dei rischi per la sicurezza, al monitoraggio e al miglioramento della sicurezza, al riesame della sicurezza e alla diffusione degli insegnamenti tratti;
gli strumenti intesi a individuare le violazioni della sicurezza e ad allertare il personale con idonei avvisi di sicurezza;
i mezzi per contenere gli effetti delle violazioni della sicurezza e individuare le misure di ripristino della sicurezza e le procedure di mitigazione per evitare che tali eventi si ripetano.
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete garantiscono che il loro personale sia dotato di nulla osta di sicurezza, se del caso, e si coordinano con le competenti autorità civili e militari per garantire la sicurezza degli impianti, del personale e dei dati.
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete adottano le misure necessarie per proteggere i propri sistemi, componenti in uso e dati. In caso di minacce alla sicurezza delle informazioni e alla cibersicurezza che potrebbero comportare un'interferenza illegale con la fornitura dei loro servizi, essi si adoperano per prevenire la compromissione della rete.
ATM/ANS.OR.D.015 Solidità finanziaria — capacità economica e finanziaria
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo sono necessariamente in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari, ad esempio con riferimento ai costi di esercizio fissi e variabili o ai costi di investimento in conto capitale. Essi si servono di un idoneo sistema contabile. I fornitori di servizi dimostrano la propria capacità tramite il piano annuale di cui al punto ATM/ANS.OR.D.005b), nonché per mezzo di bilanci finanziari e conti di gestione, compatibilmente con il loro status giuridico, e si sottopongono a regolari audit finanziari condotti da organismi indipendenti.
ATM/ANS.OR.D.020 Responsabilità e copertura assicurativa
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete adottano modalità per coprire la responsabilità civile connessa all'esercizio delle loro mansioni conformemente alle norme applicabili.
Il metodo impiegato per fornire tale copertura è adeguato alla perdita potenziale e al danno in oggetto e considera lo stato giuridico dei fornitori interessati e del gestore della rete, nonché il livello di copertura assicurativa commerciale disponibile.
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete che si avvalgono dei servizi di un altro fornitore garantiscono che gli accordi da loro sottoscritti a tal fine specifichino la ripartizione delle responsabilità tra le parti.
ATM/ANS.OR.D.025 Requisiti di rendicontazione
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo forniscono all'autorità competente una relazione annuale delle loro attività.
Tale relazione comprende i risultati finanziari ottenuti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo, fatto salvo l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 550/2004, nonché le loro prestazioni operative e tutte le altre attività e sviluppi significativi, in particolare nel settore della sicurezza.
Il gestore della rete presenta una relazione annuale delle sue attività alla Commissione e all’Agenzia. La relazione illustra il rendimento operativo e ogni altra attività o sviluppo significativo, in particolare nel settore della sicurezza.
Le relazioni annuali di cui alle lettere a) e c) comprendono almeno:
una valutazione del livello di rendimento dei servizi forniti,
per i fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo, i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi di rendimento stabiliti nel piano delle attività di cui al punto ATM/ANS.OR.D.005a), mettendo a confronto le prestazioni effettivamente fornite rispetto alle prestazioni previste nel piano annuale, avvalendosi degli indicatori di risultato contenuti in quest'ultimo;
per il gestore della rete, i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi di rendimento stabiliti nel piano strategico della rete, mettendo a confronto le prestazioni effettivamente fornite rispetto alle prestazioni previste nel piano operativo della rete, avvalendosi degli indicatori di risultato contenuti in quest’ultimo;
una spiegazione delle divergenze rispetto alle finalità e agli obiettivi pertinenti e l'identificazione delle misure necessarie a colmare eventuali lacune tra le attività pianificate e l'effettivo rendimento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004;
gli sviluppi nelle operazioni e nelle infrastrutture;
i risultati finanziari, a meno che non siano oggetto di una pubblicazione separata a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 550/2004;
informazioni sul processo di consultazione formale degli utenti dei servizi;
informazioni sulla politica delle risorse umane.
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete mettono le rispettive relazioni annuali a disposizione della Commissione e dell'Agenzia quando queste lo richiedano. Essi pubblicano inoltre tali relazioni alle condizioni stabilite dall'autorità competente conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione.
Appendice 1
CATALOGO DEI DATI AERONAUTICI
Introduzione
Il catalogo dei dati aeronautici è un riferimento all’oggetto, alle proprietà e alle sottoproprietà dei dati aeronautici ed è organizzato come segue:
dati aeroportuali;
dati sullo spazio aereo;
dati sulle rotte ATS e su altre rotte;
dati per le procedure di volo strumentale;
dati su sistemi/ausili di radionavigazione;
dati sugli ostacoli;
dati sulla posizione geografica.
Le tabelle del catalogo dei dati aeronautici si compongono delle seguenti colonne:
oggetto per il quale possono essere raccolti i dati;
proprietà: caratteristica identificabile di un oggetto che può essere ulteriormente definita in sottoproprietà;
come al punto 2;
tipi: i dati sono classificati in diversi tipi;
descrizione: descrizione dell’elemento di dati;
note: contenenti informazioni o condizioni supplementari per la fornitura dei dati;
accuratezza: prescrizioni affinché i dati aeronautici si basino su un livello di confidenza del 95 %;
classificazione dell’integrità;
tipo in base all’origine: i dati sono identificati come rilevati, calcolati o dichiarati;
risoluzione di pubblicazione;
risoluzione grafica.
Nota riferita ai punti 2 e 3 della lettera b): la classificazione di un elemento del catalogo secondo oggetto, proprietà o sottoproprietà non impone un determinato modello di dati.
Nota riferita al punto 7 della lettera b): per i fix e i punti che hanno una doppia finalità, ad esempio punto di attesa (holding point) e punto di mancato avvicinamento, si applica l’accuratezza più elevata. I requisiti di accuratezza per i dati relativi agli ostacoli o al terreno si basano su un livello di confidenza del 90 %.
Nota riferita al punto 10 della lettera b): le risoluzioni di pubblicazione relative ai dati sulla posizione geografica (latitudine e longitudine) sono applicabili alle coordinate espresse in gradi, minuti, secondi. Quando si utilizza un formato diverso (ad esempio gradi con decimali per le serie di dati digitali) o quando la località è situata molto più a nord/sud, la risoluzione di pubblicazione deve essere commisurata ai requisiti di accuratezza.
1. Dati aeroportuali
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all'origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Aeroporto/ eliporto |
|
|
|
Area delimitata su terra o su acqua (comprendente tutti gli edifici, le installazioni e le apparecchiature) destinata ad essere impiegata, in tutto o in parte, per l'arrivo, la partenza e il movimento al suolo degli aeromobili |
|
|
|
|
|
|
|
Designatore |
|
|
Designatore dell'aeroporto/ eliporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicatore di località ICAO |
Testo |
Codice di quattro lettere, corrispondente all'indicatore di località ICAO dell'aeroporto/eliporto che figura nel documento ICAO 7910 «Indicatori di località» |
Se del caso |
|
|
|
|
|
|
|
Designatore IATA |
Testo |
Identificatore assegnato a una località conformemente alle norme IATA (risoluzione 767) |
Se del caso |
|
|
|
|
|
|
|
Altro |
Testo |
Identificatore aeroportuale definito a livello locale, se diverso da un indicatore di località ICAO |
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
|
Testo |
Nome ufficiale principale di un aeroporto, quale designato dall'autorità competente |
|
|
|
|
|
|
|
Città servita |
|
Testo |
Nome per esteso (testo libero) della città servita dall'aeroporto/ eliporto |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di traffico consentito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Internazionale/nazionale |
Elenco codici |
Indica se sono consentiti voli internazionali e/o nazionali nell'aeroporto/ eliporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Regole del volo strumentale (IFR)/regole del volo a vista (VFR) |
Elenco codici |
Indica se sono consentiti voli IFR e/o VFR nell'aeroporto/ eliporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Schedulati/non schedulati |
Elenco codici |
Indica se sono consentiti voli schedulati e/o non schedulati nell'aeroporto/ eliporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Civile/militare |
Elenco codici |
Indica se sono consentiti voli dell'aviazione civile commerciale e/o generale e/o voli militari nell'aeroporto/ eliporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Restrizione dell'uso |
Testo |
Indica se un aeroporto o un eliporto è inaccessibile al pubblico (uso limitato esclusivamente ai proprietari) |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di eliporto |
|
Testo |
Tipo di eliporto (a livello del suolo, sopraelevato, a bordo di navi o su piattaforma (helideck)) |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di controllo |
|
Testo |
Indica se un aeroporto è sotto controllo civile, militare o congiunto |
|
|
|
|
|
|
|
Certificazione |
|
Testo |
Indica se l'aeroporto è/non è certificato in conformità alle norme ICAO o al regolamento (UE) n.139/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
Data di certificazione |
|
Data |
Data in cui l'autorità competente ha rilasciato la certificazione aeroportuale |
|
|
|
|
|
|
|
Data di scadenza della certificazione |
|
Data |
Data in cui la certificazione aeroportuale non è più valida |
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine dell'aeroporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine |
Altitudine |
Distanza verticale al di sopra del livello medio del mare (MSL) nel punto più alto dell'area di atterraggio |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
1 m o 1ft |
|
|
Ondulazione del geoide |
Altezza |
Ondulazione del geoide nella posizione di altitudine dell'aeroporto/eliporto |
Se del caso |
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
1 m o 1ft |
|
Temperatura di riferimento |
|
Valore |
Media mensile delle temperature massime diurne del mese più caldo dell'anno in un aeroporto; questa temperatura deve essere calcolata proporzionalmente su un certo numero di anni |
|
|
|
|
|
|
|
Temperatura media bassa |
|
Valore |
Media delle temperature minime del mese più freddo dell'anno, in base ai dati degli ultimi cinque anni, all'altitudine dell'aeroporto |
|
5 gradi |
|
|
|
|
|
►C5 Declinazione magnetica ◄ |
|
|
Differenza angolare tra nord vero e nord magnetico |
|
|
|
|
|
|
|
|
Angolo |
Angolo |
►C5 Valore angolare della declinazione magnetica ◄ |
|
1 grado |
Essenziale |
Rilevati |
1 grado |
1 grado |
|
|
Data |
Data |
►C5 Data in cui la declinazione magnetica aveva il corrispondente valore ◄ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Variazione annuale |
Valore |
►C5 Tasso annuale di modifica della declinazione magnetica ◄ |
|
|
|
|
|
|
|
Punto di riferimento |
|
|
Località geografica designata di un aeroporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica del punto di riferimento dell'aeroporto |
|
30 m |
Di routine |
Rilevati/calcolati |
1 s |
1 s |
|
|
Località |
Testo |
Posizione del punto di riferimento nell'aeroporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Direzione |
Testo |
Direzione del punto di riferimento dell'aeroporto dal centro della città servita dall'aeroporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Distanza |
Distanza |
Distanza tra il punto di riferimento dell'aeroporto e il centro della città servita dall'aeroporto |
|
|
|
|
|
|
Indicatore della direzione di atterraggio |
|
|
|
Dispositivo atto a indicare visivamente la direzione stabilita per l'atterraggio e il decollo |
|
|
|
|
|
|
|
Ubicazione |
|
Testo |
Ubicazione dell'indicatore della direzione di atterraggio |
|
|
|
|
|
|
|
Illuminazione |
|
Testo |
Illuminazione dell'indicatore della direzione di atterraggio |
Se del caso |
|
|
|
|
|
Alimentatore ausiliario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Caratteristiche |
|
Testo |
Descrizione dell'alimentatore ausiliario |
|
|
|
|
|
|
|
Tempo di commutazione |
|
Valore |
Tempo di commutazione dell'alimentatore ausiliario |
|
|
|
|
|
|
Anemometro |
|
|
|
Dispositivo impiegato per misurare l'intensità del vento |
|
|
|
|
|
|
|
Ubicazione |
|
Testo |
Ubicazione dell'anemometro |
|
|
|
|
|
|
|
Illuminazione |
|
Testo |
Illuminazione dell'anemometro |
Se del caso |
|
|
|
|
|
Faro di aeroporto (ABN)/faro di identificazione (IBN) |
|
|
|
Faro di aeroporto/faro di identificazione impiegato per segnalare la posizione di un aeroporto dall'alto |
|
|
|
|
|
|
|
Ubicazione |
|
Testo |
Ubicazione del faro di aeroporto/faro di identificazione |
Se del caso |
|
|
|
|
|
|
Caratteristiche |
|
Testo |
Descrizione del faro di aeroporto/faro di identificazione |
|
|
|
|
|
|
|
Orario |
|
Programma |
Orario del faro di aeroporto/faro di identificazione |
|
|
|
|
|
|
Indicatore della direzione del vento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ubicazione |
|
Testo |
Ubicazione dell'indicatore della direzione del vento |
|
|
|
|
|
|
|
Illuminazione |
|
Testo |
Illuminazione dell'indicatore della direzione del vento |
|
|
|
|
|
|
Sito di osservazione della portata visuale di pista (RVR) |
|
|
|
Sito di osservazione dell'RVR |
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
|
Punto |
Localizzazione geografica dei siti di osservazione dell'RVR |
|
|
|
|
|
|
Area di frequenza |
|
|
|
Parte designata di un'area per i movimenti al suolo in cui l'ATC o il controllo a terra richiedono una frequenza specifica |
|
|
|
|
|
|
|
Stazione |
|
Testo |
Nome della stazione che fornisce il servizio |
|
|
|
|
|
|
|
Frequenza |
|
Valore |
Frequenza della stazione che fornisce il servizio |
|
|
|
|
|
|
|
Confine |
|
Poligono |
Perimetro del confine dell'area di frequenza |
|
|
|
|
|
|
Hot spot |
|
|
|
Posizione, nell'area di movimento di un aeroporto, in cui siano stati riscontrati potenziali rischi di collisioni o di incursioni di pista e dove sia necessaria una particolare attenzione da parte dei piloti e dei conducenti di veicoli |
|
|
|
|
|
|
|
Identificatore |
|
Testo |
Identificatore dell'hot spot |
|
|
|
|
|
|
|
Annotazione |
|
Testo |
Informazioni supplementari sull'hot spot |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Poligono |
Area geografica dell'hot spot |
|
|
|
|
|
|
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all'origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
RWY |
|
|
|
Area rettangolare definita di un aeroporto su terra, predisposta per l'atterraggio e il decollo di aeromobili |
|
|
|
|
|
|
|
Designatore |
|
Testo |
Designazione testuale completa della RWY, utilizzata per identificare in maniera univoca la RWY in un aeroporto/eliporto (ad esempio 09/27, 02R/20L, RWY 1) |
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza nominale |
|
Distanza |
Estensione longitudinale dichiarata della RWY per calcoli operativi (prestazioni) |
|
1 m |
Critica |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
1 m |
|
Larghezza nominale |
|
Distanza |
Estensione trasversale dichiarata della RWY per calcoli operativi (prestazioni) |
|
1 m |
Essenziale |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
1 m |
|
Geometria |
|
Poligono |
Geometrie dell'elemento RWY, area spostata della RWY e intersezione della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
Punti dell'asse pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica dell'asse pista ad ogni estremità della RWY, alla zona di arresto (SWY) e all'inizio di ogni area della traiettoria di volo al decollo, come pure ad ogni variazione significativa della pendenza della RWY e della SWY |
Definizione di cui all'annesso 4, punto 3.8.4.2 |
1 m |
Critica |
Rilevati |
|
|
|
|
Altitudine |
Altitudine |
Altitudine del punto corrispondente dell'asse pista Per gli avvicinamenti non di precisione, gli eventuali punti intermedi significativi alti e bassi lungo la RWY devono essere misurati con un'accuratezza di mezzo metro o piede |
|
0,25 m |
Critica |
Rilevati |
|
|
|
|
Ondulazione del geoide |
Altezza |
Ondulazione del geoide al punto corrispondente dell'asse pista |
|
|
|
|
|
|
|
Linea di uscita della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linea di guida in uscita |
Linea |
Localizzazione geografica della linea di uscita della RWY |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
1/100 s |
1 s |
|
|
Colore |
Testo |
Colore della linea di uscita della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stile |
Testo |
Stile della linea di uscita della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Direzionalità |
Elenco codici |
Direzionalità della linea di uscita della RWY (unidirezionale o bidirezionale) |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di superficie |
|
Testo |
Tipo di superficie della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
Resistenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numero di classificazione della pavimentazione (PCN) |
Testo |
PCN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di pavimentazione |
Testo |
Tipo di pavimentazione per il numero di classificazione dell'aeromobile — determinazione del numero di classificazione della pavimentazione (ACN-PCN) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Categoria del sottofondo |
Testo |
Categoria di resistenza del sottofondo della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pressione ammissibile |
Testo |
Categoria della pressione massima ammissibile per pneumatico o valore della pressione massima ammissibile per pneumatico |
|
|
|
|
|
|
|
|
Metodo di valutazione |
Testo |
Metodo di valutazione impiegato |
|
|
|
|
|
|
|
Striscia di sicurezza |
|
|
Area definita che comprende la RWY e la SWY, se presente, realizzata per: ridurre il rischio di danni agli aeromobili in caso di uscita di pista e proteggere gli aeromobili che sorvolano la RWY durante le operazioni di decollo o di atterraggio |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
Distanza |
Estensione longitudinale della striscia di sicurezza della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Larghezza |
Distanza |
Estensione trasversale della striscia di sicurezza della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di superficie |
Testo |
Tipo di superficie della striscia di sicurezza della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
Banchina |
|
|
Area adiacente al bordo di una superficie pavimentata, predisposta per costituire una transizione tra la pavimentazione e la superficie adiacente |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
Poligono |
Localizzazione geografica delle banchine della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di superficie |
Testo |
Tipo di superficie della banchina della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Larghezza |
Distanza |
Larghezza della banchina della RWY |
|
1 m |
Essenziale |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
|
|
Blast pad |
|
|
Superficie adiacente alla fine di una RWY, appositamente preparata per sopportare l'effetto erosivo dei forti venti prodotti dai velivoli all'inizio della loro corsa di decollo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
Poligono |
Localizzazione geografica della blast pad |
|
|
|
|
|
|
|
Zona libera da ostacoli |
|
Testo |
Esistenza di una zona libera da ostacoli per una RWY per avvicinamenti di precisione di categoria I |
Se prevista |
|
|
|
|
|
|
Segnaletica orizzontale della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo |
Testo |
Tipo di segnaletica orizzontale della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione |
Testo |
Descrizione della segnaletica orizzontale della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
Poligono |
Localizzazione geografica della segnaletica orizzontale della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
LGT dell'asse pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
Distanza |
Estensione longitudinale delle luci dell'asse pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
Distanza |
Distanza |
Distanza tra le luci dell'asse pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
Colore |
Testo |
Colore delle luci dell'asse pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
Intensità |
Testo |
Intensità delle luci dell'asse pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica di ciascuna delle luci dell'asse pista |
|
|
|
|
|
|
|
LGT di bordo pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
Distanza |
Estensione longitudinale delle luci di bordo pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
Distanza |
Distanza |
Distanza tra le luci di bordo pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
Colore |
Testo |
Colore delle luci di bordo pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
Intensità |
Testo |
Intensità delle luci di bordo pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica di ciascuna delle luci di bordo pista |
|
|
|
|
|
|
|
Codice di riferimento |
|
|
Scopo del codice di riferimento è stabilire un metodo semplice per collegare tra loro le numerose specifiche relative alle caratteristiche degli aeroporti, in modo che ne risulti una serie di strutture aeroportuali idonee per i velivoli destinati a operare nell'aeroporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Numero |
Elenco codici |
Numero corrispondente alla lunghezza di pista di riferimento per velivolo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lettera |
Elenco codici |
Lettera corrispondente all'apertura alare e alla larghezza del carrello principale del velivolo |
|
|
|
|
|
|
|
Restrizione |
|
Testo |
Descrizione delle restrizioni imposte sulla RWY |
|
|
|
|
|
|
Direzione della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Designatore |
|
Testo |
Designazione testuale completa della direzione di atterraggio e di decollo - esempi: 27, 35L, 01R |
|
|
|
|
|
|
|
Rilevamento vero |
|
Rilevamento |
Rilevamento vero della RWY |
|
1/100 gradi |
Di routine |
Rilevati |
1/100 gradi |
1 grado |
|
Tipo |
|
Testo |
Tipo di RWY: di precisione (cat. I, II, III)/non di precisione/non strumentale |
|
|
|
|
|
|
|
Soglia pista |
|
|
Inizio della porzione di RWY utilizzabile per l'atterraggio |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica della soglia pista |
|
1 m |
Critica |
Rilevati |
1/100 s |
1 s |
|
|
Altitudine |
Altitudine |
Altitudine della soglia pista |
|
Cfr. nota 1 |
||||
|
|
Ondulazione del geoide |
Altezza |
Ondulazione del geoide WGS-84 nella posizione della soglia pista |
|
Cfr. nota 2 |
||||
|
|
Tipo |
Testo |
Indica se la soglia è spostata o no; una soglia spostata non si trova all'estremità della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spostamento |
Distanza |
Distanza della soglia spostata |
Se la soglia è spostata |
1 m |
Di routine |
Rilevati |
|
|
|
Fine pista |
|
|
Fine pista (punto di allineamento della traiettoria di volo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Ubicazione fine pista nella direzione di partenza |
|
1 m |
Critica |
Rilevati |
1/100 s |
1 s |
|
|
Altitudine |
Altitudine |
Altitudine della posizione finale della RWY |
|
Cfr. punti dell'asse pista |
|
|
|
|
|
Fine pista per la partenza (DER) |
|
|
Fine dell'area dichiarata idonea al decollo [(ossia la fine della RWY o dell'eventuale area sgombra (clearway)] |
Inizio della procedura di partenza |
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica della DER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine |
Altitudine |
L'altitudine della DER è l'altitudine della fine pista o della clearway, se maggiore |
|
|
|
|
|
|
|
Zona di contatto |
|
|
Porzione di RWY, oltre la soglia, in cui è previsto il primo contatto dei velivoli in atterraggio con la pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine |
Altitudine |
Massima altitudine della zona di contatto di una RWY per avvicinamenti di precisione |
RWY per avvicinamenti di precisione |
0,25 m o 0,25 ft |
|
|
|
|
|
|
Pendenza |
Valore |
Pendenza della zona di contatto della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
Pendenza |
|
Valore |
Pendenza della RWY |
|
|
|
|
|
|
|
Land-and-hold short operations (LAHSO) |
|
|
LAHSO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
Linea |
Localizzazione geografica delle LAHSO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Elemento protetto |
Testo |
Il nome della RWY o della via di rullaggio (TWY) è protetto |
|
|
|
|
|
|
|
Area spostata |
|
|
Porzione di una RWY tra l'inizio della RWY e la soglia spostata |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
Poligono |
Localizzazione geografica dell'area spostata |
|
|
|
|
|
|
|
|
PCN |
Testo |
PCN dell'area spostata |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di superficie |
Testo |
Tipo di superficie dell'area spostata |
|
|
|
|
|
|
|
|
Restrizioni relative agli aeromobili |
Testo |
Restrizioni all'uso per uno specifico tipo di aeromobile |
|
|
|
|
|
|
|
SWY |
|
|
Area rettangolare definita, su terra, situata alla fine della RWY di decollo disponibile, adeguatamente preparata quale area idonea a consentire l'arresto di un aeromobile in caso di interruzione del decollo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
Distanza |
Estensione longitudinale della SWY |
Se del caso |
1 m |
Critica |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
1 m |
|
|
Larghezza |
Distanza |
Larghezza della SWY |
|
1 m |
Critica |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
1 m |
|
|
Geometria |
Poligono |
Localizzazione geografica della SWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pendenza |
Valore |
Pendenza della SWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di superficie |
Testo |
Tipo di superficie della SWY |
|
|
|
|
|
|
|
Area sgombra (clearway) |
|
|
Area rettangolare definita, sul terreno o sull'acqua, sotto il controllo dell'autorità competente, scelta o preparata come area idonea al di sopra della quale un velivolo può eseguire parte della sua salita iniziale fino a un'altezza specificata |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
Distanza |
Estensione longitudinale della clearway |
|
1 m |
Essenziale |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
|
|
|
Larghezza |
Distanza |
Estensione trasversale della clearway |
|
1 m |
Essenziale |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
|
|
|
Profilo del suolo |
|
Profilo verticale (o pendenza) della clearway |
Se del caso |
|
|
|
|
|
|
Area di sicurezza di fine pista (RESA) |
|
|
Area simmetrica rispetto al prolungamento dell'asse pista e adiacente alla fine della striscia di sicurezza, destinata principalmente a ridurre il rischio di danni agli aeromobili che dovessero atterrare troppo corti od oltrepassare la fine pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
Distanza |
Estensione longitudinale della RESA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Larghezza |
Distanza |
Estensione trasversale della RESA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pendenza longitudinale |
Valore |
Pendenza longitudinale della RESA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pendenza trasversale |
Valore |
Pendenza trasversale della RESA |
|
|
|
|
|
|
|
Distanze dichiarate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Corsa disponibile per il decollo (TORA) |
Distanza |
Lunghezza della RWY dichiarata disponibile e idonea per la corsa al suolo di un velivolo in decollo |
|
1 m |
Critica |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
1 m |
|
|
Distanza disponibile per il decollo (TODA) |
Distanza |
Somma della lunghezza della corsa disponibile per il decollo e della lunghezza della clearway, ove esistente |
|
1 m |
Critica |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
1 m |
|
|
Distanza disponibile di accelerazione e arresto (ASDA) |
Distanza |
Somma della lunghezza della corsa disponibile per il decollo e della lunghezza della SWY, ove esistente |
|
1 m |
Critica |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
1 m |
|
|
Distanza disponibile per l'atterraggio (LDA) |
Distanza |
Lunghezza della RWY dichiarata disponibile e idonea per la corsa al suolo di un velivolo in atterraggio |
|
1 m |
Critica |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
1 m |
|
|
Osservazioni |
Testo |
Osservazioni, con indicazione del punto di entrata o di inizio della RWY per cui sono state dichiarate distanze ridotte alternative |
|
|
|
|
|
|
|
LGT di fine pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colore |
Testo |
Colore delle luci di fine pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica di ciascuna delle luci di fine pista |
|
|
|
|
|
|
|
LGT della SWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
Distanza |
Estensione longitudinale delle luci della SWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Colore |
Testo |
Colore delle luci della SWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica di ciascuna delle luci della SWY |
|
|
|
|
|
|
|
Sistema luminoso di avvicinamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo |
Testo |
Classificazione del sistema luminoso di avvicinamento in base ai criteri di cui al regolamento (UE) n.139/2014 e alle norme CS-ADR-DSN, in particolare la CS ADR-DSN.M.625 e la CS ADR-DSN.M.626 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
Distanza |
Estensione longitudinale del sistema luminoso di avvicinamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
Intensità |
Testo |
Codice indicante l'intensità relativa del sistema luminoso di avvicinamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica di ciascuna delle luci del sistema luminoso di avvicinamento |
|
|
|
|
|
|
|
Luci di soglia pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colore |
Testo |
Colore delle luci di soglia pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
Colore delle luci d'ala |
Testo |
Colore delle luci di soglia pista e delle luci d'ala |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica di ciascuna delle luci di soglia pista e delle luci d'ala |
|
|
|
|
|
|
|
Luci della zona di contatto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
Distanza |
Estensione longitudinale della zona di contatto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica di ciascuna delle luci della zona di contatto |
|
|
|
|
|
|
|
Impianto di indicazione ottica della pendenza di avvicinamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minima altezza occhio sulla soglia pista (MEHT) |
Altezza |
MEHT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ubicazione |
Punto |
Localizzazione geografica dell'impianto di indicazione ottica della pendenza di avvicinamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
Angolo |
Angolo |
Angolo/i nominale/i della pendenza di avvicinamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo |
Testo |
Tipo di impianto di indicazione ottica di avvicinamento (PAPI, A-PAPI., ecc.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Angolo di spostamento |
Angolo |
Quando l'asse del sistema non è parallelo all'asse pista, all'angolo si aggiunge la direzione dello spostamento, verso sinistra o verso destra |
|
|
|
|
|
|
|
|
Direzione dello spostamento |
Testo |
Quando l'asse del sistema non è parallelo all'asse pista, all'angolo si aggiunge la direzione dello spostamento, verso sinistra o verso destra |
|
|
|
|
|
|
|
Dispositivo di arresto |
|
Linea |
Localizzazione geografica del cavo del dispositivo di arresto attraverso la RWY |
|
|
|
|
|
|
|
Sistema di arresto |
|
|
Materiale ad alto assorbimento di energia, posto alla fine di una RWY o di una SWY, destinato ad essere compresso sotto il peso di un velivolo mentre esercita una forza di decelerazione sul carrello di atterraggio dell'aeromobile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
Poligono |
Localizzazione geografica del sistema di arresto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Capacità di rallentamento |
Distanza |
Capacità di rallentamento del sistema di arresto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
Distanza |
Estensione longitudinale del sistema di arresto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Larghezza |
Distanza |
Estensione trasversale del sistema di arresto |
|
|
|
|
|
|
Area coperta dal radioaltimetro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
|
Distanza |
Estensione longitudinale dell'area coperta dal radioaltimetro |
|
|
|
|
|
|
|
Larghezza |
|
Distanza |
Estensione trasversale dell'area coperta dal radioaltimetro |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Poligono |
Localizzazione geografica dell'area coperta dal radioaltimetro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 1 |
Altitudine della soglia per RWY per avvicinamenti non di precisione |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
1 m o 1ft |
1 m o 1 ft |
|
|
|
|
Altitudine della soglia per RWY per avvicinamenti di precisione |
|
0,25 m |
Critica |
Rilevati |
0,1 m o 0,1 ft |
0,5 m o 1 ft |
|
|
|
Nota 2 |
Ondulazione del geoide WGS-84 sulla soglia pista per avvicinamenti non di precisione |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
1 m o 1ft |
1 m o 1 ft |
|
|
|
|
Ondulazione del geoide WGS-84 sulla soglia pista per avvicinamenti di precisione |
|
0,25 m |
Critica |
Rilevati |
0,1 m o 0,1 ft |
0,5 m o 1 ft |
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all'origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Area di decollo e di avvicinamento finale (FATO) |
|
|
|
Area definita sulla quale viene completata la fase finale della manovra di avvicinamento per il volo stazionario (hover) o l'atterraggio o dalla quale è cominciata la manovra di decollo; la FATO usata dagli elicotteri con prestazioni di classe1 include anche l'area disponibile per il mancato decollo |
|
|
|
|
|
|
|
Punto di soglia |
|
|
Inizio della porzione della FATO utilizzabile per l'atterraggio |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica del punto di soglia della FATO |
|
1 m |
Critica |
Rilevati |
1/100 s |
1 s |
|
|
Altitudine |
Altitudine |
Altitudine del punto di soglia della FATO |
|
Cfr. nota 1 |
||||
|
|
Ondulazione del geoide |
Altezza |
Ondulazione del geoide WGS-84 nella posizione della soglia della FATO |
|
Cfr. nota 2 |
||||
|
DER |
|
|
Fine dell'area dichiarata idonea al decollo [(ossia la fine della RWY o, in caso di presenza di un'area sgombra (clearway), la fine della clearway o della FATO] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica della DER |
|
1 m |
Critica |
Rilevati |
1/100 s |
1 s |
|
|
Altitudine |
Altitudine |
La maggiore tra le altitudini dell'inizio e della fine della RWY/FATO |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo |
|
Testo |
Tipo di FATO |
|
|
|
|
|
|
|
Designazione |
|
Testo |
Designazione testuale completa dell'area di atterraggio e di decollo |
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
|
Distanza |
Estensione longitudinale della FATO |
|
1 m |
Critica |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
1 m |
|
Larghezza |
|
Distanza |
Estensione trasversale della FATO |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Poligono |
Localizzazione geografica dell'elemento FATO |
|
|
|
|
|
|
|
Pendenza |
|
Valore |
Pendenza della FATO |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di superficie |
|
Testo |
Tipo di superficie della FATO |
|
|
|
|
|
|
|
Rilevamento vero |
|
Rilevamento |
Rilevamento vero della FATO |
|
1/100 gradi |
Di routine |
Rilevati |
1/100 gradi |
|
|
Distanze dichiarate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Distanza disponibile per il decollo (TODAH) |
Distanza |
Somma della lunghezza della FATO e della lunghezza della clearway per gli elicotteri (se disponibile) |
Se applicabili, anche le distanze ridotte alternative dichiarate |
1 m |
Critica |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
|
|
|
Distanza disponibile per il mancato decollo (RTODAH) |
Distanza |
Lunghezza della FATO dichiarata disponibile e idonea, per gli elicotteri con prestazioni di classe 1, al completamento di un mancato decollo |
|
1 m |
Critica |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
|
|
|
Distanza disponibile per l'atterraggio (LDAH) |
Distanza |
Somma della lunghezza della FATO e di qualsiasi superficie supplementare dichiarata disponibile e idonea, per gli elicotteri, al completamento della manovra di atterraggio da un'altezza definita |
|
1 m |
Critica |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
|
|
|
Osservazioni |
Testo |
Osservazioni, con indicazione del punto di entrata o di inizio della RWY per cui sono state dichiarate distanze ridotte alternative |
|
|
|
|
|
|
|
Segnaletica orizzontale della FATO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione |
Testo |
Descrizione della segnaletica orizzontale della FATO |
|
|
|
|
|
|
|
Sistema luminoso di avvicinamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo |
Testo |
Classificazione del sistema luminoso di avvicinamento in base ai criteri di cui al regolamento (UE) n.139/2014 e alle norme CS-ADR-DSN, in particolare la CS ADR-DSN.M.625 e la CS ADR-DSN.M.626 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
Distanza |
Estensione longitudinale del sistema luminoso di avvicinamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
Intensità |
Testo |
Codice indicante l'intensità relativa del sistema luminoso di avvicinamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica di ciascuna delle luci del sistema luminoso di avvicinamento |
|
|
|
|
|
|
|
Luci dell'area |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione |
Testo |
Descrizione delle luci dell'area |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica di ciascuna delle luci dell'area |
|
|
|
|
|
|
|
Luci del punto di mira |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione |
Testo |
Descrizione delle luci del punto di mira |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica di ciascuna delle luci del punto di mira |
|
|
|
|
|
|
Area di contatto e di distacco (TLOF) |
|
|
|
Area in cui un elicottero può toccare il suolo o involarsi |
|
|
|
|
|
|
|
Designatore |
|
Testo |
Designazione testuale completa della TLOF |
|
|
|
|
|
|
|
Punto centrale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica del punto di soglia della TLOF |
|
1 m |
Critica |
Rilevati |
1/100 s |
1 s |
|
|
Altitudine |
Altitudine |
Altitudine del punto di soglia della TLOF |
|
Cfr. nota 1 |
||||
|
|
Ondulazione del geoide |
Altezza |
Ondulazione del geoide WGS-84 nella posizione del punto centrale |
|
Cfr. nota 2 |
||||
|
Lunghezza |
|
Distanza |
Estensione longitudinale della TLOF |
|
1 m |
Critica |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
1 m |
|
Larghezza |
|
Distanza |
Estensione trasversale della TLOF |
|
1 m |
Critica |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
1 m |
|
Geometria |
|
Poligono |
Localizzazione geografica dell'elemento TLOF |
|
|
|
|
|
|
|
Pendenza |
|
Valore |
Pendenza della TLOF |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di superficie |
|
Testo |
Tipo di superficie della TLOF |
|
|
|
|
|
|
|
Resistenza di pista |
|
Valore |
Resistenza di pista della TLOF |
|
|
|
|
1 t |
|
|
Tipo di impianto di indicazione ottica della pendenza di avvicinamento |
|
Testo |
Tipo di impianto di indicazione ottica della pendenza di avvicinamento |
|
|
|
|
|
|
|
Segnaletica orizzontale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione |
Testo |
Descrizione della segnaletica orizzontale della TLOF |
|
|
|
|
|
|
Area di sicurezza |
|
|
|
Area definita su un eliporto che circonda la FATO, è libera da ostacoli, salvo quelli necessari per la navigazione aerea, ed è intesa a ridurre i rischi di danni agli elicotteri che dovessero accidentalmente scostarsi dalla FATO |
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
|
Distanza |
Estensione longitudinale dell'area di sicurezza |
|
|
|
|
|
|
|
Larghezza |
|
Distanza |
Estensione trasversale dell'area di sicurezza |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di superficie |
|
Testo |
Tipo di superficie dell'area di sicurezza |
|
|
|
|
|
|
Area libera da ostacoli (clearway) per gli elicotteri |
|
|
|
Area definita, sul terreno o sull'acqua, scelta e/o preparata come area idonea al di sopra della quale un elicottero con prestazioni di classe 1 può accelerare e raggiungere una determinata altezza |
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
|
Distanza |
Estensione longitudinale della clearway per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
|
Profilo del suolo |
|
Valore |
Profilo verticale (o pendenza) della clearway per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 1 |
Soglia FATO per eliporti con o senza avvicinamento Point-in-Space (PinS) |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
|
|
|
|
|
Soglia FATO per eliporti destinati all'esercizio |
|
0,25 m |
Critica |
Rilevati |
1 m o 1 ft (non di precisione) 0,1 m o 0,1 ft (di precisione) |
|
|
|
|
Nota 2 |
Ondulazione del geoide WGS-84 alla soglia FATO e nel centro geometrico della TLOF, per eliporti con o senza avvicinamento PinS |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
|
|
|
|
|
Ondulazione del geoide WGS-84 alla soglia FATO e nel centro geometrico della TLOF, per eliporti destinati all'esercizio |
|
0,25 m |
Critica |
Rilevati |
1 m o 1 ft (non di precisione) 0,1 m o 0,1 ft (di precisione) |
|
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all'origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Piazzale |
|
|
|
Area definita di un aeroporto su terra, adibita alla sosta di aeromobili per l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, posta o merci, il rifornimento, il parcheggio o la manutenzione |
|
|
|
|
|
|
|
Designatore |
|
Testo |
Nome per esteso o designazione testuale completa utilizzato/a per identificare un piazzale in un aeroporto/eliporto |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Poligono |
Localizzazione geografica dell'elemento piazzale |
|
1 m |
Di routine |
Rilevati |
1/10 s |
1 s |
|
Tipo |
|
Testo |
Classificazione dell'utilizzo principale del piazzale |
|
|
|
|
|
|
|
Restrizioni relative agli aeromobili |
|
Testo |
Restrizioni all'uso (divieto) per uno specifico tipo di aeromobile |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di superficie |
|
Testo |
Tipo di superficie del piazzale |
|
|
|
|
|
|
|
Resistenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PCN |
Testo |
PCN del piazzale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di pavimentazione |
Testo |
Determinazione dell'ACN-PCN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Categoria del sottofondo |
Testo |
Categoria di resistenza del sottofondo del piazzale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pressione ammissibile |
Testo |
Categoria della pressione massima ammissibile per pneumatico o valore della pressione massima ammissibile per pneumatico |
|
|
|
|
|
|
|
|
Metodo di valutazione |
Testo |
Metodo di valutazione impiegato per determinare la resistenza del piazzale |
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine |
|
Altitudine |
Altitudine del piazzale |
|
|
|
|
|
|
TWY |
|
|
|
Percorso definito su un aeroporto su terra, destinato al rullaggio degli aeromobili per costituire un collegamento tra una parte dell'aeroporto ed un'altra |
|
|
|
|
|
|
|
Designatore |
|
Testo |
Designazione testuale completa della TWY |
|
|
|
|
|
|
|
Larghezza |
|
Distanza |
Estensione trasversale della TWY |
|
1 m |
Essenziale |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
|
|
Geometria |
|
Poligono |
Localizzazione geografica dell'elemento TWY |
|
|
|
|
|
|
|
Ponte |
|
Testo |
Tipo di ponte (nessuno, cavalcavia, sottopassaggio) |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di superficie |
|
Testo |
Tipo di superficie della TWY |
|
|
|
|
|
|
|
Resistenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PCN |
Testo |
PCN della TWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di pavimentazione |
Testo |
Determinazione dell'ACN-PCN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Categoria del sottofondo |
Testo |
Categoria di resistenza del sottofondo della TWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pressione ammissibile |
Testo |
Categoria della pressione massima ammissibile per pneumatico o valore della pressione massima ammissibile per pneumatico |
|
|
|
|
|
|
|
|
Metodo di valutazione |
Testo |
Metodo di valutazione impiegato per determinare la resistenza della via di rullaggio |
|
|
|
|
|
|
|
Restrizioni relative agli aeromobili |
|
Testo |
Restrizioni all'uso (divieto) per uno specifico tipo di aeromobile |
|
|
|
|
|
|
|
Lettera del codice di riferimento |
|
Elenco codici |
Lettera corrispondente all'apertura alare e alla larghezza del carrello principale del velivolo |
|
|
|
|
|
|
|
Punto di estensione delle estremità alari |
|
Punto/poligono |
Per gli aeroporti che accolgono velivoli con estremità alari pieghevoli, il punto in cui estendere le estremità alari |
|
|
|
|
|
|
|
Punti dell'asse pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Coordinate geografiche dei punti dell'asse della TWY |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
1/100 s |
1/100 s |
|
|
Altitudine |
Altitudine |
Altitudine dei punti dell'asse della via di rullaggio |
|
1 m |
Essenziale |
Rilevati |
|
|
|
Banchina |
|
|
Area adiacente al bordo di una superficie pavimentata, predisposta per costituire una transizione tra la pavimentazione e la superficie adiacente |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
Poligono |
Localizzazione geografica della banchina della TWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di superficie |
Testo |
Tipo di superficie della banchina della TWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Larghezza |
Distanza |
Larghezza della banchina della TWY |
|
1 m |
Essenziale |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
|
|
Linee di guida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
Linea |
Localizzazione geografica delle linee di guida |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
1/100 s |
1/100 s |
|
|
Colore |
Testo |
Colore delle linee di guida della TWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stile |
Testo |
Stile delle linee di guida della TWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Apertura alare |
Valore |
Apertura alare |
|
|
|
|
|
|
|
|
Velocità massima |
Valore |
Velocità massima |
|
|
|
|
|
|
|
|
Direzione |
Testo |
Direzione |
|
|
|
|
|
|
|
Striscia di segnalazione della posizione di attesa intermedia |
|
Linea |
Striscia di segnalazione della posizione di attesa intermedia |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
1/100 s |
1 s |
|
Segnaletica orizzontale della TWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione |
Testo |
Descrizione della segnaletica orizzontale della TWY |
|
|
|
|
|
|
|
Luci laterali della TWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione |
Testo |
Descrizione delle luci laterali della TWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica di ciascuna delle luci laterali della TWY |
|
|
|
|
|
|
|
Luci dell'asse della TWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione |
Testo |
Descrizione delle luci dell'asse della TWY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica di ciascuna delle luci dell'asse della TWY |
|
|
|
|
|
|
|
Barre di arresto (stop bar) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione |
Testo |
Descrizione delle barre di arresto |
Se del caso |
|
|
|
|
|
|
|
Ubicazione |
Linea |
Ubicazione delle barre di arresto |
|
|
|
|
|
|
|
Luci di segnalazione dell'ingresso in pista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione |
Testo |
Descrizione delle luci di segnalazione dell'ingresso in pista e delle altre misure di protezione della RWY |
Se del caso |
|
|
|
|
|
|
|
Ubicazione |
Punto |
Ubicazione della barra di arresto |
Configurazione A |
|
|
|
|
|
|
|
Ubicazione |
Linea |
Ubicazione della barra di arresto |
Configurazione B |
|
|
|
|
|
|
Posizione attesa pista |
|
|
Posizione designata intesa a proteggere una RWY, una superficie di limitazione degli ostacoli o un'area critica/sensibile di un sistema di atterraggio strumentale (ILS) o a microonde (MLS), presso la quale gli aeromobili in rullaggio ed i veicoli devono fermarsi ed attendere, a meno che diversamente autorizzati dalla torre di controllo dell'aeroporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
Linea |
Localizzazione geografica della posizione attesa pista |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
1/100 s |
1 s |
|
|
RWY protetta |
Testo |
Designatore della RWY protetta |
|
|
|
|
|
|
|
|
Arresto categoria |
Elenco codici |
Categoria (CAT) della RWY (0, I, II, III) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Testo RWY ahead |
Testo |
Testo come nella segnaletica orizzontale; ad es. «RWY AHEAD» o «RUNWAY AHEAD» |
|
|
|
|
|
|
|
Posizione di attesa intermedia |
Geometria |
Linea |
Localizzazione geografica della posizione di attesa intermedia: posizione definita ai fini del controllo del traffico, presso la quale gli aeromobili in rullaggio e i veicoli devono fermarsi e attendere l'autorizzazione a proseguire, quando così istruiti dalla torre di controllo dell'aeroporto |
|
|
|
|
|
|
TWY a terra per elicotteri |
|
|
|
Via di rullaggio destinata al movimento a terra di elicotteri con carrello di atterraggio su ruote |
|
|
|
|
|
|
|
Designatore |
|
Testo |
Designazione testuale completa della TWY a terra per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
|
Punti dell'asse pista |
|
Punto |
Localizzazione geografica dei punti dell'asse della TWY a terra per elicotteri |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati/calcolati |
|
|
|
Altitudine |
|
Altitudine |
Altitudine della TWY a terra per elicotteri |
|
1 m |
Essenziale |
Rilevati |
|
|
|
Larghezza |
|
Distanza |
Estensione trasversale della TWY a terra per elicotteri |
|
1 m |
Essenziale |
Rilevati |
|
|
|
Tipo di superficie |
|
Testo |
Tipo di superficie della TWY a terra per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
|
Marking di intersezione |
|
Linea |
Marking di intersezione della TWY a terra per elicotteri |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
1/100 s |
1 s |
|
Illuminazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione |
Testo |
Descrizione delle luci della TWY a terra per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica di ciascuna delle luci della TWY a terra per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
|
Segnaletica orizzontale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione |
Testo |
Descrizione della segnaletica orizzontale della TWY a terra per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
TWY in volo per elicotteri |
|
|
|
Percorso definito sulla superficie per il rullaggio in volo degli elicotteri |
|
|
|
|
|
|
|
Designatore |
|
|
Designazione testuale completa della TWY in volo per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
|
Punti dell'asse pista |
|
Punto |
Localizzazione geografica dei punti dell'asse della TWY in volo per elicotteri |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati/calcolati |
|
|
|
Altitudine |
|
Altitudine |
Altitudine della TWY in volo per elicotteri |
|
1 m |
Essenziale |
Rilevati |
|
|
|
Larghezza |
|
Distanza |
Estensione trasversale della TWY in volo per elicotteri |
|
1 m |
Essenziale |
Rilevati |
|
|
|
Tipo di superficie |
|
Testo |
Tipo di superficie della TWY in volo per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
|
Illuminazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione |
Testo |
Descrizione delle luci della TWY in volo per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Localizzazione geografica di ciascuna delle luci della TWY in volo per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
|
Segnaletica orizzontale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione |
Testo |
Descrizione della segnaletica orizzontale della TWY in volo per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
Rotte di transito in volo per elicotteri |
|
|
|
Percorso definito, stabilito per il movimento degli elicotteri da una parte all'altra di un eliporto; un percorso di rullaggio include una TWY a terra o in volo per elicotteri centrata sul percorso stesso |
|
|
|
|
|
|
|
Designatore |
|
Testo |
Designatore della rotta di transito in volo per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Linea |
Localizzazione geografica della rotta di transito in volo per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
|
Larghezza |
|
Distanza |
Estensione trasversale della rotta di transito in volo per elicotteri |
|
1 m |
Essenziale |
Rilevati |
|
|
Punto di controllo INS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ubicazione |
|
Punto |
Localizzazione geografica del punto di controllo INS |
Se disponibile |
0,5 m |
Di routine |
Rilevati |
1/100 s |
1/100 s |
Punto di controllo VOR (radiofaro omnidirezionale) VHF (altissima frequenza) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ubicazione |
|
Punto |
Localizzazione geografica del punto di controllo VOR |
Se disponibile |
|
|
|
|
|
|
Frequenza |
|
Valore |
Frequenza del punto di controllo VOR |
|
|
|
|
|
|
Punto di controllo altimetrico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ubicazione |
|
Punto |
Localizzazione geografica dei punti di controllo altimetrici |
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine |
|
Altitudine |
Altitudine dei punti di controllo altimetrici |
|
|
|
|
|
|
Piazzola per aeromobili |
|
|
|
Specifica area di un piazzale adibita al parcheggio degli aeromobili |
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
|
Testo |
Nome del punto di sosta per aeromobili |
|
|
|
|
|
|
|
Punti di sosta per aeromobili |
Ubicazione |
Punto |
Localizzazione geografica del punto di sosta per aeromobili |
|
0,5 m |
Di routine |
Rilevati |
1/100 s |
1/100 s |
|
|
Tipi di aeromobili |
Elenco codici |
Tipi di aeromobili |
|
|
|
|
|
|
|
Segnale di identificazione |
|
Testo |
Descrizione del segnale di identificazione della piazzola per aeromobili |
|
|
|
|
|
|
|
Sistema di guida per parcheggio a vista |
|
Testo |
Descrizione del sistema di guida per parcheggio a vista nella piazzola per aeromobili |
|
|
|
|
|
|
|
Area di parcheggio/stazionamento |
|
Poligono |
Localizzazione geografica dell'area di parcheggio/stazionamento |
|
|
|
|
|
|
|
Passerella telescopica (jetway) |
|
Elenco codici |
Jetway disponibile presso la piazzola per aeromobili |
|
|
|
|
|
|
|
Carburante |
|
Elenco codici |
Carburante disponibile presso la piazzola per aeromobili |
|
|
|
|
|
|
|
Alimentazione a terra |
|
Elenco codici |
Alimentazione a terra disponibile presso la piazzola per aeromobili |
|
|
|
|
|
|
|
Traino |
|
Elenco codici |
Traino disponibile presso la piazzola per aeromobili |
|
|
|
|
|
|
|
Terminale |
|
Testo |
Riferimento del terminale aeroportuale |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di superficie |
|
Testo |
Tipo di superficie della piazzola per aeromobili |
|
|
|
|
|
|
|
Restrizioni relative agli aeromobili |
|
Testo |
Restrizioni all'uso (divieto) per uno specifico tipo di aeromobile |
|
|
|
|
|
|
|
PCN |
|
Testo |
PCN della piazzola per aeromobili |
|
|
|
|
|
|
|
Linea di guida per la piazzola |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
Linea |
Localizzazione geografica della linea di guida per la piazzola |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
1/100 s |
|
|
|
Altitudine |
Altitudine |
Altitudine dei punti della linea di guida per il parcheggio |
|
1 m |
Essenziale |
Rilevati |
|
|
|
|
Direzione |
Testo |
Direzione della linea di guida per la piazzola |
|
|
|
|
|
|
|
|
Apertura alare |
Valore |
Apertura alare |
|
|
|
|
|
|
|
|
Colore |
Elenco codici |
Colore della linea di guida per la piazzola |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stile |
Elenco codici |
Stile della linea di guida per la piazzola |
|
|
|
|
|
|
Piazzola per elicotteri |
|
|
|
Piazzola per aeromobili adatta al parcheggio di un elicottero, in cui terminano le operazioni di circolazione al suolo o dove un elicottero può effettuare una operazione di presa di contatto o involarsi per una traslazione in effetto suolo |
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
|
Testo |
Nome della piazzola per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
|
Ubicazione |
|
Punto |
Localizzazione geografica del punto di sosta/dei punti di controllo INS per elicotteri |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
1/100 s |
|
Area di de-icing |
|
|
|
Impianto per la rimozione di brina, ghiaccio o neve dai velivoli (de-icing o sghiacciamento) per pulire le superfici e/o per un trattamento protettivo (anti-icing o antighiaccio) delle superfici pulite degli aeroplani contro la formazione di brina o di ghiaccio e l'accumulo di neve o neve mista ad acqua, per un limitato periodo di tempo |
|
|
|
|
|
|
|
Identificatore |
|
Testo |
Identificatore dell'area di de-icing |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Poligono |
Localizzazione geografica dell'area di de-icing |
|
1 m |
Di routine |
Rilevati |
1/10 s |
1 s |
|
Tipo di superficie |
|
Testo |
Tipo di superficie dell'area di de-icing |
|
|
|
|
|
|
|
Base per ID |
|
Testo |
Nome del rispettivo elemento della TWY, del parcheggio o del piazzale |
|
|
|
|
|
|
|
Restrizioni relative agli aeromobili |
|
Testo |
Restrizioni all'uso (divieto) per uno specifico tipo di aeromobile |
|
|
|
|
|
|
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all'origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Impianto di comunicazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Designazione del servizio |
|
Testo |
Designazione del servizio fornito |
|
|
|
|
|
|
|
Nominativo |
|
Testo |
Nominativo dell'impianto di comunicazione |
|
|
|
|
|
|
|
Canale |
|
Testo |
Canale/frequenza dell'impianto di comunicazione |
|
|
|
|
|
|
|
Indirizzo di connessione |
|
Testo |
Indirizzo di connessione dell'impianto |
Se del caso |
|
|
|
|
|
|
Orario |
|
Programma |
Orario di servizio della stazione che serve l'ente |
|
|
|
|
|
|
2. Dati sullo spazio aereo
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all’origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Spazio aereo ATS |
|
|
|
Spazio aereo di dimensioni definite, designato alfabeticamente, entro cui possono operare determinati tipi di voli e per i quali sono specificati i servizi ATS e le regole per le operazioni di traffico aereo |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo |
|
Testo |
Tipi di spazio aereo ATS in conformità all’appendice 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 (SERA) |
|
|
|
|
|
|
|
Designazione |
|
Testo |
Designatore assegnato allo spazio aereo dall’autorità competente |
|
|
|
|
|
|
|
Limiti laterali |
|
Poligono |
Superficie che definisce la forma orizzontale dello spazio aereo |
|
Cfr. nota 1 |
||||
|
Limiti verticali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Limite superiore |
Altitudine |
Limite superiore dello spazio aereo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Limite inferiore |
Altitudine |
Limite inferiore dello spazio aereo |
|
50 m |
Di routine |
Calcolati |
50 m o 100 ft |
50 m o 100 ft |
|
Classe di spazio aereo |
|
Elenco codici |
Classificazione dello spazio aereo che determina le regole operative, i requisiti di volo e i servizi forniti |
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine di transizione |
|
Altitudine |
Altitudine alla quale o al di sotto della quale la posizione verticale di un aeromobile è controllata con riferimento alle altitudini |
|
|
|
|
|
|
|
Orario |
|
Programma |
Orario dello spazio aereo |
|
|
|
|
|
|
|
Ente ATS |
|
|
Ente che fornisce il servizio |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
Testo |
Nome dell’ente che fornisce il servizio |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nominativo |
Testo |
Nominativo della stazione aeronautica che serve l’ente |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lingua |
Elenco codici |
Informazioni sulle lingue utilizzate, con indicazione dell’area e delle condizioni e relative indicazioni temporali e geografiche, se del caso |
|
|
|
|
|
|
|
|
Applicabilità |
Testo |
Informazioni sull’area e sulle condizioni e relative indicazioni temporali |
|
|
|
|
|
|
|
|
Orario di servizio |
Programma |
Orario di servizio della stazione che serve l’ente |
|
|
|
|
|
|
|
Frequenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valore |
Valore |
Frequenza dello spazio aereo ATS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Finalità |
Testo |
Indicazioni per specifiche finalità della frequenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 1 |
FIR, UIR |
|
2 km |
Di routine |
Dichiarati |
1 min |
Come da grafico |
|
|
|
|
TMA, CTA |
|
100 m |
Essenziale |
Calcolati |
1 s |
Come da grafico |
|
|
|
|
Regione di controllo (CTR) |
|
100 m |
Essenziale |
Calcolati |
1 s |
Come da grafico |
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all’origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Spazio aereo per attività speciali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo |
|
Elenco codici |
Tipo di spazio aereo per attività speciali (cfr. nota 1) |
|
|
|
|
|
|
|
Identificazione |
|
Testo |
Identificativo assegnato per identificare in maniera univoca lo spazio aereo |
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
|
Testo |
Nome assegnato allo spazio aereo da un’autorità designata dallo Stato membro |
|
|
|
|
|
|
|
Limiti laterali |
|
Poligono |
Superficie che definisce la forma orizzontale dello spazio aereo |
|
Cfr. nota 2 solo per le aree P, R e D |
||||
|
Limiti verticali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Limite superiore |
Altitudine |
Limite superiore dello spazio aereo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Limite inferiore |
Altitudine |
Limite inferiore dello spazio aereo |
|
|
|
|
|
|
|
Restrizione |
|
Testo |
Tipo di restrizione o natura del pericolo |
|
|
|
|
|
|
|
Attivazione |
|
Testo |
Informazioni sul sistema e sui mezzi per gli annunci di attivazione, nonché informazioni sui voli civili e sulle procedure applicabili relative alla zona di identificazione della difesa aerea (ADIZ) |
|
|
|
|
|
|
|
Periodo di attività |
|
Programma |
Intervallo di tempo durante il quale si svolge l’attività speciale |
|
|
|
|
|
|
|
Rischio di intercettazione |
|
Testo |
Rischio di intercettazione in caso di penetrazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di cui alla nota 1 |
Zona vietata |
Nota 2 |
100 m |
Essenziale |
Calcolati |
1 s |
Come da grafico |
|
|
|
|
Zona regolamentata |
|
2 km |
Di routine |
Dichiarati |
1 min |
Come da grafico |
|
|
|
|
Zona pericolosa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zona di esercitazioni militari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zona di addestramento militare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADIZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altro |
|
|
|
|
|
|
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all’origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Altro spazio aereo regolamentato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo |
|
Testo |
Tipo di spazio aereo [separazione verticale minima ridotta (RVSM), trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) ecc.] |
|
|
|
|
|
|
|
Identificazione |
|
Testo |
Identificativo assegnato per identificare in maniera univoca lo spazio aereo |
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
|
Testo |
Nome assegnato allo spazio aereo da un’autorità designata dallo Stato membro |
|
|
|
|
|
|
|
Limiti laterali |
|
Poligono |
Superficie che definisce la forma orizzontale dello spazio aereo |
|
|
|
|
|
|
|
Limiti verticali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Limite superiore |
Altitudine |
Limite superiore dello spazio aereo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Limite inferiore |
Altitudine |
Limite inferiore dello spazio aereo |
|
|
|
|
|
|
|
Restrizione |
|
Testo |
Tipo di restrizione, se del caso |
|
|
|
|
|
|
|
Attivazione |
|
Testo |
Informazioni sul sistema e sui mezzi per gli annunci di attivazione, nonché informazioni sui voli civili e sulle procedure ADIZ applicabili |
|
|
|
|
|
|
|
Periodo di attività |
|
Programma |
Intervallo di tempo durante il quale si svolge l’attività speciale |
|
|
|
|
|
|
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all’origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Settore di controllo ATS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Identificazione |
|
Testo |
Identificativo assegnato al settore |
|
|
|
|
|
|
|
Limiti laterali |
|
Poligono |
Superficie che definisce la forma orizzontale del settore ATC |
|
|
|
|
|
|
|
Limiti verticali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Limite superiore |
Altitudine |
Limite superiore del settore |
|
|
|
|
|
|
|
|
Limite inferiore |
Altitudine |
Limite inferiore del settore |
|
|
|
|
|
|
3. Dati sulle rotte ATS e su altre rotte
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all'origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Rotta ATS |
|
|
|
Specifica rotta progettata per incanalare il flusso del traffico secondo quanto necessario per la fornitura dei servizi ATS |
|
|
|
|
|
|
|
Designatore |
|
Testo |
Designatori delle rotte ATS in conformità all'allegato XI (parte FPD) del presente regolamento |
|
|
|
|
|
|
|
Prefisso del designatore |
|
Testo |
Prefisso del designatore della rotta, come indicato alla nota 1 |
|
|
|
|
|
|
Altra rotta |
|
|
|
Specifica rotta destinata a incanalare il flusso del traffico secondo necessità, senza la fornitura di servizi ATS |
|
|
|
|
|
|
|
Designatore |
|
Testo |
Designatore della rotta |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo |
|
Testo |
Tipo di rotta (ad esempio rotte di navigazione VFR non controllate) |
|
|
|
|
|
|
|
Regole di volo |
|
Elenco codici |
Informazioni sulle regole di volo che si applicano alla rotta (IFR/VFR) |
|
|
|
|
|
|
Segmento di rotta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dal punto |
|
|
Riferimento al primo punto di un segmento di rotta |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
Testo |
Designatori in codice o nomi in codice di un punto significativo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Segnalazioni |
Elenco codici |
Indicazione dell'obbligo di segnalazione ATS/MET come «obbligatorio» o «su richiesta» |
|
|
|
|
|
|
|
Al punto |
|
|
Riferimento al secondo punto di un segmento di rotta |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
Testo |
Designatori in codice o nomi in codice di un punto significativo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Segnalazioni |
Elenco codici |
Indicazione dell'obbligo di segnalazione ATS/MET come «obbligatorio» o «su richiesta» |
|
|
|
|
|
|
|
Traccia |
|
Rilevamento |
Traccia, o rilevamento radiale o magnetico VOR di un segmento di rotta |
|
1/10 grado (terminale partenza arrivo) |
Di routine (terminale partenza arrivo) |
Calcolati (terminale partenza arrivo) |
1 grado (terminale partenza arrivo) |
1 grado (terminale partenza arrivo) |
|
Punto di commutazione |
|
Punto |
Punto presso il quale si prevede che un aeromobile che naviga lungo un segmento di rotta ATS, definito con riferimento ai rilevamenti di un VOR, trasferisca i riferimenti primari di navigazione da una stazione posta dietro l'aeromobile alla stazione più vicina posta in avanti rispetto all'aeromobile |
Nel caso di un radiale VOR |
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
|
Distanza |
Distanza geodetica tra «dal punto» e «al punto» |
|
Cfr. nota 2 |
||||
|
Limite superiore |
|
Altitudine |
Limite superiore del segmento di rotta |
|
|
|
|
|
|
|
Limite inferiore |
|
Altitudine |
Limite inferiore del segmento di rotta |
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine minima di rotta (MEA) |
|
Altitudine |
Altitudine di un segmento di rotta che fornisce un'adeguata ricezione degli impianti di navigazione e delle comunicazioni ATS interessati, è conforme alla struttura dello spazio aereo e assicura la necessaria separazione dagli ostacoli |
|
50 m |
Di routine |
Calcolati |
50 m o 100 ft |
50m o 100ft |
|
Altitudine minima di separazione dagli ostacoli (MOCA) |
|
Altitudine |
Altitudine minima di un segmento definito che assicura la necessaria separazione dagli ostacoli |
|
50 m |
Di routine |
Calcolati |
50 m o 100 ft |
50m o 100ft |
|
Altitudine minima di volo |
|
Altitudine |
Altitudine minima di volo |
|
50 m |
Di routine |
Calcolati |
50 m o 100 ft |
50m o 100ft |
|
Limiti laterali |
|
Distanza |
Limiti laterali della rotta |
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine minima di area (AMA) |
|
Altitudine |
Altitudine minima da usarsi in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC), che assicura una separazione verticale minima dagli ostacoli presenti in un'area specifica, normalmente definita da paralleli e meridiani |
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine minima di vettoramento (MVA) |
|
Altitudine |
MVA |
|
|
|
|
|
|
|
Restrizioni |
|
Testo |
Indicazione di eventuali restrizioni di velocità e livello/altitudine nell'area, se del caso |
|
|
|
|
|
|
|
Direzione dei livelli di crociera |
|
|
Indicazione della direzione del livello di crociera [pari, dispari, nessuno (NIL)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
In avanti |
Elenco codici |
Indicazione della direzione del livello di crociera (pari, dispari, NIL) dal primo punto al secondo punto del segmento di rotta |
|
|
|
|
|
|
|
|
Indietro |
Elenco codici |
Indicazione della direzione del livello di crociera (pari, dispari, NIL) dal secondo punto al primo punto del segmento di rotta |
|
|
|
|
|
|
|
Disponibilità |
|
Testo |
Informazioni sulla disponibilità della rotta |
|
|
|
|
|
|
|
Classe di spazio aereo |
|
Testo |
Classificazione dello spazio aereo che determina le regole operative, i requisiti di volo e i servizi forniti |
|
|
|
|
|
|
|
Requisiti per la navigazione basata sulle prestazioni (PBN) |
|
|
Navigazione d'area basata su requisiti PBN per gli aeromobili che operano lungo una rotta ATS, in base alla procedura di avvicinamento strumentale, o in uno spazio aereo designato |
Solo PBN |
|
|
|
|
|
|
|
Specifiche di navigazione |
Testo |
Designazione delle specifiche di navigazione applicabili a uno o più segmenti determinati; esistono due tipi di specifiche di navigazione: a) specifiche di prestazioni di navigazione richieste (RNP): specifiche di navigazione basate sulla navigazione d'area che include l'obbligo di monitoraggio delle prestazioni e di allarme, designate dal prefisso RNP, ad esempio RNP 4, RNP APCH; b) specifiche di navigazione d'area (RNAV): specifiche di navigazione basate sulla navigazione d'area che non include l'obbligo di monitoraggio delle prestazioni e di allarme, designate dal prefisso RNAV, ad esempio RNAV 5, RNAV 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Requisiti relativi alle prestazioni di navigazione |
Testo |
Requisito di accuratezza della navigazione per ogni segmento di rotta PBN (RNAV o RNP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Requisiti relativi ai sensori |
Testo |
Indicazione dei requisiti relativi ai sensori, comprese eventuali limitazioni delle specifiche di navigazione |
|
|
|
|
|
|
|
Ente di controllo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
Testo |
Nome dell'ente che fornisce il servizio |
|
|
|
|
|
|
|
|
Canale |
Testo |
Canale/frequenza di funzionamento dell'ente di controllo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Indirizzo di connessione |
Testo |
Codice specifico utilizzato per la connessione data link all'ente ATS di controllo |
Se applicabile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 1 |
U = superiore |
Nota 2 |
1/10 km |
Di routine |
Calcolati |
1/10 km o 1/10 NM |
1 km o 1 NM |
|
|
|
|
H = elicottero |
|
1/100 km |
Essenziale |
Calcolati |
1/100 km o 1/100 NM |
1 km o 1 NM |
|
|
|
|
S = supersonico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T = tacan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altro |
|
|
|
|
|
|
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all'origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Waypoint |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Identificazione |
|
Testo |
Nomi, designatori in codice o nomi in codice assegnati al punto significativo |
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
|
Punto |
Localizzazione geografica del waypoint |
|
100 m |
Essenziale |
Rilevati/calcolati |
1 s |
1 s |
|
Formazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausilio alla navigazione (navaid) |
Testo |
Identificativo della stazione per il riferimento VOR/DME |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rilevamento |
Rilevamento |
Rilevamento al riferimento VOR/DME se il waypoint non gli è affiancato |
|
Cfr. nota 1 in appresso |
||||
|
|
Distanza |
Distanza |
Distanza dal riferimento VOR/DME se il waypoint non gli è affiancato |
|
Cfr. nota 2 in appresso |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 1 |
1/10 gradi |
Di routine |
Calcolati |
1/10 gradi |
1/10 gradi |
|
|
|
|
|
|
1/100 gradi |
Essenziale |
Calcolati |
1/100 gradi |
1/10 gradi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Calcolati |
|
|
|
|
|
|
|
Nota 2 |
1/10 km |
Di routine |
Calcolati |
1/10 km o 1/10 NM |
2/10 km (1/10 NM) |
|
|
|
|
|
|
1/100 km |
Essenziale |
Calcolati |
1/100 km o 1/100 NM |
2/10 km (1/10 NM) |
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all'origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Attesa in rotta |
|
|
|
Manovra predefinita che mantiene gli aeromobili entro un determinato spazio aereo in attesa di ulteriore autorizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
Identificazione |
|
Testo |
Identificazione della procedura di attesa |
|
|
|
|
|
|
|
Fix |
|
Testo |
Identificativo del fix per la procedura di attesa |
|
100 m |
Essenziale |
Rilevati/calcolati |
1 s |
1 s |
|
Waypoint |
|
Punto |
Localizzazione geografica del waypoint di attesa |
|
|
|
|
|
|
|
Traccia di avvicinamento |
|
Rilevamento |
Traccia di avvicinamento della procedura di attesa |
|
|
|
|
|
|
|
Direzione di virata |
|
Testo |
Direzione della virata di procedura |
|
|
|
|
|
|
|
Velocità |
|
Valore |
Massima velocità all'aria indicata |
|
|
|
|
|
|
|
Livello |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minimo livello di attesa |
Altitudine |
Minimo livello di attesa della procedura di attesa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Massimo livello di attesa |
Altitudine |
Massimo livello di attesa della procedura di attesa |
|
|
|
|
|
|
|
Tempo/distanza di allontanamento |
|
Valore |
Valore del tempo/della distanza della procedura di attesa |
|
|
|
|
|
|
|
Ente di controllo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
Testo |
Indicazione dell'ente di controllo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Frequenza |
Valore |
Canale/frequenza di funzionamento dell'ente di controllo |
|
|
|
|
|
|
|
Procedura speciale di ingresso nel circuito di attesa |
|
Testo |
Descrizione testuale della procedura speciale di ingresso mediante VOR/DME |
Quando sia stata stabilita una radiale di ingresso verso un fix secondario alla fine del tratto in allontanamento per un circuito di attesa VOR/DME |
|
|
|
|
|
4. Dati per le procedure di volo strumentale
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all’origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Procedura |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Identificazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Guida al segmento di avvicinamento finale (FAS) |
Elenco codici |
Nome indicante il tipo di ausilio alla radionavigazione che fornisce la guida laterale all’avvicinamento finale, ad esempio ILS, VOR, RNAV ecc. |
APCH |
|
|
|
|
|
|
|
RWY |
Testo |
Designatore di RWY della direzione di atterraggio e decollo, ad esempio 27, 35L, 01R |
|
|
|
|
|
|
|
|
Circuitazione |
Elenco codici |
Indica se la procedura è/non è un avvicinamento con circuitazione (circling approach) |
APCH |
|
|
|
|
|
|
|
Codice multiplo |
Testo |
Si utilizza un suffisso ad una lettera partendo dalla lettera «z», a seconda del tipo di ausilio alla radionavigazione, quando due o più procedure verso la stessa RWY non possono essere distinte soltanto mediante il tipo di ausilio alla radionavigazione, ad esempio VOR y RWY 20 o VOR z RWY 20 |
APCH |
|
|
|
|
|
|
|
Limitatore NS |
Testo |
Informazioni specifiche per sensore in caso di limitazione d’impiego |
Solo PBN |
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
Testo |
Nome della procedura di volo strumentale |
|
|
|
|
|
|
|
Designazione in linguaggio chiaro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicatore di base |
Testo |
L’indicatore di base deve consistere nel nome o nei nomi in codice del punto significativo in cui termina la rotta standard di partenza |
SID, STAR |
|
|
|
|
|
|
|
Indicatore di validità |
Testo |
L’indicatore di validità deve essere un numero compreso tra 1 e 9 |
SID, STAR |
|
|
|
|
|
|
|
Indicatore di rotta |
Testo |
L’indicatore di rotta deve essere una lettera dell’alfabeto. Le lettere «I» e «O» non devono essere usate |
SID, STAR |
|
|
|
|
|
|
|
Indicazione visiva |
Testo |
Indica se la rotta è stata stabilita per aeromobili che operano secondo le regole VFR |
Solo VFR |
|
|
|
|
|
|
Designazione in codice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Punto significativo |
Testo |
Designatore in codice o nomi in codice del punto significativo |
SID, STAR |
|
|
|
|
|
|
|
Indicatore di validità |
Testo |
Indicatore di validità della procedura |
SID, STAR |
|
|
|
|
|
|
|
Indicatore di rotta |
Testo |
Indicatore di rotta della procedura |
SID, STAR |
|
|
|
|
|
|
Tipo di procedura |
|
Elenco codici |
Indicazione del tipo di procedura (partenza, arrivo, avvicinamento, altro) |
|
|
|
|
|
|
|
PBN o convenzionale |
|
Elenco codici |
Indica se la procedura è PBN o convenzionale |
Solo IFR |
|
|
|
|
|
|
Tipo di precisione |
|
Testo |
Tipo di procedura strumentale; le procedure di avvicinamento strumentale sono classificate come segue: a) procedura di avvicinamento non di precisione (NPA): procedura di avvicinamento strumentale che utilizza la guida laterale ma non verticale; b) procedura di avvicinamento con guida verticale (APV): procedura strumentale che utilizza la guida laterale e verticale, ma che non soddisfa i requisiti stabiliti per le operazioni di avvicinamento e atterraggio di precisione; c) procedura di avvicinamento di precisione (PA): procedura di avvicinamento strumentale che utilizza la guida laterale e verticale di precisione con le minime determinate dalla categoria di operazioni |
APCH |
|
|
|
|
|
|
Categoria di aeromobili |
|
Elenco codici |
Indicazione delle categorie di aeromobili cui è destinata la procedura |
|
|
|
|
|
|
|
►C4 Declinazione magnetica ◄ |
|
Valore |
►C4 Declinazione magnetica considerata per la progettazione della procedura ◄ |
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine/altezza di separazione dagli ostacoli (OCA/H) |
|
|
OCA/H |
APCH |
|
|
|
|
|
|
|
Categoria di aeromobili |
Elenco codici |
Categoria di aeromobili |
APCH |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di avvicinamento |
Elenco codici |
Tipo di avvicinamento (ad esempio diretto, cat. I, cat. II, LLZ, circuitazione ecc.) o ausilio alla navigazione specifico (ad esempio step-down fix) o una particolare specifica di navigazione |
APCH |
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine |
Altitudine |
Altitudine minima utilizzata nel determinare la conformità agli opportuni criteri di separazione dagli ostacoli |
APCH |
|
Essenziale |
|
|
|
|
|
Altezza |
Altezza |
Altezza minima al di sopra dell’altitudine della pertinente soglia di RWY o dell’altitudine dell’aeroporto, a seconda dei casi, utilizzata per stabilire la conformità agli opportuni criteri di separazione dagli ostacoli |
APCH |
|
Essenziale |
|
|
|
|
Altitudine/altezza di decisione (DA/H) |
|
|
DA/H |
APCH |
|
|
|
|
|
|
|
Categoria di aeromobili |
Elenco codici |
Categoria di aeromobili |
APCH |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di avvicinamento |
Elenco codici |
Tipo di avvicinamento (ad esempio diretto, circuitazione ecc.) o ausilio alla navigazione specifico (ad esempio step-down fix) o una particolare specifica di navigazione |
APCH |
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine |
Altitudine |
Altitudine specifica, in un’operazione di avvicinamento strumentale 3D, alla quale deve essere iniziata una procedura di mancato avvicinamento se non è stato stabilito il riferimento visivo richiesto per proseguire l’avvicinamento |
APCH |
|
|
|
|
|
|
|
Altezza |
Altezza |
Altezza specifica, in un’operazione di avvicinamento strumentale 3D, alla quale deve essere iniziata una procedura di mancato avvicinamento se non è stato stabilito il riferimento visivo richiesto per proseguire l’avvicinamento |
APCH |
|
|
|
|
|
|
Altitudine/altezza minima di discesa (MDA/H) |
|
|
MDA/H |
APCH |
|
|
|
|
|
|
|
Categoria di aeromobili |
Elenco codici |
Categoria di aeromobili |
APCH |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di avvicinamento |
Elenco codici |
Tipo di avvicinamento (ad esempio diretto, circuitazione ecc.) o ausilio alla navigazione specifico (ad esempio step-down fix) o una particolare specifica di navigazione |
APCH |
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine |
Altitudine |
Altitudine specifica, in un’operazione di avvicinamento strumentale 2D o di avvicinamento con circuitazione, al di sotto della quale la discesa non deve essere iniziata senza il riferimento visivo richiesto |
APCH |
|
|
|
|
|
|
|
Altezza |
Altezza |
Altezza specifica, in un’operazione di avvicinamento strumentale 2D o di avvicinamento con circuitazione, al di sotto della quale la discesa non deve essere iniziata senza il riferimento visivo richiesto |
APCH |
|
|
|
|
|
|
Altitudine minima di settore (MSA) |
|
|
La più bassa altitudine utilizzabile che assicura una separazione minima dagli ostacoli di 300 m (1 000 ft) al di sopra di tutti gli oggetti situati in un’area contenuta entro un settore di cerchio di 46 km (25 NM) di raggio con centro su un ausilio alla radionavigazione |
Solo IFR |
|
|
|
|
|
|
|
Angolo di inizio settore |
Angolo |
Angolo di inizio di un settore |
|
|
|
|
|
|
|
|
Angolo di fine settore |
Angolo |
Angolo di fine di un settore |
|
|
|
|
|
|
|
|
Basato su fix |
Testo |
Centro dell’MSA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine |
Altitudine |
Altitudine minima per ogni settore |
|
|
|
|
|
|
|
|
Restrizioni |
Testo |
MSA: la più bassa altitudine utilizzabile che assicura una separazione minima dagli ostacoli di 300 m (1 000 ft) al di sopra di tutti gli oggetti situati in un’area contenuta entro un settore di cerchio di 46 km (25 NM) di raggio con centro su un ausilio alla radionavigazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
Raggio |
Valore |
Raggio di ciascun settore |
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine di arrivo nell’area terminale |
|
|
La più bassa altitudine che assicura una separazione minima dagli ostacoli di 300 m (1 000 ft) al di sopra di tutti gli oggetti situati in un arco di cerchio definito di 46 km (25 NM) di raggio con centro sul fix di avvicinamento iniziale (IAF) o, in mancanza di IAF, sul fix di avvicinamento intermedio (IF), delimitata da linee continue che congiungono l’estremità dell’arco all’IF; la combinazione di più TAA associata a una procedura di avvicinamento può giustificare un’area di 360 gradi intorno all’IF |
Solo APCH o PBN |
|
|
|
|
|
|
|
Punto di riferimento |
Testo |
Punto di riferimento della TAA (IAF o IF) |
|
|
|
|
|
|
|
|
IAF |
Testo |
Punto di riferimento IAF della TAA |
|
|
|
|
|
|
|
|
IF |
Testo |
Punto di riferimento IF della TAA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Distanza dall’IAF |
Distanza |
Distanza tra il confine dell’area della TAA e l’IAF |
|
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine |
Altitudine |
Valore dell’altitudine all’arrivo nell’area terminale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Angolo di inizio settore |
Angolo |
Angolo di inizio di un settore (rilevato rispetto al punto di riferimento della TAA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Angolo di fine settore |
Angolo |
Angolo di fine di un settore (rilevato rispetto al punto di riferimento della TAA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Arco discendente |
Distanza |
Raggio dell’area interna ad un’altitudine inferiore |
|
|
|
|
|
|
|
Nome della specifica di navigazione |
|
Testo |
Insieme di requisiti degli aeromobili e degli equipaggi di condotta necessari per consentire operazioni PBN all’interno di uno spazio aereo definito; esistono due tipi di specifiche di navigazione: a) specifiche RNP: specifiche di navigazione basate sulla navigazione d’area che include l’obbligo di monitoraggio delle prestazioni e di allarme, designate dal prefisso RNP, ad esempio RNP 4, RNP APCH; b) specifiche RNAV: specifiche di navigazione basate sulla navigazione d’area che non include l’obbligo di monitoraggio delle prestazioni e di allarme, designate dal prefisso RNAV, ad esempio RNAV 5, RNAV 1 |
Solo PBN |
|
|
|
|
|
|
Minimi operativi |
|
Testo |
Minimi operativi di aeroporto: limiti di utilizzo di un aeroporto per: a) il decollo, in termini di RVR e/o visibilità e, se necessario, condizioni di nuvolosità; b) l’atterraggio in operazioni di avvicinamento e di atterraggio di precisione, espressi in termini di visibilità e/o RVR e DA/H, a seconda della categoria dell’operazione; c) l’atterraggio in operazioni di avvicinamento e di atterraggio con guida verticale, espressi in termini di visibilità e/o RVR e DA/H; e d) l’atterraggio in operazioni di avvicinamento e di atterraggio non di precisione, espressi in termini di visibilità e/o RVR, altitudine/altezza minima di discesa (MDA/H) e, se necessario, condizioni di nuvolosità |
APCH, DEP |
|
|
|
|
|
|
Temperatura |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temperatura minima |
Valore |
Temperatura di riferimento minima |
Solo APCH o PBN |
|
|
|
|
|
|
|
Temperatura massima |
Valore |
Temperatura di riferimento massima |
Solo APCH o PBN |
|
|
|
|
|
|
Origine altimetrica remota |
|
Testo |
Avviso di cautela indicante l’origine dell’altimetria |
APCH |
|
|
|
|
|
|
Dato rif. proc. |
|
Testo |
Aeroporto o soglia di atterraggio |
APCH |
|
|
|
|
|
|
Requisiti PBN |
|
|
Requisiti specifici relativi a una procedura PBN |
PBN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Elenco codici |
Identificativo della specifica di navigazione (RNAV 5, RNP 0,3 ecc.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Specifica di navigazione |
Testo |
Eventuali limitazioni del sensore di navigazione [sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) obbligatorio] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Requisiti funzionali |
Testo |
Eventuali funzionalità necessarie, descritte come opzionali nella specifica di navigazione, ossia non incluse nella specifica di navigazione di base [radiofrequenza (RF) obbligatoria] |
|
|
|
|
|
|
Segmento della procedura |
|
|
|
|
SID, STAR, APCH |
|
|
|
|
|
|
Inizio |
|
Testo |
Identificazione del punto di partenza del segmento |
|
|
|
|
|
|
|
Fine |
|
Testo |
Identificazione del punto finale o descrizione della fine del segmento |
|
|
|
|
|
|
|
Funzionalità del fix finale |
|
Elenco codici |
Indica se il fix finale è un punto fly-by (waypoint che richiede una virata per consentire l’intercettazione tangenziale del segmento successivo di una rotta o procedura) oppure flyover (waypoint al quale viene iniziata una virata allo scopo di inserirsi nel segmento successivo di una rotta o procedura) |
PBN |
|
|
|
|
|
|
Ruolo del fix finale |
|
Elenco codici |
Indica il ruolo del punto di mancato avvicinamento (MPAt) del fix finale, dell’IF, dell’IAF, del fix di avvicinamento finale (FAF), del fix di attesa in caso di mancato avvicinamento (MAHF) ecc. |
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine/altezza di procedura |
|
Altitudine/altezza |
Altitudine/altezza specifica, utilizzata operativamente al di sopra dell’altitudine/altezza minima e stabilita in modo da consentire una discesa stabilizzata ad un gradiente/angolo di discesa prescritto nel segmento di avvicinamento intermedio/finale |
Solo determinati segmenti di SID, STAR e APCH |
|
Essenziale |
|
|
|
|
Altitudine minima di separazione dagli ostacoli (MOCA) |
|
Altitudine |
Altitudine minima di un segmento definito che assicura la necessaria separazione dagli ostacoli |
SID, STAR, APCH |
|
|
|
|
|
|
Distanza |
|
Distanza |
Distanza geodetica al decimo di chilometro o di miglio nautico più vicino tra ogni punto significativo designato consecutivo |
|
l/100 km |
Essenziale |
Calcolati |
l/100 km o 1/100 NM |
1 km o 1 NM |
|
Rilevamento vero |
|
Rilevamento |
Traccia vera al decimo di grado più vicino tra ogni punto significativo consecutivo |
SID, STAR, APCH |
1/10 gradi |
Di routine |
Calcolati |
1/10 gradi |
|
|
Rilevamento magnetico |
|
Rilevamento |
Traccia magnetica al decimo di grado più vicino tra ogni punto significativo consecutivo |
SID, STAR, APCH |
1/10 gradi |
Di routine |
Calcolati |
1 grado |
1 grado |
|
Gradiente |
|
Valore |
|
APCH, DEP |
|
|
|
|
|
|
Velocità |
|
Valore |
Limite di velocità in un punto significativo, espresso in unità di 10 kt a seconda dei casi |
|
|
|
|
|
|
|
Controllo dell’ostacolo |
|
|
|
APCH, DEP |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo |
Testo |
Indica se l’ostacolo è illuminato/non illuminato e precisa il tipo di ostacolo (chiesa/turbina eolica ecc.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Coordinate dell’ostacolo da controllare |
|
Cfr. sezione 6 «Dati sugli ostacoli» |
|
|
|
|
|
|
Altitudine |
Altitudine |
Altitudine della sommità dell’ostacolo da controllare |
|
Cfr. sezione 6 «Dati sugli ostacoli» |
|
|
|
|
Segmento di avvicinamento finale |
|
|
|
Segmento di una procedura di avvicinamento strumentale in cui si effettuano l’allineamento e la discesa per l’atterraggio |
SBAS APCH, GBAS APCH |
|
|
|
|
|
|
Tipo di operazione |
|
Testo |
Numero che indica il tipo di segmento di avvicinamento finale (ad esempio si utilizza il codice «0» per le procedure di avvicinamento diretto, tra cui le procedure di offset) |
|
|
|
|
|
|
|
Designatore della prestazione di avvicinamento |
|
Testo |
Numero che identifica il tipo di avvicinamento [si utilizza «0» per identificare la prestazione di allineamento di pista con guida verticale (LPV), mentre «1» indica una procedura di avvicinamento di categoria I] |
|
|
|
|
|
|
|
Fornitore di SBAS |
|
Testo |
Identificatore del fornitore di servizi di un particolare sistema di avvicinamento basato su satellite |
Solo SBAS |
|
|
|
|
|
|
Selezionatore dei dati relativi alla traiettoria di riferimento (RPDS) |
|
Testo |
Identificatore numerico unico per una frequenza nella regione di trasmissione, utilizzato per selezionare il blocco di dati FAS |
Solo GBAS |
|
|
|
|
|
|
Identificatore della traiettoria di riferimento (RPI) |
|
Testo |
Identificatore di quattro caratteri utilizzato per confermare la selezione della procedura di avvicinamento corretta |
|
|
|
|
|
|
|
Punto di atterraggio della soglia pista (LTP) o punto di soglia fittizio (FTP) |
|
|
LTP/FTP |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Latitudine e longitudine dell’LTP/FTP |
|
0,3 m(1 ft) |
Critica |
|
0,0005«(0,01») |
|
|
|
Altezza ellissoidale |
Altitudine |
Altezza dell’LTP/FTP al di sopra dell’ellissoide del WGS-84 |
|
0,25 m |
Critica |
|
0,1 m |
|
|
|
Altezza ortometrica |
Altitudine |
Altezza dell’LTP/FTP relativa al geoide, presentata come altitudine rispetto all’MSL |
|
|
|
|
|
|
|
Punto di allineamento della traiettoria di volo (FPAP) |
|
|
FPAP |
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
Punto |
Latitudine e longitudine dell’FPAP |
|
0,3 m(1 ft) |
Critica |
|
0,0005» (0,01») |
|
|
|
Altezza ortometrica |
Altitudine |
Altezza dell’FPAP relativa al geoide, presentata come altitudine rispetto all’MSL |
|
|
|
|
|
|
|
Altezza di attraversamento della soglia pista per l’avvicinamento (TCH) |
|
Altezza |
Altezza di attraversamento designata dell’angolo della traiettoria di volo al di sopra dell’LTP (o FTP) |
|
0,5 m |
Critica |
Calcolati |
0,05 m |
|
|
Angolo del sentiero di discesa (GPA) |
|
Valore |
Angolo del sentiero di avvicinamento (sentiero di discesa) rispetto al piano orizzontale, definito secondo il WGS-84 sull’LTP/FTP |
|
0,01 m |
Non disp. |
|
0,01 m |
|
|
Larghezza del sentiero alla soglia |
|
Valore |
Valore mediano della larghezza del sentiero laterale all’LTP/FTP, che definisce l’offset laterale in cui il ricevitore raggiunge la deflessione a fondo scala |
|
Non disp. |
Critica |
|
0,25 m |
|
|
Offset di lunghezza delta |
|
Distanza |
Distanza tra il punto finale di arresto della RWY e l’FPAP; definisce la posizione in cui la sensibilità laterale si trasforma in sensibilità di mancato avvicinamento |
|
Non disp. |
Non disp. |
|
8 m |
|
|
Limite di allarme orizzontale (HAL) |
|
Valore |
HAL |
Solo SBAS |
|
|
|
|
|
|
Limite di allarme verticale (VAL) |
|
Valore |
VAL |
Solo SBAS |
|
|
|
|
|
|
Blocco di dati FAS |
|
Testo |
Stringa binaria che descrive il blocco di dati FAS generato mediante uno strumento software adeguato; il blocco di dati FAS consiste in un insieme di parametri atti a identificare un avvicinamento di precisione unico o un’APV e definirne l’avvicinamento associato |
|
|
|
|
|
|
|
Resto del CRC |
|
Testo |
Rappresentazione esadecimale di 8 caratteri dei bit di resto calcolati, utilizzata per determinare l’integrità del blocco di dati FAS durante la trasmissione e l’archiviazione |
|
|
|
|
|
|
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all’origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Fix di procedura |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Identificazione |
|
Testo |
Nomi, designatori in codice o nomi in codice assegnati al punto significativo |
|
|
|
|
|
|
|
Obblighi di segnalazione ATC |
|
Testo |
Indicazione dell’obbligo di segnalazione ATS/MET come «obbligatorio», «su richiesta» o «NIL» |
|
|
|
|
|
|
|
Punto di riporto VFR |
|
Testo |
Nome del ponte o della chiesa |
VFR |
|
|
|
|
|
|
Posizione |
|
Punto |
Localizzazione geografica del fix |
|
Cfr. nota 1 |
||||
|
Tipo |
|
Testo |
Indicazione del tipo di fix (ad esempio navaid, Int, waypoint) |
|
|
|
|
|
|
|
Formazioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Navaid |
Testo |
Identificativo della stazione per il riferimento VOR/DME |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rilevamento |
Rilevamento |
Rilevamento al riferimento VOR/DME se il waypoint non gli è affiancato |
|
Cfr. nota 2 |
||||
|
|
Distanza |
Distanza |
Distanza dal riferimento VOR/DME se il waypoint non gli è affiancato |
|
l/100 km |
Essenziale |
Calcolati |
1/100 km o 1/100 NM |
2/10 km (1/10 NM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 1 |
100 m |
Essenziale |
Rilevati/calcolati |
1 s |
1 s |
|
|
|
|
|
|
3 m |
Essenziale |
Rilevati/calcolati |
1/10 s |
1 s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 2 |
1/10 gradi |
Di routine |
Calcolati |
1/10 gradi |
1/10 gradi |
|
|
|
|
|
|
1/10 gradi |
Essenziale |
Calcolati |
1/10 gradi |
1/10 gradi |
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all’origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Procedura di attesa |
|
|
|
Manovra predefinita che mantiene gli aeromobili entro un determinato spazio aereo in attesa di ulteriore autorizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
Identificazione |
|
Testo |
Identificazione della procedura di attesa |
|
|
|
|
|
|
|
Fix |
|
Punto |
Località geografica che serve da riferimento per una procedura di attesa |
|
Come per il fix di procedura |
|
|
|
|
|
Rotta di avvicinamento |
|
Rotta |
Rotta vera di avvicinamento |
|
|
|
|
1/10 gradi |
|
|
Rotta di allontanamento |
|
Rotta |
Rotta vera di allontanamento |
|
|
|
|
1/10 gradi |
|
|
Distanza del tratto |
|
Distanza |
Distanza di allontanamento del tratto |
|
|
|
|
1/10 km o 1/10 NM |
|
|
Tempo del tratto |
|
Valore |
Tempo di allontanamento del tratto |
|
|
|
|
|
|
|
Limitazione radiale |
|
Angolo |
Limitazione radiale dal VOR/DME su cui si basa l’attesa |
|
|
|
|
|
|
|
Direzione di virata |
|
Valore |
Direzione della virata di procedura |
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine minima |
|
Altitudine |
Livello minimo di attesa ai 50 m o 100 ft superiori più vicini/al livello di volo superiore più vicino |
|
50 m |
Di routine |
Calcolati |
50 m o 100 ft/livello di volo |
|
|
Altitudine massima |
|
Altitudine |
Livello massimo di attesa ai 50 m o 100 ft superiori più vicini/al livello di volo superiore più vicino |
|
|
|
|
50 m o 100 ft/livello di volo |
|
|
Velocità |
|
Valore |
Massima velocità all’aria indicata |
|
|
|
|
10 kt |
|
|
►C4 Declinazione magnetica ◄ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angolo |
Angolo |
►C4 Declinazione magnetica dell'ausilio alla radionavigazione della procedura ◄ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Data |
►C4 Data in cui la declinazione magnetica aveva il corrispondente valore ◄ |
|
|
|
|
|
|
|
Nome delle specifiche di navigazione |
|
Testo |
Nome della specifica di navigazione — serie di requisiti relativi agli aeromobili e agli equipaggi, necessari a supportare un’applicazione di navigazione nell’ambito di un concetto di spazio aereo definito |
RNAV/RNP |
|
|
|
|
|
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all’origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Specifiche relative alla procedura per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titolo della procedura per elicotteri (RNAV 263) |
|
Testo |
Identificazione della procedura per elicotteri |
|
|
|
|
|
|
|
Altezza di attraversamento di un eliporto (HCH) |
|
Altezza |
Altezza di attraversamento di un eliporto |
|
|
Essenziale |
|
1 m o 1 ft |
1 m o 1 ft |
|
Fix di partenza iniziale (IDF) |
|
Punto |
Fix di partenza iniziale |
DEP |
|
|
|
|
|
|
Punto di mancato avvicinamento (MAPt) |
|
Punto |
MAPt |
APCH |
|
|
|
|
|
|
Segmento a vista diretto |
|
|
Per il PinS APP: porzione di volo che collega direttamente il PinS al luogo di atterraggio; per il PinS DEP: porzione di volo che collega direttamente il luogo di atterraggio all’IDF |
|
|
|
|
|
|
|
|
Traccia |
Linea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Distanza |
Distanza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rilevamento |
Angolo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altezza di attraversamento |
Altezza |
|
|
|
|
|
|
|
|
Segmento a vista (VS) di manovra |
|
|
PinS VS protetto per le seguenti manovre: a) per il PinS APCH: manovra a vista dal MAPt attorno all’eliporto o al luogo di atterraggio, finalizzata all’atterraggio da una direzione diversa da quella che procede direttamente dal MAPt; e b) per il PinS DEP: decollo in una direzione diversa da quella che procede direttamente verso l’IDF, seguito da una manovra a vista per raggiungere il segmento strumentale sull’IDF |
APCHDEP |
|
|
|
|
|
|
|
Asse |
Angolo |
Asse della superficie della salita di decollo |
DEP |
|
|
|
|
|
|
|
Area di manovra |
Poligono |
Area in cui si prevede che il pilota effettui manovre a vista |
APCH DEP |
|
|
|
|
|
|
|
Area di divieto di manovra |
Poligono |
Area in cui sono vietate le manovre |
APCH DEP |
|
|
|
|
|
|
|
Rotte di ingresso |
Linea |
PinS VS protetto per le seguenti manovre: a) per il PinS APCH: manovra a vista dal MAPt attorno all’eliporto o al luogo di atterraggio, finalizzata all’atterraggio da una direzione diversa da quella che procede direttamente dal MAPt; e b) per il PinS DEP: decollo in una direzione diversa da quella che procede direttamente verso l’IDF, seguito da una manovra a vista per raggiungere il segmento strumentale sull’IDF |
APCH DEP |
|
|
|
|
|
|
HAS |
|
|
Altezza sopra il diagramma della superficie |
APCH |
|
|
|
|
|
|
|
Raggio |
Distanza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altezza sopra la superficie |
Altezza |
|
|
|
|
|
|
|
|
Testo «Procedere a vista» |
|
Testo |
Testo indicante che la procedura prevede un’istruzione «Procedere a vista» |
|
|
|
|
|
|
|
Testo «Procedere in VFR» |
|
Testo |
Testo indicante che la procedura prevede un’istruzione «Procedere in VFR» |
|
|
|
|
|
|
|
Angolo di discesa del segmento a vista (VSDA) |
|
Valore |
VSDA |
|
|
|
|
|
|
|
Rotte di ingresso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza |
Distanza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Larghezza |
Distanza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rilevamento |
Angolo |
|
|
|
|
|
|
|
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all’origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
AITF |
|
|
|
Note sulle carte (informazioni aeronautiche sotto forma di testo) |
|
|
|
|
|
|
|
Indicatori di pendenza strumentali e a vista non allineati |
|
Testo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione del mancato avvicinamento |
|
Testo |
Descrizione della procedura in caso di mancato avvicinamento |
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione della rotta SID/STAR |
|
Testo |
Descrizione testuale della procedura SID o STAR |
|
|
|
|
|
|
|
Gradiente di salita del mancato avvicinamento |
|
Valore |
Valore del gradiente di salita del mancato avvicinamento nell’ambito della procedura di avvicinamento |
|
|
|
|
|
|
|
Nota CAT H |
|
Testo |
|
|
|
|
|
|
|
|
CAT D large |
|
Testo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Richiesta di autorizzazione (AR) |
|
Testo |
Indicazione di AR per RNP |
|
|
|
|
|
|
|
Unità di misura |
|
Testo |
|
|
|
|
|
|
|
|
GNSS invece di |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avaria delle comunicazioni |
|
Testo |
Descrizione dell’avaria delle comunicazioni |
|
|
|
|
|
|
|
Richiesta di sorveglianza/radar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota ostacolo ravvicinato SID |
|
Testo |
Indica la presenza di ostacoli ravvicinati che non erano stati presi in considerazione nella determinazione del gradiente di progettazione procedure pubblicato |
|
|
|
|
|
|
|
Allineamento offset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PDG non superiore al 3 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Dati su sistemi/aiuti di radionavigazione
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all'origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Ausilio alla radionavigazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo |
|
Testo |
Tipo di ausilio alla radionavigazione |
|
|
|
|
|
|
|
Identificazione |
|
Testo |
Codice assegnato per identificare in maniera univoca l'ausilio alla navigazione |
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
|
Testo |
Nome testuale assegnato all'ausilio alla navigazione |
|
|
|
|
|
|
|
Classificazione della struttura per l'ILS |
|
Elenco codici |
Classificazione basata sulle capacità funzionali e prestazionali di un ILS |
ILS |
|
|
|
|
|
|
Classificazione della struttura per il GBAS |
|
Elenco codici |
Classificazione basata sulle capacità funzionali e prestazionali del sottosistema al suolo per il GBAS |
GBAS |
|
|
|
|
|
|
Designazione del tipo di avvicinamento per il GBAS |
|
Elenco codici |
Classificazione basata sul volume di servizio del GBAS e sui requisiti di prestazione di ciascun avvicinamento supportato |
GBAS |
|
|
|
|
|
|
Area di esercizio |
|
Testo |
Indicazione relativa al campo di applicazione dell'ausilio alla navigazione, se in rotta (E), nell'aeroporto (A) o per duplice scopo (AE) |
|
|
|
|
|
|
|
Aeroporto/eliporto servito |
|
Testo |
Indicatore di località ICAO o nome degli aeroporti/eliporti serviti |
|
|
|
|
|
|
|
RWY servita |
|
Testo |
Designatore della RWY servita |
|
|
|
|
|
|
|
Ente operativo |
|
Testo |
Nome dell'ente operativo della struttura |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di operazioni supportate |
|
Elenco codici |
Indicazione del tipo di operazione supportata per l'ILS/MLS, il GNSS di base, il sistema di potenziamento basato su satelliti (SBAS) e il sistema di potenziamento basato su infrastrutture terrestri (GBAS) |
|
|
|
|
|
|
|
Collocazione |
|
Testo |
Informazione secondo cui un ausilio alla navigazione è collocato insieme a un altro ausilio alla navigazione |
|
|
|
|
|
|
|
Orario |
|
Programma |
Orario dell'ausilio alla radionavigazione |
|
|
|
|
|
|
|
►C5 Declinazione magnetica ◄ |
|
|
Differenza angolare tra nord vero e nord magnetico |
|
|
|
|
|
|
|
|
Angolo |
Angolo |
►C5 Declinazione magnetica dell'ausilio alla radionavigazione ◄ |
ILS/NDB |
Cfr. nota 1 in appresso |
||||
|
|
Data |
Data |
►C5 Data in cui la declinazione magnetica aveva il corrispondente valore ◄ |
|
|
|
|
|
|
|
Declinazione della stazione |
|
Angolo |
Variazione di allineamento dell'ausilio alla navigazione tra radiale zero gradi e nord vero, determinata nel momento in cui la stazione viene tarata |
VOR/ILS/MLS |
|
|
|
|
|
|
Direzione del rilevamento zero |
|
Testo |
Direzione del «rilevamento zero» fornita dalla stazione, ad esempio nord magnetico, nord vero ecc. |
VOR |
|
|
|
|
|
|
Frequenza |
|
Valore |
Frequenza o frequenza di sintonia dell'ausilio alla radionavigazione |
|
|
|
|
|
|
|
Canale |
|
Testo |
Numero del canale dell'ausilio alla radionavigazione |
DME o GBAS |
|
|
|
|
|
|
Posizione |
|
Punto |
Localizzazione geografica dell'ausilio alla radionavigazione |
|
Cfr. nota 2 in appresso |
||||
|
Altitudine |
|
Altitudine |
Altitudine dell'antenna trasmittente del DME o altitudine del punto di riferimento del GBAS |
DME o GBAS |
Cfr. nota 3 in appresso |
||||
|
Altezza ellissoidale |
|
Altezza |
Altezza ellissoidale del punto di riferimento del GBAS |
GBAS |
|
|
|
|
|
|
Allineamento del localizzatore |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rilevamento |
Rilevamento |
Rotta del localizzatore |
Localizzatore ILS |
1/100 gradi |
Essenziale |
Rilevati |
1/100 gradi (se vero) |
1 grado |
|
|
Tipo |
Testo |
Tipo di allineamento del localizzatore, vero o magnetico |
Localizzatore ILS |
|
|
|
|
|
|
Allineamento dell'azimut zero |
|
Rilevamento |
Allineamento dell'azimut zero dell'MLS |
MLS |
1/100 gradi |
Essenziale |
Rilevati |
1/100 gradi (se vero) |
1 grado |
|
Angolo |
|
Angolo |
Angolo del sentiero di discesa di un ILS o angolo del sentiero di discesa normale di un impianto MLS |
ILS GP/MLS |
|
|
|
|
|
|
RDH |
|
Valore |
Valore dell'altezza del dato di riferimento ILS (ILS RDH) |
GP dell'ILS |
0,5 m |
Critica |
Calcolati |
|
|
|
Distanza antenna localizzatore — fine pista |
|
Distanza |
Distanza tra il localizzatore ILS e la fine pista/FATO |
Localizzatore ILS |
3m |
Di routine |
Calcolati |
1m o 1ft |
Come da grafico |
|
Distanza antenna sentiero di discesa ILS — soglia |
|
Distanza |
Distanza lungo l'asse tra l'antenna del sentiero di discesa ILS e la soglia |
GP dell'ILS |
3 m |
Di routine |
Calcolati |
1 m o 1 ft |
Come da grafico |
|
Distanza marker dell'ILS — soglia |
|
Distanza |
Distanza tra il marker dell'ILS e la soglia |
ILS |
3 m |
Essenziale |
Calcolati |
1 m o 1 ft |
2/10 km (1/10 NM) |
|
Distanza antenna ILS DME — soglia |
|
Distanza |
Distanza lungo l'asse tra l'antenna ILS DME e la soglia |
ILS |
3 m |
Essenziale |
Calcolati |
1 m o 1 ft |
Come da grafico |
|
Distanza azimut antenna MLS — fine pista |
|
Distanza |
Distanza tra l'azimut dell'antenna MLS e la fine pista/FATO |
MLS |
3 m |
Di routine |
Calcolati |
1 m o 1 ft |
Come da grafico |
|
Distanza altitudine antenna MLS — soglia |
|
Distanza |
Distanza lungo l'asse tra l'altitudine dell'antenna MLS e la soglia |
MLS |
3 m |
Di routine |
Calcolati |
1 m o 1 ft |
Come da grafico |
|
Distanza antenna MLS DME — soglia |
|
Distanza |
Distanza lungo l'asse tra l'antenna MLS DME/P e la soglia |
MLS |
3 m |
Essenziale |
Calcolati |
1 m o 1 ft |
Come da grafico |
|
Polarizzazione del segnale |
|
Elenco codici |
Polarizzazione del segnale GBAS (GBAS/H o GBAS/E) |
GBAS |
|
|
|
|
|
|
Copertura operativa designata (DOC) |
|
Testo |
DOC o volume di servizio standard (SSV) sotto forma di intervallo o raggio di volume di servizio dal punto di riferimento, dall'altezza e dai settori dell'ausilio alla navigazione/del GBAS, se del caso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 1 |
|
Localizzatore ILS |
1 grado |
Essenziale |
Rilevati |
1 grado |
|
|
|
|
|
|
NDB |
1 grado |
Di routine |
Rilevati |
1 grado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rilevati |
|
|
|
|
|
Nota 2 |
|
Ausilio alla navigazione dell'aeroporto |
3 m |
Essenziale |
Rilevati |
1/10 s |
Come da grafico |
|
|
|
|
|
Punto di riferimento del GBAS |
1 m |
|
Rilevati |
|
|
|
|
|
|
|
In rotta |
100 m |
Essenziale |
Rilevati |
1 s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rilevati |
|
|
|
|
|
Nota 3 |
|
DME |
30 m (100 ft) |
Essenziale |
Rilevati |
30 m (100 ft) |
30 m (100 ft) |
|
|
|
|
|
DME/P |
3m |
Essenziale |
Rilevati |
3 m (10ft) |
|
|
|
|
|
|
Punto di riferimento del GBAS |
0,25m |
Essenziale |
|
1 m o 1 ft |
|
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all'origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
GNSS |
|
|
|
Sistema mondiale di determinazione della posizione e del tempo che utilizza una o più costellazioni di satelliti e ricevitori sugli aeromobili e monitora l'integrità del sistema; se necessario, è potenziato per supportare le prestazioni di navigazione richieste per l'operazione prevista |
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
|
Testo |
Nome dell'elemento del GNSS (GPS, GBAS, GLONASS, EGNOS, MSAS, WAAS ecc.) |
|
|
|
|
|
|
|
Frequenza |
|
Valore |
Frequenza del GNSS |
Se del caso |
|
|
|
|
|
|
Zona di servizio |
|
Poligono |
Localizzazione geografica della zona di servizio del GNSS |
|
|
|
|
|
|
|
Area di copertura |
|
Poligono |
Localizzazione geografica dell'area di copertura del GNSS |
|
|
|
|
|
|
|
Autorità operativa |
|
Testo |
Nome dell'autorità operativa della struttura |
|
|
|
|
|
|
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all'origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Luci aeronautiche al suolo |
|
|
|
Luci aeronautiche al suolo e altri segnali luminosi indicanti posizioni geografiche selezionati dallo Stato membro come significativi |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo |
|
Testo |
Tipo di faro |
|
|
|
|
|
|
|
Designatore |
|
Testo |
Codice assegnato per identificare in maniera univoca il faro |
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
|
Testo |
Nome della città o altro identificativo del faro |
|
|
|
|
|
|
|
Intensità |
|
Valore |
Intensità della luce del faro |
|
|
|
|
1000 cd |
|
|
Caratteristiche |
|
Testo |
Informazioni sulle caratteristiche del faro |
|
|
|
|
|
|
|
Orario |
|
Programma |
Orario del faro |
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
|
Punto |
Localizzazione geografica del faro |
|
|
|
|
|
|
Segnali luminosi marittimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
|
Punto |
Localizzazione geografica del faro |
|
|
|
|
|
|
|
Campo di visibilità |
|
Distanza |
Campo di visibilità del faro |
|
|
|
|
|
|
|
Caratteristiche |
|
Testo |
Informazioni sulle caratteristiche del faro |
|
|
|
|
|
|
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all'origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Sistema di navigazione speciale |
|
|
|
Stazioni associate a sistemi di navigazione speciali (DECCA, LORAN ecc.) |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo |
|
Testo |
Tipo di servizio disponibile (segnale master, segnale slave, colore) |
|
|
|
|
|
|
|
Designatore |
|
Testo |
Codice assegnato per identificare in maniera univoca il sistema di navigazione speciale |
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
|
Testo |
Nome testuale assegnato al sistema di navigazione speciale |
|
|
|
|
|
|
|
Frequenza |
|
Valore |
Frequenza (numero del canale, frequenza di impulso di base, frequenza di ricorrenza, a seconda del caso) del sistema di navigazione speciale |
|
|
|
|
|
|
|
Orario |
|
Programma |
Orario del sistema di navigazione speciale |
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
|
Punto |
Localizzazione geografica del sistema di navigazione speciale |
|
100 m |
Essenziale |
Rilevati/calcolati |
|
|
|
Ente operativo |
|
Testo |
Nome dell'ente operativo della struttura |
|
|
|
|
|
|
|
Copertura della struttura |
|
Testo |
Descrizione della copertura della struttura mediante il sistema di navigazione speciale |
|
|
|
|
|
|
6. Dati sugli ostacoli
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all’origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Ostacolo |
|
|
|
Tutti gli ostacoli fissi (temporanei o permanenti) e mobili o loro parti |
|
|
|
|
|
|
|
Identificatore dell’ostacolo |
|
Testo |
Identificatore unico dell’ostacolo |
|
|
|
|
|
|
|
Operatore/proprietario |
|
Testo |
Nome e recapito dell’operatore o del proprietario dell’ostacolo |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di geometria |
|
Elenco codici |
Indica se l’ostacolo è un punto, una linea o un poligono |
|
|
|
|
|
|
|
Posizione orizzontale |
|
Punto o linea o poligono |
Posizione orizzontale dell’ostacolo |
|
Cfr. nota 1 in appresso |
||||
|
Estensione orizzontale |
|
Distanza |
Estensione orizzontale dell’ostacolo |
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine |
|
Altitudine |
Altitudine del punto più alto dell’ostacolo |
|
Cfr. nota 2 in appresso |
||||
|
Altezza |
|
Altezza |
Altezza dell’ostacolo dal suolo |
|
|||||
|
Tipo |
|
Testo |
Tipo di ostacolo |
|
|
|
|
|
|
|
Data e ora |
|
Data |
Data e ora di comparsa dell’ostacolo |
|
|
|
|
|
|
|
Operazioni |
|
Testo |
Funzionamento degli elementi degli ostacoli mobili |
|
|
|
|
|
|
|
Efficacia |
|
Testo |
Efficacia dei tipi temporanei di ostacoli |
|
|
|
|
|
|
|
Illuminazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo |
Testo |
Tipo di illuminazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
Colore |
Testo |
Colore dell’illuminazione dell’ostacolo |
|
|
|
|
|
|
|
Segnaletica orizzontale |
|
Testo |
Tipo di segnalazione dell’ostacolo |
|
|
|
|
|
|
|
Materiale |
|
Testo |
Materiale di rivestimento predominante dell’ostacolo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 1 |
Ostacoli nell’area 1 |
|
50 m |
Di routine |
Rilevati |
1 s |
Come da grafico |
|
|
|
|
Ostacoli nell’area 2 (comprese le aree 2a, 2b, 2c, 2d, l’area della traiettoria di volo al decollo e le superfici di limitazione degli ostacoli) |
5 m |
Essenziale |
Rilevati |
1/10 s |
1/10 s |
|
|
|
|
|
Ostacoli nell’area 3 |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
1/10 s |
1/10 s |
|
|
|
|
Ostacoli nell’area 4 |
|
2,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
|
|
|
|
|
Nota 2 |
Ostacoli nell’area 1 |
|
30 m |
Di routine |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
3 m (10 ft) |
|
|
|
|
Ostacoli nell’area 2 (comprese le aree 2a, 2b, 2c, 2d, l’area della traiettoria di volo al decollo e le superfici di limitazione degli ostacoli) |
3 m |
Essenziale |
Rilevati |
1 m o 1 ft |
1 m o 1 ft |
|
|
|
|
|
Ostacoli nell’area 3 |
|
0,5 m |
Essenziale |
Rilevati |
0,1 m o 0,1 ft o 0,01 m |
1 m o 1 ft |
|
|
|
|
Ostacoli nell’area 4 |
|
1 m |
Essenziale |
Rilevati |
0,1 m |
|
7. Dati geografici
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all’origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Edifici |
|
|
|
Edifici (di rilevanza operativa) e altri elementi salienti/di rilievo (dell’aeroporto) |
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
|
Testo |
Nome dell’edificio |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Poligono |
Localizzazione geografica dell’edificio |
|
|
|
|
|
|
Aree edificate |
|
|
|
Aree urbanizzate (città e paesi) |
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
|
Testo |
Nome dell’area edificata |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Punto/poligono |
Localizzazione geografica dell’area edificata |
|
|
|
|
|
|
Ferrovie |
|
|
|
Tutte le ferrovie che costituiscono un punto di riferimento |
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
|
Testo |
Nome della ferrovia |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Linea |
Localizzazione geografica delle ferrovie |
|
|
|
|
|
|
Autostrade e strade |
|
|
|
Tutte le autostrade e le strade che costituiscono un punto di riferimento |
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
|
Testo |
Nome delle autostrade e delle strade |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Linea |
Localizzazione geografica delle autostrade e delle strade |
|
|
|
|
|
|
Punti di riferimento |
|
|
|
Punti di riferimento naturali e culturali quali ponti, importanti linee di trasmissione, impianti a fune permanenti, turbine eoliche, strutture minerarie, opere fortificate, ruderi, argini, condutture, rocce, promontori, scogliere, dune, fari isolati e navi faro, se considerati rilevanti per la navigazione aerea a vista |
|
|
|
|
|
|
|
Caratteristiche |
|
Testo |
Descrizione del punto di riferimento |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Linea |
Localizzazione geografica delle ferrovie |
|
|
|
|
|
|
Confini politici |
|
|
|
Confini politici internazionali |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Linea |
Localizzazione geografica dei confini politici internazionali |
|
|
|
|
|
|
Idrografia |
|
|
|
Tutti gli elementi idrografici tra cui litorali, laghi, fiumi e torrenti (compresi quelli non perenni in natura), laghi salati, ghiacciai e calotte glaciali |
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
|
Testo |
Nome dell’elemento idrografico |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Linea/poligono |
Localizzazione geografica dell’elemento idrografico |
|
|
|
|
|
|
Aree boschive |
|
|
|
Aree boschive |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Poligono |
Localizzazione geografica dell’area boschiva |
|
|
|
|
|
|
Oggetto |
Proprietà |
Sottoproprietà |
Tipo |
Descrizione |
Nota |
Accuratezza |
Integrità |
Tipo in base all’origine |
Risol. di pubbl. |
Risol. graf. |
Strade di servizio |
|
|
|
Parte della superficie dell’aeroporto utilizzata dai veicoli di servizio |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Poligono |
Localizzazione geografica delle strade di servizio |
|
|
|
|
|
|
|
Base dell’elemento |
|
Testo |
Identificativo del tipo di elemento interessato |
|
|
|
|
|
|
|
Identificatore di base |
|
Testo |
Nome della TWY, del parcheggio o del piazzale corrispondente |
|
|
|
|
|
|
Area di costruzione |
|
|
|
Parte dell’area aeroportuale in costruzione |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Poligono |
Localizzazione geografica dell’area di costruzione |
|
|
|
|
|
|
Area non idonea al movimento degli aeromobili |
|
|
|
Aree non idonee al movimento degli aeromobili |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Poligono |
Area di movimento segnalata, permanentemente inadatta agli aeromobili e chiaramente identificata come tale |
|
|
|
|
|
|
Punto di controllo per rilevamenti |
|
|
|
Punto di controllo per rilevamenti segnalato |
|
|
|
|
|
|
|
Numero di identificazione |
|
Testo |
Identificatore unico speciale assegnato in modo permanente ad un esempio di elemento dal fornitore di dati |
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
|
Punto |
Localizzazione geografica del punto di controllo per rilevamenti |
|
|
|
|
|
|
|
Altitudine |
|
Altitudine |
Altitudine del punto di controllo per rilevamenti |
|
|
|
|
|
|
Nodo della rete dei percorsi di superficie (ASRN) dell’aeroporto |
|
|
|
Vertice in un grafico che definisce l’ASRN |
|
|
|
|
|
|
|
Rete di identificazione |
|
Testo |
Nome logico costituito da un elenco delimitato di nomi per uno o più elementi associati all’elemento ASRN |
|
|
|
|
|
|
|
Identificatore della soglia |
|
Testo |
Nome dell’esempio di elemento |
|
|
|
|
|
|
|
Numero di identificazione |
|
Testo |
Identificatore unico speciale assegnato in modo permanente ad un esempio di elemento dal fornitore di dati |
|
|
|
|
|
|
|
Rif. terminale |
|
Testo |
Terminale aeroportuale associato all’esempio di elemento |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di nodo |
|
Testo |
Tipo di nodo |
|
|
|
|
|
|
|
Arresto categoria |
|
Testo |
Categoria di operazioni in bassa visibilità nella posizione di attesa |
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
|
Punto |
Localizzazione geografica del nodo ASRN |
|
|
|
|
|
|
Bordo dell’ASRN |
|
|
|
Collegamento tra i nodi in un grafico, che definisce l’ASRN |
|
|
|
|
|
|
|
Rete di identificazione |
|
Testo |
Nome logico costituito da un elenco delimitato di nomi per uno o più elementi associati all’elemento ASRN |
|
|
|
|
|
|
|
Direzione |
|
Testo |
Unidirezionalità o bidirezionalità del corrispondente esempio di elemento |
|
|
|
|
|
|
|
Rif. nodo 1 |
|
Testo |
Numero di identificazione del nodo ASRN corrispondente al punto di inizio della geometria del bordo |
|
|
|
|
|
|
|
Rif. nodo 2 |
|
Testo |
Numero di identificazione del nodo ASRN corrispondente al punto di fine della geometria del bordo |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di bordo |
|
Testo |
Tipo di bordo |
|
|
|
|
|
|
|
Deriv. bordo |
|
Testo |
Metodo di derivazione della geometria del bordo |
|
|
|
|
|
|
|
Geometria |
|
Linea |
Localizzazione geografica del bordo dell’ASRN |
|
|
|
|
|
|
Tipi di dati di cui alla colonna 4 «Tipo»
Tipo |
Descrizione |
Voci |
Punto |
Coppia di coordinate (latitudine e longitudine) riferite all’ellissoide matematico, che definiscono la posizione di un punto sulla superficie terrestre |
Latitudine Longitudine Sistema di riferimento orizzontale Unità di misura Accuratezza orizzontale ottenuta |
Linea |
Sequenza di punti che definisce un oggetto lineare |
Sequenza di punti |
Poligono |
Sequenza di punti che costituisce il limite del poligono; il primo e l’ultimo punto sono identici |
Sequenza chiusa di punti |
Altezza |
Distanza verticale di un livello, di un punto o di un oggetto, considerati come un punto, rispetto a un dato specifico |
Valore numerico Sistema di riferimento verticale Unità di misura Accuratezza verticale ottenuta |
Altitudine |
Distanza verticale di un livello, di un punto o di un oggetto, considerati come un punto, rispetto all’MSL |
Valore numerico Sistema di riferimento verticale Unità di misura Accuratezza verticale ottenuta |
Altitudine |
Distanza verticale di un punto o di un livello sulla superficie terrestre, o apposto su di essa, rispetto all’MSL |
Valore numerico Sistema di riferimento verticale Unità di misura Accuratezza verticale ottenuta |
Distanza |
►C3 Valore lineare ◄ |
Valore numerico Unità di misura Accuratezza ottenuta |
Angolo/rilevamento |
Valore angolare |
Valore numerico Unità di misura Accuratezza ottenuta |
Valore |
Qualsiasi valore misurato, dichiarato o derivato non elencato in precedenza |
Valore numerico Unità di misura Accuratezza ottenuta |
Data |
Data di calendario riferita a un particolare giorno o mese |
Testo |
Programma |
Periodo ripetitivo, costituito da uno o più intervalli o date speciali (ad esempio vacanze) che si presentano ciclicamente |
Testo |
Elenco codici |
Serie di stringhe di testo o valori predefiniti |
Testo |
Testo |
Testo libero |
Stringa di caratteri senza vincoli |
ALLEGATO IV
REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRAFFICO AEREO
(Parte-ATS)
SOTTOPARTE A — REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRAFFICO AEREO (ATS.OR)
SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI
ATS.OR.100 Proprietà
I fornitori di servizi di traffico aereo comunicano alle autorità competenti:
il loro status giuridico, la loro struttura proprietaria e qualsiasi accordo che possa avere un'incidenza significativa sul controllo delle loro attività;
gli eventuali collegamenti con organizzazioni che non operano nel settore della fornitura di servizi di navigazione aerea, comprese le attività commerciali alle quali partecipano direttamente o attraverso imprese collegate, che rappresentano più dell'1 % delle loro entrate previste. Essi notificano inoltre le modifiche di qualsiasi singola partecipazione azionaria pari o superiore al 10 % del loro totale.
I fornitori di servizi di traffico aereo adottano tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto di interessi che potrebbe compromettere l'imparziale e oggettiva fornitura dei loro servizi.
ATS.OR.105 Apertura e trasparenza nella fornitura del servizio
In aggiunta a quanto previsto al punto ATM/ANS.OR.A.075 dell'allegato III, i fornitori di servizi di traffico aereo si astengono dal tenere una condotta che abbia per oggetto o per effetto la prevenzione, la restrizione o la distorsione della concorrenza o un comportamento che costituisca un abuso di posizione dominante, conformemente alla normativa nazionale e dell'Unione applicabile.
ATS.OR.110 Coordinamento tra gestori aeroportuali e fornitori di servizi di traffico aereo
I fornitori di servizi di traffico aereo stabiliscono accordi con il gestore dell’aeroporto a cui forniscono servizi di traffico aereo al fine di garantire un adeguato coordinamento delle attività e dei servizi forniti nonché lo scambio di dati e informazioni pertinenti.
ATS.OR.115 Coordinamento tra enti militari e fornitori di servizi di traffico aereo
Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2150/2005, i fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché i propri enti dei servizi di traffico aereo forniscano agli enti militari appropriati, in modo sistematico o su richiesta e in conformità alle procedure concordate a livello locale, il piano di volo e gli altri dati pertinenti relativi ai voli di aeromobili civili per facilitarne l’identificazione.
ATS.OR.120 Coordinamento tra fornitori di servizi meteorologici e fornitori di servizi di traffico aereo
Per garantire che gli aeromobili ricevano le informazioni meteorologiche più aggiornate per le operazioni degli aeromobili, i fornitori di servizi di traffico aereo adottano accordi con i fornitori di servizi meteorologici associati affinché il personale dei servizi di traffico aereo:
oltre ad usare gli strumenti di indicazione, segnali eventuali altri elementi meteorologici come concordato, se osservati dal personale dei servizi di traffico aereo o comunicati dagli aeromobili;
segnali quanto prima i fenomeni meteorologici di rilevanza operativa che non sono stati inclusi nel riporto meteorologico aeroportuale, se osservati dal personale dei servizi di traffico aereo o comunicati dagli aeromobili;
segnali quanto prima le informazioni pertinenti riguardanti l’attività vulcanica pre-eruttiva, le eruzioni vulcaniche e le informazioni relative alle nubi di cenere vulcanica. I centri di controllo di area e i centri informazioni volo comunicano inoltre le informazioni agli uffici di veglia meteorologica e ai centri avvisi cenere vulcanica (VAAC) associati.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché sia mantenuto uno stretto coordinamento tra i centri di controllo di area, i centri informazioni volo e gli uffici di veglia meteorologica associati, in modo che le informazioni sulle ceneri vulcaniche incluse nei messaggi NOTAM e SIGMET siano coerenti.
ATS.OR.125 Coordinamento tra fornitori di servizi di informazioni aeronautiche e fornitori di servizi di traffico aereo
I fornitori di servizi di traffico aereo comunicano ai fornitori di servizi di informazioni aeronautiche interessati le necessarie informazioni aeronautiche da pubblicare secondo necessità per consentire l’utilizzo di tali servizi di traffico aereo.
Per garantire che i fornitori di servizi di informazioni aeronautiche siano in possesso delle informazioni che consentono loro di fornire informazioni aggiornate prima del volo e di soddisfare il fabbisogno di informazioni durante il volo, i fornitori di servizi di traffico aereo e i fornitori di servizi di informazioni aeronautiche concludono accordi per comunicare il più rapidamente possibile ai fornitori responsabili di servizi di informazioni aeronautiche:
informazioni sulle condizioni dell’aeroporto;
lo stato operativo degli impianti, dei servizi e degli ausili alla navigazione associati appartenenti alla loro area di responsabilità;
il verificarsi di un’attività vulcanica osservata dal personale dei servizi di traffico aereo o segnalata da un aeromobile;
eventuali altre informazioni considerate di rilevanza operativa.
Prima di introdurre modifiche ai sistemi di navigazione aerea sotto la loro responsabilità, i fornitori di servizi di traffico aereo:
garantiscono uno stretto coordinamento con i fornitori di servizi di informazioni aeronautiche interessati;
tengono debitamente conto del tempo necessario ai fornitori di servizi di informazioni aeronautiche per preparare, produrre e rilasciare il materiale pertinente per la diffusione;
forniscono tempestivamente le informazioni ai fornitori di servizi di informazioni aeronautiche interessati.
I fornitori di servizi di traffico aereo rispettano le date effettive predeterminate e concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e controllo delle informazioni aeronautiche (AIRAC), cui vanno aggiunti 14 giorni per l’invio postale, quando forniscono ai fornitori di servizi di informazioni aeronautiche le informazioni e/o i dati grezzi soggetti al ciclo AIRAC.
ATS.OR.127 Coordinamento da parte dei fornitori di servizi di traffico aereo nello spazio aereo U-space
I fornitori di servizi di traffico aereo:
forniscono su base non discriminatoria le pertinenti informazioni di traffico relative agli aeromobili con equipaggio necessarie nell’ambito dei servizi comuni di informazione di cui al regolamento (UE) 2021/664 ( 7 ) per uno spazio aereo U-space istituito nello spazio aereo controllato in cui il fornitore di servizi di traffico aereo è designato per la fornitura dei propri servizi;
istituiscono le procedure di coordinamento e le strutture di comunicazione tra i pertinenti enti di servizi di traffico aereo, i fornitori di servizi U-space e, ove applicabile, i fornitori unici di servizi comuni di informazione per consentire la fornitura di tali dati.
ATS.OR.130 Orario nei servizi di traffico aereo
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli enti dei servizi di traffico aereo siano dotati di orologi che indicano il tempo in ore, minuti e secondi, chiaramente visibili da ogni postazione operativa nell’ente interessato.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli orologi degli enti dei servizi di traffico aereo e gli altri dispositivi di registrazione del tempo siano controllati secondo necessità per garantire che venga indicato l’orario corretto UTC più o meno 30 secondi. Ogniqualvolta gli enti dei servizi di traffico aereo ricorrono a comunicazioni data link gli orologi e gli altri dispositivi di registrazione del tempo sono controllati secondo necessità per garantire che venga indicato l’orario corretto UTC più o meno 1 secondo.
L’orario corretto è ricavato da una stazione oraria standard o, se non è possibile, da un altro ente che ha ottenuto l’orario corretto da tale stazione.
ATS.OR.135 Disposizioni di emergenza
I fornitori di servizi di traffico aereo elaborano piani di emergenza come previsto all’allegato III, punto ATM/ANS.OR.A.070, in stretta collaborazione con i fornitori di servizi di traffico aereo responsabili della fornitura dei servizi in porzioni adiacenti dello spazio aereo e, se del caso, con gli utenti dello spazio aereo interessati.
ATS.OR.140 Guasti e irregolarità di sistemi e apparecchiature
I fornitori di servizi di traffico aereo adottano misure appropriate affinché gli enti dei servizi di traffico aereo comunichino immediatamente qualsiasi guasto o irregolarità dei sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza o di eventuali altri sistemi o apparecchiature rilevanti per la sicurezza che possano influire negativamente sulla sicurezza o sull’efficacia delle operazioni di volo e/o sulla fornitura di servizi di traffico aereo.
ATS.OR.145 Gestione del servizio di controllo del traffico aereo
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché le informazioni sui movimenti degli aeromobili, unitamente ai registri delle autorizzazioni ATC rilasciate a tali aeromobili, siano visualizzate in modo da consentire un’analisi pronta e mantenere così un flusso efficiente di traffico aereo, con un’adeguata separazione tra gli aeromobili.
ATS.OR.150 Trasferimento della responsabilità del controllo e trasferimento delle comunicazioni
I fornitori di servizi di traffico aereo istituiscono procedure di coordinamento applicabili per il trasferimento della responsabilità del controllo dei voli, compresi il trasferimento delle comunicazioni e i punti di trasferimento di controllo, specificandole in lettere di accordo e manuali operativi a seconda dei casi.
SEZIONE 2 — SICUREZZA DEI SERVIZI
ATS.OR.200 Sistema di gestione della sicurezza
I fornitori di servizi di traffico aereo adottano un sistema di gestione della sicurezza (SMS), il quale può essere parte integrante del sistema di gestione previsto al punto ATM/ANS.OR.B.005, e che comprende le seguenti componenti:
Politica e obiettivi di sicurezza:
impegno e responsabilità della dirigenza per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza da includere nella politica di sicurezza;
responsabilità per gli aspetti della sicurezza relativamente all'attuazione e al mantenimento del SMS e potere decisionale in materia di sicurezza;
nomina di un responsabile della sicurezza incaricato dell'attuazione e manutenzione di un SMS efficace;
coordinamento di un piano di risposta alle emergenze con altri fornitori di servizi e società aeronautiche che fungono da interfaccia con il fornitore ATS per la fornitura dei servizi;
documentazione SMS che descrive tutti gli elementi del sistema, i processi SMS associati e i risultati del sistema stesso.
Gestione dei rischi per la sicurezza:
un processo volto a identificare i pericoli associati ai suoi servizi basato su una combinazione di metodi reattivi, proattivi o predittivi di raccolta di dati sulla sicurezza;
un processo che assicuri l'analisi, la valutazione e il controllo dei rischi per la sicurezza connessi a pericoli identificati;
un processo volto ad assicurare che il loro contributo al rischio di incidenti aerei sia ridotto al minimo, per quanto ragionevolmente possibile.
Garanzia di sicurezza:
monitoraggio e misurazione delle prestazioni in materia di sicurezza con l'obiettivo di verificare la prestazione di sicurezza dell'organizzazione e convalidare l'efficacia dei controlli dei rischi per la sicurezza;
un processo volto a identificare le modifiche che possono incidere sul livello di rischio per la sicurezza connesso al servizio e ad individuare e gestire i rischi per la sicurezza che possono derivare da tali cambiamenti;
un processo volto a monitorare e valutare l'efficacia del SMS e a consentire il costante miglioramento del rendimento del SMS.
Promozione della sicurezza:
programma di formazione volto ad assicurare che il personale sia addestrato e in possesso delle competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni nell'ambito del SMS;
comunicazioni di sicurezza finalizzate ad assicurare che tutti i membri del personale siano a conoscenza dell'attuazione del SMS.
ATS.OR.205 Valutazione della sicurezza e garanzia delle modifiche al sistema funzionale
Per qualsiasi modifica notificata conformemente a quanto stabilito al punto ATM/ANS.OR.A.045a)1), i fornitori di servizi:
assicurano lo svolgimento di una valutazione della sicurezza che interessi l'ambito di applicazione della modifica, ovvero:
le apparecchiature, gli aspetti procedurali e gli elementi umani oggetto della modifica;
le interfacce e le interazioni tra gli elementi oggetto della modifica e il resto del sistema funzionale;
le interfacce e le interazioni tra gli elementi oggetto della modifica e il contesto in cui essi sono destinati a operare;
il ciclo di vita della modifica dalla sua definizione alla sua applicazione, compresa la fase di messa in servizio;
le modalità operative degradate pianificate del sistema funzionale; nonché
assicurano, con sufficiente affidabilità, mediante una motivazione completa, documentata e valida, che i criteri di sicurezza individuati attraverso l'applicazione del punto ATS.OR.210 sono validi e che saranno soddisfatti e continueranno ad esserlo anche in futuro.
I fornitori di servizi di traffico aereo garantiscono che la valutazione della sicurezza di cui alla lettera a) comprende:
l'individuazione dei pericoli;
la determinazione e la giustificazione dei criteri di sicurezza applicabili alla modifica in conformità al punto ATS.OR.210;
l'analisi dei rischi degli effetti dovuti alla modifica;
la valutazione dei rischi e, se necessario, l'attenuazione dei rischi legati alla modifica in modo da poter soddisfare i criteri di sicurezza applicabili;
la verifica che:
la valutazione corrisponde all'ambito di applicazione della modifica come definito alla lettera a), punto1;
la modifica soddisfa i criteri di sicurezza;
la specificazione dei criteri di monitoraggio necessari per dimostrare che il servizio prestato dal sistema funzionale a seguito della modifica continuerà a soddisfare i criteri di sicurezza.
ATS.OR.210 Criteri di sicurezza
I fornitori di servizi di traffico aereo determinano l'accettabilità di una modifica al sistema funzionale in termini di sicurezza in base a un'analisi dei rischi introdotti dalla modifica stessa, differenziati in funzione dei tipi di operazioni e categorie di parti interessate, a seconda dei casi.
L'accettabilità di una modifica in termini di sicurezza è valutata utilizzando criteri di sicurezza specifici e verificabili, e ciascun criterio è espresso in termini di livello esplicito e quantitativo di rischio per la sicurezza o con altra misura correlata al rischio per la sicurezza.
I fornitori di servizi di traffico aereo assicurano che i criteri di sicurezza:
siano giustificati per la specifica modifica, tenendo conto del tipo;
una volta soddisfatti, permettano di prospettare che a seguito della modifica il sistema funzionale manterrà lo stesso livello di sicurezza rispetto a prima; in caso contrario il fornitore di servizi di traffico aereofornirà una motivazione che giustifichi:
che l'eventuale riduzione temporanea della sicurezza sarà compensata da un miglioramento delle condizioni di sicurezza in futuro; oppure
che una riduzione permanente della sicurezza è legata a conseguenze positive di altro tipo;
presi nel loro complesso, assicurino che la modifica non implica un rischio inaccettabile per la sicurezza del servizio;
sostengano il miglioramento delle condizioni di sicurezza ogniqualvolta ciò sia ragionevolmente possibile.
ATS.OR.215 Obbligo di licenza e di certificazione medica per i controllori del traffico aereo
I fornitori di servizi di traffico aereo assicurano che i controllori del traffico aereo siano in possesso di una regolare licenza e di un certificato medico valido a norma del regolamento (UE) 2015/340.
SEZIONE 3 — REQUISITI SPECIFICI LEGATI AL FATTORE UMANO PER I FORNITORI DI SERVIZI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO
ATS.OR.300 Ambito di applicazione
La presente sezione definisce i requisiti che devono essere soddisfatti dal fornitore di servizi di controllo del traffico aereo con riferimento alle prestazioni umane, al fine di:
prevenire e attenuare il rischio che il servizio di controllo del traffico aereo sia fornito da controllori del traffico aereo che fanno un uso improprio di sostanze psicoattive;
prevenire e attenuare gli effetti negativi legati allo stress dei controllori del traffico aereo allo scopo di assicurare la sicurezza del traffico aereo;
prevenire e attenuare gli effetti negativi legati all'affaticamento dei controllori del traffico aereo allo scopo di assicurare la sicurezza del traffico aereo.
ATS.OR.305 Responsabilità dei fornitori di servizi di controllo del traffico aereo quanto all'uso improprio di sostanze psicoattive da parte dei controllori del traffico aereo
I fornitori di servizi di controllo del traffico aereo sviluppano e mettono in atto una politica, completa delle relative procedure, volta ad assicurare che la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo non sia compromessa da un uso improprio di sostanze psicoattive.
Fatte salve le disposizioni di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) e la legislazione nazionale applicabile per la conduzione di test di rilevamento sulle persone, i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo sviluppano e mettono in atto una procedura obiettiva, trasparente e non discriminatoria per l'individuazione di casi di uso improprio di sostanze psicoattive da parte di controllori del traffico aereo. Tale procedura tiene conto delle disposizioni di cui al punto ATCO.A.015, del regolamento (UE) 2015/340.
La procedura di cui alla lettera b) va approvata dall'autorità competente.
ATS.OR.310 Stress
A norma del punto ATS.OR.200 i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo:
sviluppano e mantengono una politica di gestione dello stress dei controllori del traffico aereo, compresa l'attuazione di un programma di gestione dello stress da evento critico;
offrono ai controllori del traffico aereo programmi di sensibilizzazione e di informazione sulla prevenzione dello stress, compreso lo stress da evento critico, integrando un addestramento ai fattori umani a norma dell'allegato I, sottoparte D, sezioni 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/340.
ATS.OR.315 Affaticamento
A norma del punto ATS.OR.200 i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo:
sviluppano e mantengono una politica di gestione dell'affaticamento dei controllori del traffico aereo;
offrono ai controllori del traffico aereo programmi di informazione sulla prevenzione dell'affaticamento, integrando una addestramento ai fattori umani a norma dell'allegato I, sottoparte D, sezioni 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/340.
ATS.OR.320 Sistemi di turni dei controllori del traffico aereo
I fornitori di servizi di controllo del traffico aereo sviluppano, mettono in atto e monitorano un sistema di turni allo scopo di gestire i rischi professionali dovuti all'affaticamento dei controllori del traffico aereo tramite un avvicendamento di turni di servizio e periodi di riposo. Nell'ambito del sistema di turni, i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo specificano i seguenti elementi:
il numero massimo di giorni di lavoro consecutivi e rispettivi periodi di servizio;
il numero massimo di ore per periodo di servizio;
l'intervallo di tempo massimo senza pause dedicato ad attività di controllo del traffico aereo;
il rapporto tra periodi di servizio e pause durante la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo;
i periodi minimi di riposo;
il numero massimo di periodi di servizio consecutivi che includono ore notturne, se del caso, a seconda degli orari di servizio dell'ente di controllo del traffico aereo interessato;
il periodo minimo di riposo dopo un periodo di servizio che include ore notturne;
il numero minimo di periodi di riposo nell'ambito di un ciclo di turni.
Durante lo sviluppo e l'applicazione del sistema di turni, i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo consultano i controllori del traffico aereo che ne saranno interessati o, se del caso, i loro rappresentanti, al fine di individuare e attenuare i rischi in materia di affaticamento che potrebbero essere causati dal sistema di turni stesso.
SEZIONE 4 — REQUISITI PER LE COMUNICAZIONI
ATS.OR.400 Servizio aeronautico mobile (comunicazioni bordo/terra) – requisiti generali
I fornitori di servizi di traffico aereo utilizzano il collegamento voce (voice link) e/o dati (data link) nelle comunicazioni bordo/terra ai fini dei servizi di traffico aereo.
Quando le comunicazioni vocali bordo/terra si basano sulla canalizzazione a 8,33 kHz, i fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché:
tutte le apparecchiature per le comunicazioni vocali bordo/terra siano dotate della capacità di canalizzazione a 8,33 kHz e siano in grado di sintonizzarsi su canali con spaziatura a 25 kHz;
tutte le assegnazioni di frequenza vocale dispongano della capacità di canalizzazione a 8,33 kHz;
le procedure applicabili agli aeromobili dotati di radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz e agli aeromobili privi di tali apparecchiature, soggetti a trasferimento tra enti dei servizi di traffico aereo, siano specificate nelle lettere di accordo tra tali enti;
gli aeromobili non muniti di radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz possano essere assistiti, purché possano essere gestiti in sicurezza nell’ambito della capacità del sistema di gestione del traffico aereo su frequenze UHF oppure su frequenze con canalizzazione a 25 kHz; e
i loro piani per la gestione degli aeromobili statali privi di apparecchiature radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz siano comunicati ogni anno allo Stato membro che li ha designati, tenendo conto dei limiti di capacità connessi alle procedure pubblicate dagli Stati membri nelle loro pubblicazioni nazionali di informazioni aeronautiche.
Quando le comunicazioni dirette bilaterali a voce (voice link) o via data link pilota-controllore sono utilizzate per la fornitura del servizio di controllo del traffico aereo, su tutti i suddetti canali di comunicazione bordo/terra i fornitori di servizi di traffico aereo devono prevedere impianti di registrazione.
Quando le comunicazioni dirette bilaterali a voce (voice link) o via data link bordo/terra sono utilizzate per la fornitura del servizio informazioni volo, compreso il servizio informazioni volo aeroportuale (AFIS), su tutti i suddetti canali di comunicazione bordo/terra i fornitori di servizi di traffico aereo devono prevedere impianti di registrazione, se non diversamente prescritto dall’autorità competente.
ATS.OR.405 Uso e disponibilità della frequenza di emergenza VHF
Come stabilito all'articolo 3 quinquies, la frequenza di emergenza VHF (121.500 MHz) deve essere usata per scopi relativi a emergenze effettive, tra cui:
fornire un canale di comunicazione libero tra gli aeromobili in pericolo o in emergenza e una stazione a terra quando i canali normali sono utilizzati per altri aeromobili;
fornire un canale di comunicazione VHF tra aeromobili e aeroporti, di norma non utilizzato dai servizi aerei internazionali, nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza;
fornire un canale di comunicazione VHF comune tra aeromobili, civili o militari, e tra tali aeromobili e i servizi di superficie che intervengono nelle operazioni comuni di ricerca e soccorso, prima di passare, se necessario, alla frequenza appropriata;
fornire comunicazioni bordo/terra con gli aeromobili nel caso in cui un guasto delle apparecchiature di bordo impedisca l’uso dei canali regolari;
fornire un canale per il funzionamento dei trasmettitori localizzatori di emergenza e per la comunicazione tra i mezzi di salvataggio e gli aeromobili impegnati in operazioni di ricerca e soccorso;
fornire un canale VHF comune per la comunicazione tra gli aeromobili civili e gli intercettori o gli enti di controllo delle intercettazioni e tra gli aeromobili civili o gli intercettori e gli enti dei servizi di traffico aereo nei casi di intercettazione di aeromobili civili.
I fornitori di servizi di traffico aereo forniscono la frequenza 121.500 MHz:
a tutti i centri di controllo di area e ai centri informazioni volo;
alle torri di controllo di aeroporto e agli enti di controllo di avvicinamento che servono aeroporti internazionali e aeroporti alternati internazionali;
a qualsiasi altro sito designato dall’autorità competente, qualora tale frequenza sia ritenuta necessaria per garantire la ricezione immediata di richieste di soccorso o per le finalità di cui alla lettera a).
ATS.OR.410 Servizio mobile aeronautico (comunicazioni bordo/terra) - servizio informazioni volo
I fornitori di servizi di traffico aereo garantiscono, nella misura del possibile e come approvato dall’autorità competente, che gli impianti di comunicazione bordo/terra consentano di effettuare comunicazioni bilaterali tra i centri informazioni volo e gli aeromobili adeguatamente equipaggiati, in volo in qualsiasi parte della regione informazioni volo.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli impianti di comunicazione bordo/terra consentano di effettuare comunicazioni bilaterali dirette, rapide, continue e senza disturbi statici, tra gli enti AFIS e gli aeromobili adeguatamente equipaggiati che operano all’interno dello spazio aereo di cui al punto ATS.TR.110, lettera a), punto 3).
ATS.OR.415 Servizio mobile aeronautico (comunicazioni bordo/terra) – servizio di controllo di area
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché:
gli impianti di comunicazione bordo/terra consentano di effettuare comunicazioni vocali bilaterali tra gli enti che forniscono il servizio di controllo di area e gli aeromobili adeguatamente equipaggiati, in volo in qualsiasi parte dell’area o delle aree di controllo; e
gli impianti di comunicazione bordo/terra consentano comunicazioni di dati bilaterali tra un ente che fornisce il servizio di controllo di area e gli aeromobili adeguatamente equipaggiati, in volo all’interno dello spazio aereo di cui al punto AUR.COM.2001 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 della Commissione ( 9 ), per gestire i servizi data link di cui al punto AUR.COM.2005, punto 1), lettera a), di tale regolamento di esecuzione.
ATS.OR.420 Servizio mobile aeronautico (comunicazioni bordo/terra) - servizio di controllo di avvicinamento
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli impianti di comunicazione bordo/terra consentano di effettuare comunicazioni bilaterali dirette, rapide, continue e senza disturbi statici, tra gli enti che forniscono servizi di controllo di avvicinamento e gli aeromobili adeguatamente equipaggiati da essi controllati.
Qualora l’ente che fornisce servizi di controllo di avvicinamento funzioni come un ente separato, le comunicazioni bordo/terra devono essere effettuate su canali di comunicazione destinati al suo uso esclusivo.
ATS.OR.425 Servizio mobile aeronautico (comunicazioni bordo/terra) - servizio di controllo di aeroporto
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli impianti di comunicazione bordo/terra consentano di effettuare comunicazioni bilaterali dirette, rapide, continue e senza disturbi statici tra le torri di controllo di aeroporto e gli aeromobili adeguatamente equipaggiati che operano nel raggio di 45 km (25 NM) dall’aeroporto interessato.
Qualora le condizioni lo giustifichino, i fornitori di servizi di traffico aereo forniscono canali di comunicazione separati per il controllo del traffico operante nell’area di manovra.
ATS.OR.430 Servizio fisso aeronautico (comunicazioni terra/terra) – requisiti generali
I fornitori di servizi di traffico aereo garantiscono che, ai fini dei servizi di traffico aereo, nelle comunicazioni terra/terra siano utilizzate le comunicazioni vocali dirette e/o le comunicazioni data link.
Quando le comunicazioni ai fini del coordinamento ATC sono in parte automatizzate, i fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché:
siano predisposti i mezzi adeguati per ricevere, archiviare, elaborare, estrarre e visualizzare automaticamente e trasmettere le informazioni di volo pertinenti;
i guasti o le anomalie di tale coordinamento automatizzato vengano chiaramente indicati al controllore o ai controllori del traffico aereo responsabili del coordinamento dei voli presso un ente trasferente;
gli avvisi relativi allo scambio di informazioni nel sistema vengano indicati alle pertinenti postazioni operative;
le informazioni sulle procedure di scambio di informazioni pertinenti nel sistema vengano fornite ai controllori del traffico aereo;
i controllori del traffico aereo dispongano dei mezzi necessari per modificare le informazioni di volo scambiate.
ATS.OR.435 Servizio fisso aeronautico (comunicazioni terra/terra) - comunicazione all’interno di una regione informazioni volo
Comunicazioni tra enti dei servizi di traffico aereo
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché i centri informazioni volo dispongano di impianti per le comunicazioni con i seguenti enti che forniscono un servizio appartenente alla loro area di responsabilità:
il centro di controllo di area;
gli enti di controllo di avvicinamento
le torri di controllo di aeroporto;
gli enti AFIS.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché i centri di controllo di area, oltre a essere collegati con il centro informazioni volo come prescritto al punto 1), dispongano di impianti per le comunicazioni con i seguenti enti che forniscono un servizio appartenente alla loro area di responsabilità:
gli enti di controllo di avvicinamento
le torri di controllo di aeroporto;
gli enti AFIS;
gli uffici informazioni dei servizi di traffico aereo, se istituiti separatamente.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli enti di controllo di avvicinamento, oltre ad essere collegati con il centro informazioni volo e con il centro di controllo di area come prescritto ai punti 1) e 2), dispongano di impianti per le comunicazioni con:
la torre o le torri di controllo dell’aeroporto associato;
l’ente o gli enti AFIS interessati;
l’ufficio o gli uffici informazioni dei servizi di traffico aereo associati, se istituiti separatamente.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché le torri di controllo di aeroporto o gli enti AFIS, oltre ad essere collegati con il centro informazioni volo, il centro di controllo di area e l’ente di controllo di avvicinamento come prescritto ai punti 1), 2) e 3), dispongano di impianti per le comunicazioni con l’ufficio informazioni dei servizi di traffico aereo associato, se istituito separatamente.
Comunicazioni tra enti dei servizi di traffico aereo e altri enti
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché i centri informazioni volo e i centri di controllo di area dispongano di impianti per le comunicazioni con i seguenti enti che forniscono un servizio appartenente alla loro rispettiva area di responsabilità:
gli enti militari appropriati;
il fornitore o i fornitori di servizi meteorologici che servono il centro;
la stazione di telecomunicazione aeronautica che serve il centro;
gli uffici degli operatori di aeromobili appropriati;
il centro di coordinamento soccorso o, in assenza di tale centro, qualsiasi altro servizio di emergenza appropriato;
l’ufficio NOTAM internazionale che serve il centro.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli enti di controllo di avvicinamento, le torri di controllo di aeroporto e gli enti AFIS dispongano di impianti per le comunicazioni con i seguenti enti che forniscono un servizio appartenente alla loro rispettiva area di responsabilità:
gli enti militari appropriati;
i servizi di soccorso e di emergenza (comprese ambulanze, servizi antincendio ecc.);
il fornitore dei servizi meteorologici che serve l’ente interessato;
la stazione di telecomunicazione aeronautica che serve l’ente interessato;
l’ente che fornisce il servizio di gestione dei piazzali, se istituito separatamente.
I requisiti relativi agli impianti di comunicazione, di cui alla lettera b), punto 1), i) e alla lettera b), punto 2), i), comprendono disposizioni relative a comunicazioni rapide e affidabili tra l’ente dei servizi di traffico aereo interessato e l’ente o gli enti militari responsabili del controllo delle operazioni di intercettazione nell’area di responsabilità dell’ente dei servizi di traffico aereo, al fine di adempiere agli obblighi di cui alla sezione 11 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.
Descrizione degli impianti di comunicazione
I requisiti relativi agli impianti di comunicazione di cui alla lettera a), alla lettera b), punto 1), i) e alla lettera b), punto 2), i), ii) e iii), comprendono disposizioni relative:
alle comunicazioni vocali dirette, effettuate da sole o in combinazione con le comunicazioni data link, mediante le quali le comunicazioni sono stabilite immediatamente ai fini del trasferimento del controllo mediante radar o ADS-B, oppure sono stabilite normalmente entro 15 secondi per altri scopi;
alle comunicazioni stampate, qualora sia richiesta una registrazione scritta; il tempo di transito del messaggio per tali comunicazioni non supera i 5 minuti.
In tutti i casi non contemplati alla lettera c), punto 1), i requisiti relativi agli impianti di comunicazione comprendono disposizioni relative:
alle comunicazioni vocali dirette, effettuate da sole o in combinazione con le comunicazioni data link, mediante le quali le comunicazioni sono stabilite normalmente entro 15 secondi;
alle comunicazioni stampate, qualora sia richiesta una registrazione scritta; il tempo di transito del messaggio per tali comunicazioni non supera i 5 minuti.
In tutti i casi in cui è richiesto il trasferimento automatico di dati da e/o verso i computer degli enti dei servizi di traffico aereo, devono essere forniti impianti adeguati per la registrazione automatica.
I requisiti relativi agli impianti di comunicazione di cui alla lettera b), punto 2), i), ii) e iii), comprendono disposizioni relative alle comunicazioni vocali dirette effettuate per le comunicazioni in conferenza, mediante le quali le comunicazioni sono stabilite normalmente entro 15 secondi.
Tutti gli impianti per le comunicazioni vocali dirette o data link tra gli enti dei servizi di traffico aereo e tra gli enti dei servizi di traffico aereo e gli altri enti di cui alla lettera b), punti 1) e 2), devono essere dotati di registrazione automatica.
ATS.OR.440 Servizio fisso aeronautico (comunicazioni terra/terra) - comunicazione tra regioni informazioni volo
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché i centri informazioni volo e i centri di controllo di area dispongano di impianti per le comunicazioni con tutti i centri informazioni volo e i centri di controllo di area adiacenti. Tali requisiti relativi agli impianti di comunicazione comprendono in tutti i casi disposizioni relative ai messaggi in una forma adatta alla conservazione permanente e alla consegna in conformità ai tempi di transito specificati dagli accordi regionali di navigazione aerea dell’ICAO.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché i requisiti relativi agli impianti per le comunicazioni tra i centri di controllo di area che servono aree di controllo contigue comprendano anche disposizioni per le comunicazioni vocali dirette e, se del caso, le comunicazioni data link, con registrazione automatica, mediante le quali le comunicazioni sono stabilite immediatamente se effettuate per il trasferimento del controllo utilizzando i dati di sorveglianza ATS, oppure entro 15 secondi se effettuate per altri scopi.
Quando richiesto da un accordo tra gli Stati interessati al fine di eliminare o ridurre la necessità di intercettazioni in caso di deviazione dalla rotta assegnata, i fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché i requisiti relativi agli impianti per le comunicazioni tra i centri di informazione di volo o i centri di controllo di area adiacenti diversi da quelli di cui alla lettera b):
comprendano disposizioni per le comunicazioni vocali dirette, da sole o in combinazione con le comunicazioni data link;
consentano di stabilire le comunicazioni normalmente entro 15 secondi;
siano dotati di sistemi di registrazione automatica.
I fornitori di servizi di traffico aereo interessati provvedono affinché, in tutti i casi in cui si verificano circostanze particolari, gli enti dei servizi di traffico aereo adiacenti siano collegati.
Laddove le condizioni locali siano tali da rendere necessaria prima della partenza l’autorizzazione di un aeromobile in uno spazio aereo controllato, il fornitore o i fornitori di servizi di traffico aereo interessati provvedono affinché gli enti dei servizi di traffico aereo che rilasciano l’autorizzazione all’aeromobile siano collegati all’ente di controllo del traffico aereo che serve lo spazio aereo controllato adiacente.
I requisiti degli impianti di comunicazione che supportano i collegamenti da stabilire in conformità alle lettere d) ed e) comprendono disposizioni relative alle comunicazioni vocali dirette, da sole o in combinazione con le comunicazioni data link, con registrazione automatica, mediante le quali le comunicazioni sono stabilite immediatamente se effettuate per il trasferimento del controllo utilizzando i dati di sorveglianza ATS, oppure entro 15 secondi se effettuate per altri scopi.
I fornitori di servizi di traffico aereo prevedono impianti adeguati per la registrazione automatica in tutti i casi in cui è richiesto lo scambio automatico di dati tra i computer dei servizi di traffico aereo.
ATS.OR.445 Comunicazioni per il controllo o la gestione di veicoli diversi dagli aeromobili sulle aree di manovra degli aeroporti
Ad eccezione dei casi in cui sia ritenuta adeguata la comunicazione mediante un sistema di segnali visivi, i fornitori di servizi di traffico aereo garantiscono la presenza di impianti di comunicazione radiotelefonici bilaterali per uno dei seguenti servizi:
servizio di controllo di aeroporto per il controllo dei veicoli sull’area di manovra;
AFIS per la gestione dei veicoli sull’area di manovra, qualora tale servizio sia previsto in conformità al punto ATS.TR.305, lettera f).
La necessità di canali di comunicazione separati per il controllo o la gestione dei veicoli sull’area di manovra è determinata previa valutazione della sicurezza.
Sono previsti impianti di registrazione automatica su tutti i canali di cui alla lettera b).
ATS.OR.446 Dati di sorveglianza
I fornitori di servizi di traffico aereo non utilizzano i dati degli interrogatori modo S di competenza di un paese terzo qualora non sia stata coordinata l’assegnazione dei codici IC.
I fornitori di servizi di traffico aereo garantiscono che siano predisposte le capacità necessarie per consentire ai controllori del traffico aereo di provvedere all’identificazione dei singoli aeromobili mediante l’elemento di identificazione dell’aeromobile in downlink, come illustrato nell’appendice 1.
I fornitori di servizi di traffico aereo garantiscono un’operatività ininterrotta all’interno dello spazio aereo sotto la loro responsabilità e nelle zone confinanti con gli spazi aerei adiacenti, applicando adeguati requisiti minimi per la separazione degli aeromobili.
ATS.OR.450 Registrazione automatica dei dati di sorveglianza
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché i dati di sorveglianza provenienti dalle apparecchiature radar primarie e secondarie o da altri sistemi (ad esempio ADS-B, ADS-C), utilizzati come ausilio per i servizi di traffico aereo, siano automaticamente registrati per le indagini su incidenti e inconvenienti, la ricerca e il soccorso, la valutazione e l’addestramento dei servizi di traffico aereo e dei sistemi di sorveglianza.
ATS.OR.455 Conservazione di informazioni e dati registrati
I fornitori di servizi di traffico aereo conservano per almeno 30 giorni:
le registrazioni dei canali di comunicazione, come specificato al punto ATS.OR.400, lettere b) e c);
le registrazioni dei dati e delle comunicazioni, come specificato al punto ATS.OR.435, lettera c), punti 3) e 5);
le registrazioni automatiche, come specificato al punto ATS.OR.440;
le registrazioni delle comunicazioni, come specificato al punto ATS.OR.445;
le registrazioni dei dati, come specificato al punto ATS.OR.450;
le strisce progresso volo cartacee, le informazioni elettroniche sul progresso volo e i dati di coordinamento.
Qualora siano pertinenti per indagini su incidenti e inconvenienti, le registrazioni e i log di cui alla lettera a) sono conservati per periodi di tempo più lunghi, finché non diventi evidente che non saranno più necessari.
ATS.OR.460 Registrazione delle comunicazioni di sottofondo e dell’ambiente sonoro
Se non diversamente prescritto dall’autorità competente, gli enti dei servizi di traffico aereo sono dotati di dispositivi che registrano le comunicazioni di sottofondo e l’ambiente sonoro alle postazioni del controllore del traffico aereo o dell’operatore del servizio informazioni volo o dell’operatore AFIS, a seconda dei casi, e sono in grado di conservare le informazioni registrate durante almeno le ultime 24 ore di esercizio.
Tali registrazioni sono utilizzate esclusivamente per le indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti che sono oggetto di segnalazioni obbligatorie.
SEZIONE 5 — REQUISITI PER LE INFORMAZIONI
ATS.OR.500 Informazioni meteorologiche - requisiti generali
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché le informazioni aggiornate sulle condizioni meteorologiche in atto e previste siano messe a disposizione degli enti dei servizi di traffico aereo competenti, in base a quanto necessario per lo svolgimento delle loro funzioni.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché agli enti dei servizi di traffico aereo competenti siano fornite le informazioni dettagliate disponibili sull’ubicazione, sulla dimensione verticale, sulla direzione e sulla velocità di movimento dei fenomeni meteorologici nelle vicinanze dell’aeroporto, in particolare nelle aree di salita iniziale e di avvicinamento, che potrebbero essere pericolose per le operazioni degli aeromobili.
Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono fornite in una forma tale da richiedere la minima interpretazione da parte del personale dei servizi di traffico aereo e con una frequenza tale da soddisfare le esigenze degli enti dei servizi di traffico aereo interessati.
ATS.OR.505 Informazioni meteorologiche per i centri informazioni volo e i centri di controllo di area
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché ai centri informazioni volo e ai centri di controllo di area siano fornite le informazioni meteorologiche stabilite al punto MET.OR.245, lettera f), dell’allegato V, dando particolare risalto ai fenomeni di deterioramento degli elementi meteorologici, verificatisi o previsti, non appena questi possono essere determinati. Tali segnalazioni e previsioni sono relative alla regione informazioni volo o all’area di controllo e altre aree simili, se l’autorità competente lo prescrive.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché ai centri informazioni volo e ai centri di controllo di area siano forniti, a intervalli di tempo appropriati, i dati di pressione correnti nei siti specificati dal centro informazioni volo o dal centro di controllo di area interessato, ai fini del regolaggio altimetrico.
ATS.OR.510 Informazioni meteorologiche per enti che forniscono servizi di controllo di avvicinamento
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché agli enti che forniscono il servizio di controllo di avvicinamento siano trasmesse le informazioni meteorologiche relative allo spazio aereo e agli aeroporti di loro pertinenza, come stabilito al punto MET.OR.242, lettera b), dell’allegato V.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché, in caso di utilizzo di più anemometri, i visualizzatori a cui sono collegati indichino chiaramente la pista e la sezione della pista monitorata da ciascun anemometro.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché agli enti che forniscono il servizio di controllo di avvicinamento siano trasmessi i dati di pressione correnti nei siti specificati dall’ente che fornisce il servizio di controllo di avvicinamento, ai fini del regolaggio altimetrico.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli enti che forniscono il servizio di controllo di avvicinamento per l’avvicinamento finale, l’atterraggio e il decollo siano dotati di uno o più visualizzatori del vento al suolo. Il visualizzatore o i visualizzatori devono riferirsi agli stessi siti di osservazione ed essere alimentati dallo stesso sensore o dagli stessi sensori del visualizzatore o dei visualizzatori corrispondenti della torre di controllo di aeroporto e/o dell’ente AFIS e della stazione meteorologica aeronautica, se presente.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli enti che forniscono il servizio di controllo di avvicinamento per l’avvicinamento finale, l’atterraggio e il decollo negli aeroporti in cui i valori della portata visuale di pista sono valutati con mezzi strumentali siano dotati di uno o più visualizzatori che consentano la lettura dei valori correnti della portata visuale di pista. Il visualizzatore o i visualizzatori devono riferirsi agli stessi siti di osservazione ed essere alimentati dallo stesso sensore o dagli stessi sensori del visualizzatore o dei visualizzatori corrispondenti della torre di controllo di aeroporto e/o dell’ente AFIS e della stazione meteorologica aeronautica, se presente.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli enti che forniscono il servizio di controllo di avvicinamento per l’avvicinamento finale, l’atterraggio e il decollo negli aeroporti in cui l’altezza della base delle nubi è valutata con mezzi strumentali siano dotati di uno o più visualizzatori che consentano la lettura dei valori correnti dell’altezza della base delle nubi. I visualizzatori devono riferirsi agli stessi siti di osservazione ed essere alimentati dallo stesso sensore o dagli stessi sensori del visualizzatore o dei visualizzatori corrispondenti della torre di controllo di aeroporto e/o dell’ente AFIS e della stazione meteorologica aeronautica, se presente.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché agli enti che forniscono il servizio di controllo di avvicinamento per l’avvicinamento finale, l’atterraggio e il decollo siano trasmesse le informazioni disponibili sul wind-shear che potrebbe influire negativamente sugli aeromobili lungo la traiettoria di avvicinamento di decollo o durante un avvicinamento con circuitazione a vista.
ATS.OR.515 Informazioni meteorologiche per le torri di controllo di aeroporto e gli enti AFIS
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché alle torri di controllo di aeroporto e, salvo indicazione contraria dell’autorità competente, agli enti AFIS siano fornite le informazioni meteorologiche per l’aeroporto di loro pertinenza, come stabilito al punto MET.OR.242, lettera a), dell’allegato V.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché alle torri di controllo di aeroporto e agli enti AFIS siano forniti i dati di pressione correnti ai fini del regolaggio altimetrico per l’aeroporto interessato.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché le torri di controllo di aeroporto e gli enti AFIS siano dotati di uno o più visualizzatori del vento al suolo. Il visualizzatore o i visualizzatori devono riferirsi agli stessi siti di osservazione ed essere alimentati dallo stesso sensore o dagli stessi sensori del visualizzatore o dei visualizzatori della stazione meteorologica aeronautica, se presente. In caso di utilizzo di più sensori, i visualizzatori a cui sono collegati indicano chiaramente la pista e la sezione della pista monitorata da ciascun sensore.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché le torri di controllo di aeroporto e gli enti AFIS degli aeroporti in cui i valori della portata visuale di pista sono misurati con mezzi strumentali siano dotati di uno o più visualizzatori che consentano la lettura dei valori correnti della portata visuale di pista. Il visualizzatore o i visualizzatori devono riferirsi agli stessi siti di osservazione ed essere alimentati dallo stesso sensore o dagli stessi sensori del visualizzatore o dei visualizzatori della stazione meteorologica aeronautica, se presente.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché le torri di controllo di aeroporto e gli enti AFIS degli aeroporti in cui l’altezza della base delle nubi è valutata con mezzi strumentali siano dotati di uno o più visualizzatori che consentano la lettura dei valori correnti dell’altezza della base delle nubi. I visualizzatori devono riferirsi agli stessi siti di osservazione ed essere alimentati dallo stesso sensore o dagli stessi sensori del visualizzatore o dei visualizzatori corrispondenti della torre di controllo di aeroporto e/o degli enti AFIS e della stazione meteorologica aeronautica, se presente.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché alle torri di controllo di aeroporto e agli enti AFIS siano fornite le informazioni disponibili sul wind-shear che potrebbe influire negativamente sugli aeromobili lungo la traiettoria di avvicinamento di decollo o durante un avvicinamento con circuitazione a vista, e sugli aeromobili sulla pista durante la corsa d’atterraggio o di decollo.
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché alle torri di controllo di aeroporto, agli enti AFIS e/o ad altri enti appropriati siano forniti gli avvisi di aeroporto, conformemente al punto MET.OR.215, lettera b), dell’allegato V.
ATS.OR.520 Informazioni sulle condizioni dell’aeroporto e sullo stato operativo dei relativi impianti
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché le torri di controllo di aeroporto, gli enti AFIS e gli enti che forniscono servizi di controllo di avvicinamento siano tenuti costantemente informati in merito alle condizioni operativamente significative dell’area di movimento, compresa l’esistenza di pericoli temporanei, e allo stato operativo di ogni impianto associato all’aeroporto o agli aeroporti appartenenti alla loro area di responsabilità, come comunicato dal gestore aeroportuale.
ATS.OR.525 Informazioni sullo stato operativo dei servizi di navigazione
I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli enti dei servizi di traffico aereo siano tenuti costantemente e tempestivamente informati in merito allo stato operativo dei servizi di radionavigazione e degli ausili visivi essenziali per le procedure di decollo, partenza, avvicinamento e atterraggio appartenenti alla loro area di responsabilità, nonché dei servizi di radionavigazione e degli ausili visivi essenziali per i movimenti al suolo.
I fornitori di servizi di traffico aereo stabiliscono disposizioni appropriate in conformità al punto ATM/ANS.OR.B.005, lettera f), dell’allegato III, al fine di garantire che siano fornite le informazioni di cui alla lettera a) del presente punto per quanto riguarda i servizi GNSS.
ATS.OR.530 Trasmissione di informazioni relative all’azione frenante
I fornitori di servizi di traffico aereo che ricevono, tramite comunicazione vocale, un riporto di volo speciale concernente un’azione frenante che non corrisponde a quanto dichiarato ne informano senza indugio il gestore aeroportuale interessato.
SOTTOPARTE B — REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRAFFICO AEREO (ATS.TR)
SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI
ATS.TR.100 Obiettivi dei servizi di traffico aereo (ATS)
Gli obiettivi dei servizi di traffico aereo sono:
prevenire le collisioni tra aeromobili;
prevenire le collisioni tra aeromobili e le ostruzioni nell’area di manovra;
rendere spedito e mantenere un ordinato flusso di traffico aereo;
dare avvisi e informazioni utili per una sicura ed efficiente condotta del volo;
rendere noto alle organizzazioni appropriate che un aeromobile necessita di ricerca e soccorso ed assistere tali organismi come necessario.
ATS.TR.105 Suddivisione dei servizi di traffico aereo
I servizi di traffico aereo comprendono i servizi identificati come segue:
il servizio di controllo del traffico aereo, per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c), del punto ATS.TR.100; tale servizio è diviso in tre parti come segue:
servizio di controllo di area: la fornitura del servizio di controllo del traffico aereo per voli controllati, con esclusione delle parti di tali voli descritte ai punti 2) e 3) del presente punto, per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) del punto ATS.TR.100;
servizio di controllo di avvicinamento: la fornitura del servizio di controllo del traffico aereo per voli controllati associati all’arrivo o alla partenza, per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) del punto ATS.TR.100; e
servizio di controllo di aeroporto: la fornitura del servizio di controllo del traffico aereo per il traffico di aeroporto, con esclusione delle parti dei voli di cui al punto 2) del presente punto, per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c) del punto ATS.TR.100;
il servizio informazioni volo e/o il servizio consultivo del traffico aereo, per conseguire l’obiettivo di cui alla lettera d) del punto ATS.TR.100;
il servizio di allarme, per conseguire l’obiettivo di cui alla lettera e) del punto ATS.TR.100.
ATS.TR.110 Istituzione degli enti che forniscono i servizi di traffico aereo
I servizi di traffico aereo sono forniti da enti istituiti come segue:
i centri informazioni volo sono istituiti per fornire il servizio informazioni volo e il servizio di allarme all’interno di regioni informazioni volo, a meno che la responsabilità di fornire tali servizi all’interno di una regione informazioni volo sia assegnata a un ente di controllo del traffico aereo dotato di strutture adeguate per adempiere tale responsabilità;
gli enti di controllo del traffico aereo sono istituiti per fornire il servizio di controllo del traffico aereo, il servizio informazioni volo e il servizio di allarme all’interno delle aree di controllo, delle zone di controllo e sugli aeroporti controllati;
gli enti AFIS sono istituiti per fornire il servizio informazioni volo e il servizio di allarme su aeroporti AFIS e all’interno dello spazio aereo associato a tali aeroporti.
L’ufficio informazioni dei servizi di traffico aereo o altri uffici o disposizioni sono istituiti al fine di ricevere le segnalazioni riguardanti i servizi di traffico aereo e i piani di volo presentati prima della partenza.
ATS.TR.115 Identificazione degli enti dei servizi di traffico aereo
Gli enti dei servizi di traffico aereo sono identificati in modo inequivocabile come segue:
i centri di controllo di area o i centri informazioni volo sono normalmente identificati con il nome di una città, un elemento geografico o un’area geografica nelle vicinanze;
le torri di controllo di aeroporto o gli enti di controllo di avvicinamento sono normalmente identificati con il nome dell’aeroporto a cui forniscono i loro servizi o con il nome di una città, di un elemento geografico o di un’area geografica nelle vicinanze;
gli enti AFIS sono normalmente identificati con il nome dell’aeroporto a cui forniscono i loro servizi o con il nome di una città, di un elemento geografico o di un’area geografica nelle vicinanze.
Il nome degli enti dei servizi di traffico aereo e dei servizi stessi deve essere integrato, a seconda dei casi, da uno dei seguenti suffissi:
centro di controllo di area — CONTROL;
controllo di avvicinamento — APPROACH;
controllo di avvicinamento radar arrivi — ARRIVAL;
controllo di avvicinamento radar partenze — DEPARTURE;
ente di controllo del traffico aereo (in generale) quando fornisce servizi di sorveglianza ATS — RADAR;
controllo dell’aeroporto — TOWER;
controllo dei movimenti al suolo— GROUND;
rilascio delle autorizzazioni — DELIVERY;
centro informazioni volo — INFORMATION;
ente AFIS — INFORMATION.
ATS.TR.120 Lingua per la comunicazione tra enti dei servizi di traffico aereo
Le comunicazioni tra enti dei servizi di traffico aereo devono essere effettuate in lingua inglese, eccetto i casi in cui queste vengono effettuate in una lingua concordata.
ATS.TR.125 Espressione della posizione verticale dell’aeromobile
Per i voli all’interno di aree dove è istituita l’altitudine di transizione la posizione verticale dell’aeromobile è espressa, eccetto quanto previsto al punto b), in termini di altitudini pari o inferiori all’altitudine di transizione e in termini di livelli di volo pari o superiori al livello di transizione. Durante l’attraversamento dello strato di transizione, la posizione verticale è espressa in termini di livelli di volo nella fase di salita e in termini di altitudini nella fase di discesa.
Quando un aeromobile ha ricevuto l’autorizzazione all’atterraggio oppure, in un aeroporto AFIS, l’informazione secondo cui la pista per l’atterraggio è disponibile e sta completando l’avvicinamento utilizzando la pressione atmosferica all’altitudine dell’aeroporto (QFE), la posizione verticale di tale aeromobile deve essere espressa in termini di altezza al di sopra dell’altitudine dell’aeroporto durante quella porzione di volo per la quale può essere utilizzato il QFE, tranne nei casi in cui deve essere espressa in termini di altezza al di sopra dell’altitudine della soglia pista:
per piste strumentali se la soglia è 2 m (7 ft) o più al di sotto dell’altitudine dell’aeroporto;
per piste con avvicinamenti di precisione.
ATS.TR.130 Determinazione del livello di transizione
L’ente dei servizi di traffico aereo appropriato stabilisce il livello di transizione da utilizzare nelle aree in cui è istituita un’altitudine di transizione, per il periodo di tempo appropriato sulla base dei riporti QNH (regolaggio della subscala altimetrica per ottenere l’altitudine quando l’aeromobile è a terra) e della pressione atmosferica prevista al livello medio del mare, se necessario.
Il livello di transizione è situato al di sopra dell’altitudine di transizione in modo che tra aeromobili in volo contemporaneamente all’altitudine di transizione e al livello di transizione sia garantita una minima separazione verticale nominale di almeno 300 m (1 000 ft).
ATS.TR.135 Livello di crociera minimo per i voli IFR
Gli enti di controllo del traffico aereo non assegnano livelli di crociera inferiori alle altitudini minime di volo stabilite dagli Stati membri, salvo autorizzazione specifica dell’autorità competente.
Gli enti di controllo del traffico aereo:
determinano il livello o i livelli di volo più bassi utilizzabili per la totalità o per una parte dell’area di controllo di cui sono responsabili;
assegnano i livelli di volo in corrispondenza di tali livelli o al di sopra degli stessi;
su richiesta comunicano ai piloti il livello o i livelli di volo più bassi utilizzabili.
ATS.TR.140 Fornitura di informazioni relative al regolaggio altimetrico
Gli enti dei servizi di traffico aereo appropriati devono essere disponibili in qualsiasi momento per trasmettere all’aeromobile in volo, su richiesta, le informazioni necessarie per determinare il livello di volo più basso che assicuri un’adeguata altezza dal suolo sulle rotte o sui segmenti di rotta per i quali tali informazioni sono richieste.
I centri informazioni volo e i centri di controllo di area devono essere disponibili per trasmettere all’aeromobile, su richiesta, un numero appropriato di riporti QNH o pressioni previste per le regioni informazioni volo e le aree di controllo di cui sono responsabili, nonché per quelle adiacenti.
All’equipaggio di condotta deve essere fornito il livello di transizione con un debito anticipo prima che questo venga raggiunto durante la discesa.
Tranne quando sia noto che l’aeromobile ha già ricevuto le informazioni in una trasmissione diretta, un regolaggio altimetrico QNH deve essere incluso:
nell’autorizzazione alla discesa, quando l’autorizzazione è stata inizialmente concessa ad un’altitudine inferiore al livello di transizione;
nell’autorizzazione o nelle autorizzazioni all’avvicinamento o per entrare nel circuito di traffico;
nelle autorizzazioni al rullaggio per gli aeromobili in partenza.
Un regolaggio altimetrico QFE come descritto al punto ATS.TRE.125, lettera b), deve essere fornito all’aeromobile periodicamente o su richiesta conformemente alle disposizioni locali.
Gli enti dei servizi di traffico aereo devono arrotondare i regolaggi altimetrici forniti agli aeromobili fino all’ettopascal inferiore intero più vicino.
ATS.TR.145 Sospensione delle operazioni effettuate secondo le regole del volo a vista su un aeroporto o nelle vicinanze dello stesso
Una qualsiasi o tutte le operazioni VFR effettuate su un aeroporto o nelle vicinanze dello stesso possono essere sospese per motivi di sicurezza da uno dei seguenti enti, persone o autorità:
l’ente di controllo di avvicinamento o il centro di controllo di area appropriato;
la torre di controllo di aeroporto;
l’autorità competente.
Quando le operazioni VFR (una qualsiasi o tutte) effettuate su un aeroporto o nelle vicinanze dello stesso sono sospese, la torre di controllo di aeroporto deve rispettare le seguenti procedure:
mettere in attesa tutte le partenze VFR;
richiamare tutti i voli locali che operano in VFR o ottenere l’autorizzazione per operazioni VFR speciali;
notificare le misure adottate all’ente di controllo di avvicinamento o al centro di controllo di area, a seconda dei casi;
notificare le motivazioni di tale misura a tutti gli operatori o ai loro rappresentanti designati, ove necessario o richiesto.
ATS.TR.150 Luci aeronautiche al suolo
I fornitori di servizi di traffico aereo stabiliscono le procedure per il funzionamento delle luci aeronautiche al suolo, indipendentemente dal fatto che si trovino su un aeroporto o nelle vicinanze dello stesso.
ATS.TR.155 Servizi di sorveglianza ATS
Nel prestare i loro servizi, i fornitori di servizi di traffico aereo possono utilizzare i sistemi di sorveglianza ATS. In tal caso i fornitori di servizi di traffico aereo specificano per quali funzioni sono utilizzate le informazioni di sorveglianza ATS.
Nel prestare i servizi di sorveglianza ATS, i fornitori di servizi di traffico aereo:
garantiscono che il sistema o i sistemi di sorveglianza ATS in uso provvedano a presentare informazioni di sorveglianza costantemente aggiornate, comprese le indicazioni di posizione;
nel prestare il servizio di controllo del traffico aereo:
determinano il numero di aeromobili a cui vengono simultaneamente forniti i servizi di sorveglianza ATS che possono essere gestiti in sicurezza nelle circostanze prevalenti;
forniscono costantemente ai controllori del traffico aereo informazioni complete e aggiornate riguardanti:
le altitudini minime di volo stabilite nell’area di responsabilità;
il livello o i livelli di volo più bassi utilizzabili determinati in conformità ai punti ATS.TR.130 e ATS.TR.135;
le altitudini minime stabilite applicabili alle procedure basate sul vettoramento tattico e sull’instradamento diretto, includendo le necessarie correzioni di temperatura o il metodo per correggere gli effetti delle basse temperature sulle altitudini minime.
Conformemente alle funzioni per le quali sono utilizzate le informazioni di sorveglianza ATS per la fornitura di servizi di traffico aereo, i fornitori di servizi di traffico aereo stabiliscono procedure:
per l’identificazione degli aeromobili;
per fornire informazioni sulla posizione degli aeromobili;
per vettorare gli aeromobili;
per fornire assistenza di navigazione agli aeromobili;
per fornire informazioni relative a condizioni meteorologiche avverse, se del caso;
per trasferire il controllo degli aeromobili;
in caso di guasto del sistema o dei sistemi di sorveglianza ATS;
in caso di guasto del transponder SSR, in conformità alle disposizioni della sezione 13 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012;
in caso di avvisi e allarmi di sicurezza basati sulla sorveglianza ATS, se implementati;
in caso di interruzione o cessazione del servizio di sorveglianza ATS.
Prima di fornire un servizio di sorveglianza ATS a un aeromobile, si effettua l’identificazione e si informa il pilota. In seguito l’identificazione deve essere mantenuta fino al termine del servizio di sorveglianza ATS. Se l’identificazione viene successivamente a mancare, il pilota ne deve essere informato e, se del caso, devono essere impartite opportune istruzioni.
Quando si osserva che un volo controllato identificato si trova su una traiettoria in conflitto rispetto a quella di un aeromobile sconosciuto e si ritiene che ciò costituisca un rischio di collisione, il pilota del volo controllato deve, quando possibile:
essere informato della presenza dell’aeromobile sconosciuto e, se il pilota lo richiede o il controllore ritiene che la situazione lo imponga, deve essere suggerita una azione di evitamento; e
essere avvisato quando il conflitto viene a cessare.
Se non diversamente prescritto dall’autorità competente, la verifica delle informazioni sul livello visualizzate, derivate dall’altitudine-pressione, deve essere effettuata almeno una volta da ogni ente dei servizi di traffico aereo adeguatamente equipaggiato al momento del contatto iniziale con l’aeromobile interessato oppure, se ciò non è fattibile, non appena possibile.
Solo le informazioni sul livello derivate dall’altitudine-pressione e verificate possono essere usate per determinare che l’aeromobile ha eseguito una delle seguenti azioni:
mantenere un livello;
liberare un livello;
superare un livello in salita o in discesa;
raggiungere un livello.
ATS.TR.160 Fornitura di servizi di traffico aereo per le prove in volo
L’autorità competente può specificare condizioni e procedure supplementari o alternative a quelle contenute nella presente sottoparte B, che devono essere applicate dagli enti dei servizi di traffico aereo per la fornitura di servizi di traffico aereo per le prove in volo.
SEZIONE 2 — SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO
ATS.TR.200 Applicazione
Il servizio di controllo del traffico aereo è fornito:
a tutti i voli IFR nello spazio aereo delle classi A, B, C, D ed E;
a tutti i voli VFR nello spazio aereo delle classi B, C e D;
a tutti i voli VFR speciali;
a tutto il traffico di aeroporto negli aeroporti controllati.
ATS.TR.205 Fornitura del servizio di controllo del traffico aereo
Le parti del servizio di controllo del traffico aereo descritte al punto ATS.TR.105, lettera a), sono fornite dai vari enti come segue:
il servizio di controllo di area è fornito da uno dei seguenti enti:
un centro di controllo di area;
l’ente che fornisce il servizio di controllo di avvicinamento in una zona di controllo o in un’area di controllo di portata limitata, designato principalmente per la fornitura del servizio di controllo di avvicinamento e dove non è stabilito alcun centro di controllo di area;
il servizio di controllo di avvicinamento è fornito da uno dei seguenti enti:
un ente di controllo di avvicinamento quando è necessario o auspicabile istituire un ente distinto;
una torre di controllo di aeroporto o un centro di controllo di area quando è necessario o auspicabile combinare sotto la responsabilità di un ente le funzioni del servizio di controllo di avvicinamento con quelle del servizio di controllo di aeroporto o del servizio di controllo di area;
servizio di controllo di aeroporto: è fornito dalla torre di controllo di aeroporto.
ATS.TR.210 Gestione del servizio di controllo del traffico aereo
Al fine di fornire il servizio di controllo del traffico aereo, gli enti di controllo del traffico aereo:
ricevono le informazioni relative al movimento previsto di ciascun aeromobile, o a sue variazioni, e le informazioni aggiornate sull’effettivo progresso del volo di ciascun aeromobile;
determinano, a partire dalle informazioni ricevute, le posizioni relative degli aeromobili conosciuti rispetto agli altri;
rilasciano autorizzazioni e/o emettono istruzioni e/o informazioni allo scopo di prevenire le collisioni tra gli aeromobili sotto il proprio controllo e rendere spedito e mantenere un ordinato flusso del traffico aereo;
coordinano, a seconda delle necessità, le autorizzazioni con gli altri enti:
nei casi in cui un aeromobile possa trovarsi in conflitto con il traffico sotto il controllo di tali altri enti;
prima di trasferire il controllo di un aeromobile a tali enti.
Le autorizzazioni rilasciate dagli enti di controllo del traffico aereo forniscono la separazione:
tra tutti i voli nello spazio aereo delle classi A e B;
tra i voli IFR nello spazio aereo delle classi C, D ed E;
tra i voli IFR e i voli VFR nello spazio aereo della classe C;
tra i voli IFR e i voli VFR speciali;
tra i voli VFR speciali a meno che non sia diversamente prescritto dall’autorità competente.
Quando richiesto dal pilota di un aeromobile e concordato con il pilota dell’altro aeromobile e se così prescritto dall’autorità competente per i casi di cui al punto 2) del primo comma nello spazio aereo delle classi D ed E, un volo può essere autorizzato, di giorno e in condizioni VMC, a condizione di mantenere la propria separazione rispetto ad una porzione specifica del volo al di sotto di 3 050 m (10 000 ft) durante la salita o la discesa.
Ad eccezione delle operazioni su piste parallele o quasi parallele di cui al punto ATS.TR.255 o dei casi in cui può essere applicata una riduzione delle minime separazioni in vicinanza degli aeroporti, un ente di controllo del traffico aereo deve assicurare la separazione tramite almeno una delle seguenti modalità:
separazione verticale, ottenuta assegnando livelli diversi selezionati dalla tabella dei livelli di crociera di cui all’appendice 3 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, ad eccezione dei casi in cui la correlazione dei livelli alla rotta ivi prescritta non viene applicata perché diversamente specificato nelle corrispondenti pubblicazioni di informazioni aeronautiche o nelle autorizzazioni ATC. La minima separazione verticale deve avere un valore nominale di 300 m (1 000 ft) fino a comprendere il FL 410, e un valore nominale di 600 m (2 000 ft) al di sopra di tale livello. Per stabilire la separazione verticale non devono essere usate le informazioni sull’altezza geometrica;
la separazione orizzontale, ottenuta fornendo uno dei seguenti elementi:
la separazione longitudinale, espressa in tempo o distanza, mantenendo un intervallo tra gli aeromobili che operano lungo la stessa rotta, rotte convergenti o reciproche;
la separazione laterale, mantenendo gli aeromobili su rotte diverse o in diverse aree geografiche.
Nel momento in cui viene a conoscenza dell’impossibilità di mantenere il tipo di separazione o la minima utilizzati per separare due aeromobili, il controllore del traffico aereo stabilisce un altro tipo di separazione o un altro minimo prima che sia superata la minima separazione corrente.
ATS.TR.215 Selezione e notifica delle minime separazioni per l’applicazione del punto ATS.TR.210, lettera c)
La scelta delle minime separazioni applicabili in una data porzione di spazio aereo è effettuata dal fornitore dei servizi di traffico aereo responsabile della fornitura dei servizi di traffico aereo e approvata dall’autorità competente.
Per il traffico che transiterà da uno spazio aereo ad un altro limitrofo e per rotte che risultano più vicine al confine comune di spazi aerei limitrofi rispetto alle minime separazioni applicabili nelle circostanze, la scelta delle minime separazioni deve essere effettuata in consultazione con i fornitori di servizi di traffico aereo responsabili della fornitura dei servizi di traffico aereo nello spazio aereo limitrofo.
I dettagli delle minime separazioni scelte e delle loro aree di applicazione devono essere notificati:
agli enti dei servizi di traffico aereo interessati;
ai piloti e agli operatori degli aeromobili, mediante le pubblicazioni di informazioni aeronautiche, laddove la separazione si basa sull’utilizzo da parte degli aeromobili di specifici ausili alla navigazione o di tecniche di navigazione specifiche.
ATS.TR.220 Applicazione della separazione per turbolenza di scia
Gli enti di controllo del traffico aereo applicano agli aeromobili le minime separazioni per turbolenza di scia durante le fasi di avvicinamento e di partenza dei voli quando si verifica una delle seguenti circostanze:
l’aeromobile opera direttamente dietro ad un altro aeromobile alla stessa altitudine o ad altitudine inferiore che differisca di meno di 300 m (1 000 ft);
entrambi gli aeromobili utilizzano la stessa pista o piste parallele separate da meno di 760 m (2 500 ft);
l’aeromobile attraversa dietro ad un altro aeromobile alla stessa altitudine o ad altitudine inferiore che differisca di meno di 300 m (1 000 ft).
La lettera a) non si applica ai voli VFR in arrivo e ai voli IFR in arrivo che effettuano un avvicinamento a vista quando l’aeromobile ha riportato di avere in vista l’aeromobile che lo precede e ha ricevuto istruzioni di seguire tale aeromobile e di mantenere la propria separazione dallo stesso. In questi casi l’ente di controllo del traffico aereo deve emettere un avviso di precauzione per turbolenza di scia.
ATS.TR.225 Responsabilità del controllo
Un volo controllato si trova sotto il controllo di un unico ente di controllo del traffico aereo in qualsiasi momento.
La responsabilità del controllo di tutti gli aeromobili che operano all’interno di un determinato blocco di spazio aereo deve essere attribuita a un unico ente di controllo del traffico aereo. Il controllo di un aeromobile o di gruppi di aeromobili può essere tuttavia delegato ad altri enti di controllo del traffico aereo, a condizione che sia garantito il coordinamento tra tutti gli enti di controllo del traffico aereo interessati.
ATS.TR.230 Trasferimento della responsabilità del controllo
Luogo o momento del trasferimento
La responsabilità del controllo di un aeromobile è trasferita da un ente di controllo del traffico aereo a un altro come segue.
Tra due enti che forniscono il servizio di controllo di area:
la responsabilità del controllo di un aeromobile è trasferita da un ente che fornisce il servizio di controllo di area in un’area di controllo all’ente che fornisce il servizio di controllo di area in un’area di controllo adiacente al momento dell’attraversamento del confine comune dell’area di controllo, come stimato dal centro di controllo di area che ha il controllo dell’aeromobile, o in qualsiasi altro punto o momento convenuto tra i due enti.
Tra un ente che fornisce il servizio di controllo di area e un ente che fornisce il servizio di controllo di avvicinamento o tra due enti che forniscono il servizio di controllo di avvicinamento:
la responsabilità del controllo di un aeromobile è trasferita da un ente all’altro, e viceversa, in un punto o momento convenuto tra i due enti.
Tra un ente che fornisce il servizio di controllo di avvicinamento e una torre di controllo di aeroporto:
aeromobile in arrivo - La responsabilità del controllo di un aeromobile in arrivo è trasferita, come specificato nelle lettere di accordo e nei manuali operativi, a seconda dei casi, dall’ente che fornisce il servizio di controllo di avvicinamento alla torre di controllo di aeroporto quando l’aeromobile si trova in uno dei seguenti stati:
si trova nelle vicinanze dell’aeroporto, e:
si ritiene che l’avvicinamento e l’atterraggio saranno completati con riferimento visivo al terreno, oppure
ha raggiunto condizioni VMC ininterrotte;
si trova in un punto o a un livello prescritti;
è atterrato;
aeromobile in partenza - La responsabilità del controllo di un aeromobile in partenza è trasferita, come specificato nelle lettere di accordo e nei manuali operativi, a seconda dei casi, dalla torre di controllo di aeroporto all’ente che fornisce il servizio di controllo di avvicinamento:
quando prevalgono condizioni VMC nelle vicinanze dell’aeroporto:
prima del momento in cui l’aeromobile lascia le vicinanze dell’aeroporto, oppure
prima dell’ingresso dell’aeromobile in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC), oppure
in un punto o a un livello prescritti;
quando prevalgono condizioni IMC in corrispondenza dell’aeroporto:
nel momento immediatamente successivo all’inizio del volo dell’aeromobile, oppure
in un punto o a un livello prescritti.
Tra settori o posizioni di controllo all’interno dello stesso ente di controllo del traffico aereo:
la responsabilità del controllo di un aeromobile è trasferita da un settore o da una posizione di controllo a un altro settore o a un’altra posizione di controllo all’interno dello stesso ente di controllo del traffico aereo in un punto, a un livello o in un momento specificato nelle istruzioni degli enti di controllo del traffico aereo.
Coordinamento del trasferimento
La responsabilità del controllo di un aeromobile non deve essere trasferita da un ente di controllo del traffico aereo ad un altro senza il consenso dell’ente di controllo accettante, che deve essere ottenuto conformemente ai punti 2), 3), 4) e 5).
L’ente di controllo trasferente comunica all’ente di controllo accettante le parti appropriate del piano di volo in vigore e qualsiasi informazione di controllo pertinente al trasferimento richiesto.
Qualora il trasferimento di controllo debba essere effettuato utilizzando i sistemi di sorveglianza ATS, le informazioni di controllo pertinenti al trasferimento includono le informazioni riguardanti la posizione e, se necessario, la rotta e la velocità dell’aeromobile osservati dai sistemi di sorveglianza ATS immediatamente prima del trasferimento.
Qualora il trasferimento di controllo debba essere effettuato utilizzando i dati ADS-C, le informazioni di controllo pertinenti al trasferimento includono la posizione in quattro dimensioni e altre informazioni, secondo necessità.
L’ente di controllo accettante:
segnala la sua capacità di accettare il controllo dell’aeromobile alle condizioni specificate dall’ente di controllo trasferente, a meno che i due enti interessati non abbiano preventivamente concordato che l’assenza di segnalazioni di questo tipo sia da intendersi come un’accettazione delle condizioni specificate, o indica eventuali modifiche necessarie a tali condizioni;
specifica qualsiasi altra informazione o autorizzazione per una successiva porzione del volo, di cui l’aeromobile deve essere in possesso al momento del trasferimento.
Salvo diversamente disposto da un accordo tra i due enti di controllo interessati, l’ente di controllo accettante non notifica all’ente di controllo trasferente il momento in cui ha istituito comunicazioni bilaterali a voce (voice link) e/o via data link con l’aeromobile interessato e ha assunto il controllo dello stesso.
Per il coordinamento tra settori e/o enti dei servizi di traffico aereo si utilizza la fraseologia standard. Il linguaggio corrente è utilizzato solo quando la fraseologia standard non è utile per una determinata trasmissione.
Il coordinamento del trasferimento del controllo tra enti che forniscono il servizio di controllo di area all’interno della regione EUR dell’ICAO, o, se così concordato, con o tra altri enti di controllo del traffico aereo, è favorito dai processi automatizzati di cui all’appendice 2.
ATS.TR.235 Autorizzazioni ATC
Le autorizzazioni ATC si basano esclusivamente sui requisiti per la fornitura del servizio di controllo del traffico aereo.
Le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente per rendere spedito e separare il traffico aereo e si basano sulle condizioni di traffico note che influiscono sulla sicurezza delle operazioni degli aeromobili. Tali condizioni di traffico includono non solo gli aeromobili in volo e sull’area di manovra sui quali viene esercitato il controllo, ma anche qualsiasi traffico di veicoli o altre ostruzioni non installate permanentemente sull’area di manovra utilizzata.
Gli enti di controllo del traffico aereo rilasciano tali autorizzazioni ATC in base alle necessità per prevenire le collisioni e per rendere spedito e mantenere un ordinato flusso di traffico aereo.
Le autorizzazioni ATC sono rilasciate con sufficiente anticipo per garantire la loro trasmissione all’aeromobile in tempo utile affinché quest’ultimo possa conformarsi ad esse.
Quando il pilota responsabile di un aeromobile informa un ente di controllo del traffico aereo che un’autorizzazione ATC non è soddisfacente, l’ente di controllo del traffico aereo rilascia, se possibile, un’autorizzazione modificata.
Nel vettorare un volo IFR o nell’assegnare a un volo IFR un percorso diretto non incluso nel piano di volo che lo porti ad abbandonare la rotta ATS pubblicata o la procedura strumentale, il controllore del traffico aereo che fornisce un servizio di sorveglianza ATS emette autorizzazioni che garantiscano in ogni momento la separazione dagli ostacoli prescritta fino a quando l’aeromobile raggiunge il punto in cui il pilota riprende la rotta prevista nel piano di volo o una rotta ATS pubblicata o la procedura strumentale.
Contenuto delle autorizzazioni
Le autorizzazioni ATC devono indicare:
l’identificazione dell’aeromobile come riportata nel piano di volo;
il limite dell’autorizzazione;
la rotta di volo:
la rotta di volo deve essere dettagliata in ciascuna autorizzazione quando ritenuto necessario, e
la frase «cleared flight planned route» (rotta del piano di volo autorizzata) non deve essere utilizzata quando viene emessa una riautorizzazione;
il livello o i livelli di volo per l’intera rotta o parte di essa e i cambi di livello, se richiesti;
ogni necessaria istruzione o informazione su altri argomenti, quali la banda oraria di partenza ATFM, se applicabile, le manovre di avvicinamento o di partenza, le comunicazioni e l’orario di scadenza dell’autorizzazione.
Per fornire gli elementi di cui alla lettera b) in modo più agevole, i fornitori di servizi di traffico aereo valutano la necessità di istituire rotte standard di partenza e di arrivo e procedure associate volte a facilitare:
il sicuro, ordinato e spedito flusso del traffico aereo;
la descrizione delle rotte e procedure nelle autorizzazioni ATC.
Autorizzazioni per voli transonici
L’autorizzazione ATC relativa alla fase di accelerazione transonica di un volo supersonico deve estendersi almeno fino alla fine di tale fase.
L’autorizzazione ATC relativa alla decelerazione e alla discesa di un aeromobile dalla crociera supersonica al volo subsonico deve consentire la discesa ininterrotta, perlomeno durante la fase transonica.
Modifiche delle autorizzazioni per quanto riguarda la rotta o il livello
Nel rilasciare un’autorizzazione relativa alla richiesta di modifica della rotta o del livello, si deve indicare in tale autorizzazione l’esatta natura di tale modifica.
Quando le condizioni di traffico non permettono l’autorizzazione di una richiesta di modifica, si deve utilizzare la parola «UNABLE» (IMPOSSIBILITATI). Quando le circostanze lo consentono, devono essere proposti rotte o livelli alternativi.
Autorizzazioni condizionali
Le frasi condizionali, quali «behind landing aircraft» (dietro l’aeromobile in atterraggio) o «after departing aircraft» (dopo l’aeromobile in partenza), non devono essere utilizzate per i movimenti riguardanti la pista o le piste attive, tranne quando l’aeromobile o i veicoli in questione siano in vista del controllore del traffico aereo e del pilota interessati. L’aeromobile o il veicolo che motiva la condizione nell’autorizzazione rilasciata deve essere il primo aeromobile o veicolo a passare davanti all’altro aeromobile interessato. In ogni caso, un’autorizzazione condizionale deve contenere, nell’ordine:
il nominativo;
la condizione;
l’autorizzazione;
una breve reiterazione della condizione.
Read-back delle autorizzazioni, delle istruzioni e delle informazioni connesse alla sicurezza
Il controllore del traffico aereo ascolta il read-back riguardante le parti connesse alla sicurezza delle istruzioni e autorizzazioni ATC, come specificato al punto SERA.8015, lettera e), punti 1) e 2, dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, per accertarsi che l’autorizzazione e/o l’istruzione siano state correttamente riconosciute dall’equipaggio di condotta e intraprende azioni immediate per correggere eventuali discrepanze rivelata dal read-back.
Il read-back a voce dei messaggi CPDLC non è richiesto, a meno che non sia diversamente specificato dal fornitore di servizi del traffico aereo.
Coordinamento delle autorizzazioni
L’autorizzazione ATC deve essere coordinata fra gli enti di controllo del traffico aereo per coprire l’intera rotta di un aeromobile, o una specifica porzione di essa, come segue.
Gli aeromobili devono essere autorizzati per l’intera rotta fino al primo aeroporto di previsto atterraggio:
se è stato possibile, prima della partenza, coordinare l’autorizzazione fra tutti gli enti sotto il cui controllo verrà a trovarsi l’aeromobile; oppure
se vi è una ragionevole certezza che sarà effettuato un coordinamento preventivo fra gli enti sotto il cui controllo verranno successivamente a trovarsi gli aeromobili.
Nel caso in cui non sia stato effettuato o non si preveda di effettuare il coordinamento come descritto al punto 1), gli aeromobili devono essere autorizzati solo fino al punto rispetto al quale un coordinamento è ragionevolmente assicurato; prima di raggiungere tale punto, o su tale punto, gli aeromobili devono ricevere un’autorizzazione ulteriore; istruzioni di attesa devono essere emesse come appropriato.
Quando prescritto da un ente dei servizi di traffico aereo, gli aeromobili devono contattare l’ente di controllo del traffico aereo appropriato per ricevere un’autorizzazione per fase successiva prima del punto di trasferimento di controllo.
Durante la fase di acquisizione di un’autorizzazione per fase successiva, gli aeromobili devono mantenere la comunicazione bilaterale con l’ente di controllo del traffico aereo che li ha sotto controllo.
Un’autorizzazione rilasciata come autorizzazione per fase successiva deve essere chiaramente identificabile come tale dal pilota.
Salvo coordinamento, le autorizzazioni per fase successiva non devono influire sul profilo di volo originale dell’aeromobile in spazi aerei diversi da quello di responsabilità dell’ente di controllo del traffico aereo che le rilascia.
Se un aeromobile intende partire da un aeroporto all’interno di un’area di controllo per entrare in un’altra area di controllo entro 30 minuti, o altro periodo di tempo concordato tra i centri di controllo di area interessati, prima del rilascio dell’autorizzazione di partenza deve essere effettuato un coordinamento con il centro di controllo di area successivo.
Se un aeromobile intende lasciare un’area di controllo per volare fuori spazio aereo controllato e successivamente rientrare nella stessa o in un’altra area di controllo, si può rilasciare un’autorizzazione dal punto di partenza al primo aeroporto di previsto atterraggio. Tali autorizzazioni, o loro successive revisioni, sono applicabili solo alle porzioni del volo condotte all’interno dello spazio aereo controllato.
ATS.TR.237 Riconfigurazione dinamica dello spazio aereo U-space
Gli enti di controllo del traffico aereo:
limitano temporaneamente l’area all’interno dello spazio aereo U-space designato nella quale possono svolgersi operazioni UAS al fine di far fronte a cambiamenti a breve termine nella domanda di traffico con equipaggio mediante l’adeguamento dei limiti laterali e verticali dello spazio aereo U-space;
garantiscono che i pertinenti fornitori di servizi U-space e, ove applicabile, i fornitori unici di servizi comuni di informazione ricevano una notifica tempestiva ed efficace dell’attivazione, della disattivazione e delle limitazioni temporanee dello spazio aereo U-space designato.
ATS.TR.240 Controllo delle persone e dei veicoli negli aeroporti controllati
Il movimento delle persone o dei veicoli, inclusi gli aeromobili trainati, sull’area di manovra di un aeroporto è controllato dalla torre di controllo di aeroporto come necessario per evitare situazioni di pericolo per gli stessi o per gli aeromobili in atterraggio, rullaggio o decollo.
Quando sono attivate le procedure in bassa visibilità:
il numero di persone e veicoli che operano sull’area di manovra di un aeroporto deve essere limitato al minimo essenziale e occorre prestare particolare attenzione ai requisiti diretti a proteggere l’area o le aree critiche e sensibili degli ausili alla radionavigazione;
fatte salve le disposizioni di cui alla lettera c), il metodo o i metodi utilizzati per separare i veicoli dagli aeromobili in rullaggio devono essere quelli specificati dal fornitore di servizi di traffico aereo e approvati dall’autorità competente tenendo conto degli ausili disponibili;
quando vengono effettuate con continuità sulla stessa pista operazioni strumentali di precisione miste ILS ed MLS di categoria II o III, devono essere protette le aree critiche e sensibili più restrittive tra quelle dell’ILS o dell’MLS.
I veicoli di emergenza che procedono per assistere un aeromobile in pericolo devono avere la precedenza su tutto l’altro traffico di superficie.
Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera c), i veicoli sull’area di manovra devono attenersi alle seguenti regole:
i veicoli, inclusi quelli con un aeromobile al traino, devono dare la precedenza agli aeromobili in fase di atterraggio, decollo, rullaggio;
i veicoli devono dare la precedenza ai veicoli con un aeromobile al traino;
i veicoli devono dare la precedenza ad altri veicoli in conformità alle istruzioni dell’ente dei servizi di traffico aereo;
indipendentemente da quanto previsto nei punti 1), 2) e 3) precedenti, i veicoli, inclusi quelli con un aeromobile al traino, devono attenersi alle istruzioni emesse dalla torre di controllo di aeroporto.
ATS.TR.245 Uso delle apparecchiature di sorveglianza per i movimenti di superficie negli aeroporti
Se ritenuto necessario, in assenza dell’osservazione visiva di tutta o parte dell’area di manovra o ad integrazione dell’osservazione visiva, l’ente dei servizi di traffico aereo utilizza i sistemi avanzati di controllo e di guida dei movimenti di superficie (A-SMGCS) o altre apparecchiature di sorveglianza adeguate al fine di:
monitorare i movimenti di aeromobili e veicoli sull’area di manovra;
fornire informazioni direzionali ai piloti e ai conducenti di veicoli secondo necessità;
fornire suggerimenti ed assistenza per il sicuro ed efficiente movimento degli aeromobili e dei veicoli sull’area di manovra.
ATS.TR.250 Informazioni di traffico essenziale e di traffico locale essenziale
Le informazioni di traffico essenziale devono essere fornite ai voli controllati interessati ogniqualvolta questi ultimi costituiscono traffico reciprocamente essenziale.
Le informazioni sul traffico locale essenziale note al controllore del traffico aereo devono essere comunicate senza indugio agli aeromobili in partenza e in arrivo.
ATS.TR.255 Operazioni su piste parallele o quasi parallele
Quando sono condotte operazioni indipendenti o dipendenti dall’avvicinamento strumentale a piste parallele o quasi parallele o dalla partenza strumentale dalle stesse, le procedure sono stabilite dal fornitore di servizi di traffico aereo e sono approvate dall’autorità competente.
ATS.TR.260 Selezione della pista in uso
La torre di controllo di aeroporto deve selezionare la pista in uso per il decollo e l’atterraggio degli aeromobili tenendo conto dell’intensità e della direzione del vento al suolo nonché di altri fattori significativi a livello locale, quali:
la configurazione della pista;
le condizioni meteorologiche;
le procedure di avvicinamento strumentale;
gli ausili all’avvicinamento e all’atterraggio disponibili;
i circuiti di traffico aeroportuale e le condizioni del traffico aereo;
la lunghezza della pista o delle piste;
altri fattori indicati nelle istruzioni locali.
ATS.TR.265 Controllo del traffico di superficie dell’aeroporto in condizioni di bassa visibilità
Qualora sia necessario che il traffico operi sull’area di manovra in condizioni di visibilità che impediscono alla torre di controllo di aeroporto di applicare una separazione visiva tra gli aeromobili e tra l’aeromobile e i veicoli, si applica quanto segue:
all’intersezione delle vie di rullaggio, a un aeromobile o a un veicolo su una via di rullaggio non è consentito di attendere più vicino all’altra via di rullaggio rispetto al limite della posizione di attesa definita da posizioni di attesa intermedie, barre di arresto o demarcazione delle intersezioni delle vie di rullaggio, conformemente alle specifiche di progettazione dell’aeroporto applicabili;
il metodo di separazione longitudinale sulle vie di rullaggio è specificato per ogni singolo aeroporto dal fornitore dei servizi di traffico aereo e approvato dall’autorità competente, tenendo conto delle caratteristiche degli ausili disponibili per la sorveglianza e il controllo del traffico a terra, della complessità della configurazione dell’aeroporto e delle caratteristiche dell’aeromobile che utilizza l’aeroporto.
Le procedure applicabili all’avvio e alla continuazione delle operazioni in bassa visibilità devono essere stabilite in conformità al punto ATS.OR.110 e approvate dall’autorità competente.
ATS.TR.270 Autorizzazione di VFR speciali
I voli VFR speciali possono essere autorizzati a operare all’interno di una zona di controllo, purché dispongano di un’autorizzazione ATC. Ad eccezione dei casi speciali riguardanti gli elicotteri e consentiti dall’autorità competente, tra i quali i voli di polizia, del servizio medico, di operazioni di ricerca e soccorso e antincendio, si applicano le seguenti condizioni aggiuntive:
tali voli VFR speciali possono essere condotti soltanto di giorno, salvo quanto altrimenti consentito dall’autorità competente;
il pilota deve:
effettuare il volo fuori dalle nubi ed in contatto visivo con il suolo e/o con l’acqua;
accertarsi che la visibilità in volo non sia inferiore a 1 500 m o, per gli elicotteri, non sia inferiore a 800 m;
condurre il volo ad una IAS pari o inferiore a 140 kt che consenta di osservare adeguatamente altro traffico ed eventuali ostacoli in tempo utile per evitare collisioni.
L’ente di controllo del traffico aereo non rilascia agli aeromobili un’autorizzazione VFR speciale per decollare o atterrare in un aeroporto posto all’interno di una zona di controllo o per entrare nella zona di traffico aeroportuale o nel circuito di traffico di aeroporto, quando le condizioni meteorologiche riportate su tale aeroporto sono al di sotto delle seguenti minime:
visibilità al suolo inferiore a 1 500 m o, per gli elicotteri, inferiore a 800 m;
ceiling inferiore a 180 m (600 ft).
L’ente di controllo del traffico aereo deve trattare individualmente le richieste di tale autorizzazione.
SEZIONE 3 — SERVIZIO INFORMAZIONI VOLO
ATS.TR.300 Applicazione
Il servizio informazioni volo è fornito dagli enti dei servizi di traffico aereo appropriati a tutti gli aeromobili che potrebbero essere interessati dalle informazioni e che si trovano in una delle seguenti situazioni:
è stato fornito loro il servizio di controllo del traffico aereo;
sono altrimenti noti agli appropriati enti dei servizi di traffico aereo.
Quando gli enti dei servizi di traffico aereo forniscono sia il servizio informazioni volo sia il servizio di controllo del traffico aereo, la fornitura del servizio di controllo del traffico aereo deve avere la precedenza sulla fornitura del servizio informazioni volo in tutti i casi in cui la fornitura del servizio di controllo del traffico aereo lo richieda.
I fornitori dei servizi informazioni volo stabiliscono disposizioni per:
la registrazione e la trasmissione di informazioni sul progresso dei voli;
il coordinamento e il trasferimento di responsabilità per la fornitura del servizio informazioni volo.
ATS.TR.305 Ambito del servizio informazioni volo
Il servizio informazioni volo include la fornitura di pertinenti:
informazioni SIGMET e AIRMET;
informazioni riguardanti l’attività vulcanica pre-eruttiva, le eruzioni vulcaniche e le nubi di cenere vulcanica;
informazioni riguardanti il rilascio nell’atmosfera di materiali radioattivi o sostanze chimiche tossiche;
informazioni sulle variazioni della disponibilità dei servizi di radionavigazione;
informazioni sui cambiamenti nelle condizioni degli aeroporti e delle infrastrutture associate, incluse le informazioni sullo stato delle aree di movimento degli aeroporti quando interessate da neve, ghiaccio o significative quantità d’acqua;
informazioni sui palloni liberi non pilotati;
informazioni in merito a configurazioni e condizioni anomale degli aeromobili;
qualsiasi altra informazione che potrebbe influire sulla sicurezza.
Il servizio informazioni volo fornito ai voli include, in aggiunta a quanto indicato alla lettera a), la fornitura di informazioni riguardanti:
le condizioni meteorologiche riportate o previste sugli aeroporti di partenza, di destinazione e alternati;
i rischi di collisione agli aeromobili che operino in spazi aerei di classe C, D, E, F e G;
per i voli condotti sopra distese di acqua, per quanto possibile e quando richiesto dal pilota, qualsiasi informazione disponibile circa imbarcazioni presenti nell’area, quali nominativo radio, posizione, rotta vera, velocità ecc.;
i messaggi, comprese le autorizzazioni, ricevuti da altri enti dei servizi di traffico aereo affinché siano ritrasmessi all’aeromobile.
Le informazioni AFIS comunicate ai voli includono, oltre ai pertinenti punti descritti alle lettere a) e b), la fornitura di informazioni riguardanti:
i rischi di collisione con aeromobili, veicoli e persone che operano nell’area di manovra;
la pista in uso.
Gli enti dei servizi di traffico aereo trasmettono, non appena possibile, riporti di volo speciali e non di routine:
agli altri aeromobili interessati;
agli uffici di veglia meteorologica associati in conformità all’appendice 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012;
agli altri enti dei servizi di traffico aereo interessati.
Le trasmissioni agli aeromobili devono essere ripetute ad una frequenza e per un periodo di tempo che devono essere determinati dall’ente dei servizi di traffico aereo interessato.
Il servizio informazioni volo fornito ai voli VFR include, in aggiunta a quanto indicato alla lettera a), la fornitura delle informazioni disponibili riguardanti le condizioni di traffico e meteorologiche lungo la rotta di volo che presumibilmente renderanno impraticabili le operazioni secondo le regole del volo a vista.
Quando prescritto dall’autorità competente l’ente AFIS gestisce il movimento dei veicoli e delle persone sull’area di manovra, conformemente alla serie o alla sottoserie di disposizioni di cui al punto ATS.TR.240.
ATS.TR.310 Trasmissioni del servizio automatico di informazioni di terminale a voce (Voice-ATIS)
Le trasmissioni del servizio automatico di informazioni di terminale a voce (Voice-ATIS) sono fornite agli aeroporti in cui vi è l’obbligo di ridurre il carico di comunicazioni sui canali di comunicazione bordo/terra in VHF dei servizi di traffico aereo. Quando vengono fornite, esse devono comprendere uno dei seguenti elementi:
una trasmissione che serve gli aeromobili in arrivo;
una trasmissione che serve gli aeromobili in partenza;
una trasmissione che serve sia gli aeromobili in arrivo sia quelli in partenza;
due trasmissioni che servono rispettivamente gli aerei in arrivo e in partenza per quegli aeroporti in cui la trasmissione che serve sia gli aeromobili in arrivo sia quelli in partenza sarebbe eccessivamente lunga.
Quando possibile per le trasmissioni Voice-ATIS si usa una frequenza VHF discreta. Se non è disponibile una frequenza discreta, la trasmissione può essere effettuata sul canale o sui canali vocali dell’ausilio o degli ausili alla navigazione di terminale più appropriati, preferibilmente un VOR, purché la portata e la leggibilità siano adeguate e l’identificazione dell’ausilio alla navigazione sia sequenziata rispetto alla trasmissione in modo che quest’ultima non venga cancellata.
Le trasmissioni Voice-ATIS non devono essere effettuate sul canale in fonia di un ILS.
Ogniqualvolta viene fornito il servizio Voice-ATIS, la trasmissione deve essere continua e ripetitiva.
Le informazioni contenute nella trasmissione corrente devono essere immediatamente portate a conoscenza dell’ente o degli enti dei servizi di traffico aereo interessati dalla fornitura agli aeromobili delle informazioni relative all’avvicinamento, all’atterraggio e al decollo, qualora il messaggio non sia stato preparato da tale ente o da tali enti.
Le trasmissioni Voice-ATIS fornite in aeroporti designati per essere utilizzate dai servizi aerei internazionali devono essere disponibili almeno in inglese.
ATS.TR.315 Servizio automatico di informazioni di terminale via data link (D-ATIS)
Nei casi in cui D-ATIS integra la disponibilità di Voice-ATIS, le informazioni fornite dal D-ATIS devono essere identiche, sia nel contenuto sia nel formato, a quelle della trasmissione Voice-ATIS applicabile. Se sono incluse le informazioni meteorologiche in tempo reale, ma i dati restano entro i parametri dei criteri relativi ai cambiamenti significativi di cui al punto MET.TR.200, lettere e) e f), dell’allegato V, il contenuto è considerato identico, al fine di mantenere lo stesso designatore.
Nei casi in cui D-ATIS integra la disponibilità di Voice-ATIS e il sistema ATIS richiede un aggiornamento, Voice-ATIS e D-ATIS devono essere aggiornati simultaneamente.
ATS.TR.320 Servizio automatico di informazioni di terminale (a voce e/o via data link)
Quando viene fornito il servizio Voice-ATIS e/o D-ATIS:
le informazioni comunicate devono riferirsi a un singolo aeroporto;
le informazioni comunicate devono essere aggiornate immediatamente se si verifica un cambiamento significativo;
i fornitori di servizi di traffico aereo sono responsabili della preparazione e della diffusione dei messaggi ATIS;
i singoli messaggi ATIS devono essere identificati da un designatore sotto forma di lettera dell’alfabeto fonetico in conformità al punto SERA.14020 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012. I designatori assegnati a messaggi ATIS consecutivi devono essere in ordine alfabetico;
gli aeromobili devono confermare la ricezione delle informazioni all’atto di stabilire la comunicazione con l’ente dei servizi di traffico aereo che fornisce il servizio di controllo di avvicinamento o la torre di controllo di aeroporto o l’ente AFIS, a seconda dei casi;
l’ente dei servizi di traffico aereo appropriato, nel rispondere al messaggio di cui al punto 5) o, per gli aeromobili in arrivo, in un qualsiasi altro momento prescritto dall’autorità competente, deve fornire agli aeromobili il regolaggio altimetrico corrente;
le informazioni meteorologiche devono essere ricavate dal riporto regolare locale o dal riporto speciale locale.
Se le condizioni meteorologiche cambiano tanto rapidamente da rendere sconsigliabile l’inclusione nell’ATIS delle informazioni meteorologiche di cui alla lettera a), punto 7), i messaggi ATIS devono indicare che le pertinenti informazioni meteorologiche saranno fornite al momento del contatto iniziale con l’appropriato ente dei servizi di traffico aereo.
Non è necessario che le informazioni contenute in un ATIS in vigore, la cui ricezione è stata confermata dall’aeromobile interessato, siano incluse in una trasmissione diretta all’aeromobile, ad eccezione del regolaggio altimetrico, che deve essere comunicato in conformità alla lettera a).
Se l’aeromobile conferma la ricezione di un ATIS che non è più in vigore, l’ente dei servizi di traffico aereo deve adottare immediatamente uno dei seguenti provvedimenti:
comunicare all’aeromobile qualsiasi informazione che necessiti di essere aggiornata;
istruire l’aeromobile ad ottenere l’informazione ATIS aggiornata.
ATS.TR.325 Trasmissioni VOLMET e trasmissioni D-VOLMET
Quando ciò è prescritto dall’autorità competente, le trasmissioni VOLMET VHF e/o HF e/o il servizio D-VOLMET devono essere forniti utilizzando le fraseologie radiotelefoniche standard.
SEZIONE 4 — SERVIZIO DI ALLARME
ATS.TR.400 Applicazione
Il servizio di allarme è fornito dagli enti dei servizi di traffico aereo:
a tutti gli aeromobili ai quali è fornito il servizio di controllo del traffico aereo;
per quanto possibile, a tutti gli altri aeromobili per i quali è stato presentato un piano di volo o che sono altrimenti noti ai servizi di traffico aereo;
a qualsiasi aeromobile che sia soggetto ad interferenza illecita o è ritenuto tale.
I centri informazioni volo o i centri di controllo di area fungono da punto centrale per la raccolta di tutte le informazioni pertinenti relative allo stato di emergenza di un aeromobile che opera all’interno della regione informazioni volo o dell’area di controllo interessate e per la trasmissione di tali informazioni al centro di coordinamento soccorso appropriato.
Se un aeromobile viene a trovarsi in stato di emergenza mentre è sotto il controllo di una torre di controllo di aeroporto o di un ente di controllo di avvicinamento, oppure è in contatto con un ente AFIS, tale ente deve immediatamente informare il centro informazioni volo o il centro di controllo di area responsabile, che a sua volta deve informare il centro di coordinamento soccorso. La notifica al centro di controllo di area, al centro informazioni volo o al centro di coordinamento soccorso non è richiesta se la natura dell’emergenza è tale da far ritenere superflua tale notifica.
Tuttavia la torre di controllo di aeroporto o l’ente di controllo di avvicinamento responsabile o l’ente AFIS interessato deve effettuare la prima segnalazione e adottare tutte le altre misure necessarie per mobilitare tutti le organizzazioni locali di emergenza e soccorso in grado di fornire la necessaria assistenza immediata, conformemente alle istruzioni locali, ogni volta che si verifica una delle seguenti situazioni:
quando si è verificato un incidente aereo su un aeroporto o nelle vicinanze dello stesso;
quando si ricevono informazioni secondo cui la sicurezza di un aeromobile che si trova o si troverà sotto la giurisdizione della torre di controllo di aeroporto o dell’ente AFIS possa essere o sia stata compromessa;
quando richiesto dall’equipaggio di condotta;
quando altrimenti ritenuto necessario o auspicabile o quando l’urgenza della situazione lo richiede.
ATS.TR.405 Notifica ai centri di coordinamento soccorso
Fatta salva qualsiasi altra circostanza che possa rendere opportuna tale notifica, gli enti dei servizi di traffico aereo devono, ad eccezione dei casi previsti al punto ATS.TRE.420, lettera a), notificare immediatamente ai centri di coordinamento soccorso l’esistenza di un aeromobile considerato in stato di emergenza conformemente a quanto segue.
Fase di incertezza, in cui si verifica una delle seguenti situazioni:
nessuna comunicazione è stata ricevuta da un aeromobile per un periodo di 30 minuti dall’orario in cui tale comunicazione sarebbe dovuta pervenire o dall’orario in cui si è verificato il primo tentativo fallito di stabilire la comunicazione con tale aeromobile, se anteriore;
un aeromobile manca di arrivare entro 30 minuti dall’ultimo orario stimato di arrivo notificato o dall’orario stimato dagli enti dei servizi di traffico aereo, se posteriore.
La fase di incertezza non si applica quando non sussista alcun dubbio in merito alla sicurezza dell’aeromobile e dei suoi occupanti.
Fase di allarme, in cui si verifica una delle seguenti situazioni:
in seguito alla fase di incertezza, i tentativi successivi di stabilire la comunicazione con l’aeromobile o le indagini presso altre fonti pertinenti non hanno fornito alcuna notizia dell’aeromobile;
un aeromobile autorizzato ad atterrare manca di atterrare entro 5 minuti dall’orario stimato di atterraggio e non vengono ripristinate le comunicazioni con l’aeromobile;
gli aeroporti AFIS si trovano nelle circostanze prescritte dall’autorità competente;
sono state ricevute informazioni secondo cui l’efficienza operativa dell’aeromobile è stata compromessa, ma non al punto da far ritenere probabile un atterraggio forzato;
l’aeromobile è soggetto o si ritiene che sia soggetto a interferenza illecita.
I punti da i) a iv) non si applicano qualora esistano prove che consentano di dissipare le preoccupazioni circa la sicurezza dell’aeromobile e dei suoi occupanti.
Fase di pericolo, in cui si verifica una delle seguenti situazioni:
in seguito alla fase di allarme, ulteriori tentativi falliti di stabilire la comunicazione con l’aeromobile e il fallimento di indagini a più largo raggio suggeriscono la probabilità che l’aeromobile sia in pericolo;
si ritiene che il combustibile a bordo sia esaurito o insufficiente per consentire all’aeromobile di mettersi in sicurezza;
si ricevono informazioni secondo cui l’efficienza operativa dell’aeromobile è compromessa al punto da far ritenere probabile un atterraggio forzato;
si ricevono informazioni o vi è la ragionevole certezza che l’aeromobile stia per effettuare o abbia effettuato un atterraggio forzato.
La fase di pericolo non si applica quando vi è la ragionevole certezza che l’aeromobile ed i suoi occupanti non sono minacciati da grave ed imminente pericolo e che non necessitano di assistenza immediata.
La notifica deve contenere le seguenti informazioni disponibili, nell’ordine elencato:
INCERFA, ALERFA o DETRESFA, a seconda della fase dell’emergenza;
l’agenzia e la persona che effettuano la chiamata;
la natura dell’emergenza;
le informazioni significative tratte dal piano di volo;
l’ente che ha effettuato l’ultimo contatto, l’orario di tale contatto e il mezzo utilizzato;
l’ultimo riporto di posizione e il modo in cui è stato determinato;
il colore e i segni distintivi dell’aeromobile;
le merci pericolose trasportate;
le eventuali azioni intraprese dall’ufficio che effettua la notifica;
altre osservazioni pertinenti.
Le informazioni di cui alla lettera b) che non sono disponibili al momento della notifica al centro di coordinamento soccorso devono essere richieste dall’ente dei servizi di traffico aereo prima di dichiarare la fase di pericolo, laddove il tempo disponibile lo consenta e vi sia la ragionevole certezza che tale fase si verificherà.
Oltre alla notifica di cui alla lettera a), gli enti dei servizi di traffico aereo devono fornire immediatamente al centro di coordinamento soccorso:
eventuali ulteriori informazioni utili, in particolare sullo sviluppo dello stato di emergenza attraverso le successive fasi; oppure
l’informazione che la situazione di emergenza è finita.
ATS.TR.410 Uso degli impianti di comunicazione
Gli enti dei servizi di traffico aereo utilizzano, come necessario, tutti gli impianti di comunicazione disponibili per cercare di stabilire e mantenere la comunicazione con un aeromobile in stato di emergenza e richiedere notizie dell’aeromobile.
ATS.TR.415 Tracciamento di aeromobili in stato di emergenza
Quando si ritiene sussista uno stato di emergenza, l’ente o gli ente dei servizi di traffico aereo a conoscenza dell’emergenza devono tracciare il volo dell’aeromobile interessato su una carta o altro idoneo supporto, al fine di determinare la probabile posizione futura dell’aeromobile e la distanza percorribile dalla sua ultima posizione nota.
ATS.TR.420 Informazioni all’operatore
Quando un centro di controllo di area o un centro informazioni volo determina che un aeromobile è in fase di incertezza o di allarme deve, quando possibile, avvertire l’operatore dell’aeromobile prima di effettuare la notifica al centro di coordinamento soccorso.
Ogniqualvolta possibile, il centro di controllo di area o il centro informazioni volo deve comunicare immediatamente all’operatore dell’aeromobile tutte le informazioni notificate al centro di coordinamento soccorso.
ATS.TR.425 Informazioni agli aeromobili che operano nelle vicinanze di un aeromobile in stato di emergenza
Quando un ente dei servizi di traffico aereo ha accertato che un aeromobile si trova in stato di emergenza, gli altri aeromobili di cui sia nota la presenza nelle vicinanze dell’aeromobile coinvolto devono, eccetto nei casi di cui alla lettera b), essere informati della natura dell’emergenza il più presto possibile.
Se un ente dei servizi del traffico aereo è a conoscenza o ritiene che un aeromobile sia soggetto a interferenza illecita, non deve essere fatto alcun riferimento alla natura dell’emergenza nelle comunicazioni bordo/terra dei servizi di traffico aereo, a meno che non sia lo stesso aeromobile coinvolto a farne cenno per primo e vi sia la certezza che tali riferimenti non aggravino la situazione in atto.
Appendice 1
Identificazione dei singoli aeromobili mediante l’elemento di identificazione dell’aeromobile in downlink a norma del punto ATS.OR.446, lettera b)
L’elemento di identificazione dell’aeromobile in downlink è utilizzato come descritto di seguito per provvedere all’identificazione dei singoli aeromobili:
il fornitore di servizi di traffico aereo notifica al gestore della rete i volumi di spazio aereo in cui si provvede all’identificazione dei singoli aeromobili mediante l’elemento di identificazione dell’aeromobile in downlink;
laddove si provvede all’identificazione dei singoli aeromobili mediante l’elemento di identificazione dell’aeromobile in downlink, agli aeromobili è assegnato il codice SSR di cospicuità A1000;
eccetto ove si applichi una delle condizioni di cui alla lettera d), il codice SSR di cospicuità A1000 è assegnato agli aeromobili in partenza o agli aeromobili per cui, in conformità alla lettera g), occorre effettuare una modifica di codice, laddove sono soddisfatte le condizioni seguenti:
l’identificazione dell’aeromobile in downlink coincide con l’informazione corrispondente registrata nel piano di volo dell’aeromobile stesso;
il gestore della rete ha comunicato che l’aeromobile in questione è ammesso all’assegnazione del codice SSR di cospicuità A1000;
il codice SSR di cospicuità A1000 non è assegnato agli aeromobili di cui alla lettera c) se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
un fornitore di servizi di navigazione aerea colpito da guasti imprevisti dei sensori di sorveglianza a terra ha adottato misure di emergenza che richiedono l’assegnazione di codici SSR individuali agli aeromobili;
misure militari di emergenza eccezionali impongono ai fornitori di servizi di navigazione aerea di assegnare codici SSR individuali agli aeromobili;
un aeromobile ammesso all’assegnazione del codice SSR di cospicuità A1000 di cui alla lettera c) esce o è altrimenti dirottato fuori dal volume di spazio aereo di cui alla lettera a);
agli aeromobili cui non viene assegnato il codice SSR di cospicuità A1000 di cui alla lettera c) è assegnato un codice SSR conforme a un elenco di attribuzione dei codici approvato dagli Stati membri in coordinazione con paesi terzi;
quando un codice SSR è assegnato a un aeromobile, si effettua quanto prima un controllo per confermare che il codice SSR impostato dal pilota sia identico a quello assegnato al volo;
i codici SSR assegnati ad aeromobili che vengono trasferiti da fornitori di servizi di traffico aereo di Stati confinanti sono controllati automaticamente per determinare se i codici assegnati possano essere mantenuti conformemente a un elenco di attribuzione dei codici approvato dagli Stati membri in coordinazione con paesi terzi;
accordi formali sono conclusi con fornitori confinanti di servizi di navigazione aerea che provvedono all’identificazione dei singoli aeromobili mediante codici SSR individuali. Tali accordi contengono almeno le disposizioni seguenti:
l’obbligo nei confronti dei fornitori confinanti di servizi di navigazione aerea di trasferire gli aeromobili con codici SSR individuali verificati in conformità a un elenco di attribuzione dei codici approvato dagli Stati membri in coordinazione con paesi terzi;
l’obbligo di notificare agli enti riceventi qualsiasi irregolarità osservata nel funzionamento dei componenti di bordo dei sistemi di sorveglianza;
i fornitori di servizi di traffico aereo garantiscono che l’assegnazione dei codici SSR individuali in conformità a un elenco di attribuzione dei codici approvato dagli Stati membri in coordinazione con paesi terzi per provvedere all’identificazione dei singoli aeromobili sia conforme alle condizioni seguenti:
i codici SSR sono assegnati automaticamente agli aeromobili conformemente a un elenco di attribuzione dei codici approvato dagli Stati membri in coordinazione con paesi terzi;
i codici SSR assegnati ad aeromobili che vengono trasferiti da fornitori di servizi di navigazione aerea di Stati confinanti sono controllati per determinare se i codici assegnati possano essere mantenuti conformemente a un elenco di attribuzione dei codici approvato dagli Stati membri in coordinazione con paesi terzi;
i codici SSR sono classificati in categorie distinte per consentirne l’assegnazione differenziata;
i codici SSR appartenenti alle categorie di cui al punto 3) sono assegnati secondo la rotta dei voli;
il medesimo codice SSR è assegnato simultaneamente a più voli operanti in direzioni che non comportano conflitti tra i codici;
i controllori sono automaticamente avvertiti di eventuali duplicazioni non intenzionali nelle assegnazioni dei codici SSR.
Appendice 2
Procedure da attuare per il coordinamento automatizzato a norma del punto ATS.TR.230, lettera c)
Le procedure obbligatorie da attuare tra gli enti che forniscono il servizio di controllo di area, o, se così concordato, con o tra altri enti di controllo del traffico aereo, sono le seguenti:
Notifica
Le informazioni di volo relative alla procedura di notifica comprendono come minimo:
l’identificativo dell’aeromobile;
la modalità e il codice SSR (se disponibile);
l’aeroporto di partenza;
i dati stimati;
l’aeroporto di destinazione;
il numero e il tipo di aeromobile;
il tipo di volo;
la capacità e lo stato delle apparecchiature.
Le informazioni relative alla capacità e allo stato delle apparecchiature comprendono almeno la capacità di condurre operazioni RVSM (reduced vertical separation minima – minimi di separazione verticale ridotta) e la capacità di canalizzazione a 8,33 kHz. Possono essere incluse altre voci conformemente alle lettere di accordo.
La procedura di notifica è eseguita almeno una volta per ogni volo ammissibile che prevede l’attraversamento di confini, salvo che il volo sia soggetto alla procedura di notifica e coordinamento prima della partenza.
I criteri di ammissibilità per la notifica dell’attraversamento di confini da parte dei voli devono essere conformi alle lettere di accordo.
Quando non può essere effettuata entro un tempo concordato bilateralmente prima della procedura di coordinamento iniziale, la procedura di notifica è inclusa nella procedura di coordinamento iniziale.
Quando è eseguita, la procedura di notifica precede la procedura di coordinamento iniziale.
La procedura di notifica è effettuata nuovamente ogni volta che si verifica, prima della procedura di coordinamento iniziale, un cambiamento di uno dei dati che seguono:
il punto di coordinamento (COP);
il codice SSR previsto al punto di trasferimento del controllo;
l’aeroporto di destinazione;
il tipo di aeromobile;
la capacità e lo stato delle apparecchiature.
Se si individua una discrepanza tra i dati trasmessi e i dati corrispondenti nel sistema ricevente (o se queste informazioni non sono disponibili) che richiede un’azione correttiva all’atto del ricevimento dei dati di coordinamento iniziale indicati qui di seguito, la discrepanza è comunicata all’opportuna postazione operativa dei controllori per la sua risoluzione.
Criteri temporali per l’avvio della procedura di notifica:
la procedura di notifica è avviata un numero di minuti calcolato secondo un parametro stabilito prima dell’orario stimato di sorvolo del COP;
il parametro o i parametri di notifica sono inclusi nelle lettere di accordo tra gli enti ATC competenti;
il parametro o i parametri di notifica possono essere definiti separatamente per ogni punto di coordinamento.
Coordinamento iniziale
Per un volo soggetto al coordinamento iniziale, le condizioni concordate di trasferimento di un volo sono vincolanti dal punto di vista operativo per entrambi gli enti di controllo del traffico aereo, a meno che il coordinamento non sia annullato o rivisto.
Le informazioni sul volo correlate alla procedura di coordinamento iniziale comprendono come minimo:
l’identificativo dell’aeromobile;
la modalità e il codice SSR;
l’aeroporto di partenza;
i dati stimati;
l’aeroporto di destinazione;
il numero e il tipo di aeromobile;
il tipo di volo;
la capacità e lo stato delle apparecchiature.
Le informazioni relative alla capacità e allo stato delle apparecchiature comprendono almeno la capacità di condurre operazioni RVSM e la capacità di canalizzazione a 8,33 kHz. Possono essere incluse altre voci concordate bilateralmente con le lettere di accordo.
La procedura di coordinamento iniziale è effettuata per tutti i voli ammissibili che prevedono l’attraversamento di confini.
I criteri di ammissibilità per il coordinamento iniziale dei voli che attraversano confini sono conformi alle lettere di accordo.
Salvo che sia già stata avviata manualmente, la procedura di coordinamento iniziale è avviata automaticamente, in conformità alle lettere di accordo:
in un periodo, concordato bilateralmente secondo parametri definiti, prima dell’ora stimata di sorvolo del punto di coordinamento; o
all’ora in cui il volo si trova ad una distanza dal punto di coordinamento concordata bilateralmente.
La procedura di coordinamento iniziale per un volo è effettuata una sola volta, salvo il caso in cui sia stato avviato l’annullamento della procedura di coordinamento.
In seguito all’annullamento della procedura di coordinamento, la procedura di coordinamento iniziale può essere avviata nuovamente con lo stesso ente.
All’ente trasferente è comunicato il completamento della procedura di coordinamento iniziale, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente; dopo di che il volo è ritenuto «coordinato».
In mancanza di una conferma del completamento della procedura di coordinamento iniziale, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa dei controllori responsabile del coordinamento del volo nell’ente trasferente.
Le informazioni relative al coordinamento iniziale sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori presso l’ente ricevente.
Revisione del coordinamento
La procedura di revisione del coordinamento garantisce il collegamento con il volo coordinato in precedenza.
Per un volo soggetto alla procedura di revisione del coordinamento, le condizioni concordate di trasferimento di un volo sono vincolanti dal punto di vista operativo per entrambi gli enti di controllo del traffico aereo, a meno che il coordinamento non sia annullato o le condizioni non siano ulteriormente riviste.
La procedura di revisione del coordinamento fornisce le informazioni di volo seguenti, a condizione che siano cambiate:
la modalità e il codice SSR;
l’ora e il livello di volo stimati;
la capacità e lo stato delle apparecchiature.
Se concordato bilateralmente, i dati di revisione del coordinamento contengono le informazioni seguenti, a condizione che siano cambiati:
il punto di coordinamento;
la rotta.
La procedura di revisione del coordinamento può avere luogo una o più volte con l’ente nel quale il volo è in corso di coordinamento.
La procedura di revisione del coordinamento si svolge quando:
l’ora stimata di sorvolo del punto di coordinamento differisce da quella fornita in precedenza di un valore superiore a quello concordato bilateralmente;
il livello o i livelli di trasferimento, il codice SSR o la capacità e lo stato delle apparecchiature sono diversi da quelli forniti in precedenza.
Se concordato bilateralmente, la procedura di revisione del coordinamento si svolge quando si verifica un qualsiasi cambiamento degli elementi seguenti:
il punto di coordinamento;
la rotta.
All’ente trasferente è comunicato il completamento della procedura di revisione del coordinamento, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente.
In mancanza di una conferma del completamento della procedura di revisione del coordinamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa dei controllori responsabile del coordinamento del volo nell’ente trasferente.
La procedura di revisione del coordinamento si svolge immediatamente dopo l’inserimento o l’aggiornamento dei dati pertinenti.
La procedura di revisione del coordinamento è sospesa quando il volo si trova ad un’ora/distanza concordata bilateralmente dal punto di trasferimento del controllo conformemente alle lettere di accordo.
Le informazioni relative alla revisione del coordinamento sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente ricevente.
Quando il completamento della procedura di revisione del coordinamento non è confermato nel rispetto dei requisiti di qualità del servizio applicabili, l’ente trasferente avvia un coordinamento verbale.
Annullamento del coordinamento
La procedura di annullamento del coordinamento garantisce il collegamento con la procedura di notifica o coordinamento precedente che è in corso di annullamento.
La procedura di annullamento del coordinamento per un volo coordinato si svolge con un ente quando:
l’ente non è più l’ente successivo nella sequenza di coordinamento;
il piano di volo è annullato presso l’ente trasferente e il coordinamento non è più pertinente;
arrivano informazioni relative all’annullamento del coordinamento del volo provenienti dall’ente precedente.
La procedura di annullamento del coordinamento per un volo notificato può svolgersi presso un ente quando:
l’ente non è più l’ente successivo nella sequenza di coordinamento;
il piano di volo è annullato presso l’ente trasferente e il coordinamento non è più pertinente;
arrivano informazioni relative all’annullamento del coordinamento del volo provenienti dall’ente precedente;
il volo subisce un ritardo in rotta e non è possibile determinare automaticamente una nuova stima.
All’ente trasferente è comunicato il completamento della procedura di annullamento del coordinamento, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente.
In mancanza di una conferma del completamento della procedura di annullamento del coordinamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa dei controllori responsabile del coordinamento del volo nell’ente trasferente.
Le informazioni relative all’annullamento del coordinamento sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente notificato oppure nell’ente presso il quale è stato annullato il coordinamento.
Quando il completamento della procedura di annullamento del coordinamento non è confermato nel rispetto dei requisiti di qualità del servizio applicabili, l’ente trasferente avvia un coordinamento verbale.
Dati di volo di base
Le informazioni relative alla procedura dei dati di volo di base comprendono come minimo:
l’identificativo dell’aeromobile;
la modalità e il codice SSR.
Ogni informazione aggiuntiva fornita dalla procedura dei dati di volo di base è soggetta a un accordo bilaterale.
La procedura dei dati di volo di base è effettuata automaticamente per ogni volo ammissibile.
I criteri di ammissibilità per i dati di volo di base devono essere conformi alle lettere di accordo.
All’ente trasferente è comunicato il completamento della procedura dei dati di volo di base, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente.
In mancanza di una conferma del completamento della procedura dei dati di volo di base, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente trasferente.
Modifica dei dati di volo di base
La procedura di modifica dei dati di volo di base garantisce il collegamento con il volo soggetto in precedenza a una procedura dei dati di volo di base.
Ogni altra informazione soggetta alla procedura di modifica dei dati di volo di base e i relativi criteri per la sua fornitura sono soggetti a un accordo bilaterale.
Una procedura di modifica dei dati di volo di base ha luogo esclusivamente per un volo notificato in precedenza per mezzo di una procedura dei dati di volo di base.
Una procedura di modifica dei dati di volo di base è avviata automaticamente conformemente ai criteri concordati bilateralmente.
All’ente trasferente è comunicato il completamento della procedura di modifica dei dati di volo di base, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente.
In mancanza di una conferma del completamento della procedura di modifica dei dati di volo di base, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente trasferente.
Le informazioni relative alla modifica dei dati di volo di base sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente ricevente.
Se concordato tra gli enti interessati di effettuare la notifica prima della partenza, le procedure di cambio di frequenza o di accettazione manuale delle comunicazioni sono le seguenti:
Notifica e coordinamento prima della partenza
Le informazioni relative alla procedura di notifica e coordinamento prima della partenza comprendono come minimo:
l’identificativo dell’aeromobile;
la modalità e il codice SSR (se disponibile);
l’aeroporto di partenza;
l’ora di decollo stimata o i dati stimati, in funzione dell’accordo bilaterale;
l’aeroporto di destinazione;
il numero e il tipo di aeromobile.
Le informazioni relative alla procedura di notifica e coordinamento prima della partenza da un ente di controllo TMA (terminal manoeuvring area – area di controllo terminale) o da un ente ACC contengono quanto segue:
il tipo di volo;
la capacità e lo stato delle apparecchiature.
Le informazioni relative alla capacità e allo stato delle apparecchiature comprendono almeno la capacità di condurre operazioni RVSM e la capacità di canalizzazione a 8,33 kHz.
Le informazioni relative alla capacità e allo stato delle apparecchiature possono contenere altre voci in base a quanto concordato bilateralmente con le lettere di accordo.
La procedura di notifica e coordinamento prima della partenza si svolge una o più volte per ogni volo ammissibile che prevede l’attraversamento di confini ove il tempo di volo dalla partenza al punto di coordinamento non garantisca il tempo sufficiente per effettuare la procedura di coordinamento iniziale o di notifica.
I criteri di ammissibilità per la notifica e il coordinamento prima della partenza dei voli che attraversano confini sono stabiliti conformemente alle lettere di accordo.
La procedura di notifica e coordinamento prima della partenza si svolge nuovamente ogni volta che si verifica una modifica di una voce qualsiasi dei dati oggetto della precedente procedura di notifica e coordinamento prima della partenza.
All’ente trasferente è comunicato il completamento della procedura di notifica e coordinamento prima della partenza, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente.
In mancanza di una conferma del completamento della procedura di notifica e coordinamento prima della partenza, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa dei controllori responsabile della notifica/del coordinamento del volo nell’ente trasferente.
Le informazioni relative alla notifica e al coordinamento prima della partenza sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente notificato.
Cambio di frequenza
Le informazioni relative alla procedura di cambio di frequenza comprendono l’identificativo dell’aeromobile e i dati seguenti, se disponibili:
indicazione di rilascio;
livello di volo autorizzato;
prua/rotta assegnata o autorizzazione di rotta diretta;
velocità assegnata;
rateo di salita/discesa assegnato.
Se concordato bilateralmente, i dati relativi al cambio di frequenza contengono le voci seguenti:
posizione attuale in rotta;
frequenza da utilizzare.
La procedura di cambio di frequenza è avviata manualmente dal controllore trasferente.
All’ente ATC trasferente è comunicato il completamento della procedura di cambio di frequenza, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente.
In mancanza di una conferma del completamento della procedura di cambio di frequenza, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente ATC trasferente.
Le informazioni relative al cambio di frequenza sono immediatamente messe a disposizione del controllore accettante.
Accettazione manuale delle comunicazioni
Le informazioni relative alla procedura di accettazione manuale delle comunicazioni comprendono, come minimo, l’identificativo dell’aeromobile.
La procedura di accettazione manuale delle comunicazioni è avviata dall’ente ricevente nel momento in cui si stabilisce la comunicazione.
All’ente ATC accettante è comunicato il completamento della procedura di accettazione manuale delle comunicazioni, compresa la conferma da parte dell’ente trasferente.
In mancanza di una conferma del completamento della procedura di accettazione manuale delle comunicazioni, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente ATC accettante.
Le informazioni relative all’accettazione manuale delle comunicazioni sono trasmesse immediatamente al controllore presso l’ente trasferente.
Notifica dell’intenzione di attraversamento
Le informazioni relative alla procedura di notifica dell’intenzione di attraversamento comprendono come minimo:
l’identificativo dell’aeromobile;
la modalità e il codice SSR;
il numero e il tipo di aeromobile;
l’identificatore del settore responsabile;
la rotta di attraversamento, con indicazione del tempo e dei livelli di volo stimati per ogni punto della rotta.
La procedura di notifica dell’intenzione di attraversamento è avviata manualmente dal controllore oppure automaticamente, come descritto nelle lettere di accordo.
All’ente notificante è comunicato il completamento della procedura di notifica dell’intenzione di attraversamento, compresa la conferma da parte dell’ente notificato.
In mancanza di una conferma del completamento della procedura di notifica dell’intenzione di attraversamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso l’ente notificante.
Le informazioni relative alla notifica dell’intenzione di attraversamento sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente notificato.
Richiesta di autorizzazione all’attraversamento
Le informazioni relative alla procedura di richiesta di autorizzazione all’attraversamento comprendono come minimo:
l’identificativo dell’aeromobile;
la modalità e il codice SSR;
il numero e il tipo di aeromobile;
l’identificatore del settore responsabile;
la rotta di attraversamento, con indicazione del tempo e dei livelli di volo stimati per ogni punto della rotta.
Se concordato bilateralmente, una richiesta di autorizzazione all’attraversamento contiene le informazioni relative alla capacità e allo stato delle apparecchiature.
Le informazioni relative alla capacità e allo stato delle apparecchiature comprendono almeno la capacità di condurre operazioni RVSM e possono contenere altre voci in base a quanto concordato bilateralmente.
La richiesta di autorizzazione all’attraversamento è avviata a discrezione del controllore, conformemente alle condizioni specificate nelle lettere di accordo.
All’ente richiedente è comunicato il completamento della procedura di richiesta di autorizzazione all’attraversamento, compresa la conferma da parte dell’ente che riceve la richiesta.
In mancanza di una conferma del completamento della procedura di richiesta di autorizzazione all’attraversamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente richiedente.
Le informazioni relative alla notifica di richiesta di autorizzazione all’attraversamento sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente che riceve la richiesta.
A una procedura di richiesta di autorizzazione all’attraversamento si risponde con una delle seguenti opzioni:
l’accettazione della rotta e delle informazioni proposte per l’attraversamento dello spazio aereo;
una controproposta contenente una rotta e informazioni differenti per l’attraversamento dello spazio aereo, come specificato al punto 6) in seguito;
il rifiuto della rotta e delle informazioni proposte per l’attraversamento dello spazio aereo.
Se non viene ricevuta una risposta operativa entro un termine concordato bilateralmente, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente richiedente.
Controproposta di attraversamento
La procedura di controproposta di attraversamento garantisce il collegamento con il volo soggetto in precedenza al coordinamento.
Le informazioni relative alla procedura di controproposta di attraversamento comprendono come minimo:
l’identificativo dell’aeromobile;
la rotta di attraversamento, con indicazione del tempo e dei livelli di volo stimati per ogni punto della rotta.
La controproposta comprende un nuovo livello di volo e/o una nuova rotta.
All’ente che avanza la controproposta è comunicato il completamento della procedura di controproposta di attraversamento, compresa la conferma da parte dell’ente richiedente iniziale.
In mancanza di una conferma del completamento della procedura di controproposta di attraversamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente che avanza la controproposta.
Le informazioni relative alla controproposta di attraversamento sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente richiedente originale.
La conferma del corretto trattamento delle informazioni relative alla controproposta di attraversamento da parte dell’ente richiedente originale è seguita da una risposta operativa da parte di tale ente.
La risposta operativa a una controproposta di attraversamento è costituita da un’accettazione o da un rifiuto, a seconda delle esigenze.
Se non viene ricevuta una risposta operativa entro un termine concordato bilateralmente, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente che avanza la controproposta.
Cancellazione dell’attraversamento
La procedura di cancellazione dell’attraversamento garantisce il collegamento con la precedente procedura di notifica o coordinamento che viene cancellata.
Una procedura di cancellazione dell’attraversamento è avviata dall’ente responsabile del volo quando si verifica una delle situazioni seguenti:
il volo notificato in precedenza attraverso la procedura dei dati di volo di base non entrerà nello spazio aereo dell’ente notificato oppure non interessa più l’ente notificato;
l’attraversamento non avverrà più sulla rotta specificata nelle informazioni relative alla notifica dell’intenzione di attraversamento;
l’attraversamento non sarà effettuato alle condizioni negoziate o alle condizioni concordate dopo un dialogo per l’attraversamento di uno spazio aereo.
Una procedura di cancellazione dell’attraversamento è avviata automaticamente o manualmente su iniziativa di un controllore conformemente alle lettere di accordo.
All’ente che effettua la cancellazione è comunicato il completamento della procedura di cancellazione dell’attraversamento, compresa la conferma da parte dell’ente notificato/che riceve la richiesta.
In mancanza di una conferma del completamento della procedura di cancellazione dell’attraversamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa nell’ente che effettua la cancellazione.
Le informazioni relative alla cancellazione dell’attraversamento sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente notificato/che riceve la richiesta.
Tra gli enti che forniscono il servizio di controllo di area necessario per gestire i servizi data link di cui al punto AUR.COM.2005, punto 1), lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770, o, se così concordato, con o tra altri enti, sono in parte automatizzate le procedure seguenti:
Trasmissione dei dati di identificazione
Le informazioni relative alla procedura di trasmissione dei dati di identificazione comprendono come minimo:
l’identificativo dell’aeromobile;
l’aeroporto di partenza;
l’aeroporto di destinazione;
il tipo di identificazione;
i parametri di identificazione.
Per ogni volo di cui si prevede l’attraversamento di confini e che è identificato nel sistema di collegamento dati è eseguita una procedura di trasmissione dei dati di identificazione.
La procedura di trasmissione dei dati di identificazione è avviata, conformemente alle lettere di accordo, in coincidenza con o appena subito dopo il momento fra quelli riportati di seguito che si verifica per primo:
un numero di minuti calcolato secondo un determinato parametro prima dell’orario stimato al punto di coordinamento;
all’ora in cui il volo si trova ad una distanza dal punto di coordinamento concordata bilateralmente.
I criteri di ammissibilità per la procedura di trasmissione dei dati di identificazione devono essere conformi alle lettere di accordo.
Le informazioni oggetto della trasmissione dei dati di identificazione sono incluse nelle corrispondenti informazioni di volo nell’ente ricevente.
Lo stato di identificazione del volo può essere visualizzato presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente ricevente.
All’ente trasferente è comunicato il completamento della procedura di trasmissione dei dati di identificazione, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente.
In mancanza di una conferma del completamento della procedura di trasmissione dei dati di identificazione, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, una richiesta di contatto mediante un collegamento dati bordo/terra è inviata all’aeromobile.
Notifica dell’autorità seguente
Le informazioni relative alla procedura di notifica dell’autorità seguente comprendono come minimo:
l’identificativo dell’aeromobile;
l’aeroporto di partenza;
l’aeroporto di destinazione.
Per ogni volo ammissibile che attraversa confini è eseguita una procedura di notifica dell’autorità seguente.
La procedura di notifica dell’autorità seguente è avviata dopo che il sistema di bordo ha riconosciuto la richiesta di notifica dell’autorità seguente inviata all’aeromobile.
Dopo che le informazioni di identificazione dell’autorità seguente sono state trattate con successo, l’ente ricevente avvia una richiesta di apertura di comunicazione data link controllore-pilota (CPDLC) con l’aeromobile.
Se le informazioni di notifica dell’autorità seguente non sono state ricevute entro un periodo concordato bilateralmente secondo parametri definiti, l’ente ricevente applica procedure locali per l’avvio di comunicazioni data link con l’aeromobile.
All’ente trasferente è comunicato il completamento della procedura di notifica dell’autorità seguente, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente.
In caso di mancata conferma del completamento della procedura di notifica dell’autorità seguente, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, l’ente trasferente avvia procedure locali.
ALLEGATO V
REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI METEOROLOGICI
(Parte-MET)
SOTTOPARTE A — REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI PER I FORNITORI DI SERVIZI METEOROLOGICI (MET.OR)
SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI
MET.OR.100 Dati e informazioni meteorologici
Il fornitore di servizi meteorologici fornisce a operatori, membri dell'equipaggio di condotta, enti dei servizi di traffico aereo, unità di servizi di ricerca e soccorso, gestori aeroportuali, organismi d'indagine su incidenti e inconvenienti e altri fornitori di servizi e organizzazioni aeronautiche le informazioni meteorologiche necessarie all'espletamento delle rispettive funzioni, quali definite dall'autorità competente.
Il fornitore di servizi meteorologici conferma che le informazioni diffuse per lo svolgimento delle operazioni, compresa la fonte di tali informazioni, soddisfano il livello di accuratezza auspicabile ai fini dell'operatività e garantisce che le informazioni sono diffuse tempestivamente e aggiornate secondo necessità.
MET.OR.105 Conservazione delle informazioni meteorologiche
Il fornitore di servizi meteorologici conserva le informazioni meteorologiche pubblicate per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.
Tali informazioni sono rese disponibili, su richiesta, per lo svolgimento di inchieste o indagini e, a tal fine, sono conservate fino a quando non viene conclusa l'indagine o inchiesta.
MET.OR.110 Requisiti per lo scambio di informazioni meteorologiche
Il fornitore di servizi meteorologici si accerta di disporre dei sistemi, delle procedure e dell'accesso ad adeguate strutture di telecomunicazioni al fine di:
consentire lo scambio delle informazioni meteorologiche operative con altri fornitori di servizi meteorologici;
fornire le informazioni meteorologiche in maniera tempestiva a tutti gli utenti.
MET.OR.115 Bollettini meteorologici
Il fornitore di servizi meteorologici competente per il rispettivo territorio fornisce bollettini meteorologici agli utenti interessati.
MET.OR.120 Notifica di discrepanze ai centri mondiali di previsione d’area (WAFC)
Il fornitore di servizi meteorologici che utilizza previsioni WAFS SIGWX notifica immediatamente al WAFC di competenza se sono rilevate o segnalate discrepanze rispetto alle previsioni WAFS SIGWX per quanto riguarda:
formazioni di ghiaccio, turbolenza, cumulonembi oscurati, frequenti, affogati o posizionati sulle linee di groppo e tempeste di sabbia o polvere;
eruzioni vulcaniche o rilasci di materiale radioattivo nell’atmosfera, significativi per le operazioni degli aeromobili.
SEZIONE 2 — REQUISITI SPECIFICI
Capitolo 1 — Requisiti per le stazioni meteorologiche aeronautiche
MET.OR.200 Riporti meteorologici e altre informazioni
Le stazioni meteorologiche aeronautiche emettono:
riporti regolari locali a intervalli fissi, per la sola diffusione nell’aeroporto di origine;
riporti speciali locali, per la sola diffusione nell’aeroporto di origine;
METAR a scadenze di mezz’ora negli aeroporti in cui si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate, per diffusione oltre l’aeroporto di origine;
in deroga alla lettera a), punto 3, la stazione meteorologica aeronautica può emettere METAR e SPECI orari a fini di diffusione oltre l’aeroporto di origine, per gli aeroporti in cui non si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate, come stabilito dall’autorità competente;
le stazioni meteorologiche aeronautiche informano gli enti dei servizi di traffico aereo e i servizi di informazioni aeronautiche di un aeroporto in merito ai cambiamenti nello stato operativo delle apparecchiature automatizzate utilizzate per valutare la portata visuale di pista;
le stazioni meteorologiche aeronautiche riportano agli enti dei servizi di traffico aereo, ai servizi di informazioni aeronautiche e agli uffici di veglia meteorologica associati la presenza di attività vulcanica pre-eruttiva, eruzioni vulcaniche e nubi di cenere vulcanica;
le stazioni meteorologiche aeronautiche stilano un elenco di criteri per l’emissione dei riporti speciali locali in consultazione con gli enti ATS, gli operatori e gli altri soggetti interessati.
MET.OR.205 Riporto degli elementi meteorologici
Le stazioni meteorologiche aeronautiche riportano:
direzione e intensità del vento al suolo;
visibilità;
portata visuale di pista, se del caso;
tempo presente sull'aeroporto o nelle sue immediate vicinanze;
nuvolosità;
temperatura dell'aria e la temperatura di rugiada;
pressione atmosferica;
ulteriori informazioni, se del caso.
►C1 Se autorizzate dall'autorità competente, negli aeroporti in cui non si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate le stazioni meteorologiche aeronautiche possono segnalare solo un sottoinsieme di elementi meteorologici pertinenti ai tipi di volo effettuati su tale aeroporto. ◄ Tale pacchetto di dati è pubblicato nella pubblicazione di informazioni aeronautiche.
MET.OR.210 Osservazione di elementi meteorologici
Le stazioni meteorologiche aeronautiche osservano e/o misurano:
direzione e intensità del vento al suolo;
visibilità;
portata visuale di pista, se del caso;
tempo presente sull'aeroporto o nelle sue immediate vicinanze;
nuvolosità;
temperatura dell'aria e la temperatura di rugiada;
pressione atmosferica;
ulteriori informazioni, se del caso.
►C1 Se autorizzate dall'autorità competente, negli aeroporti in cui non si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate le stazioni meteorologiche aeronautiche possono osservare e/o misurare solo un sottoinsieme di elementi meteorologici pertinenti ai tipi di volo effettuati su tale aeroporto. ◄ Tale pacchetto di dati è pubblicato nella pubblicazione di informazioni aeronautiche.
Capitolo 2 — Requisiti per gli uffici meteorologici aeroportuali
MET.OR.215 Previsioni e altre informazioni
Gli uffici meteorologici aeroportuali:
preparano e/o ottengono previsioni meteorologiche e altre informazioni pertinenti necessarie all'esercizio delle loro funzioni per i voli di cui sono responsabili, secondo quanto stabilito dall'autorità competente;
forniscono previsioni e/o avvisi relativi a condizioni meteorologiche locali sugli aeroporti di cui sono responsabili;
riesaminano costantemente le previsioni e gli avvisi ed emettono immediatamente le modifiche necessarie e cancellano qualsiasi previsione dello stesso tipo emessa in precedenza per lo stesso luogo e per lo stesso periodo di validità o per parte di essi;
forniscono informazioni, consulenza e documentazione di volo ai membri dell'equipaggio di condotta e/o altro personale operativo di volo;
forniscono informazioni climatiche;
forniscono agli enti dei servizi di traffico aereo, ai servizi di informazioni aeronautiche e agli uffici di veglia meteorologica associati informazioni ricevute in merito alla presenza di un'attività vulcanica pre-eruttiva, un'eruzione vulcanica o una nube di cenere vulcanica.
forniscono, se del caso, informazioni meteorologiche alle unità di servizi di ricerca e soccorso e mantengono il contatto con queste ultime per tutta la durata di un'operazione di ricerca e soccorso;
forniscono informazioni meteorologiche ai servizi di informazioni aeronautiche pertinenti, secondo necessità, per lo svolgimento delle loro funzioni;
preparano e/o ottengono previsioni e altre informazioni meteorologiche pertinenti necessarie all'esercizio delle funzioni gli enti ATS secondo quanto stabilito al punto MET.OR.242;
inoltrano agli enti dei servizi di traffico aereo, ai servizi di informazioni aeronautiche e agli uffici di veglia meteorologica associati informazioni ricevute in merito al rilascio accidentale di materiale radioattivo nell'atmosfera.
MET.OR.220 Previsioni di aeroporto
A orari stabiliti gli uffici meteorologici aeroportuali emettono previsioni di aeroporto in formato TAF.
Al momento di rilasciare una TAF, gli uffici meteorologici aeroportuali assicurano che in ogni momento sia valida una sola TAF per un dato aeroporto.
MET.OR.225 Previsioni per l'atterraggio
Gli uffici meteorologici aeroportuali preparano le previsioni per l'atterraggio secondo quanto stabilito dall'autorità competente.
Le previsioni per l'atterraggio sono preparate in forma di previsione di tendenza (TREND).
Il periodo di validità di una previsione TREND è di due ore a decorrere dall'orario del riporto che costituisce parte della previsione per l'atterraggio.
MET.OR.230 Previsioni per il decollo
Gli uffici meteorologici aeroportuali:
preparano le previsioni per il decollo, come stabilito dall'autorità competente;
forniscono le previsioni per il decollo agli operatori e ai membri dell'equipaggio di condotta su richiesta entro le 3 ore precedenti l'orario previsto per il decollo.
MET.OR.235 Avvisi di aeroporto e avvisi e allarmi di wind-shear
Gli uffici meteorologici aeroportuali:
forniscono informazioni relative agli avvisi di aeroporto;
preparano avvisi di wind-shear per gli aeroporti in cui il wind-shear è considerato un fenomeno significativo, secondo gli accordi locali con gli enti ATS e gli operatori interessati;
sugli aeroporti in cui il wind-shear è rilevato da dispositivi di telerilevamento automatizzati a terra, emettono allarmi di wind-shear generati da detti dispositivi.
cancellano gli avvisi quando le condizioni non sono più presenti e/o previste sull'aeroporto.
MET.OR.240 Informazioni per l’uso da parte di operatori ed equipaggio di condotta
Gli uffici meteorologici aeroportuali forniscono agli operatori e ai membri dell’equipaggio di condotta la più recente versione disponibile delle seguenti informazioni:
le previsioni, derivate dal WAFS, degli elementi elencati al punto MET.OR.275, lettera a), punti 1 e 2;
i METAR o SPECI, compresi i TREND, i TAF o i TAF modificati degli aeroporti di partenza e di destinazione nonché degli aeroporti alternati al decollo, in rotta e alla destinazione;
le previsioni di aeroporto per il decollo
i SIGMET e riporti di volo speciali relativi all’intero itinerario;
gli avvisi relativi alle ceneri vulcaniche, ai cicloni tropicali e alla meteorologia spaziale per l’intero itinerario;
le previsioni d’area per voli a bassa quota preparate in combinazione con l’emissione di un AIRMET e di un AIRMET pertinente per l’intero itinerario;
gli avvisi di aeroporto per l’aeroporto locale;
le immagini dei satelliti meteorologici;
le informazioni fornite da radar meteorologico al suolo.
MET.OR.242 Informazioni da fornire agli enti dei servizi di traffico aereo
Gli uffici meteorologici aeroportuali forniscono alla torre di controllo di aeroporto associata e all’ente AFIS, secondo necessità:
riporti regolari locali, riporti speciali locali, METAR, SPECI, TAF e TREND e relativi emendamenti;
SIGMET, AIRMET, avvisi e allarmi di wind-shear e avvisi di aeroporto;
eventuali ulteriori informazioni meteorologiche convenute a livello locale, come previsioni del vento al suolo, per determinare eventuali cambiamenti della pista in uso;
informazioni ricevute in merito a nubi di cenere vulcanica, per cui non sia ancora stato emesso un SIGMET, come concordato tra l’ufficio meteorologico aeroportuale e la torre di controllo di aeroporto o l’ente AFIS in questione;
informazioni ricevute in merito a un’attività vulcanica pre-eruttiva e/o un’eruzione vulcanica, come concordato tra l’ufficio meteorologico aeroportuale e la torre di controllo di aeroporto o l’ente AFIS in questione;
Gli uffici meteorologici aeroportuali forniscono all'ente di controllo di avvicinamento associato:
riporti regolari locali, riporti speciali locali, METAR, SPECI, TAF e TREND e relativi emendamenti;
SIGMET, AIRMET, avvisi e allarmi di wind-shear, riporti di volo speciali pertinenti e avvisi di aeroporto;
qualsiasi ulteriore informazione meteorologica convenuta a livello locale;
informazioni ricevute in merito a una nube di cenere vulcanica per la quale non sia ancora stato emesso un messaggio SIGMET, come concordato tra l'ufficio meteorologico aeroportuale e l'ente di controllo di avvicinamento in questione;
informazioni ricevute in merito a un'attività vulcanica pre-eruttiva e/o un'eruzione vulcanica, come concordato tra l'ufficio meteorologico aeroportuale e l'ente di controllo di avvicinamento in questione;
Capitolo 3 — Requisiti per gli uffici di veglia meteorologica
MET.OR.245 Veglia meteorologica e altre informazioni
All'interno del rispettivo ambito di competenza gli uffici di veglia meteorologica:
monitorano con continuità le condizioni meteorologiche che possono influenzare le operazioni di volo;
si coordinano con l’organizzazione responsabile di fornire NOTAM e/o ASHTAM al fine di accertarsi della coerenza delle informazioni meteorologiche relative alle ceneri vulcaniche contenute nei SIGMET e NOTAM e/o ASHTAM;
si coordinano con gli osservatori vulcanologici selezionati al fine di accertarsi che le informazioni sulle attività vulcaniche siano ricevute in modo efficace e tempestivo;
inoltrano ai VAAC associati le informazioni ricevute in merito a un'attività vulcanica pre-eruttiva, un'eruzione vulcanica e a una nube di cenere vulcanica per le quali non sia ancora stato emesso un messaggio SIGMET;
inoltrano ai propri servizi di informazioni aeronautiche le informazioni ricevute in merito al rilascio accidentale di materiale radioattivo nell'atmosfera della zona vegliata o delle zone adiacenti per il quale non sia ancora stato emesso un messaggio SIGMET;
forniscono al centro di controllo di area e al centro informazioni volo (ACC/FIC), secondo necessità e pertinenza:
METAR e SPECI, compresi i dati aggiornati della pressione atmosferica sugli aeroporti e su altri siti, TAF, TREND e relativi emendamenti;
le previsioni dei venti in quota, delle temperature in quota e di fenomeni meteorologici significativi in rotta, compresi i relativi emendamenti, SIGMET, AIRMET e riporti di volo speciali pertinenti;
qualsiasi altra informazione meteorologica richiesta dal ACC/FIC per rispondere alle esigenze degli aeromobili in volo;
informazioni ricevute in merito a una nube di cenere vulcanica per la quale non sia ancora stato emesso un messaggio SIGMET, come concordato tra l'ufficio di veglia meteorologica e il ACC/FIC;
informazioni ricevute in merito al rilascio accidentale di materiale radioattivo nell'atmosfera, come concordato tra l'ufficio di veglia meteorologica e l'ACC/FIC;
avvisi per cicloni tropicali emessi da un TCAC nella sua area di responsabilità;
avvisi per cenere vulcanica emessi da un VAAC nella sua area di responsabilità;
informazioni ricevute in merito a un’attività vulcanica pre-eruttiva e/o un’eruzione vulcanica, come concordato tra l’ufficio di veglia meteorologica e il ACC/FIC;
quando disponibili, forniscono agli enti dei servizi di traffico aereo competenti, conformemente agli accordi locali, le informazioni relative al rilascio nell’atmosfera di sostanze chimiche tossiche che potrebbero influire sullo spazio aereo utilizzato dai voli appartenenti all’area di responsabilità.
MET.OR.250 SIGMET
Gli uffici di veglia meteorologica:
emettono i SIGMET;
si assicurano che un SIGMET sia cancellato quando i fenomeni non sono più presenti o previsti nell’area di riferimento del SIGMET;
si assicurano che il periodo di validità di un SIGMET non sia superiore a 4 ore e, nel caso particolare di SIGMET per nubi di cenere vulcanica e cicloni tropicali, che la validità sia estesa fino a un massimo di 6 ore;
si assicurano che i SIGMET non siano emessi più di 4 ore prima dell’inizio del periodo di validità. Nei casi speciali di SIGMET per nubi di cenere vulcanica e cicloni tropicali, i SIGMET sono emessi non appena possibile, ma non più di 12 ore prima dell’inizio del periodo di validità, e aggiornati almeno ogni 6 ore.
MET.OR.255 AIRMET
Gli uffici di veglia meteorologica:
emettono gli AIRMET nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che la densità del traffico operante al di sotto del livello di volo 100 o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, giustifica l’emissione degli AIRMET in combinazione con le previsioni d’area per voli a bassa quota;
cancellano l’AIRMET quando i fenomeni non sono più presenti o previsti nell’area;
si assicurano che il periodo di validità di un AIRMET non sia superiore a 4 ore.
MET.OR.260 Previsioni d’area per voli a bassa quota
Gli uffici di veglia meteorologica garantiscono quanto segue:
in caso di emissione degli AIRMET in combinazione con le previsioni d’area per voli a bassa quota in conformità al punto MET.OR.255, lettera a), le previsioni d’area sono pubblicate ogni 6 ore, hanno un periodo di validità di 6 ore e sono trasmesse agli uffici di veglia meteorologica interessati al più tardi 1 ora prima dell’inizio del loro periodo di validità;
nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che la densità del traffico operante al di sotto del livello di volo 100 o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, giustifica l’emissione regolare di previsioni d’area per voli a bassa quota non in combinazione con gli AIRMET, la frequenza di emissione, la forma e l’orario fisso o il periodo di validità di una previsione d’area per voli a bassa quota e i criteri per le relative modifiche sono quelli stabiliti dall’autorità competente.
Capitolo 4 — Requisiti per i centri avvisi cenere vulcanica (VAAC)
MET.OR.265 Responsabilità dei centri avvisi cenere vulcanica
Nel proprio ambito di competenza i VAAC:
emettono un avviso circa l’entità e gli spostamenti previsti della nube di cenere vulcanica ogni volta che si verifica o è prevista un’eruzione vulcanica o che viene riferita la presenza di una nube di cenere vulcanica:
alla cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi;
agli uffici di veglia meteorologica che servono regioni di informazione di volo nel suo ambito di competenza e che potrebbero essere interessati;
agli operatori, ai centri di controllo di area, ai centri informazioni volo che servono regioni di informazione di volo nel suo ambito di competenza e che potrebbero essere interessati;
ai WAFC, alle banche dati OPMET internazionali, agli uffici e ai centri NOTAM internazionali designati tramite accordi sulla navigazione aerea regionale per la gestione dei servizi basati su Internet nell’ambito del servizio fisso aeronautico;
ad altri VAAC le cui aree di responsabilità potrebbero essere interessate;
si coordinano con gli osservatori vulcanologici selezionati al fine di accertarsi che le informazioni sulle attività vulcaniche siano ricevute in modo efficace e tempestivo;
forniscono le informazioni meteorologiche di avviso di cui alla lettera a) almeno ogni 6 ore fino a quando la nube di cenere vulcanica non sia più identificabile dai dati satellitari, nessun riporto meteorologico ricevuto dall'area interessata riporti la presenza di cenere vulcanica e non siano riportate notizie di ulteriori eruzioni vulcaniche; e
mantengono un servizio di veglia 24 ore su 24.
Capitolo 5 — Requisiti per i centri avvisi cicloni tropicali (TCAC)
MET.OR.270 Responsabilità del centro avvisi cicloni tropicali
Nel proprio ambito di competenza i TCAC emettono:
avvisi riguardanti la posizione del centro del ciclone, le variazioni di intensità al momento dell’osservazione, la direzione e la velocità di movimento del ciclone, la pressione centrale e il vento massimo al suolo in prossimità del centro:
agli uffici di veglia meteorologica nel suo ambito di competenza;
ad altri TCAC i cui ambiti di competenza potrebbero essere interessati;
ai WAFC, alle banche dati OPMET internazionali e ai centri responsabili della gestione dei servizi basati su Internet del servizio fisso aeronautico;
inviano avvisi meteorologici aggiornati agli uffici di veglia meteorologica per ogni ciclone tropicale, quando necessario, ma almeno ogni 6 ore.
Capitolo 6 — Requisiti per i centri mondiali di previsione d’area (WAFC)
MET.OR.275 Responsabilità dei centri mondiali di previsione d'area
I WAFC emettono:
previsioni globali su griglia di:
vento in quota;
temperatura e umidità in quota;
altitudine geopotenziale dei livelli di volo;
livello di volo e temperatura della tropopausa;
direzione, intensità e livello di volo del vento massimo;
presenza di cumulonembi;
formazione di ghiaccio;
turbolenza;
previsioni globali di fenomeni meteorologici significativi (SIGWX), tra cui attività vulcanica e rilascio accidentale di materiale radioattivo.
I WAFC garantiscono che i prodotti dei sistemi mondiali per le previsioni d'area emessi in formato digitale siano trasmessi usando tecniche di comunicazione dati in formato binario.
SOTTOPARTE B — REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI METEOROLOGICI (MET.TR)
SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI
MET.TR.115 Bollettini meteorologici
I bollettini meteorologici sono diffusi utilizzando tipi di dati specifici e formati codificati adeguati alle informazioni fornite.
I bollettini meteorologici contenenti informazioni meteorologiche operative sono diffusi tramite sistemi di comunicazione adeguati alle informazioni fornite e agli utenti cui sono destinate.
SEZIONE 2 — REQUISITI SPECIFICI
Capitolo 1 — Requisiti tecnici per le stazioni meteorologiche aeronautiche
MET.TR.200 Riporti meteorologici e altre informazioni
I riporti regolari locali, i riporti speciali locali, i METAR e gli SPECI contengono i seguenti elementi nell’ordine indicato:
identificativo del tipo di riporto;
indicatore di località;
orario dell’osservazione;
identificativo di riporto automatizzato o non disponibile, ove applicabile;
direzione e intensità del vento al suolo;
visibilità;
portata visuale di pista, nei casi in cui sono rispettati i criteri di riporto;
tempo presente;
copertura nuvolosa in ottavi, tipo di nubi (solo per i cumulonembi e i cumuli torreggianti) e altezza della base delle nubi o, qualora misurata, visibilità verticale;
temperatura dell’aria e temperatura di rugiada;
QNH e, ove applicabile e solo nei riporti regolari e speciali locali, QFE;
ulteriori informazioni, ove applicabile.
Nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali:
se il vento al suolo è osservato da più di un punto della pista, è indicato a quale punto della pista si riferiscono i valori;
quando vi è più di una pista in uso e sono effettuate osservazioni del vento al suolo per tutte le piste, sono riportati i valori di misurazione del vento disponibili per ciascuna pista ed è indicato a quale pista si riferiscono i valori;
se le variazioni rispetto ai valori medi della direzione del vento sono riportate conformemente al punto MET.TR.205, lettera a), punto 3) ii), lettera B), sono riportate le due direzioni estreme tra cui ha avuto luogo la variazione del vento al suolo;
se le variazioni rispetto ai valori medi di intensità del vento (raffiche) sono riportate conformemente al punto MET.TR.205, lettera a), punto 3) iii), esse sono riportate come valore massimo e minimo dell’intensità del vento raggiunta.
METAR e SPECI
I METAR e gli SPECI sono emessi in conformità al modello riportato all’appendice 1.
I METAR sono inviati per la trasmissione al più tardi 5 minuti dopo l’orario effettivo di osservazione.
Le informazioni su visibilità, portata visuale di pista, tempo presente e copertura, tipo e altezza della base delle nubi sono sostituite in tutti i messaggi meteorologici dal termine «CAVOK» se al momento dell’osservazione si verificano simultaneamente le seguenti condizioni:
visibilità, 10 km o superiore, mentre la visibilità più bassa non è segnalata;
assenza di nubi operativamente significative;
assenza di fenomeni meteorologici significativi per l’aviazione.
L’elenco dei criteri per l’emissione di riporti speciali locali comprende:
quei valori che si approssimano il più possibile ai minimi operativi degli operatori che utilizzano quell’aeroporto;
quei valori che soddisfano altri requisiti locali degli enti dei servizi di traffico aereo (ATS) e degli operatori;
un aumento della temperatura dell’aria di 2 °C o più rispetto alla temperatura data nell’ultimo riporto oppure un valore soglia alternativo concordato tra i fornitori di servizi meteorologici, i rispettivi enti ATC e gli operatori interessati;
le informazioni supplementari disponibili riguardanti il verificarsi di condizioni meteorologiche significative nelle aree di avvicinamento e salita iniziale;
i casi in cui sono attuate procedure di abbattimento del rumore e la differenza rispetto all’intensità media del vento al suolo è variata di 5 kt o più rispetto al valore indicato nell’ultimo riporto se l’intensità media del vento, prima e/o dopo la variazione, è maggiore o uguale a 15 kt;
i casi in cui la direzione media del vento al suolo è variata di 60° o più rispetto a quella indicata nell’ultimo riporto, se l’intensità media del vento, prima e/o dopo la variazione, è maggiore o uguale a 10 kt;
i casi in cui l’intensità media del vento al suolo è variata di 10 kt o più rispetto a quella indicata nell’ultimo riporto;
i casi in cui la differenza tra intensità massima e media del vento al suolo (raffica) è aumentata di 10 kt o più rispetto alla raffica dell’ultimo riporto, se l’intensità media del vento, prima e/o dopo la variazione, è maggiore o uguale a 15 kt;
nei casi in cui si verifica il principio, la cessazione, o la variazione d’intensità di uno dei seguenti fenomeni meteorologici:
precipitazione congelantesi;
precipitazione moderata o forte (inclusi i rovesci); e
temporale, con precipitazioni;
nei casi in cui si verifica il principio o la cessazione di uno dei seguenti fenomeni meteorologici:
nebbia congelantesi (freezing fog);
temporale, senza precipitazioni (thunderstorm, without precipitation);
i casi in cui l’estensione di uno strato di nubi al di sotto di 1 500 ft (450 m) varia:
da «nubi sparse» (scattered, SCT) o inferiore a «copertura con squarci» (broken, BKN) o «copertura totale» (overcast, OVC); o
da BKN o OVC a SCT o inferiore.
Se così è stato concordato tra il fornitore dei servizi meteorologici e l’autorità competente, sono emessi riporti speciali locali e SPECI, ove applicabile, ogni volta che si verificano i seguenti cambiamenti:
variazioni del vento tra valori operativamente significativi; i valori soglia sono stabiliti dal fornitore dei servizi meteorologici in accordo con il rispettivo ente ATS e gli operatori interessati, prendendo in considerazione variazioni del vento che:
richiedano una variazione della pista (o piste) usata;
indichino che le componenti del vento in coda e trasversale sulla pista sono cambiate tra valori corrispondenti ai principali limiti operativi dell’aeromobile tipo impiegato sull’aeroporto;
quando la visibilità migliora raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando la visibilità peggiora oltrepassando uno o più dei seguenti valori:
800, 1 500 o 3 000 m;
5 000 m nei casi in cui un numero significativo di voli siano effettuati secondo le regole del volo a vista;
quando la portata visuale di pista migliora raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando la portata visuale di pista peggiora e oltrepassa uno o più dei seguenti valori: 50, 175, 300, 550 o 800 m;
nei casi in cui si verifica il principio, la cessazione, o la variazione d’intensità di uno dei seguenti fenomeni meteorologici:
tempesta di polvere;
tempesta di sabbia;
nube a imbuto (tornado o tromba marina);
nei casi in cui si verifica il principio o la cessazione di uno dei seguenti fenomeni meteorologici:
sollevamento basso di polvere o sabbia, scaccianeve basso;
sollevamento alto di polvere o sabbia, scaccianeve alto;
groppo;
quando l’altezza della base del più basso strato o ammasso di nubi di estensione BKN o OVC si eleva raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando l’altezza della base del più basso strato o ammasso di nubi di estensione BKN o OVC scende oltrepassando uno o più dei seguenti valori:
100, 200, 500 o 1 000 ft;
1 500 ft nei casi in cui un numero significativo di voli siano effettuati secondo le regole del volo a vista;
se il cielo è oscurato e la visibilità verticale migliora raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando la visibilità verticale peggiora oltrepassando uno o più dei seguenti valori: 100, 200, 500 o 1 000 ft;
qualsiasi altro criterio basato sui minimi operativi locali dell’aeroporto, come concordato tra il fornitore dei servizi meteorologici e gli operatori.
MET.TR.205 Riporto degli elementi meteorologici
(a) Direzione e intensità del vento al suolo;
Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI, la direzione e l’intensità del vento al suolo sono riportate per intervalli rispettivamente di 10 gradi veri e di 1 kt.
Tutti i valori osservati che non corrispondono ad uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati al più vicino gradino della scala.
Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI:
è indicata l’unità di misura dell’intensità del vento;
se la variazione totale è superiore o uguale a 60°, le variazioni di direzione del vento medio durante gli ultimi 10 minuti sono riportate secondo uno dei metodi alternativi di seguito specificati:
se la variazione totale è superiore o uguale a 60° e inferiore a 180° e l’intensità del vento è 3 kt o più, tali variazioni direzionali sono riportate come le due direzioni estreme tra cui ha avuto luogo la variazione del vento al suolo;
se la variazione totale è superiore o uguale a 60° e inferiore a 180° e l’intensità del vento è inferiore a 3 kt, la direzione del vento è riportata come variabile senza indicare la direzione media del vento;
se la variazione totale è superiore o uguale a 180°, la direzione del vento è riportata come variabile senza indicare la direzione media del vento;
le variazioni rispetto all’intensità media del vento (raffiche) durante gli ultimi 10 minuti sono riportate in uno dei seguenti casi alternativi quando l’intensità massima del vento supera l’intensità media di:
5 kt o più, nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali quando sono applicate procedure di abbattimento del rumore; o
10 kt o più negli altri casi;
è riportata «calma di vento» quando l’intensità del vento è inferiore a 1 kt;
quando è riportata una intensità del vento di 100 kt o più, essa è indicata come «maggiore di 99 kt»;
se le variazioni rispetto alla velocità media del vento (raffiche) sono segnalate in conformità al punto MET.TR.205, lettera a), è riportato il valore massimo dell’intensità del vento;
quando il periodo dei 10 minuti include una discontinuità marcata nella direzione o intensità del vento, sono riportate solo le variazioni rispetto alla direzione e intensità medie del vento registrate dalla discontinuità in poi.
(b) Visibilità
Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI, la visibilità è riportata per intervalli di 50 m quando è inferiore a 800 m; per intervalli di 100 m quando è pari o superiore a 800 m, ma inferiore a 5 km; per intervalli di 1 km quando è pari o superiore a 5 km, ma inferiore a 10 km; come pari a 10 km quando raggiunge o supera i 10 km, salvo quando sono applicabili le condizioni per l’uso del termine CAVOK.
Tutti i valori osservati che non corrispondono a uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati per difetto al più vicino gradino della scala.
Nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali è riportata la visibilità lungo la pista o le piste con l’indicazione dell’unità di misura impiegata.
(c) Portata visuale di pista (RVR)
Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI, la RVR è:
riportata nei periodi in cui la visibilità o la portata visuale di pista è inferiore a 1 500 m;
riportata per intervalli di 25 m quando è inferiore a 400 m; per intervalli di 50 m quando è compresa fra 400 e 800 m; per intervalli di 100 m quando è superiore a 800 m.
Tutti i valori osservati che non corrispondono a uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati per difetto al più vicino gradino della scala.
Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI:
quando il valore della RVR è superiore al valore massimo che può essere determinato dal sistema in uso, è riportata l’abbreviazione «ABV» nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali, e l’abbreviazione «P» nei METAR e negli SPECI, seguita dal valore massimo che può essere determinato dal sistema in uso;
quando il valore della RVR è inferiore al valore minimo che può essere determinato dal sistema in uso, è riportata l’abbreviazione «BLW» nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali, e l’abbreviazione «M» nei METAR e negli SPECI, seguita dal valore minimo che può essere determinato dal sistema in uso.
►M1 Nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali: ◄
è indicata l'unità di misura utilizzata;
se la RVR è osservata da un solo punto lungo la pista, cioè la zona di contatto, essa è inclusa senza alcuna indicazione di posizione;
se la RVR è osservata da più punti lungo la pista, è riportato per primo il valore relativo alla zona di contatto seguito dai valori rappresentativi di metà pista e di fine pista unitamente alle indicazioni dei punti a cui si riferiscono;
quando vi è più di una pista in uso, sono riportati i valori disponibili della RVR per ciascuna pista con l'indicazione della pista cui si riferiscono.
(d) Fenomeni del tempo presente
Nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali i fenomeni del tempo presente osservati sono riportati in termini di tipo e caratteristiche, e qualificati secondo l’intensità, a seconda dei casi.
Nei METAR e negli SPECI i fenomeni del tempo presente osservati sono riportati in termini di tipo e caratteristiche, e qualificati secondo l’intensità o la vicinanza all’aeroporto, a seconda dei casi.
Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI sono riportate, secondo necessità, le seguenti caratteristiche di fenomeni del tempo presente, utilizzando le rispettive abbreviazioni e i relativi criteri pertinenti, a seconda dei casi:
Temporale (Thunderstorm) TS
Usato per riportare un temporale con precipitazione. Quando viene udito almeno un tuono o rilevato un lampo sull’aeroporto nei 10 minuti che precedono l’istante dell’osservazione ma non viene osservata alcuna precipitazione sull’aeroporto è usata l’abbreviazione «TS» senza alcuna qualificazione.
Ghiacciamento (Freezing) FZ
Goccioline d’acqua o precipitazione sopraffuse con tipologie di tempo presente secondo gli schemi di cui all’appendice 1.
Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI:
sono usate, secondo necessità, una o più abbreviazioni del tempo presente, fino al massimo di tre, integrate ove opportuno da un’indicazione delle caratteristiche e dell’intensità o della distanza dall’aeroporto, così da fornire una descrizione completa del tempo presente significativo per le operazioni di volo;
l’indicazione dell’intensità o della distanza, come più appropriato, è riportata per prima, seguita rispettivamente dalle caratteristiche e dal tipo di fenomeno del tempo;
dove si osservano due tipi diversi di tempo, essi sono riportati in due separati gruppi nei quali l’indicatore dell’intensità o della distanza si riferisce al fenomeno del tempo che segue l’indicatore stesso. Tuttavia, tipi differenti di precipitazione in atto al momento dell’osservazione sono riportati come un singolo gruppo, con il tipo di precipitazione dominante indicato per primo, preceduto soltanto da un qualificatore di intensità che si riferisce all’intensità della precipitazione totale.
(e) Nubi
Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI l’altezza della base delle nubi è riportata per intervalli di 100 ft fino a 10 000 ft e per intervalli di 1 000 ft oltre i 10 000 ft.
Tutti i valori osservati che non corrispondono a uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati per difetto al più vicino gradino della scala.
►M1 Nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali: ◄
sono indicate le unità di misura utilizzate per l'altezza della base delle nubi e la visibilità verticale;
quando vi è più di una pista in uso e sono utilizzati sistemi strumentali per effettuate osservazioni dell'altezza della base delle nubi su tutte le piste, sono riportati i valori di altezza della base delle nubi disponibili per ciascuna pista e viene indicato a quale pista si riferiscono i valori.
(f) Temperatura dell'aria e temperatura di rugiada
Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI la temperatura dell’aria e la temperatura di rugiada sono riportate per intervalli di gradi Celsius interi.
Tutti i valori osservati che non corrispondono a uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati al grado intero più prossimo; nel caso di temperatura rilevata terminante per 0,5 °C l'arrotondamento viene fatto per eccesso.
Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI i valori negativi di temperatura sono chiaramente specificati.
(g) Pressione atmosferica
Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI i valori del QNH e del QFE sono determinati in decimi di ettopascal e sono riportati per intervalli di ettopascal interi, in quattro cifre.
Tutti i valori osservati che non corrispondono a uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati per difetto all'ettopascal intero più prossimo.
►M1 Nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali: ◄
è incluso il QNH;
il QFE è incluso regolarmente se richiesto dagli utenti o quando esistano accordi locali tra il fornitore dei servizi meteorologici, l'ente ATS e gli operatori;
sono riportate le unità di misura usate per il QNH e QFE;
se i valori del QFE sono richiesti per più piste, è riportato il valore del QFE per ciascuna pista con l'indicazione della pista a cui tale valore è riferito.
Nei METAR e negli SPECI è riportato solo il valore del QNH.
MET.TR.210 Osservazione di elementi meteorologici
I seguenti elementi meteorologici sono osservati e/o misurati con l'accuratezza specificata e quindi diffusi tramite sistemi automatici o semiautomatici di osservazione meteorologica.
(a) Direzione e intensità del vento al suolo;
La direzione media e la intensità media del vento al suolo, così come le variazioni significative della direzione e dell'intensità del vento, sono misurate ed espresse, rispettivamente, in gradi veri e in nodi.
(1) Posizionamento
Gli strumenti meteorologici utilizzati per misurare direzione e intensità del vento al suolo sono situati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le misurazioni.
(2) Visualizzazione
Nella stazione meteorologica aeronautica sono collocati, per ogni sensore, dei visualizzatori del vento al suolo. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica aeronautica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo fanno riferimento agli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della pista o della sezione di pista monitorata da ciascun sensore.
(3) Elaborazione delle medie
Il periodo per il calcolo della media delle osservazioni del vento è di:
2 minuti per i riporti regolari locali e i riporti speciali locali nonché per i visualizzatori del vento situati presso gli enti ATS;
10 minuti per i METAR e gli SPECI, ad eccezione del caso in cui nel periodo dei 10 minuti si verifichi una marcata discontinuità nella direzione o intensità del vento; in tal caso per ottenere i valori medi sono usati solo i valori registrati dalla discontinuità in poi; pertanto, in queste circostanze, l’intervallo di tempo è ridotto di conseguenza.
(b) Visibilità
(1) |
La visibilità è osservata o misurata, e riportata in metri o chilometri. |
(2) |
Posizionamento Gli strumenti meteorologici utilizzati per misurare la visibilità sono situati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le misurazioni. |
(3) |
Visualizzazione Quando sono utilizzati sistemi strumentali per la misurazione della visibilità, nella stazione meteorologica aeronautica sono collocati visualizzatori per ogni sensore. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica aeronautica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo fanno riferimento agli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della zona monitorata da ciascun sensore. |
(4) |
Elaborazione delle medie Il periodo di tempo per il calcolo della media è di 10 minuti per i METAR, ad eccezione del caso in cui nel periodo dei 10 minuti immediatamente precedenti l'osservazione si verifichi una marcata discontinuità della visibilità; in tal caso per ottenere i valori medi sono usati solo i valori registrati in seguito alla discontinuità. |
(c) Portata visuale di pista (RVR)
(1) La RVR è riportata in metri.
(2) Posizionamento
Gli strumenti meteorologici utilizzati per valutare la RVR sono situati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le osservazioni.
(3) Sistemi strumentali
Per determinare la RVR sulle piste destinate alle operazioni di avvicinamento e atterraggio strumentali in Categoria II e III è necessario utilizzare sistemi strumentali basati su tecnologia trasmissometrica o «forward-scatter», mentre per la categoria I il loro uso è stabilito dall’autorità competente.
(4) Visualizzazione
Quando sono utilizzati sistemi strumentali per la misurazione della RVR, nella stazione meteorologica aeronautica sono collocati uno o più visualizzatori, secondo necessità. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica aeronautica e presso gli enti ATS fanno riferimento agli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della pista o della sezione di pista monitorata da ciascun sensore.
(5) Elaborazione delle medie
Quando sono utilizzati sistemi strumentali per la valutazione della RVR, le loro misurazioni sono aggiornate almeno ogni 60 secondi così da consentire di fornire valori rappresentativi sempre attuali.
Il periodo per il calcolo della media dei valori della RVR è di:
1 minuto per i riporti regolari locali e i riporti speciali locali nonché per i visualizzatori della RVR situati presso gli enti ATS;
10 minuti per i METAR e gli SPECI, ad eccezione del caso in cui nel periodo dei 10 minuti immediatamente precedenti l’osservazione si verifichi una marcata discontinuità della RVR; in tal caso per ottenere i valori medi sono utilizzati solo i valori registrati dalla discontinuità in poi.
(d) Fenomeni del tempo presente
(1) |
Sono riportati almeno i seguenti fenomeni del tempo presente: pioggia, pioviggine, neve e precipitazioni congelantesi (freezing precipitation), compresa la loro intensità, caligine, foschia, nebbia, nebbia congelantesi (freezing fog) e temporali, compresi i temporali nelle vicinanze. |
(2) |
Posizionamento Gli strumenti meteorologici utilizzati per misurare i fenomeni del tempo presente sull'aeroporto o nelle sue immediate vicinanze sono situati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le misurazioni. |
(e) Nubi
(1) |
La copertura nuvolosa in ottavi, il tipo di nubi e l'altezza della base delle nubi sono osservate e riportate in modo adeguato per permettere la descrizione di nubi operativamente significative. Se il cielo è oscurato, è osservata e, se misurata, è riportata la visibilità verticale invece della copertura nuvolosa in ottavi, del tipo di nubi e dell'altezza della base delle nubi. L'altezza della base delle nubi e la visibilità verticale sono riportate in piedi (ft.). |
(2) |
Posizionamento Gli strumenti meteorologici utilizzati per misurare la copertura nuvolosa in ottavi e l'altezza della base delle nubi sono posizionati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le misurazioni. |
(3) |
Visualizzazione Quando sono utilizzate apparecchiature automatizzate per la misurazione dell’altezza della base delle nubi, nella stazione meteorologica aeronautica è collocato almeno un visualizzatore. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica aeronautica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo fanno riferimento agli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della zona monitorata da ciascun sensore. |
(4) |
Livello di riferimento
(i)
L'altezza della base delle nubi è riferita all'altitudine dell'aeroporto.
(ii)
Quando è in uso una pista con avvicinamento di precisione la cui soglia si trova a 50 ft (15 m) o più al di sotto dell'altitudine dell'aeroporto, sono presi accordi a livello locale affinché l'altezza della base delle nubi da segnalare agli aeromobili in arrivo sia riferita all'altitudine della soglia.
(iii)
Nel caso di riporti da piattaforme in mare, l'altezza della base delle nubi è riferita al livello medio del mare. |
(f) Temperatura dell'aria e temperatura di rugiada
La temperatura dell'aria e la temperatura di rugiada sono misurate, visualizzate e riportate in gradi Celsius.
Quando sono utilizzate apparecchiature automatizzate per la misurazione della temperatura dell’aria e della temperatura di rugiada nella stazione meteorologica aeronautica sono collocati dei visualizzatori. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica aeronautica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo fanno riferimento agli stessi sensori.
(g) Pressione atmosferica
(1) |
La pressione atmosferica viene misurata mentre i valori del QNH e del QFE sono calcolati e riportati in ettopascal. |
(2) |
Visualizzazione
(i)
Quando sono utilizzate apparecchiature automatizzate per la misurazione della pressione atmosferica, nella stazione meteorologica aeronautica sono collocati i visualizzatori del QNH e, se previsto al punto MET.TR.205, lettera g), punto 3) ii), anche del QFE, con i visualizzatori corrispondenti posti presso gli enti dei servizi di traffico aereo responsabili.
(ii)
Quando i valori del QFE sono visualizzati per più di una pista, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della pista a cui il valore del QFE è riferito. |
(3) |
Livello di riferimento Per il calcolo del QFE è utilizzato un livello di riferimento. |
Capitolo 2 — Requisiti tecnici per gli uffici meteorologici aeroportuali
MET.TR.215 Previsioni e altre informazioni
Le informazioni meteorologiche fornite agli operatori e ai membri d'equipaggio di condotta:
sono riferite all'intero volo in termini di durata, altitudine ed estensione geografica;
sono riferite a orari fissi o a periodi di tempo appropriati;
comprendono il tragitto sino all'aeroporto di destinazione e includono le condizioni meteorologiche previste fra l'aeroporto di destinazione e gli aeroporti alternati scelti dall'operatore;
sono aggiornate.
Le informazioni meteorologiche fornite ai centri di coordinamento di soccorso comprendono le condizioni meteorologiche che erano in corso nell'ultima posizione conosciuta di un aeromobile disperso e lungo l'itinerario previsto dell'aeromobile e in particolare elementi generalmente non diffusi in modo sistematico.
Le informazioni meteorologiche fornite agli enti dei servizi di informazioni aeronautiche comprendono:
le informazioni relative ai servizi meteorologici destinate ad essere incluse nelle pubblicazioni di informazioni aeronautiche interessate;
le informazioni necessarie per la preparazione dei messaggi NOTAM o ASHTAM;
le informazioni necessarie per la preparazione di circolari dedicate alle informazioni aeronautiche.
Le informazioni meteorologiche delle carte contenute nella documentazione di volo sono riportate come segue:
i venti sono rappresentati da frecce con baffi e bandiere scure su reticolo sufficientemente fitto;
le temperature sono rappresentate da cifre su reticolo sufficientemente fitto;
i dati di vento e temperatura selezionati dal pacchetto ricevuto da un centro mondiale di previsione d'area sono rappresentati su un reticolo latitudine/longitudine sufficientemente fitto;
le frecce del vento sono in primo piano rispetto alle temperature ed entrambe rispetto allo sfondo della carta stessa;
le indicazioni di altezza riferite alle condizioni meteorologiche lungo la rotta sono espresse nel modo definito appropriato per la situazione, ad es. in livelli di volo, altitudine o altezza sul livello del suolo, mentre tutti i riferimenti alle condizioni meteorologiche dell'aeroporto sono espresse in altezza rispetto all'altitudine dell'aeroporto.
La documentazione di volo comprende:
previsioni del vento e della temperatura in quota;
i fenomeni SIGWX;
i METAR o, se emessi, gli SPECI per l'aeroporto di partenza e l'aeroporto previsto per l'atterraggio nonché per gli aeroporti alternati per il decollo, in rotta e per l'atterraggio;
i TAF o i TAF modificati per l'aeroporto di partenza e l'aeroporto previsto per l'atterraggio nonché per gli aeroporti alternati per il decollo, in rotta e per l'atterraggio;
un SIGMET e, se emesso, un AIRMET e i riporti di volo speciali pertinenti per l’intero itinerario;
gli avvisi relativi alle ceneri vulcaniche, ai cicloni tropicali e alla meteorologia spaziale per l’intero itinerario.
Tuttavia, se concordato tra l'ufficio meteorologico aeroportuale e gli operatori interessati, la documentazione di volo fornita per voli di durata inferiore o uguale a due ore, dopo una breve sosta intermedia o in caso di turnaround, può essere limitata alle informazioni operativamente necessarie; in ogni caso la documentazione di volo comprende almeno le informazioni meteorologiche di cui ai punti 3, 4, 5 e 6.
Le carte generate da previsioni digitali sono rese disponibili, come richiesto dagli operatori, per le aree fisse di copertura, come indicato nell'appendice 2.
Quando le previsioni del vento e delle temperature in quota di cui al punto MET.OR.275, lettera a), punto 1), sono fornite in formato grafico, vengono elaborate carte di previsione per punti fissi nel tempo e per livelli di volo, come specificato al punto MET.TR.275, lettera b), punto 3). Quando le previsioni dei fenomeni SIGWX di cui al punto MET.OR.275, lettera a), punto 2), sono fornite in formato grafico, vengono elaborate carte di previsione per punti fissi nel tempo e per uno strato atmosferico delimitato da livelli di volo, come specificato ai punti MET.TR.275, lettera c), e MET.OR.275, lettera d).
Le previsioni dei venti e delle temperature in quota e dei fenomeni SIGWX al di sopra del livello di volo 100 sono fornite non appena disponibili e comunque almeno tre ore prima della partenza
Le informazioni climatiche aeronautiche sono preparate sotto forma di tabelle climatologiche di aeroporto e di sommari climatologici di aeroporto.
MET.TR.220 Previsioni di aeroporto
Le previsioni di aeroporto e i relativi emendamenti sono emessi come TAF e riportano le seguenti informazioni nell'ordine indicato:
identificativo del tipo di previsione;
indicatore di località;
ora di emissione della previsione;
identificativo di previsione non disponibile (quando applicabile);
data e periodo di validità della previsione;
identificativo di previsione cancellata (quando applicabile);
vento al suolo;
visibilità;
tempo significativo;
nuvolosità;
variazioni significative di uno o più di questi elementi, attese nel periodo di validità.
I TAF sono emessi in conformità al modello riportato all’appendice 3.
Il periodo di validità di un TAF emesso con regolarità è di 9, 24 o 30 ore, salvo diversamente prescritto dall’autorità competente tenendo conto dei requisiti di traffico per gli aeroporti con un numero di ore di esercizio inferiore a 9.
I TAF sono inviati per la trasmissione non più di 1 ora prima dell’inizio del loro periodo di validità.
Gli elementi meteorologici da includere nel TAF sono:
(1) Vento al suolo
Nella previsione del vento al suolo è riportata la direzione prevalente del vento.
Quando non è possibile prevedere una direzione prevalente del vento al suolo a causa di una variabilità attesa, la direzione del vento prevista è indicata come variabile «VRB».
Quando si prevede che l’intensità del vento sia inferiore a 1 kt, essa è indicata come «calma».
Quando si prevede che l’intensità massima del vento ecceda la prevista intensità media del vento di 10 kt o più, è indicata l’intensità massima prevista.
Quando si prevede un’intensità del vento di 100 kt o più, essa è indicata come «maggiore di 99 kt».
(2) Visibilità
Quando la visibilità prevista è inferiore a 800 m, essa è espressa per intervalli di 50 m; quando è pari o superiore a 800 m ma inferiore a 5 km, per intervalli di 100 m; quando è pari o superiore a 5 km ma inferiore a 10 km, per intervalli di 1 km; e quando raggiunge o supera 10 km — come 10 km, salvo quando è previsto che siano applicabili le condizioni per l'utilizzo del termine CAVOK. La visibilità da includere nella previsione è la visibilità prevalente.
Quando nella previsione è indicato che la visibilità varierà in diverse direzioni e non è possibile determinare la visibilità prevalente, è indicata la visibilità minima prevista.
(3) Tempo significativo
Quando è atteso il verificarsi sull'aeroporto di uno o più dei seguenti fenomeni, essi sono inclusi nel TAF, sino a un massimo di tre, unitamente ai loro descrittori e, quando appropriato, al qualificatore di intensità:
precipitazione congelantesi;
nebbia congelantesi (freezing fog);
precipitazione moderata o forte (inclusi i rovesci);
sollevamento basso di polvere o sabbia, scaccianeve basso;
sollevamento alto di polvere o sabbia, scaccianeve alto;
tempesta di polvere;
tempesta di sabbia;
temporale (con o senza precipitazione);
groppo;
nube a imbuto — tornado o tromba marina (funnel cloud — tornado or watersprout);
altri fenomeni, se concordato tra l'ufficio meteorologico aeroportuale e gli enti ATS e gli operatori interessati.
Il momento in cui è previsto il concludersi dei fenomeni sopra indicati è indicato con l'abbreviazione «NSW».
(4) Nuvolosità
L'estensione prevista della copertura nuvolosa in ottavi è indicata usando le abbreviazioni letterali «FEW», «SCT», «BKN» o «OVC», secondo necessità. Quando si prevede che il cielo diventi o rimanga oscurato e non è possibile effettuare una previsione delle nubi ma è disponibile l'informazione della visibilità verticale misurata sull'aeroporto, detta visibilità verticale è inclusa nella previsione e trascritta nel formato «VV» seguito dal suo valore previsto.
Quando si prevedono diversi strati o ammassi nuvolosi, la copertura nuvolosa in ottavi e l'altezza della loro base sono riportate nel seguente ordine:
il più basso strato o ammasso, qualunque sia la sua estensione, da indicare come FEW, SCT, BKN o OVC, a seconda dei casi;
lo strato o ammasso situato immediatamente al di sopra, che copre più di 2/8, da indicare come SCT, BKN o OVC a seconda dei casi;
lo strato o ammasso ancora più alto, situato immediatamente al di sopra, che copre più di 4/8, da indicare come BKN o OVC a seconda dei casi;
i cumulonembi e/o, se possibile, i cumuli torreggianti, laddove previsti e non riportati nei precedenti punti da A) a C).
L'informazione relativa alle nubi è limitata alle nubi operativamente significative; quando non sono previste nubi operativamente significative e «CAVOK» non è applicabile, è utilizzata l'abbreviazione «NSC».
Uso dei gruppi evolutivi
I criteri da applicare per l'inclusione dei gruppi evolutivi nei TAF o per gli emendamenti dei TAF sono basati sulla previsione dell'inizio, della fine o della variazione d'intensità di uno qualsiasi dei seguenti fenomeni meteorologici, o loro combinazioni:
nebbia congelantesi (freezing fog);
precipitazione congelantesi;
precipitazione moderata o forte (inclusi i rovesci);
temporale (con precipitazione);
tempesta di polvere;
tempesta di sabbia.
Quando è necessaria l'indicazione della variazione di uno degli elementi elencati alla lettera a), sono usati gli indicatori evolutivi «BECMG» o «TEMPO» seguiti dall'indicazione dell'intervallo di tempo durante il quale è attesa la variazione. L'intervallo di tempo è indicato come il momento di inizio e il momento conclusivo espressi in ore intere UTC. A seguito degli indicatori evolutivi sono inclusi solo gli elementi per i quali è attesa una variazione significativa. Tuttavia, nel caso di una variazione significativa della nuvolosità, sono indicati tutti i gruppi di nubi, compresi gli strati o gli ammassi per i quali non è prevista variazione.
L'indicatore evolutivo «BECMG» e il gruppo orario associato sono utilizzati per descrivere variazioni laddove si prevede che le condizioni meteorologiche raggiungano o oltrepassino, con andamento regolare o irregolare, determinati valori di soglia a un dato momento non specificato compreso nell'intervallo di tempo. L'intervallo di tempo non supera le 4 ore.
L'indicatore evolutivo «TEMPO» e il gruppo orario associato sono utilizzati per descrivere fluttuazioni temporanee, frequenti o non frequenti, delle condizioni meteorologiche che si prevede raggiungano o oltrepassino determinati valori di soglia e che non persistano ininterrottamente per più di un'ora per ogni evento e in totale durino meno della metà dell'intervallo di tempo durante il quale le fluttuazioni sono previste. Se si prevede che le fluttuazioni temporanee abbiano durata di un'ora o più, si utilizza l'indicatore evolutivo «BECMG» conformemente al punto 3, oppure si suddivide il periodo di validità conformemente al punto 5.
Quando è prevista una variazione, significativa e più o meno completa, dell'insieme delle condizioni meteorologiche durante il periodo di validità, detto periodo è suddiviso in periodi autonomi utilizzando l'abbreviazione «FM» seguita da un gruppo di sei cifre indicanti l'orario dell'inizio della variazione, espresso in giorni, ore e minuti UTC. Il periodo suddiviso che segue l'abbreviazione «FM» è indipendente e tutte le condizioni previste specificate prima dell'abbreviazione sono sostituite da quelle che la seguono.
La probabilità del verificarsi di un valore alternativo a quello di uno o più elementi previsti va indicata quando:
esiste una probabilità del 30 % o 40 % che si verifichino condizioni meteorologiche alternative a quelle previste per uno specifico periodo di tempo; o
esiste una probabilità del 30 % o 40 % che si verifichino fluttuazioni temporanee delle condizioni meteorologiche previste per uno specifico periodo di tempo;
Tale probabilità è indicata nel TAF attraverso l'uso dell'abbreviazione «PROB» seguita dal valore della probabilità espresso in decine di punti percentuali e, nel caso di cui al punto 1, il periodo di tempo a cui si riferiscono i valori previsti oppure, nel caso di cui al punto 2, usando l'abbreviazione «PROB» seguita dalla probabilità espressa in decine di punti percentuali, l'indicatore evolutivo «TEMPO» e il gruppo orario associato.
MET.TR.225 Previsioni per l'atterraggio
Le previsioni TREND sono rilasciate conformemente all'appendice 1.
Le unità e i parametri utilizzati nella previsione TREND sono gli stessi di quelli utilizzati nel riporto cui essa è allegata.
La previsione TREND indica variazioni significative di uno o più dei seguenti elementi: vento al suolo, visibilità, tempo significativo e nuvolosità. Sono inclusi solo quegli elementi per cui è prevista una variazione significativa. Tuttavia, nel caso di una variazione significativa della nuvolosità, sono indicati tutti i gruppi di nubi, compresi gli strati o gli ammassi per i quali non è prevista variazione. Nel caso di variazioni significative della visibilità, è indicato anche il fenomeno che è responsabile della diminuzione della visibilità. Quando non si prevedono variazioni è usato il termine «NOSIG».
(1) Vento al suolo
La previsione TREND indica variazioni del vento al suolo che comportano:
una variazione della direzione media del vento di 60° o più, essendo l’intensità media del vento prima o dopo la variazione maggiore o uguale a 10 kt;
una variazione dell’intensità media del vento maggiore o uguale a 10 kt;
variazioni del vento tra valori operativamente significativi.
(2) Visibilità
La previsione TREND indica la variazione della visibilità quando si prevede che la visibilità migliori raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando si prevede che la visibilità peggiori, oltrepassando uno o più dei seguenti valori: 150, 350, 600, 800, 1 500 o 3 000 m.
Nei casi in cui un numero significativo di voli siano effettuati secondo le regole del volo a vista, la previsione indica le variazioni a 5 000 m e oltre.
Nelle previsioni TREND allegate ai messaggi METAR e SPECI, la visibilità prevista è quella prevalente.
(3) Tempo significativo
La previsione TREND indica il previsto inizio, termine o variazione d'intensità di uno o più dei seguenti fenomeni meteorologici o di una combinazione di essi:
precipitazione congelantesi;
precipitazione moderata o forte (inclusi i rovesci);
temporale, con precipitazioni;
tempesta di polvere;
tempesta di sabbia;
altri fenomeni, se concordato tra l'ufficio meteorologico aeroportuale e gli enti ATS e gli operatori interessati.
La previsione TREND indica l'insorgere o la fine di uno o più dei seguenti fenomeni o una combinazione di essi:
nebbia congelantesi (freezing fog);
sollevamento basso di polvere o sabbia, scaccianeve basso;
sollevamento alto di polvere o sabbia, scaccianeve alto;
temporale, senza precipitazioni;
groppo;
nube ad imbuto (tornado o tromba marina).
Il numero totale di fenomeni riportati ai punti i) e ii) non deve essere maggiore di tre.
Il momento in cui è previsto il concludersi dei fenomeni meteorologici è segnalato con l'abbreviazione «NSW».
(4) Nuvolosità
La previsione TREND indica le variazioni previste dell'altezza della base delle nubi quando l'altezza della base di uno strato di nubi di estensione BKN o OVC è prevista elevarsi raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando l'altezza della base di uno strato di nubi di estensione BKN o OVC è prevista scendere passando per uno o più dei seguenti valori: 100, 200, 500, 1 000 e 1 500 ft (30, 60, 150, 300 e 450 m).
Quando l'altezza della base di uno strato di nubi è al di sotto di 1 500 ft (450 m) o quando si prevede che si sposterà al di sotto o al di sopra di questo valore, la previsione TREND indica anche le variazioni della copertura da FEW o SCT a BKN o OVC, o da BKN o OVC a FEW o SCT.
Quando non sono previste nubi operativamente significative e «CAVOK» non è appropriato, è utilizzata l'abbreviazione «NSC».
(5) Visibilità verticale
La previsione TREND indica le variazioni della visibilità verticale quando si prevede che il cielo rimanga o diventi oscurato, è disponibile l'informazione della visibilità verticale misurata sull'aeroporto, ed è previsto che la visibilità verticale aumenti raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori oppure diminuisca passando per uno o più dei seguenti valori: 100, 200, 500 o 1 000 ft (30, 60, 150 o 300 m).
(6) Criteri addizionali
L'ufficio meteorologico aeroportuale e gli utenti possono concordare ulteriori criteri da utilizzare, in base ai minimi operativi locali dell'aeroporto.
(7) Uso dei gruppi evolutivi
Quando è prevista una variazione significativa delle condizioni meteorologiche, la previsione TREND inizia con uno dei due indicatori evolutivi «BECMG» o «TEMPO».
L'indicatore evolutivo «BECMG» è utilizzato per descrivere variazioni attese delle condizioni meteorologiche quando queste diano luogo al raggiungimento o al superamento di specifici valori, con andamento regolare o irregolare. Il periodo o l'orario in cui è attesa la variazione è indicato utilizzando le abbreviazioni «FM», «TL» o «AT», a seconda dei casi, seguite dal gruppo orario espresso in ore e minuti.
L'indicatore evolutivo «TEMPO» è utilizzato per descrivere fluttuazioni temporanee previste delle condizioni meteorologiche che si prevede raggiungano o oltrepassino determinati valori e che non persistano ininterrottamente per più di un'ora per ogni evento e in totale durino meno della metà dell'intervallo di tempo durante il quale sono previste le fluttuazioni. Il periodo durante il quale la variazione è attesa è indicato utilizzando le abbreviazioni «FM» e/o «TL», a seconda dei casi, seguite dal gruppo orario espresso in ore e minuti.
(8) Uso dell'indicatore di probabilità
L'indicatore «PROB» non è utilizzato nelle previsioni TREND.
MET.TR.230 Previsioni per il decollo
Le previsioni per il decollo sono riferite a un determinato periodo di tempo, e contengono informazioni sulle condizioni previste sul complesso delle piste per quanto riguarda direzione e intensità del vento al suolo e loro eventuali variazioni, temperatura, pressione e qualsiasi altro elemento, come convenuto tra l'ufficio meteorologico aeroportuale e gli operatori;
L'ordine degli elementi e la terminologia, le unità e i parametri utilizzati nelle previsioni per il decollo sono gli stessi di quelli utilizzati nei riporti per lo stesso aeroporto.
MET.TR.235 Avvisi di aeroporto e avvisi e allarmi di wind-shear
Gli avvisi di wind-shear sono emessi in conformità al modello riportato all'appendice 4.
Il numero progressivo indicato sul modello riportato all'appendice 4 corrisponde al numero degli avvisi di wind-shear emessi a partire dalle ore 00:01 UTC del giorno in questione.
Gli allarmi di wind-shear forniscono informazioni sintetiche e aggiornate sul wind-shear osservato che produce variazioni del vento frontale o in coda pari o superiori a 15 kt, le quali possono influire negativamente su un aeromobile nella fase finale di avvicinamento o all’inizio della traiettoria di decollo o durante la corsa d’atterraggio o di decollo.
Se possibile, gli allarmi di wind-shear sono riferiti a sezioni specifiche della pista e a distanze lungo la traiettoria di avvicinamento o di decollo, come concordato tra l'ufficio meteorologico aeroportuale, gli enti ATS responsabili e gli operatori interessati.
Capitolo 3 — Requisiti tecnici per gli uffici di veglia meteorologica
MET.TR.250 SIGMET
I SIGMET sono emessi in conformità al modello riportato all’appendice 5.
Esistono tre tipi di SIGMET:
SIGMET per fenomeni meteorologici lungo la rotta diversi dalle ceneri vulcaniche o dai cicloni tropicali;
SIGMET per cenere vulcanica;
SIGMET per cicloni tropicali.
Il numero progressivo dei SIGMET consiste di tre caratteri, di cui una lettera e due cifre.
Solo uno dei fenomeni di cui all’appendice 5 è incluso in un SIGMET, utilizzando le abbreviazioni adeguate e il rispettivo valore soglia dell’intensità del vento al suolo pari o superiore a 34 kt per i cicloni tropicali.
I SIGMET emessi per temporali o cicloni tropicali non comprendono riferimenti a turbolenze e formazioni di ghiaccio loro associate.
▼M4 —————
MET.TR.255 AIRMET
Gli AIRMET sono emessi in conformità al modello riportato all’appendice 5.
Il numero progressivo indicato sul modello riportato all’appendice 5 corrisponde al numero di AIRMET emessi per una regione informazioni volo a partire dalle ore 00:01 UTC del giorno in questione.
Solo uno dei fenomeni di cui all’appendice 5 è incluso nell’AIRMET, utilizzando le abbreviazioni adeguate e i rispettivi valori soglia, quando il fenomeno è al di sotto del livello di volo 100, o al di sotto del livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario:
intensità media del vento al suolo su un’area estesa superiore a 30 kt con l’indicazione della direzione e delle unità pertinenti;
aree estese con visibilità ridotta al di sotto di 5 000 m, incluso il fenomeno meteorologico che determina la riduzione di visibilità;
aree estese con base delle nubi ad altezza inferiore a 1 000 ft dal livello del suolo e copertura parziale o totale del cielo.
Gli AIRMET per temporali o cumulonembi non comprendono riferimenti a turbolenze e formazioni di ghiaccio loro associate.
▼M4 —————
MET.TR.260 Previsioni d'area per voli a bassa quota
Quando è utilizzato il formato grafico per le previsioni d'area per voli a bassa quota, le previsioni dei venti e delle temperature in quota sono emesse per punti separati da non più di 300 NM e per almeno le seguenti altitudini: 2 000 , 5 000 e 10 000 ft (600, 1 500 e 3 000 m) e 15 000 ft (4 500 m) nelle zone di montagna. L'emissione delle previsioni dei venti e delle temperature in quota ad altitudini superiori a 2 000 ft (600 m) possono essere oggetto di considerazioni orografiche locali come stabilito dall'autorità competente.
Quando è utilizzato il formato grafico per le previsioni d'area per voli a bassa quota, la previsione dei fenomeni SIGWX è emessa come «low-level SIGWX forecast» e interessa livelli di volo fino a 100, o fino a 150 nelle zone di montagna, o più, se necessario. Le previsioni «low-level SIGWX forecast» includono i seguenti elementi:
i seguenti fenomeni che richiedono l’emissione di un SIGMET: formazioni di ghiaccio severe, turbolenza forte, cumulonembi e temporali oscurati, frequenti, affogati o collegati da una linea di groppo, tempeste di sabbia/polvere, eruzioni vulcaniche o rilascio accidentale di materiale radioattivo nell’atmosfera, che si prevede abbiano incidenza sui voli a bassa quota;
i seguenti elementi delle previsioni d'area per voli a bassa quota: vento al suolo, visibilità al suolo, fenomeni meteorologici significativi, oscuramento di montagne, nuvolosità, formazioni di ghiaccio, turbolenza, onde orografiche e altezza dell'isoterma di zero gradi.
Nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che la densità del traffico operante al di sotto del livello di volo 100 o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, giustifica l’emissione di un AIRMET in combinazione con le previsioni d’area per voli a bassa quota, le previsioni d’area sono emesse per lo strato tra il suolo e il livello di volo 100, o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, e contengono informazioni sui fenomeni meteorologici in rotta pericolosi per voli a bassa quota.
Capitolo 4 — Requisiti tecnici per i centri avvisi cenere vulcanica (VAAC)
MET.TR.265 Responsabilità dei centri avvisi cenere vulcanica
Gli avvisi per cenere vulcanica sono emessi in conformità al modello riportato all’appendice 6. In mancanza di abbreviazioni, è usato un linguaggio chiaro, semplice ed essenziale in lingua inglese.
Capitolo 5 — Requisiti tecnici per i centri avvisi cicloni tropicali (TCAC)
MET.TR.270 Responsabilità del centro avvisi cicloni tropicali
Gli avvisi per cicloni tropicali sono emessi in conformità al modello riportato all’appendice 7 quando si prevede che il valore massimo dell’intensità media sui 10 minuti del vento al suolo raggiunga o ecceda 34 kt durante il periodo coperto dall’avviso.
Capitolo 6 — Requisiti tecnici per i centri mondiali di previsione d'area (WAFC)
MET.TR.275 Responsabilità dei centri mondiali di previsione d'area
I WAFC utilizzano dati meteorologici elaborati sotto forma di valori su punti di griglia per la fornitura di previsioni globali su griglia e di previsioni relative a fenomeni meteorologici significativi.
Per le previsioni su scala globale su reticolato (gridded global forecast) i WAFC:
preparano previsioni riguardanti:
vento in quota;
temperatura in quota;
umidità;
direzione, intensità e livello di volo del vento massimo;
livello di volo e temperatura della tropopausa;
settori di cumulonembi;
formazione di ghiaccio;
turbolenza;
altitudine geopotenziale dei livelli di volo;
quattro volte al giorno con un periodo di validità fisso di 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 e 36 ore dopo l'ora (00.00, 06.00, 12.00 e 18.00 UTC) dei dati sinottici su cui si basavano le previsioni;
emettono le previsioni di cui al punto 1 e ne completano la diffusione non appena ciò sia tecnicamente possibile, ma in ogni caso entro 5 ore dall’orario normale di osservazione;
forniscono previsioni su punti di griglia effettuate su una griglia regolare comprendente:
dati di vento per i livelli di volo 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) e 530 (100 hPa) con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;
dati di temperatura per i livelli di volo 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) e 530 (100 hPa) con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;
dati di umidità per i livelli di volo 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) e 180 (500 hPa) con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;
dati di altitudine geopotenziale per i livelli di volo 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) e 530 (100 hPa) con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;
direzione, intensità e livello di volo del vento massimo con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;
livello di volo e temperatura della tropopausa con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;
formazione di ghiaccio per gli strati centrati sui livelli di volo 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) e 300 (300 hPa) con risoluzione orizzontale di 0,25° di latitudine e longitudine;
turbolenza per gli strati centrati sui livelli di volo 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500hPa), 240 (400hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa),390 (200hPa) e 450 (150 hPa) con risoluzione orizzontale di 0,25° di latitudine e longitudine;
estensione orizzontale e livelli di volo della base e della sommità dei cumulonembi con risoluzione orizzontale di 0,25° di latitudine e longitudine.
Per le previsioni globali di fenomeni meteorologici significativi in rotta, i WAFC:
elaborano previsioni SIGWX quattro volte al giorno con un periodo di validità fisso di 24 ore dopo l’ora (00.00, 06.00, 12.00 e 18.00 UTC) dei dati sinottici su cui si basano le previsioni. La diffusione di ciascuna previsione è completata non appena ciò sia tecnicamente possibile, ma in ogni caso entro 7 ore dall’orario normale di osservazione in condizioni normali di esercizio ed entro 9 ore dopo l’orario normale di osservazione durante le operazioni di backup;
emettono previsioni SIGWX come «high-level SIGWX forecasts» per i livelli di volo tra 250 e 630;
includono nelle previsioni SIGWX i seguenti elementi:
cicloni tropicali, nel caso si preveda che il vento massimo al suolo, mediato su 10 minuti, raggiunga o superi 34 kt;
linee di groppo forti;
turbolenza moderata o forte (nelle nubi o in aria chiara);
formazione di ghiaccio moderata o severa;
tempesta di sabbia/polvere estesa;
cumulonembi associati a temporali e con i gli elementi da i) a v);
aree con nubi non convettive con turbolenza moderata o forte all'interno delle nubi e/o formazione di ghiaccio moderata o severa;
livello di volo della tropopausa;
correnti a getto;
informazioni sulla posizione dell'eruzione vulcanica che sta producendo nubi di cenere significative per le operazioni degli aeromobili; tali informazioni comprendono: il simbolo dell'eruzione vulcanica sulla posizione del vulcano e, in una casella di testo separata sulla carta, il simbolo dell'eruzione vulcanica, il nome del vulcano, se noto, e la latitudine/longitudine dell'eruzione. Oltre a ciò, la legenda della carta SIGWX riporta l'indicazione «CHECK SIGMET, ADVISORIES FOR TC AND VA, AND ASHTAM AND NOTAM FOR VA»;
informazioni sulla posizione di rilascio accidentale di materiale radioattivo nell'atmosfera significativi per le operazioni degli aeromobili; tali informazioni comprendono: il simbolo della radioattività nella località dell'incidente e, in una casella di testo separata sulla carta, il simbolo della radioattività, la latitudine/longitudine della località dell'incidente e, se noto, il nome del sito della fonte radioattiva. Oltre a ciò, la legenda della carta SIGWX su cui è indicato il rilascio accidentale di materiale radioattivo riporta l'indicazione «CHECK SIGMET AND NOTAM FOR RDOACT CLD».
Per le previsioni SIGWX sono applicati i seguenti criteri:
gli elementi da i) a vi) del punto 3 sono inclusi solo quando previsti tra i più bassi e i più alti livelli considerati dalle previsioni SIGWX;
l'abbreviazione «CB» è inclusa solo quando si riferisce alla presenza, osservata o prevista, di cumulonembi:
che coprono un'area pari o superiore al 50 % dell'area di interesse;
lungo una linea con poco o nessuno spazio tra le singole nubi; oppure
affogati in strati nuvolosi o oscurati da caligine;
l'inserimento di «CB» è inteso comprensivo di tutti i fenomeni meteorologici normalmente associati a un cumulonembo, cioè temporale, moderata o severa formazione di ghiaccio, moderata o forte turbolenza e grandine;
quando un'eruzione vulcanica o un rilascio accidentale di materiale radioattivo nell'atmosfera richiedono l'inserimento del simbolo dell'attività vulcanica o della radioattività nelle previsioni SIGWX, il simbolo è inserito nelle previsioni SIGWX indipendentemente dell'altezza alla quale la colonna di ceneri o quella del materiale radioattivo è riportata o è prevista;
nel caso di compresenza o di parziale sovrapposizione degli elementi i) e da x) a xi) del punto 3, la maggiore priorità viene data all'elemento x), seguito da xi) e i). Gli elementi con priorità massima sono riportati sulla posizione dell'evento, e una freccia collega la posizione degli altri elementi con il loro simbolo o testo associato.
Sono emesse previsioni SIGWX di livello medio per i livelli di volo tra 100 e 450 per aree geografiche limitate.
Appendice 1
Modello per METAR e SPECI
Legenda:
M |
= |
inserimento obbligatorio; |
C |
= |
inserimento soggetto a condizioni, a seconda delle condizioni meteorologiche o del metodo di osservazione; |
O |
= |
inserimento opzionale. |
Nota 1: gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei METAR e negli SPECI sono indicati in una tabella separata in fondo al presente modello.
Nota 2: la spiegazione delle abbreviazioni è reperibile nel documento 8400 dell’ICAO Procedures for Air Navigation Services — Abbreviations and Codes (PANS-ABC).
Nota 3: i numeri delle righe nella colonna «Rif.» sono inclusi solo a fini di chiarezza e facilità di consultazione e non fanno parte del METAR e dello SPECI.
Rif. |
Elemento |
Contenuto dettagliato |
Modelli |
|||||
1 |
Identificativo del tipo di riporto (M) |
Tipo di riporto (M) |
METAR, METAR COR, SPECI o SPECI COR |
|||||
2 |
Indicatore di località (M) |
Indicatore di località ICAO (M) |
nnnn |
|||||
3 |
Ora dell’osservazione (M) |
Giorno e ora effettivi di osservazione in UTC (M) |
nnnnnnZ |
|||||
4 |
Identificativo di riporto automatizzato o di riporto non disponibile (C) |
Identificatore del riporto automatizzato o del riporto non disponibile (C) |
AUTO o NIL |
|||||
5 |
FINE DEL METAR SE IL RIPORTO NON È DISPONIBILE. |
|||||||
6 |
Vento al suolo (M) |
Direzione del vento (M) |
nnn o/// (1) |
VRB |
||||
|
|
Intensità del vento (M) |
[P]nn[n] o// (1) |
|||||
|
|
Variazioni significative di intensità (C) |
G[P]nn[n] |
|||||
|
|
Unità di misura (M) |
KT |
|||||
|
|
Variazione significativa della direzione/sbandieramento (C) |
nnnVnnn |
— |
||||
7 |
Visibilità (M) |
Visibilità prevalente o minima (M) |
nnnn o//// (1) |
C A V O K |
||||
|
|
Visibilità minima e direzione della visibilità minima (C) |
nnnn[N] o nnnn[NE] o nnnn[E] o nnnn[SE] o nnnn[S] o nnnn[SW] o nnnn[W] o nnnn[NW] |
|||||
8 |
Portata visuale di pista (C) (2) |
Nome dell’elemento (M) |
R |
|||||
Pista (M) |
nn[L]/o nn[C]/o nn[R]/ |
|||||||
Portata visuale di pista (M) |
[P o M]nnnn o//// (1) |
|||||||
Precedente tendenza della portata visuale di pista (C) |
U, D o N |
|||||||
9 |
Tempo presente (C) |
Intensità o vicinanza del tempo presente (C) |
– o + |
— |
VC |
|||
Descrittore e indicazione del tipo di fenomeno (M) |
DZ o RA o SN o SG o PL o DS o SS o FZDZ o FZRA o FZUP (4) o FC (3) o SHGR o SHGS o SHRA o SHSN o SHUP (4) o TSGR o TSGS o TSRA o TSSN o TSUP (4) o UP (4) |
FG o BR o SA o DU o HZ o FU o VA o SQ o PO o TS o BCFG o BLDU o BLSA o BLSN o DRDU o DRSA o DRSN o FZFG o MIFG o PRFG o // (1) |
FG o PO o FC o DS o SS o TS o SH o BLSN o BLSA o BLDU o VA |
|||||
10 |
Nubi (M) |
Copertura nuvolosa in ottavi e altezza della base delle nubi o visibilità verticale (M) |
FEWnnn o SCTnnn o BKNnnn o OVCnnn o FEW/// (1) o SCT/// (1) o BKN/// (1) o OVC/// (1) o ///nnn (1) o ////// (1) |
VVnnn o VV/// (1) |
NSC o NCD (4) |
|||
|
Tipo di nube (C) |
CB o |
— |
|||||
11 |
Temperatura dell’aria e di rugiada (M) |
Temperatura dell’aria e di rugiada (M) |
||||||
12 |
Valori di pressione (M) |
Nome dell’elemento (M) |
Q |
|||||
QNH (M) |
nnnn o//// (1) |
|||||||
13 |
Informazioni supplementari (C) |
Tempo recente (C) |
RERASN o REFZDZ o REFZRA o REDZ o RE[SH]RA o RE[SH]SN o RESG o RESHGR o RESHGS o REBLSN o RESS o REDS o RETSRA o RETSSN o RETSGR o RETSGS o RETS o REFC o REVA o REPL o REUP (4) o REFZUP (4) o RETSUP (4) o RESHUP (4) o RE// (1) |
|||||
Wind-shear (C) |
WS Rnn[L] o WS Rnn[C] o WS Rnn[R] o WS ALL RWY |
|||||||
Temperatura della superficie del mare e stato del mare o altezza d’onda significativa (C) |
W[M]nn/Sn o W///Sn (1) o W[M]nn/S/ (1) o W[M]nn/Hn[n][n] o W///Hn[n][n] (1) o W[M]nn/H/// (1) |
|||||||
14 |
Previsioni di tendenza (O) |
Indicatore evolutivo (M) |
NOSIG |
BECMG o TEMPO |
||||
Periodo della variazione (C) |
FMnnnn e/o TLnnnn o ATnnnn |
|||||||
Vento (C) |
nnn[P]nn[G[P]nn]KT |
|||||||
Visibilità prevalente (C) |
nnnn |
C A V O K |
||||||
Fenomeno meteorologico: intensità (C) |
– o + |
— |
N S W |
|||||
Fenomeno meteorologico: descrittore e indicazione del tipo (C) |
DZ o RA o SN o SG o PL o DS o SS o FZDZ o FZRA o SHGR o SHGS o SHRA o SHSN o TSGR o TSGS o TSRA o TSSN |
FG o BR o SA o DU o HZ o FU o VA o SQ o PO o FC o TS o BCFG o BLDU o BLSA o BLSN o DRDU o DRSA o DRSN o FZFG o MIFG o PRFG |
||||||
Copertura nuvolosa in ottavi e altezza della base delle nubi o visibilità verticale (C) |
FEWnnn o SCTnnn o BKNnnn o OVCnnn |
VVnnn o VV/// |
N S C |
|||||
Tipo di nube (C) |
CB o TCU |
— |
||||||
(1)
Quando un elemento meteorologico è temporaneamente indisponibile, o il suo valore è considerato temporaneamente errato, esso è sostituito da una barra («/») per ciascuna cifra dell’abbreviazione del messaggio di testo e indicato come non disponibile per garantire una traduzione affidabile in altri formati codificati.
(2)
Da includere in caso di visibilità o di portata visuale di pista < 1 500 m per un numero massimo di quattro piste.
(3)
«Heavy» (forte) è usato per indicare un «tornado» o una «tromba marina»; «moderate» (moderato; nessun qualificatore) per indicare una «nube a imbuto che non raggiunge il suolo».
(4)
Solo per i riporti automatizzati.
(5)
In caso di riporti automatizzati, le barre («///») possono sostituire il pertinente tipo di nube, a seconda dei casi, in funzione della capacità del sistema di osservazione automatica. Le barre possono inoltre sostituire la copertura nuvolosa in ottavi e/o l’altezza delle nubi degli strati di CB o TCU riportati. |
Intervalli e risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei METAR e negli SPECI |
||||
Rif. |
Elementi |
Intervallo |
Risoluzione |
|
1 |
Pista: |
(nessuna unità di misura) |
01-36 |
1 |
2 |
Direzione del vento: |
° veri |
000-360 |
10 |
3 |
Intensità del vento: |
KT |
00-99 P99 |
1 N/A (100 o superiore) |
4 |
Visibilità: |
M |
0000-0750 |
50 |
|
|
M |
0800-4 900 |
100 |
|
|
M |
5 000 –9 000 |
1 000 |
|
|
M |
10 000 o superiore |
0 (valore fisso: 9 999 ) |
5 |
Portata visuale di pista: |
M |
0000-0375 |
25 |
|
|
M |
0400-0750 |
50 |
|
|
M |
0800–2 000 |
100 |
6 |
Visibilità verticale: |
100 FT |
000-020 |
1 |
7 |
Nubi: altezza della base delle nubi: |
100 FT |
000-099 100-200 |
1 10 |
8 |
Temperatura dell’aria: Temperatura di rugiada: |
°C |
-80 – + 60 |
1 |
9 |
QNH: |
hPa |
0850-1 100 |
1 |
10 |
Temperatura della superficie del mare: |
°C |
-10 – + +40 |
1 |
11 |
Stato del mare: |
(nessuna unità di misura) |
0-9 |
1 |
12 |
Altezza d’onda significativa: |
M |
0-999 |
0,1; |
Appendice 2
Aree fisse di copertura delle previsioni del WAFS in formato grafico
Proiezione di Mercatore
Proiezione stereografica polare (emisfero nord)