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Document C:2018:005:FULL
Official Journal of the European Union, C 5, 8 January 2018
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 5, 8 gennaio 2018
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 5, 8 gennaio 2018
ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2018/C 5/01 |
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Rettifiche |
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2018/C 5/71 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2018/C 005/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/2 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no33 de Barcelona — Spagna) — María Begoña Espadas Recio / Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)
(Causa C-98/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro UNICE, CEEP e CES sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4 - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di trattamento in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Articolo 4 - Lavoratore a tempo parziale di tipo verticale - Prestazioni di disoccupazione - Normativa nazionale che esclude i periodi di contribuzione dei giorni non lavorati ai fini della determinazione della durata della prestazione))
(2018/C 005/02)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social no33 de Barcelona
Parti
Ricorrente: María Begoña Espadas Recio
Convenuto: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)
Dispositivo
1) |
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, contenuta nell’allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, non è applicabile a una prestazione contributiva di disoccupazione come quella oggetto del procedimento principale. |
2) |
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che, nel caso di lavoro a tempo parziale verticale, escluda i giorni non lavorati dal calcolo dei giorni di contribuzione, con conseguente riduzione del periodo di erogazione della prestazione di disoccupazione, quando la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale verticale sia costituita da donne che subiscano le conseguenze negative di tale normativa. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — CTL Logistics GmbH / DB Netz AG
(Causa C-489/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Trasporti ferroviari - Direttiva 2001/14/CE - Diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura - Imposizione dei diritti di utilizzo - Organismo nazionale di controllo che garantisce la conformità dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura a tale direttiva - Contratto di utilizzo di un’infrastruttura concluso tra un gestore dell’infrastruttura ferroviaria e un’impresa ferroviaria - Principio di non discriminazione - Rimborso dei diritti senza intervento di tale organismo e al di fuori delle procedure di ricorso che implicano la partecipazione di quest’ultimo - Normativa nazionale che consente al giudice civile di stabilire un importo equo in caso di diritti contrari all’equità))
(2018/C 005/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Berlin
Parti
Ricorrente: CTL Logistics GmbH
Convenuta: DB Netz AG
Dispositivo
Le disposizioni della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in particolare l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 30, paragrafi 1, 3, 5 e 6, della citata direttiva, devono essere interpretate nel senso che esse ostano all’applicazione di una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale preveda un sindacato dell’equità dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, caso per caso, da parte dei giudici ordinari, e la possibilità di modificare, eventualmente, l’importo di tali diritti, indipendentemente dal controllo esercitato dall’organismo di regolamentazione previsto dall’articolo 30 della direttiva 2001/14, come modificata dalla direttiva 2004/49.
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017 — TV2/Danmark A/S / Commissione europea, Regno di Danimarca, Viasat Broadcasting UK Ltd
(Causa C-649/15 P) (1)
((Impugnazione - Aiuti di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Servizio pubblico di radiodiffusione - Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell’emittente danese TV2/Danmark - Nozione di «aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali» - Sentenza Altmark))
(2018/C 005/04)
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: TV2/Danmark A/S (rappresentante: O. Koktvedgaard, advokat)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, B. Stromsky e L. Grønfeldt, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning, agente, assistito da R. Holdgaard, advokat), Viasat Broadcasting UK Ltd (rappresentanti: S. Kalsmose-Hjelmborg e M. Honoré, advokater)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La TV2/Danmark A/S sopporterà, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla Commissione e dalla Viasat Broadcasting UK Ltd sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione. |
3) |
Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017 — Commissione europea / TV2/Danmark A/S, Regno di Danimarca, Viasat Broadcasting UK Ltd
(Causa C-656/15 P) (1)
((Impugnazione - Aiuti di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Servizio pubblico di radiodiffusione - Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell’emittente danese TV2/Danmark - Nozione di «aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali»))
(2018/C 005/05)
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, T. Maxian Rusche e L. Grønfeldt, agenti)
Altre parti nel procedimento: TV2/Danmark A/S (rappresentante: O. Koktvedgaard, advokat), Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning, agente, assistito da R. Holdgaard, advokat), Viasat Broadcasting UK Ltd (rappresentanti: M. Honoré e S. Kalsmose-Hjelmborg, advokater)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: C. Zatschler, M. Schneider, Í Isberg e C. Perrin, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, TV2/Danmark/Commissione (T-674/11, EU:T:2015:684), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/Danmark, laddove la Commissione europea ha considerato che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/Danmark tramite il Fondo TV2, costituivano aiuti di Stato. |
2) |
Il ricorso di annullamento proposto dalla TV2/Danmark A/S contro la decisione 2011/839 è respinto. |
3) |
La TV2/Danmark A/S sopporterà, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla Commissione europea e dalla Viasat Broadcasting UK Ltd sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione. |
4) |
Il Regno di Danimarca e l’Autorità di vigilanza EFTA sopporteranno le proprie spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017 — Viasat Broadcasting UK Ltd / TV2/Danmark A/S, Commissione europea, Regno di Danimarca
(Causa C-657/15 P) (1)
((Impugnazione - Aiuti di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Servizio pubblico di radiodiffusione - Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell’emittente danese TV2/Danmark - Nozione di «aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali» - Sentenza Altmark))
(2018/C 005/06)
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (rappresentanti: M. Honoré e S. Kalsmose-Hjelmborg, advokater)
Altre parti nel procedimento: TV2/Danmark A/S (rappresentante: O. Koktvedgaard, advokat), Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, T. Maxian Rusche e L. Grønfeldt, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning, agent, assistito da R. Holdgaard, advokat)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, TV2/Danmark/Commissione (T-674/11, EU:T:2015:684), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/Danmark, laddove la Commissione europea ha considerato che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/Danmark tramite il Fondo TV2, costituivano aiuti di Stato. |
2) |
L’impugnazione è respinta quanto al resto. |
3) |
Il ricorso di annullamento proposto dalla TV2/Danmark A/S contro la decisione 2011/839 è respinto. |
4) |
La TV2/Danmark A/S sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Viasat Broadcasting UK Ltd nell’ambito della presente impugnazione così come la totalità delle spese sostenute da quest’ultima in primo grado. |
5) |
La Viasat Broadcasting UK Ltd sopporterà la metà delle proprie spese relative alla presente impugnazione. |
6) |
La Commissione europea e il Regno di Danimarca sopporteranno le proprie spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/6 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — Valsts ieņēmumu dienests / «LS Customs Services» SIA
(Causa C-46/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Merci non comunitarie - Regime doganale di transito comunitario esterno - Sottrazione al controllo doganale di merci soggette a dazi all’importazione - Determinazione del valore in dogana - Articolo 29, paragrafo 1 - Condizioni di applicazione del metodo del valore di transazione - Articoli 30 e 31 - Scelta del metodo di determinazione del valore in dogana - Obbligo delle autorità doganali di motivare il metodo scelto))
(2018/C 005/07)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests
Convenuta:«LS Customs Services» SIA
Dispositivo
1) |
L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 1999, deve essere interpretato nel senso che il metodo per la determinazione del valore in dogana previsto da tale disposizione non è applicabile in relazione a merci che non sono state vendute per l’esportazione a destinazione dell’Unione europea. |
2) |
L’articolo 31 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/1999, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento come modificato, deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali sono tenute ad indicare, nella decisione che stabilisce l’importo dei dazi all’importazione dovuti, le ragioni che le hanno indotte a disattendere i metodi per la determinazione del valore in dogana di cui agli articoli 29 e 30 di detto regolamento come modificato, prima di potere concludere nel senso dell’applicazione del metodo previsto all’articolo 31 dello stesso, nonché i dati sulla base dei quali è stato calcolato il valore in dogana delle merci, e ciò al fine di consentire all’interessato di valutarne la fondatezza e di decidere con piena cognizione di causa se sia utile proporre ricorso contro di essa. Spetta agli Stati membri, nell’esercizio della loro autonomia procedurale, disciplinare le conseguenze di una violazione da parte delle autorità doganali del loro obbligo di motivazione e stabilire se e in che misura sia possibile una regolarizzazione nel corso di un procedimento giurisdizionale, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. |
3) |
L’articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/1999, deve essere interpretato nel senso che, prima di poter disapplicare il metodo di determinazione del valore in dogana di cui a tale disposizione, l’autorità competente non è tenuta a chiedere al produttore di fornirle le informazioni necessarie all’applicazione di tale metodo. Tale autorità deve tuttavia consultare tutte le fonti di informazioni e le banche dati di cui dispone. Essa deve altresì consentire agli operatori economici interessati di comunicarle qualsiasi informazione che possa contribuire alla determinazione del valore in dogana delle merci in applicazione di tale disposizione. |
4) |
L’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/1999, deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali non sono tenute a motivare la mancata applicazione dei metodi di cui alle lettere c) e d) di tale disposizione, nell’ipotesi in cui esse determinino il valore in dogana delle merci a partire dal valore di transazione di merci simili conformemente all’articolo 151, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1762/95 della Commissione, del 19 luglio 1995. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/7 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 novembre 2017 — SolarWorld AG / Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME)
(Causa C-204/16 P) (1)
((Impugnazione - Dumping - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 - Articolo 3 - Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina - Dazio antidumping definitivo - Esenzione delle importazioni oggetto di un impegno accettato - Separabilità))
(2018/C 005/08)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: SolarWorld AG (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, e M. J. Beck, solicitor), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, assistito da N. Tuominen, Avocată), Commissione europea (rappresentanti: A. Demeneix, T. Maxian Rusche e J.-F. Brakeland, agenti), China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) (rappresentanti: J.-F. Bellis e A. Scalini, avocats, F. Di Gianni, avvocato)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La SolarWorld AG è condannata alle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/7 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 novembre 2017 — SolarWorld AG / Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME)
(Causa C-205/16 P) (1)
((Impugnazione - Sovvenzioni - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 - Articolo 2 - Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina - Dazio compensativo definitivo - Esenzione delle importazioni oggetto di un impegno accettato - Separabilità))
(2018/C 005/09)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: SolarWorld AG (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, e M. J. Beck, solicitor), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, assistito da N. Tuominen, Avocată), Commissione europea (rappresentanti: A. Demeneix, J.-F. Brakeland e T. Maxian Rusche, agenti), China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) (rappresentanti: J.-F. Bellis e A. Scalini, avocats, F. Di Gianni, avvocato)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La SolarWorld AG è condannata alle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dell’Efeteio Athinon — Grecia) — Commissione europea / Dimos Zagoriou
(Causa C-217/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Decisione della Commissione europea relativa alla restituzione di somme versate che costituisce titolo esecutivo - Articolo 299 TFUE - Esecuzione forzata - Provvedimenti di esecuzione - Determinazione del giudice nazionale competente in materia di contenzioso relativo all’esecuzione - Determinazione della persona sulla quale grava l’obbligo pecuniario - Condizioni di applicazione delle modalità processuali nazionali - Autonomia processuale degli Stati membri - Principi di equivalenza e di effettività))
(2018/C 005/10)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Efeteio Athinon
Parti
Ricorrente: Commissione europea
Convenuto: Dimos Zagoriou
Dispositivo
1) |
L’articolo 299 TFUE va interpretato nel senso che non determina la scelta dell’ordine giurisdizionale nazionale competente quanto ai ricorsi legati all’esecuzione forzata di atti della Commissione europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario che costituisce titolo esecutivo, ai sensi di detto articolo, in quanto tale determinazione ricade nel diritto nazionale in forza del principio dell’autonomia processuale, con riserva che questa determinazione non leda l’applicazione e l’efficacia del diritto dell’Unione. Spetta al giudice nazionale determinare se l’applicazione delle norme processuali nazionali ai ricorsi relativi all’esecuzione forzata di un atto di cui all’articolo 299 TFUE avvenga in modo non discriminatorio rispetto alle procedure intese alla definizione di controversie nazionali dello stesso tipo e secondo modalità che non rendano il recupero delle somme di cui a tali atti più difficile che in casi analoghi riguardanti l’applicazione di norme nazionali corrispondenti. |
2) |
L’articolo 299 TFUE nonché il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, e il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione «orientamento», vanno interpretati nel senso che non determinano, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, le persone nei confronti delle quali l’esecuzione forzata può essere esperita in forza di una decisione della Commissione relativa alla restituzione di somme versate che costituisce titolo esecutivo. Spetta al diritto nazionale determinare tali persone, con riserva del rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/9 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Paesi Bassi) — Jan Theodorus Arts / Veevoederbedrijf Alpuro BV
(Causa C-227/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Regime di pagamento unico - Allevatore di vitelli che ha stipulato un contratto di integrazione - Clausola contrattuale in virtù della quale il pagamento unico perviene all’impresa di integrazione - Ammissibilità])
(2018/C 005/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Parti
Ricorrente: Jan Theodorus Arts
Convenuta: Veevoederbedrijf Alpuro BV
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere interpretato nel senso che non osta a una clausola contrattuale in base alla quale l’importo del sostegno cui un allevatore di vitelli ha diritto nell’ambito del regime di pagamento unico perviene a un’impresa di integrazione, qualora il trasferimento di tale sostegno si inserisca in un contesto di concessioni e obblighi reciproci negoziati tra le parti del contratto.
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Teodor Ispas, Anduţa Ispas / Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj
(Causa C-298/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Principi generali del diritto dell’Unione - Diritto a una buona amministrazione e diritti della difesa - Normativa nazionale tributaria che prevede il diritto di essere ascoltato e il diritto di essere informato nel corso di un procedimento amministrativo tributario - Decisione di accertamento della tassa sul valore aggiunto emessa dalle autorità tributarie nazionali senza accordare al contribuente l’accesso alle informazioni e ai documenti alla base di detta decisione))
(2018/C 005/12)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Cluj
Parti
Ricorrenti: Teodor Ispas, Anduţa Ispas
Convenuta: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj
Dispositivo
Il principio generale di diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, un soggetto privato deve avere la possibilità di ricevere, a sua richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dall’autorità pubblica per l’adozione della sua decisione, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell’accesso a dette informazioni e a detti documenti.
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/10 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — António Fernando Maio Marques da Rosa / Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA
(Causa C-306/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 5 - Riposo settimanale - Normativa nazionale che prevede un giorno almeno di riposo per ogni periodo di sette giorni - Periodi di più di sei giorni di lavoro consecutivi))
(2018/C 005/13)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação do Porto
Parti
Appellante: António Fernando Maio Marques da Rosa
Appellata: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA
Dispositivo
L’articolo 5 della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, nonché l’articolo 5, primo comma, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non richiedono che il periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di ventiquattro ore, cui un lavoratore ha diritto, sia concesso entro il giorno successivo a un periodo di sei giorni di lavoro consecutivi, ma impongono che esso sia concesso nell’ambito di ogni periodo di sette giorni.
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017 — HX / Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-423/16 P) (1)
((Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana - Misure restrittive adottate nei confronti di una persona che figura nell’allegato di una decisione - Proroga della validità di tale decisione nel corso del procedimento pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea - Domanda di adattamento del ricorso formulata in udienza e non con atto scritto separato - Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale - Versione in lingua bulgara - Annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale recante iscrizione dell’interessato nell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive - Scadenza della decisione di proroga - Persistenza dell’oggetto della domanda di adattamento del ricorso))
(2018/C 005/14)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: HX (rappresentante: S. Koev, аdvokat)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Gurov e S. Kyriakopoulou, agenti)
Dispositivo
1) |
Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 giugno 2016, HX/Consiglio (T-723/14, EU:T:2016:332), è annullato. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di adattamento del ricorso presentata da HX dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da HX sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/12 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 novembre 2017 — Commissione europea / Repubblica ellenica
(Causa C-481/16) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno - Obbligo di recupero - Obbligo d’informazione - Mancata esecuzione - Mezzi difensivi - Impossibilità assoluta di esecuzione))
(2018/C 005/15)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e B. Stromsky, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: K. Boskovits e V. Karra, agenti)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione 2014/539/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, relativa all'aiuto di stato SA.34572 (13/C ex 13/NN) concesso dalla Grecia alla Larco General Mining & Metallurgical Company SA, e non avendo informato la Commissione europea delle misure adottate in applicazione di tale decisione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi a essa incombenti ai sensi degli articoli da 3 a 5 di detta decisione e del Trattato FUE. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/12 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — AZ / Minister Finansów
(Causa C-499/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 98 - Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi - Allegato III, punto 1 - Prodotti alimentari - Prodotti di pasticceria - Termine minimo di conservazione o data di scadenza - Principio della neutralità fiscale])
(2018/C 005/16)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: AZ
Convenuto: Minister Finansów
Dispositivo
L’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, purché sia rispettato il principio della neutralità fiscale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto ai prodotti di pasticceria freschi al solo criterio del «termine minimo di conservazione» o della «data di scadenza».
8.1.2018 |
IT |
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C 5/13 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — «Wind Inovation 1» EOOD, in liquidazione / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
(Causa C-552/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Scioglimento di una società che comporta la sua cancellazione dal registro dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Obbligo di liquidare l’IVA sugli attivi esistenti e di versare l’IVA liquidata allo Stato - Mantenimento o modifica della legge esistente alla data di adesione all’Unione europea - Articolo 176, secondo comma - Effetto sul diritto a detrazione - Articolo 168])
(2018/C 005/17)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente:«Wind Inovation 1» EOOD, in liquidazione
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
Dispositivo
1) |
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale in forza della quale la cancellazione obbligatoria dal registro dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di una società il cui scioglimento è stato disposto con decisione giudiziaria comporta l’obbligo di liquidare l’IVA dovuta o assolta a monte sugli attivi esistenti alla data di scioglimento di tale società e di versarla allo Stato, purché quest’ultima non effettui più operazioni economiche a partire dal suo scioglimento. |
2) |
La direttiva 2006/112/CE, in particolare il suo articolo 168, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale la cancellazione obbligatoria dal registro IVA di una società il cui scioglimento è stato disposto con decisione giudiziaria comporta, anche laddove tale società continui a effettuare operazioni economiche durante la sua messa in liquidazione, l’obbligo di liquidare l’IVA dovuta o assolta a monte sugli attivi esistenti alla data di tale scioglimento e di versarla allo Stato e che, in tal modo, subordina il diritto a detrazione al rispetto di tale obbligo. |
8.1.2018 |
IT |
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C 5/14 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH / Expert France
(Causa C-641/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedure di insolvenza - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Giudice competente - Azione giudiziaria per atti di concorrenza sleale proposta nell’ambito di una procedura di insolvenza - Azione promossa da una società con sede in un altro Stato membro, contro il cessionario di un ramo di attività della società sottoposta alla procedura di insolvenza - Azione estranea alla procedura di insolvenza o azione scaturente direttamente da tale procedura e ad essa strettamente connessa))
(2018/C 005/18)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH
Convenuta: Expert France
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella competenza del tribunale che ha aperto la procedura di insolvenza un’azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale mediante la quale si imputi al cessionario di un ramo di attività acquisito nell’ambito di una procedura di insolvenza di essersi indebitamente presentato come soggetto autorizzato alla distribuzione esclusiva di articoli fabbricati dal debitore.
8.1.2018 |
IT |
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C 5/14 |
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 26 ottobre 2017 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — procedimento penale a carico di Wamo BVBA, Luc Cecile Jozef Van Mol
(Causa C-356/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Normativa nazionale che vieta la pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica))
(2018/C 005/19)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Imputati nella causa principale
Wamo BVBA, Luc Cecile Jozef Van Mol
Dispositivo
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale tutela la sanità pubblica nonché la dignità e l’integrità delle professioni di chirurgo estetico e di medico estetico, vietando a qualsiasi persona fisica o giuridica di diffondere pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica.
8.1.2018 |
IT |
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C 5/15 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2017 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel di Colmar — Francia) — procedimento penale a carico di Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless
(Causa C-474/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Questioni pregiudiziali identiche - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Normativa da applicare - Certificato A 1 - Forza probatoria))
(2018/C 005/20)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel di Colmar
Imputati nel procedimento penale principale
Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless
con l’intervento di: Syndicat Prism’emploi, Union départementale CGT du Bas-Rhin, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), succeduta all’Urssaf du Bas-Rhin
Dispositivo
L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che un certificato A 1, rilasciato dall’istituzione designata dall’autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, vincola sia le istituzioni di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è effettuata la prestazione lavorativa, sia i giudici di detto Stato membro, anche qualora essi abbiano constatato che le condizioni dell’attività del lavoratore interessato non rientrano manifestamente nel campo di applicazione materiale della citata disposizione del regolamento n. 883/2004.
8.1.2018 |
IT |
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C 5/16 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Hitachi Rail Italy Investments Srl (C-655/16), Finmeccanica SpA (C-656/16) / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Cause riunite C-655/16 e C-656/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Diritto delle società - Direttiva 2004/25/CE - Offerte pubbliche d’acquisto - Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma - Possibilità di modificare il prezzo dell’offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati - Normativa nazionale che prevede la possibilità per l’autorità di vigilanza di aumentare l’offerta pubblica di acquisto in caso di collusione tra l’offerente e il venditore))
(2018/C 005/21)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti
Ricorrenti: Hitachi Rail Italy Investments Srl (C-655/16), Finmeccanica SpA (C-656/16)
Convenuta: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Nei confronti di: Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp, Bluebell Partners Limited, Elliot International Lp, The Liverpool Limited Partnership, Elliot Associates L.P.
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente all’autorità nazionale di vigilanza di aumentare il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto in caso di «collusione» senza precisare le condotte specifiche che caratterizzano tale nozione, a condizione che l’interpretazione di suddetta nozione possa essere desunta da tale normativa in modo sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile, mediante metodi interpretativi riconosciuti dal diritto interno.
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/16 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 26 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Braga — Portogallo) — Caixa Económica Montepio Geral / Carlos Samuel Pimenta Marinho e a.
(Causa C-333/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 21 e 38 - Non discriminazione - Tutela dei consumatori - Contratto di prestito bancario - Mancanza di questione vertente su di una norma di diritto dell’Unione diversa da quelle presenti nella Carta dei diritti fondamentali - Incompetenza manifesta della Corte))
(2018/C 005/22)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Judicial da Comarca de Braga
Parti
Ricorrente: Caixa Económica Montepio Geral
Convenuti: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceição Pimenta Marinho
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Tribunale circondariale di Braga, Portogallo), con decisione del 29 marzo 2017.
8.1.2018 |
IT |
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C 5/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 18 agosto 2017 — Thomas Krauss / TUIfly GmbH
(Causa C-500/17)
(2018/C 005/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrente: Thomas Krauss
Convenuta: TUIfly GmbH
Con ordinanza del 28 settembre 2017 la Corte ha cancellato la causa dal ruolo.
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/17 |
Impugnazione proposta il 24 agosto 2017 dalla Uniwersytet Wrocławski avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2017, causa T-137/16, Uniwersytet Wrocławski / Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)
(Causa C-515/17 P)
(2018/C 005/24)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Uniwersytet Wrocławski (rappresentanti: A. Krawczyk-Giehsmann, K. Szarek, adwokaci)
Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare l’ordinanza impugnata; |
— |
dichiarare che il ricorso è stato validamente proposto; |
— |
condannare l’altra parte nel procedimento alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tale motivo si basa sul fatto che l’interpretazione cui si è attenuto il Tribunale nell’applicare tale disposizione è viziata e contraria ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà in quanto non tiene conto del fatto che il rapporto giuridico che lega la figura del radca prawny (consulente giuridico) all’università si fonda sull’indipendenza e l’uguaglianza fra le parti, e del fatto che la professione di radca prawny nel sistema giuridico polacco è, per sua natura, caratterizzata dall’indipendenza e dalla mancanza di subordinazione nei confronti di terzi ed è una professione che gode di fede pubblica.
Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 119 del regolamento di procedura del Tribunale del 23 aprile 2015. Tale motivo si basa sul fatto che il Tribunale non ha adeguatamente esposto i motivi della propria decisione in quanto, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, ha esposto affermazioni astratte e non ha collegato l'opinione espressa alle circostanze di fatto della presente causa, il che ha significativamente ridotto le possibilità della ricorrente di difendersi efficacemente.
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 22 settembre 2017 — Alekszij Torubarov / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(Causa C-556/17)
(2018/C 005/25)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunale amministrativo e del lavoro di Pécs, Ungheria)
Parti
Ricorrente: Alekszij Torubarov
Convenuto: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (ufficio per l’immigrazione e l’asilo)
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (1), recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che i tribunali ungheresi hanno il potere di modificare le decisioni amministrative dell’autorità competente in materia di asilo con cui viene negata la protezione internazionale, nonché di concedere detta protezione.
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/18 |
Impugnazione proposta il 22 settembre 2017 dalla Repubblica di Polonia avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2017, causa T-137/16, Uniwersytet Wrocławski / Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)
(Causa C-561/17 P)
(2018/C 005/26)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Altre parti nel procedimento: Uniwersytet Wrocławski, Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare integralmente l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea (Ottava Sezione) del 13 giugno 2017, causa T-137/16, Uniwersytet Wrocławski/Agenzia esecutiva per la ricerca (REA); |
— |
rinviare la causa al Tribunale ai fini del riesame; |
— |
condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese; |
— |
assegnare la causa alla Grande Sezione, ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, dello Statuto. |
Motivi e principali argomenti
In primo luogo, la Repubblica di Polonia contesta all'ordinanza impugnata la violazione dell'articolo 19, commi terzo e quarto, dello Statuto, per errata interpretazione dello stesso. L'ordinanza impugnata si fonda su un orientamento giurisprudenziale dei giudici dell'Unione, secondo il quale il requisito dell'indipendenza del rappresentante, risultante dall'articolo 19 dello Statuto, è strettamente connesso all'assenza di qualsiasi rapporto di lavoro tra il rappresentante ed il suo cliente. La Repubblica di Polonia ritiene che tale orientamento giurisprudenziale sia fondamentalmente erroneo e che debba essere rivisto.
Inoltre, l'ordinanza impugnata, pur fondandosi sull'attuale orientamento giurisprudenziale dei giudici dell'Unione, oltrepassa nel contempo i limiti stabiliti da tale giurisprudenza. Nell'ordinanza impugnata, il requisito dell'indipendenza è stato infatti collegato non più soltanto alla mancanza di un rapporto di lavoro, ma anche alla mancanza di rapporti giuridici di diritto privato nonché alla mancanza del rischio che l'ambiente lavorativo del rappresentante eserciti una qualche influenza sulla sua opinione professionale.
Tale approccio ha l'effetto di limitare profondamente il diritto di difesa dinanzi ai giudici dell'Unione. Si tratta di una limitazione fondata su criteri molto ambigui e arbitrari, che non hanno alcuna base esplicita nelle disposizioni del diritto dell'Unione e che non sono volti al raggiungimento di un obiettivo comprensibile.
In secondo luogo, la Repubblica di Polonia contesta all'ordinanza impugnata la violazione del principio della certezza del diritto. L'ordinanza impugnata introduce una condizione nuova e imprecisata di indipendenza del rappresentante, concernente l’assenza del rischio di un’influenza dell'ambiente lavorativo, senza dare alcuna indicazione sul modo in cui valutarla. Di conseguenza, la ricorrente non è in condizione di determinare se il rappresentante da essa prescelto soddisfi il requisito dell'indipendenza e se il suo ricorso sarà dichiarato ammissibile.
In terzo luogo, la Repubblica di Polonia contesta all'ordinanza impugnata la mancanza di una motivazione sufficiente che consenta di comprendere le ragioni per le quali il Tribunale abbia dichiarato che il rappresentante non soddisfa il requisito dell’indipendenza ed ha respinto il ricorso da esso sottoscritto.
In particolare, il Tribunale non ha spiegato per quale motivo una relazione come quella che lega il rappresentante all’Università di Wrocław debba essere assimilata ad un rapporto di lavoro nonostante l’assenza di subordinazione. Inoltre, il Tribunale non ha spiegato in base a quali considerazioni abbia tenuto conto di circostanze diverse da quelle attinenti alla prestazione di assistenza legale da parte del rappresentante. Il Tribunale non ha neppure spiegato come, nel caso di un contratto di diritto privato, debba essere intesa la nozione di ambiente lavorativo e quale tipo di influenza esso eserciti sul rappresentante. Inoltre, dall’ordinanza impugnata non risulta quale tipo di rischio sia legato a tale tipologia di contratto e neppure in cosa consista la limitazione dell’indipendenza, in considerazione della quale è stato escluso il rappresentante.
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/20 |
Impugnazione proposta il 4 ottobre 2017 dall’ADR Center SpA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 20 luglio 2017, causa T-644/14, ADR Center SpA/Commissione europea
(Causa C-584/17 P)
(2018/C 005/27)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ADR Center SpA (rappresentanti: A. Guillerme, avvocato; T. Bontinck, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale, del 20 luglio 2017, ADR/Commissione (T-644/14); |
— |
annullare la decisione C(2014) 4485 final della Commissione, del 27 giugno 2014, relativa al recupero di una parte del contributo finanziario versato alla ricorrente; |
— |
decidere sulla controversia, accogliendo le conclusioni presentate dalla convenuta in primo grado; |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla Corte e al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
1) |
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione del principio dell’Unione europea che disciplina i contributi finanziari dell’Unione, secondo il quale quest’ultima può sovvenzionare unicamente le spese effettivamente sostenute. La ricorrente sostiene che il Tribunale abbia adottato un’interpretazione particolarmente restrittiva di tale principio, in contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte e con la volontà del legislatore europeo. |
2) |
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 299 TFUE, dell’articolo 79 del regolamento finanziario (1), dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 299 TFUE e l’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento finanziario, nel senso che essi attribuiscono alla Commissione il potere di adottare un ordine di riscossione esecutivo in materia contrattuale. Inoltre, la sentenza impugnata è in contrasto con la giurisprudenza della Corte nella causa Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE/Commissione. Infine, l’efficacia del ricorso basato sull’articolo 272 TFUE è drasticamente ridotta per il beneficiario della sovvenzione, posto che la Commissione europea può decidere di adottare misure per il recupero forzato prima della pronuncia della sentenza definitiva da parte del giudice competente. |
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, pag. 1).
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 6 ottobre 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I. / D.
(Causa C-586/17)
(2018/C 005/28)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I.
Resistente: D.
Questioni pregiudiziali
1) |
|
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il diritto dell’Unione osti anche a che il giudice amministrativo di primo grado in materia di asilo possa scegliere di rinviare l’esame di un motivo di asilo, dedotto per la prima volta nel procedimento dinanzi a detto giudice, ad una nuova procedura dinanzi all’autorità accertante, per garantire una buona amministrazione della giustizia nella procedura giurisdizionale o per evitare un inammissibile ritardo nella medesima. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/21 |
Impugnazione proposta il 9 ottobre 2017 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 luglio 2017, causa T-143/15, Regno di Spagna / Commissione europea
(Causa C-588/17 P)
(2018/C 005/29)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
accogliere il presente ricorso per cassazione e annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017, emessa nella causa T-143/15, Regno di Spagna / Commissione europea (ECLI:EU:T:2017:534), nella parte relativa alla rettifica finanziaria presentata al Regno di Spagna, con la quale sono state escluse dal finanziamento dell’Unione europea determinate spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 23.1.2015, pagg. da 62 a 205/75), corrispondenti alle spese ammissibili relative a svantaggi naturali e a misure agroambientali del Programma di sviluppo rurale della comunità autonoma di Castilla e León, per quanto riguarda l’importo corrispondente alla quota di aiuto a favore delle zone che presentano svantaggi naturali, ammontante a EUR 1 793 798,22; |
— |
dichiarare l’annullamento della decisione di esecuzione della Commissione del 16 gennaio 2015, nella parte concernente la rettifica finanziaria presentata al Regno di Spagna, con la quale sono state escluse dal finanziamento dell’Unione europea determinate spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 23.1.2015, pagg. da 62 a 205/75), corrispondenti alle spese ammissibili relative a svantaggi naturali e a misure agroambientali del Programma di sviluppo rurale della comunità autonoma di Castilla e León, per quanto riguarda l’importo corrispondente alla quota di aiuto a favore delle zone che presentano svantaggi naturali, ammontante a EUR 1 793 798,22. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Snaturamento manifesto dei fatti Sussiste un manifesto snaturamento dei fatti nella misura in cui: i) come indicato e dimostrato dal Regno di Spagna nel suo ricorso, è stato concluso un accordo in seno all’organo di conciliazione relativo ai criteri di applicazione della rettifica finanziaria, ii) e nella misura in cui il Regno di Spagna ha dimostrato che le superfici foraggere che non dispongono di animali possano rientrare nell’ambito di applicazione delle misure controverse e, per tale motivo, essere oggetto delle rettifiche imposte dalla Commissione. |
2. |
Errore di diritto relativo alla portata del valore degli accordi dell’organo di conciliazione, che comporta una violazione manifesta dei principi di buona amministrazione e di leale cooperazione Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel non aver tenuto conto del valore e dell’efficacia degli accordi parziali intercorsi tra la Commissione e uno Stato membro in seno all’organo di conciliazione. Inoltre, il ragionamento del Tribunale comporta una violazione manifesta dei principi di buona amministrazione e di leale cooperazione, in quanto ha legittimato un’amministrazione a non tener conto, unilateralmente e senza alcuna spiegazione, degli accordi conclusi con uno Stato nell’ambito di una procedura di conciliazione, istituita legalmente proprio per consentire che la Commissione e gli Stati raggiungano un accordo. |
3. |
Errore di diritto basato sul difetto di motivazione della sentenza impugnata Il Tribunale non si è pronunciato sul punto III.2.3 del ricorso per cassazione, nel quale si è fatta valere la sussistenza di una violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 (1), nonché del principio di proporzionalità, poiché i criteri presi in considerazione dalla Commissione per applicare la rettifica finanziaria includevano i beneficiari di aiuti a favore delle zone svantaggiate prive di superfici foraggere. |
4. |
Errore di diritto relativo alla portata dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 e al controllo giudiziale del principio di proporzionalità, nonché violazione del principio di buona amministrazione della giustizia Il Tribunale non ha effettuato il controllo giudiziale ad esso incombente ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento e in forza del principio di proporzionalità, e che consiste nel determinare se lo Stato abbia o meno adempiuto al suo obbligo di stabilire che la Commissione è incorsa in errore riguardo alle conseguenze finanziarie che devono essere dedotte dalla suddetta violazione. Esso non ha nemmeno verificato i dati forniti dal Regno di Spagna che dimostravano l’errore della Commissione. Il ragionamento del Tribunale comporta una violazione del principio di buona amministrazione della giustizia, in quanto non tiene conto del fatto che il Regno di Spagna ha determinato il numero di aziende assoggettate all’obbligo di conteggio del bestiame, e perché si è discostato dal dibattito processuale fissato dalle parti. |
(1) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (non più in vigore) (GU 2005, L 209, pag. 1).
8.1.2018 |
IT |
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C 5/23 |
Ricorso proposto il 16 ottobre 2017 — Commissione europea / Regno di Spagna
(Causa C-599/17)
(2018/C 005/30)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Rius e T. Scharf, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro il 3 luglio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (2), o, in ogni caso, nel non averle notificate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva; |
— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine di recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione nel diritto interno è scaduto il 3 luglio 2016.
(1) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU 2014, L 173, pag. 1).
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 24 ottobre 2017 — Skatteverket / Memira Holding AB
(Causa C-607/17)
(2018/C 005/31)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta förvaltningsdomstolen
Parti
Ricorrente: Skatteverket
Resistente: Memira Holding AB
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, nella valutazione della definitività di una perdita di una società controllata in un altro Stato membro, ai sensi, tra l’altro, della causa A (C-123/11, ECLI:EU:C:2013:84), con il conseguente diritto della società controllante di dedurre detta perdita sulla base dell’articolo 49 TFUE, si debba tenere conto del fatto che la normativa dello Stato della società controllata prevede restrizioni alla possibilità di dedurre detta perdita per parti diverse dalla quella che le ha subite. |
2) |
Qualora occorra tenere conto di una restrizione come quella di cui alla prima questione, se si debba prendere in considerazione se, nel caso di specie, nello Stato della società controllata esista effettivamente un’altra parte che avrebbe potuto dedurre le spese laddove ciò vi fosse stato consentito. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 24 ottobre 2017 — Skatteverket / Holmen AB
(Causa C-608/17)
(2018/C 005/32)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta förvaltningsdomstolen
Parti
Ricorrente: Skatteverket
Resistente: Holmen AB
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, affinché una società controllante residente in uno Stato membro abbia il diritto — che discende tra l’altro dalla sentenza Marks & Spencer — di dedurre in forza dell’articolo 49 TFUE le perdite definitive in un società controllata residente in un altro Stato membro, sia necessario che la società sia direttamente controllata dalla controllante. |
2) |
Se debba essere considerata definitiva anche quella parte della perdita che, per effetto delle norme dello Stato della società controllata, non ha potuto essere compensata con i profitti realizzati in tale Stato in un esercizio determinato, ma che ha potuto essere riportata in modo da poter potenzialmente essere dedotta in un esercizio successivo. |
3) |
Se, nella valutazione della definitività di una perdita, si debba tenere conto del fatto che la normativa dello Stato della società controllata prevede restrizioni alla possibilità di dedurre detta perdita per parti diverse dalla quella che le ha subite» |
4) |
Qualora occorra tenere conto di una restrizione come quella di cui alla terza questione, se si debba prendere in considerazione la misura in cui detta restrizione di fatto ha impedito la compensazione di qualsiasi parte delle perdite con i profitti realizzati da una parte diversa. |
Tribunale
8.1.2018 |
IT |
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C 5/25 |
Sentenza del Tribunale del 16 novembre 2017 — USFSPEI / Parlamento e Consiglio
(Causa T-75/14) (1)
((«Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Irricevibilità - Responsabilità extracontrattuale - Riforma dello Statuto e del RAA - Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 - Irregolarità nel corso del procedimento di adozione degli atti - Omessa consultazione del comitato dello Statuto e delle organizzazioni sindacali - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»))
(2018/C 005/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente J.-N. Louis e D. de Abreu Caldas, successivamente da J.-N. Louis, avocats)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Troupiotis e E. Taneva, agenti) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e A. Bisch, sucessivamente M. Bauer e M. Veiga, agenti)
Interveniente a sostegno delle convenute: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. Gattinara e J. Currall, successivamente G. Gattinara e G. Berscheid, agenti)
Oggetto
Da un lato, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento dell'articolo 1, paragrafi 27, 32, 46, 61, paragrafo 64, lettera b), paragrafo 65, lettera b), e paragrafo 67, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15), e, dall'altro, una domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e volta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente afferma di aver subito a seguito dell'adozione del regolamento n. 1023/2013 in violazione dell'accordo relativo alla riforma del 2004, degli articoli 12 e 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 10 dello Statuto e della procedura di concertazione prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) è condannata a pagare, oltre alle proprie spese, quelle del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
8.1.2018 |
IT |
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C 5/26 |
Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2017 — Alfamicro / Commissione
(Causa T-831/14) (1)
([«Clausola compromissoria - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma quadro per l’innovazione e la competitività (CIP) (2007-2013) - Relazione di audit - Costi ammissibili - Rimborso delle somme versate - Proporzionalità - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione - Adattamento delle conclusioni nel corso del procedimento - Compensazione dei crediti - Domanda riconvenzionale - Interessi moratori»])
(2018/C 005/34)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (Cascais, Portogallo) (rappresentanti: inizialmente G. Gentil Anastácio, D. Pirra Xarepe e L. Rodrigues Carvalho, successivamente G. Gentil Anastácio e D. Pirra Xarepe, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e P. Guerra e Andrade, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta, in sostanza, a far dichiarare l’inesistenza del credito che la Commissione asserisce di vantare nei confronti della ricorrente in forza della convenzione di sovvenzione n. 238882 relativa al finanziamento da parte dell’Unione del progetto «Save Energy», conclusa nell’ambito del programma quadro per l’innovazione e la competitività (2007-2013) istituito dalla decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006 (GU 2006, L 310, pag. 15), e, dall’altro, domanda riconvenzionale diretta, in sostanza, ad ottenere la condanna della ricorrente al rimborso della sovvenzione indebitamente versata nell’ambito della suddetta convenzione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso proposto dalla Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda è respinto. |
2) |
La Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal è condannata a versare alla Commissione europea la somma di EUR 277 849,93, maggiorata di EUR 26,88 di interessi per ogni giorno di ritardo a decorrere dal 20 giugno 2015. |
3) |
La Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal è condannata alle spese. |
8.1.2018 |
IT |
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C 5/26 |
Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2017 — Icap e a. / Commissione
(Causa T-180/15) (1)
([«Concorrenza - Intese - Settore dei derivati sui tassi di interesse in yen - Decisione che constata sei infrazioni all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Manipolazione dei tassi di riferimento interbancari JPY LIBOR e Euroyen TIBOR - Restrizione della concorrenza per oggetto - Partecipazione di un intermediario alle infrazioni - Procedimento “ibrido” di transazione - Principio della presunzione d’innocenza - Principio di buona amministrazione - Ammende - Importo di base - Adeguamento eccezionale - Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Obbligo di motivazione»])
(2018/C 005/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Icap plc (Londra, Regno Unito), Icap Management Services Ltd, (Londres) e Icap New Zealand Ltd, (Wellington, Nuova Zelanda) (rappresentanti: C. Riis-Madsen e S. Frank, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, B. Mongin e J. Norris-Usher, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2015) 432 final della Commissione, del 4 febbraio 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39861 — Derivati sui tassi di interesse in yen) e, in subordine, alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte in tale decisione alle ricorrenti.
Dispositivo
1) |
L’articolo 1, lettera a), della decisione C(2015) 432 final della Commissione europea, del 4 febbraio 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39861 — Derivati sui tassi di interesse in yen), è annullato nella parte in cui fa riferimento al periodo successivo al 22 agosto 2007. |
2) |
L’articolo 1, lettera b), della decisione C(2015) 432 final è annullato. |
3) |
L’articolo 1, lettera d), della decisione C(2015) 432 final è annullato nella parte in cui fa riferimento al periodo compreso tra il 5 marzo e il 27 aprile 2010. |
4) |
L’articolo 1, lettera e), della decisione C(2015) 432 final è annullato nella parte in cui fa riferimento al periodo precedente al 18 maggio 2010. |
5) |
L’articolo 1, lettera f), della decisione C(2015) 432 final è annullato nella parte in cui fa riferimento al periodo precedente al 18 maggio 2010. |
6) |
L’articolo 2 della decisione C(2015) 432 final è annullato. |
7) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
8) |
L’Icap plc, l’Icap Management Services Ltd e l’Icap New Zealand Ltd sono condannate a sopportare un quarto delle proprie spese. |
9) |
La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e i tre quarti delle spese dell’Icap, dell’Icap Management Services e dell’Icap New Zealand. |
8.1.2018 |
IT |
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C 5/27 |
Sentenza del Tribunale del 16 novembre 2017 — European Dynamics Luxembourg e a. / ABE
(Causa T-229/15) (1)
((«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d’appalto - Fornitura di forza lavoro interinale per servizi informatici - Rigetto dell’offerta di un offerente - Obblio di motivazione - Errore manifesto di valutazione»))
(2018/C 005/36)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Αtene, Grecia) e European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: I. Ampazis, M. Sfyri, C.-N. Dede e D. Papadopoulou, poi M. Sfyri, C.-N. Dede e D. Papadopoulou, avvocati)
Convenuta: Autorità bancaria europea (ABE) (rappresentanti: Overett Somnier, J. Mifsud e S. Giordano, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e A. Dritsa, avvocati)
Oggetto
Da una parte, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione dell’ABE del 2 marzo 2015 recante rigetto dell’offerta delle ricorrenti nella gara d’appalto a procedura ristretta EBA/2014/06/OPS/SER/RT, relativa alla parte 1, rubricata «Messa a disposizione di forza lavoro interinale: forza lavoro interinale nel settore informatico» e, dall’altra parte, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE con cui si chiede il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a seguito di tale decisione in ragione della perdita di opportunità di aggiudicarsi il contratto quadro nel contesto della procedura di aggiudicazione in oggetto, danno pari a EUR 300 000 oltre interessi.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e European Dynamics Belgium SA sono condannate alle spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/28 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2017 –Klymenko/Consiglio
(Causa T-245/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo di motivazione - Base giuridica - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa - Diritto di proprietà - Diritto alla reputazione - Proporzionalità - Tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella garantita nell’Unione - Eccezione di illegittimità»))
(2018/C 005/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentanti: inizialmente B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, e R. Gherson, solicitor, successivamente B. Kennelly, J. Pobjoy, R. Gherson e T. Garner, solicitor, ed infine M. Phelippeau, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e J.-P. Hix, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25) nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1); in secondo luogo, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76) nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1); e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34) nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko è condannato alle spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/29 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2017 — Ivanyushchenko/Consiglio
(Causa T-246/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Errore manifesto di valutazione»))
(2018/C 005/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko (Yenakievo, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson e T. Garner, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e N. Rouam, successivamente J.-P. Hix e P. Mahnič Bruni, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25) nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1); e, dall’altro, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76) nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.
Dispositivo
1) |
La decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il ricorrente. |
2) |
La decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il ricorrente. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/30 |
Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2017 — Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo / Commissione
(Causa T-263/15) (1)
((«Aiuti di Stato - Infrastrutture aeroportuali - Finanziamento pubblico concesso dai comuni di Gdynia e di Kosakowo all’aeroporto di Gdynia-Kosakowo - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero - Revoca di una decisione - Mancata riapertura del procedimento d’indagine formale - Modifica del regime giuridico - Diritti procedurali delle parti interessate - Violazione delle forme sostanziali»))
(2018/C 005/39)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrenti: Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Polonia) (rappresentanti: T. Koncewicz, K. Gruszecka-Spychała e M. Le Berre, avvocati) e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia) (rappresentante: P. K. Rosiak, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e S. Noë, agenti)
Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz e E. Gromnicka, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento degli articoli da 2 a 5 della decisione (UE) 2015/1586 della Commissione, del 26 febbraio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) — Polonia — Riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo (GU 2015, L 250, pag. 165).
Dispositivo
1) |
Gli articoli da 2 a 5 della decisione (UE) 2015/1586 della Commissione, del 26 febbraio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) — Polonia — Riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo, sono annullati. |
2) |
La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Gmina Miasto Gdynia e dalla Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. |
3) |
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/31 |
Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2017 — Jema Energy / Impresa comune Fusion for Energy
(Causa T-668/15) (1)
((«Appalti pubblici di forniture - Gara d’appalto - Fornitura di un sistema di conversione di alimentazione elettrica attraverso griglie di accelerazione - Rigetto dell’offerta di un offerente - Trasparenza - Certezza del diritto - Parità di trattamento - Proporzionalità»))
(2018/C 005/40)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Jema Energy, SA (Lasarte-Oria, Spagna) (rappresentante: N. Rey Rey, avvocato)
Convenuta: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (rappresentanti: R. Hanak, G. Poszler e S. Bernal Blanco, agenti, assistiti da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta in particolare all’annullamento della decisione dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione del 21 settembre 2015, adottata nell’ambito della gara d’appalto F4E-OPE-278, che respinge l’offerta della ricorrente per il lotto n. 1 riguardante il sistema di conversione di alimentazione elettrica attraverso griglie di accelerazione (AGPS-CS).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Jema Energy, SA è condannata alle spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/31 |
Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2017 — Claranet Europe/EUIPO — Claro (claranet)
(Causa T-129/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo claranet - Marchio Benelux denominativo anteriore CLARO - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»))
(2018/C 005/41)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Claranet Europe Ltd (St Helier, Jersey) (rappresentanti: G. Crown, D. Farnsworth e O. Fairhurst, solicitors, e A. Bryson, barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Claro SA (San Paolo, Brasile)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 gennaio 2016 (procedimento R 803/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Claro e la Claranet Europe.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Claranet Europe Ltd è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/32 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2017 — Pempe / EUIPO — Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS)
(Causa T-271/16) (1)
([«Marchio dell'Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS - Marchi dell'Unione europea, denominativo e figurativo, anteriori MARSHALL e Marshall AMPLIFICATION - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) 2017/1001] - Ricevibilità della domanda di prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 005/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Yusuf Pempe (Créteil, Francia) (rappresentante: A. Vivès-Albertini, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Marshall Amplification plc (Milton Keynes, Regno Unito)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2016 (procedimento R 376/2015-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Marshall Amplification e il sig. Pempe.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Yusuf Pempe è condannato alle spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/33 |
Sentenza del Tribunale del 16 novembre 2017 — Carrera Brands / EUIPO — Autec (Carrera)
(Causa T-419/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo Carrera - Articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Ricevibilità della domanda di dichiarazione di decadenza - Accordo di non contestazione - Decisioni dei giudici nazionali - Abuso del diritto - Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 71, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/1430] - Domanda di sospensione del procedimento dinanzi all’EUIPO»])
(2018/C 005/43)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Carrera Brands Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentante: C. Markowsky, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Autec AG (Norimberga, Germania) (rappresentante: C. Früchtl, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 giugno 2016 (procedimento R 278/2015-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Autec e la Carrera Brands.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Carrera Brands Ltd è condannata alle spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/33 |
Sentenza del Tribunale del 16 novembre 2017 — Galletas Gullón/EUIPO — Hug (GULLON DARVIDA)
(Causa T-456/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GULLON DARVIDA - Marchi internazionali e nazionali denominativi anteriori DAR VIDA - Produzione di documenti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Potere discrezionale conferito dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Regola 19, paragrafo 1, e regola 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 [devenuti articoli 7, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafi 1 e 7, del regolamento delegato (UE) 2017/1430] - Regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] - Rischio di confusione»))
(2018/C 005/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Galletas Gullón, SA (Aguilar de Campoo, Spagna) (rappresentante: I. Escudero Pérez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hug AG (Malters, Svizzera) (rappresentanti: A. Renck e J. Schmitt, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2016 (procedimento R 773/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Hug e la Galletas Gullón.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Galletas Gullón, SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Hug AG. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/34 |
Sentenza del Tribunale del 16 novembre 2017 — Acquafarm / Commissione
(Causa T-458/16) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Pesca - Programma operativo finanziato dall’Unione - Normativa dell’Unione che vieta l’importazione di crostacei provenienti dall’Australia - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Omissione - Legittimo affidamento»))
(2018/C 005/45)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Acquafarm, SL (Huelva, Spagna) (rappresentante: A. Pérez Moreno, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Arenas, I. Galindo Martín e F. Moro, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a seguito dell’impossibilità di finalizzare un progetto di acquacoltura riguardante crostacei provenienti dall’Australia e che ha beneficiato di un cofinanziamento sulla base del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU 2006, L 223, pag. 1), a causa del divieto d’importare tali crostacei conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU 2008, L 337, pag. 41).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Acquafarm, SL sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/35 |
Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2017 — Teeäär / BCE
(Causa T-555/16) (1)
((«Funzione pubblica - Personale della BCE - Sostegno alla transizione professionale - Incompetenza dell’autore dell’atto lesivo - Norme di buona amministrazione in materia di gestione del personale - Danno materiale e danno morale»))
(2018/C 005/46)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Raivo Teeäär (Tallinn, Estonia) (rappresentanti: inizialmente L. Levi e M. Vandenbussche, successivamente L. Levi, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: F. Malfrère e K. Kaiser, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della BCE del 18 agosto 2014 che respinge la domanda del ricorrente di beneficiare del sostegno alla transazione professionale e, dall’altro, a ottenere il risarcimento del danno materiale e del danno morale che il ricorrente asserisce di aver subito.
Dispositivo
1) |
La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 18 agosto 2014, che respinge la domanda del sig. Raivo Teeäär volta a beneficiare del sostegno alla transizione professionale introdotto da tale istituzione, è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La BCE è condannata alle spese. |
(1) GU C 279 del 24.8.2015 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-86/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016.
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/35 |
Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2017 — Vincenti / EUIPO
(Causa T-586/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2015 - Mancanza di relazioni di valutazione a causa di congedo per malattia - Disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello statuto»))
(2018/C 005/47)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Guillaume Vincenti (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Tóth e A. Lukošiūtė, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EUIPO del 24 luglio 2015 con cui non ha promosso il ricorrente al grado superiore (AST 8), in forza della procedura di promozione 2015, non inserendo il nome di quest’ultimo nell’elenco dei funzionari promossi a titolo dell’esercizio di promozione 2015.
Dispositivo
1) |
La decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 luglio 2015 che stabilisce l’elenco dei funzionari promossi a titolo dell’esercizio di promozione 2015 è annullata in quanto il sig. Guillaume Vincenti non è stato preso in considerazione per l’esercizio di promozione 2015. |
2) |
L’EUIPO è condannato alle spese. |
(1) GU C 191 del 30.5.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-16/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/36 |
Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2017 — De Meyer e a. / Commissione
(Causa T-667/16 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2014 - Elenco dei funzionari di cui è stata proposta la promozione da parte dei direttori generali e dei capi servizio - Omissione dei nomi dei ricorrenti - Obbligo di motivazione - Assenza di errore di diritto - Assenza di snaturamento degli elementi di prova - Istanza di ricusazione di un giudice»))
(2018/C 005/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Pieter De Meyer (Bruxelles, Belgio) e gli altri 8 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: R. Rata, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. Berscheid, C. Berardis-Kayser e A.-A. Gilly, successivamente G. Berscheid, G. Gattinara e C. Berardis-Kayser, agenti)
Oggetto
Impugnazione volta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 20 luglio 2016, Adriaen e a./Commissione (F-113/15, EU:F:2016:162)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Pieter De Meyer e gli altri funzionari i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/37 |
Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2017 — HL / Commissione
(Causa T-668/16 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2014 - Elenco dei funzionari promuovibili di cui è stata proposta la promozione dai direttori generali e dai capi servizio - Omissione del nominativo del ricorrente - Obbligo di motivazione - Assenza di errori di diritto - Assenza di snaturamento degli elementi di prova - Istanza di ricusazione di un giudice»))
(2018/C 005/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: HL (rappresentante: R. Rata, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. Berscheid, C. Berardis-Kayser e A.-A. Gilly, successivamente G. Berscheid, G. Gattinara e C. Berardis-Kayser, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 20 luglio 2016, HL/Commissione (F-112/15, EU:F:2016:161), e diretta all’annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. HL sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/37 |
Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2017 — Ciarko/EUIPO — Maan (cappa da cucina)
(Causa T-684/16) (1)
((«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che raffigura una cappa da cucina - Disegno o modello comunitario anteriore - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Utilizzatore informato - Assenza di impressione generale diversa - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»))
(2018/C 005/50)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (Sanok, Polonia) (rappresentante: M. Żabińska, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Maan sp. z o.o. (Grójec, Polonia) (rappresentante: M. Rumak, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 luglio 2016 (procedimento R 1212/2015-3), relativa a un procedimento di nullità tra la Maan e la Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
3) |
La Maan sp. z o.o. sopporterà le proprie spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/38 |
Sentenza del Tribunale del 16 novembre 2017 — Mapei / EUIPO — Steenfabrieken Vandersanden (zerø)
(Causa T-722/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo zerø - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ZERO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»])
(2018/C 005/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mapei SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: F. Caricato, successivamente M. Fazzini, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Steenfabrieken Vandersanden NV (Bilzen, Belgio) (rappresentanti: J. Muyldermans e P. Maeyaert, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 luglio 2016 (procedimento R 2371/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Steenfabrieken Vandersanden e la Mapei.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Mapei SpA è condannata alle spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/39 |
Sentenza del Tribunale del 16 novembre 2017 — Mapei / EUIPO — Steenfabrieken Vandersanden (RE-CONzerø)
(Causa T-723/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo RE-CONzerø - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ZERO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/100] - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento n. 2017/1001)»])
(2018/C 005/52)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mapei SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: F. Caricato, successivamente M. Fazzini, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Steenfabrieken Vandersanden NV (Bilzen, Belgio) (rappresentanti: J. Muyldermans e P. Maeyaert, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 luglio 2016 (procedimento R 2374/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Steenfabrieken Vandersanden e la Mapei.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Mapei SpA è condannata alle spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/39 |
Sentenza del Tribunale del 16 novembre 2017 — Nanogate / EUIPO (metals)
(Causa T-767/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo metals - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»))
(2018/C 005/53)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Nanogate AG (Quierschied, Germania) (rappresentante: A. Theis, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e D. Walicka, agenti)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 29 agosto 2016 (procedimento R 2361/2015-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo metals come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Nanogate AG è condannata alle spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/40 |
Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2017 — Endoceutics/EUIPO — Merck (FEMIBION)
(Causa T-802/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo FEMIBION - Dichiarazione parziale di decadenza - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Prova dell’uso effettivo del marchio - Qualificazione dei prodotti per i quali è stato dimostrato l’uso effettivo»])
(2018/C 005/54)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Endoceutics, Inc. (Quebec, Canada) (rappresentante: M. Wahlin, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Vuijst e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Merck KGaA (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: M. Best, U. Pfleghar e S. Schäffner, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2016 (procedimento R 1608/2015-1), relativa ad un procedimento di decadenza tra l’Endoceutics e la Merck
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 luglio 2016 (procedimento R 1608/2015- 1) è annullata nei limiti in cui ha mantenuto la registrazione del marchio dell’Unione europea per «preparati farmaceutici a supporto del sistema immunitario, per la menopausa, per le mestruazioni, per il trattamento e la gestione della gravidanza, per la prevenzione, il trattamento e la gestione dello stress, per la prevenzione, il trattamento e la gestione di un’alimentazione mal bilanciata o carente dovuta a stress». |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Merck KGaA sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Endoceutics Inc. dinanzi al Tribunale nonché le spese sostenute dalla Endoceutics dinanzi alla commissione di ricorso. |
4) |
L’Endoceutics sopporterà la metà delle proprie spese. |
5) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/41 |
Ordinanza del Tribunale del 18 ottobre 2017 — United Parcel Service / Commissione
(Causa T-194/13 OST) (1)
((«Articolo 165 del regolamento di procedura - Omessa pronuncia - Intervento a sostegno della parte soccombente - Spese connesse all’intervento - Modifica delle domande nel corso del procedimento»))
(2018/C 005/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Georgia, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente A. Ryan, B. Graham, solicitors, W. Knibbeler e P. Stamou, avvocati, successivamente Ryan, Knibbeler, Stamou, A. Pliego Selie, F. Hoseinian e P. van den Berg, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan, N. von Lingen e H. Leupold, successivamente Christoforou, Khan, Biolan e Leupold, in qualità di agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: FedEx Corp. (Memphis, Tennessee, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor e Q. Azau, avvocato, poi Carlin, Bushell e N. Niejahr, avvocati)
Oggetto
Domanda proposta ai sensi dell’articolo 165 del regolamento di procedura del Tribunale.
Dispositivo
1) |
Il punto 223 della sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione, T-194/13, EU:T:2017:144, è modificato come segue: «Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 2, del regolamento di procedura, qualora vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese. Poiché la Commissione e l’interveniente sono rimaste soccombenti, in primo luogo, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente, ad eccezione delle spese connesse all’intervento. In secondo luogo, l’interveniente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle della ricorrente connesse al suo intervento». |
2) |
Il punto 2 del dispositivo della sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione, T-194/13, EU:T:2017:144, è modificato come segue: «La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese della United Parcel Service, Inc., ad eccezione delle spese connesse all’intervento». |
3) |
Il punto 3 del dispositivo della sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione, T-194/13, EU:T:2017:144, è modificato come segue: «La FedEx Corp. sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle della United Parcel Service, Inc., connesse al suo intervento». |
4) |
La United Parcel Service, Inc., la Commissione e la FedEx sopporteranno le proprie spese collegate alla presente causa. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/42 |
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2017 — Novartis Europharm/Commissione
(Causa T-511/14) (1)
((«Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Zoledronic acid Teva Pharma - acido zoledronico - Periodo di protezione del medicinale Aclasta contenente il principio attivo acido zoledronico - Revoca dell’atto impugnato - Non luogo a statuire»))
(2018/C 005/56)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Novartis Europharm Ptd (Camberley, Regno Unito) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e M. Wilderspin, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2014) 2155 final della Commissione, del 27 marzo 2014, con la quale viene concessa alla Teva Generics BV un’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano Zoledronic acid Teva Generics — acido zoledronico, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della Teva BV. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/42 |
Ordinanza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Federcaccia della Regione Liguria e a. / Commissione
(Causa T-570/15) (1)
((«Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Specie di cui è consentita la caccia - Condizioni che le normative nazionali sulla caccia devono rispettare - Armonizzazione dei criteri d’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE - Chiusura della caccia in Liguria»))
(2018/C 005/57)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Federcaccia della Regione Liguria e gli altri dieci ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato all’ordinanza (Genova, Italia) (rappresentanti: A. Bruni, P. Balletti e A. Mozzati, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e C. Hermes, agenti)
Oggetto
In primo luogo, la domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di aggiornare determinati dati relativi all’Italia, contenuti nel documento sulle nozioni chiave (Key Concepts), elaborato dal comitato ORNIS, previsto dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7), in secondo luogo, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera della Commissione del 6 ottobre 2014 che indicava che una stagione venatoria prolungata in Italia per talune specie di uccelli non è conforme alla normativa europea e, in terzo luogo, la domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni che i ricorrenti avrebbero presumibilmente subito a causa del mancato aggiornamento dei dati relativi all’Italia da parte della Commissione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Federcaccia della Regione Liguria e le altre parti ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato sono condannati alle spese. |
8.1.2018 |
IT |
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C 5/43 |
Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2017 — Karp / Parlamento
(Causa T-833/16) (1)
((«Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Inquadramento - Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Reclamo prematuro - Irregolarità del procedimento precontenzioso - Irricevibilità»))
(2018/C 005/58)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kevin Karp (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: N. Lambers e R. Ben Ammar, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: Í. Ní Riagáin Düro e M. Windisch, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato all’annullamento delle decisioni del Parlamento con cui il ricorrente è stato inquadrato nel gruppo di funzioni I, grado 1, nell’ambito di un contratto di assistente parlamentare accreditato stipulato il 25 febbraio 2015, e nel gruppo di funzioni II, grado 4, scatto 1, nell’ambito del contratto di agente contrattuale stipulato il 12 maggio 2016 e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a seguito di tale inquadramento.
Dispositivo
1) |
La domanda di procedimento accelerato è respinta in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
3) |
Il sig. Kevin Karp è condannato alle spese. |
8.1.2018 |
IT |
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C 5/44 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2017 — de la Fuente Martín e altri/CRU
(Causa T-619/17)
(2018/C 005/59)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Juan Antonio de la Fuente Martín (Madrid, Spagna) e altri 525 ricorrenti (rappresentanti: M. Durán Muñoz e M. Duran Campos, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare, privandola di effetto e revocandola, la decisione del Comitato di risoluzione unico, presa nella sessione esecutiva ampliata del 7 giugno 2017, CRU, decisione SRB/EES/2017/08, pubblicata in forma parziale e non completa il 12 luglio 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A., restituendo agli azionisti e ai titolari di strumenti di capitale le loro rispettive azioni e strumenti di capitale di detto Banco e, di conseguenza, reintegrando i medesimi nell’integrità dei loro diritti; |
— |
in subordine, dichiarare che la decisione del CRU contestata ha causato danni e pregiudizi agli azionisti e agli obbligazionisti del banco Popular Español, S.A., per i quali il CRU è obbligato a risarcire questi ultimi, ai sensi dell’articolo 87 del regolamento n. 806/2014, del 15 luglio 2014, condannando il CRU e, di conseguenza, l’Unione europea a versare ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, l’importo finanziario equivalente al valore delle azioni e degli strumenti di capitale di cui erano titolari il giorno precedente all’adozione della decisione qui impugnata, o, se del caso, in ulteriore subordine, l’importo equivalente al valore economico che avrebbero preservato se l’ente creditizio fosse stato assoggettato a una procedura ordinaria di insolvenza al momento di adozione della decisione del CRU contestata. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/44 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2017 — Relea Álvarez e altri/CRU
(Causa T-653/17)
(2018/C 005/60)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: María Jesús Relea Álvarez (Madrid, Spagna), e altri 20 ricorrenti (rappresentanti: M. Gómez de Liaño Botella, V. Hernández-Talavera Martin, M. Gómez de Liaño Botella, F. Azpeitia Gamazo e L. Lopez Álvarez, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
dichiarare la responsabilità patrimoniale dell’Unione europea (UE) per i danni causati e condannarla al pagamento a titolo del fondo SRM del valore degli strumenti di capitale precedente l’esecuzione del programma di risoluzione, o, in subordine, il valore di detti strumenti secondo la perizia effettuata da persona indipendente, ai sensi dell’articolo 340, in base al quale i ricorrenti cumulano le azioni di annullamento con quella di risarcimento dei danni sofferti; |
— |
condannare alle spese a norma dell’articolo 132 e segg. del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
8.1.2018 |
IT |
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C 5/45 |
Ricorso proposto il 29 settembre 2017 — NeoCell / EUIPO (BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN)
(Causa T-666/17)
(2018/C 005/61)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: NeoCell Holding Company LLC (Sunrise, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, QC)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN» — Registrazione internazionale n. 1 298 829 che designa l’Unione europea
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 luglio 2017 nel procedimento R 147/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
in subordine, modificare la decisione impugnata dichiarando che il marchio richiesto possiede carattere distintivo sufficiente ad impedire che possano essere sollevate obiezioni alla sua registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento; |
— |
condannare il convenuto a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito della presente impugnazione. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. |
8.1.2018 |
IT |
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C 5/46 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2017 — Vendrell Marti/CRU
(Causa T-687/17)
(2018/C 005/62)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Pedro Vendrell Marti (Madrid, Spagna) (rappresentanti: E. Martínez Martínez e C. López-Mélida de Ramón, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB/EES/2017/08) e la valutazione dell’esperto indipendente su cui essa si basa ai sensi dell’articolo 20.15 del regolamento n. 806/2014; |
— |
dichiarare l’illegittimità e l’inapplicabilità degli articoli 18 e 29 del regolamento (UE) n. 806/2014; |
— |
condannare il «COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO» alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
8.1.2018 |
IT |
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C 5/46 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2017 — Uluru e altri / Commissione e CRU
(Causa T-690/17)
(2018/C 005/63)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Uluru, SL (Madrid, Spagna), Juan Adolfo Álvarez Lorenzana (Santo Domingo, Repubblica Dominicana) e Raquel Fortet Rodríguez (Madrid) (rappresentanti: avvocati B. Cremades Roman, J. Orts Castro, J. López Useros, S. Cajal Martín, P. Marrodán Lázaro)
Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del CRU n. SRB/EES/2017/08 e la decisione della Commissione (UE) 2017/1246, entrambe del 7 giugno 2017, e, conseguentemente, a) condannare il CRU e la Commissione europea a restituire ai ricorrenti i loro investimenti nel Banco Popular nei termini formulati nel ricorso o b) in subordine, condannare il CRU e la Commissione europea, a titolo della loro responsabilità extracontrattuale, a indennizzare i ricorrenti nei termini formulati nel ricorso; |
— |
condannare il CRU e la Commissione europea, a titolo della loro responsabilità extracontrattuale, a indennizzare i ricorrenti nei termini formulati nel ricorso; |
— |
annullare la valutazione realizzata dall’esperto indipendente del CRU e, una volta calcolato il valore netto degli attivi del Banco Popular, condannare il CRU e la Commissione europea a pagare una compensazione ai ricorrenti nei termini formulati nel ricorso; |
— |
condannare il CRU e la Commissione europea alle spese del presente procedimento; |
— |
ordinare che tutte le somme riconosciute ai ricorrenti producano interessi compensativi dal 23 maggio 2017 (o, in subordine, dal 7 giugno 2017) fino alla data della sentenza nonché interessi moratori dalla data della sentenza, eccezion fatta per le spese comportate dal presente procedimento, le quali produrranno solo interessi moratori dalla data della sentenza; e |
— |
accordare ai ricorrenti ogni altro rimedio esso consideri giuridicamente adeguato. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/47 |
Ricorso proposto il 4 ottobre 2017 — De Longhi Benelux / EUIPO (COOKING CHEF GOURMET)
(Causa T-697/17)
(2018/C 005/64)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: De Longhi Benelux SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: M. Arnott, A. Nicholls, solicitors e G. Hollingworth, barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «COOKING CHEF GOURMET» — Domanda di registrazione n. 15 549 637
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2017 nel procedimento R 231/2017-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale nonché a quelle sostenute dalla ricorrente, incluse quelle inerenti al procedimento dinanzi all’Ufficio. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/48 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2017 — Traviacar e altri / CRU
(Causa T-700/17)
(2018/C 005/65)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Traviacar, S.L. (O Carballiño, Spagna) e altri 96 ricorrenti (rappresentante: avv. P. Rúa Sobrino)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico SRB/EES/2017/08 e la valutazione dell’esperto indipendente sulla quale essa si basa conformemente all’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 806/2014; |
— |
dichiarare l’illegittimità e l’inapplicabilità degli articoli 18 e 29 del regolamento n. 806/2014; |
— |
condannare il convenuto Comitato di risoluzione unico alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/48 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2017 — OCU/CRU
(Causa T-701/17)
(2018/C 005/66)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: E. Martínez Martínez, e C. López-Mélida de Ramón, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB/EES/2017/08) e la valutazione dell’esperto indipendente su cui essa si basa ai sensi dell’articolo 20.15 del regolamento 806/2014; |
— |
dichiarare l’illegittimità e l’inapplicabilità degli articoli 18 e 29 del regolamento (UE) n. 806/2014; |
— |
condannare il «COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO» alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/49 |
Ricorso proposto l’11 ottobre 2017 — UP/Commissione
(Causa T-706/17)
(2018/C 005/67)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: UP (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza:
— |
annullare la decisione del 26 aprile nella quale la DG RHH si opponeva alla domanda della ricorrente di poter lavorare a tempo parziale per motivi di ordine medico; |
— |
annullare, se del caso, la decisione del 12 luglio 2017 di rigetto del reclamo; |
— |
disporre il risarcimento del danno finanziario e morale della parte ricorrente derivante da tali decisioni, stimato, su riserva di nuova valutazione, nella somma di EUR 8 800; |
— |
condannare la convenuta a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un unico motivo, suddiviso in due parti.
La prima parte verte sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione e sulla violazione del diritto di essere ascoltato, in quanto l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo l’«AIPN») si sarebbe basata su una regolamentazione che si riferisce a casi diversi da quello della parte ricorrente senza averla sentita né averle permesso di far valere le proprie osservazioni idonee a influire sul contenuto della decisione contemplata e, pertanto, avrebbe violato i suoi diritti di difesa.
La seconda parte verte sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza, nonché sull’esistenza di un errore manifesto di valutazione dei fatti commesso dall’AIPN, in quanto essa avrebbe potuto considerare le indennità d’inabilità al lavoro alla luce delle norme generali di rimborso della regolamentazione comune. La parte ricorrente ritiene che nessuna disposizione statuaria impedisca che dette indennità possano essere cumulate con i redditi derivanti dalla propria attività professionale, in quanto la sua situazione medica e il suo livello d’inabilità al lavoro non soddisfano i criteri d’invalidità sul piano medico previsti dallo Statuto dei funzionari.
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/50 |
Ricorso proposto il 7 novembre 2017 — Euracoal e a. / Commissione
(Causa T-739/17)
(2018/C 005/68)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (Woluwe-Saint-Pierre, Belgio), Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein e.V. (Köln, Germania), Lausitz Energie Kraftwerke AG (Cottbus, Germania), Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Germania), eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (Chemnitz, Germania) (rappresentanti: W. Spieth e N. Hellermann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ([best available techniques] BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (GU 2017, L 212, pag. 1), nella parte in cui sono adottati e stabiliti i livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di NOx (articolo 1, allegato punto 2.1.3, tabella 3) e le emissioni di mercurio (articolo 1, allegato punto 2.1.6, tabella 7), risultanti dalla combustione di carbone e/o lignite; |
— |
in subordine, annullare l’intera decisione di esecuzione (EU) 2017/1442, e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali, di una disposizione di rango superiore e dei limiti dei poteri nell’ambito della votazione del Comitato all’articolo 75. La Commissione, nel presentare senza preavviso una modifica del progetto di decisione e nel far procedere immediatamente a una votazione avrebbe disatteso i termini perentori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011 (2) e, di conseguenza, avrebbe violato l’obbligo che le incombe ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011, di adoperarsi in modo obiettivo ai fini di raccogliere il massimo sostegno in seno al comitato. Allo stesso tempo essa avrebbe bloccato la possibilità ai rappresentanti degli Stati membri di adottare una posizione adeguata in merito al progetto di decisione modificato e in tal modo avrebbe violato l’articolo 291, paragrafo 3, TFUE, in virtù del quale si deve garantire un effettivo controllo della Commissione da parte degli Stati membri. Inoltre la Commissione, con il suo comportamento manifestamente motivato da considerazioni tattiche, avrebbe fatto uso erroneo e abusivo della propria funzione di presidente del comitato. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali, di una disposizione di rango superiore e dei limiti dei poteri attraverso l’elaborazione della procedura viziata nel quadro del cosiddetto Processo di Siviglia. In base alle prescrizioni della direttiva 2010/75/EU e della decisione di esecuzione 2012/119/EU (3) della Commissione (linee guida BAT) la deduzione delle conclusioni sulle BAT deve essere effettuata conformemente a criteri tecnici. La deduzione di cui trattasi dovrebbe seguire un principio di tecnicità, il che esclude che considerazioni politiche originarie possano essere prese in considerazione in fase di determinazione di dette conclusioni. Tali requisiti sono stati violati nella presente fattispecie. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione di una disposizione di rango superiore e dei limiti dei poteri alla luce del contenuto delle conclusioni BAT impugnate. Le determinazioni di merito, in particolare le BAT associate al livello di emissione di NOx e di mercurio, violerebbero in modo fondamentale il principio della disponibilità tecnico-economica che emerge direttamente dalla direttiva 2010/75/UE, imponendo così in modo sproporzionato la conoscenza della disciplina ai gestori coinvolti. Ne risulta inevitabilmente l’impressione che l’adozione della normativa impugnata si fondi su considerazioni politiche, le quali sarebbero vietate nell’ambito dell’elaborazione delle conclusioni BAT. Agendo in tali termini, la Commissione ha nuovamente abusato della sua posizione e ha travalicato le proprie competenze. |
(1) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17).
(2) Regolamento UE n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 2001, L 55, pag. 13).
(3) Decisione di esecuzione della Commissione del 10/02/2010 che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l’assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2012) 613] (GU 2012, L 63, pag. 1).
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/51 |
Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2017 — 1&1 Telecom / Commissione
(Causa T-307/15) (1)
(2018/C 005/69)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/52 |
Ordinanza del Tribunale del 7 novembre 2017 — HO / SEAE
(Causa T-595/16) (1)
(2018/C 005/70)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 251 dell’11.7.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-25/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
Rettifiche
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/53 |
Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa C-448/17
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 382 del 13 novembre 2017 )
(2018/C 005/71)
Il testo della comunicazione pubblicata nella GU relativa alla causa C-448/17 EOS KSI Slovensko s.r.o. contro Ján Danko e Margita Jalčová deve essere sostituito con il testo seguente:
«Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Rapubblica slovacca) il 25 luglio 2017 — EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Danková
(Causa C-448/17)
(2017/C 382/35)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Krajský súd v Prešove
Parti
Ricorrente: EOS KSI Slovensko s.r.o.
Convenuti: Ján Danko, Margita Danková
Questioni pregiudiziali
1) |
Se — con riferimento alla sentenza nella causa C-470/12, Pohotovosť, e alle considerazioni della Corte di giustizia UE espresse anche al punto 46 della sua motivazione — sia in contrasto con il principio dell’equivalenza di diritto dell’Unione una normativa giuridica che, nell’ambito dell’equivalenza degli interessi tutelati dalla legge e della tutela dei diritti del consumatore contro clausole contrattuali vessatorie non consente, senza l’accordo del consumatore convenuto, a una persona giuridica, la cui attività ha ad oggetto la difesa collettiva dei consumatori avverso clausole contrattuali vessatorie e che mira al conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1), come recepito dall’articolo 53a, paragrafi 1 e 3 del codice civile, di partecipare a titolo di parte ulteriore (l’interveniente) al procedimento giurisdizionale fin dal suo inizio e di utilizzare efficacemente, a vantaggio del consumatore, i mezzi di azione e difesa in giudizio, allo scopo di realizzare, nell’ambito di tale procedimento, la tutela contro l’utilizzo sistematico di clausole contrattuali vessatorie, mentre in un altro caso una parte ulteriore (l’interveniente) che intervenga in un procedimento giudiziario a sostegno del convenuto e che abbia un interesse alla definizione di diritto sostanziale (patrimoniale) dell’oggetto del procedimento, a differenza di un’associazione per la difesa del consumatore, non necessiti affatto dell’accordo del convenuto, al cui sostegno interviene, per partecipare al procedimento giudiziario fin dal suo inizio e per l’efficace esercizio dei mezzi di difesa e azione in giudizio a vantaggio del convenuto. |
2) |
Se l’espressione “formulate in modo chiaro e comprensibile”, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, anche in considerazione delle conclusioni della Corte di giustizia nelle sentenze relative alle cause C-26/13 e C-96/14, debba essere interpretata nel senso che una clausola contrattuale può essere considerata formulata in modo non chiaro e comprensibile — con la conseguenza giuridica che essa è sottoposta [d’ufficio] ad esame giurisdizionale di vessatorietà — anche nel caso in cui l’istituto giuridico (strumento) che essa disciplina è di per sé complicato, le sue conseguenze giuridiche sono difficilmente prevedibili per il consumatore medio e, per la sua comprensione, è generalmente necessaria una consulenza giuridica professionale, i cui costi non sono proporzionati al valore della prestazione che il consumatore riceve in base al contratto. |
3) |
Se — nel caso in cui un tribunale decida sui diritti derivanti da un contratto concluso con un consumatore, fatti valere nei confronti di un consumatore quale parte convenuta, sulla sola base delle dichiarazioni del ricorrente, mediante un’ingiunzione di pagamento nell’ambito di un procedimento sommario, e nel procedimento non applica in alcun modo la disposizione dell’articolo 172, paragrafo 9, del codice di procedura civile, che esclude l’emissione di un’ingiunzione di pagamento in caso di esistenza di clausole contrattuali vessatorie in un contratto concluso con un consumatore — non sia in contrasto con il diritto dell’Unione una normativa di uno Stato membro che, tenuto conto del breve termine previsto per la presentazione dell’opposizione e della possibile irreperibilità o inerzia del consumatore, non rende possibile ad un’associazione per la difesa dei consumatori, qualificata e autorizzata a conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, come trasposto dall’articolo 53a, paragrafi 1 e 2 del codice civile, far valere in modo efficace, senza consenso del consumatore (senza espresso dissenso del consumatore), l’unica possibilità di tutela del consumatore, sotto forma di opposizione all’ingiunzione di pagamento, nel caso di inosservanza da parte del giudice dell’obbligo di cui all’articolo 172, paragrafo 9, del codice di procedura civile. |
4) |
Se, per la risposta alla seconda e alla terza questione, possa essere considerata rilevante la circostanza che al consumatore non è riconosciuto dall’ordinamento giuridico il diritto all’assistenza legale obbligatoria e che la sua ignoranza in materia, in mancanza di un legale che lo rappresenti, comporta il rischio non trascurabile che egli non deduca la vessatorietà di clausole contrattuali e non agisca neppure in modo da rendere possibile l’intervento a suo sostegno, nel procedimento giurisdizionale, di un’associazione per la difesa dei consumatori, qualificata e autorizzata a conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, come trasposto dall’articolo 53a, paragrafi 1 e 2 del codice civile. |
5) |
Se non sia in contrasto col diritto dell’Unione, e con l’esigenza di valutare tutte le circostanze del caso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, una normativa come quella sul procedimento sommario per l’emanazione di un’ingiunzione di pagamento (articolo 172, paragrafo 1, OSP e seguenti), che consente (1) di riconoscere al professionista, con gli effetti di una sentenza, il diritto ad una prestazione pecuniaria (2) nell’ambito di un procedimento sommario, (3) dinanzi a un dipendente amministrativo dell’organo giurisdizionale, (4) sulla sola base delle dichiarazioni del professionista, e ciò (5) senza assunzione di prove e in una situazione in cui (6) il consumatore non è rappresentato da un professionista del diritto (7), e la sua difesa non può essere assunta in modo efficace, senza il suo consenso, da un’associazione per la difesa dei consumatori, qualificata e autorizzata a conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, come trasposto dall’articolo 53a, paragrafi 1 e 2 del codice civile.» |