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Document L:2023:235:FULL
Official Journal of the European Union, L 235, 25 September 2023
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 235, 25 settembre 2023
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 235, 25 settembre 2023
ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 235 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 235/1 |
DECISIONE (UE) 2023/1974 DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2023
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 98/392/CE del Consiglio (1), la Comunità europea ha concluso la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 10 dicembre 1982 e l’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione per quanto riguarda le materie disciplinate da tale convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. Attualmente l’Unione è l’unica organizzazione internazionale che è parte dell’UNCLOS ai sensi dell’articolo 305, paragrafo 1, lettera f), dell’UNCLOS e dell’articolo 1 del relativo allegato IX. |
(2) |
Nella sua risoluzione 72/249 del 24 dicembre 2017, l’Assemblea generale dell’ONU ha deciso di convocare una conferenza intergovernativa, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, per elaborare il testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. |
(3) |
Il 19 marzo 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell’Unione, per le materie di competenza dell’Unione in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme, uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. |
(4) |
Sia l’Unione che i suoi Stati membri sono parti dell’UNCLOS e hanno competenza nei settori oggetto dei negoziati; l’Unione ha quindi partecipato ai negoziati sul testo di tale strumento insieme ai suoi Stati membri. |
(5) |
I negoziati si sono conclusi positivamente in occasione dell’ulteriore ripresa della quinta sessione della conferenza intergovernativa tenutasi a New York dal 19 al 20 giugno 2023, durante la quale è stato adottato l’accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale («accordo BBNJ»). |
(6) |
L’Unione e i suoi Stati membri hanno contribuito attivamente all’esito positivo dei negoziati. |
(7) |
L’accordo BBNJ riguarda quattro ambiti: le risorse genetiche marine, compresa la giusta ed equa ripartizione dei benefici (parte II dell’accordo), misure quali gli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette (parte III), le valutazioni dell’impatto ambientale (parte IV) nonché la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina (parte V). L’accordo BBNJ sosterrà inoltre il conseguimento dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 («Vita sott’acqua») e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi del quadro globale di Kunming-Montréal sulla biodiversità. |
(8) |
L’accordo BBNJ è conforme agli obiettivi ambientali dell’Unione di cui all’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vale a dire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. |
(9) |
Conformemente all’articolo 65 dell’accordo BBNJ, l’accordo è aperto alla firma dell’Unione. |
(10) |
La firma dell’accordo a nome dell’Unione non incide sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l’Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall’accordo che rientrano nella competenza concorrente, nella misura in cui tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall’Unione. |
(11) |
L’Unione dovrebbe aderire all’accordo BBNJ insieme ai suoi Stati membri, in quanto sia l’una che gli altri hanno competenze nei settori contemplati dall’accordo. La presente decisione non pregiudica la firma dell’accordo da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive procedure interne. |
(12) |
La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni dell’Unione e dei suoi Stati membri relative alle rispettive responsabilità per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’accordo BBNJ da adottare a norma dell’articolo 67 dell’accordo BBNJ. |
(13) |
La presente decisione non pregiudica la sovranità, i diritti sovrani e la giurisdizione degli Stati membri conformemente all’UNCLOS. |
(14) |
È opportuno firmare l’accordo BBNJ, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione europea, la firma dell’accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale («accordo»), con riserva della sua conclusione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
L. PLANAS PUCHADES
(1) Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
(2) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 235/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1975 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2023
recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici del settore ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi e misure ad essi connesse
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 45, lettera c),
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) |
A causa dei gravi eventi meteorologici avversi verificatisi in diverse regioni degli Stati membri nella primavera del 2023, la produzione di frutta e verdura è stata gravemente danneggiata. In Spagna nella regione della Catalogna la produzione prevista è calata di almeno il 50 % a causa della siccità, mentre in Italia nella regione Emilia-Romagna la produzione è stata distrutta da un'alluvione. La siccità ha inoltre avuto gravi ripercussioni sul livello e sulla qualità della produzione in alcune regioni della Francia e del Portogallo. |
(2) |
Considerata l'eccezionalità dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera del 2023, è necessario alleviare tali difficoltà derogando alle disposizioni relative al calcolo del valore della produzione commercializzata stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/126 (2) della Commissione, applicabili al settore ortofrutticolo. |
(3) |
Le organizzazioni di produttori risentono anche delle interruzioni e perturbazioni dovute agli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 e stanno incontrando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità a causa della riduzione o distruzione delle produzioni. La situazione si ripercuote direttamente sulla stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori e sulla loro capacità di attuare i programmi operativi non soltanto nel 2023, ma anche negli anni successivi, per i quali l'aiuto finanziario dell'Unione è calcolato sulla base del valore della produzione commercializzata nel 2023. Influisce parimenti sulla capacità delle organizzazioni di produttori di varare misure ed azioni mirate per contrastare gli effetti della crisi. Inoltre, la riduzione del valore della produzione commercializzata causata dagli eventi meteorologici avversi ostacola la continuità e la sostenibilità economica future dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo. |
(4) |
Le perdite di valore della produzione ortofrutticola commercializzata causate da eventi meteorologici avversi tendono a ripercuotersi pesantemente sull'importo dell'aiuto dell'Unione che le organizzazioni di produttori riceveranno l'anno successivo, poiché per ciascuna di esse tale importo è calcolato in percentuale del valore della produzione commercializzata. Se nel 2023 dovessero verificarsi perdite ingenti di valore della produzione commercializzata, le organizzazioni di produttori rischierebbero di perdere il riconoscimento in quanto tali, dal momento che uno dei criteri per goderne è raggiungere un determinato valore minimo della produzione commercializzata stabilito a livello nazionale. In quest'ipotesi sarebbe messa a repentaglio la stabilità a lungo termine delle organizzazioni di produttori. Pertanto, se un prodotto dovesse deprezzarsi di almeno il 35 % nel corso del 2023 a causa degli eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera 2023 e per motivi che esulano dalla responsabilità e dal controllo dell'organizzazione di produttori, il valore della produzione commercializzata nel 2023 dovrebbe essere fissato al 100 % del valore della produzione commercializzata nella media dei precedenti cinque periodi di riferimento di 12 mesi, esclusi i valori più bassi e più elevati, per compensare tali perdite. |
(5) |
Considerata la necessità di un'azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga provvisoria al regolamento delegato (UE) 2022/126
In deroga all'articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/126, se un prodotto si è deprezzato di almeno il 35 % a causa degli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 per motivi che esulano dalla responsabilità e dal controllo dell'organizzazione di produttori e dell'associazione di organizzazioni di produttori, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto nel 2023 sia pari al 100 % del valore della produzione commercializzata nella media dei cinque precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, esclusi i valori più bassi e più elevati.
L'organizzazione di produttori dimostra all'autorità competente dello Stato membro interessato il soddisfacimento delle condizioni di cui al primo comma.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).
25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 235/6 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1976 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2023
recante deroga, per l’anno 2023, al regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il valore della produzione commercializzata, la strategia nazionale e il recupero dell’aiuto finanziario dell’Unione per gli impegni pluriennali nel settore ortofrutticolo a causa di eventi meteorologici avversi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 37 e 173,
considerando quanto segue:
(1) |
A causa di gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nelle regioni di diversi Stati membri nella primavera del 2023, la produzione di frutta e verdura è stata gravemente danneggiata. In Spagna nella regione della Catalogna la produzione prevista è calata di almeno il 50 % a causa della siccità, mentre in Italia nella regione dell’Emilia-Romagna la produzione è stata distrutta da un’alluvione. La siccità ha inoltre avuto gravi ripercussioni sul livello e sulla qualità della produzione in alcune regioni della Francia e del Portogallo. |
(2) |
A causa dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023 molte organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo sono incorse in difficoltà nell’attuazione dei rispettivi programmi operativi approvati. Alcune azioni e misure approvate non saranno attuate nel 2023 e pertanto parte dei fondi di esercizio non sarà spesa. Altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute stanno modificando i loro programmi operativi per attuare azioni e misure, quali misure di gestione della crisi, volte ad affrontare l’impatto dei gravi eventi meteorologici avversi nel settore ortofrutticolo. |
(3) |
In considerazione dell’eccezionalità dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023, è necessario alleviare tali difficoltà derogando ad alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (2) applicabile al settore ortofrutticolo. |
(4) |
Le deroghe temporanee dovrebbero applicarsi ai programmi operativi che continuano ad essere messi in atto alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione (4). |
(5) |
Inoltre, a causa dei gravi eventi meteorologici avversi, in alcuni Stati membri le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo incontrano difficoltà eccezionali nella pianificazione, gestione e attuazione dei programmi operativi. Data la possibilità che la situazione ritardi quest’attuazione, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori potrebbero non riuscire a rispettare gli obblighi stabiliti per tali programmi operativi dal regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione. Risentendo delle interruzioni e perturbazioni dovute agli eventi meteorologici avversi, le organizzazioni di produttori incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità a causa della riduzione o distruzione delle produzioni. La situazione si ripercuote direttamente sulla loro stabilità finanziaria e capacità di attuare i programmi operativi non soltanto nel 2023, ma anche negli anni successivi, per i quali l’aiuto finanziario dell’Unione è calcolato sulla base del valore della produzione commercializzata nel 2023. Influisce parimenti sulla capacità delle organizzazioni di produttori di varare misure ed azioni mirate per parare gli effetti degli eventi meteorologici avversi. Inoltre, la riduzione del valore della produzione commercializzata causata dagli eventi meteorologici avversi ostacola la continuità e la sostenibilità economica future dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo. |
(6) |
Per far fronte alle conseguenze degli eventi meteorologici avversi e al loro impatto sul valore dei prodotti venduti, nel 2023 le organizzazioni di produttori dovrebbero essere esentate dalle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda l’obbligo che il valore economico dei prodotti venduti da produttori che non sono soci di un’organizzazione di produttori né di un’associazione di organizzazioni di produttori sia inferiore al valore della produzione commercializzata dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori. |
(7) |
Le perdite di valore della produzione ortofrutticola commercializzata causate dagli eventi meteorologici avversi tendono a ripercuotersi pesantemente sull’importo dell’aiuto dell’Unione che le organizzazioni di produttori riceveranno l’anno successivo, poiché per ciascuna di esse tale importo è calcolato in percentuale del valore della produzione commercializzata. Se nel 2023 dovessero verificarsi perdite ingenti di valore della produzione commercializzata, le organizzazioni di produttori rischierebbero di perdere il riconoscimento, dal momento che uno dei criteri per goderne è raggiungere un determinato valore minimo della produzione commercializzata stabilito a livello nazionale. In quest’ipotesi sarebbe messa a repentaglio la stabilità a lungo termine delle organizzazioni di produttori. Pertanto, se nel corso del 2023, a causa degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023, un prodotto si deprezzerà di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, è opportuno fissare il valore della produzione commercializzata nel 2023 al 100 % del valore della produzione commercializzata nella media dei cinque periodi di riferimento di 12 mesi precedenti, escludendo i valori più bassi e più elevati per compensare tali perdite. Per le organizzazioni di produttori colpite da tale deprezzamento, infatti, la percentuale del 65 % del valore della produzione commercializzata nel periodo precedente, prevista all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, non sarebbe sufficiente ad assicurare stabilità economica e finanziaria nella situazione venutasi a creare a seguito degli eventi meteorologici avversi. |
(8) |
Nel 2023 gli Stati membri dovrebbero essere dispensati dall’obbligo, imposto dall’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione. |
(9) |
Previa approvazione degli Stati membri, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono modificare i programmi operativi per gli anni successivi, nonché nel corso dell’anno di attuazione, secondo quanto previsto all’articolo 34, paragrafo 1, e all’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891. Per far fronte alle conseguenze degli eventi meteorologici avversi, è opportuno consentire loro anche di non applicare temporaneamente nel 2023 tali disposizioni. |
(10) |
Per adeguare a seguito degli eventi meteorologici avversi la pianificazione, la gestione e l’attuazione dei programmi operativi approvati, dovrebbe essere consentito a ciascuno Stato membro, in deroga all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/891, di autorizzare le organizzazioni di produttori a sospendere, totalmente o parzialmente, i programmi operativi nel 2023. |
(11) |
A norma dell’articolo 36, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/891, se un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori cessa di attuare il proprio programma operativo prima della fine della sua durata, nessun ulteriore pagamento è effettuato a tale organizzazione o associazione per le azioni attuate dopo la data di cessazione del programma operativo in questione. Nell’interesse della stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori, è opportuno astenersi dal recuperare l’aiuto erogato per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo, sempre che l’organizzazione di produttori o l’associazione di organizzazioni di produttori dimostri all’autorità competente dello Stato membro che il programma operativo è cessato nel 2023 a causa degli eventi meteorologici avversi e per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo. |
(12) |
Nell’interesse della stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori, è opportuno astenersi dal recuperare a favore del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), come previsto all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l’aiuto finanziario dell’Unione erogato per gli impegni pluriennali nel settore ortofrutticolo, ad esempio per le azioni ambientali, qualora un’interruzione nel 2023 per motivi collegati alle conseguenze degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 abbia impedito di conseguirne gli obiettivi a lungo termine. |
(13) |
Considerata la necessità di un’azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2017/891
1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, nel 2023 la limitazione in base alla quale un’organizzazione di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un’organizzazione di produttori né di un’associazione di organizzazioni di produttori, purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della sua produzione commercializzata, non si applica alle organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023.
2. In deroga all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, se un prodotto si è deprezzato di almeno il 35 % a causa degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023, per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto nel 2023 sia pari al 100 % del valore della produzione commercializzata nella media dei cinque precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, esclusi i valori più bassi e più elevati.
3. In deroga all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, per il 2023 l’obbligo degli Stati membri di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione non si applica alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023.
4. Per il 2023, gli obblighi imposti agli Stati membri e alle organizzazioni di produttori per quanto riguarda le modifiche dei programmi operativi, di cui all’articolo 34, paragrafo 1, e all’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891, non si applicano alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023.
5. In deroga all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/891, per l’anno 2023 gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 a sospendere in tutto o in parte i programmi operativi per l’anno 2023.
6. In deroga all’articolo 36, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/891, per l’anno 2023 è opportuno astenersi dal recuperare l’aiuto erogato per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo, a condizione che la cessazione del programma operativo sia avvenuta a causa delle avverse condizioni meteorologiche della primavera 2023 che esulano dal controllo e dalla responsabilità dell’organizzazione di produttori interessata.
7. In deroga all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l’aiuto finanziario dell’Unione per gli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, non è recuperato a favore del FEAGA se i relativi obiettivi a lungo termine e i benefici attesi non possono essere realizzati nel 2023 a causa dell’interruzione di tali impegni nel corso dell’anno a seguito degli eventi meteorologiche avversi della primavera dello stesso anno.
8. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato il soddisfacimento delle condizioni indicate nei paragrafi precedenti.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).
(3) Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).
(4) Regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 70).
DECISIONI
25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 235/10 |
DECISIONE (UE) 2023/1977 DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale riguardo alle condizioni di adesione del governo della Bosnia-Erzegovina all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell'Unione il 18 novembre 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio (1), fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2017, in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso. |
(2) |
L'accordo è stato approvato a nome dell'Unione il 17 maggio 2019 mediante decisione (UE) 2019/848 del Consiglio (2). |
(3) |
A norma dell'articolo 29 dell'accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve stabilire le condizioni di adesione di un governo all'accordo. |
(4) |
Il governo della Bosnia-Erzegovina ha presentato domanda formale di adesione all'accordo. Il Consiglio dei membri dovrebbe pertanto essere invitato, in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni di adesione della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le sue quote di partecipazione al Consiglio oleicolo internazionale e il termine per il deposito del suo strumento di adesione. |
(5) |
Considerando che la Bosnia-Erzegovina sta sviluppando i settori oleicoli a livello di consumi e intende incrementare la produzione, l'adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il Consiglio oleicolo internazionale, in particolare in riferimento alla normalizzazione delle legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche dei prodotti oleicoli al fine di evitare ostacoli agli scambi. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni che saranno adottate avranno effetti giuridici sull'Unione, incidendo sull'equilibrio decisionale all'interno del Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sessione futura dello stesso o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, per quanto riguarda le condizioni di adesione all'accordo da parte del governo della Bosnia-Erzegovina, figura nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
L. PLANAS PUCHADES
(1) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).
(2) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).
ALLEGATO
L’Unione sosterrà l’adesione del governo della Bosnia-Erzegovina all’accordo in occasione di una sessione futura del Consiglio dei membri o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a condizione che le quote di partecipazione della Bosnia-Erzegovina siano calcolate secondo la formula indicata all’articolo 11 dell’accordo e che il termine per il deposito dello strumento di adesione non sia superiore a 18 mesi dalla data della decisione del Consiglio dei membri. Se il deposito dello strumento sarà ritardato, l’Unione potrà pronunciarsi a favore di una proroga del termine per il deposito dello strumento in decisioni successive adottate dal Consiglio dei membri.
25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 235/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2023/1978 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2023
sull’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio all’aggiudicazione di appalti per l’esercizio di attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Germania, ad eccezione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in impianti entrati in funzione prima del 1o agosto 2014 e che continuano a ricevere finanziamenti pubblici e delle attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da parchi eolici offshore messi in funzione dopo il 1o gennaio 2012 e soggetti alla legge del 2012 sulle fonti energetiche rinnovabili (Erneuerbare-Energien-Gesetz) in Germania
[notificata con il numero C(2023) 6271]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
1. FATTI E PROCEDIMENTO
(1) |
In data 13 aprile 2023 l’Associazione tedesca delle industrie dell’energia e dell’acqua (il Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., di seguito «BDEW» o «richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («richiesta»). La richiesta è conforme alle disposizioni formali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione (2) e all’allegato I di tale decisione di esecuzione. |
(2) |
Il BDEW è un’associazione che rappresenta le imprese del settore tedesco dell’energia e dell’acqua che sono considerate enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2014/25/UE. La richiesta riguarda attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Germania, ad eccezione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in impianti entrati in funzione prima del 1o agosto 2014 e che continuano a ricevere finanziamenti pubblici. |
(3) |
La richiesta era accompagnata da una posizione motivata e giustificata dell’autorità federale tedesca garante della concorrenza (il Bundeskartellamt, di seguito «BKartA») del 25 maggio 2022. Nella posizione, il BKartA analizza in modo approfondito le condizioni per l’applicabilità all’attività in questione dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. |
(4) |
A norma dell’allegato IV, punto 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, tenendo conto che è possibile presumere il libero accesso al mercato in base all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, la Commissione dispone di 90 giorni lavorativi per adottare una decisione di esecuzione in merito alla richiesta. |
(5) |
Il 16 maggio 2023 il BDEW ha presentato ulteriori argomentazioni per spiegare perché considerava non del tutto fondate alcune parti dell’analisi del BKartA sull’esposizione alla concorrenza di parti dell’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Germania. |
(6) |
Il 15 giugno 2023 Ørsted A/S ha presentato alla Commissione una richiesta a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE. La richiesta riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da parchi eolici offshore in Germania, messi in funzione dopo il 1o gennaio 2012 e soggetti alla legge sulle fonti energetiche rinnovabili (l’Erneuerbare-Energien-Gesetz, di seguito «EEG») del 2012. Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 5, della direttiva 2014/25/UE, tale richiesta non è considerata come una nuova procedura ed è esaminata nel quadro della prima domanda. La Commissione e il BDEW hanno convenuto che, a seguito di questa seconda richiesta, il termine per l’adozione di un atto di esecuzione da parte della Commissione doveva essere fissato al 25 settembre 2023. |
2. CONTESTO NORMATIVO
(7) |
La direttiva 2014/25/UE si applica all’aggiudicazione di appalti per l’esercizio di attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), a meno che tale attività non sia esonerata a norma dell’articolo 34 di tale direttiva. |
(8) |
L’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE dispone che gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività cui si applica tale direttiva, su richiesta di uno Stato membro o di un ente aggiudicatore, non sono soggetti alla stessa se tale attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili nello Stato membro in cui è esercitata. |
(9) |
L’esposizione diretta alla concorrenza deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Tale valutazione è tuttavia condizionata dall’obbligo di attenersi a una tempistica ravvicinata e dalla necessità di basarsi sulle informazioni a disposizione della Commissione. Tale informazione proviene da fonti già disponibili o dalle informazioni ottenute nel contesto della richiesta ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE e non può essere integrata facendo ricorso a metodi che necessitano di un notevole dispendio di tempo, incluso, in particolare, il ricorso a inchieste pubbliche rivolte agli operatori economici interessati. |
(10) |
L’esposizione diretta alla concorrenza su un determinato mercato dovrebbe essere valutata in base a vari criteri, nessuno dei quali è di per sé determinante. |
(11) |
Ai fini della valutazione dell’esposizione delle attività rilevanti alla concorrenza diretta sui mercati oggetto della presente decisione, i criteri di cui tenere conto sono la quota di mercato dei principali operatori nonché l’esistenza e l’entità del sostegno alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Germania attraverso regimi di sostegno. |
3. VALUTAZIONE
(12) |
L’obiettivo della presente decisione è quello di stabilire se le attività oggetto della richiesta siano esposte, nei mercati liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, a un livello di concorrenza che garantisce che, anche in assenza della disciplina contenuta nelle norme dettagliate in materia di appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE, gli appalti per il perseguimento dell’attività in questione saranno condotti in modo trasparente e non discriminatorio, in base a criteri che consentano ai committenti di individuare la soluzione nel complesso più vantaggiosa sul piano economico. |
(13) |
La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto rispettivamente ad aprile e giugno 2023, sulle informazioni fornite del BDEW, da Ørsted e dalle autorità tedesche e sulle informazioni a disposizione del pubblico. Essa può essere rivista qualora, a seguito di cambiamenti significativi della situazione di fatto o di diritto, le condizioni di applicabilità di cui all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE non siano più soddisfatte. |
3.1. Libero accesso al mercato
(14) |
Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro interessato ha attuato e applicato i pertinenti atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato III della direttiva (UE) 2014/25, che include, per quanto riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica, la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(15) |
In base alle informazioni a disposizione della Commissione, la Germania ha recepito e applica la direttiva (UE) 2019/944. Pertanto il mercato in questione è considerato liberamente accessibile in conformità dell’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2014/25. |
3.2. Valutazione sotto il profilo della concorrenza
3.2.1. Definizione del mercato rilevante del prodotto
(16) |
Secondo il BDEW, il mercato rilevante del prodotto è costituito dalla produzione e dalla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, ad eccezione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in impianti entrati in funzione prima del 1o agosto 2014 e che continuano a ricevere finanziamenti pubblici. Secondo Ørsted, il mercato rilevante comprende la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica soggetta all’opzione di commercializzazione diretta dal 2012 o all’obbligo di commercializzazione diretta dal 2014. |
(17) |
Il BDEW osserva (4) che per tutti gli impianti messi in funzione dopo il 1o agosto 2014, la commercializzazione diretta obbligatoria è la norma. Gli impianti in regime di commercializzazione diretta obbligatoria possono scegliere tra la commercializzazione diretta con premio di mercato e la commercializzazione diretta senza sostegno (la cosiddetta commercializzazione diretta di altro tipo). Esiste un’eccezione all’obbligo di commercializzazione diretta solo per gli impianti di piccole dimensioni. Per gli impianti messi in funzione prima del 1o gennaio 2016, per questi si intendono impianti fino a 500 kW, mentre per gli impianti messi in funzione a partire dal 1o gennaio 2016, si intendono impianti inferiori e fino a 100 kW. Tali impianti di piccole dimensioni possono decidere se optare per il modello con tariffa di riacquisto fissa o per la commercializzazione diretta. |
(18) |
Per quanto riguarda gli impianti che ricevono ancora finanziamenti pubblici, il BDEW indica che gli impianti «post-sostegno» sono quelli che, dopo averlo ricevuto per venti anni, sono esclusi o saranno esclusi dal regime di sostegno a partire dal 1o gennaio 2021. Gli impianti «post-sostegno» con potenza elettrica installata superiore a 100 kW sono tenuti a commercializzare direttamente l’energia elettrica senza alcun sostegno (commercializzazione diretta di altro tipo). Gli impianti con potenza elettrica installata fino a 100 kW inclusi possono scegliere tra la commercializzazione diretta di altro tipo (senza sostegno) e la vendita al gestore di rete dietro pagamento di una tariffa di riacquisto. Attualmente tuttavia la tariffa di riacquisto ammonta solo al «valore di mercato annuo» meno i costi medi di commercializzazione dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica venduta al gestore di rete (5). Il legislatore tedesco e la Commissione considerano quindi tale remunerazione come un sostegno esclusivamente basato sul mercato («voce di ordine») e quindi non come un aiuto di Stato («non aiuto») (6). Ad eccezione degli impianti di piccole dimensioni, gli impianti «post-sostegno» sono soggetti ad altre forme di commercializzazione diretta obbligatoria. |
(19) |
In una precedente decisione relativa alla generazione di energia elettrica in Germania (7), la Commissione aveva operato una distinzione tra il mercato della produzione di energia elettrica convenzionale e quello della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La Commissione ha ritenuto che la produzione e la commercializzazione di energia elettrica regolamentata dalla legge sulle fonti energetiche rinnovabili non rientrasse nel mercato per la produzione e la prima vendita di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali poiché l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di norma non era venduta direttamente sul mercato all’ingrosso, ma acquistata dai gestori delle reti di trasmissione a un prezzo stabilito per legge. |
(20) |
In decisioni successive, la Commissione ha ritenuto che la produzione di energia elettrica convenzionale e (almeno in parte) rinnovabile facessero parte dello stesso mercato. Nella sua decisione relativa ai Paesi Bassi (8), la Commissione ha osservato che l’energia elettrica generata da fonti rinnovabili era venduta direttamente sul mercato e che il sistema SDE+ dei Paesi Bassi incoraggiava le offerte concorrenziali laddove invece i concorrenti avrebbero cercato di ridurre al minimo il loro costo (e quindi il premio di riacquisto che avrebbero ricevuto). Nella sua decisione relativa all’Italia (9), la Commissione ha rilevato che i regimi relativi all’energia elettrica rinnovabile più recenti sono stati oggetto di un processo di presentazione delle offerte con un elevato numero di candidati. Nella sua decisione relativa alla Lituania (10), la Commissione ha affermato che l’energia elettrica prodotta nell’ambito del terzo regime di sostegno riceveva un sostegno basato su un supplemento di prezzo istituito mediante una procedura competitiva di offerte e ha ritenuto che facesse parte dello stesso mercato della produzione di energia elettrica convenzionale. Nel 2022, a proposito della Danimarca (11), la Commissione ha rilevato che l’assegnazione dei finanziamenti pubblici era esposta alla concorrenza attraverso un processo di presentazione delle offerte che disciplina il comportamento dei produttori di energia rinnovabile con riguardo alla loro politica sugli appalti. Essa ha quindi concluso che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto della richiesta fanno parte dello stesso mercato della produzione di energia elettrica convenzionale. |
(21) |
Nella sua posizione, il BKartA osserva (12) che, tra l’inizio del 2012 e la fine del 2020, sono stati installati circa 65 GW di capacità di produzione sostenuta nell’ambito della EEG, pari alla metà della capacità sostenuta dalla EEG e a un quarto della capacità di produzione totale in Germania. Nel 2020 l’energia elettrica sostenuta dalla EEG ammontava a circa il 20 % dell’energia elettrica totale generata in Germania. I pagamenti previsti dalla EEG sono aumentati solo moderatamente, poiché un numero crescente di impianti di produzione ha deciso di vendere la propria produzione sul mercato («commercializzazione diretta») invece di ricevere un premio fisso. Per quanto riguarda la definizione del mercato del prodotto, il BKartA ha ripetutamente sostenuto, nella sua pratica decisionale antitrust, che l’energia elettrica EEG fosse un mercato separato (13). |
(22) |
La Commissione osserva che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Germania è sostenuta da una serie di regimi con caratteristiche diverse. |
(23) |
Data la diversità dei regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Germania, ai fini dell’analisi contenuta nei presenti considerando, il mercato sarà suddiviso tra impianti che possono ricevere una remunerazione indipendente dai prezzi di mercato (tariffa di riacquisto fissa, supplemento per l’energia prodotta e consumata nello stesso edificio - Mieterstromzuschlag) da un lato e, dall’altro, impianti che ricevono una remunerazione collegata ai prezzi di mercato (commercializzazione diretta con valore applicabile determinato per legge, commercializzazione diretta con valore applicabile determinato tramite gare d’appalto, vecchi impianti post-sovvenzioni e commercializzazione diretta di altro tipo). L’approccio è in linea con la decisione di esenzione 2012/218/UE della Commissione relativa al mercato tedesco dell’energia elettrica, in cui la Commissione aveva ritenuto che l’esistenza di una remunerazione legale fosse un elemento chiave nell’analisi dell’esposizione alla concorrenza dell’energia elettrica EEG. |
3.2.2. Definizione della portata geografica del mercato rilevante
(24) |
Secondo il BDEW, sulla base della pratica decisionale della Commissione, la portata geografica del mercato rilevante dovrebbe essere definita come nazionale, ossia comprendente il territorio della Repubblica federale di Germania (14). |
(25) |
Per quanto riguarda la portata geografica del mercato, in precedenza (15) la Commissione aveva ritenuto che il mercato della produzione di energia elettrica avesse una portata geografica nazionale. La posizione del richiedente è in linea con la prassi della Commissione. |
(26) |
In assenza di indicazioni in merito a una diversa portata geografica del mercato, ai fini della valutazione nell’ambito della presente decisione e fatto salvo il diritto in materia di concorrenza, si può ritenere che la portata geografica della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili corrisponda al territorio della Germania. |
3.2.3. Analisi del mercato
3.2.3.1.
(27) |
La Commissione condurrà un’analisi della produzione di energia elettrica e del mercato all’ingrosso in Germania sulla base dei dati disponibili rispettivamente per la produzione di energia elettrica convenzionale e rinnovabile. |
(28) |
Nella sua relazione annuale sul mercato della produzione di energia elettrica convenzionale, il BKartA fornisce una panoramica delle quote di mercato. Nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, le quote di mercato annue dei cinque maggiori produttori di energia elettrica convenzionale sono rimaste piuttosto stabili: RWE (26 %, 25,3 %, 26,1 %), LEAG (16,2 %, 14,9 %, 15,7 %), EnBW (12,7 %, 9,9 %, 11,4 %), EON (8,8 %, 9,6 %, 9,2 %) e Vattenfall (6,4 %, 5,6 %, 4,5 %). Solo due di queste società, EnBW e Vattenfall, sono enti aggiudicatori. Nel 2020, 2021 e 2022 Ørsted deteneva una quota di mercato inferiore all’1 % per il mercato combinato della produzione di energia elettrica convenzionale e rinnovabile (16). |
(29) |
Le denominazioni e le quote di mercato dei tre maggiori produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili non sono disponibili al pubblico. Ciò è dovuto in parte all’elevato numero di operatori attivi nel mercato dell’energia elettrica da fonti rinnovabili. |
(30) |
Il BKartA ha stabilito che nel 2021 le quote di mercato delle cinque società summenzionate con le vendite più elevate nella produzione di energia elettrica convenzionale, per il volume di produzione sostenuto nell’ambito della EEG per l’area di mercato della Germania, ammontavano complessivamente a circa il 6,4 % (17). |
(31) |
Secondo il BDEW, è lecito supporre che le quote di mercato dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili siano relativamente contenute e che nessuno di essi detenga una quota di mercato superiore al 10 %. |
(32) |
Nella sua posizione (18), il BKartA afferma che nella vendita generale all’ingrosso dell’energia elettrica in Germania prevale una pressione concorrenziale effettiva e che i segnali di prezzo all’ingrosso sono il risultato di una concorrenza effettiva. La Commissione riconosce quindi l’esistenza di una pressione concorrenziale da parte della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica convenzionale sulla produzione e sulla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili, fatta salva un’analisi più dettagliata dei regimi di sostegno all’energia elettrica da fonti rinnovabili. |
3.2.3.2. Impianti di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili che possono ricevere una remunerazione indipendente dai prezzi di mercato (ossia in base a una tariffa di riacquisto fissa (19) e al supplemento per l’energia prodotta e consumata nello stesso edificio (20)).
(33) |
Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili messi in funzione tra il 1o gennaio 2012 e il 1o agosto 2014 sono esenti dall’obbligo di commercializzazione diretta e possono usufruire dell’opzione della tariffa di riacquisto fissa. Secondo il BkartA, tali impianti ricevono una remunerazione fissa da un operatore non di mercato (i gestori della rete di trasmissione) e non sono coinvolti in alcuna attività di mercato. In linea con l’analisi effettuata dalla Commissione nella sua decisione del 2012 sulla produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica in Germania, tali impianti non possono essere considerati esposti alla concorrenza. |
(34) |
Gli impianti di piccole dimensioni messi in funzione a partire dal 1o agosto 2014 (ossia gli impianti < 100 kW o, se messi in funzione entro la fine del 2015, < 500 kW) sono esenti dall’obbligo di commercializzazione diretta e possono usufruire dell’opzione della tariffa di riacquisto fissa. Secondo il BkartA, tali impianti ricevono una remunerazione fissa da un operatore non di mercato e non sono coinvolti in alcuna attività di mercato. In linea con l’analisi effettuata dalla Commissione nella sua decisione del 2012 sulla produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica in Germania, tali impianti non possono essere considerati esposti alla concorrenza. |
(35) |
Per quanto riguarda il «supplemento per l’energia prodotta e consumata nello stesso edificio» o l’energia elettrica che il gestore dell’impianto non vende ai suoi inquilini, secondo il BKartA, il gestore dell’impianto opterà per il suddetto supplemento solo se ciò presenta ulteriori vantaggi finanziari. Si tratta quindi di un’opzione per definizione maggiormente sovvenzionata. Il BKartA conclude che gli impianti di energia elettrica rinnovabile soggetti al «supplemento per l’energia prodotta e consumata nello stesso edificio» non sono direttamente esposti alla concorrenza. La Commissione non individua elementi che permettano di discostarsi da tale conclusione. |
(36) |
Ai fini della presente decisione e fatto salvo il diritto in materia di concorrenza, i fattori sopra descritti dovrebbero essere considerati un’indicazione dell’assenza di esposizione alla concorrenza della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica rinnovabile soggetta alle tariffe di riacquisto e al supplemento per l’energia prodotta e consumata nello stesso edificio in Germania. Pertanto, poiché le condizioni di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono soddisfatte, è opportuno stabilire che la direttiva 2014/25/UE dovrebbe continuare ad applicarsi agli appalti destinati a permettere lo svolgimento delle attività in questione in Germania. |
3.2.3.3. Impianti di energia elettrica rinnovabile che ricevono una remunerazione collegata ai prezzi di mercato (ossia gli impianti soggetti a commercializzazione diretta con valore applicabile determinato per legge (21), a commercializzazione diretta con valore applicabile determinato tramite gare d’appalto (22), vecchi impianti di energia elettrica rinnovabile post-sovvenzioni (23) e impianti di energia rinnovabile soggetti a commercializzazione diretta di altro tipo (24))
(37) |
Gli operatori degli impianti EEG soggetti a commercializzazione diretta con valore applicabile determinato per legge generano ricavi da:
|
(38) |
Nella sua posizione, il BKartA afferma che, per quanto riguarda le conseguenze pratiche ed economiche concrete, il fatto che il premio di mercato compensi la differenza tra il valore applicabile specifico dell’impianto e il valore di mercato della rispettiva tecnologia è decisivo. Dal momento che non può diventare negativo, ha un effetto accrescitivo sui profitti del gestore dell’impianto se è positivo, ossia se il valore applicabile specifico dell’impianto è superiore al corrispondente valore di mercato. Il BKartA ha effettuato un’analisi di entrambi i valori nell’arco di 23 mesi, tra maggio 2020 e aprile 2022. A partire dal 1o gennaio 2021, i valori applicabili sono stati fissati per legge e sono decrescenti nel tempo a un tasso compreso tra lo 0,5 e l’1,5 % all’anno. Almeno fino a circa la metà del 2021, i valori applicabili sono stati per lo più significativamente superiori ai rispettivi valori di mercato degli ultimi 12 mesi. Ciò ha comportato il pagamento di un premio di mercato proporzionalmente elevato, che ha isolato gli impianti a fonti rinnovabili interessati dalle forze effettive di mercato e concorrenziali della produzione di energia elettrica di altro tipo. Secondo il BKartA, gli impianti il cui valore applicabile specifico per l’impianto supera il valore normale di mercato e che di conseguenza beneficiano del premio di mercato determinato per legge non sono quindi esposti alla concorrenza diretta di altri impianti di produzione. |
(39) |
Entrando nel merito delle tecnologie specifiche, il BKartA ha osservato che fino alla metà del 2021 solo i valori applicabili specifici per i singoli nuovi impianti per l’energia idroelettrica e il gas di discarica sono stati sensibilmente inferiori al valore di mercato dell’EPEX in alcuni mesi. Ciò riguardava l’energia idroelettrica con una capacità superiore a 50 MW a settembre 2020 e a partire da novembre 2020, l’energia idroelettrica con una capacità compresa tra 20 MW e 50 MW a settembre 2020 e da dicembre 2020 in poi, e l’energia idroelettrica con una capacità compresa tra 10 MW e 20 MW a gennaio e aprile 2021. Ciò si osservava anche per il gas di discarica con una capacità da 1 MW a 5 MW a settembre 2020 e da dicembre 2020 in poi, e per il gas di discarica con una capacità di 5 MW o più a novembre 2020. Lo stesso vale per gli impianti eolici offshore. Dalla metà del 2021 un gran numero di valori applicabili è sceso al di sotto dei valori di mercato mensili pertinenti e dalla fine del 2021 il fenomeno ha interessato la grande maggioranza dei valori applicabili. |
(40) |
Secondo il BKartA, se questa tendenza si stabilizzasse, il premio di mercato di tali impianti non avrebbe più alcun effetto economico; essi opererebbero pertanto senza restrizioni a condizioni di mercato concorrenziali e sarebbero esposti a una concorrenza effettiva. Il BKartA ipotizzerebbe tuttavia una tendenza stabile solo se il valore applicabile specifico per l’impianto scendesse al di sotto del valore di mercato (o di un indice corrispondente ma prospettico dell’accordo per l’acquisto d’energia elettrica) per un periodo di tempo adeguato. Tale periodo sarebbe di 12 mesi consecutivi. La Commissione concorda con il BKartA che sia opportuno collegare l’esposizione diretta alla concorrenza di tale attività al fatto che il valore applicabile specifico per l’impianto sia sceso al di sotto del valore di mercato (o di un indice corrispondente ma prospettico dell’accordo per l’acquisto d’energia elettrica) per 12 mesi consecutivi. |
(41) |
Per quanto riguarda la commercializzazione diretta con valore applicabile determinato tramite gare d’appalto, secondo il BKartA alcune caratteristiche sono comuni a tutte le gare. Le gare d’appalto EEG sono caratterizzate da una struttura di offerte su scala ridotta. L’entità delle singole offerte è ridotta rispetto alla domanda della rispettiva gara d’appalto e lontana dalla soglia di presunzione di posizione dominante sul mercato prevista dalla legge tedesca sui cartelli. Dietro tali offerte si cela una struttura di fornitori su scala sufficientemente ridotta e, nel caso del solare e dell’eolico onshore, quasi atomistica. L’ente pubblico appaltante è la Repubblica federale di Germania, che non è attiva come offerente. |
(42) |
Il BKartA aggiunge che, per tutte le fonti di energia rinnovabile, a causa di considerazioni di politica climatica e a fronte di corrispondenti specifiche e obiettivi politici di espansione, il regime di gara mira a espandere l’offerta di energia elettrica da fonti rinnovabili, con conseguente elevata domanda di progetti ammissibili. L’offerta effettiva e potenziale da parte degli offerenti nel contesto della gara d’appalto, d’altra parte, dipende, tra l’altro, dalla disponibilità di terreni corrispondenti per nuovi progetti. Le offerte relative agli impianti esistenti, a livello pratico, sono attualmente rilevanti solo nel settore della biomassa. Nel caso dell’eolico onshore, esistono già offerte per impianti sostanzialmente aggiornati dal punto di vista tecnico nel medesimo sito (repowering). Le offerte per i nuovi impianti sono sempre possibili e nella pratica rappresentano il caso più significativo. L’ingresso nel mercato è facilitato anche dal fatto che la fornitura di energia elettrica rinnovabile non è caratterizzata da un impiego intensivo di personale locale. Inoltre la concorrenza per i valori applicabili per il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è una concorrenza per il mercato. L’aggiudicazione non conferisce una posizione monopolistica o dominante sul mercato a valle, poiché la vendita dell’energia elettrica generata all’ingrosso avviene in un ambiente competitivo a prezzi determinati da meccanismi di mercato. |
(43) |
In precedenti decisioni (25), la Commissione ha ritenuto che l’esistenza di gare d’appalto per determinare il livello di sostegno ai regimi per l’energia elettrica rinnovabile fosse un fattore importante per determinare l’esposizione diretta alla concorrenza. Nel presente caso relativo alla Germania, il BKartA, pur riconoscendo la pratica decisionale della Commissione, suggerisce di introdurre un criterio aggiuntivo che consenta di differenziare in base all’intensità della concorrenza per la sovvenzione nella singola gara d’appalto. Il criterio potrebbe essere quello di un eccesso di presentazione di offerte pari ad almeno il 25 % della capacità oggetto della gara d’appalto. Il BDEW mette in dubbio la possibilità di applicare tale criterio, in quanto tale eccesso può essere misurato solo dopo la gara d’appalto, mentre gli enti aggiudicatori devono organizzare i propri appalti prima di partecipare alle gare. Ciò renderebbe di fatto nulla un’esenzione. |
(44) |
In precedenti decisioni, la Commissione ha ritenuto che una procedura di gara per la concessione di sovvenzioni per la produzione di energia elettrica rinnovabile fosse un’indicazione di esposizione alla concorrenza. Ad esempio, nella decisione relativa ai Paesi Bassi, la Commissione ha rilevato (26) che «l’assegnazione dell’incentivo SDE+ è esposta alla concorrenza attraverso un processo di presentazione delle offerte che disciplina il comportamento dei produttori di energia rinnovabile con riguardo alla loro politica sugli appalti». Analogamente, nella decisione 2020/1499 relativa all’Italia (27), la Commissione ha osservato che i regimi di sovvenzione più recenti hanno operato in un contesto concorrenziale, dato l’elevato numero di candidati e di offerte nelle rispettive gare d’appalto. Nella decisione 2020/1500 relativa alla Lituania, la Commissione ha osservato (28) che l’energia elettrica prodotta nell’ambito del terzo regime riceve un sostegno basato su un supplemento di prezzo istituito mediante una procedura competitiva di offerte e ha ritenuto che fosse esposta alla concorrenza. Infine, nella decisione relativa alla Danimarca, la Commissione ha osservato (29) che l’assegnazione dei finanziamenti pubblici era esposta alla concorrenza attraverso un processo di presentazione delle offerte. In linea con le suddette decisioni precedenti, la Commissione ritiene quindi che gli impianti di energia elettrica rinnovabile soggetti a commercializzazione diretta con valore applicabile determinato tramite gare d’appalto siano direttamente esposti alla concorrenza. |
(45) |
Il BKartA è del parere che gli impianti post-sovvenzioni siano esposti alla concorrenza diretta nella misura in cui ricevono dal gestore di rete una tariffa di riacquisto pari al valore di mercato meno i costi forfettari di commercializzazione. La Commissione concorda con tale analisi. |
(46) |
Secondo il BKartA, gli altri impianti EEG post-sovvenzioni non hanno alcun diritto nell’ambito della EEG. Ai sensi dell’articolo 21 bis della EEG, essi sono soggetti a commercializzazione diretta di altro tipo. Tutti gli impianti EEG a commercializzazione diretta di altro tipo ai sensi dell’articolo 21 bis della EEG partecipano al mercato di prima vendita dell’energia elettrica come qualsiasi altro sistema di produzione di energia elettrica non sovvenzionato dalla EEG. Al contempo, tale categoria di remunerazione è già rilevante per gli impianti di nuova costruzione, come gli impianti solari a terra. Questi impianti sono esposti a forze concorrenziali generali. La Commissione condivide l’opinione che gli impianti di energia elettrica rinnovabile soggetti a commercializzazione diretta di altro tipo siano direttamente esposti alla concorrenza. |
(47) |
Ai fini della presente decisione e fatto salvo il diritto in materia di concorrenza, è opportuno considerare i fattori sopra elencati come un’indicazione dell’esposizione alla concorrenza degli impianti di energia elettrica rinnovabile soggetti alla commercializzazione diretta con valore applicabile determinato per legge, alla commercializzazione diretta con valore applicabile determinato tramite gare d’appalto, dei vecchi impianti di energia elettrica rinnovabile post-sovvenzioni e degli impianti di energia elettrica rinnovabile soggetti a commercializzazione diretta di altro tipo in Germania. Di conseguenza, constatato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, è opportuno stabilire che la direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti mirati a permettere l’esercizio di tali attività in Germania. |
4. CONCLUSIONI
(48) |
Sulla base dei fattori sopra esaminati, si può ritenere che la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza di cui all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, non sia rispettata in Germania per le attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica rinnovabile soggetta alle tariffe di riacquisto e al supplemento per l’energia prodotta e consumata nello stesso edificio. |
(49) |
È pertanto opportuno che la direttiva 2014/25/UE continui ad applicarsi quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a permettere lo svolgimento di tali attività o quando si organizzano concorsi di progettazione per l’esercizio di tali attività in quest’area geografica. |
(50) |
Alla luce dei fattori sopra esaminati, la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza di cui all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE dovrebbe essere considerata soddisfatta in Germania per quanto riguarda le attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica rinnovabile soggette a commercializzazione diretta con valore applicabile determinato per legge (quando il valore applicabile specifico dell’impianto scende al di sotto del valore di mercato, o di un indice corrispondente, ma prospettico, dell’accordo per l’acquisto di energia elettrica, per 12 mesi consecutivi), commercializzazione diretta con valore applicabile determinato tramite gare d’appalto, commercializzazione diretta di altro tipo e vecchi impianti di energia elettrica rinnovabile post-sovvenzioni. |
(51) |
Poiché si considera soddisfatta la condizione dell’accesso libero al mercato, la direttiva 2014/25/UE non dovrebbe applicarsi quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a permettere lo svolgimento in Germania di tali attività, né quando si organizzano concorsi di progettazione per l’esercizio di tali attività in quest’area geografica. |
(52) |
La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, né delle disposizioni del diritto dell’Unione in altri settori. In particolare, i criteri e la metodologia usati per valutare l’esposizione diretta alla concorrenza a norma dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente identici a quelli usati per la valutazione a norma degli articoli 101 o 102 del trattato o a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (30) del Consiglio, come confermato dal Tribunale (31), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La direttiva 2014/25/UE non si applica all’aggiudicazione di appalti da enti aggiudicatori e destinati a permettere lo svolgimento in Germania delle attività seguenti:
— |
produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica da impianti di energia elettrica rinnovabile soggetti a commercializzazione diretta con valore applicabile determinato per legge (a condizione che il valore applicabile specifico dell’impianto sia inferiore al valore di mercato, o a un indice corrispondente ma prospettico dell’accordo per l’acquisto di energia elettrica, per 12 mesi consecutivi); |
— |
produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica da impianti di energia elettrica rinnovabile soggetti a commercializzazione diretta con valore applicabile determinato tramite gare d’appalto; |
— |
produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica da impianti di energia elettrica rinnovabile soggetti a commercializzazione diretta di altro tipo; |
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produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica da vecchi impianti di energia elettrica rinnovabile post-sovvenzioni. |
Articolo 2
La direttiva 2014/25/UE continua ad applicarsi all’aggiudicazione di appalti da enti aggiudicatori e destinati a permettere lo svolgimento in Germania delle attività seguenti:
— |
produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica rinnovabile da impianti soggetti a una tariffa di riacquisto fissa; |
— |
produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica rinnovabile da impianti soggetti al supplemento per l’energia prodotta e consumata nello stesso edificio. |
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2023
Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d’applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 39).
(3) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(4) Cfr. pag. 3 della richiesta.
(5) Ai sensi dell’allegato 1 n. 4 della EEG 2021 e della EEG 2023, il valore di mercato annuo è calcolato in base alla media dell’anno solare del prezzo sul mercato a pronti della fonte energetica in questione nelle borse dell’energia elettrica in cui possono essere scambiati prodotti di energia elettrica per la zona di prezzo della Germania.
(6) Di conseguenza la Commissione non ha ritenuto necessario approvare tale remunerazione ai sensi della legge sugli aiuti di Stato, cfr. la sezione FAQ del ministero federale dell’Economia e dell’energia sull’approvazione ai sensi della legge sugli aiuti di Stato, punto 6, https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/FAQ/EEG-2021-FAQ/faq-beihilferechtlichen-genehmigung-eu-kommission.html.
(7) Decisione di esecuzione 2012/218/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali in Germania dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 21).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2018/71 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nei Paesi Bassi dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 53).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1499 della Commissione, del 28 luglio 2020, relativa all’applicabilità della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia (GU L 342 del 16.10.2020, pag. 8).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1500 della Commissione, del 28 luglio 2020, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica in Lituania (GU L 342 del 16.10.2020, pag. 15).
(11) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1376 della Commissione, del 26 luglio 2022, relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica in Danimarca (GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 42).
(12) Dichiarazione delBundeskartellamt sulla richiesta del BDEW di una decisione relativa all’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE alla produzione di energia elettrica EEG e alle attività correlate degli impianti messi in funzione in Germania dal 1o gennaio 2012 (B8-70/20). Allo stesso tempo, la dichiarazione del Bundeskartellamt in merito alla richiesta da parte di Ørsted A/S di una decisione relativa all’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE alla produzione di energia elettrica EEG da parchi eolici offshore in Germania (B8-102/20), del 25 maggio 2022, punto C.1, pag. 11.
(13) Bundeskartellamt, D. del 10.7.2018, B4-80/17, paragrafo 167 e segg. - EnBW/MWV; BKartA, relazione del 31.5.2019 sul caso B8-28/19 - partecipazione minoritaria RWE/E.ON.
(14) Richiesta, punto 3.2.
(15) Decisione di esecuzione 2012/218/UE.
(16) Cfr. richiesta di Ørsted, pag. 40.
(17) BNetzA/BKartA, relazione di monitoraggio 2022, pag. 52 e segg.
(18) Dichiarazione del Bundeskartellamt, ibidem, pag. 44.
(19) Articolo 21, paragrafo 1, primo comma, della EEG.
(20) Articolo 21, paragrafo 3, della EEG.
(21) Articolo 20 della EEG.
(22) Articoli 20 e 22 della EEG.
(23) Articolo 23 ter, paragrafo 2, della EEG.
(24) Articolo 21 bis della EEG.
(25) Decisioni (UE) 2018/71 (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 53) (Paesi Bassi); (UE) 2020/1499 (GU L 342 del 16.10.2020, pag. 8) (Italia); (UE) 2020/1500 (GU L 342 del 16.10.2020, pag. 15) (Lituania); (UE) 2022/1376 (GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 42) (Danimarca).
(26) Decisione (UE) 2018/71 (Paesi Bassi), punto 21.
(27) Decisione (UE) 2020/1499 (Italia), punto 38.
(28) Decisione (UE) 2020/1500 (Lituania), punto 30.
(29) Decisione (UE) 2022/1376 (Danimarca), punto 29.
(30) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(31) Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016, Österreichische Post AG/Commissione, T-463/14, ECLI:EU:T:2016:243, punto 28. Cfr. anche direttiva 2014/25/UE, considerando 44.