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Document 211612d0-cab5-11ee-95d9-01aa75ed71a1
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/594 of 16 March 2023 laying down special disease control measures for African swine fever and repealing Implementing Regulation (EU) 2021/605 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02023R0594 — IT — 21.12.2023 — 006.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/594 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 079 del 17.3.2023, pag. 65) |
Modificato da:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/594 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2023
che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri ( 1 ) elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II (Stati membri interessati).
Tali misure speciali di controllo delle malattie si applicano ai suini detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, in aggiunta alle misure applicabili nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza, nelle ulteriori zone soggette a restrizioni e nelle zone infette istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato I, delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana;
l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia:
delle zone soggette a restrizioni, che comprendono zone di protezione e zone di sorveglianza, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti;
delle zone infette, in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici.
Il presente regolamento si applica:
ai movimenti di partite di:
suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii);
materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale ottenuti dai suini detenuti di cui alla lettera a), punto i);
carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, dalle zone soggette a restrizioni I, II e III o dalle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii), qualora tali carni o prodotti a base di carne siano ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori di tali zone soggette a restrizioni e zone infette e macellati:
ai movimenti di:
partite di suini selvatici in tutti gli Stati membri;
partite, anche effettuati per uso privato da cacciatori, di prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici nelle zone soggette a restrizioni I, II e III o trasformati in stabilimenti situati in tali zone soggette a restrizioni;
agli operatori del settore alimentare che manipolano le partite di cui alle lettere a) e b);
a tutti gli Stati membri per quanto riguarda la sensibilizzazione in merito alla peste suina africana;
a tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione di piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
«suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
«materiale germinale»: sperma, ovociti ed embrioni di suini ottenuti da suini detenuti destinati alla riproduzione artificiale;
«zona soggetta a restrizioni I»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte I, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con zone soggette a restrizioni II o III;
«zona soggetta a restrizioni II»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;
«zona soggetta a restrizioni III»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte III, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino detenuto, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;
«Stato membro o zona precedentemente indenni da malattia»: uno Stato membro o una zona di uno Stato membro in cui non è stata confermata la peste suina africana né in suini detenuti né in suini selvatici nei 12 mesi precedenti;
«zona elencata nell'allegato II»: una zona di uno Stato membro elencata nell'allegato II:
nella parte A, come zona infetta, a seguito della conferma di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia; oppure
nella parte B, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino detenuto in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia;
«materiali di categoria 2»: i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti;
«materiali di categoria 3»: i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti;
«impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale»: un impianto riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;
«stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: uno stabilimento definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione ( 2 );
«stabilimento registrato di materiale germinale»: uno stabilimento definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione.
CAPO II
NORME SPECIALI PER L'ISTITUZIONE DI ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI E ZONE INFETTE IN CASO DI FOCOLAIO DI PESTE SUINA AFRICANA
Articolo 3
Norme speciali per l'istituzione immediata di zone soggette a restrizioni e zone infette in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici
In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, l'autorità competente dello Stato membro istituisce immediatamente:
in caso di focolaio in suini detenuti, una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle condizioni stabilite in tale articolo; oppure
in caso di focolaio in suini selvatici, una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Articolo 4
Norme speciali per l'istituzione di un'ulteriore zona soggetta a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici
Articolo 5
Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni I in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un'area di uno Stato membro confinante con un'area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana
Articolo 6
Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni II o delle zone infette in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro
L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere, almeno per tale Stato membro, la pertinente:
zona soggetta a restrizioni II elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro;
o
zona infetta elencata nell'allegato II, parte A, del presente regolamento.
Articolo 7
Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro
L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché la zona soggetta a restrizioni istituita conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere, almeno per tale Stato membro, la pertinente:
zona soggetta a restrizioni III elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro;
o
zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e sorveglianza, elencata nell'allegato II, parte B, del presente regolamento.
Articolo 8
Applicazione generale e specifica di misure speciali di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle zone infette elencate nell'allegato II
Gli Stati membri interessati applicano le misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie da applicare conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687:
nelle zone soggette a restrizioni istituite conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
nelle zone infette istituite conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
CAPO III
MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE APPLICABILI ALLE PARTITE DI SUINI DETENUTI NELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III E AI PRODOTTI DA ESSI OTTENUTI NEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI
SEZIONE 1
Applicazione di divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti negli Stati membri interessati
Articolo 9
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
ai movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I verso stabilimenti situati nella stessa o in altre zone soggette a restrizioni I, verso zone soggette a restrizioni II e III o al di fuori di tali zone soggette a restrizioni, a condizione che lo stabilimento di destinazione sia situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato;
ai movimenti di partite di suini detenuti in stabilimenti confinati situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III purché:
l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
i suini siano spostati solo verso un altro stabilimento confinato situato nello stesso Stato membro interessato.
Articolo 10
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applichi ai movimenti di partite di materiale germinale di suini detenuti in stabilimenti confinati situati nelle zone soggette a restrizioni II e III, purché:
l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
il materiale germinale sia spostato solo verso un altro stabilimento confinato situato nello stesso Stato membro interessato.
Articolo 11
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
Articolo 12
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
Articolo 13
Divieti generali in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti che si ritiene possano presentare un rischio di diffusione della peste suina africana
L'autorità competente dello Stato membro interessato può vietare, all'interno del territorio dello stesso Stato membro, i movimenti di partite di suini detenuti e di prodotti ottenuti da suini detenuti se ritiene che esista un rischio di diffusione della peste suina africana a tali suini detenuti o ai relativi prodotti, a partire dagli stessi o tramite gli stessi.
SEZIONE 2
Condizioni generali e specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
Articolo 14
Condizioni generali per le deroghe ai divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
In deroga ai divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare tali movimenti nei casi di cui agli articoli da 22 a 25 e agli articoli 28, 29 e 30 purché siano rispettate le condizioni specifiche stabilite in tali articoli e le condizioni seguenti:
le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e
le condizioni generali supplementari riguardanti:
i movimenti di partite di suini detenuti all'interno e al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'articolo 15, se del caso;
gli stabilimenti per suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'articolo 16;
i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare i suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'articolo 17.
L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15 e 16 non si applichino ai movimenti di partite di suini detenuti in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III purché:
i suini detenuti debbano essere spostati in un altro macello a causa di circostanze eccezionali, come un grave guasto nel macello;
il macello di destinazione sia situato:
nelle zone soggette a restrizioni I, II o III dello stesso Stato membro; oppure
in circostanze eccezionali, come l'assenza dei macelli di cui alla lettera b), punto i), al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II o III nel territorio dello stesso Stato membro;
i movimenti siano autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
Articolo 15
Condizioni generali supplementari in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e di materiale germinale raccolto nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
L'autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III o del materiale germinale di tali animali raccolto nelle zone soggette a restrizioni II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi di cui agli articoli da 22 a 25 e agli articoli da 28 a 34, purché siano rispettate le condizioni specifiche stabilite in tali articoli e le seguenti condizioni generali supplementari:
i suini siano stati detenuti nello stabilimento di spedizione e non siano stati spostati da tale stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, e durante questo periodo non siano stati introdotti altri suini detenuti provenienti da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni II che non rispettano le condizioni generali supplementari di cui al presente articolo e all'articolo 16 e da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni III verso:
lo stabilimento di spedizione; oppure
l'unità epidemiologica in cui i suini destinati a essere spostati sono stati tenuti completamente separati. L'autorità competente dello Stato membro interessato, dopo aver eseguito una valutazione del rischio, determina i confini di tale unità epidemiologica e conferma che la struttura e le dimensioni delle diverse unità epidemiologiche, come pure la distanza tra di esse, nonché le operazioni che vengono effettuate garantiscono impianti separati per la stabulazione, la detenzione e l'alimentazione dei suini detenuti, in modo che il virus della peste suina africana non possa diffondersi da un'unità epidemiologica all'altra;
sia stato effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi gli animali destinati a essere spostati o utilizzati per la raccolta di materiale germinale, con esito favorevole in relazione alle peste suina africana:
da un veterinario ufficiale;
nelle 24 ore precedenti:
conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
se necessario, in base alle istruzioni dell'autorità competente, siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno prima della data del movimento di tali partite dallo stabilimento di spedizione o prima della data di raccolta del materiale germinale:
a seguito dell'esame clinico di cui alla lettera b) per i suini detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi i suini destinati a essere spostati o utilizzati per la raccolta di materiale germinale; e
conformemente all'allegato I, sezione A.2, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che, nel caso di movimenti di partite di suini detenuti da stabilimenti di spedizione situati nelle zone soggette a restrizioni I e II all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro interessato, l'esame clinico di cui al paragrafo 1, lettera b):
sia effettuato unicamente per i suini destinati a essere spostati; oppure
non sia obbligatorio, purché:
lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale con la frequenza di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto i), e tutte le visite effettuate da un veterinario ufficiale nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento della partita di suini abbiano avuto un esito favorevole da cui risulta:
nello stabilimento di spedizione la sorveglianza continua di cui all'articolo 16 paragrafo 1, lettera c), sia in vigore da un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento della partita di suini.
L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che, nel caso di movimenti di partite di suini detenuti da uno stabilimento di spedizione situato in una zona soggetta a restrizioni III verso stabilimenti situati all'interno di tale zona soggetta a restrizioni III oppure all'interno di zone soggette a restrizioni I o II nello stesso Stato membro interessato, l'esame clinico di cui al paragrafo 1, lettera b):
sia effettuato unicamente per i suini destinati a essere spostati; oppure
non sia obbligatorio, purché:
lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale con la frequenza di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e tutte le visite effettuate da un veterinario ufficiale nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento abbiano avuto un esito favorevole da cui risulta:
nello stabilimento di spedizione la sorveglianza continua di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), sia in vigore da un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento.
L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che, nel caso di movimenti di partite di materiale germinale raccolto nelle zone soggette a restrizioni II e III verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro interessato o in altri Stati membri, non sia obbligatorio effettuare l'esame clinico di cui al paragrafo 1, lettera b), purché:
lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale con la frequenza di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e tutte le visite effettuate da un veterinario ufficiale nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data della raccolta di materiale germinale abbiano avuto un esito favorevole da cui risulta:
che nello stabilimento di spedizione sono state applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b);
che nel corso di tali visite un veterinario ufficiale ha effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione con esito favorevole in relazione alla peste suina africana conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
nello stabilimento di spedizione la sorveglianza continua di cui all'articolo 16 paragrafo 1, lettera c), sia in vigore da un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento della partita di suini.
Articolo 16
Condizioni generali supplementari per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III
L'autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III o di partite di materiale germinale raccolto nelle zone soggette a restrizioni II o III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni solo nei casi di cui agli articoli da 22 a 25 e agli articoli da 28 a 34, purché siano rispettate le condizioni specifiche stabilite in tali articoli e le seguenti condizioni generali supplementari:
lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale almeno una volta dopo l'inserimento delle zone soggette a restrizioni I, II e III negli elenchi di cui all'allegato I del presente regolamento o nei tre mesi precedenti la data del movimento della partita e sia oggetto di visite periodiche di veterinari ufficiali come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 con la seguente frequenza:
nelle zone soggette a restrizioni I e II: almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno quattro mesi tra tali visite;
nella zona soggetta a restrizioni III: almeno una volta ogni tre mesi;
lo stabilimento di spedizione applichi prescrizioni in materia di biosicurezza per la peste suina africana:
conformemente alle misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato III; e
quali stabilite dallo Stato membro interessato;
nello stabilimento di spedizione sia realizzata una sorveglianza continua mediante test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana:
conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687; e
ogni settimana, con esito negativo, almeno sui primi due suini detenuti morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, su qualsiasi suino detenuto che sia morto dopo lo svezzamento, in ciascuna unità epidemiologica; e
almeno durante il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 prima del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione; oppure
se necessario, seguendo le istruzioni dell'autorità competente, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), se non vi sono suini detenuti morti nello stabilimento durante tale periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui alla lettera c), punto iii), del presente paragrafo.
L'autorità competente può decidere di effettuare visite allo stabilimento di spedizione in una zona soggetta a restrizioni III di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), con una frequenza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), sulla base di un esito favorevole dell'ultima visita dopo l'inserimento delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I o nei tre mesi precedenti la data di movimento della partita, che indichi che:
sono applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui al paragrafo 1, lettera b); e
in tale stabilimento è in vigore la sorveglianza continua di cui al paragrafo 1, lettera c).
L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che la recinzione a prova di bestiame di cui all'allegato III, punto 2), lettera h), e di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo non è obbligatoria:
per gli stabilimenti di suini detenuti per un periodo di sei mesi dalla data di conferma del primo focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, purché:
l'autorità competente dello Stato membro abbia valutato i rischi derivanti da tale decisione e la valutazione indichi che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
sia posto in essere un sistema alternativo che garantisce la separazione tra i suini detenuti negli stabilimenti e i suini selvatici negli Stati membri in cui è presente una popolazione di suini selvatici;
i suini detenuti di tali stabilimenti non siano spostati in un altro Stato membro;
i suini non siano detenuti temporaneamente o permanentemente all'aperto in tali stabilimenti; oppure
se la sorveglianza adeguata e continua non ha dimostrato la presenza permanente di suini selvatici in tale Stato membro; oppure
per gli stabilimenti di suini detenuti per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, se le partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e i relativi prodotti sono spostati solo all'interno di tali zone soggette a restrizioni conformemente agli articoli 22, 23, 24, 28 o 30 del presente regolamento.
Articolo 17
Condizioni generali supplementari relative ai mezzi di trasporto utilizzati per trasportare suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
L'autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni unicamente se i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare tali partite:
soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e
sono puliti e disinfettati conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente dello Stato membro interessato.
SEZIONE 3
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari
Articolo 18
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
Gli operatori spostano partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli da 22 a 25 e da 28 a 31 del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
«Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»;
«Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»;
«Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.».
Tuttavia, in caso di movimenti di tali partite all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non debba essere rilasciato un certificato sanitario come previsto all'articolo 143, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.
Articolo 19
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III
Gli operatori spostano dalle zone soggette a restrizioni I e II all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I o II nei casi contemplati agli articoli 41 e 42 del presente regolamento, solo se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:
le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione ( 3 ); e
uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»;
«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.».
Gli operatori spostano dalle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
i prodotti a base di carne, compresi i budelli, sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687;
tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:
le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
«Prodotti a base di carne, compresi i budelli, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.».
Gli operatori spostano dalle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati in macelli situati o nelle zone soggette a restrizioni I, II o III o in macelli situati al di fuori di tali zone soggette a restrizioni, solo se tali partite sono accompagnate da:
un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»; oppure
«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti e macellati in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»; oppure
«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti e macellati in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e prodotti o trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.».
L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che, nei casi non contemplati dall'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/429, un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004, applicato alle carni fresche o ai prodotti a base di carne, compresi i budelli, possa sostituire il certificato sanitario per i movimenti di partite verso altri Stati membri, purché:
sulle carni fresche o sui prodotti a base di carne, compresi i budelli, sia applicato un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione:
negli stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento; oppure
negli stabilimenti che trattano unicamente carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I o in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III ed elencati nell'elenco degli stabilimenti di cui al paragrafo 6 del presente articolo;
il certificato sanitario sia sostituito solo per le partite seguenti:
partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I o II, spostate da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 1;
partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I o II, spostate da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 2;
partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati o in tali aree, o in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III, spostate da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 3;
partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e prodotti o trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III, spostate da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 3;
l'autorità competente dello Stato membro interessato assicuri che sia posto in essere un sistema alternativo che garantisca la tracciabilità delle partite di cui alla lettera b) e la conformità di tali partite alle misure speciali di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana di cui al presente regolamento.
L'autorità competente dello Stato membro interessato:
fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri un link al sito web dell'autorità competente contenente un elenco degli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III:
che trattano unicamente carni fresche o prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I o in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III; e
per i quali l'autorità competente dello Stato membro interessato ha concesso la possibilità di sostituire il certificato sanitario per i movimenti di partite verso altri Stati membri con un bollo sanitario o, se del caso, con un marchio di identificazione di cui al paragrafo 5;
mantiene aggiornato l'elenco di cui alla lettera a).
Articolo 20
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
Gli operatori spostano partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli 32, 33 e 34 del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 161, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
«Materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»;
«Materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.».
Tuttavia, in caso di movimenti di partite all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non debba essere rilasciato un certificato sanitario come previsto all'articolo 161, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2016/429.
Articolo 21
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
Gli operatori spostano partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli da 35 a 40 unicamente se tali partite sono accompagnate:
dal documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e
dal certificato sanitario di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
Tuttavia, in caso di movimenti all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario come previsto all'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
SEZIONE 4
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni
Articolo 22
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni
In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso:
uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato:
nella stessa o in un'altra zona soggetta a restrizioni I;
nelle zone soggette a restrizioni II e III;
al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III;
uno stabilimento situato nel territorio di un altro Stato membro;
paesi terzi.
L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:
le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché agli articoli 16 e 17.
SEZIONE 5
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni
Articolo 23
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato
In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato:
nella stessa o in un'altra zona soggetta a restrizioni II;
nelle zone soggette a restrizioni I o III;
al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III.
L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:
le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 15, 16 e 17.
Articolo 24
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato ai fini della macellazione immediata
In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:
i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata;
il macello di destinazione sia designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1.
L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:
le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché agli articoli 16 e 17.
In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, se i movimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno o al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni, purché:
prima di concedere l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata e conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), punti da i) a v), del regolamento delegato (UE) 2020/687;
il macello di destinazione sia designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 e sia situato:
all'interno della stessa o di un'altra zona soggetta a restrizioni II il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione;
nelle zone soggette a restrizioni I o III nel territorio dello stesso Stato membro interessato, qualora non sia possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni II;
in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, qualora non sia possibile macellare gli animali nelle zone soggette a restrizioni I, II o III;
i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II siano trasformati o smaltiti conformemente agli articoli 35 e 39;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II siano spostati solo da un macello all'interno dello stesso Stato membro conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b).
Articolo 25
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro
L'autorità competente dello Stato membro interessato concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente qualora:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 15, 16 e 17;
sia stata predisposta una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 26;
i suini detenuti rispettino ogni altra garanzia supplementare adeguata in relazione alla peste suina africana in base all'esito positivo di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione di tale malattia:
richiesta dall'autorità competente dello stabilimento di spedizione;
approvata dalle autorità competenti degli Stati membri di passaggio e dello stabilimento di destinazione, prima dei movimenti delle partite di suini detenuti;
nello stabilimento di spedizione non sia stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana nei suini detenuti conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/687 almeno nei 12 mesi precedenti la data del movimento della partita di suini detenuti;
l'operatore abbia notificato in anticipo all'autorità competente l'intenzione di spostare la partita di suini detenuti conformemente all'articolo 152, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 96 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione ( 4 ).
L'autorità competente dello Stato membro interessato:
redige un elenco degli stabilimenti che rispettano le garanzie di cui al paragrafo 2, lettera d);
informa, nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie previste a norma del paragrafo 2, lettera d), e dell'approvazione da parte delle autorità competenti di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii).
Articolo 26
Procedura specifica di incanalamento per la concessione di deroghe per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro
L'autorità competente dello Stato membro interessato predispone una procedura di incanalamento come previsto all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II o III in un altro Stato membro sotto il controllo delle autorità competenti:
dello stabilimento di spedizione;
degli Stati membri di passaggio;
dello stabilimento di destinazione.
L'autorità competente dello stabilimento di spedizione:
provvede affinché ogni mezzo di trasporto utilizzato per i movimenti di partite di suini detenuti di cui al paragrafo 1 sia:
individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di suini detenuti; solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro interessato, come concordato con l'autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso;
informa in anticipo l'autorità competente del luogo in cui è situato lo stabilimento di destinazione e, se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di passaggio dell'intenzione di spostare la partita di suini detenuti;
predispone un sistema in base al quale gli operatori sono tenuti a notificare immediatamente all'autorità competente del luogo in cui è situato lo stabilimento di spedizione qualsiasi incidente o guasto di un mezzo di trasporto utilizzato per trasportare la partita di suini detenuti;
provvede affinché si stabilisca un piano di emergenza, si definisca un ordine gerarchico e si prendano gli accordi necessari per la cooperazione tra le autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di possibili incidenti durante il trasporto, guasti gravi o azioni fraudolente da parte degli operatori.
Articolo 27
Obblighi dell'autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro
L'autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro:
notifica senza indugio all'autorità competente dello stabilimento di spedizione l'arrivo della partita;
provvede affinché i suini detenuti:
rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687; oppure
siano spostati direttamente in un macello designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1.
SEZIONE 6
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni
Articolo 28
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso una zona soggetta a restrizioni I o II nello stesso Stato membro interessato
In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in circostanze eccezionali, qualora tale divieto comporti problemi di benessere degli animali in uno stabilimento che detiene suini, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II o, in mancanza di tale zona soggetta a restrizioni II in tale Stato membro, in una zona soggetta a restrizioni I, nel territorio dello stesso Stato membro, purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4, nonché agli articoli 16 e 17;
lo stabilimento di destinazione appartenga alla stessa filiera di approvvigionamento e i suini detenuti debbano essere spostati per completare il ciclo produttivo.
In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso uno stabilimento situato all'interno di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché siano rispettate:
le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi l, 2 e 4, nonché agli articoli 16 e 17.
Articolo 29
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni ai fini della macellazione immediata nello stesso Stato membro interessato
In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in circostanze eccezionali, qualora tale divieto comporti problemi di benessere degli animali in uno stabilimento che detiene suini, e in caso di limiti logistici della capacità di macellazione dei macelli situati nella zona soggetta a restrizioni III e designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, o in assenza di macelli designati nella zona soggetta a restrizioni III, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare, ai fini della macellazione immediata, i movimenti di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, nello stesso Stato membro il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione e situato:
in una zona soggetta a restrizioni II;
in una zona soggetta a restrizioni I, quando non è possibile macellare gli animali in una zona soggetta a restrizioni II;
al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III, quando non è possibile macellare gli animali in tali zone soggette a restrizioni.
L'autorità competente dello Stato membro interessato concede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente qualora:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché agli articoli 16 e 17.
L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:
i suini detenuti siano destinati alla macellazione immediata direttamente in un macello designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1;
all'arrivo al macello designato, i suini provenienti dalla zona soggetta a restrizioni III siano tenuti separati dagli altri suini e siano macellati:
in un giorno specifico in cui sono macellati unicamente suini provenienti dalla zona soggetta a restrizioni III; oppure
al termine di un giorno di macellazione, in modo da garantire che successivamente non siano macellati altri suini detenuti;
dopo la macellazione dei suini provenienti dalla zona soggetta a restrizioni III e prima dell'inizio della macellazione di altri suini detenuti, il macello sia pulito e disinfettato conformemente alle istruzioni dell'autorità competente dello Stato membro interessato.
L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:
i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni III e spostati al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni siano trattati o smaltiti conformemente agli articoli 35 e 40;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni III e spostati al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni III siano trasformati e immagazzinati conformemente all'articolo 43, lettera d).
In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, se i movimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni, purché:
prima di concedere l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettere b) e c), e conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
il macello di destinazione sia designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 e sia situato:
in un'altra zona soggetta a restrizioni III nel territorio dello stesso Stato membro interessato, il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione;
nelle zone soggette a restrizioni II o I nel territorio dello stesso Stato membro interessato, il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione, qualora non sia possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni III;
in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, qualora non sia possibile macellare gli animali nelle zone soggette a restrizioni I, II o III;
i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano trasformati o smaltiti conformemente agli articoli 35, 38 e 40;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano spostati solo da un macello all'interno dello stesso Stato membro conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b), punto i).
Articolo 30
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III all'interno di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato ai fini della macellazione immediata
In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso un macello situato all'interno di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:
i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata;
il macello di destinazione sia:
designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1; e
situato all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni III;
i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano trasformati o smaltiti conformemente agli articoli 35, 38 e 40;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano spostati solo da un macello all'interno dello stesso Stato membro conformemente all'articolo 43, lettera d).
L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:
le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 4, nonché agli articoli 16 e 17.
In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, se i movimenti di partite di suini detenuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso un macello situato all'interno di tale zona soggetta a restrizioni, purché:
prima di concedere l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tale autorizzazione e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata;
il macello di destinazione sia:
designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1; e
situato all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni III il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione;
i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano trasformati o smaltiti conformemente agli articoli 35, 38 e 40;
le carni fresche ottenute da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano; marcate e spostate conformemente alle condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche ottenute da animali detenuti delle specie elencate da determinati stabilimenti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.
SEZIONE 7
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale
Articolo 31
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale situato all'interno o al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III situate all'interno dello stesso Stato membro interessato
In deroga ai divieti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale situato all'interno o al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III situate all'interno dello stesso Stato membro interessato in cui:
i suini detenuti sono immediatamente abbattuti; e
i sottoprodotti di origine animale ottenuti sono smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.
L'autorità competente dello Stato membro interessato concede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente qualora:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 17.
SEZIONE 8
Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni
Articolo 32
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato
In deroga al divieto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale da uno stabilimento di materiale germinale registrato o riconosciuto situato in una zona soggetta a restrizioni II verso un'altra zona soggetta a restrizioni II o zone soggette a restrizioni I o III o verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, purché:
il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti e ottenuto da suini detenuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 5, nonché all'articolo 16;
i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti di materiale germinale in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni II che non soddisfano le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15 e 16 e da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale.
Articolo 33
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato
In deroga al divieto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale da uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale situato in una zona soggetta a restrizioni III verso un'altra zona soggetta a restrizioni III o zone soggette a restrizioni I o II o verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, purché:
il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti e ottenuto da suini detenuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 5, nonché all'articolo 16;
i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale:
dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di raccolta del materiale germinale;
in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni II che non soddisfano le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15 e 16 e da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale;
tutti i suini detenuti nello stabilimento riconosciuto di materiale germinale siano stati sottoposti, con esito favorevole, a un esame di laboratorio per la peste suina africana almeno una volta all'anno.
Articolo 34
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona soggetta a restrizioni verso zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro
In deroga al divieto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale situato in una zona soggetta a restrizioni II verso zone soggette a restrizioni II o III nel territorio di un altro Stato membro interessato, purché:
il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti di materiale germinale alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché all'articolo 16;
i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale:
dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di raccolta del materiale germinale;
in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti da zone soggette a restrizioni II e III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale;
le partite di materiale germinale rispettino ogni altra garanzia adeguata in materia di sanità animale in base all'esito positivo di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione della peste suina africana:
richiesta dalle autorità competenti dello stabilimento di spedizione;
approvata dall'autorità competente dello Stato membro dello stabilimento di destinazione, prima della data del movimento delle partite di materiale germinale;
tutti i suini detenuti nello stabilimento riconosciuto di materiale germinale di spedizione siano sottoposti, con esito favorevole, a un esame di laboratorio per la peste suina africana almeno una volta all'anno.
L'autorità competente dello Stato membro interessato:
redige un elenco di stabilimenti riconosciuti di materiale germinale che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che sono autorizzati per i movimenti di partite di materiale germinale da una zona soggetta a restrizioni II in tale Stato membro interessato verso zone soggette a restrizioni II e III in un altro Stato membro interessato; tale elenco contiene le informazioni che l'autorità competente dello Stato membro interessato deve conservare in merito agli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di suini di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686;
mette l'elenco di cui alla lettera a) a disposizione del pubblico sul proprio sito web e lo mantiene aggiornato;
fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri il link al sito web di cui alla lettera b).
SEZIONE 9
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
Articolo 35
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento o smaltimento
L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1:
consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;
conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.
L'autorità competente può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1 sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché:
le partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III siano spostate all'interno dello stesso Stato membro unicamente ai fini di cui al paragrafo 1;
ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di sottoprodotti di origine animale; solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro, come concordato con l'autorità competente dello Stato membro interessato, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.
In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere di autorizzare i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo attraverso un impianto di raccolta temporanea riconosciuto conformemente all'articolo 24 paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, purché:
l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
i sottoprodotti di origine animale siano spostati solo verso un impianto riconosciuto di raccolta temporanea situato il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione nello stesso Stato membro interessato.
Articolo 36
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di letame ottenuto da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro
L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui ai paragrafi 1 e 2:
consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;
conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.
Solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro interessato, come concordato con l'autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.
Articolo 37
Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009
In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente a fini di ulteriore trattamento per ottenere mangimi trasformati, per la fabbricazione di alimenti trasformati per animali da compagnia e prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas o compost di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009 situato al di fuori della zona soggetta a restrizioni II all'interno dello stesso Stato membro, purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all'articolo 16;
i materiali di categoria 3 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II e macellati:
in una zona soggetta a restrizioni II:
al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II situata nello stesso Stato membro interessato conformemente all'articolo 24;
il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
le partite di materiali di categoria 3 siano spostate direttamente dal macello o da altri stabilimenti di operatori del settore alimentare designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, verso:
un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui all'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011;
un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera a), e lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011; oppure
un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di materiali di categoria 3 di cui al paragrafo 1:
consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;
conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.
L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1, lettera e), sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché:
i materiali di categoria 3:
siano stati ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II;
siano spostati unicamente all'interno dello stesso Stato membro per gli usi di cui al paragrafo 1;
ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di materiali di categoria 3 di cui al paragrafo 1.
Solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro interessato, come concordato con l'autorità competente di tale Stato membro, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.
Articolo 38
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiali di categoria 2 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni a fini di trattamento e smaltimento in un altro Stato membro
In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 2 diversi dal letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato di cui all'articolo 36 del presente regolamento, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III verso un impianto di trasformazione per la trasformazione con i metodi da 1 a 5 di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, o verso un impianto di incenerimento o coincenerimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro, purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale.
L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di materiali di categoria 2 di cui al paragrafo 1 del presente articolo diversi dal letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui all'articolo 36:
consente all'autorità competente dello Stato membro interessato di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e
conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.
Articolo 39
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni a fini di ulteriore trattamento o trasformazione in un altro Stato membro
In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente per la trasformazione di materiali di categoria 3 in mangimi trasformati, alimenti trasformati per animali da compagnia o prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di materiali di categoria 3 in biogas o compost di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro, purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all'articolo 16;
i materiali di categoria 3 di cui al paragrafo 1 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II e macellati:
in una zona soggetta a restrizioni II:
oppure
al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II situata nello stesso Stato membro interessato conformemente all'articolo 24;
il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
i sottoprodotti di origine animale siano spostati direttamente dal macello o da altri stabilimenti di operatori del settore alimentare designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, verso:
un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui agli allegati X e XIII del regolamento (UE) n. 142/2011;
un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.
L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 3:
consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e
conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.
Articolo 40
Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009
In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente per la fabbricazione di alimenti trasformati per animali da compagnia e prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di materiali di categoria 3 in biogas o compost di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009 situato al di fuori della zona soggetta a restrizioni III all'interno dello stesso Stato membro, purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all'articolo 16;
i materiali di categoria 3 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III e macellati conformemente all'articolo 29 o 30;
il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
le partite di materiali di categoria 3 siano spostate direttamente dal macello o da altri stabilimenti di operatori del settore alimentare designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, verso:
un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui agli allegati X e XIII del regolamento (UE) n. 142/2011;
un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto dall'autorità competente per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera a), e lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto dall'autorità competente per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.
L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di materiali di categoria 3 di cui al paragrafo 1:
consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;
conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.
L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1, lettera e), sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché:
i materiali di categoria 3 siano spostati unicamente all'interno dello stesso Stato membro per gli usi di cui al paragrafo 1;
ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di materiali di categoria 3 di cui al paragrafo 1.
Solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro interessato, come concordato con l'autorità competente di tale Stato membro, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.
SEZIONE 10
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
Articolo 41
Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato
In deroga ai divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano ottenuti da suini detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all'articolo 16;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1.
In deroga ai divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, se non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli:
nel caso delle sole carni fresche, siano marcate e spostate conformemente alle condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche ottenute da animali detenuti delle specie elencate da determinati stabilimenti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del medesimo regolamento;
oppure
siano stati marcati a norma dell'articolo 47; e
siano destinati unicamente ai movimenti all'interno dello stesso Stato membro interessato.
Articolo 42
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi
In deroga ai divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi, purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati ottenuti da suini detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui:
all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3; e
all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), tranne quando i suini detenuti sono spostati verso stabilimenti conformemente all'articolo 24; e
all'articolo 16;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1.
Articolo 43
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro
In deroga ai divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati ottenuti da suini:
detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui:
macellati:
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1; e
nel caso delle sole carni fresche, siano marcate e spostate conformemente alle condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche ottenute da animali detenuti delle specie elencate da determinati stabilimenti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del medesimo regolamento;
oppure
siano stati marcati a norma dell'articolo 47; e
siano destinati unicamente ai movimenti all'interno dello stesso Stato membro interessato.
CAPO IV
MISURE SPECIALI DI RIDUZIONE DEI RISCHI RIGUARDANTI LA PESTE SUINA AFRICANA PER LE AZIENDE ALIMENTARI NEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI
Articolo 44
Designazione speciale di macelli e laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina
L'autorità competente dello Stato membro interessato, a seguito di una domanda presentata da un operatore del settore alimentare, designa stabilimenti per:
la macellazione immediata di suini detenuti provenienti dalle zone soggette a restrizioni II e III:
all'interno di tali zone soggette a restrizioni II e III, come previsto agli articoli 24 e 30;
al di fuori di tali zone soggette a restrizioni II e III, come previsto agli articoli 24 e 29;
il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III di cui agli articoli 41, 42 e 43;
la preparazione di carni di selvaggina di cui all'allegato I, parte 1, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004 e la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne di suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III come previsto agli articoli 51 e 52 del presente regolamento;
la preparazione di carni di selvaggina di cui all'allegato I, parte 1, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004 e la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne di suini selvatici, se tali stabilimenti sono situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III come previsto agli articoli 51 e 52 del presente regolamento.
L'autorità competente può decidere che la designazione di cui al paragrafo 1 non è richiesta per gli stabilimenti che trasformano, sezionano e immagazzinano carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III e da suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III, e per gli stabilimenti di cui al paragrafo 1, lettera d), purché:
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina siano marcati con un bollo sanitario speciale o, se del caso, con un marchio di identificazione di cui all'articolo 47 in tali stabilimenti;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano destinati unicamente allo stesso Stato membro interessato;
i sottoprodotti di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano trattati o smaltiti unicamente all'interno dello stesso Stato membro conformemente all'articolo 35.
L'autorità competente dello Stato membro interessato:
fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri un link al sito web dell'autorità competente contenente un elenco degli stabilimenti designati e delle loro attività di cui al paragrafo 1;
mantiene aggiornato l'elenco di cui alla lettera a).
Articolo 45
Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per la macellazione immediata di suini detenuti in zone soggette a restrizioni II o III
L'autorità competente dello Stato membro interessato designa stabilimenti per la macellazione immediata di suini detenuti in zone soggette a restrizioni II o III solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
la macellazione di suini detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni II e III e di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III che sono oggetto di movimenti autorizzati a norma degli articoli 24, 29 e 30 e la produzione e lo stoccaggio dei relativi prodotti sono effettuati separatamente dalla macellazione di suini detenuti in zone soggette a restrizioni I, II o III e dalla produzione e dallo stoccaggio dei relativi prodotti che non soddisfano le pertinenti condizioni che seguono:
le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15, 16 e 17; e
le condizioni specifiche di cui agli articoli 24, 29 e 30;
l'operatore dello stabilimento dispone di procedure o istruzioni documentate approvate dall'autorità competente dello Stato membro interessato per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a).
Articolo 46
Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III
L'autorità competente dello Stato membro interessato designa stabilimenti per il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio delle carni fresche e dei prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti al di fuori di zone soggette a restrizioni II e III e da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III sono effettuati separatamente dalle carni fresche e dai prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III che non soddisfano le pertinenti condizioni che seguono:
le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15, 16 e 17; e
le condizioni specifiche di cui agli articoli 41, 42 e 43;
l'operatore dello stabilimento dispone di procedure o istruzioni documentate approvate dall'autorità competente dello Stato membro interessato per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a).
Articolo 47
Bolli sanitari speciali o marchi di identificazione
L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i seguenti prodotti di origine animale siano marcati conformemente al paragrafo 2:
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III come previsto all'articolo 43, lettera d), punto ii);
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II, se non sono soddisfatte le condizioni specifiche per l'autorizzazione dei movimenti di tali partite al di fuori della zona soggetta a restrizioni II di cui all'articolo 41, paragrafo 1, come previsto all'articolo 24, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b), punto ii);
le carni fresche e i prodotti a base di carne di suini selvatici spostati all'interno di una zona soggetta a restrizioni I o al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni dallo stabilimento designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, come previsto all'articolo 52, paragrafo 1, lettera c), punto iii), primo trattino.
L'autorità competente dello Stato membro interessato e, se del caso, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché:
un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 con due linee diagonali parallele supplementari sia applicato ai prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e destinati a essere spostati solo all'interno dello stesso Stato membro interessato;
dopo la marcatura dei prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, le informazioni richieste per un bollo sanitario o, se del caso, per un marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 continuano a figurare in caratteri perfettamente leggibili.
CAPO V
MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE APPLICABILI AI SUINI SELVATICI NEGLI STATI MEMBRI
Articolo 48
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini selvatici da parte degli operatori
Le autorità competenti di tutti gli Stati membri vietano i movimenti di partite di suini selvatici da parte degli operatori di cui all'articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688:
all'interno dell'intero territorio dello Stato membro;
dall'intero territorio dello Stato membro verso:
altri Stati membri; e
paesi terzi.
Articolo 49
Divieti specifici in relazione ai movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano
Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano:
per uso domestico privato;
da parte di cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 50
Divieti generali in relazione ai movimenti di partite di prodotti ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, che si ritiene possano presentare un rischio di diffusione della peste suina africana
L'autorità competente dello Stato membro interessato può vietare all'interno del territorio dello stesso Stato membro i movimenti di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, se l'autorità competente ritiene che esista un rischio di diffusione della peste suina africana a tali suini selvatici o ai relativi prodotti, a partire dagli stessi o tramite gli stessi.
Articolo 51
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di partite di prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici
In deroga al divieto di cui all'articolo 49, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II o III e da tali zone soggette a restrizioni di partite di prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni I, II o III verso:
altre zone soggette a restrizioni I, II o III situate nello stesso Stato membro interessato;
aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro interessato; e
altri Stati membri e paesi terzi.
L'autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni I, II o III di cui al paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
sono stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana per ciascun suino selvatico utilizzato per la produzione e la trasformazione di prodotti a base di carne nelle zone soggette a restrizioni I, II e III;
l'autorità competente ha ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del trattamento di cui alla lettera c), punto ii);
i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici:
sono stati prodotti, trasformati e immagazzinati in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1; e
sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina africana.
Articolo 52
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da una zona soggetta a restrizioni I di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano
In deroga ai divieti di cui all'articolo 49, paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all'interno di una zona soggetta a restrizioni I e da tale zona soggetta a restrizioni di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro, purché:
siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana per ogni suino selvatico prima del movimento della partita di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da tale suino selvatico;
l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del movimento della partita;
le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati all'interno di una zona soggetta a restrizioni I o al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro:
per uso domestico privato; oppure
da parte di cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure
dallo stabilimento designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, in cui le carni fresche e i prodotti a base di carne sono stati marcati:
In deroga ai divieti di cui all'articolo 49, paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano all'interno delle zone soggette a restrizioni II e III dello stesso Stato membro, purché:
siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana per ogni suino selvatico prima del movimento della partita di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da tale suino selvatico o del corpo di tale suino selvatico destinati al consumo umano;
l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del movimento della partita;
le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati all'interno delle zone soggette a restrizioni II e III all'interno dello stesso Stato membro:
per uso domestico privato;
oppure
conformemente alle condizioni specifiche di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687, verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.
L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che i test di identificazione dell'agente patogeno di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), non siano richiesti in una zona soggetta a restrizioni I, II o III, purché:
l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato, sulla base di una sorveglianza adeguata e continua, la situazione epidemiologica specifica della peste suina africana e i relativi rischi nella particolare zona soggetta a restrizioni o nella parte di tale zona soggetta a restrizioni e tale valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
la valutazione di cui alla lettera a) sia riesaminata periodicamente:
tenendo conto di eventuali sviluppi della situazione epidemiologica specifica della peste suina africana nella particolare zona soggetta a restrizioni; e
il rischio di diffusione della peste suina africana sia considerato trascurabile dall'autorità competente dello Stato membro interessato;
la partita di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati solo:
all'interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro interessato il più vicino possibile al luogo in cui il suino selvatico è stato cacciato; e
per uso domestico privato.
Articolo 53
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per le partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano per i movimenti da zone soggette a restrizioni I, II e III
Gli operatori spostano partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano da zone soggette a restrizioni I, II e III solo:
nei casi contemplati agli articoli 51 e 52; e
se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/429 che contiene:
le informazioni richieste a norma dell'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e le informazioni di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
Tuttavia, in caso di movimenti di tali partite all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non debba essere rilasciato un certificato sanitario come previsto all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/429.
Articolo 54
Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici
In deroga ai divieti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III e verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro, purché:
i sottoprodotti di origine animale siano raccolti, trasportati e smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009;
per i movimenti al di fuori di zone soggette a restrizioni I, II e III, i mezzi di trasporto siano individualmente equipaggiati con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale; l'operatore di trasporto consente all'autorità competente di controllare il movimento in tempo reale dei mezzi di trasporto e conserva la documentazione elettronica del movimento per un periodo di almeno due mesi dal movimento della partita.
Articolo 55
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro interessato
Gli operatori spostano partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno dello stesso Stato membro interessato nel caso di cui all'articolo 54, paragrafo 2, unicamente se tali partite sono accompagnate da:
un documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e
un certificato sanitario di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Tuttavia l'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario come previsto all'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Articolo 56
Piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione
Tutti gli Stati membri istituiscono piani d'azione nazionali riguardanti le popolazioni di suini selvatici sul loro territorio al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione (piani d'azione nazionali) entro un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di garantire:
un elevato livello di sensibilizzazione e preparazione alle malattie per quanto riguarda i rischi associati alla diffusione della peste suina africana attraverso i suini selvatici;
la prevenzione, il contenimento, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana;
azioni coordinate riguardanti i suini selvatici per tenere conto dei rischi posti da tali animali in relazione alla diffusione della peste suina africana.
CAPO VI
OBBLIGHI SPECIALI DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE NEGLI STATI MEMBRI
Articolo 57
Obblighi speciali di informazione degli Stati membri interessati
A tal fine, gli Stati membri interessati organizzano e conducono periodicamente campagne di sensibilizzazione del pubblico volte a promuovere e diffondere informazioni sulle misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento.
Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, in merito a quanto segue:
i cambiamenti della situazione epidemiologica per quanto riguarda la peste suina africana nel loro territorio;
i risultati della sorveglianza della peste suina africana nei suini detenuti e selvatici effettuata nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle aree al di fuori di tali zone soggette a restrizioni;
i risultati della sorveglianza della peste suina africana nei suini detenuti e selvatici effettuata nelle aree elencate all'allegato II;
le altre misure e iniziative adottate per prevenire, controllare ed eradicare la peste suina africana.
Articolo 58
Obblighi speciali di formazione degli Stati membri interessati
Gli Stati membri interessati organizzano e svolgono, periodicamente o a intervalli adeguati, corsi di formazione specifici sui rischi della peste suina africana e sulle possibili misure di prevenzione, controllo ed eradicazione almeno per i seguenti gruppi destinatari:
veterinari;
allevatori che detengono suini e altri operatori e trasportatori pertinenti;
cacciatori.
Articolo 59
Obblighi speciali di informazione di tutti gli Stati membri
Tutti gli Stati membri provvedono affinché:
sui principali assi delle infrastrutture terrestri, quali le strade di comunicazione internazionali e le ferrovie, e sulle reti di trasporto terrestre a esse collegate siano portate all'attenzione dei viaggiatori informazioni adeguate sui rischi di trasmissione della peste suina africana e sulle misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento:
in maniera chiara e visibile;
presentandole in maniera facilmente comprensibile per i viaggiatori provenienti da, o diretti verso:
siano adottate le misure necessarie per sensibilizzare le parti interessate attive nel settore dei suini detenuti, compresi gli stabilimenti di piccole dimensioni, in merito ai rischi di introduzione e diffusione del virus della peste suina africana e per fornire loro le informazioni più adeguate sulle misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III di cui all'allegato III, in particolare per quanto riguarda le misure da applicare nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, con i mezzi più idonei a portare tali informazioni alla loro attenzione.
Tutti gli Stati membri sensibilizzano in merito alla peste suina africana:
i cittadini, come previsto all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/429;
veterinari, allevatori, altri operatori pertinenti, trasportatori e cacciatori.
Tutti gli Stati membri forniscono ai cittadini e ai professionisti di cui al paragrafo 2 le informazioni più adeguate sulle misure di mitigazione del rischio e sulle misure di biosicurezza rafforzate di cui:
all'allegato III;
agli orientamenti dell'Unione sulla peste suina africana concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
ai dati scientifici disponibili forniti dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare;
al codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 60
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è abrogato a decorrere dal 21 aprile 2023.
Articolo 61
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 21 aprile 2023 al 20 aprile 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III
Parte I
1. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:
Bundesland Brandenburg:
Bundesland Sachsen:
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
2. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:
3. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:
4. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:
5. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:
6. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:
7. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:
8. Cechia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Cechia:
9. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:
10. Croazia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Croazia:
11. Svezia
La seguente zona soggetta a restrizioni I in Svezia:
PARTE II
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:
3. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:
10. Cechia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Cechia:
11. Croazia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Croazia:
12. Svezia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Svezia:
Parte III
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:
2. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:
3. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:
4. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:
5. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:
6. Romania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:
7. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:
8. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Grecia:
9. Croazia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Croazia:
ALLEGATO II
AREE ISTITUITE A LIVELLO DELL’UNIONE COME ZONE INFETTE O ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI, COMPRENDENTI ZONE DI PROTEZIONE E ZONE DI SORVEGLIANZA
(di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 2)
Parte A – Aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia
Stato membro: Croazia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione |
HR-ASF-2023-00885 |
a) Zadarska županija — grad Zadar, osim otoka — grad Nin — općina Privlaka — općina Vrsi — općina Ražanac — općina Posedarje — općina Poličnik — općina Zemunik Donji — općina Bibinje — općina Sukošan — općina Galovac — općina Škabrnja — grad Benkovac — — naselje Donje Biljane — naselje Donji Kašić — naselje Islam Grčki — naselje Nadin — naselje Smilčić — općina Novigrad — — naselje Paljuv — općina Sveti Filip i Jakov — — naselje Donje Raštane — naselje Gornje Raštane — naselje Sveti Petar na Moru |
27.1.2024 |
Stato membro: Italia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione |
IT-ASF-2023-00816 |
nella provincia di Pavia, i comuni seguenti: — Mezzanino — Linarolo — Valle Salimbene — Borgo San Diro — Gambolò — Vigevano — Cassolnovo — Travacò Siccomario — Pavia — Torre d’Isola — Bereguardo — San Genesio ed Uniti — Zeccone — Borgarello — Casorate Primo — Giussago — Certosa di Pavia — Vellezzo Bellini — Rognano — Battuda — Marcignago — Trivolzio — Trovo nella provincia di Milano, i comuni seguenti: — Motta Visconti — Besate — Morimondo — Ozzero — Abbiategrasso — Vernate — Rosate — Calvignasco — Bubbiano — Gudo Visconti — Casarile — Vermezzo con Zelo — Albairate |
13.1.2024 |
Parte B – Aree istituite come zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia
ALLEGATO III
MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE PER GLI STABILIMENTI DI SUINI DETENUTI SITUATI NELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III
[di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i)]
1. Le seguenti misure di biosicurezza rafforzate di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i), si attuano negli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati in caso di movimenti, autorizzati dall'autorità competente a norma del presente regolamento, di partite di:
suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone come previsto agli articoli da 22 a 25 e agli articoli 28 e 29;
materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona come previsto agli articoli 32, 33 e 34;
sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona come previsto agli articoli 37 e 39;
carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone come previsto agli articoli 41, 42 e 43.
2. Gli operatori degli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati provvedono affinché, in caso di movimenti autorizzati di cui al paragrafo 1, all'interno e al di fuori di tali zone, negli stabilimenti di suini detenuti siano attuate le seguenti misure di biosicurezza rafforzate:
assenza di contatto, diretto o indiretto, tra i suini detenuti nello stabilimento e almeno:
altri suini detenuti provenienti da altri stabilimenti, ad eccezione dei suini detenuti che possono essere spostati nello stabilimento da un operatore e, se richiesto dal presente regolamento, il cui movimento è autorizzato dall'autorità competente;
i suini selvatici;
misure igieniche adeguate, come il cambio di abiti e calzature all'ingresso e all'uscita dai locali in cui sono detenuti i suini;
lavaggio e disinfezione delle mani e disinfezione delle calzature all'ingresso dei locali in cui sono detenuti i suini;
assenza di qualsiasi contatto con suini detenuti per un periodo di almeno 48 ore dopo la fine di qualsiasi attività di caccia relativa a suini selvatici o qualsiasi altro contatto con suini selvatici;
divieto di ingresso nello stabilimento, compresi i locali e gli edifici, in cui sono detenuti i suini per persone o mezzi di trasporto non autorizzati;
adeguata tenuta di registri con l'indicazione delle persone e dei mezzi di trasporto che accedono allo stabilimento in cui sono detenuti i suini;
i locali e gli edifici degli stabilimenti in cui sono detenuti i suini devono:
essere costruiti in modo tale che nessun altro animale che possa trasmettere il virus della peste suina africana possa entrare nei locali e negli edifici o entrare in contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera. In particolare, la struttura e gli edifici dello stabilimento devono garantire che i suini detenuti non abbiano alcun contatto con suini selvatici;
consentire il lavaggio e la disinfezione delle mani;
se del caso, consentire la pulizia e la disinfezione dei locali e degli edifici, ad eccezione dei terreni in prossimità degli edifici dello stabilimento in cui i suini sono tenuti all'aperto per i quali tale pulizia e disinfezione non sarebbe possibile;
disporre di strutture adeguate per il cambio delle calzature e degli abiti all'ingresso dei locali e degli edifici in cui sono detenuti i suini;
disporre di un'adeguata protezione da insetti e zecche, se richiesto dall'autorità competente dello Stato membro interessato, sulla base di una valutazione dei rischi adeguata alla specifica situazione epidemiologica della peste suina africana in tale Stato membro;
recinzione a prova di bestiame almeno dei locali in cui sono detenuti i suini e degli edifici in cui sono tenuti mangimi e lettiere, al fine di garantire che i suini detenuti e i loro mangimi e lettiere non abbiano alcun contatto con persone non autorizzate e, se del caso, con altri suini;
predisposizione di un piano di biosicurezza approvato dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che tenga conto del profilo dello stabilimento e della legislazione nazionale; se del caso, tale piano di biosicurezza deve comprendere almeno:
l'istituzione di zone «pulite» e «sporche» per il personale in funzione della tipologia di stabilimento, quali spogliatoi, docce, mensa ecc.;
la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche per l'ingresso di nuovi suini detenuti nello stabilimento;
le procedure per la pulizia e la disinfezione delle strutture, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e per l'igiene del personale;
norme per quanto riguarda l'alimentazione del personale in loco e un divieto per il personale di detenere suini, se del caso e ove applicabile, sulla base della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;
un programma specifico e periodico di sensibilizzazione del personale dello stabilimento;
la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche destinate a garantire un'adeguata separazione tra le diverse unità epidemiologiche e ad evitare che i suini entrino in contatto, direttamente o indirettamente, con sottoprodotti di origine animale e altre unità dello stabilimento;
le procedure e le istruzioni per l'applicazione delle prescrizioni in materia di biosicurezza durante la costruzione o la riparazione dei locali o degli edifici;
audit interni o un'autovalutazione per verificare l'applicazione delle misure di biosicurezza;
valutazione dei rischi specifici di biosicurezza e procedure per l'applicazione delle pertinenti misure di riduzione dei rischi relative agli stabilimenti in cui i suini sono detenuti temporaneamente o permanentemente all'aperto.
ALLEGATO IV
REQUISITI MINIMI DEI PIANI D'AZIONE NAZIONALI PER I SUINI SELVATICI AL FINE DI EVITARE LA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA NELL'UNIONE
(di cui all'articolo 56)
I piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione comprendono almeno gli elementi seguenti:
gli obiettivi strategici e le priorità del piano d'azione nazionale;
l'ambito di applicazione del piano, compreso il territorio cui si applica il piano d'azione nazionale;
una descrizione dei dati scientifici che guidano le misure stabilite nel piano d'azione nazionale, se del caso, o un riferimento agli orientamenti dell'Unione sulla peste suina africana concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi ( 5 );
una descrizione dei ruoli e delle funzioni delle istituzioni e delle parti interessate pertinenti;
stime dell'entità della popolazione di suini selvatici nello Stato membro o nelle sue regioni e descrizione del metodo di stima;
una descrizione della gestione della caccia all'interno dello Stato membro, compresa una panoramica dei terreni di caccia, delle associazioni venatorie, delle stagioni venatorie, dei metodi e degli strumenti di caccia specifici;
una descrizione degli obiettivi qualitativi e/o quantitativi annuali, intermedi e a lungo termine e dei mezzi per un controllo adeguato e, se necessario, una riduzione della popolazione di suini selvatici, compresi gli obiettivi relativi ai limiti di carniere annuali, se del caso;
una descrizione delle prescrizioni nazionali in materia di biosicurezza relative alla caccia di suini selvatici, oppure i link per consultarle;
una descrizione delle pertinenti misure di biosicurezza dell'Unione o nazionali per gli stabilimenti di suini detenuti al fine di proteggere tali animali dai suini selvatici, nonché i link per consultarle;
modalità di attuazione, compreso un calendario per le diverse misure;
una strategia di comunicazione per i cacciatori, una descrizione delle campagne mirate di sensibilizzazione e formazione sulla peste suina africana e i relativi link di tali campagne per i cacciatori al fine di prevenire l'introduzione e la diffusione di tale malattia da parte dei cacciatori;
programmi congiunti di cooperazione tra i settori agricolo e ambientale che garantiscano una gestione sostenibile della caccia, l'attuazione di un divieto di foraggiamento e l'attuazione di pratiche agricole volte a facilitare la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana, se del caso;
una descrizione della cooperazione transfrontaliera con altri Stati membri e paesi terzi, se del caso, in relazione alla gestione dei suini selvatici;
una descrizione della sorveglianza continua obbligatoria mediante test su suini selvatici morti con test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana in tutto il territorio dello Stato membro;
una valutazione dei possibili effetti negativi significativi delle attività venatorie sulle specie e sugli habitat protetti ai sensi delle pertinenti norme ambientali dell'Unione, comprese le esigenze di protezione della natura, di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, e la descrizione delle misure di prevenzione e mitigazione volte a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente, ove necessario.
( 1 ) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).
( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 5).
( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).
( 5 ) https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_en