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Document C:2023:274:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 274, 3 agosto 2023


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ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 274

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
3 agosto 2023


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 274/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10643 — ORACLE / CERNER) ( 1 )

1

2023/C 274/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11118 — MACQUARIE / PMV / KEVLINX) ( 1 )

2

2023/C 274/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11135 — PORR / RIGIPS / SAUBERMACHER / JV ) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 274/04

Tassi di cambio dell'euro — 2 agosto 2023

4

2023/C 274/05

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 )  ( 1 )

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2023/C 274/06

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Corte di giustizia dell’Unione europea

2023/C 274/07

Avviso di annullamento del concorso generale per titoli ed esami n. CJ 238/21 — Capo unità (AD 12) di lingua irlandese nel settore della traduzione giuridica

17

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2023/C 274/08

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni

18

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2023/C 274/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11049 – TRITON / CAVERION) ( 1 )

19

2023/C 274/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11145 – SCANIA/SENNDER/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

2023/C 274/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11065 – SAMSKIP / DUISPORT / TX LOGISTIK / ZIEL TERMINAL) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23

2023/C 274/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11203 — PAI PARTNERS / ECF) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

25

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 274/13

Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

27


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 274/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10643 — ORACLE / CERNER)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 274/01)

Il 1o giugno 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10643. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


3.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 274/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.11118 — MACQUARIE / PMV / KEVLINX)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 274/02)

Il 18 luglio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11118. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


3.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 274/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.11135 — PORR / RIGIPS / SAUBERMACHER / JV )

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 274/03)

Il 20 luglio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11135. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 274/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

2 agosto 2023

(2023/C 274/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0985

JPY

yen giapponesi

156,88

DKK

corone danesi

7,4518

GBP

sterline inglesi

0,86038

SEK

corone svedesi

11,6810

CHF

franchi svizzeri

0,9642

ISK

corone islandesi

144,70

NOK

corone norvegesi

11,1615

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,929

HUF

fiorini ungheresi

386,88

PLN

zloty polacchi

4,4475

RON

leu rumeni

4,9341

TRY

lire turche

29,6214

AUD

dollari australiani

1,6691

CAD

dollari canadesi

1,4621

HKD

dollari di Hong Kong

8,5679

NZD

dollari neozelandesi

1,7961

SGD

dollari di Singapore

1,4693

KRW

won sudcoreani

1 422,77

ZAR

rand sudafricani

20,1579

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8829

IDR

rupia indonesiana

16 675,85

MYR

ringgit malese

4,9916

PHP

peso filippino

60,603

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,651

BRL

real brasiliano

5,2561

MXN

peso messicano

18,5252

INR

rupia indiana

90,6750


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


3.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 274/5


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) )

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 274/05)

Decisione di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivazioni della decisione

C(2023) 5044

1 August 2023

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS: -

Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Emil-von-Behring-Str.76., 35041 Marburg, Germania

REACH/23/12/0

Nell’isolamento delle proteine provenienti da colture di cellule ricombinanti per la produzione di kit di IVD (estrazione di proteine da cellule)

4 gennaio 2030

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

REACH/23/12/1

Nella formulazione dei reagenti per kit di IVD

4 gennaio 2033

REACH/23/12/2

Nella formulazione di soluzioni di lavaggio per IVD

4 gennaio 2033

REACH/23/12/3

Nei reagenti per kit di IVD in sistemi di analisi diagnostica

4 gennaio 2033

REACH/23/12/4

Nelle soluzioni di lavaggio per IVD in sistemi di analisi diagnostica

4 gennaio 2033


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

3.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 274/6


Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2023/C 274/06)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento periodico sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

GRECIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1 .

1.    Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme per i cittadini di paesi terzi istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, come modificato

Άδεια διαμονής (ομογενών εξ Αλβανίας και των μελών των οικογενειών τους)

[Permesso di soggiorno rilasciato a cittadini albanesi di origine ellenica e loro familiari (figli minori, coniugi e figli minori nati da precedenti matrimoni, a condizione che il coniuge abbia la responsabilità genitoriale nei confronti degli stessi, indipendentemente dalla cittadinanza). Valido fino a dieci (10) anni].

Άδεια διαμονής (ομογενών εκ Τουρκίας και των μελών των οικογενειών τους)

[Permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini turchi di origine ellenica e loro familiari (figli minori, coniugi e figli minori nati da precedenti matrimoni, a condizione che il coniuge abbia la responsabilità genitoriale nei confronti degli stessi, indipendentemente dalla cittadinanza). Valido fino a dieci (10) anni].

NB:

dal 6 novembre 2020 tutti i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi sono conformi al modello istituito dal regolamento (UE) 2017/1954. I permessi di soggiorno rilasciati secondo il vecchio modello rimangono validi fino alla data di scadenza.

2.    Qualsiasi altro documento rilasciato a cittadini di paesi terzi avente valore equivalente a un permesso di soggiorno

Δελτίο Διαμονής Μέλους Οικογένειας Πολίτη της Ένωσης

(Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione — rilasciata a cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino greco o di un cittadino dell'Unione europea e a genitori di minori)

Διαμονής Μόνιμης Διαμονής Μέλους Οικογένειας Πολίτη της Ένωσης

(Permesso di soggiorno permanente di familiare di un cittadino dell'Unione — rilasciato a cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino greco o di un cittadino dell'Unione europea e a genitori di minori)

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (βιβλιάριο χρώματος λευκού)

(Permesso di soggiorno per stranieri (libretto di colore bianco) — rilasciato ai beneficiari di protezione internazionale-rifugiati, con validità massima di cinque anni)

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (εξ Αλβανίας) (χρώμα ροζ)

[Carta d'identità speciale per stranieri di origine ellenica (rosa) — rilasciata ai cittadini albanesi di origine ellenica e ai loro familiari (figli minori, coniugi e figli minori nati da precedenti matrimoni, a condizione che il coniuge abbia la responsabilità genitoriale nei confronti degli stessi, indipendentemente dalla cittadinanza. Durata di validità: indeterminata].

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (εκ Τουρκίας) (χρώμα ροζ)

[Carta d'identità speciale per stranieri di origine ellenica (rosa) — rilasciata ai cittadini turchi di origine ellenica e ai loro familiari (figli minori, coniugi e figli minori nati da precedenti matrimoni, a condizione che il coniuge abbia la responsabilità genitoriale nei confronti degli stessi, indipendentemente dalla cittadinanza. Durata di validità: indeterminata].

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (από χώρες της τ. ΕΣΣΔ και τα τέκνα τους) (χρώμα ροζ)

[Carta d'identità speciale per stranieri di origine ellenica (rosa) — rilasciata agli stranieri di origine ellenica provenienti dall'ex URSS e ai loro figli minori. Durata di validità: indeterminata].

Ειδικές Ταυτότητες της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών

(Carte d'identità speciali rilasciate dal Servizio del protocollo del ministero degli Affari esteri)

Modello «D» (personale diplomatico) (rosso)

Questo documento è rilasciato al capo e ai membri di ciascuna rappresentanza diplomatica e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni) titolari di passaporti diplomatici.

Modello «A» (Personale amministrativo e tecnico) (arancione).

Questo documento è rilasciato ai membri del personale delle rappresentanze diplomatiche e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni) titolari di passaporti di servizio.

Modello «S» (Personale di servizio) (verde)

Questo documento è rilasciato ai membri del personale di servizio delle rappresentanze diplomatiche e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni).

Modello «CC» (Funzionario consolare) (blu)

Questo documento è rilasciato ai membri del personale delle rappresentanze consolari di prima categoria e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni).

Modello «CE» (Impiegato consolare) (azzurro)

Questo documento è rilasciato ai membri del personale amministrativo delle rappresentanze consolari e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni).

Modello «CH» (Funzionario consolare onorario) (grigio)

Questo documento è rilasciato ai consoli onorari.

Modello «IO» (Organizzazione internazionale) (viola scuro)

Questo documento è rilasciato ai membri del personale delle organizzazioni internazionali e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni) che godono dello statuto diplomatico.

Modello «IO» (Organizzazione internazionale) (viola chiaro)

Questo documento è rilasciato ai membri del personale amministrativo delle organizzazioni internazionali e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni)

3.    Documenti provvisori/temporanei per i beneficiari dell’accordo di recesso

Βεβαίωση (κατάθεσης δικαιολογητικών).

[Certificato di presentazione dei documenti giustificativi — Questo certificato è rilasciato ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari, anch'essi cittadini del Regno Unito, che sono beneficiari dell'accordo di recesso, in virtù dell'articolo 4 della decisione ministeriale congiunta n. 4000/1/113-α/14-10-2020 (legislazione greca). Il certificato è rilasciato dopo l'approvazione della domanda presentata dall'interessato e attesta la presentazione della documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, dell'accordo di recesso. È utilizzato nel periodo in cui il beneficiario dell'accordo di recesso è in attesa della stampa e del rilascio del permesso di soggiorno ed è conservato dall'autorità competente al momento della consegna e del ricevimento di tale permesso].

Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής της υπ'αριθ. 4000/1/113-α' Κ.Υ.Α. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑ-158).

[(Certificato speciale di soggiorno legale in conformità della decisione ministeriale congiunta n. 4000/1/113-α). Questo certificato è rilasciato ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari, anch'essi cittadini del Regno Unito, la cui domanda di rilascio del permesso di soggiorno a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, dell'accordo di recesso è stata respinta e che hanno proposto ricorso contro tale decisione. I titolari del certificato dimostrano di godere dei diritti dei cittadini di cui alla parte seconda dell'accordo di recesso fino alla pronuncia di una sentenza definitiva contraria al rigetto di tale domanda. Il certificato ha validità di un anno ed è conservato dall'autorità competente dopo l'esame del ricorso e la pronuncia della sentenza definitiva sul medesimo.]

4.    Permesso di soggiorno di protezione temporanea per i beneficiari di protezione temporanea

Άδεια Παραμονής «Προσωρινή Προστασία»/ «Temporary Protection».

(Permesso di soggiorno temporaneo rilasciato ai beneficiari di protezione temporanea sulla base del quadro legislativo di attuazione della direttiva sulla protezione temporanea e della decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, conformemente all'articolo 32 (segnatamente direttiva 2001/55/CE del Consiglio, decreto presidenziale 80/2006 (G.G. A' 82), codice dell'accoglienza, della protezione internazionale e della protezione temporanea. Legge n. 4939/2022 (G.G. A' 111) e decisioni ministeriali n. 31035/4 marzo 2022 e n. 172172/28 marzo 2022). Tale permesso è rilasciato alle seguenti categorie di persone:

a)

i cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

b)

gli apolidi o i cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 in qualità di beneficiari di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente, e

c)

i familiari delle persone di cui alle suddette categorie. Inoltre, in virtù della decisione, si considerano facenti parte di una famiglia, purché la famiglia fosse già costituita e soggiornasse in Ucraina prima del 24 febbraio 2022:

a)

il coniuge di una persona di cui alle lettere a) o b) o la persona con cui quest'ultima convive in unione libera nel quadro di una relazione stabile debitamente dimostrata;

b)

i figli minorenni non coniugati di una persona di cui alle lettere a) o b) o i figli del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi;

c)

altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio e che erano totalmente o principalmente a carico di una persona di cui alle lettere a) o b) in tale periodo.

Sulla base della decisione ministeriale n. 81645/8 febbraio 2023, riguardante la proroga della validità dello status di protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall'Ucraina, la validità dei permessi di soggiorno di protezione temporanea che scadono da qui al 4 marzo 2023 è automaticamente prorogata per un ulteriore periodo di sei (6) mesi, vale a dire fino al 4 settembre 2023. Se durante il periodo sopramenzionato la Commissione europea non decide di porre fine alla protezione temporanea come status di soggiorno, la validità dei permessi di soggiorno di protezione temporanea sarà automaticamente prorogata per un ulteriore periodo di sei (6) mesi, vale a dire fino al 4 marzo 2024.

CROAZIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1 .

1.    Permessi di soggiorno («dozvola boravka») rilasciati secondo il modello uniforme:

Vrsta boravka se unosi u obrazac dozvole boravka (con indicazione del tipo di permesso di soggiorno sulla carta):

stalni boravak

Traduzione in inglese (PERMANENT RESIDENCE)-

NB:

si riferisce al permesso di soggiorno permanente nazionale

dugotrajno boravište

Traduzione in inglese (LONG TERM RESIDENCE)

Annotazioni obbligatorie nella lingua del paese nel campo «tipo di permesso»:

«osoba s dugotrajnim boravištem-EU/long term resident- EU»

(rilasciato conformemente alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo)

«međunarodnu zaštitu odobrila Republika Hrvatska (datum)»

Traduzione in inglese:«international protection granted by the Republic of Croatia (data)»

(rilasciato conformemente alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE)

«OSOBA S DUGOTRAJNIM BORAVIŠTEM-EU/LONG TERM RESIDENT-EU», e, nel campo delle annotazioni («napomene»): «bivši nositelj EU plave karte/rad bez dozvole za boravak i rad»

(rilasciato conformemente alla direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati)

privremeni boravak (SOGGIORNO TEMPORANEO)

Annotazioni obbligatorie nella lingua del paese nel campo «tipo di permesso»:

«EU plava karta» e, nel campo delle annotazioni («napomene»), «rad izvan godišnje kvote»

Traduzione in inglese: «EU Blue card» e, nel campo delle annotazioni («napomene»), «work outside annual quota»

(direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati)

«ICT-privremeni boravak», «mobile ICT — privremeni boravak»

Traduzione in inglese «ICT-temporary residence»; «mobile ICT-temporary residence»

(rilasciato conformemente alla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari)

«privremeni boravak» e, nel campo delle annotazioni («napomene»), «sezonski rad»

Traduzione in inglese: «temporary residence» e, nel campo delle annotazioni, «seasonal work»

(rilasciato conformemente alla direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali)

«privremeni boravak» e, nel campo delle annotazioni («napomene»), «učenik», «student», «istraživač», «istraživač-mobilnost», «član obitelji istraživača — mobilnost», «volonter», «pripravnik»

Traduzione in inglese: «temporary residence» e, nel campo delle annotazioni, «pupil», «student», «researcher», «researcher-mobility», «family member of researcher-mobility», «voluntary service», «trainee»

(rilasciato a norma della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari)

«azil» e «supsidijarna zaštita» e, nel campo delle annotazioni («napomene»), «rad bez dozvole za boravak I rad»

Traduzione in inglese: «asylum» o «subsidiary protection» e, nel campo delle annotazioni, «work without work permit»

(direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta)

«privremeni boravak» e, nel campo delle annotazioni («napomene»), «član obitelji azilanta» oppure «član obitelji stranca pod suprsidijarnom zaštitom»

Traduzione in inglese: «temporary residence» e, nel campo delle annotazioni, «family members of an asylee» o «family member of a person granted subsidiary protection»

(rilasciato a norma della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare)

«privremeni boravak-član obitelji državljanina Republike Hrvatske»

Traduzione in inglese: «temporary-residence-family member of a Croatian national»

(regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi).

«privremeni boravak» e, nel campo delle annotazioni («napomene»), «rad bez dozvole za boravak I rad»

Traduzione in inglese: «temporary-residence» e, nel campo delle annotazioni, «work without work permit»

NB:

l'indicazione va inserita nel campo «Annotazioni» di tutti i permessi di soggiorno rilasciati come titoli di soggiorno che consentono l'impiego senza un permesso di soggiorno e di lavoro (permessi unici).

2.    Qualsiasi altro documento rilasciato a cittadini di paesi terzi avente valore equivalente a un permesso di soggiorno

BORAVIŠNA ISKAZNICA KOJA SE IZDAJE ČLANU OBITELJI DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-A (Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)

Sulla carta è indicato il tipo di permesso di soggiorno:

stalni boravak (soggiorno permanente),

privremeni boravak (soggiorno temporaneo).

3.    Documenti rilasciati ai beneficiari dell’accordo di recesso (dall’1 gennaio 2021)

Permesso di soggiorno (dozvola boravka) rilasciato secondo il modello uniforme

Annotazioni obbligatorie nella lingua del paese nel campo «tipo di permesso»:

«Čl. 50 UEU-a/Articolo 50 TUE» e, nel campo «ANNOTAZIONI»: «Čl. 18. st. 4.

Sporazuma/Articolo 18, paragrafo 4, dell'accordo»

per i lavoratori frontalieri: «Čl. 50. UEA-a-pogranični radnik/Articolo 50 TUE-Lavoratore frontaliero».

4.    Carte d’identità speciali rilasciate dal Protocollo diplomatico del Ministero degli Affari esteri ed europei

Tipo «A» - Personale diplomatico (rosso)

Rilasciato al capo e ai membri di ciascuna rappresentanza diplomatica e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni) che godono dello status diplomatico.

Tipo «B» – Personale dell'UE e delle organizzazioni internazionali (verde)

Rilasciata al personale dell'UE e delle organizzazioni internazionali e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni) che godono dello status diplomatico.

Tipo «C» - Funzionario consolare (blu)

Rilasciata ai membri del personale delle rappresentanze consolari di prima categoria e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni).

Tipo «D» - Personale amministrativo e tecnico (blu chiaro).

Rilasciata ai membri del personale delle rappresentanze diplomatiche e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni) titolari di passaporti di servizio.

Tipo «E» - Personale di servizio (rosso porpora)

Rilasciata ai membri del personale di servizio delle rappresentanze diplomatiche e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni).

Tipo «F» - Funzionario consolare onorario (giallo)

Rilasciata ai consoli onorari.

Tipo «G» - Esperti speciali (arancione)

Rilasciata agli esperti speciali e ai loro familiari, sulla base della notifica della missione nella Repubblica di Croazia, e conformemente agli accordi internazionali che vincolano la Repubblica di Croazia.

Tipo «H» - Servizio privato (porpora)

Rilasciata ai congiunti al nucleo familiare e al personale a servizio presso le missioni diplomatiche.

Tipo «I» - Capi di organizzazioni internazionali – Cittadini croati (marrone)

Rilasciata ai cittadini croati che sono capi o capi aggiunti di organismi dell'UE o di organizzazioni internazionali

LITUANIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nellaGU C 63 del 7.2.2022, pag. 6 .

1.    Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme:

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

(Permesso di soggiorno temporaneo nella Repubblica di Lituania):

Dokumento pavadinimas «LEIDIMAS GYVENTI»

Kortelėje po užrašu «LEIDIMO RŪŠIS» išgraviruojamas įrašas «LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI»

(Menzione alla voce «TIPO DI PERMESSO»: Permesso di soggiorno temporaneo)

Įrašas«LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI»išgraviruojamas lietuvių kalba.

(La menzione «Permesso di soggiorno temporaneo» è riportata in lingua lituana)

Dokumento išdavimo laikotarpis: nuo 2020-09-17

(Durata di rilascio del documento: a partire dal 17 settembre 2020)

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje

(Permesso di soggiorno nell'Unione europea rilasciato ai soggiornanti di lungo periodo della Repubblica di Lituania):

Dokumento pavadinimas «LEIDIMAS GYVENTI»

Kortelėje po užrašu «LEIDIMO RŪŠIS» išgraviruojamas įrašas

«LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI»

(Menzione alla voce «TIPO DI PERMESSO»: Permesso di soggiorno permanente)

Įrašas«LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI»išgraviruojamas lietuvių kalba.

(La menzione «Permesso di soggiorno permanente» è riportata in lingua lituana.)

Dokumento išdavimo laikotarpis: nuo 2020-09-17

(Durata di rilascio del documento: a partire dal 17 settembre 2020)

Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelė, išduodama nuo 2020-09-17.

(Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, rilasciata a partire dal 17 settembre 2020).

Kortelėje po užrašu «PASTABOS» išgraviruojamas įrašas

«TEISĖ GYVENTI LAIKINAI» arba «TEISĖ GYVENTI NUOLAT».

(Menzione alla voce «ANNOTAZIONI»: «Diritto di soggiorno temporaneo» o «Diritto di soggiorno permanente»)

Įrašai «Teisė gyventi laikinai» ir «Teisė gyventi nuolat» išgraviruojami lietuvių kalba.

(Le menzioni «TEISĖ GYVENTI LAIKINAI» e «TEISĖ GYVENTI NUOLAT» sono riportate in lingua lituana.)

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

Leidimo tipas «LEIDIMAS GYVENTI»

(Permesso di soggiorno temporaneo nella Repubblica di Lituania):

Kortelėje po užrašu «Leidimo rūšis» išgraviruojamas įrašas

«LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI»

(Menzione alla voce «Tipo di permesso»: Permesso di soggiorno temporaneo)

Įrašas «LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI» išgraviruojamas lietuvių kalba.

((La menzione «Permesso di soggiorno temporaneo» è riportata in lingua lituana.)

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje

(Permesso di soggiorno nella Comunità europea rilasciato ai soggiornanti di lungo periodo della Repubblica di Lituania)):

Kortelėje po užrašu «Leidimo rūšis» išgraviruojamas įrašas

«LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI»

(Menzione alla voce «Tipo di permesso»: Permesso di soggiorno permanente)

Įrašas «LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI» išgraviruojamas lietuvių kalba.

(La menzione «Permesso di soggiorno permanente» è riportata in lingua lituana.)

Dokumento išdavimo laikotarpis: 2006-12-16–2012-05-19.

(Durata di rilascio del documento: dal 16 dicembre 2006 al 19 maggio 2012)

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (išduodamas nuo 2012-05-20)

(Permesso di soggiorno nell'Unione europea rilasciato ai soggiornanti di lungo periodo della Repubblica di Lituania, rilasciata a partire dal 20 maggio 2012)

Kortelėje po užrašu «Leidimo rūšis» išgraviruojamas įrašas

«LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI»

(Menzione alla voce «Tipo di permesso»: Carta di soggiorno permanente)

Įrašas «LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI» išgraviruojamas lietuvių kalba.

(La menzione «Permesso di soggiorno permanente» è riportata in lingua lituana.)

Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelė, išduodama nuo 2012-01-05.

(Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, rilasciata a partire dal 5 gennaio 2012).

Kortelėje po užrašu «Pastabos» išgraviruojamas įrašas

«TEISĖ GYVENTI LAIKINAI» arba «TEISĖ GYVENTI NUOLAT».

(Menzione alla voce «ANNOTAZIONI»: «Diritto di soggiorno temporaneo» o «Diritto di soggiorno permanente»)

Įrašai «TEISĖ GYVENTI LAIKINAI» ir «TEISĖ GYVENTI NUOLAT» išgraviruojami lietuvių kalba.

(Le menzioni«Diritto di soggiorno temporaneo» o «Diritto di soggiorno permanente» sono riportate in lingua lituana.)

Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, buvo išduodamas iki 2012-01-04.

(Permesso di soggiorno della Repubblica di Lituania rilasciato ai familiari dei cittadini di Stati membri dell'UE, rilasciato fino al 4 gennaio 2012):

Kortelėje prie užrašo «Leidimo rūšis» įrašoma

(Menzione alla voce «Tipo di permesso»):

«Leidimas gyventi» (galioja 5 m.) arba

(Permesso di soggiorno, valido 5 anni, oppure)

«Leidimas gyventi nuolat» (galioja 10 m.)

(Permesso di soggiorno permanente, valido 10 anni).

Įrašai «Leidimas gyventi» ir «Leidimas gyventi nuolat» išgraviruojami lietuvių kalba.

(Le menzioni «Permesso di soggiorno» e «Permesso di soggiorno permanente» sono riportate in lingua lituana.)

Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi

(Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'UE):

Buvo išduodamas nuo 2004-11-15 iki 2007-10-31 (su įrašu «Leidimas gyventi nuolat»).

(rilasciato dal 15 novembre 2004 al 31 ottobre 2007).

Buvo išduodamas nuo 2004-11-15 iki 2006-12-16 (su įrašu «Leidimas gyventi»).

(rilasciato dal 15 novembre 2004 al 16 dicembre 2006).

Kortelėje prie užrašo «leidimo rūšis» įrašoma

(Menzione alla voce «Tipo di permesso»):

«Leidimas gyventi» (galioja 5 m.) arba

(Permesso di soggiorno, valido 5 anni, oppure)

«Leidimas gyventi nuolat» (galioja 10 m.)

(Permesso di soggiorno permanente, valido 10 anni).

Įrašai «Leidimas gyventi» ir «Leidimas gyventi nuolat» išgraviruojami lietuvių kalba.

(Le menzioni «Permesso di soggiorno» e «Permesso di soggiorno permanente» sono riportate in lingua lituana.)

2.    Qualsiasi altro documento rilasciato a cittadini di paesi terzi avente valore equivalente a un permesso di soggiorno

Asmens grįžimo pažymėjimas: asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, ar trečiųjų šalių piliečiams, jeigu tai numatyta pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, išduodamas dokumentas, leidžiantis sugrįžti į Lietuvos Respubliką.

(Certificato di ritorno: documento rilasciato ad apolidi che beneficiano di un permesso di soggiorno nella Repubblica di Lituania o a cittadini di paesi terzi, se previsto dagli accordi internazionali sottoscritti dalla Lituania o da atti giuridici dell'Unione europea, che autorizza il rientro nella Repubblica di Lituania).

«A» kategorijos akreditacijos pažymėjimas

(Certificato di accreditamento categoria «A»):

Išduodamas diplomatiniams agentams, konsuliniams pareigūnams ir tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais

(Rilasciato agli agenti diplomatici, agli agenti consolari e ai membri degli uffici di rappresentanza delle organizzazioni internazionali, che godono delle immunità e dei privilegi diplomatici previsti dal diritto internazionale)

«B» kategorijos akreditacijos pažymėjimas

(Certificato di accreditamento categoria «B»):

Išduodamas administracinio techninio personalo nariams ir konsuliniams darbuotojams.

(Rilasciato ai membri del personale amministrativo e tecnico e agli impiegati consolari)

Tokios pačios formos kaip «A» kategorijos pažymėjimas, tik šoninė juosta yra ne raudonos, o žalios spalvos

(Stesso formato del certificato di categoria «A», ma con una banda verde invece che rossa);

«C» kategorijos akreditacijos pažymėjimas

(Certificato di accreditamento categoria «C»):

Išduodamas diplomatinių atstovybių aptarnaujančiojo personalo nariams ir privatiems diplomatų namų darbininkams.

(Rilasciato al personale di servizio delle rappresentanze diplomatiche e ai domestici privati dei diplomatici)

Tokios pačios formos kaip «A» kategorijos pažymėjimas, tik šoninė juosta yra ne raudonos, o geltonos spalvos.

(Stesso formato del certificato di categoria «A», ma con una banda gialla invece che rossa);

«D» kategorijos akreditacijos pažymėjimas

(Certificato di accreditamento categoria «D»):

Išduodamas užsienio valstybių garbės konsulams.

(Rilasciato ai consoli onorari stranieri)

«E» kategorijos akreditacijos pažymėjimas

(Certificato di accreditamento categoria «E»):

Išduodamas tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi ribotais imunitetais ir privilegijomis.

(Rilasciato ai membri degli uffici di rappresentanza delle organizzazioni internazionali, che godono delle immunità e dei privilegi diplomatici limitati previsti dal diritto internazionale).

Tokios pačios formos kaip «A» kategorijos pažymėjimas, tik šoninė juosta yra ne raudonos, o pilkos spalvos.

(Stesso formato del certificato di categoria «A», ma con banda grigia invece che rossa).

«Statuso pažymėjimas», išduodamas nuo 2022-01-01

«Certificato di status» rilasciato a partire dall'1o gennaio 2022)

Išduodamas ginkluotųjų pajėgų kariniam personalui, ginkluotose pajėgose dirbantiems civiliams darbuotojams, rangovams (fiziniams asmenims) ir karinio personalo, ginkluotose pajėgose dirbančių civilių darbuotojų, rangovų išlaikytiniams (šeimos nariams).

Rilasciato al personale militare delle forze armate, al personale civile impiegato nelle forze armate, ai contraenti (persone fisiche) e alle persone a carico (familiari) dei membri del personale militare, del personale civile impiegato nelle forze armate e dei contraenti.)

Skaitmeninis leidimas laikinai gyventi, išduodamas asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga – pagal Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/382 2022 m. kovo 4 d. kuriuo pagal Direktyvos 2001/55/EB 5 straipsnį nustatoma, kad iš Ukrainos yra perkeltųjų asmenų masinis srautas, ir pradedama taikyti laikinoji apsauga (OL L 71, 2022 3 4, p. 1)

[Permesso di soggiorno temporaneo digitale rilasciato ai beneficiari di protezione temporanea — conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1)]

PAESI BASSI

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 31 del 25.1.2019, pag. 5 .

1.   Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme

Regulier bepaalde tijd

(Regolare — tempo determinato)

Regulier onbepaalde tijd

(Regolare — tempo indeterminato)

Asiel bepaalde tijd

(Asilo — tempo determinato)

Asiel onbepaalde tijd

(Asilo — tempo indeterminato)

EU/EER (Gemeenschapsonderdanen)

(Cittadini UE)

2.    Qualsiasi altro documento rilasciato a cittadini di paesi terzi avente valore equivalente ad un permesso di soggiorno

Het Geprivilegeerdendocument

(Documento per persone privilegiate)

NB:

documento rilasciato a un gruppo di «persone privilegiate» che comprende i membri del corpo diplomatico, del corpo consolare e di alcune organizzazioni internazionali, nonché i loro familiari.

Visum voor terugkeer

(Visto di ritorno)

Elenco dei partecipanti ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.

Certificaat dat wordt afgegeven aan begunstigden van tijdelijke bescherming – uit hoofde van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan (PB L 71 van 4 marzo 2022, blz. 1)

[Certificato rilasciato ai beneficiari di protezione temporanea — conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).]

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.

GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 1.

GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45

GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.

GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.

GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31.

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.

GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.

GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.

GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5.

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.

GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.

GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.

GU C 298 dell'8.12.2009, pag.15.

GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.

GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.

GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.

GU C 108 del 7.4.2011, pag. 7.

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.

GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1.

GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.

GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.

GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.

GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.

GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.

GU C 118 del 17.4.2014 del pag. 9.

GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.

GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.

GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.

GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.

GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.

GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.

GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.

GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.

GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.

GU C 297 dell'8.9.2017, pag. 3.

GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.

GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.

GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.

GU C 173 del 22.5.2018, pag. 6.

GU C 222 del 26.6.2018, pag. 12.

GU C 248 del 16.7.2018, pag. 4.

GU C 269 del 31.7.2018, pag. 27.

GU C 345 del 27.9.2018. pag. 5.

GU C 27 del 22.01.2019. pag. 8.

GU C 31 del 25.1.2019, pag. 5

GU C 34 del 28.1.2019, pag. 4.

GU C 46 del 5.2.2019, pag. 5.

GU C 330 del 6.10.2020, pag. 5.

GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.

GU C 140 del 21.4.2021, pag. 2.

GU C 150 del 28.4.2021, pag. 5.

GU C 365 del 10.9.2021, pag. 3.

GU C 491 del 7.12.2021, pag. 5.

GU C 509 del 17.12.2021, pag. 10.

GU C 63 del 7.2.2022, pag. 6.

GU C 272 del 15.7.2022, pag. 4

GU C 304 del 9.8.2022, pag. 5.

GU C 393 del 13.10.2022, pag. 10.

GU C 72 del 28.2.2023, pag. 44.


(1)  Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.

(2)  GU L 77 dell’23.3.2016, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Corte di giustizia dell’Unione europea

3.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 274/17


Avviso di annullamento del concorso generale per titoli ed esami n. CJ 238/21 — Capo unità (AD 12) di lingua irlandese nel settore della traduzione giuridica

(2023/C 274/07)

Il concorso generale CJ 238/21 il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (1) è annullato.


(1)  GU C 254 A del 19.7.2023, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

3.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 274/18


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni

(2023/C 274/08)

1.

A norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure compensative sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.

Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico

Repubblica popolare cinese

Dazio compensativo

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/688 DELLA COMMISSIONE, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39)

4.5.2024


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La misura scade alla mezzanotte (00:00) del giorno indicato in questa colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

3.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 274/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11049 – TRITON / CAVERION)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 274/09)

1.   

In data 26 luglio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Triton Fund V (Jersey), controllata da Triton Managers V Limited («Triton», Jersey), e

Caverion Oyj («Caverion», Finlandia).

Triton acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Caverion.

La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 7 marzo 2023.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Triton Fund V è un fondo di investimento che gestisce e fornisce consulenza a imprese per conto di Triton, principalmente medie imprese con sede nell'Europa centrale e settentrionale, in particolare in Austria, Germania, Svizzera, Benelux e paesi nordici. Triton Fund V è specializzata in particolare nelle imprese che operano in quattro settori principali: servizi alle imprese, industria, consumatori e salute;

Caverion è una società per azioni che opera nell'installazione e nella manutenzione di tecnologie edilizie e processi industriali, in particolare nei settori del riscaldamento, dell'elettricità, dell'energia, della ventilazione, del raffrescamento, dell'automazione e della sicurezza degli edifici. Fornisce inoltre servizi di manutenzione per processi di fabbricazione industriale quali l'energia idroelettrica, la fabbricazione di pasta di legno e carta e i processi chimici.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11049 – TRITON / CAVERION

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).


3.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 274/21


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11145 – SCANIA/SENNDER/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 274/10)

1.   

In data 26 luglio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le imprese seguenti:

Scania CV AB («Scania», Svezia), appartenente al gruppo Volkswagen («Volkswagen», Germania),

sennder Technologies GmbH («sennder», Germania),

una società di nuova costituzione («impresa comune (JV) oggetto dell'operazione», Germania).

Scania e sennder acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme dell'impresa comune oggetto dell'operazione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Scania opera in tutto il mondo come sviluppatore e produttore di autocarri e autobus destinati al trasporto, compresi veicoli commerciali elettrici a batteria, e nei settori del finanziamento, dell'assicurazione e del noleggio di veicoli. Volkswagen è un costruttore automobilistico che opera su scala mondiale nella produzione e distribuzione di veicoli passeggeri e commerciali, motocicli, motori e turbine, nonché nella prestazione di servizi connessi, tra cui il finanziamento, il leasing e la gestione dei parchi veicoli;

sennder è uno spedizioniere digitale di merci su strada che fornisce agli operatori di tutta Europa un'ampia gamma di servizi all'avanguardia di trasporto a pieno carico (Full Truck Load).

3.   

L’impresa comune oggetto dell’operazione creerà un’offerta di «electric-Vehicle-as-a-Service», comprendente la fornitura, con pagamento in base all’utilizzo, di veicoli pesanti elettrici a batteria e dei servizi digitali, fisici e commerciali associati, che consentirà ai vettori di piccole e medie dimensioni di elettrificare la propria flotta e di inserire veicoli elettrici a batteria nella loro offerta. Geograficamente, tale offerta interesserà, nella fase iniziale di avvio, la Germania, con possibilità di estensione, nel medio termine, ad altri paesi europei limitrofi.

4.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

5.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11145 – SCANIA/SENNDER/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Recapito postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


3.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 274/23


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11065 – SAMSKIP / DUISPORT / TX LOGISTIK / ZIEL TERMINAL)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 274/11)

1.   

In data 26 luglio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Samskip Holding B.V. («Samskip», Paesi Bassi), controllata in ultima istanza da due soggetti privati;

Duisburg Hafen AG («Duisport», Germania), controllata in ultima istanza da Beteiligungsverchting gesellschaft des Landes NRW mbH («BVG», Germania);

TX Logistik AG («TX Logistik», Germania), controllata in ultima istanza da Ferrovie dello Stato Italiane Sp.A. («FS», Italia);

Società di nuova costituzione che gestirà il terminale bimodale ferroviario/stradale situato a Krefeld-Uerdingen, Duisburg («impresa comune» o «Ziel Terminal», Germania).

Samskip, Duisport and TX Logistik acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Ziel Terminal.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività delle imprese interessate e dell’impresa comune di nuova costituzione sono le seguenti:

Samskip è un'impresa logistica globale che offre trasporti e servizi connessi per via terrestre, marittima, ferroviaria e aerea,

Duisport è il proprietario e la società di gestione del porto di Duisburg e attualmente gestisce altri terminal situati entro un raggio di circa 200 km attorno a Ziel Terminal;

TX Logistik è un'impresa di logistica ferroviaria che opera in Europa;

l'impresa comune gestirà il Ziel Terminal.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11065 – SAMSKIP / DUISPORT / TX LOGISTIK / ZIEL TERMINAL

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


3.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 274/25


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11203 — PAI PARTNERS / ECF)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 274/12)

1.   

In data 27 luglio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

PAI Partners SAS («PAI Partners», Francia),

ECF Group Equity («ECF», Francia).

Pai Partners acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di ECF.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

PAI Partners è un'impresa di private equity che gestisce una serie di fondi che investono nei settori dei servizi alle imprese, dei prodotti alimentari e di consumo, dei prodotti industriali generali e dell'assistenza sanitaria. Attraverso le sue controllate, PAI Partners genera entrate in numerosi paesi al mondo, in particolare in tutti gli Stati membri dell'UE.

ECF: impresa che opera nel commercio all'ingrosso di attrezzature e materiali di consumo non alimentari per i professionisti del settore ricettivo e dell'assistenza, tra cui piccole attrezzature da cucina, imballaggi alimentari, prodotti per l'igiene e la pulizia, abbigliamento da lavoro, mobilio e altri apparecchi da cucina professionali. I prodotti di ECF sono destinati a professionisti che operano principalmente nel settore ricettivo e della ristorazione, ma anche nel settore socio-sanitario e nel settore ricettivo all'aperto. All'interno del SEE, ECF opera principalmente in Francia, Italia, Germania, Austria, Belgio e Lussemburgo e, in misura minore, in altri paesi dell'UE.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11203 — PAI PARTNERS / ECF

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

3.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 274/27


Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2023/C 274/13)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«Algarve»

PGI-PT-A1448-AM01

Data della domanda: 13.3.2017

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Informazioni sul richiedente

Aggiornamento delle informazioni sul richiedente.

Le informazioni sono obsolete e dunque occorre aggiornarle. La modifica è necessaria per garantire la conformità del disciplinare alla legislazione applicabile e per chiarire la descrizione fornita in precedenza.

Sezioni modificate nel documento unico: la modifica non riguarda il documento unico.

Sezioni modificate nel disciplinare: «Altre informazioni - Dettagli del richiedente».

2.2.   Informazioni sui portatori di interessi

Soppressione di informazioni sui portatori di interessi.

A causa di un disguido i dettagli del richiedente sono stati erroneamente inseriti in questo campo. Queste informazioni sono state soppresse. La modifica è necessaria per garantire la conformità del disciplinare alla legislazione applicabile e per chiarire la descrizione fornita in precedenza.

Sezioni modificate nel documento unico: la modifica non riguarda il documento unico.

Sezioni modificate nel disciplinare: «Altre informazioni - Portatori di interessi».

2.3.   Informazioni sugli organismi di controllo

Aggiornamento delle informazioni sugli organismi di controllo.

Le informazioni sono obsolete e dunque occorre aggiornarle. La modifica è necessaria per garantire la conformità del disciplinare alla legislazione applicabile e per chiarire la descrizione fornita in precedenza.

Sezioni modificate nel documento unico: la modifica non riguarda il documento unico.

Sezioni modificate nel disciplinare: «Altre informazioni - Informazioni sugli organismi di controllo».

2.4.   Informazioni sulle autorità di controllo competenti

Aggiornamento delle informazioni sulle autorità di controllo competenti.

Le informazioni sono obsolete e dunque occorre aggiornarle. La modifica è necessaria per garantire la conformità del disciplinare alla legislazione applicabile e per chiarire la descrizione fornita in precedenza.

Sezioni modificate nel documento unico: la modifica non riguarda il documento unico.

Sezioni modificate nel disciplinare: «Altre informazioni - Informazioni sulle autorità di controllo competenti».

2.5.   Categoria di prodotti vitivinicoli - aggiunta di una nuova categoria di prodotti vitivinicoli

È stata aggiunta la categoria «vino spumante».

L'intento è di migliorare il valore economico di un prodotto già presente nel territorio, chiedendo che venga riconosciuto come prodotto tutelato dall'IGP.

Questo tipo di prodotto, noto per la qualità e il carattere distintivo, è già realizzato dai produttori in conformità con le pratiche tradizionali del territorio. La decisione di includere questo nuovo prodotto nell'IGP «Algarve» ne riconosce l'importanza e la qualità nonché il valore aggiunto per i produttori.

Sezioni modificate nel documento unico: «Categorie di prodotti vitivinicoli», «Descrizione del vino (dei vini)», «Pratiche di vinificazione», «Descrizione del legame (dei legami) con la zona geografica» e «Ulteriori condizioni essenziali».

Sezioni modificate nel disciplinare: «Categorie di prodotti vitivinicoli», «Descrizione del vino (dei vini)», «Pratiche di vinificazione», «Legame con la zona geografica» e «Ulteriori condizioni».

2.6.   Descrizione del vino (dei vini) - Revisione del testo sulle caratteristiche dei vini e dei vini liquorosi

La descrizione delle categorie di vini e di vini liquorosi è stata migliorata e adattata.

La descrizione precedente è stata ritenuta generica e non sufficientemente specifica, pertanto è stata aggiornata per includere le caratteristiche associate ai prodotti tutelati dalla IGP «Algarve». La modifica è necessaria per garantire la conformità del documento unico e del disciplinare alla legislazione applicabile.

Sezioni modificate nel documento unico: «Descrizione del vino (dei vini) - categorie di vini e vini liquorosi».

Sezioni modificate nel disciplinare: «Descrizione del vino (dei vini) - categorie di vini e vini liquorosi».

2.7.   Pratiche di vinificazione – Pratiche enologiche specifiche – restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Modifica del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei mosti per tutte le categorie di prodotto.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei mosti viene modificato per tutte le categorie di prodotto, poiché i valori precedenti sono risultati troppo rigidi e questo requisito non era pertinente alle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli dell'IGP «Algarve».

Sezioni modificate nel documento unico: «Pratiche di vinificazione».

Sezioni modificate nel disciplinare: «Pratiche di vinificazione».

2.8.   Principali varietà di uve da vino - inclusione di nuove varietà

Allineamento delle varietà di vite al nuovo elenco nazionale. Varietà aggiunte: Alvarinho, Bical - Borrado-das-Moscas, Carignan, Chambourcin, Chasselas, Chenin – Chenin-Blanc, Corropio, Códega-do-Larinho, Encruzado, Gewürztraminer, Gouveio, Larião, Manteúdo-Preto, Moscatel-Galego-Roxo - Moscatel-Roxo, Mourisco-Branco, Rabigato, Semillon, Sercial - Esgana-Cão, Tannat, Tinta-Miúda, Vinhão – Sousão, Viosinho e Zinfandel.

Le varietà definite per la produzione di vini nel territorio dell'IGP «Algarve» hanno dovuto essere adattate e aggiornate per allinearle al nuovo quadro giuridico dell'elenco nazionale delle varietà idonee alla produzione di vino in Portogallo. Questo elenco includeva varietà già presenti nella mappa varietale per la zona geografica, che sono pertinenti per determinare le caratteristiche dei prodotti dell'IGP «Algarve». Questa inclusione non implica alcuna alterazione del carattere distintivo dei prodotti dell'IGP «Algarve»; al contrario, ha l'effetto di ottimizzarlo.

Sezioni modificate nel documento unico: «Varietà principale/i di uve da vino».

Sezioni modificate nel disciplinare: «Varietà di uve da vino».

2.9.   Legame con la zona geografica - tutte le categorie di prodotto

La descrizione del legame con la zona geografica è stata adattata e migliorata.

Poiché la precedente descrizione del legame con la zona geografica (categorie vini e vini liquorosi) è risultata generica e vaga, e bisognerebbe descrivere il legame anche per le nuove categorie di prodotto (vino spumante), il contenuto di questo punto è stato revisionato e sono state incluse tutte le categorie di prodotto. Questa modifica migliora l'oggettività del contenuto, poiché il legame con la zona geografica si applica a tutte le categorie.

Sezioni modificate nel documento unico: «Descrizione del legame/dei legami».

Sezioni modificate nel disciplinare: «Legame con la zona geografica»

2.10.   Ulteriori condizioni - Confezionamento nella zona geografica delimitata

Inclusione della restrizione per cui i prodotti dell'IGP «Algarve» devono essere confezionati all'interno della zona geografica.

I prodotti vitivinicoli recanti l'IGP «Algarve» possono essere trasportati al di fuori della regione viticola dell'Algarve solo se sono stati imbottigliati ed etichettati. Poiché questa restrizione è volta ad assicurare le necessarie garanzie sull'origine dei prodotti, l'ispezione e il controllo assumono un ruolo chiave che potrebbe essere compromesso se fossero permessi il trasporto del vino alla rinfusa e l'imbottigliamento al di fuori della regione. La qualità e le caratteristiche di questo prodotto sono garantite dall'efficace controllo e dalle misure di ispezione finalizzate alla prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite che potrebbero influire sulla sua autenticità e danneggiarne la percezione come prodotto di qualità da parte dei consumatori. Tali misure sono tanto più efficaci quanto più è piccolo l'ambito della zona geografica di applicazione. Per la loro efficacia è decisivo garantire che tali operazioni siano concentrate all'interno della zona di produzione. Saranno più sicuramente soddisfatte condizioni ottimali se l'imbottigliamento viene effettuato da aziende stabilite nella stessa regione dei beneficiari della denominazione e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacché tali imprese dispongono di un'esperienza specifica e, soprattutto, di una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento o la scomparsa al momento dell'imbottigliamento. L'obbligo di imbottigliare nella regione di produzione, il cui obiettivo è di preservare l'eccellente reputazione dei vini «Algarve» tramite il maggiore controllo delle loro caratteristiche specifiche e della loro qualità, è giustificato nella misura in cui protegge l'IGP «Algarve» di cui beneficiano tutti i produttori e che è molto importante per loro. Si tratta di un mezzo necessario e proporzionato per realizzare l'obiettivo, poiché non sussistono misure alternative o meno restrittive che potrebbero conseguirlo, e la reputazione dell'IGP «Algarve» potrebbe essere compromessa senza tale obbligo. È inoltre incontestabile che il trasporto alla rinfusa del vino può comprometterne gravemente la qualità, se non eseguito in condizioni ottimali. Se le condizioni di trasporto non sono perfette, il vino sarà esposto a un fenomeno di ossidoriduzione, che sarà tanto più sensibile quanto maggiore è la distanza percorsa e che può compromettere la qualità del prodotto. Il vino sarà inoltre soggetto al rischio di sbalzi di temperatura. Pertanto solo garantendo l'imbottigliamento del prodotto all'origine i produttori possono garantirne ai consumatori l'autenticità e l'organismo di certificazione può assicurare il pieno controllo della catena di produzione e attestare l'origine del prodotto.

Sezioni modificate nel documento unico: «Ulteriori condizioni essenziali - Confezionamento nella zona geografica delimitata».

Sezioni modificate nel disciplinare: «Ulteriori condizioni - Confezionamento nella zona geografica delimitata».

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Algarve

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP – Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

Cat. 1. Vino

Cat. 3. Vino liquoroso

Cat. 4. Vino spumante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Cat. 1 Vino

Vini rossi - I vini rossi presentano un colore rosso rubino-granato di intensità medio-alta. Al naso si percepiscono note di frutta matura quali prugne nere, con note secondarie di frutti rossi, legno e frutta secca. Aroma di intensità medio-alta. Al palato sono dolci, morbidi e alcolici, con corpo e persistenza medi, una bassa acidità, un minimo gusto amaro e una leggera astringenza.

Vini bianchi - I vini bianchi presentano un colore giallo paglierino di media intensità. Al naso si percepiscono note di frutta a nocciolo e frutta tropicale matura, con note secondarie di agrumi e frutta bianca. Aroma di media intensità. Al palato sono dolci, morbidi e alcolici, con corpo e persistenza medi e una bassa acidità.

Vini rosati - I vini rosati, ottenuti da uve rosse leggermente macerate, presentano un colore rosa di media intensità. Sono aromatici, con la predominanza di aromi fruttati e/o floreali. Sono morbidi e dolci al palato, con una leggera acidità.

Per gli altri parametri analitici, si applicano i valori stabiliti dalla legislazione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Cat. 3 Vino liquoroso

Vini bianchi - I vini liquorosi bianchi secchi presentano un colore ambrato e un aroma di frutta secca. Il sapore è completamente secco, complesso ed elegante, con un lungo finale. I vini liquorosi bianchi dolci presentano un colore dorato, con aromi floreali, di miele e confettura.

Vini rossi - I vini liquorosi rossi presentano un colore rosso granato scuro e aromi di frutta secca e candita. Al palato sono molto eleganti e morbidi.

Per gli altri parametri analitici, si applicano i valori stabiliti dalla legislazione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15,5

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Cat. 4 Vino spumante

In termini di dolcezza, i vini spumanti sono brut, secchi o abboccati. I vini più giovani presentano aromi floreali o fruttati, mentre i vini più invecchiati sono caratterizzati dagli aromi prodotti da un contatto più o meno prolungato con le fecce risultanti dalla seconda fermentazione.

Vini bianchi - I vini bianchi presentano generalmente un colore giallo paglierino brillante. Sono normalmente delicati, lievi e molto fruttati.

Vini rossi - I vini rossi presentano generalmente un colore rosso rubino, che con l'invecchiamento evolve fino ad assumere una tonalità topazio. Sono secchi, morbidi, corposi e fruttati con aromi di frutta tropicale e una bassa acidità, con alcol percepibile.

Vini rosati - Prodotti con uve rosse leggermente macerate, i vini rosati presentano generalmente un colore rosa pallido, con bollicine fini che formano un cordone persistente (perlage). Sono delicati, lievi, leggermente acidi, con aromi ricchi e fruttati e note di frutti rossi.

Per gli altri parametri analitici, si applicano i valori stabiliti dalla legislazione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,00

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Per vini, vini spumanti e vini liquorosi

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Il mosto utilizzato per la produzione di vini, vini spumanti e vini liquorosi autorizzati a utilizzare l'IGP «Algarve» deve avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %.

Pratica colturale

Nei vigneti destinati alla produzione di vini autorizzati a usare l'IGP «Algarve» devono essere utilizzate le pratiche di coltivazione tradizionali della regione o quelle raccomandate dalla Commissione enologica dell'Algarve. Le viti devono essere di una singola varietà e allevate per crescere vicino al terreno.

b.   Rese massime

90 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona geografica corrispondente all'IGP «Algarve» comprende l'intero distretto di Faro.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Alfrocheiro - Tinta-Bastardinha

 

Alicante-Bouschet

 

Alicante-Branco

 

Alvarinho

 

Antão-Vaz

 

Aragonez - Tinta-Roriz; Tempranillo

 

Arinto - Pedernã

 

Baga

 

Bastardo - Graciosa

 

Bical - Borrado-das-Moscas

 

Cabernet-Sauvignon

 

Caladoc

 

Carignan

 

Castelão - João-de-Santarém(1); Periquita

 

Chambourcin

 

Chardonnay

 

Chasselas

 

Chenin - Chenin-Blanc

 

Cinsaut

 

Corropio

 

Códega-do-Larinho

 

Diagalves

 

Encruzado

 

Fernão-Pires - Maria-Gomes

 

Gewürztraminer

 

Gouveio

 

Grand-Noir

 

Grenache

 

Larião

 

Malvasia-Fina - Boal; Bual

 

Malvasia-Rei

 

Manteúdo

 

Manteúdo-Preto

 

Merlot

 

Monvedro

 

Moreto

 

Moscatel-Galego-Roxo - Moscatel-Roxo

 

Moscatel-Galego-Tinto

 

Moscatel-Graúdo - Moscatel-de-Setúbal

 

Mourisco-Branco

 

Negra-Mole

 

Perrum

 

Petit-Verdot

 

Pexem

 

Pinot-Noir

 

Rabigato

 

Rabo-de-Ovelha

 

Riesling

 

Sauvignon - Sauvignon-Blanc

 

Semillon

 

Sercial - Esgana-Cão

 

Syrah - Shiraz

 

Síria - Roupeiro, Códega

 

Tamarez - Molinha

 

Tannat

 

Terrantez

 

Tinta -Barroca

 

Tinta -Caiada - Pau-Ferro, Tinta-Lameira

 

Tinta -Carvalha

 

Tinta-Miúda

 

Tinto-Cão

 

Touriga-Franca

 

Touriga-Nacional

 

Trincadeira - Tinta-Amarela, Trincadeira-Preta

 

Trincadeira-das-Pratas

 

Tália - Ugni-Blanc; Trebbiano-Toscano

 

Verdelho

 

Vinhão - Sousão

 

Viognier

 

Viosinho

 

Zinfandel

8.   Descrizione del legame/dei legami

Vini, vini spumanti e vini liquorosi

Il legame di causalità tra la zona geografica e i prodotti si basa sulla specifica qualità costituita dalle caratteristiche organolettiche attribuibili all'origine geografica e, in particolare, alla sua influenza climatica ed edafica.

Le caratteristiche della zona geografica (fattori naturali e umani) riguardano i vini, vini spumanti e vini liquorosi.

Fattori naturali

In termini geografici, la zona è delimitata a sud e a ovest dall'Oceano Atlantico, con una fascia costiera di 155 chilometri.

A nord la zona è delimitata da un ampio sistema montuoso composto da tre catene (Caldeirão, Monchique ed Espinhaço do Cão).

I vigneti adatti alla produzione dei vini, vini liquorosi e vini spumanti dell'IGP «Algarve» tendono a essere piantati su suoli calcarei.

La regione è caratterizzata da un clima marittimo mite (influenza dell'Oceano Atlantico) che è inoltre caldo e secco, grazie alle montagne situate a nord. La regione beneficia di oltre 3 000 ore di sole all'anno, soprattutto nei mesi che precedono la vendemmia.

D'altra parte, le precipitazioni medie sono relativamente basse nella regione, pari a 575 mm all'anno.

Fattori umani

La storia della viticoltura e vinificazione nella zona geografica dell'IGP «Algarve» risale a oltre 2 500 anni fa.

Le caratteristiche dei vini sono basate sull'attenta selezione delle varietà e sul fatto che si sono adattate bene al clima e ai suoli della regione. Grazie all'esperienza accumulata negli anni, ciò ha portato a esperienze più recenti con varietà dal profilo più internazionale e varietà autoctone tradizionali, che hanno stimolato la ripresa dei metodi tradizionali (ad es. palhetes e claretes), apportato innovazione e, fatto più importante, una maggiore qualità e uniformità. Questa diversità ha contribuito significativamente a forgiare il carattere peculiare e tipico dei vini, vini spumanti e vini liquorosi dell'IGP «Algarve».

Caratteristiche specifiche dei prodotti associate alla zona geografica

I vini sono morbidi, dolci e alcolici, con una bassa acidità.

I vini liquorosi sono aromatici, complessi ed eleganti, con alcol percepibile, una lunga persistenza al palato e una leggera acidità.

I vini spumanti sono aromatici, morbidi e delicati, con una bassa acidità, alcol percepibile e bollicine fini che formano un cordone persistente (perlage).

Legame con la zona geografica

Il legame con la zona geografica riguarda i vini, vini spumanti e vini liquorosi.

Il sistema montuoso che forma il confine della zona geografica serve da barriera protettiva contro i venti settentrionali. L'ampia costa marittima a sud contribuisce a creare un clima con caratteristiche mediterranee e un'influenza atlantica.

Influenzate in modo significativo dai rilievi e dalla posizione geografica, le condizioni climatiche prevalenti (scarse precipitazioni e numerose ore di soleggiamento, soprattutto in estate) sono molto utili per la sintesi e l'accumulo di zuccheri, lo sviluppo dei composti terpenici che sono i precursori degli aromi e la concentrazione di composti cromatici nelle bucce delle uve.

La forte soleggiamento e le alte temperature, soprattutto nei mesi che precedono la vendemmia, sono fattori decisivi per la perfetta maturazione delle uve. Ciò si riflette direttamente nella qualità dei vini (morbidezza, dolcezza e piena espressione aromatica delle varietà di uve) in tutte le tre categorie di prodotto: vini, vini liquorosi e vini spumanti.

Le alte temperature che caratterizzano il clima della regione, con basse escursioni termiche, svolgono un ruolo decisivo nella bassa acidità per cui sono noti i vini, vini spumanti e vini liquorosi dell'IGP «Algarve».

Le viti adatte alla produzione dei vini, vini spumanti e vini liquorosi dell'IGP «Algarve» sono generalmente piantate in suoli calcarei, che consentono un controllo migliore della forza delle viti e della salute delle uve.

Grazie alle caratteristiche del suolo, all'esposizione al sole, al clima e all'ambiente montano a nord, all'influenza marittima e ai fattori umani rilevanti per le pratiche di coltivazione e la selezione delle varietà, i vini, vini spumanti e vini liquorosi dell'IGP «Algarve» presentano un'ampia gamma di caratteristiche in termini di proprietà analitiche e organolettiche e colore.

Il fattore umano, che conserva tradizioni risalenti a migliaia di anni fa e si riflette nella scelta delle varietà che si sono adattate meglio alle condizioni della zona geografica, riveste un'importanza decisiva nella produzione di uve che conferiscono ai vini, vini spumanti e vini liquorosi le loro caratteristiche. Le varietà adatte alla produzione dei vini, vini liquorosi e vini spumanti dell'IGP «Algarve» sono di decisiva importanza in termini di qualità, particolarmente per quanto riguarda gli aromi e i sapori.

Il legame tra le caratteristiche dei vini, vini liquorosi e vini spumanti dell'IGP «Algarve» e la zona geografica è dovuto al suolo unico e alle caratteristiche climatiche della regione e al processo di vinificazione.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Vini dell'IGP «Algarve»

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Valutazione pre-commercializzazione dell'etichettatura.

Il marchio è un'indicazione obbligatoria sull'etichettatura.

Vini, vini spumanti e vini liquorosi

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

L'ordinanza ministeriale di esecuzione n. 72/2014 vieta al vino protetto dalla IGP «Algarve» di uscire dalla regione viticola dell'Algarve in forma sfusa. Il prodotto non può uscire dalla regione, salvo che sia stato precedentemente imbottigliato all'interno della regione geografica.

I prodotti vitivinicoli recanti l'IGP «Algarve» possono essere trasportati al di fuori della regione viticola dell'Algarve solo se sono stati imbottigliati ed etichettati. Poiché questa restrizione è volta ad assicurare le necessarie garanzie sull'origine dei prodotti, l'ispezione e il controllo assumono un ruolo chiave che potrebbe essere compromesso se fossero permessi il trasporto del vino alla rinfusa e l'imbottigliamento al di fuori della regione.

La qualità e le caratteristiche di questo prodotto sono garantite dall'efficace controllo e dalle misure di ispezione finalizzate alla prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite che potrebbero influire sulla sua autenticità e danneggiarne la percezione come prodotto di qualità da parte dei consumatori. Tali misure sono tanto più efficaci quanto più è piccolo l'ambito della zona geografica di applicazione. Per la loro efficacia è decisivo garantire che tali operazioni siano concentrate all'interno della zona di produzione.

Saranno più sicuramente soddisfatte condizioni ottimali se l'imbottigliamento viene effettuato da aziende stabilite nella stessa regione dei beneficiari della denominazione e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacché tali imprese dispongono di un'esperienza specifica e, soprattutto, di una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento o la scomparsa al momento dell'imbottigliamento.

L'obbligo di imbottigliare nella regione di produzione, il cui obiettivo è di preservare l'eccellente reputazione dei vini «Algarve» tramite il maggiore controllo delle loro caratteristiche specifiche e della loro qualità, è giustificato nella misura in cui protegge l'IGP «Algarve» di cui beneficiano tutti i produttori e che è molto importante per loro. Si tratta di un mezzo necessario e proporzionato per realizzare l'obiettivo, poiché non sussistono misure alternative o meno restrittive che potrebbero conseguirlo, e la reputazione dell'IGP «Algarve» potrebbe essere compromessa senza tale obbligo.

È inoltre incontestabile che il trasporto alla rinfusa del vino può comprometterne gravemente la qualità, se non eseguito in condizioni ottimali. Se le condizioni di trasporto non sono perfette, il vino sarà esposto a un fenomeno di ossidoriduzione, che sarà tanto più sensibile quanto maggiore è la distanza percorsa e che può compromettere la qualità del prodotto. Il vino sarà inoltre soggetto al rischio di sbalzi di temperatura.

Pertanto solo garantendo l'imbottigliamento del prodotto all'origine i produttori possono garantirne ai consumatori l'autenticità e l'organismo di certificazione può assicurare il pieno controllo della catena di produzione e attestare l'origine del prodotto.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.ivv.gov.pt/np4/8616.html


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


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