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Dokument ff959162-db63-11ec-a95f-01aa75ed71a1

Konsolidovaný text: Regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio, dell’11 novembre 2019, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

02019R1890 — IT — 13.04.2022 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2019/1890 DEL CONSIGLIO

dell’11 novembre 2019

concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

(GU L 291 del 12.11.2019, pag. 3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/274 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 2020

  L 56I

1

27.2.2020

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1655 DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2020

  L 372I

1

9.11.2020

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1960 DEL CONSIGLIO dell’11 novembre 2021

  L 400

11

12.11.2021

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2022

  L 114

60

12.4.2022


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 316, 6.12.2019, pag.  107 (2019/1890)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2019/1890 DEL CONSIGLIO

dell’11 novembre 2019

concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) 

«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata, e in particolare:

i) 

una richiesta volta a ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata;

ii) 

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii) 

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un’operazione;

iv) 

una domanda riconvenzionale;

v) 

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

b) 

«contratto o operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata;

c) 

«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II;

d) 

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e) 

«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

f) 

«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

g) 

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:

i) 

contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii) 

depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;

iii) 

titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) 

interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) 

credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) 

lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

vii) 

documenti da cui risulti un interesse riguardante fondi o risorse finanziarie;

h) 

«territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.  
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I.
2.  
Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I, né è destinato a loro vantaggio.
3.  

Nell’allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2019/1894, come le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi:

a) 

che sono responsabili o coinvolti – anche pianificando, preparando, partecipando, dirigendo o prestando assistenza – in attività di trivellazione collegate alla ricerca e produzione di idrocarburi, o all’estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, senza l’autorizzazione della Repubblica di Cipro, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva, ovvero sulla sua piattaforma continentale, incluse, nei casi in cui la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale non sia stata delimitata in conformità del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, le attività che possono compromettere od ostacolare il raggiungimento di un accordo di delimitazione;

b) 

che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale alle attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all’estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, di cui alla lettera a);

c) 

che sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

1.  

In deroga all’articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche elencate nell’allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) 

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; oppure

e) 

da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

2.  
Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 4

1.  

In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) 

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c) 

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I; e

d) 

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2.  
Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

1.  

In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell’allegato I, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:

a) 

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui all’allegato I; e

b) 

il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.

2.  
Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

1.  
L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figura nell’elenco di cui all’allegato I, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.
2.  

L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) 

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti o accordi conclusi o di obblighi sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato I; o

c) 

pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 7

1.  

Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) 

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b) 

collaborare con l’autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.  
Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3.  
Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 2.

Articolo 9

1.  
Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2.  
Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 10

1.  

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nel quadro di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) 

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato I;

b) 

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

2.  
In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3.  
Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 11

1.  

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:

a) 

i fondi congelati a norma dell’articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli da 3 a 5;

b) 

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.  
Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 12

1.  
►C1  Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I. ◄
2.  
Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3.  
Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessato.
4.  
L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
5.  
La Commissione ha il potere di modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 13

1.  
L’allegato I indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.
2.  
L’allegato I contiene le informazioni disponibili necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità e gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 14

1.  
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2.  
Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e notificano immediatamente ogni eventuale modifica successiva.

Articolo 15

1.  

Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a) 

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato I;

b) 

per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche dell’allegato I;

c) 

per quanto riguarda la Commissione:

i) 

l’aggiunta del contenuto dell’allegato I all’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii) 

il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.  
Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, ove applicabile, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.
3.  
Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 16

1.  
Gli Stati membri designano le proprie autorità competenti e le identificano sui siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei siti web delle autorità competenti elencati nell’allegato II.
2.  
Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.
3.  
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento si applica:

a) 

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) 

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) 

a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d) 

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e) 

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 2

▼M1



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

▼M3

1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Data di nascita: 9.12.1960

Passaporto o carta d’identità n.: 13571379758

Cittadinanza: turca

Sesso: maschile

Mehmet Ferruh Akalın è vicepresidente (vicedirettore generale) e membro del consiglio di amministrazione della Turkish Petroleum Corporation (TPAO). È a capo del dipartimento Ricerca della TPAO.

In veste di vicepresidente della TPAO e capo del dipartimento Ricerca, Mehmet Ferruh Akalın è responsabile della pianificazione, direzione e attuazione delle attività di ricerca di idrocarburi offshore della TPAO. Queste includono le sottoesposte attività di trivellazione della TPAO che non sono state autorizzate dalla Repubblica di Cipro.

Tali attività di trivellazione non autorizzate sono state effettuate:

a)  dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz nelle acque territoriali della Repubblica di Cipro tra luglio e settembre 2019;

b)  dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto, tra ottobre 2019 e gennaio 2020;

c)  dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto nonché in un accordo con Israele, tra gennaio e aprile 2020;

d)  dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto, tra aprile e ottobre 2020;

e)  dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite, nelle immediate vicinanze delle sue acque territoriali, tra novembre 2019 e gennaio 2020;

f)  dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’ area occidentale della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite, tra maggio e novembre 2019.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Data di nascita: 27.11.1956

Passaporto o carta d’identità n.: 11096919534

Cittadinanza: turca

Sesso: maschile

Ali Coscun Namoglu è vicedirettore del dipartimento Ricerca della Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

In tale veste, Ali Coscun Namoglu è coinvolto nella pianificazione, direzione e attuazione delle attività di ricerca di idrocarburi offshore della TPAO. Queste includono le sottoesposte attività di trivellazione della TPAO, che non sono state autorizzate dalla Repubblica di Cipro.

Tali attività di trivellazione non autorizzate sono state effettuate:

a)  dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz nelle acque territoriali della Repubblica di Cipro tra luglio e settembre 2019;

b)  dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto, tra ottobre 2019 e gennaio 2020;

c)  dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto nonché in un accordo con Israele, tra gennaio 2020 e aprile 2020;

d)  dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto, tra aprile e ottobre 2020;

e)  dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite, nelle immediate vicinanze delle sue acque territoriali, tra novembre 2019 e gennaio 2020;

f)  dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’area occidentale della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite, tra maggio e novembre 2019.

27.2.2020

▼B




ALLEGATO II

SITI WEB CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE

▼M4

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Nahoru