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Dokument ff959162-db63-11ec-a95f-01aa75ed71a1
Council Regulation (EU) 2019/1890 of 11 November 2019 concerning restrictive measures in view of Turkey’s unauthorised drilling activities in the Eastern Mediterranean
Konsolidovaný text: Regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio, dell’11 novembre 2019, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale
Regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio, dell’11 novembre 2019, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale
02019R1890 — IT — 13.04.2022 — 004.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1890 DEL CONSIGLIO dell’11 novembre 2019 (GU L 291 del 12.11.2019, pag. 3) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/274 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 2020 |
L 56I |
1 |
27.2.2020 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1655 DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2020 |
L 372I |
1 |
9.11.2020 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1960 DEL CONSIGLIO dell’11 novembre 2021 |
L 400 |
11 |
12.11.2021 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2022 |
L 114 |
60 |
12.4.2022 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2019/1890 DEL CONSIGLIO
dell’11 novembre 2019
concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata, e in particolare:
una richiesta volta a ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata;
una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un’operazione;
una domanda riconvenzionale;
una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;
«contratto o operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata;
«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II;
«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;
«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;
titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
documenti da cui risulti un interesse riguardante fondi o risorse finanziarie;
«territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Articolo 2
Nell’allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2019/1894, come le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi:
che sono responsabili o coinvolti – anche pianificando, preparando, partecipando, dirigendo o prestando assistenza – in attività di trivellazione collegate alla ricerca e produzione di idrocarburi, o all’estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, senza l’autorizzazione della Repubblica di Cipro, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva, ovvero sulla sua piattaforma continentale, incluse, nei casi in cui la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale non sia stata delimitata in conformità del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, le attività che possono compromettere od ostacolare il raggiungimento di un accordo di delimitazione;
che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale alle attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all’estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, di cui alla lettera a);
che sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b).
Articolo 3
In deroga all’articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche elencate nell’allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; oppure
da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.
Articolo 4
In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I; e
il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.
Articolo 5
In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell’allegato I, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:
i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui all’allegato I; e
il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.
Articolo 6
L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
pagamenti dovuti nell’ambito di contratti o accordi conclusi o di obblighi sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato I; o
pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 7
Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e
collaborare con l’autorità competente alla verifica di tali informazioni.
Articolo 8
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 2.
Articolo 9
Articolo 10
Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nel quadro di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato I;
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).
Articolo 11
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:
i fondi congelati a norma dell’articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli da 3 a 5;
i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato I;
per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche dell’allegato I;
per quanto riguarda la Commissione:
l’aggiunta del contenuto dell’allegato I all’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;
il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
Articolo 16
Articolo 17
Il presente regolamento si applica:
nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione.
Articolo 18
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 2
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
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1. |
Mehmet Ferruh AKALIN |
Data di nascita: 9.12.1960 Passaporto o carta d’identità n.: 13571379758 Cittadinanza: turca Sesso: maschile |
Mehmet Ferruh Akalın è vicepresidente (vicedirettore generale) e membro del consiglio di amministrazione della Turkish Petroleum Corporation (TPAO). È a capo del dipartimento Ricerca della TPAO. In veste di vicepresidente della TPAO e capo del dipartimento Ricerca, Mehmet Ferruh Akalın è responsabile della pianificazione, direzione e attuazione delle attività di ricerca di idrocarburi offshore della TPAO. Queste includono le sottoesposte attività di trivellazione della TPAO che non sono state autorizzate dalla Repubblica di Cipro. Tali attività di trivellazione non autorizzate sono state effettuate: a) dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz nelle acque territoriali della Repubblica di Cipro tra luglio e settembre 2019; b) dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto, tra ottobre 2019 e gennaio 2020; c) dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto nonché in un accordo con Israele, tra gennaio e aprile 2020; d) dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto, tra aprile e ottobre 2020; e) dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite, nelle immediate vicinanze delle sue acque territoriali, tra novembre 2019 e gennaio 2020; f) dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’ area occidentale della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite, tra maggio e novembre 2019. |
27.2.2020 |
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2. |
Ali Coscun NAMOGLU |
Data di nascita: 27.11.1956 Passaporto o carta d’identità n.: 11096919534 Cittadinanza: turca Sesso: maschile |
Ali Coscun Namoglu è vicedirettore del dipartimento Ricerca della Turkish Petroleum Corporation (TPAO). In tale veste, Ali Coscun Namoglu è coinvolto nella pianificazione, direzione e attuazione delle attività di ricerca di idrocarburi offshore della TPAO. Queste includono le sottoesposte attività di trivellazione della TPAO, che non sono state autorizzate dalla Repubblica di Cipro. Tali attività di trivellazione non autorizzate sono state effettuate: a) dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz nelle acque territoriali della Repubblica di Cipro tra luglio e settembre 2019; b) dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto, tra ottobre 2019 e gennaio 2020; c) dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto nonché in un accordo con Israele, tra gennaio 2020 e aprile 2020; d) dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto, tra aprile e ottobre 2020; e) dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite, nelle immediate vicinanze delle sue acque territoriali, tra novembre 2019 e gennaio 2020; f) dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’area occidentale della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite, tra maggio e novembre 2019. |
27.2.2020 |
ALLEGATO II
SITI WEB CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CIPRO
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
https://um.fi/pakotteet
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)
Rue de Spa 2/Spastraat 2
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu