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Document f8566626-64a3-11ea-b735-01aa75ed71a1
Commission Implementing Decision (EU) 2018/320 of 28 February 2018 on certain animal health protection measures for intra-Union trade in salamanders and the introduction into the Union of such animals in relation to the fungus Batrachochytrium salamandrivorans (notified under document C(2018) 1208) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione, del 28 febbraio 2018, relativa a talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali animali nell'Unione in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans [notificata con il numero C(2018) 1208] (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione, del 28 febbraio 2018, relativa a talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali animali nell'Unione in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans [notificata con il numero C(2018) 1208] (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02018D0320 — IT — 02.12.2019 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/320 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2018 relativa a talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali animali nell'Unione in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans [notificata con il numero C(2018) 1208] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 062 del 5.3.2018, pag. 18) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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data |
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L 310 |
35 |
2.12.2019 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/320 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2018
relativa a talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali animali nell'Unione in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans
[notificata con il numero C(2018) 1208]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di partite di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali partite nell'Unione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
«salamandre»: tutti gli anfibi dell'ordine Caudata;
«Bsal»: il fungo Batrachochytrium salamandrivorans (regno Fungi, Phylum Chytridiomycota, ordine Rhizophydiales);
«unità epidemiologica»: un gruppo di salamandre con la stessa probabilità di esposizione al Bsal;
«quarantena»: il mantenimento di salamandre in isolamento senza contatto diretto o indiretto con salamandre che si trovano al di fuori della loro unità epidemiologica, al fine di impedire la diffusione del Bsal mentre gli animali in isolamento sono tenuti sotto osservazione per un periodo definito, sottoposti a test e, se del caso, a trattamento;
«operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile delle salamandre, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia;
«stabilimento adeguato»; locali:
in cui le salamandre sono tenute in quarantena prima di essere spedite in un altro Stato membro o dopo la loro introduzione nell'Unione; e
registrati dall'autorità competente prima della data di inizio della quarantena;
«test diagnostico adeguato»: una prova di reazione a catena della polimerasi quantitativa in tempo reale (qPCR) con i primer STerF e STerR specifici per specie per amplificare un frammento di DNA del Bsal di 119 nucleotidi;
«documento veterinario comune di entrata» o «DVCE»: il documento di notifica dell'arrivo degli animali nell'Unione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 282/2004, redatto secondo il modello di cui all'allegato I di detto regolamento e gestito attraverso il sistema informatico veterinario integrato denominato TRACES;
«caso confermato di Bsal»: conferma, attraverso il test diagnostico adeguato, della presenza del Bsal o di suo materiale genetico nei tessuti delle salamandre o su di essi.
Articolo 3
Condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di salamandre all'interno dell'Unione
1. Gli Stati membri vietano la spedizione di partite di salamandre in un altro Stato membro, salvo nel caso in cui tali partite soddisfino le seguenti condizioni di polizia sanitaria:
sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato I, parte A;
le salamandre non devono presentare segni clinici di Bsal. In particolare, al momento dell'esame da parte del veterinario ufficiale, non devono presentare lesioni né ulcere cutanee. Tale esame deve essere effettuato entro le 24 ore precedenti la spedizione della partita nello Stato membro di destinazione;
le salamandre devono provenire da una popolazione in cui non sono stati registrati decessi dovuti al Bsal né segni clinici di tale fungo. In particolare l'operatore non deve aver rilevato lesioni né ulcere cutanee;
la partita deve essere costituita da:
almeno 62 salamandre sottoposte a quarantena come un'unica unità epidemiologica in uno stabilimento adeguato che soddisfa le condizioni minime di cui all'allegato II, per un periodo di almeno sei settimane immediatamente prima della data di rilascio del certificato sanitario di cui all'allegato I, parte A. Campioni cutanei prelevati dalle salamandre della partita mediante tampone devono inoltre essere stati sottoposti, con esito negativo, al test diagnostico adeguato per la ricerca del Bsal durante la quinta settimana del periodo di quarantena, conformemente alle dimensioni del campione di cui all'allegato III, punto 1, lettera a); oppure
salamandre che sono state sottoposte a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, conformemente all'allegato III, punto 1, lettera b).
2. Se le partite di salamandre sono state introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo e sono state già sottoposte a quarantena in uno stabilimento di destinazione adeguato conformemente all'articolo 6, gli Stati membri autorizzano la loro spedizione in un altro Stato membro unicamente se tali partite soddisfano le seguenti condizioni:
le condizioni di polizia sanitaria di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);
tra la fine del periodo di quarantena successivo alla loro introduzione nell'Unione e il rilascio del certificato sanitario di cui all'allegato I, parte A, le salamandre sono state tenute in quarantena nello stabilimento adeguato che soddisfa le condizioni minime di cui all'allegato II.
Articolo 4
Condizioni di polizia sanitaria per l'introduzione di partite di salamandre nell'Unione
Gli Stati membri vietano l'introduzione nell'Unione di partite di salamandre in provenienza da un paese terzo, salvo nel caso in cui tali partite soddisfino le seguenti condizioni:
provengono da paesi terzi figuranti in uno dei seguenti atti:
allegato I della decisione 2004/211/CE;
allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE;
allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008;
allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009;
allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010;
oppure
allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010;
sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato I, parte B;
le salamandre non devono presentare segni clinici di Bsal. In particolare, al momento dell'esame da parte del veterinario ufficiale, non devono essere presenti segni di lesioni né ulcere cutanee. Tale esame deve essere stato effettuato entro le 24 ore precedenti la spedizione della partita nell'Unione;
prima di rilasciare il certificato sanitario di cui alla lettera b), l'unità epidemiologica comprendente le salamandre della partita deve essere stata isolata dalle altre salamandre al più tardi al momento dell'esame per il rilascio del certificato sanitario e da allora non deve essere entrata in contatto con altre salamandre.
Articolo 5
Attestato relativo allo stabilimento di destinazione adeguato
Gli Stati membri provvedono affinché i posti d'ispezione frontalieri non ammettano l'introduzione nell'Unione di partite di salamandre, a meno che gli importatori o i loro rappresentanti non presentino un attestato scritto, redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione, firmato dalla persona fisica o giuridica responsabile dello stabilimento di destinazione adeguato, in cui siano riportati:
il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione adeguato;
l'indicazione che lo stabilimento di destinazione adeguato soddisfa le condizioni minime di cui all'allegato II;
l'indicazione che la partita di salamandre sarà ammessa in quarantena.
Articolo 6
Norme in materia di quarantena applicabili alle partite di salamandre introdotte nell'Unione
Gli Stati membri provvedono affinché:
il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto responsabile dello stabilimento di destinazione adeguato registri l'arrivo della partita di salamandre, introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo, nella parte 3, casella 45, della versione elettronica del documento veterinario comune di entrata;
il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto garantisca che l'operatore mantenga la partita di salamandre in quarantena nello stabilimento di destinazione adeguato come un'unica unità epidemiologica;
il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto verifichi le condizioni di quarantena di ciascuna partita di salamandre; tale verifica comprende un esame dei dati di mortalità e un'ispezione clinica delle salamandre nello stabilimento di destinazione adeguato, accertando in particolare l'eventuale presenza di lesioni e ulcere cutanee;
se una partita è costituita da 62 o più salamandre, il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto proceda all'esame, al campionamento, ai test e al trattamento del Bsal conformemente alle procedure di cui all'allegato III, punti 1 e 2, in seguito all'arrivo della partita di salamandre nello stabilimento di destinazione adeguato;
se la partita è costituita da meno di 62 salamandre, il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto garantisca che la partita sia sottoposta a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente conformemente all'allegato III, punto 3;
il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto autorizzi la partita di salamandre a lasciare lo stabilimento di destinazione adeguato mediante un'autorizzazione scritta:
nel caso in cui siano effettuati i test di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), purché siano trascorse almeno sei settimane dalla data di inizio del periodo di quarantena e non prima della ricezione dei risultati negativi dei test, a seconda di quale data sia posteriore; o
nel caso in cui sia effettuato il trattamento di cui all'allegato III, punto 1, lettera b), solo dopo il completamento soddisfacente del trattamento.
Articolo 7
Misure da adottare qualora sia confermato un caso di Bsal in uno stabilimento di destinazione adeguato
1. Qualora durante la quarantena sia confermato che almeno una salamandra di un'unità epidemiologica è infetta da Bsal, gli Stati membri provvedono affinché lo stabilimento di destinazione adeguato adotti le seguenti misure:
tutte le salamandre nella stessa unità epidemiologica siano:
sottoposte a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, conformemente all'allegato III, punto 3; oppure
abbattute e smaltite come sottoprodotti di origine animale conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1069/2009;
dopo il completamento delle misure di cui alla lettera a), la zona dello stabilimento di destinazione adeguato in cui è stata tenuta l'unità epidemiologica venga pulita e disinfettata in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente.
2. L'autorità competente può esigere che siano effettuati test sulle salamandre sottoposte a trattamento per verificare l'efficacia del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), e può chiedere, se del caso, che siano effettuati trattamenti ripetuti per prevenire la diffusione del Bsal.
Articolo 8
Costi
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i costi relativi alla quarantena, ai test e, se necessario, alle misure di attenuazione dei rischi e ai trattamenti siano sostenuti dall'operatore o dall'importatore.
Articolo 9
Obblighi in materia di relazioni annuali
Al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2019, gli Stati membri che hanno manipolato partite di salamandre nell'anno precedente comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative a tale periodo, operando una distinzione tra informazioni relative agli scambi all'interno dell'Unione e informazioni relative all'introduzione nell'Unione di partite di salamandre:
il numero di unità epidemiologiche in cui è stato confermato almeno un caso di Bsal;
il numero di unità epidemiologiche sottoposte a trattamento senza che sia stato confermato alcun caso di Bsal;
qualsiasi altra informazione da essi ritenuta pertinente in relazione ai test, al trattamento o alla manipolazione delle partite nonché all'attuazione della presente decisione.
Articolo 10
Misure transitorie
1. Per un periodo transitorio che termina il 6 settembre 2018 gli Stati membri di destinazione possono ammettere sul loro territorio partite di salamandre, provenienti da altri Stati membri, che non soddisfano le condizioni di polizia sanitaria di cui all'articolo 3, a condizioni appropriate di attenuazione dei rischi determinate dall'autorità competente previa consultazione degli operatori e, se necessario, dello Stato membro di origine.
2. Per un periodo transitorio che termina il 6 settembre 2018 gli Stati membri di destinazione possono ammettere sul loro territorio partite di salamandre, introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo, che non soddisfano le condizioni di polizia sanitaria di cui all'articolo 4, a condizione che esse siano manipolate conformemente agli articoli da 5 a 7.
Articolo 11
Applicabilità
La presente decisione si applica fino al 20 aprile 2021.
Articolo 12
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
PARTE A
CERTIFICATO SANITARIO
per gli scambi di salamandre all'interno dell'Unione
PARTE B
CERTIFICATO SANITARIO
per l'introduzione di partite di salamandre nell'Unione europea
ALLEGATO II
CONDIZIONI MINIME APPLICABILI AGLI STABILIMENTI DI DESTINAZIONE ADEGUATI
1) Lo stabilimento di destinazione adeguato:
dispone di un sistema che garantisca una sorveglianza adeguata delle salamandre;
è sottoposto al controllo di un veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto;
è pulito e disinfettato conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.
2) L'operatore dello stabilimento adeguato provvede affinché:
a meno che non vengano distrutti, le vasche, le gabbie o gli altri fomiti utilizzati per il trasporto delle salamandre siano puliti e disinfettati in modo tale da prevenire la diffusione del Bsal;
i rifiuti e le acque reflue vengano raccolti regolarmente, immagazzinati e successivamente trattati in modo tale da prevenire la diffusione del Bsal;
le carcasse delle salamandre sottoposte a quarantena siano esaminate in un laboratorio indicato dall'autorità competente;
sulle salamandre siano effettuati i necessari test e trattamenti di concerto con il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto e sotto il suo controllo.
3) L'operatore dello stabilimento di destinazione adeguato informa il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto del verificarsi di malattie e decessi delle salamandre durante la quarantena.
4) L'operatore dello stabilimento di destinazione adeguato tiene un registro riportante:
data, numero e specie delle salamandre in entrata e in uscita relativamente a ogni partita;
copia dei certificati sanitari e dei documenti veterinari comuni di entrata che accompagnano le partite di salamandre;
casi di malattia e numero di decessi su base giornaliera;
date e risultati dei test;
tipi e date dei trattamenti e numero di animali che vi sono sottoposti.
ALLEGATO III
PROCEDURE DI ESAME, CAMPIONAMENTO, TEST E TRATTAMENTO PER IL BSAL
1) Durante la quarantena le salamandre sono sottoposte alle seguenti procedure:
se la dimensione dell'unità epidemiologica è uguale o superiore a 62, i campioni cutanei prelevati mediante tampone dalle salamandre sottoposte a quarantena devono essere esaminati sotto il controllo del veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto mediante il test diagnostico adeguato durante la quinta settimana successiva al loro ingresso nello stabilimento adeguato, conformemente alle dimensioni del campione indicate nella tabella di riferimento, a meno che l'operatore non decida per il trattamento di cui alla lettera b).
Tabella di riferimento (1):
|
Dimensioni dell'unità epidemiologica |
62 |
186 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
|
Dimensioni del campione |
62 |
96 |
98 |
102 |
106 |
108 |
110 |
111 |
|
(1) Ipotizzando una prevalenza del Bsal pari al 3 % nell'unità epidemiologica e assicurandone l'individuazione con un livello di confidenza del 95 %, con una sensibilità del test diagnostico adeguato dell'80 %. |
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Qualora decida per uno dei trattamenti di cui al punto 3) o in tutti i casi in cui le dimensioni dell'unità epidemiologica sono inferiori a 62 elementi, l'operatore deve sottoporre tutte le salamandre della partita a un trattamento contro il Bsal sotto il controllo del veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto, in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente.
Nei casi di cui alla lettera b), il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto può richiedere un test rappresentativo dell'unità epidemiologica mediante il test diagnostico adeguato per monitorare la presenza del Bsal o, dopo il trattamento, per verificarne l'assenza.
I campioni cutanei prelevati mediante tampone da tutte le salamandre morte o clinicamente malate, in particolare quelle che presentano lesioni cutanee, devono essere esaminati sotto il controllo del veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto mediante il test diagnostico adeguato nel momento in cui presentano lesioni o altri segni clinici o al momento del decesso, a seconda di quale data sia anteriore.
Tutte le salamandre che muoiono nello stabilimento adeguato devono essere sottoposte a un'ispezione post mortem sotto il controllo del veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto, in particolare per accertare segni del Bsal al fine di confermare o escludere, nella misura del possibile, che il decesso è stato causato da tale fungo.
2) Tutti i test dei campioni prelevati, come pure l'esame post mortem durante la quarantena, devono essere effettuati in laboratori indicati dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto.
3) I seguenti trattamenti sono ritenuti soddisfacenti:
mantenere le salamandre a una temperatura di almeno 25 °C per almeno 12 giorni;
mantenere le salamandre a una temperatura di almeno 20 °C per almeno 10 giorni, assieme a un trattamento che consiste in bagni per immersione con polimixina E (2 000 UI/ml) per 10 minuti due volte al giorno, seguiti da un'applicazione di voriconazolo per nebulizzazione (12,5 μg/ml);
qualsiasi altro trattamento con risultati comparabili riguardo all'eliminazione del Bsal, quale riportato in un articolo oggetto di valutazione inter pares pubblicato su una rivista scientifica.