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Asiakirja JOL_1975_338_R_0025_011
Regulation (EEC) No 3422/75 of the Council of 18 December 1975 on the application of Decisions 1/75 and 2/75 of the EEC-Iceland Joint Committee concerning the methods of administrative cooperation #Decision 1/75 of the Joint Committee of 2 December 1975 amending Article 23 of Protocol 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation #Decision 2/75 of the Joint Committee of 2 December 1975 amending Protocol 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation and amending Joint Committee Decision 3/73 and repealing Joint Committee Decision 4/73
Regolamento (CEE) n. 3422/75 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante l'applicazione delle decisioni nn. 1/75 e 2/75 del Comitato misto CEE-Islanda relative ai metodi di cooperazione amministrativa
Decisione n. 1/75 del Comitato misto, del 2 dicembre 1975, che modifica l'articolo 23 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Decisione n. 2/75 del Comitato misto, del 2 dicembre 1975, che modifica il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto e che abroga la decisione n. 4/73 del Comitato misto
Regolamento (CEE) n. 3422/75 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante l'applicazione delle decisioni nn. 1/75 e 2/75 del Comitato misto CEE-Islanda relative ai metodi di cooperazione amministrativa
Decisione n. 1/75 del Comitato misto, del 2 dicembre 1975, che modifica l'articolo 23 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Decisione n. 2/75 del Comitato misto, del 2 dicembre 1975, che modifica il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto e che abroga la decisione n. 4/73 del Comitato misto
GU L 338 del 31.12.1975, s. 25–36
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Decisione n. 2/75 del Comitato misto, CEE-Islanda del 2 dicembre 1975, che modifica il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto e che abroga la decisione n. 4/73 del Comitato misto
Gazzetta ufficiale n. L 338 del 31/12/1975 pag. 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 2 pag. 0058
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 2 pag. 0058
DECISIONE N. 2/75 DEL COMITATO MISTO del 2 dicembre 1975 che modifica il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto e che abroga la decisione n. 4/73 del Comitato misto IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28, considerando che è opportuno aumentare i valori massimi previsti dall'articolo 14 del protocollo n. 3; considerando che è necessario riservare una rubrica del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e del formulario EUR.2 nella quale deve essere apposta l'indicazione del paese d'origine; che è quindi opportuno modificare i modelli del certificato e del formulario suddetti; considerando che è pure necessario semplificare ulteriormente le procedure di rilascio di tale certificato e di compilazione di tale formulario in particolare estendendo le misure adottate con la decisione n. 4/73 del Comitato misto ad altri modi di trasporto ed aumentare il valore massimo previsto dalla medesima decisione, DECIDE: Articolo 1 Il testo dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del protocollo n. 3, è sostituito dal testo seguente: «1. La Comunità e l'Islanda ammettono al beneficio delle disposizioni dell'accordo, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 100 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 300 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.» Articolo 2 Il modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 figurante nell'allegato V del protocollo n. 3, quale è modificato dalla decisione n. 10/73 del Comitato misto, è sostituito dal modello di cui all'allegato I alla presente decisione. Articolo 3 La nota 8 - articolo 10 - dell'allegato I del protocollo n. 3 è soppressa. Articolo 4 1. L'articolo 8, secondo paragrafo, della decisione n. 3/73 del Comitato misto è soppresso. 2. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, della decisione n. 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente: «Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione o il formulario EUR.2 ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono al formulario EUR.2, qualora sia stata presentata, la fattura o copia di essa e forniscono tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.» Articolo 5 Il testo dell'articolo 21 della decisione n. 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente : «Articolo 21 Le sigle e le indicazioni di cui agli articoli 13, 14 e 20 sono apposte nella rubrica Osservazioni del certificato.» Articolo 6 1. Senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 1, del protocollo n. 3,i prodotti originari rispondenti alle condizioni di cui al detto protocollo che fanno oggetto di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore non superi 1 500 unità di conto per ogni spedizione, sono ammessi all'importazione nella Comunità o in Islanda al beneficio delle disposizioni dell'accordo sulla base di un formulario EUR.2 il cui modello figura nell'allegato II. 2. È redatto un formulario EUR.2 per ogni spedizione. Articolo 7 Il formulario EUR.2 è compilato dall'esportatore o sotto responsabilità di questo dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in base al modello figurante all'allegato II. Esso è stampato in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Il formulario EUR.2 ha il formato di mm 210×148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m². Gli Stati membri della Comunità e l'Islanda possono riservassi la stampa dei formulari od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Articolo 8 Per assicurare la coretta applicazione della presente decisione, gli Stati membri della Comunità e l'Islanda, tramite le rispettive amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza ai fini del controllo dell'autenticità e della regolarità delle dichiarazioni degli esportatori figuranti sui formulari EUR.2. Articolo 9 Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque compili o faccia compilare formulari contenenti dati inesatti, allo scopo di fare ammettere delle merci al beneficio del regime preferenziale. Articolo 10 1. I certificati di circolazione delle merci redatti in base ai modelli precedentemente in vigore potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte ed al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione. 2. I formulari EUR.2 stabiliti in base al modello precedentemente in vigore potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi in fino al 30 giugno 1977 per le spedizioni postali (compresi i pacchi postali) alle condizioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione. Inoltre, essi potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dalla presente decisione. In questo caso i formulari contengono alla rubrica n.7 l'indicazione di cui alla rubrica n.8 dei formulari del modello di cui all'allegato II. Articolo 11 È abrogata la decisione n. 4/73 del Comitato misto. Articolo 12 Il testo dell'articolo 18 della decisione n. 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente : «Articolo 18 Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo, o al proprio rappresentante autorizzato a compilare e firmare il formulario EUR.2. Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese di esportazione, al riguardo della definizione della nozione prodotti originari , l'esportatore può indicare nella rubrica Osservazioni del formulario EUR.2 i riferimenti a tale controllo». Articolo 13 L'esportatore che ha compilato il formulario EUR.2 deve apportare, su domanda delle autorità doganali del paese di esportazione, le giustificazioni relative all'utilizzazione di tale formulario. Articolo 14 La presente decisione entra in vigore il 1 febbraio 1976. Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1975. Per il Comitato misto Il Presidente R. de KERGORLAY