Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento d557750f-9e68-11ee-b164-01aa75ed71a1
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/574 of 15 December 2017 on technical standards for the establishment and operation of a traceability system for tobacco products (Text with EEA relevance)
Testo consolidato: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (Testo rilevante ai fini del SEE)
02018R0574 — IT — 21.12.2023 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/574 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2017 sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 096 del 16.4.2018, pag. 7) |
Modificato da:
|
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
|
n. |
pag. |
data |
||
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/448 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 2023 |
L 65 |
28 |
2.3.2023 |
|
Rettificato da:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/574 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2017
sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2014/40/UE, si applicano le seguenti definizioni:
«identificativo univoco»: il codice alfanumerico che consente l’identificazione di una confezione unitaria o di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco;
«operatore economico»: ogni persona fisica o giuridica coinvolta negli scambi di prodotti del tabacco, compresa l’esportazione, dal fabbricante fino all’ultimo operatore economico a monte della prima rivendita;
«prima rivendita»: l’impianto nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato per la prima volta, compresi i distributori automatici utilizzati per la vendita dei prodotti del tabacco;
«esportazione»: la spedizione dall’Unione a un paese terzo;
«imballaggio aggregato»: qualsiasi imballaggio contenente più di una confezione unitaria di prodotti del tabacco;
«disaggregazione di un imballaggio aggregato»: qualsiasi scomposizione di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco;
«impianto»: qualsiasi luogo, edificio, ufficio o distributore automatico dove i prodotti del tabacco sono lavorati, immagazzinati, trattati dal punto di vista logistico o finanziario o immessi sul mercato;
«dispositivo antimanomissione»: dispositivo che consente la registrazione del processo di verifica successivo all’applicazione di ciascun identificativo univoco a livello unitario mediante un file video o di registro che, una volta registrato, non può essere ulteriormente alterato da un operatore economico;
«offline flat file»: i file elettronici istituiti e mantenuti da ciascun emittente di identificativi, in cui sono contenuti in formato solo testo i dati che permettono di estrarre, senza accedere al sistema di repertori, le informazioni codificate negli identificativi univoci (ad eccezione della marcatura temporale) utilizzati a livello di confezione unitaria e di imballaggio aggregato;
«registro»: il catalogo, istituito e mantenuto da ciascun emittente di identificativi, di tutti i codici identificativi generati per gli operatori economici, gli operatori di prime rivendite, gli impianti e i macchinari con le informazioni corrispondenti;
«supporto dati»: un supporto che rappresenta dati in un formato leggibile con l’aiuto di un dispositivo;
«macchinario»: insiemi di macchinari utilizzati per la lavorazione dei prodotti del tabacco che fanno parte integrante del processo produttivo;
«parte di un macchinario»: qualsiasi parte fissa o mobile identificabile di un macchinario, a condizione che tale parte costituisca un modulo completo. Una parte mobile può essere utilizzata per uno o più macchinari contemporaneamente o in modo intercambiabile;
«marcatura temporale»: la data e l’ora del verificarsi di un particolare evento, registrate in ora UTC (tempo universale coordinato) in un formato prestabilito;
«repertorio primario»: un repertorio in cui sono archiviati i dati di tracciabilità che si riferiscono esclusivamente ai prodotti di un dato fabbricante o importatore;
«repertorio secondario»: un repertorio contenente una copia di tutti i dati di tracciabilità archiviati nei repertori primari;
«router»: un dispositivo all’interno del repertorio secondario che trasferisce i dati tra i diversi componenti del sistema di repertori;
«sistema di repertori»: il sistema che consiste nei repertori primari, nel repertorio secondario e nel router;
«dizionario di dati comune»: un insieme di informazioni che descrive il contenuto, il formato e la struttura di una banca dati e la relazione tra i suoi elementi, usato per controllare l’accesso e la manipolazione delle banche dati comuni a tutti i repertori primari e al secondario;
«giorno lavorativo»: ogni giorno di lavoro nello Stato membro per cui l’emittente di identificativi è competente;
«trasbordo»: qualsiasi trasferimento di prodotti del tabacco da un veicolo a un altro, nel corso del quale i prodotti del tabacco non entrano ed escono da un impianto;
«furgone di vendita»: un veicolo utilizzato per la consegna di prodotti del tabacco a più rivendite in quantitativi non prestabiliti prima della consegna;
«fornitore di servizi informatici»: fornitore di servizi incaricato da un operatore economico di trasmettere informazioni relative ai movimenti dei prodotti e alle transazioni al sistema di repertori.
CAPO II
SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'IDENTIFICATIVO UNIVOCO
SEZIONE 1
Disposizioni comuni
Articolo 3
Emittente di identificativi
Ciascuno Stato membro adotta misure adeguate per assicurare:
che l'emittente di identificativi da esso designato continui a soddisfare la prescrizione di indipendenza di cui all'articolo 35; e
la continuità dei servizi forniti da emittenti di identificativi successivi, qualora venisse designato un nuovo emittente di identificativi per rilevare i servizi del precedente. A questo fine gli Stati membri esigono dall'emittente di identificativi l'elaborazione di un piano per il passaggio delle consegne, in cui sia stabilita la procedura da seguire per garantire la continuità delle operazioni fino alla designazione del nuovo emittente di identificativi.
Articolo 4
Emittenti di identificativi competenti per la generazione e l'emissione di identificativi univoci
In deroga al primo comma, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro sul cui mercato i prodotti sono immessi, se tale Stato membro prevede tale prescrizione.
Articolo 5
Validità degli identificativi univoci e disattivazione
SEZIONE 2
Identificativi univoci a livello di confezione unitaria
Articolo 6
Contrassegno mediante IU a livello unitario
Articolo 7
Verifica degli IU a livello unitario
In deroga ai paragrafi 2, 4 e 5, l'obbligo di installare un dispositivo antimanomissione non si applica:
fino al 20 maggio 2020 ai processi di produzione gestiti da operatori economici o, se applicabile, dal gruppo di imprese a cui appartengono, che hanno trattato meno di 120 milioni di IU a livello unitario a livello dell'Unione nel corso dell'anno civile 2019;
fino al 20 maggio 2021 ai processi di produzione gestiti dagli operatori economici che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 1 );
ai processi di produzione completamente manuali.
Articolo 8
Struttura degli IU a livello unitario
Ciascuna confezione unitaria di prodotti del tabacco è contrassegnata con un IU a livello unitario. Questo consiste in una sequenza di caratteri alfanumerici il più breve possibile, non superiore ai 50 caratteri. La sequenza è univoca per una data confezione unitaria ed è composta dai seguenti elementi di dati:
in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4;
una sequenza alfanumerica la cui probabilità di essere indovinata è trascurabile e in ogni caso inferiore a una su diecimila («numero di serie»);
un codice («codice del prodotto») che consente di determinare i seguenti elementi:
il luogo di lavorazione;
l'impianto di lavorazione di cui all'articolo 16;
il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 18;
la descrizione del prodotto;
il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;
l'itinerario previsto del trasporto;
se del caso, l'importatore nell'Unione;
in ultima posizione, la marcatura temporale sotto forma di sequenza numerica di otto caratteri nel formato AAMMGGoo, indicante la data e l'ora di lavorazione.
Gli emittenti di identificativi preparano e rendono disponibili al pubblico le istruzioni per la codifica e la decodifica degli IU a livello unitario conformemente all’allegato III.
Se gli emittenti di identificativi utilizzano la crittografia o la compressione per la generazione di IU a livello unitario, essi comunicano alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione gli algoritmi utilizzati per la crittografia e la compressione. Non è ammesso il riutilizzo degli IU a livello unitario.
Articolo 9
Richiesta ed emissione di IU a livello unitario
L’emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell’ordine indicato:
genera i codici di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e i corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23;
trasmette entrambi i gruppi di codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell’importatore richiedente, a norma dell’articolo 26; e
trasmette entrambi i gruppi di codici per via elettronica al fabbricante o all’importatore richiedente.
Uno Stato membro può tuttavia esigere che gli emittenti di identificativi offrano la consegna fisica degli IU a livello unitario in alternativa alla fornitura elettronica. Nel caso in cui venga offerta la consegna fisica degli IU a livello unitario, i fabbricanti e gli importatori specificano se è richiesta la consegna fisica. In questo caso l’emittente di identificativi, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell’ordine indicato:
genera i codici di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e i corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23;
trasmette entrambi i gruppi di codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell’importatore richiedente, a norma dell’articolo 26;
trasmette entrambi i gruppi di codici per via elettronica al fabbricante o all’importatore richiedente;
consegna entrambi i gruppi di codici al fabbricante o all’importatore richiedente sotto forma di codici a barre ottici conformi all’articolo 21, collocati su supporti fisici quali le etichette adesive.
SEZIONE 3
Identificativi univoci a livello di imballaggio aggregato
Articolo 10
Contrassegno mediante IU a livello aggregato
Articolo 11
Struttura degli IU a livello aggregato generati dagli emittenti di identificativi
Per gli IU a livello aggregato generati sulla base di una richiesta all'emittente di identificativi competente, la struttura dell'IU a livello aggregato consiste in una sequenza di massimo 100 caratteri alfanumerici univoca per un dato imballaggio aggregato e composta dai seguenti elementi di dati:
in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4;
una sequenza alfanumerica la cui probabilità di essere indovinata è trascurabile e in ogni caso inferiore a una su diecimila («numero di serie»);
il codice identificativo impianto (di cui all'articolo 16) in cui è avvenuto il processo di aggregazione;
in ultima posizione, la marcatura temporale sotto forma di sequenza numerica di otto caratteri nel formato AAMMGGoo, indicante la data e l'ora di aggregazione.
Gli emittenti di identificativi preparano e rendono disponibili al pubblico le istruzioni per la codifica e la decodifica degli IU a livello aggregato.
Articolo 12
Collegamento tra i livelli di IU
Articolo 13
Richiesta e rilascio di IU a livello aggregato generati dagli emittenti di identificativi
Per i fabbricanti e gli importatori, l'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato:
genera il codice di cui all'articolo 11, paragrafo 2;
trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell'importatore richiedente, a norma dell'articolo 26; e
trasmette i codici per via elettronica al fabbricante o all'importatore richiedente.
Per gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori, l'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato:
genera il codice di cui all'articolo 11, paragrafo 2;
►C1 trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio secondario, a norma dell'articolo 27; e ◄
trasmette i codici per via elettronica agli operatori economici richiedenti.
CAPO III
CODICI IDENTIFICATIVI PER OPERATORI ECONOMICI, IMPIANTI E MACCHINARI
Articolo 14
Richiesta di codice identificativo operatore economico
Gli operatori economici che gestiscono depositi autonomi non situati nell’Unione che trattano prodotti lavorati nell’Unione e destinati ai mercati dell’Unione in transito attraverso paesi terzi possono richiedere un codice identificativo operatore economico all’emittente di identificativi competente per lo Stato membro sul cui mercato tali operatori economici immettono la maggior parte dei prodotti da loro trattati.
La soppressione di un codice identificativo operatore economico comporta la soppressione automatica dei codici identificativi impianto e macchinario correlati da parte dell’emittente di identificativi.
Articolo 15
Emissione e registrazione di codici identificativi operatore economico
Al ricevimento di una richiesta a norma dell'articolo 14, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo operatore economico, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nel seguente ordine:
in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4; e
in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.
Se è un fabbricante o un importatore, l’operatore richiedente, entro due giorni lavorativi dal ricevimento del codice, trasmette il codice e le informazioni sul suo repertorio primario istituito in conformità all’articolo 26 al gestore del repertorio secondario.
Articolo 16
Richiesta di codice identificativo impianto
In deroga al primo comma, una prima rivendita integrata in un impianto non avente funzioni di vendita al dettaglio è identificata con un codice identificativo impianto distinto che corrisponde alla sua funzione.
Gli operatori economici che gestiscono depositi autonomi non situati nell’Unione che trattano prodotti lavorati nell’Unione e destinati ai mercati dell’Unione in transito attraverso paesi terzi possono richiedere un codice identificativo impianto per un deposito autonomo situato in un paese terzo all’emittente di identificativi competente per lo Stato membro sul cui mercato tali operatori economici immettono la maggior parte dei prodotti da loro trattati. A tal fine essi trasmettono all’emittente di identificativi le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.4, nel formato ivi indicato.
La soppressione di un codice identificativo impianto comporta la soppressione automatica dei codici identificativi macchinario correlati da parte dell’emittente di identificativi.
Articolo 17
Emissione e registrazione di codici identificativi impianto
Al ricevimento di una richiesta a norma dell'articolo 16, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo impianto, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nel seguente ordine:
in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4; e
in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.
Articolo 18
Richiesta di codice identificativo macchinario
I fabbricanti e gli importatori apportano tutte le modifiche necessarie delle informazioni trasmesse nei moduli di richiesta iniziali, al fine di fornire le informazioni necessarie sulle parti di macchinari che richiedono un codice identificativo macchinario entro il 20 maggio 2024. Le modifiche sono apportate nel formato indicato all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.8. Tale prescrizione si applica anche alle informazioni sui macchinari che non contengono parti identificabili separatamente.
Articolo 19
Emissione e registrazione di codici identificativi macchinario
Al ricevimento di una richiesta a norma dell'articolo 18, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo macchinario, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nella posizione indicata:
in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4; e
in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.
Articolo 20
Trasferimento di offline flat file e registri
CAPO IV
SUPPORTI DATI
Articolo 21
Supporti dati per identificativi univoci
Gli IU a livello unitario sono codificati utilizzando almeno uno dei seguenti tipi di supporto dati:
un codice ottico Data Matrix leggibile tramite dispositivo, con rilevamento e correzione d'errore equivalenti o superiori a quelli del Data Matrix ECC200. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 16022:2006 sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;
un codice ottico QR leggibile tramite dispositivo, con capacità di recupero di circa il 30 %. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 18004:2015 con livello di correzione d'errore H sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;
un codice ottico DotCode leggibile tramite dispositivo con rilevamento e correzione d'errore equivalenti o superiori a quelli previsti dall'algoritmo di correzione d'errore Reed-Solomon con il numero di caratteri di controllo (NC) pari a tre più il numero di caratteri dei dati (ND) diviso per due (NC = 3 + ND/2). I codici a barre conformi alla ISS DotCode Symbology Specification pubblicata dall'Association for Automatic Identification and Mobility («AIM») (revisione 3.0, agosto 2014) sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto.
Gli IU a livello aggregato sono codificati dagli operatori economici utilizzando almeno uno dei seguenti tipi di supporto dati:
un codice ottico Data Matrix leggibile tramite dispositivo, con rilevamento e correzione d'errore equivalenti o superiori a quelli del Data Matrix ECC200. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 16022:2006 sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;
un codice ottico QR leggibile tramite dispositivo, con capacità di recupero di circa il 30 %. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 18004:2015 con livello di correzione d'errore H sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;
un codice ottico Code 128 leggibile tramite dispositivo con rilevamento d'errore equivalente o superiore a quello previsto dall'algoritmo basato sulla parità dei caratteri pari/dispari - barra/spazio e il carattere di controllo. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 15417:2007 sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto.
Per distinguere i supporti dati di cui al paragrafo 5 da qualsiasi altro supporto dati presente sull’imballaggio aggregato, gli operatori economici possono aggiungere la dicitura «EU TTT» accanto a tali supporti dati.
Articolo 22
Qualità dei supporti dati ottici
Articolo 23
Codice leggibile dall'uomo
CAPO V
SISTEMA DI REPERTORI
Articolo 24
Componenti del sistema di repertori
Il sistema di repertori è composto dai seguenti sottosistemi:
i repertori istituiti al fine di archiviare dati relativi ai prodotti del tabacco dei singoli fabbricanti e importatori («repertori primari»);
un repertorio contenente una copia di tutti i dati archiviati nel sistema di repertori primari («repertorio secondario»);
un servizio di router («router»), istituito e gestito dal fornitore del sistema del repertorio secondario.
Articolo 25
Caratteristiche generali del sistema di repertori
Il sistema di repertori soddisfa le seguenti condizioni:
consente l'integrazione funzionale del sistema di repertori nel sistema di tracciabilità e uno scambio elettronico ininterrotto dei dati tra il sistema di repertori e gli altri componenti del sistema di tracciabilità;
consente l'identificazione e l'autenticazione per via elettronica dei prodotti del tabacco, a livello di confezione unitaria e a livello aggregato conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
consente la disattivazione automatica degli identificativi univoci conformemente alle disposizioni dell'articolo 5;
garantisce il ricevimento e l'archiviazione per via elettronica delle informazioni registrate e inviate al sistema di repertori dagli operatori economici e dagli emittenti di identificativi conformemente alle prescrizioni del presente regolamento;
garantisce l'archiviazione dei dati per un periodo minimo di cinque anni dal momento in cui i dati sono caricati nel sistema di repertori;
consente l'invio automatico di messaggi di stato agli operatori economici e agli Stati membri e alla Commissione se richiesto: ad esempio in caso di buon esito, errori o modifiche in relazione alle attività di segnalazione conformemente alle prescrizioni del presente regolamento;
consente la convalida automatica dei messaggi ricevuti dagli operatori economici ad ogni punto di ingresso nel sistema e il respingimento dei messaggi inesatti o incompleti, in particolare per quanto riguarda le attività di segnalazione relative agli identificativi univoci non registrati o duplicati; il sistema di repertori archivia le informazioni concernenti i messaggi respinti. I messaggi trasmessi dagli emittenti di identificativi e dai repertori primari al router e al repertorio secondario sono nuovamente convalidati dal destinatario;
garantisce lo scambio immediato di messaggi tra tutti i suoi componenti conformemente alle prescrizioni del presente regolamento: indipendentemente dalla velocità della connessione Internet dell'utente finale, il tempo di risposta complessivo del sistema di repertori per l'invio dei messaggi di conferma, non supera i 60 secondi;
garantisce la disponibilità continua di tutti i componenti e servizi, con un tempo di attività mensile del servizio di almeno il 99,5 % e assicura la presenza di sufficienti meccanismi di back up;
è protetto da procedure e sistemi di sicurezza che concedono l'accesso agli archivi e il trasferimento dei dati ivi contenuti unicamente alle persone autorizzate conformemente al presente regolamento;
è accessibile da parte delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione. Agli amministratori nazionali designati dagli Stati membri e ai servizi della Commissione sono concessi diritti di accesso che consentono di creare, gestire e revocare i diritti di accesso utente ai repertori nonché di effettuare le operazioni correlate di cui al presente capo mediante un'interfaccia utente grafica di gestione. ►C1 Le modalità di accesso all'interfaccia utente grafica di gestione sono compatibili con il regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare le pertinenti soluzioni riutilizzabili fornite quali elementi costitutivi nell'ambito del settore Telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa. ◄ Gli amministratori nazionali designati dagli Stati membri sono in grado di concedere a loro volta diritti di accesso ad altri utenti sotto la loro responsabilità;
consente agli Stati membri e alla Commissione di trasferire i dati completi o una selezione dei dati archiviati in un repertorio;
conserva una registrazione completa («pista di controllo») di tutte le operazioni riguardanti i dati registrati, degli utenti che effettuano tali operazioni, della natura di tali operazioni e della cronologia dell'accesso degli utenti; la pista di controllo è costituita quando i dati sono caricati per la prima volta e, fatte salve eventuali prescrizioni nazionali supplementari, è conservata per un periodo di almeno cinque anni.
Articolo 26
Repertori primari
Articolo 27
Repertorio secondario
Il repertorio secondario prevede interfacce utente grafiche e non grafiche, tra cui un’interfaccia per la programmazione di applicazioni, interfacce utente fisse e mobili contenenti un’applicazione di ispezione per i principali sistemi operativi mobili, che consentono agli Stati membri e alla Commissione di accedere ai dati conservati nel sistema di repertori e di consultarli utilizzando tutte le funzioni di ricerca comunemente disponibili, tra cui il linguaggio d’interrogazione strutturato (Structured Query Language, SQL) o una sintassi equivalente per la creazione di interrogazioni personalizzate, in particolare effettuando a distanza le seguenti operazioni:
reperimento di informazioni su uno o più identificativi univoci, compreso il confronto e il controllo incrociato di più identificativi univoci e delle relative informazioni, in particolare la loro ubicazione nella catena di approvvigionamento;
creazione di elenchi e statistiche, ad esempio su scorte e numeri in entrata e in uscita, in relazione a uno o più elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell’allegato II;
identificazione di tutti i prodotti del tabacco segnalati da un operatore economico al sistema, compresi i prodotti dichiarati come richiamati, ritirati, rubati, mancanti o destinati alla distruzione.
L’interfaccia utente di cui al paragrafo 2 consente a ciascuno Stato membro e alla Commissione di configurare le loro regole per:
l’invio di avvisi automatici sulla base di eccezioni e di specifici eventi oggetto di segnalazione, ad esempio brusche fluttuazioni o irregolarità negli scambi, tentativi di introdurre doppioni di identificativi univoci nel sistema, disattivazione di identificativi di cui all’articolo 15, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafo 4, e all’articolo 19, paragrafo 4, o prodotto segnalato dagli operatori economici come rubato o mancante;
il ricevimento di relazioni periodiche sulla base di una combinazione degli elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell’allegato II;
pannelli di controllo personalizzati per interfacce fisse.
Le interfacce utente di cui al paragrafo 2 consentono agli Stati membri e alla Commissione di:
collegarsi a distanza ai dati archiviati nel sistema di repertori con il software analitico di loro scelta;
contrassegnare singoli punti di dati a fini analitici; i contrassegni e i loro valori sono archiviati nel repertorio secondario e resi visibili a tutti gli utenti o solo a quelli selezionati;
caricare elementi di dati esterni, come i modelli di normalizzazione relativi alla marca, che possono essere necessari per migliorare le funzionalità analitiche dei dati.
Gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori primari possono avere accesso al registro di cui al primo comma per convalidare i messaggi trasmessi loro dai fabbricanti e dagli importatori.
Articolo 28
Compiti di coordinamento del fornitore del repertorio secondario
Ogni nuovo fornitore sostitutivo selezionato che gestisce il repertorio secondario si affida all’ultima versione dell’elenco delle specifiche comunicata dal suo predecessore. Eventuali aggiornamenti dell’elenco delle specifiche che vadano oltre la modifica dell’identità del fornitore sono effettuati in conformità alla procedura di cui al paragrafo 3.
L’elenco di cui al primo comma è trasmesso entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario.
Ogni nuovo fornitore sostitutivo selezionato che gestisce il repertorio secondario si affida all’ultima versione del dizionario di dati comunicata dal suo predecessore. Eventuali aggiornamenti del dizionario di dati che vadano oltre la modifica dell’identità del fornitore sono effettuati in conformità alla procedura di cui al paragrafo 3.
Il dizionario di dati comune è comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario.
Il fornitore del repertorio secondario predispone un ambiente per il test di accettazione dell’utente che consente agli emittenti di identificativi, ai fornitori che gestiscono repertori primari e agli operatori economici di effettuare il controllo qualità delle loro routine e soluzioni tecniche in previsione della versione successiva del sistema di repertori. Tale ambiente terrà conto di tutte le eventuali modifiche previste del sistema di repertori al momento della loro comunicazione in conformità al paragrafo 3.
Articolo 29
Router
Articolo 30
Costi del sistema di repertori
Tutti i costi ordinari relativi al sistema di repertori di cui all’articolo 24, paragrafo 1, compresi quelli che derivano dalla sua istituzione, dalla gestione e dalla manutenzione, sono a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco. Tali costi sono equi, ragionevoli e proporzionati:
ai servizi prestati; e
al numero di IU a livello unitario richiesti nell’arco di un determinato periodo di tempo.
Articolo 31
Termine per l'istituzione del sistema di repertori
Il sistema di repertori è istituito e operativo per la fase di prova entro il 20 marzo 2019.
CAPO VI
REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE
Articolo 32
Registrazione e trasmissione di informazioni sui movimenti dei prodotti
Per determinare l'effettivo itinerario del trasporto delle confezioni unitarie fabbricate o importate nell'Unione, gli operatori economici registrano i seguenti eventi:
l'applicazione degli IU a livello unitario sulle confezioni unitarie;
l'applicazione degli IU a livello aggregato sugli imballaggi aggregati;
la spedizione di prodotti del tabacco da un impianto;
l'arrivo di prodotti del tabacco a un impianto;
il trasbordo.
Per la spedizione di prodotti del tabacco a laboratori, centri di smaltimento dei rifiuti, autorità nazionali, organizzazioni governative internazionali, ambasciate e basi militari, i fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.8, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.8, nel formato ivi indicato, tramite il router.
Nel caso in cui i prodotti del tabacco dichiarati come rubati siano recuperati, gli operatori economici possono trasmettere una richiesta di riattivazione in conformità all’ambito di applicazione e al formato di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.4.
Articolo 33
Registrazione e trasmissione di informazioni sulle transazioni
Per consentire di stabilire le informazioni relative alle transazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere j) e k), della direttiva 2014/40/UE, gli operatori economici registrano i seguenti eventi:
l'emissione del numero d'ordine;
l'emissione della fattura;
il ricevimento del pagamento.
Articolo 34
Tempistiche della trasmissione delle informazioni prescritte
Le informazioni di cui all’articolo 32 sono trasmesse nell’ordine in cui gli eventi si sono verificati.
In deroga al paragrafo 1, gli operatori economici possono trasmettere le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), b) e d), all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 33, paragrafo 1, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento se soddisfano le seguenti condizioni:
essi, o se applicabile il gruppo di imprese a cui appartengono, hanno trattato meno di 120 milioni di IU a livello unitario nell'ambito dell'Unione nel corso dell'anno civile precedente;
sono piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 35
Indipendenza
Ai fini del paragrafo 1, per valutare l'indipendenza si utilizzano i seguenti criteri:
indipendenza dall'industria del tabacco in termini di forma giuridica, organizzazione e processo decisionale. Viene valutato in particolare che l'impresa o il gruppo di imprese non sia sotto il controllo diretto o indiretto dell'industria del tabacco, anche attraverso quote di minoranza;
indipendenza dall'industria del tabacco in termini finanziari, che sarà presunta se, prima di assumere le funzioni, l'impresa o il gruppo di imprese in questione ha ricavato, nel corso degli ultimi due anni civili, meno del 10 % del fatturato annuo mondiale, al netto dell'IVA e di altre imposte indirette, dalla fornitura di beni e servizi al settore del tabacco, come può essere determinato sulla base dei conti approvati più recenti. Per ogni anno solare successivo, il fatturato annuo mondiale, al netto dell'IVA e di altre imposte indirette, derivante dalla fornitura di beni e servizi al settore del tabacco non supera il 20 %;
assenza di conflitti di interessi con l'industria del tabacco delle persone responsabili della direzione dell'impresa o del gruppo di imprese, compresi i membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altra forma di organo di gestione. In particolare, essi:
negli ultimi cinque anni non hanno fatto parte di strutture societarie dell'industria del tabacco;
agiscono in piena indipendenza da qualsiasi interesse pecuniario o non pecuniario connesso all'industria del tabacco, compreso il possesso di azioni, partecipazioni a programmi pensionistici privati o interesse detenuto dai loro partner, coniugi o parenti diretti in linea ascendente o discendente.
Articolo 36
Sicurezza e interoperabilità delle comunicazioni e dei dati
Tutte le comunicazioni elettroniche previste dal presente regolamento sono effettuate utilizzando mezzi sicuri. I protocolli di sicurezza e le norme di connettività applicabili si basano su standard aperti non proprietari. Tali standard sono stabiliti:
dall’emittente di identificativi per le comunicazioni tra l’emittente di identificativi, gli operatori di prime rivendite e gli operatori economici che si registrano presso l’emittente di identificativi o richiedono identificativi univoci;
dai fornitori di repertori primari per le comunicazioni tra i repertori primari e i fabbricanti o gli importatori;
dal fornitore del repertorio secondario per le comunicazioni tra il repertorio secondario e il router e
gli emittenti di identificativi;
i repertori primari; e
gli operatori economici che utilizzano il router, vale a dire gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori.
Articolo 36 bis
Qualità dei dati
Articolo 37
Disposizione transitoria
Articolo 38
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
PROCEDURA DI SELEZIONE DEI FORNITORI TERZI INDIPENDENTI DI SISTEMI DI REPERTORI
PARTE A
Le procedure che seguono si applicano alla selezione di un fornitore terzo indipendente che gestisce un repertorio primario.
Entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/573 della Commissione ciascun produttore e importatore di sigarette e tabacco da arrotolare notifica alla Commissione:
l'identità del soggetto terzo che propone di designare per la gestione di un repertorio primario (il «fornitore proposto»), e
un progetto di contratto di archiviazione dei dati contenente gli elementi principali di cui al regolamento delegato per approvazione da parte della Commissione.
Se più persone giuridiche costituiscono lo stesso fabbricante o importatore, la notifica è presentata congiuntamente da tutte le persone giuridiche.
Nel caso in cui l’importatore in questione collabori con un solo fabbricante di un paese extra-UE o appartenga allo stesso gruppo di società di quest’ultimo, il contratto di archiviazione dei dati può essere firmato congiuntamente sia dall’importatore sia dal fabbricante di un paese extra-UE. Nel caso in cui l’importatore in questione collabori con più fabbricanti di un paese extra-UE o sia esso stesso un fabbricante dell’Unione, il contratto di archiviazione dei dati è firmato esclusivamente dall’importatore.
La notifica è corredata dei seguenti documenti:
la dichiarazione scritta relativa alle competenze tecniche e operative, di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/573,
la dichiarazione scritta relativa all'indipendenza giuridica e finanziaria, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2018/573 e
una tabella di corrispondenza tra le clausole del contratto e le prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2018/573.
La Commissione, entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica, e sulla base di un esame dell'adeguatezza del fornitore proposto, in particolare per quanto riguarda la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come indicato all'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE, approva o respinge il fornitore proposto e il progetto di contratto. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro tale lasso di tempo, il fornitore e il progetto di contratto si considerano approvati.
Se la Commissione non approva il fornitore proposto o il progetto di contratto, o se ritiene che il contratto non contenga gli elementi principali previsti dal regolamento delegato (UE) 2018/573, il fabbricante o l'importatore in questione, entro un mese dalla comunicazione della Commissione, propone un fornitore alternativo e/o introduce le modifiche necessarie al progetto di contratto per un ulteriore esame da parte della Commissione.
Dopo l'approvazione del fornitore proposto e del progetto di contratto, i fabbricanti e gli importatori, entro due settimane da tale approvazione, forniscono in formato elettronico:
una copia del contratto firmato da entrambe le parti e
le dichiarazioni da fornire a integrazione del contratto a norma degli articoli 4 e 8 del regolamento delegato (UE) 2018/573.
I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2022, l'identità del fornitore proposto, un progetto di contratto di archiviazione dei dati contenente gli elementi principali di cui al regolamento delegato (UE) 2018/573 per approvazione da parte della Commissione e la documentazione supplementare di cui al paragrafo 2.
Il fornitore designato per la gestione del repertorio primario integra il proprio repertorio nel sistema di tracciabilità solo dopo la conclusione del contratto approvato.
La Commissione pubblica su un sito web un elenco dei soggetti terzi notificati e approvati.
Qualsiasi modifica degli elementi principali del contratto, come definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/573, è soggetta ad approvazione da parte della Commissione. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro tre mesi dalla data di notifica della modifica, la modifica si considera approvata. Tale termine può essere prorogato dalla Commissione una sola volta per un massimo di altri tre mesi mediante lettera all’operatore che effettua la notifica. Qualsiasi altra modifica del contratto che non riguardi i suoi elementi principali richiede solo la previa comunicazione alla Commissione.
PARTE B
La procedura che segue si applica alla selezione di un fornitore terzo indipendente che gestisce il sistema del repertorio secondario.
La Commissione designa, tra i fornitori di repertori primari approvati in conformità alla parte A, ►M1 ————— ◄ , un fornitore incaricato di gestire il repertorio secondario («il gestore del repertorio secondario»), ai fini dell'espletamento dei servizi di cui al capo V del presente regolamento.
La designazione del gestore del repertorio secondario è basata su una valutazione di criteri oggettivi e avviene tramite un contratto di concessione concluso per iscritto tra la Commissione e ciascun gestore successivo del repertorio secondario.
La Commissione pubblica in un sito web il risultato della designazione del gestore del repertorio secondario.
Ciascun fornitore di repertori primari designato in conformità alla parte A conclude un contratto individuale con il fornitore designato per la gestione del repertorio secondario ai fini dell'espletamento dei servizi di cui al capo V del presente regolamento.
I contratti tra ciascun fornitore di repertori primari e il gestore del repertorio secondario sono firmati e trasmessi alla Commissione entro tre mesi dalla data di designazione di ciascun gestore successivo del repertorio secondario.
PARTE C
Le prescrizioni che seguono si applicano in aggiunta alle procedure di selezione descritte nelle parti A e B.
Se il rapporto contrattuale tra il fabbricante o l’importatore e il fornitore di un repertorio primario è risolto, o si prevede che sarà risolto, da una qualsiasi delle parti del contratto per qualsiasi motivo, compresa la mancata conformità ai criteri d’indipendenza di cui all’articolo 35, il fabbricante o l’importatore informa immediatamente la Commissione di tale risoluzione o prevista risoluzione e della data di notifica della stessa al fornitore, nonché della data in cui la risoluzione avrà effetto o si prevede che lo avrà. Il fabbricante o l’importatore propone e notifica alla Commissione un fornitore sostitutivo al più tardi tre mesi prima della data di risoluzione del contratto vigente. Il fornitore sostitutivo è designato conformemente alla parte A.
Nel caso in cui il gestore del repertorio secondario comunichi la sua intenzione di cessare la gestione di tale repertorio a norma del contratto di concessione di cui alla parte B, paragrafo 2, esso informa immediatamente la Commissione di tale intenzione e della data in cui la risoluzione avrà effetto. Il periodo di preavviso non è inferiore a nove mesi. Il contratto prevede la possibilità per la Commissione di prorogare tale periodo unilateralmente di un massimo di sei mesi, se necessario per stabilire e rendere operativo un gestore sostitutivo del repertorio secondario. La Commissione informa le autorità competenti degli Stati membri del periodo di preavviso e della sua eventuale proroga.
Se si applica il paragrafo 1, il contratto di cui alla parte B, paragrafo 4, è a sua volta risolto dalle parti immediatamente dopo la chiusura del repertorio primario interessato.
ALLEGATO II
Principali messaggi trasmessi dagli operatori economici
I messaggi prescritti a fini regolamentari contengono almeno i campi di dati elencati nel presente allegato.
Gli Stati membri e la Commissione possono richiedere un’estensione dei dati relativi all’indirizzo per includere le coordinate geografiche esatte (latitudine e longitudine). Sia gli emittenti di identificativi che i fornitori di repertori di dati (compreso il router) possono decidere di estendere il contenuto del messaggio per motivi strettamente tecnici al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità. Gli emittenti di identificativi possono anche decidere di estendere il contenuto del messaggio per motivi non tecnici al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco con altri sistemi utilizzati a fini regolamentari. Prima di diventare effettive, tali estensioni sono inserite nelle specifiche tecniche aggiornate in conformità all’articolo 28.
Nel presente allegato non figurano i messaggi di risposta che gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori di dati (compreso il router) devono inviare agli operatori economici, come le conferme di ricezione.
Tutti i messaggi generati nell’ambito del sistema di tracciabilità contengono l’identificazione del mittente e una marcatura temporale fino al millisecondo [cfr. tipo di dato: Time(L)]. Tale marcatura temporale non sostituisce l’ora del verificarsi di un particolare evento, che è segnalata separatamente in conformità ai campi di dati prescritti nel presente allegato. L’identificazione del mittente, che può riguardare un fornitore di servizi informatici terzo, non sostituisce l’identificazione dell’operatore economico responsabile dell’attività di segnalazione (tramite un EOID da indicare nel campo EO_ID). Le modalità di identificazione del mittente sono indicate nelle specifiche tecniche stabilite e aggiornate in conformità all’articolo 28.
Gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori di dati (compresi i router) contrassegnano con una marcatura temporale fino al millisecondo ogni messaggio ricevuto.
In caso di modifiche del presente allegato, le eventuali modifiche dei principali messaggi ivi elencati diventano applicabili agli operatori economici a partire dal momento in cui tali modifiche sono adeguatamente inserite nelle specifiche tecniche e nel dizionario di dati comune istituito e aggiornato in conformità all’articolo 28.
CAPITOLO I
DESCRIZIONI DEI CAMPI
SEZIONE 1
Tipo di dato
|
Tipo di dato |
Descrizione |
Esempio |
|
ARC |
Codice di riferimento amministrativo (ARC) o codice successivo adottato nell'ambito del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) |
«15GB0123456789ABCDEF0» |
|
aUI |
Identificativo univoco a livello aggregato codificato con: il set invariato ISO646:1991 e composto da quattro blocchi: a) il prefisso dell'emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015, b) l'elemento di serializzazione nel formato stabilito dall'emittente di identificativi, c) il codice identificativo impianto del tabacco secondo il tipo di dato FID e d) la marcatura temporale secondo il tipo di dato Time(s) oppure il set invariato ISO646:1991 che forma un codice strutturato in conformità alle norme ISO15459-1:2014 o ISO15459-4:2014 (o loro equivalente più recente) |
|
|
Boolean |
Valore booleano |
— «0» (falso/disabilitato) — «1» (vero/abilitato) |
|
Country |
Nome del paese codificato secondo la norma ISO-3166-1:2013 alpha-2 (o suo equivalente più recente) Per le regioni d’oltremare e le regioni autonome si applica il codice paese dello Stato membro interessato Nel caso dell’Irlanda del Nord si applica il codice «XI» Nel caso delle acque internazionali si applica il codice «XZ» |
«DE» |
|
Currency |
Nome della valuta codificato secondo la norma ISO 4217:2015 (o suo equivalente più recente) |
«EUR» |
|
Date |
Data in UTC (tempo universale coordinato) corrispondente al seguente formato: AAAA-MM-GG |
«2019-05-20» |
|
Decimal |
Valori numerici, decimali ammessi |
«1» o «2.2» o «3.33» |
|
EOID |
Codice identificativo operatore economico corrispondente al formato stabilito dall'emittente di identificativi codificato con il set invariato ISO646:1991 |
|
|
FID |
Codice identificativo impianto del tabacco corrispondente al formato stabilito dall'emittente di identificativi codificato con il set invariato ISO646:1991 |
|
|
Integer |
Valori numerici arrotondati, senza decimali |
«1» o «22» o «333» |
|
MID |
Codice identificativo macchinario corrispondente al formato stabilito dall'emittente di identificativi codificato con il set invariato ISO646:1991 |
|
|
MRN |
Numero di riferimento del movimento (MRN); è un numero univoco di registrazione doganale. È formato da 18 caratteri e composto dai seguenti elementi: a) le ultime due cifre dell'anno di accettazione formale del movimento di esportazione (AA), b) nome del paese, codificato secondo la norma ISO-3166-1:2013 alpha-2 (o suo equivalente più recente), dello Stato membro al quale la dichiarazione è stata inviata, c) l'identificativo univoco di entrata/importazione per anno e per paese e d) una cifra di controllo. |
«11IT9876AB88901235» |
|
SEED |
Codice accisa composto da: a) nome del paese codificato secondo la norma ISO-3166-1:2013 alpha-2 (o suo equivalente più recente) (ad esempio «LU») e b) undici caratteri alfanumerici, eventualmente preceduti da zeri (ad esempio «00000987ABC»). |
«LU00000987ABC» |
|
ITU |
Codice dell'unità di trasporto individuale (ad esempio SSCC) generato in conformità alla norma ISO15459-1:2014 (o suo equivalente più recente) |
«001234560000000018» |
|
Text |
Valori alfanumerici codificati secondo la norma ISO8859-15:1999 |
«Abcde:12345» |
|
Time(L) |
UTC (tempo universale coordinato) nel formato seguente: AAAA-MM-GGToo:mm:ss.SSSZ |
«2019-07-16T19:20:30.205Z» |
|
Time(s) |
UTC (tempo universale coordinato) nel formato seguente: AAMMGGoo |
«19071619» |
|
TPID |
Identificativo del prodotto del tabacco (TP-ID) – identificativo numerico utilizzato nel sistema EU-CEG nel formato: NNNNN-NN-NNNNN |
«02565-16-00230» |
|
PN |
Numero del prodotto – identificativo numerico utilizzato nel sistema EU-CEG per identificare le presentazioni del prodotto [ad esempio codice GTIN (Global Trade Identification Number) del prodotto] |
«00012345600012» |
|
upUI(L) |
Identificativo univoco a livello di confezione unitaria codificato con il set invariato ISO646:1991 e composto da tre blocchi: i) il prefisso dell’emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015; ii) il blocco mediano nel formato stabilito dall’emittente di identificativi; e iii) la marcatura temporale secondo il tipo di dato Time(s) |
|
|
upUI(i) |
Identificativo univoco a livello di confezione unitaria codificato con il set invariato ISO646:1991 e composto da due blocchi: i) il prefisso dell’emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015; e ii) il blocco mediano nel formato stabilito dall’emittente di identificativi [ossia upUI(i) è upUI(L) senza la marcatura temporale, un codice che deve essere generato dagli emittenti di identificativi in conformità all’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento] |
|
|
upUI(s) |
Identificativo univoco a livello di confezione unitaria codificato con il set invariato ISO646:1991 e composto da due blocchi: i) il prefisso dell’emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015; e ii) l’elemento di serializzazione nel formato stabilito dall’emittente di identificativi (ossia l’IU reso visibile nel formato leggibile dall’uomo sulle confezioni unitarie in conformità all’articolo 23 del presente regolamento) Laddove possibile, gli emittenti di identificativi sono invitati a non utilizzare la lettera maiuscola «O» (Oscar) e la lettera minuscola «l» (lima), nonché la lettera maiuscola «I» (India), per evitare confusioni, rispettivamente, con le cifre «0» (zero) e «1» (uno) |
|
|
Year |
Anno in UTC (tempo universale coordinato) nel formato seguente: AAAA |
«2024» |
SEZIONE 2
Tipo di cardinalità
|
Tipo |
Descrizione |
|
Semplice (S) |
Valore unico |
|
Multiplo (M) |
Valori multipli |
SEZIONE 3
Tipo di priorità
|
Tipo |
Descrizione |
|
Obbligatorio (M) |
La variabile deve avere un valore affinché il messaggio sia trasmesso con successo |
|
Facoltativo (O) |
La variabile si riferisce a campi supplementari che rimangono facoltativi |
CAPITOLO II
MESSAGGI
SEZIONE 1
Codici identificativi per operatori economici, impianti e macchinari
1.1. Richiesta di codice identificativo operatore economico
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardi nalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
1-1 |
|
|
EO_Name1 |
Denominazione registrata dell'operatore economico |
Text |
S |
M |
|
|
|
EO_Name2 |
Denominazione alternativa o abbreviata dell'operatore economico |
Text |
S |
O |
|
|
|
EO_street |
Via e numero civico dell’operatore economico (o numero della strada e chilometro) |
Text |
S |
M |
|
|
|
EO_municipality |
Comune dell’operatore economico (città o paese) |
Text |
S |
M |
|
|
|
EO_postcode |
Codice postale dell’operatore economico |
Text |
S |
M |
«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale |
|
|
EO_A_info |
Informazioni supplementari sull’indirizzo dell’operatore economico (ad esempio ubicazione in un centro commerciale o in una zona industriale) |
Text |
S |
O |
|
|
|
EO_CountryReg |
Paese di registrazione dell'operatore economico |
Country |
S |
M |
|
|
|
EO_Email |
Indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico utilizzato per le informazioni sulla procedura di registrazione, le modifiche successive e per altra corrispondenza prescritta |
Text |
S |
M |
|
|
|
VAT_R |
Indicazione della presenza di una registrazione IVA |
Boolean |
S |
M |
0 – Nessuna registrazione IVA 1 – Partita IVA esistente |
|
|
VAT_N |
Numero di partita IVA dell'operatore economico |
Text |
S |
M, se VAT_R = 1 |
|
|
|
TAX_N |
Numero di registrazione fiscale dell'operatore economico |
Text |
S |
M, se VAT_R = 0 |
|
|
|
EO_ExciseNumber1 |
Indicazione se l'operatore economico dispone di un codice accisa rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali |
Boolean |
S |
M |
0 – Nessun numero SEED 1 – Numero SEED esistente |
|
|
EO_ExciseNumber2 |
Codice accisa dell'operatore economico rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali |
SEED |
S |
M, se EO_ExciseNumber1 = 1 |
|
|
|
OtherEOID_R |
Indicazione se un altro emittente di identificativi ha già assegnato un identificativo all'operatore economico |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
OtherEOID_N |
Codici identificativi operatore economico assegnati da altri emittenti di identificativi |
EOID |
M |
M, se OtherEOID_R = 1 |
|
|
|
Reg_3RD |
Indicazione se la registrazione è effettuata per conto di un operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
Reg_EOID |
Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto di un operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco |
EOID |
S |
M, se Reg_3RD = 1 |
|
1.2. Rettifica delle informazioni concernenti il codice identificativo operatore economico
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
1-2 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico |
EOID |
S |
M |
|
|
|
EO_CODE |
Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico |
Text |
S |
M |
|
|
|
EO_Name1 |
Denominazione registrata dell'operatore economico |
Text |
S |
M |
|
|
|
EO_Name2 |
Denominazione alternativa o abbreviata dell'operatore economico |
Text |
S |
O |
|
|
|
EO_street |
Via e numero civico dell’operatore economico (o numero della strada e chilometro) |
Text |
S |
M |
|
|
|
EO_municipality |
Comune dell’operatore economico (città o paese) |
Text |
S |
M |
|
|
|
EO_postcode |
Codice postale dell’operatore economico |
Text |
S |
M |
«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale |
|
|
EO_A_info |
Informazioni supplementari sull’indirizzo dell’operatore economico (ad esempio ubicazione in un centro commerciale o in una zona industriale) |
Text |
S |
O |
|
|
|
EO_CountryReg |
Paese di registrazione dell'operatore economico |
Country |
S |
M |
|
|
|
EO_Email |
Indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico utilizzato per le informazioni sulla procedura di registrazione e le modifiche successive |
Text |
S |
M |
|
|
|
VAT_R |
Indicazione della presenza di una registrazione IVA |
Boolean |
S |
M |
0 – Nessuna registrazione IVA 1 – Partita IVA esistente |
|
|
VAT_N |
Numero di partita IVA dell'operatore economico |
Text |
S |
M, se VAT_R = 1 |
|
|
|
TAX_N |
Numero di registrazione fiscale dell'operatore economico |
Text |
S |
M, se VAT_R = 0 |
|
|
|
EO_ExciseNumber1 |
Indicazione se l'operatore economico dispone di un codice accisa rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali |
Boolean |
S |
M |
0 – Nessun numero SEED 1 – Numero SEED esistente |
|
|
EO_ExciseNumber2 |
Codice accisa dell'operatore economico rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali |
SEED |
S |
M, se EO_ExciseNumber1 = 1 |
|
|
|
OtherEOID_R |
Indicazione se un altro emittente di identificativi ha già assegnato un identificativo all'operatore economico |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
OtherEOID_N |
Codici identificativi operatore economico assegnati da altri emittenti di identificativi |
EOID |
M |
M, se OtherEOID_R = 1 |
|
|
|
Reg_3RD |
Indicazione se la registrazione è effettuata per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
Reg_EOID |
Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco |
EOID |
S |
M, se Reg_3RD = 1 |
|
1.3. Soppressione del codice identificativo operatore economico
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
1-3 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico |
EOID |
S |
M |
|
|
|
EO_CODE |
Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico |
Text |
S |
M |
|
|
|
Reg_3RD |
Indicazione se la registrazione è effettuata per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
Reg_EOID |
Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco |
EOID |
S |
M, se Reg_3RD = 1 |
|
1.4. Richiesta di codice identificativo impianto
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
1-4 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico |
EOID |
S |
M |
|
|
|
EO_CODE |
Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico |
Text |
S |
M |
|
|
|
F_street |
Via e numero civico dell’impianto (o numero della strada e chilometro) |
Text |
S |
M |
|
|
|
F_municipality |
Comune dell’impianto (città o paese) |
Text |
S |
M |
|
|
|
F_postcode |
Codice postale dell’impianto |
Text |
S |
M |
«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale |
|
|
F_A_info |
Informazioni supplementari sull’indirizzo dell’impianto (ad esempio ubicazione in un centro commerciale o in una zona industriale) |
Text |
S |
O |
|
|
|
F_Country |
Paese dell'impianto |
Country |
S |
M |
|
|
|
F_Type |
Tipo di impianto |
Integer |
S |
M |
1 – Sito di lavorazione con deposito 2 – Solo deposito 3 – Rivendita 4 – Altro |
|
|
F_Type_Other |
Descrizione dell'impianto di altro tipo |
Text |
S |
M, se F_Type = 4 |
|
|
|
F_Status |
Indicazione se una parte dell'impianto ha uno status di deposito fiscale (d'accisa) |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
F_ExciseNumber1 |
Indicazione se l'impianto dispone di un codice accisa rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali |
Boolean |
S |
M |
0 – Nessun numero SEED 1 – Numero SEED esistente |
|
|
F_ExciseNumber2 |
Codice accisa dell'impianto rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali |
SEED |
S |
M, se F_ExciseNumber1 = 1 |
|
|
|
OtherFID_R |
Indicazione se un altro emittente di identificativi ha già assegnato un identificativo all'impianto |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì (possibile solo per gli impianti di paesi extra-UE) |
|
|
OtherFID_N |
Codici identificativi impianto assegnati da altri emittenti di identificativi |
FID |
M |
M, se OtherFID_R = 1 |
|
|
|
PrevFID_B |
Indicazione se l’impianto è stato acquisito da un altro operatore e se gli era già stato assegnato un codice identificativo impianto |
Boolean |
S |
M |
0 – No (prima registrazione) 1 – Sì |
|
|
PrevFID_ID |
Precedente identificativo impianto utilizzato dal precedente operatore dell’impianto |
FID |
S |
M, se PrevFID_B = 1 |
|
|
|
Reg_3RD |
Indicazione se la registrazione è effettuata per conto di un operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì (possibile solo se F_Type = 3) |
|
|
Reg_EOID |
Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco |
EOID |
S |
M, se Reg_3RD = 1 |
|
1.5. Rettifica delle informazioni relative al codice identificativo impianto
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
1-5 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico |
EOID |
S |
M |
|
|
|
EO_CODE |
Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico |
Text |
S |
M |
|
|
|
F_ID |
Codice identificativo impianto |
FID |
S |
M |
|
|
|
F_street |
Via e numero civico dell’impianto (o numero della strada e chilometro) |
Text |
S |
M |
|
|
|
F_municipality |
Comune dell’impianto (città o paese) |
Text |
S |
M |
|
|
|
F_postcode |
Codice postale dell’impianto |
Text |
S |
M |
«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale |
|
|
F_A_info |
Informazioni supplementari sull’indirizzo dell’impianto (ad esempio ubicazione in un centro commerciale o in una zona industriale) |
Text |
S |
O |
|
|
|
F_Country |
Paese dell'impianto |
Country |
S |
M |
|
|
|
F_Type |
Tipo di impianto |
Integer |
S |
M |
1 – Sito di lavorazione con deposito 2 – Solo deposito 3 – Rivendita 4 – Altro |
|
|
F_Type_Other |
Descrizione dell'impianto di altro tipo |
Text |
S |
M, se F_Type = 4 |
|
|
|
F_Status |
Indicazione se una parte dell'impianto ha uno status di deposito fiscale (d'accisa) |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
F_ExciseNumber1 |
Indicazione se l'impianto dispone di un codice accisa rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali |
Boolean |
S |
M |
0 – Nessun numero SEED 1 – Numero SEED esistente |
|
|
F_ExciseNumber2 |
Codice accisa dell'impianto rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali |
SEED |
S |
M, se F_ExciseNumber1 = 1 |
|
|
|
OtherFID_R |
Indicazione se un altro emittente di identificativi ha già assegnato un identificativo all'impianto |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì (possibile solo per gli impianti di paesi extra-UE) |
|
|
OtherFID_N |
Codici identificativi impianto assegnati da altri emittenti di identificativi |
FID |
M |
M, se OtherFID_R = 1 |
|
|
|
PrevFID_B |
Indicazione se l’impianto è stato acquisito da un altro operatore e se gli era già stato assegnato un codice identificativo impianto |
Boolean |
S |
M |
0 – No (prima registrazione) 1 – Sì |
|
|
PrevFID_ID |
Precedente identificativo impianto utilizzato dal precedente operatore dell’impianto |
FID |
S |
M, se PrevFID_B = 1 |
|
|
|
Reg_3RD |
Indicazione se la registrazione è effettuata per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì (possibile solo se F_Type = 3) |
|
|
Reg_EOID |
Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco |
EOID |
S |
M, se Reg_3RD = 1 |
|
1.6. Soppressione del codice identificativo impianto
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
1-6 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico |
EOID |
S |
M |
|
|
|
EO_CODE |
Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico |
Text |
S |
M |
|
|
|
F_ID |
Codice identificativo impianto |
FID |
S |
M |
|
|
|
Reg_3RD |
Indicazione se la soppressione è effettuata per conto di un operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
Reg_EOID |
Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco |
EOID |
S |
M, se Reg_3RD = 1 |
|
1.7. Richiesta di codice identificativo macchinario
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
1-7 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico |
EOID |
S |
M |
|
|
|
EO_CODE |
Codice di conferma dell’operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell’operatore economico |
Text |
S |
M |
|
|
|
F_ID |
Codice identificativo impianto |
FID |
S |
M |
|
|
|
PrevMID_B |
Indicazione se l’oggetto di questa richiesta è già stato registrato, ad esempio in relazione a un altro codice identificativo impianto |
Boolean |
S |
M |
0 – No (prima registrazione) 1 – Sì |
|
|
PrevMID_ID |
Precedente identificativo macchinario utilizzato per l’oggetto di questa richiesta |
MEDI |
S |
M, se PrevMID_B = 1 |
|
|
|
M_entirety |
Indicazione se questa richiesta riguarda il macchinario (o una sua parte) |
Boolean |
S |
M |
0 – No (parte di un macchinario) 1 – Sì (macchinario) |
|
|
P_Producer |
Produttore della parte |
Text |
S |
M, se M_entirety = 0 |
|
|
|
P_Model |
Modello della parte |
Text |
S |
M, se M_entirety = 0 |
|
|
|
P_Number |
Numero di serie della parte |
Text |
S |
M, se M_entirety = 0 |
|
|
|
P_Mobile |
Indicazione se questa parte è destinata ad essere utilizzata con più macchinari (parte fissa o mobile) |
Boolean |
S |
M, se M_entirety = 0 |
0 – No (parte fissa) 1 – Sì (parte mobile) |
|
|
P_ATD1 |
Indicazione se un dispositivo antimanomissione ai sensi dell’articolo 2, punto 7), registra il funzionamento di questa parte |
Boolean |
S |
M, se M_entirety = 0 |
0 — No 1 – Sì |
|
|
P_ATD2 |
Numero di serie del dispositivo antimanomissione |
Text |
S |
M, se M_entirety = 0 e P_ATD1 = 1 |
|
|
|
P_Description |
Descrizione della parte che spiega la sua funzione tecnica |
Text |
S |
O |
|
|
|
M_Producer |
Produttore del macchinario |
Text |
S |
M, se M_entirety = 1 |
|
|
|
M_Model |
Modello del macchinario |
Text |
S |
M, se M_entirety = 1 |
|
|
|
M_Number |
Numero di serie del macchinario |
Text |
S |
M, se M_entirety = 1 |
|
|
|
M_parts |
Indicazione se il macchinario è costituito da più parti identificabili separatamente |
Boolean |
S |
M, se M_entirety = 1 |
0 — No 1 – Sì |
|
|
M_plist |
Elenco delle parti identificabili |
MEDI |
M |
M, se M_entirety = 1 e M_parts = 1 |
|
|
|
M_ATD |
Numero di serie del dispositivo antimanomissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7 |
Text |
S |
M, se M_entirety = 1 e M_parts = 0 |
|
|
|
M_Capacity |
Capacità massima nel ciclo di produzione di 24 ore espressa in confezioni unitarie |
Integer |
S |
M, se M_entirety = 1 |
|
1.8. Rettifica delle informazioni relative al codice identificativo macchinario
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
1-8 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico |
EOID |
S |
M |
|
|
|
EO_CODE |
Codice di conferma dell’operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell’operatore economico |
Text |
S |
M |
|
|
|
F_ID |
Codice identificativo impianto |
FID |
S |
M |
|
|
|
M_ID |
Codice identificativo macchinario (oggetto della rettifica delle informazioni) |
MEDI |
S |
M |
|
|
|
PrevMID_B |
Indicazione se l’oggetto di questa richiesta è già stato registrato, ad esempio in relazione a un altro codice identificativo impianto |
Boolean |
S |
M |
0 – No (prima registrazione) 1 – Sì |
|
|
PrevMID_ID |
Precedente codice identificativo macchinario utilizzato per l’oggetto di questa richiesta |
MEDI |
S |
M, se PrevMID_B = 1 |
|
|
|
M_entirety |
Indicazione se questa richiesta riguarda il macchinario (o una sua parte) |
Boolean |
S |
M |
0 – No (parte di un macchinario) 1 – Sì (macchinario) |
|
|
P_Producer |
Produttore della parte |
Text |
S |
M, se M_entirety = 0 |
|
|
|
P_Model |
Modello della parte |
Text |
S |
M, se M_entirety = 0 |
|
|
|
P_Number |
Numero di serie della parte |
Text |
S |
M, se M_entirety = 0 |
|
|
|
P_Mobile |
Indicazione se questa parte è destinata ad essere utilizzata con più macchinari (parte fissa o mobile) |
Boolean |
S |
M, se M_entirety = 0 |
0 – No (parte fissa) 1 – Sì (parte mobile) |
|
|
P_ATD1 |
Indicazione se un dispositivo antimanomissione ai sensi dell’articolo 2, punto 7), registra il funzionamento di questa parte |
Boolean |
S |
M, se M_entirety = 0 |
0 — No 1 – Sì |
|
|
P_ATD2 |
Numero di serie del dispositivo antimanomissione |
Text |
S |
M, se M_entirety = 0 e P_ATD1 = 1 |
|
|
|
P_Description |
Descrizione della parte che spiega la sua funzione tecnica |
Text |
S |
O |
|
|
|
M_Producer |
Produttore del macchinario |
Text |
S |
M, se M_entirety = 1 |
|
|
|
M_Model |
Modello del macchinario |
Text |
S |
M, se M_entirety = 1 |
|
|
|
M_Number |
Numero di serie del macchinario |
Text |
S |
M, se M_entirety = 1 |
|
|
|
M_parts |
Indicazione se il macchinario è costituito da più parti identificabili separatamente |
Boolean |
S |
M, se M_entirety = 1 |
0 — No 1 – Sì |
|
|
M_plist |
Elenco delle parti identificabili |
MEDI |
M |
M, se M_entirety = 1 e M_parts = 1 |
|
|
|
M_ATD |
Numero di serie del dispositivo antimanomissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7 |
Text |
S |
M, se M_entirety = 1 e M_parts = 0 |
|
|
|
M_Capacity |
Capacità massima nel ciclo di produzione di 24 ore espressa in confezioni unitarie |
Integer |
S |
M, se M_entirety = 1 |
|
1.9. Soppressione del codice identificativo macchinario
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
1-9 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico |
EOID |
S |
M |
|
|
|
EO_CODE |
Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico |
Text |
S |
M |
|
|
|
F_ID |
Codice identificativo impianto |
FID |
S |
M |
|
|
|
M_ID |
Codice identificativo macchinario |
MID |
S |
M |
|
SEZIONE 2
Identificativi univoci (IU)
2.1. Richiesta di IU a livello unitario
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
2-1 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio (fabbricante UE o importatore UE) |
EOID |
S |
M |
|
|
|
F_ID |
Codice identificativo impianto |
FID |
S |
M |
|
|
|
Process_Type |
Indicazione se il processo di produzione richiede l'uso di un macchinario |
Boolean |
S |
M |
0 – No (solo per prodotti lavorati interamente a mano) 1 – Sì |
|
|
M_ID |
Codice identificativo macchinario |
MID |
S |
M, se Process_Type = 1 |
|
|
|
P_Type |
Tipo di prodotto del tabacco |
Integer |
S |
M |
1 – Sigaretta 2 – Sigaro 3 – Sigaretto 4 – Tabacco da arrotolare 5 – Tabacco da pipa 6 – Tabacco per pipa ad acqua 7 – Tabacco per uso orale 8 – Tabacco da fiuto 9 – Tabacco da masticare 11 – Prodotto del tabacco di nuova generazione 12 – Altro (prodotto immesso sul mercato prima del 19 maggio 2014 non rientrante in una delle categorie da 1 a 9) |
|
|
P_OtherType |
Descrizione del prodotto del tabacco di altro tipo |
Text |
S |
M, se P_Type = 11 |
|
|
|
P_CN |
Codice della nomenclatura combinata (NC) |
Text |
S |
O |
|
|
|
P_Brand |
Marca del prodotto del tabacco con cui il prodotto è commercializzato sul suo mercato di destinazione |
Text |
S |
M |
|
|
|
P_SubType_Exist |
Indicazione se esiste il «nome del sottotipo» del prodotto Il nome del sottotipo fornisce un’ulteriore identificazione del prodotto oltre al nome della marca |
Boolean |
S |
M |
0 — No 1 – Sì |
|
|
P_SubType_Name |
Eventuale «nome del sottotipo» del prodotto come commercializzato sul suo mercato di destinazione |
Text |
S |
M, se P_SubType_Exist = 1 |
|
|
|
P_units |
Il numero di unità individuali nella confezione unitaria (numero di sigarette/sigari/sigaretti nella confezione) |
Integer |
S |
M, se P_Type = 1 o 2 o 3 |
|
|
|
P_weight |
Peso lordo medio della confezione unitaria, compreso l'imballaggio, in grammi, con accuratezza di 0,1 g |
Decimal |
S |
M |
|
|
|
TP_ID |
Identificativo del prodotto del tabacco utilizzato nel sistema EU-CEG |
TPID |
S |
M, se Intended_Market è un paese UE |
|
|
|
TP_PN |
Numero del prodotto del tabacco utilizzato nel sistema EU-CEG (EAN o GTIN o SKU o UPC) |
PN |
S |
M, se Intended_ Market è uno Stato membro O, se Intended_ Market è un paese terzo |
|
|
|
Intended_Market |
Paese di destinazione per la vendita al dettaglio |
Country |
S |
M |
|
|
|
Intended_Route1 |
Indicazione se il prodotto è destinato a essere trasferito attraverso confini nazionali tramite trasporto terrestre/per vie navigabili/aereo |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
Intended_Route2 |
Il primo paese raggiunto tramite trasporto terrestre/per vie navigabili/aereo dopo che il prodotto lascia lo Stato membro di lavorazione o lo Stato membro di importazione stabilito sulla base di un punto di controllo rispettivamente alla frontiera terrestre, al successivo porto o al successivo aeroporto |
Country |
S |
M, se Intended_Route1 = 1 |
|
|
|
Import |
Indicazione se il prodotto è importato nell'UE |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
Req_Quantity |
Quantità richiesta di IU a livello di confezione unitaria |
Integer |
S |
M |
|
2.2. Richiesta di IU a livello aggregato
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
2-2 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio |
EOID |
S |
M |
|
|
|
F_ID |
Codice identificativo impianto |
FID |
S |
M |
|
|
|
Req_Quantity |
Quantità richiesta di IU a livello aggregato |
Integer |
S |
M |
|
2.3. Richiesta di disattivazione di IU
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
2-3 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio |
EOID |
S |
M |
|
|
|
Deact_Type |
Disattivazione di IU a livello di confezione unitaria o a livello aggregato |
Integer |
S |
M |
1 – IU a livello di confezione unitaria 2 – IU a livello aggregato |
|
|
Deact_Reason1 |
Indicazione del motivo della disattivazione |
Integer |
S |
M |
1 – Prodotto distrutto 2 – Prodotto rubato 3 – IU distrutto 4 – IU rubato 5 – IU inutilizzato 6 – Altro |
|
|
Deact_Reason2 |
Descrizione del motivo se altro |
Text |
S |
M, se Deact_Reason1 = 6 |
|
|
|
Deact_Reason3 |
Descrizione aggiuntiva del motivo |
Text |
S |
O |
|
|
|
Deact_upUI |
Elenco degli IU a livello di confezione unitaria da disattivare |
upUI(s) |
M |
M, se Deact_Type = 1 |
|
|
|
Deact_upUI |
Elenco degli IU a livello di confezione unitaria da disattivare |
upUI(L) o upUI(i) o upUI(s) |
M |
M, se Deact_Type = 1 |
|
2.4. Richiesta di riattivazione di IU per prodotti dichiarati come rubati ma recuperati (consentita solo se nel precedente tipo di messaggio 2-3, campo Deact_Reason1 = 2)
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardi-nalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
2-4 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico dell’entità che effettua l’invio |
EOID |
S |
M |
|
|
|
F_ID |
Codice identificativo impianto (impianto in cui sono immagazzinati i prodotti recuperati) |
FID |
S |
M |
|
|
|
React_Type |
Riattivazione di IU a livello di confezione unitaria o a livello aggregato |
Integer |
S |
M |
1 – IU a livello di confezione unitaria 2 – IU a livello aggregato |
|
|
React_Reason |
Descrizione del contesto di riattivazione |
Text |
S |
O |
|
|
|
React_upUI |
Elenco degli IU a livello di confezione unitaria da riattivare |
upUI(L) o upUI(i) o upUI(s) |
M |
M, se React_Type = 1 |
|
|
|
React_aUI |
Elenco degli IU a livello aggregato da riattivare |
aUI |
M |
M, se React_Type = 2 |
|
SEZIONE 3
Registrazione e trasmissione di informazioni sui movimenti dei prodotti
3.1. Applicazione di IU a livello unitario su confezioni unitarie
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
3-1 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio |
EOID |
S |
M |
|
|
|
F_ID |
Codice identificativo impianto |
FID |
S |
M |
|
|
|
upUI_1 |
Elenco degli IU a livello di confezione unitaria da registrare (per esteso) |
upUI(L) |
M |
M |
|
|
|
upUI_2 |
Elenco degli UI a livello di confezione unitaria corrispondenti da registrare (come visibile in formato leggibile dall'uomo) indicato nello stesso ordine di upUI_1 |
upUI(s) |
M |
M |
|
|
|
upUI_comment |
Osservazioni del soggetto segnalante |
Text |
S |
O |
|
3.2. Applicazione di IU a livello aggregato su imballaggi aggregati
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
3-2 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio |
EOID |
S |
M |
|
|
|
F_ID |
Codice identificativo impianto |
FID |
S |
M |
|
|
|
Event_Time |
Data e ora del verificarsi dell'evento |
Time(s) |
S |
M |
|
|
|
aUI |
IU a livello aggregato |
aUI |
S |
M |
|
|
|
Aggregation_Type |
Identificazione del tipo di aggregazione |
Integer |
S |
M |
1 – Aggregazione solo di IU a livello di confezione unitaria 2 – Aggregazione solo di IU a livello aggregato 3 – Aggregazione sia di IU a livello di confezione unitaria che di IU a livello aggregato |
|
|
Aggregated_UIs1 |
Elenco di IU a livello di confezione unitaria soggetti ad aggregazione |
upUI(L) |
M |
M, se Aggregation_ Type = 1 o 3 |
|
|
|
Aggregated_UIs2 |
Elenco di IU a livello aggregato soggetti a ulteriore aggregazione |
aUI |
M |
M, se Aggregation_ Type = 2 o 3 |
|
|
|
aUI_comment |
Osservazioni del soggetto segnalante |
Text |
S |
O |
|
3.3. Spedizione di prodotti del tabacco da un impianto
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
3-3 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio |
EOID |
S |
M |
|
|
|
Event_Time |
Ora prevista del verificarsi dell'evento |
Time(s) |
S |
M |
|
|
|
F_ID |
Codice identificativo impianto di spedizione |
FID |
S |
M |
|
|
|
Destination_ID1 |
Indicazione del tipo di destinazione: se l'impianto di destinazione è situato nel territorio UE e se la consegna è effettuata a un distributore automatico o mediante furgone di vendita che consegna a più rivendite in quantitativi non prestabiliti prima della consegna |
Integer |
S |
M |
1 – Destinazione extra-UE 2 – Destinazione UE diversa da distributore automatico – consegna di quantitativo fisso 3 – Distributore/i automatico/i UE 4 – Destinazione UE diversa da distributore automatico – consegna mediante furgone di vendita |
|
|
Destination_ID2 |
Codice identificativo impianto di destinazione |
FID |
S |
M, se Destination_ID1 = 2 |
|
|
|
Destination_ID3 |
Codice/i identificativo/i dell'impianto di destinazione – più distributori automatici possibili |
FID |
M |
M, se Destination_ID1 = 3 |
|
|
|
Destination_ID4 |
Codice/i identificativo/i dell'impianto di destinazione |
FID |
M |
M, se Destination_ID1 = 4 |
|
|
|
Destination_ID5 |
Via e numero civico dell’impianto di destinazione (o numero della strada e chilometro) |
Text |
S |
M, se Destination_ID1 = 1 |
|
|
|
Destination_ID6 |
Comune dell’impianto di destinazione (città o paese) |
Text |
S |
M, se Destination_ID1 = 1 |
|
|
|
Destination_ID7 |
Codice postale dell’impianto di destinazione |
Text |
S |
M, se Destination_ID1 = 1 |
«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale |
|
|
Destination_ID8 |
Paese dell’impianto di destinazione |
Country |
S |
M, se Destination_ID1 = 1 |
|
|
|
Transport_mode |
Mezzo di trasporto con cui il prodotto lascia l'impianto, cfr.: regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, allegato II, elenco di codici 7 |
Integer |
S |
M |
0 – Altro 1 – Trasporto via mare 2 – Trasporto per ferrovia 3 – Trasporto su strada 4 – Trasporto aereo 5 – Spedizioni postali 6 – Installazioni di trasporto fisse 7 – Trasporto per via navigabile interna |
|
|
Transport_vehicle |
Identificazione del veicolo (ad esempio targhe di immatricolazione, numero del treno, numero del velivolo/del volo, nome della nave o altro identificativo) |
Text |
S |
M |
«n/a» è consentito se Transport_mode = 0 e il movimento del prodotto avviene tra impianti adiacenti, con la consegna manuale del prodotto |
|
|
Transport_cont1 |
Indicazione se il trasporto è containerizzato e utilizza un codice dell'unità di trasporto individuale (ad esempio SSCC) |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
Transport_cont2 |
Codice dell'unità di trasporto individuale del container |
ITU |
S |
M, se Transport_cont1 = 1 |
|
|
|
Transport_s1 |
Indicazione se la spedizione avviene con l'operatore logistico/postale che gestisce un proprio sistema di tracciabilità e rintracciabilità accettato dallo Stato membro dell'impianto di spedizione. Solo per piccole quantità di prodotti del tabacco (peso netto dei prodotti spediti inferiore ai 10 kg) destinate all'esportazione in paesi terzi |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
Transport_s2 |
Numero di tracciabilità dell'operatore logistico |
Text |
S |
M, se Transport_s1 = 1 |
|
|
|
EMCS |
Spedizione nell'ambito del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
EMCS_ARC |
Codice di riferimento amministrativo (ARC) |
ARC |
S |
M, se EMCS = 1 |
|
|
|
SAAD |
Spedizione con documento di accompagnamento semplificato, cfr.: regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
SAAD_number |
Numero di riferimento della dichiarazione e/o autorizzazione che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione deve concedere prima che il movimento abbia inizio |
Text |
S |
M, se SAAD = 1 |
|
|
|
Exp_Declaration |
Indicazione se il numero di riferimento del movimento (MRN) è stato rilasciato dall'ufficio doganale |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
Exp_DeclarationNumber |
Numero di riferimento del movimento (MRN) |
MRN |
S |
M, se Exp_Declaration = 1 |
|
|
|
UI_Type |
Identificazione dei tipi di IU nella spedizione (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile) |
Integer |
S |
M |
1 – Solo IU a livello di confezione unitaria 2 – Solo IU a livello aggregato 3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato |
|
|
upUIs |
Elenco di IU a livello di confezione unitaria oggetto della spedizione |
upUI(L) |
M |
M, se UI_Type = 1 o 3 |
|
|
|
aUIs |
Elenco di IU a livello aggregato oggetto della spedizione |
aUI |
M |
M, se UI_Type = 2 o 3 |
|
|
|
Dispatch_comment |
Osservazioni del soggetto segnalante |
Text |
S |
O |
|
3.4. Arrivo di prodotti del tabacco a un impianto
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
3-4 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio |
EOID |
S |
M |
|
|
|
F_ID |
Codice identificativo impianto di arrivo |
FID |
S |
M |
|
|
|
Event_Time |
Data e ora del verificarsi dell'evento |
Time(s) |
S |
M |
|
|
|
Product_Return |
Indicazione se i prodotti in arrivo tornano al mittente a seguito di una consegna mancata o di una parziale consegna mancata |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
UI_Type |
Identificazione dei tipi di IU ricevuti (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile) |
Integer |
S |
M |
1 – Solo IU a livello di confezione unitaria 2 – Solo IU a livello aggregato 3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato |
|
|
upUIs |
Elenco degli IU a livello di confezione unitaria ricevuti |
upUI(L) |
M |
M, se UI_Type = 1 o 3 |
|
|
|
aUIs |
Elenco degli IU a livello aggregato ricevuti |
aUI |
M |
M, se UI_Type = 2 o 3 |
|
|
|
Arrival_comment |
Osservazioni del soggetto segnalante |
Text |
S |
O |
|
3.5. Trasbordo
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
3-5 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio |
EOID |
S |
M |
|
|
|
Event_Time |
Ora prevista del verificarsi dell'evento |
Time(s) |
S |
M |
|
|
|
Destination_ID1 |
Indicazione se l'impianto di destinazione è situato nel territorio UE |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
Destination_ID2 |
Codice identificativo impianto di destinazione |
FID |
S |
M, se Destination_ID1 = 1 |
|
|
|
Destination_ID3 |
Via e numero civico dell’impianto di destinazione (o numero della strada e chilometro) |
Text |
S |
M, se Destination_ID1 = 0 |
|
|
|
Destination_ID4 |
Comune dell’impianto di destinazione (città o paese) |
Text |
S |
M, se Destination_ID1 = 0 |
|
|
|
Destination_ID5 |
Codice postale dell’impianto di destinazione |
Text |
S |
M, se Destination_ID1 = 0 |
«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale |
|
|
Destination_ID6 |
Paese dell’impianto di destinazione |
Country |
S |
M, se Destination_ID1 = 0 |
|
|
|
Transport_mode |
Mezzo di trasporto su cui il prodotto è trasbordato, cfr.: regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, allegato II, elenco di codici 7 |
Integer |
S |
M |
0 – Altro 1 – Trasporto via mare 2 – Trasporto per ferrovia 3 – Trasporto su strada 4 – Trasporto aereo 5 – Spedizioni postali 6 – Installazioni di trasporto fisse 7 – Trasporto per via navigabile interna |
|
|
Transport_vehicle |
Identificazione del veicolo (ad esempio targhe di immatricolazione, numero del treno, numero del velivolo/del volo, nome della nave o altro identificativo) |
Text |
S |
M |
|
|
|
Transport_cont1 |
Indicazione se il trasporto è containerizzato e utilizza un codice dell'unità di trasporto individuale (ad esempio SSCC) |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
Transport_cont2 |
Codice dell'unità di trasporto individuale del container |
ITU |
S |
M, se Transport_cont1 = 1 |
|
|
|
EMCS |
Spedizione nell'ambito del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
EMCS_ARC |
Codice di riferimento amministrativo (ARC) |
ARC |
S |
M, se EMCS = 1 |
|
|
|
UI_Type |
Identificazione dei tipi di IU oggetto del trasbordo (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile) |
Integer |
S |
M |
1 – Solo IU a livello di confezione unitaria 2 – Solo IU a livello aggregato 3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato |
|
|
upUIs |
Elenco di IU a livello di confezione unitaria oggetto del trasbordo |
upUI(L) |
M |
M, se UI_Type = 1 o 3 |
|
|
|
aUIs |
Elenco di IU a livello aggregato oggetto del trasbordo |
aUI |
M |
M, se UI_Type = 2 o 3 |
|
|
|
Transloading_comment |
Osservazioni del soggetto segnalante |
Text |
S |
O |
|
3.6. Disaggregazione di IU a livello aggregato
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
3-6 |
|
|
EO_ID |
Identificativo operatore economico |
EOID |
S |
M |
|
|
|
F_ID |
Identificativo dell'impianto |
FID |
S |
M |
|
|
|
Event_Time |
Data e ora del verificarsi dell'evento |
Time(s) |
S |
M |
|
|
|
aUI |
IU a livello aggregato soggetti a disaggregazione |
aUI |
S |
M |
|
|
|
disaUI_comment |
Osservazioni del soggetto segnalante |
Text |
S |
O |
|
3.7. Segnalazione di consegna effettuata tramite furgone di vendita alla rivendita (prescritta se nel tipo di messaggio 3-3 Destination_ID1 = 4)
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
3-7 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio |
EOID |
S |
M |
|
|
|
F_ID |
Codice identificativo impianto della rivendita |
FID |
S |
M |
|
|
|
Event_Time |
Data e ora del verificarsi dell'evento |
Time(s) |
S |
M |
|
|
|
UI_Type |
Identificazione dei tipi di IU forniti (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile) |
Integer |
S |
M |
1 – Solo IU a livello di confezione unitaria 2 – Solo IU a livello aggregato 3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato |
|
|
upUIs |
Elenco degli IU a livello di confezione unitaria forniti |
upUI(L) |
M |
M, se UI_Type = 1 o 3 |
|
|
|
aUIs |
Elenco degli IU a livello aggregato forniti |
aUI |
M |
M, se UI_Type = 2 o 3 |
|
|
|
Delivery_comment |
Osservazioni del soggetto segnalante |
Text |
S |
O |
|
3.8. Spedizione di prodotti del tabacco da un impianto a laboratori, centri di smaltimento dei rifiuti, autorità nazionali, organizzazioni governative internazionali, ambasciate e basi militari
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardi-nalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
3-8 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico dell’entità che effettua l’invio |
EOID |
S |
M |
|
|
|
Event_Time |
Ora prevista del verificarsi dell’evento |
Time(s) |
S |
M |
|
|
|
F_ID |
Codice identificativo impianto di spedizione |
FID |
S |
M |
|
|
|
Destination_1 |
Indicazione del tipo di destinazione |
Integer |
S |
M |
1 – Laboratorio 2 – Centro di smaltimento dei rifiuti 3 – Autorità nazionale 4 – Organizzazione governativa internazionale 5 – Ambasciata 6 – Base militare |
|
|
Destination_2 |
Via e numero civico della destinazione (o numero della strada e chilometro) |
Text |
S |
M |
|
|
|
Destination_3 |
Comune della destinazione (città o paese) |
Text |
S |
M |
|
|
|
Destination_4 |
Codice postale della destinazione |
Text |
S |
M |
«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale |
|
|
Destination_5 |
Paese della destinazione |
Country |
S |
M |
|
|
|
Transport_mode |
Mezzo di trasporto con cui il prodotto lascia l’impianto, cfr. allegato II, elenco di codici 7, del regolamento (CE) n. 684/2009. |
Integer |
S |
M |
0 – Altro 1 – Trasporto via mare 2 – Trasporto per ferrovia 3 – Trasporto su strada 4 – Trasporto aereo 5 – Spedizioni postali 6 – Installazioni di trasporto fisse 7 – Trasporto per via navigabile interna |
|
|
Transport_vehicle |
Identificazione del veicolo (ad esempio targhe di immatricolazione, numero del treno, numero del velivolo/del volo, nome della nave o altro identificativo) |
Text |
S |
M |
«n/a» è consentito se Transport_mode = 0 e il movimento del prodotto avviene tra impianti adiacenti, con la consegna manuale del prodotto |
|
|
Transport_cont1 |
Indicazione se il trasporto è containerizzato e utilizza un codice dell’unità di trasporto individuale (ad esempio SSCC) |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
Transport_cont2 |
Codice dell’unità di trasporto individuale del container |
ITU |
S |
M, se Transport_cont1 = 1 |
|
|
|
UI_Type |
Identificazione dei tipi di IU nella spedizione (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile) |
Integer |
S |
M |
1 – Solo IU a livello di confezione unitaria 2 – Solo IU a livello aggregato 3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato |
|
|
upUIs |
Elenco di IU a livello di confezione unitaria oggetto della spedizione |
upUI(L) |
M |
M, se UI_Type = 1 o 3 |
|
|
|
aUIs |
Elenco di IU a livello aggregato oggetto della spedizione |
aUI |
M |
M, se UI_Type = 2 o 3 |
|
|
|
S_Dispatch_comment |
Osservazioni del soggetto segnalante |
Text |
S |
O |
|
SEZIONE 4
Eventi relativi alle transazioni
4.1. Emissione della fattura
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
4-1 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio |
EOID |
S |
M |
|
|
|
Event_Time |
Data e ora del verificarsi dell'evento |
Time(s) |
S |
M |
|
|
|
Invoice_Type1 |
Tipo di fattura |
Integer |
S |
M |
1 – Originale 2 – Rettifica 3 – Altro |
|
|
Invoice_Type2 |
Descrizione della fattura di altro tipo |
Text |
S |
M, se Invoice_Type1 = 3 |
|
|
|
Invoice_Number |
Numero della fattura |
Text |
S |
M |
|
|
|
Invoice_Date |
Data della fattura |
Date |
S |
M |
|
|
|
Invoice_Seller |
Identità del venditore |
EOID |
S |
M |
|
|
|
Invoice_Buyer1 |
Indicazione se l'acquirente è situato nell'UE |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
Invoice_Buyer2 |
Identità dell'acquirente |
EOID |
S |
M, se Invoice_Buyer1 = 1 |
|
|
|
Buyer_Name |
Denominazione legale registrata dell'acquirente |
Text |
S |
M, se Invoice_Buyer1 = 0 |
|
|
|
Buyer_Address_1 |
Via e numero civico dell’acquirente (o numero della strada e chilometro) |
Text |
S |
M, se Invoice_Buyer1 = 0 |
|
|
|
Buyer_Address_2 |
Comune dell’acquirente (città o paese) |
Text |
S |
M, se Invoice_Buyer1 = 0 |
|
|
|
Buyer_Address_3 |
Codice postale dell’acquirente |
Text |
S |
M, se Invoice_Buyer1 = 0 |
«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale |
|
|
Buyer_CountryReg |
Paese di registrazione dell'acquirente |
Country |
S |
M, se Invoice_Buyer1 = 0 |
|
|
|
Buyer_TAX_N |
Numero di registrazione fiscale dell'acquirente |
Text |
S |
M, se Invoice_Buyer1 = 0 |
|
|
|
First_Seller_EU |
Indicazione se la fattura è emessa dal primo venditore nell'UE, ossia il fabbricante o l'importatore UE, e il prodotto è destinato al mercato UE |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
Product_Items_1 |
Elenco di TPID corrispondenti alle voci elencate nella fattura |
TPID |
M |
M, se First_Seller_EU = 1 |
|
|
|
Product_Items_2 |
Elenco dei numeri del prodotto corrispondenti ai prodotti elencati nella fattura (nello stesso ordine di Product_Items_1) |
PN |
M |
M, se First_Seller_EU = 1 |
|
|
|
Product_Price |
Prezzo netto della confezione unitaria per ciascuna coppia TPID–numero del prodotto (nello stesso ordine di Product_Items_1) |
Decimal |
M |
M, se First_Seller_EU = 1 |
|
|
|
Invoice_NET |
Importo totale netto della fattura |
Decimal |
S |
M |
|
|
|
Invoice_Currency |
Valuta della fattura |
Currency |
S |
M |
|
|
|
UI_Type |
Identificazione dei tipi di IU rientranti nella fattura (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile) |
Integer |
S |
M |
1 – Solo IU a livello di confezione unitaria 2 – Solo IU a livello aggregato 3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato |
|
|
upUIs |
Elenco di IU a livello di confezione unitaria rientranti nella fattura |
upUI(L) |
M |
M, se UI_Type = 1 o 3 |
|
|
|
aUIs |
Elenco di IU a livello aggregato rientranti nella fattura |
aUI |
M |
M, se UI_Type = 2 o 3 |
|
|
|
Invoice_comment |
Osservazioni del soggetto segnalante |
Text |
S |
O |
|
4.2. Emissione del numero d'ordine
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
4-2 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio |
EOID |
S |
M |
|
|
|
Event_Time |
Data e ora del verificarsi dell'evento |
Time(s) |
S |
M |
|
|
|
Order_Number |
Numero del buono d'ordine |
Text |
S |
M |
|
|
|
Order_Date |
Data del buono d'ordine |
Date |
S |
M |
|
|
|
UI_Type |
Identificazione dei tipi di IU rientranti nel buono d'ordine (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile) |
Integer |
S |
M |
1 – Solo IU a livello di confezione unitaria 2 – Solo IU a livello aggregato 3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato |
|
|
upUIs |
Elenco di IU a livello di confezione unitaria rientranti nel buono d'ordine |
upUI(L) |
M |
M, se UI_Type = 1 o 3 |
|
|
|
aUIs |
Elenco di IU a livello aggregato rientranti nel buono d'ordine |
aUI |
M |
M, se UI_Type = 2 o 3 |
|
|
|
Order_comment |
Descrizione del motivo del ritardo nella registrazione dell'ordine d'acquisto |
Text |
S |
O |
|
4.3. Ricezione del pagamento
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
4-3 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio |
EOID |
S |
M |
|
|
|
Event_Time |
Data e ora del verificarsi dell'evento |
Time(s) |
S |
M |
|
|
|
Payment_Date |
Data della ricevuta di pagamento |
Date |
S |
M |
|
|
|
Payment_Type |
Tipo di pagamento |
Integer |
S |
M |
1 – Bonifico bancario 2 – Carta bancaria 3 – Contanti 4 – Altro |
|
|
Payment_Amount |
Importo del pagamento |
Decimal |
S |
M |
|
|
|
Payment_Currency |
Valuta del pagamento |
Currency |
S |
M |
|
|
|
Payment_Payer1 |
Indicazione se il pagatore è situato nell'UE |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
Payment_Payer2 |
Identità del pagatore |
EOID |
S |
M, se Payment_Payer1 = 1 |
|
|
|
Payer_Name |
Denominazione legale registrata del pagatore |
Text |
S |
M, se Payment_Payer1 = 0 |
|
|
|
Payer_Address_1 |
Via e numero civico del pagatore (o numero della strada e chilometro) |
Text |
S |
M, se Payment_Payer1 = 0 |
|
|
|
Payer _Address_2 |
Comune del pagatore (città o paese) |
Text |
S |
M, se Payment_Payer1 = 0 |
|
|
|
Payer _Address_3 |
Codice postale del pagatore |
Text |
S |
M, se Payment_Payer1 = 0 |
«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale |
|
|
Payer_CountryReg |
Paese di registrazione del pagatore |
Country |
S |
M, se Payment_Payer1 = 0 |
|
|
|
Payer_TAX_N |
Numero di registrazione fiscale del pagatore |
Text |
S |
M, se Payment_Payer1 = 0 |
|
|
|
Payment_Recipient |
Identità del beneficiario |
EOID |
S |
M |
|
|
|
Payment_Invoice |
Indicazione se il pagamento corrisponde alla fattura esistente |
Boolean |
S |
M |
0 – No 1 – Sì |
|
|
Invoice_Paid |
Numero della fattura saldata con il pagamento |
Text |
S |
M, se Payment_Invoice = 1 |
|
|
|
UI_Type |
Identificazione dei tipi di IU rientranti nel pagamento (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile) |
Integer |
S |
M, se Payment_Invoice = 0 |
1 – Solo IU a livello di confezione unitaria 2 – Solo IU a livello aggregato 3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato |
|
|
upUIs |
Elenco di IU a livello di confezione unitaria rientranti nel pagamento |
upUI(L) |
M |
M, se Payment_Invoice = 0 e UI_Type = 1 o 3 |
|
|
|
aUIs |
Elenco di IU a livello aggregato rientranti nel pagamento |
aUI |
M |
M, se Payment_Invoice = 0 e UI_Type = 2 o 3 |
|
|
|
Payment_comment |
Osservazioni del soggetto segnalante |
Text |
S |
O |
|
SEZIONE 5
Richiami
5. Richiami delle richieste e dei messaggi relativi alle operazioni e alle transazioni [possibili per i tipi di messaggio 2-1, 2-2, 2-3 (solo entro 24 ore dalla segnalazione iniziale del messaggio 2-3, per Deact_Reason1 diverso da «2 – Prodotto rubato»), da 3-1 a 3-8, 4-1, 4-2 e 4-3]
|
Voce n. |
Campo |
Osservazioni |
Tipo di dato |
Cardinalità |
Priorità |
Valori |
|
|
Message_Type |
Identificazione del tipo di messaggio |
Text |
S |
M |
5 |
|
|
EO_ID |
Codice identificativo operatore economico dell’entità che effettua l’invio |
EOID |
S |
M |
|
|
|
Recall_CODE |
Codice di richiamo del messaggio fornito al mittente nella conferma di ricevimento del messaggio originale da richiamare |
Text |
S |
M |
Recall_CODE |
|
|
Recall_ Reason1 |
Motivo del richiamo del messaggio originale |
Integer |
S |
M |
1 – L’evento segnalato non si è materializzato (solo per i tipi di messaggio 3-3, 3-5 e 3-8) 2 – Il messaggio conteneva informazioni errate 3 – Altro |
|
|
Recall_ Reason2 |
Descrizione del motivo del richiamo del messaggio originale |
Text |
S |
M, se Recall_ Reason1 = 3 |
|
|
|
Recall_ Reason3 |
Spiegazioni supplementari sul motivo del richiamo del messaggio originale |
Text |
S |
O |
|
|
Nota: in occasione di un richiamo relativo a eventi operativi e logistici il messaggio richiamato è contrassegnato come «cancellato» ma non viene soppressa la registrazione esistente nella banca dati. |
||||||
ALLEGATO III
Struttura di un identificativo univoco a livello unitario
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Elemento: |
Identificativo mediante simbologia |
Qualificatore di dati obbligatorio |
Codice identificativo dell’emittente di identificativi |
Qualificatore di dati opzionale |
Numero di serie |
Qualificatore di dati opzionale |
Codice del prodotto |
Qualificatore di dati opzionale |
Marcatura temporale |
|
Tipo: |
Qualificatore |
Qualificatore |
Stringa (elemento di dati) |
Qualificatore |
Stringa (elemento di dati) |
Qualificatore |
Stringa (elemento di dati) |
Qualificatore |
Stringa (elemento di dati) |
|
Posizione all’interno dell’identificativo univoco: |
Fissa |
Fissa |
Fissa |
Non fissa |
Non fissa |
Non fissa |
Non fissa |
Fissa |
Fissa |
|
Regolamentato da: |
Articolo 21, paragrafo 1, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi |
Articolo 3, paragrafo 4, articolo 8, paragrafo 1, lettera a), articolo 21, paragrafo 1, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi |
Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 8, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 21, paragrafo 1, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi |
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 21, paragrafo 1, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi |
Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 21, paragrafi 1 e 4, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi |
Articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e articolo 21, paragrafo 4 |
|
Norme internazionali applicabili: |
ISO/IEC 16022:2006, ISO/IEC 18004:2015 o ISS DotCode Symbology Spec. |
ISO 15459-2:2015 e ISO 15459-3:2014 |
ISO 15459-2:2015 e ISO 15459-3:2014 |
|
|
|
|
|
|
|
Processo: |
Applicato dagli operatori economici |
Applicato dagli operatori economici |
Generato dagli emittenti di identificativi |
Applicato dagli operatori economici |
Generato dagli emittenti di identificativi |
Applicato dagli operatori economici |
Generato dagli emittenti di identificativi |
Applicato dagli operatori economici |
Applicato dagli operatori economici |
|
Trasmissione al sistema di repertori: |
No |
No |
Sì |
No |
Sì |
No |
Sì |
No |
Sì |
|
Nota: ai fini dello schema di cui sopra, i separatori di gruppo (/FNC1) sono considerati alla stregua di qualificatori di dati opzionali, ossia il loro uso dipende dalla struttura di codifica dell’emittente di identificativi. |
|||||||||
( 1 ) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).