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Documento d557750f-9e68-11ee-b164-01aa75ed71a1

Testo consolidato: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (Testo rilevante ai fini del SEE)

02018R0574 — IT — 21.12.2023 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/574 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 096 del 16.4.2018, pag. 7)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/448 DELLA COMMISSIONE  del 1o marzo 2023

  L 65

28

2.3.2023


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 252, 8.10.2018, pag.  47 (2018/574)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/574 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE.

▼M1

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2014/40/UE, si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«identificativo univoco»: il codice alfanumerico che consente l’identificazione di una confezione unitaria o di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco;

2) 

«operatore economico»: ogni persona fisica o giuridica coinvolta negli scambi di prodotti del tabacco, compresa l’esportazione, dal fabbricante fino all’ultimo operatore economico a monte della prima rivendita;

3) 

«prima rivendita»: l’impianto nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato per la prima volta, compresi i distributori automatici utilizzati per la vendita dei prodotti del tabacco;

4) 

«esportazione»: la spedizione dall’Unione a un paese terzo;

5) 

«imballaggio aggregato»: qualsiasi imballaggio contenente più di una confezione unitaria di prodotti del tabacco;

bis

«disaggregazione di un imballaggio aggregato»: qualsiasi scomposizione di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco;

6) 

«impianto»: qualsiasi luogo, edificio, ufficio o distributore automatico dove i prodotti del tabacco sono lavorati, immagazzinati, trattati dal punto di vista logistico o finanziario o immessi sul mercato;

7) 

«dispositivo antimanomissione»: dispositivo che consente la registrazione del processo di verifica successivo all’applicazione di ciascun identificativo univoco a livello unitario mediante un file video o di registro che, una volta registrato, non può essere ulteriormente alterato da un operatore economico;

8) 

«offline flat file»: i file elettronici istituiti e mantenuti da ciascun emittente di identificativi, in cui sono contenuti in formato solo testo i dati che permettono di estrarre, senza accedere al sistema di repertori, le informazioni codificate negli identificativi univoci (ad eccezione della marcatura temporale) utilizzati a livello di confezione unitaria e di imballaggio aggregato;

9) 

«registro»: il catalogo, istituito e mantenuto da ciascun emittente di identificativi, di tutti i codici identificativi generati per gli operatori economici, gli operatori di prime rivendite, gli impianti e i macchinari con le informazioni corrispondenti;

10) 

«supporto dati»: un supporto che rappresenta dati in un formato leggibile con l’aiuto di un dispositivo;

11) 

«macchinario»: insiemi di macchinari utilizzati per la lavorazione dei prodotti del tabacco che fanno parte integrante del processo produttivo;

11 bis

«parte di un macchinario»: qualsiasi parte fissa o mobile identificabile di un macchinario, a condizione che tale parte costituisca un modulo completo. Una parte mobile può essere utilizzata per uno o più macchinari contemporaneamente o in modo intercambiabile;

12) 

«marcatura temporale»: la data e l’ora del verificarsi di un particolare evento, registrate in ora UTC (tempo universale coordinato) in un formato prestabilito;

13) 

«repertorio primario»: un repertorio in cui sono archiviati i dati di tracciabilità che si riferiscono esclusivamente ai prodotti di un dato fabbricante o importatore;

14) 

«repertorio secondario»: un repertorio contenente una copia di tutti i dati di tracciabilità archiviati nei repertori primari;

15) 

«router»: un dispositivo all’interno del repertorio secondario che trasferisce i dati tra i diversi componenti del sistema di repertori;

16) 

«sistema di repertori»: il sistema che consiste nei repertori primari, nel repertorio secondario e nel router;

17) 

«dizionario di dati comune»: un insieme di informazioni che descrive il contenuto, il formato e la struttura di una banca dati e la relazione tra i suoi elementi, usato per controllare l’accesso e la manipolazione delle banche dati comuni a tutti i repertori primari e al secondario;

18) 

«giorno lavorativo»: ogni giorno di lavoro nello Stato membro per cui l’emittente di identificativi è competente;

19) 

«trasbordo»: qualsiasi trasferimento di prodotti del tabacco da un veicolo a un altro, nel corso del quale i prodotti del tabacco non entrano ed escono da un impianto;

20) 

«furgone di vendita»: un veicolo utilizzato per la consegna di prodotti del tabacco a più rivendite in quantitativi non prestabiliti prima della consegna;

21) 

«fornitore di servizi informatici»: fornitore di servizi incaricato da un operatore economico di trasmettere informazioni relative ai movimenti dei prodotti e alle transazioni al sistema di repertori.

▼B

CAPO II

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'IDENTIFICATIVO UNIVOCO

SEZIONE 1

Disposizioni comuni

Articolo 3

Emittente di identificativi

1.  
Ciascuno Stato membro designa un'entità («l'emittente di identificativi») responsabile della generazione e del rilascio di identificativi univoci, in conformità agli articoli 8, 9, 11 e 13, entro un periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.
2.  
Gli Stati membri garantiscono che un emittente di identificativi che intende ricorrere a subfornitori per l'esecuzione delle sue funzioni sia presa in considerazione per la designazione solo se è stata loro comunicata l'identità degli eventuali subfornitori proposti.
3.  
L'emittente di identificativi è indipendente e soddisfa i criteri di cui all'articolo 35.
4.  
A ciascun emittente di identificativi è assegnato un codice identificativo univoco. Il codice è composto da caratteri alfanumerici ed è conforme alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale («ISO/IEC») 15459-2:2015.
5.  
Se uno stesso emittente di identificativi è designato in più di uno Stato membro, esso è identificato dallo stesso codice.
6.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione la designazione dell'emittente di identificativi e il relativo codice identificativo entro un mese dalla designazione.
7.  
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative all'identità dell'emittente di identificativi e al suo codice identificativo siano rese disponibili al pubblico e accessibili online.
8.  

Ciascuno Stato membro adotta misure adeguate per assicurare:

a) 

che l'emittente di identificativi da esso designato continui a soddisfare la prescrizione di indipendenza di cui all'articolo 35; e

b) 

la continuità dei servizi forniti da emittenti di identificativi successivi, qualora venisse designato un nuovo emittente di identificativi per rilevare i servizi del precedente. A questo fine gli Stati membri esigono dall'emittente di identificativi l'elaborazione di un piano per il passaggio delle consegne, in cui sia stabilita la procedura da seguire per garantire la continuità delle operazioni fino alla designazione del nuovo emittente di identificativi.

▼M1

9.  
L’emittente di identificativi può definire tariffe e addebitarle agli operatori economici per la generazione e l’emissione degli identificativi univoci. Tali tariffe sono non discriminatore, basate sui costi e proporzionate al numero di identificativi univoci generati e rilasciati agli operatori economici e tengono conto delle modalità di consegna. Le tariffe possono riflettere tutti i costi fissi e variabili sostenuti dall’emittente di identificativi per soddisfare le prescrizioni di cui presente regolamento.

▼B

Articolo 4

Emittenti di identificativi competenti per la generazione e l'emissione di identificativi univoci

1.  
Per i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati.

In deroga al primo comma, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro sul cui mercato i prodotti sono immessi, se tale Stato membro prevede tale prescrizione.

2.  
Per i prodotti del tabacco importati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro sul cui mercato i prodotti sono immessi.
3.  
Per i prodotti del tabacco aggregati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono aggregati.
4.  
Per i prodotti del tabacco destinati all'esportazione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati.
5.  
In caso di assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente la Commissione può autorizzare gli operatori economici a utilizzare i servizi di un altro emittente di identificativi designato in conformità all'articolo 3.

Articolo 5

Validità degli identificativi univoci e disattivazione

1.  
Gli identificativi univoci generati dagli emittenti di identificativi possono essere utilizzati per contrassegnare confezioni unitarie o imballaggi aggregati, come previsto dagli articoli 6 e 10, entro un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui l'operatore economico riceve gli identificativi univoci. Dopo tale periodo la validità degli identificativi univoci decade e gli operatori economici si assicurano che non siano più utilizzati per contrassegnare confezioni unitarie o imballaggi aggregati.
2.  
Il sistema di repertori garantisce che gli identificativi univoci che non sono stati utilizzati entro il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1 siano automaticamente disattivati.
3.  
In qualsiasi momento i fabbricanti e gli importatori possono ottenere la disattivazione degli identificativi univoci mediante l'invio di una richiesta di disattivazione al pertinente repertorio primario. Gli altri operatori economici possono ottenere la disattivazione degli identificativi univoci mediante l'invio di una richiesta di disattivazione tramite il router. La richiesta di disattivazione è introdotta per via elettronica, in conformità all'articolo 36, e contiene le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.3, nel formato ivi indicato. La disattivazione non interferisce con l'integrità delle informazioni già archiviate in relazione all'identificativo univoco.

SEZIONE 2

Identificativi univoci a livello di confezione unitaria

Articolo 6

Contrassegno mediante IU a livello unitario

1.  
I fabbricanti e gli importatori contrassegnano ciascuna confezione unitaria lavorata o importata nell'Unione con un identificativo univoco («IU a livello unitario») in conformità all'articolo 8.
2.  
Nel caso di prodotti del tabacco lavorati al di fuori dell'Unione, l'IU a livello unitario è applicato sulla confezione unitaria prima che il prodotto del tabacco sia importato nell'Unione.

Articolo 7

Verifica degli IU a livello unitario

1.  
I fabbricanti e gli importatori garantiscono che gli IU a livello unitario siano verificati direttamente dopo essere stati applicati, al fine di assicurarne la corretta applicazione e la leggibilità.

▼M1

2.  
La procedura di cui al paragrafo 1 è protetta mediante un dispositivo antimanomissione fornito e installato da un soggetto terzo indipendente, che presenta agli Stati membri interessati e alla Commissione una dichiarazione che attesta che il dispositivo installato soddisfa le prescrizioni del presente regolamento. Le registrazioni generate dal dispositivo dimostrano la corretta applicazione e la leggibilità di ciascun identificativo univoco a livello unitario. Il dispositivo garantisce che siano registrate eventuali omissioni nella procedura di apposizione del contrassegno di cui all’articolo 6.

▼B

3.  
Qualora la procedura di cui al paragrafo 1 non confermi la corretta applicazione e la piena leggibilità dell'IU a livello unitario, i fabbricanti e gli importatori riapplicano l'IU a livello unitario.
4.  
I fabbricanti e gli importatori garantiscono che le informazioni registrate dal dispositivo antimanomissione rimangano disponibili fino a nove mesi dopo la data della registrazione.
5.  
I fabbricanti e gli importatori, su richiesta degli Stati membri, forniscono pieno accesso alla registrazione del processo di verifica creata dal dispositivo antimanomissione.
6.  

In deroga ai paragrafi 2, 4 e 5, l'obbligo di installare un dispositivo antimanomissione non si applica:

a) 

fino al 20 maggio 2020 ai processi di produzione gestiti da operatori economici o, se applicabile, dal gruppo di imprese a cui appartengono, che hanno trattato meno di 120 milioni di IU a livello unitario a livello dell'Unione nel corso dell'anno civile 2019;

b) 

fino al 20 maggio 2021 ai processi di produzione gestiti dagli operatori economici che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 1 );

c) 

ai processi di produzione completamente manuali.

Articolo 8

Struttura degli IU a livello unitario

1.  

Ciascuna confezione unitaria di prodotti del tabacco è contrassegnata con un IU a livello unitario. Questo consiste in una sequenza di caratteri alfanumerici il più breve possibile, non superiore ai 50 caratteri. La sequenza è univoca per una data confezione unitaria ed è composta dai seguenti elementi di dati:

a) 

in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4;

b) 

una sequenza alfanumerica la cui probabilità di essere indovinata è trascurabile e in ogni caso inferiore a una su diecimila («numero di serie»);

c) 

un codice («codice del prodotto») che consente di determinare i seguenti elementi:

i) 

il luogo di lavorazione;

ii) 

l'impianto di lavorazione di cui all'articolo 16;

iii) 

il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 18;

iv) 

la descrizione del prodotto;

v) 

il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;

vi) 

l'itinerario previsto del trasporto;

vii) 

se del caso, l'importatore nell'Unione;

d) 

in ultima posizione, la marcatura temporale sotto forma di sequenza numerica di otto caratteri nel formato AAMMGGoo, indicante la data e l'ora di lavorazione.

▼M1

2.  
Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Gli emittenti di identificativi preparano e rendono disponibili al pubblico le istruzioni per la codifica e la decodifica degli IU a livello unitario conformemente all’allegato III.

▼B

3.  
I fabbricanti o gli importatori aggiungono la marcatura temporale di cui al paragrafo 1, lettera d), al codice generato dall'emittente di identificativi in conformità al paragrafo 2.
4.  
Gli IU a livello unitario non comprendono elementi di dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

Se gli emittenti di identificativi utilizzano la crittografia o la compressione per la generazione di IU a livello unitario, essi comunicano alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione gli algoritmi utilizzati per la crittografia e la compressione. Non è ammesso il riutilizzo degli IU a livello unitario.

Articolo 9

Richiesta ed emissione di IU a livello unitario

▼M1

1.  
I fabbricanti e gli importatori inviano una richiesta all’emittente di identificativi competente per l’emissione degli IU a livello unitario di cui all’articolo 8 e dei corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23. Le richieste sono introdotte per via elettronica conformemente all’articolo 36.

▼B

2.  
I fabbricanti e gli importatori che introducono tale richiesta trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.1, nel formato ivi indicato.

▼M1

3.  

L’emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell’ordine indicato:

a) 

genera i codici di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e i corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23;

b) 

trasmette entrambi i gruppi di codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell’importatore richiedente, a norma dell’articolo 26; e

c) 

trasmette entrambi i gruppi di codici per via elettronica al fabbricante o all’importatore richiedente.

4.  

Uno Stato membro può tuttavia esigere che gli emittenti di identificativi offrano la consegna fisica degli IU a livello unitario in alternativa alla fornitura elettronica. Nel caso in cui venga offerta la consegna fisica degli IU a livello unitario, i fabbricanti e gli importatori specificano se è richiesta la consegna fisica. In questo caso l’emittente di identificativi, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell’ordine indicato:

a) 

genera i codici di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e i corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23;

b) 

trasmette entrambi i gruppi di codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell’importatore richiedente, a norma dell’articolo 26;

c) 

trasmette entrambi i gruppi di codici per via elettronica al fabbricante o all’importatore richiedente;

d) 

consegna entrambi i gruppi di codici al fabbricante o all’importatore richiedente sotto forma di codici a barre ottici conformi all’articolo 21, collocati su supporti fisici quali le etichette adesive.

▼B

5.  
Entro un giorno lavorativo i fabbricanti e gli importatori possono annullare una richiesta inviata a norma del paragrafo 1 mediante un messaggio di richiamo, come ulteriormente definito all'allegato II, capitolo II, sezione 5, punto 5.

SEZIONE 3

Identificativi univoci a livello di imballaggio aggregato

Articolo 10

Contrassegno mediante IU a livello aggregato

1.  
Qualora gli operatori economici scelgano di adempiere agli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2014/40/UE mediante la registrazione di imballaggi aggregati, essi contrassegnano le confezioni aggregate contenenti prodotti del tabacco con un identificativo univoco («IU a livello aggregato»).
2.  
Gli IU a livello aggregato sono generati ed emessi sulla base di una richiesta inviata all'emittente di identificativi competente oppure direttamente dagli operatori economici.
3.  
Se l'IU a livello aggregato è generato sulla base di una richiesta inviata all'emittente di identificativi competente, esso è conforme alla struttura di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
4.  
Se l'IU a livello aggregato è generato direttamente dall'operatore economico, esso consiste in un codice dell'unità individuale generato in conformità alle norme ISO/IEC 15459-1:2014 o ISO/IEC 15459-4:2014 o loro equivalente più recente.

Articolo 11

Struttura degli IU a livello aggregato generati dagli emittenti di identificativi

1.  

Per gli IU a livello aggregato generati sulla base di una richiesta all'emittente di identificativi competente, la struttura dell'IU a livello aggregato consiste in una sequenza di massimo 100 caratteri alfanumerici univoca per un dato imballaggio aggregato e composta dai seguenti elementi di dati:

a) 

in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4;

b) 

una sequenza alfanumerica la cui probabilità di essere indovinata è trascurabile e in ogni caso inferiore a una su diecimila («numero di serie»);

c) 

il codice identificativo impianto (di cui all'articolo 16) in cui è avvenuto il processo di aggregazione;

d) 

in ultima posizione, la marcatura temporale sotto forma di sequenza numerica di otto caratteri nel formato AAMMGGoo, indicante la data e l'ora di aggregazione.

▼M1

2.  
Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Gli emittenti di identificativi preparano e rendono disponibili al pubblico le istruzioni per la codifica e la decodifica degli IU a livello aggregato.

▼B

3.  
Gli operatori economici aggiungono la marcatura temporale di cui al paragrafo 1, lettera d), al codice generato dall'emittente di identificativi in conformità al paragrafo 2.
4.  
L'IU a livello aggregato può essere integrato dall'operatore economico con informazioni supplementari, a condizione che non sia superato il limite massimo dei caratteri di cui al paragrafo 1. Tali eventuali informazioni possono figurare soltanto dopo i dati di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Collegamento tra i livelli di IU

1.  
L'IU a livello aggregato è in grado di identificare l'elenco di tutti gli identificativi univoci contenuti all'interno dell'imballaggio aggregato mediante un collegamento accessibile per via elettronica al sistema di repertori.

▼C1

2.  
Per stabilire il collegamento di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori trasmettono al loro repertorio primario le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.2, nel formato ivi indicato.
3.  
Per stabilire il collegamento di cui al paragrafo 1, gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori trasmettono tramite il router al repertorio secondario le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.2, nel formato ivi indicato.

▼B

Articolo 13

Richiesta e rilascio di IU a livello aggregato generati dagli emittenti di identificativi

1.  
Gli operatori economici che richiedono IU a livello aggregato sulla base di una richiesta all'emittente di identificativi competente introducono tali richieste per via elettronica conformemente all'articolo 36.
2.  
Gli operatori economici che introducono tali richieste trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.2, nel formato ivi indicato.
3.  

Per i fabbricanti e gli importatori, l'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato:

a) 

genera il codice di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

b) 

trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell'importatore richiedente, a norma dell'articolo 26; e

c) 

trasmette i codici per via elettronica al fabbricante o all'importatore richiedente.

4.  

Per gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori, l'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato:

a) 

genera il codice di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

b) 

►C1  trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio secondario, a norma dell'articolo 27; e ◄

c) 

trasmette i codici per via elettronica agli operatori economici richiedenti.

5.  
Entro un giorno lavorativo gli operatori economici possono annullare una richiesta inviata a norma del paragrafo 1 mediante un messaggio di richiamo, come ulteriormente definito all'allegato II, capitolo II, sezione 5, punto 5, nel formato ivi indicato.
6.  
Non è ammesso il riutilizzo degli IU a livello aggregato emessi dagli emittenti di identificativi competenti.

CAPO III

CODICI IDENTIFICATIVI PER OPERATORI ECONOMICI, IMPIANTI E MACCHINARI

Articolo 14

Richiesta di codice identificativo operatore economico

▼M1

1.  
Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite richiedono un codice unico («codice identificativo operatore economico») all’emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro in cui gestiscono almeno un impianto. Gli importatori richiedono inoltre un codice identificativo all’emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro sul cui mercato immettono i loro prodotti.

Gli operatori economici che gestiscono depositi autonomi non situati nell’Unione che trattano prodotti lavorati nell’Unione e destinati ai mercati dell’Unione in transito attraverso paesi terzi possono richiedere un codice identificativo operatore economico all’emittente di identificativi competente per lo Stato membro sul cui mercato tali operatori economici immettono la maggior parte dei prodotti da loro trattati.

▼B

2.  
Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite che introducono una richiesta a norma del paragrafo 1 trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.1, nel formato ivi indicato.
3.  
Per gli operatori di prime rivendite l'obbligo di richiedere un codice identificativo operatore economico può essere assolto anche da qualsiasi altro operatore economico registrato. Tale registrazione da parte del soggetto terzo è subordinata al consenso dell'operatore di prima rivendita. Il soggetto terzo comunica all'operatore di prima rivendita tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo operatore economico assegnato.
4.  
Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite informano l'emittente di identificativi di eventuali altri codici identificativi operatore economico loro assegnati da altri emittenti di identificativi. Se tale informazione non è disponibile al momento della registrazione, gli operatori economici la forniscono al più tardi entro due giorni lavorativi dal ricevimento dei codici identificativi operatore economico assegnati da un altro emittente di identificativi.

▼M1

5.  
Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la cessazione delle attività dell’operatore sono notificate dall’operatore interessato all’emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati nell’allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.2 e 1.3, secondo il caso. Se l’operatore cessa di esistere, l’emittente di identificativi sopprime il codice identificativo operatore economico.

La soppressione di un codice identificativo operatore economico comporta la soppressione automatica dei codici identificativi impianto e macchinario correlati da parte dell’emittente di identificativi.

▼B

Articolo 15

Emissione e registrazione di codici identificativi operatore economico

1.  

Al ricevimento di una richiesta a norma dell'articolo 14, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo operatore economico, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nel seguente ordine:

a) 

in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4; e

b) 

in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.

▼M1

2.  
Entro due giorni lavorativi l’emittente di identificativi trasmette il codice all’operatore richiedente.

Se è un fabbricante o un importatore, l’operatore richiedente, entro due giorni lavorativi dal ricevimento del codice, trasmette il codice e le informazioni sul suo repertorio primario istituito in conformità all’articolo 26 al gestore del repertorio secondario.

3.  
Tutte le informazioni comunicate all’emittente di identificativi in conformità all’articolo 14, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall’emittente di identificativi competente. L’emittente di identificativi competente mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.

▼B

4.  
In casi debitamente giustificati gli Stati membri, in conformità alla normativa nazionale, possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice identificativo operatore economico. In tali casi lo Stato membro informa l'operatore economico o l'operatore di prima rivendita della disattivazione e dei motivi che la hanno determinata. La disattivazione di un codice identificativo operatore economico comporta la disattivazione automatica dei codici identificativi impianto e macchinario correlati.
5.  
Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite si scambiano le informazioni sui loro rispettivi codici identificativi operatore economico per consentire agli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni relative alle transazioni conformemente all'articolo 33.

Articolo 16

Richiesta di codice identificativo impianto

▼M1

1.  
Tutti gli impianti, dal fabbricante fino alla prima rivendita, sono identificati da un codice unico («codice identificativo impianto») generato dall’emittente di identificativi competente per il territorio in cui l’impianto è situato.

In deroga al primo comma, una prima rivendita integrata in un impianto non avente funzioni di vendita al dettaglio è identificata con un codice identificativo impianto distinto che corrisponde alla sua funzione.

2.  
Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite richiedono un codice identificativo impianto trasmettendo all’emittente di identificativi le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.4, nel formato ivi indicato.

Gli operatori economici che gestiscono depositi autonomi non situati nell’Unione che trattano prodotti lavorati nell’Unione e destinati ai mercati dell’Unione in transito attraverso paesi terzi possono richiedere un codice identificativo impianto per un deposito autonomo situato in un paese terzo all’emittente di identificativi competente per lo Stato membro sul cui mercato tali operatori economici immettono la maggior parte dei prodotti da loro trattati. A tal fine essi trasmettono all’emittente di identificativi le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.4, nel formato ivi indicato.

▼B

3.  
Per le prime rivendite, l'obbligo di richiedere un codice identificativo impianto incombe all'operatore di prima rivendita. Tale obbligo può essere assolto anche da qualsiasi altro operatore economico registrato, che può agire per conto dell'operatore di prima rivendita. La registrazione da parte del soggetto terzo è subordinata al consenso dell'operatore di prima rivendita. Il soggetto terzo comunica all'operatore di prima rivendita tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo impianto assegnato.
4.  
Per gli impianti di lavorazione situati al di fuori dell'Unione, l'obbligo di richiedere un codice identificativo impianto incombe all'importatore stabilito all'interno dell'Unione. L'importatore si rivolge a qualsiasi emittente di identificativi designato da uno Stato membro sul cui mercato immette i propri prodotti. La registrazione da parte dell'importatore è subordinata al consenso dell'entità responsabile dell'impianto di lavorazione del paese terzo. L'importatore comunica all'operatore economico responsabile dell'impianto di lavorazione del paese terzo tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo impianto assegnato.

▼M1

5.  
Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la chiusura dell’impianto sono notificate dall’emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.5. e 1.6.

La soppressione di un codice identificativo impianto comporta la soppressione automatica dei codici identificativi macchinario correlati da parte dell’emittente di identificativi.

▼B

Articolo 17

Emissione e registrazione di codici identificativi impianto

1.  

Al ricevimento di una richiesta a norma dell'articolo 16, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo impianto, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nel seguente ordine:

a) 

in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4; e

b) 

in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.

2.  
Entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta l'emittente di identificativi trasmette il codice all'operatore richiedente.

▼M1

3.  
Tutte le informazioni comunicate all’emittente di identificativi in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall’emittente di identificativi competente. L’emittente di identificativi competente mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.

▼B

4.  
In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice identificativo impianto. In tali casi lo Stato membro informa l'operatore economico o l'operatore di prima rivendita della disattivazione e dei motivi che la hanno determinata. La disattivazione di un codice identificativo impianto comporta la disattivazione automatica dei codici identificativi macchinario correlati.
5.  
►C1  Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite si scambiano le informazioni concernenti i loro codici identificativi impianto per consentire agli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni relative a movimenti di prodotti conformemente all'articolo 32. ◄

Articolo 18

Richiesta di codice identificativo macchinario

▼M1

1.  
Ogni macchinario e parte di un macchinario sono identificati da un codice unico («codice identificativo macchinario») generato dall’emittente di identificativi competente per il territorio in cui il macchinario è situato.

▼B

2.  
I fabbricanti e gli importatori richiedono un codice identificativo macchinario trasmettendo all'emittente di identificativi le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.7, nel formato ivi indicato.

▼M1

3.  
Per i macchinari e le parti di macchinari ubicati in impianti di lavorazione al di fuori dell’Unione l’obbligo di richiedere un codice identificativo macchinario incombe all’importatore stabilito all’interno dell’Unione. L’importatore si rivolge a qualsiasi emittente di identificativi designato da uno Stato membro sul cui mercato immette i propri prodotti. La registrazione da parte dell’importatore è subordinata al consenso dell’entità responsabile dell’impianto di lavorazione del paese terzo. L’importatore comunica all’operatore economico responsabile dell’impianto di lavorazione del paese terzo tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo macchinario assegnato.
4.  
Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la dismessa dei macchinari e delle parti di macchinari registrati sono notificate dal fabbricante o dall’importatore all’emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.8 e 1.9.

I fabbricanti e gli importatori apportano tutte le modifiche necessarie delle informazioni trasmesse nei moduli di richiesta iniziali, al fine di fornire le informazioni necessarie sulle parti di macchinari che richiedono un codice identificativo macchinario entro il 20 maggio 2024. Le modifiche sono apportate nel formato indicato all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.8. Tale prescrizione si applica anche alle informazioni sui macchinari che non contengono parti identificabili separatamente.

▼B

Articolo 19

Emissione e registrazione di codici identificativi macchinario

1.  

Al ricevimento di una richiesta a norma dell'articolo 18, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo macchinario, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nella posizione indicata:

a) 

in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4; e

b) 

in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.

2.  
Entro due giorni lavorativi l'emittente di identificativi trasmette il codice all'operatore richiedente.

▼M1

3.  
Tutte le informazioni comunicate all’emittente di identificativi in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall’emittente di identificativi competente. L’emittente di identificativi competente mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.

▼B

4.  
In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice identificativo macchinario. In tali casi lo Stato membro informa i fabbricanti e gli importatori della disattivazione e dei motivi che la hanno determinata.

Articolo 20

Trasferimento di offline flat file e registri

1.  
Gli emittenti di identificativi istituiscono offline flat file e registri in relazione alle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 18, paragrafo 2, e alle note esplicative sulle relative strutture.
2.  
Gli offline flat file non hanno dimensioni superiori a due gigabyte per emittente di identificativi. Ogni riga del flat file contiene un solo record con campi separati da delimitatori quali virgole o tabulazioni.
3.  
Gli emittenti di identificativi provvedono a che una copia aggiornata di tutti gli offline flat file, registri e relative note esplicative sia trasmessa per via elettronica tramite il router al repertorio secondario.
4.  
Gli Stati membri possono adattare le dimensioni massime degli offline flat file di cui al paragrafo 2, tenendo conto delle dimensioni medie della memoria disponibile installata nei dispositivi di verifica utilizzati per i controlli degli identificativi univoci in modalità offline e del numero totale di emittenti di identificativi.

▼M1

5.  
Gli emittenti di identificativi forniscono un servizio online sicuro agli operatori economici e agli operatori di prime rivendite che consente loro di consultare i registri di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda i rispettivi codici identificativi operatore economico, impianto e macchina. Tale servizio comprende una procedura sicura che consente agli operatori economici e agli operatori di prime rivendite di chiedere nuovamente il rispettivo codice identificativo operatore economico.

▼B

CAPO IV

SUPPORTI DATI

Articolo 21

Supporti dati per identificativi univoci

1.  

Gli IU a livello unitario sono codificati utilizzando almeno uno dei seguenti tipi di supporto dati:

a) 

un codice ottico Data Matrix leggibile tramite dispositivo, con rilevamento e correzione d'errore equivalenti o superiori a quelli del Data Matrix ECC200. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 16022:2006 sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;

b) 

un codice ottico QR leggibile tramite dispositivo, con capacità di recupero di circa il 30 %. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 18004:2015 con livello di correzione d'errore H sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;

c) 

un codice ottico DotCode leggibile tramite dispositivo con rilevamento e correzione d'errore equivalenti o superiori a quelli previsti dall'algoritmo di correzione d'errore Reed-Solomon con il numero di caratteri di controllo (NC) pari a tre più il numero di caratteri dei dati (ND) diviso per due (NC = 3 + ND/2). I codici a barre conformi alla ISS DotCode Symbology Specification pubblicata dall'Association for Automatic Identification and Mobility («AIM») (revisione 3.0, agosto 2014) sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto.

▼M1

2.  
Nel caso degli IU consegnati per via elettronica, i fabbricanti e gli importatori sono responsabili della codifica degli IU a livello unitario in conformità al paragrafo 1 e all’allegato III.
3.  
Nel caso degli IU di livello unitario consegnati fisicamente, gli emittenti di identificativi sono responsabili della codifica dei codici generati a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, in conformità al paragrafo 1 e all’allegato III.

▼B

4.  
In deroga al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori possono aggiungere la marcatura temporale separatamente dal supporto dati nel formato AAMMGGoo come codice leggibile dall'uomo.
5.  

Gli IU a livello aggregato sono codificati dagli operatori economici utilizzando almeno uno dei seguenti tipi di supporto dati:

a) 

un codice ottico Data Matrix leggibile tramite dispositivo, con rilevamento e correzione d'errore equivalenti o superiori a quelli del Data Matrix ECC200. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 16022:2006 sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;

b) 

un codice ottico QR leggibile tramite dispositivo, con capacità di recupero di circa il 30 %. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 18004:2015 con livello di correzione d'errore H sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;

c) 

un codice ottico Code 128 leggibile tramite dispositivo con rilevamento d'errore equivalente o superiore a quello previsto dall'algoritmo basato sulla parità dei caratteri pari/dispari - barra/spazio e il carattere di controllo. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 15417:2007 sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto.

▼M1

6.  
Per distinguere i supporti dati di cui al paragrafo 1 da qualsiasi altro supporto dati presente sulla confezione unitaria, gli operatori economici possono aggiungere la dicitura «TTT» o «EU TTT» accanto a tali supporti dati.

Per distinguere i supporti dati di cui al paragrafo 5 da qualsiasi altro supporto dati presente sull’imballaggio aggregato, gli operatori economici possono aggiungere la dicitura «EU TTT» accanto a tali supporti dati.

▼B

Articolo 22

Qualità dei supporti dati ottici

1.  
Gli operatori economici garantiscono un'elevata leggibilità dei supporti dati ottici. Una qualità dei supporti dati ottici di almeno 3.5 in conformità alla norma ISO/IEC 15415:2011 per i supporti dati bidimensionali, o in conformità alla norma ISO/IEC 15416:2016 per i simboli lineari è considerata rispondente alle prescrizioni di cui al presente articolo.
2.  
Gli operatori economici garantiscono che i supporti dati ottici siano in grado di rimanere leggibili per almeno cinque anni dopo la loro creazione.

Articolo 23

Codice leggibile dall'uomo

1.  
Gli operatori economici provvedono a che ciascun supporto dati comprenda un codice leggibile dall'uomo che consente l'accesso elettronico alle informazioni relative agli identificativi univoci archiviati nel sistema di repertori.
2.  
Se le dimensioni dell'imballaggio lo consentono, il codice leggibile dall'uomo è adiacente al supporto dati ottico che contiene l'identificativo univoco.

CAPO V

SISTEMA DI REPERTORI

Articolo 24

Componenti del sistema di repertori

1.  

Il sistema di repertori è composto dai seguenti sottosistemi:

a) 

i repertori istituiti al fine di archiviare dati relativi ai prodotti del tabacco dei singoli fabbricanti e importatori («repertori primari»);

b) 

un repertorio contenente una copia di tutti i dati archiviati nel sistema di repertori primari («repertorio secondario»);

c) 

un servizio di router («router»), istituito e gestito dal fornitore del sistema del repertorio secondario.

2.  
I sottosistemi di cui al paragrafo 1 sono pienamente interoperabili tra loro, indipendentemente dal fornitore di servizi utilizzato.

Articolo 25

Caratteristiche generali del sistema di repertori

1.  

Il sistema di repertori soddisfa le seguenti condizioni:

a) 

consente l'integrazione funzionale del sistema di repertori nel sistema di tracciabilità e uno scambio elettronico ininterrotto dei dati tra il sistema di repertori e gli altri componenti del sistema di tracciabilità;

b) 

consente l'identificazione e l'autenticazione per via elettronica dei prodotti del tabacco, a livello di confezione unitaria e a livello aggregato conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento;

c) 

consente la disattivazione automatica degli identificativi univoci conformemente alle disposizioni dell'articolo 5;

d) 

garantisce il ricevimento e l'archiviazione per via elettronica delle informazioni registrate e inviate al sistema di repertori dagli operatori economici e dagli emittenti di identificativi conformemente alle prescrizioni del presente regolamento;

e) 

garantisce l'archiviazione dei dati per un periodo minimo di cinque anni dal momento in cui i dati sono caricati nel sistema di repertori;

f) 

consente l'invio automatico di messaggi di stato agli operatori economici e agli Stati membri e alla Commissione se richiesto: ad esempio in caso di buon esito, errori o modifiche in relazione alle attività di segnalazione conformemente alle prescrizioni del presente regolamento;

▼M1

g) 

consente la convalida automatica dei messaggi ricevuti dagli operatori economici ad ogni punto di ingresso nel sistema e il respingimento dei messaggi inesatti o incompleti, in particolare per quanto riguarda le attività di segnalazione relative agli identificativi univoci non registrati o duplicati; il sistema di repertori archivia le informazioni concernenti i messaggi respinti. I messaggi trasmessi dagli emittenti di identificativi e dai repertori primari al router e al repertorio secondario sono nuovamente convalidati dal destinatario;

▼B

h) 

garantisce lo scambio immediato di messaggi tra tutti i suoi componenti conformemente alle prescrizioni del presente regolamento: indipendentemente dalla velocità della connessione Internet dell'utente finale, il tempo di risposta complessivo del sistema di repertori per l'invio dei messaggi di conferma, non supera i 60 secondi;

i) 

garantisce la disponibilità continua di tutti i componenti e servizi, con un tempo di attività mensile del servizio di almeno il 99,5 % e assicura la presenza di sufficienti meccanismi di back up;

j) 

è protetto da procedure e sistemi di sicurezza che concedono l'accesso agli archivi e il trasferimento dei dati ivi contenuti unicamente alle persone autorizzate conformemente al presente regolamento;

k) 

è accessibile da parte delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione. Agli amministratori nazionali designati dagli Stati membri e ai servizi della Commissione sono concessi diritti di accesso che consentono di creare, gestire e revocare i diritti di accesso utente ai repertori nonché di effettuare le operazioni correlate di cui al presente capo mediante un'interfaccia utente grafica di gestione. ►C1  Le modalità di accesso all'interfaccia utente grafica di gestione sono compatibili con il regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare le pertinenti soluzioni riutilizzabili fornite quali elementi costitutivi nell'ambito del settore Telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa. ◄ Gli amministratori nazionali designati dagli Stati membri sono in grado di concedere a loro volta diritti di accesso ad altri utenti sotto la loro responsabilità;

l) 

consente agli Stati membri e alla Commissione di trasferire i dati completi o una selezione dei dati archiviati in un repertorio;

m) 

conserva una registrazione completa («pista di controllo») di tutte le operazioni riguardanti i dati registrati, degli utenti che effettuano tali operazioni, della natura di tali operazioni e della cronologia dell'accesso degli utenti; la pista di controllo è costituita quando i dati sono caricati per la prima volta e, fatte salve eventuali prescrizioni nazionali supplementari, è conservata per un periodo di almeno cinque anni.

2.  
I dati archiviati nel sistema di repertori sono utilizzati unicamente per le finalità di cui alla direttiva 2014/40/UE e al presente regolamento.

Articolo 26

Repertori primari

1.  
Ciascun fabbricante e importatore provvede all'istituzione di un registro primario. A questo fine ciascun fabbricante e importatore conclude un contratto con un fornitore terzo indipendente, in conformità alle prescrizioni contrattuali di cui al regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione ( 2 ). La selezione del soggetto terzo indipendente avviene in conformità alle norme procedurali di cui all'allegato I, parte A.
2.  
Ciascun repertorio primario contiene esclusivamente le informazioni che si riferiscono ai prodotti del tabacco del fabbricante o dell'importatore che hanno concluso il contratto relativo al repertorio.
3.  
Ogni volta che il repertorio primario riceve dati sulla base di un'attività di segnalazione o per qualsiasi altro motivo consentito, i dati sono trasmessi al repertorio secondario istantaneamente.
4.  
Nel trasmettere tutti i dati ricevuti al repertorio secondario, i repertori primari utilizzano il formato di dati e le modalità di scambio dei dati definiti dal repertorio secondario.
5.  
I repertori primari archiviano i dati conformemente al dizionario di dati comune fornito dal repertorio secondario.
6.  
Gli Stati membri, la Commissione e i revisori esterni approvati dalla Commissione possono eseguire le operazioni di consultazione di base in relazione a tutti i dati archiviati in un repertorio primario.

Articolo 27

Repertorio secondario

1.  
È istituito un repertorio secondario che contiene una copia di tutti i dati archiviati nei repertori primari. L'operatore del repertorio secondario è designato tra i fornitori dei repertori primari in conformità alla procedura di cui all'allegato I, parte B.

▼M1

2.  

Il repertorio secondario prevede interfacce utente grafiche e non grafiche, tra cui un’interfaccia per la programmazione di applicazioni, interfacce utente fisse e mobili contenenti un’applicazione di ispezione per i principali sistemi operativi mobili, che consentono agli Stati membri e alla Commissione di accedere ai dati conservati nel sistema di repertori e di consultarli utilizzando tutte le funzioni di ricerca comunemente disponibili, tra cui il linguaggio d’interrogazione strutturato (Structured Query Language, SQL) o una sintassi equivalente per la creazione di interrogazioni personalizzate, in particolare effettuando a distanza le seguenti operazioni:

a) 

reperimento di informazioni su uno o più identificativi univoci, compreso il confronto e il controllo incrociato di più identificativi univoci e delle relative informazioni, in particolare la loro ubicazione nella catena di approvvigionamento;

b) 

creazione di elenchi e statistiche, ad esempio su scorte e numeri in entrata e in uscita, in relazione a uno o più elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell’allegato II;

c) 

identificazione di tutti i prodotti del tabacco segnalati da un operatore economico al sistema, compresi i prodotti dichiarati come richiamati, ritirati, rubati, mancanti o destinati alla distruzione.

3.  

L’interfaccia utente di cui al paragrafo 2 consente a ciascuno Stato membro e alla Commissione di configurare le loro regole per:

a) 

l’invio di avvisi automatici sulla base di eccezioni e di specifici eventi oggetto di segnalazione, ad esempio brusche fluttuazioni o irregolarità negli scambi, tentativi di introdurre doppioni di identificativi univoci nel sistema, disattivazione di identificativi di cui all’articolo 15, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafo 4, e all’articolo 19, paragrafo 4, o prodotto segnalato dagli operatori economici come rubato o mancante;

b) 

il ricevimento di relazioni periodiche sulla base di una combinazione degli elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell’allegato II;

c) 

pannelli di controllo personalizzati per interfacce fisse.

▼B

4.  
Gli avvisi automatici e le relazioni periodiche di cui al paragrafo 3 sono trasmessi agli indirizzi di destinazione indicati dagli Stati membri e dalla Commissione, ad esempio indirizzi di posta elettronica e/o indirizzi di protocollo Internet (IP) di sistemi esterni utilizzati e gestiti da autorità nazionali o dalla Commissione.

▼M1

5.  

Le interfacce utente di cui al paragrafo 2 consentono agli Stati membri e alla Commissione di:

a) 

collegarsi a distanza ai dati archiviati nel sistema di repertori con il software analitico di loro scelta;

b) 

contrassegnare singoli punti di dati a fini analitici; i contrassegni e i loro valori sono archiviati nel repertorio secondario e resi visibili a tutti gli utenti o solo a quelli selezionati;

c) 

caricare elementi di dati esterni, come i modelli di normalizzazione relativi alla marca, che possono essere necessari per migliorare le funzionalità analitiche dei dati.

6.  
Le interfacce utente di cui al paragrafo 2 sono fornite in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
7.  
Il tempo di risposta complessivo del repertorio per un tipo già stabilito di consultazione o di attivazione degli avvisi, indipendentemente dalla velocità della connessione Internet dell’utente finale, non supera i 10 secondi per i dati archiviati da meno di due anni e i 15 secondi per i dati archiviati da due o più anni, in almeno il 99 % di tutti i tipi già stabiliti di consultazioni e di avvisi automatici previsti ai paragrafi 2 e 3. Il fornitore del repertorio secondario prepara gli insiemi di dati necessari per rispondere, in linea con le tempistiche prescritte, a qualsiasi nuova consultazione o attivazione degli avvisi entro quattro settimane dal ricevimento di una richiesta da parte degli Stati membri o della Commissione. Dopo tale periodo i nuovi tipi di consultazione o di attivazione degli avvisi richiesti sono considerati già stabiliti ai fini dei tempi di risposta di cui al presente paragrafo.
8.  
Per quanto riguarda i singoli punti di dati e messaggi, il tempo complessivo tra l’arrivo dei dati relativi all’attività di segnalazione e la loro accessibilità attraverso le interfacce grafiche e non grafiche nei repertori primari e nel repertorio secondario non supera i 60 secondi in almeno il 99 % di tutte le attività di trasferimento dei dati. Per quanto riguarda gli insiemi di dati analitici prestrutturati, il tempo complessivo tra l’arrivo dei dati relativi all’attività di segnalazione e la loro accessibilità attraverso le interfacce grafiche nel repertorio secondario non supera le 24 ore in almeno il 99 % di tutte le attività di trasferimento dei dati.

▼B

9.  
Il repertorio consente di ricevere, archiviare e rendere disponibili gli offline flat file che permettono di aggiornare i dispositivi di verifica utilizzati dagli Stati membri per la decodifica in modalità offline degli identificativi univoci.

▼M1

10.  
Il fornitore del repertorio secondario istituisce e mantiene un registro delle informazioni ivi trasferite in conformità all’articolo 20, paragrafo 3. Il fornitore del repertorio secondario mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.

Gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori primari possono avere accesso al registro di cui al primo comma per convalidare i messaggi trasmessi loro dai fabbricanti e dagli importatori.

▼B

11.  
Gli Stati membri e la Commissione mantengono il diritto di stipulare ulteriori accordi sul livello dei servizi con il fornitore del repertorio secondario al fine di concludere con il medesimo contratti per servizi supplementari non previsti dal presente regolamento. Il fornitore del repertorio secondario può addebitare tariffe proporzionate per la fornitura di tali servizi aggiuntivi.
12.  
I servizi di repertori forniti agli Stati membri e alla Commissione a norma del presente articolo sono compatibili con il regolamento (UE) n. 910/2014 e consentono in particolare di utilizzare le soluzioni riutilizzabili fornite, quali elementi costitutivi nell'ambito del settore Telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa.

▼M1

13.  
Il fornitore del repertorio secondario organizza almeno una sessione di formazione tecnica di un’intera giornata all’anno per gli utenti di ciascuno Stato membro e per la Commissione sull’uso delle interfacce utente di cui al paragrafo 2. Il fornitore del repertorio secondario inoltre elabora e mantiene aggiornata una raccolta completa di documentazione tecnica e documentazione per l’utente destinata alle autorità competenti e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
14.  
Il fornitore del repertorio secondario fornisce un’applicazione di ispezione per i principali sistemi operativi mobili che consente agli Stati membri e alla Commissione di connettersi al repertorio secondario attraverso le interfacce utente mobili di cui al paragrafo 2.

▼B

Articolo 28

Compiti di coordinamento del fornitore del repertorio secondario

▼M1

1.  
Il fornitore che gestisce il repertorio secondario comunica ai fornitori che gestiscono i repertori primari, agli emittenti di identificativi e agli operatori economici l’elenco delle specifiche, comprese le regole comuni di convalida, prescritte per lo scambio dei dati con il repertorio secondario e il router. Tutte le specifiche si basano su standard aperti non proprietari.

Ogni nuovo fornitore sostitutivo selezionato che gestisce il repertorio secondario si affida all’ultima versione dell’elenco delle specifiche comunicata dal suo predecessore. Eventuali aggiornamenti dell’elenco delle specifiche che vadano oltre la modifica dell’identità del fornitore sono effettuati in conformità alla procedura di cui al paragrafo 3.

L’elenco di cui al primo comma è trasmesso entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario.

2.  
Sulla base delle informazioni di cui all’allegato II, il fornitore che gestisce il repertorio secondario definisce un dizionario di dati comune. Il dizionario di dati comune fa riferimento alle etichette dei campi di dati nel formato leggibile dall’uomo.

Ogni nuovo fornitore sostitutivo selezionato che gestisce il repertorio secondario si affida all’ultima versione del dizionario di dati comunicata dal suo predecessore. Eventuali aggiornamenti del dizionario di dati che vadano oltre la modifica dell’identità del fornitore sono effettuati in conformità alla procedura di cui al paragrafo 3.

Il dizionario di dati comune è comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario.

3.  
Ove necessario per garantire il buon funzionamento del sistema di repertori in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, il fornitore che gestisce il repertorio secondario aggiorna l’elenco di cui al paragrafo 1 e il dizionario di dati comune di cui al paragrafo 2. Tale eventuale aggiornamento è oggetto di consultazione con i fornitori che gestiscono i repertori primari e gli emittenti di identificativi ed è successivamente comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari, agli emittenti di identificativi e agli operatori economici con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di entrata in produzione dell’aggiornamento nel sistema.

▼M1

4.  
Su richiesta del fornitore di un repertorio primario, il fornitore del repertorio secondario può effettuare operazioni di rielaborazione dei dati nella misura in cui siano necessarie per eliminare le conseguenze di incidenti e guasti informatici avvenuti in passato. Queste operazioni sono possibili solo per completare o correggere le informazioni archiviate nel repertorio secondario e sono limitate alla ripetizione delle normali operazioni di tale repertorio. Esse escludono nella massima misura possibile conseguenze negative per gli operatori economici non collegati al repertorio primario richiedente.
5.  
Il fornitore del repertorio secondario istituisce un servizio di helpdesk per le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione, gli emittenti di identificativi, i fornitori di servizi di repertori, gli operatori economici e i fornitori di servizi informatici. Il servizio di helpdesk riguarda solo le attività e le funzioni del router e del repertorio secondario ed è disponibile in tutti gli Stati membri almeno otto ore nei giorni lavorativi, ad eccezione del 1o gennaio, del 25 dicembre e del 26 dicembre, e perlomeno in lingua inglese, francese e tedesca. I tempi di risposta non superano i due giorni lavorativi per almeno il 75 % di tutte le richieste. Il tempo medio mensile di risposta per richiesta non supera i quattro giorni lavorativi. Il fornitore del repertorio secondario può regolamentare l’accesso al servizio di helpdesk per gli operatori economici nell’ambito della sua politica di utilizzo corretto definita nei termini e nelle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 6, e nei contratti di cui all’allegato I, parte B, paragrafo 4.
6.  
Il fornitore del repertorio secondario predispone un ambiente di prova che consente agli emittenti di identificativi, ai fornitori che gestiscono repertori primari e agli operatori economici di effettuare il controllo qualità delle loro routine e soluzioni tecniche prima di connettersi al sistema di repertori. L’ambiente di prova simula fedelmente il sistema di repertori.

Il fornitore del repertorio secondario predispone un ambiente per il test di accettazione dell’utente che consente agli emittenti di identificativi, ai fornitori che gestiscono repertori primari e agli operatori economici di effettuare il controllo qualità delle loro routine e soluzioni tecniche in previsione della versione successiva del sistema di repertori. Tale ambiente terrà conto di tutte le eventuali modifiche previste del sistema di repertori al momento della loro comunicazione in conformità al paragrafo 3.

▼B

Articolo 29

Router

1.  
Il fornitore del repertorio secondario istituisce e gestisce un router.
2.  
Lo scambio di dati tra il router e i repertori primari e il secondario è effettuato utilizzando il formato di dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti dal router.
3.  
Lo scambio di dati tra il router e un emittente di identificativi è effettuato utilizzando il formato di dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti dal router.
4.  
Gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori inviano le informazioni registrate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE e del presente regolamento al router, che le trasmette al repertorio primario che fornisce il servizio al fabbricante o all'importatore dei prodotti del tabacco in questione. Una copia di tali dati viene trasferita istantaneamente al sistema del repertorio secondario.

▼M1

5.  
I fabbricanti e gli importatori che nutrono dubbi sul corretto funzionamento dei loro repertori primari hanno la possibilità di verificare dal router, consultando il gestore del router, se i messaggi inviati ai repertori primari relativi alla spedizione finale di prodotti, che quindi non sono più in loro possesso materiale, sono stati trasmessi correttamente. L’operatore del router può stabilire un limite giornaliero per l’utilizzo di tale funzionalità.
6.  
Il fornitore del repertorio secondario stabilisce e comunica agli operatori economici e ai fornitori di servizi informatici i termini e le condizioni, compresa la politica di utilizzo corretto, applicabili all’uso del repertorio secondario e del router. I termini e le condizioni garantiscono il diritto degli operatori economici di utilizzare il repertorio secondario e il router in linea con le loro esigenze operative e prevengono casi ripetuti di uso negligente.

▼M1

Articolo 30

Costi del sistema di repertori

1.  

Tutti i costi ordinari relativi al sistema di repertori di cui all’articolo 24, paragrafo 1, compresi quelli che derivano dalla sua istituzione, dalla gestione e dalla manutenzione, sono a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco. Tali costi sono equi, ragionevoli e proporzionati:

a) 

ai servizi prestati; e

b) 

al numero di IU a livello unitario richiesti nell’arco di un determinato periodo di tempo.

2.  
I costi ordinari, a seconda dei casi, dell’istituzione, della gestione e della manutenzione del repertorio secondario e del router sono trasferiti ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco attraverso i costi addebitati loro dai fornitori di repertori primari.
3.  
Tutti i costi straordinari relativi alle operazioni di rielaborazione di cui all’articolo 28, paragrafo 4, addebitati dal fornitore del repertorio secondario al fornitore del repertorio primario che ha presentato la richiesta sono equi, ragionevoli e proporzionati ai servizi resi. Il fornitore del repertorio secondario sostiene tuttavia egli stesso i costi straordinari delle operazioni di rielaborazione di cui all’articolo 28, paragrafo 4, nella misura in cui sia responsabile delle cause che hanno portato all’effettuazione di tali operazioni.

▼B

Articolo 31

Termine per l'istituzione del sistema di repertori

Il sistema di repertori è istituito e operativo per la fase di prova entro il 20 marzo 2019.

CAPO VI

REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE

Articolo 32

Registrazione e trasmissione di informazioni sui movimenti dei prodotti

1.  

Per determinare l'effettivo itinerario del trasporto delle confezioni unitarie fabbricate o importate nell'Unione, gli operatori economici registrano i seguenti eventi:

a) 

l'applicazione degli IU a livello unitario sulle confezioni unitarie;

b) 

l'applicazione degli IU a livello aggregato sugli imballaggi aggregati;

c) 

la spedizione di prodotti del tabacco da un impianto;

d) 

l'arrivo di prodotti del tabacco a un impianto;

e) 

il trasbordo.

▼M1

2.  
I fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, tramite il router.

Per la spedizione di prodotti del tabacco a laboratori, centri di smaltimento dei rifiuti, autorità nazionali, organizzazioni governative internazionali, ambasciate e basi militari, i fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.8, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.8, nel formato ivi indicato, tramite il router.

▼B

3.  
In caso di disaggregazione di un imballaggio aggregato contrassegnato a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, se un operatore economico intende riutilizzare un IU a livello aggregato per un'operazione futura, i fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.6, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.6, nel formato ivi indicato, tramite il router.
4.  
Per le consegne mediante furgone di vendita a più prime rivendite, i fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.7, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.7, nel formato ivi indicato, tramite il router.
5.  
Per la spedizione e il trasbordo di confezioni unitarie o di imballaggi aggregati di prodotti del tabacco con peso totale inferiore a 10 kg destinati a paesi non membri dell'Unione, gli Stati membri in cui è situato l'impianto di spedizione possono considerare assolto l'obbligo di registrazione di cui al paragrafo 1, lettere da c) a e), se è fornito l'accesso al sistema di tracciabilità e rintracciabilità dell'operatore logistico o postale.

▼M1

6.  
Nel caso in cui dopo l’applicazione dell’identificativo univoco i prodotti del tabacco siano distrutti o rubati, gli operatori economici trasmettono tempestivamente una richiesta di disattivazione in conformità all’ambito di applicazione e al formato di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.3.

Nel caso in cui i prodotti del tabacco dichiarati come rubati siano recuperati, gli operatori economici possono trasmettere una richiesta di riattivazione in conformità all’ambito di applicazione e al formato di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.4.

7.  
Le informazioni relative all’evento si considerano trasmesse correttamente a seguito di una conferma positiva da parte del repertorio primario o del router. La conferma positiva comprende le informazioni di riscontro che consentono al destinatario di stabilire la correttezza della sua attività di segnalazione, in particolare il numero di identificativi univoci a livello unitario interessati dall’evento e, in caso di disaggregazione di cui al paragrafo 3, gli identificativi univoci subordinati. La conferma contiene un codice di richiamo del messaggio che l’operatore economico deve utilizzare se desidera annullare il messaggio originario.

▼M1

8.  
L’operatore economico in possesso dei prodotti del tabacco è responsabile della registrazione e della trasmissione delle informazioni relative agli eventi di cui al paragrafo 1. A tal fine tutte le attività di segnalazione utilizzano il codice identificativo di tale operatore economico. I fornitori di servizi informatici possono anche trasmettere queste informazioni per conto dell’operatore economico che è in possesso dei prodotti del tabacco.

▼B

Articolo 33

Registrazione e trasmissione di informazioni sulle transazioni

1.  

Per consentire di stabilire le informazioni relative alle transazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere j) e k), della direttiva 2014/40/UE, gli operatori economici registrano i seguenti eventi:

a) 

l'emissione del numero d'ordine;

b) 

l'emissione della fattura;

c) 

il ricevimento del pagamento.

2.  
I fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 4, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 4, nel formato ivi indicato, tramite il router.

▼M1

3.  
L’operatore economico che è il venditore è responsabile della registrazione e della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2. A tal fine tutte le attività di segnalazione utilizzano il codice identificativo di tale operatore economico. I fornitori di servizi informatici possono anche trasmettere queste informazioni per conto dell’operatore economico che è il venditore dei prodotti del tabacco.

▼B

4.  
Le informazioni di cui al paragrafo 2 si considerano trasmesse correttamente a seguito della conferma positiva da parte del repertorio primario o del router. La conferma contiene un codice di richiamo del messaggio che l'operatore economico deve utilizzare se desidera annullare il messaggio originario.

Articolo 34

Tempistiche della trasmissione delle informazioni prescritte

▼M1

1.  
Gli operatori economici trasmettono le informazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere a), b) e d), all’articolo 32, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 33, paragrafo 1, entro tre ore dal verificarsi dell’evento.

Le informazioni di cui all’articolo 32 sono trasmesse nell’ordine in cui gli eventi si sono verificati.

▼B

2.  
Ai fini del paragrafo 1, gli eventi di cui all'articolo 33 si considerano avvenuti nel momento in cui possono essere associati alle relative confezioni unitarie per la prima volta.
3.  
Gli operatori economici trasmettono le informazioni relative alla spedizione di prodotti del tabacco da un impianto e al trasbordo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere c) ed e), entro le 24 ore che precedono il verificarsi dell'evento.
4.  

In deroga al paragrafo 1, gli operatori economici possono trasmettere le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), b) e d), all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 33, paragrafo 1, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento se soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

essi, o se applicabile il gruppo di imprese a cui appartengono, hanno trattato meno di 120 milioni di IU a livello unitario nell'ambito dell'Unione nel corso dell'anno civile precedente;

b) 

sono piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

▼M1

5.  
Il primo comma del paragrafo 1 si applica a decorrere dal 20 maggio 2028. Fino a quella data tutti gli operatori economici possono trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 24 ore dal verificarsi dell’evento.

▼B

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Indipendenza

1.  
Gli emittenti di identificativi e i fornitori di servizi di repertori e di dispositivi antimanomissione e, se applicabile, i loro subfornitori sono indipendenti ed esercitano le loro funzioni in modo imparziale.
2.  

Ai fini del paragrafo 1, per valutare l'indipendenza si utilizzano i seguenti criteri:

a) 

indipendenza dall'industria del tabacco in termini di forma giuridica, organizzazione e processo decisionale. Viene valutato in particolare che l'impresa o il gruppo di imprese non sia sotto il controllo diretto o indiretto dell'industria del tabacco, anche attraverso quote di minoranza;

b) 

indipendenza dall'industria del tabacco in termini finanziari, che sarà presunta se, prima di assumere le funzioni, l'impresa o il gruppo di imprese in questione ha ricavato, nel corso degli ultimi due anni civili, meno del 10 % del fatturato annuo mondiale, al netto dell'IVA e di altre imposte indirette, dalla fornitura di beni e servizi al settore del tabacco, come può essere determinato sulla base dei conti approvati più recenti. Per ogni anno solare successivo, il fatturato annuo mondiale, al netto dell'IVA e di altre imposte indirette, derivante dalla fornitura di beni e servizi al settore del tabacco non supera il 20 %;

c) 

assenza di conflitti di interessi con l'industria del tabacco delle persone responsabili della direzione dell'impresa o del gruppo di imprese, compresi i membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altra forma di organo di gestione. In particolare, essi:

1) 

negli ultimi cinque anni non hanno fatto parte di strutture societarie dell'industria del tabacco;

2) 

agiscono in piena indipendenza da qualsiasi interesse pecuniario o non pecuniario connesso all'industria del tabacco, compreso il possesso di azioni, partecipazioni a programmi pensionistici privati o interesse detenuto dai loro partner, coniugi o parenti diretti in linea ascendente o discendente.

3.  
Qualora gli emittenti di identificativi, i fornitori di servizi di repertori e i fornitori di dispositivi antimanomissione ricorrano a subfornitori, è loro responsabilità garantire che tali subfornitori rispettino i criteri di indipendenza di cui al paragrafo 2.
4.  
Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera a), gli Stati membri e la Commissione possono esigere dagli emittenti di identificativi, dai fornitori di servizi di repertori e dai fornitori di dispositivi antimanomissione, compresi, se applicabile, i loro subfornitori, la presentazione dei documenti necessari per valutare il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2. Tali documenti possono includere le dichiarazioni annuali di conformità al criterio dell'indipendenza di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri e la Commissione possono richiedere che le dichiarazioni annuali comprendano un elenco completo dei servizi forniti all'industria del tabacco durante l'ultimo anno di calendario e dichiarazioni individuali di indipendenza finanziaria dall'industria del tabacco fornite da tutti i membri della dirigenza del fornitore indipendente.
5.  
Qualsiasi mutamento di circostanze in relazione ai criteri di cui al paragrafo 2, in grado di pregiudicare l'indipendenza degli emittenti di identificativi, dei fornitori di servizi di repertori e dei fornitori di dispositivi antimanomissione (compresi, se applicabile, i loro subfornitori), che persista per due anni civili consecutivi sarà comunicato senza indugio agli Stati membri interessati e alla Commissione.
6.  
Qualora dalle informazioni ottenute in conformità al paragrafo 4, o dalla comunicazione di cui al paragrafo 5, emerga che i fornitori di servizi di repertori e i fornitori di dispositivi antimanomissione (compresi, se applicabile, i loro subfornitori) non soddisfano più le prescrizioni di cui al paragrafo 2, entro un ragionevole lasso di tempo e non oltre la fine dell'anno civile successivo all'anno civile in cui le informazioni o la comunicazione sono state ricevute, gli Stati membri e – per quanto riguarda il fornitore del repertorio secondario – la Commissione, adottano tutte le misure necessarie per garantire la conformità ai criteri di cui al paragrafo 2.
7.  
Gli emittenti di identificativi, i fornitori di servizi di repertori e i fornitori di dispositivi antimanomissione informano senza indugio gli Stati membri interessati e la Commissione di eventuali casi di minacce o altri tentativi di esercizio di influenza indebita che possano effettivamente o potenzialmente compromettere la loro indipendenza.
8.  
Le autorità pubbliche o le imprese di diritto pubblico e i relativi subfornitori sono considerati indipendenti dall'industria del tabacco.
9.  
La Commissione riesamina periodicamente le procedure che disciplinano la designazione degli emittenti di identificativi, dei fornitori di servizi di repertori e dei fornitori di dispositivi antimanomissione e il controllo della loro conformità ai criteri di indipendenza di cui al paragrafo 2, per valutarne la conformità con le prescrizioni dell'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE e del presente regolamento. Le conclusioni del riesame sono pubblicate e costituiscono parte integrante della relazione sull'applicazione della direttiva 2014/40/UE prevista all'articolo 28 della direttiva stessa.

Articolo 36

Sicurezza e interoperabilità delle comunicazioni e dei dati

1.  

Tutte le comunicazioni elettroniche previste dal presente regolamento sono effettuate utilizzando mezzi sicuri. I protocolli di sicurezza e le norme di connettività applicabili si basano su standard aperti non proprietari. Tali standard sono stabiliti:

▼M1

a) 

dall’emittente di identificativi per le comunicazioni tra l’emittente di identificativi, gli operatori di prime rivendite e gli operatori economici che si registrano presso l’emittente di identificativi o richiedono identificativi univoci;

▼B

b) 

dai fornitori di repertori primari per le comunicazioni tra i repertori primari e i fabbricanti o gli importatori;

c) 

dal fornitore del repertorio secondario per le comunicazioni tra il repertorio secondario e il router e

i) 

gli emittenti di identificativi;

ii) 

i repertori primari; e

iii) 

gli operatori economici che utilizzano il router, vale a dire gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori.

2.  
I fornitori dei repertori primari e secondario sono responsabili della sicurezza e dell'integrità dei dati archiviati. La portabilità dei dati è garantita in conformità al dizionario dei dati comune di cui all'articolo 28.
3.  
Per tutti i trasferimenti di dati, il mittente è responsabile della completezza dei dati trasferiti. Affinché la parte mittente possa conformarsi a tale obbligo, la parte ricevente conferma il ricevimento dei dati trasferiti aggiungendo un valore di controllo degli effettivi dati trasmessi o qualsiasi altro meccanismo che consenta di convalidare l'integrità della trasmissione, in particolare la sua completezza.

▼M1

Articolo 36 bis

Qualità dei dati

1.  
Gli Stati membri possono redigere relazioni sulla qualità inadeguata dei dati trasmessi dagli operatori economici al sistema dei repertori. Tali relazioni sono indirizzate agli operatori economici in questione e includono esempi di segnalazioni errate.
2.  
Gli Stati membri impongono agli emittenti di identificativi di effettuare controlli sugli indirizzi e su altri dati verificabili elettronicamente forniti al sistema dagli operatori economici e dagli operatori di prime rivendite tramite gli emittenti di identificativi.

▼B

Articolo 37

Disposizione transitoria

1.  
Le sigarette e il tabacco da arrotolare lavorati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2019 e non contrassegnati con IU a livello unitario in conformità all'articolo 6 possono rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2020. In relazione ai prodotti del tabacco autorizzati a rimanere in libera pratica, ma non contrassegnati con un IU a livello unitario, gli obblighi di cui al capo VI non si applicano.
2.  
I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare lavorati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2024 e non contrassegnati con IU a livello unitario in conformità all'articolo 6 possono rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2026. In relazione ai prodotti del tabacco autorizzati a rimanere in libera pratica, ma non contrassegnati con un IU a livello unitario, gli obblighi di cui al capo VI non si applicano.

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

PROCEDURA DI SELEZIONE DEI FORNITORI TERZI INDIPENDENTI DI SISTEMI DI REPERTORI

PARTE A

Le procedure che seguono si applicano alla selezione di un fornitore terzo indipendente che gestisce un repertorio primario.

1. 

Entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/573 della Commissione ciascun produttore e importatore di sigarette e tabacco da arrotolare notifica alla Commissione:

a) 

l'identità del soggetto terzo che propone di designare per la gestione di un repertorio primario (il «fornitore proposto»), e

b) 

un progetto di contratto di archiviazione dei dati contenente gli elementi principali di cui al regolamento delegato per approvazione da parte della Commissione.

▼M1

1 bis. 

Se più persone giuridiche costituiscono lo stesso fabbricante o importatore, la notifica è presentata congiuntamente da tutte le persone giuridiche.

1 ter. 

Nel caso in cui l’importatore in questione collabori con un solo fabbricante di un paese extra-UE o appartenga allo stesso gruppo di società di quest’ultimo, il contratto di archiviazione dei dati può essere firmato congiuntamente sia dall’importatore sia dal fabbricante di un paese extra-UE. Nel caso in cui l’importatore in questione collabori con più fabbricanti di un paese extra-UE o sia esso stesso un fabbricante dell’Unione, il contratto di archiviazione dei dati è firmato esclusivamente dall’importatore.

▼B

2. 

La notifica è corredata dei seguenti documenti:

a) 

la dichiarazione scritta relativa alle competenze tecniche e operative, di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/573,

b) 

la dichiarazione scritta relativa all'indipendenza giuridica e finanziaria, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2018/573 e

c) 

una tabella di corrispondenza tra le clausole del contratto e le prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2018/573.

3. 

La Commissione, entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica, e sulla base di un esame dell'adeguatezza del fornitore proposto, in particolare per quanto riguarda la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come indicato all'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE, approva o respinge il fornitore proposto e il progetto di contratto. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro tale lasso di tempo, il fornitore e il progetto di contratto si considerano approvati.

4. 

Se la Commissione non approva il fornitore proposto o il progetto di contratto, o se ritiene che il contratto non contenga gli elementi principali previsti dal regolamento delegato (UE) 2018/573, il fabbricante o l'importatore in questione, entro un mese dalla comunicazione della Commissione, propone un fornitore alternativo e/o introduce le modifiche necessarie al progetto di contratto per un ulteriore esame da parte della Commissione.

5. 

Dopo l'approvazione del fornitore proposto e del progetto di contratto, i fabbricanti e gli importatori, entro due settimane da tale approvazione, forniscono in formato elettronico:

a) 

una copia del contratto firmato da entrambe le parti e

b) 

le dichiarazioni da fornire a integrazione del contratto a norma degli articoli 4 e 8 del regolamento delegato (UE) 2018/573.

6. 

I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2022, l'identità del fornitore proposto, un progetto di contratto di archiviazione dei dati contenente gli elementi principali di cui al regolamento delegato (UE) 2018/573 per approvazione da parte della Commissione e la documentazione supplementare di cui al paragrafo 2.

7. 

Il fornitore designato per la gestione del repertorio primario integra il proprio repertorio nel sistema di tracciabilità solo dopo la conclusione del contratto approvato.

8. 

La Commissione pubblica su un sito web un elenco dei soggetti terzi notificati e approvati.

▼M1

9. 

Qualsiasi modifica degli elementi principali del contratto, come definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/573, è soggetta ad approvazione da parte della Commissione. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro tre mesi dalla data di notifica della modifica, la modifica si considera approvata. Tale termine può essere prorogato dalla Commissione una sola volta per un massimo di altri tre mesi mediante lettera all’operatore che effettua la notifica. Qualsiasi altra modifica del contratto che non riguardi i suoi elementi principali richiede solo la previa comunicazione alla Commissione.

▼B

PARTE B

La procedura che segue si applica alla selezione di un fornitore terzo indipendente che gestisce il sistema del repertorio secondario.

1. 

La Commissione designa, tra i fornitori di repertori primari approvati in conformità alla parte A, ►M1  ————— ◄ , un fornitore incaricato di gestire il repertorio secondario («il gestore del repertorio secondario»), ai fini dell'espletamento dei servizi di cui al capo V del presente regolamento.

▼M1

2. 

La designazione del gestore del repertorio secondario è basata su una valutazione di criteri oggettivi e avviene tramite un contratto di concessione concluso per iscritto tra la Commissione e ciascun gestore successivo del repertorio secondario.

▼B

3. 

La Commissione pubblica in un sito web il risultato della designazione del gestore del repertorio secondario.

4. 

Ciascun fornitore di repertori primari designato in conformità alla parte A conclude un contratto individuale con il fornitore designato per la gestione del repertorio secondario ai fini dell'espletamento dei servizi di cui al capo V del presente regolamento.

▼M1

5. 

I contratti tra ciascun fornitore di repertori primari e il gestore del repertorio secondario sono firmati e trasmessi alla Commissione entro tre mesi dalla data di designazione di ciascun gestore successivo del repertorio secondario.

PARTE C

Le prescrizioni che seguono si applicano in aggiunta alle procedure di selezione descritte nelle parti A e B.

1. 

Se il rapporto contrattuale tra il fabbricante o l’importatore e il fornitore di un repertorio primario è risolto, o si prevede che sarà risolto, da una qualsiasi delle parti del contratto per qualsiasi motivo, compresa la mancata conformità ai criteri d’indipendenza di cui all’articolo 35, il fabbricante o l’importatore informa immediatamente la Commissione di tale risoluzione o prevista risoluzione e della data di notifica della stessa al fornitore, nonché della data in cui la risoluzione avrà effetto o si prevede che lo avrà. Il fabbricante o l’importatore propone e notifica alla Commissione un fornitore sostitutivo al più tardi tre mesi prima della data di risoluzione del contratto vigente. Il fornitore sostitutivo è designato conformemente alla parte A.

2. 

Nel caso in cui il gestore del repertorio secondario comunichi la sua intenzione di cessare la gestione di tale repertorio a norma del contratto di concessione di cui alla parte B, paragrafo 2, esso informa immediatamente la Commissione di tale intenzione e della data in cui la risoluzione avrà effetto. Il periodo di preavviso non è inferiore a nove mesi. Il contratto prevede la possibilità per la Commissione di prorogare tale periodo unilateralmente di un massimo di sei mesi, se necessario per stabilire e rendere operativo un gestore sostitutivo del repertorio secondario. La Commissione informa le autorità competenti degli Stati membri del periodo di preavviso e della sua eventuale proroga.

3. 

Se si applica il paragrafo 1, il contratto di cui alla parte B, paragrafo 4, è a sua volta risolto dalle parti immediatamente dopo la chiusura del repertorio primario interessato.

▼B




ALLEGATO II

▼M1

Principali messaggi trasmessi dagli operatori economici

I messaggi prescritti a fini regolamentari contengono almeno i campi di dati elencati nel presente allegato.

Gli Stati membri e la Commissione possono richiedere un’estensione dei dati relativi all’indirizzo per includere le coordinate geografiche esatte (latitudine e longitudine). Sia gli emittenti di identificativi che i fornitori di repertori di dati (compreso il router) possono decidere di estendere il contenuto del messaggio per motivi strettamente tecnici al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità. Gli emittenti di identificativi possono anche decidere di estendere il contenuto del messaggio per motivi non tecnici al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco con altri sistemi utilizzati a fini regolamentari. Prima di diventare effettive, tali estensioni sono inserite nelle specifiche tecniche aggiornate in conformità all’articolo 28.

Nel presente allegato non figurano i messaggi di risposta che gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori di dati (compreso il router) devono inviare agli operatori economici, come le conferme di ricezione.

Tutti i messaggi generati nell’ambito del sistema di tracciabilità contengono l’identificazione del mittente e una marcatura temporale fino al millisecondo [cfr. tipo di dato: Time(L)]. Tale marcatura temporale non sostituisce l’ora del verificarsi di un particolare evento, che è segnalata separatamente in conformità ai campi di dati prescritti nel presente allegato. L’identificazione del mittente, che può riguardare un fornitore di servizi informatici terzo, non sostituisce l’identificazione dell’operatore economico responsabile dell’attività di segnalazione (tramite un EOID da indicare nel campo EO_ID). Le modalità di identificazione del mittente sono indicate nelle specifiche tecniche stabilite e aggiornate in conformità all’articolo 28.

Gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori di dati (compresi i router) contrassegnano con una marcatura temporale fino al millisecondo ogni messaggio ricevuto.

In caso di modifiche del presente allegato, le eventuali modifiche dei principali messaggi ivi elencati diventano applicabili agli operatori economici a partire dal momento in cui tali modifiche sono adeguatamente inserite nelle specifiche tecniche e nel dizionario di dati comune istituito e aggiornato in conformità all’articolo 28.

▼B

CAPITOLO I

DESCRIZIONI DEI CAMPI

SEZIONE 1

Tipo di dato



Tipo di dato

Descrizione

Esempio

ARC

Codice di riferimento amministrativo (ARC) o codice successivo adottato nell'ambito del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS)

«15GB0123456789ABCDEF0»

aUI

Identificativo univoco a livello aggregato codificato con:

il set invariato ISO646:1991 e composto da quattro blocchi: a) il prefisso dell'emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015, b) l'elemento di serializzazione nel formato stabilito dall'emittente di identificativi, c) il codice identificativo impianto del tabacco secondo il tipo di dato FID e d) la marcatura temporale secondo il tipo di dato Time(s)

oppure

il set invariato ISO646:1991 che forma un codice strutturato in conformità alle norme ISO15459-1:2014 o ISO15459-4:2014 (o loro equivalente più recente)

 

Boolean

Valore booleano

— «0» (falso/disabilitato)

— «1» (vero/abilitato)

▼M1

Country

Nome del paese codificato secondo la norma ISO-3166-1:2013 alpha-2 (o suo equivalente più recente) Per le regioni d’oltremare e le regioni autonome si applica il codice paese dello Stato membro interessato

Nel caso dell’Irlanda del Nord si applica il codice «XI»

Nel caso delle acque internazionali si applica il codice «XZ»

«DE»

▼B

Currency

Nome della valuta codificato secondo la norma ISO 4217:2015 (o suo equivalente più recente)

«EUR»

Date

Data in UTC (tempo universale coordinato) corrispondente al seguente formato: AAAA-MM-GG

«2019-05-20»

Decimal

Valori numerici, decimali ammessi

«1» o «2.2» o «3.33»

EOID

Codice identificativo operatore economico corrispondente al formato stabilito dall'emittente di identificativi codificato con il set invariato ISO646:1991

 

FID

Codice identificativo impianto del tabacco corrispondente al formato stabilito dall'emittente di identificativi codificato con il set invariato ISO646:1991

 

Integer

Valori numerici arrotondati, senza decimali

«1» o «22» o «333»

MID

Codice identificativo macchinario corrispondente al formato stabilito dall'emittente di identificativi codificato con il set invariato ISO646:1991

 

MRN

Numero di riferimento del movimento (MRN); è un numero univoco di registrazione doganale. È formato da 18 caratteri e composto dai seguenti elementi: a) le ultime due cifre dell'anno di accettazione formale del movimento di esportazione (AA), b) nome del paese, codificato secondo la norma ISO-3166-1:2013 alpha-2 (o suo equivalente più recente), dello Stato membro al quale la dichiarazione è stata inviata, c) l'identificativo univoco di entrata/importazione per anno e per paese e d) una cifra di controllo.

«11IT9876AB88901235»

SEED

Codice accisa composto da: a) nome del paese codificato secondo la norma ISO-3166-1:2013 alpha-2 (o suo equivalente più recente) (ad esempio «LU») e b) undici caratteri alfanumerici, eventualmente preceduti da zeri (ad esempio «00000987ABC»).

«LU00000987ABC»

ITU

Codice dell'unità di trasporto individuale (ad esempio SSCC) generato in conformità alla norma ISO15459-1:2014 (o suo equivalente più recente)

«001234560000000018»

▼M1

Text

Valori alfanumerici codificati secondo la norma ISO8859-15:1999

«Abcde:12345»

Time(L)

UTC (tempo universale coordinato) nel formato seguente:

AAAA-MM-GGToo:mm:ss.SSSZ

«2019-07-16T19:20:30.205Z»

▼B

Time(s)

UTC (tempo universale coordinato) nel formato seguente: AAMMGGoo

«19071619»

TPID

Identificativo del prodotto del tabacco (TP-ID) – identificativo numerico utilizzato nel sistema EU-CEG nel formato: NNNNN-NN-NNNNN

«02565-16-00230»

PN

Numero del prodotto – identificativo numerico utilizzato nel sistema EU-CEG per identificare le presentazioni del prodotto [ad esempio codice GTIN (Global Trade Identification Number) del prodotto]

«00012345600012»

▼M1

upUI(L)

Identificativo univoco a livello di confezione unitaria codificato con il set invariato ISO646:1991 e composto da tre blocchi: i) il prefisso dell’emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015; ii) il blocco mediano nel formato stabilito dall’emittente di identificativi; e iii) la marcatura temporale secondo il tipo di dato Time(s)

 

▼M1

upUI(i)

Identificativo univoco a livello di confezione unitaria codificato con il set invariato ISO646:1991 e composto da due blocchi: i) il prefisso dell’emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015; e ii) il blocco mediano nel formato stabilito dall’emittente di identificativi [ossia upUI(i) è upUI(L) senza la marcatura temporale, un codice che deve essere generato dagli emittenti di identificativi in conformità all’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento]

 

▼M1

upUI(s)

Identificativo univoco a livello di confezione unitaria codificato con il set invariato ISO646:1991 e composto da due blocchi: i) il prefisso dell’emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015; e ii) l’elemento di serializzazione nel formato stabilito dall’emittente di identificativi (ossia l’IU reso visibile nel formato leggibile dall’uomo sulle confezioni unitarie in conformità all’articolo 23 del presente regolamento)

Laddove possibile, gli emittenti di identificativi sono invitati a non utilizzare la lettera maiuscola «O» (Oscar) e la lettera minuscola «l» (lima), nonché la lettera maiuscola «I» (India), per evitare confusioni, rispettivamente, con le cifre «0» (zero) e «1» (uno)

 

▼B

Year

Anno in UTC (tempo universale coordinato) nel formato seguente: AAAA

«2024»

SEZIONE 2

Tipo di cardinalità



Tipo

Descrizione

Semplice (S)

Valore unico

Multiplo (M)

Valori multipli

SEZIONE 3

Tipo di priorità



Tipo

Descrizione

Obbligatorio (M)

La variabile deve avere un valore affinché il messaggio sia trasmesso con successo

Facoltativo (O)

La variabile si riferisce a campi supplementari che rimangono facoltativi

CAPITOLO II

MESSAGGI

SEZIONE 1

Codici identificativi per operatori economici, impianti e macchinari

1.1.    Richiesta di codice identificativo operatore economico



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardi nalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-1

 

EO_Name1

Denominazione registrata dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Denominazione alternativa o abbreviata dell'operatore economico

Text

S

O

 

▼M1

 

EO_street

Via e numero civico dell’operatore economico (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M

 

 

EO_municipality

Comune dell’operatore economico (città o paese)

Text

S

M

 

 

EO_postcode

Codice postale dell’operatore economico

Text

S

M

«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale

 

EO_A_info

Informazioni supplementari sull’indirizzo dell’operatore economico (ad esempio ubicazione in un centro commerciale o in una zona industriale)

Text

S

O

 

▼B

 

EO_CountryReg

Paese di registrazione dell'operatore economico

Country

S

M

 

 

EO_Email

Indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico utilizzato per le informazioni sulla procedura di registrazione, le modifiche successive e per altra corrispondenza prescritta

Text

S

M

 

 

VAT_R

Indicazione della presenza di una registrazione IVA

Boolean

S

M

0 – Nessuna registrazione IVA

1 – Partita IVA esistente

 

VAT_N

Numero di partita IVA dell'operatore economico

Text

S

M, se VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Numero di registrazione fiscale dell'operatore economico

Text

S

M, se VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Indicazione se l'operatore economico dispone di un codice accisa rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali

Boolean

S

M

0 – Nessun numero SEED

1 – Numero SEED esistente

 

EO_ExciseNumber2

Codice accisa dell'operatore economico rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali

SEED

S

M, se EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Indicazione se un altro emittente di identificativi ha già assegnato un identificativo all'operatore economico

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

OtherEOID_N

Codici identificativi operatore economico assegnati da altri emittenti di identificativi

EOID

M

M, se OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Indicazione se la registrazione è effettuata per conto di un operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Reg_EOID

Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto di un operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

EOID

S

M, se Reg_3RD = 1

 

1.2.    Rettifica delle informazioni concernenti il codice identificativo operatore economico



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-2

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

EO_Name1

Denominazione registrata dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Denominazione alternativa o abbreviata dell'operatore economico

Text

S

O

 

▼M1

 

EO_street

Via e numero civico dell’operatore economico (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M

 

 

EO_municipality

Comune dell’operatore economico (città o paese)

Text

S

M

 

 

EO_postcode

Codice postale dell’operatore economico

Text

S

M

«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale

 

EO_A_info

Informazioni supplementari sull’indirizzo dell’operatore economico (ad esempio ubicazione in un centro commerciale o in una zona industriale)

Text

S

O

 

▼B

 

EO_CountryReg

Paese di registrazione dell'operatore economico

Country

S

M

 

 

EO_Email

Indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico utilizzato per le informazioni sulla procedura di registrazione e le modifiche successive

Text

S

M

 

 

VAT_R

Indicazione della presenza di una registrazione IVA

Boolean

S

M

0 – Nessuna registrazione IVA

1 – Partita IVA esistente

 

VAT_N

Numero di partita IVA dell'operatore economico

Text

S

M, se VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Numero di registrazione fiscale dell'operatore economico

Text

S

M, se VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Indicazione se l'operatore economico dispone di un codice accisa rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali

Boolean

S

M

0 – Nessun numero SEED

1 – Numero SEED esistente

 

EO_ExciseNumber2

Codice accisa dell'operatore economico rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali

SEED

S

M, se EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Indicazione se un altro emittente di identificativi ha già assegnato un identificativo all'operatore economico

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

OtherEOID_N

Codici identificativi operatore economico assegnati da altri emittenti di identificativi

EOID

M

M, se OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Indicazione se la registrazione è effettuata per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Reg_EOID

Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

EOID

S

M, se Reg_3RD = 1

 

1.3.    Soppressione del codice identificativo operatore economico



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-3

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

Reg_3RD

Indicazione se la registrazione è effettuata per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Reg_EOID

Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

EOID

S

M, se Reg_3RD = 1

 

1.4.    Richiesta di codice identificativo impianto



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-4

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico

Text

S

M

 

▼M1

 

F_street

Via e numero civico dell’impianto (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M

 

 

F_municipality

Comune dell’impianto (città o paese)

Text

S

M

 

 

F_postcode

Codice postale dell’impianto

Text

S

M

«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale

 

F_A_info

Informazioni supplementari sull’indirizzo dell’impianto (ad esempio ubicazione in un centro commerciale o in una zona industriale)

Text

S

O

 

▼B

 

F_Country

Paese dell'impianto

Country

S

M

 

 

F_Type

Tipo di impianto

Integer

S

M

1 – Sito di lavorazione con deposito

2 – Solo deposito

3 – Rivendita

4 – Altro

 

F_Type_Other

Descrizione dell'impianto di altro tipo

Text

S

M, se F_Type = 4

 

 

F_Status

Indicazione se una parte dell'impianto ha uno status di deposito fiscale (d'accisa)

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

F_ExciseNumber1

Indicazione se l'impianto dispone di un codice accisa rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali

Boolean

S

M

0 – Nessun numero SEED

1 – Numero SEED esistente

 

F_ExciseNumber2

Codice accisa dell'impianto rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali

SEED

S

M, se F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Indicazione se un altro emittente di identificativi ha già assegnato un identificativo all'impianto

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì (possibile solo per gli impianti di paesi extra-UE)

 

OtherFID_N

Codici identificativi impianto assegnati da altri emittenti di identificativi

FID

M

M, se OtherFID_R = 1

 

▼M1

 

PrevFID_B

Indicazione se l’impianto è stato acquisito da un altro operatore e se gli era già stato assegnato un codice identificativo impianto

Boolean

S

M

0 – No (prima registrazione)

1 – Sì

 

PrevFID_ID

Precedente identificativo impianto utilizzato dal precedente operatore dell’impianto

FID

S

M, se PrevFID_B = 1

 

▼B

 

Reg_3RD

Indicazione se la registrazione è effettuata per conto di un operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì (possibile solo se F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

EOID

S

M, se Reg_3RD = 1

 

1.5.    Rettifica delle informazioni relative al codice identificativo impianto



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-5

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

▼M1

 

F_street

Via e numero civico dell’impianto (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M

 

 

F_municipality

Comune dell’impianto (città o paese)

Text

S

M

 

 

F_postcode

Codice postale dell’impianto

Text

S

M

«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale

 

F_A_info

Informazioni supplementari sull’indirizzo dell’impianto (ad esempio ubicazione in un centro commerciale o in una zona industriale)

Text

S

O

 

▼B

 

F_Country

Paese dell'impianto

Country

S

M

 

 

F_Type

Tipo di impianto

Integer

S

M

1 – Sito di lavorazione con deposito

2 – Solo deposito

3 – Rivendita

4 – Altro

 

F_Type_Other

Descrizione dell'impianto di altro tipo

Text

S

M, se F_Type = 4

 

 

F_Status

Indicazione se una parte dell'impianto ha uno status di deposito fiscale (d'accisa)

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

F_ExciseNumber1

Indicazione se l'impianto dispone di un codice accisa rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali

Boolean

S

M

0 – Nessun numero SEED

1 – Numero SEED esistente

 

F_ExciseNumber2

Codice accisa dell'impianto rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali

SEED

S

M, se F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Indicazione se un altro emittente di identificativi ha già assegnato un identificativo all'impianto

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì (possibile solo per gli impianti di paesi extra-UE)

 

OtherFID_N

Codici identificativi impianto assegnati da altri emittenti di identificativi

FID

M

M, se OtherFID_R = 1

 

▼M1

 

PrevFID_B

Indicazione se l’impianto è stato acquisito da un altro operatore e se gli era già stato assegnato un codice identificativo impianto

Boolean

S

M

0 – No (prima registrazione)

1 – Sì

 

PrevFID_ID

Precedente identificativo impianto utilizzato dal precedente operatore dell’impianto

FID

S

M, se PrevFID_B = 1

 

▼B

 

Reg_3RD

Indicazione se la registrazione è effettuata per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì (possibile solo se F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

EOID

S

M, se Reg_3RD = 1

 

1.6.    Soppressione del codice identificativo impianto



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-6

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

Reg_3RD

Indicazione se la soppressione è effettuata per conto di un operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Reg_EOID

Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

EOID

S

M, se Reg_3RD = 1

 

▼M1

1.7.    Richiesta di codice identificativo macchinario



Voce

n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-7

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell’operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell’operatore economico

Text

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

PrevMID_B

Indicazione se l’oggetto di questa richiesta è già stato registrato, ad esempio in relazione a un altro codice identificativo impianto

Boolean

S

M

0 – No (prima registrazione)

1 – Sì

 

PrevMID_ID

Precedente identificativo macchinario utilizzato per l’oggetto di questa richiesta

MEDI

S

M, se PrevMID_B = 1

 

 

M_entirety

Indicazione se questa richiesta riguarda il macchinario (o una sua parte)

Boolean

S

M

0 – No (parte di un macchinario)

1 – Sì (macchinario)

 

P_Producer

Produttore della parte

Text

S

M, se M_entirety = 0

 

 

P_Model

Modello della parte

Text

S

M, se M_entirety = 0

 

 

P_Number

Numero di serie della parte

Text

S

M, se M_entirety = 0

 

 

P_Mobile

Indicazione se questa parte è destinata ad essere utilizzata con più macchinari (parte fissa o mobile)

Boolean

S

M, se M_entirety = 0

0 – No (parte fissa)

1 – Sì (parte mobile)

 

P_ATD1

Indicazione se un dispositivo antimanomissione ai sensi dell’articolo 2, punto 7), registra il funzionamento di questa parte

Boolean

S

M, se M_entirety = 0

0 — No

1 – Sì

 

P_ATD2

Numero di serie del dispositivo antimanomissione

Text

S

M, se M_entirety = 0 e P_ATD1 = 1

 

 

P_Description

Descrizione della parte che spiega la sua funzione tecnica

Text

S

O

 

 

M_Producer

Produttore del macchinario

Text

S

M, se M_entirety = 1

 

 

M_Model

Modello del macchinario

Text

S

M, se M_entirety = 1

 

 

M_Number

Numero di serie del macchinario

Text

S

M, se M_entirety = 1

 

 

M_parts

Indicazione se il macchinario è costituito da più parti identificabili separatamente

Boolean

S

M, se M_entirety = 1

0 — No

1 – Sì

 

M_plist

Elenco delle parti identificabili

MEDI

M

M, se M_entirety = 1 e M_parts = 1

 

 

M_ATD

Numero di serie del dispositivo antimanomissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7

Text

S

M, se M_entirety = 1 e M_parts = 0

 

 

M_Capacity

Capacità massima nel ciclo di produzione di 24 ore espressa in confezioni unitarie

Integer

S

M, se M_entirety = 1

 

1.8.    Rettifica delle informazioni relative al codice identificativo macchinario



Voce

n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-8

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell’operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell’operatore economico

Text

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

M_ID

Codice identificativo macchinario (oggetto della rettifica delle informazioni)

MEDI

S

M

 

 

PrevMID_B

Indicazione se l’oggetto di questa richiesta è già stato registrato, ad esempio in relazione a un altro codice identificativo impianto

Boolean

S

M

0 – No (prima registrazione)

1 – Sì

 

PrevMID_ID

Precedente codice identificativo macchinario utilizzato per l’oggetto di questa richiesta

MEDI

S

M, se PrevMID_B = 1

 

 

M_entirety

Indicazione se questa richiesta riguarda il macchinario (o una sua parte)

Boolean

S

M

0 – No (parte di un macchinario)

1 – Sì (macchinario)

 

P_Producer

Produttore della parte

Text

S

M, se M_entirety = 0

 

 

P_Model

Modello della parte

Text

S

M, se M_entirety = 0

 

 

P_Number

Numero di serie della parte

Text

S

M, se M_entirety = 0

 

 

P_Mobile

Indicazione se questa parte è destinata ad essere utilizzata con più macchinari (parte fissa o mobile)

Boolean

S

M, se M_entirety = 0

0 – No (parte fissa)

1 – Sì (parte mobile)

 

P_ATD1

Indicazione se un dispositivo antimanomissione ai sensi dell’articolo 2, punto 7), registra il funzionamento di questa parte

Boolean

S

M, se M_entirety = 0

0 — No

1 – Sì

 

P_ATD2

Numero di serie del dispositivo antimanomissione

Text

S

M, se M_entirety = 0 e P_ATD1 = 1

 

 

P_Description

Descrizione della parte che spiega la sua funzione tecnica

Text

S

O

 

 

M_Producer

Produttore del macchinario

Text

S

M, se M_entirety = 1

 

 

M_Model

Modello del macchinario

Text

S

M, se M_entirety = 1

 

 

M_Number

Numero di serie del macchinario

Text

S

M, se M_entirety = 1

 

 

M_parts

Indicazione se il macchinario è costituito da più parti identificabili separatamente

Boolean

S

M, se M_entirety = 1

0 — No

1 – Sì

 

M_plist

Elenco delle parti identificabili

MEDI

M

M, se M_entirety = 1 e M_parts = 1

 

 

M_ATD

Numero di serie del dispositivo antimanomissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7

Text

S

M, se M_entirety = 1 e M_parts = 0

 

 

M_Capacity

Capacità massima nel ciclo di produzione di 24 ore espressa in confezioni unitarie

Integer

S

M, se M_entirety = 1

 

▼B

1.9.    Soppressione del codice identificativo macchinario



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-9

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

M_ID

Codice identificativo macchinario

MID

S

M

 

SEZIONE 2

Identificativi univoci (IU)

2.1.    Richiesta di IU a livello unitario



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

2-1

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio (fabbricante UE o importatore UE)

EOID

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

Process_Type

Indicazione se il processo di produzione richiede l'uso di un macchinario

Boolean

S

M

0 – No (solo per prodotti lavorati interamente a mano)

1 – Sì

 

M_ID

Codice identificativo macchinario

MID

S

M, se Process_Type = 1

 

▼M1

 

P_Type

Tipo di prodotto del tabacco

Integer

S

M

1 – Sigaretta

2 – Sigaro

3 – Sigaretto

4 – Tabacco da arrotolare

5 – Tabacco da pipa

6 – Tabacco per pipa ad acqua

7 – Tabacco per uso orale

8 – Tabacco da fiuto

9 – Tabacco da masticare

11 – Prodotto del tabacco di nuova generazione

12 – Altro (prodotto immesso sul mercato prima del 19 maggio 2014 non rientrante in una delle categorie da 1 a 9)

▼B

 

P_OtherType

Descrizione del prodotto del tabacco di altro tipo

Text

S

M, se P_Type = 11

 

 

P_CN

Codice della nomenclatura combinata (NC)

Text

S

O

 

▼M1

 

P_Brand

Marca del prodotto del tabacco con cui il prodotto è commercializzato sul suo mercato di destinazione

Text

S

M

 

 

P_SubType_Exist

Indicazione se esiste il «nome del sottotipo» del prodotto

Il nome del sottotipo fornisce un’ulteriore identificazione del prodotto oltre al nome della marca

Boolean

S

M

0 — No

1 – Sì

 

P_SubType_Name

Eventuale «nome del sottotipo» del prodotto come commercializzato sul suo mercato di destinazione

Text

S

M, se P_SubType_Exist = 1

 

 

P_units

Il numero di unità individuali nella confezione unitaria (numero di sigarette/sigari/sigaretti nella confezione)

Integer

S

M, se P_Type = 1 o 2 o 3

 

▼B

 

P_weight

Peso lordo medio della confezione unitaria, compreso l'imballaggio, in grammi, con accuratezza di 0,1 g

Decimal

S

M

 

 

TP_ID

Identificativo del prodotto del tabacco utilizzato nel sistema EU-CEG

TPID

S

M, se Intended_Market è un paese UE

 

▼M1

 

TP_PN

Numero del prodotto del tabacco utilizzato nel sistema EU-CEG (EAN o GTIN o SKU o UPC)

PN

S

M, se Intended_ Market è uno Stato membro

O, se Intended_ Market è un paese terzo

 

▼B

 

Intended_Market

Paese di destinazione per la vendita al dettaglio

Country

S

M

 

 

Intended_Route1

Indicazione se il prodotto è destinato a essere trasferito attraverso confini nazionali tramite trasporto terrestre/per vie navigabili/aereo

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Intended_Route2

Il primo paese raggiunto tramite trasporto terrestre/per vie navigabili/aereo dopo che il prodotto lascia lo Stato membro di lavorazione o lo Stato membro di importazione stabilito sulla base di un punto di controllo rispettivamente alla frontiera terrestre, al successivo porto o al successivo aeroporto

Country

S

M, se Intended_Route1 = 1

 

 

Import

Indicazione se il prodotto è importato nell'UE

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Req_Quantity

Quantità richiesta di IU a livello di confezione unitaria

Integer

S

M

 

2.2.    Richiesta di IU a livello aggregato



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

2-2

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

Req_Quantity

Quantità richiesta di IU a livello aggregato

Integer

S

M

 

2.3.    Richiesta di disattivazione di IU



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

2-3

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

Deact_Type

Disattivazione di IU a livello di confezione unitaria o a livello aggregato

Integer

S

M

1 – IU a livello di confezione unitaria

2 – IU a livello aggregato

 

Deact_Reason1

Indicazione del motivo della disattivazione

Integer

S

M

1 – Prodotto distrutto

2 – Prodotto rubato

3 – IU distrutto

4 – IU rubato

5 – IU inutilizzato

6 – Altro

 

Deact_Reason2

Descrizione del motivo se altro

Text

S

M, se Deact_Reason1 = 6

 

 

Deact_Reason3

Descrizione aggiuntiva del motivo

Text

S

O

 

 

Deact_upUI

Elenco degli IU a livello di confezione unitaria da disattivare

upUI(s)

M

M, se Deact_Type = 1

 

▼M1

 

Deact_upUI

Elenco degli IU a livello di confezione unitaria da disattivare

upUI(L)

o

upUI(i)

o

upUI(s)

M

M, se Deact_Type = 1

 

▼M1

2.4.    Richiesta di riattivazione di IU per prodotti dichiarati come rubati ma recuperati (consentita solo se nel precedente tipo di messaggio 2-3, campo Deact_Reason1 = 2)



Voce

n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardi-nalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

2-4

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell’entità che effettua l’invio

EOID

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto (impianto in cui sono immagazzinati i prodotti recuperati)

FID

S

M

 

 

React_Type

Riattivazione di IU a livello di confezione unitaria o a livello aggregato

Integer

S

M

1 – IU a livello di confezione unitaria

2 – IU a livello aggregato

 

React_Reason

Descrizione del contesto di riattivazione

Text

S

O

 

 

React_upUI

Elenco degli IU a livello di confezione unitaria da riattivare

upUI(L)

o

upUI(i)

o

upUI(s)

M

M, se React_Type = 1

 

 

React_aUI

Elenco degli IU a livello aggregato da riattivare

aUI

M

M, se React_Type = 2

 

▼B

SEZIONE 3

Registrazione e trasmissione di informazioni sui movimenti dei prodotti

3.1.    Applicazione di IU a livello unitario su confezioni unitarie



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

3-1

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

upUI_1

Elenco degli IU a livello di confezione unitaria da registrare (per esteso)

upUI(L)

M

M

 

 

upUI_2

Elenco degli UI a livello di confezione unitaria corrispondenti da registrare (come visibile in formato leggibile dall'uomo) indicato nello stesso ordine di upUI_1

upUI(s)

M

M

 

 

upUI_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

3.2.    Applicazione di IU a livello aggregato su imballaggi aggregati



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

3-2

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

Event_Time

Data e ora del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

aUI

IU a livello aggregato

aUI

S

M

 

 

Aggregation_Type

Identificazione del tipo di aggregazione

Integer

S

M

1 – Aggregazione solo di IU a livello di confezione unitaria

2 – Aggregazione solo di IU a livello aggregato

3 – Aggregazione sia di IU a livello di confezione unitaria che di IU a livello aggregato

 

Aggregated_UIs1

Elenco di IU a livello di confezione unitaria soggetti ad aggregazione

upUI(L)

M

M, se Aggregation_ Type = 1 o 3

 

 

Aggregated_UIs2

Elenco di IU a livello aggregato soggetti a ulteriore aggregazione

aUI

M

M, se Aggregation_ Type = 2 o 3

 

 

aUI_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

3.3.    Spedizione di prodotti del tabacco da un impianto



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

3-3

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Ora prevista del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto di spedizione

FID

S

M

 

 

Destination_ID1

Indicazione del tipo di destinazione: se l'impianto di destinazione è situato nel territorio UE e se la consegna è effettuata a un distributore automatico o mediante furgone di vendita che consegna a più rivendite in quantitativi non prestabiliti prima della consegna

Integer

S

M

1 – Destinazione extra-UE

2 – Destinazione UE diversa da distributore automatico – consegna di quantitativo fisso

3 – Distributore/i automatico/i UE

4 – Destinazione UE diversa da distributore automatico – consegna mediante furgone di vendita

 

Destination_ID2

Codice identificativo impianto di destinazione

FID

S

M, se Destination_ID1 = 2

 

 

Destination_ID3

Codice/i identificativo/i dell'impianto di destinazione – più distributori automatici possibili

FID

M

M, se Destination_ID1 = 3

 

 

Destination_ID4

Codice/i identificativo/i dell'impianto di destinazione

FID

M

M, se Destination_ID1 = 4

 

▼M1

 

Destination_ID5

Via e numero civico dell’impianto di destinazione (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M, se Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID6

Comune dell’impianto di destinazione (città o paese)

Text

S

M, se Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID7

Codice postale dell’impianto di destinazione

Text

S

M, se Destination_ID1 = 1

«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale

 

Destination_ID8

Paese dell’impianto di destinazione

Country

S

M, se Destination_ID1 = 1

 

▼B

 

Transport_mode

Mezzo di trasporto con cui il prodotto lascia l'impianto, cfr.: regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, allegato II, elenco di codici 7

Integer

S

M

0 – Altro

1 – Trasporto via mare

2 – Trasporto per ferrovia

3 – Trasporto su strada

4 – Trasporto aereo

5 – Spedizioni postali

6 – Installazioni di trasporto fisse

7 – Trasporto per via navigabile interna

 

Transport_vehicle

Identificazione del veicolo (ad esempio targhe di immatricolazione, numero del treno, numero del velivolo/del volo, nome della nave o altro identificativo)

Text

S

M

«n/a» è consentito se Transport_mode = 0 e il movimento del prodotto avviene tra impianti adiacenti, con la consegna manuale del prodotto

 

Transport_cont1

Indicazione se il trasporto è containerizzato e utilizza un codice dell'unità di trasporto individuale (ad esempio SSCC)

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Transport_cont2

Codice dell'unità di trasporto individuale del container

ITU

S

M, se Transport_cont1 = 1

 

 

Transport_s1

Indicazione se la spedizione avviene con l'operatore logistico/postale che gestisce un proprio sistema di tracciabilità e rintracciabilità accettato dallo Stato membro dell'impianto di spedizione. Solo per piccole quantità di prodotti del tabacco (peso netto dei prodotti spediti inferiore ai 10 kg) destinate all'esportazione in paesi terzi

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Transport_s2

Numero di tracciabilità dell'operatore logistico

Text

S

M, se Transport_s1 = 1

 

 

EMCS

Spedizione nell'ambito del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS)

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

EMCS_ARC

Codice di riferimento amministrativo (ARC)

ARC

S

M, se EMCS = 1

 

 

SAAD

Spedizione con documento di accompagnamento semplificato, cfr.: regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

SAAD_number

Numero di riferimento della dichiarazione e/o autorizzazione che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione deve concedere prima che il movimento abbia inizio

Text

S

M, se SAAD = 1

 

 

Exp_Declaration

Indicazione se il numero di riferimento del movimento (MRN) è stato rilasciato dall'ufficio doganale

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Exp_DeclarationNumber

Numero di riferimento del movimento (MRN)

MRN

S

M, se Exp_Declaration = 1

 

 

UI_Type

Identificazione dei tipi di IU nella spedizione (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

Integer

S

M

1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

2 – Solo IU a livello aggregato

3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato

 

upUIs

Elenco di IU a livello di confezione unitaria oggetto della spedizione

upUI(L)

M

M, se UI_Type = 1 o 3

 

 

aUIs

Elenco di IU a livello aggregato oggetto della spedizione

aUI

M

M, se UI_Type = 2 o 3

 

 

Dispatch_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

3.4.    Arrivo di prodotti del tabacco a un impianto



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

3-4

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto di arrivo

FID

S

M

 

 

Event_Time

Data e ora del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

Product_Return

Indicazione se i prodotti in arrivo tornano al mittente a seguito di una consegna mancata o di una parziale consegna mancata

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

UI_Type

Identificazione dei tipi di IU ricevuti (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

Integer

S

M

1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

2 – Solo IU a livello aggregato

3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato

 

upUIs

Elenco degli IU a livello di confezione unitaria ricevuti

upUI(L)

M

M, se UI_Type = 1 o 3

 

 

aUIs

Elenco degli IU a livello aggregato ricevuti

aUI

M

M, se UI_Type = 2 o 3

 

 

Arrival_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

3.5.    Trasbordo



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

3-5

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Ora prevista del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

Destination_ID1

Indicazione se l'impianto di destinazione è situato nel territorio UE

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Destination_ID2

Codice identificativo impianto di destinazione

FID

S

M, se Destination_ID1 = 1

 

▼M1

 

Destination_ID3

Via e numero civico dell’impianto di destinazione (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M, se Destination_ID1 = 0

 

 

Destination_ID4

Comune dell’impianto di destinazione (città o paese)

Text

S

M, se Destination_ID1 = 0

 

 

Destination_ID5

Codice postale dell’impianto di destinazione

Text

S

M, se Destination_ID1 = 0

«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale

 

Destination_ID6

Paese dell’impianto di destinazione

Country

S

M, se Destination_ID1 = 0

 

▼B

 

Transport_mode

Mezzo di trasporto su cui il prodotto è trasbordato, cfr.: regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, allegato II, elenco di codici 7

Integer

S

M

0 – Altro

1 – Trasporto via mare

2 – Trasporto per ferrovia

3 – Trasporto su strada

4 – Trasporto aereo

5 – Spedizioni postali

6 – Installazioni di trasporto fisse

7 – Trasporto per via navigabile interna

 

Transport_vehicle

Identificazione del veicolo (ad esempio targhe di immatricolazione, numero del treno, numero del velivolo/del volo, nome della nave o altro identificativo)

Text

S

M

 

 

Transport_cont1

Indicazione se il trasporto è containerizzato e utilizza un codice dell'unità di trasporto individuale (ad esempio SSCC)

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Transport_cont2

Codice dell'unità di trasporto individuale del container

ITU

S

M, se Transport_cont1 = 1

 

 

EMCS

Spedizione nell'ambito del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS)

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

EMCS_ARC

Codice di riferimento amministrativo (ARC)

ARC

S

M, se EMCS = 1

 

 

UI_Type

Identificazione dei tipi di IU oggetto del trasbordo (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

Integer

S

M

1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

2 – Solo IU a livello aggregato

3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato

 

upUIs

Elenco di IU a livello di confezione unitaria oggetto del trasbordo

upUI(L)

M

M, se UI_Type = 1 o 3

 

 

aUIs

Elenco di IU a livello aggregato oggetto del trasbordo

aUI

M

M, se UI_Type = 2 o 3

 

 

Transloading_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

3.6.    Disaggregazione di IU a livello aggregato



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

3-6

 

EO_ID

Identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identificativo dell'impianto

FID

S

M

 

 

Event_Time

Data e ora del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

aUI

IU a livello aggregato soggetti a disaggregazione

aUI

S

M

 

 

disaUI_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

3.7.    Segnalazione di consegna effettuata tramite furgone di vendita alla rivendita (prescritta se nel tipo di messaggio 3-3 Destination_ID1 = 4)



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

3-7

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto della rivendita

FID

S

M

 

 

Event_Time

Data e ora del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

UI_Type

Identificazione dei tipi di IU forniti (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

Integer

S

M

1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

2 – Solo IU a livello aggregato

3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato

 

upUIs

Elenco degli IU a livello di confezione unitaria forniti

upUI(L)

M

M, se UI_Type = 1 o 3

 

 

aUIs

Elenco degli IU a livello aggregato forniti

aUI

M

M, se UI_Type = 2 o 3

 

 

Delivery_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

▼M1

3.8.    Spedizione di prodotti del tabacco da un impianto a laboratori, centri di smaltimento dei rifiuti, autorità nazionali, organizzazioni governative internazionali, ambasciate e basi militari



Voce

n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardi-nalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

3-8

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell’entità che effettua l’invio

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Ora prevista del verificarsi dell’evento

Time(s)

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto di spedizione

FID

S

M

 

 

Destination_1

Indicazione del tipo di destinazione

Integer

S

M

1 – Laboratorio

2 – Centro di smaltimento dei rifiuti

3 – Autorità nazionale

4 – Organizzazione governativa internazionale

5 – Ambasciata

6 – Base militare

 

Destination_2

Via e numero civico della destinazione (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M

 

 

Destination_3

Comune della destinazione (città o paese)

Text

S

M

 

 

Destination_4

Codice postale della destinazione

Text

S

M

«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale

 

Destination_5

Paese della destinazione

Country

S

M

 

 

Transport_mode

Mezzo di trasporto con cui il prodotto lascia l’impianto, cfr. allegato II, elenco di codici 7, del regolamento (CE) n. 684/2009.

Integer

S

M

0 – Altro

1 – Trasporto via mare

2 – Trasporto per ferrovia

3 – Trasporto su strada

4 – Trasporto aereo

5 – Spedizioni postali

6 – Installazioni di trasporto fisse

7 – Trasporto per via navigabile interna

 

Transport_vehicle

Identificazione del veicolo (ad esempio targhe di immatricolazione, numero del treno, numero del velivolo/del volo, nome della nave o altro identificativo)

Text

S

M

«n/a» è consentito se Transport_mode = 0 e il movimento del prodotto avviene tra impianti adiacenti, con la consegna manuale del prodotto

 

Transport_cont1

Indicazione se il trasporto è containerizzato e utilizza un codice dell’unità di trasporto individuale (ad esempio SSCC)

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Transport_cont2

Codice dell’unità di trasporto individuale del container

ITU

S

M, se Transport_cont1 = 1

 

 

UI_Type

Identificazione dei tipi di IU nella spedizione (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

Integer

S

M

1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

2 – Solo IU a livello aggregato

3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato

 

upUIs

Elenco di IU a livello di confezione unitaria oggetto della spedizione

upUI(L)

M

M, se UI_Type = 1 o 3

 

 

aUIs

Elenco di IU a livello aggregato oggetto della spedizione

aUI

M

M, se UI_Type = 2 o 3

 

 

S_Dispatch_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

▼B

SEZIONE 4

Eventi relativi alle transazioni

4.1.    Emissione della fattura



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

4-1

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Data e ora del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

Invoice_Type1

Tipo di fattura

Integer

S

M

1 – Originale

2 – Rettifica

3 – Altro

 

Invoice_Type2

Descrizione della fattura di altro tipo

Text

S

M, se Invoice_Type1 = 3

 

 

Invoice_Number

Numero della fattura

Text

S

M

 

 

Invoice_Date

Data della fattura

Date

S

M

 

 

Invoice_Seller

Identità del venditore

EOID

S

M

 

 

Invoice_Buyer1

Indicazione se l'acquirente è situato nell'UE

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Invoice_Buyer2

Identità dell'acquirente

EOID

S

M, se Invoice_Buyer1 = 1

 

 

Buyer_Name

Denominazione legale registrata dell'acquirente

Text

S

M, se Invoice_Buyer1 = 0

 

▼M1

 

Buyer_Address_1

Via e numero civico dell’acquirente (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M, se Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address_2

Comune dell’acquirente (città o paese)

Text

S

M, se Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address_3

Codice postale dell’acquirente

Text

S

M, se Invoice_Buyer1 = 0

«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale

▼B

 

Buyer_CountryReg

Paese di registrazione dell'acquirente

Country

S

M, se Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_TAX_N

Numero di registrazione fiscale dell'acquirente

Text

S

M, se Invoice_Buyer1 = 0

 

 

First_Seller_EU

Indicazione se la fattura è emessa dal primo venditore nell'UE, ossia il fabbricante o l'importatore UE, e il prodotto è destinato al mercato UE

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Product_Items_1

Elenco di TPID corrispondenti alle voci elencate nella fattura

TPID

M

M, se First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Items_2

Elenco dei numeri del prodotto corrispondenti ai prodotti elencati nella fattura (nello stesso ordine di Product_Items_1)

PN

M

M, se First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Price

Prezzo netto della confezione unitaria per ciascuna coppia TPID–numero del prodotto

(nello stesso ordine di Product_Items_1)

Decimal

M

M, se First_Seller_EU = 1

 

 

Invoice_NET

Importo totale netto della fattura

Decimal

S

M

 

 

Invoice_Currency

Valuta della fattura

Currency

S

M

 

 

UI_Type

Identificazione dei tipi di IU rientranti nella fattura (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

Integer

S

M

1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

2 – Solo IU a livello aggregato

3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato

 

upUIs

Elenco di IU a livello di confezione unitaria rientranti nella fattura

upUI(L)

M

M, se UI_Type = 1 o 3

 

 

aUIs

Elenco di IU a livello aggregato rientranti nella fattura

aUI

M

M, se UI_Type = 2 o 3

 

 

Invoice_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

4.2.    Emissione del numero d'ordine



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

4-2

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Data e ora del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

Order_Number

Numero del buono d'ordine

Text

S

M

 

 

Order_Date

Data del buono d'ordine

Date

S

M

 

 

UI_Type

Identificazione dei tipi di IU rientranti nel buono d'ordine (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

Integer

S

M

1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

2 – Solo IU a livello aggregato

3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato

 

upUIs

Elenco di IU a livello di confezione unitaria rientranti nel buono d'ordine

upUI(L)

M

M, se UI_Type = 1 o 3

 

 

aUIs

Elenco di IU a livello aggregato rientranti nel buono d'ordine

aUI

M

M, se UI_Type = 2 o 3

 

 

Order_comment

Descrizione del motivo del ritardo nella registrazione dell'ordine d'acquisto

Text

S

O

 

4.3.    Ricezione del pagamento



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

4-3

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Data e ora del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

Payment_Date

Data della ricevuta di pagamento

Date

S

M

 

 

Payment_Type

Tipo di pagamento

Integer

S

M

1 – Bonifico bancario

2 – Carta bancaria

3 – Contanti

4 – Altro

 

Payment_Amount

Importo del pagamento

Decimal

S

M

 

 

Payment_Currency

Valuta del pagamento

Currency

S

M

 

 

Payment_Payer1

Indicazione se il pagatore è situato nell'UE

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Payment_Payer2

Identità del pagatore

EOID

S

M, se Payment_Payer1 = 1

 

 

Payer_Name

Denominazione legale registrata del pagatore

Text

S

M, se Payment_Payer1 = 0

 

▼M1

 

Payer_Address_1

Via e numero civico del pagatore (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M, se Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer _Address_2

Comune del pagatore (città o paese)

Text

S

M, se Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer _Address_3

Codice postale del pagatore

Text

S

M, se Payment_Payer1 = 0

«n/a» è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale

▼B

 

Payer_CountryReg

Paese di registrazione del pagatore

Country

S

M, se Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_TAX_N

Numero di registrazione fiscale del pagatore

Text

S

M, se Payment_Payer1 = 0

 

 

Payment_Recipient

Identità del beneficiario

EOID

S

M

 

 

Payment_Invoice

Indicazione se il pagamento corrisponde alla fattura esistente

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Invoice_Paid

Numero della fattura saldata con il pagamento

Text

S

M, se Payment_Invoice = 1

 

 

UI_Type

Identificazione dei tipi di IU rientranti nel pagamento (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

Integer

S

M, se Payment_Invoice = 0

1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

2 – Solo IU a livello aggregato

3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato

 

upUIs

Elenco di IU a livello di confezione unitaria rientranti nel pagamento

upUI(L)

M

M, se Payment_Invoice = 0 e UI_Type = 1 o 3

 

 

aUIs

Elenco di IU a livello aggregato rientranti nel pagamento

aUI

M

M, se Payment_Invoice = 0 e UI_Type = 2 o 3

 

 

Payment_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

SEZIONE 5

▼M1

Richiami

5.    Richiami delle richieste e dei messaggi relativi alle operazioni e alle transazioni [possibili per i tipi di messaggio 2-1, 2-2, 2-3 (solo entro 24 ore dalla segnalazione iniziale del messaggio 2-3, per Deact_Reason1 diverso da «2 – Prodotto rubato»), da 3-1 a 3-8, 4-1, 4-2 e 4-3]



Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

5

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell’entità che effettua l’invio

EOID

S

M

 

 

Recall_CODE

Codice di richiamo del messaggio fornito al mittente nella conferma di ricevimento del messaggio originale da richiamare

Text

S

M

Recall_CODE

 

Recall_

Reason1

Motivo del richiamo del messaggio originale

Integer

S

M

1 – L’evento segnalato non si è materializzato (solo per i tipi di messaggio 3-3, 3-5 e 3-8)

2 – Il messaggio conteneva informazioni errate

3 – Altro

 

Recall_

Reason2

Descrizione del motivo del richiamo del messaggio originale

Text

S

M, se Recall_

Reason1 = 3

 

 

Recall_

Reason3

Spiegazioni supplementari sul motivo del richiamo del messaggio originale

Text

S

O

 

Nota:  in occasione di un richiamo relativo a eventi operativi e logistici il messaggio richiamato è contrassegnato come «cancellato» ma non viene soppressa la registrazione esistente nella banca dati.

▼M1




ALLEGATO III

Struttura di un identificativo univoco a livello unitario



 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Elemento:

Identificativo mediante simbologia

Qualificatore di dati obbligatorio

Codice identificativo dell’emittente di identificativi

Qualificatore di dati opzionale

Numero di serie

Qualificatore di dati opzionale

Codice del prodotto

Qualificatore di dati opzionale

Marcatura temporale

Tipo:

Qualificatore

Qualificatore

Stringa (elemento di dati)

Qualificatore

Stringa (elemento di dati)

Qualificatore

Stringa (elemento di dati)

Qualificatore

Stringa (elemento di dati)

Posizione all’interno dell’identificativo univoco:

Fissa

Fissa

Fissa

Non fissa

Non fissa

Non fissa

Non fissa

Fissa

Fissa

Regolamentato da:

Articolo 21, paragrafo 1, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi

Articolo 3, paragrafo 4, articolo 8, paragrafo 1, lettera a), articolo 21, paragrafo 1, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi

Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 21, paragrafo 1, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 21, paragrafo 1, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 21, paragrafi 1 e 4, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi

Articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e articolo 21, paragrafo 4

Norme internazionali applicabili:

ISO/IEC 16022:2006, ISO/IEC 18004:2015 o ISS DotCode Symbology Spec.

ISO 15459-2:2015 e ISO 15459-3:2014

ISO 15459-2:2015 e ISO 15459-3:2014

 

 

 

 

 

 

Processo:

Applicato dagli operatori economici

Applicato dagli operatori economici

Generato dagli emittenti di identificativi

Applicato dagli operatori economici

Generato dagli emittenti di identificativi

Applicato dagli operatori economici

Generato dagli emittenti di identificativi

Applicato dagli operatori economici

Applicato dagli operatori economici

Trasmissione al sistema di repertori:

No

No

No

No

No

Nota:  ai fini dello schema di cui sopra, i separatori di gruppo (/FNC1) sono considerati alla stregua di qualificatori di dati opzionali, ossia il loro uso dipende dalla struttura di codifica dell’emittente di identificativi.



( 1 ) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

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