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Document 65f81b02-2013-11ee-94cb-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 della Commissione, del 9 luglio 2020, relativo all’autorizzazione del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Biomin GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

02020R0996 — IT — 17.06.2023 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/996 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

relativo all’autorizzazione del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Biomin GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 221 del 10.7.2020, pag. 87)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1168 DELLA COMMISSIONE  del 15 giugno 2023

  L 155

9

16.6.2023




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/996 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

relativo all’autorizzazione del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Biomin GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

 

 

►M1  Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)  ◄

4d20

Biomin GmbH

Preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo

Composizione dell'additivo

Preparato di:

— carvacrolo (120-160 mg/g)

— timolo (1-3 mg/g)

— D-carvone (3-6 mg/g)

— salicilato di metile (10-35 mg/g)

— L-mentolo (30-55 mg/g)

— silice amorfa (massimo 100 mg/g)

— olio vegetale idrogenato (massimo 700 mg/g)

Forma solida incapsulata

Polli da ingrasso

Pollastre allevate per la produzione di uova

Specie avicole minori allevate per la produzione di uova

-

-

-

65

105

1.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.  L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo.

3.  Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e degli occhi.

30.7.2030

Caratterizzazione della sostanza attiva

Carvacrolo (numero CAS: 499-75-2)

Timolo (numero CAS: 89-83-8)

D-carvone (numero CAS: 2244-16-8) salicilato di metile (numero CAS: 119-36-8)

— L-mentolo (numero CAS: 2216-51-8)

Metodo di analisi (1)

Per la quantificazione delle sostanze attive:

gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).

(1)   

Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

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