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Document C:2013:246:FULL
Official Journal of the European Union, C 246, 27 August 2013
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 246, 27 agosto 2013
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 246, 27 agosto 2013
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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.246.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 246 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2013/C 246/05 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2013/C 246/06 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6949 — JP Morgan/Findus) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2013/C 246/07 |
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Rettifiche |
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2013/C 246/08 |
Rettifica delle informazioni tariffarie vincolanti (GU C 232 del 10.8.2013) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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27.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 246/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
26 agosto 2013
2013/C 246/01
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3361 |
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JPY |
yen giapponesi |
131,74 |
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DKK |
corone danesi |
7,4591 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,85850 |
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SEK |
corone svedesi |
8,7281 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2352 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
8,0830 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,626 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
297,85 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,7024 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,2285 |
|
RON |
leu rumeni |
4,4300 |
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TRY |
lire turche |
2,6698 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4831 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4064 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
10,3617 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7075 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,7097 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 487,46 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
13,6883 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,1803 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5518 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 864,11 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,4187 |
|
PHP |
peso filippino |
59,104 |
|
RUB |
rublo russo |
44,1000 |
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THB |
baht thailandese |
42,675 |
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BRL |
real brasiliano |
3,1613 |
|
MXN |
peso messicano |
17,4207 |
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INR |
rupia indiana |
86,1320 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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27.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 246/2 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 246/02
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Stato membro |
Francia |
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Rotta interessata |
Tarbes–Parigi (Orly) |
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Periodo di validità del contratto |
dal 1o giugno 2014 al 31 maggio 2018 |
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Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte |
20 novembre 2013 entro le ore 12:00, ora di Parigi (Francia) |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e agli oneri di servizio pubblico |
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27.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 246/3 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Modifiche di oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 246/03
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Stato membro |
Francia |
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Rotta interessata |
Tarbes–Parigi (Orly) |
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Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
1o maggio 2004 |
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Data di entrata in vigore delle modifiche |
1o giugno 2014 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico |
Decreto del 26 luglio 2013 relativo alla modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Tarbes e Parigi (Orly) NOR: DEVA1317145A http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do Per ulteriori informazioni:
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27.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 246/4 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Modifiche di oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 246/04
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Stato membro |
Francia |
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Rotta interessata |
Rodez–Parigi (Orly) |
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Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
1o giugno 1997 |
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Data di entrata in vigore delle modifiche |
Il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico |
Decreto del 17 maggio 2013 relativo alla modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Rodez e Parigi (Orly) NOR: DEVA1309961A http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do Per ulteriori informazioni:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
|
27.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 246/5 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi in acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie della Repubblica di Corea o no
2013/C 246/05
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda di riesame è stata presentata dalla società Goodwire MFG. Co. LTD («il richiedente»), produttore esportatore della Repubblica di Corea («il paese interessato»).
Il riesame si limita all'eventuale esenzione del richiedente dai provvedimenti antidumping applicabili alle importazioni di cavi in acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie della Repubblica di Corea o no.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da cavi in acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi e le funi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della Repubblica popolare cinese o provenienti dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Repubblica di Corea o no (di seguito il «prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813).
3. Provvedimenti in vigore
I provvedimenti attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio (2) sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese ed esteso anche alle importazioni di cavi d'acciaio provenienti dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della repubblica di Corea o no, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
4. Motivazione del riesame
La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, si basa su elementi forniti dal richiedente, sufficienti ad un primo esame a dimostrare che quest’ultimo produce effettivamente il prodotto in esame ed è in grado di produrlo nella quantità totale dallo stesso esportata nell'Unione dopo l'inizio del periodo d'inchiesta nell'ambito dell'inchiesta antielusione in base alla quale sono stati estesi i provvedimenti in questione (3).
Il richiedente sostiene inoltre di non avere collegamento alcuno con i produttori oggetto dei provvedimenti in vigore e di non eludere le misure applicabili ai cavi in acciaio originari della Repubblica popolare cinese.
5. Procedimento
Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver stabilito che esistono elementi sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale relativo unicamente all'eventuale esenzione del richiedente dai provvedimenti antidumping applicabili alle importazioni di cavi in acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie della Repubblica di Corea o no, la Commissione ha deciso di avviare un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
5.1. Produttore esportatore oggetto dell'inchiesta
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà un questionario al richiedente in quanto produttore esportatore. Le informazioni e gli elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.
5.2. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.3. Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, va presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.4. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni scritte, tra cui le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari debitamente compilati e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate e per le quali si richieda il trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (4).
Le parti interessate che trasmettano informazioni recanti tale dicitura sono tenute, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, a presentare riassunti non riservati delle stesse, contrassegnati dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Tali riassunti devono essere sufficientemente dettagliati da permettere di comprendere adeguatamente la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.
Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario vanno presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare le pertinenti pagine del sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Indirizzo per la corrispondenza della Commissione:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: N105 08/020 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Fax +32 22993704 |
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E-mail: TRADE-SWR-R579-DUMP@ec.europa.eu |
6. Omessa collaborazione
Se una parte interessata nega l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunica entro i termini stabiliti od ostacola gravemente l'inchiesta, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base le conclusioni dell'inchiesta, tanto positive quanto negative, possono essere elaborate in base ai dati di fatto disponibili.
Se risulta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione e possono essere utilizzati i dati disponibili in merito ai fatti.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano di conseguenza sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.
7. Il consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione da parte del consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le domande di audizione successive vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Spetta altresì al consigliere-auditore provvedere a che abbia luogo un'audizione delle parti in modo che esse possano esporre le diverse posizioni e le controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, la possibile concessione dell'esenzione al richiedente.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine web dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali rilevati nel corso della presente inchiesta saranno trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 36 del 9.2.2012, pag. 36.
(3) GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 1.
(4) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è inoltre protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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27.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 246/8 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6949 — JP Morgan/Findus)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 246/06
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1. |
In data 12 agosto 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa JP Morgan Chase & Co. («JP Morgan», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Findus Group Limited («Findus», Regno Unito). |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6949 — JP Morgan/Findus, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
27.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 246/9 |
Avviso di ricevimento della denuncia CHAP(2013) 2466
2013/C 246/07
|
1. |
La Commissione europea ha ricevuto e continua a ricevere una serie di denunce relative ai controlli effettuati dalle autorità spagnole alla frontiera con Gibilterra. |
|
2. |
La Commissione europea ha protocollato e continuerà a protocollare queste denunce con il numero di riferimento CHAP(2013) 2466. |
|
3. |
In considerazione dell'elevato numero di denunce ricevute in proposito, la Commissione europea, desiderosa di garantire una risposta rapida e di informare degli interessati e, allo stesso tempo, di utilizzare razionalmente le risorse amministrative, pubblica il presente avviso di ricevimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nonché su internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/eu_law/complaints/receipt/index_en.htm |
|
4. |
Ai denuncianti verranno comunicati, mediante gli stessi canali d'informazione, l'esito dell'esame delle denunce e il seguito ad esse riservato dalla Commissione. |
Rettifiche
|
27.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 246/10 |
Rettifica delle informazioni tariffarie vincolanti
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 232 del 10 agosto 2013 )
2013/C 246/08
Il testo delle informazioni tariffarie vincolanti è sostituito dal testo seguente:
«INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI
Elenco delle autorità designate dagli Stati membri a ricevere e a rilasciare le domande di informazioni tariffarie vincolanti adottato in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (2).
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Stato membro |
Autorità doganale |
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AUSTRIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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BELGIO |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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|||||||
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|
BULGARIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
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|||||||
|
CIPRO |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
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|
CROAZIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
DANIMARCA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
(richiedenti aventi sede nelle regioni Nordjylland, Midtjylland e Syddanmark) |
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(altri richiedenti) |
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ESTONIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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|
FINLANDIA |
Autorità designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
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|
Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti |
|||||||
|
Tutti gli uffici doganali periferici |
|||||||
|
FRANCIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
GERMANIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
GRECIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
IRLANDA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
Office of the Revenue Commissioners Classification Unit Customs Procedures Branch Government Offices Nenagh Co. Tipperary |
|||||||
|
ITALIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
LETTONIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
LITUANIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
LUSSEMBURGO |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
MALTA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
PAESI BASSI |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
POLONIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
PORTOGALLO |
Autorità designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti |
|||||||
|
Tutti gli uffici doganali periferici |
|||||||
|
REGNO UNITO |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
|
|||||||
|
REPUBBLICA CECA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
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|||||||
|
ROMANIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
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|||||||
|
SLOVACCHIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
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|||||||
|
SLOVENIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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|||||||
|
SPAGNA |
Autorità doganali designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
||||||
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|
Autorità doganali designate a ricevere le richieste di informazioni tariffarie vincolanti |
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|
Tutte le amministrazioni pubbliche |
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SVEZIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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|
UNGHERIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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(1) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(2) GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6.