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Document C:2023:158:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 158, 4 maggio 2023


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ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 158

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
4 maggio 2023


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Comitato europeo per il rischio sistemico

2023/C 158/01

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 6 marzo 2023, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario, (CERS/2023/1)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 158/02

Tassi di cambio dell'euro — 3 maggio 2023

7


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2023/C 158/03

Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dal Fürstliches Obergericht il 25 ottobre 2022 in relazione alla causa di Alexander Amann (Causa E-14/22)

8

2023/C 158/04

Sentenza della Corte del 24 gennaio 2023 nella causa E-1/22 — G. Modiano Limited e Standard Wool (UK) Limited contro Autorità di vigilanza EFTA (Aiuti di Stato – Regime norvegese di sovvenzionamento della lana – Istanza di annullamento di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA – Rigetto della denuncia – Decisione adottata in esito all'esame preliminare – Motivazione – Mancanza di modifica sostanziale dell'aiuto vigente)

9

2023/C 158/05

Sentenza della Corte del 24 gennaio 2023 nella causa E-5/22 — Christian Maitz contro Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung, Liechtensteinische Invalidenversicherung, e Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Sicurezza sociale – regolamento (CE) n. 883/2004 – regolamento (CE) n. 987/2009 – Residenza in un paese terzo – Lavoratore autonomo – Applicabilità del diritto SEE – Raccomandazione della commissione amministrativa – articolo 3 SEE – Principio di leale cooperazione)

10

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 158/06

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

11

2023/C 158/07

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

16

2023/C 158/08

Avviso destinato a Maulawi Rajab e Sultan Aziz Azam, i cui nomi sono stati aggiunti all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2023/908 della Commissione

23


 

Rettifiche

 

Rettifica della decisione del Consiglio, del 21 marzo 2023, relativa alla nomina di un supplente del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per la Danimarca ( GU C 109 del 24.3.2023 )

25


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Comitato europeo per il rischio sistemico

4.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/1


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 6 marzo 2023

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2023/1)

(2023/C 158/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’allegato IX,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (2), e in particolare l’articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (3) e in particolare l’articolo 458, paragrafo 8,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (4), e in particolare il titolo VII, capitolo 4, sezione II,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (5), e in particolare gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l’efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento ai sensi del diritto dell’Unione con il riconoscimento volontario.

(2)

La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (6) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno Stato membro siano riconosciute negli altri Stati membri.

(3)

La raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (7) raccomanda all’autorità competente all’attivazione di proporre una soglia massima di rilevanza quando richiede il riconoscimento al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), al di sotto della quale l’esposizione di un singolo prestatore di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione in cui la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall’autorità competente all’attivazione può essere considerata non rilevante. Il CERS può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario.

(4)

La decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE 2019/2133 (8) ha integrato la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 nell’accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) con effetto a partire dal 1° gennaio 2020. La direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e il regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che hanno introdotto modifiche significative alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013, sono stati integrati nell’accordo SEE, rispettivamente, dalla decisione del Comitato misto SEE n. 383/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (11) e dalla decisione del Comitato misto SEE n. 301/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (12). La direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2020/873 sono ora applicabili in Norvegia.

(5)

Sin dal 31 dicembre 2020, gli enti creditizi autorizzati in Norvegia sono soggetti a: i) a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per esposizioni situate in Norvegia, applicata ad un tasso del 4,5 % ai sensi dell’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE; ii) un livello minimo del 20 % applicato ai fattori di ponderazione del rischio medio (ponderato per l’esposizione) per le esposizioni relative a immobili residenziali situati in Norvegia, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 (applicabile agli enti creditizi che utilizzano il metodo basato sui rating interni, IRB); e iii) un livello minimo del 35 % applicato ai fattori di ponderazione del rischio medio (ponderato per l’esposizione) per le esposizioni relative a immobili non residenziali situati in Norvegia, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 (applicabile agli enti creditizi che utilizzano il metodo IRB). Le autorità norvegesi hanno concesso un periodo di transizione per l’applicazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico agli enti creditizi che non utilizzano il metodo IRB avanzato.

(6)

Il 2 febbraio 2021 il Finansdepartementet (il Ministero norvegese delle Finanze) in qualità di autorità norvegese designata ai fini sia dell’articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE sia dell’articolo 458, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ha presentato al CERS una richiesta per il riconoscimento del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE e dei livelli minimi del fattore di ponderazione del rischio ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(7)

A seguito della richiesta del Finansdepartementet al CERS, quest’ultimo ha adottato la raccomandazione CERS/2021/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico (13), inserendo così tali misure nella lista delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.

(8)

Il 16 dicembre 2022 il Finansdepartementet ha notificato al CERS la propria intenzione di i) rivedere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per le esposizioni situate in Norvegia applicabile a tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia e ii) prorogare di altri due anni i livelli minimi del fattore di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni relative agli immobili residenziali e non residenziali situati in Norvegia degli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo IRB. La revisione e la proroga delle misure notificate non incidono sulla loro calibrazione e sulla loro progettazione. Tuttavia, il Finansdepartementet ha prorogato al 30 dicembre 2023 il periodo di transizione per l’applicazione del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 4,5 % agli enti creditizi che non utilizzano il metodo IRB avanzato. Fino a tale data, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile alle esposizioni situate in Norvegia è fissato al 3 % per gli enti creditizi che non utilizzano il metodo IRB avanzato. Per il riconoscimento di tale misura, si dovrebbe applicare un periodo di transizione analogo agli enti creditizi esteri che non utilizzano il metodo IRB avanzato.

(9)

Tra le notifiche del 16 dicembre 2022 era compresa anche una richiesta al CERS di continuare a raccomandare il riconoscimento di tutte e tre le misure. Per quanto riguarda il riconoscimento della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, il Finansdepartementet ha proposto di ridurre la soglia di rilevanza e di stabilirla a un importo dell’esposizione ponderato per il rischio di 5 miliardi di corone norvegesi (NOK), corrispondente a circa lo 0,16 % dell’importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio degli enti creditizi che effettuano segnalazioni in Norvegia.

(10)

A seguito della richiesta del Finansdepartementet al CERS, e al fine di i) prevenire il concretizzarsi di effetti negativi transfrontalieri, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare, che potrebbero derivare dall’attuazione delle misure di politica macroprudenziale applicate in Norvegia; e ii) preservare la parità di condizioni tra gli enti creditizi del SEE, il Consiglio generale del CERS ha deciso di mantenere tali misure nella lista di misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2 e di modificare leggermente i parametri della raccomandazione di riconoscimento della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

(11)

Conformemente alla richiesta del Finansdepartementet, la soglia di rilevanza per il riconoscimento della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dovrebbe essere abbassata e fissata ad un importo dell’esposizione ponderato per il rischio di 5 miliardi di corone norvegesi (NOK). Il mercato bancario norvegese è strettamente collegato ai mercati di altri paesi nordici come la Danimarca, la Finlandia e la Svezia. In un mercato finanziario integrato, una soglia di rilevanza bassa evita la possibilità di propagazioni e di arbitraggio regolamentare, contribuendo in tal modo a preservare la stabilità finanziaria e la parità di condizioni. Inoltre, l’onere amministrativo derivante dal riconoscimento della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è considerato relativamente basso, dato che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che le autorità norvegesi devono applicare è una misura semplice e standardizzata e gli enti creditizi e le autorità sono già in grado di individuare la localizzazione delle esposizioni nel paese. Poiché l’abbassamento della soglia di rilevanza potrebbe richiedere l’adozione di nuove misure nazionali di riconoscimento o la modifica di quelle esistenti, il normale periodo di transizione di tre mesi per l’attuazione delle misure di riconoscimento dovrebbe iniziare a decorrere dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per quanto riguarda il riconoscimento delle altre misure di cui alle notifiche del 16 dicembre 2022, per le quali il CERS continua a raccomandare il riconoscimento, non è previsto alcun nuovo periodo di transizione, giacché il riconoscimento è già raccomandato dalla raccomandazione CERS/2021/3.

(12)

Inoltre, la raccomandazione CERS/2021/3, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 per includervi le misure norvegesi, è stata attuata quando gli enti creditizi autorizzati in Norvegia non erano ancora soggetti alla direttiva (UE) 2019/878. Pertanto, le autorità competenti degli Stati membri che avevano già recepito la direttiva (UE) 2019/878 potevano riconoscere la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico della Norvegia in un modo e a un livello che tenesse conto di eventuali sovrapposizioni o differenze tra i requisiti patrimoniali applicabili nel loro Stato membro e in Norvegia. La direttiva (UE) 2019/878 è stata successivamente integrata nell’accordo SEE ed è ora applicabile anche in Norvegia. È pertanto opportuno eliminare qualsiasi riferimento alla direttiva (UE) 2019/878 dalla raccomandazione CERS/2015/2. Inoltre, il CERS non ha riscontrato alcuna prova del fatto che il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, come rivisto dalle autorità norvegesi, stia duplicando in tutto o in parte il funzionamento della riserva di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) come stabilito all’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.

(13)

La presente modifica della raccomandazione CERS/2015/2 non pregiudica la continuità della raccomandazione del riconoscimento delle misure macroprudenziali nazionali attivate dalle autorità norvegesi il 31 dicembre 2020, come stabilito nella raccomandazione CERS/2021/3. Le attuali modifiche della raccomandazione CERS/2015/2, fatto salvo l’abbassamento della soglia del riconoscimento volontario della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e la proroga del periodo di transizione per la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per gli enti creditizi che non utilizzano il metodo IRB avanzato, sono redazionali. Pertanto, non si raccomanda un nuovo periodo di transizione per il riconoscimento delle misure norvegesi, come indicato nella raccomandazione CERS/2021/3. Il normale periodo di transizione di tre mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si applica solo alle misure, o alle relative modifiche, che riconoscono la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che le autorità nazionali devono adottare a causa dell’abbassamento della soglia di rilevanza.

(14)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Modifiche

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1.

nella subraccomandazione C, paragrafo 1, della sezione 1, le misure relative alla Norvegia sono sostituite dalle seguenti:

«—

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 4,5 % per tutte le esposizioni situate in Norvegia, applicabile a tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia, in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022 conformemente alle disposizioni dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (*1) (Accordo SEE) (di seguito «CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022»);

un livello minimo del 20 % applicato ai fattori di ponderazione del rischio medio (ponderato per l’esposizione) per le esposizioni relative a immobili residenziali situati in Norvegia, applicabile agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari, in conformità all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022, conformemente alle disposizioni dell’Accordo SEE (di seguito «CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022»);

un livello minimo del 35 % applicato ai fattori di ponderazione del rischio medio (ponderato per l’esposizione) per le esposizioni relative a immobili non residenziali situati in Norvegia, applicabile agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari, conformemente all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022.

(*1)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3»;"

2.

l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 marzo 2023

Il capo del segretariato del CERS,

per conto del Consiglio generale del CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  GU L 1, del 3.1.1994, pag. 3.

(2)  GU L 331, del 15.12.2010, pag. 1.

(3)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(4)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(5)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(6)  Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

(7)  Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431 del 15.12.2017, pag. 1).

(8)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 170.

(9)  Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

(10)  Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).

(11)  Decisione del 10 dicembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(12)  Decisione del 29 ottobre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(13)  Raccomandazione CERS/2021/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 30 aprile 2021, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 222 del 11.6.2021, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato alla decisione CERS/2015/2 è modificato come segue:

1.

le misure relative alla Norvegia sono sostituite dalle seguenti:

«—

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 4,5 % per le esposizioni situate in Norvegia, applicabile a tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia, in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022 conformemente alle disposizioni dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) (di seguito “CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022”);

un livello minimo del 20 % applicato ai fattori di ponderazione del rischio medio (ponderato per l’esposizione) per le esposizioni relative a immobili residenziali situati in Norvegia, applicabile agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari, in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022 conformemente alle disposizioni dell’Accordo SEE (di seguito “CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022”);

un livello minimo del 35 % applicato ai fattori di ponderazione del rischio (ponderato per l’esposizione) per le esposizioni relative a immobili non residenziali situati in Norvegia, applicabile agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari, conformemente all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022.»;

2.

I. Descrizione delle misure è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Con effetto dal 31 dicembre 2020, il Ministero norvegese delle Finanze (Finansdepartementet) ha introdotto tre misure macroprudenziali, ovvero i) una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per le esposizioni situate in Norvegia, ai sensi dell'articolo 133 della CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022, ii) un livello minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili residenziali situati in Norvegia, ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022; e iii) un livello minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili non residenziali situati in Norvegia, ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR, applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022.»;.

b)

al paragrafo 2, la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «30 dicembre 2023»;

3.

II. Riconoscimento è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5 bis.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure norvegesi per le esposizioni situate in Norvegia, a norma rispettivamente dell'articolo 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico entro 18 mesi dalla pubblicazione della raccomandazione CERS/2021/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico (**) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I livelli minimi applicati ai fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili residenziali e non residenziali in Norvegia dovrebbero essere riconosciuti entro il normale periodo di transizione di tre mesi dalla pubblicazione della raccomandazione CERS/2021/3 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5 ter.

Poiché l'abbassamento della soglia di rilevanza di cui alla raccomandazione CERS/2023/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (***) potrebbe richiedere a un'autorità competente di adottare una nuova misura nazionale di riconoscimento o di modificare le misure nazionali esistenti che riconoscono la misura della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico della Norvegia, ai fini dell'attuazione delle misure di riconoscimento si applica il normale periodo di transizione di tre mesi dalla pubblicazione della raccomandazione CERS/2023/1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(**)  GU C 222 del 11.6.2021, pag. 1."

(***)  Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale»;"

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Qualora le stesse misure di politica macroprudenziale non siano disponibili nella loro giurisdizione, in linea con la subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, le misure di politica macroprudenziale utilizzabili nella loro giurisdizione che conseguano l’effetto il più possibile equivalente alle predette misure di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare le misure equivalenti per il riconoscimento dei livelli minimi applicati al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni immobiliari residenziali e non residenziali entro 12 mesi e per il riconoscimento del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico entro 18 mesi dalla pubblicazione della raccomandazione CERS/2021/3 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nella misura in cui l’abbassamento della soglia di rilevanza richieda a un'autorità competente di adottare una nuova misura nazionale di riconoscimento come descritto nel presente comma o di modificare le misure nazionali esistenti che riconoscono la misura norvegese della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, per l'attuazione di misure di riconoscimento si applica il normale periodo di transizione di tre mesi dalla pubblicazione della raccomandazione CERS/2023/1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»;

c)

il paragrafo 7 è soppresso;

4.

nella sezione III. Soglia di rilevanza, al paragrafo 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, la soglia di rilevanza è fissata a un importo dell'esposizione ponderato per il rischio di 5 miliardi di corone norvegesi (NOK), corrispondente a circa lo 0,16 % dell'importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio degli enti creditizi che effettuano segnalazioni in Norvegia;».


(**)  GU C 222 del 11.6.2021, pag. 1.

(***)  Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale»;”


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

3 maggio 2023

(2023/C 158/02)

1 euro =


 

Moneta

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1,7717

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1,4704

KRW

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1 472,70

ZAR

rand sudafricani

20,1657

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6330

IDR

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16 211,37

MYR

ringgit malese

4,9174

PHP

peso filippino

61,083

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,524

BRL

real brasiliano

5,5521

MXN

peso messicano

19,8311

INR

rupia indiana

90,3465


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

4.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/8


Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dal Fürstliches Obergericht il 25 ottobre 2022 in relazione alla causa di Alexander Amann

(Causa E-14/22)

(2023/C 158/03)

Con lettera del 25 ottobre 2022, protocollata presso la Cancelleria della Corte il 16 novembre 2022, il Fürstliches Obergericht (Corte d'appello del Principato) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo in relazione alla causa di Alexander Amann in merito ai seguenti quesiti.

1.

la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno è preclusiva di una disposizione quale l’articolo 35, paragrafo 1, lettera c), delle linee guida per l’esercizio della professione pubblicate dall’ordine degli avvocati del Liechtenstein, che vieta agli avvocati di offrire servizi professionali a determinate categorie di potenziali clienti e che, nell’interpretazione della Staatsgerichtshof (Corte costituzionale) del Liechtenstein, dev’essere intesa vietare agli avvocati, in talune situazioni, di pubblicizzare proattivamente i propri servizi presso determinate persone o determinati gruppi di persone che non hanno manifestato interesse al riguardo?

2.

l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE dev’essere interpretato nel senso di ostare a che una disposizione nazionale vieti in generale agli avvocati di contattare di propria iniziativa, per lettera, potenziali clienti che non sono mai stati loro clienti in precedenza offrendo loro i propri servizi, in particolare proponendo di intentare un’azione di risarcimento danni per un danno che al massimo li leda soltanto come investitori?


4.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/9


SENTENZA DELLA CORTE

del 24 gennaio 2023

nella causa E-1/22

G. Modiano Limited e Standard Wool (UK) Limited contro Autorità di vigilanza EFTA

(Aiuti di Stato – Regime norvegese di sovvenzionamento della lana – Istanza di annullamento di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA – Rigetto della denuncia – Decisione adottata in esito all'esame preliminare – Motivazione – Mancanza di modifica sostanziale dell'aiuto vigente)

(2023/C 158/04)

Nella causa E-1/22, G. Modiano Limited e Standard Wool (UK) Limited contro Autorità di vigilanza EFTA – ISTANZA di annullamento della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA nella causa n. 84045 del 9 novembre 2021, Regime norvegese di sovvenzionamento della lana, la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente (giudice relatore), Bernd Hammermann e Ola Mestad (ad hoc), giudici, ha emesso la sentenza il 24 gennaio 2023, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1.

respinge integralmente l’istanza;

2.

condanna G. Modiano Limited e Standard Wool (UK) Limited al pagamento ciascuno delle proprie spese e al pagamento in solido delle spese sostenute dall’Autorità di vigilanza EFTA.


4.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/10


SENTENZA DELLA CORTE

del 24 gennaio 2023

nella causa E-5/22

Christian Maitz contro Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung, Liechtensteinische Invalidenversicherung, e Liechtensteinische Familienausgleichskasse

(Sicurezza sociale – regolamento (CE) n. 883/2004 – regolamento (CE) n. 987/2009 – Residenza in un paese terzo – Lavoratore autonomo – Applicabilità del diritto SEE – Raccomandazione della commissione amministrativa – articolo 3 SEE – Principio di leale cooperazione)

(2023/C 158/05)

Nella causa E-5/22, Christian Maitz contro Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung, Liechtensteinische Invalidenversicherung, e Liechtensteinische Familienausgleichskasse – ISTANZA della Fürstliches Obergericht (Corte d'appello del Principato) ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente (giudice relatore), Bernd Hammermann e Ola Mestad (ad hoc), giudici, ha emesso la sentenza il 24 gennaio 2023, il cui dispositivo è il seguente:

1.

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non impone che il cittadino di Stato SEE risieda in uno Stato SEE per rientrare nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento.

L'accordo concluso da uno Stato SEE con un paese terzo per estendere a tale paese terzo l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 non può imporre la residenza della persona come condizione divergente dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 11 del medesimo regolamento.

2.

L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 non deve essere interpretato nel senso di imporre che, per produrre gli effetti giuridici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l’attestato sia rilasciato esclusivamente sotto forma di documento portatile A1.


ALTRI ATTI

Commissione europea

4.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/11


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 158/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

«Ciliegia di Lari»

n. UE: PGI-IT-02855 – 30.6.2022

DOP ( ) IGP (X)

1.   Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]

«Ciliegia di Lari»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.    Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.    Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L'Indicazione Geografica Protetta «Ciliegia di Lari», designa il frutto del ciliegio dolce Prunus avium L., famiglia delle Rosaceae, di una ampia gamma varietale, con polpa da poco consistente fino ad una polpa consistente e croccante, con buccia lucente di colore dal rosso brillante al rosso scuro, e presenza di diverse varietà locali che arricchiscono l'offerta e la caratterizzano ulteriormente, di seguito indicate:

Adriana, Big star, Bigarreau Moreau, Bigarreau Burlat, Bigarreau Napoleon, Black star, Celeste, Durone di Vignola, Early bigi, Early Korvik, Early star, Folfer, Ferrovia, Giorgia, Grace star, Isabella, Kordia, Kossara, Lala star, Lapins, Lory strong, New star, Prime Giant, Regina, Rita, Rocket, Sabrina, Samba, Sandra, Sylvia, SMS 280, Stella, Summer charm, Sunburst, Sweet Early, Sweet Heart, Van, Vera, Frisco, Royal Helen, Red Pacific, Nimba, Marysa, Durone giallo, Bella di Pistoia and Durone nero I.

Cultivar autoctone e tradizionali: Crognolo, Cuore, Del Paretaio, Di Giardino, Di Nello, Di Guglielmo, Gambolungo, Marchiana, Morella, Papalina, Orlando, Precoce di Cevoli, Siso, Usigliano.

L'Indicazione Geografica Protetta «Ciliegia di Lari» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche qualitative

Sapore naturalmente dolce e fruttato

Frutti provvisti di peduncolo;

Gradi Brix non inferiori a 14°.

Calibro

I frutti destinati al consumo fresco devono avere un calibro minimo di 22 mm, fatti salvi i frutti appartenenti alle varietà autoctone e tradizionali per i quali è ammessa una pezzatura minima di 13 mm.

Caratteristiche sanitarie ed estetiche dei frutti

integri, senza danni;

puliti, privi di sostanze estranee visibili;

sani, esenti da marciumi e da residui visibili di prodotti fitosanitari;

esenti da parassiti.

3.3.    Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.    Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

La coltivazione della «Ciliegia di Lari» deve avvenire nell'area delimitata di cui al punto 4.

3.5.    Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La «Ciliegia di Lari» può essere immessa al consumo in confezioni sigillate, in modo che l'apertura della confezione stessa non ne permetta il riutilizzo.

Le ciliegie destinate alla trasformazione, che non possono essere destinate al consumatore finale come frutti freschi, possono essere vendute «alla rinfusa».

3.6.    Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Su ogni confezione devono essere apposte le seguenti indicazioni:

a)

CILIEGIA DI LARI IGP;

b)

Logo della «Ciliegia di Lari» di seguito descritto;

c)

Simbolo europeo della IGP nello stesso campo visivo del logo di cui al punto b);

d)

Nome, ragione sociale indirizzo del confezionatore.

È inoltre consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente/consumatore.

Per le ciliegie destinate alla trasformazione, gli imballaggi o contenitori, devono riportare oltre alle indicazioni di legge, su almeno uno dei lati, con caratteri leggibili e visibili la dicitura «Ciliegia di Lari» IGP da destinare alla trasformazione. Il logo della «Ciliegia di Lari» IGP è il seguente:

Image 1

Sulle diverse confezioni potranno variare le dimensioni del logo mantenendo la proporzione delle dimensioni standard.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Ciliegia di Lari» comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Casciana Terme – Lari, Terricciola e Crespina-Lorenzana.

5.   Legame con la zona geografica

La richiesta di riconoscimento della «Ciliegia di Lari» si basa sulla sua storica reputazione costruita sulla qualità del prodotto, una qualità dovuta a fattori specifici della zona geografica che favoriscono la coltivazione del ciliegio: fattori pedologici e climatici, agronomici, sociali, culturali ed economici. Tali fattori agiscono in connessione tra loro ed hanno determinato la notorietà del prodotto rispetto al luogo, tanto da identificarlo con il nome di Lari.

La lunga storia produttiva della «Ciliegia di Lari» ha portato alla costruzione di solidi rapporti con i consumatori, che ne apprezzano la sua particolare qualità distintiva (naturale dolcezza) e, in sede di acquisto, ne riconoscono il maggiore prezzo rispetto a ciliegie di altra provenienza.

L'area geografica delimitata indicata al punto 4 ha da sempre rappresentato un territorio di concentrazione della produzione delle ciliegie, come dimostrato da studi e censimenti storici e recenti (Basso M., Natali S.,1959; Funghi A., 2004; AA.VV., a cura di Massai R., 2013).

Il territorio di produzione della «Ciliegia di Lari» è contraddistinto dalla presenza di terreni e condizioni climatiche particolarmente idonee per la coltivazione del ciliegio, le quali influenzano direttamente la qualità dei frutti, riconducibile alla naturale dolcezza (gradi Brix).

La tessitura dei terreni, assieme al regime termo-pluviometrico, sono i due parametri che caratterizzano la zona di produzione della «Ciliegia di Lari» e che sono in grado di influenzare la qualità dei frutti (dolcezza espressa in gradi Brix).

Le caratteristiche fisiche (composizione in sabbia, limo, argilla) dei suoli agrari dell'area, grazie alla riserva di acqua che solitamente sono in grado d'immagazzinare, danno ai coltivatori la possibilità di avere piante con un equilibrato sviluppo durante tutte e tre le fasi fenologiche, fioritura, allegagione e maturazione, cruciali per l'ottenimento di frutti con un'ottima concentrazione zuccherina (gradi Brix).

Il regime termo-pluviomentrico della zona di produzione si caratterizza per la presenza di molti fattori positivi per l'ottenimento di ciliegie naturalmente dolci e l'assenza di fattori limitanti: la zona non è particolarmente interessata da gelate tardive che possano compromettere la fioritura; le miti temperature primaverili e una contemporanea moderata piovosità, assicurano un'ottima fioritura e allegagione così come le non frequenti piogge durante la fase finale di maturazione del frutto limitano le problematiche di spaccatura delle ciliegie.

La lunga esperienza accumulata dagli agricoltori nella coltivazione del ciliegio, ha permesso di valorizzare al meglio il rapporto vocazione territoriale/potenzialità delle diverse varietà, connubio fondamentale per l'ottenimento di frutti di qualità.

L'assortimento varietale della «Ciliegia di Lari» è ampio e deriva dalla sintesi equilibrata operata dai produttori fra la capacità di adattamento all'ambiente ed il gradimento suscitato nel consumatore, ovvero la consolidata e riuscita combinazione fra questa ciliegia, l'ambiente e le risorse umane esistenti.

La gamma varietale, con polpa da poco consistente fino ad una polpa consistente e croccante, con buccia lucente di colore dal rosso brillante al rosso scuro, è inoltre caratterizzata dalla presenza di diverse varietà locali (Roselli G., Mariotti P., Il germoplasma del ciliegio – 1. Provincia di Pisa, ARSIA e CNR Istituto sulla Propagazione delle Specie Legnose, Firenze, 1999) che arricchiscono l'offerta e la caratterizzano ulteriormente.

La «Ciliegia di Lari» nei media

Tra le pubblicazioni dove viene citata la «Ciliegia di Lari», L'Italia del biologico, 2002, pag. 86, Guida Touring Club italiano; Elena Tedeschi, Toscana inconsueta. Appunti ed itinerari per viaggiare oltre, 2017, Ed. goWare;

Frutta e Ortaggi in Italia, 2005, Guida Touring Club italiano.

Notorietà nel passato e nel presente. Il breve cinegiornale di rilevanza nazionale, " La settimana INCOM 01925 – Italia, Lari (Pisa): quarta sagra delle ciliegie (26 maggio 1960), realizzato dalla società cinematografica INCOM rilevata poi dall'Istituto Luce, dimostra come la denominazione «Ciliegia di Lari» è sin da allora presente nel linguaggio comune e commerciale.

Tutt'oggi la produzione cerasicola dell'area delimitata è sinonimo di bontà e dolcezza e ciò rende riconoscibile il frutto ai consumatori anche nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata dove il prodotto viene venduto utilizzando la denominazione «Ciliegia di Lari».

L'insieme di tutti questi fattori ha fatto sì che i consumatori abbiano identificato e tutt'oggi identifichino la produzione dell'area indicata nel precedente articolo 3 come «Ciliegia di Lari».

Riferimenti storici

Come riportato da diversi autori, la coltivazione della «Ciliegia di Lari» affonda antiche radici nel territorio delle colline pisane e l'esperienza degli agricoltori del luogo, acquisita di generazione in generazione, con continua ricerca e messa in atto di specifiche tecniche colturali, ha determinato le condizioni affinché la coltivazione della «Ciliegia di Lari» si consolidasse con successo nel tempo, fino a costituire anche un patrimonio storico-tradizionale e culturale di un territorio che trova in Lari il polo principale di conservazione e sviluppo.

Storicamente vari documenti scritti evidenziano la secolare cultura e tradizione della coltivazione della ciliegia nei territori delimitati nell'articolo 3: sin dal XVIII secolo nel mercato sotto le Logge di Lari (uno dei più grandi e prestigiosi della provincia di Pisa fino agli anni '50 del XX secolo) primeggiava la ciliegia la quale era fortemente apprezzata dai grossisti e dai consumatori sia per la sua bontà, sia per la precocità, fatti che contribuirono a dare una ulteriore spinta alla produzione anche perché il collocamento avveniva a prezzi remunerativi. (Tremolanti E., Profilo storico delle cultivar di ciliegio con particolare riguardo al territorio larigiano, in Spunti di Natura economica: cenni di storia di cerealicoltura, panificazione, viticoltura e cultivar di ciliegio, CLD Libri, Calcinaia (Pi), 2010).

Vista l'importanza economica e culturale che la ciliegia aveva assunto per l'economica larigiana, grazie all'iniziativa di alcuni paesani, nel 1957 si tenne così a Lari la prima «Sagra della ciliegia» senza dubbio una delle più vecchie, delle più conosciute e delle più frequentate da centinaia e centinaia di visitatori. Dal 1957, ben 66 "Feste delle «Ciliegia di Lari» si sono tenute senza soluzione di continuità sino ad oggi, a testimonianza, insieme alla presenza su diverse pubblicazioni, dell'importanza economica e culturale della «Ciliegia di Lari» per il territorio che storicamente la produce.

L'apprezzamento nei trasformati è testimoniato da ricette dolciarie presenti sul web, come riportato nei siti popcuisine.it e gazzettadelgusto.it, ed anche da ricette pubblicate in libri di cucina (Il gelato a modo mio, di Simone Bonini Ed. Giunti 2016).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente alla home page del sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


4.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/16


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 158/07)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Vallée du Torgan»

PGI-FR-A1112-AM02

Data della comunicazione: 24.2.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona di prossimità immediata

Il capitolo I del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Vallée du Torgan» è modificato al punto 4.2 «Zona di prossimità immediata». L'elenco dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata è aggiornato, senza modifiche, conformemente al codice geografico ufficiale del 2022.

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2022 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

Il documento unico è aggiornato al punto «Condizioni supplementari – Zona di prossimità immediata».

2.   Tipo di vitigni

Il capitolo I del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Vallée du Torgan» è modificato alla sezione 5 «Tipo di vitigni». L'elenco delle varietà ammesse per la produzione dell'indicazione geografica protetta è così modificato:

introduzione di 13 varietà dette «resistenti» alle malattie della vite:

Artaban N, Cabernet blanc B, Cabernet Cortis N, Floréal B, Monarch N, Muscaris B, Prior N, Saphira B, Soreli B, Souvignier gris Rs., Sauvignac B, Vidoc N, Voltis B;

introduzione di 14 varietà potenzialmente idonee ai cambiamenti climatici:

Agiorgitiko N, Alvarinho B, Assyrtyko B, Calabrese N, Carricante B, Fiano B, Montepulciano N, Moschofilero Rs, Parrellada B, Primitivo N, Roditis Rs, Touriga nacional N, Verdejo B, Xinomavro N.

Sono varietà resistenti alla siccità e alle malattie crittogamiche e, oltre a corrispondere, quanto ad attitudini fisiologiche ed enologiche, alle varietà utilizzate per la produzione dell'IGP, consentono un minore utilizzo di prodotti fitosanitari senza alterare le caratteristiche dei vini dell'IGP;

eliminazione dei vitigni seguenti: Altesse B, Mondeuse N.

Tali modifiche sono riportate nella sezione «Varietà principale/i di uve da vino» del documento unico.

3.   Autorità incaricata del controllo

Il capitolo III del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Vallée du Torgan» è modificato per semplificare il punto «Autorità incaricata del controllo» e spiegare che il controllo del rispetto del disciplinare è effettuato secondo un piano di controllo approvato e da un organismo terzo che offre garanzie di competenza, imparzialità e indipendenza, delegato dall'INAO.

Tale semplificazione non incide sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Vallée du Torgan

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP - Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

L'indicazione geografica protetta «Vallée du Torgan» è riservata ai vini fermi rossi, rosati, gris, gris de gris e bianchi.

Un vino «gris» è un vino rosato dal colore rosato molto tenue. Un vino «gris de gris» è un vino «gris» prodotto esclusivamente da varietà gris.

I vini che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Vallée du Torgan» presentano un tenore di acidità volatile massima di 13,26 meq/l (0,65 g/l espresso in H2SO4) o di 15,30 meq/l (0,75 g/l in H2SO4) per i vini che hanno terminato la fermentazione malolattica nella fase di confezionamento.

I valori (minimo o massimo) del titolo alcolometrico volumico totale, nonché i tenori di acidità totale e anidride solforosa totale, sono quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione.

I vini rossi presentano colore più o meno intenso. Sul piano sia olfattivo che gustativo, esprimono un carattere mediterraneo, che coniuga note di frutti rossi e di gariga, le quali evolvono spesso in sentori speziati. La struttura varia in funzione della maturazione e dei profili di elaborazione, ma i vini presentano generalmente tannini maturi e fini.

Il colore dei vini rosati va dal grigio più chiaro, per i vini gris de gris, al rosato più intenso, a seconda delle varietà utilizzate e delle tecniche di macerazione. Tali vini si distinguono per una grande freschezza che è caratteristica delle note fruttate o floreali.

I vini bianchi si presentano perlopiù di colore giallo pallido. Esprimono equilibrio tra grassezza e freschezza, ed esaltano gli aromi fruttati, generalmente di frutta bianca come la pesca e l'albicocca.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

I vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

5.2.   Rese massime

1.

Vini rossi

80 ettolitri per ettaro

2.

Vini rosati e bianchi

90 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione e l'elaborazione dei vini a indicazione geografica protetta «Vallée du Torgan» hanno luogo nel territorio dei comuni seguenti del dipartimento dell'Aude: Paziols, Tuchan.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Agiorgitiko N

Alicante Henri Bouschet N

Alvarinho - Albariño

Artaban N

Assyrtiko B

Bourboulenc B - Doucillon blanc

Cabernet blanc B

Cabernet cortis N

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Calabrese N

Carignan N

Carignan blanc B

Carmenère N

Carricante

Chardonnay B

Chasan B

Chenanson N

Chenin B

Cinsaut N - Cinsault

Clairette B

Clairette rose Rs

Colombard B

Cot N - Malbec

Fiano

Floreal B

Gamay N

Gewurztraminer Rs

Grenache N

Grenache blanc B

Grenache gris G

Gros Manseng B

Macabeu B - Macabeo

Marsanne B

Marselan N

Mauzac B

Merlot N

Monarch N

Montepulciano

Morrastel N - Minustellu, Graciano

Moschofilero Rs

Mourvèdre N - Monastrell

Muscaris B

Muscat d'Alexandrie B - Muscat, Moscato

Muscat de Hambourg N - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains rouges Rg - Muscat, Moscato

Nielluccio N - Nielluciu

Négrette N

Parrellada B

Petit Manseng B

Petit Verdot N

Pinot blanc B

Pinot gris G

Pinot noir N

Piquepoul blanc B

Portan N

Primitivo N - Zinfandel

Prior N

Riesling B

Roditis Rs

Roussanne B

Saphira B

Sauvignac

Sauvignon B - Sauvignon blanc

Sauvignon gris G - Fié gris

Semillon B

Soreli B

Souvignier gris Rs

Sylvaner B

Syrah N - Shiraz

Tempranillo N

Terret blanc B

Touriga nacional N

Ugni blanc B

Verdejo B

Vermentino B - Rolle

Vidoc N

Viognier B

Voltis B

Xinomavro N

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Specificità della zona geografica e specificità del prodotto

A una trentina di chilometri in linea d'aria dal Mar Mediterraneo e a est del massiccio delle Corbières nel dipartimento dell'Aude, situato nel sud della Francia nella regione Languedoc-Roussillon, la zona geografica si estende sui comuni di Tuchan e Paziols ai piedi del monte Tauch, che raggiunge i 917 m di altitudine. Il paesaggio è costituito da una zona centrale, una «sorta di valle», circondata da pendii scoscesi. La vite costituisce la coltura principale e i vigneti ricoprono oltre 1 200 ettari nei due comuni.

A nord è delimitata dal Col d'Extrême che, una volta superato, permette di proseguire verso Villeneuve. A est si erge l'altopiano calcareo della Serre d'en Mouysset, che frena gli influssi marittimi. A sud una strada serpeggiante conduce al confine del dipartimento dei Pyrénées-Orientales. Infine, l'accesso a ovest è possibile attraverso una gola scoscesa che risale lungo il corso d'acqua Verdouble in direzione del paese di Cucugnan.

Il Torgan, che ha dato il nome all'IGP «Vallée du Torgan», è un ruscello che scende dal monte Tauch e confluisce nel Verdouble.

La storia geologica della zona è complessa e ha dato origine a un'elevatissima varietà di suoli. Tra la ventina di suoli presenti, i principali sono gli scisti nel nord della zona, i depositi colluviali calcarei o i grèze ai piedi del monte Tauch, le marne del Triassico, le puddinghe o i conglomerati di ciottoli arrotondati sulle alture di Paziols e a est di Tuchan: tutti sono caratterizzati da una pietrosità considereveole e una profondità da limitata a media. La zona centrale è infine costituita da terrazze sassose e suoli argilloso-calcarei con maggiore profondità.

Il clima è di tipo mediterraneo caldo e secco. Le precipitazioni annuali sono mediamente dell'ordine di 700 mm, con piogge che si concentrano in un numero limitato di giorni in autunno e primavera e hanno spesso carattere di temporali e violenti acquazzoni. Il soleggiamento è considerevole. Il Tramontana, un vento forte proveniente da nord, può soffiare per vari giorni consecutivi (fino a 200 all'anno), con raffiche di oltre 80 km/h. Questo vento secco è un alleato nella lotta alla peronospera durante il periodo vegetativo e limita il rischio di attacchi di Botrytis Cinerea durante la vendemmia.

Nel corso del XIX secolo la viticoltura prende il sopravvento sulle altre attività agricole, in particolare la coltivazione dei cereali e gli ulivi, compromessi da forti gelate nel corso di inverni molto rigidi.

A seguito della crisi viticola del 1907, i viticoltori si organizzano e costruiscono la cantina cooperativa di Tuchan nel 1913 e quella di Paziols l'anno seguente. Il territorio è particolarmente favorevole alla coltivazione della vite.

Nel febbraio 1987 il «vin de pays» del Torgan è riconosciuto in cinque comuni del dipartimento per poi limitarsi, dal 1990, ai due soli comuni di Tuchan e Paziols per motivi di coerenza geografica e di caratteristiche del prodotto.

L'assortimento varietale dell'IGP «Vallée du Torgan» è adatto alle condizioni ambientali del territorio, con le varietà tradizionali mediterranee, in particolare il Carignan e il Grenache noir, entrambe perfettamente adatte a una drastica riduzione della disponibilità idrica durante l'estate e ai suoli magri e poco profondi dei versanti. La gamma è completata da altri vitigni tradizionali, come il Grenache blanc e gris, il Maccabeu, il Cinsault, il Muscat d'Alexandrie e il Muscat à petit grain.

Da una quindicina di anni è in corso un lavoro di rinnovamento dell'assortimento varietale, con la selezione di vitigni particolarmente adatti ai suoli e al clima della zona. Il Merlot svolge attualmente un ruolo preponderante ed è stato impiantato sui suoli più profondi, in particolare in un'area alluvionale di Paziols lungo il Verdouble, consentendo di elaborare vini che apportano morbidezza e finezza agli assemblaggi. L'impianto di Marselan sui suoli un po' più magri e di Syrah conferisce potenza aromatica e complessità al profilo dei vini.

Le norme di produzione definite in modo rigoroso garantiscono la maturazione delle uve e la qualità del prodotto.

Le varietà raccolte a piena maturazione apportano concentrazione al vino, conservando al contempo morbidezza, freschezza e intensità del frutto. I vini si presentano come vini assemblati monovarietali.

La produzione di vino del Torgan oscilla tra i 5 000 hl e i 10 000 hl all'anno ed è principalmente garantita dalla cantina cooperativa di Tuchan-Paziols e da una cantina privata. I volumi prodotti dipendono fortemente dalle condizioni di siccità estiva.

Sebbene si producano vini bianchi, rosati e rossi, questi ultimi costituiscono la maggior parte della produzione. I vini rosati sono in costante sviluppo, con la particolarità dei vini gris de gris elaborati essenzialmente a partire da Grenache gris, molto presente sul territorio.

8.2.   Legame causale tra specificità della zona geografica e specificità del prodotto

I vini dell'IGP «Vallée du Torgan» presentano un'identità forte che attingono dalle caratteristiche proprie della zona di produzione. Suoli da bassa a media profondità, un clima spiccatamente mediterraneo e vigneti impiantati su versanti a un'altitudine compresa tra 100 e 300 m garantiscono un vigore controllato delle piante e una maturazione in un anno medio che avviene a distanza di una decina di giorni rispetto al tratto litoraneo.

Il clima prettamente mediterraneo, caldo e secco con un soleggiamento notevole, favorisce la perfetta maturazione delle varietà dell'IGP, il che permette di ottenere vini rossi dagli aromi di frutti rossi e gariga con tannini maturi e fini, come pure vini rosati, gris e bianchi che esprimono equilibrio tra grassezza, freschezza ed espressione aromatica.

La produzione di vini della «Vallée du Torgan» beneficia parimenti del dinamismo delle imprese che dispongono di una forza commerciale strutturata per valorizzare questo vino sui mercati francesi tradizionali, nella grande distribuzione, come pure sui mercati d'esportazione.

Negli ultimi 20 anni, grazie a questa rete di distribuzione fortemente legata alla zona di produzione, i vini della «Vallée du Torgan» hanno acquisito una reputazione che ora permette loro di pianificare un aumento di produzione per soddisfare le esigenze di nuovi mercati.

Elemento fondamentale del paesaggio, la vite, coltura quasi esclusiva del territorio, scandisce il ritmo dell'economia dei due comuni.

I vigneti, costituiti da un mosaico di particelle di piccole dimensioni, contribuiscono in modo considerevole al mantenimento di ambienti aperti in un paesaggio boschivo esposto agli incendi e svolgono così un ruolo essenziale nella conservazione della biodiversità.

L'insieme delle opere di sviluppo realizzate dai viticoltori nel corso di varie generazioni ha così permesso di promuovere l'enoturismo che, a sua volta, contribuisce alla notorietà dei prodotti e alla loro valorizzazione.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Vallée du Torgan» è costituita, sulla base del codice geografico ufficiale del 1o gennaio 2022, dai comuni limitrofi della zona geografica.

Dipartimento Aude:

Albas, Albières, Auriac, Bouisse, Cascastel-des-Corbières, Coustouge, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Félines-Termenès, Fontjoncouse, Fraissé-des-Corbières, Jonquières, Lairière, Lanet, Laroque-de-Fa, Maisons, Massac, Montgaillard, Montjoi, Mouthoumet, Padern, Palairac, Quintillan, Rouffiac-des-Corbières, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Salza, Soulatgé, Termes, Thézan-des-Corbières, Vignevieille, Villeneuve-les-Corbières, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières.

Dipartimento Pyrénées-Orientales:

Ansignan, Bélesta, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Caudiès-de-Fenouillèdes, Espira-de-l'Agly, Estagel, Fenouillet, Fosse, Lansac, Latour-de-France, Lesquerde, Maury, Montner, Opoul-Périllos, Peyrestortes, Pia, Planèzes, Prugnanes, Rasiguères, Rivesaltes, Saint-Arnac, Saint-Martin-de-Fenouillet, Saint-Paul-de-Fenouillet, Salses-le-Château, Tautavel, Vingrau, Vira.

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

l'indicazione geografica protetta «Vallée du Torgan» può essere completata con il nome di uno o più vitigni.

L'indicazione geografica protetta «Vallée du Torgan» può essere integrata dalle diciture «primeur» o «nouveau».

Il logo IGP dell'Unione europea figura in etichetta quando la menzione «Indicazione geografica protetta» è sostituita dalla menzione tradizionale «Vin de pays».

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5e316de2-332d-4137-9b0b-d3174f0bbdec


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


4.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/23


Avviso destinato a Maulawi Rajab e Sultan Aziz Azam, i cui nomi sono stati aggiunti all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2023/908 della Commissione

(2023/C 158/08)

1.   

La decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1) invita l’Unione a congelare i fondi e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad esse associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999), 1333(2000) e 2253(2015) e regolarmente aggiornato dal comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999) («comitato per le sanzioni»).

L'elenco compilato dal suddetto comitato delle Nazioni Unite comprende:

l'ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda;

le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda; e

le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o» all'ISIL (Da'esh) e a Al-Qaeda consistono nel:

a)

partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività compiuti da o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

c)

arruolare per uno qualsiasi di essi, o

d)

sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2.   

Il 26 aprile 2023 il comitato per le sanzioni ha adottato l’aggiunta delle voci relative a Maulawi Rajab and Sultan Aziz Azam all’elenco del comitato per le sanzioni contro l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda.

Maulawi Rajab and Sultan Aziz Azam possono presentare in qualsiasi momento al mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations - Office of the Ombudsperson

Room DC2-2206

New York, NY 10017

STATI UNITI D'AMERICA

Tel. +1 2129632671

Fax +1 2129631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.   

A seguito della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/908 (2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge i nomi di Maulawi Rajab e Sultan Aziz Azam all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:

(1)

congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona o un'entità di cui all'elenco dell'allegato I, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, e divieto (per tutti) di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone e delle entità di cui all'allegato I fondi o risorse economiche (articoli 2 e 2 bis); nonché

(2)

divieto di fornire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l'assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all'impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona o entità di cui all'elenco dell'allegato I (articolo 3).

4.   

L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame in cui la persona o l’entità inserita nell’elenco ha la possibilità di esprimere il proprio parere al riguardo. Alla luce di eventuali osservazioni presentate, la Commissione riesamina la propria decisione di includere la persona o l’entità nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Le persone ed entità aggiunte all’allegato I dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/908 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere comunicazione della motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta e le eventuali osservazioni devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue Joseph II 54

1049 Bruxelles/ Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/908 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

6.   

Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento.


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

(2)  GU L 116 del 4.5.2023, pag. 10.

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


Rettifiche

4.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/25


Rettifica della decisione del Consiglio, del 21 marzo 2023, relativa alla nomina di un supplente del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per la Danimarca

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 109 del 24 marzo 2023 )

(2023/C 158/09)

Pagina 71, articolo 1:

anziché:

«I.

RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI»,

leggasi:

«II.

RAPPRESENTANTI SINDACALI».

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