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Document 07c54d83-eba6-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
Commission Decision of 9 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices (notified under document number C(2006) 5304) (Text with EEA relevance) (2006/771/EC)Text with EEA relevance
Consolidated text: Decisione della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2006) 5304] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/771/CE)Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2006) 5304] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/771/CE)Testo rilevante ai fini del SEE
02006D0771(01) — IT — 13.08.2019 — 007.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2006 relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2006) 5304] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 151 |
49 |
11.6.2008 |
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L 119 |
32 |
14.5.2009 |
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L 166 |
33 |
1.7.2010 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2011/829/UE dell’8 dicembre 2011 |
L 329 |
10 |
13.12.2011 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/752/UE dell'11 dicembre 2013 |
L 334 |
17 |
13.12.2013 |
|
L 214 |
3 |
18.8.2017 |
||
L 212 |
53 |
13.8.2019 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
[notificata con il numero C(2006) 5304]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/771/CE)
Articolo 1
La presente decisione mira ad armonizzare le bande di frequenza e i relativi parametri tecnici per la messa in servizio e l’uso efficiente dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio in modo che tali apparecchiature possano beneficiare della classificazione «classe 1» ai sensi della decisione 2000/299/CE.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) «apparecchiature a corto raggio», apparecchiature radio che ricevono e/o trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza;
2) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione», che nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e che non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze derivanti da servizi di radiocomunicazione;
3) «categoria di apparecchiature a corto raggio», un gruppo di apparecchiature a corto raggio che usano lo spettro radio con meccanismi di accesso allo spettro simili o sulla base di contesti d’uso comuni/condivisi.
Articolo 3
1. Gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, senza interferenze e senza diritto a protezione, le bande di frequenza per le categorie di apparecchiature a corto raggio, soggette alle condizioni specifiche di cui all’allegato della presente decisione, nei termini stabiliti nello stesso allegato.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere di beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.
3. La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare l’uso delle bande di frequenza a condizioni meno restrittive o per le apparecchiature a corto raggio non facenti parte della categoria armonizzata, a condizione che ciò non impedisca o riduca la possibilità per le apparecchiature a corto raggio di detta categoria di utilizzare l’insieme delle condizioni tecniche e operative adeguate, come specificato nell’allegato della presente decisione, che consente l’uso condiviso di una determinata parte dello spettro su base non esclusiva e per finalità diverse da parte di apparecchiature a corto raggio della stessa categoria.
Articolo 4
Gli Stati membri tengono sotto controllo l'uso delle bande in questione e riferiscono gli esiti alla Commissione, in modo da permettere revisioni periodiche e tempestive della decisione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Bande di frequenza con corrispondenti condizioni tecniche armonizzate e termini di attuazione per le apparecchiature a corto raggio
La tabella 1 definisce l'ambito di applicazione delle diverse categorie di apparecchiature a corto raggio (definite all'articolo 2, punto 3) cui si applica la presente decisione. Nella tabella 2 sono riportate diverse combinazioni di banda di frequenza e categoria di apparecchiature a corto raggio, insieme alle condizioni tecniche armonizzate per l'accesso allo spettro e ai termini di attuazione applicabili.
Condizioni tecniche generali applicabili a tutte le bande e tutte le apparecchiature a corto raggio che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione:
— gli Stati membri devono autorizzare l'uso delle bande di frequenza adiacenti stabilite nella tabella 2 come un'unica banda di frequenza, a patto che siano soddisfatte le condizioni specifiche di ciascuna di dette bande di frequenza adiacenti.
— Gli Stati membri devono autorizzare l'uso dello spettro fino ai limiti di potenza di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza stabiliti alla tabella 2. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione, possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire consentire l'uso dello spettro a potenze di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza più elevate, a condizione di non limitare o compromettere l'adeguata coesistenza tra apparecchiature a corto raggio in bande armonizzate dalla presente decisione.
— Gli Stati membri possono imporre esclusivamente i parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) stabiliti alla tabella 2 e non devono aggiungere altri parametri o altre prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di attenuazione. Per condizioni meno restrittive di cui all'articolo 3, paragrafo 3, si intende che gli Stati membri possono omettere completamente tali parametri aggiuntivi in una data cella oppure autorizzare valori più elevati, a condizione che non risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata.
— Gli Stati membri possono imporre esclusivamente le altre restrizioni d'uso stabilite nella tabella 2 e non devono aggiungerne di ulteriori. Dato che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, possono essere applicate condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere parzialmente o integralmente queste restrizioni, a condizione che non risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata.
— Le condizioni meno restrittive a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, devono essere applicate fatta salva la direttiva 2014/53/UE.
Ai fini del presente allegato si applica la seguente definizione di ciclo di funzionamento:
per «ciclo di funzionamento» si intende il rapporto, espresso in percentuale, di Σ(Ton)/(Tobs), dove Ton è il tempo di funzionamento di un singolo dispositivo di trasmissione e Tobs è il periodo di osservazione. Il Ton è misurato in una banda di frequenza di osservazione (Fobs). Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, il Tobs è un periodo ininterrotto di un'ora, mentre con il termine Fobs si fa riferimento alla banda di frequenza applicabile nel presente allegato tecnico. In base alle condizioni meno restrittive ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri possono consentire un valore più elevato per il «ciclo di funzionamento».
Tabella 1
Categorie di apparecchiature a corto raggio a norma dell'articolo 2, punto 3, e loro ambito di applicazione
Categoria di apparecchiature a corto raggio |
Ambito di applicazione |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
Tutti i tipi di apparecchiature radio che, a prescindere dall'applicazione o dalla loro finalità, soddisfano le condizioni tecniche stabilite per la determinata banda di frequenza. Tra gli usi tipici rientrano le apparecchiature di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, gli strumenti per la trasmissione di dati in generale e altre applicazioni. |
Dispositivi per impianti medici attivi |
La parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi destinati ad essere impiantati interamente o parzialmente, mediante intervento chirurgico o medico, nel corpo umano o in quello animale e, ove applicabile, le loro periferiche. I dispositivi medici impiantabili attivi sono definiti nella direttiva 90/385/CEE del Consiglio (1). |
Dispositivi per l'ascolto assistito |
I sistemi di comunicazione radio che consentono alle persone affette da disabilità uditiva di aumentare la loro capacità di ascolto. Tali sistemi comprendono normalmente uno o più trasmettitori radio e uno o più ricevitori radio. |
Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento |
I dispositivi radio che utilizzano trasmissioni a bassa latenza e ad alto ciclo di funzionamento. Tali dispositivi sono generalmente utilizzati per i sistemi personali senza fili per lo streaming audio e multimediale usati per le trasmissioni audio/video combinate e i segnali di sincronizzazione audio/video, i telefoni cellulari, i sistemi di intrattenimento domestico o per il settore automobilistico, i microfoni e gli altoparlanti senza fili, le cuffie senza filo, i dispositivi radio portatili, i dispositivi per l'ascolto assistito, gli auricolari e i microfoni senza fili, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli, e i trasmettitori FM analogici a bassa potenza. |
Apparecchiature induttive |
I dispositivi radio che utilizzano i campi magnetici con sistemi a loop induttivo per le comunicazioni in campo prossimo (near field), tra cui, generalmente, le apparecchiature per l'immobilizzazione dei veicoli e l'identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l'identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza fili, il controllo dell'accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto nonché i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l'identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza fili e la riscossione automatica dei pedaggi stradali. |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento |
I dispositivi radio che si basano su un uso dello spettro globalmente basso e regole di accesso allo spettro a basso ciclo di funzionamento per garantire un elevato livello di affidabilità dell'accesso allo spettro e delle trasmissioni in bande condivise. Tra le applicazioni tipiche rientrano i sistemi di allarme che segnalano, tramite comunicazioni radio, uno stato di allerta a distanza e i sistemi di telesoccorso che garantiscono l'affidabilità delle comunicazioni per le persone in situazioni di emergenza. |
Dispositivi per l'acquisizione di dati medici |
La trasmissione di dati non vocali da e verso dispositivi medici non impiantabili finalizzata a monitorare, diagnosticare e curare i pazienti in strutture sanitarie o a domicilio, secondo le prescrizioni di professionisti sanitari debitamente autorizzati. |
Dispositivi PMR 446 |
Le apparecchiature portatili (senza stazione di base o ripetitori) indossate o azionate manualmente, che utilizzano antenne integrate unicamente al fine di massimizzare la condivisione e ridurre al minimo le interferenze. Le apparecchiature PMR446 funzionano in modalità peer-to-peer (P2P) a corto raggio e non devono essere utilizzate né come parte di una rete infrastrutturale né come ripetitore. |
Dispositivi di radio determinazione |
I dispositivi radio utilizzati per determinare la posizione, la velocità e/o altre caratteristiche di un oggetto o per ottenere informazioni su questi parametri. Le apparecchiature di radio determinazione generalmente consentono di effettuare misurazioni per ottenere tali caratteristiche. I dispositivi di radio determinazione escludono qualsiasi tipo di comunicazione radio punto-punto o punto-multipunto. |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) |
I sistemi di comunicazione radio basati su tag/interrogatori, costituiti da i) dispositivi radio (tag), installati su articoli animati o inanimati, e ii) unità trasmittenti/riceventi (interrogatori) che attivano i tag e ricevono i dati. Tra le applicazioni tipiche rientrano la tracciabilità e l'identificazione di articoli, ad esempio per i sistemi elettronici antitaccheggio, e la raccolta e la trasmissione dei dati relativi agli articoli su cui sono fissati i tag, che possono essere privi di batteria, assistiti da batteria o alimentati a batteria. Le risposte di un tag sono convalidate dal relativo interrogatore e trasmesse al sistema ospitante (host system). |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
I dispositivi radio utilizzati nel settore dei trasporti (su strada, per ferrovia, per via d'acqua o aerea, a seconda delle restrizioni tecniche pertinenti), della gestione del traffico, della navigazione, della gestione della mobilità e nei sistemi di trasporto intelligenti (ITS). Tra le applicazioni tipiche rientrano le interfacce tra diversi modi di trasporto, la comunicazione tra veicoli (ad esempio veicolo-veicolo), tra veicoli e postazioni fisse (ad esempio veicolo-infrastruttura) nonché la comunicazione da e verso gli utenti. |
Dispositivi di trasmissione a banda larga |
I dispositivi radio che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga per accedere allo spettro. Tra gli usi tipici rientrano i sistemi di accesso senza fili come le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) o le apparecchiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati. |
(1) Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17). |
Tabella 2
Bande di frequenza con corrispondenti condizioni tecniche armonizzate e termini di attuazione per le apparecchiature a corto raggio
Banda n. |
Banda di frequenza |
Categoria di apparecchiature a corto raggio |
Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza |
Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) |
Altre restrizioni d'uso |
Termine di attuazione |
1 |
9-59,750 kHz |
Apparecchiature induttive |
72 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
2 |
9-315 kHz |
Dispositivi per impianti medici attivi |
30 dΒμΑ/m a 10 metri |
Limite del ciclo di funzionamento: 10 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi. |
1o luglio 2014 |
3 |
59,750-60,250 kHz |
Apparecchiature induttive |
42 dΒμΑ/m a 10 metri |
|
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1o luglio 2014 |
4 |
60,250-74,750 kHz |
Apparecchiature induttive |
72 dBμA/m a 10 metri |
|
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1o luglio 2014 |
5 |
74,750-75,250 kHz |
Apparecchiature induttive |
42 dBμA/m a 10 metri |
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|
1o luglio 2014 |
6 |
75,250-77,250 kHz |
Apparecchiature induttive |
72 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o luglio 2014 |
7 |
77,250-77,750 kHz |
Apparecchiature induttive |
42 dBμA/m a 10 metri |
|
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1o luglio 2014 |
8 |
77,750-90 kHz |
Apparecchiature induttive |
72 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
9 |
90-119 kHz |
Apparecchiature induttive |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
10 |
119-128,6 kHz |
Apparecchiature induttive |
66 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o luglio 2014 |
11 |
128,6-129,6 kHz |
Apparecchiature induttive |
42 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o luglio 2014 |
12 |
129,6-135 kHz |
Apparecchiature induttive |
66 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o luglio 2014 |
13 |
135-140 kHz |
Apparecchiature induttive |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
14 |
140-148,5 kHz |
Apparecchiature induttive |
37,7 dΒμΑ/m a 10 metri |
|
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1o luglio 2014 |
15 |
148,5-5 000 kHz [1] |
Apparecchiature induttive |
– 15 dΒμΑ/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz. Inoltre, l'intensità di campo totale è di -5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz. |
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1o luglio 2014 |
17 |
400-600 kHz |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) |
-8 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
85 |
442,2-450,0 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
7 dBμA/m a 10 metri |
Spaziatura tra i canali ≥ 150 Hz |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi di rilevamento persone e anticollisione. |
1o gennaio 2020 |
18 |
456,9-457,1 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
7 dBμA/m a 10 metri |
|
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per la rilevazione di emergenza di vittime sepolte e oggetti di valore. |
1o luglio 2014 |
19 |
984-7 484 kHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
9 dΒμΑ/m a 10 m |
Limite del ciclo di funzionamento: 1 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Eurobalise in presenza di treni e utilizzando la banda di 27 MHz per la telealimentazione. |
1o luglio 2014 |
20 |
3 155 -3 400 kHz |
Apparecchiature induttive |
13,5 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
21 |
5 000 -30 000 kHz [2] |
Apparecchiature induttive |
– 20 dΒμΑ/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz. Inoltre, l'intensità di campo totale è di -5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz. |
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1o luglio 2014 |
22 |
6 765 -6 795 kHz |
Apparecchiature induttive |
42 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
23 |
7 300 -23 000 kHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
– 7 dΒμΑ/m a 10 m |
Si applicano i requisiti relativi alle antenne [8]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Euroloop in presenza di treni e utilizzando la banda di 27 MHz per la telealimentazione. |
1o luglio 2014 |
24 |
7 400 -8 800 kHz |
Apparecchiature induttive |
9 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
25 |
10 200 -11 000 kHz |
Apparecchiature induttive |
9 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
27a |
13 553 -13 567 kHz |
Apparecchiature induttive |
42 dΒμΑ/m a 10 metri |
Si applicano i requisiti relativi alle maschere di trasmissione e alle antenne per tutti i segmenti delle frequenze combinate [8], [9]. |
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1o gennaio 2020 |
27b |
13 553 -13 567 kHz |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) |
60 dΒμΑ/m a 10 metri |
Si applicano i requisiti relativi alle maschere di trasmissione e alle antenne per tutti i segmenti delle frequenze combinate [8], [9]. |
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1o luglio 2014 |
27c |
13 553 -13 567 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW e.r.p. |
|
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1o luglio 2014 |
28 |
26 957 -27 283 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW e.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
29 |
26 990 -27 000 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento. |
|
1o luglio 2014 |
30 |
27 040 -27 050 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento. |
|
1o luglio 2014 |
31 |
27 090 -27 100 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento. |
|
1o luglio 2014 |
32 |
27 140 -27 150 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento. |
|
1o luglio 2014 |
33 |
27 190 -27 200 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento. |
|
1o luglio 2014 |
34 |
30-37,5 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi |
1 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 10 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per gli impianti medici a membrana a bassissima potenza per la misurazione della pressione arteriosa ai sensi della definizione dei dispositivi medici impiantabili attivi. |
1o luglio 2014 |
35 |
40,66-40,7 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW e.r.p. |
|
|
1o gennaio 2018 |
36 |
87,5-108 MHz |
Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento |
50 nW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per trasmettitori senza fili per lo streaming audio e multimediale con modulazione di frequenza analogica. |
1o luglio 2014 |
37a |
169,4-169,475 MHz |
Dispositivi per l'ascolto assistito |
500 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. |
|
1o luglio 2014 |
37c |
169,4-169,475 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
500 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 1,0 %. Per i dispositivi di misura [a] il limite del ciclo di funzionamento è il 10 %. |
|
1o luglio 2014 |
38 |
169,4-169,4875 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. |
|
1o gennaio 2020 |
39a |
169,4875-169,5875 MHz |
Dispositivi per l'ascolto assistito |
500 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. |
|
1o luglio 2014 |
39b |
169,4875-169,5875 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,001 %. Tra le ore 00.00 e le ore 06.00 può essere utilizzato un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %. |
|
1o gennaio 2020 |
40 |
169,5875-169,8125 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. |
|
1o gennaio 2020 |
82 |
173,965-216 MHz |
Dispositivi per l'ascolto assistito |
10 mW e.r.p. |
Sulla base di una gamma di sintonizzazione [5]. Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. È necessario un limite di 35 dBμV/m per assicurare la protezione di un ricevitore DAB situato a 1,5 m dal dispositivo per l'ascolto assistito, su riserva dell'effettuazione di misurazioni della potenza del segnale DAB intorno al luogo di funzionamento del dispositivo per l'ascolto assistito. Quest'ultimo dovrebbe funzionare in tutti i casi a una distanza di almeno 300 kHz dal bordo di un canale DAB occupato. Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
|
1o gennaio 2018 |
41 |
401-402 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti. |
1o luglio 2014 |
42 |
402-405 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz. Possono essere utilizzate altre tecniche di accesso allo spettro o di attenuazione delle interferenze, incluse le larghezze di banda superiori a 300 kHz, a condizione che sia garantito il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi. |
1o luglio 2014 |
43 |
405-406 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti. |
1o luglio 2014 |
86 |
430-440 MHz |
Dispositivi per l'acquisizione di dati medici |
Densità di potenza di – 50 dBm/100 kHz e.r.p., ma non superiore a una potenza totale di – 40 dBm/10 MHz (entrambi i limiti sono relativi alla misurazione esterna al corpo del paziente). |
|
Queste condizioni d'uso sono disponibili unicamente per applicazioni medicali wireless per capsule endoscopiche a bassissima potenza (Ultra-Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy – ULP-WMDCE [h]). |
1o gennaio 2020 |
44a |
433,05-434,79 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
1 mW e.r.p. e densità di potenza di –13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz |
|
Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. Le altre applicazioni audio e video sono escluse. |
1o luglio 2014 |
44b |
433,05-434,79 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 10 %. |
|
1o gennaio 2020 |
45c |
434,04-434,79 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz. |
Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. Le altre applicazioni audio e video sono escluse. |
1o gennaio 2020 |
83 |
446,0-446,2 MHz |
PMR446 |
500 mW e.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
|
1o gennaio 2018 |
87 |
862-863 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
25 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. Larghezza di banda: ≤ 350 kHz. |
|
1o gennaio 2020 |
46a |
863-865 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
25 mW e.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %. |
|
1o gennaio 2018 |
46b |
863-865 MHz |
Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento |
10 mW e.r.p. |
|
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi senza fili per lo streaming audio e multimediale. |
1o luglio 2014 |
84 |
863-868 MHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga |
25 mW e.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda: > 600 kHz e ≤ 1 MHz. Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete [g]. Ciclo di funzionamento: ≤ 2,8 % negli altri casi. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati [g]. |
1o gennaio 2018 |
47 |
865-868 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
25 mW e.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dell'1 %. |
|
1o gennaio 2020 |
47a |
865-868 MHz [6] |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) |
2 W e.r.p. Le trasmissioni dell'interrogatore a 2 W e.r.p. sono consentite solo nei quattro canali centrati a 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz e 867,5 MHz. I dispositivi di interrogazione RFID immessi sul mercato prima della data di abrogazione della decisione 2006/804/CE della Commissione (1) sono soggetti alla clausola grandfathering, vale a dire che ne viene consentito l'utilizzo senza interruzioni in linea con le disposizioni stabilite nella decisione 2006/804/CE prima della data di abrogazione. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda: ≤ 200 kHz |
|
1o gennaio 2018 |
47b |
865-868 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
500 mW e.r.p. Trasmissioni consentite unicamente nelle gamme di frequenze 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz e 867,4-867,6 MHz. È richiesta la regolazione adattativa della potenza. In alternativa, si può ricorrere a un'altra tecnica di attenuazione avente un livello di compatibilità dello spettro almeno equivalente. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda: ≤ 200 kHz. Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete [g]. Ciclo di funzionamento: ≤ 2,5 % negli altri casi. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le reti di dati [g]. |
1o gennaio 2018 |
48 |
868-868,6 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
25 mW e.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dell'1 %. |
|
1o gennaio 2020 |
49 |
868,6-868,7 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. L'intera banda può anche essere utilizzata come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità Limite del ciclo di funzionamento: 1,0 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e]. |
1o luglio 2014 |
50 |
868,7-869,2 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
25 mW e.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %. |
|
1o gennaio 2020 |
51 |
869,2-869,25 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature di telesoccorso [b]. |
1o luglio 2014 |
52 |
869,25-869,3 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e]. |
1o luglio 2014 |
53 |
869,3-869,4 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 1,0 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e]. |
1o luglio 2014 |
54 |
869,4-869,65 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
500 mW e.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento del 10 %. |
|
1o gennaio 2020 |
55 |
869,65-869,7 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento |
25 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 10 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e]. |
1o luglio 2014 |
56a |
869,7-870 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
5 mW e.r.p. |
|
Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. Le altre applicazioni audio e video sono escluse. |
1o luglio 2014 |
56b |
869,7-870 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
25 mW e.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dell'1 %. |
|
1o gennaio 2020 |
57a |
2 400 -2 483,5 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW di potenza isotropa irradiata equivalente (e.i.r.p.) |
|
|
1o luglio 2014 |
57b |
2 400 -2 483,5 MHz |
Dispositivi di radio determinazione |
25 mW e.i.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
57c |
2 400 -2 483,5 MHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga |
100 mW e.i.r.p. e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/MHz e.i.r.p. quando sono utilizzati altri tipi di modulazione |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
|
1o luglio 2014 |
58 |
2 446 -2 454 MHz |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) |
500 mW e.i.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
|
1o luglio 2014 |
59 |
2 483,5 -2 500 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi |
10 mW e.i.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Spaziatura tra i canali: 1 MHz. L'intera banda può anche essere utilizzata dinamicamente come canale unico per le trasmissioni di dati ad alta velocità. Inoltre, si applica un limite del ciclo di funzionamento del 10 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi. Le unità pilota periferiche sono esclusivamente per uso in ambienti chiusi. |
1o luglio 2014 |
59a |
2 483,5 -2 500 MHz |
Dispositivi per l'acquisizione di dati medici |
1 mW e.i.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda di modulazione: ≤ 3 MHz. Inoltre, si applica un ciclo di funzionamento ≤ 10 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di reti per l'area medicale (MBANS) [f] per uso in ambienti chiusi nelle strutture sanitarie. |
1o gennaio 2018 |
59b |
2 483,5 -2 500 MHz |
Dispositivi per l'acquisizione di dati medici |
10 mW e.i.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda di modulazione: ≤ 3 MHz. Inoltre, si applica un ciclo di funzionamento ≤ 2 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di reti per l'area medicale (MBANS) [f] per uso in ambienti chiusi presso il domicilio del paziente. |
1o gennaio 2018 |
60 |
4 500 -7 000 MHz |
Dispositivi di radio determinazione |
24 dBm e.i.r.p. [3] |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c]. |
1o luglio 2014 |
61 |
5 725 -5 875 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
25 mW e.i.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
62 |
5 795 -5 815 MHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
2 W e.i.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso si applicano esclusivamente alle applicazioni per i pedaggi stradali, ai tachigrafi intelligenti e alle applicazioni relative al peso e alle dimensioni [i]. |
1o gennaio 2020 |
88 |
5 855 -5 865 MHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
33 dBm e.i.r.p., densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. e gamma di controllo della potenza di trasmissione (TPC) di 30 dB |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo. |
1o gennaio 2020 |
89 |
5 865 -5 875 MHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
33 dBm e.i.r.p., densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. e gamma di controllo della potenza di trasmissione (TPC) di 30 dB |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo. |
1o gennaio 2020 |
63 |
6 000 -8 500 MHz |
Dispositivi di radio determinazione |
7 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -33 dBm/MHz e.i.r.p. media |
Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8] [10]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. Devono essere rispettate determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia. |
1o luglio 2014 |
64 |
8 500 -10 600 MHz |
Dispositivi di radio determinazione |
30 dBm e.i.r.p. [3] |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c]. |
1o luglio 2014 |
65 |
17,1-17,3 GHz |
Dispositivi di radio determinazione |
26 dBm e.i.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di terra. |
1o luglio 2014 |
66 |
24,05-24,075 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
100 mW e.i.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
67 |
24,05-26,5 GHz |
Dispositivi di radio determinazione |
26 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -14 dBm/MHz e.i.r.p. media |
Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8], [10]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. Devono essere rispettate determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia. |
1o luglio 2014 |
68 |
24,05-27 GHz |
Dispositivi di radio determinazione |
43 dBm e.i.r.p. [3] |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c]. |
1o luglio 2014 |
69a |
24,075-24,15 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
100 mW e.i.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra. |
1o luglio 2014 |
69b |
24,075-24,15 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
0,1 mW e.i.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
70a |
24,15-24,25 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.i.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
70b |
24,15-24,25 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
100 mW e.i.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
74a |
57-64 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.i.r.p. e una potenza di trasmissione massima di 10 dBm |
|
|
1o gennaio 2020 |
74b |
57-64 GHz |
Dispositivi di radio determinazione |
43 dBm e.i.r.p. [3] |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c]. |
1o luglio 2014 |
74c |
57-64 GHz |
Dispositivi di radio determinazione |
35 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -2 dBm/MHz e.i.r.p. media |
Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8] [10]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. |
1o luglio 2014 |
75 |
57-71 GHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga |
40 dBm e.i.r.p. e densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Gli impianti fissi per esterni sono esclusi. |
1o gennaio 2020 |
75a |
57-71 GHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga |
40 dBm e.i.r.p., densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. e potenza massima di trasmissione di 27 dBm alla porta o alle porte antenna |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
|
1o gennaio 2020 |
75b |
57-71 GHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga |
55 dBm e.i.r.p., densità di 38 dBm/MHz e.i.r.p. e un guadagno dell'antenna trasmittente ≥ 30 dBi |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per impianti fissi per esterni. |
1o gennaio 2020 |
76 |
61-61,5 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.i.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
77 |
63,72-65,88 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
40 dBm e.i.r.p. |
Le apparecchiature TTT immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2020 sono soggette alla clausola grandfathering, vale a dire che sono autorizzati a utilizzare la precedente gamma di frequenze 63-64 GHz, mentre negli altri casi si applicano le stesse condizioni. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo. |
1o gennaio 2020 |
78a |
75-85 GHz |
Dispositivi di radio determinazione |
34 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -3 dBm/MHz e.i.r.p. media |
Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8] [10]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. Devono essere rispettate determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia. |
1o luglio 2014 |
78b |
75-85 GHz |
Dispositivi di radio determinazione |
43 dBm e.i.r.p. [3] |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c]. |
1o luglio 2014 |
79a |
76-77 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
55 dBm e.i.r.p. di picco e 50 dBm e.i.r.p. media e 23,5 dBm e.i.r.p. media per i radar a impulsi |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. I radar fissi delle infrastrutture di trasporto devono essere radar a scansione al fine di limitare i tempi di illuminazione e garantire un intervallo di silenzio minimo per conseguire la coesistenza con i sistemi radar automobilistici. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per veicoli di terra e sistemi infrastrutturali. |
1o giugno 2020 |
79b |
76-77 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
30 dBm e.i.r.p. di picco e 3 dBm/MHz di densità spettrale di potenza media |
Limite del ciclo di funzionamento: ≤ 56 %/s. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di rilevamento degli ostacoli utilizzati sugli aeromobili ad ala rotante [4]. |
1o gennaio 2018 |
80a |
122-122,25 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 dBm e.i.r.p/250 MHz e -48 dBm/MHz ad un'elevazione di 30° |
|
|
1o gennaio 2018 |
80b |
122,25-123 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.i.r.p. |
|
|
1o gennaio 2018 |
81 |
244-246 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.i.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
(1) Decisione della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency) (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 64). Applicazioni e dispositivi di cui alla tabella 2: [a] Per «dispositivi di misura» si intendono dispositivi radio che fanno parte di sistemi di comunicazione radio bidirezionali che consentono il controllo a distanza, la misurazione e la trasmissione dei dati nelle infrastrutture di reti intelligenti, come quelle per l'energia elettrica, il gas e l'acqua. [b] Per «apparecchiature di telesoccorso» si intendono sistemi di comunicazione radio che garantiscono l'affidabilità delle comunicazioni per le persone in situazioni di emergenza che si trovano in una zona delimitata, consentendo loro di inviare una richiesta di aiuto. Generalmente vengono utilizzate per assistere le persone anziane o disabili. [c] Per «radar per il rilevamento del livello dei serbatoi» (TLPR) si intende un'applicazione specifica di radiodeterminazione utilizzata per misurare il livello dei serbatoi. I radar sono installati in serbatoi di metallo o di cemento armato o in strutture simili costituite da materiali con caratteristiche di attenuazione paragonabili. I serbatoi sono progettati per contenere sostanze. [d] Per «dispositivi per il comando di modellini» si intende un tipo specifico di apparecchiatura radio telecomandata e di telemetria utilizzato per controllare a distanza il movimento di modellini (essenzialmente riproduzioni di veicoli in miniatura) in aria, su terra, sull'acqua o sott'acqua. [e] Un sistema di allarme è un dispositivo la cui funzione principale è segnalare, mediante comunicazioni radio, uno stato di allerta a un sistema o a una persona che si trovano in un luogo distante quando si verificano un problema o una situazione specifica. Gli allarmi radio includono il telesoccorso e gli allarmi per la sicurezza e l'ordine pubblico. [f] I sistemi di reti per l'area medicale (MBANS) sono utilizzati per l'acquisizione di dati medici e sono destinati al collegamento in rete senza fili a basso consumo di vari sensori e/o attuatori indossati sul corpo, nonché di un hub installato sul corpo umano o intorno ad esso. [g] Un punto di accesso alla rete in una rete di dati è un'apparecchiatura a corto raggio terrestre fissa che funge da punto di connessione per le altre apparecchiature a corto raggio della rete alle piattaforme di servizi situate al di fuori della rete. Con il termine «rete di dati» si fa riferimento a varie apparecchiature a corto raggio, fra cui il punto di accesso alla rete, che costituiscono i componenti della rete e alle connessioni senza fili esistenti tra tali apparecchiature. [h] La capsula endoscopica medicale wireless è utilizzata per l'acquisizione di dati medici e destinata a un utilizzo in scenari medici tra medico e paziente allo scopo di acquisire immagini dell'apparato digerente umano. [i] I tachigrafi intelligenti e le applicazioni relative al peso e alle dimensioni sono definiti come la funzione di comunicazione remota del tachigrafo nell'appendice 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1) e il controllo del peso e delle dimensioni nell'articolo 10 quinquies della direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1).. Altri requisiti tecnici e chiarimenti di cui alla tabella 2: [1] Si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d'uso per le applicazioni induttive nella banda 20. [2] Si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d'uso per le applicazioni induttive nelle bande 22, 24, 25, 27a e 28. [3] Il limite di potenza si applica all'interno di un serbatoio chiuso e corrisponde a una densità spettrale di -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. all'esterno di un serbatoio di prova da 500 litri. [4] Gli Stati membri possono specificare zone di esclusione, o misure equivalenti, in cui l'applicazione di rilevamento degli ostacoli per gli aeromobili ad ala rotante non deve essere utilizzata per la protezione del servizio di radioastronomia né destinata ad altro uso nazionale. Gli aeromobili ad ala rotante sono definiti secondo le norme EASA CS-27 e CS-29 (rispettivamente JAR-27 e JAR-29 per le certificazioni precedenti). [5] I dispositivi utilizzano l'intera gamma di frequenze sulla base di una gamma di sintonizzazione. [6] I tag RFID rispondono a un livello di potenza molto basso (-20 dBm e.r.p.) in una gamma di frequenze prossima ai canali degli interrogatori RFID e devono essere conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. [7] Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche. [8] Si devono utilizzare requisiti relativi alle antenne che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte restrizioni pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali restrizioni. [9] Si devono utilizzare maschere di trasmissione che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte restrizioni pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali restrizioni. [10] Si deve utilizzare una regolazione automatica della potenza che garantisca prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte restrizioni pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali restrizioni. |