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Document E2018P0006
Action brought on 9 November 2018 by the EFTA Surveillance Authority against Iceland (Case E-6/18)
Ricorso proposto il 9 novembre 2018 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda (Causa E-6/18)
Ricorso proposto il 9 novembre 2018 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda (Causa E-6/18)
OJ C 9, 10.1.2019, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/9 |
Ricorso proposto il 9 novembre 2018 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda
(Causa E-6/18)
(2019/C 9/10)
In data 9 novembre 2018 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle, e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, B-1040 Bruxelles.
L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:
1. |
dichiarare che, omettendo di adottare o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie per attuare l’atto di cui al punto 1a dell’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), adattato dal protocollo 1 dell’accordo SEE, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi previsti dall’atto e dall’articolo 7 dell’accordo; |
2. |
condannare l’Islanda al pagamento delle spese processuali. |
Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso
— |
Il ricorso riguarda l’inadempimento da parte dell’Islanda dell’obbligo di conformarsi entro il 3 aprile 2018 al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 31 gennaio 2018 in relazione al mancato recepimento nell’ordinamento nazionale di tale Stato della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati di cui al punto 1a dell’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattata a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l’atto»). |
— |
L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, l’Islanda è venuta meno agli obblighi previsti dall’atto e dall’articolo 7 dell’accordo SEE. |