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Document E2013C0309

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 309/13/COL, del 16 luglio 2013 , sulla compatibilità con il diritto del SEE di misure che la Norvegia intende adottare a norma dell'articolo 14 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

OJ L 296, 7.11.2013, p. 51–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 296, 7.11.2013, p. 26–30 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/309/oj

7.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/51


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 309/13/COL

del 16 luglio 2013

sulla compatibilità con il diritto del SEE di misure che la Norvegia intende adottare a norma dell'articolo 14 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 5p dell'allegato XI dell'accordo SEE, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (1) (in prosieguo: "l'atto") e in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera datata 22 aprile 2013, ricevuta dall'autorità di vigilanza EFTA (in prosieguo: «l'Autorità») il 23 aprile 2013, la Norvegia ha notificato all'Autorità misure da adottare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE.

(2)

L'Autorità di vigilanza EFTA ha verificato, entro un termine di tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto del SEE, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione.

(3)

Nel corso della sua verifica, l'Autorità ha preso in considerazione i dati disponibili sul mercato norvegese dei media.

(4)

L'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dalla Norvegia è stato redatto in modo chiaro e trasparente. Inoltre, in Norvegia è stata avviata al riguardo una consultazione ad ampio raggio.

(5)

L'Autorità si è considerata soddisfatta del fatto che gli eventi elencati nelle misure adottate dalla Norvegia abbiano rispettato almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare valenza nello Stato EFTA membro del SEE interessato e non semplicemente l'importanza per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; ii) una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato EFTA, membro del SEE, in particolare, in quanto catalizzatore dell'identità culturale; iii) la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di portata internazionale; e iv) il fatto che l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e ha attirato un gran numero di telespettatori.

(6)

Una serie di eventi elencati nelle misure norvegesi, come i Giochi Olimpici, nonché la Coppa del mondo di calcio e il Campionato europeo di calcio (squadre maschili) (entrambe includono le partite di qualificazione a cui partecipa la Norvegia) rientrano nella categoria di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 49 della direttiva 2010/13/UE.

(7)

I Giochi Olimpici estivi rappresentano un evento che suscita enorme interesse in Norvegia, in quanto gli atleti norvegesi hanno sempre partecipato ad una vasta gamma di discipline individuali e di squadra. L'evento ha una particolare risonanza presso il grande pubblico in Norvegia, in quanto interessa un pubblico che abitualmente non lo segue. I Giochi Olimpici estivi sono stati come tradizionalmente trasmessi dalla televisione gratuita e hanno attirato un gran numero di telespettatori in Norvegia.

(8)

I Giochi Olimpici invernali rappresentano un evento ancora più popolare e registrano un'audience molto elevata. Un gran numero di atleti norvegesi partecipa a giochi olimpici invernali a livello di discipline individuali e collettive. L'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione gratuitamente, attirando un ampio pubblico di telespettatori in Norvegia ed è stato seguito non solo dagli spettatori che seguono normalmente lo sport in questione.

(9)

La Coppa del mondo e il Campionato europeo di calcio (squadre maschili) entrambi nella loro interezza, comprese le partite di qualificazione con partecipazione norvegese, sono uno dei più popolari eventi sportivi in Norvegia. Il pubblico norvegese e i media hanno grande interesse per le partite di qualificazione della squadra norvegese nonché per gli incontri della fase finale, soprattutto gli incontri finali. Gli eventi sono stati tradizionalmente trasmessi dalla televisione gratuita e hanno attirato numerosi telespettatori. Poiché gli incontri disputati tra altri paesi nella fase finale possono influire sulle partite che la Norvegia può giocare nonché sul risultato finale, anch'essi hanno una particolare risonanza in Norvegia.

(10)

In Norvegia, esiste un forte interesse per le squadre di calcio locali. La finale della Coppa di Norvegia di calcio (squadre maschili) è stata tradizionalmente trasmessa dalla televisione gratuita. L'elevato numero di telespettatori che ha seguito l'evento finora indica un notevole interesse del pubblico in questo caso, anche al di fuori di quello che segue di norma gli incontri disputati dalle società di calcio locali.

(11)

I Campionati del mondo europei femminili di palla a mano (le fasi finali dei tornei) sono eventi tradizionalmente trasmessi dalla televisione gratuita e attirano un significativo numero di telespettatori. La squadra nazionale femminile di pallamano norvegese ha avuto grande successo per un lungo periodo ed ha avuto risonanza generale in Norvegia anche presso un pubblico che di solito non avrebbe seguito tale sport. Gli incontri tra altri paesi nelle fasi finali di entrambi gli eventi influiscono sugli incontri che la squadra nazionale norvegese gioca e sul risultato finale.

(12)

I campionati mondiali di sci nordico organizzati dalla FIS rappresentano una manifestazione popolare in Norvegia. Lo sci di fondo è profondamente radicato nella cultura norvegese e costituisce un elemento importante del patrimonio culturale norvegese. L'evento ha una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione norvegese ed è stato tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita, registrando elevati indici d'ascolto televisivo. Il grande pubblico attratto da questo evento dimostra che quest'ultimo e il suo esito hanno una risonanza particolare in Norvegia e non soltanto per coloro che seguono abitualmente tale sport.

(13)

I campionati mondiali FIS di sci alpino rappresentano una manifestazione popolare in Norvegia. Lo sci alpino è profondamente radicato nella cultura norvegese e costituisce un elemento importante del patrimonio culturale norvegese. Il campionato FIS di sci alpino può pertanto considerarsi di specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione norvegese. La Norvegia ha avuto una serie di campioni nello sci alpino che ha notevolmente influenzato l'interesse per la disciplina della Norvegia. L'evento e i suoi esiti hanno quindi un'importanza particolare in Norvegia e non semplicemente per coloro che seguono abitualmente lo sport.

(14)

Ogni anno a Holmenkollen (un quartiere di Oslo) si tiene una gara che fa parte della Coppa del mondo di combinata nordica. L'evento rappresenta una delle più importanti manifestazioni sportive annuali in Norvegia, ha una lunga tradizione e può considerarsi di specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione norvegese. L'evento è stato tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e ha attirato numerosi telespettatori. Vista l'importanza culturale della manifestazione, il risultato dell'evento ha un'importanza particolare in Norvegia, anche per coloro che non seguono abitualmente tale disciplina.

(15)

I Campionati del mondo di biathlon sono un importante evento invernale in Norvegia e hanno una particolare risonanza e suscitano ampio interesse nella popolazione, anche per coloro che non seguono di norma le discipline, in quanto fanno parte dell'identità culturale norvegese e del patrimonio sciistico. L'evento è stato tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e ha attirato numerosi telespettatori.

(16)

Le misure norvegesi appaiono proporzionate per giustificare, per il motivo imperativo di pubblico interesse di assicurare l'ampio accesso degli spettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società, una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 36 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(17)

Le misure norvegesi sono inoltre compatibili con le regole sulla concorrenza del SEE nella misura in cui la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi citati è basata su criteri oggettivi (copertura obbligatoria) che permettono una concorrenza potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

(18)

La proporzionalità in generale delle misure notificate dalla Norvegia si fonda su diversi fattori. In primo luogo, l'introduzione della soglia del 90 % della copertura potenziale obbligatoria della popolazione per gli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati aumenta la proporzionalità delle misure in quanto aumenta il numero di organismi potenzialmente abilitati. In secondo luogo, il numero di eventi compresi nell'elenco è proporzionato. In terzo luogo, è stato istituito un meccanismo per la risoluzione delle controversie fra organismi di radiodiffusione per quanto riguarda il pagamento di un ragionevole indennizzo per diritti di diffusione. Inoltre, le misure norvegesi prevedono che saranno sottoscritti accordi adeguati relativi a situazioni in cui gli eventi elencati sono acquistati da emittenti non conformi, al fine di garantire un sistema di ottenimento di nuova licenza di diritti esclusivi da parte di organismi di radiodiffusione televisiva qualificati. Inoltre, le misure norvegesi anticipano situazioni in cui i diritti sugli eventi elencati sono acquistati da una emittente non abilitata — e non è stata ricevuta alcuna richiesta proveniente da un'acquirente qualificata — al fine di garantire che l'emittente non abilitata sia in grado di esercitare i propri diritti. Infine, l'entrata in vigore delle misure norvegesi definitive è posticipata al 1o luglio 2014 per evitare di influire negativamente su eventuali contrattazioni ancora in corso prima di tale data.

(19)

L'Autorità ha comunicato le misure notificate dalla Norvegia agli altri Stati EFTA membri del SEE e ha chiesto il parere del comitato di contatto EFTA istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 2010/13/UE. Il comitato ha adottato un parere favorevole,

DECIDE:

Articolo 1

Le misure che la Norvegia deve adottare conformemente all'atto di cui al punto 5p dell'allegato XI dell'accordo SEE, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (in prosieguo: "l'atto") e in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, notificate all'Autorità il 22 aprile 2013 ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'atto e ricevute dall'Autorità il 23 aprile 2013, sono compatibili con il diritto del SEE.

Articolo 2

La Norvegia comunica all'Autorità le misure definitivamente adottate. L'Autorità pubblica tali misure nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.

Articolo 3

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2013

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Membro del Collegio

Xavier LEWIS

Direttore


(1)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Regolamento sulle modifiche del regolamento n. 153 del 28 febbraio 1997 in materia di radiodiffusione e dei servizi di media audiovisivi

Adottato con Regio Decreto 9 agosto 2013 a norma della sezione 2-8 della legge n. 127 del 4 dicembre 1992 relativa ai servizi di radiodiffusione e dei servizi di media audiovisivi. Presentato dal Ministero della cultura.

I

Il regolamento n. 153 del 28 febbraio 1997 in materia di radiodiffusione e dei servizi di media audiovisivi è modificato come segue.

Le attuali disposizioni nelle sezioni 5-1 e 5-2 sono abrogate.

La nuova sezione 5-1 recita:

"Sezione 5-1 Eventi di grande importanza per la società

Gli eventi che seguono sono da considerarsi quali eventi di grande importanza per la società:

a)

i Giochi Olimpici estivi ed invernali per intero, organizzati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO);

b)

il campionato del mondo di calcio per intero, compresi gli incontri di qualificazione ai quali partecipa la Norvegia, organizzati dalla Federazione Internazionale Gioco Calcio (FIFA);

c)

il campionato del mondo di calcio maschile europeo per intero, comprese le partite di qualificazione con la partecipazione norvegese, organizzato dall'UEFA;

d)

il campionato del mondo di pallamano femminile per intero, organizzato dalla Federazione internazionale di palla a mano (IHF);

e)

il campionato europeo di pallamano femminile per intero, organizzato dalla Federazione europea di palla a mano (EHF);

f)

la finale del campionato di calcio (squadre maschili) organizzata dalla Federazione calcistica norvegese (NFF);

g)

i campionati mondiali di sci nordico per intero, organizzati dalla Federazione internazionale sci (FIS);

h)

i campionati mondiali di sci alpino per intero, organizzati dalla Federazione internazionale sci (FIS);

i)

la gara di coppa del mondo di sci nordico di Holmenkollen organizzata dalla FIS;

j)

i campionati mondiali di biathlon, organizzati dall'Unione internazionale di biathlon (IBU).".

La nuova sezione 5-2 recita:

"Sezione 5-2 Canali televisivi accessibili gratuitamente a una parte rilevante dei telespettatori

Un canale televisivo è accessibile gratuitamente da una gran parte dei telespettatori se può essere ricevuto da almeno il 90 % dei telespettatori senza costi aggiuntivi oltre al canone di abbonamento e/o i costi del pacchetto base.".

La nuova sezione 5-3 recita:

"Sezione 5-3 Disposizioni procedurali e fissazione dei prezzi di mercato

a)

Un canale televisivo che non soddisfa le condizioni di cui alla sezione 5-2, e che ha acquistato un diritto esclusivo di trasmettere un avvenimento elencato nella sezione 5-1, è tenuto a fornire un'offerta scritta per la rivendita del diritto ad un canale televisivo che soddisfa i requisiti di cui alla sezione 5-2 e che chiede il diritto di trasmettere l'evento.

b)

L'offerta di cui alla lettera a) deve essere comunicata entro un mese dal ricevimento della richiesta di un canale televisivo che soddisfa le condizioni di cui alla sezione 5-2.

c)

Un canale televisivo che soddisfa le condizioni di cui alla sezione 5-2 e che ha ricevuto un'offerta di cui alla lettera a) deve, entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento dell'offerta, rispondere se l'offerta è accettata o meno.

d)

Se le parti non riescono a raggiungere un accordo sulla remunerazione per i diritti di trasmissione in diretta di un evento di cui alla sezione 5-1, ciascuna delle parti potrà entro sei mesi prima dello svolgimento dell'evento chiedere che l'autorità competente per i media fissi la remunerazione dei diritti alla diffusione dell'evento. La remunerazione dei diritti di trasmissione è fissata in conformità ai principi di mercato. L'autorità competente per i media pubblica orientamenti per quanto riguarda la definizione della remunerazione per la rivendita di diritti degli eventi elencati nella sezione 5-1 conformemente ai principi di mercato.

e)

Un canale televisivo che non soddisfa le condizioni di cui alla sezione 5-2 può unicamente esercitare il suo diritto esclusivo di un evento di cui alla sezione 5-1 se non sono state ricevute almeno dieci mesi prima dell'evento domande presentate ai sensi della lettera a), o se nessun canale televisivo che soddisfa le condizioni di cui alla sezione 5-2 desidera acquisire diritti di diffusione al prezzo di mercato.

f)

I limiti di tempo a tale disposizione non si applicano se un diritto esclusivo di una trasmissione televisiva di un evento di cui alla sezione 5-1 è venduto da un titolare dei diritti di un canale televisivo meno di dieci mesi prima della manifestazione di cui al punto 5-1.".

La nuova sezione 5-4 recita:

"Sezione 5-4 Condizioni di trasmissione in differita o parziale dell'evento

Un canale televisivo che ha acquistato un evento di particolare rilevanza per la società in conformità della sezione 5-3, trasmetterà l'intero evento in diretta.

Il canale televisivo può tuttavia trasmettere parti dell'evento in diretta oppure totalmente o parzialmente in differita se:

a)

la manifestazione si svolge di notte tra le ore 00: 00 e le 6: 00 GMT + 1,

b)

la manifestazione comprende vari eventi paralleli, o

c)

altri fattori indicano che sarebbe pertanto nell'interesse del pubblico che la manifestazione venga trasmessa in diretta, in parte o totalmente o parzialmente in differita.".

L'attuale sezione 5-3 diventa la nuova sezione 5-5 ed è modificata come segue:

"Sezione 5-5 Comunicazione delle acquisizioni

Un canale televisivo che acquisisce diritti esclusivi a tutte o a una parte delle manifestazioni elencate nella sezione 5-1 o negli elenchi di eventi di grande importanza per la società, in altri paesi del SEE che sono state approvate dalla Commissione europea o dall'Autorità di vigilanza EFTA, e pubblicati nella Gazzetta ufficiale e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, comunica immediatamente tali acquisizioni all'autorità norvegese competente per i mezzi di comunicazione.".

L'attuale disposizione nella sezione 5-4 diventa la nuova sezione 5-6.

La sezione 10-2 primo comma è sostituita dal testo seguente:

"Per le violazioni delle disposizioni di cui al capo 3 della legge o delle regole di cui al capo 3, ad eccezione di quelle di cui al punto 10-1 del presente regolamento, la violazione della sezione 6-4 della legge, o delle sezioni 1-4, 2-5, 2-6, 5-3 e 5-4, 5-5 e 7-6 n. 1 del presente regolamento, l'autorità norvegese competente per i mezzi di comunicazione può imporre una sanzione pecuniaria in base a una valutazione discrezionale. Lo stesso dicasi per una violazione delle condizioni di licenza che comprendono obblighi chiaramente definiti alla sezione 2-1, secondo comma, della legge).".

La sezione 10-3 primo comma è sostituita dal testo seguente:

"In caso di violazione delle disposizioni della sezione 2-1 primo e terzo comma, e della sezione 2-2 primo comma nonché delle condizioni da adottarsi in conformità della sezione 2-2 secondo comma della legge, le sezioni da 2 a 4, 2-5 di quest'ultima oppure le sezioni 1-3, 1-7, 2-1, 2-2, 2-4, 7-1 secondo comma, 7-6 nn. 2 e 4, 7-7, 7-8, 7-9 secondo e terzo comma, 7-10 e 7-11 del presente regolamento, l'autorità norvegese competente per i mezzi di comunicazione può imporre una sanzione pecuniaria conformemente alle regole seguenti:".

II

Entrata in vigore

Le presenti modifiche entrano in vigore il 1o luglio 2014.


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