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Document E2011P0008

Ricorso presentato l' 11 aprile 2011 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda (Causa E-8/11)

OJ C 199, 7.7.2011, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/8


Ricorso presentato l'11 aprile 2011 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda

(Causa E-8/11)

2011/C 199/04

L'11 aprile 2011 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Xavier Lewis e Florence Simonetti, agenti della suddetta Autorità, Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgium, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro l'Islanda.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:

1)

omettendo di provvedere affinché le autorità competenti elaborassero e, se del caso, adottassero mappe acustiche e piani d'azione per gli assi stradali principali del paese attraversati da più di sei milioni di autovetture ogni anno, e inviassero i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche, nonché le sintesi dei piani d'azione di cui all'allegato VI della direttiva 2002/49/CE all'Autorità di vigilanza EFTA, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 10 dell’atto cui è fatto riferimento al punto 32g dell'allegato XX all'accordo SEE (direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), quale adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1;

e che

2)

la Repubblica d'Islanda è condannata al pagamento delle spese processuali.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:

l'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che l'Islanda non ha elaborato mappe acustiche e piani d'azione per gli assi stradali principali del paese attraversati da più di sei milioni di autovetture ogni anno,

l'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che tale inadempimento costituisce una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 10 della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, di cui al punto 32g dell'allegato XX dell'accordo SEE.


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