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Document E2002C0086

2002/86/: Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 86/02/COL, del 24 maggio 2002, che aggiorna il testo di adattamento al punto 39 nella parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA 325/99/COL del 16 dicembre 1999

OJ L 69, 13.3.2003, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/09/2006; abrogato da E2006C0246

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/86(2)/oj

E2002C0086

2002/86/: Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 86/02/COL, del 24 maggio 2002, che aggiorna il testo di adattamento al punto 39 nella parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA 325/99/COL del 16 dicembre 1999

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 13/03/2003 pag. 0031 - 0035


Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA

n. 86/02/COL

del 24 maggio 2002

che aggiorna il testo di adattamento al punto 39 nella parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA 325/99/COL del 16 dicembre 1999

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

visto l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) e il protocollo 1,

visti i punti 4(B)(1) e (3) e il punto 5 (b) della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato all'accordo SEE,

visto l'atto di cui al punto 1.1.4 del capitolo I dell'allegato all'accordo SEE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (direttiva 97/78/CE del Consiglio), modificata dal protocollo 1 dell'accordo SEE e dalle modifiche settoriali all'allegato I del medesimo accordo, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto,

visto l'atto di cui al punto 1.1.5 del capitolo I dell'allegato all'accordo SEE che stabilisce i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (direttiva 91/496/CEE del Consiglio), modificata dal protocollo 1 dell'accordo SEE e dalle modifiche settoriali all'allegato I del medesimo accordo, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, dell'atto,

considerando che l'autorità di vigilanza EFTA, con decisione n. 325/99/COL del 16 dicembre 1999 ha redatto un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi;

considerando che l'autorità di vigilanza EFTA, in stretta cooperazione con la Commissione europea (in appresso "la Commissione") e con le autorità competenti dell'Islanda e della Norvegia, ha effettuato ispezioni in tutti i posti d'ispezione transfrontaliera elencati nella decisione n. 325/99/COL;

considerando che, con decisione del Comitato misto SEE n. 101/2001 del 28 settembre 2001, le parti contraenti dell'accordo SEE hanno stabilito, nell'allegato I (Questioni veterinarie) paragrafo 4 B (3) che la Commissione CE e l'Autorità di vigilanza EFTA organizzino visite comuni di ispezione al fine di elaborare una raccomandazione comune per quanto riguarda le decisioni di cui all'allegato I, paragrafo 5 (b), secondo trattino, dell'accordo;

considerando che, con decisione del Comitato misto SEE n. 101/2001 del 28 settembre 2001, le parti contraenti dell'accordo SEE, tenendo conto delle raccomandazioni dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Commissione che hanno fatto seguito alle visite comuni di ispezione, hanno sostituito il testo di adattamento del punto 39 (decisione 97/778/CE della Commissione) nella parte 1.2 del capitolo I dell'allegato all'accordo SEE;

considerando che per tale motivo la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 325/99/COL del 16 dicembre 1999, che stabilisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, deve essere abrogata;

considerando che il governo dell'Islanda ha chiesto all'Autorità di vigilanza EFTA di aggiungere posti di ispezione nel porto di Húsavík, nel porto di Njarðvík, nel porto di Siglufjörður e nel porto di þorlákshöfn all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi;

considerando che il governo della Norvegia ha chiesto all'Autorità di vigilanza EFTA di aggiungere un posto di ispezione nel porto di Måløy all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi;

considerando che l'aggiunta di posti di ispezione nel porto di Húsavík, nel porto di Njarðvík, nel porto di Siglufjörður e nel porto di þorlákshöfn, in Islanda, e di un posto di ispezione nel porto di Måløy, in Norvegia, all'elenco dei posti d'ispezione stabilito dall'allegato a tale decisione si basa su una raccomandazione comune (doc. n. 02-02893-A e doc. n. 02-02898-A) che ha fatto seguito ad una visita di ispezione comune degli ispettori dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Commissione, conformemente al paragrafo 4(B) 3 della parte introduttiva dell'allegato I dell'accordo SEE;

considerando che, a seguito di un'iniziativa della Commissione e di una raccomandazione comune degli ispettori dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Commissione (doc. n. 02-03928-A e doc. n. 02-3929-A), il centro di ispezione nel porto di Kirkenes stato promosso a posto di ispezione transfrontaliera;

considerando che, su richiesta del governo dell'Islanda e del governo della Norvegia sono state effettuate diverse modifiche ai dettagli dell'elenco dei posti di ispezione transfrontaliera nel testo di adattamento del punto 39 (decisione 97/778/CE della Commissione) nella parte 1.2 del capitolo I dell'allegato all'accordo SEE;

considerando che i centri di ispezione sono stati elencati nello stesso modo in cui la Commissione ha elencato i centri di ispezione nell'Unione europea nella decisione della 2001/881/CE Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione;

considerando che l'Autorità di vigilanza EFTA con le decisioni 60/02/COL e 85/02/COL ha informato in materia il comitato veterinario EFTA che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA;

considerando che le misure previste dalla decisione sono conformi all'opinione del comitato veterinario EFTA che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. I controlli veterinari sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in Islanda e in Norvegia devono essere effettuati dalle autorità nazionali competenti ai posti d'ispezione frontalieri elencati nell'allegato alla presente decisione.

2. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 325/99/COL, del 16 dicembre 1999, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi abrogata.

3. La decisione entra in vigore il 27 maggio 2002.

4. L'Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.

5. La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 2002.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Einar M. Bull

Presidente

ALLEGATO

Elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti

1= Nome

2= Codice Animo

3= Tipo

A= Aeroporto

F= Ferrovia

P= Porto

R= Strada

4= Centro di ispezione

5= Prodotti

HC= Prodotti per il consumo umano

NHC= Altri prodotti

-NT= Che non richiedono temperature specifiche

-T= Prodotti che richiedono temperature specifiche

-T(FR)= Prodotti surgelati

-T(CH)= Prodotti refrigerati

6= Animali vivi

U= ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici o domestici

E= equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

O= altri animali

5-6= Note particolari

(1)= Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 90/675/CEE del Consiglio

(2)= Prodotti imballati unicamente

(3)= Prodotti della pesca unicamente

(4)= Unicamente proteine animali

(5)= Lana e pelli unicamente

(6)= Paglia e fieno unicamente

(8)= Unicamente sperma ed embrioni

(9)= Lana unicamente

(10)= Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)

(11)= Suini provenienti da Cipro unicamente

(12)= Soltanto in provenienza da Malta

(13)= Unicamente equidi

(14)= Unicamente pesci tropicali

(15)= Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti

(16)= Animali da giardino zoologico unicamente

(17)= Alimenti per animali in massa unicamente

(18)= Soltanto in provenienza dall'Ungheria

(19)= Soltanto animali di acquacoltura

(20)= Soltanto farina di pesce (compresi i mangimi per pesci)

Paese: Islanda

>SPAZIO PER TABELLA>

Paese: Norvegia

>SPAZIO PER TABELLA>

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