EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/095/14

I-Roma: Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo, 1, lett. d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Cagliari e Torino e v.v.

OJ C 95, 22.4.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/22


I-Roma: Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo, 1, lett. d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Cagliari e Torino e v.v.

(2006/C 95/14)

1.   Introduzione: A norma delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte aeree intracomunitarie, il Governo italiano, conformemente alle risultanze della Conferenza di servizi, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea tra

Cagliari — Torino e v.v.

Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico in questione sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 93 del 21.4.2006.

Qualora entro 30 giorni dalla pubblicazione degli oneri di cui sopra nessun vettore avrà accettato di istituire servizi aerei di linea sulla rotta sopraindicata conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza compensazione finanziaria, l'Italia, conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lett. d), del regolamento citato, potrà limitare l'accesso alla rotta in questione ad un unico vettore aereo assegnandolo tramite apposita gara al fine di prestare il servizio aereo onerato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

Il diritto di effettuare il servizio sulla rotta in questione sarà assegnato tramite gara pubblica che verrà aggiudicata a seguito di offerta al ribasso assumendo a base l'importo della compensazione finanziaria stabilita nel capitolato di cui al punto 5 del presente bando di gara.

2.   Oggetto della gara: Svolgere servizi aerei di linea sulla rotta sopraindicata conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti, e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 93 del 21.4.2006, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92.

3.   Partecipazione: La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23.7.1992, che siano in possesso dei requisiti tecnici di cui agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 93 del 21.4.2006.

4.   Procedura: La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

5.   Capitolato d'oneri: Il capitolato d'oneri completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara, individuerà l'importo massimo concedibile a titolo di compensazione finanziaria da assumere a base d'asta e ogni altra informazione ritenuta utile e che costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente bando di gara, può essere richiesto gratuitamente ad uno dei seguenti indirizzi:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Roma.

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Convenzione per regolare l'esercizio del servizio: Il servizio sarà regolato da una convenzione redatta secondo uno schema tipo facente parte del capitolato d'oneri.

7.   Compensazione finanziaria: Le offerte presentate devono espressamente indicare, con ripartizione annuale, nel limite di cui al punto 5, l'importo massimo richiesto a titolo di compensazione per lo svolgimento dei servizi in questione nei due anni successivi alla data prevista per l'inizio del servizio, con possibilità di estensione per ulteriori 12 mesi.

L'importo esatto della compensazione accordata viene determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese effettivamente sostenute e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio a seguito di presentazione di giustificativi e nel limite massimo dell'importo indicato nell'offerta, secondo quanto specificato nel capitolato d'oneri.

In ogni caso il vettore non potrà richiedere a titolo di compensazione finanziaria una somma superiore al limite massimo stabilito nella convenzione, stante la natura della erogazione che non costituisce corrispettivo ma compensazione per l'assunzione del servizio gravato di oneri pubblicistici.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dai successivi artt. 10 e 11.

8.   Tariffe: Le offerte presentate dovranno precisare le tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pubblico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 93 del 21.4.2006.

9.   Durata della convenzione: La durata della convenzione è di 2 anni, con possibilità di estensione per ulteriori 12 mesi, a decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'esercizio dei servizi aerei sulla rotta in questione e conformemente agli oneri di servizio imposti.

La corretta prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno su richiesta dell'Amministrazione, sentito il vettore.

10.   Recesso dal contratto e preavviso: Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di 6 mesi. Si considera recesso senza preavviso il mancato rispetto da parte del vettore di un onere di servizio pubblico qualora il vettore stesso non abbia ripristinato il servizio entro un termine massimo di 30 giorni, previa intimazione ad adempiere integralmente agli obblighi assunti.

11.   Inadempimenti e sanzioni: Non costituisce inadempimento imputabile al vettore il mancato svolgimento del servizio per i seguenti motivi:

condizioni meteorologiche pericolose,

chiusura di uno degli aeroporti,

problemi di sicurezza pubblica,

scioperi,

problemi di sicurezza oppure,

casi di forza maggiore.

In detti casi l'importo della compensazione sarà ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.

Il vettore è responsabile del rigoroso adempimento degli obblighi assunti nella convenzione. In caso di inadempimento parziale o totale per motivi non imputabili alla forza maggiore, ovvero a circostanze che sfuggono al controllo del vettore, anormali o non prevedibili che il vettore non ha potuto evitare pur avendo adottato tutte le misure del caso, le autorità italiane potranno revocare l'assegnazione della rotta previa formale contestazione che dovrà essere inviata al vettore nei 10 giorni successivi alla conoscenza dell'evento.

Al vettore è concesso un termine non superiore a 7 giorni dalla ricezione della contestazione per produrre eventuali controdeduzioni.

Il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare per ciascun anno il 2 % del numero dei voli previsti effettuando pertanto il 98% dei voli medesimi. Per ogni cancellazione eccedente il predetto limite il vettore dovrà corrispondere all'Ente regolatore, a titolo di penale, la somma di 2 500,00 EUR.

Il vettore dovrà garantire che almeno l'85 % dei voli sia operato entro i 20 minuti rispetto all'orario stabilito (coefficiente di puntualità del servizio). Per ogni ritardo superiore ai 20 minuti il vettore attribuirà a ciascun passeggero un credito di 15,00 EUR da utilizzare per l'acquisto di un biglietto successivo.

Sono esclusi dall'applicazione delle sopra descritte regole i voli cancellati e quelli il cui ritardo è dovuto a condizioni meteo, a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore.

L'inadempimento, totale o parziale, delle clausole contrattuali da parte del vettore potrà anche determinare una richiesta di risarcimento per i danni subiti dalla comunità insulare, la cui consistenza sarà valutata dall'autorità giudiziaria competente.

Qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revisione dell'importo della compensazione finanziaria in misura proporzionale ai voli non effettuati, fatta salva l'eventuale azione per ottenere il risarcimento danni.

La mancata osservanza da parte del vettore del preavviso di cui all'articolo 10 è sanzionata con una penale calcolata sulla base del numero dei giorni di mancato preavviso e del deficit reale della rotta nell'anno considerato senza comunque superare la compensazione finanziaria, determinata, secondo le indicazioni di cui all'articolo 7.

12.   Presentazione delle offerte: Entro 30 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le offerte, redatte in conformità a quanto previsto nel capitolato di oneri a pena di esclusione, dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, o a mano dietro rilascio di una ricevuta, al seguente indirizzo:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Roma.

13.   Condizione risolutiva della gara: Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, lo svolgimento della gara di cui al presente bando è subordinato alla condizione che nessun vettore aereo comunitario abbia accettato, entro 30 giorni dalla pubblicazione degli oneri di servizio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 93 del 21.4.2006, di esercitare la rotta in questione conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza compensazione.

14.   Espletamento della gara: All'espletamento della gara provvede entro il termine massimo di 40 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, l'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che all'uopo nomina una Commissione.

15.   Controversie: Le eventuali controversie tra le parti derivanti dall'applicazione della convenzione o comunque attinenti lo svolgimento del servizio saranno deferite all'Autorità giudiziaria competente, previo un tentativo di conciliazione da esperirsi nei 90 giorni successivi all'insorgere della controversia.


Top