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Document C/2024/06452
Composition of the Grand Chamber and of the Intermediate Chamber
Composizione della Grande Sezione e della Sezione intermedia
Composizione della Grande Sezione e della Sezione intermedia
GU C, C/2024/6452, 28.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6452/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/6452 |
28.10.2024 |
Composizione della Grande Sezione e della Sezione intermedia
(C/2024/6452)
Il 9 ottobre 2024 il Tribunale ha adottato una decisione che, conformemente agli articoli 15, paragrafo 2, e 15 bis, paragrafo 2, del regolamento di procedura, determina le modalità di designazione dei giudici che compongono la Grande Sezione e la Sezione intermedia per il periodo dal 9 ottobre 2024 al 31 agosto 2025. Tale decisione abroga e sostituisce la decisione del 23 settembre 2022 sulla composizione della Grande Sezione (1).
Grande Sezione
I quindici giudici che compongono la Grande Sezione sono determinati come segue:
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per quanto riguarda i ricorsi diretti che sollevano esclusivamente questioni rientranti in una materia specifica ai sensi dell’articolo 25 del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale, il vicepresidente, due presidenti di sezione designati a turno tra quelli che presiedono le sezioni incaricate di conoscere le cause che rientrano nella medesima materia, i giudici del collegio a tre inizialmente investito della causa e i due giudici che avrebbero dovuto integrare tale collegio a tre se la causa fosse stata attribuita a un collegio a cinque, nonché sei giudici designati a turno tra i giudici del Tribunale che fanno parte delle sezioni incaricate di conoscere le cause che rientrano nella medesima materia, esclusi i presidenti di sezione, seguendo, in modo alternato, l’ordine stabilito dall’articolo 8 del regolamento di procedura e l’ordine inverso; |
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per quanto concerne gli altri ricorsi diretti, il presidente del Tribunale, il vicepresidente, due presidenti di sezione designati a turno, i giudici del collegio a tre inizialmente investito della causa e i due giudici che avrebbero dovuto integrare tale collegio a tre se la causa fosse stata attribuita a un collegio a cinque, nonché sei giudici designati a turno tra tutti i giudici del Tribunale, esclusi i presidenti di sezione, seguendo, in modo alternato, l’ordine stabilito dall’articolo 8 del regolamento di procedura e l’ordine inverso; |
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per quanto riguarda i ricorsi diretti pendenti dinanzi a due sezioni diverse che sono stati rinviati o che possono essere rinviati dinanzi ad un collegio a cinque e che sollevano questioni giuridiche identiche o simili, il presidente del Tribunale, il vicepresidente, tre presidenti di sezione designati a turno per priorità tra quelli che presiedono le sezioni incaricate di conoscere le cause che rientrano nella medesima materia, e i giudici dei due collegi a cinque dinanzi ai quali le cause sono state rinviate o possono essere rinviate; |
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per quanto concerne le domande di pronuncia pregiudiziale, il presidente del Tribunale, il vicepresidente, tre presidenti di sezione designati a turno e i dieci giudici assegnati alla sezione pregiudiziale. |
Sezione intermedia
I nove giudici che compongono la Sezione intermedia sono determinati come segue:
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per quanto riguarda i ricorsi diretti che sollevano esclusivamente questioni rientranti in una materia specifica ai sensi dell’articolo 25 del regolamento di procedura, il vicepresidente del Tribunale, un presidente di sezione designato a turno tra quelli che presiedono le sezioni incaricate di conoscere le cause che rientrano nella medesima materia, i giudici del collegio a tre inizialmente investito della causa e i due giudici che avrebbero dovuto integrare tale collegio a tre se la causa fosse stata attribuita a un collegio a cinque, nonché due giudici designati a turno tra i giudici del Tribunale che fanno parte delle altre sezioni incaricate di conoscere le cause che rientrano nella medesima materia, esclusi i presidenti di sezione, seguendo, in modo alternato, l’ordine stabilito dall’articolo 8 del regolamento di procedura e l’ordine inverso; |
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per quanto concerne gli altri ricorsi diretti, il vicepresidente del Tribunale, un presidente di sezione designato a turno, i giudici del collegio a tre inizialmente investito della causa e i due giudici che avrebbero dovuto integrare tale collegio a tre se la causa fosse stata attribuita a un collegio a cinque, nonché due giudici designati a turno tra tutti i giudici del Tribunale, esclusi i presidenti di sezione, seguendo, in modo alternato, l’ordine stabilito dall’articolo 8 del regolamento di procedura e l’ordine inverso; |
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per quanto riguarda le domande di pronuncia pregiudiziale, il vicepresidente del Tribunale, gli altri giudici del collegio ridotto di cinque membri, inizialmente investito della causa, e quattro giudici che fanno parte dell’altro collegio della sezione pregiudiziale, designati conformemente al turno stabilito per la composizione dei collegi ridotti. |
I turni previsti ai trattini primo e secondo per la composizione della Sezione intermedia sono gli stessi che sono menzionati ai trattini primo e secondo per la composizione della Grande Sezione nelle cause rientranti nelle medesime materie.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6452/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)