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Document 62025CJ0219
Judgment of the Court (Third Chamber) of 19 June 2025.#Ministère public v KN.#Request for a preliminary ruling from the Cour d'appel de Montpellier.#Reference for a preliminary ruling – Urgent preliminary ruling procedure – Area of freedom, security and justice – Article 67(3) and Article 82(1) TFEU – Judicial cooperation in criminal matters – Extradition request from a third country – EU citizen – Articles 18 and 21 TFEU – Previous decision of another Member State refusing extradition due to a serious risk of infringement of fundamental rights – Article 19(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Right of the requested person not to be extradited to a State where there is a serious risk that he or she would be subjected to torture or inhuman or degrading treatment – Second paragraph of Article 47 of the Charter of Fundamental Rights – Right to a fair trial – Mutual trust – Obligation to take account of the grounds on which the previous decision refusing extradition was based – No obligation of mutual recognition of that decision.#Case C-219/25 PPU.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 giugno 2025.
KN.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier.
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Articolo 67, paragrafo 3, e articolo 82, paragrafo 1, TFUE – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Richiesta di estradizione proveniente da un paese terzo – Cittadino dell’Unione – Articoli 18 e 21 TFUE – Decisione anteriore adottata da un altro Stato membro di negare l’estradizione a causa di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali – Articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto della persona reclamata di non essere estradata verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposta alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali – Diritto ad un processo equo – Reciproco affidamento – Obbligo di tener conto dei motivi su cui si fonda la decisione anteriore di rifiuto di estradare – Insussistenza di obbligo di riconoscimento reciproco di tale decisione.
Causa C-219/25 PPU.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 giugno 2025.
KN.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier.
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Articolo 67, paragrafo 3, e articolo 82, paragrafo 1, TFUE – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Richiesta di estradizione proveniente da un paese terzo – Cittadino dell’Unione – Articoli 18 e 21 TFUE – Decisione anteriore adottata da un altro Stato membro di negare l’estradizione a causa di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali – Articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto della persona reclamata di non essere estradata verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposta alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali – Diritto ad un processo equo – Reciproco affidamento – Obbligo di tener conto dei motivi su cui si fonda la decisione anteriore di rifiuto di estradare – Insussistenza di obbligo di riconoscimento reciproco di tale decisione.
Causa C-219/25 PPU.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:456
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
19 giugno 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Articolo 67, paragrafo 3, e articolo 82, paragrafo 1, TFUE – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Richiesta di estradizione proveniente da un paese terzo – Cittadino dell’Unione – Articoli 18 e 21 TFUE – Decisione anteriore adottata da un altro Stato membro di negare l’estradizione a causa di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali – Articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto della persona reclamata di non essere estradata verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposta alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali – Diritto ad un processo equo – Reciproco affidamento – Obbligo di tener conto dei motivi su cui si fonda la decisione anteriore di rifiuto di estradare – Insussistenza di obbligo di riconoscimento reciproco di tale decisione»
Nella causa C‑219/25 PPU [Kamekris] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier (Sezione istruttoria della Corte d’appello di Montpellier, Francia), con decisione del 18 marzo 2025, pervenuta in cancelleria il 20 marzo 2025, nel procedimento relativo all’estradizione di
KN,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin, N. Piçarra (relatore), O. Spineanu-Matei e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: R. Şereş, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 maggio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
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per KN, da J.-C. De Block e M. Poirot, avocats; |
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per il governo francese, da B. Dourthe e M. Guiresse, in qualità di agenti; |
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per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
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per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e A. Sahner, in qualità di agenti; |
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– |
per la Commissione europea, da F. Blanc, J. Hottiaux, H. Leupold e J. Vondung, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 67, paragrafo 3, e dell’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 19 e l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2 |
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una richiesta di estradizione presentata dalle autorità georgiane alle autorità francesi riguardante KN, cittadino greco e georgiano, ai fini dell’esecuzione, in Georgia, della pena dell’ergastolo. |
Contesto normativo
Convenzione europea di estradizione
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3 |
La Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (in prosieguo: la «Convenzione europea di estradizione»), di cui sono parti, tra l’altro, la Repubblica francese e la Georgia, al suo articolo 1, intitolato «Obbligo di estradizione», prevede quanto segue: «Le [p]arti [c]ontraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della [p]arte richiedente». |
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4 |
All’atto della ratifica di tale convenzione, la Repubblica francese ha formulato, segnatamente, le due seguenti riserve: «L’estradizione potrà essere negata se la consegna è tale da avere conseguenze di eccezionale gravità per la persona reclamata, in particolare a causa della sua età o del suo stato di salute. L’estradizione non sarà concessa nel caso in cui la persona reclamata sarebbe giudicata nello Stato richiedente da un giudice che non assicura le fondamentali garanzie procedurali e di tutela dei diritti della difesa o da un giudice istituito per il suo caso particolare, o nel caso in cui l’estradizione sia richiesta per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitta da un siffatto giudice». |
Diritto dell’Unione
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5 |
L’articolo 18, primo comma, TFUE dispone quanto segue: «Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità». |
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6 |
L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE così prevede: «Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi». |
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7 |
L’articolo 67, paragrafi 1 e 3, TFUE precisa quanto segue: «1. L’Unione [europea] realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. (...) 3. L’Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali». |
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8 |
Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, TFUE: «La cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all’articolo 83. Il Parlamento europeo e il Consiglio [dell’Unione europea], deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a:
(...)». |
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9 |
L’articolo 19 della Carta, intitolato «Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione», al paragrafo 2 così prevede: «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti». |
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10 |
L’articolo 47 della Carta, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», al secondo comma stabilisce quanto segue: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare». |
Diritto francese
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11 |
L’articolo 696-4 del code de procédure pénale (codice di procedura penale) prevede quanto segue: «L’estradizione non è concessa nei seguenti casi: 1o Se la persona reclamata ha la cittadinanza francese, la quale viene valutata all’epoca del reato per il quale è richiesta l’estradizione; (...)». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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12 |
Il 3 dicembre 2010 KN, cittadino greco e georgiano, è stato condannato in contumacia alla pena dell’ergastolo dal Tribunale municipale di Poti (Georgia). Tale pena è stata confermata in contumacia il 3 giugno 2011 dalla Corte d’appello di Koutaïssi (Georgia). I fatti incriminati, commessi in Georgia e in Turchia negli anni 2008 e 2009, riguardavano il traffico internazionale di cocaina in quantità particolarmente rilevanti effettuato nell’ambito di una banda organizzata, la preparazione di un omicidio ad opera di una pluralità di soggetti e la detenzione illegale di armi da fuoco. |
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13 |
Il 2 luglio 2021 le autorità georgiane hanno chiesto presso l’Interpol la diffusione di un «avviso rosso» nei confronti di KN, corrispondente a una richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali, sulla base della sentenza della Corte d’appello di Koutaïssi del 3 giugno 2011. |
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14 |
Il 4 ottobre 2021 KN è stato arrestato provvisoriamente in Belgio, dove risiedeva, sulla base di tale «avviso rosso». Il 13 ottobre 2021 l’ufficio del procuratore della Georgia ha presentato una richiesta di estradizione alle autorità belghe. Inizialmente sottoposto ad arresto provvisorio ai fini estradizionali, KN è stato poi rilasciato, ma sottoposto a vigilanza giudiziaria a partire dal 29 ottobre 2021, in attesa di una decisione dei giudici belgi sulla richiesta di estradizione. |
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15 |
Il 20 gennaio 2025 KN è stato sottoposto a fermo per identificazione in Francia sulla base di detto «avviso rosso». Il giorno successivo le autorità georgiane hanno presentato alle autorità francesi una richiesta di estradizione analoga a quella presentata alle autorità belghe e KN è stato sottoposto ad arresto provvisorio ai fini estradizionali in Francia. |
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16 |
Con sentenza del 19 febbraio 2025, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (Sezione competente per l’imputazione della Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), sulla base della normativa belga relativa alle estradizioni nonché dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), ha respinto la richiesta di estradizione presentata dalle autorità georgiane, ritenendo che sussistessero seri motivi per temere che l’estradizione di KN verso la Georgia lo avrebbe esposto a un diniego di giustizia e a un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti. |
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17 |
Il 28 febbraio 2025, nell’ambito del procedimento di estradizione avviato in Francia, KN è comparso dinanzi al procureur général de Montpellier (procuratore generale di Montpellier, Francia) e ha dichiarato di non acconsentire alla sua estradizione. |
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18 |
A seguito di tale rifiuto, KN è stato condotto, il 1o marzo 2025, dinanzi alla chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier (Sezione istruttoria della Corte d’appello di Montpellier, Francia), giudice del rinvio. Egli sostiene dinanzi a quest’ultimo giudice che il diritto dell’Unione, in particolare i principi della fiducia reciproca e di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie adottate dagli Stati membri, impongono alle autorità francesi di riconoscere la sentenza della chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (Sezione competente per l’imputazione della Corte d’appello di Bruxelles) del 19 febbraio 2025 e, di conseguenza, di negare la sua estradizione verso la Georgia. Tale sentenza, di natura penale, gli avrebbe riconosciuto un diritto garantito dall’Unione, ossia quello di non essere estradato verso un paese terzo se esiste un rischio reale che egli sia ivi esposto a un trattamento inumano o degradante o a un diniego di giustizia. |
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19 |
Dinanzi al giudice del rinvio, il procureur général de Montpellier (procuratore generale di Montpellier) ha sottolineato che il trattamento di tale richiesta di estradizione da parte delle autorità francesi è subordinato al rispetto degli articoli 3 e 6 della CEDU e che KN, cittadino greco e giordano, aveva invocato l’esistenza del rischio serio di essere esposto non solo a un diniego di giustizia, ma anche a trattamenti inumani o degradanti a causa delle condizioni di detenzione in Georgia. Tenuto conto dell’instabilità politica in tale paese dal novembre 2024, tale magistrato ha invitato il giudice del rinvio a constatare di non essere in grado di ottenere garanzie affidabili da parte delle autorità georgiane quanto al rispetto dei diritti previsti da detti articoli. |
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20 |
Il giudice del rinvio ricorda che l’articolo 1 della Convenzione europea di estradizione, di cui la Georgia è parte in quanto membro del Consiglio d’Europa, impone di estradare la persona reclamata quando sono soddisfatte le condizioni di legge, fatte salve le eccezioni previste e le riserve espresse dalle parti contraenti. Tale giudice sottolinea che la Repubblica francese ha formulato riserve in virtù delle quali l’estradizione non è concessa nel caso in cui la persona reclamata sarebbe giudicata da un giudice che non assicura i diritti fondamentali della difesa e può essere negata nel caso in cui essa sia tale da avere conseguenze di eccezionale gravità per detta persona. |
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21 |
Il giudice del rinvio si chiede se la sentenza della chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (Sezione competente per l’imputazione della Corte d’appello di Bruxelles) del 19 febbraio 2025, con la quale quest’ultima ha dichiarato che, in caso di estradizione verso la Georgia, KN sarebbe stato esposto a un rischio serio di diniego di giustizia e di essere sottoposto alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti, sia priva di autorità nei confronti dei giudici francesi, in virtù dei principi di fiducia reciproca e di riconoscimento reciproco. Secondo il giudice del rinvio, soltanto quando un tale riconoscimento è espressamente previsto dal diritto dell’Unione i giudici di uno Stato membro sono tenuti, conformemente a detti principi, a riconoscere l’autorità delle decisioni emesse dai giudici di un altro Stato membro. |
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22 |
Date tali circostanze, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier (Sezione istruttoria della Corte d’appello di Montpellier) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se [l’articolo] 67, paragrafo 3, e [l’articolo] 82, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19 e 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che: uno Stato membro è tenuto a rifiutare di eseguire una richiesta di estradizione di un cittadino dell’Unione europea verso [un paese] terzo qualora un altro Stato membro abbia precedentemente rifiutato di eseguire la stessa richiesta di estradizione con la motivazione che la consegna della persona interessata rischierebbe di violare il diritto fondamentale di non essere sottoposto alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti sancito dall’articolo 19 della Carta e il diritto a un processo equo sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta». |
Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza
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23 |
Il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. |
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24 |
Da tali disposizioni risulta che l’applicazione di detto procedimento è subordinata a due requisiti cumulativi. Da un lato, il rinvio pregiudiziale deve sollevare questioni di interpretazione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, oggetto del titolo V della terza parte del Trattato FUE. Dall’altro lato, le circostanze della controversia principale, come descritte dal giudice del rinvio, devono essere caratterizzate dalla presenza di una situazione di urgenza. |
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25 |
Per quanto riguarda il primo requisito, occorre rilevare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte, segnatamente, sull’interpretazione dell’articolo 67, paragrafo 3, e dell’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, disposizioni rientranti nel titolo V della terza parte di detto Trattato, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Pertanto, tale domanda è idonea a essere sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza. |
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26 |
Per quanto riguarda il secondo requisito, relativo all’urgenza, da una giurisprudenza costante risulta che tale requisito è soddisfatto quando la persona interessata è attualmente privata della libertà e il suo mantenimento in custodia dipende dalla soluzione della controversia principale, fermo restando che la situazione di tale persona deve essere valutata quale si presenta alla data dell’esame della domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza (v., in particolare, sentenza del 29 luglio 2024, Breian,C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punto 26 e giurisprudenza citata). |
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27 |
Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che KN è stato sottoposto ad arresto provvisorio ai fini estradizionali a partire dal 21 gennaio 2025, cosicché egli è attualmente privato della sua libertà. Peraltro, la questione sollevata dal giudice del rinvio è diretta a stabilire se esso debba rifiutare di estradare tale persona sulla base del diritto dell’Unione. Una risposta affermativa a tale questione da parte della Corte dovrebbe quindi, in linea di principio, condurre alla liberazione di KN. |
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28 |
In tali circostanze, la Terza Sezione della Corte, su proposta del giudice relatore, sentita l’avvocata generale, ha deciso, il 3 aprile 2025, di accogliere la domanda del giudice del rinvio diretta a trattare il presente rinvio pregiudiziale secondo il procedimento pregiudiziale d’urgenza. |
Sulla questione pregiudiziale
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29 |
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 67, paragrafo 3, e l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro è tenuto a rifiutare di estradare verso un paese terzo un cittadino di un altro Stato membro qualora le autorità di un terzo Stato membro abbiano precedentemente rifiutato di eseguire una richiesta di estradizione, proveniente da tale paese terzo e diretta all’esecuzione della stessa pena inflitta a detto cittadino di un altro Stato membro, a causa dell’esistenza di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 19, paragrafo 2, e dall’articolo 47, secondo comma, della Carta. |
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30 |
In via preliminare, occorre ricordare che, in mancanza di un accordo di estradizione tra l’Unione e il paese terzo di cui trattasi, le norme in materia di estradizione rientrano nella competenza degli Stati membri [v., in tal senso, sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin,C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 26, e del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l’Ucraina), C‑398/19, EU:C:2020:1032, punto 28]. |
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31 |
Nondimeno, gli Stati membri sono tenuti ad esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione, segnatamente del divieto di discriminazione sancito dall’articolo 18 TFUE nonché della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, garantita dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE [v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Domanda di estradizione verso la Bosnia-Erzegovina), C‑237/21, EU:C:2022:1017, punto 29]. |
Sull’interpretazione degli articoli 18 e 21 TFUE
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32 |
In primo luogo, occorre rilevare che, a causa della sua qualità di cittadino dell’Unione, un cittadino di uno Stato membro che circola o soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro ha il diritto di avvalersi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e rientra nell’ambito di applicazione dei Trattati ai sensi dell’articolo 18 TFUE, che contiene il principio di non discriminazione in base alla nazionalità [v., in tal senso, sentenze del 13 novembre 2018, Raugevicius,C‑247/17, EU:C:2018:898, punto 27, e del 22 dicembre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Domanda di estradizione verso la Bosnia-Erzegovina), C‑237/21, EU:C:2022:1017, punto 30]. |
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33 |
La circostanza che un cittadino di uno Stato membro diverso da quello destinatario di una richiesta di estradizione che lo riguarda possegga anche la cittadinanza di tale paese terzo autore di detta richiesta non può impedire a detto cittadino di far valere i diritti e le libertà conferiti dallo status di cittadino dell’Unione, in particolare quelli garantiti dagli articoli 18 e 21, paragrafo 1, TFUE. Infatti, la circostanza che la persona reclamata sia simultaneamente cittadina di uno Stato membro e di un paese terzo non può privarla di tali diritti e libertà [v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Domanda di estradizione verso la Bosnia-Erzegovina), C‑237/21, EU:C:2022:1017, punto 31 e giurisprudenza citata]. |
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34 |
Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che KN, che possiede, tra l’altro, la cittadinanza greca, ha esercitato, in quanto cittadino dell’Unione, il suo diritto, previsto dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, di circolare liberamente in un altro Stato membro, cosicché la sua situazione rientra nell’ambito di applicazione dei Trattati, ai sensi dell’articolo 18 TFUE, il quale vieta qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, e ciò nonostante il fatto che egli possegga anche la cittadinanza del paese terzo che ha emesso la richiesta di estradizione di cui egli è oggetto. |
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35 |
Peraltro, la circostanza che KN abbia risieduto in modo permanente non già nel territorio della Repubblica francese, nel momento in cui le autorità di tale Stato membro sono state destinatarie della richiesta di estradizione oggetto del procedimento principale, bensì in quello del Regno del Belgio, non è atta a inficiare tale constatazione. Invero, il carattere transitorio del soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto non è tale da escludere la situazione del cittadino di un altro Stato membro, oggetto di tale richiesta, dall’ambito di applicazione dei Trattati, ai sensi dell’articolo 18 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2018, Pisciotti,C‑191/16, EU:C:2018:222, punto 34). |
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36 |
In secondo luogo, il governo francese ha precisato che, conformemente all’articolo 696-4, 1o, del codice di procedura penale, la Repubblica francese non procede all’estradizione dei propri cittadini verso un paese terzo, mentre tale disposizione non osta a che tale Stato membro proceda, per contro, all’estradizione verso un paese terzo dei cittadini degli altri Stati membri, ai fini dell’esecuzione di una pena inflitta in tale paese. |
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37 |
Orbene, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che una norma nazionale che vieta l’estradizione dei soli cittadini dello Stato membro interessato introduce una differenza di trattamento a seconda che la persona reclamata sia un cittadino di tale Stato membro o un cittadino di un altro Stato membro e crea quindi una disparità di trattamento atta a pregiudicare la libertà di questi ultimi di circolare e di soggiornare nell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin,C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 32, e del 13 novembre 2018, Raugevicius,C‑247/17, EU:C:2018:898, punto 28). |
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38 |
Ne consegue che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la disparità di trattamento consistente nel permettere l’estradizione di un cittadino dell’Unione, che possiede la cittadinanza di un altro Stato membro, come KN, si traduce in una restrizione della libertà di circolazione, ai sensi dell’articolo 21 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin,C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 33, e del 13 novembre 2018, Raugevicius,C‑247/17, EU:C:2018:898, punto 30). |
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39 |
Nel caso di specie, se è vero che il giudice del rinvio non interroga la Corte sulla giustificazione di una siffatta restrizione mediante un motivo imperativo di interesse generale, esso chiede, tuttavia, se taluni diritti fondamentali previsti dalla Carta possano ostare a un’estradizione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. |
Sull’esame di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali
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40 |
Qualora una normativa nazionale sia tale da ostacolare l’esercizio di una o più libertà fondamentali garantite dai Trattati, nella fattispecie il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri previsto dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, tale normativa può essere giustificata alla luce del diritto dell’Unione solo nella misura in cui è conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 1991, ERT,C‑260/89, EU:C:1991:254, punti 42 e 43). Inoltre, secondo costante giurisprudenza, una tale normativa deve essere considerata come «attuazione del diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2023, Bezirkshauptmannschaft Feldkirch,C‑55/22, EU:C:2023:670, punto 29, e del 12 dicembre 2024, Nemzeti Földügyi Központ,C‑419/23, EU:C:2024:1016, punto 60 e giurisprudenza citata). |
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41 |
Ne consegue che lo Stato membro richiesto, che non estrada i propri cittadini, è tenuto a esaminare, prima di decidere di estradare, in applicazione, segnatamente, della Convenzione europea di estradizione, un cittadino di un altro Stato membro, se tale decisione, in quanto attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, possa violare i diritti fondamentali garantiti da quest’ultima, segnatamente il suo articolo 47, secondo comma, che sancisce il diritto fondamentale a un processo equo, o il suo articolo 19, paragrafo 2, ai sensi del quale nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti [v., in tal senso, sentenze del 13 novembre 2018, Raugevicius,C‑247/17, EU:C:2018:898, punto 49, nonché del 22 dicembre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Domanda di estradizione verso la Bosnia-Erzegovina), C‑237/21, EU:C:2022:1017, punto 55]. |
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42 |
A tal fine, l’autorità competente dello Stato membro richiesto deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati. Tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, da decisioni giudiziarie del paese terzo richiedente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite. L’esistenza di dichiarazioni e l’accettazione di trattati internazionali che garantiscono, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non sono sufficienti, da sole, ad assicurare una protezione adeguata della persona reclamata contro il rischio di trattamenti inumani o degradanti quando fonti affidabili riportano pratiche delle autorità di tale paese terzo – o da esse tollerate – manifestamente contrarie ai principi della CEDU (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin,C‑182/15, EU:C:2016:630, punti 57 e 59). |
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43 |
È in tale contesto che il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 67, paragrafo 3, e l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE gli impongano di riconoscere la sentenza della chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (Sezione competente per l’imputazione della Corte d’appello di Bruxelles) del 19 febbraio 2025, menzionata al punto 16 della presente sentenza, con la quale tale giudice ha rifiutato di estradare KN, con la motivazione che una siffatta estradizione lo avrebbe esposto a un rischio serio di violazione del diritto fondamentale di non essere sottoposto alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti, sancito all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, nonché del diritto fondamentale a un processo equo, di cui all’articolo 47, secondo comma, della Carta. |
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44 |
A tale riguardo, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che né l’articolo 67, paragrafo 3, né l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE possono costituire la base di un obbligo di riconoscimento reciproco riguardante le decisioni di diniego, adottate dagli Stati membri, di una richiesta di estradizione proveniente da un paese terzo. |
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Invero, da un lato, l’articolo 67, paragrafo 3, TFUE dispone che «[l]’Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia», in particolare «tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali» e, «se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali» degli Stati membri. Dall’altro lato, l’articolo 82, paragrafo 1, primo comma, TFUE stabilisce che «[l]a cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri», in particolare quelle di cui al secondo comma, lettera a), di tale articolo 82, paragrafo 1, ai sensi del quale «[i]l Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria». |
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Dalla formulazione di dette disposizioni risulta che esse non stabiliscono, in quanto tali, un obbligo di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie penali adottate negli Stati membri, ma si limitano a disporre che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di un siffatto riconoscimento. L’articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), TFUE, si limita quindi a stabilire che il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure intese a definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria. |
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Sotto un secondo profilo, se è vero che il diritto dell’Unione contiene vari strumenti di diritto derivato che prevedono un obbligo di riconoscimento reciproco di talune sentenze e decisioni giudiziarie penali, segnatamente la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), nonché la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), è tuttavia giocoforza constatare che nessun atto di diritto dell’Unione prevede un obbligo di riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dagli Stati membri riguardanti le richieste di estradizione provenienti da un paese terzo. |
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Pertanto, il principio di riconoscimento reciproco non si applica alle decisioni di diniego delle richieste di estradizione adottate dagli Stati membri. |
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Per contro, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno Stato membro, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere che, salvo circostanze eccezionali, tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali garantiti da quest’ultimo (sentenze del 29 luglio 2024, Alchaster,C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 57, e del 29 luglio 2024, Breian,C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punto 36). |
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Per quanto riguarda il mandato d’arresto europeo disciplinato dalla decisione quadro 2002/584, la Corte ha dichiarato che tale principio impone, in presenza di una decisione di non esecuzione di un siffatto mandato adottata in un altro Stato membro a causa dell’esistenza di un rischio di violazione del diritto fondamentale a un equo processo sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta, che l’autorità dell’esecuzione di uno Stato membro al quale è stata presentata una nuova domanda di consegna dell’interessato, nell’ambito del proprio esame dell’esistenza di un motivo di non esecuzione, tenga debitamente conto dei motivi sottesi a tale decisione (sentenza del 29 luglio 2024, Breian,C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punto 46). |
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51 |
Per le stesse ragioni, va ritenuto che il principio della fiducia reciproca imponga, in presenza di una decisione di diniego di estradizione della persona reclamata verso un paese terzo, adottata da uno Stato membro a causa di un rischio serio, in cui la persona medesima incorre, di violazione del diritto fondamentale di non essere sottoposta alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti, sancito all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, nonché del diritto fondamentale a un processo equo, di cui all’articolo 47, secondo comma, della Carta, che l’autorità competente di un altro Stato membro, destinataria di una nuova richiesta di estradizione proveniente dallo stesso paese terzo e riguardante la stessa persona, tenga debitamente conto dei motivi sottesi a tale decisione di diniego, nell’ambito del proprio esame dell’esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta. |
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Infatti, come sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, una decisione anteriore di diniego di estradizione, adottata in un altro Stato membro, fondata sull’esistenza di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, fa parte degli elementi, contemplati dalla giurisprudenza ricordata al punto 42 della presente sentenza, di cui lo Stato membro destinatario di una nuova richiesta di estradizione deve tener conto nell’ambito del proprio esame. |
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53 |
Alla luce di tutti i suesposti motivi, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 67, paragrafo 3, e l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non è tenuto a rifiutare di estradare verso un paese terzo un cittadino di un altro Stato membro qualora le autorità di un terzo Stato membro abbiano precedentemente rifiutato di eseguire una richiesta di estradizione, proveniente da tale paese terzo e diretta all’esecuzione della stessa pena inflitta a detto cittadino di un altro Stato membro, a causa dell’esistenza di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 19, paragrafo 2, e dall’articolo 47, secondo comma, della Carta. |
Sulle spese
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54 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: |
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L’articolo 67, paragrafo 3, e l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE |
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devono essere interpretati nel senso che: |
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uno Stato membro non è tenuto a rifiutare di estradare verso un paese terzo un cittadino di un altro Stato membro qualora le autorità di un terzo Stato membro abbiano precedentemente rifiutato di eseguire una richiesta di estradizione, proveniente da tale paese terzo e diretta all’esecuzione della stessa pena inflitta a detto cittadino di un altro Stato membro, a causa dell’esistenza di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 19, paragrafo 2, e dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.