Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62025CC0313

Conclusioni dell’avvocato generale D. Spielmann, presentate il 1° agosto 2025.


ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:625

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

DEAN SPIELMANN

presentate il 1o agosto 2025 ( 1 )

Causa C‑313/25 PPU [Adrar] ( i )

GB

contro

Minister van Asiel en Migratie

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Roermond, Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Esecuzione di una decisione di rimpatrio – Articolo 5 – Principio di non‑refoulement (non respingimento) – Interesse superiore del bambino e vita familiare – Articolo 15 – Trattenimento a fini di allontanamento – Esame del rispetto delle condizioni di legittimità di tale trattenimento»

Introduzione

1.

Il rispetto del principio di non‑refoulement, principio assoluto che riflette uno dei valori fondamentali dell’Unione e dei suoi membri, nonché interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE ( 2 ), solleva delicate questioni quando, dopo l’adozione di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva, la situazione del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare si è evoluta. Ciò vale, in particolare, quando un’autorità giudiziaria incaricata di esaminare la legittimità del trattenimento di un siffatto cittadino rileva che tale principio e tali interessi non sono stati richiamati o esaminati preliminarmente nel corso della procedura di rimpatrio.

2.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 15 della direttiva 2008/115 che garantiscono rispettivamente il rispetto del principio di non‑refoulement e di taluni interessi dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, una tutela giurisdizionale effettiva nei confronti delle decisioni connesse al rimpatrio, nonché condizioni e modalità rigorose relative all’adozione di una misura privativa della libertà.

3.

Tale domanda è stata presentata dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Roermond, Paesi Bassi), nell’ambito di una controversia tra GB e il Minister van Asiel en Migratie (Ministro dell’asilo e della migrazione, Paesi Bassi; in prosieguo: il «Ministro»), in merito alla decisione di quest’ultimo di trattenere GB ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

4.

L’articolo 5 della direttiva 2008/115, intitolato «Non‑refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute», prevede quanto segue:

«Nell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:

a)

l’interesse superiore del bambino;

b)

la vita familiare;

c)

le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;

e rispettano il principio di non‑refoulement».

5.

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, intitolato «Rinvio dell’allontanamento», così dispone:

«1.   Gli Stati membri rinviano l’allontanamento:

a)

qualora violi il principio di non‑refoulement (…)».

6.

L’articolo 13 di detta direttiva, intitolato «Mezzi di ricorso» ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.   Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.

2.   L’autorità o l’organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l’esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno».

7.

L’articolo 15 della medesima direttiva, intitolato «Trattenimento», a tali paragrafi da 1 a 5 stabilisce quanto segue:

«1.   Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:

a)

sussiste un rischio di fuga o

b)

il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.

2.   Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie.

Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto.

Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri:

a)

prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall’inizio del trattenimento stesso,

b)

oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall’avvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.

Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo.

3.   In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria.

4.   Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata.

5.   Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi».

Diritto dei Paesi Bassi

8.

L’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri), del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone:

«Se l’interesse dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale lo richiede, [il Ministro] può trattenere, ai fini del suo allontanamento, lo straniero che (...) non si trova in situazione di soggiorno regolare».

Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

9.

L’11 settembre 2024, GB, che dichiara di essere di nazionalità algerina, ha presentato una domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Non è comparso all’audizione vertente sui motivi di tale domanda.

10.

Con decisione del 7 ottobre 2024, il Ministro ha respinto tale domanda e ha adottato una decisione che vale anche come decisione di rimpatrio (in prosieguo: la «decisione di rimpatrio»). In mancanza di un ricorso proposto da GB entro il termine impartito a tal fine, la decisione di rimpatrio è divenuta definitiva e GB non si è volontariamente conformato all’obbligo di rimpatrio che ne derivava.

11.

Il 26 marzo 2025, GB è stato trasferito nei Paesi Bassi dalle autorità francesi ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013, cosiddetto «regolamento Dublino III» ( 3 ). GB è stato quindi trattenuto in base all’articolo 8 della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ( 4 ).

12.

Lo stesso giorno, GB ha presentato, nei Paesi Bassi, una domanda reiterata di protezione internazionale, che ha avuto l’effetto di sospendere l’esecuzione della decisione di rimpatrio. Egli ha inoltre dichiarato di temere un grave rischio di essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio in Algeria. Il 7 aprile 2025, GB è stato sentito sui motivi di tale domanda ed è stato informato dell’intenzione di respingere detta domanda in quanto manifestamente infondata. Il 9 aprile 2025, prima che venisse deliberato sulla sua domanda, GB l’ha ritirata. La sospensione della decisione di rimpatrio è quindi cessata ipso iure.

13.

Il 10 aprile 2025, la misura di trattenimento, che era stata imposta il 26 marzo 2025 in base all’articolo 8 della direttiva 2013/33, è stata revocata. Un’altra misura di trattenimento è stata tuttavia disposta nei confronti di GB al fine di procedere al suo allontanamento verso l’Algeria in esecuzione della decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2008/115. Nel corso dell’audizione preliminare a tale trattenimento, che si è tenuta lo stesso giorno, GB ha dichiarato di temere di essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio in Algeria e di essere padre di un bambino nato in Francia il 18 settembre 2024, di cui desiderava potersi occupare.

14.

Il 16 aprile 2025, GB ha proposto un ricorso avverso la decisione di trattenimento dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Roermond), giudice del rinvio.

15.

Tale giudice si chiede se, in forza del diritto dell’Unione, nel verificare il rispetto delle condizioni di legittimità del trattenimento, esso debba valutare, eventualmente d’ufficio, se il principio di non‑refoulement nonché gli interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115 ostino all’allontanamento di GB verso l’Algeria, qualora esistano circostanze e fatti rilevanti verificatisi o emersi dopo l’adozione della decisione di rimpatrio divenuta definitiva.

16.

In forza del diritto dei Paesi Bassi e della giurisprudenza dell’Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione per il contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, Paesi Bassi) ( 5 ), sarebbe vietato al giudice del rinvio procedere a tale valutazione. La situazione sarebbe diversa solo qualora fosse stato proposto un ricorso autonomo avverso la decisione di rimpatrio, e l’esame del trattenimento e l’esame della decisione di rimpatrio avessero luogo nell’ambito del medesimo procedimento.

17.

Orbene, il giudice del rinvio ritiene di essere l’unica autorità giudiziaria che possa valutare se l’allontanamento di GB verso l’Algeria sia compatibile con il principio di non‑refoulement e con gli interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115.

18.

Infatti, in nessuna fase del procedimento sarebbe stato valutato se tale principio e tali interessi ostino all’allontanamento di GB. In particolare, una siffatta valutazione non avrebbe avuto luogo al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio, dal momento che GB non era comparso all’audizione vertente sulla sua domanda di protezione internazionale. Inoltre, in mancanza di ricorso avverso la decisione di rimpatrio, la legittimità di tale decisione non sarebbe stata successivamente esaminata da un’autorità giudiziaria.

19.

Una valutazione del principio di non‑refoulement e degli interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115 non sarebbe stata effettuata neppure al momento del trattenimento di GB ai fini del suo allontanamento, sebbene GB avesse invocato, in sostanza, in occasione dell’audizione preliminare al suo trattenimento, il 10 aprile 2025, un mutamento significativo delle circostanze, facendo valere il suo timore di essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio in Algeria e affermando che intendeva occuparsi del figlio.

20.

Una siffatta valutazione non potrebbe essere effettuata neppure in un’altra fase del procedimento. Infatti, la normativa dei Paesi Bassi non prevedrebbe una verifica né un riesame periodico della decisione di rimpatrio, alla luce del principio di non‑refoulement o degli interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115, anche se esiste un certo lasso di tempo tra l’adozione di tale decisione e la sua esecuzione. La situazione sarebbe diversa solo in caso di designazione di un altro paese terzo come paese di rimpatrio o qualora sia adottata una decisione a seguito della presentazione di una domanda di protezione internazionale o di una domanda di permesso di soggiorno ai sensi del diritto nazionale.

21.

La normativa dei Paesi Bassi non prevedrebbe mezzi di ricorso autonomi contro l’esecuzione di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva. Il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare potrebbe soltanto presentare un reclamo contro un «allontanamento effettivo» previsto e pianificato, una volta che gli siano state comunicate la data e l’ora di quest’ultimo. Un siffatto reclamo non consentirebbe tuttavia di impedire un trattenimento che risultasse ingiustificato. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza dell’Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione per il contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato), esso sarebbe possibile solo «qualora la situazione al momento dell’allontanamento effettivo differisse a tal punto da quella esistente al momento della decisione da cui deriva il potere di allontanamento che la legittimità dell’intenzione di allontanamento effettivo non può più essere data per certa senza riserve». Tale reclamo verterebbe inoltre unicamente sulle modalità di esecuzione della decisione di rimpatrio e non darebbe luogo a una valutazione del principio di non‑refoulement o degli interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115 ( 6 ).

22.

Orbene, il trattenimento ai fini dell’allontanamento non sarebbe giustificato e non risponderebbe più alla sua finalità se l’allontanamento non potesse aver luogo a causa del principio di non‑refoulement o degli interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115. In tal caso, conformemente all’articolo 15 di tale direttiva, l’interessato dovrebbe essere immediatamente rilasciato. Pertanto, prima di trattenere il cittadino di un paese terzo ai fini del suo allontanamento, occorrerebbe verificare se l’allontanamento sia consentito.

23.

Il giudice del rinvio chiede quindi alla Corte di precisare se il diritto dell’Unione gli imponga di procedere a una valutazione del principio di non‑refoulement e degli interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115.

24.

A tal riguardo, detto giudice fa valere che l’articolo 5 di tale direttiva, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte ( 7 ), impone a tutte le autorità nazionali competenti di rispettare il principio di non‑refoulement in tutte le fasi della procedura di rimpatrio. Orbene, il trattenimento di un cittadino di un paese terzo ai fini del suo allontanamento darebbe attuazione a detta direttiva e costituirebbe una «fase della procedura di rimpatrio».

25.

Inoltre, dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115, nonché dalla giurisprudenza della Corte ( 8 ), risulterebbe che una decisione di rimpatrio può coesistere con un rinvio dell’allontanamento, cosicché l’esistenza di una decisione di rimpatrio adottata precedentemente ed eventualmente divenuta definitiva non impedisce che sia verificata la compatibilità dell’allontanamento, in esecuzione di tale decisione, con il principio di non‑refoulement.

26.

Il giudice del rinvio aggiunge che il diritto a un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e concretizzato all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115, esige che il giudice chiamato a verificare il rispetto delle condizioni di legittimità del trattenimento ai fini dell’allontanamento del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, in esecuzione di una decisione di rimpatrio, possa verificare se il principio di non‑refoulement e gli interessi di cui all’articolo 5 di tale direttiva ostino a tale allontanamento. Un siffatto approccio sarebbe tanto più necessario in mancanza di un altro mezzo di ricorso effettivo.

27.

In tale contesto, il rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Roermond) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli 5, 13, paragrafi 1 e 2, e 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 6, 19, paragrafo 2, e 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che un’autorità giudiziaria, nell’esaminare se siano rispettate le condizioni derivanti dal diritto dell’Unione per la legittimità del trattenimento di un cittadino di paese terzo, sia tenuta ad accertarsi, eventualmente d’ufficio, che il principio di non‑refoulement non osti all’esecuzione della decisione di rimpatrio in precedenza adottata e per la cui esecuzione il cittadino di un paese terzo è trattenuto.

2)

Se gli articoli 5, 13, paragrafi 1 e 2, e 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 6, 7, 24, paragrafo 2, e 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che un’autorità giudiziaria, nell’esaminare se siano rispettate le condizioni derivanti dal diritto dell’Unione per la legittimità del trattenimento di un cittadino di paese terzo, sia tenuta ad accertarsi, eventualmente d’ufficio, che gli interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115 non ostino all’esecuzione della decisione di rimpatrio in precedenza adottata e per la cui esecuzione il cittadino di un paese terzo è trattenuto».

28.

Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

29.

Con decisione del 21 maggio 2025, la Corte ha deciso di accogliere tale domanda.

30.

Il governo dei Paesi Bassi, GB e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Le medesime parti hanno inoltre presentato osservazioni orali all’udienza che si è tenuta il 1o luglio 2025.

Analisi

Osservazioni preliminari

31.

L’obiettivo della direttiva 2008/115 consiste, come risulta dai considerando 2 e 11 di quest’ultima, nell’istituire un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme e garanzie giuridiche comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità ( 9 ).

32.

Poiché il cittadino di un paese terzo, al pari del cittadino nel procedimento principale, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, deve, in linea di principio, essere assoggettato alle norme e alle procedure comuni da essa previste ai fini del suo rimpatrio, e ciò fintantoché il suo soggiorno non sia stato, eventualmente, regolarizzato ( 10 ). A tal riguardo, ricordo che, quando è disposto ai fini dell’allontanamento, il trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare è destinato soltanto a garantire l’effettività della procedura di rimpatrio ( 11 ).

33.

Poiché qualsiasi trattenimento di un cittadino di un paese terzo costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà sancito all’articolo 6 della Carta, la Corte ha precisato che il potere riconosciuto alle autorità nazionali competenti di trattenere cittadini di paesi terzi è rigorosamente disciplinato. Una misura di trattenimento può quindi essere disposta o prorogata solo nel rispetto delle norme generali ed astratte che ne fissano le condizioni e le modalità, contenute, in particolare, nell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi da 4 a 6 della direttiva 2008/115 ( 12 ).

34.

Pertanto, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, la privazione della libertà consistente nel trattenimento di una persona ai fini dell’allontanamento può essere necessaria solo nel rispetto di talune condizioni sostanziali, relative alla mancanza di altre misure meno restrittive del trattenimento nonché all’ipotesi in cui tale allontanamento rischi di essere compromesso dal comportamento della persona interessata. Il trattenimento deve avere inoltre una durata quanto più breve possibile ed essere mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio. Ai sensi dei paragrafi 3 e 4 di tale disposizione, una siffatta privazione della libertà è riesaminata a intervalli ragionevoli e deve cessare qualora risulti che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento, da intendersi nel senso che impone l’esistenza di una prospettiva reale che l’allontanamento possa essere eseguito tenendo conto dei termini massimi di privazione della libertà, fissati all’articolo 15, paragrafi 5 e 6, di tale direttiva e che si impongono a tutti gli Stati membri ( 13 ).

35.

Qualora risulti che le condizioni sostanziali su cui è basata la decisione iniziale di trattenimento del cittadino interessato non sono state o non sono più soddisfatte, o che la durata massima del trattenimento è raggiunta, la persona interessata deve, come del resto espressamente indicato dal legislatore dell’Unione all’articolo 15, paragrafo 2, quarto comma, e paragrafo 4, di detta direttiva, essere immediatamente rimessa in libertà ( 14 ).

36.

Per quanto riguarda il diritto dei cittadini di paesi terzi trattenuti a una tutela giurisdizionale effettiva, norme comuni dell’Unione in materia di tutela giurisdizionale sono contenute nell’articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2008/115. Secondo detta disposizione, che costituisce una concretizzazione, nel settore considerato, del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, garantito all’articolo 47 della Carta, ciascuno Stato membro deve prevedere, qualora il trattenimento sia stato disposto da un’autorità amministrativa, un «pronto» riesame giudiziario, vuoi d’ufficio, vuoi su domanda dell’interessato, della legittimità di tale trattenimento ( 15 ).

37.

Nell’ambito della presente causa, alla luce degli elementi del fascicolo, si pone più in particolare la questione se il giudice chiamato a esaminare in tal modo la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva, possa o debba valutare se il principio di non‑refoulement, da un lato, nonché gli interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115, e più specificamente l’interesse superiore di un bambino e la vita familiare, dall’altro, ostino a tale allontanamento, qualora la decisione di rimpatrio definitiva sia stata adottata nei confronti di tale cittadino e il trattenimento sia stato disposto da un’autorità amministrativa senza che ciò sia stato previamente tenuto in considerazione. È questo l’ordine in cui esaminerò successivamente le due questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio.

Sulla prima questione

38.

Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se l’articolo 5 e l’articolo 15 della direttiva 2008/115 ( 16 ), in combinato disposto con l’articolo 6, con l’articolo 19, paragrafo 2, e con l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria chiamata a esaminare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva, è tenuta ad accertarsi, eventualmente d’ufficio, che il principio di non‑refoulement non osti a tale allontanamento, qualora non si sia preliminarmente tenuto conto di tale principio.

39.

Innanzi tutto, ricordo che il principio di non‑refoulement è un principio fondamentale sancito all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, ai sensi del quale «[n]essuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti». Tale principio è altresì connesso all’articolo 18 della Carta che sancisce il diritto all’asilo, nonché all’articolo 4 della Carta sulla proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, e ha carattere assoluto ( 17 ).

40.

Nell’ambito della direttiva 2008/115 il principio di non‑refoulement è sancito in particolare dall’articolo 5, ultima parte di frase, di tale direttiva, il quale prevede che, nell’applicazione di detta direttiva, gli Stati membri devono rispettare il principio di non‑refoulement ( 18 ).

41.

È poi giocoforza rilevare che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, in considerazione della finalità perseguita, l’articolo 5 della direttiva 2008/115 non può essere interpretato in modo restrittivo. Detto articolo è inoltre dotato di un effetto diretto e può, quindi, essere invocato da un singolo ed essere applicato dalle autorità amministrative nonché dagli organi giurisdizionali degli Stati membri ( 19 ).

42.

Infine, per quanto riguarda le conseguenze che occorre trarre dal principio di non‑refoulement quale figura all’articolo 5 della direttiva 2008/115, osservo che la Corte, in talune occasioni, ha considerato che tale principio non ostava sistematicamente all’adozione di una decisione di rimpatrio e di un’eventuale decisione di allontanamento nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno era irregolare ( 20 ), ma giustificava soltanto il rinvio dell’allontanamento di quest’ultimo in esecuzione della decisione di rimpatrio, come previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115 ( 21 ).

43.

Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che, qualora l’autorità nazionale competente intenda adottare una decisione di rimpatrio, essa deve segnatamente vigilare sul rispetto del principio di non‑refoulement ( 22 ). A tal riguardo, la Corte è stata chiamata a precisare che l’articolo 5 della direttiva 2008/115 obbliga l’autorità nazionale competente a rispettare, in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, il principio di non‑refoulement, cosicché tale disposizione osta a che un cittadino di un paese terzo sia oggetto di una decisione di rimpatrio qualora sia accertato che un suo allontanamento verso il paese di destinazione previsto è escluso, in forza del principio di non‑refoulement, a tempo indeterminato ( 23 ).

44.

Più recentemente, la Corte ha ribadito che il rispetto del principio di non‑refoulement si impone prima dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio. Nell’ipotesi in cui l’autorità nazionale competente giungesse alla conclusione che l’allontanamento del cittadino di un paese terzo interessato lo espone ad un serio rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a pene o trattamenti inumani e degradanti, l’autorità in parola deve rinviare detto allontanamento fintantoché perdura un rischio siffatto, in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115. La Corte ha aggiunto che il rispetto di tale principio si impone fino al momento del riesame giudiziario di tale esecuzione ( 24 ).

45.

A tal fine, secondo la Corte, gli Stati membri devono consentire alle persone interessate di far valere qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi successivamente alla decisione di rimpatrio, che presenti rilevanza significativa per la valutazione della loro situazione alla luce, in particolare, dell’articolo 5 della direttiva 2008/115 ( 25 ).

46.

Pertanto, la Corte ha dichiarato che, qualora il decorso di un certo periodo di tempo abbia comportato un mutamento delle circostanze, l’autorità nazionale deve procedere, prima dell’esecuzione della decisione di rimpatrio, a una valutazione aggiornata dei rischi cui va incontro il cittadino di un paese terzo di essere esposto a trattamenti vietati in termini perentori dall’articolo 4 e dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta. Siffatta valutazione, che deve essere distinta e autonoma rispetto a quella effettuata al momento dell’adozione di tale decisione di rimpatrio, deve consentire all’autorità nazionale di accertarsi, tenendo conto di qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi nonché di ogni nuovo elemento eventualmente dedotto da tale cittadino di un paese terzo, che non sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che detto cittadino di un paese terzo sarebbe esposto, in caso di rimpatrio in un paese terzo, a un rischio reale di essere sottoposto, in quest’ultimo, alla pena di morte, alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Infatti, una siffatta valutazione aggiornata è l’unica tale da consentire a detta autorità di accertarsi che l’allontanamento sia conforme alle condizioni stabilite dalla legge richieste, e in particolare ai requisiti fissati all’articolo 5 della direttiva 2008/115 ( 26 ).

47.

Inoltre, pronunciandosi sul dovere dell’esame d’ufficio di un motivo vertente sulla violazione di disposizioni dell’Unione quando un’autorità giudiziaria esamina le condizioni di legittimità di una misura di trattenimento disposta da un’autorità amministrativa, la Corte ha considerato che il giudice deve essere in grado di statuire su qualsiasi elemento di fatto e di diritto pertinente ai fini della verifica di tale legittimità, e prendere in considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale, nonché le prove e le osservazioni che le sono eventualmente sottoposte dall’interessato. Inoltre, esso deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della propria decisione. A tal fine, la Corte ha fatto riferimento all’importanza del diritto alla libertà sancito all’articolo 6 della Carta nonché alla gravità dell’ingerenza in detto diritto costituita dal trattenimento e al requisito di una tutela giurisdizionale di livello elevato ( 27 ).

48.

Da tutta la giurisprudenza citata ai paragrafi da 42 a 44 delle presenti conclusioni deriva che l’articolo 5 della direttiva 2008/115 impone agli Stati membri di rispettare il principio di non‑refoulement «in tutte le fasi della procedura», fino all’allontanamento, che consiste nel «trasporto fisico fuori dallo Stato membro» della persona interessata ( 28 ). A seconda delle particolari circostanze di ciascun caso o della fase del procedimento in cui si effettua l’esame di un rischio reale e grave che porti a ritenere che un cittadino di un paese terzo sia esposto, in caso di rimpatrio, alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, il principio di non‑refoulement osterà a che tale cittadino sia oggetto di una decisione di rimpatrio o, se del caso, giustificherà unicamente il rinvio dell’allontanamento, fintantoché perdura il rischio in questione.

49.

Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente nel procedimento principale è stato oggetto di una decisione di rimpatrio, adottata il 7 ottobre 2024. Tale decisione è divenuta definitiva e nessun elemento del fascicolo consente di ritenere che l’adozione della decisione di rimpatrio fosse illecita alla luce del principio di non‑refoulement sebbene, considerata la mancata comparizione del ricorrente ai fini della sua audizione, tale decisione sia stata adottata senza una valutazione nel merito dell’eventuale contrarietà di un allontanamento a tale principio. Il procedimento principale verte quindi sul rispetto del principio di non‑refoulement e sull’esame d’ufficio del giudice nel contesto non già dell’adozione di una decisione di rimpatrio, bensì della sua esecuzione durante lo svolgimento di un procedimento di rimpatrio mediante il trattenimento del cittadino interessato.

50.

Orbene, come risulta dai paragrafi da 45 a 47 delle presenti conclusioni, il dovere dell’esame d’ufficio del principio di non‑refoulement è stato riconosciuto qualora l’autorità nazionale intenda adottare una decisione di rimpatrio o prima dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio, in particolare in caso di mutamento delle circostanze avvenuto dopo l’adozione di tale decisione di rimpatrio che possa avere un’incidenza significativa sulla valutazione della situazione del cittadino interessato, nonché qualora un’autorità giudiziaria esamini le condizioni di legittimità di una misura di trattenimento disposta da un’autorità amministrativa in sede di attuazione di una procedura di rimpatrio.

51.

Lo stesso vale quindi anche nella fase della procedura di rimpatrio relativa all’esame, da parte di un’autorità giudiziaria, della legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, disposto al fine di procedere all’allontanamento di tale cittadino in esecuzione di una decisione di rimpatrio.

52.

Nel caso di specie, peraltro, oltre al fatto che il principio di non‑refoulement non è stato oggetto di un esame preliminare né da parte dell’autorità nazionale competente che ha adottato la decisione di rimpatrio né da parte dell’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento, il giudice del rinvio ha dichiarato che non esiste alcun altro mezzo di ricorso giurisdizionale effettivo al termine del quale possa essere presa in considerazione la situazione aggiornata del cittadino.

53.

In tali circostanze, il fatto che GB abbia invocato un rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio in Algeria mi induce a ritenere che l’autorità giudiziaria incaricata del riesame della legittimità del trattenimento in esecuzione della decisione di rimpatrio debba verificare, in tale fase del procedimento, eventualmente d’ufficio, se GB possa essere esposto a un siffatto rischio in caso di rimpatrio verso il paese di destinazione considerato.

54.

Infatti, la tutela giurisdizionale garantita dall’articolo 47 della Carta non sarebbe né effettiva né completa se il giudice nazionale non avesse l’obbligo di constatare d’ufficio la violazione del principio di non‑refoulement, quando gli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nel corso del procedimento in contraddittorio dinanzi ad esso, tendono a dimostrare che la decisione di rimpatrio è basata su una valutazione obsoleta dei rischi di trattamenti vietati da tale principio, cui incorre il cittadino di un paese terzo interessato qualora dovesse ritornare nel paese terzo di cui si tratta ( 29 ).

55.

Mi sembra tuttavia fondamentale precisare che non si tratta necessariamente, per l’autorità incaricata di esaminare la legittimità del trattenimento, di valutare la legittimità della decisione di rimpatrio adottata in precedenza, che può essere stata validamente adottata dall’autorità nazionale competente ed è divenuta definitiva, né di sostituire la propria decisione alla decisione di quest’ultima ( 30 ). Le modalità relative alla portata dell’esame del giudice incaricato di verificare la legittimità del trattenimento rientrano in linea di principio nell’autonomia procedurale degli Stati membri, al pari della designazione delle autorità nazionali competenti a valutare i rischi in cui si incorre in caso di allontanamento ( 31 ). Orbene, nei Paesi Bassi, l’autorità giudiziaria competente ad adottare o a esaminare una decisione di rimpatrio differisce da quella che esamina la legittimità del trattenimento. Quest’ultima non dispone quindi della competenza a esaminare nuovamente o a esaminare la legittimità di una decisione di rimpatrio, e può solo constatare l’esistenza di una siffatta decisione.

56.

In udienza il governo dei Paesi Bassi ha precisato che il giudice incaricato di esaminare la legittimità del trattenimento deve in particolare verificare se esista una prospettiva ragionevole di allontanamento, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, il che comporta che si debba esaminare se l’autorità che ha disposto la misura di trattenimento abbia «tenuto sufficientemente conto» del principio di non‑refoulement, abbia «valutato correttamente» le dichiarazioni del cittadino a tal fine o abbia adeguatamente «ponderato tale elemento». Tuttavia, tale governo ha aggiunto che un siffatto esame è limitato e che solo l’autorità amministrativa competente a statuire su una domanda di protezione internazionale può procedere a un controllo completo della situazione del cittadino interessato, anche alla luce del principio di non‑refoulement. Pertanto, se un siffatto esame non è stato effettuato da tale autorità amministrativa, spetta non già al giudice procedere per la prima volta a tale esame, bensì al cittadino presentare una nuova domanda di protezione internazionale. Il governo dei Paesi Bassi ritiene inoltre che il ricorso distinto e specifico che il cittadino interessato può proporre qualora l’allontanamento sia di fatto previsto garantisca una tutela giurisdizionale sufficiente.

57.

Orbene, contrariamente a quanto suggerito dal governo dei Paesi Bassi, non si può richiedere al cittadino interessato di presentare un’altra domanda di protezione internazionale affinché gli sia garantito il pieno rispetto del principio di non‑refoulement di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta ( 32 ). Analogamente, non ci si potrebbe attendere da parte sua che presenti un reclamo contro un «allontanamento effettivo», in quanto tale reclamo può essere presentato solo previa comunicazione della data e dell’ora dell’espulsione, e, come dichiarato dal giudice del rinvio, non dà sistematicamente luogo a una valutazione del principio di non‑refoulement né consente di impedire un trattenimento che potrebbe risultare ingiustificato.

58.

Pertanto, quando l’autorità giudiziaria è chiamata a statuire sulla legittimità del trattenimento, occorre riconoscerle un riesame pieno e completo al riguardo. Sebbene non si tratti, in questa fase, di esaminare la legittimità di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva, il giudice incaricato di esaminare la legittimità del trattenimento deve poter procedere a una valutazione completa e aggiornata della situazione del cittadino e dei rischi in cui incorre in caso di rimpatrio alla luce del principio di non‑refoulement qualora non si sia mai tenuto conto di tale principio in precedenza. Ciò vale a maggior ragione in caso di mutamento di circostanze verificatosi dopo l’adozione della decisione di rimpatrio che possa avere un’incidenza significativa sulla valutazione della situazione del cittadino interessato alla luce del principio di non‑refoulement.

59.

Aggiungo che, se, dopo aver valutato la situazione aggiornata del cittadino interessato, l’autorità giudiziaria incaricata di esaminare la legittimità del trattenimento giungesse alla conclusione che l’allontanamento di tale cittadino lo espone a un rischio grave di essere sottoposto a pene o a trattamenti inumani e degradanti, tale autorità dovrebbe, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115, rinviare l’allontanamento fino a quando perdura un siffatto rischio, come risulta dalla giurisprudenza citata ai paragrafi 42 e 44 delle presenti conclusioni.

60.

Tuttavia, né dalla direttiva 2008/115 né dalla giurisprudenza della Corte si deduce che, in caso di rinvio dell’allontanamento, il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare debba essere immediatamente rimesso in libertà, dato che l’allontanamento può essere rinviato fino a quando perdura il rischio di cui trattasi. Inoltre, qualsiasi rinvio dell’allontanamento non sarebbe tale da viziare sistematicamente di illegittimità la misura di trattenimento. È possibile che, a seconda delle circostanze, le autorità competenti prevedano di procedere a un allontanamento in una fase successiva, in particolare qualora i motivi per i quali il principio di non‑refoulement osta all’allontanamento effettivo si rivelino temporanei ( 33 ).

61.

Sottolineo tuttavia che, purché l’interessato sia trattenuto in applicazione della direttiva 2008/115, ciò avviene alle rigide condizioni che il principio di non-refoulement si applichi in tutto il suo rigore e che le norme e le garanzie imposte da detta direttiva siano rispettate, anche per quanto riguarda la durata massima del trattenimento, che si impone a tutti gli Stati membri. Orbene, constato che il rinvio dell’allontanamento a causa del principio di non‑refoulement non rientra fra i motivi per i quali il trattenimento può essere prorogato per un periodo superiore ai sei mesi, ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115.

62.

Pertanto, nei limiti in cui l’autorità giudiziaria ritenga, in base alle circostanze specifiche del caso e previo esame della situazione aggiornata del cittadino interessato, che un allontanamento di quest’ultimo verso il paese di destinazione considerato sia escluso, in forza del principio di non‑refoulement, a tempo indeterminato, cosicché non si può ritenere che l’espletamento del rimpatrio sia ancora in corso, oppure che non esista una reale prospettiva che l’allontanamento possa essere portato a termine tenuto conto dei termini massimi fissati dalla direttiva 2008/115, il trattenimento non è più giustificato e tale cittadino dovrà essere immediatamente rilasciato.

63.

Pertanto, si propone alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 5 e l’articolo 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria chiamata a esaminare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva, è tenuta ad accertarsi, eventualmente d’ufficio, che il principio di non‑refoulement non osti a tale allontanamento, qualora non si sia tenuto previamente conto di tale principio, e ciò a maggior ragione in caso di mutamento di circostanze verificatosi dopo l’adozione della decisione di rimpatrio che possa avere un’incidenza significativa sulla valutazione della situazione del cittadino interessato alla luce del principio di non‑refoulement.

Sulla seconda questione

64.

Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5 e l’articolo 15 della direttiva 2008/115 ( 34 ), in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 7, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria chiamata a esaminare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva, è tenuta ad accertarsi, eventualmente d’ufficio, che la vita familiare e l’interesse superiore del bambino, come previsti all’articolo 5 della direttiva 2008/115, non ostino a tale allontanamento, qualora non se ne sia tenuto previamente conto.

65.

Ricordo che, nell’applicazione della direttiva 2008/115, compreso il caso in cui intendano adottare una decisione di rimpatrio o una misura di allontanamento nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali riconosciuti a tale cittadino dalla Carta.

66.

Ciò vale in particolare per il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, quale sancito dall’articolo 7 della Carta, di cui può avvalersi un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, padre di un figlio minorenne, e che deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, che prevede di garantire che l’interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private ( 35 ). Tuttavia, contrariamente alla protezione contro qualsiasi trattamento inumano e degradante, sancita all’articolo 4 della Carta, i diritti garantiti dagli articoli 7 e 24 di quest’ultima non hanno carattere assoluto ( 36 ).

67.

Inoltre, dall’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115 risulta che gli Stati membri devono tenere nella debita considerazione l’interesse superiore del bambino e la vita familiare nell’applicazione di tale direttiva. Tale disposizione costituisce una norma generale, che non può essere interpretata restrittivamente, e traspone al settore di detta direttiva l’obbligo di cui agli articoli 7 e 24 della Carta. La Corte ha quindi dichiarato che, in combinato disposto con l’articolo 24 della Carta, l’articolo 5 della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a prendere debitamente in considerazione l’interesse superiore del bambino in tutte le fasi della procedura, prima di adottare decisioni, quale una decisione di rimpatrio, eventualmente accompagnata da un divieto d’ingresso, che comportano conseguenze importanti per tale minore, anche qualora il destinatario di tale decisione non sia il minore, bensì uno dei genitori di quest’ultimo ( 37 ). La Corte ha aggiunto che lo stesso vale per una misura di allontanamento, che non può essere adottata se viola la vita familiare e il diritto al rispetto della vita privata del cittadino interessato ( 38 ).

68.

Da tale giurisprudenza risulta, da un lato, che l’articolo 5 della direttiva 2008/115 osta a che una decisione di rimpatrio sia adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo senza che siano stati presi previamente in considerazione la sua vita familiare e l’interesse superiore del figlio minorenne e, dall’altro, che considerazioni connesse all’interesse superiore del bambino possono eventualmente comportare che un’autorità giudiziaria si astenga dal procedere all’allontanamento.

69.

Considerazioni connesse all’interesse superiore del bambino devono quindi, a mio avviso, poter essere prese in considerazione anche nella fase dell’esame della legittimità del provvedimento di trattenimento, disposto al fine di procedere a un allontanamento, qualora tale interesse non sia stato oggetto di alcun esame preliminare nel corso della procedura di rimpatrio e non esista alcun altro mezzo di ricorso effettivo.

70.

Aggiungo che la Corte ha avuto occasione di precisare taluni degli elementi pertinenti di cui occorre tener conto al fine di valutare il rischio che il minore interessato debba lasciare il territorio dell’Unione qualora il genitore, cittadino di un paese terzo, fosse obbligato al rimpatrio. Si deve quindi prendere in considerazione la questione del genitore che assume l’effettivo affidamento del minore e se esista un rapporto di dipendenza effettiva tra quest’ultimo e il genitore cittadino di un paese terzo, se l’onere legale, finanziario o affettivo di tale minore sia assunto dal genitore cittadino di un paese terzo o, ancora, la circostanza che l’altro genitore del minore sia realmente capace di – e disposto a – assumersi da solo l’onere quotidiano ed effettivo del minore. Siffatte constatazioni devono essere fondate sulla considerazione di tutte le circostanze del caso di specie e, segnatamente, dell’età del minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell’intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell’Unione sia con il genitore cittadino di un paese terzo, nonché del rischio che la separazione da quest’ultimo possa comportare per l’equilibrio del minore stesso. La Corte ha tuttavia aggiunto che le sole ragioni economiche o la volontà di mantenere l’unità familiare nel territorio dell’Unione non sono sufficienti, al pari dell’esistenza di un vincolo familiare, sia esso di natura biologica o giuridica ( 39 ).

71.

Inoltre, la Corte ha già considerato che l’interessato ha un obbligo di leale cooperazione con l’autorità nazionale competente, che gli impone di cooperare con quest’ultima al fine di fornirle tutte le informazioni pertinenti sulla sua situazione personale e familiare nonché, eventualmente, di informarla quanto prima di qualsiasi evoluzione pertinente della sua vita familiare. Infatti, il diritto del cittadino di un paese terzo a che l’evoluzione della sua situazione familiare sia presa in considerazione non può essere strumentalizzato per riaprire o prorogare indefinitamente la procedura di rimpatrio ( 40 ).

72.

Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo risulta che il minore di cui il cittadino del paese terzo afferma di essere il padre è nato il 18 settembre 2024, che tale cittadino ha presentato una domanda di protezione internazionale l’11 settembre 2024 e non è comparso all’udienza vertente sui motivi di tale domanda. La decisione di rimpatrio è stata adottata il 7 ottobre 2024 e detto cittadino non ha proposto alcun ricorso avverso tale decisione.

73.

Se l’autorità nazionale competente che ha adottato la decisione di rimpatrio non ha potuto esaminare la questione dell’interesse superiore del bambino o della vita familiare del cittadino interessato, ciò risulta quindi non già da un mutamento di circostanze di fatto, in quanto il bambino è nato prima dell’adozione della decisione di rimpatrio, bensì dal fatto che tale cittadino non è comparso all’udienza vertente sui motivi della sua domanda di protezione internazionale e non ha proposto ricorso avverso la decisione di rimpatrio. Il semplice fatto di invocare in una fase successiva del procedimento elementi di fatto preesistenti non può costituire di per sé un mutamento di circostanze.

74.

Da quanto precede risulta che, a condizione che non si possa ritenere che il cittadino interessato sia venuto meno al suo dovere di leale cooperazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare alla luce delle circostanze del caso di specie, tenuto conto dell’importanza che il diritto dell’Unione attribuisce alla presa in considerazione dell’interesse superiore dei minori, ritengo che l’interesse superiore del bambino e la vita familiare del cittadino debbano poter essere esaminati prima che si proceda all’allontanamento di tale cittadino. Il giudice incaricato di esaminare la legittimità del trattenimento deve quindi poter esaminare se tali interessi non ostino a tale allontanamento.

75.

A tal fine, esso dovrà segnatamente verificare gli elementi di prova che dimostrino che il cittadino interessato è padre del minore, con il quale esisterebbe un rapporto di dipendenza tale da far sì che quest’ultimo sia costretto ad accompagnare il cittadino di un paese terzo di cui trattasi e a lasciare il territorio dell’Unione, e dovrà tener conto del fatto che il minore ha già un genitore al quale è stato rilasciato un permesso di soggiorno in uno Stato membro dell’Unione ( 41 ). Se del caso, potrebbe accadere che l’allontanamento debba essere rinviato al fine di evitare una situazione che possa ledere i diritti fondamentali del minore, o addirittura che il cittadino interessato debba essere rimesso in libertà.

76.

Pertanto, si propone alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 5 e l’articolo 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 7, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria chiamata a esaminare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva, è tenuta ad accertarsi, eventualmente d’ufficio, che la vita familiare e l’interesse superiore del bambino, di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115, non ostino a tale allontanamento, qualora non se ne sia previamente tenuto conto e purché non si possa ritenere che il cittadino interessato sia venuto meno al suo dovere di leale cooperazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare alla luce delle circostanze del caso di specie.

Conclusione

77.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Roermond, Paesi Bassi):

1)

L’articolo 5 e l’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

l’autorità giudiziaria chiamata a esaminare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva, è tenuta ad accertarsi, eventualmente d’ufficio, che il principio di non‑refoulement non osti a tale allontanamento, qualora non si sia tenuto previamente conto di tale principio, e ciò a maggior ragione in caso di mutamento di circostanze verificatosi dopo l’adozione della decisione di rimpatrio che possa avere un’incidenza significativa sulla valutazione della situazione del cittadino interessato alla luce del principio di non‑refoulement.

2)

L’articolo 5 e l’articolo 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 7, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali,

devono essere interpretati nel senso che:

l’autorità giudiziaria chiamata a esaminare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva, è tenuta ad accertarsi, eventualmente d’ufficio, che la vita familiare e l’interesse superiore del bambino, di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115, non ostino a tale allontanamento, qualora non se ne sia previamente tenuto conto e purché non si possa ritenere che il cittadino interessato sia venuto meno al suo dovere di leale cooperazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare alla luce delle circostanze del caso di specie.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU 2009, L 180, pag. 96).

( 5 ) Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio cita le sentenze dell’Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione per il contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato), n. 201904771/2/V3, del 26 luglio 2023 (NL:RVS:2023:2829), e n. 202204434/1/V3, del 12 dicembre 2023 (NL:RVS:2023:4578).

( 6 ) Sentenza dell’Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione per il contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato), n. 201306899/1/V2, del 12 giugno 2015 (NL:RVS:2015:1995).

( 7 ) Il giudice del rinvio fa riferimento, in particolare, alla sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat (C‑156/23; in prosieguo: la «sentenza Ararat, EU:C:2024:892, punto 35).

( 8 ) Il giudice del rinvio fa riferimento alle sentenze 3 giugno 2021, Westerwaldkreis (C‑546/19; in prosieguo: la «sentenza Westerwaldkreis, EU:C:2021:432), del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis terapeutica) (C‑69/21; in prosieguo: la «sentenza Allontanamento – Cannabis terapeutica», EU:C:2022:913), e Ararat.

( 9 ) V. sentenze del 5 giugno 2014, Mahdi (C‑146/14 PPU; in prosieguo: la «sentenza Mahdi, EU:C:2014:1320, punto 38), del 19 giugno 2018, Gnandi (C‑181/16; in prosieguo: la «sentenza Gnandi, EU:C:2018:465, punto 48), e Allontanamento – Cannabis terapeutica (punto 88).

( 10 ) V. sentenza Ararat (punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

( 11 ) V., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2022, Politsei- ja Piirivalveamet (Trattenimento – Rischio di commissione di un reato) (C‑241/21, EU:C:2022:753, punti 31, 32 e giurisprudenza ivi citata), e dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento) (C‑704/20 e C‑39/21; in prosieguo: la «sentenza Esame d’ufficio del trattenimento, EU:C:2022:858, punto 74).

( 12 ) V., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn (C‑519/20, EU:C:2022:178, punto 62), Esame d’ufficio del trattenimento (punti 72, 73, da 75 a 77 e giurisprudenza ivi citata), e del 4 ottobre 2024Bouskoura (C‑387/24 PPU, EU:C:2024:868, punti da 41 a 45).

( 13 ) V., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2011, El Dridi (C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 40), e Mahdi (punto 60), in cui la Corte rinvia alla sentenza del 30 novembre 2009, Kadzoev (C‑357/09 PPU, EU:C:2009:741, punto 65).

( 14 ) V. sentenze del 30 novembre 2009, Kadzoev (C‑357/09 PPU, EU:C:2009:741, punto 60), Esame d’ufficio del trattenimento (punto 79), e del 4 ottobre 2024, Bouskoura (C‑387/24 PPU, EU:C:2024:868, punto 44).

( 15 ) V., in tal senso, sentenze del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU; in prosieguo: la «sentenza Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, EU:C:2020:367, punto 289), e Esame d’ufficio del trattenimento (punti da 81 a 83 e giurisprudenza ivi citata).

( 16 ) L’articolo 13 della direttiva 2008/115, intitolato «Mezzi di ricorso», prevede un diritto di ricorso giurisdizionale specifico avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo12, paragrafo 1, di tale direttiva. Orbene, quest’ultima disposizione menziona solo le decisioni di rimpatrio, le decisioni di divieto d’ingresso nonché le decisioni di allontanamento. Una decisione di trattenimento non rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 13 di detta direttiva.

( 17 ) V., in tal senso, sentenze Allontanamento – Cannabis terapeutica (punto 57), del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave) (C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 36), e Ararat (punti 35, 36, 49 e 50).

( 18 ) Il principio di non‑refoulement è previsto altresì all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115, ai sensi del quale gli Stati membri devono rinviare l’allontanamento nel caso in cui esso avvenisse in violazione di tale principio.

( 19 ) V., in tal senso, sentenze Allontanamento – Cannabis terapeutica (punto 55), e Ararat (punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

( 20 ) V. sentenza Gnandi (punti da 59 a 67).

( 21 ) V. sentenza Westerwaldkreis (punti 58 e 59), in cui la Corte rinvia alle conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Westerwaldkreis (C‑546/19, EU:C:2021:105, paragrafo 87).

( 22 ) V. sentenze dell’11 dicembre 2014, Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, punti 4849), e Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (punto 118 e giurisprudenza ivi citata).

( 23 ) V., in tal senso, sentenza Allontanamento – Cannabis terapeutica (punti 55, 56 e 59). In sostanza, la Corte ha considerato che ciò vale in particolare quando lo stato di salute del cittadino è particolarmente grave e il rimpatrio può, di per sé, comportare, per l’interessato, un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta. Essa ha tuttavia aggiunto che l’articolo 7 della Carta non può imporre a uno Stato membro di rinunciare ad adottare una decisione di rimpatrio o una misura di allontanamento nei confronti di un cittadino, unicamente per il rischio di un deterioramento delle condizioni di salute di quest’ultimo nel paese di destinazione, qualora non siano soddisfatte tali rigorose condizioni (punti da 60 a 71, 101 e 102). V., altresì, sentenza del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave) (C‑663/21, EU:C:2023:540, punti 3652), dalla quale risulta che il cittadino interessato sarebbe stato esposto a un rischio di tortura o di morte in caso di rimpatrio nel suo paese d’origine (punto 21).

( 24 ) V., in tal senso, sentenza Ararat (punti 38, 39 e 46 nonché giurisprudenza ivi citata).

( 25 ) V., in tal senso, sentenze Gnandi (punto 64), e Ararat (punto 37).

( 26 ) V., in tal senso, sentenza Ararat (punto 38).

( 27 ) V., in tal senso, sentenza Esame d’ufficio del trattenimento (punti 87 e 88). Osservo che, in tale causa, la Corte ha inoltre rilevato che il rigoroso inquadramento, istituito dal legislatore dell’Unione, del trattenimento e del mantenimento di una misura di trattenimento conduce a una situazione che non è in tutto e per tutto simile a un contenzioso amministrativo in cui l’iniziativa e la delimitazione del procedimento spettano alle parti (punto 92 di tale sentenza). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:413, paragrafo 45).

( 28 ) V. articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115; v., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:413, paragrafo 36).

( 29 ) V., in tal senso, sentenze Esame d’ufficio del trattenimento (punto 88), e Ararat (punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

( 30 ) La situazione sarebbe diversa se si trattasse per l’autorità giudiziaria di sostituire la propria decisione a quella dell’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento o, in caso di proroga della detenzione, a quella dell’autorità che ha disposto il trattenimento iniziale [v. sentenze Mahdi (punto 62), e Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (punto 293)].

( 31 ) V., per analogia, sentenza Mahdi (punto 50); v., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nelle cause riunite Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento) (C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:489, paragrafi da 73 a 76), nonché nella causa Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:413, paragrafo 52).

( 32 ) V., in tal senso, sentenza Ararat (punti 40 e 41).

( 33 ) Ciò può accadere, ad esempio, per un opponente al regime politico attuale del suo paese, mentre un cambiamento di tale regime sta per verificarsi.

( 34 ) Come indicato alla nota 16 delle presenti conclusioni, le questioni vertenti sulla legittimità del trattenimento che si presentano nell’ambito del procedimento principale non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2008/115.

( 35 ) V., in tal senso, sentenze del 14 gennaio 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rimpatrio di un minore non accompagnato) (C‑441/19, EU:C:2021:9, punto 45), e dell’11 marzo 2021, Stato belga (Rimpatrio del genitore di un minore) (C‑112/20; in prosieguo: la «sentenza Rimpatrio del genitore di un minore, EU:C:2021:197, punti 3641).

( 36 ) V. sentenza del 22 febbraio 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata) (C‑483/20, EU:C:2022:103, punto 36).

( 37 ) V., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio) (C‑82/16; in prosieguo: «sentenza Ricongiungimento familiare in Belgio, EU:C:2018:308, punto 104), del 14 gennaio 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rimpatrio di un minore non accompagnato) (C‑441/19, EU:C:2021:9, punto 44), Rimpatrio del genitore di un minore (punti da 31 a 43), e del 27 aprile 2023, M.D. (Divieto d’ingresso in Ungheria) (C‑528/21, EU:C:2023:341, punti da 89 a 91).

( 38 ) V., in tal senso, sentenza Allontanamento – Cannabis terapeutica (punti 91 e 92).

( 39 ) V., in tal senso, sentenze Ricongiungimento familiare in Belgio (punti da 70 a 75 nonché giurisprudenza ivi citata), e Rimpatrio del genitore di un minore (punti 26 e 27 nonché giurisprudenza ivi citata).

( 40 ) V., in tal senso, sentenza Ricongiungimento familiare in Belgio (punti 103 e 105). Alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, la Corte ha considerato che, qualora il cittadino di un paese terzo sia già stato oggetto di una decisione di rimpatrio, e a condizione che, nel corso di questo primo procedimento, egli abbia potuto far valere gli elementi della propria vita familiare, all’epoca già esistenti e che fondano la sua domanda di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, non si può contestare all’autorità nazionale competente di non aver tenuto conto, nel corso del procedimento di rimpatrio avviato successivamente, di tali elementi, che avrebbero dovuto essere invocati dall’interessato in una fase precedente del procedimento (punti 106 e 107 di tale sentenza).

( 41 ) Il giudice del rinvio fa presente che il ricorrente ha dichiarato che la sua ex compagna e suo figlio hanno un permesso di soggiorno in Francia.

Top