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Document 62024TN0237

    Causa T-237/24: Ricorso proposto il 6 maggio 2024 – DV / Frontex

    GU C, C/2024/4481, 22.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4481/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4481/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2024/4481

    22.7.2024

    Ricorso proposto il 6 maggio 2024 – DV / Frontex

    (Causa T-237/24)

    (C/2024/4481)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: DV (rappresentanti: S. Pappas e A. Pappas, avvocati)

    Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare i) la decisione del 27 giugno 2023, con cui il responsabile aggiunto dei diritti fondamentali di Frontex, in qualità di autorità subdelegata che ha il potere di nomina, ha licenziato la ricorrente al termine del suo periodo di prova (in prosieguo: la «prima decisione impugnata»), e ii) la decisione del responsabile dei diritti fondamentali di Frontex, del 26 gennaio 2024, di respingere il reclamo contro la summenzionata decisione del 27 giugno 2023 presentato dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»);

    condannare la convenuta a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle della ricorrente per il presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che il responsabile dei diritti fondamentali non era competente a compilare il rapporto relativo al periodo di prova [violazione dell’articolo 14, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»)] e che la subdelega da parte del responsabile dei diritti fondamentali dei propri poteri quale autorità che ha il potere di nomina al responsabile aggiunto è illegittima (conflitto di interessi).

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che il responsabile dei diritti fondamentali non era competente ad adottare la seconda decisione impugnata (parzialità).

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che Frontex ha violato il diritto della ricorrente di essere ascoltata, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che la prima decisione impugnata viola l’obbligo di motivazione.

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che la prima decisione impugnata è viziata da errori di fatto e da un errore manifesto di valutazione.

    6.

    Sesto motivo, vertente sul fatto che il responsabile dei diritti fondamentali non ha correttamente esercitato la propria competenza quale valutatore, in violazione dell’articolo 14 del RAA.

    7.

    Settimo motivo, vertente sul fatto che la motivazione della seconda decisione impugnata, con la quale il reclamo della ricorrente è stato respinto, è illegittima.

    8.

    Ottavo motivo, vertente sul fatto che il diritto ad un trattamento imparziale ed equo, sancito dall’articolo 41 della Carta, è stato violato.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4481/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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