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Document 62024CN0821
Case C-821/24, A1 Bulgaria: Request for a preliminary ruling from the Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) lodged on 28 November 2024 – A1 Bulgaria EAD
Causa C-821/24, A1 Bulgaria: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 28 novembre 2024 – A1 Bulgaria EAD
Causa C-821/24, A1 Bulgaria: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 28 novembre 2024 – A1 Bulgaria EAD
GU C, C/2025/1082, 24.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1082/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2025/1082 |
24.2.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 28 novembre 2024 – «A1 Bulgaria» EAD
(Causa C-821/24, A1 Bulgaria)
(C/2025/1082)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski rayonen sad
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: «A1 Bulgaria» EAD
Questioni pregiudiziali
1) |
[Se il punto 1, lettera j), dell’allegato «Clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3» della direttiva 93/13 (1) debba] essere interpretat[o] nel senso che non [osta] a una norma secondo la quale il professionista può modificare unilateralmente le condizioni del contratto se è prevista, anche nelle condizioni generali, una clausola di indicizzazione del prezzo concordato con il consumatore per prestazioni di servizi in base all’indice medio dei prezzi al consumo dell’anno precedente pubblicato da un ente statale, nel caso in cui l’indicizzazione avvenga solo in progressione crescente. |
2) |
Se la nozione di «clausole di un contratto» di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che si intende con ciò un testo determinato e distinto nel contratto, o se si debba considerare che essa si riferisce a tutti gli effetti giuridici di parti del testo del contratto, anche se queste ultime non si trovano nella stessa parte distinta del documento. |
3) |
Se [nell’accertamento del] carattere abusivo, si debbano esaminare singolarmente per ciascuna delle clausole del contratto negoziate le conseguenze di un inadempimento, o se, in conformità dell’allegato «Clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3» della direttiva 93/13, punto 1, lettera e), si debba considerare il loro effetto cumulativo nel quadro del pacchetto di servizi come una clausola «che [ha] per oggetto o per effetto di imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato» e se, qualora alcune di tali clausole risultino abusive, esse debbano essere escluse nella loro totalità. |
4) |
Se l’articolo 4 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che non osta a una norma secondo la quale il professionista può stabilire clausole per importi di indennizzo in funzione di un importo standard (senza sconti pattuiti contrattualmente, che contengano anche una compensazione per una parte dell’entità degli sconti sugli accordi relativi ad abbonamenti e sui prezzi di mercato delle apparecchiature terminali acquistate o prese in leasing), o se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che non osta a una norma secondo la quale può rivelarsi abusiva una clausola sulla responsabilità per inadempimento del contratto che preveda che il consumatore deve pagare indennizzi e sopportare spese che presentano un evidente squilibrio rispetto alla prestazione di servizi prevista come corrispettivo e alla condizione in base alla quale si applica la responsabilità per inadempimento del contratto (automaticamente e senza avviso con i relativi interessi e spese di incasso). |
5) |
Se una transazione giudiziaria tra l’operatore di telefonia mobile e un ente qualificato ai sensi della direttiva in esame, quale la Komisia za zashtita na potrebitelite (Commissione per la tutela dei consumatori, Bulgaria), possa produrre effetti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2020/1828 (2) e, in caso affermativo, se una simile transazione sia vincolante anche per altri organi giurisdizionali (compreso quello chiamato a decidere su un rapporto giuridico tra l’operatore di telefonia mobile e un singolo consumatore), qualora il giudice, in sede di approvazione della transazione, non abbia verificato, per i motivi illustrati nella causa C-600/19 (3), l’eventuale carattere abusivo delle clausole. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
(2) Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU 2020, L 409, pag. 1).
(3) ECLI:EU:C:2022:394.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1082/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)