This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62024CN0134
Case C-134/24, Tomann : Request for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht (Germany) lodged on 20 February 2024 – UR acting as liquidator of V GmbH v DF
Causa C-134/24, Tomann: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) il 20 febbraio 2024 – UR in qualità di curatore fallimentare della V GmbH/ DF
Causa C-134/24, Tomann: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) il 20 febbraio 2024 – UR in qualità di curatore fallimentare della V GmbH/ DF
GU C, C/2024/2734, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2734/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
![]() |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/2734 |
29.4.2024 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) il 20 febbraio 2024 – UR in qualità di curatore fallimentare della V GmbH/ DF
(Causa C-134/24, Tomann (1) )
(C/2024/2734)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti nel procedimento principale
Convenuto, appellante e ricorrente in cassazione: UR in qualità di curatore fallimentare della V GmbH
Attore, appellato e resistente in cassazione: DF
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE (2) debba essere interpretato nel senso che un licenziamento disposto nell’ambito di un licenziamento collettivo soggetto a notificazione può porre fine al rapporto di lavoro di un lavoratore interessato solo se il blocco dei licenziamenti è scaduto. In caso di risposta affermativa alla prima questione: |
2) |
Se la scadenza del blocco dei licenziamenti non solo presupponga una notificazione del licenziamento collettivo, ma quest’ultima debba soddisfare i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 98/59. |
3) |
Se il datore di lavoro che ha disposto licenziamenti soggetti a notificazione senza (regolare) notificazione del licenziamento collettivo possa provvedere a siffatta notificazione in un momento successivo, con la conseguenza che dopo la scadenza del blocco dei licenziamenti è possibile porre fine ai rapporti di lavoro dei lavoratori interessati tramite i licenziamenti già comunicati in precedenza. In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione: |
4) |
Se il fatto che il diritto nazionale affidi all’autorità competente il compito di accertare in maniera inoppugnabile per il lavoratore e vincolante per il giudice del lavoro il momento in cui il blocco dei licenziamenti scada nel caso concreto sia compatibile con l’articolo 6 della direttiva 98/59, oppure se al lavoratore debba essere necessariamente consentito agire in giudizio per la verifica della correttezza dell’accertamento dell’autorità. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(2) Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU 1998, L 225, pag. 16).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2734/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)