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Document 62024CC0371
Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 1 August 2025.###
Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 1° agosto 2025.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 1° agosto 2025.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:631
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 1º agosto 2025 (1)
Causa C‑371/24 [Comdribus] (i)
HW
con l’intervento di:
Pubblico ministero
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia)]
« Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 10 – Trattamento vertente su particolari categorie di dati – Carattere strettamente necessario – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 49 »
I. Introduzione
1. I rilievi dattiloscopici e fotografici sono un metodo classico di identificazione nell’ambito di un’indagine penale. Nondimeno, tali dati personali consentono di identificare una persona fisica in modo univoco e sono quindi considerati particolarmente sensibili.
2. Il delicato compito che spetta alla Corte nella presente causa consiste nel trovare un equilibrio tra, da un lato, pratiche spesso considerate comuni dalle autorità di polizia e, dall’altro, la protezione dei dati degli interessati.
II. Contesto normativo
A. Direttiva (UE) 2016/680
3. L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 (2) dispone che «[tale] direttiva stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica».
4. L’articolo 4 di tale direttiva è così formulato:
«1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali siano:
a) trattati in modo lecito e corretto;
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
(...)
4. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei paragrafi 1, 2 e 3 e in grado di comprovarlo».
5. Ai sensi dell’articolo 6 di detta direttiva:
«Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento, se del caso e nella misura del possibile, operi una chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di interessati, quali:
a) le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato;
b) le persone condannate per un reato;
c) le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato, e
d) altre parti rispetto a un reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati o le persone in contatto o collegate alle persone di cui alle lettere a) e b)».
6. L’articolo 8 della medesima direttiva così prevede:
«1. Gli Stati membri dispongono che il trattamento sia lecito solo se e nella misura in cui è necessario per l’esecuzione di un compito di un’autorità competente, per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e si basa sul diritto dell’Unione o dello Stato membro.
2. Il diritto dello Stato membro che disciplina il trattamento nell’ambito di applicazione della presente direttiva specifica quanto meno gli obiettivi del trattamento, i dati personali da trattare e le finalità del trattamento».
7. L’articolo 10 della direttiva 2016/680 prevede quanto segue:
«Il trattamento di dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati relativi alla salute o di dati relativi alla vita sessuale della persona fisica o all’orientamento sessuale è autorizzato solo se strettamente necessario, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato e soltanto:
a) se autorizzato dal diritto dell’Unione o dello Stato membro;
b) per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica; o
c) se il suddetto trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall’interessato».
8. L’articolo 13 di tale direttiva è così formulato:
«1. Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento metta a disposizione dell’interessato almeno le seguenti informazioni:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, se del caso;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo e i dati di contatto di detta autorità;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono per legge che il titolare del trattamento fornisca all’interessato, in casi specifici, le seguenti ulteriori informazioni per consentire l’esercizio dei diritti dell’interessato:
a) la base giuridica per il trattamento;
b) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
c) se del caso, le categorie di destinatari dei dati personali, anche in paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali;
d) se necessario, ulteriori informazioni, in particolare nel caso in cui i dati personali siano raccolti all’insaputa dell’interessato.
3. Gli Stati membri possono adottare misure legislative intese a ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all’interessato ai sensi del paragrafo 2 nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:
a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
b) non compromettere la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali;
c) proteggere la sicurezza pubblica;
d) proteggere la sicurezza nazionale;
e) proteggere i diritti e le libertà altrui.
(...)».
9. L’articolo 54 di detta direttiva stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri dispongono che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 52, l’interessato abbia il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode ai sensi delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva siano stati violati a seguito del trattamento dei propri dati personali in violazione di tali disposizioni».
B. Diritto francese
10. L’articolo 55-1 del code de procédure pénale (codice di procedura penale) così dispone:
«L’ufficiale di polizia giudiziaria può effettuare, o far effettuare sotto il suo controllo, su qualsiasi persona che possa fornire informazioni sui fatti di cui trattasi o su qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere il reato, le operazioni di prelievi esterni necessarie all’esecuzione di esami tecnici e scientifici di confronto con le tracce e gli indizi raccolti ai fini dell’indagine.
Esso effettua, o fa effettuare sotto il suo controllo, le operazioni di rilievo segnaletico e, in particolare, i rilievi dattiloscopici, palmari o fotografici necessari per la compilazione e la consultazione degli archivi di polizia in conformità alle norme specifiche per ciascuno di tali archivi.
Il rifiuto, da parte di una persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato, di sottoporsi alle operazioni di prelievo, menzionate al primo e al secondo comma, ordinate dall’ufficiale di polizia giudiziaria, è punito con una pena detentiva di un anno e con una pena pecuniaria di EUR 15 000.
Fatta salva l’applicazione del terzo comma, qualora i rilievi dattiloscopici, palmari o fotografici costituiscano l’unico mezzo per l’identificazione di una persona che viene interrogata in applicazione degli articoli 61-1 o 62-2 per un delitto grave o per un delitto meno grave punito con una pena detentiva di almeno tre anni e che rifiuta di dimostrare la sua identità o fornisce elementi identificativi manifestamente inesatti, tale operazione può essere effettuata senza il consenso di detta persona, previa autorizzazione scritta del procureur de la République [(procuratore della Repubblica)] cui sia stata presentata una richiesta motivata dall’ufficiale di polizia giudiziaria. L’ufficiale di polizia giudiziaria o, sotto il suo controllo, un agente di polizia giudiziaria ricorre alla coercizione nella misura strettamente necessaria e in modo proporzionato. Se del caso, tiene conto della vulnerabilità della persona. Di tale operazione è redatto un verbale, che indica le ragioni per le quali essa costituisce l’unico mezzo per l’identificazione della persona nonché il giorno e l’ora in cui è effettuata. Il verbale è trasmesso al procureur de la République [(procuratore della Repubblica)] e una copia è consegnata all’interessato».
III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
11. Il 30 maggio 2020 oltre 100 attivisti per il clima hanno occupato l’avenue des Champs-Élysés a Parigi (Francia). Le forze dell’ordine sono intervenute per disperderli e hanno arrestato varie persone, tra cui HW, per organizzazione di una manifestazione non previamente comunicata e ribellione. Interrogato nell’ambito del suo fermo di polizia, HW ha fornito la propria identità, ma ha rifiutato di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici e fotografici necessari per la sua identificazione, nonostante fosse stato informato del fatto che tale rifiuto costituiva un delitto per il quale sarebbe incorso in una pena detentiva e in una pena pecuniaria.
12. Il 1º giugno 2020, al termine del suo fermo di polizia, HW è stato tradotto dinanzi al procureur de la République (procuratore della Repubblica) e dinanzi al juge des libertés et de la détention (giudice competente per l’adozione di misure restrittive della libertà personale, Francia), il quale l’ha assoggettato a libertà vigilata e gli ha comunicato che avrebbe dovuto comparire dinanzi al tribunal correctionnel de Paris (Tribunale penale di Parigi, Francia). HW era imputato:
– in primo luogo, di aver organizzato a Parigi, il 30 maggio 2020, una manifestazione sulla pubblica via che non è stata oggetto di una previa comunicazione alle condizioni stabilite dalla legge, nel caso di specie, in particolare, fomentando i partecipanti, dando loro istruzioni di non esibire i loro documenti d’identità e di non ottemperare alle ingiunzioni delle forze dell’ordine, formando una catena umana, istruzioni eseguite immediatamente dagli altri manifestanti;
– in secondo luogo, di aver rifiutato, il 31 maggio 2020, a Parigi, di consegnare o attivare su ordine dell’autorità giudiziaria, nell’ambito di un’indagine preliminare, di un’indagine in flagranza di reato o di un’indagine giudiziaria, una chiave segreta di decrittazione di un sistema di crittografia di cui era a conoscenza e che avrebbe potuto essere stata utilizzata per preparare, facilitare o commettere un delitto, rifiutando di comunicare i codici del suo telefono; e
– in terzo luogo, di aver rifiutato, il 30 maggio 2020, a Parigi, di sottoporsi ai rilevi dattiloscopici, palmari o fotografici necessari alla compilazione e consultazione degli archivi di polizia in conformità alle norme di ciascuno di tali archivi, laddove sussistevano nei suoi confronti una o più ragioni plausibili per sospettare che egli avesse commesso o tentato di commettere un reato.
13. Con sentenza dell’8 settembre 2021, il tribunal correctionnel de Paris (Tribunale penale di Parigi) ha assolto HW per quanto riguarda i fatti contestati nei primi due capi di imputazione, ma lo ha dichiarato colpevole per quanto riguarda i fatti contestati nel terzo capo di imputazione e, pertanto, lo ha condannato a una pena pecuniaria di EUR 300.
14. HW e il pubblico ministero hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), giudice del rinvio.
15. Il giudice del rinvio ritiene che, nonostante la sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia) (3), taluni interrogativi permangano per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), e con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di quest’ultima.
16. In primo luogo, le considerazioni della Corte nella sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I si applicherebbero ai procedimenti penali che prevedono una raccolta sistematica di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona contro la quale esistono prove sufficienti della commissione di un reato per giustificare la sua messa in stato di accusa formale (4). Per contro, la Corte non si sarebbe ancora pronunciata su una situazione giuridica, come quella prevista all’articolo 55-1 del code de procédure pénale (codice di procedura penale), che prevede la raccolta sistematica dei dati biometrici (5) di una persona nei cui confronti sussistano «una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato» nell’ambito di un’indagine, senza che ciò implichi una messa in stato di accusa formale. Sarebbe quindi necessario stabilire se tale condizione sia sufficiente per soddisfare i requisiti derivanti dalla direttiva 2016/680.
17. In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se la direttiva 2016/680 imponga alle autorità competenti l’obbligo di motivare il carattere strettamente necessario dei trattamenti da essi effettuati.
18. In terzo luogo, la presente causa solleverebbe una problematica inedita alla luce del diritto dell’Unione: secondo la normativa francese, il rifiuto di sottoporsi ad un rilievo segnaletico costituirebbe un reato autonomo che può essere perseguito ed essere oggetto di condanna, anche se il reato principale su cui si fonda la misura di rilievo segnaletico non ha dato luogo ad una condanna (in prosieguo: la «condanna autonoma»). Si porrebbe quindi la questione di stabilire se, in tali circostanze, il requisito del carattere «strettamente necessario» della raccolta di dati biometrici sia soddisfatto e se una tale condanna autonoma sia giustificata.
19. Secondo il giudice del rinvio, la risposta a tali interrogativi è essenziale per la soluzione della controversia di cui al procedimento principale, dato che HW è stato perseguito e condannato per il solo reato di rifiuto di sottoporsi ad un rilievo segnaletico, mentre è stato assolto dal reato principale di organizzazione di una manifestazione non previamente comunicata, su cui si fondava la misura di rilievo segnaletico, e senza che in alcuna fase del procedimento apparisse una qualsivoglia motivazione adeguata del carattere strettamente necessario di tale misura.
20. Date tali circostanze, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), e con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale quale l’articolo 55-1 del code de procédure pénale (codice di procedura penale) francese, che prevede un sistematico rilievo segnaletico (dattiloscopico e fotografico) delle persone nei cui confronti sussistano una o più ragioni di sospettare che abbiano commesso o tentato di commettere un reato.
2) Se l’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), e con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale quale l’articolo 55-1 del code de procédure pénale (codice di procedura penale) francese, che non prevede l’obbligo per l’autorità competente di motivare adeguatamente in ogni singolo caso il carattere strettamente necessario del rilievo segnaletico.
3) Se l’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), e con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale quale l’articolo 55-1 del code de procédure pénale (codice di procedura penale) francese, che consente di perseguire penalmente e di condannare a titolo autonomo la persona che abbia rifiutato di sottoporsi ad un rilievo segnaletico, anche qualora quest’ultima non sia stata perseguita o condannata per il reato su cui si fondava la misura di rilievo segnaletico».
21. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 24 maggio 2024. Hanno presentato osservazioni scritte HW, i governi francese, polacco e l’Irlanda nonché la Commissione europea. I governi francese, ceco e l’Irlanda nonché la Commissione erano presenti all’udienza tenutasi il 30 aprile 2025.
IV. Analisi
A. Sulla prima questione pregiudiziale
1. Sulla formulazione
22. Si ricorda che il giudice del rinvio chiede, con la sua prima questione, se l’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della stessa, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede un sistematico rilievo segnaletico (dattiloscopico e fotografico) delle persone nei cui confronti sussistano una o più ragioni di sospettare che abbiano commesso o tentato di commettere un reato.
23. Desidero precisare che, stando alla lettura della domanda di pronuncia pregiudiziale, la principale fonte di preoccupazione del giudice del rinvio sembra essere il fatto che l’articolo 55-1 del code de procédure pénale (codice di procedura penale) autorizza la raccolta dei dati biometrici di persone che non sono formalmente accusate nell’ambito di un procedimento penale.
24. Per quanto riguarda la formulazione della prima questione, l’uso dell’aggettivo «sistematico» da parte del giudice del rinvio (6) è stato oggetto di discussione tra le parti nell’ambito delle loro osservazioni scritte.
25. Il governo francese sostiene che è errato affermare che la normativa francese prevede la raccolta «sistematica» di tali dati biometrici, dal momento che si tratta non di un obbligo, bensì di una facoltà.
26. La Commissione condivide la posizione del governo francese, sottolineando che l’ufficiale di polizia giudiziaria dispone di un «margine di discrezionalità» per quanto riguarda i prelievi effettuati. Detta istituzione sostiene che tali prelievi non sono «sistematici», in quanto vengono effettuati non già nei confronti di tutte le persone che si sospetta abbiano commesso un reato, ma unicamente secondo le esigenze di indagine.
27. Dal canto suo, HW sostiene che, tenuto conto della prassi delle autorità di polizia, la raccolta di dati di cui trattasi è sistematica (7).
28. A tale riguardo, occorre ricordare che non compete alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali e giudicare se l’interpretazione o l’applicazione a cui procede il giudice nazionale sia corretta, poiché un’interpretazione del genere rientra nella competenza esclusiva di quest’ultimo (8).
29. Ciò detto, la Corte, chiamata a fornire una risposta utile al giudice nazionale, è competente a dargli indicazioni ricavate dal fascicolo del procedimento principale nonché dalle osservazioni scritte e orali ad essa sottoposte (9).
30. Sono consapevole del fatto che il confine tra fornire una risposta utile e interpretare il diritto nazionale può essere sottile.
31. Tuttavia, devo precisare che l’uso dei termini «raccolta sistematica» di dati, da parte del giudice del rinvio, deriva dalla sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, che sembra essere all’origine dei suoi interrogativi (10).
32. Dal punto 113 di detta sentenza risulta infatti che, secondo il giudice del rinvio in detta causa, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 10 della direttiva 2016/680 richiederebbero che le autorità competenti dispongano di un margine di discrezionalità per stabilire la necessità della raccolta dei dati biometrici e genetici. Orbene, secondo tale giudice, la raccolta di dati prevista dalla normativa nazionale si applicava in modo imperativo a tutte le persone formalmente accusate di reati dolosi perseguibili d’ufficio, senza che tale normativa richiedesse l’accertamento dell’effettiva necessità di procedere alla raccolta di tutte queste categorie di dati (11).
33. Inoltre, la Corte ha dichiarato, al punto 114 della sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, che «la quarta questione [doveva] essere intesa nel senso che [era] volta a determinare, in sostanza, se l’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, [dovesse] essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica, ai fini della loro registrazione, di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio, senza prevedere l’obbligo, per l’autorità competente, di determinare e di dimostrare, da un lato, che tale raccolta è necessaria per il raggiungimento dei concreti obiettivi perseguiti e, dall’altro, che tali obiettivi non possono essere raggiunti raccogliendo solo una parte dei dati di cui trattasi» (12).
34. Tenuto conto dei due paragrafi precedenti nonché delle osservazioni delle parti nella presente causa (13), occorre chiarire le nozioni di «margine di discrezionalità» e di «raccolta sistematica» di dati.
35. Come risulta dai punti 113 e 114 della sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, da un lato, il «margine di discrezionalità» riguarda la possibilità, prevista dal diritto nazionale, per l’autorità competente di determinare e di dimostrare il carattere strettamente necessario del trattamento di dati. Dall’altro lato, una raccolta è «sistematica» quando si applica, in modo imperativo, a chiunque rientri nell’ambito di applicazione della normativa nazionale di cui trattasi.
36. Ne consegue che, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, la Corte deve preliminarmente determinare se la raccolta di cui trattasi nel caso di specie sia «sistematica», ai sensi della sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I.
37. Va constatato che il carattere «sistematico» della raccolta di dati biometrici non può essere dedotto dall’articolo 55-1 del code de procédure pénale (codice di procedura penale). Invero, secondo la formulazione stessa di tale disposizione, l’autorità competente non è obbligata ad effettuare il prelievo di dati per quanto riguarda qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere il reato. Inoltre, il secondo comma di detta disposizione precisa che il prelievo è effettuato in conformità alle norme specifiche per gli archivi di polizia e purché i dati di cui trattasi siano necessari per la compilazione e la consultazione di detti archivi (14).
38. Ciò detto, come dimostra il dibattito tra le parti, la formulazione della prima questione pregiudiziale, facendo riferimento al carattere «sistematico» della raccolta di dati, genera confusione, in quanto sembra presumere che una raccolta che non sia «sistematica» è conforme alla direttiva 2016/680. Tuttavia, ritengo che non sia così. Come evidenzierò nell’ambito dell’esame nel merito, affinché un prelievo non «sistematico» di dati biometrici sia conforme ai requisiti della direttiva 2016/680, occorre altresì che esso sia «strettamente necessario».
39. Di conseguenza, propongo alla Corte di riformulare la prima questione pregiudiziale nel senso che, con essa, il giudice del rinvio mira a stabilire, in sostanza, se l’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della stessa, osti a una normativa nazionale che consente di raccogliere dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere il reato.
2. Nel merito
a) Osservazioni generali sull’articolo 10 della direttiva 2016/680, come interpretato dalla Corte
40. In primo luogo, occorre sottolineare che l’articolo 10 della direttiva 2016/680 costituisce una disposizione specifica che disciplina il trattamento delle categorie particolari di dati personali (in prosieguo: i «dati sensibili»), compresi i dati biometrici (15). Come risulta dalla giurisprudenza, la finalità di tale disposizione è garantire una maggiore protezione nei confronti di tali trattamenti, i quali, a causa della particolare sensibilità dei dati di cui trattasi e del contesto nel quale sono trattati, possono creare, come risulta dal considerando 37 di tale direttiva, rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali, quali il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (16).
41. In secondo luogo, come risulta dai termini stessi in cui è enunciato all’articolo 10 della direttiva 2016/680, il requisito secondo cui il trattamento di tali dati è autorizzato «solo se strettamente necessario» deve essere interpretato nel senso che esso definisce condizioni rafforzate di liceità del trattamento dei dati sensibili, alla luce di quelle che risultano dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e dall’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, le quali si riferiscono soltanto alla «necessità» di un trattamento di dati rientrante, in generale, nell’ambito di applicazione di detta direttiva (17).
42. Così, da un lato, l’impiego dell’avverbio «solo» dinanzi all’espressione «se strettamente necessario» sottolinea che il trattamento di dati sensibili può essere considerato «necessario» solo in un numero limitato di casi. Dall’altro lato, il carattere «stretto» della necessità di un trattamento di detti dati implica che tale necessità sia valutata in modo particolarmente rigoroso (18).
b) Criteri per determinare il carattere strettamente necessario del trattamento
43. Osservo che la direttiva 2016/680 non definisce il requisito relativo al carattere «strettamente necessario», di cui al suo articolo 10.
44. Alcune indicazioni possono tuttavia essere ricavate da altre disposizioni di tale direttiva. Pertanto, fatte salve le condizioni rafforzate relative alla liceità del trattamento dei dati sensibili previste da tale direttiva, il requisito del carattere strettamente necessario deve essere letto alla luce dei principi enunciati agli articoli 4 e 8 di quest’ultima (19).
45. Ciò implica, in particolare, l’esame del carattere strettamente necessario della raccolta di dati sensibili alla luce delle finalità e degli obiettivi di tale raccolta, nel rispetto dei principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati (20), principio, quest’ultimo, che dà espressione al principio di proporzionalità (21).
46. A tale riguardo, in primo luogo, come risulta dal considerando 26 della direttiva 2016/680, il requisito della necessità è soddisfatto qualora l’obiettivo perseguito dal trattamento di dati di cui trattasi non possa ragionevolmente essere conseguito in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno lesivi dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare dei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta. In particolare, tenuto conto della tutela rafforzata delle persone riguardo al trattamento di dati sensibili, occorre che il titolare di tale trattamento si assicuri che detto obiettivo non possa essere soddisfatto facendo ricorso a categorie di dati diverse da quelle elencate all’articolo 10 di tale direttiva (22).
47. In secondo luogo, in considerazione dei rischi significativi rappresentati dal trattamento dei dati sensibili per i diritti e le libertà degli interessati, in particolare nel contesto dei compiti delle autorità competenti ai fini enunciati all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, il requisito del carattere «strettamente necessario» implica che si tenga conto della particolare rilevanza dell’obiettivo che un tale trattamento mira a conseguire. Una tale rilevanza può essere valutata, tra l’altro, in funzione della natura stessa dell’obiettivo perseguito, in particolare del fatto che il trattamento persegue un obiettivo concreto connesso alla prevenzione di reati o di minacce alla pubblica sicurezza che presentino un certo livello di gravità, alla repressione di simili reati o alla protezione contro simili minacce, nonché alla luce delle circostanze specifiche in cui tale trattamento è effettuato (23).
48. In terzo luogo, la Corte ha già dichiarato che il carattere «strettamente necessario» del trattamento dei dati sensibili può essere determinato solo alla luce dell’insieme degli elementi pertinenti, quali, in particolare, la natura e la gravità del reato che si sospetta che l’interessato nel procedimento principale abbia commesso, le circostanze particolari di tale reato, l’eventuale collegamento di detto reato con altri procedimenti in corso, i precedenti giudiziari o il profilo individuale dell’interessato (24).
49. Osservo, per quanto riguarda la gravità del reato, che occorre tener conto anche delle specificità dei compiti delle autorità di polizia. Come sottolineato dalla Corte nella sentenza Bezirkshauptmannschaft Landeck, ritenere che solo la lotta contro i reati gravi possa giustificare l’accesso a dati personali limiterebbe i poteri di indagine delle autorità competenti, ai sensi della direttiva 2016/680, nei confronti dei reati in generale. Secondo la Corte, ne risulterebbe un aumento del rischio di impunità per detti reati, tenuto conto dell’importanza che tali dati possono avere per le indagini penali. Pertanto, una siffatta limitazione non rispetterebbe la natura specifica dei compiti svolti da tali autorità ai fini enunciati all’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, evidenziata ai considerando 10 e 11 di quest’ultima, e nuocerebbe all’obiettivo della realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all’interno dell’Unione perseguito da detta direttiva (25).
50. In linea di principio, il fatto che un reato non sia qualificato come «grave» non può dunque, di per sé, giustificare l’esclusione del carattere strettamente necessario della raccolta di dati biometrici. Infatti, in funzione della natura del reato, piuttosto che della sua gravità, la raccolta di questo tipo di dati può risultare necessaria per accertare tale reato o per identificare il suo autore.
51. Se, invece, il carattere strettamente necessario della raccolta di dati biometrici non è fondato sulla natura del reato, esso deve basarsi su altri elementi.
c) Coordinamento con la raccolta di dati di cui trattasi nel procedimento principale
1) Obiettivi della raccolta di dati
52. Il governo francese ha indicato, nelle sue osservazioni scritte, che i rilievi segnaletici di cui trattasi nel procedimento principale hanno lo scopo, in particolare, di confrontare le impronte con le tracce raccolte durante l’indagine in corso, di identificare la persona accusata nell’ambito dell’indagine in corso per evitare il rischio di omonimia o di usurpazione d’identità, o ancora di identificare la persona nell’ambito di confronti con altri procedimenti, in corso o futuri, ad esempio per consentire il confronto di impronte papillari con le tracce raccolte durante altre indagini (26).
53. Tali obiettivi sono connessi, da un lato, all’utilizzo dei dati raccolti nell’ambito di uno specifico procedimento penale e, dall’altro, al trattamento ai fini di altri procedimenti. La necessità di procedere a tale trattamento risulta espressamente dal considerando 27 della direttiva 2016/680 (27).
54. Si deve quindi constatare che la raccolta di dati biometrici è pertinente e adeguata alla luce degli obiettivi enunciati (28). La sua necessità dipende tuttavia, in particolare, dal suo ambito di applicazione, quale definito dalla normativa applicabile.
2) Ambito di applicazione della raccolta dei dati
55. Come risulta dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni del governo francese, esiste un disaccordo quanto all’ambito di applicazione della raccolta di cui trattasi nel procedimento principale. Secondo il giudice del rinvio, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere alla raccolta di dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano «una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato» (29). Per contro, secondo il governo francese, detta raccolta può riguardare, da un lato, le persone nei cui confronti sussistano non semplici sospetti, bensì indizi gravi o concordanti che rendano verosimile che esse abbiano potuto partecipare, in quanto autori o complici, alla commissione di un reato, o di un reato punito con una pena detentiva, e, dall’altro, le persone la cui identificazione certa risulti necessaria (30).
56. Tale disaccordo mi porta ad esaminare due aspetti della normativa nazionale di cui trattasi: la fase del procedimento in cui è effettuata la raccolta (nel caso di specie, senza che l’interessato sia stati formalmente accusato) e la portata di tale raccolta.
57. In primo luogo, per quanto riguarda la fase del procedimento, ritengo che gli obiettivi della raccolta di dati biometrici implichino che quest’ultima può aver luogo in una fase precoce dell’indagine penale. Limitare tale possibilità alla fase dell’accusa formale dell’interessato sarebbe in contrasto con talune finalità enunciate all’articolo 1 della direttiva 2016/680.
58. In realtà, come sottolineato dalla Corte nella sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, pur sussistendo fondati motivi di ritenere che la persona di cui trattasi abbia commesso un reato, che giustifica la sua accusa formale, il che presuppone che siano già stati riscontrati sufficienti elementi di prova del coinvolgimento di tale persona nel reato, potranno verificarsi casi in cui la raccolta dei dati biometrici non obbedirà ad alcuna necessità concreta ai fini del procedimento penale in corso (31).
59. Sottolineo altresì che la legislazione penale è riservata alla competenza degli Stati membri (32). In particolare, le diverse fasi del procedimento penale, nonché i diritti e le garanzie ad esso associati per l’interessato, possono differire a seconda dello Stato membro. Ne consegue che tale elemento non può essere decisivo ai fini dell’interpretazione dell’articolo 10 della direttiva 2016/680.
60. Tale interpretazione non è inficiata dall’articolo 6 della direttiva 2016/680. Infatti, detta disposizione stabilisce un obbligo di operare una distinzione, se del caso e nella misura del possibile, tra i dati personali delle diverse categorie di interessati, in modo che non sia loro imposta indistintamente un’ingerenza della medesima intensità nel loro diritto fondamentale alla protezione dei propri dati personali (33). Per contro, detta disposizione non mira a determinare le categorie di persone i cui dati possono essere raccolti (34).
61. In secondo luogo, per quanto riguarda la portata della raccolta di dati biometrici di cui trattasi nel procedimento principale, ricordo che, nell’ambito del procedimento pregiudiziale, la Corte potrà solo definire le condizioni derivanti dal diritto dell’Unione che il diritto nazionale è tenuto a rispettare, dato che la determinazione delle disposizioni di diritto interno applicabili nonché la loro interpretazione rientrano nella competenza esclusiva dei giudici nazionali (35).
62. In ogni caso, ritengo che anche l’ambito di applicazione della normativa relativa alla raccolta di dati biometrici evocato dal governo francese, benché limitato ai delitti puniti con una pena detentiva, abbia una portata ampia (36), il che consente, in particolare, la raccolta dei dati di qualsiasi persona la cui identificazione certa risulti necessaria, e ciò indipendentemente dalla natura e dalla gravità del reato di cui trattasi.
3) Obbligo, per l’autorità competente, di valutare il carattere strettamente necessario della raccolta di dati
63. Nonostante tale ampia portata, contrariamente alla normativa bulgara di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, dalla normativa francese risulta che le autorità di polizia non hanno l’obbligo di procedere alla raccolta di dati nei confronti di chiunque rientri nell’ambito di applicazione di detta normativa e che tale raccolta rientra, al contrario, nella valutazione di dette autorità caso per caso (37).
64. Orbene, affinché tale margine di discrezionalità rispetti i requisiti della direttiva 2016/680, la normativa francese deve prevedere l’obbligo, per le autorità competenti, di valutare il carattere strettamente necessario della raccolta di dati biometrici degli interessati (38).
65. Invero, la Corte ha già dichiarato che spetta unicamente alle autorità competenti assicurarsi del rispetto di tale criterio (39).
66. Nel caso di specie, dalle osservazioni del governo francese risulta che gli articoli 6 e 88 della loi no 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (40) (legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978, relativa all’informatica, agli archivi e alle libertà), recepiscono l’articolo 10 della direttiva 2016/680, riprendendo espressamente il criterio del carattere strettamente necessario della stessa. Tale governo aggiunge che la raccolta dei dati biometrici sulla base dell’articolo 55-1 del code de procédure pénale (codice di procedura penale) non può violare dette disposizioni legislative.
67. Se così fosse, tale quadro giuridico nazionale potrebbe essere interpretato nel senso che obbliga l’autorità competente a valutare il carattere «strettamente necessario» della raccolta cui procede.
68. Tuttavia, tenuto conto della divisione di competenze tra la Corte e il giudice del rinvio, spetterà a quest’ultimo assicurarsi che ciò avvenga effettivamente, in particolare rispettando l’obbligo ad esso incombente di interpretare il diritto nazionale, per quanto possibile, in conformità con il testo e la finalità della direttiva 2016/680 (41).
69. Sulla base delle circostanze del procedimento principale relative alla raccolta dei dati biometrici di una persona sottoposta a fermo di polizia per organizzazione e partecipazione a una manifestazione non autorizzata, il giudice del rinvio deve altresì assicurarsi che l’applicazione della legge da parte dell’autorità competente resti conforme ai requisiti della direttiva 2016/680 (42).
70. Tenuto conto di quanto precede, propongo di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente di raccogliere dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere il reato, a condizione che tale normativa preveda l’obbligo, per l’autorità competente, di valutare il carattere strettamente necessario di ciascuna raccolta.
B. Sulla seconda questione pregiudiziale
71. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’autorità competente sia tenuta a motivare la decisione di procedere alla raccolta di dati biometrici, alla luce del requisito del carattere strettamente necessario che discende dall’articolo 10 della direttiva 2016/680.
72. A mio avviso, un tale obbligo risulta dalle sentenze Ministerstvo na vatreshnite raboti II e Bezirkshauptmannschaft Landeck e non vedo ragioni per discostarsi da tale giurisprudenza.
73. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti II, la questione che si poneva era quella di stabilire se, qualora la normativa nazionale non preveda l’obbligo, per l’autorità competente, di verificare e di dimostrare il carattere strettamente necessario della raccolta di dati sensibili, conformemente all’articolo 10 della direttiva 2016/680, il rispetto di un siffatto obbligo possa essere garantito dall’organo giurisdizionale adito da tale autorità competente ai fini dell’esecuzione coattiva di detta raccolta (43).
74. In risposta, la Corte ha dichiarato che, in assenza di un obbligo per l’autorità competente, in forza del diritto nazionale, di procedere alla valutazione del carattere «strettamente necessario» del trattamento che ha effettuato o che intende effettuare, un organo giurisdizionale adito al fine di conoscere di un tale trattamento di dati personali operato da tale autorità competente non può garantire, al posto di quest’ultima, il rispetto dell’obbligo incombente a detta autorità ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2016/680 (44).
75. Anche se la Corte non ha menzionato, in modo esplicito, l’obbligo di motivazione, un siffatto obbligo deriva, a mio avviso, da tale sentenza.
76. In primo luogo, ai sensi dell’articolo 54 della direttiva 2016/680, che dà espressione all’articolo 47 della Carta, gli Stati membri dispongono che l’interessato abbia il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode ai sensi delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva siano stati violati a seguito del trattamento dei propri dati personali in violazione di tali disposizioni.
77. In secondo luogo, in virtù della giurisprudenza, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta, esige, in linea di principio, che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, vuoi in base alla lettura della decisione stessa, vuoi a seguito di comunicazione di tale motivazione, al fine di consentirgli di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, e per consentire pienamente a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla legittimità della decisione nazionale in questione (45).
78. Ciò presuppone necessariamente, nella misura in cui la Corte abbia concluso che un organo giurisdizionale non può sostituirsi all’autorità competente per quanto riguarda l’esame del carattere strettamente necessario della raccolta di dati, il diritto a che tale esame venga successivamente valutato da un organo giurisdizionale.
79. Se è pur vero che tale diritto non costituisce una prerogativa assoluta e che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, possono esservi apportate limitazioni, ciò avviene a condizione che tali limitazioni siano previste dalla legge, che rispettino il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà di cui trattasi e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (46).
80. I governi che hanno partecipato all’udienza hanno sostenuto che il fatto di imporre, alle autorità competenti, l’obbligo di motivare ogni decisione adottata ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2016/680 inciderebbe sul corretto svolgimento delle indagini penali, nonché sulla lotta alla criminalità. Anche se si tratta di finalità di interesse generale, ritengo che la limitazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di cui trattasi non sia limitata allo stretto necessario.
81. In primo luogo, non essendo la raccolta di dati di cui trattasi sistematica, non mi sembra che l’obbligo di motivazione costituisca un onere eccessivo per le autorità competenti. Inoltre, se è vero che le autorità competenti devono disporre di un certo margine di discrezionalità per realizzare le finalità enunciate all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, l’obbligo di motivare le loro decisioni, previsto all’articolo 10 di quest’ultima, è tanto più essenziale.
82. In secondo luogo, come rilevato, in sostanza, dalla Corte nella sentenza Bezirkshauptmannschaft Landeck, l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 54 di quest’ultima, impone un obbligo di informazione dell’interessato. Sebbene l’articolo 13, paragrafo 3, di tale direttiva consenta agli Stati membri di adottare misure legislative volte a ritardare, limitare oppure eliminare la comunicazione di informazioni all’interessato, una normativa nazionale che escluda, in generale, qualsiasi diritto all’informazione non sarebbe conforme al diritto dell’Unione (47).
83. A tale riguardo, in risposta ad un quesito posto dalla Corte in udienza, i governi francese e ceco hanno sostenuto che la sentenza Bezirkshauptmannschaft Landeck non si applica alla presente causa, in quanto tale sentenza riguarderebbe il controllo preventivo, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, dell’accesso, da parte delle autorità di polizia, ai dati contenuti nel telefono cellulare dell’interessato.
84. Nutro tuttavia dubbi quanto alla pertinenza di tali argomenti. Anzitutto, a mio avviso, l’obbligo di motivazione è tanto più necessario quando la raccolta di dati non è soggetta a un controllo preventivo. Rilevo poi che, mentre un telefono cellulare può, evidentemente, contenere dati sensibili, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2016/680 (48), la sentenza Bezirkshauptmannschaft Landeck non riguarda, specificamente, tale tipo di dati. Ne consegue che l’obbligo di motivazione derivante da detta sentenza si applica a fortiori alle circostanze della presente causa, riguardanti la raccolta di dati sensibili.
85. Infine, come correttamente rilevato dalla Commissione nel rispondere al medesimo quesito posto dalla Corte, dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2016/680 risulta che l’autorità competente deve essere in grado di comprovare, segnatamente, la necessità del trattamento di dati da essa effettuato. Tale principio di responsabilità, altresì previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 2016/679 (49), deve essere interpretato alla luce dell’articolo 54 di tale direttiva. Ne consegue che l’obbligo di motivazione discende dall’impianto sistematico generale di detta direttiva.
86. In terzo luogo, come risulta da costante giurisprudenza, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalle circostanze specifiche di ciascuna situazione (50). Se è vero che una motivazione più dettagliata può rivelarsi necessaria, in particolare, per reati di minore gravità, essa può essere succinta nel caso di reati gravi. Peraltro, per quanto riguarda i reati per i quali è chiaramente necessario identificare l’autore, come il furto con scasso, non escludo che il carattere strettamente necessario della raccolta di dati biometrici possa essere dedotto dall’insieme degli elementi del fascicolo. Invero, l’interessato può facilmente comprendere le ragioni di tale ingerenza nei suoi diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.
87. Per contro, la ragione per cui la raccolta dei dati biometrici di una persona sospettata di aver partecipato a una manifestazione non autorizzata avrebbe un carattere strettamente necessario, in particolare quando la sua identità è pacifica, non appare in modo evidente, almeno ai fini di tale procedimento specifico. In una situazione del genere, l’autorità competente deve quindi motivare adeguatamente la sua decisione, affinché l’interessato possa comprendere le ragioni di una siffatta raccolta, senza che il semplice rinvio all’insieme degli elementi del fascicolo possa, in linea di principio, essere sufficiente (51).
88. Di conseguenza, propongo di rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della stessa, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non prevede l’obbligo, per l’autorità competente, di motivare adeguatamente, in ogni singolo caso, il carattere strettamente necessario del rilievo segnaletico.
C. Sulla terza questione pregiudiziale
1. Sulla ricevibilità
89. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della stessa, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che consente di perseguire penalmente e di condannare a titolo autonomo la persona che abbia rifiutato di sottoporsi ad un rilievo segnaletico, anche qualora quest’ultima non sia stata perseguita o condannata per il reato su cui si fondava la misura di rilievo segnaletico.
90. Secondo il governo francese, tale questione è irricevibile dato che la direttiva 2016/680 non contiene norme relative a un reato per il rifiuto di sottoporsi alla raccolta di dati personali. Ne conseguirebbe che tale condanna non rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva né, di conseguenza, del diritto dell’Unione.
91. Inoltre, tale governo e la Commissione sostengono che il giudice del rinvio non indica le ragioni per le quali le disposizioni della direttiva 2016/680 potrebbero incidere sulla condanna autonoma.
92. A questo proposito tengo a ricordare che, ai sensi dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento individuato dallo stesso giudice tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale. Tale illustrazione deve permettere alla Corte di verificare, oltre alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, la sua competenza a rispondere alla questione ad essa sottoposta (52).
93. Anche se condivido la constatazione secondo cui il giudice del rinvio non spiega in che modo le menzionate disposizioni della direttiva 2016/680 possano incidere sulla condanna autonoma, ritengo che un siffatto collegamento possa essere dedotto da tutti gli elementi del fascicolo a disposizione della Corte, nonché dalla giurisprudenza, come illustrerò nel prosieguo.
94. Inoltre, osservo che, secondo costante giurisprudenza, qualora non appaia in modo manifesto che l’interpretazione di un atto di diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, come avviene per la direttiva 2016/680 nel caso di specie, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di tale atto al procedimento principale rientra nel merito delle questione (53).
2. Nel merito
a) Applicazione della direttiva 2016/680 alla condanna autonoma
95. Anzitutto, preciso che la condanna autonoma non risulta dal recepimento nel diritto francese dell’articolo 10 della direttiva 2016/680. Come infatti correttamente rilevato dal governo francese, detta direttiva non contiene alcuna disposizione al riguardo.
96. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che la condanna autonoma esuli dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (54). Infatti, affinché una disposizione nazionale rientri nell’ambito di applicazione di detto diritto, non è necessario che il legislatore nazionale abbia inteso attuarlo; è l’applicazione concreta della misura nazionale a qualificare tale obiettivo (55).
97. Poi, l’ambito di applicazione della direttiva 2016/680 è definito al suo articolo 2, paragrafo 1, il quale prevede che tale direttiva «si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per le finalità di cui [al suo] articolo 1, paragrafo 1», vale a dire, in particolare, a fini «di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati».
98. Di conseguenza, ciò significa che HW è stato condannato per essersi opposto a un atto che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/680. Si può quindi ritenere che vi sia stato un «tentativo» di trattamento dei dati personali da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria e che questo sia fallito a causa del rifiuto di HW, tentativo che rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva (56).
99. Infine, preciso che la condanna autonoma può essere autorizzata solo se la raccolta prevista dalle autorità competenti, alla quale si oppone l’interessato, è conforme ai requisiti di cui all’articolo 10 della direttiva 2016/680, in particolare a quello del carattere «strettamente necessario». I requisiti che la direttiva 2016/680 impone al trattamento di dati rientrante nel suo ambito di applicazione sono, quindi, una condizione di legittimità della condanna autonoma (57).
b) La direttiva 2016/680 osta alla condanna autonoma?
100. La circostanza che ho appena menzionato è anche, a mio avviso, l’unico criterio risultante dalla direttiva 2016/680 che incide sulla condanna autonoma: il giudice nazionale, prima di dichiarare un imputato colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi al rilievo segnaletico, deve accertarsi che tale rilievo, se avesse avuto luogo, sarebbe stato conforme all’articolo 10 di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c) (58), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della stessa.
101. Per contro, ritengo che, dal punto di vista della formulazione di tali disposizioni della direttiva 2016/680, nonché dei suoi obiettivi (59), nulla impedisca al legislatore nazionale di prevedere la condanna di una persona che ha rifiutato di sottoporsi al rilievo segnaletico, anche qualora quest’ultima non sia stata perseguita o condannata per il reato su cui si fondava detto rilievo. Infatti, come rilevato da tutti i partecipanti all’udienza, il requisito del carattere strettamente necessario deve essere valutato nel momento in cui le autorità hanno previsto di effettuare il rilievo. Ciò detto, ritengo che siano ancora necessarie due precisazioni.
102. Da un lato, l’autorità competente resta tenuta a valutare il carattere strettamente necessario di qualsiasi successivo trattamento dei dati. In particolare, il fatto che l’interessato non sia stato perseguito penalmente è un criterio pertinente per determinare il carattere strettamente necessario della conservazione dei suoi dati (60).
103. Dall’altro lato, ritengo che la condanna autonoma debba essere esaminata alla luce degli articoli 7 e 8 nonché dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta.
c) Gli articoli 7 e 8 e l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta
104. Secondo le spiegazioni del governo francese, il reato per rifiuto di sottoporsi alla registrazione di rilievi segnaletici mira specificamente a incriminare le condotte che ostacolano il corretto svolgimento di un’indagine penale.
105. Se è vero che si tratta di una finalità di interesse generale riconosciuta dal diritto dell’Unione, resta il fatto che la condanna autonoma costituisce parimenti un’ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta (61). Conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, una siffatta condanna deve quindi rispettare il principio di proporzionalità.
106. Inoltre, nella misura in cui la condanna autonoma è una condanna penale, occorre altresì tener conto dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, il quale stabilisce che le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
107. Infatti, il rispetto del principio di proporzionalità si impone agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione, anche in assenza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili, e più in particolare quando essi adottano sanzioni di natura penale (62).
108. Il principio di proporzionalità esige, da un lato, che la sanzione inflitta rifletta la gravità della violazione e, dall’altro lato, che, nella determinazione della sanzione nonché dell’importo dell’ammenda, si tenga conto delle specifiche circostanze del caso di specie (63).
109. Tra tali circostanze, occorre, a mio avviso, tener conto, in particolare, della condotta e del profilo dell’interessato, dei suoi precedenti giudiziari, della gravità del reato che giustificava la raccolta dei suoi dati e del contesto della condanna autonoma.
110. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, come ha confermato il governo francese in udienza, il reato per rifiuto di sottoporsi al rilievo segnaletico, se accertato, viene giudicato contemporaneamente al reato «principale». Nel procedimento principale, infatti, sembra che il proscioglimento per quanto riguarda la partecipazione a una manifestazione non autorizzata e la condanna per rifiuto di sottoporsi al rilievo segnaletico siano stati pronunciati contemporaneamente con la sentenza del tribunal correctionnel de Paris (Tribunale penale di Parigi) dell’8 settembre 2021.
111. Ciò premesso, va osservato che, sebbene la condanna per rifiuto di sottoporsi al rilievo segnaletico possa contribuire al corretto svolgimento dei procedimenti futuri, in particolare in caso di recidiva, essa non contribuisce tuttavia al corretto svolgimento del procedimento in corso.
112. Infine, il fatto che l’interessato non sia stato condannato per il reato principale deve essere preso in considerazione anche per determinare la severità della sanzione per il rifiuto di sottoporsi al rilievo segnaletico. Al riguardo, rilevo che, secondo le spiegazioni del governo francese, quando una decisione di proscioglimento o di assoluzione è divenuta definitiva, le impronte e le informazioni collegate sono cancellate.
113. Di conseguenza, propongo di rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale che consente di perseguire penalmente e di condannare a titolo autonomo la persona che abbia rifiutato di sottoporsi ad un rilievo segnaletico, anche qualora quest’ultima non sia stata perseguita o condannata per il reato su cui si fondava la misura di rilievo segnaletico, a condizione che tale rilievo – se avesse avuto luogo – sarebbe stato conforme ai requisiti risultanti da detti articoli.
V. Conclusione
114. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) come segue:
L’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della stessa,
deve essere interpretato nel senso che:
– esso non osta a una normativa nazionale che consente di raccogliere i dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere il reato, a condizione che tale normativa preveda l’obbligo, per l’autorità competente, di valutare il carattere strettamente necessario di ciascuna raccolta;
– esso osta a una normativa nazionale che non prevede l’obbligo, per l’autorità competente, di motivare adeguatamente, in ogni singolo caso, il carattere strettamente necessario del rilievo segnaletico;
– esso non osta a una disposizione nazionale che consente di perseguire penalmente e di condannare a titolo autonomo la persona che abbia rifiutato di sottoporsi ad un rilievo segnaletico, anche qualora quest’ultima non sia stata perseguita o condannata per il reato su cui si fondava la misura di rilievo segnaletico, a condizione che tale rilievo – se avesse avuto luogo – sarebbe stato conforme ai requisiti risultanti da detti articoli della direttiva 2016/680.
1 Lingua originale: il francese.
i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89).
3 Sentenza del 26 gennaio 2023 (C‑205/21; in prosieguo: la «sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I», EU:C:2023:49).
4 La Corte ha concluso, al punto 135 della sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, che le disposizioni controverse della direttiva 2016/680 ostano a una tale raccolta sistematica.
5 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2016/680, le immagini facciali e i dati dattiloscopici costituiscono dati biometrici.
6 Il giudice del rinvio utilizza tale termine non solo nella questione di cui trattasi, ma anche nella motivazione della decisione di rinvio (v. paragrafo 16 delle presenti conclusioni). Orbene, esso non fornisce alcuna spiegazione per quanto riguarda l’uso di detto termine.
7 Dinanzi al giudice del rinvio, HW afferma che, al 1º gennaio 2020, le impronte digitali di oltre 6,5 milioni di persone erano registrate nel fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) [Sistema di identificazione automatizzato delle impronte digitali (FAED)].
8 Sentenza del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare) (C‑548/21; in prosieguo: la «sentenza Bezirkshauptmannschaft Landeck», EU:C:2024:830, punto 53 e giurisprudenza citata).
9 V., in particolare, sentenza del 28 novembre 2023, Commune d’Ans (C‑148/22, EU:C:2023:924, punto 31).
10 V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni.
11 Tale giudice ha indicato (punto 78 della sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I), che «la maggior parte dei reati previsti dal codice penale [bulgaro] sono dolosi e quasi tutti sono perseguibili d’ufficio» e che «[c]onformemente alle norme di procedura penale bulgara, una persona è formalmente accusata qualora sussistano sufficienti elementi di prova del fatto che essa è colpevole di aver commesso un reato perseguibile d’ufficio».
12 Il corsivo è mio.
13 V. paragrafi 22 e 24 delle presenti conclusioni.
14 Se è vero che tali «norme specifiche per ciascuno di tali archivi» di polizia non figurano nella decisione di rinvio, il governo francese ne ha tuttavia fornito una spiegazione dettagliata nelle sue osservazioni scritte.
15 Tra i dati sensibili previsti all’articolo 10 della direttiva 2016/680 figurano, in particolare, i «dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica».
16 Sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, punto 116 e giurisprudenza citata.
17 Sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, punto 117.
18 Sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, punto 118.
19 Sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, punto 121.
20 V., in tal senso, sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, punti da 122 a 125.
21 V. sentenza del 30 gennaio 2024, Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri MVR – Sofia (C‑118/22, EU:C:2024:97, punto 41 e giurisprudenza citata).
22 Sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, punto 126.
23 Sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, punto 127.
24 Sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, punto 132.
25 Sentenza Bezirkshauptmannschaft Landeck, punto 97.
26 Osservo che la direttiva 2016/680 utilizza i termini «finalità» (in particolare, all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 8) e «obiettivi» (all’articolo 8, paragrafo 2). Come osservato dall’avvocato generale Pitruzzella nelle sue conclusioni nella causa Ministerstvo na vatreshnite raboti I (EU:C:2022:507, paragrafo 56), la distinzione tra «finalità» e «obiettivi» non è evidente. Ciò detto, le finalità di una raccolta sono, a suo avviso, quelle enunciate all’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva (v. anche, nello stesso senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalità del trattamento di dati personali – Indagine penale) (C‑180/21, EU:C:2022:967, punti 43 e 44). Quanto agli obiettivi, menzionati all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva, essi sarebbero più specifici e dovrebbero essere precisati dalla normativa nazionale rientrante nell’ambito di applicazione di quest’ultima.
27 V., anche, sentenza dell’8 dicembre 2022, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalità del trattamento di dati personali – Indagine penale) (C‑180/21, EU:C:2022:967, punto 55).
28 V., per quanto riguarda il trattamento di dati biometrici nell’ambito di altri procedimenti, sentenza del 30 gennaio 2024, Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri MVR – Sofia (C‑118/22, EU:C:2024:97, punto 56).
29 V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.
30 Il governo francese si basa su disposizioni di diritto francese che non figurano nella decisione di rinvio, ma che sembrano riferirsi alle «norme specifiche per ciascuno di tali archivi», menzionate al secondo comma dell’articolo 55-1 del code de procédure pénal (codice di procedura penale) (v. nota 14 delle presenti conclusioni).
31 Sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, punto 131.
32 Sentenza dell’8 luglio 2010, Sjöberg e Gerdin (C‑447/08 e C‑448/08, EU:C:2010:415, punto 49).
33 V., in tal senso, sentenze Ministerstvo na vatreshnite raboti I, punto 83, e Bezirkshauptmannschaft Landeck, punto 100.
34 V., in tal senso, sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, punto 84.
35 Sentenze del 16 marzo 1978, Oehlschläger (104/77, EU:C:1978:69, punto 4), e del 7 novembre 2024, ERB New Europe Funding II (C‑178/23, EU:C:2024:943, punto 21 e giurisprudenza citata).
36 V., in tal senso, Corte EDU, 18 aprile 2013, M.K. c. Francia, CE:ECHR:2013:0418JUD001952209, § 41. La normativa francese oggetto di tale causa equivale all’articolo R. 40-38-2, n. 3, del code de procédure pénale (codice di procedura penale), il quale è pertinente, secondo il governo francese, ai fini della presente causa (v. nota 14 delle presenti conclusioni).
37 V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni. V. anche conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Policejní prezidium (Conservazione di dati biometrici e genetici) (C‑57/23, EU:C:2025:132, paragrafo 43), nell’ambito delle quali egli ha confrontato la normativa ceca oggetto di tale causa – la quale stabilisce che le autorità di polizia hanno soltanto la facoltà di procedere a un prelievo – e la normativa bulgara oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I.
38 V. conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Policejní prezidium (Conservazione di dati biometrici e genetici) (C‑57/23, EU:C:2025:132, paragrafo 44). Contrariamente alla normativa francese in questione nella presente causa (v. paragrafi 66 e 67 delle presenti conclusioni), l’avvocato generale Richard de la Tour ha sottolineato che la normativa ceca non prevede alcun obbligo, per le autorità competenti, di valutare il carattere strettamente necessario della raccolta di dati biometrici degli interessati.
39 V. sentenza del 28 novembre 2024, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici II) (C‑80/23; in prosieguo: la «sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti II», EU:C:2024:991, punto 57).
40 Tali disposizioni sono state adottate con l’ordonnance no 2018-1125, du 12 décembre 2018 (ordinanza n. 2018-1125 del 12 dicembre 2018) (articolo 1). Osservo, tuttavia, che dette disposizioni non sono riprodotte nella decisione di rinvio.
41 Sentenze del 10 aprile 1984, von Colson e Kamann (14/83, EU:C:1984:153, punto 26), e del 30 aprile 2025, Nastolo (C‑370/24, EU:C:2025:300, punto 43 e giurisprudenza citata). V. anche, con riferimento alla direttiva 2016/680, sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, punto 133.
42 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici II) (C‑80/23, EU:C:2024:513, paragrafo 49). V. anche, con riferimento alle condizioni di applicazione e all’effettiva attuazione delle disposizioni di diritto interno, sentenza del 23 aprile 2009, Angelidaki e a. (da C‑378/07 a C‑380/07, EU:C:2009:250, punto 164 e giurisprudenza citata).
43 Sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti II, punto 52.
44 Sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti II, punto 57.
45 Sentenza dell’8 maggio 2019, PI (C‑230/18, EU:C:2019:383, punto 78 e giurisprudenza citata). V. anche sentenza Bezirkshauptmannschaft Landeck, punto 118.
46 Sentenza Bezirkshauptmannschaft Landeck, punto 119 e giurisprudenza citata. V. anche, in tal senso, considerando 104 della direttiva 2016/680.
47 Sentenza Bezirkshauptmannschaft Landeck, punti 120 e 121 e giurisprudenza citata.
48 Sentenza Bezirkshauptmannschaft Landeck, punto 94.
49 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1). V., per quanto riguarda l’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, in particolare, sentenza del 27 febbraio 2025, Amt der Tiroler Landesregierung (C‑638/23, EU:C:2025:127, punto 33).
50 Sentenza del 28 luglio 2011, Agrana Zucker (C‑309/10, EU:C:2011:531, punto 35 e giurisprudenza citata).
51 V., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2019, PI (C‑230/18, EU:C:2019:383, punti 78 e 91, nonché giurisprudenza citata), e del 16 febbraio 2023, HYA e a. (Motivazione delle autorizzazioni delle intercettazioni telefoniche) (C‑349/21, EU:C:2023:102, punti da 59 a 61).
52 Sentenza del 6 marzo 2014, Siragusa (C‑206/13, EU:C:2014:126, punto 19). V. anche sentenza Ministerstvo na vatreshnite raboti I, punto 55.
53 V. sentenza Bezirkshauptmannschaft Landeck, punto 67 e giurisprudenza citata.
54 V., per quanto riguarda il recepimento in quanto tale di direttive e l’attuazione del diritto dell’Unione, sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 28).
55 V. Safjan, M., Düsterhaus, D., e Guérin, A., «La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les ordres juridiques nationaux, de la mise en œuvre à la mise en balance», Revue trimestrielle de droit européen, 2016, pag. 221.
56 V., in tal senso, sentenza Bezirkshauptmannschaft Landeck, punto 77. La Corte ha dichiarato che un tentativo di accesso ai dati contenuti in un telefono cellulare da parte delle autorità di polizia ai fini di un’indagine in materia penale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/680. V. anche Corte EDU, 22 giugno 2017, Aycaguer c. Francia (CE:ECHR:2017:0622JUD000880612), in cui quest’ultimo organo giurisdizionale ha dichiarato, al punto 35, che «il ricorrente non è, ad oggi, registrato nell’[archivio di polizia], poiché ha rifiutato di sottoporsi al prelievo del suo DNA imposto dalla legge. Tuttavia, egli ha riportato una condanna penale a tale titolo. Non è controverso che tale condanna costituisca un’ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”]». Sebbene io sia consapevole del fatto che l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (o, ancora, quello della Carta) è distinto da quello della CEDU, da tale sentenza risulta che esiste uno stretto collegamento tra la raccolta di dati e la condanna per rifiuto di sottoporvisi.
57 V., per analogia, sentenza del 16 maggio 2017, Berlioz Investment Fund (C‑682/15, EU:C:2017:373, punti 41, 63 e 74).
58 V., con riferimento all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2016/680, sentenza Bezirkshauptmannschaft Landeck, punto 73.
59 Ossia garantire un elevato livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche, nonché contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all’interno dell’Unione; v. in tal senso, in particolare, considerando 2, 4, 7 e 15 della direttiva 2016/680.
60 V., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2024, Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri MVR – Sofia (C‑118/22, EU:C:2024:97, punto 65 e giurisprudenza della Corte EDU citata). V. anche la nozione di «trattamento», all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2016/680, la quale include, in particolare, tanto la raccolta quanto la conservazione di dati.
61 V., in tal senso, sentenza Bezirkshauptmannschaft Landeck, punti 77 e 95, e Corte EDU, 22 giugno 2017, Aycaguer c. France, CE:ECHR:2017:0622JUD000880612, § 35.
62 Sentenza dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto) (C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 31). V. anche sentenza del 4 maggio 2023, Agenția Națională de Integritate (C‑40/21, EU:C:2023:367, punto 49 e giurisprudenza citata).
63 Sentenza del 4 ottobre 2018, Link Logistik N&N (C‑384/17, EU:C:2018:810, punti da 40 a 42 e 45).