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Document 62024CA0016

Causa C-16/24, Sinalov: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 febbraio 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad – Bulgaria) – Procedimento penale a carico di YR, WV, AN, WY (Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva – Norme nazionali relative alle modalità di assegnazione delle cause tra i giudici di un organo giurisdizionale – Assegnazione delle cause da parte del dirigente amministrativo di un organo giurisdizionale – Potere del giudice designato di verificare la regolarità dell’assegnazione)

GU C, C/2025/2169, 22.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2169/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2169/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/2169

22.4.2025

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 febbraio 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad – Bulgaria) – Procedimento penale a carico di YR, WV, AN, WY

(Causa C-16/24  (1) , Sinalov  (2) )

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Tutela giurisdizionale effettiva - Norme nazionali relative alle modalità di assegnazione delle cause tra i giudici di un organo giurisdizionale - Assegnazione delle cause da parte del dirigente amministrativo di un organo giurisdizionale - Potere del giudice designato di verificare la regolarità dell’assegnazione)

(C/2025/2169)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti nel procedimento penale principale

YR, WV, AN, WY

con l’intervento di: Sofyiska gradska prokuratura

Dispositivo

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

qualora uno Stato membro abbia istituito un sistema di assegnazione delle cause all’interno degli organi giurisdizionali fondato sul principio della selezione casuale del collegio giudicante, fatte salve talune eccezioni, e soggetto all’intervento del dirigente amministrativo di ciascun organo giurisdizionale, esso non osta a che, se un giudice al quale sia stata assegnata una causa dubita della regolarità dell’assegnazione, al giudice in parola sia impedito di statuire egli stesso su tale questione e, eventualmente, di rinviare la causa di cui trattasi ad altro giudice del medesimo organo giurisdizionale per il motivo che essa avrebbe dovuto essergli assegnata, dovendo detto primo giudice ritrasmettere la causa di cui trattasi al dirigente amministrativo del suddetto organo giurisdizionale, affinché verifichi la regolarità dell’assegnazione iniziale della causa di cui trattasi e proceda eventualmente alla sua riassegnazione. La regolarità dell’assegnazione effettuata da tale dirigente deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale in conformità delle norme del diritto nazionale.


(1)  GU C, C/2024/2590.

(2)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2169/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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