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Document 62023CN0353
Case C-353/23 P: Appeal brought on 7 June 2023 by Nouryon Performance Formulations BV against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 29 March 2023 in Case T-868/19, Nouryon Industrial Chemicals and Others v Commission
Causa C-353/23 P: Impugnazione proposta il 7 giugno 2023 dal Nouryon Performance Formulations BV, già Nouryon Industrial Chemicals BV avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 29 marzo 2023, causa T-868/19, Nouryon Industrial Chemicals and Others / Commissione
Causa C-353/23 P: Impugnazione proposta il 7 giugno 2023 dal Nouryon Performance Formulations BV, già Nouryon Industrial Chemicals BV avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 29 marzo 2023, causa T-868/19, Nouryon Industrial Chemicals and Others / Commissione
GU C, C/2023/1429, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1429/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2023/1429 |
18.12.2023 |
Impugnazione proposta il 7 giugno 2023 dal Nouryon Performance Formulations BV, già Nouryon Industrial Chemicals BV avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 29 marzo 2023, causa T-868/19, Nouryon Industrial Chemicals and Others / Commissione
(Causa C-353/23 P)
(C/2023/1429)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nouryon Performance Formulations BV (rappresentanti: R. Cana, R. Spangenberg, avocats e Z. Romata, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Svezia e Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia
— |
annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-868/19; |
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla domanda di annullamento formulata dalla ricorrente; |
— |
condannare la convenuta a farsi carico delle spese derivanti da questi procedimenti, incluse quelle del procedimento dinanzi al Tribunale, e alle spese degli intervenienti |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce otto motivi:
1) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando erroneamente i punti 8.7, 8.7.2 e 8.7.3 dell’allegato X al regolamento REACH, concludendo che la Commissione non abbia alcun obbligo di valutare la pertinenza degli studi richiesti alla luce dei fatti del caso concreto e ha omesso l’accertamento circa l’applicabilità degli articoli 1, paragrafo 1, 10, lettera a), 12, paragrafo 1, 13, paragrafo 4 e 41 del regolamento REACH alle prescrizioni in materia di informazioni stabilite ai punti 8.7.2 e 8.7.3 dell’allegato X al regolamento REACH. |
2) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando e applicando erroneamente il livello di controllo quando ha valutato se le informazioni richieste potessero fornire informazioni pertinenti sulla sostanza, privando così la ricorrente del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. |
3) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto non valutando la fondatezza degli argomenti concernenti la fattibilità tecnica degli studi richiesti. |
4) |
Il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova ad esso sottoposti quando ha valutato se le informazioni richieste potessero fornire informazioni pertinenti sulla sostanza. |
5) |
Il Tribunale non ha fornito motivazioni in merito alla sua conclusione che le informazioni richieste potrebbero fornire informazioni pertinenti sulla sostanza. |
6) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che la Commissione avrebbe dimostrato che vi fossero «particolari preoccupazioni» a sostegno della richiesta di includere le coorti 2A e 2B nell’EOGRTS [Extended one-generation reproductive toxicity study; studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione]. |
7) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando e applicando erroneamente la prima colonna del punto 8.7.3 dell’allegato X al regolamento REACH, laddove ha concluso che in base a tale disposizione può essere richiesto uno studio DRF [dose range-finding; studio di determinazione della concentrazione]. |
8) |
Il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova concludendo che verrebbero sacrificati meno animali qualora le coorti 2A e 2B non fossero necessarie sulla base dei risultati dello studio DRF e che quindi gli obiettivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1 del regolamento REACH non sono stati trascurati. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1429/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)