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Document 62023CJ0790

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 ottobre 2025.
X contro Maahanmuuttovirasto.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus.
Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al Trattato UE e al Trattato FUE – Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda [di protezione internazionale] presentata da un cittadino di un paese terzo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 18, paragrafo 1, lettera d) – Obblighi dello Stato membro competente – Obbligo di ripresa in carico di un cittadino di un paese terzo del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro – Nozione di “domanda [di protezione internazionale]” – Status particolare del Regno di Danimarca – Nozione di “domanda respinta” – Decisione di non prorogare o di non rinnovare un titolo di soggiorno temporaneo – Esclusione.
Causa C-790/23.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:838

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

30 ottobre 2025 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al Trattato UE e al Trattato FUE – Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda [di protezione internazionale] presentata da un cittadino di un paese terzo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 18, paragrafo 1, lettera d) – Obblighi dello Stato membro competente – Obbligo di ripresa in carico di un cittadino di un paese terzo del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro – Nozione di “domanda [di protezione internazionale]” – Status particolare del Regno di Danimarca – Nozione di “domanda respinta” – Decisione di non prorogare o di non rinnovare un titolo di soggiorno temporaneo – Esclusione »

Nella causa C‑790/23 [Qassioun] (i),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), con decisione del 18 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2023, nel procedimento

X

contro

Maahanmuuttovirasto,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di Sezione, J. Passer (relatore), E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: G. Chiapponi, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 gennaio 2025,

considerate le osservazioni presentate:

–        per X, da V. Matilainen, asianajaja;

–        per il Maahanmuuttovirasto, da I. Haahtela e M. Montin, in qualità di agenti;

–        per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

–        per il governo danese, da D. Elkan, M. Jespersen e C.A. Maertens, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da J. Möller, R. Kanitz e N. Scheffel, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Azéma, A. Katsimerou, T. Simonen e I. Söderlund, in qualità di agenti;

–        per il governo svizzero, da L. Lanzrein e V. Michel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra X, cittadina siriana, e il Maahanmuuttovirasto (Ufficio per l’immigrazione, Finlandia) (in prosieguo: l’«Ufficio per l’immigrazione») in merito a una decisione di tale autorità nazionale recante rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata da X, che prevede il suo trasferimento verso la Danimarca e le impone un divieto d’ingresso in Finlandia.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Protocollo sulla posizione della Danimarca

3        L’articolo 1 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al Trattato UE e al Trattato FUE (in prosieguo: il «protocollo sulla posizione della Danimarca»), enuncia quanto segue:

«La Danimarca non partecipa all’adozione da parte del Consiglio [dell’Unione europea] delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato [FUE]. (...)

(...)».

4        L’articolo 2 di tale protocollo prevede quanto segue:

«Nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato [FUE], nessuna misura adottata a norma di tale titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall’Unione [europea] a norma di tale titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione di tali disposizioni o misure o di misure modificate o modificabili a norma di tale titolo è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l’acquis comunitario e dell’Unione né costituisce parte del diritto dell’Unione, quali applicabili alla Danimarca. (...)».

 Accordo tra l’Unione e la Danimarca

5        L’articolo 1 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU 2006, L 66, pag. 38; in prosieguo: l’«accordo tra l’Unione e la Danimarca») che è stato approvato in nome dell’Unione con decisione 2006/188/CE del Consiglio, del 21 febbraio 2006 (GU 2006, L 66, pag. 37), così prevede:

«1.      Scopo del presente accordo è applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata [in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1)], del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino, [(GU 2000, L 316, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento Eurodac»)] e le relative misure di attuazione alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2.

2.      È obiettivo delle parti contraenti giungere ad un’applicazione ed interpretazione uniformi delle disposizioni dei regolamenti e delle loro misure di attuazione in tutti gli Stati membri.

(...)».

6        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale accordo:

«Le disposizioni del regolamento [n. 343/2003], allegato al presente accordo e di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione (...), si applicheranno, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca».

7        L’articolo 3 di detto accordo, intitolato «Modifiche al regolamento [n. 343/2003] e al regolamento Eurodac», prevede quanto segue:

«1.      La Danimarca non prende parte all’adozione delle modifiche del regolamento [n. 343/2003] e del regolamento Eurodac e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né applicabili ad essa.

2.      Nel caso di adozione di modifiche ai regolamenti, la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche. La notifica dovrà essere effettuata al momento dell’adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi.

(...)».

8        Conformemente a quest’ultima disposizione, la Danimarca ha notificato alla Commissione la propria decisione di applicare il regolamento n. 604/2013.

 Regolamento n. 604/2013

9        L’articolo 2 del regolamento n. 604/2013 enuncia quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

b)      “domanda di protezione internazionale”: la domanda di protezione internazionale quale definita all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9)];

(...)

l)      “titolo di soggiorno”: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all’interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell’ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all’esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l’esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;

(...)».

10      L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale», così dispone:

«1.      Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

2.      Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

(...)».

11      Nel capo III di tale regolamento, intitolato «Criteri per determinare lo Stato membro competente», figurano gli articoli da 7 a 15 dello stesso. L’articolo 12 del medesimo regolamento, intitolato «Rilascio di titoli di soggiorno o visti», così dispone:

«1.      Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo.

2.      Se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale il visto (...)

(...)

4.      Se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri.

Qualora il richiedente sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da oltre due anni o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro e non abbia lasciato i territori degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale.

(...)».

12      Ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 604/2013, intitolato «Obblighi dello Stato membro competente»:

«1.      Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:

(...)

d)      riprendere in carico (...) un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

(...)».

13      L’articolo 48 del regolamento n. 604/2013 prevede che il regolamento n. 343/2003 è abrogato e che i riferimenti a tale regolamento si intendono fatti al regolamento n. 604/2013.

 Direttiva 2011/95

14      L’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95 definisce la «domanda di protezione internazionale», ai fini di tale direttiva, come «una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione [di detta] direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata».

15      L’articolo 19 di tale direttiva, intitolato «Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria», prevede quanto segue:

«1.      Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale (...) gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria (...)

(...)

4.      Fatto salvo l’obbligo del cittadino di un paese terzo o dell’apolide (...) di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che l’interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria (...)».

 Direttiva 2013/32/UE

16      La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), all’articolo 11, intitolato «Criteri applicabili alle decisioni dell’autorità accertante», enuncia quanto segue:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di protezione internazionale siano comunicate per iscritto.

2.      Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda riguardante lo status di rifugiato e/o lo status di protezione sussidiaria sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.

Nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare una decisione, qualora ne sia stata data comunicazione in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.

(...)».

 Diritto finlandese

17      In forza dell’articolo 103, punto 2, dell’Ulkomaalaislaki (301/2004) (legge sugli stranieri 301/2004), del 30 aprile 2004, una domanda di protezione internazionale che è stata presentata in Finlandia può essere respinta in quanto inammissibile se la persona che ha presentato tale domanda può essere trasferita in un altro Stato membro, il quale sia competente per l’esame della domanda ai sensi del regolamento n. 604/2013.

 Diritto danese

18      L’articolo 7 dell’Udlændingeloven (legge sugli stranieri), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sugli stranieri»), enuncia quanto segue:

«(...)

2.      Ad uno straniero viene rilasciato su richiesta un titolo di soggiorno temporaneo laddove, in caso di ritorno nel suo paese di origine, egli rischi la pena di morte, la tortura o un’altra forma di pena o trattamento inumano o degradante. (...)

3.      Nei casi di cui al paragrafo 2, in cui il rischio della pena di morte o di tortura o di un’altra forma di pena o trattamento inumano o degradante si basi su una situazione nel paese di origine particolarmente grave, caratterizzata da violenza indiscriminata e da attacchi alla popolazione civile, deve essere rilasciato su richiesta un titolo di soggiorno temporaneo. (...)

(...)».

19      L’articolo 11, paragrafo 2, di tale legge prevede quanto segue:

«(...) il rinnovo temporaneo dei titoli di soggiorno di cui all’articolo 7 (...) è deciso d’ufficio dall’amministrazione per gli stranieri se continuano a sussistere i motivi per i quali essi sono stati inizialmente concessi. (...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

20      La ricorrente nel procedimento principale è una cittadina siriana.

21      Il 1º luglio 2016, essa ha presentato una domanda di protezione internazionale al Regno di Danimarca.

22      Il 29 agosto 2016, l’autorità danese competente per l’esame di tale domanda le ha rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della legge sugli stranieri. Tale titolo di soggiorno, il quale ha prodotto effetti dal giorno del suo rilascio, aveva una validità iniziale di un anno. Esso è stato successivamente rinnovato a più riprese per uno stesso periodo di tempo, su iniziativa della medesima autorità. Il 17 novembre 2020, quest’ultima ha tuttavia deciso, sempre di propria iniziativa, di non rinnovare detto titolo, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della legge sugli stranieri.

23      Il 27 luglio 2021, la ricorrente nel procedimento principale ha presentato una domanda di protezione internazionale in Finlandia.

24      Il 29 luglio 2021, l’Ufficio per l’immigrazione, che è l’autorità finlandese competente per l’esame di tale domanda, ha presentato all’autorità danese competente una richiesta di ripresa in carico, da parte del Regno di Danimarca, della ricorrente nel procedimento principale, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013.

25      Il 5 agosto 2021, il Regno di Danimarca ha accettato tale richiesta.

26      Il 12 novembre 2021 l’Ufficio per l’immigrazione, ritenendo che il Regno di Danimarca fosse lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale presentatagli dalla ricorrente nel procedimento principale, ha adottato una decisione di rigetto di tale domanda in quanto inammissibile, che prevedeva il trasferimento dell’interessata verso la Danimarca e le imponeva un divieto d’ingresso in Finlandia per un periodo di due anni.

27      La ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia), che lo ha respinto.

28      Successivamente, ella ha chiesto di essere autorizzata a proporre impugnazione dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), che è il giudice del rinvio.

29      Al fine di potersi pronunciare su tale domanda, detto giudice ritiene, in sostanza, che sia necessario stabilire se l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013 sia applicabile in una situazione come quella in cui si trova la ricorrente nel procedimento principale e, a tal fine, se si possa ritenere che la domanda di protezione internazionale presentata da quest’ultima al Regno di Danimarca «[sia] stata respinta», ai sensi di tale disposizione.

30      A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che tale domanda è stata inizialmente oggetto di una serie di decisioni parzialmente favorevoli, in quanto l’autorità danese competente ha rilasciato alla ricorrente nel procedimento principale un titolo di soggiorno temporaneo che ha successivamente rinnovato più volte. Tale giudice aggiunge che solo in un secondo momento, e su iniziativa di tale autorità, è intervenuta una decisione di non rinnovare tale titolo di soggiorno temporaneo. Tenuto conto di tali elementi, detto giudice si chiede se sia possibile ritenere che detta domanda sia stata «respinta», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013.

31      In secondo luogo, il giudice del rinvio ricorda che il Regno di Danimarca gode, come gli consente il protocollo sulla posizione della Danimarca, di uno status particolare rispetto al sistema europeo comune di asilo. Infatti, in forza dell’accordo tra l’Unione e la Danimarca, tale Stato membro si sarebbe impegnato ad applicare il regolamento n. 604/2013. Per contro, detto Stato membro non si sarebbe impegnato ad applicare gli atti di diritto derivato dell’Unione cui tale regolamento rinvia. In particolare, esso non applicherebbe la direttiva 2011/95, alla quale rinvia segnatamente l’articolo 2, lettera b), di detto regolamento. Di conseguenza, le uniche forme di protezione internazionale che potrebbero essere utilmente richieste all’autorità danese competente e concesse da quest’ultima sarebbero quelle previste dal diritto interno, ad esclusione di quelle alle quali fa riferimento tale direttiva, fermo restando, in sostanza, che, nel caso di specie, non è la protezione applicabile ai rifugiati, bensì la protezione sussidiaria prevista dalla legge sugli stranieri ad essere stata concessa alla ricorrente nel procedimento principale. Tenuto conto di tale status particolare, occorrerebbe stabilire se una domanda di protezione internazionale presentata a tale autorità da un cittadino di un paese terzo possa essere considerata una «domanda [di protezione internazionale]», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013.

32      In tali circostanze, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento [no 604/2013] debba essere interpretato nel senso che il rigetto della domanda ai sensi di tale disposizione ricomprende il caso in cui un titolo di soggiorno temporaneo rilasciato in precedenza in Danimarca alla persona di cui trattasi e fondato sulla sua vulnerabilità, non sia stato rinnovato, qualora la decisione sul mancato rinnovo sia stata adottata non a seguito di una richiesta di siffatta persona, bensì d’ufficio dall’autorità».

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

33      Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 1º luglio 2025, il governo danese ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, a norma dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno della sua domanda, esso ha fatto valere, in sostanza, che il ragionamento sotteso alle conclusioni presentate dall’avvocato generale non teneva debitamente conto dell’intero contesto normativo nel quale si inserisce la partecipazione del Regno di Danimarca al regolamento n. 604/2013.

34      A tale proposito occorre rilevare, da un lato, che né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il regolamento di procedura prevedono la facoltà, per le parti nel procedimento principale e per gli interessati, di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte del procedimento o di una parte interessata con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso esaminate nelle sue conclusioni, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale [sentenza del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830, punto 38 e giurisprudenza citata].

35      Vero è che, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte nel procedimento principale o un interessato ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione che essa è chiamata a rendere.

36      Nella specie, la Corte ritiene tuttavia, sentito l’avvocato generale, di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire e che la domanda di riapertura della fase orale del procedimento presentata dal governo danese non riveli alcun fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la decisione che essa è chiamata a rendere.

37      Pertanto, non è necessario disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulla questione pregiudiziale

38      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013 debba essere interpretato nel senso che la decisione di non prorogare o di non rinnovare un titolo di soggiorno precedentemente rilasciato a un cittadino di un paese terzo possa essere equiparata a un provvedimento che respinge una domanda di protezione internazionale presentata da tale cittadino, ai sensi di tale disposizione.

39      In via preliminare, occorre sottolineare che il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013 in un contesto giuridico specifico.

40      Infatti, l’oggetto del procedimento principale consiste nel determinare se il Regno di Danimarca sia tenuto a riprendere in carico una cittadina di un paese terzo che, dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in tale Stato membro e ottenuto il beneficio della protezione sussidiaria prevista dal diritto interno di quest’ultimo, abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale in Finlandia.

41      Orbene, come già rilevato dalla Corte, il Regno di Danimarca gode, in forza degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, di uno status particolare, che lo distingue dagli altri Stati membri, per quanto riguarda la parte terza, titolo V, del Trattato FUE, in cui rientrano, in particolare, le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione [sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Domanda di asilo respinta dalla Danimarca), C‑497/21, EU:C:2022:721, punto 35].

42      Nell’ambito di tale status particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo tra l’Unione e la Danimarca prevedono che le disposizioni del regolamento n. 343/2003 siano attuate anche dal Regno di Danimarca. In seguito all’adozione del regolamento n. 604/2013, che ha abrogato il regolamento n. 343/2003, il Regno di Danimarca, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale accordo, ha notificato la propria decisione di applicare anche il regolamento n. 604/2013.

43      L’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), di quest’ultimo regolamento dispone che uno Stato membro è tenuto a riprendere in carico un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. Di conseguenza, in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un cittadino di un paese terzo ha presentato una domanda di protezione internazionale al Regno di Danimarca, un altro Stato membro presso il quale tale cittadino ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale può chiedere al Regno di Danimarca di riprendere in carico detto cittadino, se le condizioni previste da tale disposizione sono soddisfatte.

44      Per contro, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca, la direttiva 2011/95 non si applica al Regno di Danimarca [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Domanda di asilo respinta dalla Danimarca), C‑497/21, EU:C:2022:721, punto 43].

45      Pertanto, in particolare, non si applica a tale Stato membro la definizione della nozione di «domanda di protezione internazionale» di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 604/2013, in quanto tale definizione rinvia a sua volta all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95, secondo il quale tale nozione riguarda una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.

46      Di conseguenza, è alla luce di tale contesto giuridico specifico, derivante dallo status particolare di cui gode il Regno di Danimarca, che occorre rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, relativa al requisito, previsto all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013, secondo cui la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo quale la ricorrente nel procedimento principale deve essere stata respinta.

47      A tale riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che, per quanto riguarda il Regno di Danimarca, la domanda che deve essere stata così respinta può essere solo una domanda presentata alle autorità competenti di tale Stato membro al fine di ottenere il beneficio di una delle forme di protezione internazionale previste dal diritto interno di quest’ultimo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni.

48      Infatti, poiché la direttiva 2011/95 non si applica a detto Stato membro, come risulta dal punto 44 della presente sentenza, le domande presentate alle autorità competenti di quest’ultimo non possono utilmente mirare all’ottenimento di una delle forme di protezione internazionale previste da tale direttiva [sentenze del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Domanda di asilo respinta dalla Danimarca), C‑497/21, EU:C:2022:721, punto 43, nonché del 19 dicembre 2024, Khan Yunis e Baabda, C‑123/23 e C‑202/23, EU:C:2024:1042, punto 60].

49      Su tale punto, l’attuazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013 nel caso in cui si tratti di stabilire se un obbligo di ripresa in carico gravi o meno sul Regno di Danimarca si differenzia quindi dall’attuazione di tale disposizione per quanto riguarda qualsiasi altro Stato membro, la quale richiede l’esistenza di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95.

50      Ciò posto, poiché l’Unione e il Regno di Danimarca hanno concluso un accordo internazionale volto a consentire a tale Stato membro di partecipare all’attuazione del regolamento n. 604/2013, le domande presentate a detto Stato membro al fine di ottenere il beneficio di una delle forme di protezione internazionale previste dal diritto interno di quest’ultimo devono essere equiparate, ai fini dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, alle domande che possono essere presentate in qualsiasi altro Stato membro al fine di ottenere il beneficio di una delle forme di protezione internazionale previste dalla direttiva 2011/95. Infatti, una siffatta equiparazione si impone per garantire l’effetto utile di tale accordo internazionale, che riflette la volontà comune dell’Unione e del Regno di Danimarca di consentire a tale Stato membro di partecipare all’attuazione del regolamento n. 604/2013.

51      In secondo luogo, la domanda cui fa riferimento l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013 deve essere stata respinta dall’autorità competente.

52      Poiché il termine «respinta» di cui a tale disposizione non è accompagnato da alcun rinvio esplicito al diritto interno degli Stati membri, si deve ritenere che la nozione di «domanda respinta», ai sensi di detta disposizione, costituisca una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere oggetto, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, di un’interpretazione uniforme [v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Natura del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE), C‑624/20, EU:C:2022:639, punto 19 e giurisprudenza citata], la quale deve essere effettuata tenendo conto non solo del termine in sé, ma anche del contesto in cui si inserisce l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013 nonché dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui tale disposizione fa parte.

53      Per quanto riguarda, anzitutto, l’espressione «domanda respinta», occorre rilevare che, secondo il suo significato usuale, tale espressione rinvia all’azione consistente nel rifiutare di dare un seguito positivo ad una domanda. Detta espressione non può quindi rinviare all’azione consistente nell’accettare di dare un seguito positivo a una tale domanda, indipendentemente dalla questione se tale accettazione e tale seguito positivo abbiano carattere temporaneo o definitivo.

54      Pertanto, su un piano strettamente letterale, la nozione di «domanda respinta» di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013 non può essere interpretata nel senso che essa include la decisione di non prorogare o di non rinnovare un titolo di soggiorno precedentemente rilasciato a un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale. Al contrario, l’esistenza di tale decisione di non prorogare o di non rinnovare implica necessariamente che a tale domanda sia stato dato un seguito positivo in una fase precedente, anche se tale seguito positivo ha avuto carattere temporaneo.

55      In tale ottica, il giudice del rinvio ritiene, in sostanza, che, ai fini della controversia di cui al procedimento principale, una decisione con cui l’autorità danese competente rilascia un titolo di soggiorno temporaneo a un cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale nel Regno di Danimarca, in forza dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della legge sugli stranieri, debba essere equiparata, alla luce del contenuto di tale legge, a una decisione che concede una protezione sussidiaria, in via temporanea, a tale cittadino. Da parte sua il governo danese spiega, nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte, che esiste una corrispondenza tra questi due tipi di decisioni. In particolare, esso sottolinea che il titolo di soggiorno temporaneo rilasciato alla ricorrente nel procedimento principale concretizza la concessione della protezione sussidiaria corrispondente, nel diritto interno, alla protezione sussidiaria prevista dalla direttiva 2011/95.

56      Inoltre, da un punto di vista contestuale, occorre constatare che tanto l’analisi dello stesso regolamento n. 604/2013 quanto quella di altri atti di diritto derivato dell’Unione, coerentemente con i quali tale regolamento deve essere interpretato nei limiti in cui le loro rispettive disposizioni possono essere chiamate ad essere oggetto di un’applicazione combinata, corroborano l’interpretazione letterale di cui al punto 54 della presente sentenza.

57      Per quanto riguarda, da un lato, il regolamento n. 604/2013, occorre osservare, in particolare, che l’articolo 2, lettera l), di tale regolamento definisce la nozione di «titolo di soggiorno», ai fini di detto regolamento, come qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel suo territorio, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi dello stesso regolamento o durante l’esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno.

58      Pertanto, tale definizione conferma che il rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo attesta un’autorizzazione data a tale cittadino a rimanere nel territorio dello Stato membro interessato, a causa del riconoscimento di una protezione internazionale a quest’ultimo. Da tale punto di vista, è irrilevante che tale riconoscimento e tale rilascio siano oggetto, a seconda del diritto interno applicabile, di atti giuridici distinti e successivi, di atti giuridici distinti ma concomitanti o ancora di un unico atto giuridico, come nel caso di specie, come risulta dalle spiegazioni del governo danese ricordate al punto 55 della presente sentenza. In quanto tale, detto rilascio implica che alla domanda di protezione internazionale di detto cittadino sia o sia stato dato un seguito positivo, ragion per cui esso non può essere equiparato, anche qualora abbia carattere temporaneo, a una «domanda respinta», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento.

59      Peraltro, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, l’interpretazione di cui ai punti 54 e 58 della presente sentenza è corroborata dal fatto che la situazione di un cittadino di un paese terzo che, al pari della ricorrente nel procedimento principale, è munito di un titolo di soggiorno scaduto, da un lato, e non ha lasciato il territorio degli Stati membri, dall’altro, è espressamente contemplata all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento n. 604/2013, quindi da una disposizione diversa dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. Tale articolo 12, paragrafo 4, disciplina per l’appunto le modalità di determinazione dello Stato membro competente in una situazione del genere. A tale proposito, da quest’ultima disposizione risulta che una siffatta determinazione dipende dal tempo trascorso dalla data in cui il titolo di soggiorno rilasciato al cittadino interessato è scaduto, elemento che spetta unicamente al giudice del rinvio verificare.

60      Dall’altro lato, occorre ricordare che, come risulta chiaramente dall’articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo tra l’Unione e la Danimarca, il rispetto dell’esigenza di interpretazione e di applicazione uniformi del regolamento n. 604/2013 deve essere garantito anche nelle situazioni che coinvolgono il Regno di Danimarca.

61      Detta esigenza implica che il regolamento n. 604/2013 debba essere interpretato tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2011/95 e di quelle della direttiva 2013/32, purché tale presa in considerazione si limiti a chiarire la portata della nozione di «domanda respinta» di cui all’articolo 18, paragrafo 1 lettera d), di tale regolamento.

62      Orbene, queste due direttive distinguono chiaramente la situazione in cui una domanda di protezione internazionale è «respinta» dall’autorità competente di uno Stato membro dalle situazioni in cui tale autorità pone fine alla protezione internazionale concessa a un cittadino di un paese terzo, la ritira, la revoca, o non la rinnova. Per quanto riguarda, in particolare, la protezione sussidiaria prevista dalla direttiva 2011/95, l’articolo 19 di tale direttiva precisa segnatamente, ai suoi paragrafi 1 e 4, le condizioni alle quali lo status conferito da tale protezione può essere revocato nel caso in cui il cittadino di paese terzo cui tale status è stato concesso cessi di avere titolo per beneficiarne. Un meccanismo analogo è previsto da altre disposizioni di detta direttiva per quanto riguarda lo status di rifugiato.

63      Le decisioni adottate in materia, che presuppongono tutte che sia stato precedentemente dato un seguito positivo alla domanda di protezione internazionale presentata da tale cittadino, si distinguono peraltro, sul piano tanto sostanziale quanto procedurale, dalle decisioni con le quali una siffatta domanda di protezione internazionale è respinta, denominate anche «decisioni negative», le quali sono, dal canto loro, previste all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2013/32.

64      Pertanto, l’esame del contesto in cui si inserisce l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013 conferma che la nozione di «domanda respinta» cui fa riferimento tale disposizione non può essere interpretata nel senso che essa include la decisione di non prorogare o di non rinnovare un titolo di soggiorno precedentemente rilasciato a un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale.

65      Infine, l’analisi testuale e contestuale della nozione di «domanda respinta» di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013, quale esposta ai punti da 53 a 64 della presente sentenza, risponde all’obiettivo di tale regolamento consistente, come risulta dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di quest’ultimo, nel sottoporre l’esame delle domande di protezione internazionale a un unico Stato membro, designato come competente in applicazione dei criteri uniformi enunciati al capo III di detto regolamento. Tale obiettivo è, peraltro, ricordato dall’accordo tra l’Unione e la Danimarca, come risulta dal punto 60 della presente sentenza.

66      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che la decisione di non prorogare o di non rinnovare un titolo di soggiorno precedentemente rilasciato a un cittadino di un paese terzo non può essere equiparata a un provvedimento che respinge la domanda di protezione internazionale presentata da detto cittadino, ai sensi di tale disposizione.

 Sulle spese

67      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,

dev’essere interpretato nel senso che:

la decisione di non prorogare o di non rinnovare un titolo di soggiorno precedentemente rilasciato a un cittadino di un paese terzo non può essere equiparata a un provvedimento che respinge la domanda di protezione internazionale presentata da detto cittadino, ai sensi di tale disposizione.

Firme


*      Lingua processuale: il finlandese.


i      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

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