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Document 62023CJ0636

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1° agosto 2025.
W contro Belgische Staat et X contro État belge.
Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 3, punti 4 e 6, articolo 7, paragrafi 1 e 4, articolo 8, paragrafi 1 e 2, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 13 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Decisione di rimpatrio – Mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria – Divieto d’ingresso – Atto amministrativo impugnabile – Esecutività di una decisione di rimpatrio senza disposizione relativa a tale termine – Diritto a un ricorso effettivo – Decisione di divieto d’ingresso adottata dopo un rilevante periodo di tempo.
Cause riunite C-636/23 e C-637/23.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:603

 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

1o agosto 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 3, punti 4 e 6, articolo 7, paragrafi 1 e 4, articolo 8, paragrafi 1 e 2, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 13 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Decisione di rimpatrio – Mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria – Divieto d’ingresso – Atto amministrativo impugnabile – Esecutività di una decisione di rimpatrio senza disposizione relativa a tale termine – Diritto a un ricorso effettivo – Decisione di divieto d’ingresso adottata dopo un rilevante periodo di tempo»

Nelle cause riunite C‑636/23 [Al Hoceima] i e C‑637/23 [Boghni] ( i ),

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, rispettivamente dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio) e dal Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio), con decisioni del 16 ottobre 2023, pervenute in cancelleria il 24 ottobre 2023, nei procedimenti

W

contro

Belgische Staat (C‑636/23)

e

X

contro

État belge, rappresentato dal Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration (C‑637/23),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan, J. Passer (relatore) e B. Smulders, giudici,

avvocato generale: D. Spielmann

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per X, da M. Demol, avocat;

per il governo belga, da M. Jacobs, C. Pochet e M. Van Regemorter, in qualità di agenti, assistite da T. Bricout, avocate;

per il governo ceco, da A. Edelmannová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da J. Möller e A. Hoesch, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Katsimerou e S. Noë, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 gennaio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 3, punti 4 e 6, dell’articolo 7, paragrafi 1 e 4, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 11, paragrafo 1, nonché dell’articolo 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie tra W (C‑636/23) e X (C‑637/23), entrambi cittadini di un paese terzo, da un lato, e, rispettivamente, il Belgische Staat (Stato belga) e l’État belge (Stato belga), dall’altro, in merito a un ordine di abbandonare il territorio e a un divieto d’ingresso.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 2, 6, 10, 11 e 14 della direttiva 2008/115 sono così formulati:

«(2)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.

(...)

(6)

È opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente. In conformità dei principi generali del diritto dell’Unione europea, le decisioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare. (...)

(...)

(10)

Se non vi è motivo di ritenere che ciò possa compromettere la finalità della procedura di rimpatrio, si dovrebbe preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere un termine per la partenza volontaria. Si dovrebbe prevedere una proroga del periodo per la partenza volontaria allorché lo si ritenga necessario in ragione delle circostanze specifiche del caso individuale. Al fine di promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero prevedere maggiore assistenza e consulenza al rimpatrio e sfruttare al meglio le relative possibilità di finanziamento offerte dal Fondo europeo per i rimpatri.

(11)

Occorre stabilire garanzie giuridiche minime comuni sulle decisioni connesse al rimpatrio per l’efficace protezione degli interessi delle persone interessate. (...)

(...)

(14)

Occorre conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d’ingresso che proibisca l’ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. (...)».

4

L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

3)

“rimpatrio”[:] il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:

nel proprio paese di origine, o

in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o

in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato;

4)

“decisione di rimpatrio”[:] decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio;

(...)

6)

“divieto d’ingresso”[:] decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato e che accompagni una decisione di rimpatrio;

(...)».

5

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5».

6

L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Partenza volontaria», nei paragrafi 1 e 4 prevede quanto segue:

«1.   La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato. In tal caso, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati della possibilità di inoltrare tale richiesta.

Il periodo previsto al primo comma non esclude la possibilità per i cittadini di paesi terzi interessati di partire prima.

(...)

4.   Se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni».

7

L’articolo 8 della direttiva 2008/115, intitolato «Allontanamento», nei paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7.

2.   Qualora uno Stato membro abbia concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, la decisione di rimpatrio può essere eseguita unicamente alla scadenza di tale periodo, a meno che nel periodo in questione non sorga uno dei rischi di cui all’articolo 7, paragrafo 4».

8

L’articolo 11 di tale direttiva, intitolato «Divieto d’ingresso», nel paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso:

a)

qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure

b)

qualora non sia stato ottemperato all’obbligo di rimpatrio.

In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d’ingresso».

9

L’articolo 12 di detta direttiva, intitolato «Forma», nel paragrafo 1, primo comma, dispone quanto segue:

«Le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso e le decisioni di allontanamento sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili».

10

L’articolo 13 della medesima direttiva, intitolato «Mezzi di ricorso», prevede quanto segue:

«1.   Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.

2.   L’autorità o l’organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l’esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno.

3.   Il cittadino di un paese terzo interessato ha la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e, ove necessario, di avvalersi di un’assistenza linguistica.

4.   Gli Stati membri provvedono a che sia garantita, su richiesta, la necessaria assistenza e/o rappresentanza legale gratuita ai sensi della pertinente legislazione o regolamentazione nazionale in materia e possono disporre che tale assistenza e/o rappresentanza legale gratuita sia soggetta alle condizioni di cui all’articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE [del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13)]».

11

L’articolo 14 della direttiva 2008/115, intitolato «Garanzie prima del rimpatrio», nel paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono, ad esclusione della situazione di cui agli articoli 16 e 17, affinché si tenga conto il più possibile dei seguenti principi in relazione ai cittadini di paesi terzi durante il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7 e durante i periodi per i quali l’allontanamento è stato differito ai sensi dell’articolo 9:

a)

che sia mantenuta l’unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio;

b)

che siano assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;

c)

che sia garantito l’accesso al sistema educativo di base per i minori, tenuto conto della durata del soggiorno;

d)

che si tenga conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili».

Diritto belga

12

L’articolo 1, paragrafo 1, punti 6° e 8°, della loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (legge del 15 dicembre 1980, che disciplina l’accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l’allontanamento degli stranieri; Moniteur belge del 31 dicembre 1980, pag. 14584; in prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980»), diretto a recepire l’articolo 3, punti 4 e 6, della direttiva 2008/115, così recita:

«Ai fini dell’applicazione della presente legge, si deve intendere per:

(...)

decisione di allontanamento: la decisione che accerta l’illegalità del soggiorno di uno straniero e impone un obbligo di rimpatrio;

(...)

divieto d’ingresso: la decisione che può accompagnare una decisione di allontanamento e che vieta, per un periodo determinato, l’ingresso e il soggiorno nel territorio del Regno o nel territorio di tutti gli Stati membri, ivi compreso quello del Regno».

13

L’articolo 7, primo comma, punti 1o e 3o, di tale legge, il quale mira a recepire l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, così dispone:

«Fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute in un trattato internazionale, il ministro o un suo delegato può oppure, nei casi di cui ai punti 1o, 2o, 5o, 9o, 11o o 12o, deve emettere, nei confronti dello straniero che non sia autorizzato né ammesso a soggiornare per più di tre mesi o a stabilirsi nel Regno, un ordine di lasciare il territorio entro un termine prestabilito:

1o

qualora egli dimori nel Regno senza essere in possesso dei documenti richiesti dall’articolo 2;

(...)

qualora, a causa del suo comportamento, egli sia ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico o per la sicurezza nazionale».

14

L’articolo 39/56, primo comma, di detta legge prevede quanto segue:

«I ricorsi di cui all’articolo 39/2 possono essere presentati dinanzi al Conseil dallo straniero che dimostri un pregiudizio o un interesse».

15

L’articolo 74/11 della medesima legge mira a recepire l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 e prevede, in particolare, che la durata del divieto d’ingresso sia stabilita tenendo conto di tutte le peculiari circostanze del caso di specie.

16

A termini dell’articolo 74/14 della legge del 15 dicembre 1980:

«§ 1. La decisione di allontanamento prevede un termine di trenta giorni per lasciare il territorio.

(...)

Su domanda motivata presentata dal cittadino di un paese terzo al ministro o al suo delegato, il termine concesso per lasciare il territorio, di cui al comma 1, è prorogato, dietro presentazione della prova che il rimpatrio volontario non può avvenire entro il termine impartito.

Se necessario, tale termine può essere prorogato, su domanda motivata presentata dal cittadino di un paese terzo al ministro o al suo delegato, al fine di tenere conto delle particolari circostanze della sua situazione, quali la durata del soggiorno, l’esistenza di figli che frequentano la scuola, il completamento dell’organizzazione della partenza volontaria e l’esistenza di altri legami familiari e sociali.

(...)

§ 2. Fino alla scadenza del termine per la partenza volontaria, il cittadino di un paese terzo è protetto dall’allontanamento forzato.

Per evitare il rischio di fuga in pendenza di tale termine, il ministro o il suo delegato può obbligare il cittadino di un paese terzo ad osservare determinate misure preventive.

(…)

§ 3. Si può derogare al termine di cui al paragrafo 1 quando:

1o sussiste un rischio di fuga; oppure

2° il cittadino di un paese terzo non ha rispettato la misura preventiva imposta; oppure

3° il cittadino di un paese terzo costituisce una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale; oppure

(...)

In tal caso la decisione di allontanamento prevede un termine inferiore a sette giorni, o nessun termine».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑636/23

17

W dichiara di essere cittadino marocchino. Il 3 gennaio 2015 il delegato del Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration et à la simplification administrative (Segretario di Stato per l’Asilo e l’Emigrazione e per la Semplificazione amministrativa, Belgio) ha emesso nei suoi confronti un ordine di lasciare il territorio e un divieto d’ingresso della durata di tre anni. Il 22 maggio 2019 W ha depositato una domanda di protezione internazionale presso le autorità belghe. Il 7 giugno 2019 W è stato condannato dal correctionele rechtbank Antwerpen (Tribunale penale di Anversa, Belgio) a una pena detentiva di diciotto mesi, di cui nove in regime condizionale per cinque anni, per violazione della normativa sugli stupefacenti. Con decisione del 9 luglio 2019, il Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (Commissariato generale per i rifugiati e gli apolidi) ha negato a W lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

18

Il 18 luglio 2019 le autorità belghe hanno emesso un ordine di lasciare il territorio e un divieto d’ingresso della durata di otto anni nei confronti di W. Tali decisioni sono state notificate a quest’ultimo in pari data. A W non è stato concesso nessun termine per la partenza volontaria, in quanto sussisteva un rischio di fuga e W costituiva un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale.

19

Con atto introduttivo depositato il 19 agosto 2019, W ha proposto un ricorso dinanzi al Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio), giudice del rinvio, diretto alla sospensione e all’annullamento dell’ordine di lasciare il territorio e del divieto d’ingresso summenzionati.

20

Con decisione del 19 novembre 2019 tale giudice ha annullato l’ordine di lasciare il territorio e il divieto d’ingresso summenzionati, ritenendo che W avesse giustamente sostenuto che i motivi della decisione di non concedergli un periodo per la partenza volontaria erano illegittimi. In particolare detto giudice, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, ha argomentato che qualsiasi valutazione di un rischio di fuga deve basarsi su un esame individuale della situazione dell’individuo interessato e che, nel caso di specie, l’esistenza di un pericolo per l’ordine pubblico non era sufficientemente motivata. Secondo lo stesso giudice, l’indicazione di un termine per la partenza volontaria costituisce un elemento costitutivo o essenziale di un ordine di lasciare il territorio. Pertanto, esso ha annullato integralmente l’ordine di cui trattasi, di lasciare il territorio.

21

Lo Stato belga ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio) avverso detta decisione relativamente all’ordine di lasciare il territorio, senza impugnare l’annullamento del divieto d’ingresso.

22

Con sentenza del 1o settembre 2022, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha parzialmente annullato la decisione del 19 novembre 2019, menzionata nel punto 20 della presente sentenza, con la motivazione, in particolare, che la concessione o meno di un termine per la partenza volontaria è una semplice misura di esecuzione che non modifica la situazione giuridica del cittadino straniero interessato, in quanto non incide sulla constatazione dell’irregolarità del soggiorno nel territorio di cui trattasi.

23

Di conseguenza, il giudice del rinvio deve pronunciarsi nuovamente sul ricorso di W avverso l’ordine di lasciare il territorio, emesso nei suoi confronti. In tale contesto, detto giudice si chiede se la mancata concessione di un termine per la partenza volontaria nell’ambito di una decisione di rimpatrio debba effettivamente essere considerata come una semplice misura di esecuzione, non impugnabile, di tale decisione di rimpatrio, che non modifica la situazione giuridica del cittadino straniero interessato. In particolare detto giudice argomenta che, una volta che la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria è disposta nella decisione di rimpatrio ed è ivi motivata, sembra necessario prevedere un ricorso effettivo avverso tale elemento di detta decisione. Infatti, secondo lo stesso giudice, una soluzione in senso contrario potrebbe dar luogo a situazioni in cui il fondamento giuridico stesso dell’emissione di un divieto d’ingresso, vale a dire il fatto che non è stato concesso nessun termine per la partenza volontaria, non potrebbe essere contestato, poiché il Raad van State (Consiglio di Stato) non accetta neppure che, nell’ambito di un ricorso diretto unicamente contro un divieto d’ingresso, possa essere sviluppato un mezzo contro la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria, segnatamente perché si tratta di una censura diretta contro un’altra decisione. Il giudice del rinvio sottolinea che l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 enuncia che le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso qualora non sia stato concesso nessun periodo per la partenza volontaria.

24

Ritenendo che, a seguito della sentenza del 1o settembre 2022 del Raad van State (Consiglio di Stato), il giudice del rinvio si trovi in una situazione in cui l’unico atto impugnato dinanzi ad esso è l’ordine di lasciare il territorio interessato, il quale non concede un termine per la partenza volontaria, detto giudice si interroga sull’obbligo o sulla possibilità, per l’autorità competente, di adottare una nuova decisione di divieto d’ingresso, interrogandosi così in merito all’adozione di una siffatta decisione anche dopo un periodo considerevole. Tale giudice desidera altresì sapere, in particolare, se la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria, nell’ambito dell’obbligo di rimpatrio imposto o enunciato da una decisione di rimpatrio, costituisca un elemento essenziale di tale decisione di rimpatrio cosicché, qualora venga constatata un’illegittimità riguardo a tale termine, detta decisione di rimpatrio dovrebbe decadere integralmente e si dovrebbe adottare una nuova decisione di rimpatrio.

25

In tali circostanze, il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«(1)

Se il disposto dell’articolo 7, paragrafo 4, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, considerati separatamente o in combinato disposto, alla luce dell’articolo 13 della direttiva 2008/115 e dell’articolo 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria sia considerata come una mera formalità di esecuzione, che non modifica la posizione giuridica dello straniero interessato, atteso che la concessione o la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria nulla cambia riguardo alla constatazione principale dell’irregolarità del soggiorno nel territorio.

2)

In caso di risposta in senso positivo alla prima questione: se le espressioni “che accompagni”, di cui all’articolo 3, paragrafo 6, [della direttiva 2008/115] e “sono corredate di”, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della [medesima] direttiva (…), debbano essere interpretate nel senso che esse non ostano a che l’autorità competente possa o debba adottare ancora, anche dopo un lungo periodo, un divieto d’ingresso fondato su una decisione di rimpatrio in cui non è stato concesso un periodo per la partenza volontaria.

In caso di risposta in senso negativo a tale questione: se le dette espressioni implichino che una decisione di rimpatrio non corredata di un periodo per la partenza volontaria dev’essere accompagnata da un divieto di ingresso, emesso contemporaneamente o entro un termine ragionevolmente breve.

In caso di risposta in senso positivo a tale questione: se il diritto a un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 13 della direttiva 2008/115 e dall’articolo 47 della [Carta], implichi la facoltà, nel contesto di un ricorso avverso la decisione di rimpatrio, di impugnare la legittimità di una decisione di negare un periodo per la partenza volontaria, se la legittimità del fondamento per il divieto di ingresso non possa più essere utilmente impugnata in altro modo.

3)

In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione: se le espressioni “fissa (...) un periodo congruo”, di cui all’articolo 7, (paragrafo 1, primo comma), [della direttiva 2008/115] e “obbligo di rimpatrio”, di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della [medesima] direttiva (…), debbano essere interpretate nel senso che la fissazione di un termine, in ogni caso la mancata concessione di un termine, nel contesto dell’obbligo di partenza costituisce un elemento essenziale di una decisione di rimpatrio tale che, ove venga constatata un’illiceità relativamente a detto termine, la decisione di rimpatrio sia integralmente invalida e debba essere adottata una nuova decisione di rimpatrio.

Ove la Corte ritenga che il rifiuto di concedere un termine non sia un elemento essenziale di una decisione di rimpatrio, e nell’ipotesi in cui lo Stato membro interessato non si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 7[, paragrafo 1,] della direttiva 2008/115, di concedere un termine solo su richiesta dello straniero interessato, quali siano la portata pratica e l’efficacia esecutiva di una decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, in cui venga a mancare l’indicazione di un termine».

Causa C‑637/23

26

X dichiara di essere arrivato in Belgio da due anni, di essere alloggiato presso suo fratello e di essere cittadino algerino.

27

Il 27 gennaio 2023 X è stato privato della libertà a seguito di una verbale amministrativo di fermo di un cittadino straniero.

28

Il 28 gennaio 2023 a X è stato notificato un ordine di lasciare il territorio con accompagnamento alla frontiera e fermo finalizzato all’espulsione, nonché un divieto d’ingresso della durata di due anni. Non è stato concesso nessun periodo per la partenza volontaria.

29

Per quanto riguarda il motivo per il quale a X non è stato concesso nessun termine per la partenza volontaria, si afferma che sussiste un rischio di fuga, ai sensi dell’articolo 74/14, paragrafo 3, 1o, della legge del 15 dicembre 1980. La mancata concessione di un siffatto termine è motivata, in particolare, come segue:

«1o L’interessato non ha presentato domanda di soggiorno o di protezione internazionale né a seguito del suo ingresso illegale né durante il suo soggiorno irregolare o entro il termine previsto dalla presente legge.

L’interessato sostiene di soggiornare in Belgio da due anni. Dal fascicolo amministrativo non risulta che egli abbia tentato di regolarizzare il suo soggiorno secondo le modalità previste dalla legge. (…)

3° L’interessato non collabora o non ha collaborato nel corso dei suoi rapporti con le autorità.

L’interessato non si è presentato in comune entro il termine [di legge] e non fornisce nessuna prova di alloggiare in albergo».

30

La scarcerazione di X è stata disposta con sentenza del 6 febbraio 2023 del tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons (Tribunale di primo grado dell’Hainaut, divisione di Mons, Belgio), confermata in appello da una sentenza del 21 febbraio 2023 della chambre des mises en accusation della cour d’appel de Mons (Sezione per i rinvii a giudizio della Corte d’appello di Mons, Belgio).

31

Con atto introduttivo depositato il 6 febbraio 2023, X ha proposto ricorso dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio), giudice del rinvio, chiedendo la sospensione e l’annullamento dell’ordine di lasciare il territorio con accompagnamento alla frontiera e del divieto d’ingresso, adottato nei suoi confronti il 28 gennaio 2023.

32

Per quanto riguarda l’ordine di lasciare il territorio con accompagnamento alla frontiera, X afferma dinanzi al giudice del rinvio, in sostanza, che spettava allo Stato belga effettuare un esame individuale prima di stabilire la sussistenza di un rischio di fuga. X sostiene inoltre che non è sufficiente fare riferimento ai criteri stabiliti nell’articolo 1, paragrafo 2, della legge del 15 dicembre 1980, ma che occorre anche dimostrare in che modo tali criteri si applichino al caso di specie. Secondo X, nella motivazione dell’atto o nel fascicolo amministrativo non vi è nulla che consenta di comprendere perché lo Stato belga si sia basato su un qualsivoglia rischio di fuga per escludere il termine ordinario di 30 giorni previsto da detta legge. Per quanto riguarda tale divieto d’ingresso, X sostiene che anch’esso è motivato in modo inadeguato e insufficiente, in quanto si fonda su un rischio di fuga di X.

33

Interrogato in udienza dinanzi al giudice del rinvio sulla natura della decisione di non concedergli un termine per lasciare il territorio belga X sostiene che, poiché tale decisione produce effetti giuridici, in particolare per quanto riguarda la detenzione e il divieto d’ingresso, essa non costituisce una mera formalità di esecuzione e deve quindi poter essere impugnata in giudizio. Lo Stato belga afferma, da parte sua, che detta decisione non è impugnabile.

34

Interrogato in tale udienza in merito al mantenimento dell’interesse a impugnare la decisione di accompagnamento alla frontiera lo Stato belga sostiene che, tenuto conto della scarcerazione di X, tale interesse è venuto meno. Su questo punto X si rimette alla saggezza del giudice del rinvio il quale ritiene che, poiché X è stato scarcerato, il ricorso sia decaduto nella parte in cui riguarda tale decisione.

35

Pertanto, in tale contesto detto giudice si chiede se la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria nell’ambito di una decisione di rimpatrio debba essere considerata come una semplice misura di esecuzione di tale decisione di rimpatrio, che non modifica la situazione giuridica del cittadino straniero interessato. Inoltre esso si chiede se il diritto a un ricorso effettivo, garantito dall’articolo 13 della direttiva 2008/115 e dall’articolo 47 della Carta, comporti la facoltà di contestare, nell’ambito di un ricorso avverso una decisione di rimpatrio, la legittimità di una decisione di non concedere un periodo per la partenza volontaria quando, altrimenti, la legittimità del fondamento giuridico del divieto d’ingresso non possa più essere utilmente contestata. Infine, esso si chiede se una disposizione relativa al periodo per la partenza volontaria, nell’ambito dell’obbligo di rimpatrio imposto o enunciato da una decisione di rimpatrio, costituisca un elemento essenziale di tale decisione di rimpatrio cosicché, qualora venga constatata un’illegittimità riguardo a tale termine, detta decisione di rimpatrio dovrebbe decadere integralmente e si dovrebbe adottare una nuova decisione di rimpatrio.

36

In tali circostanze, il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 4, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, in combinato disposto o separatamente, lette alla luce dell’articolo 13 della direttiva 2008/115 e dell’articolo 47 della [Carta], debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria sia considerata una mera misura di esecuzione che non modifica la situazione giuridica del cittadino straniero interessato, dal momento che la concessione o meno di un periodo per la partenza volontaria non pregiudica l’accertamento iniziale in merito all’irregolarità del soggiorno nel territorio.

Peraltro, se il diritto a un ricorso effettivo, garantito dall’articolo 13 della direttiva 2008/115 e dall’articolo 47 della [Carta], comporti la facoltà di contestare, nell’ambito del ricorso avverso la decisione di rimpatrio, la legittimità di una decisione di non concedere un periodo per la partenza volontaria quando, altrimenti, la legittimità del fondamento giuridico del divieto d’ingresso non possa più essere utilmente contestata.

2)

In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione: se i termini «fissa (...) un periodo congruo», di cui all’articolo 7, paragrafo 1, [della direttiva 2008/115] e «e (...) un obbligo di rimpatrio», di cui all’articolo 3, punto 4, [di detta] direttiva (…) debbano essere interpretati nel senso che una disposizione relativa al periodo o, in ogni caso, alla mancata concessione dello stesso nell’ambito dell’obbligo di partenza costituisce un elemento essenziale di una decisione di rimpatrio cosicché, qualora si constati un’irregolarità relativa a tale periodo, la decisione di rimpatrio perderebbe integralmente efficacia e dovrebbe esserne adottata una nuova.

Qualora la Corte giudichi che il rifiuto di concedere un termine non sia un elemento essenziale della decisione di rimpatrio, e nel caso in cui lo Stato membro interessato non si sia avvalso, nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, della facoltà di disporre un periodo solo a seguito di una domanda del cittadino [di un paese terzo] interessato: quale portata pratica e quale efficacia esecutiva debba attribuirsi a una decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115, che rimanga priva della parte relativa al periodo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione nella causa C‑636/23 nonché sulla prima parte della prima questione nella causa C‑637/23

37

Con la sua prima questione nella causa C‑636/23 e con la prima parte della prima questione nella causa C‑637/23, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 4, l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria sia considerata come una semplice misura di esecuzione, che non modifica la situazione giuridica del cittadino interessato di un paese terzo, dal momento che la concessione o meno di tale termine non incide sulla constatazione dell’irregolarità del soggiorno di tale cittadino nel territorio dello Stato membro interessato.

38

Per quanto riguarda la natura giuridica di una decisione di concessione di un periodo per la partenza volontaria, occorre ricordare che la direttiva 2008/115 stabilisce con precisione la procedura che ciascuno Stato membro deve applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno sia irregolare, e fissa l’ordine di svolgimento delle varie fasi che tale procedura comporta in successione (sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 34).

39

L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede, in via principale, l’obbligo per gli Stati membri di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio sia irregolare. Nell’ambito di tale fase iniziale della procedura di rimpatrio dev’essere accordata priorità, salvo eccezioni, all’esecuzione volontaria dell’obbligo risultante dalla decisione di rimpatrio, come risulta dal considerando 10 di detta direttiva. A tale riguardo l’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultima dispone che detta decisione fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punti 3536).

40

Gli Stati membri possono nondimeno astenersi dal concedere un siffatto periodo o possono concedere un periodo inferiore a sette giorni in presenza di circostanze particolari espressamente elencate nell’articolo 7, paragrafo 4, vale a dire quando sussiste il rischio di fuga, quando una domanda di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o quando l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 37).

41

Quando uno Stato membro ha omesso di concedere un periodo per la partenza volontaria o nel caso in cui l’obbligo di rimpatrio non sia stato adempiuto entro il periodo concesso per la partenza volontaria, l’articolo 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2008/115 impone a tale Stato membro l’obbligo di procedere all’allontanamento, adottando tutte le misure necessarie comprese, all’occorrenza, misure coercitive, in maniera proporzionata e nel rispetto dei diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 38).

42

Viceversa, dalla formulazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 risulta che, se uno Stato membro ha concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7 di tale direttiva, la decisione di rimpatrio può essere eseguita solo dopo la scadenza di detto periodo a meno che, nel corso di quest’ultimo, non compaia uno dei rischi di cui a tale articolo 7, paragrafo 4.

43

Pertanto, la successione delle fasi della procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 corrisponde ad una gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell’interessato - la concessione di un termine per la sua partenza volontaria - alla misura che maggiormente limita la sua libertà - il trattenimento in un apposito centro -, fermo restando in tutte le fasi di detta procedura l’obbligo di osservare il principio di proporzionalità (sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 41).

44

Da quanto precede risulta che una decisione di rimpatrio non può essere eseguita immediatamente per il solo motivo che l’interessato soggiorna illegalmente nello Stato membro interessato, salvo nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/115.

45

Pertanto, una decisione vertente sulla concessione o meno di un periodo per la partenza volontaria comporta conseguenze giuridiche immediate, che le autorità nazionali competenti sono tenute ad applicare.

46

Inoltre l’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/115 prevede che un divieto d’ingresso sia emesso nei confronti del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare se non è stato concesso nessun periodo per la partenza volontaria o se l’obbligo di rimpatrio non è stato rispettato.

47

La constatazione di tali conseguenze giuridiche di una decisione vertente sulla concessione o meno di un periodo per la partenza volontaria rientra nell’obiettivo dell’articolo 7 della direttiva 2008/115 poiché, disponendo che gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a concedere un periodo per la partenza volontaria ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare tale articolo mira, in particolare, a garantire il rispetto dei diritti fondamentali di detti cittadini in sede di esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva. Difatti, a norma dell’articolo 79, paragrafo 2, TFUE, l’obiettivo perseguito dalla direttiva di cui trattasi, come discende dai considerando 2 e 11 della medesima, è l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme e garanzie giuridiche comuni affinché gli interessati siano rimpatriati in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, Zh. e O., C‑554/13, EU:C:2015:377, punto 47).

48

La circostanza che la concessione di un termine per la partenza volontaria non modifichi l’irregolarità del soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato non inficia affatto tale interpretazione. Benché sia vero che il cittadino di un paese terzo rimane in situazione di soggiorno irregolare durante il periodo che gli è concesso per il suo rimpatrio volontario resta il fatto che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale nel paragrafo 53 delle sue conclusioni, la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria produce conseguenze importanti sulla situazione giuridica di tale cittadino, come constatato nel punto 45 della presente sentenza.

49

Infine, dalla formulazione dell’articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva risulta che, ad esclusione della situazione di cui agli articoli 16 e 17 di quest’ultima, gli Stati membri provvedono affinché si tenga conto il più possibile, in relazione ai cittadini di paesi terzi durante il periodo per la partenza volontaria, dei principi in applicazione dei quali va mantenuta l’unità del nucleo familiare con i familiari presenti nel territorio, vanno assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie, va garantito l’accesso al sistema educativo di base per i minori, tenuto conto della durata del soggiorno, e occorre tener conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.

50

Di conseguenza, non si può ritenere che una decisione vertente sulla concessione o meno di un periodo per la partenza volontaria costituisca una semplice misura di esecuzione che non modifica la situazione giuridica del cittadino interessato di un paese terzo.

51

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione nella causa C‑636/23 e alla prima parte della prima questione nella causa C‑637/23 dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 4, l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria sia considerata come una semplice misura di esecuzione, che non modifica la situazione giuridica del cittadino interessato di un paese terzo.

Sulla terza parte della seconda questione nella causa C‑636/23 e sulla seconda parte della prima questione nella causa C‑637/23

52

Con la terza parte della seconda questione nella causa C‑636/23 e con la seconda parte della prima questione nella causa C‑637/23 il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13 della direttiva 2008/115, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso impone che una decisione di non concedere un periodo per la partenza volontaria possa essere impugnata nell’ambito di un ricorso contenzioso.

53

A questo proposito occorre ricordare che l’articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva garantisce al cittadino interessato di un paese terzo un mezzo di ricorso effettivo per contestare le decisioni di rimpatrio, le decisioni di divieto di ingresso nel territorio degli Stati membri e le decisioni di allontanamento dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente, composto da membri imparziali che offrano garanzie di indipendenza.

54

Tali garanzie procedurali, unitamente a quelle previste dall’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, vale a dire l’obbligo, per gli Stati membri, di emanare le loro decisioni di rimpatrio per iscritto, indicando in essa i motivi di fatto e di diritto e precisando i mezzi di ricorso, garantiscono la tutela e la difesa dell’interessato contro una decisione che gli arrechi pregiudizio (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 58).

55

In particolare, quando l’autorità nazionale competente intende adottare una decisione di rimpatrio, tale autorità deve sentire l’interessato al riguardo. Dal diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio discende l’obbligo, per le autorità nazionali competenti, di consentire all’interessato di esprimere il proprio punto di vista circa le modalità del suo rimpatrio, ossia il termine per la partenza e il carattere volontario o coercitivo del rimpatrio. Pertanto il cittadino di un paese terzo interessato, il cui soggiorno sia irregolare, avrà l’occasione di contestare, se lo desidera, la valutazione della sua situazione, effettuata dall’amministrazione, nell’ambito di un ricorso contenzioso (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, punti 49, 5157).

56

In tali circostanze, un ricorso effettivo dev’essere garantito sia per quanto riguarda la decisione di concedere o meno un periodo per la partenza volontaria sia per quanto riguarda la durata di tale periodo. Infatti, il cittadino interessato di un paese terzo deve poter contestare dinanzi a un giudice o a un organo imparziale analogo una decisione che non gli conceda un periodo per la partenza volontaria, adottata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, nonché deve poter denunciare il fatto che il periodo per la partenza che gli è stato concesso conformemente a tale articolo 7, paragrafo 1, non sia adeguato.

57

Occorre rispondere alla terza parte della seconda questione nella causa C‑636/23 e alla seconda parte della prima questione nella causa C‑637/23 dichiarando che l’articolo 13 della direttiva 2008/115, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che una decisione di non concedere un periodo per la partenza volontaria deve poter essere impugnata nell’ambito di un ricorso contenzioso.

Sulla prima e sulla seconda parte della seconda questione nella causa C‑636/23

58

Con la prima e la seconda parte della sua seconda questione nella causa C‑636/23 il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in caso di risposta in senso affermativo alla prima questione in tale causa, se i termini «che accompagni» e «sono corredate», di cui rispettivamente all’articolo 3, punto 6, e all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l’autorità nazionale competente imponga un divieto d’ingresso, anche dopo un periodo considerevole, sulla base di una decisione di rimpatrio che non concede nessun periodo per la partenza volontaria.

59

Occorre ricordare che l’articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/115 definisce il «divieto d’ingresso» come una «decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato e che accompagni una decisione di rimpatrio». Quest’ultima decisione è definita dall’articolo 3, punto 4, di tale direttiva come una «decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio».

60

Ai sensi del considerando 14 della direttiva 2008/115, un divieto d’ingresso mira a vietare al destinatario l’ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri, conferendo così una «dimensione europea» agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio.

61

Come ricordato nel punto 46 della presente sentenza, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva, «le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso (…) qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria oppure (…) qualora non sia stato ottemperato all’obbligo di rimpatrio. (…) In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d’ingresso».

62

Dalla formulazione dell’articolo 3, punti 4 e 6, nonché dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 risulta che un «divieto d’ingresso» è diretto a completare una decisione di rimpatrio, vietando all’interessato per un determinato periodo di tempo dopo il suo «rimpatrio», quale definito dall’articolo 3, punto 3, di detta direttiva, e quindi dopo la sua partenza dal territorio degli Stati membri, di fare nuovamente ingresso in tale territorio e di soggiornarvi successivamente. Di conseguenza, un divieto d’ingresso produce i suoi effetti solo a partire dal momento in cui l’interessato lascia effettivamente detto territorio (sentenza del 3 giugno 2021, Westerwaldkreis, C‑546/19, EU:C:2021:432, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

63

Ne consegue che i termini «che accompagni» e «sono corredate», che figurano rispettivamente nell’articolo 3, punto 6, e nell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, possono essere assimilati al termine «completare», ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 62 della presente sentenza.

64

Orbene, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale nei paragrafi da 66 a 68 delle sue conclusioni, la Corte non ha utilizzato il verbo «completare» nel senso che un divieto d’ingresso possa essere collegato solo simultaneamente o dopo un breve termine a una decisione di rimpatrio che non concede un periodo per la partenza volontaria, ma nel senso di «essere complementare» a tale decisione, e fa riferimento a un collegamento materiale secondo il quale detta decisione costituisce, in linea di principio, una condizione preliminare necessaria alla validità di tale divieto d’ingresso.

65

Tale interpretazione è corroborata dal dettato dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115. Infatti, non solo l’ipotesi di un divieto d’ingresso adottata in conseguenza del fatto che non sia stato concesso nessun periodo per la partenza volontaria, quale considerata dal giudice del rinvio e prevista da tale articolo 11, paragrafo 1, lettera a), non richiede nessun nesso di simultaneità tra la decisione di rimpatrio e il divieto d’ingresso di cui trattasi, ma l’ipotesi menzionata nel suddetto articolo 11, paragrafo 1, lettera b), esclude esplicitamente un siffatto nesso, dato che essa riguarda un divieto d’ingresso imposto dopo una decisione di rimpatrio.

66

Pertanto, l’autorità nazionale competente a pronunciare un divieto d’ingresso corredato di una decisione di rimpatrio che non abbia concesso un periodo per la partenza volontaria non è tenuta ad adottare tale decisione e tale divieto d’ingresso simultaneamente, e neppure entro un breve termine dopo l’adozione di detta decisione di rimpatrio.

67

Occorre rispondere alla prima e alla seconda parte della seconda questione nella causa C‑636/23 dichiarando che l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l’autorità nazionale competente imponga un divieto d’ingresso, anche dopo un periodo considerevole, sulla base di una decisione di rimpatrio che non concede nessun periodo per la partenza volontaria.

Sulla terza questione nella causa C‑636/23 e sulla seconda questione nella causa C‑637/23

68

Con la sua terza questione nella causa C‑636/23 e con la sua seconda questione nella causa C‑637/23 il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, punto 4, e l’articolo 7 della direttiva 2008/115 debbano essere interpretati nel senso che l’illegittimità della disposizione relativa al periodo per la partenza volontaria contenuta in una decisione di rimpatrio comporta l’annullamento integrale di tale decisione di rimpatrio. In caso di risposta in senso negativo, e nell’ipotesi in cui lo Stato membro interessato non si sia avvalso della facoltà, prevista da tale articolo 7, paragrafo 1, di fissare detto periodo solo a seguito di una domanda del cittadino interessato di un paese terzo, il giudice del rinvio chiede quali siano la portata pratica e l’efficacia esecutiva di una decisione di rimpatrio che sarebbe privata di detta disposizione relativa al periodo per la partenza volontaria.

69

Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115, una «decisione di rimpatrio» è una decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio. Conformemente all’articolo 3, punto 3, di tale direttiva, detto obbligo di rimpatrio impone all’interessato di rientrare nel suo paese d’origine, o in un paese di transito, o in un altro paese terzo nel quale egli decida di ritornare volontariamente e nel cui territorio sia ammesso (sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 114).

70

Risulta pertanto dalla formulazione stessa di tale articolo 3, punto 4, che il fatto di imporre o enunciare un obbligo di rimpatrio costituisce uno dei due elementi costitutivi di una decisione di rimpatrio, in quanto un siffatto obbligo di rimpatrio non può configurarsi, alla luce del punto 3 di detto articolo, senza l’identificazione di una destinazione, che deve essere uno dei paesi indicati in tale punto 3 (sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 115).

71

Ne consegue che, quando l’autorità nazionale competente modifica il paese di destinazione menzionato in una precedente decisione di rimpatrio, essa apporta una modifica talmente sostanziale a detta decisione di rimpatrio da doversi ritenere che essa abbia adottato una nuova decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115 (sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 116).

72

In sostanza, il giudice del rinvio chiede se, per analogia con la giurisprudenza menzionata nei punti da 69 a 71 della presente sentenza, la disposizione relativa al termine per la partenza volontaria contenuta in una decisione di rimpatrio costituisca parte integrante dell’obbligo di rimpatrio imposto o enunciato da tale decisione, cosicché un’illegittimità che vizi tale disposizione avrebbe come effetto l’integrale nullità di detta decisione.

73

A tal riguardo, occorre osservare che la definizione della nozione di «rimpatrio», di cui all’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115, fa espressamente riferimento al carattere volontario o vincolante del rimpatrio. Conformemente a tale definizione, un obbligo di rimpatrio ha ad oggetto, per il cittadino di un paese terzo, il fatto di rientrare, mediante adempimento volontario o forzatamente, in uno dei paesi menzionati in tale disposizione. Pertanto, la decisione con cui l’autorità nazionale competente si pronuncia sulla concessione o meno di un periodo per la partenza volontaria costituisce parte integrante di tale obbligo.

74

Inoltre, dal punto 56 della presente sentenza risulta che un ricorso effettivo dev’essere garantito sia per quanto riguarda la decisione di concedere o meno un periodo per la partenza volontaria sia per quanto riguarda la durata di tale periodo.

75

Ne consegue che, qualora venga accertata un’illegittimità quanto alla decisione di concedere o meno un periodo per la partenza volontaria o alla durata di tale periodo, la decisione di rimpatrio di cui trattasi dev’essere integralmente annullata.

76

Tale interpretazione è confermata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/115, come ricordato al punto 47 della presente sentenza, consistente nell’istituire un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio fondata su norme e garanzie giuridiche comuni, affinché gli interessati siano rimpatriati in modo umano e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.

77

Essa è parimenti conforme al considerando 6 della direttiva 2008/115, secondo il quale è opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente. Detto considerando precisa del pari che, in conformità ai principi generali del diritto dell’Unione, le decisioni ai sensi della direttiva in questione dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare. In particolare, come già dichiarato dalla Corte, il rispetto del principio di proporzionalità dev’essere garantito nel corso di tutte le fasi della procedura di rimpatrio stabilita dalla succitata direttiva, compresa la fase relativa alla decisione di rimpatrio, nel cui contesto lo Stato membro interessato deve pronunciarsi sulla concessione di un periodo per la partenza volontaria a titolo dell’articolo 7 della stessa direttiva (sentenza dell’11giugno 2015, Zh. e O., C‑554/13, EU:C:2015:377, punto 49).

78

Pertanto, la nozione di «obbligo di rimpatrio», in quanto elemento costitutivo di una decisione di rimpatrio, dev’essere intesa in modo da riflettere l’equilibrio tra l’efficacia della politica di allontanamento e il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 81 delle sue conclusioni. Qualsiasi interpretazione secondo cui la disposizione relativa al periodo per la partenza volontaria, contenuta in una decisione di rimpatrio, non costituisca parte integrante dell’obbligo di rimpatrio imposto o enunciato da tale decisione equivarrebbe a compromettere tale equilibrio e contrasterebbe quindi con l’obiettivo della direttiva 2008/115.

79

Peraltro occorre rilevare che l’interpretazione accolta nel punto 75 della presente sentenza non è rimessa in discussione dal fatto che l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva offra agli Stati membri la facoltà di prevedere, nella loro legislazione nazionale, che un periodo per la partenza volontaria sia concesso solo a seguito di una domanda del cittadino interessato di un paese terzo.

80

In un caso del genere, tale disposizione darebbe ragguagli sulla scelta di non concedere un periodo per la partenza volontaria a causa dell’inosservanza della condizione procedurale alla quale è subordinata la valutazione relativa a un siffatto periodo. Orbene, l’applicazione di detta disposizione da parte delle autorità competenti sarebbe parimenti soggetta a un controllo giurisdizionale, conformemente all’articolo 13 della direttiva 2008/115, letto alla luce dei considerando 6 e 10 di tale direttiva e dell’articolo 47 della Carta. Ne consegue, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 83 delle sue conclusioni, che un’illegittimità che vizi la stessa disposizione si ripercuoterebbe sull’obbligo di rimpatrio imposto o enunciato dalla decisione di rimpatrio di cui trattasi e, di conseguenza, su tale decisione nella sua integralità.

81

Infine, occorre sottolineare che l’annullamento integrale della decisione di rimpatrio non incide sull’obiettivo di efficacia della politica di allontanamento, perseguito dalla direttiva 2008/115, dal momento che tale annullamento non implica necessariamente che la procedura avviata ai sensi di tale direttiva sia ripresa dall’inizio (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 75) e non impedisce, se del caso, all’autorità competente di adottare una nuova decisione di rimpatrio contenente le misure necessarie per porre rimedio all’irregolarità constatata (v., per analogia, sentenza del 28 gennaio 2016, CM Eurologistik e GLS, C‑283/14 e C‑284/14, EU:C:2016:57, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

82

Alla luce delle considerazioni che precedono occorre rispondere alla terza questione nella causa C‑636/23 e alla seconda questione nella causa C‑637/23 dichiarando che l’articolo 3, punto 4, e l’articolo 7 della direttiva 2008/115 devono essere interpretati nel senso che la disposizione relativa al periodo per la partenza volontaria, contenuta in una decisione di rimpatrio, costituisce parte integrante dell’obbligo di rimpatrio imposto o enunciato da tale decisione cosicché, qualora venga constatata un’illegittimità riguardo a tale disposizione relativa al periodo per la partenza volontaria, detta decisione dev’essere integralmente annullata.

Sulle spese

83

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 7, paragrafo 4, l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a che la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria sia considerata come una semplice misura di esecuzione che non modifica la situazione giuridica del cittadino interessato di un paese terzo.

 

2)

L’articolo 13 della direttiva 2008/115, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

dev’essere interpretato nel senso che:

una decisione di non concedere un periodo per la partenza volontaria deve poter essere impugnata nell’ambito di un ricorso contenzioso.

 

3)

L’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che l’autorità nazionale competente imponga un divieto d’ingresso, anche dopo un periodo considerevole, sulla base di una decisione di rimpatrio che non concede nessun periodo per la partenza volontaria.

 

4)

L’articolo 3, punto 4, e l’articolo 7 della direttiva 2008/115

devono essere interpretati nel senso che:

la disposizione relativa al periodo per la partenza volontaria, contenuta in una decisione di rimpatrio, costituisce parte integrante dell’obbligo di rimpatrio imposto o enunciato da tale decisione cosicché, qualora venga constatata un’illegittimità riguardo a tale disposizione relativa al periodo per la partenza volontaria, detta decisione dev’essere integralmente annullata.

 

Firme


( *1 ) Lingue processuali: il francese e il neerlandese.

( i ) I nomi della presente causa sono nomi fittizi. Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti dei procedimenti.

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