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Document 62023CC0554
Opinion of Advocate General Medina delivered on 28 November 2024.###
Conclusioni dell’avvocato generale L. Medina, presentate il 28 novembre 2024.
Conclusioni dell’avvocato generale L. Medina, presentate il 28 novembre 2024.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:986
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE
LAILA MEDINA
presentate il 28 novembre 2024 (1)
Cause riunite C‑554/23 P e C‑568/23 P
Fertilizers Europe
contro
AO Nevinnomysskiy Azot,
AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot» (C‑554/23 P)
e
Commissione europea
contro
AO Nevinnomysskiy Azot,
AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot» (C‑568/23 P)
« Impugnazione – Dumping – Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia – Dazi antidumping definitivi – Domanda di riesame in previsione della scadenza – Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 5, paragrafi 3 e 9, del regolamento 2016/1036 – Termine legale – Carattere sufficiente degli elementi di prova »
I. Introduzione
1. Le presenti conclusioni hanno ad oggetto un’impugnazione proposta dalla Commissione europea e dalla Fertilizers Europe diretta all’annullamento della sentenza del 5 luglio 2023, Nevinnomysskiy Azot e NAK «Azot»/Commissione (T‑126/21, EU:T:2023:376) (2).
2. Con tale sentenza, il Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100(3), che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (4). In sostanza, il Tribunale ha statuito che, ai sensi dei commi secondo e quarto di tale articolo, i produttori dell’Unione che avevano presentato una domanda di riesame in previsione della scadenza erano tenuti a fornire sufficienti elementi di prova del rischio di dumping pregiudizievole almeno tre mesi prima della fine del periodo di validità della misura antidumping di cui trattasi. Ciò significa che, una volta presentata la domanda di riesame in previsione della scadenza da parte di tali produttori, non spetta alla Commissione rimediare all’eventuale insufficienza degli elementi di prova presentati entro tale periodo di tre mesi.
3. Sia la Commissione sia la Fertilizers Europe ritengono che l’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 accolta dal Tribunale limiti fortemente l’operazione di raccolta degli elementi di prova necessari per stabilire se l’apertura di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che può condurre alla proroga delle misure antidumping, sia giustificata. Esse sostengono che il Tribunale è incorso in errore nell’interpretare tale disposizione e, in ogni caso, nell’applicare il proprio criterio giuridico ai fatti della causa in primo grado.
4. La presente causa offre alla Corte di giustizia l’occasione di pronunciarsi sull’interpretazione di una disposizione di notevole importanza ai fini del mantenimento di misure di difesa a tutela dei produttori dell’Unione contro le pratiche di dumping aventi origine in paesi terzi. La Corte è chiamata a decidere se l’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, commi secondo e quarto, del regolamento 2016/1036 corrobori la conclusione del Tribunale per quanto concerne le restrizioni temporali che si applicano, ad avviso di quest’ultimo, alla presentazione di elementi di prova da parte dei produttori dell’Unione nell’ambito di una procedura di riesame in previsione della scadenza. Ciò esige, in particolare, che la Corte di giustizia stabilisca se talune disposizioni del regolamento 2016/1036, applicabili all’inchiesta avviata dalla Commissione a seguito di una denuncia iniziale, siano pertinenti anche nel contesto del riesame in previsione della scadenza.
II. Contesto normativo
A. Regolamento 2016/1036
5. Il regolamento 2016/1036 stabilisce le norme in materia di difesa commerciale per impedire le importazioni oggetto di dumping provenienti da paesi terzi e destinate al mercato dell’Unione europea.
6. L’articolo 5 del regolamento 2016/1036 prevede quanto segue:
«(…)
3. La Commissione esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.
(…)
9. Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunciante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi della denuncia normalmente entro 21 giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata alla Commissione».
7. L’articolo 11 del regolamento 2016/1036 così dispone:
«1. Le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio.
2. Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato su iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori dell’Unione o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell’esito di tale riesame.
Il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l’altro, il persistere del dumping e del pregiudizio oppure il fatto che l’eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all’applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, siano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio, oppure il persistere delle distorsioni relative alle materie prime.
Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, gli esportatori, gli importatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le circostanze esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure.
Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a una data appropriata nel corso dell’ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente paragrafo. I produttori dell’Unione, non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame a norma del secondo comma. È inoltre pubblicato l’avviso relativo all’effettiva scadenza delle misure a norma del presente paragrafo.
(…)
5. Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4».
B. Regolamento controverso
8. I considerando 20, 23 e 29 del regolamento controverso così recitano:
«(20) La Commissione ha avviato il riesame in previsione della scadenza sulla base della domanda di riesame presentata inizialmente il 21 giugno 2019 e in seguito integrata da ulteriori informazioni (collettivamente denominata “domanda di riesame consolidata”). La domanda di riesame consolidata, che costituisce la base per l’apertura del presente riesame in previsione della scadenza, è stata inserita nel fascicolo pubblico e messa a disposizione delle parti interessate per consultazione. Come indicato al punto 4.1 dell’avviso di apertura, nella domanda di riesame il richiedente ha fornito elementi di prova di un valore normale basato sui prezzi effettivamente praticati sul mercato interno e ha altresì costruito il valore normale nel caso in cui i prezzi praticati sul mercato interno non fossero considerati attendibili e rappresentativi di normali operazioni commerciali. Il fatto che la domanda iniziale sia stata integrata con valori normali stimati sulla base delle informazioni disponibili relative ai prezzi effettivamente praticati sul mercato interno nel paese interessato è irrilevante nella misura in cui la Commissione ha avviato il riesame in previsione della scadenza sulla base della domanda di riesame consolidata.
(…)
(23) La Commissione (…) ricorda la posizione enunciata al considerando [20], secondo cui il presente riesame in previsione della scadenza era stato avviato sulla base della domanda di riesame consolidata. La Commissione ritiene che la domanda nella sua versione presentata entro il termine di tre mesi contenesse elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura del riesame in previsione della scadenza, alla luce dei chiarimenti forniti dai richiedenti per integrare la domanda iniziale a seguito del processo di richiesta di maggiori informazioni.
(…)
(29) (…) come indicato al considerando 20, il presente riesame in previsione della scadenza è stato avviato non solo sulla base delle informazioni ricevute nella domanda di riesame iniziale il 21 giugno 2019, ma anche di ulteriori elementi di prova forniti dal richiedente prima dell’apertura e inclusi nella domanda di riesame consolidata (contenente elementi di prova di un valore normale basato sui prezzi effettivamente praticati sul mercato interno nonché un valore normale costruito nel caso in cui i prezzi praticati sul mercato interno non fossero considerati attendibili)».
9. L’articolo 1 del regolamento controverso prevede quanto segue:
«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso (...) originari della Russia.
(…)».
III. Fatti e procedimento
A. Fatti all’origine della controversia
10. I punti da 1 a 13 della sentenza impugnata descrivono il contesto fattuale all’origine della controversia in primo grado. Ai fini delle presenti conclusioni, tale contesto può essere riassunto come esposto qui di seguito.
11. La AO Nevinnomysskiy Azot e la AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot» (5), sono due produttori ed esportatori di nitrato di ammonio con sede in Russia. Esse sono soggette ai dazi antidumping risultanti dal regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio, del 16 agosto 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU 1995, L 198, pag. 1), come successivamente mantenuti nel 2002, nel 2008 e nel 2014, in seguito a vari riesami in previsione della scadenza.
12. Il 21 giugno 2019 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali dazi, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 (6), presentata dalla Fertilizers Europe, un’associazione europea di produttori di concimi. Tale domanda è stata presentata in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU 2019, C 53, pag. 3), tra le quali era incluso il dazio menzionato al precedente paragrafo 11.
13. La domanda iniziale faceva valere l’esistenza di elementi di prova del persistere del dumping in ipotesi di scadenza delle misure, fondandosi su un confronto tra i prezzi all’esportazione e un valore normale costruito. A tale riguardo, la Fertilizers Europe ha invocato l’esistenza di una particolare situazione di mercato in Russia, a causa di un accordo concertato di limitazione dei prezzi e della strategia del governo russo di fissare prezzi artificialmente bassi per il gas naturale, che costituisce il principale fattore produttivo del nitrato di ammonio.
14. In seguito a una richiesta della Commissione, il 20 agosto 2019 la Fertilizers Europe ha presentato informazioni supplementari, che sono state inserite in una versione consolidata della domanda di riesame in previsione della scadenza (7). Le informazioni supplementari aggiunte alla domanda consolidata si fondavano su un valore normale basato sui prezzi effettivamente praticati sul mercato interno russo.
15. Il 23 settembre 2019 la Commissione ha pubblicato l’avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU 2019, C 318, pag. 6) (8), ritenendo che esistessero sufficienti elementi di prova per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza e avviare un’inchiesta.
16. Al termine dell’inchiesta la Commissione ha affermato che esisteva un rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore sul nitrato di ammonio originario della Russia. Pertanto essa ha deciso, mediante l’adozione del regolamento controverso, di prorogare tali misure per un periodo di cinque anni.
B. Ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
17. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale, le ricorrenti in primo grado hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso ai sensi dell’articolo 263 TFUE. A sostegno del loro ricorso, esse hanno dedotto un motivo unico vertente, in sostanza, su una violazione dell’articolo 11, paragrafi 2 e 5, del regolamento 2016/1036, nonché dell’articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente avviato la procedura di riesame in previsione della scadenza, nonostante l’assenza di sufficienti elementi di prova a tal fine.
18. In particolare, le ricorrenti hanno sostenuto, in primo luogo, che la Commissione avrebbe dovuto tener conto soltanto della domanda iniziale per fondare la sua valutazione del carattere sufficiente degli elementi di prova presentati al fine di avviare il riesame in previsione della scadenza, e non delle informazioni supplementari, che avrebbero modificato la sostanza di detta domanda. In secondo luogo, esse hanno affermato che la domanda iniziale non conteneva sufficienti elementi di prova del rischio del persistere del dumping in caso di scadenza delle misure. In terzo luogo, esse hanno sostenuto che, in ogni caso, la Commissione aveva erroneamente ritenuto che la domanda consolidata contenesse sufficienti elementi di prova di un siffatto rischio.
19. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che da un’interpretazione letterale dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036(9), nonché dall’obiettivo di tale disposizione(10), risulta che l’esame della questione se una domanda dei produttori dell’Unione contenga elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza deve essere effettuato soltanto sulla base delle informazioni presentate non oltre tre mesi prima della fine del periodo di validità della misura antidumping di cui trattasi(11). Secondo il Tribunale, nel corso di tale periodo la Commissione può ricevere dai produttori dell’Unione o chiedere loro chiarimenti ulteriori, il che dà origine a una versione consolidata della domanda. Tuttavia, tali informazioni possono soltanto integrare o corroborare sufficienti elementi di prova forniti entro il termine legale. Esse non possono costituire argomenti o elementi di prova nuovi, né ovviare all’insufficienza degli elementi di prova contenuti nella domanda(12). Il Tribunale ha altresì dichiarato che l’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento 2016/1036, interpretato in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafi 3 e 9, del medesimo regolamento, non rimette in discussione tale conclusione(13).
20. Alla luce di quanto precede, il Tribunale, da un lato, ha dichiarato che la Commissione era incorsa in un errore di diritto nell’affermare, nel regolamento controverso, che era irrilevante che la domanda iniziale fosse stata integrata da prove supplementari e che l’apertura del riesame poteva essere giustificata sulla base della domanda consolidata(14). Dall’altro lato, esso ha dichiarato che le informazioni supplementari fornite dai produttori dell’Unione entro il termine di tre mesi non potevano essere intese come dirette a integrare gli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale(15).
21. Il Tribunale ha quindi statuito che la censura dedotta dalle ricorrenti in primo grado, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, doveva essere accolta e che il regolamento controverso doveva essere annullato, senza che fosse necessario esaminare le altre censure sollevate(16).
IV. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e conclusioni
22. Con le loro rispettive impugnazioni, depositate presso la Corte di giustizia il 4 e il 14 settembre 2023, la Fertilizers Europe e la Commissione chiedono, nelle cause C‑554/23 P e C‑568/23 P, che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– respingere il ricorso proposto in primo grado;
– condannare le ricorrenti in primo grado alle spese.
23. Con decisione del presidente della Corte di giustizia del 9 ottobre 2023, le cause C‑554/23 P e C‑568/23 P sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.
24. Le ricorrenti in primo grado chiedono che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e confermare la sentenza impugnata;
– in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
– condannare le ricorrenti alle spese.
25. Nella presente causa non si è tenuta udienza.
V. Valutazione
26. A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑554/23 P, la Fertilizers Europe deduce quattro motivi. In particolare, essa sostiene che:
– il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che devono esservi sufficienti elementi di prova per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza in una domanda presentata prima del periodo di tre mesi e non semplicemente che questi ultimi siano in possesso della Commissione al momento dell’apertura dell’esame in previsione della scadenza;
– il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che l’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento 2016/1036, letto in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, e con l’articolo 5, paragrafo 9, del medesimo regolamento non consente la presentazione di nuove informazioni con riferimento a una domanda di riesame in previsione della scadenza una volta iniziato il periodo dei tre mesi;
– il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che la presentazione dinanzi alla Commissione, da parte della Fertilizers Europe, di ulteriori calcoli del dumping effettuati in base ai prezzi oltre l’inizio del periodo di tre mesi corrispondeva ad elementi di prova nuovi e che la Commissione non poteva avvalersene per decidere di avviare il riesame in previsione della scadenza;
– il Tribunale è incorso in un errore manifesto di valutazione e ha snaturato i fatti e le prove dinanzi ad esso dedotti nel dichiarare che non risulta dal regolamento controverso che la Commissione avesse considerato che la domanda iniziale di riesame in previsione della scadenza conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio della persistenza del dumping.
27. Da parte sua, nella causa C‑568/23 P, la Commissione deduce due motivi, il primo vertente su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 e il secondo su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, per quanto concerne il regolamento controverso.
28. Poiché, alla luce degli argomenti specifici avanzati dalla Fertilizers Europe, i quattro motivi di impugnazione da essa dedotti possono, in sostanza, essere sussunti nei due motivi di impugnazione dedotti dalla Commissione, esaminerò la presente causa seguendo la linea argomentativa adottata da tale istituzione dinanzi alla Corte. Inoltre, occorre sottolineare che, qualora l’analisi del primo motivo di impugnazione induca a concludere nel senso della sua fondatezza, non sarà necessario esaminare il secondo motivo di impugnazione, che è stato dedotto in via meramente subordinata.
A. Sul primo motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036
1. Argomenti delle parti
29. La Commissione e la Fertilizers Europe sostengono che il Tribunale è incorso in errore nel dichiarare che il regolamento 2016/1036 limita l’esame da effettuare ai fini dell’avvio di un riesame in previsione della scadenza alle informazioni e agli elementi di prova presentati dai produttori dell’Unione prima del periodo di tre mesi previsto all’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento 2016/1036. A loro avviso, la condizione relativa al carattere sufficiente degli elementi di prova, quale risulta dal secondo comma di tale disposizione, deve essere soddisfatta soltanto nel momento in cui è adottata la decisione di avviare il riesame in previsione della scadenza. Nel corso del periodo di tre mesi, la Commissione può pertanto chiedere qualsiasi informazione supplementare che ritenga pertinente ai fini di stabilire se debba essere avviato un riesame in previsione della scadenza.
30. Più precisamente, la Commissione e la Fertilizers Europe sostengono che, a differenza di quanto dichiarato dal Tribunale nella sentenza impugnata, un’interpretazione letterale dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 non consente di stabilire se la Commissione debba limitare la sua valutazione concernente il carattere sufficiente degli elementi di prova alla domanda quale depositata entro il termine legale fissato da tale articolo. Tale interpretazione letterale è inoltre corroborata dall’interpretazione contestuale del regolamento 2016/1036, in particolare del suo articolo 5, paragrafi 3 e 9, che deve essere considerato applicabile all’avvio di un riesame in previsione della scadenza in forza dell’articolo 11, paragrafo 5, di tale regolamento. Infine, entrambe le parti sostengono che l’obiettivo del termine di tre mesi è quello di orientare i produttori dell’Unione per quanto concerne i tempi per la presentazione di una domanda, al fine di organizzare in modo ordinato l’eventuale avvio di un riesame in previsione della scadenza e di informarne le parti interessate. Esse sostengono che tale termine non ha lo scopo di garantire la certezza del diritto per gli operatori del mercato nel senso di limitare, su tale base, le informazioni che la Commissione può raccogliere allorché valuta se una domanda di riesame in previsione della scadenza sia giustificata.
31. Le ricorrenti in primo grado contestano tali argomenti. A loro avviso, il Tribunale ha interpretato correttamente l’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento 2016/1036, in combinato disposto con il suo secondo comma, nel senso che esso impone che il carattere sufficiente degli elementi di prova ai fini dell’avvio di un riesame in previsione della scadenza sia valutato in riferimento alla domanda presentata non oltre tre mesi prima della scadenza della misura antidumping. Esse sostengono che il regolamento 2016/1036 non consente la produzione di nuovi elementi di prova dopo la scadenza di tale termine legale. Soltanto chiarimenti e delucidazioni che consentano di comprendere elementi di prova già presentati entro detto termine, o di confermarne il carattere sufficiente, potrebbero essere richiesti o depositati nel corso del periodo di tre mesi. Di converso, come dichiarato dal Tribunale, tali informazioni supplementari non possono costituire nuovi argomenti o elementi di prova che non esistevano al momento della presentazione della domanda di riesame.
2. Analisi
32. Con il primo motivo di impugnazione si chiede alla Corte di giustizia di stabilire se l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 limiti la Commissione, allorché valuta la necessità di avviare un riesame in previsione della scadenza, agli elementi di prova presentati dai produttori dell’Unione nella loro domanda prima del termine di tre mesi previsto al quarto comma di tale disposizione, eventualmente integrati da informazioni supplementari che corroborino detti elementi.
33. Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tenere conto non solo dei suoi termini, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (17). Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che queste tre regole interpretative consentono di concludere che, in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, i produttori dell’Unione devono fornire, prima del termine di tre mesi applicabile alle domande di riesame in previsione della scadenza, sufficienti elementi di prova del rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.
34. L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 stabilisce che un dazio antidumping deve trovare applicazione per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio. L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 dispone inoltre, al suo primo comma, che le misure antidumping definitive scadono, tra l’altro, dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame, salvo che nel corso di un nuovo riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Siffatto riesame in previsione della scadenza è avviato su domanda dei produttori dell’Unione o dei loro rappresentanti, come nel caso di specie, o su iniziativa della Commissione.
35. Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2016/1036 stabilisce che un riesame in previsione della scadenza è avviato soltanto se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure. Tale disposizione indica anche i tipi di prova idonei a dimostrare siffatto rischio. A sua volta, l’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento 2016/1036 prevede, nella sua seconda frase, che i produttori dell’Unione, non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni di validità di una misura antidumping, possono presentare una domanda di riesame. Tale frase termina con l’espressione «a norma del secondo comma».
a) Interpretazione testuale
36. Per quanto riguarda l’interpretazione testuale dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, le parti non concordano, in sostanza, sulla portata dell’espressione «a norma del secondo comma» che, come si è osservato, è contenuta nella seconda frase del quarto comma di tale articolo. Le ricorrenti in primo grado sostengono, in conformità alla sentenza impugnata, che con detto riferimento s’intende che il termine di tre mesi entro il quale i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame si applica anche alla condizione concernente il carattere sufficiente degli elementi di prova che la domanda deve soddisfare per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza. Da parte loro, la Commissione e la Fertilizers Europe ritengono che tale interpretazione non emerga in alcun modo dalla formulazione di nessuna di tali disposizioni, e neppure dal loro combinato disposto.
37. In via preliminare, è importante ricordare che l’espressione «a norma d[i]», quando impiegata in un atto normativo, è generalmente definita nel senso che significa «conformemente» o «ai sensi di» una determinata norma (18). Se un atto normativo prevede che qualcosa debba essere fatto a norma di una determinata disposizione, ciò dovrà essere fatto nel modo stabilito da detta disposizione (19).
38. Per quanto riguarda l’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento 2016/1036, l’espressione «a norma d[i]» figura alla fine di una frase concernente i produttori dell’Unione. Tale frase stabilisce che, dopo la pubblicazione di un avviso di imminente scadenza nella Gazzetta ufficiale, i produttori dell’Unione possono presentare alla Commissione una domanda di riesame. A tal fine, essa prevede un termine specifico e stabilisce, quale condizione distinta, che la presentazione della domanda deve avvenire conformemente – «a norma d[i]» – quanto previsto all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma del regolamento 2016/1036.
39. L’ambiguità che motiva il disaccordo tra le parti scaturisce dal fatto che, da un punto di vista letterale, l’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, del regolamento 2016/1036 non elenca alcuna condizione concernente i produttori dell’Unione ai fini della presentazione di una domanda di riesame in previsione della scadenza. Tale frase definisce, invece, il criterio giuridico che disciplina l’avvio di un riesame in previsione della scadenza, che si applica alla Commissione e ai sensi del quale, in sostanza, al momento dell’avvio del riesame detta istituzione deve aver ricevuto una domanda contenente sufficienti elementi di prova del rischio di un dumping pregiudizievole. È quindi difficile stabilire il modo esatto in cui debba essere presentata una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, del regolamento 2016/1036.
40. Tuttavia, qualora gli elementi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2016/1036 dovessero essere applicati alla presentazione di una domanda da parte dei produttori dell’Unione, si potrebbe allora evincerne che, nella loro domanda, detti produttori devono sostenere il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping pregiudizievole, in assenza della misura di cui trattasi. Essi dovrebbero inoltre fornire, a tal fine, i tipi di prova indicati in tale disposizione. Di converso, poiché il criterio del carattere sufficiente degli elementi di prova riguarda soltanto la Commissione allorché adotta una decisione di avvio del riesame, non ritengo che dalla lettura dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2016/1036 si possa dedurre che i produttori dell’Unione debbano soddisfare tale criterio prima del termine di tre mesi previsto al quarto comma di tale disposizione. A mio avviso, un’interpretazione di tal genere esige un esercizio ermeneutico aggiuntivo che, in assenza di una dichiarazione più esplicita a tal proposito, non è suffragato dalla formulazione di nessuno dei commi in parola.
41. Detta interpretazione è infirmata da altre versioni linguistiche del regolamento 2016/1036, che, come dichiarato dalla Corte di giustizia in più occasioni, devono essere prese in considerazione quando la formulazione di una disposizione del diritto dell’Unione è ambigua o quando vi è una divergenza tra le diverse versioni linguistiche (20). Ad esempio, come sottolineato dalla Commissione e dalla Fertilizers Europe, la versione in lingua spagnola dell’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento 2016/1036 utilizza l’espressione «en virtud de» (21) («in virtù di») al posto dell’espressione «in accordance with» di cui alla versione in lingua inglese. Impiegando tale espressione, la versione in lingua spagnola chiarisce che la domanda di cui all’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento 2016/1036 è la stessa menzionata anche nel secondo comma di tale articolo. Tuttavia, ciò non implica necessariamente che i produttori dell’Unione debbano presentare una domanda di riesame in previsione della scadenza in conformità alle condizioni stabilite in tale secondo comma, il che impedisce di concludere che il requisito relativo al carattere sufficiente degli elementi di prova si applichi a detti produttori in tale momento.
42. Non sono quindi convinta, a differenza di quanto sostenuto dalle ricorrenti in primo grado, che l’interpretazione letterale dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, in particolare dei suoi commi secondo e quarto, suffraghi inequivocabilmente la conclusione del Tribunale secondo cui la domanda di riesame in previsione della scadenza presentata dai produttori dell’Unione deve, prima del periodo di tre mesi previsto da tale disposizione, contenere già sufficienti elementi di prova del rischio della persistenza o della reiterazione del dumping pregiudizievole e, in particolare, al livello richiesto ai fini dell’avvio di un riesame ai sensi di tali disposizioni. Tale interpretazione non permette neppure di dichiarare con certezza che la Commissione non possa porre rimedio all’insufficienza degli elementi di prova forniti da tali produttori entro il periodo di tre mesi e che qualsiasi richiesta rivolta dalla Commissione a questi ultimi, al fine di raccogliere elementi di prova supplementari a sostegno delle loro affermazioni, debba avere unicamente carattere corroborante o integrativo.
b) Interpretazione contestuale
43. Alla luce dell’ambiguità dei commi esaminati in precedenza, è necessario collocare le disposizioni di cui trattasi nel loro contesto, conformemente alla giurisprudenza citata al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, al fine di stabilirne il significato esatto. Inoltre a tal riguardo, le ricorrenti in primo grado e le ricorrenti nel presente procedimento d’impugnazione si attestano su posizioni diametralmente opposte. Mentre le prime sostengono che il Tribunale ha interpretato correttamente il contesto in cui si inserisce l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, le seconde ritengono che esso sia incorso in un errore, non avendo tenuto debitamente conto di altre disposizioni pertinenti di tale regolamento, in particolare del suo articolo 5, paragrafi 3 e 9.
44. In via preliminare, desidero invitare la Corte a prendere in considerazione, al fine di procedere a un’interpretazione contestuale dell’articolo 11, paragrafo 2, commi secondo e quarto, del regolamento 2016/1036, i commi primo e terzo di tale disposizione.
45. Per quanto riguarda l’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento 2016/1036, l’ultima frase stabilisce che un riesame di una misura antidumping può avere luogo non soltanto su iniziativa dei produttori dell’Unione, ma anche su iniziativa della Commissione. La Commissione resta pertanto legittimata a raccogliere, di propria iniziativa, gli elementi di prova necessari ad avviare un riesame in previsione della scadenza, anche qualora il termine di cui all’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento 2016/1036, che si applica soltanto alle domande presentate dai produttori dell’Unione, sia scaduto.
46. Per ragioni di coerenza interna, un’interpretazione ai sensi della quale, da un lato, l’articolo 11, paragrafo 2, commi secondo e quarto, del regolamento 2016/1036 fissa un limite temporale ai poteri di esame della Commissione nel contesto di domande presentate da produttori dell’Unione, mentre, dall’altro, il primo comma consente alla Commissione di raccogliere, in qualsiasi momento, gli elementi di prova necessari per decidere autonomamente l’avvio di un riesame in previsione della scadenza, sarebbe altamente problematica.
47. Rispetto a tale considerazione, le ricorrenti in primo grado sostengono che, poiché il riesame in previsione della scadenza da cui ha avuto origine l’adozione del regolamento controverso non è stato avviato dalla Commissione di propria iniziativa, le affermazioni concernenti l’assenza di limiti temporali ai fini dell’ottenimento di sufficienti elementi di prova nel contesto di siffatta iniziativa dovrebbero essere respinte. Tuttavia, a tale riguardo, è sufficiente osservare che l’interpretazione contestuale di una determinata disposizione ha precisamente lo scopo di ricondurla al resto delle disposizioni contenute nello stesso atto normativo – anche ove queste ultime non siano applicabili al caso di specie – e di individuarne il significato complessivo più armonioso e coerente. Questo è il motivo per cui ritengo che la censura mossa dalle ricorrenti in primo grado sia inoperante.
48. Per quanto riguarda l’articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento 2016/1036, tale disposizione stabilisce che, nello svolgimento delle inchieste relative a un riesame in previsione della scadenza, la Commissione deve trarre le sue conclusioni tenendo debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure.
49. Tale disposizione chiarisce che le inchieste condotte dalla Commissione nel contesto di riesami in previsione della scadenza mirano a garantire, conformemente al requisito di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036, che una misura antidumping resti in vigore per il tempo necessario per agire contro il dumping arrecante pregiudizio. Anche in questo caso, se la Commissione, nel corso della sua inchiesta, è tenuta a basarsi su tutti gli elementi di prova pertinenti al fine di portare a termine tale compito, non è possibile limitare, neanche in termini temporali, le informazioni che essa può considerare necessario richiedere ai produttori dell’Unione al fine di decidere, in via preliminare, se aprire o meno siffatta inchiesta.
50. Ne consegue che, quando i commi secondo e quarto dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, sono rapportati ai commi primo e terzo della medesima disposizione, è più coerente interpretarli nel senso che la Commissione è libera di raccogliere, presso i produttori dell’Unione, nuovi o ulteriori elementi di prova ogniqualvolta essa ritenga che la loro domanda iniziale richieda detti elementi di prova ai fini dell’avvio di un riesame in previsione della scadenza, e ciò anche nel corso dei tre mesi previsti nell’ultimo di detti commi.
51. La conclusione che precede è peraltro conforme allo spirito di altre disposizioni del regolamento 2016/1036 che, a mio avviso e a differenza di quanto dichiarato nella sentenza impugnata, devono essere considerate applicabili ai riesami in previsione della scadenza in forza dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento 2016/1036. Quest’ultimo articolo stabilisce che le disposizioni del regolamento 2016/1036 relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano ai riesami in previsione della scadenza. Come sostenuto dalla Commissione e dalla Fertilizers Europe, ciò deve valere per l’articolo 5, paragrafi 3 e 9, del regolamento 2016/1036.
52. In primo luogo, occorre ricordare che l’articolo 5 del regolamento 2016/1036, intitolato «Apertura del procedimento», prevede, al suo paragrafo 3, il criterio giuridico che la Commissione è tenuta ad applicare quando decide se una denuncia giustifichi l’apertura di un’inchiesta iniziale. Più precisamente, tale paragrafo stabilisce che la Commissione deve esaminare, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.
53. Nella sua giurisprudenza (22), il Tribunale ha riconosciuto, sulla base di un’interpretazione che potrebbe essere agevolmente avallata dalla Corte di giustizia, che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036, la Commissione non è tenuta a limitarsi alle informazioni fornite nella denuncia. Tale istituzione resta libera di raccogliere elementi di prova e informazioni nuovi e supplementari, anche presso il denunciante, al fine di soddisfare il criterio definito in tale disposizione relativo al carattere sufficiente degli elementi di prova necessari per avviare un’inchiesta (23).
54. A tal riguardo, è importante sottolineare che, sia nell’ambito di una denuncia iniziale sia di una domanda di riesame in previsione della scadenza, la Commissione procede, anzitutto, a un esame dell’esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta. Nel primo caso, la valutazione del carattere sufficiente degli elementi di prova presentati è effettuata con riferimento all’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il presunto pregiudizio (24). Nel secondo caso, come già indicato in precedenza, tale valutazione riguarda il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure (25). In seguito all’apertura e allo svolgimento di un’inchiesta, la Commissione può pertanto adottare una nuova misura antidumping (26) o mantenere in vigore una misura antidumping in procinto di scadere (27).
55. È vero che, come rilevano le ricorrenti in primo grado, in conformità alla sentenza impugnata, la Corte ha dichiarato, nella sua giurisprudenza, che un procedimento di riesame è differente dal procedimento di un’inchiesta iniziale, che è disciplinato da disposizioni diverse dello stesso regolamento (28). Per tale motivo, non tutte le disposizioni che disciplinano l’inchiesta iniziale sono applicabili al procedimento di riesame, considerati l’economia generale e gli obiettivi del sistema creato dal regolamento 2016/1036 (29).
56. Tuttavia, in considerazione di quanto previsto all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento 2016/1036, il cui obiettivo principale è rendere applicabili, di regola, le disposizioni relative allo svolgimento delle inchieste ai riesami in previsione della scadenza, ritengo che non vi sia oggettivamente alcuna ragione per limitare i poteri di esame della Commissione ai fini dell’avvio di tale riesame rispetto ai poteri che essa può esercitare al fine di aprire un’inchiesta antidumping iniziale. L’unico elemento rilevante da prendere in considerazione a tal riguardo è che la Commissione deve valutare, in entrambi i casi, se un’inchiesta debba essere avviata, valutazione che richiede che essa abbia gli stessi poteri di esame, in particolare per quanto riguarda il carattere sufficiente degli elementi di prova e delle informazioni fornite in una denuncia o in una richiesta di riesame in previsione della scadenza.
57. In secondo luogo, si può giungere alla medesima conclusione se si tiene conto dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036, che il Tribunale ha ritenuto non applicabile alla causa in primo grado. Secondo tale giudice, la disposizione in questione riguarda esclusivamente i termini, sicché la sua applicazione è stata esclusa ai sensi della deroga stabilita all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento 2016/1036.
58. L’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036 stabilisce il procedimento che la Commissione deve seguire quando riceve una denuncia a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Tale procedimento comprende un’informazione al denunciante relativa al carattere sufficiente o insufficiente della denuncia iniziale.
59. È vero che l’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036 precisa che l’obbligo di informazione della Commissione deve essere adempiuto entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia iniziale. Ciò premesso, il riferimento al termine applicabile in tale caso può essere facilmente dissociato dall’imposizione dell’obbligo di fornire informazioni che si applica in forza di tale disposizione. Del resto, come giustamente osservato dalla Commissione, nessun’altra disposizione del regolamento 2016/1036 funge, di fatto, da fondamento di tale obbligo, il che significa che l’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036 ne è l’unica fonte normativa.
60. Di conseguenza, poiché l’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036 consente alla Commissione di chiedere informazioni supplementari a un denunciante ai fini dell’apertura di un’inchiesta qualora reputi insufficiente la denuncia iniziale, una possibilità analoga deve essere prevista nel contesto della valutazione della necessità o meno di avviare un riesame in previsione della scadenza. Anche in questo caso, ritengo che il Tribunale sia incorso in errore nel pervenire alla conclusione opposta(30).
61. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’interpretazione contestuale dell’articolo 11, paragrafo 2, commi secondo e quarto, del regolamento 2016/1036 e, in particolare, il modo in cui questi ultimi sono collegati ad altre disposizioni pertinenti di tale regolamento, sono idonei, a mio avviso, a fare luce sul significato da attribuire a detti commi. Tale interpretazione, infatti, milita a favore della tesi secondo cui, in sede di valutazione della necessità di avviare un riesame in previsione della scadenza, la Commissione non è limitata agli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale presentata dai produttori dell’Unione prima del periodo di tre mesi previsto all’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento 2016/1036. Al contrario, la Commissione deve poter richiedere qualsiasi informazione supplementare che essa ritiene rilevante ai fini di stabilire se un esame in previsione della scadenza debba essere avviato.
c) Interpretazione teleologica
62. In questa fase, è importante stabilire se l’interpretazione contestuale proposta ai precedenti paragrafi delle presenti conclusioni possa essere accolta anche sulla base di un’interpretazione teleologica dell’articolo 11, paragrafo 2, commi secondo e quarto, del regolamento 2016/1036, tenuto conto degli obiettivi del riesame in previsione della scadenza e delle finalità del sistema istituito da tale regolamento.
63. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto, di fatto, che l’obiettivo del termine risultante dall’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento 2016/1036 è quello di contribuire a garantire la certezza del diritto. Da un lato, il Tribunale ha statuito che tale termine consente agli operatori del mercato di sapere, in tempo utile, se le misure antidumping possano essere mantenute. Dall’altro lato, lo stesso termine consente alla Commissione di disporre di un termine utile per valutare gli elementi di prova contenuti in una domanda di riesame presentata entro il termine legale da produttori dell’Unione e di stabilirne il carattere sufficiente e pertinente, al fine di evitare che una misura antidumping sia indebitamente mantenuta oltre il tempo prescritto.
64. In via preliminare, desidero ricordare che il periodo di tre mesi previsto all’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento 2016/1036 è stato introdotto, per la prima volta, in riferimento al procedimento applicabile all’esame delle domande di riesame in previsione della scadenza, dall’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 3283/94 (31). Tutte le parti concordano sul fatto che uno degli obiettivi di detta introduzione era quello di orientare i produttori dell’Unione per quanto concerne i tempi per la presentazione di una domanda, al fine di organizzare in modo ordinato lo scadere delle misure o l‘avvio di un riesame in previsione della scadenza e di informarne le parti interessate.
65. Per tale motivo, il Tribunale ha correttamente statuito, nella sentenza impugnata, che il termine previsto all’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento 2016/1036 consente alla Commissione di disporre di un termine utile per valutare gli elementi di prova contenuti in una domanda di riesame presentata entro il termine legale da produttori dell’Unione o da loro rappresentanti e di stabilirne il carattere sufficiente e pertinente.
66. Rilevo, tuttavia, che non vi è alcun elemento, nel regolamento 2016/1036, né il contesto storico relativo alla sua adozione o nelle modifiche successive, che suffraghi l’argomento secondo cui detto regolamento mirava anche a garantire la certezza del diritto per gli operatori del mercato limitando il tipo di informazioni che la Commissione può raccogliere al fine di decidere se una domanda di riesame in previsione della scadenza sia giustificata.
67. A tal riguardo, è importante sottolineare, in primo luogo, come sostenuto dalla Commissione, che la domanda di riesame in previsione della scadenza presentata dai produttori dell’Unione non è condivisa con le parti interessate fino alla pubblicazione dell’avviso di apertura dell’inchiesta nella Gazzetta ufficiale, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento 2016/1036. Ciò significa, da un lato, che la fase preliminare all’avvio di un riesame in previsione della scadenza non si svolge in regime di contraddittorio e, dall’altro, che il termine di tre mesi non può essere considerato come diretto a tutelare i diritti della difesa di eventuali altre parti interessate. Tali parti possono esercitare pienamente i loro diritti procedurali e sostanziali nel corso dello stesso riesame in previsione della scadenza.
68. In secondo luogo, come ho succintamente menzionato al paragrafo 49 delle presenti conclusioni, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 chiarisce che la procedura di riesame in previsione della scadenza ha come obiettivo principale quello di garantire che una misura antidumping resti in vigore qualora ciò sia necessario per agire contro il dumping arrecante pregiudizio. Tale affermazione corrisponde evidentemente alla finalità generale del regolamento 2016/1036, il quale stabilisce, al suo articolo 1, intitolato «Principi», che un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell’Unione europea causi un pregiudizio. La Commissione manifestamente non sarebbe in grado di adempiere agevolmente ai compiti ad essa attribuiti dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036, che sono conformi alle norme in materia di commercio internazionale, in particolare quelle dell’Organizzazione mondiale del commercio, qualora si stabilisca che la Commissione è limitata, per quanto concerne le informazioni che può raccogliere presso i produttori dell’Unione, in termini temporali. Nessun altro obiettivo imperativo, riguardante in particolare le imprese soggette a un dazio antidumping oggetto di riesame, consente di ignorare la considerazione che precede.
69. Ne consegue che, sebbene il Tribunale abbia correttamente concluso che il termine previsto all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 riconosce alla Commissione un periodo di tempo utile per valutare gli elementi di prova contenuti in una domanda di riesame e che, durante tale periodo, tale istituzione è tenuta a garantirne il carattere sufficiente e pertinente, al fine di evitare che una misura antidumping sia indebitamente mantenuta oltre il tempo prescritto, tale giudice non ha correttamente valutato gli obiettivi che la procedura di riesame in previsione della scadenza deve soddisfare conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036. In particolare, esso è incorso in errore nel considerare che il periodo di tre mesi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento 2016/1036 mirava a garantire la certezza del diritto per gli operatori del mercato, segnatamente limitando il tipo di informazioni che la Commissione può raccogliere al fine di decidere se un riesame in previsione della scadenza debba essere avviato.
70. Tenuto conto dell’analisi teleologica proposta nei paragrafi precedenti, gli obiettivi da perseguire mediante la procedura di riesame in previsione della scadenza, alla luce dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 e dell’articolo 11, paragrafo 2, commi secondo e quarto, dello stesso regolamento, confermano le conclusioni raggiunte mediante l’interpretazione contestuale di tali disposizioni, come ho spiegato al paragrafo 61 delle presenti conclusioni.
3. Osservazioni finali
71. Dalle considerazioni che precedono risulta che nessuna delle regole elaborate nella giurisprudenza della Corte di giustizia per individuare il significato di una disposizione del diritto dell’Unione è idonea a suffragare l’interpretazione data dal Tribunale all’articolo 11, paragrafo 2, commi secondo e quarto, del regolamento 2016/1036, quale risultante dalla sentenza impugnata.
72. Per questo motivo, devo concludere che, a differenza di quanto dedotto dal Tribunale, la Commissione correttamente ha considerato che, ai sensi di tali disposizioni, una volta che i produttori dell’Unione presentano una domanda di riesame in previsione della scadenza, i poteri di tale istituzione di raccogliere tutte le informazioni supplementari che ritenga necessarie al fine di stabilire se occorra avviare una procedura di riesame non sono limitati. Inoltre, la Commissione non è incorsa in errore allorché ha dichiarato, nel regolamento controverso, che il fatto che la domanda iniziale fosse stata integrata con informazioni supplementari era irrilevante e che l’avvio del riesame in previsione della scadenza poteva essere giustificato sulla base della domanda consolidata.
73. Il primo motivo di impugnazione dedotto dalla Commissione e dalla Fertilizers Europe dovrebbe dunque essere accolto.
74. Inoltre, in forza dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. Essa può altresì rinviare la causa al Tribunale.
75. Poiché suggerisco alla Corte di giustizia di accogliere il primo motivo di impugnazione dedotto dalla Commissione e dalla Fertilizers Europe, vertente su un errore di diritto concernente l’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, la sentenza impugnata dovrebbe essere di conseguenza annullata, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo di impugnazione dedotto in via subordinata, vertente sulla questione se le informazioni supplementari fornite dalla Fertilizers Europe potessero, in ogni caso, essere qualificate come aventi carattere corroborante o integrativo delle informazioni contenute nella domanda iniziale.
76. Inoltre, nella misura in cui le ricorrenti in primo grado hanno fatto valere, a sostegno del loro ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, che la Commissione sarebbe incorsa in ogni caso in errore nel ritenere che la domanda consolidata contenesse sufficienti elementi di prova del rischio del persistere del dumping e nella misura in cui tale censura non è stata esaminata in primo grado, lo stato degli atti non consente alla Corte di giustizia di statuire definitivamente sulla controversia nel caso di specie.
77. Di conseguenza, a mio avviso, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.
VI. Conclusione
78. Alla luce dell’analisi contenuta nelle presenti conclusioni, suggerisco alla Corte di giustizia di:
– annullare la sentenza del 5 luglio 2023, Nevinnomysskiy Azot e NAK «Azot»/Commissione (T‑126/21, EU:T:2023:376);
– rinviare la causa al Tribunale;
– riservare le spese.
1 Lingua originale: l’inglese.
2 In prosieguo: la «sentenza impugnata».
3 Regolamento di esecuzione della Commissione del 15 dicembre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2020, L 425, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento controverso»).
4 Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21), come modificato (in prosieguo: il «regolamento 2016/1036»).
5 In prosieguo: le «ricorrenti in primo grado».
6 In prosieguo: la «domanda iniziale».
7 In prosieguo: la «domanda consolidata».
8 In prosieguo: l’«avviso di apertura».
9 V. sentenza impugnata, punti da 65 a 68.
10 V. sentenza impugnata, punti 69 e 70.
11 V. sentenza impugnata, punti 76, 77 e 103.
12 V. sentenza impugnata, punti da 71 a 74.
13 V. sentenza impugnata, punti da 78 a 85 e da 86 a 92.
14 V. sentenza impugnata, punto 104.
15 V. sentenza impugnata, punto 136.
16 V. sentenza impugnata, punti 141 e 142.
17 V., in particolare, sentenza del 16 novembre 2016, Hemming e a. (C‑316/15, EU:C:2016:879, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
18 V. Cambridge English Dictionary (2024), disponibile all’indirizzo https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accordance?q=in+accordance+with.
19 V. Collins Dictionary (2024), disponibile all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/in-accordance-with#google_vignette.
20 V., in particolare, sentenza del 17 gennaio 2023, Spagna/Commissione (C‑632/20 P, EU:C:2023:28, punto 42).
21 Ai sensi della versione in lingua spagnola dell’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento 2016/1036, «(…) [l]os productores de la Unión podrán presentar una solicitud de reconsideración en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo por lo menos tres meses antes de la finalización del período de cinco años».
22 V. sentenza del 15 dicembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio (T‑199/04 RENV, EU:T:2016:740).
23 Ibidem (punto 96).
24 V. articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036.
25 V. articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2016/1036.
26 V. articolo 9 del regolamento 2016/1036.
27 V. articolo 11 del regolamento 2016/1036.
28 Sentenza dell’11 febbraio 2010, Hoesch Metals e Alloys (C‑373/08, EU:C:2010:68, punti 65 e 66).
29 Ibidem (punto 77).
30 Devo brevemente aggiungere che, come risulta dai precedenti paragrafi delle presenti conclusioni, la normativa dell’Unione riconosce alla Commissione un periodo più lungo per decidere in merito al carattere sufficiente degli elementi di prova in una domanda di riesame in previsione della scadenza, segnatamente 90 giorni - rispetto ad una domanda di avviare un’inchiesta iniziale, segnatamente 45 giorni. Per ragioni di coerenza interna, tale circostanza induce a considerare che la Commissione dovrebbe essere ritenuta avere quantomeno gli stessi poteri di valutazione del carattere sufficiente degli elementi di prova nell’ambito di un procedimento di riesame di cui essa dispone nell’ambito dell’inchiesta iniziale, e certamente non meno poteri. In caso contrario, una tale differenza nella durata dei termini, che non può essere giustificata solo sulla base dello specifico procedimento che si applica ai riesami in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento 2016/1036, come sostenuto dalle ricorrenti in primo grado, sarebbe priva di qualsiasi significato.
31 Regolamento del Consiglio del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1994, L 349, pag. 1).