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Document 62022TN0751
Case T-751/22: Action brought on 1 December 2022 — Mazzone v Parliament
Causa T-751/22: Ricorso proposto il 1° dicembre 2022 — Mazzone/Parlamento
Causa T-751/22: Ricorso proposto il 1° dicembre 2022 — Mazzone/Parlamento
GU C 35 del 30.1.2023, p. 72–74
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/72 |
Ricorso proposto il 1o dicembre 2022 — Mazzone/Parlamento
(Causa T-751/22)
(2023/C 35/94)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Antonio Mazzone (Napoli, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il provvedimento di «Modificazione fissazione dei diritti alla pensione di cessata attività di un ex deputato di mandato italiano al Parlamento europeo» comunicato con missiva datata 21 settembre2022, ricevuta il 5 ottobre2022, inviata dalla Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo ed avente ad oggetto: «Rideterminazione diritti alla pensione di cessata attività a seguito della deliberazione 3 marzo 2022, n. 150 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati», nonché di ogni altro atto presupposto e/o successivo e/o conseguente, |
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accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al mantenimento dell’assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo nella misura maturata e maturanda al momento della prima liquidazione, |
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condannare lo stesso Parlamento europeo al versamento in favore del ricorrente di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo, |
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nonché condannare il Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza ed all’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura dell’assegno vitalizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione della riserva di competenza dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo (articolo 25 Regolamento Interno del Parlamento europeo).
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, comma 2 TFUE, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) (1); insufficiente motivazione dell’atto impugnato.
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’adozione del provvedimento impugnato in assenza di una base giuridica valida; erronea applicazione dell’allegato III SID (2) (regolamentazione sulle spese e indennità dei deputati) ed articoli 74-75 del MAS (3) (decisione sulle misure di applicazione dello Statuto dei deputati).
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4. |
Quarto motivo, vertente sull’errata interpretazione dell’articolo 75 delle Misure di Attuazione e degli allegati I, II e III della Regolamentazione SID. Violazione dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati e del diritto alla pensione del ricorrente.
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio dell’affidamento, della certezza dei diritti, della tutela dei diritti acquisiti e del principio di uguaglianza.
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 17 della CDFUE. Violazione dell’articolo 1 protocollo 1 CEDU. Non proporzionalità del sacrificio imposto.
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7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione articoli 21 e 25 CDFUE, dell’articolo 10 del TFUE e dell’articolo 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali.
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(2) Decisione dell’Ufficio di presidenza ampliato del 4 novembre 1981; decisione dell’Ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982, modificata il 13 settembre 1995 e il 6 giugno 2005.
(3) Decisione dell’ufficio di presidenza del parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al parlamento europeo (GU 2009, C 159, p. 1).