This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62022TN0743
Case T-743/22: Action brought on 25 November 2022 — Mazepin v Council
Causa T-743/22: Ricorso proposto il 25 novembre 2022 — Mazepin / Consiglio
Causa T-743/22: Ricorso proposto il 25 novembre 2022 — Mazepin / Consiglio
GU C 35 del 30.1.2023, p. 71–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/71 |
Ricorso proposto il 25 novembre 2022 — Mazepin / Consiglio
(Causa T-743/22)
(2023/C 35/93)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nikita Dmitrievich Mazepin (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert e A. Bass, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1); |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (2); |
— |
annullare la decisione di mantenere il nome del ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (3), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, e a norma del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; collettivamente denominati «atti impugnati», nella parte in cui includono il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione; dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali; sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione; sul mancato soddisfacimento dell’onere della prova; sulla violazione dei criteri di inserimento nell’elenco previsti agli articoli 1, paragrafo 1, lettera e), e 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014, nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, entrambi concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali del ricorrente; sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente alla proprietà e alla libertà di impresa, e sulla violazione degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale di non discriminazione. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulle violazioni di forme sostanziali; sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo del Consiglio di riesaminare periodicamente le sanzioni. |