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Document 62022TN0743

Causa T-743/22: Ricorso proposto il 25 novembre 2022 — Mazepin / Consiglio

GU C 35 del 30.1.2023, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/71


Ricorso proposto il 25 novembre 2022 — Mazepin / Consiglio

(Causa T-743/22)

(2023/C 35/93)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nikita Dmitrievich Mazepin (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert e A. Bass, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (2);

annullare la decisione di mantenere il nome del ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (3), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, e a norma del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;

collettivamente denominati «atti impugnati», nella parte in cui includono il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione; dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali; sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione; sul mancato soddisfacimento dell’onere della prova; sulla violazione dei criteri di inserimento nell’elenco previsti agli articoli 1, paragrafo 1, lettera e), e 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014, nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, entrambi concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali del ricorrente; sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente alla proprietà e alla libertà di impresa, e sulla violazione degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale di non discriminazione.

6.

Sesto motivo, vertente sulle violazioni di forme sostanziali; sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo del Consiglio di riesaminare periodicamente le sanzioni.


(1)  GU 2022, L 239, pag. 149.

(2)  GU 2022, L 239, pag. 1.

(3)  GU 2014, L 78, pag. 16.


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