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Document 62022TA0364
Case T-364/22: Judgment of the General Court of 6 September 2023 — Shulgin v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine — Freezing of funds — Inclusion and retention of the applicant’s name on the lists of persons, entities and bodies concerned — Obligation to state reasons — Error of assessment — Concept of ‘leading businessperson’ — Proportionality)
Causa T-364/22: Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2023 — Shulgin / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Nozione di “imprenditore di spicco” – Proporzionalità»)
Causa T-364/22: Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2023 — Shulgin / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Nozione di “imprenditore di spicco” – Proporzionalità»)
GU C, C/2023/327, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/327/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2023/327 |
30.10.2023 |
Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2023 — Shulgin / Consiglio
(Causa T-364/22) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina - Congelamento dei capitali - Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Nozione di “imprenditore di spicco” - Proporzionalità»)
(C/2023/327)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Aleksandr Aleksandrovich Shulgin (Mosca, Russia) (rappresentanti: T. Bontinck, F. Bélot, A. Guillerme, L. Burguin e M. Brésart, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Nowak-Salles e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 55), nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149), nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1), e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75I, pag. 134), nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75I, pag. 1), nei limiti in cui tali atti inseriscono e mantengono il suo nome negli elenchi allegati a detti atti.
Dispositivo
1) |
La decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati, nei limiti in cui il nome del sig. Aleksandr Aleksandrovich Shulgin è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applicano tali misure restrittive. |
2) |
Gli effetti della decisione 2023/572 sono mantenuti nei confronti del sig. Shulgin fino alla data di scadenza del termine d’impugnazione o, se entro tale termine viene proposta impugnazione, fino all’eventuale rigetto della stessa. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/327/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)