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Document 62022CO0243
Order of the Court (Ninth Chamber) of 9 November 2022.#Criminal proceedings against AB.#Request for a preliminary ruling from the Giudice di pace di Lecce.#Reference for a preliminary ruling – Charter of Fundamental Rights of the European Union – Scope – Article 49 – Principles of legality and proportionality of criminal offences and penalties – Exclusion of the criminal liability of the infringement on account of its lack of a particularly serious nature – National case-law prohibiting the application of a national rule before the Magistrate – Lack of connection to EU law – Clear lack of jurisdiction of the Court.#Case C-243/22.
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 9 novembre 2022.
Procedimento penale a carico di AB.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Lecce.
Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Articolo 49 – Principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene – Esclusione della punibilità del reato a causa della sua particolare tenuità – Giurisprudenza nazionale che vieta l’applicazione di una disciplina nazionale ai procedimenti dinanzi al giudice di pace – Mancanza di un collegamento con il diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte.
Causa C-243/22.
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 9 novembre 2022.
Procedimento penale a carico di AB.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Lecce.
Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Articolo 49 – Principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene – Esclusione della punibilità del reato a causa della sua particolare tenuità – Giurisprudenza nazionale che vieta l’applicazione di una disciplina nazionale ai procedimenti dinanzi al giudice di pace – Mancanza di un collegamento con il diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte.
Causa C-243/22.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:877
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
9 novembre 2022 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Articolo 49 – Principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene – Esclusione della punibilità del reato a causa della sua particolare tenuità – Giurisprudenza nazionale che vieta l’applicazione di una disciplina nazionale ai procedimenti dinanzi al giudice di pace – Mancanza di un collegamento con il diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte»
Nella causa C‑243/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Giudice di pace di Lecce (Italia), con ordinanza del 23 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 6 aprile 2022, nel procedimento penale a carico di
AB,
con l’intervento di:
ML,
Procura della Repubblica di Lecce,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di AB.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 49 della Carta, intitolato «Principi di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene», stabilisce quanto segue:
«1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».
4 L’articolo 51 della Carta, paragrafo 1, prevede che:
«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati».
Diritto italiano
5 L’articolo 34 del decreto legislativo del 28 agosto 2000, n. 274 – Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Supplemento ordinario alla GURI n. 234, del 6 ottobre 2000; in prosieguo: il «d. lgs. n. 274/2000»), è del seguente tenore:
«1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d’archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
3. Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono».
6 L’articolo 131 bis del codice penale, che deriva dall’adozione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 16 marzo 2015, n. 28 – Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (GURI n. 64, del 18 marzo 2015, pag. 1), nel suo primo comma prevede che:
«Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità [dei fatti alla base del reato] è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7 AB è imputato in Italia per fatti costituenti reato.
8 La parte civile, ML, si è opposta all’applicazione dell’articolo 34 del d. lgs. n. 274/2000, che consente l’archiviazione del procedimento penale in presenza di fatti di particolare tenuità, a meno che la vittima o l’imputato non si oppongano.
9 Il giudice del rinvio si chiede se esso possa comunque applicare l’articolo 131 bis del codice penale, che consente di considerare non punibili i fatti alla base dei reati in questione, laddove dalla sentenza n. 53683/2017 della Corte suprema di cassazione (Italia), pronunciata a Sezioni Unite, risulta che tale disposizione non va applicata nei procedimenti di competenza di un giudice di pace.
10 Il giudice del rinvio ritiene che l’impossibilità, per il giudice di pace, di applicare l’articolo 131 bis del codice penale sia contraria all’articolo 49 della Carta e ai principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene.
11 In tale contesto, il Giudice di pace di Lecce (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 131 bis c.p. può essere applicato anche dal giudice di pace;
2) Se l’interpretazione contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione S.U. depositata in data 28 novembre 2017 n. 53683 risulta contraria all’articolo 49 della [Carta] ed [a]i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene».
Sulla competenza della Corte
12 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando essa è manifestamente incompetente a conoscere di una causa, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
13 Tale norma dev’essere applicata nel caso di specie.
14 Con le sue due questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se l’articolo 49 della Carta osti a una giurisprudenza della Corte suprema di cassazione che vieta al giudice di pace di applicare l’articolo 131 bis del codice penale, il quale consente di dichiarare non punibili i reati di particolare tenuità.
15 Dall’ordinanza di rinvio si evince che questa giurisprudenza si basa sulle caratteristiche specifiche del procedimento dinanzi al giudice di pace.
16 A questo proposito, va ricordato che l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta stabilisce che le disposizioni di quest’ultima sono rivolte agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione e che l’articolo 6, paragrafo 1, TUE, così come l’articolo 51, paragrafo 2, della Carta, specifica che le disposizioni di quest’ultima non estendono in alcun modo l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione quali definite nei trattati (ordinanze del 13 dicembre 2016, Semeraro, C‑484/16, non pubblicata, EU:C:2016:952, punto 43, e giurisprudenza ivi citata, nonché del 1° luglio 2021, Ministerul Public, C‑244/21, non pubblicata, EU:C:2021:539, punto 27).
17 In effetti, secondo una giurisprudenza costante della Corte i diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione sono destinati a essere applicati in tutti le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 1° luglio 2021, Ministerul Public, C‑244/21, non pubblicata, EU:C:2021:539, punto 28).
18 In tal senso, quando una fattispecie giuridica non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente invocate non possono giustificare, di per sé sole, tale competenza (sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 22, e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 1° luglio 2021, Ministerul Public, C‑244/21, non pubblicata, EU:C:2021:539, punto 29).
19 Orbene, nel caso di specie l’ordinanza di rinvio non contiene nessun elemento che consenta di giudicare che la controversia di cui al procedimento principale, in particolare per quanto riguarda i fatti costituenti minacce e lesioni personali per i quali AB è imputato, riguardi un caso disciplinato dal diritto dell’Unione e sia pertanto soggetta alla Carta.
20 Peraltro la circostanza, menzionata dal giudice del rinvio, secondo cui la Corte ha dichiarato che il giudice di pace dev’essere considerato un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE non può costituire, in nessun caso, una giustificazione per l’applicazione della Carta alla controversia di cui al procedimento principale.
21 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che la Corte è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni proposte dal Giudice di pace di Lecce, con ordinanza del 23 marzo 2022.
Sulle spese
22 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni proposte dal Giudice di pace di Lecce (Italia), con ordinanza del 23 marzo 2022.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.