EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0769

Causa C-769/22: Ricorso proposto il 19 dicembre 2022 — Commissione europea / Ungheria

OJ C 54, 13.2.2023, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/16


Ricorso proposto il 19 dicembre 2022 — Commissione europea / Ungheria

(Causa C-769/22)

(2023/C 54/19)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, K. Talabér-Ritz, L. Malferrari e J. Tomkin, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

Con ricorso del 19 dicembre 2022 la Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia di dichiarare che l’Ungheria, nell’emanare la a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény (legge LXXIX del 2021, recante misure più severe contro i pedofili e modifica di talune leggi per la protezione dei minori), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto dell’Unione; in particolare:

(1)

 

nel prevedere il divieto che i minori accedano a contenuti che promuovono o presentano la deviazione dall’identità di genere corrispondente a quella assegnata alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità, l’Ungheria ha violato l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (1), gli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (2), l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

nel prevedere il divieto che i minori accedano a pubblicità che promuovono o presentano la deviazione dall’identità di genere corrispondente a quella assegnata alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità, l’Ungheria ha violato l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (3), l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, gli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

nell’imporre ai fornitori di servizi di media che forniscono servizi di media lineari l’obbligo di classificare nella categoria V tutti i programmi il cui elemento definitorio sia la promozione o la presentazione della deviazione dall’identità di genere corrispondente a quella assegnata alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità, — e quindi l’obbligo di limitarne la diffusione tra le 22.00 e le 5.00 — e nell’escludere tale tipo di programmi dalla classificazione come comunicazione di interesse pubblico o pubblicità a fini sociali, l’Ungheria ha violato l’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi e gli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

nell’imporre al Consiglio per i media (Médiatanács) l’obbligo di chiedere allo Stato membro avente giurisdizione sul fornitore di servizi di media che lo stesso adotti misure e azioni efficaci per porre fine alle violazioni riscontrate dal Consiglio per i media, l’Ungheria ha violato gli articoli 2 e 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi;

nel prevedere il divieto che le professioni relative alla cultura sessuale, alla vita sessuale, all’orientamento sessuale e allo sviluppo sessuale possano mirare a promuovere la deviazione dall’identità di genere corrispondente a quella assegnata alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità, l’Ungheria ha violato gli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(2)

nell’adottare le norme di cui al paragrafo 1, l’Ungheria ha violato l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea

(3)

nell’imporre all’organismo avente accesso diretto ai dati registrati l’obbligo di mettere a disposizione del soggetto a ciò legittimato i dati registrati sulle persone che hanno commesso reati contro i minori, reati sessuali o reati contro la morale sessuale, l’Ungheria ha violato l’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati e l’articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(4)

La Commissione ha chiesto altresì di condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 15 giugno 2021, il Parlamento ungherese ha approvato la a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény (legge LXXIX del 2021, recante misure più severe contro i pedofili e modifica di talune leggi per la protezione dei minori), entrata in vigore l’8 luglio 2021. La legge contiene modifiche a una serie di leggi distinte, tra cui quelle sui servizi dei media, sulla pubblicità, sul commercio elettronico e sull'istruzione. Gli emendamenti impongono una serie di divieti e restrizioni sulla promozione o rappresentazione della deviazione dall’identità di genere corrispondente a quella assegnata alla nascita, del cambiamento di sesso e dell’omosessualità.

Il 15 luglio 2021, la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione contro l’Ungheria in relazione alla legge LXXIX del 2021.

La Commissione, avendo ritenuto che la risposta fornita dall’Ungheria non fosse soddisfacente, è passata alla fase successiva del procedimento d’infrazione e, in data 2 dicembre 2021, ha trasmesso a tale Stato un parere motivato.

Non ritenendo soddisfacente la risposta al parere motivato, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia per far dichiarare che l’Ungheria non ha adempiuto agli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, paragrafo 1, 6 bis, paragrafo 1, 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, dagli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, dall’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679, generale sulla protezione dei dati, dall’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dagli articoli 1, 7, 8, paragrafo 2, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea.


(1)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1).

(2)  GU 2006, L 376, pag. 36.

(3)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU 2010, L 95, pag. 1).


Top