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Document 62022CN0474
Case C-474/22: Request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Germany) lodged on 15 July 2022 — Laudamotion GmbH v flightright GmbH
Causa C-474/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 15 luglio 2022 — Laudamotion GmbH / flightright GmbH
Causa C-474/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 15 luglio 2022 — Laudamotion GmbH / flightright GmbH
OJ C 398, 17.10.2022, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 15 luglio 2022 — Laudamotion GmbH / flightright GmbH
(Causa C-474/22)
(2022/C 398/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Convenuta in primo grado e ricorrente per cassazione: Laudamotion GmbH
Attrice in primo grado e resistente per cassazione: flightright GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, il diritto a compensazione pecuniaria per un ritardo del volo superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento [n. 261/2004] (1), richiede che il passeggero si presenti all’accettazione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento medesimo, all’ora indicata dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, ma al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata, oppure se nel caso di un ritardo prolungato nel senso indicato — come nel caso della cancellazione del volo — tale requisito venga meno. |
2) |
Qualora, ai fini del diritto a compensazione pecuniaria, non sia escluso, a causa del solo verificarsi di un ritardo prolungato come descritto supra, il requisito della presentazione all’accettazione, se una deroga al riguardo si applichi nel caso in cui il passeggero disponga di elementi sufficientemente sicuri per ritenere che il volo arrivi con un ritardo prolungato inevitabile nel senso suindicato. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).