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Document 62022CA0496

Causa C-496/22, Brink’s Cash Solutions: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — EI / SC Brink’s Cash Solutions SRL (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e articolo 6 – Procedura di informazione e di consultazione dei lavoratori in caso di progetto di licenziamento collettivo – Assenza di designazione di rappresentanti dei lavoratori – Normativa nazionale che consente a un datore di lavoro di non informare e consultare individualmente i lavoratori coinvolti)

GU C, C/2023/732, 20.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/732/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/732/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2023/732

20.11.2023

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — EI / SC Brink’s Cash Solutions SRL

(Causa C-496/22 (1), Brink’s Cash Solutions)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi - Direttiva 98/59/CE - Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e articolo 6 - Procedura di informazione e di consultazione dei lavoratori in caso di progetto di licenziamento collettivo - Assenza di designazione di rappresentanti dei lavoratori - Normativa nazionale che consente a un datore di lavoro di non informare e consultare individualmente i lavoratori coinvolti)

(C/2023/732)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EI

Convenuta: SC Brink’s Cash Solutions SRL

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b), l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 6 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1794, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale che non prevede alcun obbligo per un datore di lavoro di consultare individualmente i lavoratori coinvolti da un progetto di licenziamento collettivo, qualora tali lavoratori non abbiano designato rappresentanti dei lavoratori, e che non obbliga detti lavoratori a procedere a una simile designazione, a condizione che tale normativa consenta, in circostanze indipendenti dalla volontà degli stessi lavoratori, di garantire la piena efficacia di tali disposizioni della direttiva 98/59, come modificata.


(1)   GU C 398 del 17.10.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/732/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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