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Document 62021TJ0482
Judgment of the General Court (Third Chamber, Extended Composition) of 25 September 2024.#TenneT TSO GmbH and TenneT TSO BV v European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators.#Energy – Internal market for electricity – Capacity calculation region – Core region – Adoption by ACER of the methodology for cost sharing of redispatching and countertrading – Obligation to state reasons – Determination of the threshold for legitimate loop flows – Article 16(13) of Regulation (EU) 2019/943.#Case T-482/21.
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 settembre 2024.
TenneT TSO GmbH e TenneT TSO BV contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.
Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regione di calcolo della capacità – Regione CORE – Adozione da parte dell’ACER della metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso – Obbligo di motivazione – Determinazione del livello di tolleranza per i legittimi flussi di ricircolo – Articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943.
Causa T-482/21.
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 settembre 2024.
TenneT TSO GmbH e TenneT TSO BV contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.
Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regione di calcolo della capacità – Regione CORE – Adozione da parte dell’ACER della metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso – Obbligo di motivazione – Determinazione del livello di tolleranza per i legittimi flussi di ricircolo – Articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943.
Causa T-482/21.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2024:650
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
25 settembre 2024 ( *1 )
«Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regione di calcolo della capacità – Regione CORE – Adozione da parte dell’ACER della metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso – Obbligo di motivazione – Determinazione del livello di tolleranza per i legittimi flussi di ricircolo – Articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943»
Nella causa T‑482/21,
TenneT TSO GmbH, con sede in Bayreuth (Germania),
TenneT TSO BV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi),
rappresentate da D. Uwer, J. Meinzenbach, P. Rieger, R. Klein e S. Westphal, avvocati,
ricorrenti,
sostenute da
Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e N. Scheffel, in qualità di agenti,
interveniente,
contro
Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), rappresentata da P. Martinet, E. Tremmel e Z. Vujasinovic, in qualità di agenti, assistiti da P. Goffinet, L. Bersou e M. Shehu, avvocati,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),
composto da F. Schalin, presidente, P. Škvařilová‑Pelzl, I. Nõmm, G. Steinfatt e D. Kukovec (relatore), giudici,
cancelliere: I. Kurme, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 12 e del 13 giugno 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la TenneT TSO GmbH e la TenneT TSO BV, ricorrenti, chiedono l’annullamento della decisione della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 28 maggio 2021, che conferma la decisione n. 30/2020 dell’ACER, del 30 novembre 2020, sulla proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica (Transmission System Operators, in prosieguo: i «TSO») della regione comprendente il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia (in prosieguo: la «regione CORE») per il calcolo della capacità denominata «CORE», relativa alla metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso, e che respinge il loro ricorso nel caso A-001-2021 (consolidato) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). |
Fatti
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2 |
Le ricorrenti sono due TSO che gestiscono un sistema di trasmissione di energia elettrica, rispettivamente, in una parte della Germania e nei Paesi Bassi. |
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3 |
Conformemente all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24), entro sedici mesi dalla decisione relativa alle regioni di calcolo della capacità, i TSO di ogni regione di calcolo della capacità elaborano una proposta relativa a una metodologia comune per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso (in prosieguo: la «metodologia per la ripartizione dei costi»). |
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4 |
Il 17 novembre 2016 l’ACER ha adottato, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento 2015/1222, la decisione n. 06/2016, relativa alla determinazione delle regioni di calcolo della capacità. L’articolo 1 e l’allegato I di tale decisione elencano i territori degli Stati membri compresi nella regione CORE. |
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5 |
La proposta di metodologia per la ripartizione dei costi dei TSO della regione CORE avrebbe dovuto essere presentata entro sedici mesi da detta decisione, vale a dire al più tardi il 17 maggio 2018. |
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6 |
Tuttavia, i TSO della regione CORE non hanno presentato alcuna proposta di metodologia per la ripartizione dei costi entro il termine menzionato al precedente punto 5. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2015/1222, detti TSO hanno comunicato alle autorità nazionali di regolamentazione (in prosieguo: le «ANR») e all’ACER che necessitavano di più tempo per elaborare tale proposta. L’ACER ne ha informato la Commissione europea, che ha consultato i TSO, le ANR e l’ACER al fine di assistere detti TSO nell’elaborare tale proposta e nel presentarla quanto prima ai fini dell’approvazione. |
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7 |
Il 27 marzo 2019, a norma dell’articolo 9, paragrafo 7, lettera h), del regolamento 2015/1222, i TSO della regione CORE hanno presentato a tutte le ANR di detta regione una proposta di metodologia per la ripartizione dei costi, accompagnata da un documento esplicativo. Dette ANR disponevano di un termine di sei mesi per pronunciarsi su detta proposta, conformemente all’articolo 9, paragrafo 10, del regolamento di cui trattasi. |
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8 |
Il 26 settembre 2019, su richiesta di dette ANR, l’ACER ha deciso di prolungare di sei mesi, vale a dire sino al 27 marzo 2020, il termine che era stato loro impartito per l’approvazione della suddetta proposta. |
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9 |
Il 27 marzo 2020 il presidente del forum regionale dei regolatori dell’energia della regione CORE ha annunciato, a nome di tutte le ANR di detta regione, che queste ultime non erano in grado di adottare, il giorno stesso, une decisione sulla proposta sottoposta, dal momento che tale proposta era considerata ampiamente incompleta, a tal punto che le ANR non erano in grado né di approvarla, né di chiederne una modifica. |
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10 |
In pari data, posto che le ANR della regione CORE non erano pervenute ad un accordo quanto alla proposta di metodologia per la ripartizione dei costi presentata dai TSO, l’ACER si è dichiarata competente ad adottare una decisione su detta proposta, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2019, L 158, pag. 22), e all’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento 2015/1222. In base a quest’ultima disposizione, l’ACER era tenuta ad adottare una siffatta decisione entro un termine di sei mesi, conformemente all’articolo 6, paragrafo 12, lettera a), del regolamento 2019/942. |
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11 |
Al termine di un lungo periodo di cooperazione, di consultazioni e di discussioni tra l’ACER, tutte le ANR della regione CORE e tutti i TSO di tale regione sulla proposta di metodologia per la ripartizione dei costi presentata da detti TSO e sulle modifiche apportate a detta proposta nel corso di varie riunioni e votazioni, il 18 novembre 2020 il comitato dei regolatori dell’ACER, composto da rappresentati delle ANR, ha emesso un parere favorevole su detta proposta in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 5, lettera a), del regolamento 2019/942. |
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12 |
Il 30 novembre 2020 l’ACER ha adottato, con la decisione n. 30/2020, la metodologia per la ripartizione dei costi [«Common methodology for redispatching and countertrading cost sharing for the Core CCR in accordance with Article 74 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015»], come contenuta nell’allegato I di quest’ultima decisione (in prosieguo: la «metodologia contestata per la ripartizione dei costi»). |
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13 |
Il 29 gennaio 2021 le ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER avverso la decisione n. 30/2020, a norma dell’articolo 28 del regolamento 2019/942. Anche altri TSO ed ANR della regione CORE hanno presentato ricorso avverso detta decisione. Il 18 febbraio 2021 la commissione dei ricorsi ha riunito tutti i suddetti ricorsi. |
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14 |
Il 28 maggio 2021 la commissione dei ricorsi ha adottato la decisione impugnata con cui ha confermato la decisione n. 30/2020 e respinto tutti i ricorsi di annullamento proposti avverso quest’ultima. |
Conclusioni delle parti
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15 |
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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16 |
L’ACER chiede che il Tribunale voglia:
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17 |
La Repubblica federale di Germania, interveniente a sostegno delle ricorrenti, chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata. |
In diritto
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18 |
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi. |
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19 |
Il primo motivo verte su un errore di diritto nella determinazione dell’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, il secondo verte sull’illegittimità del metodo di scomposizione dei flussi e il terzo su un’errata determinazione del livello di tolleranza per i legittimi flussi di ricircolo (in prosieguo: il «livello di tolleranza»). |
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20 |
L’ACER chiede il rigetto di tutti i motivi sollevati dalle ricorrenti in quanto infondati. |
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21 |
Il Tribunale reputa opportuno trattare, preliminarmente, l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’ACER con riferimento alla memoria di intervento della Repubblica federale di Germania e al suo allegato. |
Sulla ricevibilità della memoria di intervento della Repubblica federale di Germania e del suo allegato
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22 |
L’ACER sostiene che la memoria di intervento della Repubblica federale di Germania e il suo allegato dovrebbero essere dichiarati irricevibili. |
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23 |
La memoria di intervento della Repubblica federale di Germania si limiterebbe a qualche affermazione di carattere generale. Il mero rinvio globale all’allegato di detta memoria di intervento, contenente l’argomentazione dedotta a fondamento dell’intervento della Repubblica federale di Germania in un’altra causa, non sarebbe lecito e non potrebbe sanare l’assoluta mancanza di argomentazione in diritto nella memoria di intervento nella presente causa. |
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24 |
In udienza, la Repubblica federale di Germania è stata invitata a pronunciarsi sulla questione della ricevibilità della sua memoria di intervento. |
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25 |
Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo una costante giurisprudenza, affinché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto di ricorso stesso per consentire alla parte convenuta di preparare le proprie difese e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza ulteriori informazioni. Sebbene il testo del ricorso possa essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, ai sensi delle norme precedentemente ricordate, devono figurare nel ricorso. Inoltre, non spetta al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso potrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale [v. sentenza del 1o giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 299 e giurisprudenza citata]. |
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26 |
La giurisprudenza citata al precedente punto 25 si applica, per analogia, alla memoria di intervento (v. sentenza del 14 marzo 2013, Fresh Del Monte Produce/Commissione,T‑587/08, EU:T:2013:129, punto 541 e giurisprudenza citata), per la quale l’articolo 145, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di procedura dispone che deve contenere i motivi e gli argomenti dedotti dall’interveniente. |
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27 |
Nel caso di specie, occorre constatare, anzitutto, che la memoria di intervento della Repubblica federale di Germania contiene talune osservazioni con riferimento al primo e al terzo dei motivi sollevati dalle ricorrenti. Va inoltre osservato che, in detta memoria, la Repubblica federale di Germania aderisce a tutti i motivi delle ricorrenti. Occorre poi constatare che la Repubblica federale di Germania produce, in allegato alla sua memoria di intervento nella presente causa, la memoria di intervento da essa presentata nella causa BNetzA/ACER (T‑485/21), avente anch’essa ad oggetto l’annullamento della decisione impugnata, cui rinvia in toto. Infine, va osservato che la Repubblica federale di Germania formula, nella sua memoria di intervento nella presente causa, talune considerazioni vertenti su un trattamento asseritamente discriminatorio delle zone di offerta di grandi dimensioni rispetto a quelle più piccole, sul divieto di presa in considerazione dei flussi decongestionanti nella ripartizione dei costi tra le diverse tipologie di flussi di energia elettrica e sulla prevalenza data ai flussi di ricircolo rispetto ai flussi interni nella determinazione delle cause dei sovraccarichi di rete. |
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28 |
In primo luogo, va respinto l’argomento della Repubblica federale di Germania secondo cui essa è stata ammessa a intervenire. |
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29 |
A tal riguardo, basti osservare che, nel caso di specie, non si tratta di rimettere in discussione la qualità di interveniente della Repubblica federale di Germania, bensì di verificare la ricevibilità della sua memoria di intervento. |
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30 |
In secondo luogo, non rileva neppure l’argomento dedotto dalla Repubblica federale di Germania secondo cui il deposito di una memoria di intervento non sarebbe un obbligo, ma una facoltà per la parte interveniente. |
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31 |
Infatti, posto che la Repubblica federale di Germania ha scelto di depositare una memoria di intervento, occorre verificare se detta memoria risponda ai requisiti di forma ad essa applicabili, ricordati ai precedenti punti 25 e 26. |
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32 |
In terzo luogo, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 25, applicabile, per analogia, alla memoria di intervento, il rinvio globale alla memoria di intervento presentata nella causa BNetzA/ACER (T‑485/21), allegata alla memoria di intervento nella presente causa, non è ammissibile e non può, quindi, essere preso in considerazione per sanare l’eventuale assenza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, in conformità della giurisprudenza citata ai precedenti punti 25 e 26, devono figurare nella memoria di intervento. |
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33 |
In quarto luogo, per quanto concerne le considerazioni relative al trattamento asseritamente discriminatorio delle zone di offerta di grandi dimensioni rispetto a quelle più piccole, occorre osservare che, a prescindere dal fatto che, nella presente causa, le ricorrenti non hanno sollevato un siffatto motivo, tali considerazioni non consentono all’ACER di preparare la propria difesa, né al Tribunale di esaminarle. |
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34 |
Infatti, al punto 4 della sua memoria di intervento, la Repubblica federale di Germania deduce quanto segue: «Con la decisione impugnata, la convenuta penalizza le zone di offerta di dimensioni maggiori (in particolare, le zone francese e tedesca) a beneficio delle zone di offerta più piccole che generano meno flussi di ricircolo, se non altro per ragioni fisiche. Senza tener conto delle caratteristiche fisiche e geografiche, la convenuta fissa un livello di tolleranza uniforme per i legittimi flussi di ricircolo. Come sempre accade per il principio di uguaglianza, esso non è violato soltanto quando situazioni uguali sono trattate in maniera differente, ma anche quando situazioni differenti sono trattate in maniera uguale. La (più ampia possibile) parità di trattamento livella le differenze che esistono, con riferimento ai flussi di ricircolo legittimi e inevitabili, tra i diversi elementi di rete e le diverse zone di offerta». |
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35 |
È indubbiamente corretto che, secondo costante giurisprudenza, il principio generale di non discriminazione o di parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 23 e giurisprudenza citata). |
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36 |
Tuttavia, nel caso di specie, la mera deduzione di un trattamento discriminatorio delle zone di offerta di grandi dimensioni rispetto alle zone di offerta più piccole, senza la minima indicazione della misura in cui tali zone di offerta sarebbero diverse o dell’assenza di giustificazione del trattamento asseritamente uguale loro applicato, non consente al Tribunale di pronunciarsi su tale motivo. |
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37 |
Date le circostanze, a prescindere dalla questione se una parte interveniente possa sollevare motivi diversi da quelli invocati dalla parte principale che essa sostiene, occorre concludere che il motivo vertente su un asserito trattamento discriminatorio delle diverse zone di offerta è irricevibile in ragione della mancanza di un’illustrazione sufficiente tale da consentire al Tribunale di pronunciarsi su di essa. |
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38 |
In quinto luogo, per quanto concerne le considerazioni relative, da un lato, al divieto di compensazione tra flussi congestionanti e flussi decongestionanti e, dall’altro, all’errata penalizzazione dei flussi di ricircolo rispetto ai flussi interni, occorre osservare che, a prescindere dal fatto che, nella presente causa, le ricorrenti non hanno sollevato un siffatto motivo, tali considerazioni non consentono all’ACER di preparare la propria difesa, né al Tribunale di esaminarle. |
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39 |
Infatti, al punto 5 della sua memoria di intervento, la Repubblica federale di Germania deduce quanto segue: «Inoltre, tale metodologia vieta di prendere in considerazione i flussi decongestionanti nella ripartizione dei costi tra le diverse tipologie di flussi di energia elettrica e tale metodologia fa prevalere i flussi di ricircolo sui flussi interni nella determinazione delle cause dei sovraccarichi di rete. Questi due aspetti contrastano con l’obiettivo normativo del regolamento 2019/943 di limitare per quanto possibile le congestioni delle zone di offerta e di incrementare gli scambi transfrontalieri». |
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40 |
Orbene, la mera affermazione secondo cui il divieto di prendere in considerazione i flussi decongestionanti nella ripartizione dei costi e la penalizzazione dei flussi di ricircolo rispetto ai flussi interni contrasterebbero «con l’obiettivo normativo del regolamento 2019/943 di limitare per quanto possibile le congestioni delle zone di offerta e di incrementare gli scambi transfrontalieri», senza fornire la benché minima argomentazione in diritto, non consente al Tribunale di pronunciarsi su tale motivo. |
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41 |
Date le circostanze, a prescindere dalla questione se una parte interveniente possa sollevare motivi diversi da quelli invocati dalla parte principale che essa sostiene, occorre concludere che i motivi vertenti sul divieto di prendere in considerazione i flussi decongestionanti nella ripartizione dei costi tra le diverse tipologie di flussi di energia elettrica e sulla prevalenza riconosciuta ai flussi di ricircolo rispetto ai flussi interni nella determinazione delle cause dei sovraccarichi di rete sono irricevibili in ragione della mancanza di un’illustrazione che consenta al Tribunale di pronunciarsi su di essi. |
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42 |
In sesto luogo, per contro, per quanto attiene alle osservazioni della Repubblica federale di Germania con riferimento al primo e al terzo motivo dedotti dalle ricorrenti, esse sono sì estremamente sintetiche, ma consentono, alla luce degli argomenti sollevati dalle ricorrenti, una valutazione giuridica da parte del Tribunale. |
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43 |
In considerazione di quanto precede, occorre concludere che la memoria di intervento della Repubblica federale di Germania è solo parzialmente ricevibile, nella misura in cui, per le ragioni illustrate ai precedenti punti 36 e 40, non consente al Tribunale di pronunciarsi sull’argomentazione vertente, in primo luogo, sul trattamento discriminatorio delle diverse zone di offerta, in secondo luogo, su un asserito divieto di compensazione tra flussi congestionanti e flussi decongestionanti e, in terzo luogo, sull’asserita errata penalizzazione dei flussi di ricircolo rispetto ai flussi interni. |
Sul primo motivo, vertente sull’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi
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44 |
Con il primo motivo, le ricorrenti, sostenute in tal senso dalla Repubblica federale di Germania, affermano che, confermando l’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, la commissione dei ricorsi dell’ACER ha commesso un errore di diritto. |
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45 |
In primo luogo, l’inclusione nell’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi di tutti gli elementi della rete di trasmissione con una tensione pari o superiore a 220 kilovolt (kV) non si concilierebbe con l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54) e con l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2015/1222, come risulterebbe dal tenore letterale, dalla sistematica e dall’obiettivo di dette disposizioni. |
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46 |
Secondo le ricorrenti, l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 riguarda la ripartizione dei costi delle contromisure relative a congestioni «tra due zone di offerta». Conformemente alle definizioni di «congestione» e di «elementi critici di rete» di cui all’articolo 2, punti 4 e 69, del regolamento 2019/943, l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 si riferirebbe unicamente alla ripartizione dei costi delle contromisure relative ad elementi critici di rete, ad esclusione di altri elementi di rete che non sarebbero considerati come idonei a incidere sulla capacità di scambio di energia elettrica. |
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47 |
Per quanto attiene alla nozione di «azioni aventi rilevanza transfrontaliera», di cui all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2015/1222, anch’essa si riferirebbe unicamente alle contromisure relative ad elementi critici di rete, ad esclusione delle contromisure interne. Tale considerazione troverebbe conferma nel considerando 10 del regolamento di cui trattasi e nell’economia generale dell’articolo 74 del regolamento 2015/1222, che si riferirebbe al processo di allocazione della capacità. |
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48 |
In secondo luogo, non vi sarebbe alcun fondamento giuridico per procedere a una siffatta estensione dell’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi. In particolare, tale ampio ambito di applicazione non sarebbe giustificato da considerazioni legate al principio «chi inquina paga» o ad asseriti incentivi che deriverebbero da una siffatta determinazione dell’ambito di applicazione. |
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49 |
In terzo luogo, l’estensione dell’ambito di applicazione a tutti gli elementi della rete di trasmissione non può essere giustificata nemmeno da considerazioni relative alla sicurezza operativa. |
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50 |
La Repubblica federale di Germania sostiene nel complesso gli argomenti dedotti dalle ricorrenti, invocando considerazioni tratte sia dalla formulazione, sia dalla genesi legislativa dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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51 |
L’ACER contesta gli argomenti dedotti dalle ricorrenti e sostenuti dalla Repubblica federale di Germania. |
Osservazioni preliminari
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52 |
In via preliminare, occorre ricordare, in primo luogo, che, nella decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha respinto gli argomenti vertenti sull’illegittimità dell’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, in sostanza, ai punti da 89 a 379 («First Consolidated Plea – Excessive scope of the RDCTCS and unlawful determination of XNEs»), ai punti da 1078 a 1105 («Eighth Consolidated Plea – Polluter Pays Principle») e ai punti da 1126 a 1191 (pagine da 203 a 212) («Fourteenth Consolidated Plea – ACER exceeded its competence and infringed the principle of conferral») di detta decisione. |
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53 |
Come emerge, essenzialmente, dai punti da 196 a 210 della decisione impugnata, quest’ultima si fonda, in parte, sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 nel senso che detta disposizione rispecchia il principio «chi inquina paga». Parimenti, detta disposizione impone di determinare l’origine dei flussi fisici che contribuiscono alla congestione tra zone senza limitare, per contro, la ripartizione dei costi alle contromisure realizzate con riferimento alle congestioni sulle interconnessioni. |
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54 |
Come risulta, in sostanza, dai punti da 173 a 180 della decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha inoltre ritenuto che la metodologia contestata per la ripartizione dei costi fosse conforme all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2015/1222, nella misura in cui le azioni sugli elementi di rete inclusi nell’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi avevano rilevanza transfrontaliera. |
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55 |
In secondo luogo, l’esame del primo motivo implica di determinare, con riferimento alla metodologia contestata per la ripartizione dei costi come confermata dalla decisione impugnata, il relativo fondamento giuridico, oggetto e ambito di applicazione. |
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56 |
In un primo momento, per quanto attiene al fondamento giuridico e all’oggetto della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, occorre osservare che essa è stata adottata in conformità dell’articolo 74 del regolamento 2015/1222 e che, al paragrafo 2 di detta disposizione, è prevista l’adozione di soluzioni di ripartizione dei costi per le contromisure aventi rilevanza transfrontaliera. La suddetta metodologia ha quindi per oggetto di ripartire, tra i TSO, i costi derivanti dall’attivazione di contromisure onerose, vale a dire il ridispacciamento e gli scambi in controflusso. |
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57 |
A tal riguardo, l’articolo 2, punto 13, del regolamento 2015/1222 definisce la «contromisura» come «qualunque misura posta in atto da uno o più TSO, manualmente o automaticamente, per mantenere la sicurezza operativa». |
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58 |
L’articolo 2, punto 26, del regolamento 2019/943 definisce il ridispacciamento come una misura, compresa la riduzione, attivata da uno o più TSO o gestori dei sistemi di distribuzione, consistente nella modifica del profilo di generazione, di carico o entrambi al fine di modificare i flussi fisici sul sistema elettrico e ridurre una congestione fisica o di garantire altrimenti la sicurezza del sistema. |
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59 |
L’articolo 2, punto 27, del regolamento 2019/943 definisce, dal canto suo, lo scambio compensativo come uno scambio interzonale avviato dai gestori di sistema tra due zone di offerta per ridurre la congestione fisica. |
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60 |
La congestione, che costituisce un rischio per la sicurezza operativa che richiede una contromisura, è invece definita all’articolo 2, punto 4, del regolamento 2019/943 come «una situazione in cui non possono essere soddisfatte tutte le richieste di compravendita tra aree della rete dei partecipanti al mercato in quanto inciderebbero in modo significativo sugli elementi della rete che non riescono a contenere fisicamente i flussi». |
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61 |
Una congestione è causata da flussi fisici. Esistono varie tipologie di flussi fisici definiti dalla metodologia contestata per la ripartizione dei costi. Tra questi, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della metodologia contestata per la ripartizione dei costi definisce i flussi allocati come «un flusso fisico su un elemento della rete quando la fonte e il ricevente sono situati in zone di offerta diverse». I flussi interni sono definiti, all’articolo 2, paragrafo 2, lettera o) della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, come «un flusso fisico su un elemento della rete di cui la fonte e il ricevente, nonché l’elemento della rete completo sono situati nella medesima zona di offerta». A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, un flusso di ricircolo è «un flusso fisico su un elemento della rete quando la fonte e il ricevente sono situati nella medesima zona e l’elemento della rete, o una parte di esso, è situato in una zona diversa». |
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62 |
Occorre inoltre osservare che l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 prevede la ripartizione dei costi delle contromisure volte a ridurre le congestioni tra due zone di offerta sulla base del contributo a detta congestione dei flussi risultanti da transazioni interne a una zona. Esso dispone, infatti, in particolare, che, «[n]el ripartire i costi delle contromisure tra i gestori dei sistemi di trasmissione, le autorità nazionali di regolazione analizzano in quale misura i flussi risultanti da transazioni interne alle zone di offerta contribuiscono alla congestione tra due zone di offerta e ripartiscono i costi sulla base di tale contributo alla congestione tra i gestori dei sistemi di trasmissione delle zone di offerta responsabili della creazione di tali flussi, fatta eccezione per i costi indotti dai flussi risultanti da transazioni interne alle zone di offerta che sono inferiori al livello da attendersi senza congestioni strutturali in una zona di offerta». |
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63 |
A tal riguardo, una zona di offerta è definita, all’articolo 2, punto 65, del regolamento 2019/943, come «la più grande area geografica nella quale i partecipanti al mercato sono in grado di scambiare energia senza allocazione di capacità». Attualmente, le zone rientranti nella regione CORE corrispondono, nella maggior parte dei casi, ai territori degli Stati membri. |
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64 |
In un secondo momento, come risulta dall’articolo 5, paragrafo 1, della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, al fine di ripartire i costi delle contromisure, occorre identificare l’elemento della rete sul quale ciascuna contromisura è effettivamente realizzata. |
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65 |
Come sottolineato ai punti da 106 a 110 della decisione impugnata, l’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi ricomprende non soltanto gli elementi della rete interzonali (interconnessioni), ma anche tutti gli elementi della rete interni con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV. |
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66 |
Infatti, la metodologia contestata per la ripartizione dei costi prevede, al suo articolo 3, paragrafo 4, che tutti gli «elementi della rete aventi rilevanza transfrontaliera» possono essere «presi in considerazione ai fini di una ripartizione dei costi». |
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67 |
Da un lato, per quanto attiene agli elementi della rete aventi rilevanza transfrontaliera, la metodologia contestata per la ripartizione dei costi definisce, al suo articolo 2, paragrafo 2, lettera j), tali elementi come «gli elementi della rete (…) identificati come aventi rilevanza transfrontaliera e sui quali violazioni della sicurezza operativa devono essere gestite in maniera coordinata». |
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68 |
A tal proposito, emerge dai punti da 106 a 110 della decisione impugnata ed è, peraltro, pacifico tra le parti, che la nozione di «elementi della rete aventi rilevanza transfrontaliera» deve essere intesa nello stesso senso accolto nella definizione di cui all’articolo 5 della metodologia per il ridispacciamento e gli scambi in controflusso coordinati nella regione CORE conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento 2015/1222, adottata con decisione n. 35/2020 dell’ACER, del 4 dicembre 2020, sulla metodologia per il ridispacciamento e gli scambi in controflusso coordinati nella regione CORE (in prosieguo: la «metodologia RDCT») e all’articolo 5 della metodologia per il coordinamento regionale della sicurezza operativa nella regione CORE conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica (GU 2017, L 220, pag. 1), adottata con decisione n. 33/2020 dell’ACER, del 4 dicembre 2020 sulla metodologia per il coordinamento regionale della sicurezza operativa nella regione CORE (in prosieguo: la «metodologia ROSC»). |
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69 |
La nozione di «elementi della rete aventi rilevanza transfrontaliera» si riferisce così, da una parte, a tutti gli elementi critici di rete, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 7 delle metodologie comuni per il calcolo della capacità del giorno prima e infragiornaliera, adottate con decisione n. 02/2019 dell’ACER, del 21 febbraio 2019 sulle proposte dei TSO della regione CORE riguardanti le metodologie comuni per il calcolo della capacità del giorno prima e infragiornaliera (in prosieguo: le «metodologie CCM»), vale a dire, attualmente, alle interconnessioni e agli elementi della rete interni determinati dai TSO aventi un fattore di distribuzione del trasferimento di energia (PTDF), come definito dall’articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2013, L 163, pag. 1), pari o superiore al 5%, e, dall’altra e in linea di principio, a tutti gli elementi della rete interni con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV. |
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Conformemente alla definizione di cui all’articolo 2, punto 69, del regolamento 2019/943, un elemento critico di rete è un «elemento di rete, all’interno di una zona di offerta o tra zone di offerta, preso in considerazione nel calcolo della capacità [interzonale], che limita la quantità di energia elettrica che può essere scambiata [tra di esse]». |
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Gli elementi critici di rete sono, quindi, interconnessioni o elementi interni il cui fattore di distribuzione del trasferimento di energia (PTDF) è pari o superiore al 5%. Ai sensi della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, gli elementi di rete aventi rilevanza transfrontaliera sono tutti gli elementi critici di rete e gli elementi della rete interni con un livello di livello di tensione pari o superiore a 220 kV. |
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Dall’altro, quanto alla nozione di «operazioni di ridispacciamento e scambi in controflusso aventi rilevanza transfrontaliera», va ricordato che l’articolo 3, paragrafo 1, della metodologia contestata per la ripartizione dei costi precisa che quest’ultima si riferisce alle operazioni di ridispacciamento e scambi in controflusso aventi rilevanza transfrontaliera, identificate dalla metodologia RDCT e dalla metodologia ROSC. |
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Ne consegue, come confermato dalle parti, che, ai sensi della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, le azioni di ridispacciamento e gli scambi in controflusso aventi rilevanza transfrontaliera sono, in linea di principio, tutte le azioni di ridispacciamento e scambi in controflusso volte a ridurre una congestione su elementi di rete aventi rilevanza transfrontaliera. |
Analisi dell’ambito di applicazione
– Sull’estensione dell’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi
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A parere delle ricorrenti, occorre escludere dalla ripartizione i costi delle contromisure imputate ad elementi di rete interni che non sono elementi critici di rete. |
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In particolare, le ricorrenti sostengono che occorre escludere i costi imputati agli elementi di rete non critici, posto che le congestioni su detti elementi sarebbero congestioni «interne» che non rientrerebbero nella definizione di congestioni «interzonali». |
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Occorre pertanto esaminare se le ricorrenti sostengano validamente che la ripartizione dei costi delle contromisure dovrebbe essere circoscritta agli elementi critici di rete, come risultanti dalle metodologie CCM, quando si tratta di elementi che «limita[no] la quantità di energia elettrica che può essere scambiata», ai sensi dell’articolo 2, punto 69, del regolamento 2019/943. Pertanto, solo una congestione su detti elementi sarebbe una congestione interzonale, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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Sotto un primo profilo, occorre esaminare se gli elementi critici di rete siano i soli ad avere rilevanza transfrontaliera ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2015/1222. |
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Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2015/1222, la metodologia contestata per la ripartizione dei costi «include soluzioni di ripartizione dei costi per le azioni aventi rilevanza transfrontaliera». Inoltre, l’articolo 74, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento stabilisce che la metodologia contestata per la ripartizione dei costi deve definire «quali dei costi sostenuti a causa del ricorso al ridispacciamento o agli scambi in controflusso per garantire l’irrevocabilità della capacità interzonale sono ammissibili alla ripartizione fra tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità», nella fattispecie la regione CORE. |
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Per stabilire se la metodologia contestata per la ripartizione dei costi, come confermata dalla decisione impugnata, sia compatibile con l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2015/1222, è opportuno esaminare in quali limiti le contromisure di cui essa mira a ripartire i costi abbiano l’obiettivo di garantire l’irrevocabilità della capacità interzonale. |
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Tuttavia, va ricordato che il regolamento 2015/1222 è un atto di esecuzione del regolamento 2019/943, come risulta dall’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15), in seguito sostituito dal regolamento 2019/943. Quest’ultimo è quindi una norma giuridica gerarchicamente superiore e successiva al regolamento 2015/1222. Orbene, fatta eccezione per i casi in cui il loro senso sia chiaro e privo di ambiguità e non richieda pertanto alcuna interpretazione, le disposizioni di un regolamento di esecuzione devono, se possibile, essere interpretate in maniera conforme al regolamento di base (sentenza del28 febbraio 2017, Canadian Solar Emea e a./Consiglio, T‑162/14, non pubblicata, EU:T:2017:124, punto 150). L’articolo 74 del regolamento 2015/1222 deve pertanto essere interpretato conformemente all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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81 |
A tal riguardo, occorre sottolineare che l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 non definisce né gli elementi di rete su cui le contromisure mirano a ridurre le congestioni interzonali, né gli elementi di rete su cui devono essere ripartiti i costi delle contromisure volte a ridurre le congestioni interzonali. |
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82 |
Nello stesso senso, l’articolo 2, punto 4, del regolamento 2019/943 non precisa neppure quali siano gli elementi della rete su cui si producono le congestioni fisiche, comprese quelle legate agli scambi interzonali. |
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83 |
Orbene, l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 si riferisce ai costi delle contromisure attivate dai TSO per assicurare gli scambi interzonali e, quindi, richiede di ripartire detti costi tra i TSO in funzione della misura in cui i flussi risultanti da transazioni interne alle zone contribuiscono alla congestione osservata tra due zone. |
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84 |
Di conseguenza, secondo l’oggetto dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, occorre determinare quali congestioni debbano essere ridotte in maniera coordinata per assicurare gli scambi interzonali, il che, conformemente ai precedenti punti 79 e 80, consentirà poi di stabilire se le contromisure oggetto della metodologia contestata per la ripartizione dei costi abbiano l’obiettivo di garantire l’irrevocabilità della capacità interzonale, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2015/1222. |
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85 |
Sotto un secondo profilo, va sottolineato che, ai fini di realizzare una siffatta analisi diretta a stabilire quali contromisure consentano di assicurare gli scambi interzonali e siano così interessate dalla ripartizione dei costi, occorre esplicitare il ruolo delle contromisure nel contesto del processo di calcolo della capacità interzonale, come previsto dalle metodologie CCM, e del processo di valutazione regionale della sicurezza operativa, come definito dalla metodologia ROSC, conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1485 (in prosieguo: il «processo CROSA»). |
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86 |
In primo luogo, occorre osservare che il processo di calcolo della capacità interzonale inizia due giorni prima della fornitura dell’energia elettrica ed è utilizzato per determinare la quantità di energia elettrica che può essere scambiata tra zone nell’ambito dei limiti di sicurezza operativa. |
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87 |
Il processo di calcolo della capacità è compiuto solo sugli elementi critici di rete. Da un lato, i TSO possono limitare, prima dell’apertura del mercato, la quantità di energia che può essere scambiata dai partecipanti, al fine di rispettare i limiti di sicurezza operativa. Dall’altro, detto processo si avvale anche delle contromisure, come il ridispacciamento e gli scambi in controflusso. Tali contromisure, che possono essere attivate al fine di massimizzare la capacità interzonale disponibile, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento 2019/943, sono prese in considerazione dai TSO, ma non ancora attivate. |
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88 |
Infatti, nessuna contromisura è attivata all’atto del calcolo della capacità interzonale e non ne deriva alcun costo. |
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89 |
In secondo luogo, va osservato che le contromisure onerose del ridispacciamento e degli scambi in controflusso, che sono oggetto della presente controversia, intervengono soltanto nell’ambito del processo CROSA, strettamente legato al calcolo della capacità interzonale. |
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90 |
Conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento 2017/1485, che disciplina la preparazione coordinata di contromisure aventi rilevanza transfrontaliera, e come risulta dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della metodologia di sicurezza (ROSC), il processo CROSA ha l’obiettivo di coordinare, approvare e attuare le contromisure aventi rilevanza transfrontaliera. Come emerge dagli articoli 5 e 9 di detta metodologia ROSC, le contromisure aventi rilevanza transfrontaliera sono tutte che possono, almeno talvolta, rispondere alle violazioni dei limiti di tensione sugli elementi della rete aventi rilevanza transfrontaliera, vale a dire, in linea di principio, tutti gli elementi critici di rete presi in considerazione per il calcolo della capacità interzonale, e tutti gli altri elementi di rete con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV. |
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91 |
Parimenti, secondo il considerando 12 e l’articolo 5, paragrafo 1, della metodologia ROSC, il processo CROSA assicura, in linea di principio, la sicurezza operativa di tutti gli elementi di rete con una tensione pari o superiore a 220 kV una volta noti i risultati del mercato e l’allocazione della capacità interzonale. In quel momento, i TSO dispongono di informazioni dettagliate sull’energia che sarà immessa o ritirata dalla rete. |
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92 |
Il processo CROSA inizia con la valutazione locale della sicurezza operativa effettuata da ciascun TSO nel proprio sistema, conformemente all’articolo 13 e all’articolo 14, paragrafo 1, della metodologia ROSC, che conduce alla creazione, da parte di ciascun TSO, di un modello individuale di rete. |
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93 |
In seguito, conformemente all’articolo 18 della metodologia ROSC, i modelli di rete individuali sono forniti ai coordinatori regionali e da essi fusi in vista della creazione di un modello comune di rete per tutte le ore della giornata, che comprende «un insieme di dati condiviso a livello unionale (...) che descrive la (...) caratteristica del sistema elettrico», conformemente all’articolo 2, punto 2), del regolamento 2015/1222. |
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94 |
Quando un flusso su un elemento di rete supera il flusso massimo, è necessario predisporre ed attuare una contromisura, al fine di rispettare i limiti di sicurezza operativa. |
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95 |
Come risulta dal considerando 10 della metodologia ROSC, nell’ambito del processo CROSA è prevista un’ottimizzazione delle contromisure. |
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96 |
Più in particolare, detta ottimizzazione all’interno del processo CROSA, descritta all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), della metodologia ROSC, richiede di determinare in concreto, in ogni iterazione, quale congestione su quale elemento di rete, critico o no, debba essere gestita in maniera coordinata. |
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97 |
Così, per ogni ora nel modello comune di rete, è individuata, tra tutte le contromisure disponibili dei TSO, quella più efficace ed economicamente efficiente, conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento 2017/1485, e che può risolvere tutte le congestioni su tutte le interconnessioni e su tutti gli elementi di rete interni con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV nel modello comune di rete, e ciò senza crearne di nuove, conformemente agli articoli 20, 23 e 24 e all’articolo 27, paragrafo 1, della metodologia ROSC. |
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98 |
Sotto un terzo profilo, alla luce di quanto precede, occorre analizzare se, come osservato dalle ricorrenti, soltanto i costi generati dalle contromisure sugli elementi critici di rete [e quindi solo le interconnessioni o gli elementi della rete interni con un fattore di distribuzione del trasferimento di energia (PTDF) pari o superiore al 5%] debbano essere inclusi nell’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi. A tal fine, come anticipato al precedente punto 84, occorre determinare quali congestioni debbano essere ridotte in maniera coordinata per assicurare gli scambi interzonali. |
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99 |
A tal proposito, in primo luogo, il solo fatto di includere nell’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi taluni costi generati dalle congestioni su elementi di rete con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV non può violare l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, posto che detta disposizione chiede unicamente di stabilire quali congestioni debbano essere ridotte in maniera coordinata per assicurare gli scambi interzonali. |
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100 |
In secondo luogo, il TSO può utilizzare un livello massimo del 30% della capacità di ciascun elemento critico di rete per ridurre congestioni su quest’ultima, a condizione che, come previsto dall’articolo 16, paragrafo 8, primo comma, lettera b), del regolamento 2019/943, il 70% di detta capacità resti disponibile per gli scambi interzonali, ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 1 e 8, del regolamento 2019/943. |
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101 |
Tuttavia, il fatto che le congestioni possano essere ridotte utilizzando sino al 30% della capacità di un sottogruppo di elementi della rete non implica che si debbano ripartire unicamente i costi delle contromisure realizzate su detto sottogruppo di elementi. |
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102 |
In terzo luogo, va osservato che l’irrevocabilità della capacità minima del 70% di ciascun elemento critico di rete è garantita nella maniera più efficace dall’ottimizzazione delle contromisure attivate su tutti gli elementi della rete con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV. Così, detta ottimizzazione delle contromisure su tutti questi elementi consegue gli obiettivi del regolamento 2019/943, segnatamente segnali di mercato che indichino una maggiore efficienza e sicurezza dell’approvvigionamento, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del regolamento 2019/943. |
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103 |
Tale ottimizzazione contribuisce a ridurre i costi delle contromisure, consentendo così di limitare la riduzione della capacità interzonale, come risulta dall’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento 2019/943. |
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104 |
In quarto luogo, quando le contromisure attivate da un TSO sugli elementi interni che non sono elementi critici di rete rientrano nella soluzione ottimale necessaria per attenuare anche le congestioni su elementi critici di rete, i costi relativi ai primi elementi devono essere ripartiti tra i TSO allo stesso modo di quelli relativi ai secondi. Pertanto, la mancata inclusione degli elementi di rete con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV nell’ambito di applicazione della metodologia per la ripartizione dei costi comporterebbe una limitazione ingiustificata, segnatamente alla luce dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, il quale esige la ripartizione di tutti i costi delle contromisure attivate per risolvere una congestione interzonale, fatta eccezione per i costi relativi ai flussi che contribuiscono alla congestione tra due zone di offerta che non superano il livello di tolleranza. |
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105 |
Se la ripartizione dei costi fosse circoscritta agli elementi critici di rete, questa diverrebbe aleatoria, poiché i costi collegati alla gestione delle congestioni sarebbero ripartiti in maniera diversa in funzione dell’elemento su cui sarebbe attivata una contromisura. Come osserva correttamente l’ACER, ciò comporterebbe una discriminazione tra i diversi elementi della rete e, quindi, tra i TSO proprietari di tali elementi, che non è prevista dalla normativa di cui trattasi. |
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106 |
Pertanto, i flussi risultanti da transazioni interne che contribuiscono alla congestione tra due zone di offerta, descritte all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, che riducono la capacità interzonale sugli elementi critici della rete, non possono essere trattati diversamente, nella ripartizione dei costi, quando tali flussi transitano attraverso elementi non critici di rete. Le contromisure attivate su questi due gruppi di elementi sono ottimizzate per risolvere i problemi legati alle congestioni. |
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107 |
In quinto luogo, le contromisure attivate su elementi non critici di rete possono talvolta risolvere congestioni sugli elementi critici di rete, come osserva l’ACER, in risposta ai quesiti del Tribunale. |
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108 |
Di conseguenza, quando dette contromisure possono contribuire a risolvere tali congestioni su elementi critici di rete, i loro costi devono essere condivisi in conformità del principio «chi inquina paga». Per contro, se esse non possono contribuire, in un determinato momento, a risolvere una congestione sugli elementi critici di rete, ciò non comporta che gli elementi su cui le contromisure sono attivate perdano il loro collegamento con gli scambi interzonali. Infatti, da un lato, dette contromisure sono state comunque scelte nell’ambito del processo CROSA, alla luce delle altre congestioni e contromisure e nell’ottica di individuare la soluzione ottimale a livello regionale. Dall’altro, detta congestione, nella misura in cui è stata causata da un flusso transfrontaliero, vale a dire da un flusso di ricircolo, riveste rilevanza transfrontaliera. |
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109 |
Inoltre, come previsto al considerando 35 del regolamento 2019/943, in un mercato aperto e concorrenziale i TSO dovrebbero ricevere una compensazione per i costi sostenuti per i flussi transfrontalieri di energia elettrica ospitati sulle loro reti da parte dei gestori di quei sistemi di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi dove terminano tali flussi. |
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110 |
Pertanto, le contromisure su tutti gli elementi della rete inclusi nel processo CROSA sono potenzialmente pertinenti ai fini degli scambi interzonali, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, e ciò indipendentemente dal loro fattore di distribuzione del trasferimento di energia, essendo quest’ultima una nozione ripresa dalle metodologie CCM che non può determinare la ripartizione dei costi ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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111 |
In ogni caso, va osservato che i TSO, ove stabiliscano che un elemento non critico della rete con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV non può mai essere utile per assicurare la sicurezza regionale e per garantire l’irrevocabilità della capacità interzonale allocata, possono escluderlo dal processo CROSA, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della metodologia ROSC e, di conseguenza, dalla ripartizione dei costi. |
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112 |
In sesto luogo, per quanto attiene al considerando 12 del regolamento 2015/1222, che esige il coordinamento tra le contromisure transfrontaliere e interne, occorre sottolineare che tutte le contromisure nell’ambito del processo CROSA hanno una rilevanza transfrontaliera, mentre tutte le altre contromisure sono interne. Così, il processo CROSA assicura il coordinamento con le contromisure interne e vigila anche sulla sicurezza degli elementi di rete «interni». |
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113 |
In mancanza di una gestione coordinata dal processo CROSA, esisterebbe un rischio di violazione della sicurezza operativa, tale da mettere in pericolo gli scambi interzonali. Infatti, va sottolineato che il funzionamento della rete è una condizione indispensabile per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, poiché l’energia elettrica può essere erogata ai cittadini dell’Unione esclusivamente attraverso la rete, conformemente al considerando 2 del regolamento 2015/1222. |
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114 |
Pertanto, le congestioni «tra zone» sono tutte le congestioni che, all’interno della regione CORE, sono attualmente gestite in maniera coordinata nell’ambito del processo CROSA. Di conseguenza, il principio «chi inquina paga» deve applicarsi ai costi relativi a detta gestione coordinata. |
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115 |
Va sottolineato che il coordinamento e la ripartizione dei costi non dipendono dalla questione se vi sia uno scambio o un flusso allocato particolare su un elemento di rete in un dato momento, poiché tutte le contromisure attivate su tutti gli elementi di rete, critici e non critici, con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV, contribuiscono potenzialmente ad agevolare gli scambi interzonali, mentre il loro contributo concreto all’agevolazione degli scambi può variare in funzione, segnatamente, della topologia della rete, delle condizioni del mercato e dei particolari programmi di generazione e di consumo. Pertanto, non si possono escludere fin da subito dall’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi gli elementi di rete con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV. |
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116 |
In settimo luogo, come emerge dal punto 167 della decisione impugnata, e senza che ciò sia contestato dalle parti, gli elementi di rete con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV sono stati considerati come elementi aventi rilevanza transfrontaliera nella misura in cui detti elementi non sarebbero strutturalmente congestionati in assenza di scambi di energia. Inoltre, come risulta dal suddetto punto, tutti i TSO della regione CORE hanno ritenuto, nella nota esplicativa della metodologia ROSC, che tali elementi fossero i più pertinenti per il processo CROSA. |
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117 |
A tal proposito, dalla pagina 8 della nota esplicativa della metodologia ROSC, su cui peraltro le parti hanno avuto occasione di esprimersi in udienza, emerge che i TSO hanno ritenuto che gli elementi di rete più pertinenti per il processo CROSA fossero quelli con un livello di tensione di 220 kV e di 380 kV, «dato che tali elementi [erano] utilizzati per facilitare gli scambi di energia tra zone di offerta nel sistema energetico europeo». |
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118 |
Nella nota esplicativa della metodologia ROSC, i TSO hanno spiegato che gli elementi di rete con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV facilitavano gli scambi di energia tra zone di offerta nel sistema energetico europeo. Tuttavia, i TSO non hanno stabilito quali elementi dovrebbero essere presi in considerazione nella ripartizione dei costi delle contromisure. |
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119 |
Inoltre, il livello di tensione di 220 kV è stato scelto nella regione CORE in ragione della sua rete particolarmente densa, benché l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 non impedisse di optare per altre soluzioni, come chiarito in udienza. |
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120 |
È inoltre pacifico tra le parti che la ripartizione dei costi in tale contesto è necessaria per la realizzazione di un mercato dell’energia elettrica integrato a livello europeo. |
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121 |
A fortiori, l’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi non è definito a livello geografico e non può essere limitato ai soli elementi di rete siti sul confine tra due zone di offerta, o alle interconnessioni che legano le reti degli Stati membri. Per contro, come constatato al precedente punto 84, l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 impone di individuare quali congestioni debbano essere ridotte in maniera coordinata per assicurare gli scambi interzonali. |
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122 |
Alla luce di quanto precede, le ricorrenti sostengono erroneamente che la decisione impugnata viola l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 in quanto solo gli elementi critici di rete dovrebbero essere inclusi nella ripartizione dei costi. |
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123 |
Nella regione CORE, tutte le congestioni ridotte dalle contromisure attivate in conformità della metodologia ROSC, come definita dalla decisione n. 33/2020 e confermata dalla decisione impugnata, corrispondono a «congestioni tra (...) zone» di cui all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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124 |
Occorre altresì osservare che, nella regione CORE, tutte le contromisure attivate in conformità della metodologia ROSC, come definita dalla decisione n. 33/2020, contribuiscono a garantire l’irrevocabilità della capacità interzonale, conformemente all’articolo 74, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2015/1222. |
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125 |
Pertanto, la decisione impugnata non può neppure essere considerata contraria all’articolo 74 del regolamento 2015/1222, interpretato conformemente all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. La commissione dei ricorsi ha, quindi, correttamente respinto il ricorso proposto avverso la metodologia contestata per la ripartizione dei costi. |
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126 |
Gli argomenti sollevati dalle ricorrenti avverso la decisione impugnata non possono inficiare tale conclusione. |
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127 |
In un primo momento, è vero che, come sostengono le ricorrenti, i TSO sono giuridicamente tenuti a garantire la sicurezza operativa, a prescindere dall’eventuale ripartizione dei costi. Tuttavia, va osservato che la gestione delle congestioni su tutti gli elementi con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV implica necessariamente che vi sia un coordinamento tra tutti i TSO e che i relativi costi siano ripartiti tra loro, al fine di compensarli di tutti gli interventi necessari per assicurare gli scambi interzonali. |
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128 |
In un secondo momento, per quanto attiene all’argomento delle ricorrenti secondo cui una congestione su un elemento non critico di rete è una congestione «puramente interna» i cui costi non possono essere ripartiti sulla base dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, occorre sottolineare che, nel contesto dell’applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, il solo caso in cui i costi relativi agli elementi non critici di rete sono ripartiti conformemente a detta disposizione è quello in cui la congestione su detti elementi è causata da flussi di ricircolo, come descritti al precedente punto 61, che superano il livello di tolleranza menzionato all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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129 |
Secondo il considerando 6 della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, i flussi di ricircolo che superano il livello di tolleranza sono il principale fattore delle congestioni oggetto di una ripartizione dei costi. Ciò risulta dalla constatazione secondo cui le congestioni causate dai flussi interni sono sopportate dal proprietario dell’elemento della rete congestionato, mentre, come emerge dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, i costi provocati dai flussi risultanti dalle transazioni interne che contribuiscono alla congestione tra due zone di offerta devono essere condivisi proporzionalmente tra i TSO. |
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130 |
Orbene, un flusso di ricircolo è un «flusso transfrontaliero», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento 2019/943, vale a dire un «flusso fisico di energia elettrica in una rete di trasmissione di uno Stato membro che risulta dall’impatto dell’attività di produttori, clienti o entrambi svolta al di fuori di tale Stato membro sulla sua rete di trasmissione», che non è limitato agli elementi critici di rete. |
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131 |
Pertanto, una congestione causata da un flusso transfrontaliero, quale un flusso di ricircolo, non può essere qualificata come congestione «puramente interna» che sarebbe esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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132 |
Non solo, se una congestione su un elemento non critico di rete è causata unicamente da flussi interni, i costi delle contromisure volte a trattare detta congestione saranno sopportati, in ogni caso, dal proprietario di detto elemento di rete, conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento 2017/1485. Così, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il principio «chi inquina paga» resta l’eccezione alla regola, poiché tale principio si applica, de facto, unicamente ai flussi di ricircolo che superano il livello di tolleranza, mentre il principio «il proprietario paga» si applica ad altri flussi, come i flussi di ricircolo che non superano tale livello e i flussi interni. |
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133 |
Inoltre, una congestione che non è una congestione «interzonale» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, è quella che si verifica sugli elementi di rete esclusi dal coordinamento regionale della sicurezza operativa, che ciò sia stato deciso dai TSO o che si tratti di elementi che sono esclusi fin dall’inizio dal coordinamento delle contromisure, vale a dire gli elementi di rete con un livello di tensione inferiore a 220 kV. |
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134 |
In un terzo momento, occorre osservare che la sola eccezione alla regola dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, secondo cui i costi legati alle contromisure relative ai flussi risultanti da transazioni interne che contribuiscono alla congestione tra due zone di offerta devono essere ripartiti, è quella relativa ai flussi che non superano il livello di tolleranza, per i quali i costi devono essere sopportati dal proprietario dell’elemento della rete congestionato. |
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135 |
A tal proposito, va osservato che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, prevedendo, all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, la ripartizione dei costi prodotti dalla riduzione coordinata delle congestioni interzonali, il legislatore non ha inteso escludere un gruppo di elementi di rete dalla ripartizione dei costi. |
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136 |
Parimenti, il fatto che l’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento 2017/1485 preveda la possibilità di adottare altre metodologie relative alla ripartizione dei costi legati alle diverse contromisure di cui all’articolo 22 di detto regolamento, che completano se del caso la metodologia comune elaborata in applicazione dell’articolo 74 del regolamento 2015/1222, non è pertinente ai fini dell’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, che è, peraltro, una norma di rango superiore. |
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137 |
In un quarto momento, va respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, come confermato dalla decisione impugnata, violerebbe l’articolo 291 TFUE o sarebbe privo di fondamento giuridico, nella misura in cui l’ACER avrebbe ampliato l’ambito di applicazione previsto dalla normativa. |
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138 |
In particolare, le contromisure coordinate sugli elementi della rete con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV che consentono gli scambi interzonali aiutano a prevenire la limitazione della capacità interzonale e assicurano l’irrevocabilità di detta capacità, conformemente all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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139 |
Allo stesso modo e considerato che l’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi è conforme all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, non si può contestare all’ACER di averne ampliato l’ambito di applicazione oltre l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, fondandosi sul principio «chi inquina paga». |
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140 |
In un quinto momento, non può essere accolto nemmeno l’argomento dedotto in udienza dalla Repubblica federale di Germania, vertente sulla genesi legislativa dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, secondo cui il legislatore, rifiutandosi, in sede di redazione di detta disposizione, di modificarne la formulazione sostituendo «la congestione tra due zone di offerta» con «la congestione all’interno e all’esterno delle zone di offerta», avrebbe inteso escludere dalla ripartizione tra i TSO i costi risultanti dalle contromisure realizzate sugli elementi posti all’interno delle zone. |
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141 |
A tal riguardo, a prescindere dalla questione se la Repubblica federale di Germania possa fondarsi su documenti relativi al trilogo legislativo per dimostrare la volontà del legislatore in sede di adozione dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, è sufficiente osservare che l’eventuale rifiuto di includere espressamente le congestioni all’interno di una zona non sarebbe dirimente per determinare gli elementi di cui occorre tener conto ai fini della valutazione dei contributi alle congestioni «tra due zone». |
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142 |
Come risulta dai precedenti punti da 81 a 84 e 135, l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 non definisce gli elementi della rete su cui devono essere ripartiti i costi delle contromisure dirette a ridurre le congestioni tra zone, il che non implica che il legislatore abbia inteso escludere un gruppo di elementi di rete dalla ripartizione dei costi. |
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143 |
Devono pertanto essere respinti gli argomenti delle ricorrenti secondo cui gli elementi di rete interni non «critici» dovrebbero essere esclusi dalla metodologia contestata per la ripartizione dei costi sulla base dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 e dell’articolo 74 del regolamento 2015/1222. |
– Sugli incentivi derivati dall’inclusione degli elementi non critici della rete nell’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi
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144 |
Per quanto attiene all’argomento delle ricorrenti relativo agli incentivi, asseritamente erronei, creati dall’inclusione degli elementi di rete aventi tensione pari o superiore a 220 kV nell’ambito di applicazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, va ricordato che l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 prevede l’obbligo per i TSO di sopportare i costi delle contromisure collegate ai flussi risultanti da transazioni interne che contribuiscono alla congestione tra due zone di offerta che non superano il livello di tolleranza. Ciò spinge i TSO a sviluppare la propria rete per poter ricevere tali flussi, quando non superano il livello di tolleranza, che corrisponde al livello di flusso di ricircolo da attendersi senza congestioni strutturali in una zona di offerta. |
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145 |
Per contro, il quadro giuridico pertinente non prevede l’obbligo per i TSO di sviluppare le loro reti per accogliere i flussi di ricircolo oltre il livello di tolleranza menzionato al precedente punto 144. Infatti, tali flussi sono, per loro natura, imprevisti e imprevedibili e il TSO che accoglie tali flussi non ha alcuna influenza su di essi. |
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146 |
A questo proposito, occorre osservare che, come indicato al considerando 27 del regolamento 2019/943, la riduzione delle ripercussioni dei flussi di ricircolo e delle congestioni interne sugli scambi interzonali rientra tra gli obiettivi principali del legislatore europeo nell’ambito della definizione di detto quadro normativo. |
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147 |
Parimenti, dalla pagina 59 della valutazione di impatto della Commissione, del 30 novembre 2016, realizzata nel contesto dell’elaborazione del pacchetto legislativo «Energia» (SWD(2016) 410) risulta che i flussi di ricircolo possono ridurre la capacità interzonale e portare a un dispendioso ridispacciamento, fuori mercato, oltre che a distorsioni significative dei prezzi e a segnali d’investimento nelle zone limitrofe. Ciò comporta una sensibile perdita di risorse. |
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148 |
Inoltre, l’esclusione degli elementi non critici della rete disincentiverebbe il TSO che emette i flussi di ricircolo ad investire a sufficienza nella propria rete, poiché non sopporterebbe il costo complessivo delle contromisure necessarie per risolvere le congestioni che avrebbe causato. Infatti, solo detto TSO, che conosce e ha la responsabilità della propria rete, può adottare altre misure necessarie, quali la riconfigurazione delle zone o gli investimenti nella propria rete. In tale contesto, va ricordato che, secondo l’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento 2019/943, ogni TSO è responsabile della propria rete e, quindi, i suoi problemi interni non dovrebbero essere posti a carico dei TSO limitrofi. |
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149 |
Inoltre, se ciascuno dei due TSO responsabili e limitrofi fosse incentivato a investire nella propria rete per ricevere o per ridurre i flussi di ricircolo, ciò sfocerebbe, in assenza di coordinamento tra questi due TSO, in un sovrainvestimento e in un’allocazione inefficiente delle risorse, come osservato correttamente dall’ACER ai punti da 110 a 115 del suo controricorso. |
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150 |
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, va osservato che le ricorrenti chiedono, in sostanza, di essere esentate dai costi che esse generano per gli altri TSO sugli elementi non critici delle loro reti con i loro flussi di ricircolo che superano il livello di tolleranza, anche se le contromisure su detti elementi contribuiscono a garantire gli scambi interzonali. |
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151 |
Un siffatto approccio sarebbe, inoltre, contrario al principio di solidarietà energetica come interpretato dalla Corte. |
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152 |
Il principio di solidarietà energetica comporta dei diritti e degli obblighi sia per l’Unione che per gli Stati membri, tenendo presente che sull’Unione grava un obbligo di solidarietà nei confronti degli Stati membri e che questi ultimi hanno un obbligo di solidarietà tra di essi e nei confronti dell’interesse comune dell’Unione e delle politiche condotte da quest’ultima (sentenza del 15 luglio 2021, Germania/Polonia,C‑848/19 P, EU:C:2021:598, punto 49). |
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153 |
Date le circostanze, sarebbe contrario al principio di solidarietà energetica consentire ai TSO che emettono flussi di ricircolo transitanti per altre zone di offerta di sottrarsi ai costi delle contromisure attivate nell’interesse comune al fine di ottimizzare la capacità interzonale, garantendo, nello stesso tempo, quanto più efficacemente possibile, la sicurezza della rete, di cui beneficiano tutti i TSO e, quindi, i consumatori di energia elettrica. |
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154 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere il primo motivo. |
Sul secondo motivo, relativo alla scomposizione dei flussi
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155 |
Con il loro secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il metodo di scomposizione dei flussi accolto nella metodologia contestata per la ripartizione dei costi, come confermata dalla decisione impugnata, è illegittimo. |
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156 |
Il secondo motivo si articola in due parti. |
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157 |
Con la prima parte, le ricorrenti sostengono che la scomposizione dei flussi utilizzata, vale a dire il metodo della colorazione del flusso di potenza (in prosieguo: il «metodo PFC»), non è un metodo adeguato, con la conseguenza che la sua applicazione porta a risultati erronei. |
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158 |
Con la seconda parte, le ricorrenti criticano, in particolare, il trattamento degli elementi della rete relativi al trasporto di corrente continua. |
Sulla prima parte, relativa all’inadeguatezza del metodo PFC
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159 |
Con la prima parte del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il metodo PFC non è il metodo adatto per la scomposizione dei flussi, in quanto porta a risultati erronei. |
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160 |
A tal proposito, le ricorrenti formulano una molteplicità di censure, riunite in quattro gruppi. |
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161 |
Con il primo gruppo di censure, le ricorrenti sostengono che il metodo PFC, per come concepito, non è idoneo a scomporre correttamente i flussi. |
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162 |
Con il secondo gruppo di censure, le ricorrenti contestano alla commissione dei ricorsi di non aver effettivamente esaminato gli argomenti da esse dedotti contro la decisione n. 30/2020. |
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163 |
Con il terzo gruppo di censure, le ricorrenti sostengono che il metodo PFC porta, sotto vari profili, a risultati irrealistici. |
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164 |
Con il quarto gruppo di censure, le ricorrenti sostengono che il metodo PFC, per come concepito, non corrisponde ai criteri giuridici previsti. |
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165 |
L’ACER contesta gli argomenti delle ricorrenti. |
– Osservazioni preliminari
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166 |
La scomposizione dei flussi è una tappa necessaria nell’ambito della ripartizione dei costi delle contromisure. |
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167 |
L’importanza della scomposizione dei flussi risulta dal fatto che essa fornisce dati in entrata necessari ai fini della successiva ripartizione dei costi. Pertanto, se la scomposizione dei flussi è compiuta in maniera errata, essa influisce necessariamente sui risultati della ripartizione dei costi. |
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168 |
La scomposizione dei flussi mira a individuare le tipologie di flussi all’origine di congestioni sugli elementi della rete. |
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169 |
Infatti, conformemente all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, occorre determinare i flussi che contribuiscono a una congestione tra zone di offerta. |
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170 |
I diversi flussi, ad esempio i flussi interni o i flussi di ricircolo, che devono essere individuati ai fini della ripartizione dei costi, concretizzano le diverse origini e destinazioni delle «porzioni» calcolate a partire da un flusso fisico totale, il solo a poter essere misurato. |
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171 |
La scomposizione dei flussi consiste, quindi, in un processo, da un lato, di divisione del flusso totale in porzioni e, dall’altro, di calcolo della parte di dette porzioni. |
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172 |
Ai fini di detta scomposizione dei flussi, la metodologia contestata per la ripartizione dei costi si fonda sul metodo PFC. Come risulta dal documento esplicativo del 22 febbraio 2019 che accompagna la proposta di metodologia per la ripartizione dei costi del 27 marzo 2019, detto metodo è stato sviluppato con l’obiettivo principale di restare coerente al modello di mercato zonale europeo e, nello stesso tempo, di consentire un partizionamento completo dei flussi di energia elettrica per ciascun elemento della rete del sistema elettrico. |
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173 |
È in tale contesto che le ricorrenti formulano diverse censure contro la decisione impugnata, nella misura in cui essa ha respinto gli argomenti da loro sollevati dinanzi alla commissione dei ricorsi. |
– Sulla motivazione della decisione impugnata
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174 |
Con la prima parte del loro secondo motivo, le ricorrenti criticano il metodo PFC per quanto attiene agli elementi della rete di trasmissione della corrente alternata. |
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175 |
Tra le censure mosse alla decisione impugnata, le ricorrenti criticano, segnatamente, il fatto che la commissione dei ricorsi non ha compiuto un vero e proprio esame degli argomenti da esse sollevati avverso il metodo PFC, utilizzato per la scomposizione dei flussi. |
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176 |
Conformemente alla giurisprudenza, per quanto riguarda le valutazioni di ordine tecnico ed economico complesse contenute nelle decisioni dell’ACER, la commissione dei ricorsi non può limitarsi a un controllo dell’errore manifesto di valutazione, ma deve, fondandosi sulle competenze dei suoi membri, verificare se gli argomenti addotti dinanzi ad essa siano tali da dimostrare che le considerazioni alla base di detta decisione sono viziate da errori (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER,T‑735/18, EU:T:2020:542, punto 69). |
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177 |
A tale riguardo, va ricordato che la composizione della commissione dei ricorsi soddisfa i requisiti necessari per esercitare un controllo completo delle decisioni dell’ACER. Se i suoi membri devono avere una precedente esperienza nel settore dell’energia, è perché dispongono o devono disporre delle conoscenze tecniche necessarie per esaminare i ricorsi in modo approfondito. Infatti, il legislatore dell’Unione ha inteso dotare la commissione dei ricorsi della perizia necessaria per consentirle di procedere essa stessa a valutazioni vertenti su elementi di fatto di ordine tecnico ed economico complessi connessi all’energia (sentenza del 9 marzo 2023, ACER/Aquind,C‑46/21 P, EU:C:2023:182, punti 63 e 64). |
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178 |
Tuttavia, per verificare se la commissione dei ricorsi abbia compiuto, nel caso di specie, il suo controllo con l’intensità richiesta conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 176, è necessario che il Tribunale sia in grado, segnatamente alla luce della motivazione fornita nella decisione impugnata, di compiere un siffatto esame. In tale contesto, il Tribunale è tenuto a sollevare d’ufficio un motivo vertente sul difetto di motivazione della decisione impugnata, con riferimento alla parte di detta decisione dedicata al metodo PFC, utilizzato per la scomposizione dei flussi. |
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179 |
A tal riguardo, occorre ricordare che un vizio o un’insufficienza di motivazione configura una violazione di forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e persino deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v. sentenza del 9 marzo 2023, Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Commissione, C‑682/20 P, EU:C:2023:170, punto 39 e giurisprudenza citata). |
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180 |
Tenuto conto di quanto precede, nell’ambito della misura di organizzazione del procedimento del 5 maggio 2023, le parti sono state espressamente invitate dal Tribunale a pronunciarsi sul «carattere sufficiente della motivazione della parte della decisione impugnata dedicata all’esame della critica mossa dalle ricorrenti con riferimento al metodo PFC». |
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181 |
Occorre, inoltre, ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato. La motivazione deve far apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico dell’istituzione da cui esso promana in modo da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata per poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione sia fondata e, dall’altra, al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo di legittimità. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63, e del 30 novembre 2011, Sniace/Commissione, T‑238/09, non pubblicata, EU:T:2011:705, punto 37). |
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182 |
In particolare, l’autore dell’atto non è obbligato a prendere posizione su tutti gli argomenti che le parti interessate fanno valere dinanzi ad esso. È sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia di tale atto (v. sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 96 e giurisprudenza citata). |
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183 |
Parimenti, il carattere sufficiente di una motivazione deve essere valutato anche in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 104 e giurisprudenza citata). |
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184 |
Occorre ancora rammentare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, che attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere espressamente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la sua motivazione, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate. Ne consegue che le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza dell’atto controverso non sono pertinenti nell’ambito di un motivo vertente sul difetto o sull’insufficienza della motivazione [v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2022, Commissione/Freistaat Bayern e a., C‑167/19 P e C‑171/19 P, EU:C:2022:176, punto 77, e del 13 maggio 2020, Koenig & Bauer/EUIPO (we’re on it), T‑156/19, non pubblicata, EU:T:2020:200, punto 55 e giurisprudenza citata]. |
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185 |
Posto che, nel caso di specie, la commissione dei ricorsi era chiamata, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 176 e 177, ad effettuare un esame completo della decisione n. 30/2020, ivi compreso delle valutazioni ivi contenute con riferimento ad elementi di fatto di ordine tecnico ed economico complessi connessi all’energia, senza potersi limitare a un controllo dell’errore manifesto di valutazione, la motivazione da essa fornita doveva consentire, da un lato, al destinatario della decisione impugnata di poter difendere i propri diritti e di verificare se detta decisione fosse fondata e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo. |
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186 |
Infatti, in mancanza di una motivazione sufficiente, le ricorrenti e il Tribunale sarebbero impossibilitati ad esaminare se la commissione dei ricorsi abbia effettivamente compiuto un esame degli argomenti sollevati dinanzi ad essa conforme ai requisiti ricordati ai precedenti punti 176 e 177. |
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187 |
È alla luce di queste considerazioni che occorre esaminare il motivo, sollevato d’ufficio dal Tribunale, relativo alla motivazione della decisione impugnata con riferimento al metodo PFC, utilizzato ai fini della scomposizione dei flussi. |
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188 |
Nel loro ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi, le ricorrenti hanno illustrato in maniera dettagliata la critica da loro sollevata avverso la decisione n. 30/2020. Esse hanno eccepito la presenza di numerosi errori di concezione che vizierebbero il metodo PFC, nonché il fatto che quest’ultimo aveva, di conseguenza, condotto a risultati erronei. |
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189 |
In particolare, le ricorrenti hanno contestato il metodo PFC nella misura in cui non teneva conto delle condizioni fisiche. A tal riguardo, va ricordato che, secondo il quadro normativo, era richiesto un approccio fedele alle condizioni fisiche. Infatti, solo un flusso fisico di energia elettrica può dare origine a una congestione e la metodologia per la ripartizione dei costi può, pertanto, ripartire i costi generati dalle contromisure solo sui flussi che contribuiscono effettivamente alle congestioni. Orbene, le ricorrenti affermano che, in forza della «legge di Kirchhoff della minor resistenza», scambi di energia elettrica intervengono sulla connessione più corta tra il punto di generazione e il punto di consumo e ciò indipendentemente dai confini delle zone di offerta e indipendentemente dagli scambi di energia elettrica contrattati. Tuttavia, il metodo PFC ignorerebbe detto dato scientifico e uno scambio di energia elettrica tra un punto di generazione e un punto di consumo in zone diverse sarebbe ammesso solo se, in considerazione di tutti gli scambi transfrontalieri contrattati consolidati, la zona di offerta in cui si situa il punto di generazione ha una posizione netta positiva e se, in considerazione di tutti gli scambi transfrontalieri contrattati consolidati, la zona di offerta in cui si situa il punto di consumo ha una posizione netta negativa. Pertanto, in funzione della posizione netta delle zone di offerta di cui trattasi, il metodo PFC, invece di ammettere un flusso transfrontaliero, identificherebbe flussi interni e flussi di ricircolo. Pertanto, il metodo PFC, prescindendo dalle «leggi naturali», avrebbe la tendenza a identificare flussi di ricircolo che non esisterebbero in realtà. Infine, il metodo PFC non sarebbe giustificato nemmeno da considerazioni legate alla configurazione zonale del mercato dell’energia elettrica all’interno dell’Unione. |
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190 |
Secondo l’indice della decisione impugnata, le questioni legate alla scomposizione dei flussi, sollevate dalle ricorrenti dinanzi alla commissione dei ricorsi, sono trattate nell’ambito del «terzo motivo consolidato», ai punti da 407 a 587 (pagine da 61 a 87) della decisione impugnata. Nell’ambito di detto «terzo motivo consolidato», i punti da 407 a 551 (pagine da 61 a 81) della decisione impugnata sono dedicati agli elementi della rete di trasmissione della corrente alternata, oggetto della prima parte del presente motivo, mentre i punti da 552 a 587 (pagine da 82 a 87) della decisione impugnata riguardano gli elementi della rete di trasmissione della corrente continua, oggetto della seconda parte del presente motivo. |
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191 |
Per contro, i punti da 588 a 631 della decisione impugnata si riferiscono, in conformità dell’indice di quest’ultima, al «quarto motivo consolidato», vertente sulla sovrastima dei flussi di ricircolo e dei flussi interni provenienti da zone di offerta importatrici, sollevato, come risulta dai pertinenti punti della decisione impugnata, non dalle ricorrenti nella presente causa, ma dalla parte ricorrente nella causa Polskie sieci elektroenergetyczne/ACER (T‑484/21). Date le circostanze, ai fini dell’esame del rispetto dell’obbligo di motivazione, non occorre prendere in considerazione i punti da 588 a 631 della decisione impugnata, salvo che detti punti rinviino ai punti da 407 a 551 della decisione impugnata. |
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192 |
Orbene, si deve constatare che il ragionamento sviluppato ai punti da 407 a 551 della decisione impugnata non fornisce, malgrado la sua ampiezza, una motivazione conforme ai requisiti ricordati ai precedenti punti da 181 a 183. |
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193 |
In primo luogo, il fatto che l’esame del «terzo motivo consolidato» sia compiuto all’interno della decisione impugnata su circa 150 punti non dimostra, di per sé, l’effettuazione di un esame rigoroso e circostanziato degli argomenti delle ricorrenti dinanzi alla commissione dei ricorsi. Infatti, la lunghezza di detta parte della decisione impugnata è in ampia misura dovuta alle modalità con cui essa è redatta, consistenti nel trattare il medesimo argomento a più riprese tenendo conto delle diverse disposizioni di diritto o degli elementi di fatto invocati, con conseguenti copiosi rinvii e ripetizioni. |
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194 |
In secondo luogo, va osservato che, in generale, nella decisione impugnata, la commissione dei ricorsi si è limitata, in più occasioni, a formulare affermazioni generiche, senza effettivamente rispondere agli argomenti addotti dalle ricorrenti, salvo poi fondarsi, nel prosieguo dell’esame, su tali medesime affermazioni. La commissione dei ricorsi ha così creato l’apparenza di un ragionamento circostanziato, senza tuttavia realmente rispondere agli argomenti delle ricorrenti. |
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195 |
In terzo luogo, per quanto attiene, in concreto, alla censura delle ricorrenti concernente il fatto che il metodo PFC non tiene conto delle leggi naturali e porta così a individuare flussi di ricircolo in realtà inesistenti, il cuore del ragionamento della commissione dei ricorsi è illustrato, come sostenuto dall’ACER in risposta a un quesito scritto del Tribunale, ai punti da 421 a 461 della decisione impugnata. |
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196 |
Si deve tuttavia osservare che i punti da 421 a 432 (pagine 65 e 66) della decisione impugnata, rientranti nel sottotitolo 3.2 «Scomposizione del flusso nella [metodologia contestata per la ripartizione dei costi]», si limitano, per quanto attiene alla risposta alle censure delle ricorrenti, alla constatazione, di cui al punto 424 (pagina 65), secondo cui «esistono più metodi di scomposizione dei flussi». |
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197 |
I punti da 433 a 451 (pagine da 66 a 69) della decisione impugnata, contenuti nel sottotitolo 3.3 «Il metodo PFC ignora la distanza elettrica crea flussi fittizi e, quindi, osta a un’allocazione ragionevole dei costi», si limitano, quanto alla risposta alle censure delle ricorrenti, a qualche affermazione di carattere generale e astratto senza rispondere veramente agli argomenti delle ricorrenti. |
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198 |
Al punto 437 (pagina 67) della decisione impugnata, si afferma soltanto che «le parti 3.1 e 3.2 dimostrano che, da un punto di vista tecnico (…) coesistono più metodi validi di scomposizione dei flussi». |
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199 |
Tuttavia, va ricordato che, nell’ambito dell’esame delle «parti 3.1 e 3.2» della decisione impugnata, si arrivava unicamente a riconoscere l’esistenza di più metodi di scomposizione dei flussi. Per contro, la commissione dei ricorsi non ha tratto alcuna conclusione quanto alla «validità» di detti diversi metodi. |
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200 |
Dal punto 439 (pagina 67) della decisione impugnata si evince che la commissione dei ricorsi ha ritenuto che l’utilizzo dei criteri di ripartizione della variazione della generazione non rendesse il metodo PFC, o parti di esso, fittizio. Viene aggiunto che l’utilizzo dei suddetti criteri è una caratteristica dei metodi relativi al calcolo della capacità. |
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201 |
Tuttavia, da un lato, occorre osservare che le ricorrenti, nell’ambito di un’altra censura sollevata dinanzi alla commissione dei ricorsi, sostenevano che i criteri di ripartizione della variazione della generazione, precisamente per il fatto che erano concepiti per il calcolo della capacità, non erano idonei ad essere impiegati nel contesto della scomposizione dei flussi. Dall’altro, il riferimento all’utilizzo dei criteri di ripartizione della variazione della generazione non risponde agli argomenti addotti dalle ricorrenti secondo cui il metodo PFC, non tenendo conto, ab initio, della distanza elettrica, è viziato da un errore di concezione. |
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202 |
Al punto 447 (pagina 68) della decisione impugnata, la commissione dei ricorsi conclude che essa «non ritiene che il metodo PFC sia basato su flussi fittizi». |
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203 |
Tuttavia, i punti precedenti non consentono di comprendere le ragioni che hanno indotto la commissione dei ricorsi a respingere la censura sollevata dalle ricorrenti secondo cui il metodo PFC portava all’individuazione di flussi di ricircolo in realtà inesistenti. |
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204 |
Al punto 451 (pagina 69) della decisione impugnata, la commissione dei ricorsi giunge alla conclusione che «il metodo [Full Line Decomposition (FLD)] non è un metodo di scomposizione dei flussi adeguato». |
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205 |
Tuttavia, posto che si discute del metodo PFC, il ragionamento della commissione dei ricorsi, vertente sull’eventuale incoerenza del metodo FLD con la ripartizione del mercato in zone di offerta, non risponde all’argomento delle ricorrenti che contestano il metodo PFC. |
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206 |
Anche ammettendo che il ragionamento relativo al metodo FLD debba essere inteso come una risposta implicita alle censure mosse dalle ricorrenti al metodo PFC, tale ragionamento non esplicita per quali ragioni la commissione dei ricorsi abbia respinto le censure sollevate dalle ricorrenti dinanzi ad essa. |
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207 |
Infatti, al punto 449 (pagina 68) della decisione impugnata, si osserva che «la distanza elettrica (...) può essere applicata pienamente soltanto in un modello di mercato nodale» e che, «[t]uttavia, se il modello applicabile fosse un modello di mercato nodale, non esisterebbero né (...) [flussi di ricircolo], né (...) la necessità di procedere a una scomposizione dei flussi». |
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208 |
Orbene, da un lato, l’asserita impossibilità di tener conto «pienamente» della distanza elettrica non implica che non è necessario tener conto di detta distanza per pervenire a una corretta scomposizione dei flussi o che il metodo PFC terrebbe debitamente conto della distanza elettrica. |
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209 |
Dall’altro, nemmeno dall’affermazione riprodotta al precedente punto 207 emerge che la mancata presa in considerazione della distanza elettrica da parte del metodo PFC, contestata dalle ricorrenti, sarebbe intrinseca al modello zonale, su cui si basa il mercato dell’energia elettrica all’interno dell’Unione, e che detto modello zonale non consentirebbe di tener conto della distanza elettrica. |
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210 |
Neppure i punti da 452 a 462 (pagine 69 e 70) della decisione impugnata, rientranti nel sottotitolo 3.4 «Il metodo PFC viola l’articolo 16, paragrafo 13, [del regolamento 2019/943 e il principio “chi inquina paga”]», contengono elementi che consentano di comprendere le ragioni alla base del rigetto delle censure delle ricorrenti. |
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211 |
Al punto 460 (pagina 70) della decisione impugnata, la commissione dei ricorsi giunge alla conclusione che «il metodo PFC (…) non è né arbitrario, né fondato su premesse errate. Esso scompone correttamente i flussi fisici (…)». |
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212 |
Tuttavia, i punti precedenti non consentono di comprendere le ragioni che hanno indotto la commissione dei ricorsi a respingere la censura sollevata dalle ricorrenti secondo cui il metodo PFC porta all’individuazione di flussi di ricircolo in realtà inesistenti. |
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213 |
Infatti, i punti precedenti contengono mere affermazioni, non motivate in alcun modo, e rinvii a conclusioni, tratte in precedenza e a loro volta non supportate da un vero e proprio ragionamento. |
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214 |
Così, per quanto concerne la risposta alle censure sollevate dalle ricorrenti, il punto 456 (pagina 69) della decisione impugnata si limita a constatare che, «da quanto illustrato nel contesto della parte 3.3, emerge che il metodo PFC individua correttamente livelli dei flussi fisici [e] non è fondato su flussi fittizi». Per contro, gli altri punti che precedono la conclusione tratta al punto 460 della decisione impugnata non contengono alcun elemento che risponda in maniera specifica alle censure delle ricorrenti. |
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215 |
In quarto luogo, va osservato che gli altri punti della motivazione accolta nella decisione impugnata non colmano le lacune da cui è viziato il ragionamento sviluppato ai punti da 421 a 461 della decisione impugnata. Ciò vale, in particolare, per i punti da 513 a 551 (pagine da 76 a 81) della decisione impugnata, vertenti sull’utilizzo dei criteri della variazione della generazione, che non rispondono, in maniera diretta, alle censure delle ricorrenti secondo cui il metodo PFC, discostandosi dalle «leggi naturali», arriverebbe ad individuare flussi di ricircolo in realtà inesistenti. Inoltre, nel corso del presente procedimento e, segnatamente, in risposta a un quesito posto dal Tribunale, l’ACER non ha nemmeno precisato quali elementi della decisione impugnata consentirebbero di colmare le lacune nella motivazione di quest’ultima. |
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216 |
In quinto luogo, secondo la giurisprudenza citata ai precedenti punti da 181 a 183, l’obbligo di motivazione di un atto è modulato in funzione del contesto e del destinatario. |
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217 |
Certo, la materia oggetto delle censure delle ricorrenti è altamente complessa e tecnica. Inoltre, le ricorrenti dispongono, come esse stesse affermano, di un elevato livello di competenza in questa materia. |
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218 |
Tuttavia, nel caso di specie, emerge che le ricorrenti hanno sollevato, nel corso di tutto il procedimento sfociato nell’adozione della decisione impugnata, gli stessi argomenti che sono stati respinti, anzitutto, nella decisione n. 30/2020 e, in seguito, nella decisione impugnata. Pertanto, è a causa della mancanza di una motivazione idonea a consentire alle ricorrenti di comprendere le ragioni del rigetto delle loro censure da parte della commissione dei ricorsi che queste ultime hanno riproposto, dinanzi al Tribunale, la medesima critica al metodo PFC che esse avevano sviluppato dinanzi alla suddetta commissione. |
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219 |
Risulta così che, anche tenendo conto della natura della materia affrontata nella decisione impugnata e della competenza delle ricorrenti, la motivazione fornita non risponde ai requisiti ricordati ai precedenti punti da 181 a 183. |
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220 |
In sesto luogo, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 182, l’autore dell’atto non è obbligato a prendere posizione su tutti gli argomenti che le parti interessate fanno valere dinanzi ad esso, nella misura in cui può limitarsi a esporre i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia di tale atto. |
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221 |
A tal proposito, occorre osservare, da un lato, che, come constatato ai precedenti punti 166 e 167, la scomposizione dei flussi costituisce una tappa necessaria e importante nell’ambito della ripartizione dei costi delle contromisure, in quanto fornisce i dati in entrata per la successiva ripartizione dei costi. Inoltre, la critica delle ricorrenti verte sulla concezione stessa del metodo PFC. Tale critica è centrale per l’argomentazione sviluppata dalle ricorrenti contro il metodo di scomposizione dei flussi adottato nella decisione n. 30/2020 e, se fondata, porterebbe alla conclusione che la decisione impugnata deve essere annullata in quanto conferma la decisione n. 30/2020 su tale punto. |
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222 |
In tale contesto, gli argomenti delle ricorrenti vertevano su elementi essenziali della decisione impugnata, cosicché la commissione dei ricorsi era tenuta a prendere posizione su di essi per adempiere il suo obbligo di motivazione, conformemente ai requisiti ricordati ai precedenti punti da 181 a 183. |
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223 |
Ne consegue che, per quanto attiene al metodo PFC impiegato per la scomposizione dei flussi, la motivazione della decisione impugnata è incompleta e insufficiente e non consente pertanto alle ricorrenti di conoscerne le giustificazioni sottostanti, né al Tribunale di esercitare il suo sindacato giurisdizionale su di essa. |
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224 |
La decisione impugnata viola, quindi, le forme sostanziali ai sensi dell’articolo 263 TFUE, cosicché si rende necessario annullare la decisione impugnata, poiché, in quest’ultima, la commissione dei ricorsi ha confermato, senza adeguata motivazione, il metodo di scomposizione dei flussi accolto dall’ACER nella decisione n. 30/2020. |
Sulla seconda parte, relativa al trattamento degli elementi della rete di trasmissione della corrente continua
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225 |
Posto che occorre procedere all’annullamento della decisione impugnata in virtù del fatto che, in quest’ultima, la commissione dei ricorsi ha confermato, senza una motivazione sufficiente, il metodo di scomposizione dei flussi accolto dall’ACER nella decisione n. 30/2020 (v. punto 224 supra) e posto che il trattamento degli elementi della rete elettrica di trasmissione della corrente continua è collegato a tale medesimo metodo di scomposizione dei flussi, non si rende necessario, per ragioni di buona amministrazione della giustizia, esaminare anche la seconda parte del secondo motivo. |
Sul terzo motivo, relativo alla determinazione del livello di tolleranza
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226 |
Con il loro terzo motivo, le ricorrenti, sostenute dalla Repubblica federale di Germania, affermano che la determinazione di un livello di tolleranza comune, fissato al 10%, per i flussi di ricircolo, come confermata dalla decisione impugnata, è illegittimo. |
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227 |
In primo luogo, le ricorrenti invocano la circostanza che l’ACER non ha considerato che il principio «chi inquina paga» si applicava unicamente ai flussi di ricircolo al di sopra del livello di tolleranza, cosicché non poteva giustificare un livello di tolleranza elevato. |
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228 |
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il livello di tolleranza per i flussi di ricircolo non è il risultato di un’«analisi tecnica solida». |
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229 |
In terzo luogo, le ricorrenti eccepiscono che l’ACER non aveva la competenza per fissare un «proprio» livello di tolleranza temporaneo per i flussi di ricircolo. |
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230 |
In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che l’ACER, fissando al 10% il livello di tolleranza per i flussi di ricircolo, ha violato l’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento 2019/943. |
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231 |
In quinto luogo, le ricorrenti affermano che l’ACER ha applicato in maniera errata il principio di proporzionalità. |
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232 |
In sesto luogo, le ricorrenti eccepiscono che il livello di tolleranza non è stato determinato per ogni confine tra zone di offerta come richiesto dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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233 |
La Repubblica federale di Germania sostiene gli argomenti delle ricorrenti. |
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234 |
L’ACER contesta gli argomenti delle ricorrenti, quali sostenuti dalla Repubblica federale di Germania. |
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235 |
È pacifico che, anche in assenza di congestione strutturale, flussi di ricircolo sono inevitabili in una rete elettrica interconnessa fortemente magliata che funziona secondo un modello zonale. |
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236 |
Per questa ragione, la determinazione di un livello di tolleranza per i flussi di ricircolo mira a escludere detti flussi dalla ripartizione dei costi generati dal ridispacciamento e dagli scambi in controflusso. |
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237 |
Per quanto attiene alla determinazione del livello di tolleranza, l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 dispone quanto segue: «Nel ripartire i costi delle contromisure tra i [TSO], le [ANR] ripartiscono i costi (...) fatta eccezione per i costi indotti dai flussi risultanti da transazioni interne alle zone di offerta che sono inferiori al livello da attendersi senza congestioni strutturali in una zona di offerta. Tale livello è analizzato e definito congiuntamente da tutti i [TSO] in una regione di calcolo delle capacità [di scambio] per ogni confine tra singole zone di offerta ed è soggetto ad approvazione delle [ANR] nella regione di calcolo della capacità». |
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238 |
Sotto un primo profilo, dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 emerge che il livello di tolleranza richiede di simulare quale sarebbe il livello dei flussi di ricircolo atteso in mancanza di congestione strutturale. |
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239 |
La «congestione strutturale» è definita all’articolo 2, punto 6, del regolamento 2019/943 come «una congestione nel sistema di trasmissione che può essere definita in modo non ambiguo, è prevedibile, geograficamente stabile nel tempo e si ripete frequentemente in presenza di condizioni normali del sistema elettrico». |
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240 |
Sotto un secondo profilo, dall’articolo 16, paragrafo 13, secondo comma, del regolamento 2019/943 si evince che la determinazione del livello di tolleranza deve essere preceduta da un’analisi e che detta analisi deve essere compiuta dai TSO. |
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241 |
Sotto un terzo profilo, da detta medesima disposizione si evince che il livello di tolleranza deve essere analizzato e determinato «per ogni confine tra singole zone di offerta». |
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242 |
Nella specie, è pacifico che i TSO non hanno effettuato l’analisi richiesta. |
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243 |
Inoltre, è pacifico che nemmeno l’ACER ha provveduto a tale analisi. |
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244 |
A tal riguardo, dal punto 112 della decisione n. 30/2020 emerge che, mancando un livello di tolleranza analizzato e definito dai TSO e approvato dalle ANR conformemente all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, l’ACER ha verificato se fosse in grado di compiere essa stessa detta analisi e ha concluso in senso negativo a causa della carenza di risorse, di tempo a disposizione e della necessaria competenza. |
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245 |
Inoltre, dal considerando 8 della metodologia contestata per la ripartizione dei costi e dai punti da 110 a 114 della decisione n. 30/2020 si evince che l’ACER, vista la situazione, si è considerata autorizzata a fissare essa stessa, in via provvisoria, un livello di tolleranza. |
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246 |
Dai punti da 115 a 122 della decisione n. 30/2020 risulta altresì che l’ACER ha fissato il livello di tolleranza provvisorio per tutta la regione CORE in maniera uniforme al 10% della capacità massima di ciascun elemento di rete interessato e ha poi ripartito detto livello in maniera uguale tra tutte le zone di offerta che producono flussi di ricircolo sull’elemento di rete di cui trattasi. |
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247 |
Nella decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha respinto, in quanto infondata, la critica relativa a detta determinazione, da parte dell’ACER, di un livello di tolleranza provvisorio per le ragioni illustrate ai punti da 909 a 1077 (pagine da 137 a 164), da 1210 a 1221 (pagine da 187 a 189) e da 1192 a 1226 (pagine da 212 a 218) della decisione impugnata. |
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248 |
A tal proposito, in particolare, dai punti da 924 a 946 (pagine da 140 a 144), da 1217 a 1221 (pagine da 187 a 189) e da 1199 a 1226 (pagine da 213 a 218) della decisione impugnata emerge che l’ACER ha ritenuto di dover fissare essa stessa il livello di tolleranza, posto che la fissazione di tale livello era, a suo avviso, indispensabile per poter adottare la metodologia per la ripartizione dei costi. |
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249 |
Inoltre, da detti stessi punti della decisione impugnata risulta che la determinazione del livello di tolleranza da parte dell’ACER si fonderebbe su un’«analisi rigorosa». |
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250 |
Dai suddetti elementi della decisione impugnata si evince altresì che la commissione dei ricorsi ha considerato che l’ACER era autorizzata, se non addirittura obbligata, a fissare essa stessa un livello di tolleranza provvisorio senza disporre dell’analisi prescritta all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, al fine di evitare una situazione di impasse. |
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251 |
A tal proposito, la decisione impugnata sottolinea il carattere provvisorio del livello di tolleranza in tal modo fissato dall’ACER. Infatti, dal punto 943 (pagina 143) di detta decisione si evince che i TSO possono ancora, in ogni momento, compiere l’analisi richiesta e che le ANR possono sostituire, in qualsiasi momento, il livello di tolleranza provvisorio fissato nella metodologia contestata per la ripartizione dei costi con un livello di tolleranza definitivo. |
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252 |
Alla luce di quanto precede, occorre verificare se la commissione dei ricorsi abbia potuto, senza commettere errori in punto di diritto, ritenere, nella decisione impugnata, che la determinazione del livello di tolleranza compiuta dall’ACER nella metodologia contestata per la ripartizione dei costi fosse conforme ai requisiti risultanti dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. Se così non è, occorrerà esaminare se, come osservato dalla commissione dei ricorsi, nella situazione particolare del caso di specie, l’ACER potesse tuttavia fondarsi su una competenza implicita che le consentiva di determinare un livello di tolleranza con modalità diverse da quella stabilita da detta disposizione. |
Sul rispetto dei requisiti risultanti dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943
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253 |
Conformemente all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, il livello di tolleranza è analizzato e definito «per ogni confine tra singole zone di offerta» e deve corrispondere al «livello da attendersi senza congestioni strutturali». |
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254 |
In primo luogo, occorre esaminare se il metodo per determinare il livello di tolleranza seguito dall’ACER nella metodologia contestata per la ripartizione dei costi, confermata dalla decisione impugnata, rispetti il requisito secondo cui detto livello deve essere analizzato e definito «per ogni confine tra singole zone di offerta». |
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255 |
A tal proposito, dall’articolo 7, paragrafi 3 e 4, della metodologia contestata per la ripartizione dei costi emerge che il livello di tolleranza è determinato in due fasi. |
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256 |
In una prima fase, un livello di tolleranza comune per tutta la regione CORE è applicato a ciascun elemento della rete avente rilevanza transfrontaliera. Detto livello di tolleranza comune è fissato al 10% della capacità massima dell’elemento di rete di cui trattasi. |
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257 |
In una seconda fase, il livello di tolleranza comune è diviso in maniera uguale, per ciascun elemento di rete interessato, per il numero di zone di offerta della regione CORE da cui provengono i flussi di ricircolo che transitano per detto elemento di rete. Qualora una zona di offerta non utilizzi completamente la quota di livello di tolleranza ad essa assegnata, la quota inutilizzata sarà quindi ripartita in misura uguale tra le restanti zone di offerta. |
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258 |
Ne consegue che il livello di tolleranza di ciascun elemento di rete avente rilevanza transfrontaliera corrisponde al 10% della sua capacità massima, divisa in maniera uguale per il numero di zone di offerta della regione CORE da cui provengono flussi di ricircolo che transitano per tale elemento di rete. |
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259 |
È vero, come sostiene l’ACER, che una siffatta ripartizione porta a un livello di tolleranza individuale per ciascuna zona di offerta e, quindi, che tale determinazione del livello di tolleranza implica una certa «individualizzazione» di quest’ultimo, nella misura in cui esso è determinato in funzione della capacità massima individuale di ciascun elemento di rete pertinente e in funzione del numero di zone di offerta da cui provengono flussi di ricircolo che transitano per detti elementi di rete. |
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260 |
Tuttavia, si deve constatare che l’«individualizzazione» menzionata al precedente punto 259 non è quella imposta all’articolo 16, paragrafo 13, secondo comma, del regolamento 2019/943, con i termini «per ogni confine tra singole zone di offerta». |
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261 |
Infatti, è pacifico tra le parti che il livello dei flussi di ricircolo cambia in funzione delle caratteristiche delle zone di offerta, quali la dimensione, la densità della rete, la percentuale di elettricità da fonti energetiche rinnovabili immessa e il numero di confini della zona di offerta di cui trattasi. Il livello dei flussi di ricircolo può, quindi, variare da una zona di offerta a un’altra, su un «confine» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, o addirittura su elementi che incidono sulle congestioni tra due zone. Per questo motivo l’articolo 16, paragrafo 13, secondo comma, del regolamento 2019/943 esige che il livello di tolleranza sia determinato in funzione delle caratteristiche delle zone di offerta di cui trattasi e dei diversi confini tra queste ultime. |
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262 |
Orbene, la determinazione del livello di tolleranza compiuta dall’ACER si fonda, nella prima fase, su un livello di tolleranza unico per tutte le zone di offerta nella regione CORE, con la conseguenza che non è si è tenuto minimamente conto delle caratteristiche specifiche di dette zone e dei confini tra queste ultime. |
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263 |
Inoltre, l’«individualizzazione» operata nella seconda fase non tiene nemmeno conto delle caratteristiche delle diverse zone di offerta, ma dipende unicamente dal numero di zone di offerta da cui provengono i flussi di ricircolo che transitano per i pertinenti elementi di rete. Lo stesso ragionamento si applica nel caso di una successiva ripartizione della quota-parte di livello di tolleranza non utilizzata da una determinata zona di offerta tra le altre zone di offerta. |
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264 |
Ne consegue che il livello di tolleranza fissato dall’ACER non soddisfa il requisito previsto all’articolo 16, paragrafo 13, secondo comma, del regolamento 2019/943, secondo cui il livello di tolleranza deve essere definito «per ogni confine tra singole zone di offerta». |
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265 |
In secondo luogo, per quanto concerne il requisito in base al quale il livello di tolleranza deve corrispondere al «livello da attendersi senza congestioni strutturali», è pacifico che l’analisi normalmente richiesta per determinare il livello dei flussi di ricircolo da attendersi senza congestione strutturale, prescritta dall’articolo 16, paragrafo 13, primo comma, del regolamento 2019/943, non è stata compiuta nel caso di specie. |
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266 |
Orbene, in mancanza di una siffatta analisi, il livello di tolleranza fissato dall’ACER non può soddisfare il requisito secondo cui detto livello deve corrispondere al livello di flussi di ricircolo da attendersi senza congestioni strutturali. |
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267 |
A tal proposito, dai punti 958 (pagina 145) e 1221 (pagina 189) della decisione impugnata emerge che l’ACER ha ritenuto che il livello di tolleranza da essa fissato corrispondesse a una situazione senza congestione strutturale. |
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268 |
Infatti, dal punto 115 della decisione n. 30/2020 e dal punto 223 del controricorso si evince che l’ACER si è informata presso i TSO in merito al livello di flussi di ricircolo da attendersi senza congestione strutturale. Mentre taluni TSO hanno indicato valori che variavano tra 3, 5 e 10%, altri non hanno risposto o hanno indicato soglie superiori al 10%. In tale contesto, e supponendo che le risposte dei TSO fossero state influenzate da interessi propri, l’ACER ha fissato il livello di tolleranza al 10% della capacità massima dell’elemento di rete di cui trattasi quale «media» dei pareri forniti, come risulta anche dal punto 115 della decisione n. 30/2020. |
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269 |
Ne consegue che la fissazione al 10% della capacità massima dell’elemento di rete di cui trattasi quale livello di tolleranza comune per tutte le zone di offerta della regione CORE e quale prima fase nella determinazione del livello di tolleranza per elemento di rete interessato non si fonda su un’analisi del livello di tolleranza senza congestione strutturale, quale prevista dall’articolo 16, paragrafo 13, primo comma, del 2019/943, ma rappresenta il risultato di un compromesso alla luce dei divergenti pareri forniti dai TSO interessati. |
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270 |
Infatti, come riconosciuto dall’ACER al punto 930 (pagina 141) della decisione impugnata, l’analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, primo comma, del regolamento 2019/943 presuppone, segnatamente, un’analisi degli investimenti nella rete e delle eventuali riconfigurazioni delle zone di offerta per eliminare le congestioni strutturali. Orbene, l’ACER ammette di non aver compiuto una siffatta analisi. |
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271 |
Date le circostanze, l’argomento sollevato dall’ACER secondo cui la sua determinazione del livello di tolleranza si fonderebbe su un’«analisi rigorosa» è inoperante poiché, in ogni caso, detta analisi non era quella imposta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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272 |
Ne consegue che il livello di tolleranza fissato dall’ACER non soddisfa i requisiti previsti all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, secondo cui il livello di tolleranza deve corrispondere al «livello da attendersi senza congestioni strutturali» e deve essere definito «per ogni confine tra singole zone di offerta». |
Sulle condizioni per riconoscere una competenza implicita
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273 |
Dalle considerazioni che precedono deriva che la determinazione del livello di tolleranza compiuta dall’ACER nella metodologia contestata per la ripartizione dei costi non è conforme all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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274 |
Date le circostanze, la questione se, in linea di principio, l’ACER fosse competente a determinare essa stessa un livello di tolleranza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, lettera a), del regolamento 2019/942, come risulta dal punto 924 (pagina 140) della decisione impugnata, è priva di pertinenza. Infatti, detta disposizione non può in nessun caso consentire all’ACER di fissare un livello di tolleranza non conforme ai requisiti dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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275 |
Occorre quindi esaminare se, benché la determinazione del livello di tolleranza compiuta dall’ACER non fosse conforme ai requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, essa disponesse, nella situazione specifica in cui si trovava, di una competenza implicita che l’autorizzava a determinare un livello di tolleranza con modalità diverse da quelle imposte da detta disposizione. |
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276 |
L’ACER giustifica, infatti, la sua competenza a determinare un livello di tolleranza alla luce del carattere necessario del suo intervento. In mancanza dell’analisi del livello di tolleranza da attendersi senza congestioni strutturali che doveva essere compiuta dai TSO, l’ACER sarebbe stata autorizzata, per evitare una situazione di impasse, a fissare essa stessa un livello di tolleranza nella metodologia contestata per la ripartizione dei costi. |
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277 |
In primo luogo, alla luce del principio di legalità, non si può ammettere, in linea di principio, che un’agenzia dell’Unione, come l’ACER, possa derogare al quadro giuridico applicabile. Ne consegue che l’ACER non poteva, in linea di principio, derogare all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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278 |
In secondo luogo, va osservato che conformemente all’articolo 6, paragrafo 12, lettera b), del regolamento 2019/942, l’ACER può «prendere una decisione provvisoria per garantire (...) la sicurezza operativa». Orbene, si deve constatare che, nel caso di specie, l’ACER non si è fondata su detta disposizione per determinare il livello di tolleranza. Inoltre, e in ogni caso, l’adozione della metodologia per la ripartizione dei costi non può essere considerata necessaria per «garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 12, lettera b), del regolamento 2019/942. Infatti, detta metodologia ha ad oggetto la ripartizione dei costi delle contromisure e non mira a determinare le contromisure che devono essere attuate per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa. |
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279 |
Inoltre, l’esistenza di detta disposizione e, quindi, della facoltà di adottare, in circostanze chiaramente definite, decisioni provvisorie, depone contro il riconoscimento, a favore dell’ACER, di una competenza implicita per fissare, quand’anche in maniera provvisoria, il livello di tolleranza nella metodologia per la ripartizione dei costi con modalità diverse da quelle prescritte all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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280 |
In terzo luogo, conformemente alla giurisprudenza, la mera deduzione dell’interesse all’efficacia non può creare una competenza a beneficio di un’agenzia dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2019, E-Control/ACER, T‑332/17, non pubblicata, EU:T:2019:761, punto 69). La semplice deduzione di tale interesse non può, quindi, consentire a un’agenzia dell’Unione di derogare al quadro giuridico applicabile. |
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281 |
Tuttavia, non si può escludere che l’interesse all’efficacia, a condizione che corrisponda a una reale necessità per assicurare l’effetto utile delle disposizioni dei trattati o del regolamento di cui trattasi, possa giustificare l’esistenza di un potere decisionale implicito (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2019, E-Control/ACER, T‑332/17, non pubblicata, EU:T:2019:761, punto 69). |
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282 |
Occorre pertanto esaminare se, nel caso di specie, siano soddisfatte le condizioni per riconoscere una competenza implicita a favore dell’ACER, in applicazione di detta giurisprudenza. |
Sul riconoscimento di una competenza implicita a favore dell’ACER
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283 |
Conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 281, ai fini di verificare se l’ACER possa fregiarsi di una competenza implicita, occorre esaminare se il riconoscimento di una siffatta competenza a suo favore corrisponda a una reale necessità per assicurare l’effetto utile delle disposizioni di cui trattasi. |
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284 |
A tal proposito, dai punti da 924 a 946 (pagine da 140 a 144) e da 1206 a 1220 (pagine da 214 a 216) della decisione impugnata emerge che l’ACER ha sostenuto che la necessità di adottare una metodologia per la ripartizione dei costi entro il termine impartito l’aveva obbligata a fissare essa stessa il livello di tolleranza, e ciò pur in assenza dell’analisi di norma richiesta. |
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285 |
In primo luogo, per quanto attiene alla necessità invocata con riferimento alla tempistica prevista, va osservato che l’ACER era sì, in linea di principio, tenuta ad adottare una metodologia per la ripartizione dei costi entro il termine previsto dall’articolo 6, paragrafo 12, lettera a), del regolamento 2019/942 e dall’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento 2015/1222, vale a dire entro un termine di sei mesi a decorrere dal 27 marzo 2020. |
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286 |
Tuttavia, si deve constatare che il diritto dell’Unione non prevede alcuna sanzione per il superamento del termine di sei mesi di cui all’articolo 6, paragrafo 12, lettera a), del regolamento 2019/942 e all’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento 2015/1222. Non si tratta quindi di un termine imperativo, bensì di un termine indicativo. |
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287 |
Orbene, conformemente alla giurisprudenza, in presenza di un siffatto termine indicativo, benché l’organismo dell’Unione cui detto termine si applica debba sforzarsi di rispettarlo, può accadere che quest’ultimo necessiti di più tempo, in particolare in ragione della complessità del compito e con riserva della lesione degli interessi di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2013, Spagna/Commissione,T‑54/11, EU:T:2013:10, punto 27). |
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288 |
Di conseguenza, il punto di partenza del ragionamento compiuto dall’ACER è errato, poiché essa non era obbligata ad adottare una metodologia per la ripartizione dei costi entro il termine impartito, vale a dire prima del 28 settembre 2020. |
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289 |
Inoltre, è pacifico che l’analisi del «livello da attendersi senza congestioni strutturali» è complessa e richiede un tempo considerevole. |
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290 |
L’ACER poteva pertanto, in linea di principio, concedere ai TSO tempo sufficiente per compiere l’analisi richiesta senza vedersi contestare una violazione del termine previsto all’articolo 6, paragrafo 12, lettera a), del regolamento 2019/942 e all’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento 2015/1222. |
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291 |
Ciò vale tanto più che l’obbligo di stabilire un livello di tolleranza compiendo l’analisi prevista all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 è entrato in vigore solo il 1o gennaio 2020. |
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292 |
Orbene, allorquando i TSO della regione CORE hanno presentato a tutte le ANR di detta regione, ai fini dell’approvazione, la loro proposta di metodologia per la ripartizione dei costi, vale a dire il 27 marzo 2019, il regolamento 2019/943 non era stato ancora adottato. |
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293 |
A tal proposito, va osservato che né la decisione n. 30/2020, né la decisione impugnata esaminano quali effetti abbia, eventualmente, sulla tempistica per l’adozione della metodologia per la ripartizione dei costi, il fatto che l’obbligo di determinare un livello di tolleranza e, quindi, di procedere all’analisi corrispondente è entrato in vigore solo il 1o gennaio 2020. |
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294 |
Pertanto, la premessa da cui muove la commissione dei ricorsi nella decisione impugnata, secondo cui l’ACER doveva adottare la metodologia contestata per la ripartizione dei costi senza poter attendere l’analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 in ragione del termine che le era stato a tal fine impartito, scaturisce da una lettura del quadro normativo che non tiene conto né del carattere indicativo del termine che l’ACER è tenuta a rispettare, né della modifica del quadro giuridico vigente. |
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295 |
La mera deduzione di un termine indicativo per l’adozione, da parte dell’ACER, della metodologia per la ripartizione dei costi non è, quindi, sufficiente a dimostrare un’esigenza reale per assicurare l’effetto utile delle disposizioni di cui trattasi. |
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296 |
In secondo luogo, l’ACER ha giustificato la necessità del suo intervento sulla base dell’inazione dei TSO. Infatti, dal punto 955 (pagina 145) della decisione impugnata emerge che l’ACER ha sostenuto che i TSO non erano stati in grado, «in un periodo di quasi tre anni», di compiere l’analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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297 |
A tal proposito, occorre ricordare che l’obbligo di stabilire un livello di tolleranza compiendo l’analisi richiesta all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 è entrato in vigore solo il 1o gennaio 2020. |
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298 |
Si deve inoltre constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’ACER al punto 926 (pagina 140) della decisione impugnata, nel documento esplicativo del 22 febbraio 2019 che accompagna la proposta di metodologia per la ripartizione dei costi del 27 marzo 2019, i TSO non hanno ritenuto obbligatorio determinare un livello di tolleranza, ma hanno invece inteso tale determinazione come un’opzione loro concessa. |
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299 |
Anche ammettendo che la necessità di determinare un livello di tolleranza fosse stata riconosciuta dai TSO prima dell’adozione del regolamento 2019/943, ciò non toglie che l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 precisa come doveva essere determinato il livello di tolleranza, vale a dire a partire da un’analisi del «livello [di flussi di ricircolo] da attendersi senza congestioni strutturali» e «per ogni confine tra singole zone di offerta». |
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300 |
Orbene, l’ACER non sostiene che, prima dell’entrata in vigore del regolamento 2019/943, fosse pacifico che il livello di tolleranza doveva essere determinato con tali modalità. |
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301 |
Date le circostanze, l’ACER non poteva legittimamente contestare ai TSO di non essere stati in grado, «in un periodo di quasi tre anni», di compiere l’analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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302 |
Tale conclusione non è rimessa in discussione nemmeno dai documenti prodotti dall’ACER in udienza al fine di dimostrare che i TSO e le ANR della regione CORE discutevano ancora delle modalità con cui doveva essere compiuta l’analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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303 |
Indipendentemente dalla questione della ricevibilità di detti documenti, si deve constatare che le negoziazioni in corso, invocate dall’ACER, sono irrilevanti nel caso di specie. |
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304 |
Infatti, conformemente alla giurisprudenza, la legittimità di una decisione deve essere valutata unicamente alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione (v. sentenza del 27 aprile 2022, Roos e a./Parlamento, T‑710/21, T‑722/21 e T‑723/21, EU:T:2022:262, punto 211 e giurisprudenza citata). Gli elementi invocati dall’ACER, successivi alla decisione impugnata, non possono pertanto essere presi in considerazione per valutare la legittimità di detta decisione. |
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305 |
In terzo luogo, l’ACER ha giustificato la necessità del suo intervento alla luce del mancato rispetto, da parte dei TSO, del termine che aveva fissato loro. A tal riguardo, essa osserva di aver imposto ai TSO un termine di quattro mesi, dal 18 aprile al 20 agosto 2020, per compiere l’analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 e aggiunge che detti TSO non hanno rispettato tale termine. |
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306 |
Orbene, come risulta dai punti 930 (pagina 141), 954 (pagina 145) e 1131 (pagina 202) della decisione impugnata, l’ACER stessa riteneva che l’analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 fosse complessa e richiedesse un tempo considerevole. |
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307 |
Inoltre, l’ACER non dimostra di aver agevolato, in un modo o nell’altro, nel periodo di quattro mesi da essa impartito ai TSO, l’attività di questi ultimi al fine di compiere l’analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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308 |
Orbene, conformemente all’articolo 6, paragrafo 11, del regolamento 2019/942, che riflette il principio di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nel predisporre una decisione sulla base dell’articolo 6, paragrafo 10, di detto regolamento l’ACER è tenuta a consultare le ANR e i TSO. |
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309 |
In forza del principio di leale cooperazione e tenuto conto della chiara volontà del legislatore dell’Unione di rendere l’adozione di decisioni su questioni transfrontaliere, difficili ma necessarie, più efficace e più rapida (sentenza del 7 settembre 2022, BNetzA/ACER,T‑631/19, EU:T:2022:509, punto 46), l’ACER era chiamata ad agevolare l’elaborazione, da parte dei TSO e delle ANR, dell’analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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310 |
In tale contesto, l’ACER non può validamente contestare ai TSO di non essere stati in grado di compiere l’analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 entro il termine impartito, vale a dire quattro mesi. |
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311 |
In quarto luogo, l’ACER ha giustificato, inoltre, la necessità di adottare la metodologia contestata per la ripartizione dei costi senza poter attendere l’analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 sulla base di altre due considerazioni. |
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312 |
Da un lato, in udienza, l’ACER ha sostenuto che, dopo l’adozione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, si sarebbe dovuto dare tempo sufficiente ai TSO per consentire loro di adottare i dispositivi necessari alla sua corretta attuazione. |
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313 |
Orbene, va osservato che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, in combinato disposto con l’articolo 37, paragrafo 2, della metodologia RDCT, una prima fase dell’attuazione della prima di dette metodologie era prevista per il 4 giugno 2023, mentre la sua applicazione completa era prevista per il 4 giugno 2025. |
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314 |
Così, posto che la prima attuazione parziale della metodologia contestata per la ripartizione dei costi doveva intervenire solo due anni e mezzo dopo la sua adozione e la sua attuazione completa, quattro anni e mezzo dopo detta adozione, la mera invocazione dell’esigenza per i TSO di adottare i dispositivi necessari alla corretta attuazione di detta metodologia non è sufficiente a dimostrare, considerato il periodo molto lungo previsto per la suddetta attuazione, una reale necessità di adottare tale metodologia senza poter attendere l’analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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315 |
Dall’altro, dal punto 946 (pagina 144) della decisione impugnata emerge che l’ACER considera che la metodologia contestata per la ripartizione dei costi doveva essere attuata contemporaneamente alla metodologia RDCT e alla metodologia ROSC. |
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316 |
A tal riguardo, basti constatare che, nel caso di specie, non si tratta affatto di stabilire se l’ACER fosse autorizzata a prevedere le stesse date per l’attuazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, della metodologia RDCT e della metodologia ROSC, ma piuttosto di determinare se l’ACER potesse adottare la metodologia contestata per la ripartizione dei costi senza poter attendere l’analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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317 |
In tale contesto, l’argomento vertente sull’asserita necessità di dare attuazione simultanea alla metodologia contestata per la ripartizione dei costi, alla metodologia RDCT e alla metodologia ROSC è irrilevante ai fini della questione dell’individuazione del momento in cui doveva essere adottata la metodologia per la ripartizione dei costi. |
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318 |
Pertanto, l’ACER non poteva giustificare la sua necessità di agire neppure sulla base di considerazioni legate all’intento di dare ai TSO tempo sufficiente per consentire loro di adottare i dispositivi necessari alla corretta attuazione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi contemporaneamente alle altre due metodologie. |
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319 |
Ne consegue che l’ACER non ha dimostrato che era necessario adottare la metodologia contestata per la ripartizione dei costi senza poter attendere l’analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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320 |
Di conseguenza, l’ACER non ha dimostrato la sussistenza di una reale necessità per assicurare l’effetto utile delle disposizioni di cui trattasi, tale da fondare il riconoscimento di una competenza implicita a suo favore. |
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321 |
In ogni caso, si deve riconoscere che la determinazione del livello di tolleranza compiuta dall’ACER non è nemmeno idonea a garantire l’effetto utile delle disposizioni di cui trattasi. |
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322 |
Tale determinazione del livello di tolleranza ha certamente consentito all’ACER di adottare la metodologia contestata per la ripartizione dei costi il 30 novembre 2020, vale a dire poco oltre il termine ad essa impartito a tal fine, scaduto il 27 settembre 2020. Tuttavia, ciò non ha consentito di garantire l’effetto utile delle disposizioni sostanziali di cui trattasi. |
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323 |
Infatti, conformemente all’articolo 74, paragrafo 6, lettera a), del regolamento 2015/1222, la metodologia contestata per la ripartizione dei costi deve prevedere incentivi per investire efficientemente per la gestione delle congestioni. Inoltre, ai sensi del considerando 34 del regolamento 2019/943, detta gestione dovrebbe fornire corretti segnali economici ai TSO e ai soggetti partecipanti al mercato. |
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324 |
Orbene, come constatato al precedente punto 272, il livello di tolleranza determinato dall’ACER, confermato dalla decisione impugnata, non soddisfa i requisiti dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, secondo cui il livello di tolleranza deve corrispondere al «livello da attendersi senza congestioni strutturali» ed essere definito «per ogni confine tra singole zone di offerta». |
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325 |
In tali condizioni, la metodologia contestata per la ripartizione dei costi, a causa di detta determinazione del livello di tolleranza, non può fornire, attraverso la ripartizione dei costi delle contromisure, «corretti segnali economici» per gli investimenti nelle reti. |
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326 |
Si deve inoltre constatare che il bilanciamento dell’interesse al rispetto del termine assegnato e di quello al rispetto dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, apparentemente compiuto dall’ACER, non giustifica la determinazione di un livello di tolleranza non conforme alla normativa pertinente. |
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327 |
Infatti, come già sottolineato al precedente punto 286, il termine assegnato all’ACER per adottare una metodologia per la ripartizione dei costi era soltanto indicativo cosicché, nell’ambito di un bilanciamento, la volontà di rispettare detto termine non può prevalere sul rispetto dei requisiti dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. |
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328 |
Tale esito non può essere rimesso in discussione dall’argomento dell’ACER secondo cui essa ha determinato il livello di tolleranza in maniera solo provvisoria. Infatti, la natura provvisoria di detta determinazione non consente in alcun modo di attenuare la violazione, commessa dall’ACER e dalla commissione dei ricorsi, del pertinente quadro normativo. |
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329 |
Orbene, il fatto che la natura provvisoria della determinazione del livello di tolleranza esiste soltanto de iure non consente di sminuire il mancato rispetto del quadro normativo pertinente da parte dell’ACER. |
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330 |
Pertanto, l’ACER non può giustificare il suo approccio consistente nel far prevalere, nell’ambito del bilanciamento, l’interesse al rispetto del termine impartito sull’interesse al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 invocando il carattere provvisorio dell’ingerenza che ne deriva, rispetto al quadro normativo, dalla determinazione di un livello di tolleranza ad esso non conforme. L’ACER non poteva, quindi, giustificare la propria determinazione del livello di tolleranza su una competenza implicita. |
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331 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la determinazione del livello di tolleranza da parte dell’ACER, nella metodologia contestata per la ripartizione dei costi, come confermata dalla decisione impugnata, viola l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943, in quanto detto livello non soddisfa né il criterio secondo cui il livello di tolleranza deve corrispondere al «livello da attendersi senza congestioni strutturali», né il criterio secondo cui il livello di tolleranza deve essere definito «per ogni confine tra singole zone di offerta». Inoltre, da quanto precede si evince che l’ACER non era neppure autorizzata a determinare un livello di tolleranza con modalità diverse al fine di rispettare il termine ad essa impartito per l’adozione della metodologia contestata per la ripartizione dei costi. |
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332 |
In tale contesto, il terzo motivo deve essere accolto senza che si renda necessario esaminare le altre censure invocate dalle ricorrenti a sostegno di esso. |
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333 |
Nella misura in cui dall’esame della prima parte del secondo motivo si evince che la decisione impugnata è viziata da una violazione delle forme sostanziali ai sensi dell’articolo 263 TFUE e nella misura in cui il terzo motivo verte su un elemento centrale della metodologia contestata per la ripartizione dei costi, oggetto della decisione impugnata, il Tribunale non può annullare solo in parte la decisione impugnata. |
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334 |
Occorre, quindi, accogliere il ricorso delle ricorrenti sulla base della prima parte del secondo motivo e del terzo motivo e annullare la decisione impugnata, nella parte in cui conferma la decisione n. 30/2020 e respinge il ricorso delle ricorrenti nel caso A-001-2021(consolidato). |
Sull’eventuale mantenimento della decisione impugnata
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335 |
Ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, il Tribunale può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi. |
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336 |
In risposta a misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale, le parti si sono pronunciate al riguardo. |
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337 |
Nella specie, l’ACER sostiene che l’annullamento della decisione impugnata e, di conseguenza, della metodologia contestata per la ripartizione dei costi avrebbe conseguenze gravi. I TSO dovrebbero sopportare la totalità dei costi di tutte le contromisure attivate sui loro elementi di rete, anche se tali interventi sono stati necessari in ragione di flussi di ricircolo provenienti da altre zone di offerta. Tale situazione avrebbe probabilmente l’effetto di incentivare i TSO a limitare la capacità di interconnessione con conseguente aumento dei costi dell’energia elettrica. |
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338 |
Conformemente alla giurisprudenza, in considerazione di motivi relativi alla certezza del diritto, gli effetti di un atto possono essere mantenuti in particolare qualora gli effetti immediati del suo annullamento comportino gravi conseguenze negative per le persone interessate e qualora la legittimità dell’atto impugnato sia contestata non a causa della sua finalità o del suo contenuto, ma per motivi attinenti all’incompetenza del suo autore o alla violazione di forme sostanziali (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden‑Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 175 e giurisprudenza citata). |
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339 |
A tal proposito, da un lato, va osservato che l’annullamento della decisione impugnata si fonda, segnatamente, su una violazione del diritto sostanziale, vale a dire una violazione dell’articolo 16, paragrafo 13, secondo comma, del regolamento 2019/943, e non soltanto su una violazione di forme sostanziali. |
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340 |
Dall’altro, l’argomentazione dell’ACER si fonda sull’ipotesi secondo cui la metodologia contestata per la ripartizione dei costi sarebbe già applicata. |
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341 |
Orbene, dalle risposte fornite dalle parti ai quesiti posti dal Tribunale emerge che la metodologia contestata per la ripartizione dei costi, oggetto della decisione impugnata, non si applicherebbe, nella sua integralità, prima del 4 giugno 2025 e che, in ragione dei ritardi, detta applicazione rischia di slittare ulteriormente. |
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342 |
Date le circostanze, non vi è ragione di limitare gli effetti dell’annullamento della decisione impugnata. |
Sulle spese
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343 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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344 |
Poiché le ricorrenti ne hanno fatto domanda, l’ACER, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese. |
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345 |
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa si fanno carico delle proprie spese. La Repubblica federale di Germania si farà pertanto carico delle proprie spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
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Schalin Škvařilová-Pelzl Nõmm Steinfatt Kukovec Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 settembre 2024. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.