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Document 62021TB0130

Causa T-130/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 luglio 2021 — CCPL e a. / Commissione («Procedimento sommario – Concorrenza – Intese – Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Garanzia finanziaria – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Capacità contributiva – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza del fumus boni iuris»)

GU C 391 del 27.9.2021, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 391/18


Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 luglio 2021 — CCPL e a. / Commissione

(Causa T-130/21 R)

(«Procedimento sommario - Concorrenza - Intese - Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio - Decisione con cui vengono inflitte ammende - Garanzia finanziaria - Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende - Capacità contributiva - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza del fumus boni iuris»)

(2021/C 391/25)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (Reggio Emilia, Italia), Coopbox Group SpA (Bibbiano, Italia), Coopbox Eastern s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom, Slovacchia) (rappresentanti: E. Cucchiara ed E. Rocchi, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e T. Baumé, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 8940 final della Commissione, del 17 dicembre 2020, che sostituisce le ammende stabilite dalla decisione C(2015) 4336 final della Commissione del 24 giugno 2015 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nella parte in cui riguarda CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox Group SpA e Coopbox Eastern s.r.o. (caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), nella parte in cui impone alle ricorrenti di fornire una garanzia finanziaria o di effettuare il pagamento provvisorio delle ammende inflitte.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


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