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Document 62021CO0313

    Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2022.
    Consiglio dell'Unione europea contro FI, Commissione europea e Parlamento europeo e Commissione europea contro FI, Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
    Impugnazione – Articolo 182 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Pensione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 20 dell’allegato VIII – Concessione di una pensione di reversibilità – Coniuge superstite di un ex funzionario titolare di un’indennità di invalidità – Matrimonio contratto dopo l’ammissione di tale funzionario al beneficio dell’indennità di invalidità – Condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni alla data del decesso del funzionario – Articolo 19 dell’allegato VIII – Matrimonio contratto prima dell’ammissione del funzionario al beneficio dell’indennità di invalidità – Assenza della condizione di durata minima del matrimonio – Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 20 – Principio della parità di trattamento – Articolo 21, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione – Articolo 52, paragrafo 1 – Insussistenza di una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto allo scopo perseguito dal legislatore dell’Unione europea.
    Cause riunite C-313/21 P e C-314/21 P.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:1045

     ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

    22 dicembre 2022 ( *1 )

    «Impugnazione – Articolo 182 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Pensione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 20 dell’allegato VIII – Concessione di una pensione di reversibilità – Coniuge superstite di un ex funzionario titolare di un’indennità di invalidità – Matrimonio contratto dopo l’ammissione di tale funzionario al beneficio dell’indennità di invalidità – Condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni alla data del decesso del funzionario – Articolo 19 dell’allegato VIII – Matrimonio contratto prima dell’ammissione del funzionario al beneficio dell’indennità di invalidità – Assenza della condizione di durata minima del matrimonio – Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 20 – Principio della parità di trattamento – Articolo 21, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione – Articolo 52, paragrafo 1 – Insussistenza di una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto allo scopo perseguito dal legislatore dell’Unione europea»

    Nelle cause riunite C‑313/21 P e C‑314/21 P,

    aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 19 maggio 2021,

    Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Alver e M. Bauer, in qualità di agenti,

    ricorrente nella causa C‑313/21 P,

    procedimento in cui le altre parti sono:

    FI,

    ricorrente in primo grado,

    Commissione europea, rappresentata da T.S. Bohr e B. Mongin, in qualità di agenti,

    convenuta in primo grado,

    Parlamento europeo,

    interveniente in primo grado,

    e

    Commissione europea, rappresentata da T.S. Bohr e B. Mongin, in qualità di agenti,

    ricorrente nella causa C‑314/21 P,

    procedimento in cui le altre parti sono:

    FI,

    ricorrente in primo grado,

    Parlamento europeo,

    Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Alver e M. Bauer, in qualità di agenti,

    intervenienti in primo grado,

    LA CORTE (Ottava Sezione),

    composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra e N. Jääskinen, giudici,

    avvocato generale: A. Rantos

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito le parti e l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 182 del regolamento di procedura della Corte,

    ha pronunciato la seguente

    Ordinanza

    1

    Con le loro impugnazioni, il Consiglio dell’Unione europea (C‑313/21 P) e la Commissione europea (C‑314/21 P) chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 marzo 2021, FI/Commissione (T‑694/19, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:122), con la quale quest’ultimo ha annullato le decisioni della Commissione dell’8 marzo 2019 e del 1o aprile 2019, che respingono la domanda di concessione di una pensione di reversibilità a FI (in prosieguo: le «decisioni controverse»).

    Contesto normativo

    2

    L’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») è così formulato:

    «1.   Nell’applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale.

    Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII.

    2.   Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell’attuazione di tutti gli aspetti del presente statuto, il principio della parità di trattamento non osta a che le istituzioni dell’Unione mantengano o adottino misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

    (...)

    5.   Quando una persona a cui si applica il presente statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento sopra menzionato, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all’istituzione dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nelle procedure disciplinari.

    6.   Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un’età pensionabile obbligatoria e di un’età minima per beneficiare di una pensione di anzianità».

    3

    L’articolo 35 dello Statuto così dispone:

    «Il funzionario è collocato in una delle seguenti posizioni:

    a)

    attività di servizio,

    b)

    comando,

    c)

    aspettativa per motivi personali,

    d)

    disponibilità,

    e)

    congedo per servizio militare,

    f)

    congedo parentale o congedo per motivi familiari,

    g)

    congedo nell’interesse del servizio».

    4

    L’articolo 47 dello Statuto così dispone:

    «La cessazione definitiva dal servizio è determinata:

    a)

    dalle dimissioni,

    b)

    dalle dimissioni d’ufficio,

    c)

    dalla dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio,

    d)

    dal licenziamento per insufficienza professionale,

    e)

    dalla destituzione,

    f)

    dal collocamento a riposo,

    g)

    dal decesso».

    5

    L’articolo 52, primo e secondo comma, dello Statuto enuncia quanto segue:

    «Salvo quanto disposto dall’articolo 50, il funzionario è collocato a riposo:

    a)

    d’ufficio, l’ultimo giorno del mese in cui compie 66 anni; o

    b)

    a sua richiesta, l’ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda se ha raggiunto l’età pensionabile, ovvero se ha raggiunto un’età fra i 58 anni e l’età pensionabile e soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento immediato ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato VIII. L’articolo 48, secondo comma, seconda frase, si applica per analogia.

    Tuttavia, su sua richiesta e a condizione che l’autorità che ha il potere di nomina ritenga che la domanda è giustificata dall’interesse del servizio, un funzionario può continuare a lavorare fino all’età di 67 o eccezionalmente fino all’età di 70 anni, nel qual caso viene collocato automaticamente a riposo l’ultimo giorno del mese nel corso del quale ha raggiunto la suddetta età».

    6

    L’articolo 53 dello Statuto così recita:

    «Il funzionario che a giudizio della commissione d’invalidità si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 78 è collocato a riposo d’ufficio l’ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina con cui si constata l’incapacità definitiva del funzionario di esercitare le proprie funzioni».

    7

    Ai sensi dell’articolo 78, primo comma, dello Statuto:

    «Alle condizioni previste dagli articoli da 13 a 16 dell’allegato VIII, il funzionario ha diritto a un’indennità di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell’impossibilità di esercitare le mansioni corrispondenti a un impiego del suo gruppo di funzioni».

    8

    L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII dello Statuto prevede quanto segue:

    «Ha diritto all’assegno di famiglia:

    (...)

    c)

    il funzionario registrato come membro stabile di un’unione di fatto, a condizione che:

    i)

    la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro dell’Unione europea o da un’autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di membri di un’unione di fatto,

    ii)

    nessuno dei due partner sia sposato né sia impegnato in un’altra unione di fatto;

    iii)

    i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii e nipoti, generi e nuore;

    iv)

    la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro; si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile ai fini del presente punto unicamente nel caso in cui i due partner soddisfino l’insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro che autorizza il matrimonio di tale coppia;

    (...)».

    9

    L’allegato VIII dello Statuto, relativo alle «[m]odalità del regime delle pensioni» contiene, in particolare, un capitolo 4, intitolato «Pensione di riversibilità», che comprende gli articoli da 17 a 29 di tale allegato. L’articolo 17 così recita:

    «Il coniuge superstite di un funzionario deceduto trovandosi in una delle posizioni di cui all’articolo 35 dello statuto beneficia, purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1 e dell’articolo 22, di una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità che sarebbe stata versata al funzionario, se quest’ultimo avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla condizione di durata di servizio e di età, al momento del decesso.

    Quando dal matrimonio o da un matrimonio precedente del funzionario siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli o quando il decesso del funzionario sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell’esercizio delle sue funzioni, ovvero ad infortunio».

    10

    L’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto stabilisce quanto segue:

    «Il coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità, purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 22, ad una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso. Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35% dell’ultimo stipendio base; tuttavia, l’importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l’importo della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

    Quando dal matrimonio del funzionario contratto prima della sua cessazione dal servizio siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché il coniuge provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli».

    11

    L’articolo 19 dell’allegato VIII dello Statuto dispone quanto segue:

    «Il coniuge superstite di un ex funzionario titolare di un’indennità di invalidità, purché la coppia fosse sposata alla data dell’ammissione del funzionario al beneficio dell’indennità, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 22 del presente allegato, a una pensione di reversibilità pari al 60% dell’indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

    Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35% dell’ultimo stipendio base; tuttavia, l’importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l’importo dell’indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso».

    12

    L’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto così recita:

    «La condizione di anteriorità prevista dai precedenti articoli 17 bis, 18, 18 bis e 19, non si applica se il matrimonio, anche contratto dopo la cessazione del funzionario dal servizio, è durato almeno cinque anni».

    13

    Ai sensi dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto:

    «Il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all’atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico dell’ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita.

    La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all’atto del decesso dell’ex coniuge, che viene attualizzata secondo le modalità previste dall’articolo 82 dello statuto.

    Il coniuge divorziato perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex coniuge. Egli beneficia delle disposizioni dell’articolo 26 qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex coniuge».

    Fatti e decisioni controverse

    14

    A partire dal 2001, FI ha convissuto more uxorio con una funzionaria di un’istituzione dell’Unione, che è stata collocata a riposo d’ufficio nel corso del 2005 per invalidità e ammessa al beneficio di un’indennità di invalidità.

    15

    Il 12 maggio 2014, FI e tale funzionaria si sono sposati. Quest’ultima è deceduta il 25 gennaio 2019, ossia meno di cinque anni dopo la data di celebrazione del matrimonio.

    16

    FI, in qualità di coniuge superstite di un ex funzionario dell’Unione, ha presentato domanda di concessione di una pensione di reversibilità ai sensi del capitolo 4 dell’allegato VIII dello Statuto.

    17

    Con le decisioni controverse, l’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione respingeva la domanda di FI in quanto quest’ultimo non soddisfaceva le condizioni previste all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto per poter beneficiare di una pensione di reversibilità, poiché il suo matrimonio con la funzionaria defunta, contratto dopo la cessazione dal servizio di quest’ultima, era durato meno di cinque anni.

    18

    Il reclamo proposto da FI avverso tali decisioni è stato respinto.

    Ricorso in primo grado e sentenza impugnata

    19

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 2019, FI ha proposto un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni controverse.

    20

    Il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

    21

    A sostegno del suo ricorso, FI ha sollevato tre motivi, il primo dei quali vertente, in sostanza, sull’illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto alla luce del principio di parità di trattamento.

    22

    Statuendo su tale primo motivo, il Tribunale ha constatato che, ai fini della concessione di una pensione di reversibilità, la situazione oggetto dell’articolo 19 dell’allegato VIII dello Statuto, ossia quella del coniuge superstite di un ex funzionario dell’Unione titolare di un’indennità di invalidità coniugatosi prima che quest’ultimo fosse stato dichiarato invalido, era paragonabile alla situazione oggetto dall’articolo 20 di detto allegato, ossia quella del coniuge superstite di un ex funzionario titolare di un’indennità di invalidità che abbia contratto matrimonio dopo essere stato dichiarato invalido. Il Tribunale ha poi dichiarato che sussisteva una differenza di trattamento di situazioni analoghe in funzione della data di celebrazione del matrimonio, in quanto, nell’ambito dell’articolo 19 dell’allegato VIII dello Statuto, la pensione di reversibilità è concessa al coniuge superstite senza una condizione di durata minima del matrimonio, mentre, ai sensi dell’articolo 20 di detto allegato, tale pensione gli è concessa soltanto alla condizione che il matrimonio sia durato almeno cinque anni. Il Tribunale ha aggiunto che una siffatta differenza di trattamento comportava uno svantaggio per il coniuge superstite di un ex funzionario coniugatosi dopo che quest’ultimo fosse stato dichiarato invalido, rispetto al coniuge superstite di un ex funzionario che abbia contratto matrimonio prima della dichiarazione di invalidità di quest’ultimo.

    23

    Dopo aver osservato che la differenza di trattamento istituita dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto era prevista dalla legge, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il Tribunale ha verificato se la differenza di trattamento rilevata potesse essere giustificata da un obiettivo di interesse generale e se fosse proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, in particolare alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 48 della sentenza impugnata.

    24

    A questo proposito, per quanto riguarda l’obiettivo di interesse generale di impedire le frodi, il Tribunale, pur riconoscendo che il requisito secondo cui il matrimonio debba soddisfare una condizione di durata minima per dare diritto alla pensione di reversibilità permette di essere certi che tale matrimonio non si basi esclusivamente su considerazioni estranee ad un progetto di vita comune, come considerazioni meramente economiche o legate al riconoscimento di un diritto di soggiorno, ha giudicato irragionevole ritenere che la condizione della durata minima del matrimonio di cinque anni prevista dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, che è assente all’articolo 19 dell’allegato VIII dello Statuto e che non è soggetta ad alcuna eccezione che consenta di dimostrare l’assenza di frode, indipendentemente dagli elementi di prova oggettivi forniti, possa essere necessaria ai fini del conseguimento dell’obiettivo di lotta contro la frode.

    25

    Il Tribunale ha concluso che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto violava il principio della parità di trattamento. In tali circostanze, ha accolto l’eccezione di illegittimità sollevata da FI e ha annullato le decisioni controverse.

    Conclusioni delle parti nei procedimenti d’impugnazione e procedimento dinanzi alla Corte

    26

    Con la sua impugnazione nella causa C‑313/21 P, il Consiglio chiede che la Corte voglia:

    accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata;

    statuire definitivamente sulla controversia e respingere il ricorso in primo grado in quanto infondato, e

    condannare FI alle spese sostenute in primo grado e nell’ambito dell’impugnazione.

    27

    Con la sua impugnazione nella causa C‑314/21 P, la Commissione chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    respingere il ricorso di primo grado, e

    condannare FI alle spese sostenute in primo grado e nell’ambito dell’impugnazione.

    28

    Con decisione del presidente della Corte del 30 giugno 2021, le presenti cause sono state sospese in attesa della pronuncia della sentenza nelle cause riunite da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P. Dopo la pronuncia della sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a. (da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557), il procedimento è stato ripreso con decisione del presidente della Corte del 19 luglio 2022.

    29

    In applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il 30 giugno 2021 il presidente della Corte ha deciso di riunire le cause C‑313/21 P e C‑314/21 P ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché ai fini della sentenza.

    Sulle impugnazioni

    Sull’applicazione dell’articolo 182 del regolamento di procedura

    30

    Ai sensi dell’articolo 182 del regolamento di procedura, quando la Corte ha già statuito su una o su diverse questioni di diritto identiche a quelle sollevate con i motivi dell’impugnazione, principale o incidentale, ed essa ritiene l’impugnazione manifestamente fondata, su proposta del giudice relatore, sentite le parti e l’avvocato generale, essa può decidere di dichiarare l’impugnazione manifestamente fondata con un’ordinanza motivata, contenente i rinvii alla pertinente giurisprudenza.

    31

    La Commissione precisa di non avere obiezioni all’applicazione di tale articolo.

    32

    Il Consiglio e FI non hanno risposto all’invito della Corte a pronunciarsi al riguardo.

    33

    Nel caso di specie, occorre constatare che i motivi di impugnazione invocati nell’ambito delle presenti cause sollevano questioni di diritto identiche a quelle sulle quali la Corte ha statuito nella sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a. (da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557). Di conseguenza, nelle presenti cause occorre applicare l’articolo 182 del regolamento di procedura.

    Nel merito

    34

    A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑313/21 P, il Consiglio deduce tre motivi vertenti, il primo, su errori di diritto per quanto riguarda l’esistenza di una differenza di trattamento, il secondo, su errori di diritto riguardanti la portata del controllo giurisdizionale da parte del Tribunale delle scelte operate dal legislatore dell’Unione e, il terzo, su errori di diritto per quanto riguarda la giustificazione della differenza di trattamento.

    35

    Dal canto suo, a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑314/21 P, la Commissione deduce tre motivi vertenti, il primo, su un errore di diritto riguardante i criteri di valutazione della legittimità delle scelte operate dal legislatore dell’Unione e sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, su un errore di diritto nell’interpretazione del principio di non discriminazione e, il terzo, su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e su varie violazioni dell’obbligo di motivazione.

    Sul primo motivo nella causa C‑313/21 P nonché sulla terza parte del primo motivo e sul secondo motivo nella causa C‑314/21 P

    – Argomenti delle parti

    36

    Con tali motivi e parte di motivo, il Consiglio e la Commissione sostengono che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione del principio della parità di trattamento e del principio di non discriminazione, nella misura in cui ha erroneamente concluso nel senso della comparabilità delle situazioni contemplate dagli articoli 19 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto e, pertanto, nel senso dell’esistenza di una differenza di trattamento dovuta all’applicazione di regimi diversi a tali situazioni comparabili.

    37

    Dette istituzioni ritengono che il Tribunale, ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, sia incorso in un errore di diritto nel considerare che la data della celebrazione del matrimonio fosse l’unico elemento che determina l’applicazione dell’articolo 19 o dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto e che, pertanto, le situazioni rientranti in dette disposizioni fossero comparabili. Orbene, se il Tribunale avesse preso in considerazione il complesso degli elementi che caratterizzano tali situazioni, avrebbe dovuto constatare la sussistenza di una differenza sostanziale e oggettiva tra i funzionari in servizio e quelli che beneficiano di un’indennità di invalidità e che hanno cessato di essere al servizio di un’istituzione dell’Unione. Tale differenza deriverebbe dalla rispettiva situazione giuridica di tali funzionari, in particolare alla luce dei diritti e degli obblighi professionali ai quali i primi, al contrario dei secondi, sono tenuti in forza delle disposizioni statutarie per tutta la durata del loro servizio.

    38

    In particolare, sia il Consiglio che la Commissione mettono in evidenza il fatto che il funzionario in servizio, al contrario degli ex funzionari che non hanno più l’obbligo di lavorare, deve versare contributi al regime pensionistico, percepisce uno stipendio base superiore alla pensione di anzianità che gli sarà concessa quando sarà collocato a riposo, ha l’obbligo di risiedere nel luogo della sede di servizio e ha diritto ad indennità di dislocazione, di espatrio e di viaggio. Tali considerazioni dimostrerebbero che la situazione di un funzionario che contrae matrimonio dopo essere stato dichiarato invalido e dopo la sua cessazione dal servizio non richiede, con la stessa evidenza del caso del funzionario che contrae matrimonio mentre è ancora in servizio, che al coniuge superstite sia offerto un reddito sostitutivo mediante la concessione della pensione di reversibilità.

    39

    La Commissione ritiene altresì che la situazione dei funzionari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 19 e quella dei funzionari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto si distinguano sul piano personale. Da un lato, gli ex funzionari che beneficiano di un’indennità di invalidità avrebbero una speranza di vita generalmente più limitata di quella dei funzionari che non sono beneficiari di una siffatta indennità, limitazione che contribuisce necessariamente ad aggravare il rischio di frode e a spiegare così la differenza di trattamento di cui trattasi. Dall’altro lato, la Commissione sostiene che il rischio di abuso o di frode è più limitato nel caso in cui il coniuge superstite si sia sposato prima della dichiarazione di invalidità del coniuge e abbia, in seguito, assistito quest’ultimo per tutta la durata del matrimonio fino al suo decesso, mentre, nel caso di un’unione contratta successivamente alla dichiarazione di invalidità e alla cessazione dell’attività di tale coniuge, non sarebbe manifestamente inadeguato esigere che il matrimonio duri cinque anni al fine di attendere che la solidarietà e l’assistenza reciproca tra coniugi siano oggettivamente accertate.

    40

    Il Consiglio e la Commissione aggiungono che il Tribunale ha erroneamente rifiutato, al punto 55 della sentenza impugnata, di trarre le conseguenze dal punto 33 della sua sentenza del 17 giugno 1993, Arauxo‑Dumay/Commissione (T‑65/92, EU:T:1993:47), in cui esso aveva evidenziato l’esistenza di una differenza tra le situazioni disciplinate, rispettivamente, dall’articolo 19 e dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto. Infatti, la logica sottesa a tale sentenza sarebbe trasponibile al caso di specie nonostante la differenza tra i fatti oggetto di causa.

    41

    La Commissione sostiene peraltro che, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ignorato, nella sua analisi, la finalità della durata minima del matrimonio prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, ossia, come risulta dai punti 87 e 88 della sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), quella di evitare patti successori e, pertanto, che si contragga matrimonio al solo fine di ottenere l’erogazione di una pensione di reversibilità, senza che a tale matrimonio corrispondano relazioni reali e stabili tra gli interessati. Pertanto, il Tribunale non avrebbe rispettato il criterio secondo cui, nel valutare la comparabilità delle situazioni, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi che le caratterizzano nonché l’insieme delle norme di diritto che disciplinano le posizioni di ciascuna delle situazioni da confrontare. In particolare, ritenendo, in questo stesso punto della sentenza impugnata, che un matrimonio contratto dopo l’ammissione al beneficio di un’indennità di invalidità non modifichi in modo sostanziale la situazione di un coniuge superstite per quanto riguarda i suoi diritti patrimoniali rispetto alla situazione oggetto dell’articolo 19 dell’allegato VIII dello Statuto, il Tribunale avrebbe, oltre all’assenza totale di motivazione alla base di tale considerazione, ignorato il rischio che un siffatto matrimonio sia il pretesto per la stipula di patti successori. Infatti, non si può negare che, tenuto conto della situazione del funzionario che si sposa dopo la predetta ammissione, il rischio di frode e di abuso è maggiore rispetto al caso del funzionario che si sia sposato prima di tale ammissione.

    – Giudizio della Corte

    42

    In via preliminare, occorre ricordare la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale l’uguaglianza davanti alla legge, sancita dall’articolo 20 della Carta, è un principio generale del diritto dell’Unione il quale esige che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata (sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 95 e giurisprudenza ivi citata).

    43

    Il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni, al fine di determinare l’esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento, deve esser valutato alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano e, in particolare, alla luce dell’oggetto e dello scopo perseguito dall’atto che istituisce la distinzione di cui trattasi, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tal fine, i principi e gli obiettivi del settore in cui rientra tale atto. Nei limiti in cui le situazioni non sono comparabili, una differenza di trattamento delle situazioni in questione non viola l’uguaglianza davanti alla legge sancita dall’articolo 20 della Carta (sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).

    44

    È alla luce della succitata giurisprudenza che occorre esaminare le affermazioni della Commissione e del Consiglio secondo le quali il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, nella sentenza impugnata, che le situazioni contemplate dagli articoli 19 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto siano comparabili e che sussista una differenza di trattamento di tali situazioni comparabili sulla base della data di celebrazione del matrimonio.

    45

    A questo proposito, occorre rilevare che, ai punti 50, 51 e 54 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che gli articoli 19 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto hanno ad oggetto, fatto salvo il rispetto della condizione di durata minima del matrimonio prevista nella seconda di tali disposizioni, la concessione di una pensione di reversibilità al coniuge superstite in funzione soltanto della natura giuridica dei vincoli che univano tale coniuge al coniuge deceduto. Il Tribunale ha altresì indicato che tali disposizioni perseguono l’obiettivo di concedere al coniuge superstite un reddito sostitutivo destinato a compensare parzialmente la perdita dei redditi del coniuge deceduto, essendo stato quest’ultimo, prima del suo decesso, un ex funzionario che non era più in servizio.

    46

    Pertanto, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che queste due disposizioni dell’allegato VIII dello Statuto avessero un oggetto e uno scopo sostanzialmente identici alla luce della giurisprudenza menzionata al punto 43 della presente ordinanza e ricordata dallo stesso Tribunale al punto 44 della sentenza impugnata. Secondo il Tribunale, il principale elemento che caratterizza le pensioni di reversibilità di cui trattasi risiede nella natura giuridica dei vincoli che univano il coniuge superstite, in quanto persona alla quale dette disposizioni conferiscono un diritto, all’ex funzionario deceduto. Sempre secondo il Tribunale, la sola differenza nell’applicazione degli articoli 19 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto, come risulta inequivocabilmente dal punto 52 della sentenza impugnata, riguarda il fatto che il matrimonio sia precedente o successivo alla data di ammissione al beneficio dell’indennità di invalidità del funzionario, laddove l’articolo 20 di detto allegato prevede una condizione di durata minima del matrimonio, al contrario dell’articolo 19 del suddetto allegato.

    47

    Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare, da un lato, al punto 57 della sentenza impugnata, che le situazioni contemplate dagli articoli 19 e 20 dell’allegato VIII dello statuto erano comparabili e, dall’altro, ai punti 52 e 58 della sentenza impugnata, che le situazioni oggetto di tali disposizioni si distinguevano soltanto riguardo alla data di celebrazione del matrimonio rispetto alla data di ammissione al beneficio dell’indennità di invalidità del funzionario.

    48

    Il Consiglio e la Commissione affermano tuttavia, in primo luogo, che le situazioni di cui agli articoli 19 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto differiscono in modo sostanziale e oggettivo per il fatto che, proprio alla data del matrimonio, il funzionario è, nell’ambito della prima disposizione, ancora al servizio di un’istituzione dell’Unione, mentre nell’ambito della seconda disposizione, a causa della dichiarazione dell’invalidità di quest’ultimo e della sua ammissione al beneficio dell’indennità di invalidità, il funzionario si trova nell’impossibilità di esercitare le proprie mansioni. Il Tribunale avrebbe quindi omesso di tener sufficientemente conto di tale elemento qualificativo nella sua valutazione della comparabilità delle situazioni.

    49

    Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 53 della sentenza impugnata, la natura giuridica dei vincoli che univano il coniuge superstite al funzionario deceduto non differisce a seconda che, alla data del matrimonio, il funzionario svolgesse o meno un’attività lavorativa né a seconda dell’importo dei contributi versati o ancora dovuti al regime pensionistico dell’Unione. Del pari, come constatato dal Tribunale al punto 56 della sentenza impugnata, la circostanza che il funzionario defunto si sia sposato prima o dopo la sua ammissione al beneficio di un’indennità di invalidità non è tale da modificare in maniera sostanziale la situazione del coniuge superstite per quanto riguarda i suoi diritti patrimoniali, tra i quali rientra il diritto ad una pensione di reversibilità come reddito sostitutivo.

    50

    Infatti, la data di celebrazione del matrimonio è determinata unicamente dalla volontà dei futuri coniugi. Tale decisione deriva da una libera scelta operata dal funzionario sulla base di molteplici considerazioni che non implicano necessariamente né unicamente la presa in considerazione delle circostanze connesse all’esercizio o meno di un’attività professionale. Contrariamente a quanto affermano il Consiglio e la Commissione, il fatto che tale funzionario sia stato o meno dichiarato invalido a tale data e, dunque, si trovi o meno nell’impossibilità di esercitare le proprie mansioni non può, pertanto, avere un’incidenza determinante sulla valutazione della comparabilità delle situazioni di cui trattasi alla luce dei criteri ricordati al punto 43 della presente ordinanza e, in particolare, dell’oggetto e dello scopo degli articoli 19 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto, quali ricordati al punto 45 della presente ordinanza. A tal riguardo, il ragionamento del Tribunale, ricordato al punto precedente della presente ordinanza, si basa, in sostanza, su tale oggetto, su tale scopo nonché sul principale elemento caratteristico del diritto alla pensione di reversibilità, indicato al punto 46 della presente ordinanza.

    51

    È vero che, come risulta dal medesimo punto 46 della presente ordinanza, il fatto che, alla data della celebrazione del matrimonio, il funzionario sia o meno ammesso al beneficio di un’indennità di invalidità e, pertanto, si trovi o meno nell’impossibilità di esercitare le proprie mansioni incide sulla condizione di durata minima del matrimonio stesso. Mentre tale condizione non è richiesta nel caso in cui il matrimonio sia contratto quando il funzionario non è ancora stato ammesso al beneficio di un’indennità di invalidità e, pertanto, esercita le proprie mansioni, il matrimonio deve essere durato almeno cinque anni nel caso in cui il funzionario si sposi dopo essere stato ammesso al beneficio di tale indennità e, pertanto, non sia più in grado di esercitare le proprie mansioni.

    52

    Tuttavia, come risulta dai punti 49 e 50 della presente ordinanza, né la questione dell’esercizio delle mansioni né la data di celebrazione del matrimonio sono elementi pertinenti nella fase della comparabilità delle situazioni, in quanto sono prive di un nesso diretto con l’oggetto, lo scopo e il principale elemento caratteristico del diritto a una pensione di reversibilità di cui agli articoli 19 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto.

    53

    È per questo motivo che occorre ritenere, in analogia con quanto la Corte ha rilevato, a proposito della pensione di reversibilità prevista dall’articolo 17 dell’allegato VIII dello Statuto, al punto 70 della sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), che il beneficio della pensione di reversibilità dipende «soltanto» dalla natura giuridica dei vincoli che univano la persona interessata al funzionario deceduto, e ciò sebbene la Corte abbia riconosciuto, al punto 89 di detta sentenza, che la durata minima del matrimonio è anch’essa una condizione affinché il coniuge superstite riceva la pensione di reversibilità.

    54

    Infatti, è la natura giuridica dei vincoli tra i coniugi che sta alla base del regime delle pensioni di reversibilità della funzione pubblica dell’Unione, in quanto tale condizione di concessione è comune all’insieme delle pensioni di reversibilità di cui agli articoli da 17 a 20 e all’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto. La condizione di durata minima del matrimonio, dal canto suo, riveste carattere accessorio rispetto alla condizione relativa alla natura giuridica dei vincoli tra i coniugi, in quanto essa mira soltanto a specificare per quanto tempo deve essere durato il rapporto giuridico ai fini della concessione della pensione di reversibilità. Inoltre, tale condizione accessoria non è contemplata in alcune ipotesi di pensione di reversibilità, come quelle previste agli articoli 19 e 27 dell’allegato VIII dello Statuto.

    55

    Giustamente, quindi, il Tribunale, ai punti 51 e 53 della sentenza impugnata, ha insistito, nella sua motivazione, sull’importanza del vincolo giuridico tra i coniugi quale elemento principale che caratterizza il regime pensionistico di reversibilità dell’Unione e ha concluso per l’irrilevanza dell’ammissione al beneficio di un’indennità di invalidità o dell’esercizio delle mansioni su tale vincolo.

    56

    Il Consiglio e la Commissione sostengono, in secondo luogo, che la situazione di un ex funzionario che contrae matrimonio dopo essere stato ammesso al beneficio di un’indennità di invalidità e che pertanto si trova nell’impossibilità di esercitare le proprie mansioni non richiede, con la stessa evidenza del caso del funzionario che contrae matrimonio mentre ancora esercita le proprie mansioni, che al coniuge superstite sia offerto un reddito sostitutivo. A tal riguardo, è sufficiente ricordare, come giustamente indicato dal Tribunale al punto 56 della sentenza impugnata, facendo riferimento al punto 69 della sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), che il diritto alle pensioni di reversibilità di cui agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto non è soggetto a condizioni relative alle risorse o al patrimonio tali da delineare un’incapacità del coniuge superstite a far fronte alle proprie necessità e da dimostrare così la sua precedente dipendenza economica dal deceduto.

    57

    La Commissione sostiene, in terzo luogo, che il Tribunale non ha tenuto conto della finalità della durata minima del matrimonio prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, contrariamente all’articolo 19 di tale allegato, e che consisterebbe, come risulta dal punto 89 della sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), nell’evitare la stipula di patti successori fraudolenti o abusivi, rischio di abuso o di frode che distingue, sul piano personale, le situazioni contemplate da questi due articoli. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che detto aspetto non è rilevante nella fase della comparabilità delle situazioni. Tale argomento si riferisce infatti alla giustificazione della condizione della durata minima del matrimonio, cosicché esso può intervenire solo nella fase della valutazione del carattere proporzionato dell’eventuale differenza di trattamento constatata.

    58

    Dalle considerazioni che precedono risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione e dal Consiglio, le conclusioni alle quali il Tribunale è pervenuto, ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, non sono viziate da un errore di diritto.

    59

    In tali circostanze, occorre qualificare come inoperante l’argomento del Consiglio e della Commissione secondo cui il Tribunale ha erroneamente rifiutato, al punto 55 della sentenza impugnata, di trarre le conseguenze dal punto 33 della sentenza del 17 giugno 1993,Arauxo‑Dumay/Commissione (T‑65/92, EU:T:1993:47). Infatti, anche supponendo che tale argomento sia fondato, le conclusioni del Tribunale relative alla comparabilità delle situazioni si basano sufficientemente sulla motivazione figurante rispettivamente ai punti da 50 a 54 e 56 della sentenza impugnata, indipendentemente dalle considerazioni esposte al punto 55 di tale sentenza.

    60

    Ne consegue che occorre respingere in quanto infondati il primo motivo nella causa C‑313/21 P nonché la terza parte del primo motivo e il secondo motivo nella causa C‑314/21 P.

    Sul secondo motivo nella causa C‑313/21 P nonché sulle prime due parti del primo motivo nella causa C‑314/21 P

    – Argomenti delle parti

    61

    Con tali motivi, il Consiglio e la Commissione contestano, in sostanza, al Tribunale di aver commesso, nella sentenza impugnata, un errore di diritto per quanto riguarda la portata del controllo giurisdizionale.

    62

    Queste due istituzioni fanno valere che, alla seconda frase del punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato una giurisprudenza dell’Unione elaborata nel contesto radicalmente diverso delle scelte di politica del personale in situazioni in cui il legislatore ha a disposizione più opzioni. In tal senso, il Tribunale, segnatamente al punto 80 della sentenza impugnata, avrebbe erroneamente concluso nel senso del carattere semplicemente «irragionevole» della scelta del legislatore dell’Unione relativa alla durata minima del matrimonio prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto. Così facendo, esso avrebbe effettuato un controllo che andava oltre il carattere «manifestamente inopportuno o inadeguato» della disposizione in questione rispetto all’obiettivo perseguito dalle istituzioni competenti, vale a dire, nel caso di specie, prevenire l’abuso di diritto e le frodi. Il Tribunale avrebbe in tal modo sostituito la propria valutazione a quella del legislatore dell’Unione e avrebbe quindi ecceduto i limiti del controllo di legittimità.

    63

    La Commissione sostiene inoltre che il Tribunale, pur avendo affermato di basare la propria valutazione della legittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII sugli articoli 20 e 21 della Carta, si sarebbe discostato dalla giurisprudenza della Corte secondo la quale la valutazione della legittimità di un atto dell’Unione alla luce dei diritti fondamentali non può, in ogni caso, fondarsi su affermazioni tratte dalle conseguenze di tale atto in un caso specifico. Infatti, il Tribunale avrebbe tratto argomenti dalla particolarità delle circostanze di fatto del caso di specie, al punto 77 della sentenza impugnata, per dichiarare illegittimo l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto.

    – Giudizio della Corte

    64

    Va rilevato che il Tribunale ha ricordato, ai punti da 46 a 48 della sentenza impugnata, i requisiti dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e la giurisprudenza applicabile ai fini del controllo della proporzionalità di una differenza di trattamento. Esso ha poi dichiarato, al punto 49 della sentenza impugnata, che, se le situazioni contemplate rispettivamente dagli articoli 19 e 20 dell’allegato VIII dello statuto erano comparabili, occorreva allora verificare se non apparisse irragionevole per il legislatore dell’Unione ritenere che la differenza di trattamento istituita potesse essere appropriata e necessaria per conseguire l’obiettivo di interesse generale perseguito dalla condizione relativa alla durata minima del matrimonio prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto. Avendo concluso nel senso della comparabilità delle situazioni, il Tribunale ha effettuato tale analisi a partire dal punto 62 della sentenza impugnata.

    65

    Orbene, come dedotto dal Consiglio e dalla Commissione, dalla giurisprudenza della Corte deriva che, in presenza di norme statutarie quali quelle di cui trattasi nella fattispecie e tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui gode in proposito il legislatore dell’Unione, il principio di parità di trattamento, come sancito dall’articolo 20 della Carta, è violato solo nel caso in cui il legislatore dell’Unione operi una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa in questione (sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 127 e giurisprudenza ivi citata).

    66

    Tale giurisprudenza è applicabile nel contesto della verifica del requisito di proporzionalità imposto dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta (sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 128).

    67

    Nel caso di specie, il Tribunale ha considerato, al punto 49 della sentenza impugnata, di dover verificare se non apparisse irragionevole per il legislatore dell’Unione ritenere che la differenza di trattamento istituita potesse essere appropriata e necessaria per conseguire l’obiettivo di interesse generale perseguito dalla condizione relativa alla durata minima del matrimonio prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto.

    68

    Orbene, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 65 e 66 della presente ordinanza, esso avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la differenziazione operata in tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 19 di detto allegato, non apparisse arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo di interesse generale perseguito. Procedendo in modo errato all’esame del requisito di proporzionalità, il Tribunale ha violato la portata del proprio controllo giurisdizionale e ha quindi commesso un errore di diritto. Infatti, senza tale errore, il Tribunale sarebbe stato indotto ad adottare un ragionamento diverso e a pervenire eventualmente a conclusioni diverse da quelle alle quali è giunto ai punti 80, 81 e 83 della sentenza impugnata.

    69

    Tale violazione della portata del controllo giurisdizionale si è parimenti ripercossa sul punto 67 della sentenza impugnata. Il Tribunale si è infatti dedicato ad esaminare, a partire da tale punto, se la condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, considerata isolatamente e indipendentemente dall’articolo 19 di detto allegato, fosse, nel contesto dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, proporzionata nel senso che essa non eccedesse manifestamente quanto necessario per realizzare l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione. Orbene, come risulta dal punto 66 della presente ordinanza, anche nell’ambito della suddetta disposizione della Carta, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare se la differenziazione constatata nel caso di specie, vale a dire il fatto che la condizione di durata minima del matrimonio si applica nelle situazioni oggetto dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto ma non nelle situazioni oggetto dell’articolo 19 di detto allegato, laddove le predette situazioni sono per il resto comparabili, dovesse essere considerata arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo, comune alle due disposizioni in parola, perseguito dal legislatore dell’Unione.

    70

    Ciò premesso, e senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti dal Consiglio e dalla Commissione, occorre accogliere il secondo motivo di impugnazione nella causa C‑313/21 P nonché la seconda parte del primo motivo di impugnazione nella causa C‑341/21 P.

    71

    Pertanto, senza che sia necessario esaminare il terzo motivo nella causa C‑313/21 P e la prima parte del primo motivo e il terzo motivo nella causa C‑314/21 P, occorre accogliere le impugnazioni e annullare la sentenza impugnata.

    Sul ricorso dinanzi al Tribunale

    72

    Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

    73

    Nel caso di specie, tenuto conto in particolare della circostanza che il ricorso di annullamento nella causa T‑694/19 è fondato su motivi che sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio dinanzi al Tribunale e il cui esame non richiede l’adozione di alcuna misura supplementare di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo, occorre considerare che lo stato degli atti consente di statuire definitivamente su detto ricorso.

    74

    A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, FI ha dedotto quattro motivi vertenti, in primo luogo, sull’illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, in secondo luogo, su un errore di diritto nell’applicazione degli articoli 18 e 20 di tale allegato, in terzo luogo, su un errore di interpretazione della nozione di «coniuge» utilizzata nel regime dell’Unione relativo alle pensioni di reversibilità e, in quarto luogo, su un errore manifesto di valutazione dovuto alla mancata presa in considerazione della sua particolare situazione.

    Sul primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto

    75

    Con il suo primo motivo, FI deduce che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, nella parte in cui impone una condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni, viola i principi di parità di trattamento e di non discriminazione fondata sull’età, sulla natura del vincolo giuridico della convivenza nonché sull’handicap.

    Sulla prima parte del primo motivo, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento

    76

    Con tale parte, FI sostiene che, escludendo il pagamento di una pensione di reversibilità al coniuge superstite nel caso in cui il matrimonio contratto successivamente all’ammissione del coniuge al beneficio di un’indennità di invalidità sia durato meno di cinque anni, mentre, conformemente all’articolo 19 dell’allegato VIII dello Statuto, tale condizione di durata minima del matrimonio non è imposta qualora il matrimonio sia precedente a tale ammissione, l’articolo 20 di tale allegato viola il principio della parità di trattamento previsto in particolare dall’articolo 20 della Carta e dall’articolo 1 quinquies dello Statuto ed è pertanto viziato da illegittimità.

    77

    La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, contesta tale argomento.

    78

    Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

    79

    Peraltro, il principio della parità di trattamento configura un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 20 della Carta, e il principio di non discriminazione enunciato all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta ne costituisce una particolare espressione. Questi due principi sono altresì richiamati all’articolo 1 quinquies dello Statuto (sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 140 e giurisprudenza ivi citata).

    80

    Come già indicato al punto 42 della presente ordinanza, il principio generale della parità di trattamento impone che il legislatore dell’Unione, nel rispetto dei requisiti dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, non tratti situazioni analoghe in maniera diversa e situazioni diverse in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato. Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 142 e giurisprudenza ivi citata).

    81

    Come è stato osservato al punto 43 della presente ordinanza, il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni, al fine di determinare l’esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento, deve esser valutato alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano e, in particolare, alla luce dell’oggetto e dello scopo perseguito dall’atto che istituisce la distinzione di cui trattasi, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tal fine, i principi e gli obiettivi del settore in cui rientra tale atto. Nei limiti in cui le situazioni non sono comparabili, una differenza di trattamento delle situazioni in questione non viola l’uguaglianza davanti alla legge sancita dall’articolo 20 della Carta.

    82

    Inoltre, occorre richiamare la giurisprudenza della Corte, menzionata al punto 65 della presente ordinanza, secondo la quale, in presenza di norme statutarie quali quelle di cui trattasi nella fattispecie e tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui gode in proposito il legislatore dell’Unione, il principio di parità di trattamento è violato solo nel caso in cui il legislatore dell’Unione operi una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa in questione.

    83

    È in considerazione di tale giurisprudenza e dei requisiti dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta che occorre esaminare l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, sollevata da FI alla luce del principio di parità di trattamento, sancito all’articolo 20 della Carta e richiamato all’articolo 1 quinquies dello Statuto.

    84

    Per quanto riguarda, in primo luogo, la comparabilità delle situazioni di cui agli articoli 19 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto, occorre considerare, per i motivi indicati ai punti da 45 a 60 della presente ordinanza, che tali situazioni sono comparabili.

    85

    In secondo luogo, occorre constatare che, non prevedendo, all’articolo 19 dell’allegato VIII dello Statuto, una condizione di durata minima del matrimonio contrariamente all’articolo 20 di tale allegato, il legislatore dell’Unione ha trattato in modo diverso situazioni analoghe.

    86

    In terzo luogo, occorre esaminare se tale differenza di trattamento sia conforme all’articolo 20 della Carta in quanto soddisfa i criteri enunciati all’articolo 52, paragrafo 1, della stessa e richiamati al punto 78 della presente ordinanza.

    87

    Anzitutto, è pacifico che detta differenza di trattamento sia prevista dalla legge, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, dal momento che essa risulta dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 19 di detto allegato. Mentre quest’ultimo articolo non prevede condizioni di durata minima del matrimonio, l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto prevede una condizione di durata minima del matrimonio quantificata con precisione, che definisce la portata della limitazione all’esercizio del diritto alla parità di trattamento (v., per quanto riguarda la portata del requisito secondo cui eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali devono essere previste dalla legge, sentenza del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑401/19, EU:C:2022:297, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

    88

    Inoltre, la limitazione apportata al regime pensionistico di reversibilità dalla differenza di trattamento di cui trattasi rispetta il contenuto essenziale del principio della parità di trattamento, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Infatti, la limitazione in parola non rimette in discussione detto principio in quanto tale, poiché riguarda solo la questione, limitata, della condizione minima di durata del matrimonio che i coniugi superstiti di funzionari o di ex funzionari deceduti devono soddisfare per poter beneficiare di una pensione di reversibilità, fermo restando che i coniugi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto non sono privati della possibilità di beneficiare, così come quelli rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 19 di tale allegato, di una pensione siffatta.

    89

    In più, detta limitazione risponde a un obiettivo di interesse generale, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, vale a dire quello di prevenire gli abusi di diritto e le frodi, in quanto il loro divieto costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che i soggetti dell’ordinamento sono tenuti a rispettare (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punto 49). La Corte ha, infatti, già statuito che la condizione che il matrimonio sia durato per un certo tempo affinché il coniuge superstite riceva la pensione di reversibilità è intesa a garantire l’effettiva sussistenza e stabilità dei rapporti tra le persone interessate (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punto 89). Si tratta di un criterio uniforme e indistintamente applicabile a tutti i coniugi superstiti contemplati dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, il cui scopo non è quello di presumere l’esistenza di abusi o di frodi in capo ai coniugi superstiti, bensì di prevenire la commissione di simili abusi o frodi.

    90

    Infine, per quanto riguarda il criterio di proporzionalità, è necessario, nell’ambito del controllo di legittimità di una disposizione del diritto dell’Unione alla luce del principio di parità di trattamento e tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone il legislatore dell’Unione in relazione alle norme statutarie, verificare, come sottolineato ai punti 65 e 82 della presente ordinanza, se imponendo una durata minima del matrimonio di cinque anni al coniuge superstite che ha sposato un funzionario dopo la sua ammissione al beneficio di un’indennità di invalidità, mentre l’articolo 19 dell’allegato VIII dello Statuto non prevede una siffatta condizione in caso di matrimonio con un funzionario contratto prima di siffatta ammissione, l’articolo 20 di detto allegato preveda una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo di interesse generale di cui al punto precedente della presente ordinanza.

    91

    Come indicato in sostanza dalla Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, nelle sue memorie, non appare né arbitrario né manifestamente inadeguato esigere, all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, una durata minima del matrimonio, mentre una siffatta condizione di durata non è richiesta all’articolo 19 di detto allegato. Infatti, nell’ipotesi contemplata dal medesimo articolo 20, caratterizzata dal fatto che il matrimonio è contratalcuneto dopo l’ammissione del funzionario al beneficio di un’indennità di invalidità, l’istigazione agli abusi o alla frode può essere favorita, da un lato, dallo stato di debolezza e di non autosufficienza in cui può trovarsi un funzionario gravemente malato, al punto tale da essere stato dichiarato invalido, e, pertanto, nell’impossibilità di esercitare le sue mansioni, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, dello Statuto, e, dall’altro lato, dalle implicazioni finanziarie che possono derivare da tale stato di invalidità, poiché il coniuge del funzionario può essere indotto a contrarre matrimonio confidando che, in funzione della patologia di cui soffre tale funzionario, la speranza di vita di quest’ultimo sarà significativamente inferiore alla media, permettendo a lui o a lei di beneficiare di una pensione di reversibilità a un’età precoce e per un tempo potenzialmente molto lungo.

    92

    Per contro, il fatto che l’articolo 19 dell’allegato VIII dello Statuto non preveda, contrariamente all’articolo 20 di tale allegato, una condizione di durata minima del matrimonio si spiega, come risulta dalle memorie della Commissione e del Parlamento, con il fatto che, poiché la dichiarazione di invalidità di un funzionario dell’Unione è il più delle volte imprevedibile per una coppia già coniugata e sconvolge la situazione di tale coppia, il rischio di abuso o di frode appare trascurabile, di modo che il legislatore dell’Unione non ha voluto inserire tale condizione, così come non l’ha voluta inserire nel contesto dell’articolo 17, secondo comma, e dell’articolo 18, secondo comma, dell’allegato VIII dello Statuto per tenere conto di situazioni in cui, da un lato, il decesso del funzionario sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell’esercizio delle sue funzioni ovvero ad infortunio e, dall’altro lato, il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità dei figli nati da un matrimonio contratto precedentemente alla cessazione dell’attività del funzionario.

    93

    In tali circostanze, occorre considerare che, fissando all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto una durata minima del matrimonio di cinque anni al fine di prevenire gli abusi e le frodi, mentre una durata minima del matrimonio non è prevista nelle situazioni contemplate dall’articolo 19 di detto allegato, il legislatore dell’Unione, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli appartiene, non ha operato alcuna differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata.

    94

    Da quanto precede risulta che la differenza di trattamento istituita all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto è conforme all’articolo 20 della Carta e che, pertanto, la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

    Sulla seconda parte del primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione fondata sull’età

    95

    FI deduce una violazione del principio di non discriminazione fondata sull’età, sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta e richiamato all’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto, in quanto l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto riguarda funzionari anziani per il fatto che essi si sposano dopo il loro collocamento a riposo, mentre l’articolo 19 di tale allegato si applica nell’ipotesi di matrimonio contratto prima dell’ammissione del funzionario al beneficio dell’indennità di invalidità e riguarda quindi funzionari ancora in servizio e, pertanto, molto più giovani. Imporre, come fa l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, una condizione di durata minima del matrimonio nelle situazioni in cui il matrimonio è stato contratto dopo la cessazione dal servizio del funzionario deceduto discriminerebbe infatti le coppie rientranti in tale disposizione in base alla loro età.

    96

    La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, contesta tale argomento.

    97

    A tal riguardo, occorre constatare che, come indicato dalla Commissione nel suo controricorso dinanzi al Tribunale, la seconda parte del primo motivo di FI è fondata su una premessa inesatta.

    98

    Infatti, come risulta dal punto 47 della presente ordinanza, le situazioni contemplate dagli articoli 19 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto si distinguono soltanto con riguardo alla data di celebrazione del matrimonio non rispetto alla data di cessazione dal servizio del funzionario a causa del collocamento a riposo, ma rispetto alla data di ammissione di tale funzionario al beneficio dell’indennità di invalidità.

    99

    Orbene, l’ammissione del funzionario al beneficio di un’indennità di invalidità è indipendente dall’età del funzionario, in quanto possono essere ammessi al beneficio di tale indennità funzionari di ogni età.

    100

    Lo stesso vale qualora, in forza dell’articolo 53 dello Statuto, il funzionario, come si è verificato nel caso di specie, sia collocato a riposo d’ufficio contemporaneamente alla dichiarazione della sua invalidità e alla sua ammissione al beneficio di un’indennità di invalidità. Infatti, in un caso del genere, il collocamento a riposo è effettuato non in funzione dell’età pensionabile di cui all’articolo 52 dello Statuto, ma unicamente della data di ammissione al beneficio dell’indennità, la quale, come ricordato al punto precedente, può verificarsi a qualsiasi età.

    101

    Da quanto precede risulta che l’asserita violazione della parità di trattamento dedotta da FI non è fondata sull’età, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta e dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto, e che, pertanto, l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto non può essere considerato viziato da illegittimità a causa di una discriminazione fondata sul criterio dell’età. La seconda parte del primo motivo deve, pertanto, essere respinta in quanto infondata.

    Sulla terza parte del primo motivo, relativa alla violazione del principio di non discriminazione fondata sulla natura del vincolo giuridico della convivenza

    102

    Nell’ambito di tale parte, FI sostiene, da un lato, di essere oggetto di una discriminazione fondata sul suo stato civile a causa della distinzione che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto opera tra i coniugi coniugati e i coniugi conviventi more uxorio, poiché la situazione di fatto, reale e concreta nella vita quotidiana di tali categorie di coniugi è esattamente identica.

    103

    Dall’altro lato, FI ricorda che l’ambito di applicazione dello Statuto è stato esteso, per effetto dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto e dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII dello Statuto, a forme diverse di comunità di vita diverse dal matrimonio civile, vale a dire a talune unioni non matrimoniali registrate. In tali circostanze, occorrerebbe interpretare il principio di non discriminazione in conformità con l’evoluzione dei costumi della società e applicare l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto a tutte le coppie non unite da vincolo matrimoniale, le quali si troverebbero in una situazione comparabile e dovrebbero quindi essere trattate allo stesso modo.

    104

    La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, contesta tale argomento.

    105

    A tal riguardo, è sufficiente ricordare che la Corte ha già dichiarato che, con riferimento alla pensione di reversibilità, i conviventi more uxorio non si trovano in una situazione paragonabile a quella dei coniugi o dei partner che hanno contratto un’unione non matrimoniale registrata, ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, per beneficiare dell’applicazione dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, e che tale disposizione non viola quindi il principio generale di parità di trattamento né il principio di non discriminazione. Del resto, FI non afferma, in ogni caso, che la convivenza darebbe luogo, ai sensi del diritto nazionale cui è soggetta, ad obblighi della stessa natura di quelli derivanti dal matrimonio (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punti 80, 8485).

    106

    Peraltro, per le stesse considerazioni esposte ai punti da 91 a 94 dell’ordinanza del 22 dicembre 2022, Commissione/KM e Consiglio/KM (C‑341/21 P e C‑357/21 P), una coppia di conviventi more uxorio che, al pari di FI e della sua coniuge prima del loro matrimonio, non sia privata della possibilità di sposarsi nello Stato membro cui appartiene, non si trova in una situazione analoga a quella di una coppia dello stesso sesso che ha contratto un’unione non matrimoniale registrata ma che è privata di siffatta possibilità e, pertanto, l’articolo 20 dell’allegato VIII non sarebbe viziato da illegittimità per violazione del principio di non discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.

    107

    Quanto all’interpretazione estensiva che FI intende suggerire, in considerazione dell’evoluzione dei costumi della società, del principio di non discriminazione e dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, nel senso che quest’ultimo dovrebbe ricomprendere tutte le coppie in unione non matrimoniale, ivi comprese le coppie di conviventi more uxorio, è sufficiente ricordare che attualmente continua a esistere, nei diversi Stati membri dell’Unione, una generale assenza di equiparazione tra il matrimonio, da un lato, e le altre forme di convivenza legale, così come le unioni di fatto, dall’altro. Poiché il legislatore dell’Unione ha inteso riservare il beneficio delle pensioni di reversibilità unicamente alle persone sposate e alle persone che hanno contratto un’unione non matrimoniale registrata, ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, non spetta al giudice dell’Unione interpretare lo Statuto nel senso che al matrimonio e a tali unioni sarebbero equiparate situazioni giuridiche o di fatto diverse da queste. Al contrario, spetta unicamente al legislatore adottare, se del caso, misure di modifica in tal senso (v., per analogia, sentenza del 31 maggio 2001, D e Svezia/Consiglio, C‑122/99 P e C‑125/99 P, EU:C:2001:304, punti 37, 3850).

    108

    Dalle considerazioni che precedono risulta che la terza parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

    Sulla quarta parte del primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione fondata sull’handicap

    109

    Con tale parte, come illustrata anche nelle osservazioni di FI sulle memorie di intervento del Parlamento e del Consiglio nonché nella risposta di FI del 23 novembre 2020 ai quesiti a risposta scritta del Tribunale, FI considera, da un lato, che, mentre i coniugi superstiti rientranti rispettivamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 19 e dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto si trovano nella medesima situazione in quanto hanno assistito un funzionario disabile beneficiario di un’indennità di invalidità al momento del decesso, la seconda di tali disposizioni viola il principio di non discriminazione fondata sull’handicap in quanto priva coniugi superstiti, come FI, del beneficio di una pensione di reversibilità per il solo fatto di aver contratto matrimonio con un tale funzionario dopo l’ammissione di quest’ultimo al beneficio di un’indennità di invalidità.

    110

    Dall’altro lato, FI ritiene di aver subito una discriminazione «per associazione» a causa dell’handicap di cui soffriva la moglie deceduta e invoca al riguardo la sentenza del 17 luglio 2008, Coleman (C‑303/06, EU:C:2008:415). FI si sarebbe infatti occupato quotidianamente e a tempo pieno di una persona affetta da un handicap come se la coppia fosse stata sposata sin dal primo giorno della loro convivenza e con la stessa dedizione manifestata dai coniugi superstiti di cui all’articolo 19 dell’allegato VIII dello Statuto. FI precisa al riguardo che la disabilità della moglie è stata il motivo di fatto che, in quanto priorità che ha prevalso su qualsiasi altra considerazione relativa allo status giuridico della coppia, ha condotto al loro matrimonio tardivo.

    111

    La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, contesta tale argomento.

    112

    Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, ogni caso di discriminazione fondata sulla disabilità, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta e dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto presuppone che, in situazioni analoghe, una persona deve subire o deve aver subito un trattamento sfavorevole o un particolare svantaggio in funzione della disabilità di cui soffre tale persona o un suo familiare (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 17 luglio 2008, Coleman, C‑303/06, EU:C:2008:415, punto 56, e del 26 gennaio 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C‑16/19, EU:C:2021:64, punto 29).

    113

    Orbene, anche supponendo che la malattia che ha determinato la dichiarazione di invalidità della moglie di FI e la sua ammissione al beneficio di un’indennità di invalidità possa essere qualificata come handicap, l’asserita violazione della parità di trattamento che FI afferma di aver subito a causa dell’handicap della sua coniuge non è affatto fondata su tale handicap.

    114

    Infatti, come spiegato dalla Commissione nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, il suo rifiuto di concedere una pensione di reversibilità a FI è connesso non all’handicap della coniuge di quest’ultimo, bensì al fatto che la coppia ha deciso di continuare a convivere more uxorio e di contrarre matrimonio solo dopo l’ammissione di tale coniuge al beneficio di un’indennità di invalidità, matrimonio durato meno di cinque anni prima del decesso di quest’ultima.

    115

    Quanto all’incidenza che l’asserita disabilità della moglie di FI ha potuto avere sulla decisione della coppia di sposarsi tardivamente, è sufficiente ricordare che, come indicato al punto 50 della presente ordinanza, la data di celebrazione del matrimonio è determinata dalla sola volontà dei futuri coniugi, in quanto la loro decisione deriva da una libera scelta sulla base di molteplici considerazioni che non implicano necessariamente né unicamente la presa in considerazione delle circostanze connesse all’handicap di uno di essi. La situazione potrebbe essere diversa solo in circostanze eccezionali, come l’impossibilità per la persona disabile di esprimere la propria volontà di sposarsi; tuttavia, nel caso di specie FI non ha dedotto simili circostanze.

    116

    Pertanto, occorre respingere la quarta parte del primo motivo in quanto infondata e, pertanto, l’intero primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto alla luce dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

    Sul secondo e terzo motivo, vertenti rispettivamente su un errore di diritto nell’applicazione degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto nonché su un errore di interpretazione della nozione di «coniuge» ai sensi del regime previsto dallo Statuto per le pensioni di reversibilità

    117

    Con questi due motivi, che è opportuno trattare congiuntamente, FI deduce che occorre interpretare gli articoli dello Statuto relativi al regime delle pensioni di reversibilità, quali gli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto, nel senso che riguardano la convivenza in coppia, che si tratti di unioni legali o di fatto. In particolare, occorrerebbe riconoscere gli stessi diritti alle persone che, senza essere coniugate né unite da un’unione non matrimoniale registrata, ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, hanno convissuto, per i cinque anni previsti all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, con un funzionario dell’Unione nel frattempo deceduto.

    118

    L’equiparazione della nozione di «coniuge» a quella di membro di ogni forma di unione legale nonché di fatto sarebbe inoltre giustificata dall’evoluzione sociale degli ultimi anni, che avrebbe indotto numerosi Stati membri ad allineare il matrimonio con le altre forme di unione o, quantomeno, ad avvicinare il regime matrimoniale ai regimi non matrimoniali, di modo che non sarebbe ormai più possibile inquadrare la nozione di «coppia» nel solo rapporto fondato sul matrimonio civile. FI aggiunge che lo stesso legislatore dell’Unione ha accompagnato tale evoluzione modificando lo Statuto in modo da equiparare, nell’ambito del regime di assicurazione malattia dei funzionari dell’Unione, il partner non sposato di un funzionario al coniuge.

    119

    La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, contesta tale argomento.

    120

    In via preliminare, occorre precisare che, sebbene FI invochi, nell’ambito del suo secondo motivo, un errore di diritto nell’applicazione degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto, sia dalla struttura logica del ricorso sia dalle spiegazioni fornite da FI nella sua risposta del 23 novembre 2020 ai quesiti a risposta scritta del Tribunale, risulta che FI intendeva includere nella sua argomentazione anche l’articolo 19 di tale allegato, in quanto gli articoli da 18 a 20 di detto allegato formano un insieme di regole inscindibilmente collegate. Tenuto conto del fatto che le istituzioni hanno anch’esse inteso, nelle loro memorie, che il secondo motivo di FI riguardava anche l’articolo 19 dell’allegato VIII dello Statuto, occorre ritenere che FI contesti alla Commissione, nell’ambito di tale motivo, di aver applicato erroneamente l’articolo 20 di tale allegato, in combinato disposto con gli articoli 18 e 19 di quest’ultimo.

    121

    Nel merito, per ragioni analoghe a quelle esposte ai punti da 105 a 107 della presente ordinanza, occorre respingere il secondo e il terzo motivo in quanto infondati, precisando che, per quanto riguarda l’argomento di FI relativo all’equiparazione, nell’ambito del regime di assicurazione malattia dei funzionari dell’Unione, del partner non sposato di un funzionario al coniuge, è sufficiente rilevare che tale equiparazione, limitata ad un settore preciso dello Statuto, deriva dalla sola volontà del legislatore e che, in mancanza di modifiche espresse apportate da quest’ultimo al resto dello Statuto, detta equiparazione non può essere dedotta a sostegno di una generalizzazione trasversale nel resto dello Statuto.

    Sul quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione della Commissione dovuto alla mancata presa in considerazione della situazione particolare di FI

    122

    FI ricorda che, fino al decesso della moglie, avvenuto nel 2019, egli ha vissuto con essa come convivente more uxorio prima che la coppia si impegnasse in un rapporto coniugale durato quasi cinque anni, al compimento dei quali mancavano solo circa tre mesi. Per tutta la durata della loro convivenza, FI indica di aver provveduto alle cure della moglie. Pertanto, il fatto di aver vissuto a fianco di quest’ultima in tali circostanze farebbe apparire come particolarmente ingiusto il rifiuto di concedergli una pensione di reversibilità a causa della mancanza di meno di quattro mesi per soddisfare la condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni imposta dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto. Così facendo, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione.

    123

    Senza contraddire i fatti esposti da FI, la Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, contesta tale argomento.

    124

    Occorre ricordare, come indicato al punto 89 della presente ordinanza, che il requisito della durata minima del matrimonio di cinque anni previsto all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto è un criterio uniforme e indistintamente applicabile a tutti i coniugi superstiti rientranti in tale disposizione, il quale mira non a presumere l’esistenza di abusi o di frodi in capo ai coniugi superstiti, bensì a prevenire la commissione di tali abusi o frodi.

    125

    Occorre altresì rilevare che, fatti salvi casi particolari espressamente previsti dal legislatore dell’Unione, il diritto dell’Unione ignora un principio giuridico generale secondo il quale una norma vigente del diritto dell’Unione non può essere applicata qualora tale norma implichi, per l’interessato, un rigore che il legislatore dell’Unione avrebbe manifestamente cercato di evitare se avesse tenuto presente tale ipotesi nel momento di adozione della norma stessa (sentenza del 26 maggio 2016, Ezernieki, C‑273/15, EU:C:2016:364, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

    126

    Peraltro, la Corte ha già affermato che, anche se in situazioni marginali dall’introduzione di una normativa generale e astratta possono derivare eventuali inconvenienti, non si può rimproverare al legislatore di essersi avvalso di una categorizzazione, dal momento che, come dichiarato ai punti da 78 a 116 della presente ordinanza in relazione all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, una classifica per categorie non è di per sé discriminatoria rispetto all’obiettivo perseguito (sentenza del 15 aprile 2010, Gualtieri/Commissione, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

    127

    In tali circostanze, non si può contestare alla Commissione di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione rifiutando di concedere a FI una pensione di reversibilità per il motivo che la condizione della durata minima del matrimonio di cinque anni prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto non era soddisfatta.

    128

    Ne consegue che il quarto motivo dev’essere respinto in quanto infondato, così come, di conseguenza, il ricorso di FI nella sua interezza.

    Sulle spese

    129

    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

    130

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    131

    Poiché FI è rimasto soccombente in seguito all’accoglimento delle impugnazioni e il Consiglio e la Commissione hanno rispettivamente chiesto la sua condanna alle spese, occorre condannarlo a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da tali due istituzioni sia in primo grado sia nelle presenti impugnazioni.

    132

    Pur non avendo partecipato al procedimento di impugnazione, il Parlamento è intervenuto in primo grado dinanzi al Tribunale. A seguito dell’annullamento della sentenza impugnata e dell’esame della causa T‑694/19 nella presente ordinanza, occorre statuire nuovamente sulle spese di tale istituzione in primo grado, conformemente al combinato disposto dell’articolo 137 e dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

    133

    A tal riguardo, conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, di tale regolamento, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. In tali circostanze, il Parlamento sopporterà le spese da esso sostenute in primo grado.

     

    Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:

     

    1)

    La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 marzo 2021, FI/Commissione (T‑694/19, non pubblicata, EU:T:2021:122), è annullata.

     

    2)

    Il ricorso di FI nella causa T‑694/19 è respinto.

     

    3)

    FI è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea sia nella causa T‑694/19 che nelle cause C‑313/21 P e C‑314/21 P.

     

    4)

    Il Parlamento europeo sopporterà le spese sostenute nella causa T‑694/19.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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