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Document 62021CN0083

Causa C-83/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 febbraio 2021 — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle Entrate

OJ C 182, 10.5.2021, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 febbraio 2021 — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle Entrate

(Causa C-83/21)

(2021/C 182/44)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Resistente: Agenzia delle Entrate

Questioni pregiudiziali

1)

Dica la Corte di Giustizia quale sia l’esegesi delle espressioni «regola tecnica» dei servizi della società dell’informazione e «regola relativa ai servizi» della società dell’informazione, di cui alla direttiva 2015/1535/UE (1), e, in particolare, dica la Corte se tali espressioni debbano interpretarsi come comprensive anche di misure di carattere tributario non direttamente volte a regolamentare lo specifico servizio della società dell’informazione, ma comunque tali da conformarne il concreto esercizio all’interno dello Stato membro, in particolare gravando tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare — ivi inclusi, dunque, gli operatori non stabiliti che prestino i propri servizi online — di obblighi ancillari e strumentali all’efficace riscossione delle imposte dovute dai locatori, quali:

a)

la raccolta e la successiva comunicazione alle Autorità fiscali dello Stato membro dei dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati a seguito dell’attività dell’intermediario;

b)

la ritenuta della quota-parte dovuta al Fisco delle somme versate dai conduttori ai locatori ed il conseguente versamento all’Erario di tali somme.

2)

Dica la Corte di Giustizia:

a)

se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE, nonché, ove ritenuti applicabili nella materia di specie, gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123/CE (2) e 2000/31/CE (3), ostino ad una misura nazionale che preveda, a carico degli intermediari immobiliari attivi in Italia — ivi inclusi, dunque, gli operatori non stabiliti che prestino i propri servizi online — obblighi di raccolta dei dati inerenti ai contratti di locazione breve conclusi loro tramite e successiva comunicazione all’Amministrazione finanziaria, per le finalità relative alla riscossione delle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio;

b)

se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE, nonché, ove ritenuti applicabili nella materia di specie, gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE, ostino ad una misura nazionale che preveda, a carico degli intermediari immobiliari attivi in Italia — ivi inclusi, dunque, gli operatori non stabiliti che prestino i propri servizi online — che intervengano nella fase del pagamento dei contratti di locazione breve stipulati loro tramite, l’obbligo di operare, per le finalità relative alla riscossione delle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio, una ritenuta su tali pagamenti con successivo versamento all’Erario;

c)

in caso di risposta positiva ai quesiti che precedono, se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE, nonché, ove ritenuti applicabili nella materia di specie, gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE, possano comunque essere limitati in maniera conforme al diritto [dell’Unione europea] da misure nazionali quali quelle descritte supra, sub a) e b), in considerazione dell’inefficacia altrimenti del prelievo fiscale relativo alle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio;

d)

se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE, nonché, ove ritenuti applicabili nella materia di specie, gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE, possano essere limitati in maniera conforme al diritto [dell’Unione europea] da una misura nazionale che imponga, a carico degli intermediari immobiliari non stabiliti in Italia, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale tenuto ad adempiere, in nome e per conto dell’intermediario non stabilito, alle misure nazionali descritte supra, sub b), stante l’inefficacia altrimenti del prelievo fiscale relativo alle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio.

3)

Dica la Corte di Giustizia se l’articolo 267, paragrafo terzo, TFUE debba essere interpretato nel senso che, in presenza di una questione di interpretazione del diritto [dell’Unione europea] (originario o derivato) sollevata da una delle parti e corredata dalla precisa indicazione del testo del quesito, il Giudice mantenga comunque la facoltà di procedere all’autonoma articolazione del quesito stesso, individuando discrezionalmente, in scienza e coscienza, i referenti del diritto [dell’Unione europea], le disposizioni nazionali con essi potenzialmente in contrasto ed il tenore lessicale della rimessione, purché nei limiti della materia oggetto del contendere, ovvero sia tenuto a recepire il quesito come formulato dalla parte istante.


(1)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

(3)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).


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