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Document 62021CN0083
Case C-83/21: Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato (Italy) lodged on 9 February 2021 — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd v Agenzia delle Entrate
Causa C-83/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 febbraio 2021 — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle Entrate
Causa C-83/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 febbraio 2021 — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle Entrate
OJ C 182, 10.5.2021, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 182/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 febbraio 2021 — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle Entrate
(Causa C-83/21)
(2021/C 182/44)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd
Resistente: Agenzia delle Entrate
Questioni pregiudiziali
1) |
Dica la Corte di Giustizia quale sia l’esegesi delle espressioni «regola tecnica» dei servizi della società dell’informazione e «regola relativa ai servizi» della società dell’informazione, di cui alla direttiva 2015/1535/UE (1), e, in particolare, dica la Corte se tali espressioni debbano interpretarsi come comprensive anche di misure di carattere tributario non direttamente volte a regolamentare lo specifico servizio della società dell’informazione, ma comunque tali da conformarne il concreto esercizio all’interno dello Stato membro, in particolare gravando tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare — ivi inclusi, dunque, gli operatori non stabiliti che prestino i propri servizi online — di obblighi ancillari e strumentali all’efficace riscossione delle imposte dovute dai locatori, quali:
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2) |
Dica la Corte di Giustizia:
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3) |
Dica la Corte di Giustizia se l’articolo 267, paragrafo terzo, TFUE debba essere interpretato nel senso che, in presenza di una questione di interpretazione del diritto [dell’Unione europea] (originario o derivato) sollevata da una delle parti e corredata dalla precisa indicazione del testo del quesito, il Giudice mantenga comunque la facoltà di procedere all’autonoma articolazione del quesito stesso, individuando discrezionalmente, in scienza e coscienza, i referenti del diritto [dell’Unione europea], le disposizioni nazionali con essi potenzialmente in contrasto ed il tenore lessicale della rimessione, purché nei limiti della materia oggetto del contendere, ovvero sia tenuto a recepire il quesito come formulato dalla parte istante. |
(1) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).
(2) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).
(3) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).