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Document 62021CJ0105
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 30 June 2022.#Criminal proceedings against IR.#Request for a preliminary ruling from the Spetsializiran nakazatelen sad.#Reference for a preliminary ruling – Judicial cooperation in criminal matters – Charter of Fundamental Rights of the European Union – Articles 6 and 47 – Right to freedom of movement and residence – Right to an effective judicial remedy – Principles of equality and mutual trust – Framework Decision 2002/584/JHA – Directive 2012/13/EU – Right to information in criminal proceedings – Letter of Rights on arrest – Right of a person to be informed of the accusation against him or her in relation to a national arrest warrant – Right of access to the materials of the case – Conditions for issuing a European arrest warrant in respect of an accused person who is in the executing Member State – Primacy of EU law.#Case C-105/21.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 giugno 2022.
Procedimento penale a carico di IR.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6 e 47 – Diritto di libera circolazione e di soggiorno – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Principi di equivalenza e di fiducia reciproca – Decisione quadro 2002/584/GAI – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico in forza di un mandato d’arresto nazionale – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale che si trova nello Stato membro di esecuzione – Primato del diritto dell’Unione.
Causa C-105/21.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 giugno 2022.
Procedimento penale a carico di IR.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6 e 47 – Diritto di libera circolazione e di soggiorno – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Principi di equivalenza e di fiducia reciproca – Decisione quadro 2002/584/GAI – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico in forza di un mandato d’arresto nazionale – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale che si trova nello Stato membro di esecuzione – Primato del diritto dell’Unione.
Causa C-105/21.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:511
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
30 giugno 2022 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6 e 47 – Diritto di libera circolazione e di soggiorno – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Principi di equivalenza e di fiducia reciproca – Decisione quadro 2002/584/GAI – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico in forza di un mandato d’arresto nazionale – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale che si trova nello Stato membro di esecuzione – Primato del diritto dell’Unione»
Nella causa C‑105/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione del 22 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento penale a carico di
IR,
con l’intervento di:
Spetsializirana prokuratura,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, S. Rodin, J.‑C. Bonichot, L.S. Rossi e O. Spineanu‑Matei, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per IR, da A.O. Mandzhukova‑Stoyanova e C. Nedyalkova, advokati; |
– |
per la Commissione europea, da S. Grünheid e I. Zaloguin, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), del diritto di libera circolazione e di soggiorno, dei principi di equivalenza, della fiducia reciproca e del primato del diritto dell’Unione nonché della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di IR per reati connessi al traffico di sigarette. |
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 |
L’articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), così dispone: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (...)
(...)
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. (...) 4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima. (...)». |
Diritto dell’Unione
Decisione quadro 2002/584
4 |
Il considerando 5 della decisione quadro 2002/584 così recita: «(...) Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. (...)». |
5 |
L’articolo 1 di tale decisione quadro così dispone: «1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. 2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro. 3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TFUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro». |
6 |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro succitata, per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo. |
7 |
L’articolo 8 della medesima decisione quadro, intitolato «Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo», prevede quanto segue: «1. Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:
2. Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Ciascuno Stato membro può al momento dell’adozione della presente decisione quadro, o successivamente, attestare in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio [dell’Unione europea] che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee». |
8 |
L’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue: «Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza». |
9 |
Nell’allegato di tale decisione quadro figura un modello che specifica le informazioni che devono essere presentate nel mandato d’arresto europeo. |
Direttiva 2012/13/UE
10 |
Ai sensi del considerando 14 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), tale direttiva stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, e muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. |
11 |
L’articolo 6 di tale direttiva così dispone: «1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. 2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate. 3. Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato. (...)». |
Diritto bulgaro
12 |
Lo zakon za ekstraditsiata i evropeyskata zapoved za arest (legge sull’estradizione e sul mandato d’arresto europeo) (DV n. 46 del 2005) attua la decisione quadro 2002/584. L’articolo 37 di tale legge e il modello allegato alla stessa corrispondono all’articolo 8 di detta decisione quadro e al modello contenuto nell’allegato di quest’ultima. |
13 |
L’articolo 55 del Nakazatelno‑protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK») e gli articoli da 72 a 74 dello zakon za Ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge relativa al Ministero dell’Interno) prevedono che la persona arrestata in Bulgaria, da parte delle autorità bulgare, a seguito di un mandato d’arresto nazionale, sia informata dei diritti di cui dispone in quanto persona arrestata nonché di quelli di cui dispone in quanto persona sottoposta a procedimento penale. |
14 |
Conformemente all’articolo 59, paragrafi 1 e 2, del NPK, l’atto che dispone la misura coercitiva, quale la custodia cautelare, espone i motivi della stessa ed è consegnato alla persona sottoposta a procedimento penale. La decisione nazionale di arresto indica obbligatoriamente le possibilità di ricorso contro di essa. |
15 |
L’articolo 65, paragrafo 3, seconda frase, e l’articolo 269, paragrafo 3, punto 4, lettera b), del NPK non ostano all’esperimento dei mezzi di ricorso qualora la persona sia arrestata nello Stato membro di esecuzione. |
16 |
Ai sensi degli articoli 65 e 270 del NPK, la persona arrestata è informata del diritto di proporre ricorso avverso il mandato d’arresto e di prendere conoscenza di tutti i documenti della causa nell’ambito di tale ricorso. Essa deve poter avere un contatto diretto con il suo avvocato, anche se questi è nominato d’ufficio. Inoltre, il giudice invia d’ufficio alla persona arrestata una copia dell’atto di imputazione, nel quale gli atti oggetto dell’imputazione sono descritti in modo dettagliato, nonché l’ordinanza che fissa la data dell’udienza, in cui sono descritti dettagliatamente i diritti di cui gode nell’ambito del procedimento giurisdizionale. La persona arrestata, informata dei suoi diritti e delle circostanze di fatto e di diritto che accompagnano il suo arresto, può immediatamente proporre ricorso dinanzi al giudice. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17 |
I fatti del procedimento principale sono identici a quelli della causa che ha dato origine alla sentenza del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti) (C‑649/19, EU:C:2021:75). |
18 |
La Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) ha avviato un procedimento penale a carico di IR, accusato di partecipazione a un’organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati tributari. |
19 |
All’avvio della fase giurisdizionale del procedimento penale a carico di IR, il 24 febbraio 2017, questi aveva lasciato il proprio domicilio e non è stato possibile rintracciarlo. |
20 |
Con ordinanza del 10 aprile 2017, il giudice del rinvio ha adottato nei confronti di IR una misura di custodia cautelare, che costituisce il mandato d’arresto nazionale. |
21 |
Il 25 maggio 2017 è stato emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di IR, il quale non è stato ancora ritrovato. L’avvocato nominato d’ufficio per rappresentarlo è stato sostituito da un nuovo avvocato, parimenti nominato d’ufficio. |
22 |
Il 20 agosto 2019 il giudice del rinvio ha annullato tale mandato d’arresto e, intendendo emettere un nuovo mandato d’arresto europeo nei confronti di IR e volendo ottenere precisazioni sulle informazioni da allegare a questo nuovo mandato, ha adito la Corte in via pregiudiziale nella causa С‑649/19, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti). |
23 |
Secondo il giudice del rinvio, la sentenza del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti) (C‑649/19, EU:C:2021:75), pur rispondendo alle questioni da esso sollevate nella propria domanda di pronuncia pregiudiziale, non ha dissipato tutti i suoi dubbi. Inoltre, alla luce delle risposte fornite nella stessa sentenza, sarebbero emersi nuovi dubbi. |
24 |
Pertanto, secondo il giudice del rinvio, le questioni sollevate nell’ambito della presente causa mirano, in sostanza, a chiarire in che modo esso debba redigere il nuovo mandato d’arresto europeo che intende emettere nei confronti di IR per quanto riguarda le informazioni, relative ai diritti della persona sottoposta a procedimento penale, che il medesimo è tenuto a trasmettere all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, e a stabilire in che modo esso debba procedere in caso di domanda di annullamento, da parte di tale persona, della decisione nazionale di arresto. |
25 |
Esso sottolinea che le questioni sollevate nell’ambito della presente causa si pongono nel contesto delle possibilità di cui dispone la persona ricercata di proporre ricorso contro il suo arresto, in particolare tra il momento in cui tale arresto ha luogo nello Stato membro di esecuzione del mandato d’arresto europeo e quello in cui tale persona è consegnata allo Stato membro di emissione di tale mandato. |
26 |
Il giudice del rinvio rileva che dalla sentenza del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti) (C‑649/19, EU:C:2021:75), risulta che le disposizioni degli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 2012/13 non sono applicabili per quanto riguarda le informazioni che occorre trasmettere alla persona arrestata prima della sua consegna allo Stato membro emittente. Ne conseguirebbe che l’autorità giudiziaria emittente non è soggetta all’obbligo, ai sensi di tale direttiva, di informare tale persona prima di una simile consegna. Si porrebbe tuttavia la questione se i principi sui quali si fonda il diritto dell’Unione ostino a tale interpretazione. |
27 |
Per altro verso, secondo i punti 79 e 80 della sentenza del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti) (C‑649/19, EU:C:2021:75), il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva risulterebbe rispettato se la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo può proporre ricorso avverso la decisione di arresto dopo la sua consegna allo Stato membro emittente. Pertanto, a contrario, ai fini di una tutela giurisdizionale effettiva, la possibilità di proporre un ricorso del genere non sarebbe necessaria prima di tale consegna. Ciò premesso, si porrebbe la questione se una disposizione nazionale che impone di fornire alla persona interessata le informazioni relative alla decisione nazionale di arresto e al diritto di ricorso avverso tale decisione, ancorché tale persona non si trovi nello Stato membro emittente, costituisca una violazione del diritto dell’Unione. |
28 |
Pertanto, nell’ambito della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 6 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 2 e 4, della CEDU, l’articolo 47 della Carta, il diritto di libera circolazione e di soggiorno, il principio di equivalenza e il principio della fiducia reciproca ostino a che l’autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, non si adoperi in alcun modo per informare la persona arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo dei motivi di fatto e di diritto del suo arresto e delle possibilità di ricorso contro il medesimo fintantoché tale persona si trova nel territorio dello Stato membro di esecuzione. |
29 |
A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che quest’ultima non condivide la tesi secondo la quale il requisito di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU non si applicherebbe al periodo durante il quale la decisione nazionale di arresto costituisce la base dell’emissione del mandato d’arresto europeo, ma si applicherebbe solo dopo la consegna della persona ricercata. Pertanto, occorrerebbe garantire i diritti della difesa della persona sottoposta a procedimento penale fin dal momento del suo arresto nello Stato membro di esecuzione del mandato d’arresto europeo. |
30 |
In secondo luogo, per quanto attiene al rispetto del requisito relativo a un «ricorso effettivo», ai sensi dell’articolo 47 della Carta, il giudice del rinvio ritiene che, sulla scorta della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 5 della CEDU, tale articolo 47 riconosca il diritto della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo di essere informata dei motivi di fatto e di diritto del suo arresto e delle possibilità di ricorso contro il medesimo, anche se tale persona è arrestata nello Stato membro di esecuzione. |
31 |
In particolare, se, al momento del suo arresto nello Stato membro di esecuzione, tale persona contesta con successo tale arresto nello Stato membro emittente, ciò comporterebbe l’annullamento della decisione di arresto e, quindi, la revoca del mandato d’arresto europeo nonché la liberazione della persona interessata da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Per tale ragione, la possibilità di contestare la decisione di arresto nazionale non appena, in esecuzione di questa, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia arrestato la persona ricercata costituirebbe di fatto un mezzo di ricorso effettivo nell’ambito del procedimento relativo al mandato d’arresto europeo. |
32 |
Orbene, nonostante la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti) (C‑649/19, EU:C:2021:75, punti 79 e 80), il giudice del rinvio si interroga sul carattere effettivo di un ricorso, esperibile dalla persona ricercata, che produce i suoi effetti solo dopo la chiusura del procedimento relativo al mandato d’arresto europeo, al momento della consegna della persona ricercata nello Stato membro emittente. Il giudice del rinvio ritiene che non sia concepibile che la decisione quadro 2002/584 escluda la possibilità di procedere alla notifica della decisione nazionale di arresto alla persona ricercata. Al contrario, sarebbe proprio nell’ambito di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale che la necessità di ottenere informazioni preliminarmente alla consegna della persona sottoposta a procedimento penale sarebbe maggiore. |
33 |
Infine, secondo il giudice del rinvio, per pervenire a una tutela giurisdizionale effettiva, al di là dei due livelli di tutela giudiziaria che la giurisprudenza della Corte riconoscerebbe alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, ossia quello dell’adozione della decisione nazionale di arresto e quello dell’emissione del mandato d’arresto europeo, sarebbe necessario riconoscere a tale persona un terzo livello di tutela, ossia la tutela dinanzi all’autorità emittente nel corso dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, mentre detta persona si trova nello Stato membro di esecuzione. Inoltre, il rispetto del principio di proporzionalità imporrebbe che la stessa persona disponga di un ricorso effettivo avverso la decisione nazionale di arresto mentre si trova nello Stato membro di esecuzione. |
34 |
In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che, a differenza di una situazione puramente nazionale, il fatto che l’autorità giudiziaria emittente non si adoperi in alcun modo per creare le condizioni affinché la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, una volta trovata, ed eventualmente arrestata, nel territorio dello Stato membro di esecuzione, sia informata dei motivi di fatto e di diritto del suo arresto pregiudichi direttamente l’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno previsto all’articolo 3, paragrafo 2, TUE e agli articoli 20 e 21 TFUE, in quanto tale autorità renderebbe in tal modo più arduo l’esercizio di tale diritto. In un’ipotesi del genere sussisterebbe infatti una disparità di trattamento ingiustificata delle persone che hanno esercitato un tale diritto. |
35 |
In quarto luogo, tale giudice ritiene che, alla luce del principio di equivalenza, la situazione giuridica di una persona destinataria di una decisione nazionale di arresto, sulla base della quale viene successivamente emesso un mandato d’arresto europeo, non debba essere meno favorevole quando l’esecuzione di tale arresto avviene nel territorio dello Stato membro di esecuzione rispetto al caso di arresto nel territorio nazionale. Lo stesso varrebbe per quanto riguarda la notifica di tale decisione quando questa è stata adottata in assenza della persona sottoposta a procedimento penale. |
36 |
In quinto luogo, il principio della fiducia reciproca sarebbe messo a repentaglio in assenza di una possibilità adeguata per la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo di far valere le proprie obiezioni dinanzi all’autorità giudiziaria emittente ancorché si trovi nello Stato membro di esecuzione. In assenza di una simile possibilità, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione si troverebbe infatti di fronte al dilemma se dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo emesso sulla base di motivi che sono esistiti in passato, ma che non è certo che esistano ancora, potendo così essere portata a dare esecuzione a un tale mandato senza essere certa che i diritti fondamentali della persona ricercata siano stati effettivamente rispettati nello Stato membro emittente. |
37 |
Nell’ambito della seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che impone che la persona sottoposta a procedimento penale, a prescindere dal fatto che si trovi nel territorio nazionale o in quello di un altro Stato membro, sia informata, mediante la notifica di una copia della decisione nazionale di arresto, dei motivi di fatto e di diritto del suo arresto e della possibilità di contestare il medesimo. Dalla sentenza del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti) (C‑649/19, EU:C:2021:75), risulterebbe infatti che la persona sottoposta a procedimento penale e arrestata in esecuzione di un mandato d’arresto europeo non dispone dei diritti, ai sensi della direttiva 2012/13, di cui disporrebbe in caso di arresto puramente nazionale, avendo il legislatore dell’Unione deliberatamente deciso di non conferire a una tale persona i diritti di cui agli articoli 3 e 4 di tale direttiva. Ne conseguirebbe che, se il diritto nazionale le riconosce nondimeno diritti del genere benché l’arresto abbia luogo in un altro Stato membro, ciò potrebbe essere contrario alla direttiva citata. Inoltre, si porrebbe la questione se, quando è investito di una domanda di annullamento dell’arresto, presentata dalla persona sottoposta a procedimento penale che si trova nello Stato membro di esecuzione, il giudice del rinvio debba astenersi dal trattare tale domanda fino alla consegna di tale persona, dopo l’esecuzione del mandato d’arresto europeo. |
38 |
Infine, nel caso in cui dalla risposta alla prima questione risulti che il diritto dell’Unione impone che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo sia informata dei motivi di fatto e di diritto della decisione nazionale di arresto e delle possibilità di ricorso contro la medesima, o nel caso in cui dalla risposta alla seconda questione risulti che il diritto dell’Unione non osta a che vengano fornite simili informazioni, il giudice del rinvio si interroga, con la terza questione pregiudiziale, sul modo in cui occorrerebbe fornire tali informazioni. |
39 |
Ciò considerato, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
40 |
Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 6 e 47 della Carta, il diritto di libera circolazione e di soggiorno nonché i principi di equivalenza e di fiducia reciproca debbano essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria emittente di un mandato d’arresto europeo, adottato in forza della decisione quadro 2002/584, ha l’obbligo di trasmettere alla persona oggetto di tale mandato d’arresto la decisione nazionale relativa all’arresto di tale persona e le informazioni relative alle possibilità di ricorso contro tale decisione, sebbene la stessa persona si trovi nello Stato membro di esecuzione di detto mandato d’arresto e non sia stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro emittente del medesimo. |
41 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, gli articoli 6 e 47 della Carta, occorre rilevare che, come confermato all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE non può essere modificato per effetto di tale decisione quadro. |
42 |
A questo proposito, la Corte ha rilevato, da un lato, che l’articolo 8, paragrafo 1, lettere d) ed e), della decisione quadro 2002/584 prevede che il mandato d’arresto europeo debba contenere informazioni riguardanti la natura e la qualificazione giuridica del reato nonché la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata. Orbene, tali informazioni corrispondono, in sostanza, a quelle previste all’articolo 6 della direttiva 2012/13 [sentenza del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti), C‑649/19, EU:C:2021:75, punto 78], la quale, come risulta dal suo considerando 14, stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, e muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli 6 e 47, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. |
43 |
Ne consegue che la persona arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo è informata, nello Stato membro di esecuzione di tale mandato e prima della sua consegna alle autorità competenti dello Stato membro emittente, dei motivi del suo arresto, nonché del reato per il quale è indagata o imputata. |
44 |
Dall’altro lato, la Corte ha dichiarato che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, non richiede che il diritto di ricorso previsto dalla normativa dello Stato membro emittente avverso la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale possa essere esercitato prima della consegna della persona interessata alle autorità competenti di tale Stato membro. Pertanto, la Corte ha ritenuto che nessuna violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può risultare dalla sola circostanza che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale sia informata dei mezzi di ricorso disponibili nello Stato membro emittente e ottenga l’accesso alla documentazione del fascicolo solo dopo la sua consegna alle autorità competenti dello Stato membro emittente [v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti), C‑649/19, EU:C:2021:75, punti 79 e 80]. |
45 |
Dalla sentenza del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti) (C‑649/19, EU:C:2021:75), risulta dunque che gli articoli 6 e 47 della Carta non esigono che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, ai sensi della decisione quadro 2002/584, disponga, prima di essere consegnata alle autorità competenti dello Stato membro emittente, dell’accesso alla documentazione del fascicolo nazionale e delle informazioni sulle possibilità di ricorso al fine di contestare dinanzi all’autorità giudiziaria emittente la decisione relativa al mandato d’arresto europeo. |
46 |
Orbene, occorre rilevare che tale interpretazione è necessariamente applicabile alle informazioni relative alla decisione nazionale di arresto, che costituisce il mandato d’arresto nazionale sul quale si è basato il mandato d’arresto europeo, e ai diversi mezzi di ricorso disponibili nello Stato membro emittente avverso tale decisione. In una situazione del genere, infatti, i diritti della persona sottoposta a procedimento penale derivanti dagli articoli 6 e 47 della Carta, e, in particolare, quello di essere informata dei suoi diritti nell’ambito del procedimento penale e dell’accusa elevata a suo carico, risultano tutelati, giacché, da un lato, il mandato d’arresto europeo incorpora le informazioni previste all’articolo 8 della decisione quadro 2002/584 e, dall’altro, la persona sottoposta a procedimento penale riceve l’informazione relativa ai mezzi di ricorso nello Stato membro emittente e ottiene l’accesso alla documentazione del fascicolo, conformemente alla direttiva 2012/13, non appena è consegnata alle autorità competenti di tale Stato. |
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Ciò detto, il giudice del rinvio considera tale situazione insoddisfacente e ritiene che occorrerebbe che l’autorità giudiziaria emittente fosse tenuta a informare la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo della decisione nazionale che è all’origine di tale mandato e dei mezzi di ricorso disponibili contro tale decisione, prima della sua consegna allo Stato membro emittente. Un’interpretazione del genere sarebbe conforme ai requisiti derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa, in particolare, all’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e f), della CEDU, in combinato disposto con i paragrafi 2 e 4 di tale articolo. |
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Si deve ricordare al riguardo che il sistema del mandato d’arresto europeo introdotto dalla decisione quadro in questione è fondato sul principio del mutuo riconoscimento, il quale si basa a sua volta sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri circa il fatto che i loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione, in particolare nella Carta [sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 77, e del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti), C‑649/19, EU:C:2021:75, punto 71]. |
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In tale contesto, quando il mandato d’arresto europeo è emesso in vista dell’arresto e della consegna, da parte di un altro Stato membro, di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale, tale persona deve avere beneficiato, in una prima fase del procedimento, delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali, la cui tutela deve essere assicurata dalle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, in base alla normativa nazionale applicabile, segnatamente in vista dell’adozione di un mandato d’arresto nazionale [sentenze del 1o giugno 2016, Bob‑Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punto 55, e del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti), C‑649/19, EU:C:2021:75, punto 72]. |
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La Corte ha quindi già rilevato che il sistema del mandato d’arresto europeo comporta una tutela su due livelli dei diritti fondamentali e procedurali della persona ricercata, in quanto alla tutela giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo [sentenze del 1o giugno 2016, Bob‑Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punto 56, e del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti), C‑649/19, EU:C:2021:75, punto 73]. |
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Poiché l’emissione di un mandato d’arresto europeo è idonea a ledere il diritto alla libertà dell’interessato, sancito all’articolo 6 della Carta, la suddetta tutela implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli di detta tutela, una decisione conforme ai requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva [sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 68, e del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti), C‑649/19, EU:C:2021:75, punto 74]. |
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Da una giurisprudenza consolidata risulta quindi che, una volta che una simile decisione è adottata o al momento dell’adozione del mandato d’arresto nazionale o al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo, la tutela conferita dagli articoli 6 e 47 della Carta non esige in alcun modo che alla persona ricercata sia garantito un terzo livello di tutela giudiziaria, come quello, ipotizzato dal giudice del rinvio, nel quale tale persona avrebbe il diritto di ricevere, ancora prima della sua consegna alle autorità dello Stato membro emittente, la decisione nazionale di arresto sulla quale si è basato il mandato d’arresto europeo e le informazioni relative alle possibilità di ricorso contro tale decisione. |
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Nel caso di specie, si deve constatare che, nell’ambito del procedimento principale, il mandato d’arresto nazionale è stato emesso da un giudice, e che così sarà anche per il mandato d’arresto europeo, quando, se del caso, il giudice del rinvio lo emetterà. Ne consegue che, a ciascuno dei due livelli di tutela giudiziaria della persona ricercata, saranno state adottate decisioni conformi, in linea di principio, ai requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva. |
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Per altro verso, quanto all’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e f), della CEDU, menzionato dal giudice del rinvio, occorre ricordare che, poiché i diritti previsti all’articolo 6 della Carta, secondo il quale ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza, corrispondono a quelli garantiti all’articolo 5 della CEDU e, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, hanno lo stesso significato e la stessa portata, occorre far riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. |
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L’articolo 5, paragrafo 1, della CEDU prevede che ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza e che nessuno può essere privato della libertà, salvo nei casi elencati, in particolare, in tale paragrafo 1, lettere c) e f). Detto paragrafo 1, lettera c), riguarda il caso di una persona arrestata e detenuta per essere tradotta dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che essa abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirle di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso. Il medesimo paragrafo 1, lettera f), riguarda invece il caso dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione. |
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A tale riguardo, va senz’altro ricordato che il meccanismo del mandato d’arresto europeo istituito dalla decisione quadro 2002/584 corrisponde alla situazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU [v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti), C‑649/19, EU:C:2021:75, punto 55]. |
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Come osserva il giudice del rinvio, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che, nell’ambito di un procedimento di estradizione, qualora la decisione nazionale su cui si fonda la domanda di estradizione sia invalida, lo Stato richiedente è responsabile dell’arresto illegittimo della persona interessata nello Stato richiesto. In una situazione del genere, la responsabilità che grava sullo Stato richiedente è una responsabilità derivante dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, e non già dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di tale convenzione (Corte EDU, 2 maggio 2017, Vasiliciuc c. Repubblica di Moldavia, CE:ECHR:2017:0502JUD 001594411, §§ 37 e 38). |
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Tuttavia, occorre sottolineare che la questione di cui al procedimento principale non è in alcun modo paragonabile a quella della responsabilità dello Stato richiedente o dello Stato richiesto nell’ambito di un arresto disposto in forza di una domanda di estradizione fondata su una decisione nazionale di arresto emessa in violazione dei diritti fondamentali della persona interessata. La questione qui in esame mira, infatti, soltanto a stabilire quali siano le informazioni che devono essere fornite alla persona sottoposta a procedimento penale, al momento del suo arresto nello Stato membro di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, prima della consegna di tale persona allo Stato membro emittente di tale mandato. |
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A questo proposito, occorre rilevare che le informazioni che devono necessariamente accompagnare un mandato d’arresto europeo consentono, al momento dell’arresto nello Stato membro di esecuzione di tale mandato della persona sottoposta a procedimento penale, di fornire a tale persona informazioni sufficienti in ottemperanza agli obblighi derivanti dall’articolo 5 della CEDU. Infatti, come ricordato al punto 42 della presente sentenza, la persona arrestata nello Stato membro di esecuzione sulla base di un mandato d’arresto europeo riceve le informazioni previste, in particolare, all’articolo 8, paragrafo 1, lettere d) ed e), della decisione quadro 2002/584, le quali corrispondono, in sostanza, a quelle di cui all’articolo 6 della direttiva 2012/13, il che garantisce a tale persona il rispetto dei requisiti derivanti dal succitato articolo 5 in quanto, in particolare, tali informazioni le consentono di comprendere i motivi del suo arresto e di esperire, eventualmente, un ricorso contro il medesimo. |
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Ne consegue che gli articoli 6 e 47 della Carta non impongono che l’autorità giudiziaria emittente trasmetta alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, ai sensi della decisione quadro 2002/584, prima della sua consegna alle autorità competenti dello Stato membro emittente, la decisione nazionale relativa all’arresto di tale persona e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione. Tali articoli 6 e 47, così interpretati, offrono una tutela dei diritti di detta persona che non è minore di quella offerta dall’articolo 5 della CEDU. |
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In secondo luogo, né il diritto di libera circolazione e di soggiorno né i principi di equivalenza e di fiducia reciproca, invocati dal giudice del rinvio nell’ambito della sua prima questione pregiudiziale, possono modificare tale conclusione. |
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Per quanto riguarda, anzitutto, il diritto di libera circolazione e di soggiorno, il giudice del rinvio invoca un’eventuale differenza di trattamento derivante dal fatto che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, che è arrestata nello Stato membro di esecuzione, riceverà tutte le informazioni relative al procedimento nazionale avviato a suo carico solo nel momento in cui sarà consegnata nello Stato membro emittente, a differenza della persona arrestata nello Stato membro emittente in forza di un mandato d’arresto nazionale. |
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Si deve senz’altro rilevare che la giurisprudenza della Corte richiamata dal giudice del rinvio non può essere applicabile al fine di constatare l’esistenza di una simile differenza di trattamento, giacché tale giurisprudenza riguarda una situazione specifica in cui le norme nazionali di estradizione di uno Stato membro introducono una differenza di trattamento a seconda che la persona reclamata sia cittadino di tale Stato membro o cittadino di un altro Stato membro. Le norme oggetto di detta giurisprudenza conducono infatti a non accordare ai cittadini di altri Stati membri che soggiornano legalmente nel territorio dello Stato membro richiesto la protezione contro l’estradizione di cui godono i cittadini di tale Stato membro e sono quindi idonee a incidere sulla libertà dei primi di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l’Ucraina), C‑398/19, EU:C:2020:1032, punto 39 e giurisprudenza della Corte] |
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Come afferma la Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, occorre constatare che, tenuto conto dello scopo del meccanismo del mandato d’arresto europeo, che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, è di consentire l’arresto e la consegna di una persona ricercata affinché, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale decisione quadro, il reato commesso non rimanga impunito e tale persona sia sottoposta a un procedimento penale o sconti la pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti (sentenza del 13 gennaio 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punto 76 e giurisprudenza ivi citata), una persona sottoposta a procedimento penale e oggetto di un mandato d’arresto europeo che si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui ha asseritamente commesso un reato non si trova nella stessa situazione di una persona sottoposta a procedimento penale che è rimasta nel territorio di quest’ultimo Stato membro. Invero, al fine di evitare il rischio di impunità, la persona oggetto del mandato d’arresto europeo, prima dell’esercizio nei suoi confronti dell’azione penale da parte delle autorità competenti dello Stato membro emittente, deve essere, in linea di principio, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584, consegnata a tali autorità. È solo una volta che tale persona sarà consegnata a dette autorità che la sua situazione, alla luce dei diritti all’informazione nell’ambito dei procedimenti penali avviati a suo carico nello Stato membro emittente in cui il reato è stato asseritamente commesso, sarà comparabile a quella della persona rimasta in tale Stato membro. |
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Analogamente, poi, per quanto riguarda il principio di equivalenza, il cui rispetto presuppone che la norma di cui trattasi – la quale, nel caso di specie, fa parte del diritto dello Stato membro emittente – si applichi indifferentemente ai procedimenti fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli fondati sull’inosservanza del diritto interno con analoghi petitum e causa petendi [sentenza del 10 febbraio 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg‑Fürstenfeld (Termine di prescrizione), C‑219/20, EU:C:2022:89, punto 43 e giurisprudenza ivi citata], esso è applicabile solo quando la persona arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo è consegnata alle autorità giudiziarie di tale Stato membro. È in quel momento che tale persona deve beneficiare, conformemente a tale principio, in riferimento alle modalità procedurali non previste dal diritto dell’Unione, degli stessi diritti procedurali di cui beneficia una persona detenuta nello stesso Stato membro in forza del solo diritto nazionale, in quanto le loro situazioni sono, in tale momento, comparabili. |
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Orbene, nessun elemento del fascicolo trasmesso alla Corte consente di ritenere che, al momento della sua consegna alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, la persona detenuta beneficerà di un trattamento meno favorevole di quello di cui beneficia una persona detenuta in tale Stato in forza del solo diritto nazionale di quest’ultimo. |
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Infine, come afferma la Commissione, il fatto che, a differenza delle procedure di estradizione, la procedura prevista dalla decisione quadro 2002/584 non richieda la trasmissione della decisione nazionale sulla quale è basato il mandato d’arresto europeo non solo non è in contrasto con il principio della fiducia reciproca, ma costituisce un’espressione di tale principio. |
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La Corte ha infatti ricordato in più occasioni che la decisione quadro 2002/584 è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione europea di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 42]. |
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Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 6 e 47 della Carta, il diritto di libera circolazione e di soggiorno nonché i principi di equivalenza e di fiducia reciproca devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria emittente di un mandato d’arresto europeo, adottato in forza della decisione quadro 2002/584, non ha alcun obbligo di trasmettere alla persona oggetto di tale mandato d’arresto la decisione nazionale relativa all’arresto di tale persona e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione, fintantoché detta persona si trova nello Stato membro di esecuzione di detto mandato d’arresto e non è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro emittente del medesimo. |
Sulla seconda questione
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Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che, al fine di garantire la conformità con la decisione quadro 2002/584, esso impone all’autorità giudiziaria emittente, da un lato, di non trasmettere alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, prima della sua consegna alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, la decisione nazionale relativa al suo arresto e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione, sebbene il suo diritto nazionale la obblighi a effettuare una tale trasmissione, e, dall’altro, qualora, nonostante tale assenza di informazioni, tale persona proponga un ricorso avverso la decisione nazionale relativa al suo arresto, di esaminare tale ricorso solo dopo la consegna di detta persona. |
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Si deve senz’altro rilevare che la seconda parte della seconda questione pregiudiziale ha carattere ipotetico. Tale parte della seconda questione si basa sull’ipotesi che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo e che è arrestata nello Stato membro di esecuzione di tale mandato esperisca, prima della sua consegna, un ricorso nello Stato membro emittente avverso la decisione relativa al mandato d’arresto nazionale sul quale si è basato il mandato d’arresto europeo. |
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Orbene, se è pur vero che, al fine di assicurare la garanzia dei diritti fondamentali di tale persona, che può indurre un’autorità giudiziaria ad adottare una decisione di emettere un mandato d’arresto europeo, è importante che una simile autorità disponga della facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale, una facoltà del genere è tuttavia subordinata alla condizione che la risposta alla questione posta dal giudice del rinvio sia necessaria per consentire al medesimo di adottare un nuovo mandato d’arresto europeo nei confronti della persona sottoposta a procedimento penale, in conformità della decisione quadro 2002/584 [v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti), C‑649/19, EU:C:2021:75, punti 38 e 39], il che non avviene nel caso di un’eventuale risposta alla seconda parte della seconda questione pregiudiziale. Di conseguenza, tale parte della seconda questione è irricevibile. |
73 |
Per quanto attiene alla prima parte di tale questione, occorre, in primo luogo, verificare se la decisione quadro 2002/584 osti a che, in forza del diritto nazionale, l’autorità giudiziaria emittente sia tenuta a trasmettere alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, prima della sua consegna alle autorità competenti dello Stato membro emittente, la decisione nazionale relativa al suo arresto e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione. |
74 |
Come ricordato al punto 64 della presente sentenza, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, lo scopo del meccanismo del mandato d’arresto europeo è di consentire l’arresto e la consegna di una persona ricercata affinché, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale decisione quadro, il reato commesso non rimanga impunito e tale persona sia sottoposta a un procedimento penale o sconti la pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti. |
75 |
A tale riguardo, la decisione quadro 2002/584 ha istituito un sistema semplificato e più efficace di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, che consente di eliminare, come risulta dal considerando 5 di tale decisione quadro, la complessità e i potenziali ritardi inerenti alle procedure di estradizione che esistevano prima dell’adozione della decisione stessa (sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 54). |
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In tal senso, al fine di semplificare e di accelerare la procedura di consegna nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, quest’ultima prevede, in allegato, un modello specifico che le autorità giudiziarie emittenti devono compilare indicando le informazioni specificamente richieste. Tali informazioni, elencate all’articolo 8 di tale decisione quadro, sono volte a fornire i dati formali minimi, necessari per consentire alle autorità giudiziarie dell’esecuzione di dar seguito in tempi brevi al mandato d’arresto europeo, adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punti 57 e 59). |
77 |
Dato che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro citata, un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza, la verifica della legge dello Stato membro emittente cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è chiamata a procedere nel quadro dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della medesima decisione quadro deve essere necessariamente rapida e va di conseguenza effettuata sulla base delle informazioni disponibili nel mandato d’arresto europeo stesso [sentenza del 3 marzo 2020, X (Mandato d’arresto europeo – Doppia incriminazione), C‑717/18, EU:C:2020:142, punto 37]. |
78 |
Orbene, l’esigenza di celerità e di semplificazione della procedura di consegna tra Stati membri, perseguita dalla decisione quadro 2002/584, sarebbe compromessa se l’autorità giudiziaria emittente fosse tenuta a trasmettere alla persona oggetto del mandato d’arresto europeo, prima della sua consegna alle autorità competenti dello Stato membro emittente, la decisione nazionale relativa al suo arresto e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione. Invero, la trasmissione di tali informazioni e di tale decisione può ostacolare l’attuazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, del sistema semplificato di consegna della persona sottoposta a procedimento penale istituito dalla decisione quadro in questione, in quanto tale autorità sarebbe tenuta, al fine di garantire una corretta applicazione delle norme procedurali nazionali dello Stato membro emittente, ad assicurarsi che la persona sottoposta a procedimento penale abbia effettivamente ricevuto dette informazioni. |
79 |
Nell’ipotesi contemplata al punto precedente, la procedura di consegna potrebbe risultare notevolmente più complessa e la sua durata potrebbe essere sostanzialmente prolungata, con il rischio di compromettere l’obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2002/584, e ricordato ai punti 64 e 74 della presente sentenza, di evitare l’impunità della persona di cui si chiede la consegna. |
80 |
Di conseguenza, si deve ritenere che la decisione quadro 2002/584 osti a che, in forza del diritto nazionale, l’autorità giudiziaria emittente sia tenuta a trasmettere alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, prima della sua consegna alle autorità competenti dello Stato membro emittente, la decisione relativa al suo arresto e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione. |
81 |
Tenuto conto di tale constatazione, occorre, in secondo luogo, ricordare che il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza del diritto dell’Unione sul diritto degli Stati membri e impone, pertanto, a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio dei suddetti Stati (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 53 e 54). |
82 |
Benché la decisione quadro 2002/584 sia priva di effetto diretto in forza del Trattato UE stesso, il suo carattere vincolante comporta in capo alle autorità nazionali un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno dalla data di scadenza del termine di recepimento di tale decisione quadro (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 71 e 72). |
83 |
Sebbene il principio di interpretazione conforme non possa porsi a fondamento di un’interpretazione contra legem del diritto interno di uno Stato membro, esso esige nondimeno che venga preso in considerazione il diritto interno nel suo insieme e che vengano applicati i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della decisione quadro di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito dalla stessa (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 76 e 77). |
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Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che impone all’autorità giudiziaria emittente di procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme del suo diritto nazionale che le consenta di garantire un risultato compatibile con lo scopo perseguito dalla decisione quadro 2002/584, la quale osta a che, in forza del diritto nazionale, tale autorità sia tenuta a trasmettere alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, prima della sua consegna alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, la decisione nazionale relativa al suo arresto e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione. |
Sulla terza questione
85 |
Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione pregiudiziale, non occorre rispondere alla terza questione. |
Sulle spese
86 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.