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Document 62021CC0689
Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 26 January 2023.#X v Udlændinge- og Integrationsministeriet.#Request for a preliminary ruling from the Østre Landsret.#Reference for a preliminary ruling – Citizenship of the European Union – Article 20 TFEU – Article 7 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Citizen holding the nationality of a Member State and the nationality of a third country – Loss of the nationality of the Member State by operation of law upon reaching the age of 22 on the ground of lack of a genuine link with that Member State where no application to retain nationality has been made before the date on which that age is reached – Loss of citizenship of the Union – Examination of the proportionality of the consequences of that loss from the point of view of EU law – Limitation period.#Case C-689/21.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 26 gennaio 2023.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 26 gennaio 2023.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:53
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 26 gennaio 2023 ( 1 )
Causa C‑689/21
X
contro
Udlændinge- og Integrationsministeriet
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca)]
«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 20 TFUE – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Cittadinanza di uno Stato membro e di uno Stato terzo – Perdita ipso iure della cittadinanza dello Stato membro al compimento dei 22 anni per mancanza di un legame effettivo in assenza di una domanda di mantenimento anteriore a detta data – Perdita della cittadinanza dell’Unione – Esame, in base al principio di proporzionalità, delle conseguenze della perdita sotto il profilo del diritto dell’Unione»
I. Introduzione
1. |
La normativa nazionale di uno Stato membro prevede, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza da parte dei propri cittadini al compimento dei 22 anni per assenza di un legame effettivo e in mancanza di una domanda di mantenimento della cittadinanza anteriore a tale data. Ciò comporta, quindi, per l’interessato, la perdita dello status di cittadino dell’Unione, senza che le autorità nazionali verifichino, sotto il profilo del diritto dell’Unione, la proporzionalità degli effetti che detta perdita dispiega sulla sua situazione quando la domanda è presentata dopo il raggiungimento della succitata età. |
2. |
Il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla questione della conformità o meno di una siffatta normativa nazionale all’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
3. |
La presente causa rappresenta la quarta parte del capitolo relativo agli obblighi degli Stati membri in materia di acquisto e di perdita della cittadinanza alla luce del diritto dell’Unione, aperto con la causa che ha dato origine alla sentenza Rottmann ( 2 ). La giurisprudenza risultante da detta sentenza è stata confermata dalla Corte nelle sentenze Tjebbes e a. ( 3 ) e Wiener Landesregierung (Revoca di una garanzia di naturalizzazione) ( 4 ). La presente causa offre alla Corte l’occasione di esaminare nuovamente le condizioni della perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro implicante la perdita dello status di cittadino dell’Unione alla luce dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, come interpretati dalla Corte nella sentenza Tjebbes e a. |
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
4. |
L’articolo 20, paragrafo 1, TFUE istituisce la cittadinanza dell’Unione e stabilisce che «chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro» è cittadino dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE, i cittadini dell’Unione hanno il «diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri». |
5. |
Ai sensi dell’articolo 7 della Carta, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. |
B. Diritto danese
6. |
L’articolo 8, paragrafo 1, della Lov nr. 422 om dansk indfødsret, lovbekendtgørelse (legge sulla nazionalità danese, decreto di codificazione n. 422), del 7 giugno 2004, nella sua versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: la «legge sulla nazionalità»), prevede quanto segue: «La persona nata all’estero che non ha mai risieduto nel territorio nazionale e non vi ha nemmeno soggiornato in condizioni indicanti un legame di coesione con la Danimarca perde la cittadinanza danese al compimento dei 22 anni di età, salvo divenga, in tal modo, apolide. Tuttavia, il Ministro per i Rifugiati, i Migranti e l’Integrazione, o la persona da esso autorizzata a tal fine, può, su richiesta presentata prima di tale data, consentire il mantenimento della cittadinanza». |
7. |
La cirkulæreskrivelse nr. 10873 om naturalisation (circolare sulla naturalizzazione n. 10873), del 13 ottobre 2015, è stata modificata dalla circolare n. 9248 del 16 marzo 2016 (in prosieguo: la «circolare sulla naturalizzazione»). |
8. |
In base alla circolare sulla naturalizzazione, gli ex cittadini danesi che hanno perso la cittadinanza danese in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla nazionalità devono, in linea di principio, soddisfare le condizioni generali di acquisto della cittadinanza danese previste dalla legge. Ciò significa che le persone che soddisfano le condizioni previste da detta circolare per quanto concerne il soggiorno, l’età, la buona condotta, i debiti nei confronti delle autorità pubbliche, l’autosufficienza, l’occupazione e la conoscenza della lingua danese e della società, della cultura e della storia danesi rientrano nel progetto di legge del governo danese sulla concessione della cittadinanza. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta circolare, il richiedente deve risiedere sul territorio nazionale all’atto della richiesta di naturalizzazione. In forza dell’articolo 7 di detta circolare, al richiedente è richiesto un soggiorno ininterrotto di nove anni. |
9. |
In applicazione dell’articolo 13, in combinato disposto con l’allegato 1, punto 3, della medesima circolare, i requisiti generali in materia di soggiorno possono essere attenuati per le persone che possedevano in precedenza la cittadinanza danese o che sono di origine danese. |
III. Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
10. |
La ricorrente nel procedimento principale, nata il 5 ottobre 1992 negli Stati Uniti d’America, possiede, dalla nascita, la cittadinanza danese e americana e non ha mai risieduto in Danimarca. Ha due fratelli e sorelle che vivono negli Stati Uniti, uno dei quali ha la cittadinanza danese, e non ha alcun genitore, fratello o sorella in Danimarca. |
11. |
Il 17 novembre 2014 la ricorrente nel procedimento principale ha presentato all’Udlændinge – og Integrationsministeriet (Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione) una domanda di certificato di mantenimento della cittadinanza danese dopo il compimento dei 22 anni di età. Sulla base delle informazioni ivi contenute, detto Ministero ha concluso che essa aveva soggiornato in Danimarca per un periodo massimo di 44 settimane prima di compiere 22 anni. Inoltre, la ricorrente nel procedimento principale ha dichiarato di aver soggiornato in Danimarca per 5 settimane dopo il suo 22° compleanno e di aver fatto parte, nel 2015, della nazionale danese di basket femminile. Essa ha altresì indicato di aver trascorso circa 3‑4 settimane in Francia nel corso del 2005. A parte questo, tuttavia, nulla indica che la ricorrente abbia soggiornato nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione. |
12. |
Con decisione del 31 gennaio 2017 (in prosieguo: la «decisione controversa»), il Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione ha informato la ricorrente nel procedimento principale della perdita della cittadinanza danese al compimento dei 22 anni di età, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, della legge sulla nazionalità, e dell’impossibilità di avvalersi della deroga prevista all’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, di detta legge, poiché la domanda di mantenimento della cittadinanza era stata presentata dopo il compimento dei 22 anni di età. Tale decisione precisa, segnatamente, che la ricorrente nel procedimento principale ha perso la cittadinanza danese al raggiungimento dei 22 anni di età, non avendo mai risieduto in Danimarca e non avendovi mai soggiornato in condizioni indicanti un legame di coesione con detto Stato membro, posto che la durata totale di tutti i periodi di soggiorno da lei trascorsi sul territorio nazionale prima dei 22 anni era pari, al massimo, solo a 44 settimane. |
13. |
Il 9 febbraio 2018, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto dinanzi al Københavns byret (Tribunale municipale di Copenaghen, Danimarca) una domanda di annullamento della decisione controversa e di riesame della causa. Con ordinanza del 3 aprile 2020, la causa è stata rinviata dinanzi all’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), che ha deciso di esaminare la causa in primo grado. |
14. |
In tali circostanze, con decisione dell’11 ottobre 2021, pervenuta alla Corte il 16 novembre 2021, l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est) ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 7 [della Carta], osti a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale la cittadinanza di tale Stato membro viene persa in linea di principio ex lege al compimento dei 22 anni di età in caso di persone nate al di fuori di tale Stato membro, che non hanno mai vissuto in tale Stato membro e che non vi hanno nemmeno soggiornato in circostanze che indichino un legame di coesione con tale Stato membro, con la conseguenza che le persone che non possiedono anche la cittadinanza di un altro Stato membro sono private del loro status di cittadini dell’Unione e dei diritti connessi, tenuto conto del fatto che dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale risulta che:
|
15. |
Hanno presentato osservazioni scritte la ricorrente nel procedimento principale, i governi danese e francese e la Commissione europea. Le medesime parti, fatta eccezione per il governo francese, sono comparse all’udienza del 4 ottobre 2022 e hanno risposto ai quesiti per risposta orale loro rivolti dalla Corte. |
IV. Analisi giuridica
16. |
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 7 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che prevede, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza di detto Stato membro al compimento dei 22 anni di età per assenza di un legame effettivo in mancanza di una domanda di mantenimento della cittadinanza anteriore a tale data, perdita che comporta, per le persone che non possiedono anche la cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadini dell’Unione e dei diritti ad esso correlati, senza che sia effettuato, ove tale domanda sia stata presentata dopo il compimento dei 22 anni, un esame individuale, in base al principio di proporzionalità, delle conseguenze di una siffatta perdita sulla situazione di tali persone sotto il profilo del diritto dell’Unione. |
17. |
I dubbi del giudice del rinvio, vertenti sulla conformità con l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 7 della Carta, del regime della perdita della cittadinanza danese, previsto all’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla nazionalità, che interviene al compimento dei 22 anni, sono dovuti, da un lato, al fatto che la perdita di detta cittadinanza e, quindi, dello status di cittadino dell’Unione è automatica e la disposizione di cui trattasi non prevede eccezioni e, dall’altro, alla difficoltà nel riacquistare la cittadinanza mediante naturalizzazione dopo tale età. |
18. |
Nella mia analisi indicherò, anzitutto, gli aspetti legati al procedimento principale che reputo pertinenti ai fini della causa pendente dinanzi alla Corte (titolo A). Illustrerò poi il filo conduttore che emerge dalla giurisprudenza della Corte sulla perdita dello status di cittadino dell’Unione e, segnatamente, dalla sentenza Tjebbes e a., in considerazione della quale il giudice del rinvio ha esposto i suoi dubbi quanto alla conformità del regime della perdita della cittadinanza danese al diritto dell’Unione (titolo B). Infine, analizzerò la questione pregiudiziale alla luce di detta giurisprudenza concentrandomi, da un lato, sull’esame della legittimità dell’obiettivo di interesse generale perseguito dalla perdita della cittadinanza danese prevista dalla normativa in questione e, dall’altro, sul controllo della proporzionalità di detta perdita, implicante la perdita dello status di cittadino dell’Unione, sotto il profilo del diritto dell’Unione (titolo C). |
A. Sugli aspetti del procedimento principale pertinenti ai fini della causa dinanzi alla Corte
1. Sulle peculiarità del regime danese della perdita della cittadinanza oggetto del procedimento principale
19. |
Dal quadro normativo illustrato dal giudice del rinvio emerge che il regime della perdita ipso iure della cittadinanza danese è definito, da un lato, dall’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla nazionalità e dalla prassi seguita dal Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione relativa all’applicazione di detta disposizione ( 5 ) e, dall’altro, dalla circolare sulla naturalizzazione, che fissa le condizioni che devono essere soddisfatte ai fini del riacquisto della cittadinanza da parte degli ex cittadini danesi che l’abbiano perduta in forza di detta disposizione. |
20. |
In primo luogo, per quanto attiene alla legge sulla nazionalità, ricordo che il suo articolo 8, paragrafo 1, prima frase, prevede la perdita ipso iure della cittadinanza danese al compimento dei 22 anni per ogni cittadino danese «nat[o] all’estero che non ha mai risieduto [in Danimarca] e non vi ha neppure soggiornato in circostanze che indichino un legame di coesione con la Danimarca (...) a meno che non divenga in tal modo apolide» ( 6 ). Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, di detta legge contempla una deroga a tale disposizione, prevedendo che i cittadini di cui trattasi possono, prima di aver compiuto i 22 anni, presentare una domanda di mantenimento della cittadinanza danese al Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione. |
21. |
In secondo luogo, per quanto attiene alla prassi amministrativa del Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione relativa all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla nazionalità, il giudice del rinvio illustra i seguenti elementi. |
22. |
Anzitutto, con riferimento alla regola prevista all’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, della legge sulla nazionalità, detto giudice osserva che, quanto al criterio del soggiorno oggetto della presente causa, si distingue a seconda che la durata del soggiorno in Danimarca, prima del compimento dei 22 anni, sia stata di almeno un anno o inferiore a un anno. Nel primo caso, il Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione riconosce l’esistenza di un «legame di coesione sufficiente» con la Danimarca ai fini del mantenimento della cittadinanza danese. Nel secondo caso, i requisiti in materia di coesione risultanti da detta prassi amministrativa sono invece più restrittivi ( 7 ). Il richiedente deve, infatti, dimostrare che i soggiorni di durata inferiore a un anno sono comunque espressione di un «particolare legame di coesione con la Danimarca». A questo proposito, il giudice del rinvio precisa che, secondo i lavori preparatori della legge sulla nazionalità ( 8 ), tali soggiorni possono riguardare periodi di servizio militare, di studi superiori, di formazione o di vacanze ricorrenti di una certa durata. |
23. |
Per quanto attiene, poi, alla deroga prevista all’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, della legge sulla nazionalità, il giudice del rinvio spiega che, secondo la prassi amministrativa del Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione, quando le condizioni della residenza o del soggiorno non sono soddisfatte, e se la domanda è stata presentata prima del compimento dei 22 anni ( 9 ), l’accento è posto su un’altra serie di elementi, come la durata del soggiorno del richiedente in Danimarca, il numero di soggiorni in detto Stato membro, il fatto che i soggiorni si collochino poco prima del compimento dei 22 anni o risalgano a molti anni prima, il fatto che il richiedente parli fluentemente la lingua danese ed abbia inoltre un legame con detto Stato membro. |
24. |
Infine, per quanto attiene alle domande di mantenimento della cittadinanza, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che il Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione tratta dette domande distinguendo tre ipotesi a seconda che, all’atto della presentazione della domanda, il richiedente abbia meno di 21 anni, tra 21 e 22 anni, o abbia compiuto i 22 anni. Se il richiedente ha meno di 21 anni, detto Ministero si limita a rilasciare al richiedente un certificato di cittadinanza, con riserva della perdita della cittadinanza danese in forza dell’articolo 8 della legge sulla nazionalità; secondo detto giudice, ciò significa che il Ministero di cui trattasi non prende posizione sulla questione se il richiedente conservi o meno la cittadinanza danese, ma unicamente sul fatto che egli possiede tale cittadinanza. Detto giudice osserva che ciò dipende dal fatto che, in base alla prassi seguita dal medesimo Ministero, la valutazione del mantenimento della cittadinanza deve intervenire quanto più possibile a ridosso del compimento dei 22 anni. |
25. |
Il giudice del rinvio precisa, inoltre, che, benché questa prassi amministrativa danese abbia continuato a trovare applicazione malgrado la pronuncia della sentenza Tjebbes e a., resa dopo la decisione oggetto del procedimento principale, l’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla nazionalità è stato però modificato. Esso indica che detta modifica implica che il Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione deve ora, in caso di domanda di mantenimento della cittadinanza proposta prima del compimento dei 22 anni, tener conto di una serie di elementi aggiuntivi al fine di procedere a un esame individuale degli effetti, sotto il profilo del diritto dell’Unione, della perdita della cittadinanza danese e, quindi, della cittadinanza dell’Unione. A questo proposito, il Ministero in parola sarebbe tenuto a valutare se tali effetti siano proporzionati all’obiettivo della normativa oggetto del procedimento principale, vale a dire l’esistenza di un legame effettivo tra i cittadini danesi e la Danimarca. |
26. |
In terzo luogo, per quanto attiene alla circolare sulla naturalizzazione, il giudice del rinvio spiega che gli ex cittadini danesi che hanno perso la cittadinanza danese in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla nazionalità possono chiedere il riconoscimento di detta cittadinanza per naturalizzazione e che, in tal caso, essi devono, in linea di principio, soddisfare una serie di condizioni generali di acquisto della cittadinanza danese previste da detta legge ( 10 ). Tuttavia, tali condizioni possono essere attenuate a favore di detti cittadini sotto il profilo della richiesta durata novennale del soggiorno ininterrotto in Danimarca ( 11 ). Tuttavia, dalle indicazioni fornite dal giudice a quo emerge che questo attenuamento, da un lato, ha un ambito di applicazione molto limitato e, dall’altro, non incide sulla necessità, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della suddetta circolare, che il richiedente risieda nel territorio nazionale all’atto della presentazione della domanda ( 12 ). |
2. Sulla situazione della ricorrente nel procedimento principale
27. |
Per quanto concerne la situazione della ricorrente nel procedimento principale, il giudice del rinvio espone le seguenti constatazioni in punto di fatto: la ricorrente ha la doppia cittadinanza danese e americana; è nata negli Stati Uniti e non ha mai risieduto in Danimarca; tuttavia, ha soggiornato in detto Stato membro per 44 settimane prima di compiere 22 anni e per 5 settimane dopo tale data; ha presentato al Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione una domanda di mantenimento della cittadinanza 43 giorni dopo aver compiuto 22 anni; con la decisione controversa è stata informata, da un lato, della perdita ipso iure della cittadinanza danese con il compimento dei 22 anni per assenza di un legame effettivo e in mancanza di una domanda di mantenimento della cittadinanza anteriore a tale data, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, della legge sulla nazionalità, e, dall’altro, dell’impossibilità di avvalersi della deroga prevista all’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, di detta legge, dal momento che la sua domanda era stata presentata dopo che aveva compiuto 22 anni. |
B. Sul filo conduttore che emerge dalla giurisprudenza della Corte relativa alla perdita dello status di cittadino dell’Unione
28. |
Nelle considerazioni che seguono illustrerò la giurisprudenza della Corte relativa alla perdita dello status di cittadino dell’Unione e gli elementi rilevanti della sua evoluzione ai fini dell’analisi della presente causa. |
1. Sentenza Rottmann: consacrazione del principio del controllo giurisdizionale condotto alla luce del diritto dell’Unione
29. |
Nella sentenza Rottmann ( 13 ), concernente l’esame di una decisione di revoca della naturalizzazione adottata dalle autorità tedesche, la Corte ha anzitutto confermato il principio, sancito negli anni ’90 ( 14 ), secondo cui la competenza degli Stati membri in materia di acquisto e di perdita della cittadinanza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione ( 15 ). Essa ha poi chiarito la portata di detto principio precisando che «il fatto che una materia rientri nella competenza degli Stati membri non impedisce che, in situazioni ricadenti nell’ambito del diritto dell’Unione, le norme nazionali di cui trattasi debbano rispettare quest’ultimo» ( 16 ). Essa ha così considerato che, tenuto conto del carattere fondamentale dello status di cittadino dell’Unione conferito dall’articolo 20 TFUE, la situazione di un cittadino dell’Unione che si trovi alle prese con una decisione di revoca della naturalizzazione adottata dalle autorità di uno Stato membro, la quale lo ponga, dopo la perdita della cittadinanza di un altro Stato membro da lui posseduta in origine, in una situazione idonea a cagionare il venir meno di detto status e dei diritti ad esso correlati, ricade, per sua natura e per le conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell’Unione ( 17 ). |
30. |
La Corte ha altresì sancito il principio secondo cui, quando si tratti di cittadini dell’Unione, l’esercizio di tale competenza – qualora leda i diritti riconosciuti e tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione, come in particolare nel caso di una decisione di revoca della naturalizzazione – può essere sottoposto a un controllo giurisdizionale condotto alla luce del diritto dell’Unione ( 18 ). Così, dopo aver riconosciuto la legittimità, in via di principio, di una decisione di revoca della naturalizzazione fondata su atti fraudolenti ( 19 ), essa ha dichiarato che una siffatta decisione può tuttavia essere assoggettata a un esame della proporzionalità per «tener conto delle possibili conseguenze che tale decisione comporta per l’interessato e, eventualmente, per i suoi familiari sotto il profilo della perdita dei diritti di cui gode ogni cittadino dell’Unione» ( 20 ). |
31. |
La Corte ha infine stabilito che l’articolo 20 TFUE non osta a che uno Stato membro revochi a un cittadino dell’Unione la cittadinanza di tale Stato acquisita per naturalizzazione, qualora questa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta, a condizione che tale decisione di revoca rispetti il principio di proporzionalità ( 21 ). |
32. |
Tale giurisprudenza è stata confermata e integrata in taluni punti da altre due sentenze della Corte. |
2. Sentenza Tjebbes e a.: importanza dell’esame individuale delle conseguenze della perdita dello status di cittadino dell’Unione nel quadro del controllo di proporzionalità
33. |
Nella sentenza Tjebbes e a., che riguardava l’esame alla luce del diritto dell’Unione di una condizione generale di perdita ipso iure della cittadinanza dei Paesi Bassi ( 22 ) e, quindi, dello status di cittadino dell’Unione da parte degli interessati ( 23 ), il punto di partenza del ragionamento della Corte è la conferma del principio enunciato nella giurisprudenza anteriore ( 24 ). Così, fondandosi sui punti 42 e 45 della sentenza Rottmann, la Corte ha affermato che la situazione dei cittadini dell’Unione che possiedono la cittadinanza di un solo Stato membro e che, con la perdita di tale cittadinanza, si ritrovano senza lo status di cittadini dell’Unione, conferito dall’articolo 20 TFUE, e senza i diritti a esso correlati ricade, per sua natura e per le conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell’Unione e che pertanto gli Stati membri devono, nell’esercizio della loro competenza in materia di cittadinanza, rispettare il diritto dell’Unione ( 25 ). |
34. |
Più precisamente, in un primo momento, ricordando, segnatamente, che nell’esercizio della propria competenza a definire i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza, è legittimo per uno Stato membro considerare che la cittadinanza sia espressione di un legame effettivo tra se stesso e i propri cittadini e collegare, di conseguenza, all’assenza o alla cessazione di un siffatto legame effettivo la perdita della sua cittadinanza ( 26 ), la Corte ha affermato che il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a che, in situazioni come quelle oggetto della normativa nazionale considerata, uno Stato membro preveda, per motivi d’interesse generale, la perdita della sua cittadinanza, quand’anche tale perdita comportasse, per l’interessato, quella del suo status di cittadino dell’Unione ( 27 ). |
35. |
Tuttavia, in un secondo momento, osservando l’importanza del rispetto del principio di proporzionalità da parte delle autorità competenti e degli organi giurisdizionali nazionali in tali situazioni, la Corte ha dichiarato che la perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro sarebbe incompatibile con detto principio se le norme nazionali pertinenti non consentissero, in nessun momento, un esame individuale delle conseguenze determinate da tale perdita, per gli interessati, sotto il profilo del diritto dell’Unione ( 28 ). |
36. |
Ne consegue, secondo la Corte, che in una situazione in cui la perdita della cittadinanza di uno Stato membro avviene ipso iure e comporta la perdita dello status di cittadino dell’Unione, le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali competenti devono poter esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale perdita di cittadinanza e, se del caso, far riacquistare ex tunc la cittadinanza all’interessato, in occasione della domanda, da parte di quest’ultimo, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento che attesti la sua cittadinanza ( 29 ). La Corte ha altresì aggiunto che tale esame di proporzionalità impone alle autorità nazionali e agli organi giurisdizionali nazionali di assicurarsi che una siffatta perdita di cittadinanza sia conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta di cui essa garantisce il rispetto e, più precisamente, al diritto al rispetto della vita familiare, quale sancito dall’articolo 7 della Carta ( 30 ). |
37. |
La giurisprudenza derivante dalle sentenze Rottmann e Tjebbes e a. è stata confermata dalla sentenza Wiener Landesregierung, in cui la Corte ha riconosciuto chiaramente l’incompatibilità con il principio di proporzionalità della decisione oggetto di quest’ultima causa. |
3. Sentenza Wiener Landesregierung: incompatibilità con il principio di proporzionalità della decisione controversa oggetto di tale causa
38. |
Mi permetto di rinviare alle considerazioni da me formulate nelle mie conclusioni nella causa Wiener Landesregierung ( 31 ), limitandomi a presentare qui, per motivi di chiarezza, una breve panoramica degli elementi della sentenza Wiener Landesregierung utili per l’analisi delle questioni sollevate dal giudice del rinvio nell’ambito della presente causa. |
39. |
Nella suddetta causa, un giudice austriaco chiedeva se la situazione di una persona che, avendo la cittadinanza di un solo Stato membro, rinuncia a tale cittadinanza e perde, di conseguenza, il proprio status di cittadino dell’Unione al fine di ottenere la cittadinanza austriaca, a seguito della garanzia fornita da parte delle autorità austriache che tale cittadinanza le sarebbe stata concessa, rientri, per la sua natura e le sue conseguenze, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione qualora tale garanzia sia revocata con l’effetto di impedire a tale persona di riacquistare lo status di cittadino dell’Unione. La Corte ha risposto a tale questione in senso affermativo, confermando così l’applicabilità del diritto dell’Unione a una siffatta situazione ( 32 ). |
40. |
Il giudice austriaco domandava altresì se le autorità nazionali competenti e, se del caso, i giudici nazionali dello Stato membro ospitante siano tenuti a verificare se la decisione di revocare la garanzia di concessione della cittadinanza di tale Stato membro, che rende definitiva per l’interessato la perdita dello status di cittadino dell’Unione, sia compatibile con il principio di proporzionalità in considerazione delle conseguenze che essa comporta per la situazione di tale persona. La Corte ha risposto in senso affermativo anche a tale questione confermando l’obbligo dei giudici nazionali dello Stato membro ospitante di verificare la compatibilità della decisione nazionale di cui trattasi con il principio di proporzionalità ( 33 ). |
41. |
Desidero richiamare l’attenzione su taluni elementi di detta sentenza. |
42. |
In primo luogo, la Corte ha evidenziato l’importanza della valutazione della situazione individuale della persona interessata nonché, eventualmente, di quella della sua famiglia nell’ambito dell’esame del rispetto del principio di proporzionalità sancito dal diritto dell’Unione ( 34 ). Su questo punto, essa ha, segnatamente, ribadito la propria giurisprudenza consolidata secondo cui le autorità competenti e, se del caso, i giudici nazionali sono tenuti ad assicurarsi che la decisione nazionale considerata sia conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, più precisamente, al diritto al rispetto della vita familiare, quale sancito dal suo articolo 7 ( 35 ). |
43. |
In secondo luogo, dopo aver esaminato i motivi dedotti dal governo austriaco a giustificazione della decisione nazionale implicante la perdita dello status di cittadino dell’Unione ( 36 ), la Corte ha dichiarato che, in considerazione delle rilevanti conseguenze per la situazione della persona interessata e, in particolare, per il normale sviluppo della sua vita familiare e professionale, che comportava la decisione di revocare la garanzia di concessione della cittadinanza austriaca, la quale aveva l’effetto di rendere definitiva la perdita dello status di cittadino dell’Unione, tale decisione non risultava proporzionata alla gravità degli illeciti commessi da tale persona ( 37 ). Essa ha quindi dichiarato che «[il] requisito di compatibilità con il principio di proporzionalità non è soddisfatto qualora una simile decisione sia motivata da infrazioni di natura amministrativa al codice della strada, che, secondo il diritto nazionale applicabile, danno luogo a una mera sanzione pecuniaria». In altre parole, la Corte ha, per la prima volta nel quadro di tale giurisprudenza, concluso fermamente che una siffatta decisione nazionale non è conforme al principio di proporzionalità del diritto dell’Unione ( 38 ). |
4. Principi giurisprudenziali relativi all’analisi delle condizioni di acquisto e di perdita della cittadinanza sotto il profilo del diritto dell’Unione
44. |
Il filo conduttore che emerge dalla giurisprudenza della Corte relativa alla perdita dello status di cittadino dell’Unione è costituito, essenzialmente, da due principi giurisprudenziali. |
45. |
Il primo principio è quello secondo cui la competenza degli Stati membri in materia di acquisto e di perdita della cittadinanza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione. Per comprendere tale principio occorre cogliere pienamente la distinzione tra detta competenza esclusiva e il suo esercizio nel rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione. A tal proposito, vorrei osservare che detta competenza degli Stati membri non è mai stata rimessa in discussione dalla Corte. Come ha scritto l’avvocato generale Poiares Maduro, «l’acquisto e la perdita della cittadinanza nazionale (e, quindi, della cittadinanza dell’Unione) di per sé non sono disciplinati dal diritto [dell’Unione], ma le condizioni di acquisto e di perdita di tale cittadinanza devono essere compatibili con le norme [del diritto dell’Unione] e rispettare i diritti del cittadino europeo» ( 39 ). Di conseguenza, non si tratta né di dedurre da tale principio l’impossibilità assoluta di revocare la cittadinanza nel caso in cui la sua perdita comporti la perdita dello status di cittadino dell’Unione, né di ritenere che le condizioni di acquisto e di perdita della cittadinanza sfuggano al controllo del diritto dell’Unione ( 40 ). Infatti, lo status di cittadino dell’Unione non può essere privato del suo effetto utile e, pertanto, i diritti da esso conferiti non possono essere violati dall’adozione di una normativa nazionale che non rispetti il diritto dell’Unione e, in particolare, i principi tratti dalla giurisprudenza della Corte, come ricordati supra ( 41 ). |
46. |
Il secondo principio è quello secondo cui il controllo giurisdizionale è condotto alla luce del diritto dell’Unione e, segnatamente, alla luce del principio di proporzionalità. Nel contesto del rispetto del principio di proporzionalità, occorre considerare più elementi: anzitutto, l’esame individuale delle conseguenze della perdita dello status di cittadino dell’Unione per l’interessato e per i suoi familiari sotto il profilo della perdita dei diritti di cui gode ogni cittadino dell’Unione; successivamente, il requisito della conformità di tali conseguenze ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, infine, se del caso, l’obbligo far riacquistare all’interessato ex tunc la cittadinanza. Questi elementi sono essenziali al controllo giurisdizionale condotto alla luce del diritto dell’Unione e l’esame della proporzionalità della perdita della cittadinanza implicante la perdita dello status di cittadino dell’Unione, richiesto dalla Corte, deve essere compiuto dalle autorità competenti e dai giudici nazionali in maniera completa e accurata. |
47. |
Di conseguenza, non vi è dubbio che la perdita della cittadinanza, implicante la perdita dello status di cittadino dell’Unione, prevista dalla normativa controversa nel procedimento principale, debba essere esaminata alla luce di tali principi. |
C. Sull’applicazione dei principi giurisprudenziali alla presente causa
48. |
Ricordo anzitutto che, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, della legge sulla nazionalità, la ricorrente nel procedimento principale ha perso ex lege la cittadinanza danese al compimento dei 22 anni di età per mancanza di un legame effettivo con la Danimarca e che, avendo presentato la sua domanda di mantenimento della cittadinanza danese dopo aver raggiunto tale età, non ha potuto beneficiare della deroga prevista all’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, di detta legge. |
49. |
La ricorrente nel procedimento principale deve quindi affrontare la perdita del suo status di cittadina dell’Unione, che, secondo una giurisprudenza constante, è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri ( 42 ). |
50. |
In considerazione del quadro giurisprudenziale illustrato sopra ( 43 ) e, in particolare, della sentenza Tjebbes e a., è chiaro che la situazione di un cittadino dell’Unione che possiede la cittadinanza di un solo Stato membro e che si ritrova senza lo status conferito dall’articolo 20 TFUE e i diritti a esso correlati ricade, per sua natura e per le conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell’Unione ( 44 ). Posto che la situazione della ricorrente nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ne consegue che il Regno di Danimarca deve, nell’esercizio della propria competenza in materia di cittadinanza, rispettare il suddetto diritto e che la situazione di cui trattasi deve essere assoggettata a un controllo alla luce di esso ( 45 ). |
51. |
Alla luce di tale constatazione si pone la questione se la perdita ipso iure della cittadinanza prevista all’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla nazionalità danese sia conforme al diritto dell’Unione. Ricordo che, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, affinché la perdita della cittadinanza prevista da una normativa nazionale sia conforme a tale diritto, essa deve corrispondere a un motivo di pubblico interesse generale, il che implica che essa è idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e che la perdita della cittadinanza che tale normativa comporta non integra un atto arbitrario ( 46 ). |
52. |
La ricorrente nel procedimento principale sostiene che, benché la perdita automatica e senza eccezioni della cittadinanza, prevista all’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla nazionalità, persegua una finalità lecita e un obiettivo di mantenimento di un legame effettivo e di tutela del particolare rapporto di solidarietà e lealtà tra lo Stato membro e i suoi cittadini, detta perdita non è idonea a garantire tale obiettivo. Inoltre, la perdita automatica prevista da detta disposizione non sarebbe proporzionata e lederebbe pertanto l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 7 della Carta. |
53. |
Per contro, nelle sue osservazioni scritte, il governo danese sostiene che l’esame della legittimità e della proporzionalità dell’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla nazionalità rispetto a persone che hanno compiuto i 22 anni di età al momento della presentazione della domanda di mantenimento della cittadinanza deve fondarsi su una valutazione complessiva della disciplina danese della perdita e del riacquisto della cittadinanza. La proporzionalità della perdita ex lege della cittadinanza danese per le persone che hanno compiuto i 22 anni di età dovrebbe altresì essere valutata alla luce delle regole sulla conservazione della cittadinanza sino a tale età, che sono, nel loro insieme, molto generose. Inoltre, detto governo ritiene che la legittimità e la proporzionalità delle regole sulla perdita della cittadinanza danese siano confermate dal fatto che esso può, sulla base di una valutazione compiuta caso per caso, autorizzare il mantenimento della cittadinanza quando la domanda è presentata prima del raggiungimento dei 22 anni. |
54. |
Esaminerò quindi, alla luce della giurisprudenza illustrata, se la normativa nazionale di cui trattasi, che prevede la perdita della cittadinanza danese e comporta la perdita dello status di cittadina dell’Unione della ricorrente nel procedimento principale, persegua un motivo legittimo e sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e se il regime della perdita della cittadinanza danese rispetti il principio di proporzionalità sotto il profilo delle conseguenze che comporta per la situazione della ricorrente nel procedimento principale. |
1. Sull’esame della legittimità del motivo di interesse generale perseguito dal regime della perdita della cittadinanza danese
55. |
In primo luogo, ricordo che la Corte ha già dichiarato che è legittimo che uno Stato membro voglia proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza ( 47 ). A suo avviso, è quindi legittimo per uno Stato membro, nell’esercizio della propria competenza a definire i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza, considerare che la cittadinanza sia espressione di un legame effettivo tra sé stesso e i propri cittadini e collegare, di conseguenza, all’assenza o alla cessazione di un siffatto legame effettivo la perdita della sua cittadinanza ( 48 ). |
56. |
In secondo luogo, ricordo anche che, nella sentenza Tjebbes e a., la Corte ha già avuto occasione di precisare che si può considerare che un criterio basato sulla residenza abituale dei cittadini di detto Stato membro per un periodo sufficientemente lungo «al di fuori [dello] Stato membro [interessato] e dei territori a cui è applicabile il Trattato UE» rifletta l’assenza di tale legame effettivo ( 49 ). |
57. |
Nel caso di specie, come emerge dalla decisione di rinvio, l’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla nazionalità mira a evitare la trasmissione della cittadinanza danese per generazioni a persone che non hanno o non hanno più un legame effettivo con la Danimarca. A parere del governo danese, il legislatore danese ha ritenuto che le persone nate all’estero che non hanno mai vissuto in Danimarca o risieduto in maniera significativa in detto Stato membro, perdano progressivamente, crescendo, la loro lealtà, la loro solidarietà e il loro legame con detto Stato membro ( 50 ). |
58. |
In tali circostanze e in linea con quanto sostenuto dai governi danese e francese e dalla Commissione, ritengo sia, in linea di principio, legittimo per uno Stato membro considerare che le persone nate all’estero che non hanno mai risieduto o soggiornato in detto paese con modalità tali da dimostrare un legame effettivo con esso, possono progressivamente perdere il proprio rapporto di lealtà e solidarietà e il proprio legame con lo Stato in questione. Su questo punto, osservo che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione europea sulla cittadinanza prevede che la cittadinanza può essere persa ipso iure per la mancanza di un legame effettivo tra lo Stato e il cittadino che risiede abitualmente all’estero ( 51 ). |
59. |
Di conseguenza, mi sembra in linea di principio legittimo per uno Stato membro, da un lato, decidere che criteri come quello del soggiorno sul suo territorio per periodi la cui durata complessiva ammonta a meno di un anno non indicano un legame effettivo con esso e, dall’altro, stabilire un’età, come nella specie i 22 anni, al fine di esaminare se siano soddisfatte le condizioni della perdita della cittadinanza. |
60. |
Ciò detto, devo menzionare, per completezza, una questione importante, sollevata dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte e discussa in udienza a seguito di un quesito posto dalla Corte, che esula dal problema che il giudice del rinvio è chiamato ad affrontare. Si tratta della questione se un criterio di perdita della cittadinanza basato sul fatto che un cittadino danese risiede al di fuori della Danimarca, senza distinguere tra una residenza all’interno dell’Unione e una residenza in uno Stato terzo, possa essere considerato un criterio legittimo sotto il profilo del diritto dell’Unione, quando detta perdita comporta la perdita dello status di cittadino dell’Unione ( 52 ). |
61. |
Infatti, come correttamente sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte e orali, in forza dell’applicazione di un siffatto criterio di residenza una persona, cittadina danese e avente la nazionalità di un paese terzo, nata in un altro Stato membro da madre o padre danese che si siano avvalsi del proprio diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 21 TFUE, perde in tal modo ipso iure la cittadinanza danese e, quindi, lo status di cittadino dell’Unione, se, al compimento dei 22 anni, soddisfa le condizioni cumulative previste all’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, della legge sulla nazionalità e non beneficia della deroga prevista all’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, di detta legge. In altre parole, l’esercizio dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione da parte dei suoi genitori comporterebbe, paradossalmente, per detta persona la perdita integrale dei diritti collegati al proprio status di cittadino dell’Unione ( 53 ). Inoltre, tale perdita si verificherebbe anche quando la persona in esame, nata in un altro Stato membro, si avvalga, tra i 18 e i 22 anni, del proprio diritto di libera circolazione e di soggiorno, in particolare, per lavorare e soggiornare in un altro Stato membro ( 54 ). |
62. |
A tal proposito, pur condividendo i dubbi della Commissione sulla legittimità di un siffatto criterio di residenza e sul suo impatto generale sulla libera circolazione dei cittadini all’interno dell’Unione, non credo che, nella presente causa, un’analisi specifica e approfondita incentrata su tali elementi sia necessaria per rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio. Infatti, dalla decisione di rinvio emerge che, fatta eccezione per un soggiorno di tre o quattro settimane in Francia ( 55 ), la ricorrente nel procedimento principale non ha soggiornato in uno Stato membro diverso dalla Danimarca e ha sempre risieduto negli Stati Uniti. Formulerò comunque le osservazioni che seguono nell’eventualità che la Corte sia di diverso parere. |
63. |
Anzitutto, ricordo che il problema illustrato nei punti che precedono non si poneva nella causa che ha dato luogo alla sentenza Tjebbes e a., poiché il criterio fondato sulla residenza previsto dalla normativa olandese controversa nella causa all’origine di detta sentenza non distingueva tra una residenza nei Paesi Bassi e una residenza in un altro Stato membro ( 56 ). Così, se è certamente vero che, in detta sentenza, la Corte ha ritenuto che un siffatto criterio riflettesse l’assenza di un legame effettivo, essa ha tuttavia avuto cura di specificare che si trattava di una residenza «al di fuori [dello] Stato membro [interessato] e dei territori a cui è applicabile il Trattato UE» ( 57 ). |
64. |
Inoltre, non si può dimenticare che, per quanto riguarda i cittadini dell’Unione nati nello Stato membro ospitante e che non hanno mai fatto uso del diritto alla libera circolazione, la Corte ha già stabilito che detti cittadini hanno il diritto di avvalersi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e delle disposizioni adottate per la sua applicazione ( 58 ). |
65. |
Infine, mi sembra evidente che un criterio che non distingue, con riferimento alla perdita della cittadinanza al compimento dei 22 anni implicante per l’interessato la perdita dello status di cittadino dell’Unione, tra una residenza o un soggiorno in uno Stato terzo e una residenza o un soggiorno in uno Stato membro, rappresenta una chiara limitazione del diritto di libera circolazione e di soggiorno sul territorio degli Stati membri, che può dissuadere il cittadino danese dall’esercitare tale diritto ( 59 ). A tal proposito, devo osservare che non vedo come si possa sostenere che una siffatta restrizione al diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione è proporzionata. Infatti, la possibilità per un cittadino dell’Unione di perdere la propria cittadinanza per aver fissato la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza limita, a mio avviso, in maniera sproporzionata il diritto di libera circolazione e di soggiorno di detto cittadino. Come ha correttamente osservato la Commissione in udienza, la residenza e il soggiorno sul territorio dell’Unione non dovrebbero essere considerati come una rottura del legame effettivo che esiste tra un cittadino dell’Unione e lo Stato membro d’origine. |
66. |
In tali circostanze, e tenuto conto delle mie riserve quanto agli effetti sulla libera circolazione dei cittadini all’interno dell’Unione di un criterio di residenza come quello previsto all’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, della legge sulla nazionalità, ritengo che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, il diritto dell’Unione non osti, in linea di principio, a che, nei casi oggetto di detta disposizione, uno Stato membro preveda, per motivi di interesse generale, la perdita della cittadinanza, anche qualora tale perdita comporti, per l’interessato, la perdita del suo status di cittadino dell’Unione. |
2. Sul controllo di proporzionalità della normativa nazionale di cui trattasi tenuto conto delle conseguenze che essa comporta per la persona interessata
67. |
Alla luce della giurisprudenza della Corte e, in particolare, dei punti da 40 a 42 della sentenza Tjebbes e a. ( 60 ), nutro dubbi quanto al rispetto del principio di proporzionalità da parte del regime della perdita della cittadinanza danese, che interviene al compimento dei 22 anni, come previsto all’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla nazionalità e come applicato, nella prassi amministrativa, dalle autorità danesi. I miei dubbi traggono origine non da un solo aspetto della normativa oggetto del procedimento principale, ma da più elementi costitutivi di detto regime concernenti, da un lato, l’assenza di un esame individuale delle conseguenze dalla perdita dello status di cittadino dell’Unione sotto il profilo del diritto dell’Unione per tutte le persone che hanno presentato la propria domanda dopo aver compiuto 22 anni, e, dall’altro, la mancata previsione di un riacquisto ex tunc della cittadinanza perduta. |
a) Sull’assenza sistematica di un esame individuale delle conseguenze della perdita dello status di cittadino dell’Unione sotto il profilo del diritto dell’Unione per tutte le persone che hanno presentato la propria domanda dopo aver compiuto i 22 anni
68. |
Ricordo che i dubbi del giudice del rinvio concernono il fatto che la perdita della cittadinanza danese e, quindi, dello status di cittadino dell’Unione opera in maniera automatica e che la legge sulla nazionalità non prevede alcuna eccezione. Come osservato dalla Commissione in udienza, nella situazione di cui trattasi nel procedimento principale, la persona interessata da detta perdita non ha mai beneficiato di un esame individuale della sua situazione e, se del caso, di quella della sua famiglia. Si tratta, a mio avviso, di un aspetto centrale delle difficoltà sollevate dal regime della perdita ipso iure della cittadinanza contestato nella presente causa. |
69. |
In primo luogo, osservo che l’unico modo per un cittadino danese per poter beneficiare di un esame individuale delle conseguenze della perdita della cittadinanza, implicante la perdita dello status di cittadino dell’Unione, sotto il profilo del diritto dell’Unione, è la presentazione di una domanda di mantenimento della cittadinanza danese prima del compimento dei 22 anni ( 61 ) e, più precisamente, in un’età compresa tra i 21 e i 22 anni ( 62 ), un periodo, a mio avviso, molto breve. Qualora la sua domanda sia presentata dopo tale data, essa sarà esaminata solo al fine di verificare se siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, della legge sulla nazionalità. In caso affermativo, la sua domanda è automaticamente respinta ( 63 ) e la persona interessata non soltanto perde la cittadinanza danese e, quindi, il suo status di cittadino dell’Unione, ma non beneficia, in nessun momento, di un esame individuale delle conseguenze di detta perdita sotto il profilo del diritto dell’Unione. |
70. |
In secondo luogo, osservo che dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che, a seguito della pronuncia della sentenza Tjebbes e a., il Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione ha deciso che gli ex cittadini danesi che avevano compiuto i 22 anni al 1o novembre 1993 o dopo tale data, che avevano fatto domanda di mantenimento della cittadinanza danese prima di aver raggiunto i 22 anni e che erano stati oggetto di una decisione di perdita della cittadinanza in forza dell’articolo 8 della legge sulla nazionalità, implicante la perdita della cittadinanza dell’Unione, potevano chiedere il riesame di detta decisione ( 64 ). Così, mentre detti cittadini hanno potuto beneficiare di un siffatto riesame sotto il profilo del diritto dell’Unione, la ricorrente nel procedimento principale, che aveva compiuto i 22 anni dopo il 1o novembre 1993, non ha tuttavia potuto avvalersene avendo presentato la sua domanda di mantenimento della cittadinanza 43 giorni dopo il raggiungimento di tale età. |
1) Sulle obiezioni sollevate dal governo danese
71. |
Per quanto attiene al motivo del mantenimento del requisito previsto all’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, della legge sulla nazionalità, secondo cui la domanda di mantenimento della cittadinanza danese deve essere stata presentata prima del compimento dei 22 anni, il giudice del rinvio indica che dai lavori preparatori di detta disposizione emerge che il legislatore danese, nel modificarla per adeguarsi alla sentenza Tjebbes e a., ha ritenuto che «questa sentenza non sembra imporre la possibilità sistematica di un siffatto esame [individuale]». |
72. |
A questo proposito, il governo danese ha sostenuto, nelle sue osservazioni scritte e orali, che dalla sentenza Tjebbes e a. non emerge che un esame individuale deve essere possibile ogniqualvolta l’interessato lo desideri. In base alla sua interpretazione di detta sentenza, è sufficiente che un siffatto esame individuale possa essere compiuto, come accade, a suo avviso, se la domanda di mantenimento della cittadinanza è proposta prima dei 22 anni. |
73. |
Nella presente causa, qualora si accogliesse una siffatta interpretazione, occorrerebbe chiedersi anzitutto se si debba ritenere che, in determinate situazioni, una persona possa perdere la cittadinanza di uno Stato membro, con conseguente perdita dello status di cittadino dell’Unione, senza che in nessun momento sia stato compiuto un esame individuale di detta perdita e delle conseguenze da essa determinate per tale persona sotto il profilo del diritto dell’Unione. E se si debba ritenere, come suggerisce detto governo, che l’obbligo degli Stati membri di compiere tale esame individuale, come previsto nella giurisprudenza della Corte, possa essere limitato da un termine di decadenza. |
74. |
Tali questioni mi portano chiaramente a concludere che l’interpretazione della sentenza Tjebbes e a. data dal legislatore e dal governo danesi non può essere accolta, in quanto fondata su una lettura errata di detta sentenza. |
75. |
In primo luogo, una siffatta lettura non tiene conto, a mio avviso, dell’obbligo per le autorità competenti e gli organi giurisdizionali nazionali, da un lato, di rispettare il principio di proporzionalità in materia di perdita dello status di cittadino dell’Unione e, dall’altro, di compiere, nel quadro del rispetto di tale principio, un esame individuale delle conseguenze di detta perdita sotto il profilo del diritto dell’Unione. |
76. |
In secondo luogo, una siffatta interpretazione equivale a consentire agli Stati membri di privare l’articolo 20 TFUE, come interpretato dalla Corte, del suo effetto utile in situazioni come quelle oggetto del procedimento principale. Ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Tale status non può quindi essere privato del suo effetto utile e i diritti da esso conferiti non possono pertanto essere violati mediante l’adozione di una normativa nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione. |
2) Sulla corretta lettura della sentenza Tjebbes e a.
77. |
Ricordo che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il principio secondo cui la competenza degli Stati membri in materia di acquisto e di perdita della cittadinanza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione non consente di ritenere che le condizioni della perdita della cittadinanza, implicante la perdita dello status di cittadino dell’Unione, siano sottratte al controllo del diritto dell’Unione ( 65 ). A tal proposito, nella sentenza Tjebbes e a., la Corte ha affermato che la perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità se le norme nazionali pertinenti non consentissero, in nessun momento, un esame individuale delle conseguenze determinate da tale perdita, per gli interessati, sotto il profilo del diritto dell’Unione ( 66 ). |
78. |
Orbene, a differenza di quanto affermato dalla Corte ai punti 41 e 42 della sentenza Tjebbes e a., in una situazione come quella della ricorrente nel procedimento principale, in cui la perdita della cittadinanza danese avviene ipso iure e comporta la perdita dello status di cittadino dell’Unione, constato che le autorità danesi non possono esaminare, in via incidentale, le conseguenze di detta perdita per tutti i cittadini danesi che hanno presentato la propria domanda di mantenimento della cittadinanza danese dopo aver compiuto 22 anni. Infatti, detti cittadini non beneficiano, in nessun momento, di un esame individuale della proporzionalità delle conseguenze che detta perdita comporta per loro sotto il profilo dell’Unione. L’assenza di un siffatto esame è, a mio avviso, non soltanto automatica, come constata il giudice del rinvio, ma altresì sistematica. |
79. |
Una lettura corretta della sentenza Tjebbes e a. implica che tutti i casi di perdita della cittadinanza implicanti la perdita dello status di cittadino dell’Unione devono poter essere esaminati alla luce del principio di proporzionalità, come interpretato dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 20 TFUE, il che comporta l’obbligo di un esame individuale anche per le persone che si trovano in una situazione come quella della ricorrente nel procedimento principale. Orbene, in considerazione della normativa controversa nel procedimento principale, taluni casi in cui la perdita dello status di cittadino dell’Unione ha potenzialmente conseguenze sproporzionate non potranno mai essere esaminati sotto il profilo del diritto dell’Unione nemmeno qualora gli interessati perdano tutti i diritti connessi a tale status. |
80. |
Ritengo che non sia possibile accettare una siffatta conclusione. |
81. |
Ricordo, a tal proposito, che la Corte ha già dichiarato, nella sentenza Wiener Landesregierung, che qualsiasi perdita, anche provvisoria, dello status di cittadino dell’Unione implica che la persona interessata sia privata, per un periodo indeterminato, della possibilità di godere di tutti i diritti conferiti da detto status ( 67 ). Pertanto, in un caso come quello oggetto del procedimento principale in cui una persona ha già perso la propria cittadinanza ipso iure al compimento dei 22 anni e, quindi, il proprio status di cittadino dell’Unione senza aver avuto la possibilità di contestare detta perdita sotto il profilo del diritto dell’Unione alla luce delle conseguenze che essa determina per lei, lo Stato membro interessato è tenuto a garantire l’effetto utile dell’articolo 20 TFUE. |
82. |
Benché, come nel caso di specie, i motivi della perdita della cittadinanza, implicante la perdita dello status di cittadino dell’Unione, siano, in linea di principio, legittimi, detta perdita può intervenire solo se le autorità competenti e gli organi giurisdizionali nazionali rispettano il principio di proporzionalità. Una cosa è che una normativa nazionale possa prevedere come regola la perdita della cittadinanza ex lege, posto che tale scelta legislativa rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri. Il fatto che la procedura nazionale prevista da tale normativa non consenta all’interessato di contestare detta perdita nel quadro di un controllo di proporzionalità ( 68 ) e, quindi, di beneficiare di un esame individuale delle sue conseguenze è, tuttavia, un’altra cosa. Pertanto, la possibilità per uno Stato membro di prevedere legittimamente la perdita ex lege della cittadinanza va distinta dalla necessità che detta perdita avvenga nel rispetto del principio di proporzionalità sotto il profilo del diritto dell’Unione. |
83. |
In tali circostanze, si può sostenere che una siffatta assenza totale e sistematica di esame individuale per le persone che hanno presentato la loro domanda dopo il compimento dei 22 anni non sarebbe idonea a raggiungere l’obiettivo perseguito dall’obbligo di compiere un tale esame, vale a dire consentire loro di conservare la cittadinanza dello Stato membro di cui trattasi e, quindi, lo status di cittadino dell’Unione, e che la privazione della cittadinanza determinata dalla disposizione controversa sarebbe un atto arbitrario e incoerente. |
84. |
Si pensi, a titolo di esempio, al caso di due sorelle aventi la cittadinanza danese, AA e BB. AA è nata in Danimarca ma si è trasferita negli Stati Uniti con i suoi genitori qualche mese dopo la sua nascita. Per contro, BB è nata negli Stati Uniti e si trova nella stessa situazione della ricorrente nel procedimento principale. In questo caso, l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla nazionalità nei confronti di queste due sorelle farà sì che AA conservi la cittadinanza danese, essendo nata in Danimarca, mentre sua sorella BB, avendo presentato la sua domanda di mantenimento della cittadinanza danese poco dopo aver compiuto i 22 anni, perde automaticamente detta cittadinanza e, quindi, lo status di cittadino dell’Unione, senza avere la possibilità di contestare tale perdita. |
85. |
Nel caso di specie, in risposta a un quesito posto dalla Corte in udienza, la ricorrente nel procedimento principale ha indicato che i suoi fratelli e sorelle avevano potuto mantenere la cittadinanza danese e, pertanto, lo status di cittadini dell’Unione perché avevano presentato la domanda tempestivamente. Ci troviamo, quindi, ad affrontare una situazione in cui la ricorrente nel procedimento principale è la sola, all’interno della sua famiglia, ad aver perso la cittadinanza danese e, di conseguenza, lo status di cittadina dell’Unione. |
86. |
A tal riguardo, va ricordato che l’esame individuale della situazione della persona interessata implica, se del caso, un esame della situazione della sua famiglia al fine di determinare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, qualora comporti quella dello status di cittadino dell’Unione, avrà conseguenze che incideranno in modo sproporzionato, rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, sullo sviluppo normale della sua vita familiare e professionale, sotto il profilo del diritto dell’Unione ( 69 ). In mancanza di un siffatto esame di proporzionalità, le autorità nazionali competenti e, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali non saranno in grado di assicurare che una siffatta perdita di cittadinanza sia conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, in particolare, al diritto al rispetto della vita familiare, quale sancito dall’articolo 7 della Carta ( 70 ). |
87. |
Ritengo pertanto che, indipendentemente dalla scelta legittima del legislatore nazionale di introdurre o meno un termine ultimo per la perdita ex lege della cittadinanza, le autorità competenti o, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali debbano poter esaminare individualmente tutti i casi di perdita della cittadinanza che comportino la perdita dello status di cittadino dell’Unione, all’atto della proposizione della domanda di mantenimento della cittadinanza. In questo caso si pone la questione di stabilire quale periodo dovrebbe essere preso in considerazione per effettuare un siffatto esame nel quadro del controllo di proporzionalità. A tal proposito, la Commissione ha giustamente sostenuto che detto esame potrebbe essere compiuto tenendo conto della situazione dell’interessato al compimento dei 22 anni. Dal momento che un esame individuale sarebbe possibile anche in caso di presentazione della domanda di mantenimento della cittadinanza successiva al compimento dei 22 anni, una siffatta limitazione del periodo preso in considerazione ai fini di tale esame rispetterebbe, a mio avviso, sia il principio della certezza del diritto, sia il principio di proporzionalità. A questo proposito, occorre aggiungere che, qualora detto esame sia compiuto alla luce della situazione della persona interessata al compimento dei 22 anni, l’eventuale esistenza di fatti nuovi potrebbe, in taluni casi, imporre tuttavia un nuovo esame di questi ultimi. |
b) Sulla mancata previsione di un riacquisto ex tunc della cittadinanza in un regime di perdita ipso iure della medesima, con possibilità di un suo successivo riacquisto nell’ambito di una procedura generale di naturalizzazione
88. |
Come ho già indicato, il giudice del rinvio si interroga anche sulla difficoltà di riacquistare la cittadinanza per naturalizzazione dopo il compimento dei 22 anni. A tal proposito, il governo danese sostiene che l’esame della proporzionalità della perdita della cittadinanza prevista all’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla nazionalità rispetto alle persone che hanno compiuto i 22 anni di età al momento della presentazione della domanda di mantenimento della cittadinanza deve fondarsi su una valutazione complessiva della disciplina danese della perdita e del riacquisto della cittadinanza. |
89. |
A tal proposito, come da me già osservato, il regime della perdita ipso iure della cittadinanza riconosce agli ex cittadini danesi la possibilità di riacquistare tale cittadinanza successivamente nel quadro della procedura generale di naturalizzazione, a condizione che essi soddisfino una serie di requisiti, tra cui quelli di risiedere nel territorio nazionale all’atto della presentazione della domanda di naturalizzazione e di aver risieduto in Danimarca ininterrottamente per nove anni ( 71 ). |
90. |
Occorre chiedersi se questa possibilità di riacquistare la cittadinanza sia sufficiente per ritenere che il regime di perdita ipso iure della cittadinanza danese sia conforme ai requisiti risultanti dal diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte nella sentenza Tjebbes e a. |
91. |
Ritengo di no. |
92. |
In primo luogo, come ho già illustrato, nella propria giurisprudenza la Corte ha sancito il principio secondo cui la competenza degli Stati membri in materia di acquisto e di perdita della cittadinanza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione ( 72 ). |
93. |
In secondo luogo, come da me parimenti menzionato, la Corte ha già stabilito che, in una situazione in cui la perdita della cittadinanza di uno Stato membro avviene ipso iure e comporta la perdita dello status di cittadino dell’Unione, le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali competenti non devono soltanto poter esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale perdita della cittadinanza, ma devono altresì, se del caso, poter far riacquistare ex tunc la cittadinanza all’interessato, in occasione della domanda, da parte di quest’ultimo, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento che attesti la sua cittadinanza ( 73 ). |
94. |
Va osservato che il regime della perdita della cittadinanza danese oggetto del procedimento principale non contempla tale possibilità, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte nella sentenza Tjebbes e a. Orbene, una siffatta perdita della cittadinanza, quand’anche abbia una durata determinata di qualche anno, come nel caso di specie, comporta che l’interessato sia privato, per detto intero periodo, della possibilità di godere di tutti i diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione ( 74 ). Pertanto, ritengo che detta possibilità di riacquisto della cittadinanza non sia sufficiente, nemmeno in caso di attenuamento dei requisiti generali di soggiorno, per ritenere che il regime di perdita ipso iure della cittadinanza danese è conforme ai requisiti risultanti dal principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 20 TFUE. |
95. |
In tali circostanze, ritengo che un controllo di proporzionalità, sotto il profilo del diritto dell’Unione, delle conseguenze determinate dalla perdita della cittadinanza quando essa comporta la perdita dello status di cittadino dell’Unione, che sia effettuato unicamente se richiesto prima che l’interessato abbia compiuto i 22 anni e senza la possibilità di far riacquistare a tale persona ex tunc detta cittadinanza, non sia sufficiente a soddisfare i requisiti risultanti dal diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte nella sentenza Tjebbes e a. |
V. Conclusione
96. |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta dall’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca) nel modo seguente: L’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che prevede, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza di detto Stato membro al compimento dei 22 anni di età per assenza di un legame effettivo in mancanza di una domanda di mantenimento della cittadinanza anteriore a tale data, perdita che comporta, per le persone che non possiedono anche la cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita dello status di cittadino dell’Unione e dei diritti ad esso connessi, senza che, ove tale domanda sia stata presentata dopo il compimento dei 22 anni, sia effettuato un esame individuale, in base al principio di proporzionalità, delle conseguenze di una siffatta perdita sulla situazione di tali persone sotto il profilo del diritto dell’Unione con la possibilità per gli interessati di riacquistare ex tunc la cittadinanza in occasione della domanda, da parte dei medesimi, di un documento di viaggio o di un qualsiasi altro documento che attesti la loro cittadinanza. |
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Sentenza del 2 marzo 2010 (C‑135/08; in prosieguo: la «sentenza Rottmann, EU:C:2010:104).
( 3 ) Sentenza del 12 marzo 2019 (C‑221/17; in prosieguo: la «sentenza Tjebbes e a., EU:C:2019:189).
( 4 ) Sentenza del 18 gennaio 2022 (C‑118/20; in prosieguo: la «sentenza Wiener Landesregierung, EU:C:2022:34).
( 5 ) Dalla decisione di rinvio si evince che la prassi amministrativa seguita dal Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione quanto all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla nazionalità si fonda sui lavori preparatori di detta disposizione.
( 6 ) Per quanto attiene al criterio della residenza, che non è oggetto della presente causa, il giudice del rinvio spiega che, secondo la prassi amministrativa seguita dal Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione, esso è soddisfatto in presenza di una residenza registrata nel registro centrale dell’anagrafe (CPR) da almeno tre mesi prima del compimento dei 22 anni, o quando la persona interessata può dimostrare di aver avuto un indirizzo in Danimarca per un periodo di almeno tre mesi consecutivi prima di tale età e che era previsto, fin dall’inizio, per una durata di almeno tre mesi. Secondo detto giudice, la residenza, segnatamente, in Finlandia o in Svezia per un periodo di almeno sette anni è assimilata a una residenza in Danimarca.
( 7 ) Dalla decisione di rinvio emerge che, in tal caso, secondo la prassi amministrativa del Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione, un’attenzione particolare potrà essere posta sulla questione se i soggiorni siano intervenuti poco prima del compimento dei 22 anni o se risalgano a molti anni prima, se siano espressione della volontà del richiedente stesso di visitare la Danimarca o siano invece, in particolare, il risultato di decisioni adottate dai genitori o dal datore di lavoro.
( 8 ) Il giudice del rinvio si riferisce alla sezione 2.2.2. della motivazione del progetto di legge n. L 138, del 28 gennaio 2004, relativa all’articolo 8 della legge sulla nazionalità.
( 9 ) Va ricordato che detta condizione risulta dall’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, della legge sulla nazionalità.
( 10 ) Su dette condizioni generali, v. paragrafo 8 delle presenti conclusioni. Il giudice del rinvio osserva che l’articolo 44, paragrafo 1, della Costituzione prevede che gli stranieri possano ottenere la cittadinanza danese solo per legge. Pertanto, la naturalizzazione deve intervenire mediante una legge indicante espressamente il nome di ciascuna persona naturalizzata.
( 11 ) V., a tal proposito, paragrafo 9 delle presenti conclusioni.
( 12 ) Sulla prassi amministrativa del Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione relativa al criterio della «residenza», v. nota 10 delle presenti conclusioni.
( 13 ) Si ricorda che il sig. Rottmann aveva acquisito la cittadinanza tedesca per naturalizzazione in modo fraudolento.
( 14 ) V. sentenza del 7 luglio 1992, Micheletti e a. (C‑369/90, EU:C:1992:295, punto 10), secondo la quale «[l]a determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro, competenza che deve essere esercitata nel rispetto del diritto [dell’Unione]». Il corsivo è mio. Ricordo che la Corte aveva già illustrato tale posizione nelle sentenze del 7 febbraio 1979, Auer (136/78, EU:C:1979:34, punto 28), e del 12 novembre 1981, Airola/Commissione (72/80, EU:C:1981:267, punti 8 e segg.). Si tratta, infatti, di un principio generale del diritto dell’Unione applicato in materia di cittadinanza dell’Unione.
( 15 ) Sentenza Rottmann, punti 39 e 45 e giurisprudenza citata.
( 16 ) Sentenza Rottmann, punto 41 e giurisprudenza citata. Vorrei ricordare che, al punto 41 di detta sentenza, la Corte si è fondata su una giurisprudenza costante concernente situazioni nelle quali una normativa adottata in una materia rientrante nella competenza nazionale è valutata alla luce del diritto dell’Unione. V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro in detta causa (C‑135/08, EU:C:2009:588, paragrafo 20).
( 17 ) Sentenza Rottmann, punti 42 e 43.
( 18 ) Sentenza Rottmann, punto 48.
( 19 ) Sentenza Rottmann, punto 54. V., altresì, punti da 51 a 53.
( 20 ) Sentenza Rottmann, punto 56. Il corsivo è mio.
( 21 ) Sentenza Rottmann, punto 59 e dispositivo.
( 22 ) Vale a dire il fatto, per tutti i cittadini dei Paesi Bassi che hanno anche la cittadinanza di un altro Stato membro, di soggiornare fuori dai Paesi Bassi e fuori dai territori a cui è applicabile il Trattato UE per un periodo ininterrotto di dieci anni.
( 23 ) Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Rottmann, si trattava di una decisione individuale di revoca della cittadinanza, fondata sul comportamento tenuto dall’interessato.
( 24 ) Sentenza Tjebbes e a., punto 30 e giurisprudenza citata.
( 25 ) Sentenza Tjebbes e a., punto 32.
( 26 ) Sentenza Tjebbes e a., punto 35. V., altresì, sentenza Rottmann, punto 51.
( 27 ) Sentenza Tjebbes e a., punto 39.
( 28 ) Sentenza Tjebbes e a., punti 40 e 41.
( 29 ) Sentenza Tjebbes e a., punto 42 e dispositivo.
( 30 ) Sentenza Tjebbes e a., punto 45 e dispositivo.
( 31 ) C‑118/20, EU:C:2021:530. V. paragrafi 47 e segg.
( 32 ) Sentenza Wiener Landesregierung, punto 44 e punto 1 del dispositivo.
( 33 ) Sentenza Wiener Landesregierung, punto 58 e giurisprudenza citata. Va osservato che, al punto 49 di detta sentenza, nel quadro dell’esame della seconda questione pregiudiziale, la Corte ha dichiarato, richiamandosi al punto 62 della sentenza Rottmann, che i principi derivanti dal diritto dell’Unione in ordine alla competenza degli Stati membri in materia di cittadinanza, nonché l’obbligo di questi ultimi di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione, si applicano tanto allo Stato membro ospitante quanto allo Stato membro della cittadinanza originaria.
( 34 ) Sentenza Wiener Landesregierung, punto 59 e giurisprudenza citata.
( 35 ) Sentenza Wiener Landesregierung, punto 61 e giurisprudenza citata.
( 36 ) Sentenza Wiener Landesregierung, punti 60 e da 62 a 72.
( 37 ) Sentenza Wiener Landesregierung, punto 73.
( 38 ) Sentenza Wiener Landesregierung, punto 74 e punto 2 del dispositivo.
( 39 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Rottmann (C‑135/08, EU:C:2009:588, paragrafo 23). Il corsivo è mio.
( 40 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Rottmann (C‑135/08, EU:C:2009:588, paragrafo 23).
( 41 ) V., a tal proposito, sentenze Rottmann, punti da 41 a 43, 45, 48, 56 e 59; Tjebbes e a., punti 30, 32, da 40 a 42 e 45, e Wiener Landesregierung, punti 44, 59, 61 e 73. V., altresì, paragrafi da 29 a 43 e, in particolare, paragrafo 45 delle presenti conclusioni.
( 42 ) Sentenze del 20 settembre 2001, Grzelczyk (C‑184/99, EU:C:2001:458, punto 31), e Wiener Landesregierung (punto 38 e giurisprudenza citata).
( 43 ) V. paragrafi 29, 30 e 33 delle presenti conclusioni.
( 44 ) V. sentenza Tjebbes e a., punto 32.
( 45 ) V., a tal proposito, sentenze Rottmann, punti 42 e 45, e Tjebbes e a., punto 32. In udienza, il governo danese ha sostenuto che dalla decisione dei capi di Stato e di governo riuniti nel Consiglio europeo di Edimburgo dell’11 e 12 dicembre 1992 emerge che il Regno di Danimarca dispone di un’ampia discrezionalità nel definire le condizioni di acquisto e di perdita della cittadinanza e di una posizione particolare per quanto attiene alla cittadinanza dell’Unione. Tuttavia, la Commissione ha ricordato che i passaggi pertinenti di detta decisione relativi alla cittadinanza dell’Unione sono formulati nei medesimi termini della dichiarazione n. 2 sulla cittadinanza di uno Stato membro, allegata dagli Stati membri all’Atto finale del Trattato UE. V., a tal proposito, sentenza Rottmann, punto 40. Essa ha altresì ricordato che dalla giurisprudenza della Corte emerge come la competenza degli Stati membri in materia di acquisto e di perdita della cittadinanza debba essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione. V., segnatamente, sentenza Rottmann, punto 41.
( 46 ) V., in tal senso, sentenza Rottmann, punti da 51 a 54.
( 47 ) Sentenze Rottmann, punto 51; Tjebbes e a., punto 32, e Wiener Landesregierung, punto 52.
( 48 ) Sentenza Tjebbes e a., punto 35. V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Tjebbes e a. (C‑221/17, EU:C:2018:572, paragrafo 53).
( 49 ) Sentenza Tjebbes e a., punto 36. V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Tjebbes e a. (C‑221/17, EU:C:2018:572, paragrafo 54). Il corsivo è mio.
( 50 ) Pur chiedendomi se detta perdita progressiva del legame effettivo possa essere generalizzata a tutte le persone rientranti nell’ambito di applicazione della disposizione controversa, concordo nel ritenere che possa esistere, in linea di principio, un rischio che una siffatta perdita progressiva del legame effettivo possa verificarsi in determinati casi. Mi sembra, inoltre, perfettamente possibile ritenere che determinati cittadini dell’Unione possano avere un legame effettivo con più di uno Stato membro. Mettere in dubbio una siffatta constatazione equivarrebbe a mettere in dubbio l’essenza stessa della cittadinanza dell’Unione. Sarebbe, a mio avviso, paradossale non accettare le eventuali conseguenze sui cittadini nazionali dell’esercizio, segnatamente, di una delle libertà fondamentali dell’Unione, vale a dire la libera circolazione delle persone.
( 51 ) La convenzione europea sulla cittadinanza, adottata il 6 novembre 1997 nell’ambito del Consiglio d’Europa ed entrata in vigore il 1o marzo 2000, è stata ratificata dal Regno di Danimarca il 24 luglio 2002. La relazione esplicativa di tale Convenzione precisa che detta disposizione mira ad autorizzare lo Stato che ne abbia l’intenzione a impedire che i suoi cittadini che vivono all’estero da molto tempo conservino la cittadinanza di quello Stato, mentre il legame con quest’ultimo non esiste più o è stato sostituito da un legame con un altro paese, purché, come nel caso di specie, si tratti di cittadini con doppia cittadinanza e non sussista pertanto alcun rischio di apolidia. V. punto 70 di tale relazione.
( 52 ) L’assenza di una siffatta distinzione è stata confermata dal governo danese in risposta a un quesito posto dalla Corte. Per quanto attiene alla distinzione operata dalla normativa danese tra una residenza, segnatamente, in Finlandia o in Svezia e una residenza in un altro Stato membro, in udienza il governo danese ha confermato che, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della legge sulla nazionalità, un periodo di residenza di sette anni in questi due Stati membri è considerato come idoneo ad attestare un legame effettivo con la Danimarca. A tal proposito, in risposta a un quesito posto dalla Corte, la Commissione ha indicato che detta regola integra una discriminazione fondata sullo Stato membro di residenza che può essere considerata come una mancanza di coerenza rispetto al motivo di interesse generale perseguito dalla normativa danese. V., altresì, nota 6 delle presenti conclusioni.
( 53 ) In risposta a un quesito posto dalla Corte, la Commissione ha sottolineato che l’applicazione di un siffatto criterio comporta che l’esercizio del diritto di circolare e soggiornare da parte del cittadino danese interessato implica la perdita di tale diritto.
( 54 ) Ciò accadrebbe, a mio avviso, nel caso di un cittadino danese, nato nei Paesi Bassi da padre danese e madre americana, che, all’età di 18 anni, eserciti il proprio diritto di libera circolazione e di soggiorno per andare a lavorare o a studiare in Italia, soggiornandovi sino al compimento dei 22 anni. Occorre altresì osservare che, come spiegato dalla Commissione in risposta a un quesito posto dalla Corte, la situazione di un cittadino che abbia la doppia cittadinanza danese e italiana rientrerebbe anch’essa nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. In tal caso, si tratterebbe non della perdita dello status di cittadino dell’Unione ma di una restrizione al diritto di circolare e soggiornare liberamente all’interno dell’Unione.
( 55 ) La ricorrente nel procedimento principale ha confermato in udienza che si trattava di vacanze.
( 56 ) Sentenza Tjebbes e a., punto 10.
( 57 ) Sentenza Tjebbes e a., punto 36. V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Tjebbes e a. (C‑221/17, EU:C:2018:572, paragrafo 54). Il corsivo è mio.
( 58 ) Sentenze del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639, punto 26); del 13 settembre 2016, Rendón Marín (C‑165/14, EU:C:2016:675, punti 42 e 43), e del 2 ottobre 2019, Bajratari (C‑93/18, EU:C:2019:809, punto 26).
( 59 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Rottmann (C‑135/08, EU:C:2009:588, paragrafo 32), secondo cui «una norma nazionale che prevedesse la perdita della cittadinanza in caso di trasferimento della residenza in un altro Stato membro costituirebbe indubbiamente una violazione del diritto di circolazione e di soggiorno conferito ai cittadini dell’Unione dall’[articolo 21 TFUE]».
( 60 ) V. paragrafi 35 e 36 delle presenti conclusioni.
( 61 ) Sulla modifica dell’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla nazionalità a seguito della pronuncia della sentenza Tjebbes e a., v. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.
( 62 ) Ricordo che il giudice del rinvio spiega che, in caso di domanda di mantenimento della cittadinanza anteriore al compimento dei 21 anni, il Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione non prende posizione sulla questione se il richiedente abbia conservato la cittadinanza danese e si limita a rilasciare un certificato di cittadinanza danese con riserva della perdita di detta cittadinanza al raggiungimento dei 22 anni ai sensi dell’articolo 8 della legge sulla nazionalità. Devo ammettere che l’argomento secondo cui la valutazione del mantenimento della cittadinanza deve essere compiuta quanto più possibile a ridosso del compimento dei 22 anni per consentire alle autorità danesi di prendere posizione sul mantenimento della cittadinanza, non mi sembra convincente. V. paragrafo 24 delle presenti conclusioni.
( 63 ) In udienza, in risposta a un quesito posto dalla Corte, il governo danese ha indicato che, benché le autorità danesi non informino sistematicamente i cittadini danesi in merito alle condizioni della perdita della loro cittadinanza al compimento dei 22 anni, la regola relativa alla perdita di detta cittadinanza è indicata sulla pagina 2 dei passaporti. Inoltre, detto governo ha altresì precisato che il passaporto della persona interessata dalla perdita della cittadinanza danese non è più valido a partire dai 22 anni. In merito a tale aspetto, ritengo che l’indicazione di detta regola a pagina 2 del passaporto non incida sul problema al centro della presente causa, vale a dire l’assoluta impossibilità per la ricorrente nel procedimento principale di contestare la perdita della propria cittadinanza, implicante la perdita del suo status di cittadina dell’Unione, e, quindi, di beneficiare di un controllo di proporzionalità, sotto il profilo del diritto dell’Unione, delle conseguenze di detta perdita.
( 64 ) Il giudice del rinvio si richiama, a tale riguardo, al documento del Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione dal titolo «Orientering om behandlingen af ansøgninger om bevis for bevarelse af dansk indfødsret efter EU‑Domstolens dom i sag C‑221/17, Tjebbes» (Informazioni sul trattamento delle domande di certificato di mantenimento della cittadinanza danese a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C‑221/17, Tjebbes).
( 65 ) V., in tal senso, sentenze Rottmann, punti da 41 a 43, 45, 48, 56 e 59; Tjebbes e a., punti 30, 32, da 40 a 42 e 45, e Wiener Landesregierung, punti 44, 59, 61 e 73. V., altresì, paragrafi da 29 a 43 e, in particolare, paragrafo 45 delle presenti conclusioni.
( 66 ) Sentenza Tjebbes e a., punto 41. Ricordo che, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la Corte non era chiamata a pronunciarsi sulla competenza a definire una condizione per la perdita della cittadinanza nella normativa nazionale (come la residenza dei cittadini di uno Stato membro per un periodo ininterrotto di dieci anni al di fuori di tale Stato membro e dell’Unione), ma sull’incompatibilità di detta normativa con il principio di proporzionalità nella misura in cui non consentiva, in nessun momento, di esaminare le conseguenze di detta perdita sotto il profilo del diritto dell’Unione. Su detta distinzione si vedano le considerazioni da me svolte al paragrafo 45 delle presenti conclusioni.
( 67 ) Punto 48 di detta sentenza.
( 68 ) Ad esempio, nell’ambito della procedura di revoca del documento di viaggio o in occasione di una richiesta di rilascio di un nuovo passaporto.
( 69 ) Sentenze Tjebbes e a., punto 44, e Wiener Landesregierung, punto 59.
( 70 ) Sentenza Tjebbes e a., punto 45, e Wiener Landesregierung, punto 61.
( 71 ) V. paragrafi 8 e 26 delle presenti conclusioni.
( 72 ) V. sentenze del 7 luglio 1992, Micheletti e a. (C‑369/90, EU:C:1992:295, punto 10); Rottmann (punti 39 e 41); Tjebbes e a. (punto 30); del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayonPancharevo (C‑490/20, EU:C:2021:1008, punto 38), e Wiener Landesregierung (punto 37).
( 73 ) Sentenza Tjebbes e a., punto 42 e dispositivo.
( 74 ) V., in tal senso, sentenza Wiener Landesregierung, punto 48.